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Document 52013PC0902
Proposal for a COUNCIL OPINION on the Economic Partnership Programme of Spain
Proposta di PARERE DEL CONSIGLIO sul programma di partenariato economico della Spagna
Proposta di PARERE DEL CONSIGLIO sul programma di partenariato economico della Spagna
/* COM/2013/0902 final - 2013/0393 (NLE) */
Proposta di PARERE DEL CONSIGLIO sul programma di partenariato economico della Spagna /* COM/2013/0902 final - 2013/0393 (NLE) */
2013/0393 (NLE) Proposta di PARERE DEL CONSIGLIO sul programma di partenariato economico della
Spagna
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento
(UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la
valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei
disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro[1], in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, vista la proposta della
Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il patto di stabilità e
crescita (PSC) è volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l’Unione
e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi
pubblici eccessivi. Esso si fonda sull’obiettivo della solidità delle finanze
pubbliche in quanto strumento atto a rafforzare le condizioni per la stabilità
dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità
finanziaria e, quindi, a sostenere il conseguimento delle finalità dell’Unione
in materia di crescita sostenibile e occupazione. (2) Il regolamento (UE) n. 473/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle
disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti
programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli
Stati membri della zona euro stabilisce le disposizioni di monitoraggio
rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza
dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel
contesto del patto di stabilità e crescita e del semestre europeo. Poiché le
misure esclusivamente di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare
una correzione duratura del disavanzo eccessivo, possono essere necessarie
misure strategiche e riforme strutturali supplementari. (3) L’articolo 9 del regolamento
(UE) n. 473/2013 definisce le modalità dei programmi di partenariato
economico che devono essere presentati dagli Stati membri della zona euro
soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi. Stabilendo una tabella di
marcia per le misure volte a contribuire ad una correzione effettiva e duratura
del disavanzo eccessivo, il programma di partenariato economico dovrebbe
specificare in particolare le principali riforme strutturali e di bilancio che
contribuiranno alla correzione duratura del disavanzo eccessivo, segnatamente
quelle riguardanti i sistemi impositivi, pensionistici e sanitari e i quadri di
bilancio. (4) Il 27 aprile 2009 il
Consiglio ha adottato una decisione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del
trattato che assoggetta la Spagna a una procedura per i disavanzi eccessivi. Il
21 giugno 2013 il Consiglio ha adottato una raccomandazione rivista a norma
dell’articolo 126, paragrafo 7, nell’ambito di una procedura per i disavanzi
eccessivi avviata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 473/2013.
(5) Il 1° ottobre 2013, e
pertanto entro il termine stabilito dall’articolo 9, paragrafo 3, e
dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, la Spagna
ha presentato alla Commissione e al Consiglio un programma di partenariato
economico che illustra in particolare le riforme strutturali di bilancio volte
a garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo. Il
programma di partenariato economico comprende misure volte ad attuare le
raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto alla Spagna il
9 luglio. Le misure sono raggruppate in funzione dei seguenti obiettivi: i)
portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla
crescita (raccomandazioni 1 e 2), ii) ripristinare l’erogazione di prestiti
all’economia (raccomandazione 3), iii) contrastare la disoccupazione e le
conseguenze sociali della crisi (raccomandazioni 4, 5 e 6), iv) promuovere la
competitività e la crescita (raccomandazioni 7 e 8) e v) modernizzare la
pubblica amministrazione (raccomandazione 9). (6) La Spagna intende attuare le
seguenti misure strutturali di bilancio: i) monitoraggio rigoroso degli
