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Document 52013PC0746
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the Ministerial Conference of the World Trade Organisation (WTO) as regards an extension of the moratoria on customs duties on electronic transmissions ("e-commerce moratorium") and non-violation and situation complaints
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.
/* COM/2013/0746 final - 2013/0360 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni. /* COM/2013/0746 final - 2013/0360 (NLE) */
RELAZIONE 1. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA Scopo della presente proposta è consentire
all'Unione europea di associarsi al consenso in seno all'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) sull'adozione, da parte della conferenza
ministeriale dell'OMC, di due decisioni che prorogano le moratorie sui dazi
doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul
commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e
ad altre situazioni. L'Unione europea sostiene da sempre la proroga
della "moratoria sul commercio elettronico" poiché, dal suo punto di
vista, il commercio elettronico è un servizio e non dovrebbe pertanto essere
assoggettato a dazi doganali. La moratoria conferisce inoltre notevoli vantaggi
economici alle aziende dell'Unione. Per
quanto riguarda i reclami relativi a casi di non violazione e ad altre
situazioni, l'Unione è del parere che essi siano stati concepiti per mantenere
un equilibrio nei negoziati in tema di accesso al mercato e concessioni
tariffarie nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio del 1994 ("GATT"); di conseguenza, in questa fase non
sembra opportuno renderli applicabili nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo
TRIPS"). La presente proposta prevede che il Consiglio
autorizzi la Commissione ad adottare, a nome dell'Unione europea, una posizione
in seno all'OMC al fine di associarsi al consenso sulle suddette decisioni. 2. BASE GIURIDICA DELLA
PROPOSTA L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, qualora un organo
istituito da un accordo internazionale debba adottare una decisione che ha
effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell'Unione. La proroga delle moratorie
rientra nell'ambito di applicazione di questa disposizione, poiché la decisione
è adottata da un organo istituito da un accordo internazionale (la conferenza
ministeriale dell'OMC) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'UE. La prevista moratoria sul commercio
elettronico riguarda materie che rientrano nel campo di applicazione della
politica commerciale comune (articolo 207 del TFUE), segnatamente gli obblighi
che discendono dall'accordo generale sugli scambi di servizi. Anche la prevista
moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni
riguarda materie che rientrano nel campo di applicazione della politica
commerciale comune, segnatamente gli obblighi che discendono dall'accordo
TRIPS. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA
PROPOSTA La Commissione sarà autorizzata ad adottare
una posizione a nome dell'Unione europea a sostegno della proroga delle
moratorie sul commercio elettronico e sui reclami relativi a casi di non
violazione e ad altre situazioni da parte della conferenza ministeriale
dell'OMC. Qualora si profili un consenso sulla proposta di proroga
indeterminata della "moratoria sul commercio elettronico" e della
moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni,
tale da rendere entrambe permanenti, l'Unione dovrebbe garantire il proprio
sostegno. Il Parlamento europeo verrà immediatamente e
pienamente informato in tutte le fasi della procedura, a norma dell'articolo
218, paragrafo 10, del TFUE. 2013/0360 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione
europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui
dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul
commercio elettronico") e sui reclami relativi a casi di non violazione e
ad altre situazioni. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo
4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Nel 1998 la conferenza
ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") ha
adottato una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni
elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") sotto forma di
dichiarazione, che prevede che "i membri continueranno a non imporre
dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche". (2) Attualmente la moratoria si
presenta sotto forma di una decisione della conferenza ministeriale dell'OMC,
che dal 1998 è stata rinnovata ogni due anni ed è stata da ultimo prorogata
fino al 2013 dalla conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi nel dicembre 2011.
Essa dovrebbe essere ulteriormente prorogata dalla conferenza interministeriale
dell'OMC o resa permanente qualora fosse convenuto nelle discussioni in corso o
in quelle future. (3) Non è stato finora possibile
raggiungere un consenso in merito al divieto o all'autorizzazione dei reclami
relativi a casi di non violazione o ad altre situazioni nell'ambito
dell'accordo TRIPS. La dichiarazione adottata nella conferenza ministeriale
dell'OMC del dicembre 2011 recita: “Prendiamo atto del lavoro svolto dal
consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio a norma del paragrafo 11.1 della decisione di Doha sulle questioni e
sugli interessi connessi all'applicazione e del paragrafo 1.h della decisione
adottata dal Consiglio generale il 1° agosto 2004; lo invitiamo a proseguire
l'esame del campo di applicazione e delle modalità per la presentazione dei
reclami di cui ai commi 1b) e 1c) dell'articolo XXIII del GATT 1994 e a
formulare raccomandazioni per la nostra prossima sessione. Si conviene che, nel
frattempo, i membri non avvieranno tali reclami nell'ambito dell'accordo TRIPS." (4) Fino a oggi le numerose
proroghe alla moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad
altre situazioni sono state concesse attraverso una decisione della conferenza
ministeriale dell'OMC, a seguito di una raccomandazione del consiglio per gli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
Considerando che solo un numero molto limitato di Stati membri dell'OMC è a
favore della prosecuzione del dibattito sull'applicazione dei reclami relativi
a casi di non violazione e ad altre situazioni, nel caso in cui tali paesi
modifichino la propria posizione a sostegno di una deroga permanente l'UE
dovrebbe essere pronta ad associarsi al consenso. (5) È interesse dell'Unione
europea sostenere la proroga della moratoria sul commercio elettronico e sui
reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni. (6) La Commissione riferirà
regolarmente al comitato per la politica commerciale sullo stato di avanzamento
delle discussioni in merito alle ulteriori proroghe delle moratorie sul
commercio elettronico e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad
altre situazioni, in particolare in caso di modifiche della posizione di altri
membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'adozione di
decisioni successive da parte della conferenza ministeriale dell'OMC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione dell'Unione europea in seno alla
conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio è sostenere
la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni
elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e sui reclami
relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni. Qualora si raggiunga un consenso sulla
proposta di proroga indeterminata della "moratoria sul commercio
elettronico" e della moratoria sui reclami relativi a casi di non
violazione e ad altre situazioni, la posizione dell'Unione europea in seno alla
conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio è garantire
il proprio sostegno affinché la moratoria sui dazi doganali applicati alle
trasmissioni elettroniche e/o la moratoria sui reclami relativi a casi di non
violazione e ad altre situazioni siano prorogate ulteriormente o siano rese
permanenti. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente