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Document 52013PC0867

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

/* COM/2013/0867 final - 2013/0418 (NLE) */

52013PC0867

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) /* COM/2013/0867 final - 2013/0418 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) è entrata in vigore nel 1975 e conta attualmente 178 parti (tra cui tutti gli Stati membri dell'UE). Concepita allo scopo di garantire che il commercio internazionale di esemplari di flora e fauna selvatiche non ne minacci la sopravvivenza, la convenzione copre circa 35 000 specie, raggruppate in tre appendici in base al grado di protezione di cui hanno bisogno. L'importazione, l'esportazione, la riesportazione e l'introduzione via mare delle specie contemplate dalla convenzione devono essere autorizzate mediante un sistema di licenze.

Il testo iniziale della convenzione prevedeva che potessero prendervi parte soltanto gli Stati. Nella seconda riunione straordinaria della conferenza delle parti della CITES, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983, è stato concordato un emendamento della convenzione, che consiste nell'aggiunta dei seguenti cinque paragrafi all'articolo XXI, numerati da 2 a 6:

1. La presente convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario.

2. La presente convenzione sarà aperta all'adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani e dotate di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie ad esse attribuite dai rispettivi Stati membri e oggetto della presente convenzione.

3. Negli strumenti di adesione, tali organizzazioni dichiareranno la portata della loro competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Esse comunicheranno al governo depositario anche ogni modifica sostanziale della portata di tale competenza. Le notifiche trasmesse dalle organizzazioni regionali di integrazione economica riguardanti la loro competenza nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e le modifiche di detta competenza saranno comunicate alle parti dal governo depositario.

4. Nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica eserciteranno i diritti e adempiranno agli obblighi che la presente convenzione attribuisce ai loro Stati membri che sono parti della convenzione. In questi casi gli Stati membri delle suddette organizzazioni non potranno esercitare singolarmente tali diritti.

5. Nei settori di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica eserciteranno il diritto di voto disponendo di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

6. Qualsiasi riferimento a «parte» nel senso di cui al capoverso h) dell'articolo 1 della presente convenzione, a «Stato/Stati» o a «Stato parte/Stati parti» della convenzione s'intende come comprendente un riferimento ad ogni organizzazione regionale di integrazione economica dotata di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto della presente convenzione.

Questo emendamento («emendamento di Gaborone») è entrato in vigore il 29 novembre 2013, dopo essere stato ratificato da due terzi degli 80 paesi che erano parti della convenzione alla data di adozione dell'emendamento stesso. Con l'entrata in vigore dell'emendamento di Gaborone l'Unione europea, finora osservatore della CITES, ne diventa parte.

Le materie su cui verte la CITES rientrano in settori (protezione dell'ambiente, commercio, mercato interno, dogane) disciplinati dal diritto dell'Unione. Le disposizioni della CITES sono attuate in modo armonizzato a livello dell'UE dal 1984 e attualmente sono oggetto del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e di vari regolamenti della Commissione [regolamento (CE) n. 865/2006, regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2013].

L'adesione alla CITES è un passo logico e necessario affinché l'Unione europea sia pienamente in grado di perseguire gli obiettivi che si è prefissata nel quadro della propria politica ambientale.

La proposta di decisione del Consiglio mira ad approvare l'adesione dell'Unione europea alla CITES e invitare il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di adesione di cui all'articolo XXI, paragrafo 1, della convenzione e della dichiarazione di competenza di cui all'articolo XXI, paragrafo 3.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

3.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La CITES, come altri accordi ambientali multilaterali gestiti dall'UNEP, è finanziata dai contributi versati da tutte le parti, calcolati in base alla tabella delle Nazioni Unite adottata ogni tre anni dall'assemblea generale.

Si prevede che per la CITES, come per altri accordi ambientali multilaterali di livello mondiale, la conferenza delle parti decida che il contributo annuo dell'Unione europea in seguito alla sua adesione ammonti al 2,5% dell'importo totale del fondo fiduciario CITES.

