Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0344

P7_TA(2014)0344 Corretta applicazione delle normative doganale e agricola ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (COM(2013)0796 — C7-0421/2013 — 2013/0410(COD)) P7_TC1-COD(2013)0410 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

GU C 443 del 22.12.2017, p. 121–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 443/121


P7_TA(2014)0344

Corretta applicazione delle normative doganale e agricola ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (COM(2013)0796 — C7-0421/2013 — 2013/0410(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0796),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0421/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti del 25 febbraio 2014 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0241/2014),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 94 del 31.3.2014, pag. 1.


P7_TC1-COD(2013)0410

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire che il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (3) contempli tutti i possibili movimenti di merci in relazione al territorio doganale dell’Unione, è opportuno precisare la definizione di regolamentazione doganale per quanto riguarda i concetti di entrata e di uscita delle merci.

(2)

Nell’intento di migliorare ulteriormente le procedure amministrative e penali da seguire in caso di irregolarità, occorre garantire che gli elementi di prova ottenuti nell’ambito della mutua assistenza possano essere ritenuti ammissibili nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro dell’autorità richiedente.

(3)

La comunicazione della Commissione dell'8 gennaio 2013 sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento riconosce l’impellente necessità di migliorare la qualità e la disponibilità dei dati da utilizzare nell’analisi dei rischi prima dell’arrivo, in particolare per individuare e ridurre efficacemente i rischi per la sicurezza a livello nazionale e di Unione, nell’ambito del quadro comune in materia di gestione dei rischi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4). L’integrazione dei dati relativi ai movimenti dei container nell’ambito della gestione dei rischi prima dell’arrivo migliorerà notevolmente la visibilità della catena di approvvigionamento e rafforzerà sensibilmente la capacità dell’Unione e degli Stati membri di concentrare i controlli sulle spedizioni ad alto rischio, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi.

(4)

Per garantire maggior chiarezza, coerenza , efficacia, congruenza e trasparenza, occorre definire più concretamente le autorità che devono avere accesso ai repertori istituiti sulla base del regolamento (CE) n. 515/97; a tal fine, sarà stabilito un riferimento uniforme alle autorità competenti. [Em. 1]

(5)

I dati relativi ai movimenti dei container consentono di determinare le tendenze in materia di frodi e di rischi per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione e quelle in uscita. Tali dati aiutano a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono o sembrano costituire una violazione della legislazione doganale, nonché ad assistere le autorità competenti nella gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4, punto 25, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Onde poter raccogliere e utilizzare una serie di dati il più completa possibile, evitando nel contempo potenziali ripercussioni negative sulle piccole e medie imprese del settore del trasporto merci, bisogna che i prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale trasmettano alla Commissione i dati relativi ai movimenti dei container, purché essi raccolgano tali dati in formato elettronico tramite i loro sistemi di rilevamento delle apparecchiature o abbiano accesso a tali dati.

(5 bis)

considerando che le informazioni ottenute con la valutazione d'impatto della Commissione del 25 novembre 2013 sulla modifica del regolamento (CE) n. 515/97 per quanto riguarda l'entità del problema dimostrano che le frodi legate alla falsa dichiarazione di origine possono rappresentare da sole una perdita annua di 100 milioni di euro per l'UE-27. Nel 2011, gli Stati membri hanno segnalato 1 905 casi constatati di frodi e altre irregolarità legate a una designazione inesatta delle merci, pari a un danno di 107,7 milioni di EUR. Tale cifra che indica soltanto il danno accertato dagli Stati membri e dalla Commissione. La reale entità del problema è quindi ben più vasta, visto che non sono disponibili informazioni su circa 30 000 casi di possibile frode. [Em. 2]

(5 ter)

L'Unione ha il dovere di combattere le frodi doganali e, quindi, di contribuire all'obiettivo del mercato interno di avere prodotti sicuri con certificati di origine autentici al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. [Em. 3]

(6)

