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Document 52013PC0521
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
/* COM/2013/0521 final - 2013/0247 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) /* COM/2013/0521 final - 2013/0247 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Proroga della deroga atta a consentire il
ricorso a tassi di cofinanziamento maggiorati per gli Stati membri minacciati
da gravi difficoltà quanto alla loro stabilità finanziaria · Ragioni e obiettivi della proposta La perdurante crisi finanziaria ed economica ha
messo sotto pressione le risorse finanziarie nazionali mentre gli Stati membri
continuano ad attuare le necessarie politiche di risanamento del bilancio. In
questo contesto, è particolarmente importante assicurare un’applicazione
massima dei programmi di sviluppo rurale. Una siffatta applicazione comporta spesso qualche
difficoltà, segnatamente a causa dei problemi di liquidità derivanti dal
risanamento del bilancio. Ciò vale in particolare per gli Stati membri maggiormente
colpiti dalla crisi finanziaria che hanno beneficiato di un aiuto finanziario
nell’ambito di un programma di adeguamento. Finora sette sono i paesi che hanno
usufruito di un aiuto finanziario e che hanno concordato un programma di
adeguamento macroeconomico con la Commissione. Questi paesi sono Cipro, l’Ungheria,
la Romania, la Lettonia, il Portogallo, la Grecia e l’Irlanda, denominati i “paesi
oggetto di un programma”. L’Ungheria, la Romania e la Lettonia non sono più
oggetto di un programma di adeguamento. Per garantire che questi Stati membri (e qualsiasi
altro Stato membro che possa beneficiare in futuro di analoghi programmi di
aiuto) continuino ad attuare i programmi di sviluppo rurale in loco e ad
erogare fondi a favore di progetti, la presente proposta contiene disposizioni
che permetterebbero a tali Stati membri di utilizzare tassi di cofinanziamento
maggiorati, senza per questo modificare la propria dotazione complessiva nell’ambito
della politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. In tal modo
gli Stati membri disporranno di risorse finanziarie supplementari in un momento
cruciale; ciò li aiuterà a continuare ad attuare programmi in loco. ·
Contesto generale e disposizioni in vigore nella
sfera politica della proposta L’articolo 70, paragrafo 4 quater, del
regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede che, in deroga ai massimali di cui
ai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, il tasso di partecipazione del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) possa essere maggiorato fino
a un massimale del 95% della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse
nell’ambito dell’obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le
isole minori del Mar Egeo, e dell’85% della spesa pubblica ammissibile per le
altre regioni. Tale deroga si applica attualmente soltanto alle spese sostenute
dagli organismi pagatori fino al 31 dicembre 2013. ·
Coerenza con gli altri obiettivi e le altre
politiche dell’Unione La proposta è coerente con le altre proposte e
iniziative adottate dalla Commissione in risposta alla crisi finanziaria. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO ·
Consultazione delle parti interessate Non vi è stata alcuna consultazione di parti
interessate esterne. · Ottenimento e uso delle competenze Non è stato necessario ricorrere a competenze
esterne. ·
Analisi d’impatto Agli Stati membri oggetto di aiuto finanziario è
concessa la facoltà di presentare alla Commissione richiesta di modificare i
propri programmi di sviluppo rurale 2007‑2013 e far uso della deroga
che consente di applicare tassi di cofinanziamento più elevati rispetto alla
norma. Attualmente, Grecia, Irlanda, e Portogallo ricorrono a tale deroga, ma
non sempre fino al tasso massimo. Dal momento che né la dotazione finanziaria complessiva
concessa agli Stati membri dal FEASR per il periodo preso in considerazione né
i programmi in parola cambieranno, i tassi di cofinanziamento più elevati dell’UE
riducono essenzialmente l’importo complessivo del contributo pubblico
disponibile per i programmi di sviluppo rurale durante il periodo di
programmazione. La possibilità per gli Stati membri oggetto di aiuto
finanziario di maggiorare i tassi di partecipazione del FEASR nell’ambito dei
programmi di sviluppo rurale 2007-2013 esiste attualmente soltanto per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2013 (per il periodo in cui lo
Stato membro usufruisce di un’assistenza finanziaria) e, pertanto, non si
estende fino alla data finale di ammissibilità delle spese, ovvero il 31 dicembre 2015. Per quanto riguarda le spese sostenute nell’ambito
del nuovo periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 22 del
regolamento (UE) n. .../.... [regolamento recante disposizioni comuni] il tasso
di partecipazione del FEASR può essere aumentato di dieci punti percentuali al
di sopra del tasso di cofinanziamento applicabile ad ogni misura del FEASR.
