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Document 52013PC0746

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.

    /* COM/2013/0746 final - 2013/0360 (NLE) */

    52013PC0746

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni. /* COM/2013/0746 final - 2013/0360 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

    Scopo della presente proposta è consentire all'Unione europea di associarsi al consenso in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'adozione, da parte della conferenza ministeriale dell'OMC, di due decisioni che prorogano le moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.

    L'Unione europea sostiene da sempre la proroga della "moratoria sul commercio elettronico" poiché, dal suo punto di vista, il commercio elettronico è un servizio e non dovrebbe pertanto essere assoggettato a dazi doganali. La moratoria conferisce inoltre notevoli vantaggi economici alle aziende dell'Unione.

    Per quanto riguarda i reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni, l'Unione è del parere che essi siano stati concepiti per mantenere un equilibrio nei negoziati in tema di accesso al mercato e concessioni tariffarie nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT"); di conseguenza, in questa fase non sembra opportuno renderli applicabili nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS").

    La presente proposta prevede che il Consiglio autorizzi la Commissione ad adottare, a nome dell'Unione europea, una posizione in seno all'OMC al fine di associarsi al consenso sulle suddette decisioni.

    2.           BASE GIURIDICA DELLA PROPOSTA

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, qualora un organo istituito da un accordo internazionale debba adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. La proroga delle moratorie rientra nell'ambito di applicazione di questa disposizione, poiché la decisione è adottata da un organo istituito da un accordo internazionale (la conferenza ministeriale dell'OMC) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'UE.

    La prevista moratoria sul commercio elettronico riguarda materie che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune (articolo 207 del TFUE), segnatamente gli obblighi che discendono dall'accordo generale sugli scambi di servizi. Anche la prevista moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni riguarda materie che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune, segnatamente gli obblighi che discendono dall'accordo TRIPS.

    3.           CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA

    La Commissione sarà autorizzata ad adottare una posizione a nome dell'Unione europea a sostegno della proroga delle moratorie sul commercio elettronico e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni da parte della conferenza ministeriale dell'OMC. Qualora si profili un consenso sulla proposta di proroga indeterminata della "moratoria sul commercio elettronico" e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni, tale da rendere entrambe permanenti, l'Unione dovrebbe garantire il proprio sostegno.

    Il Parlamento europeo verrà immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.

    2013/0360 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Nel 1998 la conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") ha adottato una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") sotto forma di dichiarazione, che prevede che "i membri continueranno a non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche".

    (2)       Attualmente la moratoria si presenta sotto forma di una decisione della conferenza ministeriale dell'OMC, che dal 1998 è stata rinnovata ogni due anni ed è stata da ultimo prorogata fino al 2013 dalla conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi nel dicembre 2011. Essa dovrebbe essere ulteriormente prorogata dalla conferenza interministeriale dell'OMC o resa permanente qualora fosse convenuto nelle discussioni in corso o in quelle future.

    (3)       Non è stato finora possibile raggiungere un consenso in merito al divieto o all'autorizzazione dei reclami relativi a casi di non violazione o ad altre situazioni nell'ambito dell'accordo TRIPS. La dichiarazione adottata nella conferenza ministeriale dell'OMC del dicembre 2011 recita: “Prendiamo atto del lavoro svolto dal consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio a norma del paragrafo 11.1 della decisione di Doha sulle questioni e sugli interessi connessi all'applicazione e del paragrafo 1.h della decisione adottata dal Consiglio generale il 1° agosto 2004; lo invitiamo a proseguire l'esame del campo di applicazione e delle modalità per la presentazione dei reclami di cui ai commi 1b) e 1c) dell'articolo XXIII del GATT 1994 e a formulare raccomandazioni per la nostra prossima sessione. Si conviene che, nel frattempo, i membri non avvieranno tali reclami nell'ambito dell'accordo TRIPS."

    (4)       Fino a oggi le numerose proroghe alla moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni sono state concesse attraverso una decisione della conferenza ministeriale dell'OMC, a seguito di una raccomandazione del consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Considerando che solo un numero molto limitato di Stati membri dell'OMC è a favore della prosecuzione del dibattito sull'applicazione dei reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni, nel caso in cui tali paesi modifichino la propria posizione a sostegno di una deroga permanente l'UE dovrebbe essere pronta ad associarsi al consenso.

    (5)       È interesse dell'Unione europea sostenere la proroga della moratoria sul commercio elettronico e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.

    (6)       La Commissione riferirà regolarmente al comitato per la politica commerciale sullo stato di avanzamento delle discussioni in merito alle ulteriori proroghe delle moratorie sul commercio elettronico e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni, in particolare in caso di modifiche della posizione di altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'adozione di decisioni successive da parte della conferenza ministeriale dell'OMC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione dell'Unione europea in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio è sostenere la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.

    Qualora si raggiunga un consenso sulla proposta di proroga indeterminata della "moratoria sul commercio elettronico" e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni, la posizione dell'Unione europea in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio è garantire il proprio sostegno affinché la moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e/o la moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni siano prorogate ulteriormente o siano rese permanenti.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

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