Data l'aumentata incidenza delle frodi doganali è essenziale migliorarne l'individuazione e prevenzione simultaneamente a livello nazionale e unionale. L’individuazione delle frodi, la determinazione delle tendenze in materia di rischi e l’attuazione di procedure efficaci di gestione dei rischi dipendono in larga misura dall’identificazione e dall’analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre pertanto istituire, a livello di Unione europea, un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito delle merci, compresi il transito all’interno degli Stati membri e le esportazioni dirette. A tal fine, gli Stati membri devono consentire la duplicazione sistematica dei dati sulle importazioni, le esportazioni e il transito delle merci provenienti dai sistemi gestiti dalla Commissione e comunicare quanto prima a quest’ultima dati relativi al transito di merci all’interno di uno Stato membro e alle esportazioni dirette. La Commissione dovrebbe presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati ottenuti grazie a tale repertorio. Entro …  (*1) la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione al fine di verificare la fattibilità di ampliare i dati contenuti nel repertorio inserendovi dati sulle importazioni e sul transito di beni in ambito terrestre e aereo nonché l'opportunità di ampliare i dati contenuti nel repertorio inserendovi dati sulle esportazioni. [Em. 4]

(7)

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 18 ter del regolamento (CE) n. 515/97, la Commissione ha predisposto una serie di sistemi tecnici che consentono di mettere a disposizione degli Stati membri assistenza tecnica, azioni di formazione o di comunicazione e altre attività operative. Questi sistemi tecnici devono essere espressamente menzionati nel presente regolamento ed essere oggetto di requisiti in materia di protezione dei dati.

(8)

L'introduzione, nel 2011, della dogana elettronica, nel cui ambito i documenti giustificativi delle importazioni e delle esportazioni non vengono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici, ha comportato ritardi nelle indagini svolte nel settore doganale dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dato che quest'ultimo deve ricorrere a tali amministrazioni per ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni applicabile ai documenti doganali detenuti dall'amministrazione ostacola ulteriormente la riuscita delle indagini. Per accelerare lo svolgimento delle indagini nel settore doganale, la Commissione dovrebbe pertanto , in determinate circostanze e previa comunicazione formale agli Stati membri, poter richiedere direttamente agli operatori economici interessati i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione. Agli operatori economici dovrebbe anche essere chiarito di che procedura si tratti. Gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a fornire alla Commissione i documenti richiesti a tempo debito e previa notifica della Commissione agli Stati membri. [Em. 5]

(9)

Onde garantire la riservatezza e rafforzare la sicurezza dei dati inseriti, è opportuno limitare l'accesso a tali dati soltanto a determinati utilizzatori e per finalità prestabilite . [Em. 6]

(10)

Al fine di garantire l’aggiornamento delle informazioni e tutelare il diritto degli interessati alla trasparenza e all’informazione conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è opportuno prevedere la possibilità di pubblicare su internet l’aggiornamento degli elenchi delle autorità competenti designate dagli Stati membri e di concedere ai servizi della Commissione l’accesso al sistema d’informazione doganale (SID).

(11)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

(12)

Affinché il controllo della protezione dei dati risulti più coerente, il garante europeo della protezione dei dati deve collaborare in stretto contatto con l’autorità comune di controllo istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio (7), al fine di coordinare gli audit del SID.

(13)

Le disposizioni che disciplinano le modalità di memorizzazione dei dati nel SID provocano spesso un'ingiustificabile perdita di informazioni perché gli Stati membri non eseguono sistematicamente i riesami annuali a causa dell'onere amministrativo che questo comporta e della indisponibilità delle risorse necessarie, in particolare le risorse umane . Occorre pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel SID, abolendo l'obbligo di riesaminare ogni anno i dati e stabilendo un periodo massimo di conservazione di dieci anni, che corrisponde ai periodi previsti per i repertori stabiliti a norma del presente regolamento. Tuttavia essa non si applica al periodo di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale durata di conservazione è giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità e dal fatto che i dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali congiunte e svolgere indagini. Inoltre, per salvaguardare le norme che disciplinano la protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere informato dei casi in cui i dati personali sono memorizzati nel SID per più di cinque anni. [Em. 7]

(14)

Per migliorare ulteriormente le possibilità di analisi delle frodi e agevolare lo svolgimento delle indagini, è opportuno che i dati relativi a fascicoli di indagini in corso conservati nell’archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) siano resi anonimi un anno dopo l’ultima constatazione e conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.

(15)

Poiché gli obiettivi quali il miglioramento della gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

È opportuno che i prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, i quali, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono vincolati da obblighi derivanti da contratti di diritto privato per quanto riguarda la comunicazione di dati sui movimenti dei container, possano beneficiare di un’applicazione differita dell’articolo 18 quater per poter rinegoziare i loro contratti e garantire che quelli stipulati in futuro siano compatibili con l’obbligo di fornire dati alla Commissione.

