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Document 52013PC0462
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Long-term Investment Funds
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine
/* COM/2013/0462 final - 2013/0214 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine /* COM/2013/0462 final - 2013/0214 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Gli investimenti a lungo termine consistono
nel mettere a disposizione capitale di lunga durata per finanziare attività
materiali (come infrastrutture nel campo dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, impianti industriali e di servizio, edilizia abitativa nonché
tecnologie per il cambiamento climatico e di ecoinnovazione) e attività
immateriali (ad esempio istruzione, ricerca e sviluppo) che promuovano
l'innovazione e la competitività. Molti di questi investimenti determinano
benefici pubblici di più ampia portata giovando alla società nel suo complesso
nella misura in cui sostengono servizi essenziali e migliorano il tenore di
vita. La presente proposta intende contribuire ad accrescere nell’immediato futuro
la massa di capitale disponibile per gli investimenti a lungo termine
nell’economia dell’Unione europea così da finanziare il passaggio ad una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tale obiettivo sarà conseguito
mediante la creazione di una nuova forma di fondo, i fondi di investimento a
lungo termine dell’UE o ELTIF. In virtù delle categorie di attività in cui sono
autorizzati a investire, gli ELTIF dovrebbero essere in grado di offrire agli
investitori rendimenti stabili a lungo termine. Le attività ammissibili
sarebbero qualificate come "investimenti alternativi": categorie di
attività non rientranti nella definizione tradizionale di azioni e obbligazioni
quotate. Gli investimenti alternativi comprendono immobili, venture capital, private
equity, fondi speculativi, società non quotate, titoli in sofferenza e prodotti
di base, ma gli ELTIF si concentrerebbero solo su quelli che rientrano in una
determinata categoria di classi di attività a lungo termine che, per essere
sviluppate con successo, richiedono un impegno a lungo termine degli
investitori. Pertanto immobili, società non quotate o progetti infrastrutturali
sarebbero ammissibili, i prodotti di base no. È evidente di conseguenza che occorre
affrontare a livello di Unione europea gli ostacoli all’investimento con una
prospettiva a lungo termine, in particolare nel caso delle attività, quali i
progetti infrastrutturali, che dipendono da impegni a lungo termine. Tali
attività dipendono, in parte, dal cosiddetto “capitale paziente”. Questo tipo
di investimento non può essere riscattato per un certo numero di anni, ma il
capitale è investito in modo tale da offrire rendimenti stabili e prevedibili.
I progetti infrastrutturali, gli investimenti in capitale umano o le
concessioni operative rientrano in questa descrizione. Il capitale investito a
lungo termine secondo questa modalità "paziente" va a beneficio
dell’economia reale, in quanto offre alle imprese flussi prevedibili e costanti
di finanziamenti e crea occupazione. Investitori come imprese di assicurazione e
fondi pensione con passività a lungo termine hanno manifestato interesse per
investimenti in attività a più lungo termine. Allo stesso tempo hanno messo in
rilievo la mancanza di meccanismi di raccolta prontamente disponibili, quali
fondi di investimento, per facilitare l’accesso a questi tipi di investimenti.
Di conseguenza tali opportunità di investimento sono limitate ad alcuni grandi
investitori, come grandi fondi pensione o imprese di assicurazione, che sono in
grado di raccogliere ed impegnare capitale sufficiente in virtù delle loro
risorse proprie. Questo ostacola i piccoli investitori, quali sistemi
pensionistici locali, comuni e regimi pensionistici gestiti da libere
professioni o aziendali, i quali diversamente potrebbero trarre beneficio da
una diversificazione dei loro investimenti in tali attività. L’assenza di tali
gruppi di investitori, a sua volta, impedisce all’economia reale di accedere a
bacini più ampi di capitali di finanziamento. Da ultimo, ma non per importanza,
a fronte di una futura passività (acquisti di abitazioni, istruzione o
importanti ristrutturazioni) anche i singoli investitori al dettaglio
potrebbero beneficiare del rendimento o delle entrate regolari offerti dai
fondi di investimento a lungo termine. Gli impegni di capitale su vasta scala e a
lungo termine necessari per gestire efficacemente masse di investimenti in
attività a lungo termine sono stati finora ostacolati dalla frammentazione
della regolamentazione tra gli Stati membri. Nei casi in cui esistono, i fondi
e incentivi a livello nazionale non sono coerenti con iniziative analoghe in
altri Stati membri, il che impedisce che l’abbinamento della raccolta di
capitali con le competenze in materia di investimenti abbia una portata tale da
creare economie di scala per i fondi, a beneficio degli investitori. La maggior
parte degli Stati membri non dispone peraltro di modelli di fondo o incentivi
equivalenti riguardanti le categorie di attività a lungo termine. In assenza di
fondi a livello transfrontaliero, gli investitori in tali mercati sono esclusi
dagli investimenti in categorie di attività a lungo termine. Il risultato finale è che non esiste alcun
meccanismo prontamente disponibile per convogliare i fondi che saranno
impegnati per lunghi periodi di tempo in progetti di economia reale che
necessitano di tali finanziamenti. Ciò costituisce un freno allo sviluppo di
investimenti a lungo termine. Le competenze tra i professionisti in materia di
investimenti non sono sviluppate a causa della mancanza di domanda, né si
realizzano le economie di scala che consentirebbero di ridurre i costi legati
alla gestione di un fondo di investimento a lungo termine. Inoltre, i grandi progetti infrastrutturali o
di ingegneria industriale possono richiedere l’accesso a masse di capitali non
sempre disponibili se la raccolta avviene in un solo Stato membro. I grandi
progetti possono anche coinvolgere imprese basate in vari Stati membri diversi.
I meccanismi di finanziamento devono affrontare questo problema della
frammentazione ed agevolare gli investitori e i progetti in vari paesi
dell’Unione europea. Vi è, pertanto, la necessità di favorire un
veicolo di finanziamento concepito specificamente per affrontare tali problemi.
Per massimizzare la propria efficienza, il meccanismo di finanziamento deve
poter avere accesso agli investitori di tutta l’Unione. L’importanza di
affrontare tali questioni è già stata illustrata nell’Atto per il mercato unico
II[1]: uno dei suoi dodici obiettivi
principali è stimolare gli investimenti a lungo termine nell’economia reale.
Per conseguire tale obiettivo, l’Atto per il mercato unico II ha proposto di
sviluppare una nuova serie di norme UE volte a facilitare la raccolta
transfrontaliera del capitale necessario per poter gestire in modo efficiente sotto
il profilo dei costi fondi di investimento che sfruttino opportunità di
investimento a lungo termine. Il contesto più ampio nel quale si inquadra
questo lavoro è stato definito nel Libro verde della Commissione europea
intitolato “Il finanziamento a lungo termine dell’economia europea”[2], che delinea le questioni
inerenti all’offerta e alla domanda per tutte le strutture di finanziamento.
Pur concentrandosi sulla più ampia necessità di rilanciare il finanziamento
dell’economia reale, migliorando il mix e la tenuta generale delle diverse
fonti di finanziamento, il Libro verde ha confermato anche la necessità di
misure sui fondi d’investimento, indicate nella presente proposta. In questo
contesto il nuovo ELTIF può contribuire ad aumentare i finanziamenti non
bancari a disposizione delle imprese, i quali svolgerebbero un ruolo di
complementarità rispetto al credito bancario. Attualmente, i mercati UE dei fondi di
investimento sono dominati da fondi che operano nel quadro definito dalla
direttiva OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) che
risale al 1985. Le attività gestite dagli OICVM hanno raggiunto attualmente
6 697 miliardi di euro[3].
La direttiva OICVM contiene una serie di regole di prodotto applicate dai fondi
di investimento aperti agli investitori al dettaglio, ma è incentrata sui
valori mobiliari per garantire che sia disponibile un adeguato livello di
liquidità per soddisfare le richieste di rimborso. Di conseguenza gli OICVM non
sono in grado di contribuire con “capitale paziente” al finanziamento di
impegni per infrastrutture ed altri progetti. Sebbene l’iniziativa OICVM non
implichi necessariamente che la creazione di ELTIF attirerà livelli analoghi di
interesse da parte degli investitori, data l’importanza dei fondi ad alta
liquidità per molti investitori al dettaglio, il suo successo dimostra che le
iniziative prese a livello UE possono avere un impatto significativo ai fini
dello sviluppo di un mercato e della conquista della fiducia degli investitori.
Insieme ai fondi europei di venture capital
(EuVECA) e ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), gli ELTIF
contribuiranno al finanziamento dell’economia europea. I primi due riguardano
però una nicchia molto specifica dell’economia UE: le start up finanziate dal
venture capital e le imprese specializzate nel sociale. La proposta sugli ELTIF segue un approccio più
ampio rispetto a quello sugli EuVECA e sugli EuSEF, in quanto tratta di
un’ampia gamma di categorie di attività a lungo termine e si propone di creare
un fondo di investimento che possa essere venduto anche agli investitori al
dettaglio. Ne discende la necessità di tre caratteristiche fondamentali: 1)
regole specifiche sul prodotto riguardanti le attività ammissibili e la loro
diversificazione; 2) un elevato grado di competenza per coloro che sono
autorizzati a gestire e a commercializzare ELTIF e 3) l’allineamento tra
l’orizzonte temporale dell’investimento negli ELTIF e le aspettative di
rimborso dei suoi investitori. La necessità di regole di prodotto L’obiettivo del nuovo quadro degli ELTIF è
creare un secondo passaporto al dettaglio che segua l’approccio sperimentato
degli OICVM in materia di specifiche del prodotto e ripartizione del rischio.
Vi è un notevole interesse da parte degli investitori ad investire in categorie
di attività a lungo termine che si apprezzano nel ciclo di vita (piccole o
medie imprese) o forniscono proventi regolari lungo tutto il periodo di
detenzione (attività infrastrutturali). Questo veicolo è richiesto in
particolare dai regimi pensionistici gestiti da comuni, circoscrizioni, piccole
e grandi imprese o professioni liberali. Dato che i fondi di attività a lungo
termine mancano in molti Stati membri, questa opportunità di investimento è
preclusa agli investitori di tali Stati. Un passaporto transfrontaliero
risolverebbe questo problema. Per rispondere a queste esigenze degli
investitori, la proposta prevede che gli ELTIF potranno investire in tutti i
tipi di attività che non sono negoziate nei mercati regolamentati. Si tratta di
attività illiquide che, per tale ragione, richiedono un impegno a lungo termine
da parte del fondo che le acquista. Lo stesso vale per quanti investono in tale
fondo. Tra le attività che non sono negoziate in un mercato secondario e i cui
proprietari necessiterebbero di molto tempo per trovare un acquirente
rientrano: 1) gli investimenti in progetti infrastrutturali, ad esempio nel
settore dei trasporti, dell’energia o dell’istruzione; 2) gli investimenti in
società non quotate, in pratica soprattutto PMI; 3) gli investimenti in
attività immobiliari, ad esempio edifici o l’acquisto diretto di un’attività
infrastrutturale. Il mero fatto che un’attività non sia
negoziata in un mercato regolamentato la qualifica pertanto come attività a
lungo termine. Queste attività sono illiquide semplicemente per il fatto che,
mancando una sede di negoziazione pubblica, non sono prontamente disponibili
gli acquirenti. Inoltre queste attività presentano delle particolarità e
risultano attraenti solo per gli acquirenti che sono in grado di esercitare la
diligenza dovuta e sono specialisti del settore in questione. Ad esempio,
quando investe in una società di progetto, l' ELTIF sa che per un periodo
considerevole di tempo la sua partecipazione non troverà acquirenti reperibili
immediatamente. Alla luce dell’intrinseca mancanza di
liquidità degli ELTIF, la proposta si astiene dal prescrivere periodi di
detenzione predeterminati. Considerato il livello elevato di diligenza dovuta
richiesto da un investimento in attività a lungo termine, non è politica
prudente prescrivere periodi minimi di detenzione. Infatti ogni decisione di
investimento è diversa e sono i gestori degli ELTIF ad essere nelle condizioni
migliori per decidere per quanto tempo mantenere l’investimento affinché generi
il rendimento atteso: una situazione ben diversa da quella dei gestori di
OICVM, i quali seguono gli sviluppi macroeconomici o le oscillazioni quotidiane
della borsa. È anche necessario prevedere una flessibilità
gestionale rispetto all’orizzonte temporale preciso nel quale deve essere
assemblato un portafoglio di attività a lungo termine, ragion per cui la
proposta indica un periodo di cinque anni nel quale è possibile costituire il
portafoglio di attività a lungo termine. In aggiunta, la proposta consente al
gestore di investire fino al 30% del capitale dell’ELTIF in titoli liquidi.
