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Document 52013PC0867
Proposal for a COUNCIL DECISION on the Accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
/* COM/2013/0867 final - 2013/0418 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) /* COM/2013/0867 final - 2013/0418 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La convenzione sul commercio internazionale
delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) è
entrata in vigore nel 1975 e conta attualmente 178 parti (tra cui tutti gli
Stati membri dell'UE). Concepita allo scopo di garantire che il commercio
internazionale di esemplari di flora e fauna selvatiche non ne minacci la
sopravvivenza, la convenzione copre circa 35 000 specie, raggruppate in
tre appendici in base al grado di protezione di cui hanno bisogno. L'importazione,
l'esportazione, la riesportazione e l'introduzione via mare delle specie
contemplate dalla convenzione devono essere autorizzate mediante un sistema di
licenze. Il testo iniziale della convenzione prevedeva
che potessero prendervi parte soltanto gli Stati. Nella seconda riunione
straordinaria della conferenza delle parti della CITES, tenutasi a Gaborone
(Botswana) il 30 aprile 1983, è stato concordato un emendamento della
convenzione, che consiste nell'aggiunta dei seguenti cinque paragrafi all'articolo
XXI, numerati da 2 a 6: 1.
La presente convenzione resterà
indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno
depositati presso il governo depositario. 2.
La presente convenzione sarà aperta all'adesione
delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati
sovrani e dotate di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi
internazionali nelle materie ad esse attribuite dai rispettivi Stati membri e
oggetto della presente convenzione. 3.
Negli strumenti di adesione, tali
organizzazioni dichiareranno la portata della loro competenza nelle materie
disciplinate dalla convenzione. Esse comunicheranno al governo depositario
anche ogni modifica sostanziale della portata di tale competenza. Le notifiche
trasmesse dalle organizzazioni regionali di integrazione economica riguardanti
la loro competenza nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e le
modifiche di detta competenza saranno comunicate alle parti dal governo
depositario. 4.
Nelle materie di loro competenza, le
organizzazioni regionali di integrazione economica eserciteranno i diritti e
adempiranno agli obblighi che la presente convenzione attribuisce ai loro Stati
membri che sono parti della convenzione. In questi casi gli Stati membri delle
suddette organizzazioni non potranno esercitare singolarmente tali diritti. 5.
Nei settori di loro competenza, le
organizzazioni regionali di integrazione economica eserciteranno il diritto di
voto disponendo di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che
sono parti della convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il diritto
di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa. 6.
Qualsiasi riferimento a «parte» nel senso di
cui al capoverso h) dell'articolo 1 della presente convenzione, a «Stato/Stati»
o a «Stato parte/Stati parti» della convenzione s'intende come comprendente un
riferimento ad ogni organizzazione regionale di integrazione economica dotata
di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali
nelle materie oggetto della presente convenzione. Questo emendamento («emendamento di Gaborone»)
è entrato in vigore il 29 novembre 2013, dopo essere stato ratificato da due
terzi degli 80 paesi che erano parti della convenzione alla data di adozione
dell'emendamento stesso. Con l'entrata in vigore dell'emendamento di Gaborone l'Unione
europea, finora osservatore della CITES, ne diventa parte. Le materie su cui verte la CITES rientrano in
settori (protezione dell'ambiente, commercio, mercato interno, dogane)
disciplinati dal diritto dell'Unione. Le disposizioni della CITES sono attuate
in modo armonizzato a livello dell'UE dal 1984 e attualmente sono oggetto del
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e di vari regolamenti della Commissione
[regolamento (CE) n. 865/2006, regolamento di esecuzione (UE)
n. 792/2012 e regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2013]. L'adesione alla CITES è un passo logico e
necessario affinché l'Unione europea sia pienamente in grado di perseguire gli
obiettivi che si è prefissata nel quadro della propria politica ambientale. La proposta di decisione del Consiglio mira ad
approvare l'adesione dell'Unione europea alla CITES e invitare il presidente
del Consiglio a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione
europea, al deposito dello strumento di adesione di cui all'articolo XXI,
paragrafo 1, della convenzione e della dichiarazione di competenza di cui all'articolo
XXI, paragrafo 3. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Non pertinente. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO La CITES, come altri accordi ambientali
multilaterali gestiti dall'UNEP, è finanziata dai contributi versati da tutte
le parti, calcolati in base alla tabella delle Nazioni Unite adottata ogni tre
anni dall'assemblea generale. Si prevede che per la CITES, come per altri
accordi ambientali multilaterali di livello mondiale, la conferenza delle parti
decida che il contributo annuo dell'Unione europea in seguito alla sua adesione
ammonti al 2,5% dell'importo totale del fondo fiduciario CITES. La prossima conferenza delle parti si riunirà
solo nel 2016 ma l'UE sarà tenuta a versare un contributo nel 2014 e nel 2015 (circa
112 000 EUR, ossia il 2,5% dell'importo totale del fondo fiduciario CITES
per il 2015), in linea con la prassi secondo la quale le parti contribuiscono
non appena aderiscono. 2013/0418 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'adesione dell'Unione europea alla
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) La convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di
estinzione (CITES) della quale sono parti 178 paesi, tra cui tutti gli Stati
membri, è un importante strumento internazionale volto a proteggere le specie
di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione mediante il controllo
del commercio internazionale degli esemplari di tali specie. (2) L'emendamento di Gaborone
della CITES, adottato da una conferenza straordinaria delle parti a Gaborone
(Botswana) nel 1983, ha modificato l'articolo XXI della convenzione in modo che
l'adesione alla convenzione, precedentemente limitata agli Stati, sia aperta
anche alle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da