(17)

Il regolamento (CE) n. 515/97 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione a norma di tale regolamento devono essere allineate a quanto previsto dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(18)

Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per creare un repertorio semplificato e strutturato di CSM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda i casi per i quali i CSM devono essere notificati, i dati minimi che devono figurare nei CSM e la frequenza delle segnalazioni.

(19)

Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per specificare le informazioni da inserire nel SID, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto concerne la determinazione delle operazioni legate all’applicazione della legislazione agricola per le quali occorre inserire informazioni nella base di dati centrale del SID.

(20)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 515/97, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato dei dati e il metodo di trasmissione dei CSM. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). È opportuno ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione degli atti di esecuzione.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 515/97, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli elementi specifici da introdurre nel SID nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) ad h) dell’articolo 24. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. È opportuno ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione degli atti di esecuzione. Gli elementi specifici da introdurre nel SID si baseranno su quelli elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione (9).

(23)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere l'11 marzo 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 515/97 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

“regolamentazione doganale”, l’insieme delle disposizioni dell’Unione e dei relativi atti delegati e di esecuzione che disciplinano l’entrata, l’uscita, l’importazione, l’esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status dell’Unione (UE) ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o per le quali le condizioni di acquisizione dello status UE costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;»;

b)

è aggiunto il trattino seguente:

«—

“prestatori di servizi pubblici o privati le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale”: proprietari, caricatori, consegnatari, spedizionieri, vettori , produttori e altri soggetti o intermediari o persone interessati che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale.»; [Em. 8]

2)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti ufficiali o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro richiedente alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.»; [Em. 9]

2 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti di uno Stato membro e trasmessi a un altro Stato nei casi di assistenza di cui da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro destinatario di tali informazioni alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.»;[Em. 10]

2 ter)

all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunto il trattino seguente:

«—

qualora esse superino una soglia fissata dalla Commissione.»; [Em. 11]

2 quater)

all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«dette autorità comunicano al più presto possibile — e comunque entro tre settimane — alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.»; [Em. 12]

2 quinquies)

all'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.     Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(no) quanto prima, e comunque entro tre settimane dal ricevimento delle informazioni, un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione.»; [Em. 13]

3)

l’articolo 18 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve le competenze degli Stati membri, ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo, 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di assistere le autorità di cui all’articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati provenienti dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale. Tale repertorio è direttamente accessibile a tali autorità. Esse assicurano che le informazioni contenute nel repertorio che attengono agli interessi dei prestatori di servizi degli Stati membri siano utilizzate unicamente ai fini del presente regolamento. »; [Em. 14]

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nella gestione di tale repertorio, la Commissione è autorizzata:

a)

ad accedere al contenuto dei dati, o ad estrarlo e memorizzarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma, ed a utilizzare i dati ai fini di un procedimento amministrativo o giudiziario nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione predispone adeguate salvaguardie contro un’interferenza arbitraria da parte di pubbliche autorità, comprese misure tecniche ed organizzative e obblighi di trasparenza nei confronti delle persone interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica per quanto riguarda i dati trattati a tale scopo; [Em. 15]

b)

a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio o estratti da esso, a compilarne un indice, ad integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

c)

a mettere i dati di tale repertorio a disposizione delle autorità di cui all’articolo 29, mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati.»

(*2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).";"

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: è aggiunto il paragrafo seguente :

«5.   Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del repertorio con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato. [Em. 16]

"6.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001, la La Commissione può trasferire, previo accordo dei prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, dati di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, ad organizzazioni internazionali e/o istituzioni/organi dell’UE come l'Organizzazione mondiale delle dogane, l'Organizzazione marittima internazionale, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Associazione internazionale del trasporto aereo, nonché Europol che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale, con cui la Commissione ha stipulato un accordo pertinente o un memorandum di intesa. [Em. 17]

I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, compresa che includono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*3). [Em. 18]

L’accordo o il memorandum di intesa sulla cui base può essere effettuato il Il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo comprendono, tra l’altro, rispetta i principi in materia di protezione dei dati, quali la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati. [Em. 19]

I dati inviati dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell’obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se dati personali vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.