La prossima conferenza delle parti si riunirà solo nel 2016 ma l'UE sarà tenuta a versare un contributo nel 2014 e nel 2015 (circa 112 000 EUR, ossia il 2,5% dell'importo totale del fondo fiduciario CITES per il 2015), in linea con la prassi secondo la quale le parti contribuiscono non appena aderiscono.

2013/0418 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)       La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) della quale sono parti 178 paesi, tra cui tutti gli Stati membri, è un importante strumento internazionale volto a proteggere le specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie.

(2)       L'emendamento di Gaborone della CITES, adottato da una conferenza straordinaria delle parti a Gaborone (Botswana) nel 1983, ha modificato l'articolo XXI della convenzione in modo che l'adesione alla convenzione, precedentemente limitata agli Stati, sia aperta anche alle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani e dotate di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie ad esse attribuite dai rispettivi Stati membri e oggetto della convenzione. L'emendamento di Gaborone della CITES è entrato in vigore il 29 novembre 2013.

(3)       Le materie contemplate dalla CITES riguardano la protezione dell'ambiente e il commercio. Si tratta di settori in cui l'Unione ha competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali. Le disposizioni della CITES sono attuate in modo uniforme in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 1984 e sono attualmente oggetto del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio[1] e del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione[2].

(4)       Con l'adesione alla CITES, l'Unione europea potrà partecipare a pieno titolo ai lavori della convenzione e avrà l'obbligo giuridico, al pari di tutti i suoi Stati membri, di attuarla e garantirne il rispetto. L'Unione sarà inoltre investita di responsabilità formali, in virtù delle quali sarà tenuta a rispondere alle altre parti della propria attuazione della convenzione.

(5)       È pertanto opportuno che l'Unione europea aderisca alla convenzione CITES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, l'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a depositare, a nome dell'Unione europea, lo strumento di adesione di cui all'articolo XXI, paragrafo 1, della convenzione con cui l'Unione europea esprime il proprio consenso ad essere vincolata dalla convenzione. Allo stesso tempo, la persona designata deposita la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo XXI, paragrafo 3, della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il[3].

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Consiglio sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[4]

07 Ambiente

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[5]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivo/obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Strategia UE 2020 - Crescita efficiente sotto il profilo delle risorse, intelligente ed inclusiva

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

2.1 Questioni internazionali in materia di ambiente

Attività ABM/ABB interessate

(Codice ABB: 0702)

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'adesione alla CITES doterebbe l'Unione europea di una base istituzionale più solida per contribuire ai progetti della CITES e assistere le singole parti nei loro programmi di costituzione di risorse e competenze. L'Unione europea, oltre a contribuire alle spese di funzionamento della convenzione tramite il bilancio, versando una determinata percentuale del bilancio centrale, garantirebbe una posizione coerente in virtù dello status di parte contraente. L'adesione consentirebbe alla Commissione di condurre negoziati a nome dell'Unione europea e fungere da catalizzatore delle posizioni dei 28 Stati membri, in modo da ottenere un compromesso equilibrato.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Livello d'influenza dell'UE sulle decisioni adottate mediante accordi e processi ambientali multilaterali, partecipazione alle riunioni periodiche della CITES (conferenza delle parti, comitato permanente, comitato Animali e comitato Piante) e successivo recepimento delle decisioni CITES nel diritto dell'UE.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Una volta che la decisione è stata adottata dal Consiglio, la persona abilitata dal presidente del Consiglio deposita lo strumento di adesione al governo depositario della convenzione CITES.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'adesione alla CITES consentirà all'UE di rafforzare il proprio status nell'ambito di un accordo ambientale multilaterale avente pertinenza diretta con l'acquis in materia di ambiente.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il miglioramento dello status dell'UE in seno a convenzioni internazionali ne rafforza la posizione e l'influenza nei relativi settori.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le disposizioni della CITES sono già state recepite nel diritto dell'Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamenti d'esecuzione attinenti della Commissione]. L'adesione dell'UE alla CITES rafforzerà le sinergie con la legislazione UE.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨      Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[6]

Per il bilancio 2013 — Non pertinente

¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[7]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Dal bilancio 2014

X Gestione diretta da parte della Commissione

– X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– ¨  a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨ paesi terzi o organismi da questi designati;

– ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨ BEI e Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ organismi di diritto pubblico;

– ¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nell'atto di base pertinente.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il bilancio delle convenzioni internazionali è monitorato dalla rispettiva conferenza delle parti, oltre a rispettare le norme dell'ONU in materia di gestione (UNEP è un fiduciario del fondo fiduciario CITES).

