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Document 52013PC0920
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE
/* COM/2013/0920 final - 2013/0443 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE /* COM/2013/0920 final - 2013/0443 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Contesto generale - Motivazioni e obiettivi
della proposta La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio[1]
stabilisce limiti nazionali di emissione annuali per ciascun Stato membro, da
conseguire entro il 2010, relativi al biossido di zolfo (SO2), agli
ossidi di azoto (NOx), ai composti organici volatili non metanici (COVNM) e all’ammoniaca
(NH3) I limiti erano stati fissati per ridurre l’inquinamento
atmosferico e i loro impatti negativi sulla salute pubblica e l’ambiente in
tutta l’Unione, ma anche per conformarsi al protocollo di Göteborg.[2] È auspicabile rivedere e aggiornare queste
disposizioni per tenere conto dei gravi rischi sanitari e degli impatti
considerevoli sull’ambiente tuttora derivanti dall’inquinamento atmosferico
nell’Unione, e per allineare la legislazione dell’Unione ai nuovi impegni
internazionali a seguito della revisione del protocollo di Göteborg del 2012. Le riduzioni dell’impatto stabilite figurano
nella nuova strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, [3] che aggiorna la
strategia per realizzare l’obiettivo a lungo termine dell’Unione, ossia
raggiungere livelli di qualità dell’aria che non determinino impatti o rischi
significativi per la salute umana e l’ambiente. La presente proposta è uno dei
principali pilastri legislativi per conseguire tali riduzioni. Oltre a stabilire le ulteriori riduzioni delle
emissioni necessarie, la presente proposta intende colmare alcune carenze nell’attuazione
del quadro strategico dell’Unione in materia di qualità dell’aria e rafforzare
il coordinamento tra le riduzioni delle emissioni, da una parte, e la qualità
dell’aria, i cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità dall’altra
parte. Data la natura e la portata delle modifiche da
apportare alla direttiva 2001/81/CE e la necessità di rafforzare la coerenza e
la chiarezza giuridica, al termine del processo di revisione si ritiene
necessario abrogare la direttiva 2001/81/CE e adottare una nuova direttiva (la
presente direttiva). Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell’Unione Gli
obiettivi della presente iniziativa sono coerenti con gli obiettivi di Europa 2020
relativi ad una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile e li rafforzano.
Essi dovrebbero stimolare l’innovazione, il che contribuirà a sostenere una
crescita “verde” e a mantenere la competitività dell’economia europea,
agevolando nello stesso tempo la transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio, tutelando il capitale naturale dell’Europa e sfruttando
il ruolo guida dell’Europa nello sviluppo delle nuove tecnologie verdi.[4] Si tratta di
semplificare e chiarire il più possibile la politica vigente per consentire un’attuazione
più adeguata, secondo il principio del “legiferare con intelligenza”.[5] Nel proporre delle
misure, si tiene adeguatamente conto degli interessi delle PMI secondo il
principio “pensare anzitutto in piccolo”.[6]
È stata assicurata la coerenza con i settori strettamente legati dei trasporti,
dell’industria, dell’agricoltura e dei cambiamenti climatici, prestando sempre
attenzione all’efficienza delle risorse. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle parti interessate Il processo di revisione si è avvalso dell’esperienza
maturata nel corso di vari decenni in materia di valutazione della qualità dell’aria
e di attività di gestione e revisione svolte in seno all’Unione e a livello
internazionale. Sono state consultate, tra l’altro, le autorità degli Stati
membri responsabili dell’attuazione dell’attuale quadro strategico a tutti i
livelli amministrativi. Per garantire la trasparenza e offrire alle parti
interessate la possibilità di fornire pareri e commenti, tra giugno 2011 e
aprile 2013 sono state organizzate cinque riunioni delle parti interessate. Tutte
le riunioni sono state trasmesse in web streaming per consentire la più ampia
partecipazione possibile. Parallelamente sono state organizzate due
consultazioni pubbliche: la prima, alla fine del 2011, era incentrata sull’esame
dei punti di forza e di debolezza del quadro strategico in materia di qualità
dell’aria; la seconda, all’inizio del 2013, era una consultazione on line di
tutte le parti interessate sulle principali opzioni strategiche disponibili per
far fronte ai problemi di qualità dell’aria che sussistono.[7] Per ottenere il parere
del pubblico sulle questioni legate all’inquinamento atmosferico nel 2012 è
stata realizzata un’indagine Eurobarometro che è stata oggetto di una relazione
pubblicata lo stesso anno.[8]
La Commissione e l’Agenzia europea per l’ambiente (AEA) hanno inoltre condotto
un progetto pilota, cui hanno partecipato 12 città europee, per valutare l’esperienza
a livello locale nell’attuazione del quadro d’azione per la qualità dell’aria.[9] Risultato della valutazione di impatto Concentrandosi sull’attuazione
delle politiche esistenti e sull’azione degli Stati membri, è possibile
ottenere la piena conformità alla normativa sulla qualità dell’aria a breve e a
medio termine. Sebbene sia opportuno rivedere la direttiva 2001/81/CE per integravi
gli impegni internazionali che l’Unione ha sottoscritto per il 2020 nell’ambito
del protocollo di Göteborg, per il 2020 non occorre imporre riduzioni più
rigorose. La situazione all’orizzonte
2030 è tuttavia diversa. Per affrontare i problemi dell’impatto sulla salute e
sull’ambiente ancora non risolti, sono necessari impegni di riduzione delle
emissioni ben più ambiziosi. Per il 2030 l’opzione privilegiata è la
realizzazione del 70% della riduzione massima possibile degli impatti sulla
salute, migliorando questa percentuale per ottenere riduzioni supplementari per
quanto riguarda l’eutrofizzazione e l’ozono. Questi impegni di riduzione delle
emissioni tracciano una traiettoria ininterrotta verso l’obiettivo a lungo
termine dell’Unione. Il rispetto degli
impegni di riduzione previsti dal protocollo di Göteborg per il 2020 non
comporta spese supplementari per il bilancio dell’Unione rispetto alla
situazione di riferimento. I nuovi impegni di riduzione per il 2030
consentiranno di attuare la riduzione degli impatti della qualità dell’aria
entro il 2030 stabiliti nella comunicazione concernente il programma “Aria
pulita per l’Europa”. Nella valutazione d’impatto è stata modellizzata la
realizzazione ottimale della riduzione auspicata e questa ottimizzazione è
sfociata in impegni di riduzione nazionali per i sei principali inquinanti.
Questi impegni di riduzione consentiranno di ridurre i costi esterni totali
dell’inquinamento atmosferico di 40 miliardi di euro (per la stima più
prudente) rispetto ai 212 miliardi di euro della situazione di riferimento, e
comporteranno vantaggi economici diretti che ammontano ad oltre 2,8 miliardi di
euro: di cui 1,85 miliardi di euro dovuti al calo delle perdite di
produttività, 600 milioni di euro dovuti alla riduzione delle spese sanitarie, 230
milioni di euro grazie alle minori perdite di valore delle colture e 120
milioni dovuti alla riduzione dei danni all’ambiente edificato. Ciò a fronte di
costi annuali di adempimento di 3,3 miliardi di euro, ovvero circa un dodicesimo
del risparmio dei costi esterni. Nella situazione di riferimento, nel 2030 gli
impatti sulla salute saranno diminuiti del 40% rispetto al 2005. La presente
proposta consente un risparmio supplementare del 12%, ossia una riduzione
globale del 52% degli impatti sulla salute rispetto al 2005. Per l’eutrofizzazione,
la proposta consente un guadagno supplementare del 50% rispetto alla situazione
di riferimento. I
limiti per il metano imposti dal regime di limiti di emissione nazionali dell’Unione
potrebbero determinare una riduzione delle emissioni in modo efficace rispetto
ai costi, anche se questa politica dovrebbe essere compatibile con la decisione
n. 406/2009/CE del Parlamento europeo del Consiglio.[10] Con un costo
amministrativo ridotto (costo iniziale di circa 8 milioni di euro e costo
annuale di 3,5 milioni di euro a livello di UE) si potrebbero includere
disposizioni destinate a migliorare la governance e ad adeguare agli obblighi
internazionali le disposizioni in materia di monitoraggio e di dichiarazione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La proposta abroga e sostituisce l’attuale
regime dell’Unione sulla limitazione annua delle emissioni nazionali di
inquinanti atmosferici, definito dalla direttiva 2001/81/CE. In questo modo
garantisce che i limiti massimi nazionali stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE
a partire dal 2010 per l’SO2, i NOx, i COVNM e l’NH3
si applicheranno fino al 2020 e stabilisce nuovi impegni nazionali di riduzione
delle emissioni (“impegni di riduzione”) applicabili a partire da 2020 e dal 2030
per l’SO2, i NOx, i COVNM, l’NH3, il particolato fine (PM2,5)
e il metano (CH4), ma anche livelli intermedi delle emissioni per il
2025 applicabili agli stessi inquinanti. Qui di seguito sono riportate informazioni
specifiche sui principali articoli e gli allegati. Gli articoli 1, 2 e 3 precisano l’oggetto
e il campo d’applicazione della presente proposta e contengono le definizioni
dei principali termini utilizzati nell’atto medesimo. Ai sensi dell’articolo 4, che deve
essere letto in combinato disposto con l’allegato II, gli Stati membri
devono limitare le loro emissioni annue di SO2, NOx, COVNM, NH3,
PM2,5 e CH4 per rispettare i loro impegni di riduzione
applicabili dal 2020 e dal 2030. Inoltre nel 2025 gli Stati membri dovranno
limitare le loro emissioni annue di questi inquinanti ai livelli stabiliti
sulla base di una traiettoria lineare di riduzione a meno che ciò non richieda
misure che comportano costi sproporzionati. L’articolo 4 precisa quali
fonti di emissione non devono essere prese in considerazione. L’articolo 5 consente