Questa riserva di liquidità è stata concepita per consentire all’ELTIF di
gestire il flusso di cassa derivante dalla costituzione del portafoglio a lungo
termine e per permettere al gestore di collocare il surplus di disponibilità
liquide che si determina dopo la vendita di un'attività a lungo termine e prima
della sua sostituzione con un'altra. Per conquistare la fiducia degli investitori e
garantire la certezza del diritto, in particolare, ma non soltanto, per gli
investitori al dettaglio cui gli ELTIF si rivolgono, il regime proposto
prescrive una serie di regole di prodotto robuste ma flessibili. Le regole di
prodotto rappresentano il modo più appropriato per poter rispondere alle
esigenze di finanziamento a lungo termine individuate e fornire agli ELTIF un
profilo prevedibile. Una volta autorizzati, gli ELTIF potranno essere
commercializzati presso gli investitori sia professionali che al dettaglio di
altri Stati membri. Gli ELTIF offrono agli investitori
l’opportunità di diversificare i portafogli di investimenti. Le attività in cui
possono investire sono investimenti alternativi e pertanto molto diverse, per
natura, dalle azioni e dai titoli quotati più tradizionali detenuti da molti
investitori. Premesso che le regole rigorose in materia di diversificazione
previste dal quadro normativo sugli OICVM potrebbero rendere costoso o
addirittura impossibile far funzionare un ELTIF, quest’ultimo beneficerebbe
comunque di un livello ragionevole di diversificazione delle attività. Il beneficio della diversificazione si applica
sia agli investitori al dettaglio che a quelli istituzionali o “sofisticati”
come i privati con ampie disponibilità patrimoniali. Le regole severe di prodotto
e la tutela degli investitori che esse garantiscono mirano a rendere gli ELTIF
adatti per gli investitori al dettaglio. L’esigenza di un elevato livello di
competenze di gestione A causa della mancanza di liquidità e alla
luce del fatto che le partecipazioni nelle categorie di attività a lungo
termine in cui investe l'ELTIF non sono quotate su un mercato regolamentato,
tutte le attività a lungo termine in cui l'ELTIF è autorizzato a investire
rientrano nella categoria degli “investimenti alternativi” (cfr. la descrizione
degli investimenti alternativi di cui sopra). È pertanto necessario che gli
ELTIF siano gestiti da imprese che sono debitamente autorizzate a norma della
direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) a gestire e
a commercializzare investimenti alternativi. Pertanto, il quadro proposto si baserà
sull’autorizzazione del gestore a norma della direttiva GEFIA[4], che stabilisce le regole
generali per i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono e
commercializzano fondi presso investitori professionali. Saranno aggiunte
regole di prodotto specifiche per gli ELTIF in modo che questi possano essere
facilmente identificati dagli investitori sia professionali che al dettaglio
interessati al profilo di rendimento degli investimenti in attività a lungo
termine. Il quadro proposto si basa sulle disposizioni
transfrontaliere della direttiva sui GEFIA, aggiungendo al passaporto “europeo”
per la commercializzazione presso gli investitori professionali un passaporto
“europeo” la commercializzazione presso gli investitori al dettaglio in tutta
l’UE per quanto riguarda gli ELTIF. Poiché possono essere venduti agli
investitori al dettaglio, gli ELTIF implicano la necessità di una maggiore
tutela dei consumatori, ad esempio norme più rigorose che vietano gli
investimenti in attività che possono determinare un conflitto di interessi,
regole di trasparenza che impongono la pubblicazione di un documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori e condizioni di commercializzazione
specifiche. Alla luce di quanto precede, l’autorizzazione
di un ELTIF è subordinata all’autorizzazione del suo gestore a norma della
direttiva sui GEFIA. La maggior parte delle attività in cui un ELTIF investe
devono essere, per definizione, attività mantenute per un lungo periodo. Una
concentrazione eccessiva in una singola attività o impresa comporta rischi per
gli investitori che possono rivelarsi molto difficili da gestire. Per ridurre
tale rischio l'ELTIF dovrà rispettare regole di diversificazione. Inoltre, sono
proposti limiti sull’utilizzo degli strumenti derivati in relazione alle
attività degli ELTIF nonché un massimale sull’assunzione di prestiti. La necessità di allineare gli orizzonti
di investimento e di rimborso Le attività in cui un ELTIF investe saranno
per loro stessa natura illiquide, in altri termini non potranno essere
acquistate e vendute con estrema facilità. Potrebbe non esistere un mercato
secondario affidabile per le attività a lungo termine, una circostanza che ne renderebbe
più difficile la valutazione e vendita. La natura illiquida delle attività non
costituisce di per sé un problema e la proposta sugli ELTIF è intesa a creare
un veicolo di finanziamento adatto a questo tipo di attività. Anche gli
obblighi previsti dalla direttiva sui GEFIA trattano tali questioni, ad
esempio, in relazione alla valutazione, l’obbligo per i gestori di predisporre
adeguate politiche e meccanismi di valutazione. La natura illiquida delle attività potrebbe
rendere difficile per i fondi far fronte a richieste di rimborso degli
investitori prima che un’attività o un progetto in cui hanno investito
raggiunga la scadenza prevista. La necessità di mantenere attività liquide per
soddisfare le richieste di rimborso sottrarrebbe inoltre fondi all’obiettivo
primario degli ELTIF — investire in attività a lungo termine. Inoltre, le
opzioni di rimborso anticipato (ovvero prima della fine del ciclo di vita degli
investimenti del fondo) comporterebbero la necessità di liquidare attività per
soddisfare le richieste in tal senso. Vi è il pericolo che tali attività
debbano essere vendute a prezzi di “svendita”, ovvero ben al di sotto del
prezzo ritenuto equo dal gestore nell’ambito di una vendita non forzata. La
vendita potrebbe anche ridurre il flusso di proventi per gli altri investitori
che rimangono nell’ELTIF. Pertanto gli ELTIF non offriranno agli investitori la
possibilità di rimborso anticipato. Questo approccio eliminerà i potenziali
conflitti di interessi tra gli investitori in uscita e quelli che restano. Insieme alla direttiva sui GEFIA il
regolamento sugli ELTIF fornirà un solido quadro di regole sulla gestione e sul
prodotto intese a infondere negli investitori fiducia nel fatto che i loro
investimenti siano gestiti secondo criteri di prudenza, competenza e onestà.
Dovrà essere chiaramente indicato che non saranno autorizzati rimborsi durante
la vita degli investimenti selezionati, in modo da evitare aspettative errate
circa la liquidità del fondo. Estendere l’accesso agli ELTIF agli investitori
al dettaglio garantirà altresì che sia messa a disposizione la massa più ampia
possibile di capitale. Inoltre il premio di illiquidità
inerente ad un investimento in un’attività a lungo termine può essere maturato
solo se il gestore dell’ELTIF ha la possibilità di impegnarsi in progetti per
un periodo di tempo considerevole senza essere soggetto alla costante pressione
dei rimborsi. Come indicato nella valutazione d’impatto, il premio di
illiquidità inerente all’investimento in attività a lungo termine presuppone
periodi di detenzione compresi tra 10 e 20 anni. Ad esempio il rendimento del
12,71% su base annua dell’immobiliare è superiore al rendimento del 10,94%
dello S&P 500 (indice azionario) e del 7,70% del tipico indice
obbligazionario su un periodo di 14 anni. Analogamente, i risultati positivi
dei fondi di venture capital negli USA – rendimenti su base annua del 16,5%
rispetto all'11,2% di S&P 500 - possono essere raggiunti solo se si sceglie
un orizzonte d'investimento di 20 anni. I rendimenti positivi dell’investimento in
attività a lungo termine dovrebbero essere valutati anche a fronte dei rischi
che comportano. Come per gli investimenti tradizionali in azioni ed
obbligazioni, è ovviamente presente il rischio di perdere l’intero capitale. Ma
ciò che distingue le attività a lungo termine dai valori mobiliari negoziati in
un mercato regolamentato è il rischio di illiquidità. Contrariamente
alle azioni ed alle obbligazioni che possono normalmente essere vendute in un
mercato regolamentato, le attività a lungo termine non beneficiano di mercati
secondari liquidi e spesso trascorrono mesi o anni prima che si trovi un
acquirente. Per questo motivo la proposta prescrive che il ciclo di vita
dell’ELTIF sia sufficientemente lungo da essere compatibile con la scelta
diligente e l’impegno a lungo termine in un determinato progetto, impresa o
attività reale. Il futuro passaporto del fondo deve pertanto
essere accompagnato dal grado di flessibilità gestionale necessario per poter
scegliere le attività e determinare il periodo di detenzione prima della
liquidazione. Di qui la scelta che la proposta non prescriva periodi fissi per
la detenzione delle attività di investimento o per la durata dell’ELTIF. Il nuovo ELTIF dovrebbe pertanto beneficiare
di flessibilità per quanto riguarda le politiche di investimento e i periodi
di detenzione delle attività. L’obiettivo è interessare una massa critica
di gestori che offrano il veicolo a livello transfrontaliero attirando una
massa critica di attività ed investitori. Il ciclo di vita del fondo dovrebbe
pertanto corrispondere al profilo particolare delle attività in cui investe, il
che ha implicazioni sulle opportunità di rimborso che possono essere
realisticamente offerte. L’esperienza maturata a livello nazionale con i fondi
a lungo termine aperti dimostra che un fondo non può rimborsare fintantoché
mantiene gli investimenti nelle attività a lungo termine previste dalla
proposta. La soluzione migliore per garantire che i gestori abbiano i margini
per investire in attività richiedenti un impegno a lungo termine e finanziare
così l'economia è far corrispondere il ciclo di vita del fondo con quello delle
attività in cui investe. Offrire possibilità di rimborso anticipato diluirebbe
necessariamente la prospettiva a lungo termine del fondo, riducendone
l’attrattiva per la maggior parte dei regimi pensionistici, i quali sono
interessati ad un reddito costante a lungo termine piuttosto che a diritti di
rimborso anticipato. Ciò non implica tuttavia che gli investitori
non possano ottenere il rimborso dei loro investimenti prima della fine del
ciclo di vita dell'ELTIF. Molti tra i fondi a lungo termine di successo che la
Commissione ha esaminato in sede di elaborazione della valutazione d’impatto
sono entità quotate, il che consente agli investitori di negoziare le azioni o
quote in un mercato secondario. Perché l’investimento a lungo termine
divenga realmente allettante per i piccoli investitori o per la comunità degli
investitori al dettaglio in generale, la sede principale in cui acquistare o
vendere quote di questo tipo di fondo dovrà essere il mercato secondario. Gli ELTIF saranno prodotti di investimento ai
sensi della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID)[5] e quindi soggetti a tutti gli
obblighi previsti da tale direttiva in relazione alla commercializzazione, alla
vendita e all’informativa. Il nuovo ELTIF proposto sarà disponibile per
la commercializzazione presso gli investitori di tutta l’Unione europea. È
quindi importante che gli investitori possano essere certi che il livello di
protezione che riceveranno sarà lo stesso indipendentemente dall’origine del
gestore del fondo. Per questo motivo, lo strumento giuridico proposto è un
regolamento, in quanto forma più adeguata per garantire regole coerenti, chiare
e direttamente applicabili in tutta l’Unione. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate A partire da metà 2012 la Commissione europea
ha effettuato ampie consultazioni con i rappresentanti di numerose
organizzazioni, che hanno assunto la forma di riunioni bilaterali e
multilaterali, di consultazione pubblica scritta su questioni inerenti alla
gestione patrimoniale[6],
tra cui gli investimenti a lungo termine, e di questionario di follow-up diffuso
a parti interessate. I servizi della Commissione hanno ricevuto 65 risposte
relative alla sezione degli investimenti a lungo termine. Le risposte al
questionario di follow up sono state 50. Si sono svolte ulteriori discussioni
bilaterali con i gestori dei fondi che operano nei mercati delle infrastrutture
e a lungo termine, con le associazioni di gestori di fondi e con i
rappresentanti degli investitori al dettaglio e istituzionali. 2.2. Valutazione d'impatto In linea con la propria politica di una migliore
regolamentazione, la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto su
diverse politiche alternative. Queste alternative contenevano una vasta gamma
di opzioni che spaziavano dall'inazione all’integrazione delle categorie di
attività a lungo termine nell’attuale quadro normativo sugli OICVM, per
arrivare alla costituzione di un fondo unicamente per gli investitori
professionali o di un fondo aperto a tutti gli investitori, con o senza
possibilità di rimborso. Tutte queste opzioni sono state analizzate con
riferimento agli obiettivi generali di aumentare i flussi di capitale a
disposizione per i finanziamenti a lungo termine dell’economia reale europea e
rafforzare la coerenza del mercato unico. Tuttavia, qualsiasi nuovo meccanismo
di finanziamento deve inoltre essere concepito in modo che l’obiettivo di
creare economie di scala per i gestori dei fondi e di aumentare la scelta non
confligga con la necessità di informare e proteggere adeguatamente tutte le
categorie di investitori. L’opzione prescelta è quella di creare un
fondo di investimento a lungo termine aperto sia ad investitori professionali
che ad investitori al dettaglio. In linea con la natura illiquida delle
categorie di attività a lungo termine, non sono previsti diritti di rimborso
prima della conclusione del ciclo di vita del fondo. Gli ELTIF proposti hanno
caratteristiche tali da consentire che vi abbia accesso la più ampia gamma
possibile di investitori. In tal modo è massimizzata la potenziale massa di
capitale disponibile per realizzare tali investimenti. Gli ELTIF sono soggetti
a regole di prodotto volte a garantire una sufficiente diversificazione,
prevenire potenziali conflitti di interessi, aumentare la trasparenza per
quanto concerne i costi e limitare l’uso di derivati e leva finanziaria. Queste
caratt00eristiche sono intese a garantire la tutela degli investitori al
dettaglio. Non essendo previsti diritti di rimborso per la durata di vita del
fondo, una parte maggiore del capitale può essere investita in attività
illiquide. L’assenza di un diritto di rimborso anticipato invia inoltre agli
investitori professionali e al dettaglio un chiaro segnale sulla natura a lungo
termine dell’impegno. Sono stati presi in considerazione i commenti
espressi dal comitato per la valutazione d'impatto nel parere del 31 maggio
2013. È stata descritta con maggiore chiarezza l’entità del problema ed è stata
spiegata meglio la tempistica della proposta. È stata migliorata la descrizione
delle opzioni ed è stata analizzata con maggiore precisione l’efficacia