Stati sovrani e dotate di competenza per negoziare, concludere e applicare
accordi internazionali nelle materie ad esse attribuite dai rispettivi Stati
membri e oggetto della convenzione. L'emendamento di Gaborone della CITES è
entrato in vigore il 29 novembre 2013. (3) Le materie contemplate dalla
CITES riguardano la protezione dell'ambiente e il commercio. Si tratta di
settori in cui l'Unione ha competenza per negoziare, concludere e applicare
accordi internazionali. Le disposizioni della CITES sono attuate in modo
uniforme in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 1984 e sono attualmente
oggetto del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio[1] e del regolamento (CE)
n. 865/2006 della Commissione[2]. (4) Con l'adesione alla CITES, l'Unione
europea potrà partecipare a pieno titolo ai lavori della convenzione e avrà l'obbligo
giuridico, al pari di tutti i suoi Stati membri, di attuarla e garantirne il
rispetto. L'Unione sarà inoltre investita di responsabilità formali, in virtù
delle quali sarà tenuta a rispondere alle altre parti della propria attuazione
della convenzione. (5) È pertanto opportuno che l'Unione
europea aderisca alla convenzione CITES, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata, a nome dell'Unione europea, l'adesione
dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie
di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Il testo della convenzione è allegato alla
presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio nomina la persona
abilitata a depositare, a nome dell'Unione europea, lo strumento di adesione di
cui all'articolo XXI, paragrafo 1, della convenzione con cui l'Unione europea
esprime il proprio consenso ad essere vincolata dalla convenzione. Allo stesso
tempo, la persona designata deposita la dichiarazione di cui all'allegato della
presente decisione, a norma dell'articolo XXI, paragrafo 3, della convenzione
sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate
di estinzione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il[3]. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Decisione del Consiglio sull'adesione dell'Unione europea alla
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[4] 07
Ambiente 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un'azione preparatoria[5] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivo/obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Strategia
UE 2020 - Crescita efficiente sotto il profilo delle risorse, intelligente ed
inclusiva 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 2.1
Questioni internazionali in materia di ambiente Attività ABM/ABB interessate (Codice
ABB: 0702) 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. L'adesione
alla CITES doterebbe l'Unione europea di una base istituzionale più solida per
contribuire ai progetti della CITES e assistere le singole parti nei loro
programmi di costituzione di risorse e competenze. L'Unione europea, oltre a
contribuire alle spese di funzionamento della convenzione tramite il bilancio,
versando una determinata percentuale del bilancio centrale, garantirebbe una
posizione coerente in virtù dello status di parte contraente. L'adesione
consentirebbe alla Commissione di condurre negoziati a nome dell'Unione europea
e fungere da catalizzatore delle posizioni dei 28 Stati membri, in modo da
ottenere un compromesso equilibrato. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della
proposta/iniziativa. Livello
d'influenza dell'UE sulle decisioni adottate mediante accordi e processi
ambientali multilaterali, partecipazione alle riunioni periodiche della CITES
(conferenza delle parti, comitato permanente, comitato Animali e comitato
Piante) e successivo recepimento delle decisioni CITES nel diritto dell'UE. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Una
volta che la decisione è stata adottata dal Consiglio, la persona abilitata dal
presidente del Consiglio deposita lo strumento di adesione al governo depositario
della convenzione CITES. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea L'adesione
alla CITES consentirà all'UE di rafforzare il proprio status nell'ambito di un
accordo ambientale multilaterale avente pertinenza diretta con l'acquis in
materia di ambiente. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Il
miglioramento dello status dell'UE in seno a convenzioni internazionali ne
rafforza la posizione e l'influenza nei relativi settori. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Le
disposizioni della CITES sono già state recepite nel diritto dell'Unione
europea [cfr. regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamenti d'esecuzione
attinenti della Commissione]. L'adesione dell'UE alla CITES rafforzerà le sinergie
con la legislazione UE. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[6] Per il bilancio 2013 — Non pertinente ¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di
esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[7] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Dal bilancio 2014 X Gestione diretta da parte della
Commissione –
X a opera dei suoi servizi, compreso il personale
delle delegazioni dell'Unione; –
¨ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ paesi terzi o organismi da questi designati; –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨ BEI e Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ organismi di diritto pubblico; –
¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all'attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al
titolo V del TUE, che devono essere indicate nell'atto di base pertinente. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Il
bilancio delle convenzioni internazionali è monitorato dalla rispettiva
conferenza delle parti, oltre a rispettare le norme dell'ONU in materia di
gestione (UNEP è un fiduciario del fondo fiduciario CITES). 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Il
bilancio della CITES è verificato a cadenza regolare nell'ambito del sistema
dell'ONU. 2.2.2. Informazioni sul sistema di
controllo interno istituito Si
veda il paragrafo 2.2.1. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore n.p. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. Si
veda il paragrafo 2.2.1. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 07 02 Rubrica "Politica ambientale a livello dell'Unione e a livello internazionale" || Diss./Non diss. ([8]) || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 4 || 07 02 04 — Partecipazione agli accordi ambientali multilaterali || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (N/P) - Non