agli Stati membri di avvalersi di alcuni meccanismi di flessibilità a
condizione che la Commissione sollevi obiezioni; per tenere conto della parte
di riduzioni delle emissioni di NOx, SO2, e PM2,5
conseguite in determinate condizioni nel settore del trasporto marittimo; per
attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione relativi al CH4;
e per proporre inventari delle emissioni adattati quando il mancato rispetto di
un impegno di riduzione (salvo per il CH 4) è dovuto ad un
miglioramento della metodologia dell’inventario. L’articolo 6
impone agli Stati membri di adottare, attuare e aggiornare periodicamente i
loro programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, precisando
in che modo rispetteranno i loro impegni di riduzione. I programmi nazionali in
questione dovrebbero quanto meno contenere le informazioni di cui all’allegato
III (parte 2) e sulla riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e
possono prescrivere misure specifiche, come indicato nell’elenco di cui all’allegato
III (parte 1), per ridurre le emissioni di PM 2,5 e NH3 da
parte del settore agricolo. I programmi nazionali sono messi a punto nel
contesto generale della politica di qualità dell’aria, e devono comprendere
informazioni relative all’analisi su cui si fonda la scelta delle misure. Prima
del loro completamento, i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento
atmosferico saranno sottoposti ad una consultazione pubblica. A tal fine l’articolo
16 modifica la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] per fare in modo che
comprenda anche i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento. L’articolo 7 in combinato disposto
con l’allegato I, stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a
monitorare le emissioni di inquinanti atmosferici e, così facendo, a preparare
e aggiornare, in linea con gli obblighi e gli orientamenti istituiti dalla
Convenzione sull’inquinamento atmosferico a grande distanza già menzionati e
ulteriormente specificati nell’allegato IV, inventari e proiezioni nazionali
delle emissioni che devono essere accompagnati da una relazione d’inventario (informative
inventory report - IIR). Gli Stati membri che applicano i meccanismi di
flessibilità di cui all’articolo 5 devono fornire le informazioni
pertinenti nell’IIR o in una relazione separata. A norma dell’articolo 8, gli Stati
membri monitorano, ove possibile, gli impatti negativi dell’inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi acquatici e terrestri, in base alle modalità
specificate nell’allegato V. Gli Stati membri sono autorizzati a far uso
dei sistemi di sorveglianza istituiti nell’ambito di altri strumenti dell’Unione. L’articolo 9 impone agli Stati
membri di comunicare alla Commissione, entro le date di cui all’allegato I,
i rispettivi programmi nazionali di controllo e gli eventuali aggiornamenti e
tutti i dati di monitoraggio stabiliti conformemente agli articoli 7 e 8. La
Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente e dagli Stati
membri, verifica periodicamente l’accuratezza e la completezza dei dati degli
inventari nazionali delle emissioni comunicati. L’articolo 10 prevede che la
Commissione elabori ogni cinque anni una relazione sull’attuazione della
presente direttiva, dunque anche sull’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2,
concernente i livelli intermedi delle emissioni fissati per il 2025. L’articolo 11 mira a promuovere la
diffusione elettronica, sistematica e attiva delle informazioni rilevate e
trattate nell’ambito della presente proposta e fa riferimento in questo
contesto alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare alla
direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[12] L’articolo 12
promuove la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, da una parte, e
i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti dall’altra, per
rafforzare e migliorare la lotta alle emissioni di inquinanti atmosferici a
livello mondiale. L’articolo 13 stabilisce le modalità
della procedura applicabile, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’articolo
7, paragrafo 9, e dell’articolo 8, paragrafo 3, per l’adeguamento degli
allegati I, III (parte 1), IV e V al progresso scientifico e tecnico tramite
atti delegati. L’articolo 14 fa
riferimento alla procedura di comitato che la Commissione applicherà per l’adozione
di atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, e dell’articolo 6,
paragrafo 9, e precisa che si farà ricorso al comitato esistente istituito
dall’articolo 29 della direttiva 2008/50/CE. Gli articoli 15, 17 e 19 stabiliscono
le disposizioni concernenti le sanzioni applicabili alle violazioni delle
disposizioni nazionali attuate a norma della proposta, l’entrata in vigore e il
recepimento delle proposta nella legislazione degli Stati membri. L’articolo 18 riguarda
l’abrogazione della direttiva 2001/81/CE ma precisa che i limiti massimi di
emissione nazionali da essa stabiliti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2019. L’allegato VI,
infine, contiene la tavola di concordanza. Base giuridica Poiché l’obiettivo principale della proposta è
la tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, la proposta si basa sull’articolo 192,
paragrafo 1, dello stesso trattato. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità
e scelta dello strumento Il principio di sussidiarietà si applica in
quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell’Unione
europea. Gli obiettivi della proposta non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Per far fronte ai gravi
problemi legati alla qualità dell’aria che ancora si registrano nell’Unione,
ogni Stato membro deve ridurre le proprie emissioni inquinanti, e le riduzioni
attuate in Europa possono essere coordinate in modo efficace rispetto ai costi
solo a livello di Unione. Gli impegni di riduzione assunti tengono conto non
soltanto dell’impatto interno delle emissioni nazionali, ma anche del loro
impatto transfrontaliero. L’azione dell’Unione permetterà di realizzare
meglio gli obiettivi della proposta. La direttiva 2001/81/CE fissa
obiettivi di riduzione e i requisiti minimi per la loro attuazione, lasciando
agli Stati membri la libertà di determinare la combinazione ottimale di misure
per conseguire tali riduzioni. Questo principio vale anche nella presente
proposta, che armonizza ulteriormente le prescrizioni relative ai programmi
nazionali e al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni degli
inquinanti atmosferici in modo da colmare le carenze della direttiva 2001/81/CE
e rispettare gli impegni internazionali sottoscritti nell’ambito della
Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
Sebbene la proposta preveda il controllo delle emissioni alla fonte nel settore
dell’agricoltura, gli Stati membri hanno la facoltà di non tenere conto di
queste emissioni se non sono necessarie per raggiungere l’impegno di riduzione
stabilito. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. Lo strumento giuridico scelto è una direttiva
in quanto la proposta stabilisce obiettivi e obblighi, ma lascia sufficiente
flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di
esecuzione e le loro modalità di applicazione. La proposta è pertanto conforme
al principio di proporzionalità. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La direttiva sarà attuata utilizzando il bilancio
attuale e non inciderà sul quadro finanziario pluriennale. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Documenti esplicativi La Commissione ritiene che
siano necessari dei documenti esplicativi per migliorare la qualità delle
informazioni sul recepimento della direttiva per i motivi elencati di seguito. Il recepimento completo e corretto della
direttiva è essenziale per garantire che i suoi obiettivi (vale a dire la
protezione della salute umana e dell’ambiente) siano conseguiti. Visto che
alcuni Stati membri disciplinano già le emissioni di inquinanti atmosferici, il
recepimento della presente direttiva probabilmente non sfocerà in un solo atto
legislativo, ma piuttosto in varie modifiche di atti legislativi e in nuove
proposte nei settori interessati. Inoltre, l’attuazione
della direttiva è spesso molto decentralizzata in quanto sono le autorità
locali e regionali ad essere responsabili della sua applicazione e, in alcuni
Stati membri, anche del suo recepimento. I fattori di cui sopra contribuiranno
probabilmente ad aumentare il rischio di un recepimento e un’attuazione non
corretti della direttiva e renderanno più arduo il compito di monitoraggio dell’applicazione
del diritto dell’UE, che compete alla Commissione. Al fine di garantire la
conformità della legislazione nazionale con le disposizioni della direttiva, è
necessario fornire informazioni chiare riguardo al suo recepimento. L’obbligo di
fornire documenti esplicativi può creare un ulteriore onere amministrativo per
quegli Stati membri che, di norma, non operano in questo modo. Tuttavia, l’eventuale
onere amministrativo supplementare è proporzionato all’obiettivo perseguito,
ossia garantire l’efficace recepimento e conseguire pienamente gli obiettivi
della direttiva. Alla luce di
quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di accompagnare la
notifica del recepimento con uno o più documenti che spieghino la correlazione
tra le disposizioni della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti
nazionali di recepimento. 2013/0443 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente la riduzione delle emissioni
nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[13], visto il parere del Comitato delle regioni[14], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Negli ultimi 20 anni nell’Unione
si sono registrati considerevoli progressi nell’ambito della qualità dell’aria
e delle emissioni atmosferiche antropiche grazie ad una politica specifica dell’Unione
che comprende la comunicazione della Commissione del 2005 “Strategia tematica
sull’inquinamento atmosferico”[15].