dell’opzione prescelta. La valutazione d’impatto ora chiarisce in modo più
dettagliato i motivi per cui la proposta si discosta da opinioni espresse da
alcune parti interessate durante il processo di consultazione. In particolare,
è stata argomentata con maggiore forza la scelta di escludere il diritto di
rimborso, sia dal punto di vista della tutela degli investitori che da quello
delle previsioni per quanto riguarda l'accettazione della nuova opzione da
parte degli investitori. Per quanto sia possibile che alcuni investitori al
dettaglio siano meno propensi ad investire in un fondo senza diritti di
rimborso su richiesta, i rischi connessi all’offerta di tali diritti potrebbero
compromettere il modello di fondo e la riduzione di efficacia degli investimenti
derivante dall’esigenza di garantire maggiore liquidità ridurrebbe l’impatto
del possibile incremento della domanda al dettaglio. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica e scelta della
forma giuridica L'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE
costituisce la base giuridica per un regolamento volto a istituire disposizioni
uniformi per il funzionamento del mercato interno. Le regole prudenziali sul
prodotto stabiliscono i limiti dei rischi connessi ai fondi di investimento che
investono in attività a lungo termine. In quanto tali, esse non disciplinano
l’accesso alle attività di gestione delle attività, bensì regolano il modo in
cui queste attività sono svolte al fine di garantire la protezione degli
investitori e la stabilità finanziaria. Esse contribuiscono al corretto
funzionamento del mercato interno. In linea con l’obiettivo di integrità del
mercato interno, la misura legislativa proposta creerà un quadro normativo per
gli ELTIF, al fine di garantire che tali fondi siano soggetti a norme coerenti
in tutta l’UE e che siano identificabili come tali dagli investitori in tutta
l’UE. L’obiettivo della proposta di regolamento è creare un corpus di norme
robuste ma allo stesso tempo flessibili, tagliate specificamente sulla natura a
lungo termine degli investimenti in questione. Le norme proposte dovrebbero
inoltre garantire la parità delle condizioni di concorrenza tra i diversi
gestori di fondi di investimento a lungo termine. La presente proposta
legislativa, pertanto, armonizza le condizioni operative per tutti i pertinenti
operatori del mercato dei fondi di investimento, a beneficio di tutti gli
investitori nonché del buon funzionamento del mercato unico dei servizi
finanziari. Un regolamento è considerato lo strumento
giuridico più appropriato per introdurre obblighi uniformi riguardanti, tra
l’altro, le categorie di attività ammissibili, la composizione del portafoglio,
le regole di diversificazione, la politica di rimborso, nonché norme in materia
di autorizzazione dei fondi che intendono realizzare investimenti a lungo
termine. L’obiettivo di queste regole di prodotto è garantire che gli ELTIF
funzionino in modo più efficiente. La condotta dell’attività di gestore di
ELTIF è disciplinata dalla direttiva sui GEFIA. Le attività dei gestori continueranno
ad essere soggette alla direttiva sui GEFIA, ma i prodotti di investimento a
lungo termine sono disciplinati dal regolamento proposto, oltre che dalle norme
di detta direttiva. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità Gli approcci regolamentari nazionali sono
intrinsecamente limitati allo Stato membro in questione. Regolamentare il
profilo di prodotto dell’ELTIF solo a livello nazionale comporta il rischio che
prodotti di investimento diversi siano tutti venduti come fondi di investimento
a lungo termine pur avendo caratteristiche differenti. Ciò creerebbe confusione
per gli investitori e ostacolerebbe la realizzazione di pari condizioni a
livello dell’Unione per i gestori che offrono ELTIF agli investitori
professionali e/o al dettaglio. Poiché il settore della gestione delle
attività ha per sua natura carattere transfrontaliero, l’attuale frammentazione
del mercato degli ELTIF ha portato questo settore ad operare al di sotto del
livello rispondente a criteri di efficienza. Il quadro armonizzato e sostenibile
proposto per gli ELTIF fungerà da fonte di finanziamento a lungo termine per
l’economia europea. Il nuovo quadro garantirà il finanziamento di vari progetti
e settori e fornirà fonti stabili di rendimento per gli investitori a lungo
termine. Pertanto, è necessario un mercato paneuropeo per gli ELTIF e la misura
legislativa proposta è coerente con il principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 5, paragrafo 3, del TUE e con il protocollo n. 2
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Per quanto riguarda la proporzionalità, di cui
all’articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la proposta trova il giusto equilibrio
tra l’interesse pubblico in gioco e il rapporto costi-efficienza della misura.
Le norme proposte sono tese a creare un sistema comune di etichetta di prodotto
per cui vi è un forte interesse pubblico e che getterebbe le basi di un mercato
comune, competitivo e efficiente in termini di costo per gli ELTIF in tutta
l’Unione. Gli obblighi imposti alle diverse parti interessate sono stati
attentamente calibrati. Ove possibile, hanno assunto la forma di standard
minimi (ad esempio limiti in materia di diversificazione degli emittenti) e
sono stati concepiti in modo tale da evitare di sconvolgere inutilmente gli
attuali modelli di business. In particolare, il regolamento proposto ha
abbinato parametri adatti per gli investimenti a lungo termine e per specifici
gruppi di investitori, tenendo pienamente conto delle considerazioni di
sicurezza e fiducia applicabili a qualsiasi fondo sia denominato ELTIF. La
proposta, pertanto, non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento
di un quadro giuridico comune per gli ELTIF, affrontando nel contempo le
questioni regolamentari che possono incidere sull’affidabilità dell’”etichetta”. 3.3. Illustrazione dettagliata
della proposta La proposta di regolamento relativo ai fondi
di investimento europei a lungo termine (ELTIF) è articolata in sette capi. 3.3.1. Capo I- Disposizioni generali
(articoli 1-6) Il capo I comprende le disposizioni generali,
come l’oggetto e l’ambito di applicazione del quadro proposto, le definizioni,
la procedura di autorizzazione degli ELTIF (a livello di fondo) e l’interazione
tra la proposta di regolamento e le norme vigenti che disciplinano
l’autorizzazione dei gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi
della direttiva 2011/61/UE (direttiva sui GEFIA). L’articolo 1 specifica l’oggetto e l’ambito di
applicazione del regolamento. Chiarisce che le prescrizioni contenute nel
regolamento sono esaustive e non vi è pertanto alcun margine di
sovraregolamentazione a livello nazionale. L'articolo 2 contiene le definizioni
fondamentali necessarie per l'applicazione uniforme del regolamento proposto.
L’articolo 3 prevede che i FIA UE debbano essere autorizzati in conformità al
regolamento proposto per poter essere commercializzati o gestiti come ELTIF in
tutta l’Unione. La denominazione “fondi di investimento europei a lungo
termine” (ELTIF) è riservata ai FIA UE che sono conformi al regolamento
proposto. Ciò implica che il gestore di categorie di attività alternative che
intende gestire o commercializzare fondi che si concentrano su attività a lungo
termine senza utilizzare la denominazione proposta non è obbligato a
conformarsi alle disposizioni del regolamento proposto. L’articolo 4 stabilisce una procedura
armonizzata per l’autorizzazione degli ELTIF mentre l’articolo 5 stabilisce le
condizioni di tale autorizzazione. L’articolo 6 descrive l’interazione tra la
direttiva sui GEFIA vigente e il regolamento proposto, precisando
sostanzialmente che il gestore dell’ELTIF deve garantire il rispetto del
regolamento. 3.3.2. Capo II — Obblighi relativi
alle politiche d’investimento degli ELTIF (articoli 7-15) Il capo II contiene le norme riguardanti le
politiche di investimento che l’ELTIF può perseguire, ad esempio le norme in
materia di investimenti ammissibili, composizione del portafoglio e
diversificazione, conflitti di interessi, concentrazione e assunzione in
prestito di liquidità. L’articolo 7 stabilisce che, ove possibile,
ogni comparto dell' ELTIF dev'essere considerato un ELTIF distinto ai fini del
capo II. L’articolo 8 descrive due categorie di
attività finanziarie in cui l'ELTIF può investire: attività a lungo termine e
attività elencate all’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE
(direttiva OICVM). Tuttavia, l'ELTIF non effettua vendite allo scoperto di
attività, non assume esposizioni verso prodotti di base, non conclude accordi
di concessione o assunzione di titoli in prestito, non realizza operazioni di
vendita con patto di riacquisto né utilizza strumenti finanziari derivati se
non per fini di copertura dei rischi. L’articolo 9 riguarda le condizioni per
l’ammissibilità delle attività a lungo termine, ad esempio le diverse categorie
di strumenti utilizzati per accedere a imprese di portafoglio ammissibili,
l’investimento in azioni o quote di altri ELTIF e le partecipazioni in attività
reali quali immobili, navi o aeromobili. L’articolo 10 stabilisce le condizioni
perché un’impresa possa essere considerata un’impresa di portafoglio
ammissibile. L’impresa di portafoglio ammissibile non deve essere quotata, deve
essere stabilita nell’UE e avere l’obiettivo di finanziare progetti
infrastrutturali, società o immobili, navi e aerei. Non dovrebbe assumere la
forma di organismo di investimento collettivo. L’articolo 11 contiene una norma generale sul
trattamento dei conflitti di interessi da parte del gestore di ELTIF. Il
gestore non può avere un interesse personale in un’attività a lungo termine in
cui l’ELTIF ha investito. L’articolo 12 prevede norme dettagliate sulla
composizione del portafoglio che caratterizza un ELTIF. Contempla altresì le
regole di diversificazione che ogni ELTIF deve rispettare nel contesto delle
attività di investimento ammissibili, quali ad esempio le norme relative
all’esposizione massima al rischio che un ELTIF può avere nei confronti di
un’unica controparte. L’articolo 13 stabilisce i limiti massimi per
l’esposizione dell’ELTIF nei confronti di un singolo emittente (limiti di
concentrazione). L’articolo 14 prevede le condizioni alle quali l’ELTIF può
prendere in prestito denaro. L’articolo 15 contiene le disposizioni
sull’applicazione delle regole inerenti alla composizione del portafoglio e
alla diversificazione, tenendo conto delle varie fasi della vita dell’ELTIF. 3.3.3. Capo III — Rimborso,
negoziazione e emissione di azioni o quote dell’ELTIF e distribuzione dei
proventi (articoli 16-20) Il capo III riguarda la politica di rimborso
degli ELTIF, la possibilità di negoziare azioni o quote di ELTIF su un mercato
secondario, l’emissione di nuove azioni o quote, la liquidazione delle attività
degli ELTIF e la distribuzione dei proventi agli investitori dell’ELTIF. L’articolo 16 preclude all’ELTIF la
possibilità di offrire ai propri investitori il diritto di essere rimborsati
prima della fine del suo ciclo di vita. Il ciclo di vita è definito nel
regolamento dell’ELTIF e corrisponde al ciclo di vita delle singole attività
dell’ELTIF e ai suoi obiettivi di investimento a lungo termine. L’articolo 17 prevede la negoziazione di
azioni o quote dell’ELTIF in mercati regolamentati, nonché il loro libero
trasferimento a terzi. L’articolo 18 stabilisce le condizioni per l’emissione
di nuove azioni o quote da parte dell’ELTIF, come quella di offrirle prima agli
investitori esistenti quando il prezzo di emissione è inferiore al valore
patrimoniale netto dell’ELTIF. L’articolo 19 riguarda la procedura che ogni
ELTIF adotta per la liquidazione delle sue attività. L’articolo 20 definisce le
norme applicabili alla distribuzione dei proventi generati dalle attività
dell’ELTIF e impone all’ELTIF di precisare la sua politica di distribuzione nel
regolamento. 3.3.4. Capo IV — Obblighi di
trasparenza (articoli 21-22) Il capo IV contiene regole di trasparenza per
l’informativa agli investitori e il materiale promozionale dell'ELTIF. L’articolo 21 dispone la pubblicazione di un
documento contenente le informazioni chiave e di un prospetto prima della
commercializzazione degli ELTIF presso gli investitori al dettaglio. Il
prospetto e qualsiasi altro documento promozionale informa gli investitori
della peculiarità dell’investimento a lungo termine in un ELTIF. L’articolo 22
impone al gestore dell’ELTIF di comunicare nel dettaglio agli investitori tutti
i costi connessi al fondo. 3.3.5. Capo V- Commercializzazione
(articoli 23-25) Il capo V contiene le norme applicabili a un
GEFIA UE che commercializza azioni o quote di un ELTIF presso investitori
professionali ed al dettaglio. L’articolo 23 impone ai gestori di ELTIF di
dotarsi di un’infrastruttura in ciascuno Stato membro in cui intendono
commercializzare l'ELTIF. L’articolo 24 prevede gli obblighi supplementari che
i gestori devono soddisfare per poter commercializzare presso gli investitori
al dettaglio. L’articolo 25 si basa sulle procedure di notifica previste dalla
direttiva sui GEFIA per autorizzare i gestori di ELTIF a commercializzare
azioni o quote dell'ELTIF presso investitori sia nel loro Stato membro di
origine che nei potenziali Stati membri ospitanti. 3.3.6. Capo VI - Vigilanza (articoli
26-29) Il capo VI definisce le regole applicabili in
materia di vigilanza sugli ELTIF. L’articolo 26 chiarisce i ruoli rispettivi
delle autorità competenti dell’ELTIF e del gestore dell’ELTIF. L’articolo 27
stabilisce che i poteri delle autorità competenti ai sensi delle direttive
OICVM e GEFIA devono essere esercitati anche per quanto riguarda il regolamento
proposto. L’articolo 28 riguarda il potere dell’AESFEM, mentre l’articolo 29
prevede la cooperazione tra le autorità di vigilanza. 3.3.7. Capo VII — Disposizioni finali
(articoli 30-31) Il capo VII contiene regole sulla revisione
del funzionamento del regolamento a cura della Commissione, nonché disposizioni
sulla sua entrata in vigore. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L’incidenza del regolamento ELTIF sul bilancio
è indicata nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta. 2013/0214 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai fondi di investimento europei a
lungo termine (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il finanziamento a lungo
termine costituisce uno strumento di attivazione fondamentale per incanalare
l’economia europea su un percorso di crescita sostenibile, intelligente e
inclusiva e per dare all'economia del futuro una struttura meno esposta ai
rischi sistemici e più resiliente. I fondi di investimento europei a lungo
termine (European long-term investment funds - ELTIF) forniscono finanziamenti
a progetti infrastrutturali di varia natura o a società non quotate di lunga
durata che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito
per i quali non esiste un acquirente prontamente identificabile. Finanziando
tali progetti gli ELTIF concorrono al finanziamento delle economie dell'Unione.