pertinente Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […][Rubrica………………………………………...……….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || […][XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese [Sezione da
utilizzare compilando il foglio elettronico sui dati di bilancio di
natura amministrativa (secondo documento allegato
alla presente scheda finanziaria) e da caricare su CISNET a fini di
consultazione interservizi.] 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese EUR Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 4 || Europa globale DG: ENV || || || Anno N[11] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Durata illimitata 07 02 04 || Impegni || (1) || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000 Pagamenti || (2) || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[12] - non pertinente || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG ENV || Impegni || =1+1a +3 || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000 Pagamenti || =2+2a +3 || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000 Pagamenti || =5+ 6 || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" – non pertinente Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: ENV || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG <….> || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[13] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in EUR Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo[14] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO N. 1... questioni internazionali in materia di ambiente[15] ... || || || || || || || || || || || || || || || || — Risultato || Rela-zione sulla confe-renza || 112 000 || 1 || 112 000 || 1 || 112 000 || 1 || 112 000 || 1 || 115 000 || 1 || 115 000 || 1 || 117 000 || 1 || 117 000 || || 800 000 — Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || — Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 112 000 || || 112 000 || || 112 000 || || 115 000 || || 115 000 || || 117 000 || || 117 000 || || 800 000 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo
di stanziamenti amministrativi – ¨ La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[16] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[17] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || Il fabbisogno di stanziamenti
relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati
alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG,
integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo
di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[18] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[19] || - in sede || || || || || || || || - delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X la proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[20]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento
da parte di terzi. Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || NP || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[21] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo … || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. […] Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. […] [1] Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1). [2] Regolamento
(CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1). [3] La
data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione europea sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del
Segretariato generale del Consiglio. [4] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività) [5] A
norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [6] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [7] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [8] SD
= Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [9] EFTA
= Associazione europea di libero scambio. [10] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [11] L'anno
N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [12] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [13] L'anno
N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [14] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [15] Come
descritto al punto 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…" [16] L'anno
N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [17] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [18] AC = agente
contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale
distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane
esperto in delegazione. [19] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [20] Cfr.
punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013). [21] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione. ALLEGATO alla proposta di decisione del Consiglio sull'adesione dell'Unione europea
alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) DICHIARAZIONE
DELL'UNIONE EUROPEA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO XXI, PARAGRAFO 3, DELLA
CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA
SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE «L'Unione
europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 191, a stipulare accordi
internazionali, e ad adempiere agli obblighi da essi derivanti, che
contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi: –
salvaguardia, tutela e miglioramento della
qualità dell'ambiente; –
protezione della salute umana; –
utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali; –
promozione sul piano internazionale di misure
destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale,
ivi compreso a combattere i cambiamenti climatici. Inoltre, l'Unione
europea adotta misure a livello unionale per il corretto funzionamento del
mercato interno. L'Unione
europea ha competenza esclusiva per quanto riguarda le misure relative all'unione
doganale tra i suoi Stati membri e per quanto riguarda la politica commerciale
comune. L'Unione
europea dichiara di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi
Stati membri per le materie disciplinate dalla presente convenzione, in
particolare, ma non esclusivamente, il regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio e il regolamento d'esecuzione (CE) n. 865/2006 della
Commissione, del 4 maggio 2006[1]. L'Unione europea dichiara inoltre di essere
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione sul
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate
di estinzione che sono contemplati dal diritto unionale. L'esercizio della competenza dell'Unione è,
per sua natura, in continua evoluzione.» [1] GU L 61 del
3.3.1997, pag. 1 e GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.