La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16] ha svolto un ruolo
determinante a questo proposito fissando, a partire dal 2010, limiti massimi
per le emissioni annue degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2),
ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3) e composti
organici volatili non metanici (COVNM). Tra il 1990 e il 2010 le emissioni di
SO2 sono diminuite dell’82%, le emissioni di NOx del 47%, le
emissioni dei COVNM del 56% e le emissioni di NH3 del 28%. Tuttavia,
come indicato nel programma “Aria pulita per l’Europa” (Nuova strategia
tematica sull’inquinamento atmosferico),[17]
sussistono impatti negativi e rischi significativi per l’ambiente e per la
salute umana. (2) Il settimo programma d’azione
per l’ambiente[18]
conferma l’obiettivo a lungo termine dell’Unione per la politica in materia di
qualità dell’aria, ossia ottenere livelli di qualità dell’aria che non
comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e l’ambiente;
a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell’Unione
in materia di qualità dell’aria, il conseguimento degli obiettivi e delle
azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell’impegno nei settori in cui
la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti
atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore
della qualità dell’aria e gli obiettivi che l’Unione si è prefissa, in
particolare in materia di cambiamenti climatici e biodiversità. (3) La nuova strategia stabilisce
nuovi obiettivi strategici per il periodo fino al 2030 con l’intento di
progredire verso l’obiettivo di lungo termine dell’Unione. (4) Gli Stati membri e l’Unione
sono parti della Convenzione del 1979 della Commissione economica delle Nazioni
Unite per l’Europa sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande
distanza (“Convenzione LRTAP”)[19]
e di molti suoi protocolli, tra cui quello di Göteborg del 1999 relativo alla
riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico. (5) Per il 2020 e gli anni
successivi, la versione rivista del protocollo di Göteborg accettata dal
Consiglio con decisione [xxxx/xxxx/UE][20]
stabilisce, per ogni parte, nuovi impegni di riduzione rispetto al 2005 (anno
di riferimento) delle emissioni di SO2, NOx, NH3,
COVNM e del particolato fine (PM2,5); promuove la riduzione delle
emissioni di particolato carbonioso e raccomanda la rilevazione di informazioni
sugli effetti nefasti delle concentrazioni e dei depositi di inquinanti atmosferici
sulla salute umana e l’ambiente, nonché la partecipazione ai programmi
incentrati sugli effetti nell’ambito della Convenzione LRTAP. (6) È auspicabile pertanto
rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE
per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell’Unione e
degli Stati membri. (7) Gli Stati membri dovrebbero
attuare la presente direttiva in modo che contribuisca efficacemente al
conseguimento dell’obiettivo a lungo termine dell’Unione in materia di qualità
dell’aria, come auspicato dagli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della
sanità, e degli obiettivi dell’Unione europea in materia di biodiversità e di
protezione dell’ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti
atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e
dei livelli critici fissati dalla Convenzione LRTAP. (8) La presente direttiva
dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria
stabiliti dalla legislazione dell’Unione e all’attenuazione degli impatti dei
cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti
climatici di breve durata, nonché al miglioramento della qualità dell’aria a
livello mondiale. (9) Gli Stati membri dovrebbero
rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente
direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il
conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire
nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una
traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli
stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che
ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le
emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni
nelle relazioni previste dalla presente direttiva. (10) Alcuni Stati membri hanno
scelto nell’ambito della Convenzione LRTAP di fissare dei limiti di emissione
in base al carburante utilizzato nel settore dei trasporti. Per questa ragione
le cifre relative al loro consumo energetico totale e alle loro statistiche, e
anche a quelle dell’Unione nel suo insieme, non sono coerenti. Pertanto, al
fine di garantire una base comune e coerente per tutti gli Stati membri e l’insieme
dell’UE, la presente direttiva stabilisce obblighi di comunicazione e impegni
di riduzione delle emissioni basati sul consumo energetico nazionale e sulle
vendite nazionali di combustibili, nell’intento di garantire una maggiore
coerenza con la legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e
di energia. (11) Per promuovere la
realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi
delle emissioni all’insegna dell’efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati
membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del
traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono
inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal
diritto dell’Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei
combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio.[21] È auspicabile che gli
Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli
intermedi delle emissioni relativi al metano (CH4), ricorrendo a tal
fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[22] Ai fini della verifica
del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di
riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati
membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce
del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative
alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non
fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all’uso di questi
meccanismi di flessibilità. (12) Per rispettare i loro obblighi
di riduzione delle emissioni e i livelli intermedi delle emissioni e
contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria
dell’Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma
di controllo dell’inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree
e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto
elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all’inquinamento
atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine,
è opportuno che i programmi di controllo dell’inquinamento atmosferico
contribuiscano all’adeguata attuazione dei piani di qualità dell’aria attuati
ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio.[23] (13) Al fine di ridurre le
emissioni di NH3 e PM2,5 nell’atmosfera dai principali
emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell’inquinamento
atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. In circostanze
nazionali specifiche, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure
diverse da quelle stabilite nella presente direttiva purché tali misure
alternative garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale. (14) È opportuno aggiornare
periodicamente i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento
atmosferico, comprese le analisi per la definizione delle politiche e delle
misure. (15) Al fine di elaborare adeguati
programmi nazionali di controllo dell’inquinamento e i relativi aggiornamenti
più significativi, è opportuno che gli Stati membri sottopongano tali programmi
e aggiornamenti al parere del pubblico e delle autorità competenti a tutti i
livelli prima della loro adozione definitiva. Gli Stati membri dovrebbero
avviare consultazioni transfrontaliere qualora l’attuazione del loro programma
rischi di avere un impatto sulla qualità dell’aria in un altro paese,
conformemente alle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione e
internazionale, tra cui la Convenzione sulla valutazione dell’impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo 1991) e il relativo
protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Kiev, 2003) approvati dal
Consiglio.[24] (16) È opportuno che gli Stati
membri elaborino e trasmettano, per tutti gli inquinanti atmosferici
disciplinati dalla presente direttiva, inventari delle emissioni, proiezioni e
relazioni d’inventario che dovrebbero inoltre consentire all’Unione di
rispettare i suoi obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione LRTAP e
dei relativi protocolli. (17) Al fine di preservare la
coerenza complessiva per l’Unione nel suo insieme, gli Stati membri dovrebbero
provvedere affinché le loro comunicazioni alla Commissione sui propri inventari
nazionali delle emissioni, le proiezioni e le relazioni di inventario siano
pienamente coerenti con le informazioni comunicate ai sensi della Convenzione
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. (18) Al fine di valutare l’efficacia
degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella presente
direttiva, è auspicabile che gli Stati membri controllino anche, ove possibile,
gli effetti di tali riduzioni sugli ecosistemi terrestri e acquatici
conformemente alle linee guida stabilite a livello internazionale e riferiscano
in merito a questi effetti. (19) Conformemente alla direttiva 2003/4/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[25],
gli Stati membri dovrebbero garantire un’attiva e sistematica diffusione delle
informazioni al pubblico per via elettronica. (20) È pertanto opportuno
modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26] al fine di garantire
la coerenza di tale direttiva con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso
alla giustizia in materia ambientale. (21) Per tenere conto degli
sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di
adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di
trasmissione delle informazioni di cui all’allegato I, all’allegato III, parte 1,
e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (22) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio.[27] (23) Gli Stati membri dovrebbero
fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle
disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne
dovrebbero assicurare l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. (24) Date la natura e la portata
delle modifiche da apportare alla direttiva 2001/81/CE, è opportuno sostituire
tale direttiva per rafforzare la certezza giuridica, la chiarezza, la
trasparenza e la semplificazione legislativa. Per garantire il costante
miglioramento della qualità dell’aria, occorre che gli Stati membri rispettino
i limiti di emissione nazionali stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE fino a
quando non entrano in vigore i nuovi impegni di riduzione nazionali stabiliti
per il 2020 dalla presente direttiva. (25) Poiché gli obiettivi della
presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di sicurezza della
salute umana e dell’ambiente, non possono essere realizzati in misura
sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa della portata e
degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest’ultima
può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo
5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (26) Conformemente alla dichiarazione
politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione
sui documenti esplicativi,[28]
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la
notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che
chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto
riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali
documenti sia giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto La presente direttiva istituisce, per gli
Stati membri, limiti per le emissioni atmosferiche degli inquinanti ad effetto
acidificante ed eutrofizzante, dei precursori dell’ozono, del particolato
primario e dei precursori del particolato secondario e di altri inquinanti
atmosferici e impone l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi
nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la
comunicazione in merito a tali inquinanti e ai loro effetti. Articolo 2 Campo d’applicazione La presente direttiva si applica alle
emissioni delle sostanze inquinanti di cui all’allegato I provenienti da tutte
le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche
esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento. Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: 1. “emissione”: rilascio nell’atmosfera
di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse; 2. “precursori dell’ozono”: ossidi
di azoto, composti organici volatili non metanici, metano e monossido di
carbonio; 3. “obiettivi relativi alla
qualità dell’aria”: i valori limite, i valori-obiettivo e gli obblighi in
termini di concentrazione per l’esposizione per la qualità dell’aria stabiliti
dalla direttiva 2008/50/CE e dalla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio;[29] 4. “ossidi di azoto”: e “NOx”:
ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto; 5. “composti organici volatili
non metanici” o COVNM s’intendono, se non specificato diversamente, tutti i
composti organici di natura antropica, diversi dal metano, che possono produrre
ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di
radiazioni solari; 6. “PM2,5”: il materiale
particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme
al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5,
norma EN 14907, con un’efficienza di penetrazione del 50% per materiale
particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm; 7. “impegno nazionale di
riduzione delle emissioni”: la riduzione delle emissioni di una sostanza
espressa in percentuale di riduzione delle emissioni tra il totale delle
emissioni nel corso dell’anno di riferimento (2005) e il totale delle emissioni
nel corso di un determinato anno civile che gli Stati membri non possono
assolutamente superare; 8. “ciclo di atterraggio e
decollo”: ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il
decollo, la salita, l’avvicinamento, l’atterraggio e tutte le altre operazioni
degli aeromobili che avvengono ad un’altitudine inferiore a 3000 piedi; 9. “traffico marittimo
internazionale”: gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di
qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal
territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese; 10. “zona di controllo delle
emissioni”: una particolare zona marittima stabilita in conformità all’allegato
VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento
causato da navi (convenzione MARPOL); 11. “zona di controllo dell’inquinamento”:
una zona marittima che non si estende al di là di 200 miglia marine delle linee di base a partire dalle quali
viene misurata la larghezza del mare territoriale, istituita da uno Stato
membro per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell’inquinamento
conformemente alle regole e alle norme internazionali vigenti; 12. “particolato carbonioso” (black
carbon BC): particolato carbonioso che assorbe la luce. Articolo 4 Impegni nazionali di riduzione delle emissioni 1. Gli Stati membri riducono le
loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2),
ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC),
ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) e metano (CH4)
conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili
dal 2020 e dal 2030, come indicato all’allegato II. 2. Fatto salvo il paragrafo 1,
gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi
sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO2,
NOx, COVMC, NH3, PM2,5 e CH4. I livelli di
queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo
una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione
per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di
riduzione delle emissioni per il 2030. Qualora le emissioni del 2025 non possano essere
limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i
motivi nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all’articolo 9. 3. Le seguenti emissioni non
vengono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2: (a)
emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di
atterraggio e decollo; (b)
emissioni nelle isole Canarie, i dipartimenti
francesi d’oltremare, Madera e le Azzorre; (c)
emissioni prodotte dal traffico marittimo nazionale
da e per i territori di cui alla lettera b); (d)
emissioni prodotte dal traffico marittimo
internazionale, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1. Articolo 5 Meccanismi di flessibilità 1. Al fine di rispettare i
livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, e gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all’allegato
II, applicabili a partire dal 2030 per i NOx, l’SO2 e il
PM2,5, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni
di NOx, SO2 e PM2,5 ottenute nel settore del
traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NOx, SO2
e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno,
purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: (a)
le riduzioni delle emissioni si verificano nelle
zone marittime che fanno parte delle acque territoriali degli Stati membri,
delle zone economiche esclusive o delle zone di controllo dell’inquinamento se tali
zone sono state istituite; (b)
gli Stati membri hanno adottato e attuato misure di
monitoraggio e ispezione efficaci per garantire un corretto funzionamento di
tale flessibilità; (c)
hanno attuato misure per ridurre le emissioni di
NOx, SO2 e PM2,5 dovute al traffico marittimo
internazionale rispetto ai livelli di emissioni che risulterebbero dal rispetto
delle norme dell’Unione applicabili alle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5
e hanno quantificato in modo adeguato le riduzioni aggiuntive delle emissioni
derivanti da queste misure; (d)
non hanno dedotto più del 20% delle riduzioni delle
emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 calcolate conformemente
alla lettera c), purché la deduzione non comporti l’inosservanza degli impegni
nazionali di riduzione delle emissioni per il periodo 2020 di cui all’allegato
II. 2. Gli Stati membri possono
attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano e
i livelli intermedi delle emissioni di cui all’allegato II, a condizione di
soddisfare le condizioni seguenti; (a)
rispettano tutte le prescrizioni applicabili e le
modalità stabilite ai sensi della legislazione dell’Unione, ivi compresa la
decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; (b)
hanno adottato e attuato disposizioni efficaci per
garantire il corretto funzionamento dell’attuazione congiunta. 3. Gli Stati membri possono
istituire inventari nazionali di emissione adattati per l’SO2, i
NOx, l’NH3, i COVNM e il PM2,5 conformemente all’allegato
IV qualora l’applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni,
alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione
dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni o dei loro livelli
intermedi delle emissioni. 4. Gli Stati membri che
intendono applicare i paragrafi 1, 2 e 3 ne informano la Commissione entro il 30
settembre dell’anno che precede l’anno della comunicazione in questione,
precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la
portata dell’impatto sugli inventari nazionali delle emissioni. 5. La Commissione, assistita
dall’Agenzia europea per l’ambiente, esamina e valuta se l’uso dei meccanismi
di flessibilità per un determinato anno soddisfa i requisiti e i criteri
applicabili. Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove
mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all’articolo 7,
paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l’uso della
flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se
ritiene che l’uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle
disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione adotta una decisione e
informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in
questione. 6. La Commissione può adottare
atti di esecuzione per specificare le modalità d’uso dei meccanismi di
flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, conformemente alla procedura di
esame di cui all’articolo 14. Articolo 6 Programmi nazionali di controllo dell’inquinamento
atmosferico 1. Gli Stati membri elaborano e
adottano un programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico in
conformità dell’allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni
antropiche annue a norma dell’articolo 4. 2. In sede di elaborazione,
adozione e attuazione del programma di cui al paragrafo 1, gli Stati membri: (a)
valutano in che misura le fonti di emissione
nazionali possono esercitare un impatto sulla qualità dell’aria nel loro
territorio e negli Stati membri limitrofi utilizzando dati e metodologie messi
a punto dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (EMEP), se del
caso; (b)
tengono conto della necessità di ridurre le
emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità
dell’aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi; (c)
quando adottano misure per rispettare i loro
impegni nazionali di riduzione per il PM2,5, privilegiano misure di
riduzione delle emissioni di particolato carbonioso; (d)
garantiscono la coerenza con altri piani o
programmi pertinenti stabiliti in virtù di disposizioni della legislazione
nazionale o dell’Unione. Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di
riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri tengono conto, per
quanto necessario, delle misure di riduzione delle emissioni di cui all’allegato
III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull’ambiente. 3. I programmi nazionali di
controllo dell’inquinamento atmosferico sono aggiornati ogni due anni. 4. Fatto salvo il paragrafo 3,
le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma
nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico sono aggiornate entro 12
mesi in entrambi i casi specificati qui di seguito: (a)
gli obblighi di cui all’articolo 4 non sono
rispettati e sussiste il rischio che non siano rispettati; (b)
gli Stati membri decidono di utilizzare uno dei
meccanismi di flessibilità di cui all’articolo 5. 5. In conformità con la
pertinente legislazione dell’Unione, gli Stati membri consultano il pubblico e
le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in
materia di inquinamento, qualità e gestione dell’aria a tutti i livelli,
saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo
dell’inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali
di controllo dell’inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti di
rilievo, prima del loro completamento. Se del caso, saranno organizzate
consultazioni transfrontaliere, in conformità con la pertinente legislazione
dell’Unione. 6. La Commissione agevola l’elaborazione
e l’attuazione dei programmi, ove opportuno, attraverso uno scambio di buone
pratiche. 7. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 al fine di adeguare l’allegato
III, parte 1, al progresso tecnico. 8. La Commissione può elaborare
linee guida in merito all’elaborazione e all’attuazione dei programmi nazionali
di controllo dell’inquinamento atmosferico. 9. Mediante atti di esecuzione,
la Commissione può altresì specificare il formato dei programmi nazionali di
controllo dell’inquinamento atmosferico e fornire le informazioni necessarie.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 14. Articolo 7 Inventari e proiezioni delle emissioni 1. Gli Stati membri elaborano e
aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui
alla tabella A dell’allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Gli Stati membri elaborano e aggiornano gli
inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B
dell’allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute. 2. Gli Stati membri elaborano e
aggiornano, ogni due anni, inventari di emissioni geograficamente disaggregati,
inventari delle grandi fonti puntuali e proiezioni delle emissioni per gli
inquinanti di cui alla tabella C dell’allegato I, conformemente alle