Questo nuovo sistema, che sarà un complemento uniforme per tutte le misure,
può, in alcuni casi, tradursi in modifiche dei tassi di partecipazione del
FEASR inferiori o superiori a ciò che prevede l’attuale sistema a norma dell’articolo
70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Se la possibilità, prevista all’articolo 70,
paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005, di
utilizzare tassi di partecipazione del FEASR superiori alla norma nell’ambito
dei programmi di sviluppo rurale in corso è limitata alla fine del 2013 e solo
per il periodo in cui lo Stato membro usufruisce di un’assistenza finanziaria,
vi è un rischio che l’utilizzo massimo e ottimale del finanziamento del FEASR
sia gravemente compromesso per i programmi di sviluppo rurale interessati prima
che sia possibile utilizzare i complementi nell’ambito dei nuovi programmi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Riepilogo delle misure proposte Si propone di
modificare l’articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento
(CE) n. 1698/2005 per consentire agli Stati membri che ricevono assistenza
finanziaria di beneficiare della maggiorazione di dieci punti percentuali,
unicamente per gli impegni finanziari aperti per il periodo di programmazione 2007-2013,
fino alla fine del periodo di ammissibilità e di chiedere tale maggiorazione
nelle loro richieste di saldo finale anche se l’assistenza finanziaria non è
più fornita. ·
Base giuridica Articoli 42 e 43 del TFUE. · Principio di sussidiarietà La proposta rispetta il principio di sussidiarietà
nella misura in cui essa tenta di apportare un sostegno maggiore, mediante il
FEASR, a taluni Stati membri che versano in gravi difficoltà, segnatamente per
quanto riguarda la crescita economica e la stabilità finanziaria e il
deterioramento del loro deficit e del loro debito, anche in conseguenza della
situazione economica e finanziaria internazionale. In questo contesto, occorre
mettere in atto, a livello dell’Unione, un meccanismo temporaneo tale da
consentire di derogare ai normali tassi di cofinanziamento del FEASR. ·
Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità. La proroga dell’applicazione dei tassi di
cofinanziamento maggiorati è proporzionale in relazione alla perdurante crisi
economica ed agli altri sforzi intrapresi per venire in aiuto a questi Stati
membri. ·
Scelta degli strumenti Strumento proposto: modifica del regolamento in
vigore. La Commissione ha esaminato il margine di manovra
offerto dal quadro giuridico e reputa necessario, alla luce dell’esperienza
acquisita finora, proporre una modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide assolutamente sugli
stanziamenti d’impegno poiché non è proposta alcuna modifica degli importi
massimi dell’intervento del FEASR per i programmi operativi 2007-2013. Tuttavia, la necessità di stanziamenti di
pagamento nel bilancio 2014 può aumentare di 90 milioni di EUR se gli
Stati membri continuano ad applicare i tassi di cofinanziamento maggiorati. In funzione delle richieste degli Stati membri di
poter beneficiare di questa azione e tenuto conto dell’evoluzione delle domande
di pagamenti intermedi, la Commissione riesaminerà la situazione e, ove
necessario, vaglierà le misure da prendere. 2013/0247 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La crisi finanziaria mondiale
e la recessione economica senza precedenti hanno leso gravemente la crescita
economica e la stabilità finanziaria ed hanno provocato un forte deterioramento
delle condizioni finanziarie ed economiche in numerosi Stati membri. In
particolare, taluni Stati membri attraversano gravi difficoltà o rischiano di
trovarsi in gravi difficoltà; essi si trovano a dover affrontare soprattutto
problemi dal punto di vista della loro crescita economica e della stabilità
finanziaria, oltre ad un deterioramento del proprio deficit e della propria
posizione debitoria, anche a causa della situazione economica e finanziaria a
livello internazionale. (2) Sebbene importanti misure
siano già state adottate per controbilanciare gli effetti negativi della crisi,
incluse alcune modifiche del quadro legislativo, l’incidenza della crisi
finanziaria sull’economia reale continua a farsi sentire fortemente e la
pressione esercitata sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento. (3) Tenuto conto delle gravi difficoltà
cui si trovano di fronte diversi Stati membri per quanto riguarda la propria
stabilità finanziaria e allo scopo di limitare le conseguenze negative durante
la transizione fra l’attuale periodo di programmazione e il successivo, pur
autorizzando l’utilizzo massimo dei fondi disponibili del FEASR, è opportuno
prorogare la durata della deroga maggiorando i tassi massimi di cofinanziamento
del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafo 4 quater, del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[3]
fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di
programmazione 2007-2013, ossia il 31 dicembre 2015. (4) La possibilità di maggiorare
i pagamenti intermedi e i pagamenti dei saldi finali rispetto al normale tasso
di cofinanziamento non dovrebbe essere limitata al periodo di tempo durante il
quale lo Stato membro riceve assistenza finanziaria ai sensi del regolamento
(UE) n. 407/2010, del regolamento (CE) n. 332/2002 o del trattato che