(2) Sul versante della domanda
gli ELTIF possono offrire un flusso costante di proventi a amministratori di
fondi pensione, imprese di assicurazione e altri soggetti che si trovano
periodicamente e ripetutamente confrontati a passività. Pur fornendo meno
liquidità rispetto agli investimenti in valori mobiliari, gli ELTIF possono
offrire un flusso costante di proventi anche ai singoli investitori che contino
sulla regolarità del flusso di cassa che essi sono in grado di produrre.
Presentano inoltre buone possibilità di apprezzamento del capitale nel tempo
per gli investitori che non ricevono un flusso costante di proventi. (3) È possibile che per i
progetti nelle infrastrutture di trasporto, nella produzione sostenibile o
nella distribuzione di energia, nell'infrastruttura sociale (alloggi o
ospedali) oppure nel passaggio a tecnologie e sistemi nuovi in grado di ridurre
l'impiego di risorse e di energia, o ancora i progetti volti a un'ulteriore
crescita delle PMI, i fondi scarseggino: come è emerso dalla crisi finanziaria,
alla soluzione del problema della penuria di finanziamenti potrebbe contribuire
l'integrazione della fonte bancaria con una gamma più ampia di fonti di
finanziamento che sia in grado di assicurare una mobilitazione migliore dei
mercati dei capitali. Gli ELTIF possono svolgere un ruolo determinante in
questo senso. (4) I singoli interessati ad investire
in un ELTIF devono tener presente che, nella maggior parte dei casi, il
carattere illiquido degli investimenti in progetti a lungo termine comporta
l'impossibilità di rimborsi periodici: per sua natura, l'investimento in tali
attività impegna il singolo investitore per l’intera durata prevista. Di
conseguenza, l'ELTIF dovrebbe essere strutturato in modo da non offrire
rimborsi periodici prima della fine del suo ciclo di vita. In una relazione
elaborata tre anni dopo l’adozione del presente regolamento si valuterà se
questa regola avrà ottenuto i risultati attesi in termini di diffusione degli
ELTIF o se invece l’introduzione della possibilità, in un numero limitato di
casi e per alcuni singoli investitori al dettaglio, di riscattare le azioni o
quote prima della scadenza dell'ELTIF possa contribuire a incrementare la
diffusione degli ELTIF fra tale categoria di investitori. (5) È opportuno che le categorie
di attività a lungo termine ai sensi del presente regolamento comprendano le
imprese non quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o
strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente prontamente
identificabile. Occorre che il presente regolamento contempli anche le attività
reali che implicano un'ingente spesa di partenza in conto capitale. (6) Senza un regolamento che
disciplini gli ELTIF, può accadere che a livello nazionale siano adottate
misure divergenti, con il rischio di distorsioni di concorrenza causate dalle
differenze tra le misure previste a tutela degli investimenti. La coesistenza
di requisiti divergenti in materia di composizione del portafoglio,
diversificazione e attività ammissibili, in particolare relativamente
all'investimento in prodotti di base, erige ostacoli alla commercializzazione
transfrontaliera dei fondi che si concentrano su imprese non quotate e su
attività reali, perché impedisce agli investitori di confrontare agevolmente le
diverse proposte di investimento a disposizione. Requisiti nazionali divergenti
determinano altresì livelli diversi di tutela degli investitori. Divergenze nel
livello di tutela degli investitori vengono a crearsi anche a causa
dell’esistenza di requisiti nazionali differenti in materia di tecniche di
investimento, quali livelli consentiti di assunzione di prestiti, impiego di strumenti
finanziari derivati, regole applicabili alle vendite allo scoperto o operazioni
di finanziamento tramite titoli. Inoltre, obblighi diversi in materia di
rimborso e/o di periodi di detenzione ostacolano la compravendita
transfrontaliera di fondi che investono in attività non quotate. Tali
divergenze possono minare la fiducia degli investitori che stanno vagliando
l'ipotesi di investire in tali fondi e ridurne di fatto la libertà di scelta
tra diverse possibilità di investimento a lungo termine. Di conseguenza, la
base giuridica appropriata per il presente regolamento è l’articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come interpretato dalla
giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea. (7) È necessario prevedere norme
uniformi in tutta l’Unione affinché gli ELTIF presentino un profilo di prodotto
coerente in tutta l’Unione. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno
e di un livello elevato di tutela degli investitori, occorre stabilire norme uniformi
sul funzionamento degli ELTIF, in particolare in materia di composizione del
portafoglio e in materia di strumenti d’investimento che sono autorizzati a
impiegare per esporsi verso imprese non quotate e attività reali. È necessario
adottare norme uniformi in materia di portafoglio dell'ELTIF anche affinché gli
ELTIF volti a generare proventi periodici mantengano un portafoglio
diversificato di attività di investimento, atto a preservare la regolarità del
flusso di cassa. (8) Poiché è essenziale che il
regime definito per il funzionamento degli ELTIF, in particolare in materia di
composizione del portafoglio e in materia di strumenti d’investimento che sono
autorizzati a impiegare, sia direttamente applicabile ai loro gestori, le nuove
norme devono essere adottate sotto forma di regolamento, atto che, impedendo
l'imposizione di requisiti nazionali divergenti, assicura altresì la vigenza di
condizioni uniformi per l’uso della denominazione ELTIF. I gestori degli ELTIF
dovrebbero attenersi alle stesse regole in tutta l’Unione anche allo scopo di
rafforzare la fiducia degli investitori in tali fondi e di assicurare
l’affidabilità della denominazione su base duratura. Adottando norme uniformi
si semplificano nel contempo i requisiti normativi applicabili agli ELTIF.
Grazie alle norme uniformi, i gestori vedono inoltre ridursi i costi di
conformità alle disposizioni divergenti che disciplinano a livello nazionale i
fondi che investono in imprese non quotate e categorie analoghe di attività
reali. Ciò vale in particolare per i gestori che intendono raccogliere capitali
su base transfrontaliera. In tal modo si contribuisce inoltre ad eliminare le
distorsioni di concorrenza. (9) Le nuove norme sugli ELTIF
sono intimamente connesse alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti
(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010[8],
in quanto essa costituisce il quadro giuridico che disciplina la gestione e la
commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nell’Unione.