prescrizioni ivi contenute. 3. Gli inventari e le proiezioni
delle emissioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da una relazione d’inventario,
conformemente alle prescrizioni di cui alla tabella D dell’allegato I. 4. Gli Stati membri che
applicano i meccanismi di flessibilità di cui all’articolo 5,
paragrafo 1, includono le seguenti informazioni nella relazione d’inventario
pe l’anno interessato: (a)
la quantità di emissioni di NOx, SO2 e
PM2,5 che si sarebbe registrata in assenza di una zona di controllo
delle emissioni; (b)
il livello di riduzione delle emissioni ottenuto
nella parte di zona di controllo delle emissioni dello Stato membro in
questione, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c); (c)
la misura in cui applicano questi meccanismi di
flessibilità; (d)
qualsiasi altro dato che gli Stati membri ritengano
opportuno per consentire alla Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente,
di effettuare una valutazione completa delle condizioni in cui la flessibilità
è stata attuata. 5. Gli Stati membri che optano
per i meccanismi di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 2,
trasmettono una relazione separata per consentire alla Commissione di esaminare
e valutare se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione. 6. Gli Stati membri che optano
per i meccanismi di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 3,
inseriscono le informazioni di cui all’allegato IV, parte 4, nella relazione d’inventario
dell’anno in questione per consentire alla Commissione di esaminare e valutare
se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione. 7. Gli Stati membri elaborano
gli inventari delle emissioni, compresi gli inventari adattati delle emissioni,
le proiezioni delle emissioni e la relazione d’inventario in conformità dell’allegato
IV. 8. La Commissione, assistita
dall’Agenzia europea per l’ambiente, elabora e aggiorna ogni anno gli inventari
delle emissioni, a livello dell’Unione, le proiezioni, e una relazione d’inventario
per tutti gli inquinanti di cui all’allegato I, sulla base delle informazioni
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. 9. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 al fine di adeguare l’allegato
I per quanto riguarda le scadenze delle notifiche e l’allegato IV al progresso
tecnico e scientifico. Articolo 8 Monitoraggio degli impatti dell’inquinamento
atmosferico 1. Gli Stati membri provvedono,
se possibile, al monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato
V. 2. Laddove opportuno, gli Stati
membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico
con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell’Unione,
tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.[30] 3. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 al fine di adeguare l’allegato
V al progresso tecnico e scientifico. Articolo 9 Relazioni trasmesse dagli Stati membri 1. Ogni due anni gli Stati
membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell’inquinamento
atmosferico alla Commissione [entro tre mesi dalla data di cui all’articolo 17
che deve essere inserita dall’OPOCE] e i relativi aggiornamenti. Se un programma nazionale di controllo dell’inquinamento
atmosferico è aggiornato a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lo
Stato membro interessato ne informa la Commissione entro due mesi. 2. A partire dal 2017 gli Stati
membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le
proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente
disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui
all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all’articolo 7,
paragrafi 4, 5 e 6, alla Commissione e all’Agenzia europea per l’ambiente,
secondo il calendario di cui all’allegato I. Queste informazioni sono coerenti con le
informazioni trasmesse al segretariato della Convenzione LRTAP. 3. Gli Stati membri comunicano
le loro emissioni e proiezioni nazionali per il CH4 conformemente al
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.[31] 4. La Commissione, assistita
dall’Agenzia europea per l’ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente
i dati dell’inventario delle emissioni nazionali. Questo esame prevede: (a)
controlli tesi a verificare la trasparenza, l’accuratezza,
la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse; (b)
controlli tesi a individuare casi in cui i dati d’inventario
sono preparati in modo incompatibile con i requisiti stabiliti dal diritto
internazionale, in particolare dalla convenzione sull’inquinamento atmosferico
a grande distanza; (c)
se del caso, il calcolo delle eventuali correzioni
tecniche necessarie, in consultazione con gli Stati membri. 5. Gli Stati membri comunicano
le seguenti informazioni di cui all’articolo 8 alla Commissione e all’Agenzia
europea per l’ambiente: (a)
[entro la data di cui all’articolo 17 che deve
essere inserita dall’OPOCE] e successivamente ogni quattro anni, l’ubicazione
dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio associati, e (b)
entro [un anno dalla data di cui all’articolo 17
che deve essere inserita dall’OPOCE] a successivamente ogni quattro anni, i
valori misurati degli indicatori obbligatori. Articolo 10 Relazioni della Commissione 1. La Commissione trasmette,
almeno ogni cinque anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito ai progressi compiuti nell’attuazione della direttiva, compresa una
valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi della presente
direttiva. La Commissione riferisce comunque secondo queste
modalità per l’anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul conseguimento dei
livelli intermedi delle emissioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e sulle
ragioni dell’eventuale mancato conseguimento degli obiettivi. Stabilisce
inoltre l’esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti
settoriali dell’attuazione. 2. Le relazioni di cui al
paragrafo 1 possono contenere la valutazione dell’impatto ambientale e
socioeconomico della presente direttiva. Articolo 11 Accesso alle informazioni 1. Gli Stati membri,
conformemente alla direttiva 2003/4/CE garantiscono un’attiva e sistematica
diffusione al pubblico delle informazioni indicate qui di seguito pubblicandole
in un sito Internet accessibile a tutti: (a)
i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento
atmosferico, nonché gli eventuali aggiornamenti; (b)
gli inventari nazionali delle emissioni, compresi,
se presenti, gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle
emissioni nazionali e le relazioni d’inventario e le informazioni supplementari
comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 9. 2. Conformemente al regolamento
n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] la Commissione
garantisce un’attiva e sistematica diffusione al pubblico degli inventari delle
emissioni, delle proiezioni e delle relazioni di inventario pubblicandoli in un
sito Internet accessibile a tutti. Articolo 12 Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle
organizzazioni internazionali L’Unione e gli Stati membri, secondo il caso,
perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il
coordinamento all’interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra
cui il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), la Commissione
economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE), l’Organizzazione marittima
internazionale (OMI) e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile
(ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e
sviluppo tecnico e scientifico, con l’obiettivo di migliorare le basi su cui si
fondano le riduzioni delle emissioni. Articolo 13 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
agli articoli 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8,
paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato
dalla data dell’entrata in vigore della presente direttiva. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 6, paragrafo 7, all’articolo 7, paragrafo 9, e all’articolo 8,
paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’articolo 7, paragrafo 9, e dell’articolo
8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 14 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato sull’aria ambiente istituito dall’articolo 29 della direttiva
2008/50/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Articolo 15 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le
misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 16 Modifica della direttiva 2003/35/CE Nell’allegato I della direttiva 2003/35/CE è
aggiunta la seguente lettera g): “(g) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione
delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica
la direttiva 2003/35/CE* * GU L XX del XX.XX.XXXX, pag. X)” Articolo 17 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il [diciotto mesi dopo l’entrata
in vigore – la data precisa sarà indicata dall’OPOCE]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il
testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno
che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 18 Abrogazione e disposizioni transitorie 1. La direttiva 2001/81/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio è abrogata a decorrere da [la data di cui
all’articolo 17 della presente direttiva che deve essere inserita dall’OPOCE]. Tuttavia, le seguenti disposizioni della direttiva
abrogata continuano ad applicarsi: (a)
l’articolo 1 e l’allegato I fino al 31 dicembre 2019; (b)
l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 8,
paragrafo 1, fino a [la data di cui all’articolo 17 della presente direttiva
che deve essere inserita dall’OPOCE]. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono
fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di
cui all’allegato VI. 2. Fino al 31 dicembre 2019 gli
Stati membri possono applicare l’articolo 5, paragrafo 3, della presente
direttiva in relazione ai limiti di cui all’articolo 4 e all’allegato I della
direttiva 2001/81/CE. Articolo 19 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 20 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa al miglioramento della sicurezza dei
porti (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22). [2] protocollo di Göteborg alla Convenzione della
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’inquinamento
atmosferico a grande distanza per diminuire l’acidificazione, l’eutrofizzazione
e l’ozono a livello del suolo (1999). [3] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo “Programma “Aria pulita per l’Europa”“, COM(2013) [xxx] [4] Comunicazione della Commissione dal titolo “Europa 2020
– Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM(2010)
2020 definitivo, del 3.3.2010. [5] Comunicazione della Commissione “Legiferare con
intelligenza nell’Unione europea”, COM(2010) 543 definitivo dell’8.10.2010. [6] Comunicazione della Commissione “Pensare anzitutto in
piccolo” (Think Small First), Uno “Small Business Act” per l’Europa”, COM(2008)
394 definitivo del 25.6.2008. [7] Per la consultazione sono stati utilizzati due
questionari: ad un questionario più breve destinato al pubblico hanno risposto 1934
individui; al questionario più lungo destinato a esperti e parti interessate,
hanno risposto in 371. Cfr. http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm [8] I risultati sono disponibili nell’Eurobarometro 2013 [9] Per i risultati completi, vedi la relazione 7/2013 dell’AEA [10] Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per
ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni
della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136). [11] Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione
di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del
Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico
e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17). [12] Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003,
pag. 26). [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] Comunicazione del 21 settembre 2005 della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo - Strategia tematica sull’inquinamento