sviluppi di bilancio a livello regionale e locale, ii) creazione di un
organismo di bilancio indipendente, iii) riduzione della spesa relativa alla
sanità e alla pubblica amministrazione, iv) eliminazione degli arretrati
commerciali nel settore pubblico, v) riduzione del livello di inerzia dei
prezzi delle spese e delle entrate pubbliche, vi) sostenibilità delle pensioni,
vii) semplificazione del sistema tributario e miglioramento della sua
efficienza, viii) lotta contro l’economia sommersa e ix) aumento
dell’efficienza della pubblica amministrazione. Se attuate correttamente,
queste misure dovrebbero contribuire alla correzione duratura della situazione
di disavanzo eccessivo della Spagna. (7) Il programma di partenariato
economico della Spagna tiene conto anche dei progressi compiuti in termini di
monitoraggio delle finanze regionali conformemente alla legge organica sulla
stabilità di bilancio, al Fondo di liquidità delle regioni e al piano di
pagamenti ai fornitori. Non si prospettano tuttavia misure supplementari per
garantire un’applicazione più rigorosa e trasparente delle misure preventive e
correttive di cui alla legge organica sulla stabilità di bilancio, tra cui la
pubblicazione tempestiva delle relazioni trimestrali di valutazione dei piani
economici e finanziari delle regioni e dei motivi che giustificano
l’applicazione o meno di sanzioni agli enti inadempienti. (8) La creazione di un organismo
di bilancio indipendente secondo i requisiti del regolamento (UE) n. 473/2013
dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche della
Spagna e permettere di individuare tempestivamente le deviazioni dagli
obiettivi di bilancio. L’organismo di bilancio indipendente darà inoltre
consulenze sull’attivazione delle misure preventive, correttive e esecutive
previste dalla legge organica sulla stabilità di bilancio nonché sulla
definizione degli obiettivi di bilancio delle regioni. Occorre tuttavia
rafforzare alcune disposizioni istituzionali del progetto esistente volte a
garantire l’indipendenza funzionale e operativa del consiglio, specie per
quanto riguarda il mandato relativamente breve del presidente. (9) Anche se il programma di
partenariato economico non prevede un’analisi sistematica delle principali voci
di spesa entro marzo 2014 conformemente alla raccomandazione specifica per
paese, le misure volte a razionalizzare la spesa per la sanità, la politica
occupazionale (si veda anche il considerando 14 sulla lotta alla frode fiscale)
e la pubblica amministrazione danno informazioni su alcune delle principali
voci di spesa. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, la revisione delle
prestazioni offerte e dei prezzi di riferimento dei prodotti farmaceutici e
l’introduzione di una piattaforma di acquisto centralizzata per le forniture
sanitarie potrebbero rendere più efficiente l’uso delle risorse pubbliche. A
livello della pubblica amministrazione, le riforme dovrebbero consentire
risparmi, nell’arco di tre anni, grazie all’aumento dell’efficienza globale
derivante in particolare dall’eliminazione delle doppie strutture
amministrative, dalla razionalizzazione delle spese generali e della cosiddetta
amministrazione "istituzionale" e dalla riforma degli enti locali.
Queste misure dovranno essere attuate e monitorate con rigore per ottenere i
risparmi previsti. La titolarità regionale della riforma della pubblica
amministrazione è inoltre fondamentale per migliorarne l’efficienza a medio
termine. (10) L’attuale revisione della
legge organica sulla stabilità di bilancio mira a rafforzare i poteri di
monitoraggio del ministero dell’Interno per quanto riguarda la situazione di
cassa e gli arretrati dei diversi livelli di governo. L’obiettivo è eliminare
gli arretrati commerciali del settore pubblico ed evitare che l’accumulo di un
debito commerciale metta a repentaglio la sostenibilità finanziaria della
pubblica amministrazione a qualsiasi livello. Il disegno di legge rafforza
quindi la disciplina di bilancio per tutti i sottosettori della pubblica
amministrazione. (11) Il disegno di legge sulla
deindicizzazione prevede l’interruzione dei sistemi di indicizzazione dei
prezzi e delle tariffe regolamentati. Esso non contempla i meccanismi applicati
alla contrattazione collettiva, agli strumenti del settore finanziario e alle
pensioni; i regimi pensionistici sono oggetto di una riforma separata (cfr.
