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Document 52013PC0679

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

/* COM/2013/0679 final - 2013/0326 (NLE) */

52013PC0679

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione /* COM/2013/0679 final - 2013/0326 (NLE) */


RELAZIONE

Al fine di consentire una corretta valutazione della conformità con le condizioni previste nel quadro del programma di aggiustamento macroeconomico per l’Irlanda e garantire che il riesame finale sia completato nel periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria, è necessario modificare la decisione di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione. La modifica proposta è di natura puramente tecnica e riguarda la proroga del periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria da tre anni a tre anni e due mesi. I parametri fondamentali del programma di aggiustamento macroeconomico, in particolare in termini di durata e dotazione finanziaria globale, rimangono invariati.

A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 473/2013 sul calendario di bilancio comune, entrato in vigore il 30 maggio 2013, le autorità irlandesi renderanno pubblico il loro documento programmatico di bilancio entro il 15 ottobre 2013. Inoltre, i risultati della valutazione dei bilanci prevista dal programma sono attesi entro fine novembre 2013. Per una valutazione completa e approfondita della conformità alle condizioni del programma chiaramente è essenziale tenere conto delle informazioni contenute nel documento programmatico di bilancio e nei dati "diagnostici" relativi alle banche. Pertanto il 12° e ultimo riesame previsto dal programma a favore dell’Irlanda non potrà iniziare prima del 15 ottobre 2013. La decisione di esecuzione 2011/77/CE del Consiglio, attualmente indica che il sostegno finanziario copre un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo alla sua entrata in vigore, il che significa che il periodo di disponibilità dell’assistenza terminerebbe l’8 dicembre 2013. Tutti i processi volti a completare il riesame e a preparare i documenti necessari dovrebbero essere concentrati nelle poche settimane restanti prima di tale data, con il rischio di non avere tempo a sufficienza per un controllo adeguato della conformità e di non riuscire a rispettare la scadenza in caso di imprevisti, nel qual caso l’Irlanda non otterrebbe l’ultimo versamento. Per ridurre tali rischi, il periodo di disponibilità del programma potrebbe essere prorogato di due mesi.

La decisione migliorerà la prevedibilità dello stanziamento previsto dal programma. Essa favorirà inoltre la qualità della valutazione, a beneficio sia dei paesi creditori, sia di quelli debitori, contribuendo pertanto alla stabilità della zona euro.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le modifiche consistenti nella proroga del periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria servano a garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma.

2013/0326 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria[1], in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio[2]) a sostegno di un rigoroso programma economico e di riforme volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell’Unione europea.

(2)       La Commissione ha completato il decimo riesame del programma di riforme economiche dell’Irlanda il 10 luglio 2013.

(3)       È necessario prevedere una breve proroga del periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria al fine di consentire una valutazione completa e approfondita, condotta con la dovuta diligenza, della conformità con il programma nel quadro del riesame finale e per fare in modo che la decisione sull’erogazione dell’ultima rata possa essere presa per tempo.

(4)       Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, le parole "un periodo di tre anni" sono sostituite da "un periodo di tre anni e due mesi".

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

[2]               GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

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