atmosferico, COM(2005) 446 definitivo. [16] Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001,
pag. 22). [17] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo “Programma “Aria pulita per l’Europa”“, COM(2013) [xxx]. [18] Proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente
fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” COM(2012) 710
del 29.11.2012. [19] Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003,
relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione
del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per
la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono
troposferico (GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1). [20] Decisione 2013/xxxx/UE del Consiglio relativa all’adesione
della Comunità europea al protocollo del 1999 della convenzione del 1979
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la
riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico. [21] Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e
che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 13). [22] Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per
ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni
della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136). [23] Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). [24] Decisione 2008/871/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2008,
relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla
valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE del 1991 sulla
valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (GU L 308
del 19.11.2008, pag. 33) [25] Direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26). [26] Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione
di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del
Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico
e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17). [27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [28] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. [29] Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente
(GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3). [30] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) [31] Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un
meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti
climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione
n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13). [32] Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli
organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso
alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.09.2006, pag. 13). ALLEGATO I
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni atmosferiche A. Obblighi di comunicazione
annua delle emissioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma Elemento || Sostanze inquinanti || Serie temporale || Date della comunicazione Emissioni nazionali totali per categoria di fonti delle nomenclatura di notifica dei dati (Nomenclature for reporting - NFR)(1), comprese le voci per memoria || - SO2, NOX, COVNM, NH3, CO - Metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)* - POP** (PAH totali e benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB, HCB) || Comunicazione annuale, dal 1990 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2) || 15/2**** Emissioni nazionali complessive di NFR categoria di fonti || - PM2,5, PM10*** e BC. || Comunicazione annuale, dal 2000 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2) || 15/2**** Emissioni nazionali totali per categoria di fonti || - CH4 || Comunicazione annuale, dal 2005 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2) || 15/2**** Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF 2 || - SO2, NOX, NH3, COVNM, PM2,5 || Comunicazione annuale, per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1) || 30/9 (1) Nomenclatura per
la comunicazione dei dati stabilita dalla Convenzione sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convenzione LRTAP) (2) Raggruppamenti in
settori conformemente all'allegato IV degli orientamenti per la comunicazione
dei dati della Convenzione LRTAP * Cd (cadmio), Hg
(mercurio), Pb (piombo) ** POP (inquinanti
organici persistenti) *** Per PM10
si intende il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso
dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e
la misurazione del PM10, norma EN 12341, con un'efficienza di
penetrazione del 50% per materiale particolato di un diametro aerodinamico di
10 μm. **** In caso di errore, i
dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una
chiara spiegazione delle modifiche apportate B. Obblighi di comunicazione
annua delle emissioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma Elemento || Sostanze inquinanti || Serie temporale || Date della comunicazione Emissioni nazionali totali per categoria di fonti NFR || - metalli pesanti (As, Cr, Cu, Ni, Se e Zn e loro composti)* - TPS ** || Comunicazione annuale dal 1990 (2000 per il TPS), per l'anno di comunicazione meno 2 (X-2) || 15/2 * As (arsenico),
Cr (cromo), Cu (rame), Ni (nichel), Se (selenio), Zn (zinco) ** TPS (totale di
particelle in sospensione) C. Obblighi di comunicazione
biennale (a partire del 2017) delle emissioni e delle proiezioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 2 Elemento || Sostanze inquinanti || Serie temporale/anni-obiettivo || Date della comunicazione Dati nazionali delle emissioni per categoria di fonte (GNFR) || - SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5 - metalli pesanti(Cd, Hg, Pb), - POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani) - BC (se disponibile) || Dichiarazione biennale per l'anno di dichiarazione meno 2 (anno X-2) || 1/5 * Grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR) || - SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5, - metalli pesanti (Cd, Hg, Pb), - POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani) - BC (se disponibile) || Dichiarazione biennale per l'anno di dichiarazione meno 2 (anno X-2) || 1/5 * Proiezioni delle emissioni, aggregate secondo il NRF || - SO2, NOX, NH3, COVNM, PM2,5 e BC || Dichiarazione biennale, per ogni anno da anno X al 2030 e, se possibile, 2040 e 2050 || 15/3 Proiezioni delle emissioni, per fonte di categoria aggregata || - CH4 || 15/3 * In caso di
errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4
settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate
D. Comunicazione annuale delle
relazioni d'inventario di cui all'articolo 7, paragrafo 3 Elemento || Sostanze inquinanti || Serie temporale/anni-obiettivo || Date della comunicazione Relazione di inventario (IIR) || - SO2, NOX, COVNM, NH3, CO, TPS, PM2,5, PM10 e BC - metalli pesanti (Cd, Hg, Pb, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn) - POP (PAH totali e benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB, HCB) || Tutti gli anni (come indicato nelle tabelle A-B-C) || 15/3 ALLEGATO II
Impegni nazionali di
riduzione delle emissioni Tabella (a) Impegni di riduzione
delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di
azoto (NOx) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM).
Combustibili venduti, anno di riferimento 2005. Stato membro || Riduzione delle emissioni di SO2 rispetto al 2005 || Riduzione delle emissioni di NOx rispetto al 2005 || Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005 Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno a partire dal 2030 || Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno, a partire dal 2030 || Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno a partire dal 2030 Belgio || 43% || || 68% || 41% || || 63% || 21% || || 44% Bulgaria || 78% || || 94% || 41% || || 65% || 21% || || 62% Repubblica ceca || 45% || || 72% || 35% || || 66% || 18% || || 57% Danimarca || 35% || || 58% || 56% || || 69% || 35% || || 59% Germania || 21% || || 53% || 39% || || 69% || 13% || || 43% Estonia || 32% || || 71% || 18% || || 61% || 10% || || 37% Grecia || 74% || || 92% || 31% || || 72% || 54% || || 67% Spagna || 67% || || 89% || 41% || || 75% || 22% || || 48% Francia || 55% || || 78% || 50% || || 70% || 43% || || 50% Croazia || 55% || || 87% || 31% || || 66% || 34% || || 48% Irlanda || 65% || || 83% || 49% || || 75% || 25% || || 32% Italia || 35% || || 75% || 40% || || 69% || 35% || || 54% Cipro || 83% || || 95% || 44% || || 70% || 45% || || 54% Lettonia || 8% || || 46% || 32% || || 44% || 27% || || 49% Lituania || 55% || || 72% || 48% || || 55% || 32% || || 57% Lussemburgo || 34% || || 44% || 43% || || 79% || 29% || || 58% Ungheria || 46% || || 88% || 34% || || 69% || 30% || || 59% Malta || 77% || || 98% || 42% || || 89% || 23% || || 31% Paesi Bassi || 28% || || 59% || 45% || || 68% || 8% || || 34% Austria || 26% || || 50% || 37% || || 72% || 21% || || 48% Polonia || 59% || || 78% || 30% || || 55% || 25% || || 56% Portogallo || 63% || || 77% || 36% || || 71% || 18% || || 46% Romania || 77% || || 93% || 45% || || 67% || 25% || || 64% Slovenia || 63% || || 89% || 39% || || 71% || 23% || || 63% Slovacchia || 57% || || 79% || 36% || || 59% || 18% || || 40% Finlandia || 30% || || 30% || 35% || || 51% || 35% || || 46% Svezia || 22% || || 22% || 36% || || 65% || 25% || || 38% Regno Unito || 59% || || 84% || 55% || || 73% || 32% || || 49% UE 28 || 59% || || 81% || 42% || || 69% || 28% || || 50% Tabella (b): Impegni di riduzione
delle emissioni di ammoniaca (NH3), particolato fine (PM2,5)
e metano (CH4). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005 Stato membro || riduzione delle emissioni di NH3 rispetto al 2005 || riduzione delle emissioni di PM2,5 rispetto al 2005 || riduzione delle emissioni di CH4 rispetto al 2005 Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno, a partire dal 2030 || Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno, a partire dal 2030 || || Per qualsiasi anno, a partire dal 2030 Belgio || 2% || || 16% || 20% || || 47% || || 26% Bulgaria || 3% || || 10% || 20% || || 64% || || 53% Repubblica ceca || 7% || || 35% || 17% || || 51% || || 31% Danimarca || 24% || || 37% || 33% || || 64% || || 24% Germania || 5% || || 39% || 26% || || 43% || || 39% Estonia || 1% || || 8% || 15% || || 52% || || 23% Grecia || 7% || || 26% || 35% || || 72% || || 40% Spagna || 3% || || 29% || 15% || || 61% || || 34% Francia || 4% || || 29% || 27% || || 48% || || 25% Croazia || 1% || || 24% || 18% || || 66% || || 31% Irlanda || 1% || || 7% || 18% || || 35% || || 7% Italia || 5% || || 26% || 10% || || 45% || || 40% Cipro || 10% || || 18% || 46% || || 72% || || 18% Lettonia || 1% || || 1% || 16% || || 45% || || 37% Lituania || 10% || || 10% || 20% || || 54% || || 42% Lussemburgo || 1% || || 24% || 15% || || 48% || || 27% Ungheria || 10% || || 34% || 13% || || 63% || || 55% Malta || 4% || || 24% || 25% || || 80% || || 32% Paesi Bassi || 13% || || 25% || 37% || || 38% || || 33% Austria || 1% || || 19% || 20% || || 55% || || 20% Polonia || 1% || || 26% || 16% || || 40% || || 34% Portogallo || 7% || || 16% || 15% || || 70% || || 29% Romania || 13% || || 24% || 28% || || 65% || || 26% Slovenia || 1% || || 24% || 25% || || 70% || || 28% Slovacchia || 15% || || 37% || 36% || || 64% || || 41% Finlandia || 20% || || 20% || 30% || || 39% || || 15% Svezia || 15% || || 17% || 19% || || 30% || || 18% Regno Unito || 8% || || 21% || 30% || || 47% || || 41% UE 28 || 6% || || 27% || 22% || || 51% || || 33% ALLEGATO III
Contenuto dei programmi
nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico Parte 1 Misure che possono figurare nel programma
nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico Per l'attuazione delle misure di cui alla
parte 1, se necessario, gli Stati membri si avvalgono del documento
d'orientamento dell'UNECE relativo alla prevenzione e alla riduzione delle
emissioni di ammoniaca (documento d'orientamento dell'UNECE sull'ammoniaca)[1] e delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio[2]. A. Misure per la riduzione delle
emissioni di ammoniaca 1.
Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale
indicativo di buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca,
basato sul codice quadro delle buone pratiche agricole dell'UNECE del 2001,[3] che deve riguardare
quanto meno gli aspetti seguenti: (a)
gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero
ciclo dell'azoto; (b)
strategie di alimentazione del bestiame; (c)
metodi di spandimento del letame che comportano emissioni
ridotte; (d)
sistemi di stoccaggio del letame che comportano
emissioni ridotte; (e)
sistemi di trattamento del letame e di compostaggio
che comportano emissioni ridotte; (f)
sistemi di stabulazione che comportano emissioni
ridotte; (g)
metodi di applicazione dei fertilizzanti minerali
che comportano emissioni ridotte. 2.
Gli Stati membri stabiliscono a livello nazionale
un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di
azoto reattivo di origine agricola, inclusa l'ammoniaca, l'ossido di azoto,
l'ammonio, i nitrati e i nitriti, in base ai principi stabiliti nel documento
di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto[4]. 3.
Gli Stati membri riducono le emissioni di ammoniaca
provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti: (h)
l'uso di fertilizzanti al carbonato di ammonio è
vietato; (i)
i fertilizzanti a base di urea sono sostituiti, per
quanto possibile, da fertilizzanti a base di nitrato di ammonio; (j)
quando si continuano ad utilizzare fertilizzanti a
base di urea, si utilizzano metodi che consentono di ridurre di almeno il 30%
le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come specificato
nel documento di orientamento sull'ammoniaca; (k)
i fertilizzanti inorganici sono distribuiti in
funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in
termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e
degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti. 4.
Gli Stati membri provvedono entro il 1º gennaio
2022 a ridurre le emissioni di ammoniaca da effluenti di allevamento
utilizzando i seguenti metodi: (l)
riduzione delle emissioni prodotte
dall'applicazione di liquami e letame solido sui i seminativi e i prati
mediante metodi che riducono le emissioni di almeno il 30% rispetto al metodo
di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca e nel
rispetto delle condizioni seguenti: i) il letame e i liquami sono distribuiti
in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in
termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e
degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti; ii) i liquami e il letame non sono
distribuiti su terreni saturi di acqua, inondati, gelati e coperti di neve; iii) i liquami sono distribuiti sui prati con
un sistema di tubature a traino o per sotterramento a più o meno grande
profondità; iv) il letame e i liquami distribuiti sui
seminativi sono incorporati nel suolo entro quattro ore dalla distribuzione; (m)
riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di
letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i metodi seguenti: i) per i depositi di liquame costruiti dopo
il 1º gennaio 2022, si utilizzeranno sistemi e tecniche di immagazzinamento a
basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca almeno del
60% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento
sull'ammoniaca, i liquami provviste almeno il 40%; ii) i depositi di letame devono essere
coperti; iii) le aziende dispongono di una sufficiente
capacità di stoccaggio del letame, in modo da distribuirlo solo nei periodi
adatti per la crescita delle colture; (n)
riduzione delle emissioni prodotte dai locali di
stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre
le emissioni di ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo di riferimento
descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; (o)
riduzione delle emissioni provenienti dal letame,
grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno
dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca del 10% almeno rispetto al
metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca. B. Misure di riduzione delle
emissioni per il controllo delle emissioni di particolato e di particolato
carbonioso 5.
Gli Stati membri vietano l'incenerimento dei
rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali e
controllano e verificano il rispetto di questo divieto. Eventuali deroghe a
tale divieto devo limitarsi ai programmi di prevenzione per evitare gli incendi
di incolto, lottare contro i parassiti o proteggere la biodiversità. 6.
Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale
indicativo di buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del
raccolto, che si basa sui principi seguenti: (p)
miglioramento della struttura dei suoli attraverso
l'incorporazione dei residui del raccolto; (q)
tecniche perfezionate per l'incorporazione dei
residui del raccolto; (r)
uso alternativo dei residui del raccolto; (s)
miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura
dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale
dei vegetali evitando in questo modo l'incenerimento del letame (letame di
stalla, lettiera di paglia). C. Prevenire gli impatti sulle
piccole aziende agricole 7.
Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e
B, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli impatti sulle piccole e micro
aziende siano pienamente presi in considerazione. Gli Stati membri possono, per
esempio, esentarle da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni
di riduzione applicabili. Parte 2 Contenuto minimo dei programmi nazionali di
controllo dell'inquinamento atmosferico 8.
Il programma nazionale iniziale di controllo
dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 9 deve riguardare almeno
gli elementi seguenti: (t)
il quadro strategico nazionale in materia di
qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento nel cui contesto il
programma è stato sviluppato, in particolare: i) le priorità politiche e il loro rapporto
con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi i cambiamenti
climatici; ii) le responsabilità attribuite alle
autorità nazionali, regionali e locali; iii) i progressi compiuti grazie alle
politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento
della qualità dell'aria, e il grado di conformità agli obblighi nazionali e
dell'Unione europea; iv) l'evoluzione prevista ipotizzando che le
politiche e le misure adottate non subiscano cambiamenti; (u)
le opzioni strategiche considerate per conseguire
l'obiettivo di riduzione delle emissioni a partire dal 2020 e dal 2030 e i
livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 e per contribuire a
migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni,
ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle
politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria
e l'ambiente e le relative incertezze; (v)
le misure e le politiche selezionate in vista della
loro adozione, nonché un calendario per la loro attuazione e il loro riesame e
le autorità competenti responsabili; (w)
se del caso, una spiegazione dei motivi per cui i
livelli intermedi delle emissioni per il 2025 possono essere raggiunti solo
mediante misure che comportano costi sproporzionati; (x)
una valutazione del modo in cui le politiche e le
misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti
in altri settori d'azione pertinenti. 9.
Gli aggiornamenti del programma nazionale di
controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 9 riguardano
quanto meno gli aspetti seguenti: (y)
una valutazione dei progressi registrati
nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni e nella
riduzione delle concentrazioni; (z)
eventuali cambiamenti significativi verificatisi
nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di
attuazione. ALLEGATO IV
Metodologie per la preparazione e l'aggiornamento degli inventari nazionali
delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, le relazioni d'inventario e gli
inventari delle emissioni adattati Per gli inquinanti di cui all'allegato I, ad
esclusione del CH 4, gli Stati membri istituiscono inventari delle
emissioni, inventari delle emissioni adattati, proiezioni e relazioni
d'inventario avvalendosi dei metodi adottati dalle parti della convenzione
sull'inquinamento atmosferico a grande distanza (orientamenti EMEP); sono
inoltre invitati a utilizzare la Guida EMEP/AEA ivi menzionata Secondo gli
stessi orientamenti devono essere fornite anche ulteriori informazioni, in
particolare i dati relativi alle attività, indispensabili per la valutazione
degli inventari e delle proiezioni. L'applicazione degli orientamenti EMEP per la
comunicazione dei dati non incide sulle ulteriori modalità specificate nel presente
allegato e sulle prescrizioni in materia di nomenclatura per la notifica dei
dati, di serie temporali e di date di notifica di cui all'allegato I. Parte 1 Inventari nazionali delle emissioni annue 10.
Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti,
coerenti, comparabili, completi ed esatti. 11.
Le emissioni dalle principali categorie specificate
sono calcolate conformemente ai metodi definiti nella guida EMEP/AEA e in vista
dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello più elevato (più dettagliato). Gli Stati membri possono utilizzare altri metodi
scientificamente validi e compatibili per istituire gli inventari nazionali
delle emissioni se questi forniscono stime più precise delle metodologie della
Guida EMEP/AEA. 12.
Per quanto riguarda le emissioni del settore dei
trasporti, gli Stati membri calcolano e comunicano emissioni coerenti con i
bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat. 13.
Le emissioni rilasciate dagli autoveicoli sono
calcolate e comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti nello
Stato membro interessato. Gli Stati membri possono inoltre comunicare le
emissioni rilasciate dagli autoveicoli prendendo come riferimento il carburante
utilizzato o i chilometri percorsi nello Stato membro. 14.
Gli Stati membri comunicano le rispettive emissioni
nazionali annue espresse nell'unità applicabile specificata nel modello NFR
della convenzione LRTAP. Parte 2 Proiezioni delle emissioni 15.
Le proiezioni delle emissioni sono trasparenti,
coerenti, comparabili, esatte e complete e la informazioni comunicate
comprendono almeno i seguenti elementi: (aa)
una chiara identificazione delle politiche e delle
misure adottate e previste utilizzate nelle proiezioni; (bb)
i risultati dell'analisi di sensibilità effettuata
per le proiezioni; (cc)
la descrizione delle metodologie, dei modelli,
delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e output. 16.