L'ELTIF è, per definizione, un fondo di investimento alternativo dell'UE (FIA
UE) gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA)
autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE. (10) Mentre la direttiva 2011/61/UE
prevede anche, riguardo ai paesi terzi, un regime a fasi per i GEFIA e FIA non
UE, l'ambito d'applicazione delle nuove norme sugli ELTIF è più limitato, in
quanto si vuole valorizzare la dimensione europea di questo nuovo prodotto
d’investimento a lungo termine. Pertanto, ha i requisiti per diventare ELTIF
autorizzato soltanto il FIA UE definito nella direttiva 2011/61/UE, ed
esclusivamente se gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma di detta
direttiva. (11) È opportuno fondare le nuove
norme applicabili agli ELTIF sul vigente quadro normativo costituito dalla
direttiva 2011/61/UE e dagli atti adottati in sua esecuzione. Pertanto, le
regole di prodotto relative agli ELTIF dovrebbero applicarsi in aggiunta a
quelle previste dalla normativa dell'UE vigente. Agli ELTIF dovrebbero
segnatamente applicarsi le norme sulla gestione e sulla commercializzazione
previste dalla direttiva 2011/61/UE e quindi, per quanto riguarda le attività
transfrontaliere, le norme relative alla prestazione transfrontaliera di
servizi e alla libertà di stabilimento fissate dalla medesima direttiva, alle
quali dovrebbero venire ad aggiungersi le norme specifiche relative alla
commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF presso investitori sia al
dettaglio sia professionali in tutta l’Unione. (12) A tutti i FIA UE che intendono
commercializzarsi come ELTIF dovrebbero applicarsi norme uniformi. Queste non
dovrebbero vincolare i FIA UE che non intendono commercializzarsi come ELTIF, i
quali sarebbero quindi esclusi anche dai vantaggi che ne derivano. Per
converso, gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e
i FIA non UE non sarebbero ammissibili alla commercializzazione come ELTIF. (13) Per garantire la conformità
degli ELTIF alle norme armonizzate che ne disciplinano l’attività, è necessario
prescriverne l'autorizzazione da parte delle autorità competenti. Occorre
quindi completare le procedure armonizzate di autorizzazione e di vigilanza per
i GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE con una procedura speciale di
autorizzazione per gli ELTIF. Dovrebbero essere predisposte procedure volte a
garantire che l'ELTIF possa essere gestito soltanto da un GEFIA UE che è stato
autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE ed è in grado di gestire un
ELTIF. Sono adottate tutte le misure appropriate per assicurare che l'ELTIF sia
in grado di conformarsi alle norme armonizzate che ne disciplinano l’attività. (14) Poiché un FIA UE può assumere
forme giuridiche diverse che non necessariamente gli conferiscono personalità
giuridica, occorre intendere le disposizioni che impongono all'ELTIF di agire
come riferite al gestore dell'ELTIF, qualora quest'ultimo sia costituito come
FIA UE impossibilitato ad agire autonomamente perché privo di personalità
giuridica propria. (15) Per assicurare che gli ELTIF
si dedichino ad investimenti a lungo termine, è opportuno che le norme sul loro
portafoglio impongano un'identificazione chiara delle categorie di attività in
cui tali fondi sono autorizzati a investire e delle condizioni cui ne è
subordinata l'ammissibilità. L'ELTIF dovrebbe investire almeno il 70% del
capitale in attività d'investimento ammissibili. A garanzia dell’integrità
dell'ELTIF è inoltre opportuno vietargli la partecipazione a operazioni
finanziarie che, profilando rischi supplementari e diversi rispetto a quelli
prevedibili per un fondo dedicato ad investimenti a lungo termine, possano
metterne a repentaglio la strategia e gli obiettivi di investimento. Ai fini di
una chiara focalizzazione sugli investimenti a lungo termine, che può risultare
utile agli investitori al dettaglio che hanno scarsa dimestichezza con
strategie di investimento meno convenzionali, occorre precludere all'ELTIF la possibilità
di investire in strumenti finanziari derivati se non a scopo di copertura del
rischio di durata e del rischio di valuta delle altre attività. In
considerazione della natura liquida dei prodotti di base e degli strumenti
finanziari derivati che determinano un'esposizione indiretta ad essi, gli
investimenti in tali prodotti non implicano un impegno a lungo termine
dell'investitore: dovrebbero pertanto essere esclusi. Questa logica non si
applica agli investimenti in infrastrutture o in società collegate ai prodotti
di base o le cui prestazioni sono collegate indirettamente alle prestazioni di
tali prodotti, come le aziende agricole nel caso di prodotti di base agricoli o
le centrali elettriche in caso di prodotti energetici. (16) La definizione di investimento
a lungo termine è ampia. Pur non imponendo necessariamente lunghi periodi di
detenzione al gestore dell'ELTIF, le attività d’investimento ammissibili sono
in genere illiquide, richiedono impegni per un certo periodo di tempo e hanno
un profilo economico a lungo termine. In quanto titoli non trasferibili, le
attività d’investimento ammissibili non hanno accesso alla liquidità dei
mercati secondari. Implicano spesso impegni a durata prestabilita che ne
limitano le prospettive di commercializzazione. Il ciclo economico
dell’investimento richiesto dall'ELTIF ha essenzialmente carattere a lungo
termine, a causa degli impegni ingenti in capitale e dell'orizzonte temporale
necessario per ottenere rendimenti. Ne consegue che si tratta di attività inadatte
a investimenti con diritti di rimborso. (17) Oltre alle attività
d'investimento ammissibili, è opportuno autorizzare l'ELTIF a investire in
altre attività se ciò è necessario ai fini della gestione efficace del flusso
di cassa, ma solo a condizione che l'investimento sia coerente con la sua
strategia di investimento a lungo termine. (18) Rientrano nelle attività
d’investimento ammissibili le partecipazioni, quali strumenti rappresentativi
di equity o quasi-equity, strumenti di debito in imprese di portafoglio
ammissibili e prestiti forniti loro, nonché la partecipazione in altri fondi
che si concentrano su attività quali investimenti in imprese non quotate che
emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali
non esiste un acquirente prontamente identificabile. Dovrebbero costituire una
categoria di attività ammissibili anche le partecipazioni dirette in attività
reali, a meno che non siano cartolarizzate. (19) Gli strumenti di quasi-equity
comprendono gli strumenti finanziari che rappresentano una combinazione di
equity e debito, il cui rendimento è legato ai profitti o alle perdite
dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default
non è pienamente garantito. Appartengono a tale categoria una varietà di
strumenti finanziari come i prestiti subordinati, le partecipazioni senza
diritto di voto, i prestiti partecipativi, i diritti di partecipazione agli
utili, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant. (20) Al fine di rispecchiare le prassi
commerciali esistenti, è opportuno consentire all'ELTIF di acquistare i titoli
azionari esistenti di un'impresa di portafoglio ammissibile dagli azionisti
esistenti di tale impresa. Al fine di garantire le massime opportunità di
raccolta di capitale, occorre altresì permettere gli investimenti in altri
ELTIF. Per evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio
ammissibili, è opportuno che l'ELTIF sia autorizzato a investire in altri ELTIF
solo a condizione che questi non abbiano a loro volta investito oltre il 10%
del capitale in altri ELTIF. (21) Il ricorso a imprese
finanziarie può rivelarsi necessario per mettere in comune e organizzare i
contributi di vari investitori, compresi gli investimenti di natura pubblica, a
progetti infrastrutturali. È quindi opportuno permettere all'ELTIF d'investire
in attività d'investimento ammissibili per il tramite di imprese finanziarie,
purché queste siano dedicate al finanziamento di progetti a lungo termine. (22) Per rassicurare gli
investitori sul fatto che tali fondi contribuiscono direttamente allo sviluppo
di investimenti a lungo termine, gli ELTIF dovrebbero limitarsi ad investimenti
in imprese non quotate. Pertanto, le imprese di portafoglio ammissibili non
dovrebbero essere quotate su mercati regolamentati. Rientrano tra le imprese di
portafoglio ammissibili i progetti infrastrutturali, gli investimenti in
società non quotate proiettate verso la crescita e gli investimenti in beni
immobili o altre attività reali che potrebbero essere idonei per investimenti a
lungo termine. (23) Data la loro scala, i progetti
infrastrutturali implicano che volumi ingenti di capitale restino investiti per
periodi di tempo lunghi. Rientrano tra i progetti infrastrutturali:
infrastrutture di edilizia pubblica quali scuole, ospedali o carceri;
infrastrutture sociali come l'edilizia popolare; infrastrutture di trasporto
quali strade, sistemi di trasporto pubblico di persone o aeroporti;
infrastrutture energetiche quali reti di distribuzione dell’energia, progetti di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, centrali elettriche o
gasdotti; infrastrutture di gestione delle risorse idriche quali sistemi di
approvvigionamento idrico, reti fognarie o sistemi di irrigazione;
infrastrutture di comunicazione quali reti; infrastrutture per la gestione dei
rifiuti, quali impianti di riciclaggio o sistemi di raccolta. (24) Le società non quotate possono
incontrare difficoltà ad accedere ai mercati dei capitali e a finanziare
un'ulteriore crescita ed espansione. Il ricorso a capitali privati attraverso
partecipazione azionaria o prestito è una modalità tipica di raccolta di
finanziamenti. Essendo per loro natura investimenti a lungo termine, tali
strumenti implicano quel capitale cosiddetto "paziente" che gli ELTIF
sono in grado di fornire. (25) Gli investimenti in attività
reali necessitano di capitale "paziente" perché mancano di mercati
secondari liquidi. I fondi di investimento costituiscono una fonte essenziale
di finanziamento per le attività che richiedono spese ingenti in conto
capitale, per le quali l'ottenimento dell’auspicato livello di finanziamento
implica spesso la messa in comune di capitali. Gli investimenti di questo tipo
comportano tempi lunghi, a causa del ciclo economico lungo collegato di solito
a tali attività: occorrono in genere diversi anni per ammortizzare
l'investimento in grandi attività reali. Al fine di agevolare lo sviluppo di
tali grandi attività, gli ELTIF dovrebbero essere in grado di investire
direttamente in attività reali di valore superiore a 10 milioni di euro, ossia,
in pratica, in attività quali infrastrutture, beni immobili, navi, aeromobili o
materiale rotabile. Per tali motivi è necessario prevedere un trattamento
analogo per le partecipazioni dirette in attività reali e gli investimenti in
imprese di portafoglio ammissibili. (26) Se detiene una partecipazione
in un’impresa di portafoglio, vi è il rischio che il gestore anteponga i propri
interessi a quelli degli investitori del fondo. Per evitare tale conflitto
d’interesse, l'ELTIF dovrebbe investire soltanto in attività che non sono
collegate al suo gestore. (27) Per concedere al gestore
dell'ELTIF una certa flessibilità quanto agli investimenti, è opportuno
permettergli di negoziare attività diverse dagli investimenti a lungo termine
fino ad un massimo del 30% del capitale del fondo. (28) Per limitare i rischi assunti
dall'ELTIF, è fondamentale ridurre il rischio di controparte assoggettando il
suo portafoglio a obblighi chiari di diversificazione. Tutti i derivati
negoziati fuori borsa (over-the-counter – OTC) dovrebbero essere conformi al
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali
e i repertori di dati sulle negoziazioni[9]. (29) Per scongiurare il rischio che
l'ELTIF che effettua l'investimento eserciti un'influenza significativa sulla
gestione di un altro ELTIF o di un emittente, è necessario evitare una
concentrazione eccessiva dell'ELTIF su uno stesso investimento. (30) Per permettergli di
raccogliere nuovi capitali durante il ciclo di vita del fondo, occorre
autorizzare il gestore dell'ELTIF a contrarre prestiti in contante fino a un
importo pari al 30% del capitale del fondo, che dovrebbero servire ad offrire
un supplemento di rendimento agli investitori. Al fine di eliminare il rischio
di disallineamento valutario, l'ELTIF dovrebbe contrarre prestiti solo nella
valuta in cui il gestore prevede di acquistare attività. (31) Dato il carattere illiquido e
a lungo termine degli investimenti dell'ELTIF, il gestore dovrebbe disporre di
un periodo di tempo sufficiente per applicare i limiti di investimento. Tale
periodo dovrebbe essere stabilito in funzione delle specificità e delle
caratteristiche degli investimenti, ma comunque non superare i cinque anni. (32) Benché l'ELTIF non conferisca
diritti di rimborso prima della fine del suo ciclo di vita, nulla dovrebbe
ostare a che esso chieda l’ammissione delle sue azioni o quote a un mercato
regolamentato, definito all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari[10],
o ad un sistema multilaterale di negoziazione, definito all’articolo 4, punto
15, della medesima direttiva, oppure a un sistema organizzato di negoziazione,
definito al punto (...), del regolamento (...), offrendo così agli investitori
la possibilità di vendere le proprie azioni o quote prima della fine del ciclo
di vita. Il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF non dovrebbero
quindi precludere l'ammissione o la negoziazione delle azioni o quote su
mercati regolamentati né impedire agli investitori di trasferire liberamente
azioni o quote a terzi desiderosi di acquistarle. (33) Affinché gli investitori
possano riscattare effettivamente le proprie azioni o quote alla fine del ciclo
di vita del fondo, il gestore dovrebbe iniziare a vendere il portafoglio di
attività dell'ELTIF in tempo utile per garantire l'adeguata realizzazione del
valore. Per stabilire un calendario di disinvestimento ordinato, il gestore
dell'ELTIF dovrebbe considerare i diversi profili di scadenza degli
investimenti e il tempo necessario per trovare un acquirente delle attività
nelle quali l'ELTIF ha investito. Poiché è impraticabile mantenerli durante il
periodo di liquidazione, i limiti di investimento dovrebbero cessare di
applicarsi al suo inizio. (34) È possibile che attività nelle
quali l'ELTIF ha investito siano ammesse alla quotazione su un mercato
regolamentato durante la vita del fondo; in tal caso, l’attività non
soddisferebbe più le prescrizioni del presente regolamento, che le impongono di
non essere quotata. Affinché il gestore possa disinvestire in modo ordinato,
l'attività potrebbe restare inclusa nel limite del 70% di attività d'investimento
ammissibili fino a un massimo di tre anni. (35) In considerazione delle
specificità degli ELTIF e degli investitori professionali e al dettaglio a cui
si rivolgono, è importante prevedere requisiti di trasparenza solidi che
permettano ai potenziali investitori di formarsi un'opinione con cognizione di
causa e di essere pienamente consapevoli dei rischi insiti nell'investimento.
Oltre a rispettare i requisiti in materia di trasparenza previsti dalla
direttiva 2011/61/UE, l'ELTIF dovrebbe pubblicare un prospetto che includa
necessariamente tutte le informazioni che la direttiva 2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[11]
e il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione impongono agli organismi di
investimento collettivo di tipo chiuso di divulgare[12]. La commercializzazione
dell'ELTIF presso gli investitori al dettaglio dovrebbe essere subordinata alla
pubblicazione di un documento contenente le informazioni chiave a norma del
regolamento n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […]. Qualsiasi
documento promozionale dovrebbe inoltre indicare esplicitamente il profilo di
rischio dell'ELTIF. (36) Poiché gli ELTIF sono rivolti
a investitori sia professionali sia al dettaglio di tutta l’Unione, è
necessario integrare i requisiti di commercializzazione previsti dalla
direttiva 2011/61/UE al fine di assicurare un livello adeguato di tutela degli
investitori. Occorre pertanto mettere a disposizione strumenti per le
sottoscrizioni, i pagamenti ai detentori di azioni o quote, il riacquisto o il
rimborso di azioni o quote e la comunicazione delle informazioni che l'ELTIF e
il suo gestore sono tenuti a fornire. In caso di ELTIF commercializzati presso
investitori al dettaglio, occorre inoltre predisporre garanzie affinché questi
non risultino svantaggiati rispetto agli investitori professionali esperti. (37) L'autorità competente
dell'ELTIF dovrebbe verificare se questo è in grado di assicurare
continuativamente la conformità al presente regolamento. La direttiva
2011/61/UE conferisce già ampi poteri alle autorità competenti, che occorre
estendere perché possano essere esercitati riguardo alle nuove norme comuni
sugli ELTIF. (38) Occorre che l'Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) possa esercitare, riguardo al
presente regolamento, tutti i poteri conferitile dalla direttiva 2011/61/UE. (39) Occorre che l'AESFEM,
istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica
la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione[13], svolga un ruolo centrale
nell'applicazione delle norme relative agli ELTIF assicurando l'applicazione
uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali
competenti. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata
in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare
l'AESFEM dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione
che non comportano scelte politiche e della loro presentazione alla
Commissione, in materia di: circostanze in cui il ciclo di vita dell'ELTIF va
considerato sufficientemente lungo da coprire il ciclo di vita di ciascuna
delle sue singole attività; caratteristiche del calendario della liquidazione
ordinata delle attività dell'ELTIF; definizioni, metodologie di calcolo e
presentazione delle informazioni sui costi; caratteristiche degli strumenti che
gli ELTIF devono approntare in ciascuno Stato membro in cui intendono
commercializzare azioni o quote. (40) Occorre che le nuove norme
uniformi sugli ELTIF rispettino la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di
tali dati[14]
e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[15]. (41) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi in merito
agli investimenti e alle condizioni di funzionamento degli ELTIF in tutta
l'Unione tenendo pienamente conto della necessità di raggiungere un equilibrio
fra, da un lato, la sicurezza e l'affidabilità degli ELTIF e, dall'altro, il
funzionamento efficiente dei mercati del finanziamento a lungo termine e il
costo a carico dei diversi soggetti interessati, non possono essere conseguiti
in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della
portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (42) Le nuove norme uniformi sugli
ELTIF rispettano i diritti fondamentali e osservano i principi riconosciuti in
particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente
la protezione dei consumatori, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale, la protezione dei dati di carattere
personale. Le nuove norme uniformi sugli ELTIF dovrebbero essere applicate
conformemente a tali diritti e principi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto 1. Il presente regolamento
stabilisce norme uniformi in materia di rilascio dell’autorizzazione, di
politiche di investimento e di condizioni di esercizio per i fondi di
investimento alternativi (FIA) commercializzati nell’Unione europea come fondi
di investimento europei a lungo termine (ELTIF). 2. Gli Stati membri si impegnano
a non prevedere obblighi aggiuntivi nella materia disciplinata dal presente regolamento. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1)
"capitale": conferimenti di capitale
aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli
importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi
e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori; (2)
"equity": la partecipazione posseduta in
un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al
capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emesse per i propri
investitori; (3)
"quasi-equity": qualsiasi tipo di
strumento finanziario il cui rendimento è legato agli utili o alle perdite
dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default
non è pienamente garantito; (4)
"impresa finanziaria": uno qualsiasi dei
seguenti soggetti: (a)
un ente creditizio quale definito dall'articolo 4,
punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16], (b)
un'impresa di investimento, quale definita
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE; (c)
un'impresa di assicurazione quale definita
dall'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[17]; (d)
una società di partecipazione finanziaria quale
definita dall'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE; (e)
una società di partecipazione mista quale definita
dall'articolo 4, punto 20, della direttiva 2006/48/CE; (5)
"autorità competente dell'ELTIF":
l’autorità competente dello Stato membro d’origine del FIA UE come definito
dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2011/61/UE; (6)
"Stato membro d’origine dell'ELTIF": lo
Stato membro in cui l'ELTIF è autorizzato. Articolo 3
Autorizzazione e uso della designazione 1. Solo i FIA UE possono essere
autorizzati come ELTIF. 2. Gli ELTIF sono
commercializzati nell’Unione solo se sono stati autorizzati ai sensi del
presente regolamento. L'autorizzazione dell'ELTIF è valida per tutti gli
Stati membri. 3. Un organismo di investimento
collettivo utilizza la denominazione "ELTIF"o "fondo di
investimento a lungo termine" per indicare se stesso o le azioni o quote
che emette solo se è stato autorizzato a sensi del presente regolamento. 4. Le autorità competenti
dell'ELTIF informano, su base trimestrale, l’AESFEM delle autorizzazioni rilasciate
o ritirate conformemente al presente regolamento. L’AESFEM tiene un registro pubblico centrale in
cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente
regolamento, il relativo gestore e la relativa autorità competente. Il registro
è reso accessibile in formato elettronico. Articolo 4
Domanda di autorizzazione come ELTIF 1. L'ELTIF presenta domanda di
autorizzazione alla sua autorità competente. La domanda di autorizzazione come ELTIF contiene
le seguenti informazioni: (a)
il regolamento o i documenti costitutivi del fondo; (b)
informazioni sull’identità del gestore; (c)
informazioni sull’identità del depositario; (d)
le informazioni da mettere a disposizione degli
investitori; (e)
ogni altra informazione o ogni altro documento
richiesti dall’autorità competente dell'ELTIF per verificare il rispetto degli
obblighi del presente regolamento. 2. Il gestore di fondi
d’investimento alternativi (GEFIA) autorizzato ai sensi della direttiva
2011/61/UE presenta all’autorità competente dell’ELTIF domanda di gestire l'ELTIF
che abbia presentato domanda di autorizzazione a norma del paragrafo 1. La domanda di gestire l'ELTIF contiene le seguenti
informazioni: (a)
l’accordo scritto concluso con il depositario; (b)
informazioni sulle modalità di delega della
gestione del portafoglio, della gestione del rischio e dell'amministrazione
dell'ELTIF; (c)
informazioni sulle strategie di investimento, sul
profilo di rischio e sulle altre caratteristiche dei FIA che il GEFIA è
autorizzato a gestire. L’autorità competente dell'ELTIF può chiedere
all’autorità competente del GEFIA UE chiarimenti e informazioni per quanto
riguarda la documentazione di cui al secondo comma o una dichiarazione che
attesti che gli ELTIF rientrano nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione
del GEFIA UE a gestire FIA. L’autorità competente del GEFIA UE fornisce una
risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la
richiesta presentata dall’autorità competente dell'ELTIF. 3. Entro due mesi a decorrere
dalla data di presentazione della domanda completa l'ELTIF e il GEFIA UE sono
informati della concessione o meno dell'autorizzazione all'ELTIF. 4. Ogni successiva modifica
della documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente
all’autorità competente dell'ELTIF. Articolo 5
Condizioni per la concessione dell'autorizzazione 1. L'ELTIF richiedente è
autorizzato solamente se l’autorità competente: (a)
ha accertato che l'ELTIF richiedente è in grado di
rispettare gli obblighi del presente regolamento; (b)
ha approvato la domanda presentata dal GEFIA UE
autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE di gestire l'ELTIF, il
regolamento del fondo e la scelta del depositario. 2. L’autorità competente
dell'ELTIF può respingere la domanda presentata dal GEFIA UE di gestire l'ELTIF
soltanto se: (a)
il GEFIA UE non rispetta il presente regolamento; (b)
il GEFIA UE non rispetta la direttiva 2011/61/UE; (c)
il GEFIA UE non è autorizzato dalla sua autorità
competente a gestire FIA che includono il tipo di fondi disciplinato dal
presente regolamento; (d)
il GEFIA UE non ha fornito la documentazione di cui
all'articolo 4, paragrafo 2. Prima di respingere la domanda l’autorità
competente dell'ELTIF consulta l’autorità competente del GEFIA UE. 3. L’autorità competente non
concede l’autorizzazione a operare come ELTIF se l'ELTIF richiedente è soggetto
per legge al divieto di commercializzare le proprie azioni o quote nello Stato
membro di origine. 4. L'autorizzazione a operare
come ELTIF non è subordinata al fatto che l'ELTIF sia gestito da un GEFIA UE
autorizzato nello Stato membro di origine dell'ELTIF né che il GEFIA UE
eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell'ELTIF. Articolo 6
Norme applicabili e responsabilità 1. L'ELTIF rispetta in ogni
momento le disposizioni del presente regolamento. 2. L'ELTIF e il suo gestore
rispettano in ogni momento gli obblighi imposti dalla direttiva 2011/61/UE. 3. Il gestore dell'ELTIF è
responsabile di assicurare il rispetto del presente regolamento. Il gestore è
responsabile di perdite o danni derivanti dal mancato rispetto del presente
regolamento. Capo II
Obblighi relativi alle politiche di investimento dell'ELTIF Sezione 1
Norme generali e attività ammissibili Articolo 7
Comparti di investimento Se l'ELTIF comprende più di un comparto di
investimento, ai fini delle disposizioni del presente capo ogni comparto è
considerato alla stregua di un ELTIF separato. Articolo 8
Investimenti ammissibili 1. L'ELTIF investe soltanto
nelle seguenti categorie di attività e solo alle condizioni specificate nel
presente regolamento: (a)
attività di investimento ammissibili; (b)
attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[18]. 2. L'ELTIF non svolge alcuna
delle seguenti attività: (a)
vendita allo scoperto di attività; (b)
assunzione di esposizioni dirette o indirette verso
prodotti di base, anche mediante derivati, certificati che li rappresentino,
indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare
un’esposizione verso di essi; (c)
conclusione di accordi di concessione di titoli in
prestito, accordi di assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita
con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che possa gravare sulle
attività dell'ELTIF; (d)
uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi
in cui lo strumento sottostante è costituito da tassi di interesse o valute e
serve unicamente allo scopo di copertura del rischio di durata e del rischio di
cambio inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF. Articolo 9
Attività di investimento ammissibili Le attività di cui all’articolo 8, paragrafo
1, lettera a), sono ammissibili all'investimento da parte dell'ELTIF solo se
rientrano in una delle seguenti categorie: (a)
strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity
che siano stati emessi: i) da un’impresa di portafoglio
ammissibile e acquisiti dall'ELTIF direttamente da tale impresa; ii) da un’impresa di portafoglio
ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity acquisito in
precedenza dall'ELTIF direttamente da tale impresa; iii) da un'impresa che controlla a
maggioranza l'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento
rappresentativo di equity che l'ELTIF ha acquisito conformemente ai punti i) o
ii) dall’impresa di portafoglio ammissibile; (b)
strumenti di debito emessi da un’impresa di
portafoglio ammissibile; (c)
prestiti accordati dall'ELTIF ad un’impresa di
portafoglio ammissibile; (d)
azioni o quote di uno o più altri ELTIF, fondi
europei di venture capital (EuVECA) e fondi europei per l’imprenditoria sociale
(EuSEF), purché tali ELTIF, EuVECA e EuSEF non abbiano investito più del 10%
del loro capitale in ELTIF; (e)
partecipazioni dirette in singole attività reali
che richiedono una spesa di partenza in conto capitale di almeno 10 milioni di
euro o di un importo equivalente nella valuta e al momento in cui avviene la
spesa. Articolo 10
Impresa di portafoglio ammissibile 1. L’impresa di portafoglio
ammissibile di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è un'impresa di portafoglio
diversa da un organismo di investimento collettivo che soddisfi tutti i
seguenti requisiti: (a)
non è un’impresa finanziaria; (b)
non è ammessa alla negoziazione: i) su un mercato regolamentato quale
definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE; ii) su un sistema multilaterale di
negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della
direttiva 2004/39/CE; iii) su sistemi organizzati di negoziazione
quali definiti al punto [...] del regolamento [...]; (c)
è stabilita in uno Stato membro o in un paese
terzo, a condizione che quest’ultimo: i) non sia un paese indicato dal Gruppo di
azione finanziaria internazionale (GAFI) come paese ad alto rischio e non
collaborativo; ii) abbia firmato un accordo con lo Stato
membro di origine del gestore dell'ELTIF e con ogni altro Stato membro in cui è
previsto che le azioni o le quote dell'ELTIF siano commercializzate, in modo da
assicurare che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo
26 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE e
assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi
eventuali accordi fiscali multilaterali. 2. In deroga al paragrafo 1,
lettera a), del presente articolo, un’impresa di portafoglio ammissibile può
essere un’impresa finanziaria che finanzia unicamente le imprese di portafoglio
ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le attività reali di
cui all’articolo 9. Articolo 11
Conflitti di interessi L'ELTIF non investe in attività di
investimento ammissibili nelle quali il gestore ha o assume un interesse
diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di azioni o quote
dell'ELTIF che gestisce. Sezione 2
Disposizioni in materia di politiche di investimento Articolo 12
Composizione e diversificazione del portafoglio 1. L'ELTIF investe almeno il
70 % del suo capitale in attività di investimento ammissibili. 2. L'ELTIF investe non più: (a)
del 10% del suo capitale in attività emesse da una
singola impresa di portafoglio ammissibile; (b)
del 10% del suo capitale in una singola attività
reale; (c)
del 10% del suo capitale in azioni o quote di un
singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF; (d)
del 5% del suo capitale nelle attività di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), quando tali attività sono state emesse
da un unico organismo. 3. Il valore aggregato delle
azioni o quote di ELTIF, EuVECA e EuSEF presenti nel portafoglio dell'ELTIF non
supera il 20% del valore del suo capitale. 4. L’esposizione di rischio
aggregata dell'ELTIF nei confronti di una controparte derivante da operazioni
in derivati OTC (over the counter) o da operazioni di acquisto con patto di
rivendita non supera il 5% del suo capitale. 5. In deroga al paragrafo 2,
lettere a) e b), l'ELTIF può aumentare al 20% il limite del 10% ivi indicato,
purché il valore aggregato delle attività detenute dall'ELTIF in imprese di
portafoglio ammissibili e delle singole attività reali in cui investe più del
10% del suo capitale non superi il 40% del valore del suo capitale. 6. Le società incluse nello
stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, disciplinati dalla
settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio[19]
o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono
considerate un’unica impresa di portafoglio ammissibile o un unico organismo ai
fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 5. Articolo 13
Concentrazione 1. L'ELTIF non può acquistare
più del 25% delle azioni o quote di un unico ELTIF, EuVECA o EuSEF. 2. I limiti di concentrazione di
cui all’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE si applicano agli
investimenti in attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del
presente regolamento. Articolo 14
Assunzione in prestito di liquidità L'ELTIF può prendere in prestito liquidità, a
condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni: (a)
rappresenta non più del 30% del capitale
dell'ELTIF; (b)
serve per l'acquisizione di una partecipazione in
attività di investimento ammissibili; (c)
è contratto nella stessa valuta delle attività da
acquisire con la liquidità presa in prestito; (d)
non ostacola il realizzo di attività detenute nel
portafoglio dell'ELTIF; (e)
non pesa sulle attività detenute nel portafoglio
dell'ELTIF; Articolo 15
Applicazione delle norme in materia di composizione e diversificazione del
portafoglio 1. I limiti di investimento stabiliti
all’articolo 12, paragrafo 1: (a)
si applicano entro la data specificata nel
regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF: la data tiene conto delle
specificità e delle caratteristiche delle attività in cui l'ELTIF deve
investire e non supera i cinque anni dalla data di autorizzazione dell'ELTIF.