La Commissione ha la prerogativa di adottare atti delegati ex articolo 43 per modificare l'elenco delle organizzazioni internazionali e/o istituzioni/organi dell'UE che contribuiscono alla tutela de finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. [Em. 20]

Per la definizione degli atti delegati di cui al presente paragrafo, la Commissione si consulta con i rappresentanti dell'industria. [Em. 21]

(*3)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).»;"

4)

l’articolo 18 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può mettere a disposizione degli garantisce agli Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un’azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l’esercizio delle funzioni degli Stati membri nell’ambito dell’attuazione della cooperazione doganale di cui all’articolo 87 TFUE. La Commissione istituisce adeguati sistemi tecnici a tal fine.»; [Em. 22]

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità di tutti i sistemi tecnici di cui al presente articolo con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.» [Em. 23]

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 18 quater

1.   I prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1, vettori marittimi che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno accesso a tali dati notificano alla Commissione i messaggi sullo status dei container (Container Status Messages: “CSM”). [Em. 24]

2.   I CSM richiesti sono notificati nelle due situazioni seguenti: per i container trasportati su navi, provenienti da un paese terzo e destinati al territorio doganale dell'Unione.

a)

container che giungono a bordo di una nave nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un paese terzo; [Em. 25]

b)

container che escono a bordo di una nave dal territorio doganale dell’Unione a destinazione di un paese terzo. [Em. 26]

3.   I CSM richiesti segnalano gli eventi di cui all’articolo 18 septies nella misura in cui siano noti al prestatore di servizi, pubblico o privato, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, che effettua la notifica e quelli per i quali i dati sono stati generati o raccolti nel sistema elettronico di tracciamento dei container . [Em. 27]

4.   La Commissione predispone e gestisce un repertorio dei CSM notificati, il “repertorio dei CSM). Il repertorio dei CSM fa parte del repertorio di cui all'articolo 18 bis e non contiene dati personali. [Em. 28]

Article 18 quinquies

1.   Quando un container, compresi i container che non devono essere scaricati nell’Unione, giunge a bordo di una nave nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un paese terzo, i prestatori di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli eventi che si succedono dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di essere introdotto nel territorio doganale dell’Unione fino al momento in cui viene nuovamente segnalato come vuoto.

2.   Nei casi in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest’ultimo notifica i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti almeno tre mesi prima dell’arrivo materiale del container nel territorio doganale dell’Unione fino a un mese dopo il suo arrivo nel territorio doganale dell’Unione o, se precedente, fino al momento del suo arrivo a destinazione fuori del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 18 sexies

1.   Quando un container lascia il territorio doganale dell’Unione a bordo di una nave a destinazione di un paese terzo, i prestatori di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli eventi che si sono succeduti dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto nel territorio doganale dell’Unione fino al momento in cui esso viene segnalato come vuoto al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

2.   Nei casi in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest’ultimo può notificare i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti per almeno tre mesi dopo l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 18 septies

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 43, per quanto riguarda la determinazione degli eventi relativi allo status del container che devono essere oggetto di una notifica di CSM a norma dell’articolo 18 quater, i dati minimi da indicare nei CSM e la frequenza delle notifiche.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative al formato dei dati da inserire nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM come pure disposizioni sugli obblighi relativi ai container che arrivano nell'Unione per effetto di deviazioni . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2. [Em. 29]

2 bis.     Conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 1, la Commissione stabilisce mediante atto di esecuzione le modalità mediante le quali ottenere l'accordo dei prestatori di servizi prima di trasferire CSM in loro possesso ad altre organizzazioni o organi. [Em. 30]

2 ter.     Per la definizione degli atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo la Commissione procede a strette consultazioni con i rappresentanti del settore delle navi portacontainer di linea, che potranno essere invitati a partecipare alle riunioni di comitato e ai gruppi di esperti deputati all'elaborazione di tali atti. [Em. 31]

Articolo 18 octies

1.   La Commissione istituisce e gestisce un repertorio contenente dati relativi all’importazione, all’esportazione e al transito delle merci, compreso il transito all’interno di uno Stato membro, come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*4) (il «repertorio importazioni, esportazioni e transito»). Gli Stati membri autorizzano la Commissione a duplicare sistematicamente i dati relativi all’importazione, all’esportazione e al transito provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92. Gli Stati membri forniscono alla Commissione , in tempi quanto più possibile brevi, i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro e l’esportazione diretta. I dati forniti su persone fisiche e giuridiche sono utilizzati unicamente ai fini di cui al presente regolamento. [Em. 32]

