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Document 52013PC0521

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

/* COM/2013/0521 final - 2013/0247 (COD) */

52013PC0521

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) /* COM/2013/0521 final - 2013/0247 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Proroga della deroga atta a consentire il ricorso a tassi di cofinanziamento maggiorati per gli Stati membri minacciati da gravi difficoltà quanto alla loro stabilità finanziaria

· Ragioni e obiettivi della proposta

La perdurante crisi finanziaria ed economica ha messo sotto pressione le risorse finanziarie nazionali mentre gli Stati membri continuano ad attuare le necessarie politiche di risanamento del bilancio. In questo contesto, è particolarmente importante assicurare un’applicazione massima dei programmi di sviluppo rurale.

Una siffatta applicazione comporta spesso qualche difficoltà, segnatamente a causa dei problemi di liquidità derivanti dal risanamento del bilancio. Ciò vale in particolare per gli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria che hanno beneficiato di un aiuto finanziario nell’ambito di un programma di adeguamento. Finora sette sono i paesi che hanno usufruito di un aiuto finanziario e che hanno concordato un programma di adeguamento macroeconomico con la Commissione. Questi paesi sono Cipro, l’Ungheria, la Romania, la Lettonia, il Portogallo, la Grecia e l’Irlanda, denominati i “paesi oggetto di un programma”. L’Ungheria, la Romania e la Lettonia non sono più oggetto di un programma di adeguamento.

Per garantire che questi Stati membri (e qualsiasi altro Stato membro che possa beneficiare in futuro di analoghi programmi di aiuto) continuino ad attuare i programmi di sviluppo rurale in loco e ad erogare fondi a favore di progetti, la presente proposta contiene disposizioni che permetterebbero a tali Stati membri di utilizzare tassi di cofinanziamento maggiorati, senza per questo modificare la propria dotazione complessiva nell’ambito della politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. In tal modo gli Stati membri disporranno di risorse finanziarie supplementari in un momento cruciale; ciò li aiuterà a continuare ad attuare programmi in loco.

· Contesto generale e disposizioni in vigore nella sfera politica della proposta

L’articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede che, in deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, il tasso di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) possa essere maggiorato fino a un massimale del 95% della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell’85% della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Tale deroga si applica attualmente soltanto alle spese sostenute dagli organismi pagatori fino al 31 dicembre 2013.

· Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione

La proposta è coerente con le altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione in risposta alla crisi finanziaria.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

· Consultazione delle parti interessate

Non vi è stata alcuna consultazione di parti interessate esterne.

· Ottenimento e uso delle competenze

Non è stato necessario ricorrere a competenze esterne.

· Analisi d’impatto

Agli Stati membri oggetto di aiuto finanziario è concessa la facoltà di presentare alla Commissione richiesta di modificare i propri programmi di sviluppo rurale 2007‑2013 e far uso della deroga che consente di applicare tassi di cofinanziamento più elevati rispetto alla norma. Attualmente, Grecia, Irlanda, e Portogallo ricorrono a tale deroga, ma non sempre fino al tasso massimo. Dal momento che né la dotazione finanziaria complessiva concessa agli Stati membri dal FEASR per il periodo preso in considerazione né i programmi in parola cambieranno, i tassi di cofinanziamento più elevati dell’UE riducono essenzialmente l’importo complessivo del contributo pubblico disponibile per i programmi di sviluppo rurale durante il periodo di programmazione. La possibilità per gli Stati membri oggetto di aiuto finanziario di maggiorare i tassi di partecipazione del FEASR nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 esiste attualmente soltanto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 (per il periodo in cui lo Stato membro usufruisce di un’assistenza finanziaria) e, pertanto, non si estende fino alla data finale di ammissibilità delle spese, ovvero il 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda le spese sostenute nell’ambito del nuovo periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. .../.... [regolamento recante disposizioni comuni] il tasso di partecipazione del FEASR può essere aumentato di dieci punti percentuali al di sopra del tasso di cofinanziamento applicabile ad ogni misura del FEASR. Questo nuovo sistema, che sarà un complemento uniforme per tutte le misure, può, in alcuni casi, tradursi in modifiche dei tassi di partecipazione del FEASR inferiori o superiori a ciò che prevede l’attuale sistema a norma dell’articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Se la possibilità, prevista all’articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005, di utilizzare tassi di partecipazione del FEASR superiori alla norma nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale in corso è limitata alla fine del 2013 e solo per il periodo in cui lo Stato membro usufruisce di un’assistenza finanziaria, vi è un rischio che l’utilizzo massimo e ottimale del finanziamento del FEASR sia gravemente compromesso per i programmi di sviluppo rurale interessati prima che sia possibile utilizzare i complementi nell’ambito dei nuovi programmi.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Riepilogo delle misure proposte

