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Document 52013PC0902

Proposta di PARERE DEL CONSIGLIO sul programma di partenariato economico della Spagna

/* COM/2013/0902 final - 2013/0393 (NLE) */

52013PC0902

Proposta di PARERE DEL CONSIGLIO sul programma di partenariato economico della Spagna /* COM/2013/0902 final - 2013/0393 (NLE) */


2013/0393 (NLE)

Proposta di

PARERE DEL CONSIGLIO

sul programma di partenariato economico della Spagna

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro[1], in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il patto di stabilità e crescita (PSC) è volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l’Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi. Esso si fonda sull’obiettivo della solidità delle finanze pubbliche in quanto strumento atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria e, quindi, a sostenere il conseguimento delle finalità dell’Unione in materia di crescita sostenibile e occupazione.

(2)       Il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel contesto del patto di stabilità e crescita e del semestre europeo. Poiché le misure esclusivamente di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo, possono essere necessarie misure strategiche e riforme strutturali supplementari.

(3)       L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 473/2013 definisce le modalità dei programmi di partenariato economico che devono essere presentati dagli Stati membri della zona euro soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi. Stabilendo una tabella di marcia per le misure volte a contribuire ad una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo, il programma di partenariato economico dovrebbe specificare in particolare le principali riforme strutturali e di bilancio che contribuiranno alla correzione duratura del disavanzo eccessivo, segnatamente quelle riguardanti i sistemi impositivi, pensionistici e sanitari e i quadri di bilancio.

(4)       Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha adottato una decisione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che assoggetta la Spagna a una procedura per i disavanzi eccessivi. Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha adottato una raccomandazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, nell’ambito di una procedura per i disavanzi eccessivi avviata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 473/2013.

(5)       Il 1° ottobre 2013, e pertanto entro il termine stabilito dall’articolo 9, paragrafo 3, e dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, la Spagna ha presentato alla Commissione e al Consiglio un programma di partenariato economico che illustra in particolare le riforme strutturali di bilancio volte a garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo. Il programma di partenariato economico comprende misure volte ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto alla Spagna il 9 luglio. Le misure sono raggruppate in funzione dei seguenti obiettivi: i) portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita (raccomandazioni 1 e 2), ii) ripristinare l’erogazione di prestiti all’economia (raccomandazione 3), iii) contrastare la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi (raccomandazioni 4, 5 e 6), iv) promuovere la competitività e la crescita (raccomandazioni 7 e 8) e v) modernizzare la pubblica amministrazione (raccomandazione 9).

(6)       La Spagna intende attuare le seguenti misure strutturali di bilancio: i) monitoraggio rigoroso degli sviluppi di bilancio a livello regionale e locale, ii) creazione di un organismo di bilancio indipendente, iii) riduzione della spesa relativa alla sanità e alla pubblica amministrazione, iv) eliminazione degli arretrati commerciali nel settore pubblico, v) riduzione del livello di inerzia dei prezzi delle spese e delle entrate pubbliche, vi) sostenibilità delle pensioni, vii) semplificazione del sistema tributario e miglioramento della sua efficienza, viii) lotta contro l’economia sommersa e ix) aumento dell’efficienza della pubblica amministrazione. Se attuate correttamente, queste misure dovrebbero contribuire alla correzione duratura della situazione di disavanzo eccessivo della Spagna.

(7)       Il programma di partenariato economico della Spagna tiene conto anche dei progressi compiuti in termini di monitoraggio delle finanze regionali conformemente alla legge organica sulla stabilità di bilancio, al Fondo di liquidità delle regioni e al piano di pagamenti ai fornitori. Non si prospettano tuttavia misure supplementari per garantire un’applicazione più rigorosa e trasparente delle misure preventive e correttive di cui alla legge organica sulla stabilità di bilancio, tra cui la pubblicazione tempestiva delle relazioni trimestrali di valutazione dei piani economici e finanziari delle regioni e dei motivi che giustificano l’applicazione o meno di sanzioni agli enti inadempienti.

(8)       La creazione di un organismo di bilancio indipendente secondo i requisiti del regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche della Spagna e permettere di individuare tempestivamente le deviazioni dagli obiettivi di bilancio. L’organismo di bilancio indipendente darà inoltre consulenze sull’attivazione delle misure preventive, correttive e esecutive previste dalla legge organica sulla stabilità di bilancio nonché sulla definizione degli obiettivi di bilancio delle regioni. Occorre tuttavia rafforzare alcune disposizioni istituzionali del progetto esistente volte a garantire l’indipendenza funzionale e operativa del consiglio, specie per quanto riguarda il mandato relativamente breve del presidente.

(9)       Anche se il programma di partenariato economico non prevede un’analisi sistematica delle principali voci di spesa entro marzo 2014 conformemente alla raccomandazione specifica per paese, le misure volte a razionalizzare la spesa per la sanità, la politica occupazionale (si veda anche il considerando 14 sulla lotta alla frode fiscale) e la pubblica amministrazione danno informazioni su alcune delle principali voci di spesa. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, la revisione delle prestazioni offerte e dei prezzi di riferimento dei prodotti farmaceutici e l’introduzione di una piattaforma di acquisto centralizzata per le forniture sanitarie potrebbero rendere più efficiente l’uso delle risorse pubbliche. A livello della pubblica amministrazione, le riforme dovrebbero consentire risparmi, nell’arco di tre anni, grazie all’aumento dell’efficienza globale derivante in particolare dall’eliminazione delle doppie strutture amministrative, dalla razionalizzazione delle spese generali e della cosiddetta amministrazione "istituzionale" e dalla riforma degli enti locali. Queste misure dovranno essere attuate e monitorate con rigore per ottenere i risparmi previsti. La titolarità regionale della riforma della pubblica amministrazione è inoltre fondamentale per migliorarne l’efficienza a medio termine.