istituisce il meccanismo europeo di stabilità perché lo Stato membro continua
ad avere gravi difficoltà per garantire il cofinanziamento dal bilancio
nazionale anche una volta completata l’assistenza finanziaria. (5) In linea con le conclusioni
del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 e come previsto all’articolo 22 del
[regolamento recante disposizioni comuni], il tasso di cofinanziamento
maggiorato di dieci punti percentuali si applicherà relativamente al periodo di
programmazione 2014-2020 fino al 30 giugno 2016, quando la possibilità di
maggiorazione verrà riveduta. Poiché i periodi di programmazione 2007-2013
e 2014‑2020 si sovrappongono, è necessario garantire un trattamento
coerente e uniforme degli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria in
tali periodi. Di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri che ricevono
assistenza finanziaria possano beneficiare della maggiorazione di dieci punti
percentuali del tasso di cofinanziamento fino alla fine del periodo di
ammissibilità e chiedere tale maggiorazione nelle loro richieste di saldo
finale anche se l’assistenza finanziaria non è più fornita. (6) Visto che la scadenza
prevista all’articolo 70, paragrafo 4 quater, coincide
con la fine del periodo di programmazione e delle relative esigenze di
programmazione e di procedura, è opportuno che il presente regolamento entri in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. (7) Il regolamento (CE) n. 1698/2005
è quindi modificato in conseguenza, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo
70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato
come segue: (a)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita
dalla seguente: “In deroga ai
massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il tasso di partecipazione del FEASR
può essere maggiorato fino a un massimale del 95% della spesa pubblica
ammissibile per le regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo di convergenza,
le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell’85% della
spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Tali aliquote si applicano
alla spesa ammissibile dichiarata ex novo in ciascuna dichiarazione certificata
di spesa nel caso in cui dopo il/l’ [OPOCE please insert date of entry
into force of this Regulation] uno Stato membro soddisfa una delle
seguenti condizioni:”. (b)
Il secondo comma è sostituito dal seguente: “Uno Stato membro che
desideri avvalersi della deroga di cui al primo comma presenta una domanda alla
Commissione volta a modificare di conseguenza il proprio programma di sviluppo
rurale. La deroga si applica a partire dall’approvazione, da parte della
Commissione, delle modifiche del programma.”. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA SCHEDA FINANZIARIA || AGRI/I1/2013/1278200 6.20.2013.6 || DATA: 17.5.2013 1. || LINEA DI BILANCIO: 05 04 Sviluppo rurale || 2. || DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 3. || BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 4. || OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Il presente regolamento proroga fino alla fine del 2015 la deroga che consente agli Stati membri che beneficiano dell’aiuto finanziario di accrescere il tasso di contributo del FEASR fino al 95% per le regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e fino all’85% per le altre regioni 5. || INCIDENZA FINANZIARIA || PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) || ESERCIZIO IN CORSO 2013 (Mio EUR) || ESERCIZIO SUCCESSIVO 2014 (Mio EUR) 5.0 || SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL’UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI || || || CA: - PA: + 90 5.1 || ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 5.0.1 || PREVISIONI DI SPESA || || || PA: - 90 || 5.1.1 || PREVISIONI DI ENTRATA || || || || 5.2 || METODO DI CALCOLO: - 6.0 || FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || n.d. 6.1 || FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || n.d. 6.2 || NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE || NO 6.3 || STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI || NO OSSERVAZIONI: Per gli stanziamenti di impegno, la modifica del regolamento n. 1698/2005 non avrà alcuna incidenza finanziaria in quanto la dotazione complessiva per lo sviluppo rurale rimane immutata come pure la ripartizione annuale. Per i pagamenti, la proroga della deroga che consente l’applicazione di tassi di cofinanziamento maggiorati potrebbe tradursi in rimborsi più elevati agli SM interessati. La proposta non avrà alcuna incidenza nell’anno 2013. In base alle più recenti previsioni di pagamento disponibili, fornite dagli Stati membri, le necessità di pagamenti supplementari possono essere valutate a 90 milioni di EUR nel 2014 (rispetto ad una situazione nella quale l’applicazione dei tassi maggiorati termina nel 2013). Tale importo sarà compensato alla chiusura dei programmi, molto probabilmente nel 2017. In funzione delle richieste degli Stati membri di beneficiare di questa misura e tenendo conto dell’evoluzione delle domande di pagamenti intermedi, la Commissione riesaminerà la situazione e, ove necessario, prenderà in considerazione le misure da adottare. [1] GU C del …, pag. ... [2] GU C del …, pag. ... [3] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.