Le proiezioni delle emissioni sono stimate e
aggregate in relazione ai settori cui appartengono le fonti. Gli Stati membri
forniscono una proiezione "con misure" (misure adottate) e, se del
caso, una proiezione "con misure aggiuntive" (misure previste) per
ogni inquinante conformemente agli orientamenti di cui alla guida EMEP/AEA. 17.
Le proiezioni devono essere coerenti con
l'inventario più recente delle emissioni annue nazionali e con le proiezioni
comunicate ai sensi del regolamento n. 525/2013. Parte 3 Relazione d'inventario Le relazioni d'inventario sono elaborate
conformemente alle linee guida EMEP e comunicate utilizzando il modello per le
relazioni sugli inventari ivi specificato. Tale relazione deve contenere come
minimo le seguenti informazioni: (b)
descrizione, riferimenti e fonti d'informazione
delle metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle
attività nonché le ragioni della loro scelta; (c)
descrizione delle principali categorie nazionali di
fonti di emissione; (d)
informazioni sulle incertezze, la garanzia della
qualità e la verifica; (e)
una descrizione delle disposizioni istituzionali
previste per la compilazione degli inventari; (f)
ricalcoli e miglioramenti previsti; (g)
se del caso, informazioni sull'uso dei meccanismi
di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3; (h)
una sintesi. Parte 4 Adeguamento degli inventari nazionali 18.
Uno Stato membro che propone un adeguamento al suo
inventario nazionale delle emissioni secondo il disposto dell'articolo 5,
paragrafo 3, allega alla sua proposta alla Commissione, quanto meno, i seguenti
documenti giustificativi: (a)
la prova che l'impegno o gli impegni nazionali di
riduzione delle emissioni in questione sono superati; (b)
la prova della misura in cui l'adeguamento
dell'inventario delle emissioni riduce il superamento e contribuisce al
rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in questione; (c)
una stima della data in cui gli impegni nazionali
di riduzione delle emissioni dovrebbero essere conseguiti in base alle
proiezioni relative alle emissioni prima dell'adeguamento; (d)
la prova che l'adeguamento è coerente con una o più
delle tre circostanze descritte qui di seguito. Si può fare riferimento, se del
caso, ai pertinenti adeguamenti precedenti: i) per nuove categorie di fonti di
emissione: –
la prova che la nuova categoria di fonti di
emissioni è riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella Guida
EMEP/AEA; –
la prova che tale categoria di fonti non era
inclusa nell'inventario nazionale delle emissioni storiche pertinente nel
momento in cui è stato stabilito l'impegno di riduzione delle emissioni; –
la prova che le emissioni provenienti da una nuova
categoria di fonte impediscono allo Stato membro di rispettare i propri impegni
di riduzione delle emissioni, accompagnata da una descrizione dettagliata della
metodologia, dei dati e dei fattori di emissione utilizzati per giungere a
questa conclusione; ii) qualora siano stati utilizzati fattori
di emissione molto diversi per determinare le emissioni provenienti da alcune
categorie di fonti: –
una descrizione dei fattori di emissione iniziali,
compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per
determinare il fattore di emissione; –
la prova che i fattori di emissione iniziali sono
stati utilizzati per determinare le riduzioni delle emissioni nel cui momento
in cui queste sono state fissate; –
una descrizione dei fattori di emissione
aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica
utilizzata per determinare il fattore di emissione; –
un confronto delle stime delle emissioni effettuate
utilizzando i fattori di emissione originali e aggiornati, per dimostrare che
il cambiamento dei fattori di emissione impedisce allo Stato membro di
rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni; –
i criteri per decidere se le variazioni dei fattori
di emissione sono significative. A partire dal 2025, fattori di emissione
notevolmente diversi da quelli attesi dall'attuazione di una determinata norma
o standard non saranno considerati ai fini dell'adeguamento. iii) qualora siano state utilizzate
metodologie molto diverse per determinare le emissioni provenienti da categorie
di fonti specifiche: –
una descrizione della metodologia iniziale
utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica
utilizzata per determinare il fattore di emissione; –
la prova che è stata utilizzata la metodologia
iniziale per determinare le riduzioni delle emissioni nel cui momento in cui
sono state fissate; –
una descrizione della metodologia aggiornata
utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica o di
riferimento utilizzata la sua elaborazione; –
un confronto delle stime delle emissioni effettuate
utilizzando le metodologie iniziali e aggiornate da cui risulti che il
cambiamento di metodologia impedisce allo Stato membro di soddisfare il proprio
impegno di riduzione; –
i criteri per decidere se le variazioni dei fattori
di emissione sono significative. 19.
Gli Stati membri possono comunicare le medesime
informazioni a sostegno delle procedure di adeguamento fondate sulle stesse
condizioni preliminari, purché ciascuno Stato membro presenti le informazioni
specifiche per paese richieste conformemente al punto 1. 20.
Gli Stati membri ricalcolano le emissioni adeguate
per assicurare la coerenza delle serie temporali per ogni anno in cui sono
applicati degli adeguamenti. ALLEGATO V
Monitoraggio degli effetti degli inquinanti sull'ambiente 21.
Gli Stati membri provvedono affinché la loro rete
di siti di monitoraggio sia rappresentativa dei loro tipi di ecosistemi di
acqua dolce, naturali, semi-naturali e forestali. 22.
Gli Stati membri provvedono affinché il controllo
si basi sui seguenti indicatori obbligatori in tutti i siti della rete definita
al punto 1: (e)
per gli ecosistemi di acqua dolce: determinazione
della portata dei danni biologici, ivi compresi i recettori sensibili (micro e
macrofite e diatomee) e diminuzione degli stock ittici o delle popolazioni di
invertebrati: indicatore chiave delle capacità di
neutralizzazione degli acidi (ANC) e indicatori ausiliari di acidità (pH),
solfato disciolto (SO4), nitrati (NO3) e carbonio
organico disciolto, con una frequenza minima di campionamento da annuale
(rimonta autunnale dei laghi) a mensile (corsi d'acqua); (f)
per gli ecosistemi terrestri: valutazione
dell'acidità del suolo, della perdita di elementi nutrienti del suolo, del
bilancio dell'azoto e della perdita di biodiversità; i) indicatore chiave dell'acidità del
suolo: frazioni scambiabili di cationi basici (saturazione basica) e di
alluminio scambiabile nei suoli ogni dieci anni, e indicatori ausiliari, pH,
solfati, nitrati, cationi basici, concentrazioni di alluminio in una soluzione
del suolo, ogni anno (se opportuno) ii) indicatore chiave della lisciviazione
dei nitrati nel suolo (NO3,leach) ogni anno; iii) indicatore chiave del rapporto
carbonio-azoto (C/N) e indicatore ausiliario dell'azoto totale nel suolo (Ntot),
ogni dieci anni; iv) indicatore chiave del bilancio dei
nutrienti nelle foglie (N/P, N/K, N/mg), ogni quattro anni. (g)
per gli ecosistemi terrestri: determinazione dei
danni alla vegetazione e della perdita di biodiversità dovuti all'ozono: i) indicatore chiave della crescita della
vegetazione e dei danni fogliari e indicatore ausiliario del flusso di carbonio
e relativo indicatore (Cflux) ogni anno; ii) indicatore chiave del superamento dei
livelli critici in termini di flusso, ogni anno durante la stagione di
crescita; 23.
Gli Stati membri utilizzano le metodologie della
convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e
i relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale per la
rilevazione e la comunicazione[5]
delle informazioni di cui al punto 2. ALLEGATO VI
Tavola di concordanza Presente direttiva || Direttiva 2001/81/CE Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2 || Articolo 2, primo comma Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 3, lettera e) Articolo 3, paragrafi 2, 3, 6, 7 e da 9 a 12 || - Articolo 3, paragrafo 4. || Articolo 3, lettera j) Articolo 3, paragrafo 5. || Articolo 3, lettera k) Articolo 3, paragrafo 8 || Articolo 3, lettera g) Articolo 4, paragrafi 1 e 2 || Articolo 4, paragrafo 1. Articolo 4, paragrafo 3. || Articolo 2, secondo comma Articolo 5 || - Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, paragrafi 2 e da 5 a 9 || - Articolo 6, paragrafi 3 e 4 || Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 1, primo comma || Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7,paragrafo 1, secondo comma, paragrafi da 3 a 6 || - Articolo 7, paragrafo 2. || - Articolo 7, paragrafo 7. || Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 8 || Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 9 || Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 8 || - Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 2, primo comma || Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma), paragrafi da 3 a 5) || - Articolo 10 || Articoli 9 e 10 Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 11, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 12 || Articolo 11 Articolo 13 || Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 14 || Articolo 13, paragrafi 1 e 2 Articolo 15 || Articolo 14 Articolo 16 || - Articolo 17 || Articolo 15 Articolo 18 || - Articolo 19 || Articolo 16 Articolo 20 || Articolo 17 Allegato I || Articolo 8, paragrafo 1, e allegato III Allegato II || Allegato I Allegati III, IV e VI || - Allegato IV || Allegato III [1] Decisione 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1 [2] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010,
pag. 17). [3] Decisione ECE/EB.AIR/75, paragrafo 28 bis. [4] Decisione 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1. [5] Decisione 2008/1, ECE/EB.AIR/wg.1/2008/16.