2.   Il repertorio è utilizzato per aiutare a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, violazioni della legislazione doganale e ai fini della gestione dei rischi, compresi i controlli doganali basati sui rischi quali definiti all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3.   Il repertorio è accessibile esclusivamente ai servizi della Commissione e alle autorità nazionali di cui all’articolo 29. All’interno della Commissione e delle autorità nazionali, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati personali contenuti nel repertorio.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001 e previo Previo accordo dello Stato membro che li ha trasmessi, la Commissione può trasferire determinati dati ottenuti conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, ad organizzazioni internazionali e/o ad istituzioni/organi dell’UE internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale delle dogane, all'Organizzazione marittima internazionale, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Associazione internazionale del trasporto aereo nonché Europol che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla corretta applicazione della regolamentazione doganale con cui la Commissione ha stipulato un accordo o un memorandum di intesa a tal fine. [Em. 33]

I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

L’accordo o il memorandum di intesa sulla cui base può essere effettuato il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo comprendono, tra l’altro, principi in materia di protezione dei dati quali la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati.

3 bis.     La Commissione presenta ogni anno i risultati ottenuti da tale repertorio al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 51 bis. [Em. 34]

4.   Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio. [Em. 35]

La Commissione è considerata l’organismo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati in conformità dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001. [Em. 36]

I dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell’obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se i dati personali vengono conservati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.

5.   Il repertorio importazioni, esportazioni e transito non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato. [Em. 37]

Articolo 18 nonies

1.   La Su richiesta di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, la Commissione può ottenere direttamente dagli operatori economici documenti che accompagnano le dichiarazioni d’importazione e di esportazione transito e per i quali gli operatori economici hanno predisposto o raccolto la relativa documentazione a supporto ai fini delle indagini connesse con l’attuazione della regolamentazione doganale quale definita all’articolo 2, paragrafo 1 , del presente regolamento con autorizzazione esplicita di uno Stato membro o con l'autorizzazione tacita di cui all'articolo 18 nonies, paragrafo 1 ter, del presente regolamento . Nell'effettuare la richiesta, la Commissione provvede contestualmente a notificarla a tutti gli Stati membri che potrebbero essere coinvolti in una successiva indagine e a fornirne copia allo Stato membro in cui ha sede l'operatore economico. La Commissione fornisce copia della risposta dell'operatore economico allo Stato membro in cui l'operatore è stabilito entro una settimana dal ricevimento della risposta. [Em. 38]

1 bis.     A seguito di una richiesta di fornire documentazione a supporto di una dichiarazione di importazione o di transito rivolta dalla Commissione a uno Stato membro, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, quest'ultimo ha tre settimane di tempo per:

rispondere e fornire la documentazione richiesta;

comunicare formalmente alla Commissione che ha richiesto la documentazione all'operatore economico;

richiedere per ragioni operative due settimane in più per soddisfare la richiesta, o

declinare la richiesta e notificare alla Commissione che la richiesta non poteva essere soddisfatta con l'obbligo di diligenza, per esempio perché l'operatore economico non è stato in grado di fornire le informazioni richieste oppure in seguito a una decisione avversa di un organo giudiziario di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del presente regolamento. [Em. 39]

1 ter.     Se lo Stato membro

non risponde con i documenti richiesti;

non comunica formalmente alla Commissione che ha richiesto i documenti all'operatore economico;

non richiede per ragioni operative due settimane in più per soddisfare la richiesta, o

non declina la richiesta,

entro il termine iniziale di tre settimane, si presume che abbia tacitamente acconsentito a che la Commissione richieda la documentazione a supporto della dichiarazione di importazione o transito direttamente all'operatore economico. [Em. 40]

2.   Entro i termini durante i quali sono obbligati a conservare la documentazione pertinente, gli operatori economici forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre settimane . [Em. 41]

(*4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»;"

5 bis)

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, come pure le informazioni ottenute nel corso di un'indagine amministrativa, anche dei servizi della Commissione, sono trattate a norma dell'articolo 45.»; [Em. 42]

6)

all’articolo 23, il paragrafo 4 è così modificato:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 43, per quanto concerne la determinazione delle operazioni riguardanti l’applicazione della regolamentazione agricola per le quali si devono inserire informazioni nel SID.»;

7)

all’articolo 25, il paragrafo 1 è così modificato:

«1.   La Commissione adotta, mediante atti d’esecuzione, disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria di cui alle lettere da a) ad h) dell’articolo 24, nella misura in cui ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del sistema. Nella categoria di cui all’articolo 24, lettera e), non devono figurare dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 2.»;

8)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’accesso ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all’articolo 23, paragrafo 2. [Em. 43]

Il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali possono accedere ai dati che ha inserito nel SID.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l’elenco delle autorità nazionali competenti designate che sono autorizzate ad accedere al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa verifica altresì che l’elenco delle autorità nazionali designate non comporti designazioni sproporzionate e comunica a tutti gli Stati membri le precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad accedere al SID.