Si propone di modificare l’articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 per consentire agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria di beneficiare della maggiorazione di dieci punti percentuali, unicamente per gli impegni finanziari aperti per il periodo di programmazione 2007-2013, fino alla fine del periodo di ammissibilità e di chiedere tale maggiorazione nelle loro richieste di saldo finale anche se l’assistenza finanziaria non è più fornita.

· Base giuridica

Articoli 42 e 43 del TFUE.

· Principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà nella misura in cui essa tenta di apportare un sostegno maggiore, mediante il FEASR, a taluni Stati membri che versano in gravi difficoltà, segnatamente per quanto riguarda la crescita economica e la stabilità finanziaria e il deterioramento del loro deficit e del loro debito, anche in conseguenza della situazione economica e finanziaria internazionale. In questo contesto, occorre mettere in atto, a livello dell’Unione, un meccanismo temporaneo tale da consentire di derogare ai normali tassi di cofinanziamento del FEASR.

· Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

La proroga dell’applicazione dei tassi di cofinanziamento maggiorati è proporzionale in relazione alla perdurante crisi economica ed agli altri sforzi intrapresi per venire in aiuto a questi Stati membri.

· Scelta degli strumenti

Strumento proposto: modifica del regolamento in vigore.

La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e reputa necessario, alla luce dell’esperienza acquisita finora, proporre una modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide assolutamente sugli stanziamenti d’impegno poiché non è proposta alcuna modifica degli importi massimi dell’intervento del FEASR per i programmi operativi 2007-2013.

Tuttavia, la necessità di stanziamenti di pagamento nel bilancio 2014 può aumentare di 90 milioni di EUR se gli Stati membri continuano ad applicare i tassi di cofinanziamento maggiorati.

In funzione delle richieste degli Stati membri di poter beneficiare di questa azione e tenuto conto dell’evoluzione delle domande di pagamenti intermedi, la Commissione riesaminerà la situazione e, ove necessario, vaglierà le misure da prendere.

2013/0247 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La crisi finanziaria mondiale e la recessione economica senza precedenti hanno leso gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria ed hanno provocato un forte deterioramento delle condizioni finanziarie ed economiche in numerosi Stati membri. In particolare, taluni Stati membri attraversano gravi difficoltà o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà; essi si trovano a dover affrontare soprattutto problemi dal punto di vista della loro crescita economica e della stabilità finanziaria, oltre ad un deterioramento del proprio deficit e della propria posizione debitoria, anche a causa della situazione economica e finanziaria a livello internazionale.

(2)       Sebbene importanti misure siano già state adottate per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, incluse alcune modifiche del quadro legislativo, l’incidenza della crisi finanziaria sull’economia reale continua a farsi sentire fortemente e la pressione esercitata sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento.

(3)       Tenuto conto delle gravi difficoltà cui si trovano di fronte diversi Stati membri per quanto riguarda la propria stabilità finanziaria e allo scopo di limitare le conseguenze negative durante la transizione fra l’attuale periodo di programmazione e il successivo, pur autorizzando l’utilizzo massimo dei fondi disponibili del FEASR, è opportuno prorogare la durata della deroga maggiorando i tassi massimi di cofinanziamento del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[3] fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, ossia il 31 dicembre 2015.

(4)       La possibilità di maggiorare i pagamenti intermedi e i pagamenti dei saldi finali rispetto al normale tasso di cofinanziamento non dovrebbe essere limitata al periodo di tempo durante il quale lo Stato membro riceve assistenza finanziaria ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010, del regolamento (CE) n. 332/2002 o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità perché lo Stato membro continua ad avere gravi difficoltà per garantire il cofinanziamento dal bilancio nazionale anche una volta completata l’assistenza finanziaria.