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Il bilancio della CITES è verificato a cadenza regolare nell'ambito del sistema dell'ONU.

2.2.2.     Informazioni sul sistema di controllo interno istituito

Si veda il paragrafo 2.2.1.

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.p.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Si veda il paragrafo 2.2.1.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero 07 02 Rubrica "Politica ambientale a livello dell'Unione e a livello internazionale" || Diss./Non diss. ([8]) || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

4 || 07 02 04 — Partecipazione agli accordi ambientali multilaterali || Diss. || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (N/P) - Non pertinente

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero […][Rubrica………………………………………...……….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

|| […][XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da utilizzare compilando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria) e da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

EUR

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 4 || Europa globale

DG: ENV || || || Anno N[11] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Durata illimitata

07 02 04 || Impegni || (1) || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000

Pagamenti || (2) || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[12] - non pertinente || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG ENV || Impegni || =1+1a +3 || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000

Pagamenti || =2+2a +3 || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000

Pagamenti || =5+ 6 || 112 000 || 112 000 || 112 000 || 115 000 || 115 000 || 117 000 || 117 000 || 800 000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" – non pertinente

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: ENV ||

Ÿ Risorse umane || || || || || || || ||

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG <….> || Stanziamenti || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || ||

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[13] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || ||

Pagamenti || || || || || || || ||

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in EUR

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo[14] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1... questioni internazionali in materia di ambiente[15] ... || || || || || || || || || || || || || || || ||

— Risultato || Rela-zione sulla confe-renza || 112 000 || 1 || 112 000 || 1 || 112 000 || 1 || 112 000 || 1 || 115 000 || 1 || 115 000 || 1 || 117 000 || 1 || 117 000 || || 800 000

— Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

— Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || 112 000 || || 112 000 || || 112 000 || || 115 000 || || 115 000 || || 117 000 || || 117 000 || || 800 000

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– X  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[16] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese amministrative || || || || || || || ||

Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[17] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || || || || || || || ||

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– X  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

|| Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || ||

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[18] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[19] || - in sede || || || || || || ||

|| - delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || || || || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei ||

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  la proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[20].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || NP || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[21]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo … || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

[1]               Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

[2]               Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

[3]               La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

[4]               ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività)

[5]               A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[6]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[8]               SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

[9]               EFTA = Associazione europea di libero scambio.

[10]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[11]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[12]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[13]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[14]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[15]             Come descritto al punto 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

[16]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[17]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[18]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione.

[19]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[20]             Cfr. punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

[21]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

ALLEGATO

alla

proposta di decisione del Consiglio

sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO XXI, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE

«L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 191, a stipulare accordi internazionali, e ad adempiere agli obblighi da essi derivanti, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

– salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

– protezione della salute umana;

– utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

– promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale, ivi compreso a combattere i cambiamenti climatici.

Inoltre, l'Unione europea adotta misure a livello unionale per il corretto funzionamento del mercato interno.

L'Unione europea ha competenza esclusiva per quanto riguarda le misure relative all'unione doganale tra i suoi Stati membri e per quanto riguarda la politica commerciale comune.

L'Unione europea dichiara di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri per le materie disciplinate dalla presente convenzione, in particolare, ma non esclusivamente, il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento d'esecuzione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006[1].

L'Unione europea dichiara inoltre di essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione che sono contemplati dal diritto unionale.

L'esercizio della competenza dell'Unione è, per sua natura, in continua evoluzione.»

[1]               GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1 e GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

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