infra). Una volta entrata in vigore, la legge consentirà probabilmente alcuni
risparmi di bilancio, contribuendo al tempo stesso a ridurre gli effetti
indiretti negativi e sostenendo il potere d’acquisto e la competitività. (12) I cambiamenti introdotti di
recente nel regime pensionistico e quelli previsti sono considerevoli. La
proposta regolamentazione del fattore di sostenibilità e il nuovo sistema di
indicizzazione delle pensioni, insieme alla riforma dei prepensionamenti
adottata a marzo, sono passi importanti per migliorare la sostenibilità delle
finanze pubbliche e arginare il rapido aumento della spesa per le pensioni. (13) Per quanto riguarda la
revisione sistematica del sistema tributario (raccomandazione 2), il programma
di partenariato economico fa riferimento principalmente alle conclusioni che un
gruppo di esperti presenterà nel febbraio 2014 e che saranno valutate dal
governo in una fase successiva. Il documento presenta anche misure (come la
nuova tassa sul gas fluorurato) in risposta alla raccomandazione di adottare
misure supplementari relative all’imposizione ambientale. (14) Il programma di partenariato
economico prevede anche misure di lotta contro la frode fiscale e il lavoro non
dichiarato, un piano annuale sui controlli fiscali e doganali da adottare
all’inizio del 2014 e il proseguimento dell’attuazione del piano volto a
contrastare le frodi a livello occupazionale e previdenziale. Questi sforzi dovrebbero
procurare entrate supplementari, contribuendo quindi al risanamento di
bilancio. (15) Il programma di partenariato
economico rivolge notevole attenzione alle questioni connesse al mercato del
lavoro, tra cui la valutazione della riforma del 2012, l’attuale riforma delle
politiche attive del mercato del lavoro, l’attuazione della strategia per
l’imprenditoria e l’occupazione giovanile e l’istituzione di partenariati
pubblico-privato nel settore dei servizi di collocamento. Mancano tuttavia
piani concreti per l’ulteriore modernizzazione dei servizi pubblici per
l’impiego al di là della cooperazione con organismi privati. Inoltre, il
programma di partenariato economico non prevede misure volte a rafforzare
ulteriormente la riforma del mercato del lavoro in seguito alla valutazione del
2012. Ciò detto, la riforma sembra aver favorito la flessibilità interna delle
imprese e la moderazione salariale, limitando quindi, ceteris paribus,
le perdite di posti di lavoro. (16) Anche le riforme dei mercati
dei prodotti e dei servizi vanno nella giusta direzione. Il programma di
partenariato economico contiene informazioni su misure quali il disegno di
legge sulla garanzia dell’unità del mercato, il disegno di legge sui servizi
professionali e la legge sull’imprenditorialità. Il programma di partenariato
economico evidenzia inoltre le misure volte a ridurre il disavanzo tariffario
nel settore dell’energia elettrica. La riforma, che deve ancora essere
completata, potrebbe contribuire a contenere l’accumulo di un debito derivante
dalle tariffe dell’energia elettrica e dalle relative sopravvenienze passive
per le finanze pubbliche, HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE: Il programma di
partenariato economico della Spagna, presentato alla Commissione e al Consiglio
il 1° ottobre 2013, comprende una serie di riforme strutturali di bilancio
sostanzialmente adeguata, che dovrebbe sostenere una correzione effettiva e
duratura del disavanzo eccessivo. Il programma di partenariato economico
conferma sia il programma di riforma che il calendario delle riforme di
bilancio e delle altre riforme strutturali contenute nel programma nazionale di
riforma e nel programma di stabilità del 2013 e, in alcuni casi, fornisce
informazioni più dettagliate sul contenuto e sulla tempistica delle misure.
Finora, tuttavia, alcune raccomandazioni del Consiglio sono state sostenute
solo in parte da misure concrete. Questo vale, ad esempio, per l’analisi
sistematica delle principali voci di spesa per migliorare l’efficienza della
spesa pubblica (raccomandazione 1). Inoltre, per quanto riguarda la revisione
del sistema tributario (raccomandazione 2), il programma di partenariato
economico fa riferimento principalmente alle conclusioni di un gruppo di
esperti fiscali previste per febbraio 2014. In molti casi le riforme
devono ancora essere adottate e/o attuate integralmente; un’attuazione rapida e
totale è fondamentale per il successo del programma di partenariato economico.
La Commissione ed il Consiglio verificheranno l’attuazione delle riforme
nell’ambito del semestre europeo. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.