(5)       In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 e come previsto all’articolo 22 del [regolamento recante disposizioni comuni], il tasso di cofinanziamento maggiorato di dieci punti percentuali si applicherà relativamente al periodo di programmazione 2014-2020 fino al 30 giugno 2016, quando la possibilità di maggiorazione verrà riveduta. Poiché i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014‑2020 si sovrappongono, è necessario garantire un trattamento coerente e uniforme degli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria in tali periodi. Di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria possano beneficiare della maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento fino alla fine del periodo di ammissibilità e chiedere tale maggiorazione nelle loro richieste di saldo finale anche se l’assistenza finanziaria non è più fornita.

(6)       Visto che la scadenza prevista all’articolo 70, paragrafo 4 quater, coincide con la fine del periodo di programmazione e delle relative esigenze di programmazione e di procedura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)       Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è quindi modificato in conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

(a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato fino a un massimale del 95% della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell’85% della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Tali aliquote si applicano alla spesa ammissibile dichiarata ex novo in ciascuna dichiarazione certificata di spesa nel caso in cui dopo il/l’ [OPOCE please insert date of entry into force of this Regulation] uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:”.

(b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga di cui al primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare di conseguenza il proprio programma di sviluppo rurale. La deroga si applica a partire dall’approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche del programma.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

SCHEDA FINANZIARIA || AGRI/I1/2013/1278200

6.20.2013.6

|| DATA: 17.5.2013

1. || LINEA DI BILANCIO: 05 04 Sviluppo rurale ||

2. || DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

3. || BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

4. || OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Il presente regolamento proroga fino alla fine del 2015 la deroga che consente agli Stati membri che beneficiano dell’aiuto finanziario di accrescere il tasso di contributo del FEASR fino al 95% per le regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e fino all’85% per le altre regioni

5. || INCIDENZA FINANZIARIA || PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) || ESERCIZIO IN CORSO 2013 (Mio EUR) || ESERCIZIO SUCCESSIVO 2014 (Mio EUR)

5.0 || SPESE A CARICO -               DEL BILANCIO DELL’UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) -               DEI BILANCI NAZIONALI -               DI ALTRI SETTORI || ||   || CA: - PA: + 90

5.1 || ENTRATE -               RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) -               SUL PIANO NAZIONALE || || ||

|| || 2015 || 2016 || 2017 || 2018

5.0.1 || PREVISIONI DI SPESA || || || PA: - 90 ||

5.1.1 || PREVISIONI DI ENTRATA || || || ||

5.2 || METODO DI CALCOLO: -

6.0 || FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || n.d.

6.1 || FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || n.d.

6.2 || NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE || NO

6.3 || STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI || NO

OSSERVAZIONI: Per gli stanziamenti di impegno, la modifica del regolamento n. 1698/2005 non avrà alcuna incidenza finanziaria in quanto la dotazione complessiva per lo sviluppo rurale rimane immutata come pure la ripartizione annuale. Per i pagamenti, la proroga della deroga che consente l’applicazione di tassi di cofinanziamento maggiorati potrebbe tradursi in rimborsi più elevati agli SM interessati. La proposta non avrà alcuna incidenza nell’anno 2013. In base alle più recenti previsioni di pagamento disponibili, fornite dagli Stati membri, le necessità di pagamenti supplementari possono essere valutate a 90 milioni di EUR nel 2014 (rispetto ad una situazione nella quale l’applicazione dei tassi maggiorati termina nel 2013). Tale importo sarà compensato alla chiusura dei programmi, molto probabilmente nel 2017. In funzione delle richieste degli Stati membri di beneficiare di questa misura e tenendo conto dell’evoluzione delle domande di pagamenti intermedi, la Commissione riesaminerà la situazione e, ove necessario, prenderà in considerazione le misure da adottare.

[1]               GU C del …, pag. ...

[2]               GU C del …, pag. ...

[3]               GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

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