In circostanze eccezionali, l’autorità competente dell'ELTIF, dietro
presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, può
approvare la proroga di tale termine per non più di un anno; (b)
cessano di essere applicati quando l'ELTIF inizia a
vendere attività conformemente alla sua politica di rimborso di cui
all’articolo 16; (c)
sono temporaneamente sospesi quando l'ELTIF
raccoglie capitale aggiuntivo, purché tale sospensione non sia superiore a 12
mesi. 2. Se l'attività a lungo termine
nella quale l'ELTIF ha investito è emessa da un’impresa di portafoglio
ammissibile che non soddisfa più i requisiti dell’articolo 10, paragrafo 1,
lettera b), l’attività a lungo termine può continuare a essere inclusa nel
calcolo del 70% di cui all’articolo 12, paragrafo 1, per un periodo massimo di
tre anni a decorrere dalla data in cui l’impresa di portafoglio non soddisfa
più i requisiti dell'articolo 10. Capo III
Rimborso, negoziazione ed emissione di azioni o quote dell'ELTIF e
distribuzione dei proventi Articolo 16
Politica in materia di rimborso 1. Gli investitori non possono
chiedere il rimborso delle azioni o quote detenute prima della fine del ciclo
di vita dell'ELTIF. Il rimborso è possibile a partire dal giorno seguente la
data in cui si conclude il ciclo di vita dell’ELTIF. La data specifica in cui si conclude il ciclo di
vita dell'ELTIF è indicata chiaramente nel regolamento o nei documenti
costitutivi dell'ELTIF e comunicata agli investitori. Nel regolamento o nei documenti costitutivi
dell'ELTIF e nell’informativa agli investitori sono stabilite le procedure di
rimborso e di liquidazione delle attività ed è indicato chiaramente che il
rimborso agli investitori inizia il giorno seguente la data in cui si conclude
il ciclo di vita dell'ELTIF. 2. Il ciclo di vita dell’ELTIF è
di durata sufficiente a coprire il ciclo di vita di ognuna delle singole
attività dell'ELTIF, misurato in base al profilo di illiquidità e al ciclo di
vita economico dell'attività, e l'obiettivo di investimento dichiarato
dell'ELTIF. 3. Gli investitori possono
chiedere la liquidazione dell'ELTIF se la loro domanda di rimborso non è stata
soddisfatta entro un anno dalla fine del ciclo di vita dell'ELTIF. 4. Gli investitori hanno sempre la
possibilità di essere rimborsati in contante. 5. Il rimborso in natura
mediante le attività dell'ELTIF è possibile unicamente se sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni: (a)
il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF
prevedono tale possibilità, purché tutti gli investitori ricevano pari
trattamento; (b)
l’investitore chiede per iscritto di essere
rimborsato mediante una quota delle attività del fondo; (c)
non esistono norme specifiche che limitano il
trasferimento di dette attività. 6. L’AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui il
ciclo di vita dell'ELTIF è di lunghezza sufficiente a coprire il ciclo di vita
di ciascuna delle singole attività in cui investe. L'AESFEM presenta alla Commissione i suddetti
progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il […]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 17
Mercato secondario 1. Il regolamento o i documenti
costitutivi dell’ELTIF non vietano che le azioni o le quote dell'ELTIF siano
ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato come definito
all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, o in un sistema
multilaterale di negoziazione come definito all’articolo 4, punto 15, della
direttiva 2004/39/CE o in un sistema organizzato di negoziazione come definito
al punto..., del regolamento (...). 2. Il regolamento o i documenti
costitutivi dell'ELTIF non impediscono agli investitori di trasferire
liberamente ai terzi le quote o le azioni detenute. Articolo 18
Emissione di nuove azioni o quote 1. L'ELTIF può procedere a nuove
emissioni di azioni o quote conformemente al suo regolamento o ai suoi
documenti costitutivi. 2. L'ELTIF non emette nuove
azioni o quote ad un prezzo inferiore al suo valore patrimoniale netto senza
aver prima offerto allo stesso prezzo le azioni o quote agli attuali
investitori. Articolo 19
Liquidazione delle attività dell'ELTIF 1. L'ELTIF adotta un programma
dettagliato per la liquidazione ordinata delle sue attività in modo da
rimborsare gli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell'ELTIF. 2. Il programma di cui al
paragrafo 1 include: (a)
la valutazione del mercato dei potenziali
acquirenti; (b)
la valutazione e il confronto dei potenziali prezzi
di vendita; (c)
una valutazione delle attività da liquidare; (d)
un calendario preciso del programma di
liquidazione. 3. L’AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri da utilizzare per
le valutazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c). L'AESFEM presenta alla Commissione i suddetti
progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il […]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 20
Distribuzione dei proventi 1. L'ELTIF può distribuire
periodicamente agli investitori i proventi generati dalle attività contenute
nel portafoglio. I proventi sono rappresentati da: (a)
eventuali rendimenti prodotti regolarmente dalle
attività; (b)
le plusvalenze realizzate dopo la liquidazione di
un’attività, escluso il capitale impegnato inizialmente. 2. I proventi non sono
distribuiti se necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF. 3. L'ELTIF precisa nel
regolamento o nei documenti costitutivi la politica in materia di distribuzione
che adotterà durante il ciclo di vita del fondo. Capo IV
Obblighi di trasparenza Articolo 21
Trasparenza 1. È vietata la
commercializzazione nell'Unione di azioni o quote di ELTIF autorizzati senza
previa pubblicazione del prospetto. Le azioni o quote degli ELTIF autorizzati non
possono essere commercializzate presso gli investitori al dettaglio nell’Unione
senza previa pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave ai
sensi del regolamento n. [....] del Parlamento europeo e del Consiglio[20]. 2. Il prospetto contiene le
informazioni necessarie agli investitori per farsi un giudizio informato
sull'investimento loro proposto e in particolare sui relativi rischi. 3. Il prospetto contiene almeno
i seguenti elementi: (a)
una dichiarazione indicante il modo in cui gli
obiettivi dell'ELTIF e la strategia di investimento per raggiungerli lo
qualificano come fondo a lungo termine; (b)
le informazioni che devono essere comunicate dagli
organismi di investimento collettivo di tipo chiuso a norma della direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[21] e del regolamento (CE) n.
809/2004 della Commissione[22];
(c)
le informazioni che devono essere comunicate agli
investitori a norma dell’articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, se non già
contemplate alla lettera b) del presente paragrafo; (d)
l'indicazione chiara delle categorie di attività in
cui l'ELTIF è autorizzato a investire; (e)
ogni altra informazione che le autorità competenti
ritengono pertinente ai fini del paragrafo 2. 4. Il prospetto, il documento
contenente le informazioni chiave e gli altri documenti promozionali segnalano
in modo chiaro e ben visibile agli investitori la natura illiquida del fondo. In particolare, il prospetto, il documento
contenente le informazioni chiave e gli altri documenti promozionali: (a)
comunicano agli investitori la natura a lungo
termine degli investimenti dell'ELTIF; (b)
comunicano agli investitori la fine del ciclo di
vita dell'ELTIF; (c)
precisano se l'ELTIF sarà commercializzato presso
gli investitori al dettaglio; (d)
precisano che gli investitori non avranno il
diritto al rimborso dell'investimento prima della fine del ciclo di vita
dell'ELTIF; (e)
precisano la frequenza e il calendario di eventuali
distribuzioni di proventi agli investitori durante il ciclo di vita del fondo; (f)
consigliano agli investitori di investire in un
ELTIF soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti
complessivo. Articolo 22
Informativa sui costi 1. Il prospetto indica in modo
chiaro e ben visibile agli investitori il livello dei diversi costi sostenuti
direttamente o indirettamente dagli investitori. I diversi costi sono raggruppati
secondo le seguenti voci: (a)
costi di costituzione dell'ELTIF; (b)
costi relativi all’acquisizione di attività; (c)
costi di gestione; (d)
costi di distribuzione; (e)
altri costi, tra cui costi amministrativi,
regolamentari e per servizi di custodia e di revisione dei conti. 2. Il prospetto indica un
rapporto generale tra costi e capitale dell'ELTIF. 3. Il documento contenente le
informazioni chiave riflette tutti i costi indicati nel prospetto
nell'espressione dei costi totali in termini percentuali e monetari. 4. L'AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione per specificare: (a)
le definizioni comuni, i metodi di calcolo e i
formati di presentazione dei costi di cui al paragrafo 1 e il rapporto generale
di cui al paragrafo 2; (b)
la definizione comune, il metodo di calcolo e il
formato di presentazione dell’espressione dei costi totali di cui paragrafo 3. Nell'elaborare i
progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM tiene conto dei
progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al punto (...), del
regolamento (...) [PRIPS]. L'AESFEM presenta alla Commissione i suddetti
progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il […]. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.