(10)     L’attuale revisione della legge organica sulla stabilità di bilancio mira a rafforzare i poteri di monitoraggio del ministero dell’Interno per quanto riguarda la situazione di cassa e gli arretrati dei diversi livelli di governo. L’obiettivo è eliminare gli arretrati commerciali del settore pubblico ed evitare che l’accumulo di un debito commerciale metta a repentaglio la sostenibilità finanziaria della pubblica amministrazione a qualsiasi livello. Il disegno di legge rafforza quindi la disciplina di bilancio per tutti i sottosettori della pubblica amministrazione.

(11)     Il disegno di legge sulla deindicizzazione prevede l’interruzione dei sistemi di indicizzazione dei prezzi e delle tariffe regolamentati. Esso non contempla i meccanismi applicati alla contrattazione collettiva, agli strumenti del settore finanziario e alle pensioni; i regimi pensionistici sono oggetto di una riforma separata (cfr. infra). Una volta entrata in vigore, la legge consentirà probabilmente alcuni risparmi di bilancio, contribuendo al tempo stesso a ridurre gli effetti indiretti negativi e sostenendo il potere d’acquisto e la competitività.

(12)     I cambiamenti introdotti di recente nel regime pensionistico e quelli previsti sono considerevoli. La proposta regolamentazione del fattore di sostenibilità e il nuovo sistema di indicizzazione delle pensioni, insieme alla riforma dei prepensionamenti adottata a marzo, sono passi importanti per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e arginare il rapido aumento della spesa per le pensioni.

(13)     Per quanto riguarda la revisione sistematica del sistema tributario (raccomandazione 2), il programma di partenariato economico fa riferimento principalmente alle conclusioni che un gruppo di esperti presenterà nel febbraio 2014 e che saranno valutate dal governo in una fase successiva. Il documento presenta anche misure (come la nuova tassa sul gas fluorurato) in risposta alla raccomandazione di adottare misure supplementari relative all’imposizione ambientale.

(14)     Il programma di partenariato economico prevede anche misure di lotta contro la frode fiscale e il lavoro non dichiarato, un piano annuale sui controlli fiscali e doganali da adottare all’inizio del 2014 e il proseguimento dell’attuazione del piano volto a contrastare le frodi a livello occupazionale e previdenziale. Questi sforzi dovrebbero procurare entrate supplementari, contribuendo quindi al risanamento di bilancio.

(15)     Il programma di partenariato economico rivolge notevole attenzione alle questioni connesse al mercato del lavoro, tra cui la valutazione della riforma del 2012, l’attuale riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, l’attuazione della strategia per l’imprenditoria e l’occupazione giovanile e l’istituzione di partenariati pubblico-privato nel settore dei servizi di collocamento. Mancano tuttavia piani concreti per l’ulteriore modernizzazione dei servizi pubblici per l’impiego al di là della cooperazione con organismi privati. Inoltre, il programma di partenariato economico non prevede misure volte a rafforzare ulteriormente la riforma del mercato del lavoro in seguito alla valutazione del 2012. Ciò detto, la riforma sembra aver favorito la flessibilità interna delle imprese e la moderazione salariale, limitando quindi, ceteris paribus, le perdite di posti di lavoro.

(16)     Anche le riforme dei mercati dei prodotti e dei servizi vanno nella giusta direzione. Il programma di partenariato economico contiene informazioni su misure quali il disegno di legge sulla garanzia dell’unità del mercato, il disegno di legge sui servizi professionali e la legge sull’imprenditorialità. Il programma di partenariato economico evidenzia inoltre le misure volte a ridurre il disavanzo tariffario nel settore dell’energia elettrica. La riforma, che deve ancora essere completata, potrebbe contribuire a contenere l’accumulo di un debito derivante dalle tariffe dell’energia elettrica e dalle relative sopravvenienze passive per le finanze pubbliche,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il programma di partenariato economico della Spagna, presentato alla Commissione e al Consiglio il 1° ottobre 2013, comprende una serie di riforme strutturali di bilancio sostanzialmente adeguata, che dovrebbe sostenere una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo. Il programma di partenariato economico conferma sia il programma di riforma che il calendario delle riforme di bilancio e delle altre riforme strutturali contenute nel programma nazionale di riforma e nel programma di stabilità del 2013 e, in alcuni casi, fornisce informazioni più dettagliate sul contenuto e sulla tempistica delle misure. Finora, tuttavia, alcune raccomandazioni del Consiglio sono state sostenute solo in parte da misure concrete. Questo vale, ad esempio, per l’analisi sistematica delle principali voci di spesa per migliorare l’efficienza della spesa pubblica (raccomandazione 1). Inoltre, per quanto riguarda la revisione del sistema tributario (raccomandazione 2), il programma di partenariato economico fa riferimento principalmente alle conclusioni di un gruppo di esperti fiscali previste per febbraio 2014. In molti casi le riforme devono ancora essere adottate e/o attuate integralmente; un’attuazione rapida e totale è fondamentale per il successo del programma di partenariato economico. La Commissione ed il Consiglio verificheranno l’attuazione delle riforme nell’ambito del semestre europeo.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]       GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

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