L’elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e successivi aggiornamenti dell’elenco sono pubblicati su internet dalla Commissione.»;

9)

all’articolo 30, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’elenco delle autorità o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato su internet dalla Commissione.»;

9 bis)

all'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi ed a organizzazioni internazionali o regionali e/o ad agenzie UE che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel sistema da quest'ultima.»; [Em. 44]

10)

il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

«Capitolo 4

Memorizzazione dei dati»;

11)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

I dati inseriti nel SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se dati personali vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.»; [Em. 45]

12)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis.   Il presente regolamento specifica e integra il regolamento (CE) n. 45/2001.

Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del SID con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Il garante europeo della protezione dei dati e l’autorità comune di controllo, istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio (*5), ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano per coordinare il controllo e gli audit del SID.

(*5)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).»;"

13)

l’articolo 38 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In particolare, gli Stati membri e la Commissione adottano misure intese a:

a)

impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per l’elaborazione dei dati;

b)

impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o ritirati da persone non autorizzate;

c)

impedire l’introduzione non autorizzata di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata;

d)

impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;

e)

garantire, per quanto riguarda l’utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;

f)

garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;

g)

garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel SID, quando e da chi, e verificare le consultazioni;

h)

impedire qualsiasi lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi o il trasporto dei relativi supporti.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione verifica che le ricerche effettuate fossero consentite e siano state svolte da utenti autorizzati. Almeno l’1 % di tutte le Il livello della verifica dipende dall'entità del settore da verificare, dalla gravità della violazione e dall'entità prevista delle entrate interessate, ma è sempre uguale o superiore all'1 % delle consultazioni costituisce oggetto di controllo effettuate . Nel sistema è introdotto un estratto di tali consultazioni e controlli, utilizzato esclusivamente per dette verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.»; [Em. 46]

14)

l’articolo 41 quinquies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. La necessità di conservarli è riesaminata dallo Stato membro che li ha forniti. Non si possono superare le durate massime e non cumulative indicate qui di seguito, calcolate con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell'indagine: [Em. 47]

a)

i dati dei fascicoli delle indagini in corso non possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola. I dati devono essere resi anonimi prima di tale termine se è trascorso un anno dopo l’ultima constatazione;

b)

i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno dato luogo alla constatazione di un’operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola ma non hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all’irrogazione di un’ammenda penale o all’applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di sei anni;

c)

i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all’irrogazione di un’ammenda penale o all’applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di dieci anni.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione rende anonimi o cancella i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.»; [Em. 48]

15)

l’articolo 43 è sostituito dal seguente:

«1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui 18 bis, paragrafo 6, all’articolo 18 septies, paragrafo 1, all'articolo 18 octies, paragrafo 3 e all’articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [gg/mm/aaaa] [ inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento ]  (*6). [Em. 49]

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 6, all'articolo 18 septies, paragrafo 1, all'articolo 18 octies, paragrafo 3 e all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 50]

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 6, dell'articolo 18 septies, paragrafo 1, dell'articolo 18 octies, paragrafo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; [Em. 51]

(*6)   Data di entrata in vigore del presente regolamento. "

16)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 43 bis

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

Articolo 1 bis

Entro il …  (*8) , la Commissione procede a verificare:

la necessità di estendere i dati contenuti nel repertorio di cui all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 515/97 per includervi i dati sull'esportazione, nonché

la fattibilità di estendere i dati contenuti nel repertorio di cui all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 515/97 per includervi i dati sull'importazione e il transito di beni per via terrestre o aerea. [Em. 52]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per i prestatori di servizi pubblici o privati i quali, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, siano vincolati da contratti di diritto privato che impediscono loro di adempiere l’obbligo previsto dall’articolo 18 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 515/97, quest'ultimo ha effetto non prima che sia trascorso un anno dopo la sua entrata dall'entrata in vigore dei prescritti atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 18 septies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97 . [Em. 53]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 94 del 31.3.2014, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(*1)   Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 22).

(*8)   Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.


Top