1095/2010. Capo V
Commercializzazione di azioni o quote dell'ELTIF Articolo 23
Strumenti a disposizione degli investitori 1. In ciascuno Stato membro in
cui intende commercializzare azioni o quote dell'ELTIF il gestore dell'ELTIF
crea strumenti per le sottoscrizioni, i pagamenti ai detentori di azioni o
quote, il riacquisto o il rimborso di azioni o quote e la comunicazione delle
informazioni che l'ELTIF e il suo gestore sono tenuti a fornire. 2. L’AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi e le caratteristiche
di tali strumenti, delle relative infrastrutture tecniche e delle funzioni da
loro svolte per gli investitori dell'ELTIF di cui al paragrafo 1. L'AESFEM presenta alla Commissione i suddetti
progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il […]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 24
Obblighi aggiuntivi in materia di commercializzazione agli investitori al
dettaglio Il gestore dell'ELTIF può commercializzare
azioni o quote dell'ELTIF agli investitori al dettaglio purché rispetti i
seguenti obblighi aggiuntivi: (a)
il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF
prevedono che tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e che
nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico è concesso a
singoli investitori o gruppi di investitori; (b)
l'ELTIF non è strutturato come un partenariato; (c)
nel corso del periodo di sottoscrizione e almeno
due settimane dopo la sottoscrizione di azioni o quote dell'ELTIF gli
investitori al dettaglio possono annullare la sottoscrizione e ottenere il
rimborso del denaro senza incorrere in penalità. Articolo 25
Commercializzazione di azioni o quote dell'ELTIF 1. Il gestore dell'ELTIF può
commercializzare le azioni o quote dell'ELTIF autorizzato agli investitori
professionali e agli investitori al dettaglio nel suo Stato membro di origine
previa notifica ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2011/61/UE. 2. Il gestore dell'ELTIF può
commercializzare le azioni o quote dell'ELTIF autorizzato agli investitori
professionali e agli investitori al dettaglio in Stati membri diversi dal suo
Stato membro di origine previa notifica ai sensi dell’articolo 32 della
direttiva 2011/61/UE. 3. Per ogni ELTIF il gestore
comunica all'autorità competente se intende o no commercializzarlo agli
investitori al dettaglio. 4. Oltre alla documentazione e
alle informazioni previste agli articoli 31 e 32 della direttiva 2011/61/UE il
gestore dell'ELTIF fornisce alla propria autorità competente tutti gli elementi
seguenti: (a)
il prospetto dell'ELTIF; (b)
il documento contenente le informazioni chiave
dell'ELTIF in caso di commercializzazione agli investitori al dettaglio; (c)
le informazioni sugli strumenti di cui all’articolo
22. 5. Le competenze e i poteri
delle autorità competenti ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva
2011/61/UE sono intesi come riferiti anche alla commercializzazione degli ELTIF
agli investitori al dettaglio e agli obblighi aggiuntivi previsti dal presente
regolamento. 6. Oltre ai poteri di cui
dispone a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, della direttiva
2011/61/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore
dell'ELTIF vieta anche la commercializzazione dell'ELTIF autorizzato se il
gestore non rispetta o non rispetterà il presente regolamento. 7. Oltre ai poteri di cui
dispone a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, primo comma, della direttiva
2011/61/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore
dell'ELTIF rifiuta anche la trasmissione del fascicolo completo di notifica
alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'ELTIF sarà
commercializzato, se il gestore dell'ELTIF non rispetta o non rispetterà il
presente regolamento. Capo VI
Vigilanza Articolo 26
Vigilanza delle autorità competenti 1. Le autorità competenti
vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa. 2. L’autorità competente
dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di
cui ai capi II, III e IV. 3. L’autorità competente
dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti
dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo e degli obblighi indicati
nel prospetto, che devono essere in linea con il presente regolamento. 4. L'autorità competente del
gestore dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sull’adeguatezza dei meccanismi
e dell’organizzazione predisposti dal gestore dell'ELTIF per conformarsi agli
obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento per tutti gli
ELTIF che gestisce. L’autorità competente del gestore dell'ELTIF è
responsabile della vigilanza sul rispetto del presente regolamento da parte del
gestore. 5. Le autorità competenti
controllano gli organismi di investimento collettivo stabiliti o
commercializzati nel loro territorio per verificare che utilizzino la
designazione "ELTIF" o diano a intendere che sono ELTIF solo se sono
autorizzati e se rispettano il presente regolamento. Articolo 27
Poteri delle autorità competenti 1. Le autorità competenti
dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per
l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento. 2. I poteri conferiti alle
autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE sono esercitati anche
in relazione al presente regolamento. Articolo 28
Poteri e competenze dell’AESFEM 1. L’AESFEM dispone dei poteri
necessari all’assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente
regolamento. 2. L’AESFEM esercita i poteri
che le sono attribuiti dalla direttiva 2011/61/UE anche in relazione al
presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001. 3. Ai fini del regolamento (UE)
n. 1095/2010, il presente regolamento è incluso in ulteriori atti
giuridicamente vincolanti dell’Unione che conferiscono compiti all’Autorità di
cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 29
Cooperazione tra autorità 1. L’autorità competente
dell'ELTIF e l’autorità competente del gestore, se diversa, cooperano tra di
loro e si scambiano informazioni ai fini dell’esercizio delle funzioni loro
assegnate dal presente regolamento. 2. Le autorità competenti e
l'AESFEM collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente
regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3. Le autorità competenti e
l’AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente
al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni
del presente regolamento e porvi rimedio. Capo VII
Disposizioni finali Articolo 30
Riesame Entro tre anni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, la Commissione avvia il riesame della sua applicazione.
Essa analizza in particolare: (a)
l’impatto della disposizione di cui all’articolo
16, paragrafo 1 che preclude agli investitori il rimborso delle azioni o quote
detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF. Tenendo conto della
distribuzione degli ELTIF a diverse categorie di investitori, essa valuta
altresì se l’esenzione da tale regola di un numero limitato di singoli
investitori al dettaglio avrebbe l’effetto di aumentare la domanda di ELTIF tra
gli investitori al dettaglio; (b)
l’impatto sulla diversificazione delle attività
dell’applicazione della soglia minima del 70% di attività d’investimento
ammissibili di cui all’articolo 12, paragrafo 1, in particolare per valutare se
sarebbero necessarie misure più incisive in materia di liquidità qualora un
numero limitato di singoli investitori al dettaglio venisse esentato dal
divieto di rimborso delle quote prima della fine del ciclo di vita dell’ELTIF; (c)
in che misura gli ELTIF sono commercializzati
nell’Unione e se i GEFIA rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo
3, paragrafo 2 della direttiva 2011/61/UE potrebbero avere interesse a
commercializzare gli ELTIF. I risultati del riesame sono comunicati al
Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnati, se del caso, da opportune
proposte di modifica. Articolo 31
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento a
lungo termine 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[23]
Mercato
interno – mercati finanziari 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[24]
¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Migliorare
la sicurezza e l'efficienza dei mercati finanziari; stimolare il mercato
interno dei servizi bancari. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Fungere
da fonte di finanziamenti a lungo termine per l’economia europea; assicurare
condizioni di parità tra i gestori dei fondi di investimento a lungo termine;
aumentare i finanziamenti non bancari a disposizione delle imprese; garantire
la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
proposta mira a: rafforzare la commercializzazione transfrontaliera dei fondi
di investimento a lungo termine (ELTIF) sia presso gli investitori al dettaglio
che presso gli investitori professionali in tutta l’Unione; prevedere una
procedura armonizzata per l’autorizzazione dei fondi di investimento a lungo
termine; individuare le politiche di investimento che i fondi di investimento a
lungo termine possono perseguire; prevenire conflitti di interessi; definire
obblighi stringenti di trasparenza e condizioni di commercializzazione
specifiche. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. Devono
essere presentate relazioni su: sviluppi
in materia di commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF; impatto sulla
tutela degli investitori del regolamento proposto; progressi compiuti nel
conseguimento di una concorrenza senza distorsioni; impatto delle misure
proposte sulla massa di capitali disponibile per investimenti a lungo termine
(ad esempio gli investimenti su progetti infrastrutturali, beni immobili e società
non quotate). 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine In
seguito all’adozione del regolamento proposto: • si
prevede un aumento della commercializzazione transfrontaliera dei fondi di
investimento a lungo termine; • verrebbe
armonizzata la procedura di autorizzazione dei fondi di investimento a lungo
termine da parte delle autorità competenti nazionali e migliorerebbe il
coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza; • verrebbero
rafforzati gli investimenti a lungo termine in tutta l’Unione: l'armonizzazione
delle condizioni operative per tutti gli operatori del mercato dei fondi di
investimento garantirà l’efficienza dei fondi di investimento a lungo termine,
nonché la realizzazione di economie di scala; • gli
investitori istituzionali, quali le imprese di assicurazione e i fondi
pensione, e i singoli investitori al dettaglio beneficeranno dei rendimenti
regolari offerti dai fondi di investimento a lungo termine; • si
prevede l’aumento della scelta e della qualità dei servizi ricevuti dagli
investitori; • l'accresciuta
trasparenza contribuirà a rafforzare la fiducia degli investitori e dovrebbe
favorire una maggiore concorrenza; • verrebbe
potenziato il finanziamento a lungo termine dell’economia europea, con
particolare riferimento ai progetti infrastrutturali e al finanziamento delle
piccole e medie imprese (PMI). 1.5.2. Valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione europea 1)
La frammentazione normativa impedisce agli investitori di assumere esposizioni
verso attività a lungo termine e quindi impedisce l’aumento dell'aggregazione
di capitali e di competenze negli investimenti al fine di realizzare economie
di scala per i fondi di investimento a lungo termine. 2)
La mancanza di azione a livello UE creerebbe confusione tra gli investitori e
ostacolerebbe lo sviluppo in tutta l’Unione di condizioni di parità tra gestori
di fondi di investimento a lungo termine. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La
direttiva sugli OICVM (organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari) ha introdotto per la prima volta un insieme efficace di regole di
prodotto applicate dai fondi di investimento disponibili per gli investitori al
dettaglio. Le attività gestite degli OICVM hanno ora raggiunto i 6 697
miliardi di euro. L'iniziativa OICVM, pur essendo indicativa del successo che
tali iniziative estese a tutta l'UE possono avere, non significa
necessariamente che la creazione di ELTIF susciterà livelli analoghi di
interesse tra gli investitori. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Le
norme proposte si basano sul vigente quadro normativo istituito dalla direttiva
2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui
GEFIA) e sugli atti adottati per la sua attuazione. Le procedure di
autorizzazione e di vigilanza armonizzate per i GEFIA ai sensi della direttiva
sui GEFIA sono completate da una procedura di autorizzazione per gli ELTIF.
Inoltre, le regole di prodotto riguardanti gli ELTIF si applicano in aggiunta
alle norme stabilite dalla vigente normativa dell’Unione, se non esplicitamente
disapplicate. In particolare, si applicano anche agli ELTIF le disposizioni in
materia di gestione e di commercializzazione previste dal quadro vigente,
nonché le norme che disciplinano la prestazione transfrontaliera di servizi e
la libertà di stabilimento incluse nella direttiva sui GEFIA. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2015 al
2020, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[25] ¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: – ¨ agenzie esecutive –
X organismi creati dalle
Comunità[26]
– ¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di
attribuzioni di servizio pubblico – ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di
cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate
nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) – Se è indicata più di una
modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Esigenze da soddisfare a breve e a lungo
termine L'articolo
81 del regolamento istitutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati (AESFEM) prevede la valutazione delle esperienze acquisite grazie
all'operato dell'AESFEM entro tre anni dall'avvio effettivo delle sue attività.
A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che sarà
trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Le
risorse aggiuntive da assegnare all'AESFEM previste a seguito della presente
proposta sono necessarie al fine di consentire all'AESFEM di svolgere i propri
compiti, in particolare per: • garantire
l’armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni del regolamento ELTIF
mediante l’elaborazione di norme tecniche di regolamentazione; • rafforzare
e garantire l’applicazione uniforme dei poteri nazionali di regolamentazione tramite
l’emanazione di orientamenti e l'elaborazione di norme tecniche di attuazione; • raccogliere
e pubblicare le informazioni necessarie sui partecipanti ai mercati finanziari
a lungo termine; La
mancanza di risorse potrebbe non garantire che l’AESFEM possa svolgere il suo
ruolo in modo tempestivo ed efficiente. 2.2.2. Informazioni sul sistema di
controllo interno istituito I
sistemi di gestione e controllo previsti nel regolamento sull'AESFEM si
applicano anche al ruolo dell'AESFEM nell'ambito della presente proposta. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. Ai
fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, le
disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio
per la lotta antifrode (OLAF), si applicano all’AESFEM, senza alcuna
restrizione, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento istitutivo
dell'AESFEM. L'AESFEM
aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento
europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità
europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si
applicano a tutto il personale dell'Autorità, come previsto dall'articolo 66,
paragrafo 2, del regolamento istitutivo dell'AESFEM. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [...] [voce..........................................................] || Diss./Non diss.( ) ([27]) || di paesi EFTA[28] || di paesi candidati[29] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 1.a || [12.03.04] [AESFEM] || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [...] [voce..........................................................] || Diss./Non diss.( ) || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || || || || || || 3.2. Incidenza
prevista sulle spese L’unica incidenza sulle spese riguarda
l’assunzione a tempo indeterminato di 2 agenti temporanei supplementari. I
nuovi compiti verranno svolti con le risorse umane disponibili nel quadro della
procedura annuale di allocazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio che sono
applicabili a tutti gli organismi dell’UE ed in linea con la programmazione
finanziaria per le agenzie. 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1.a || Competitività per la crescita e l’occupazione DG: MARKT || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || 12.03.04 AESFEM || Impegni || (1) || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Pagamenti || (2) || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[30] || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || Totale degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Pagamenti || (5) || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1.a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Pagamenti || =5+ 6 || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Osservazioni:
questo tiene conto solo del 40% dell’importo totale dei costi, il restante 60%
è finanziato dagli Stati membri Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: <…….> || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 Pagamenti || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,788 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Osservazioni: Cfr. supra. Stanziamenti d’impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Natura[31] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[32]… || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale per l’Obiettivo specifico N. 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2.. || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale per l’Obiettivo specifico N. 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
þ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
amministrativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[33] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[34] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della
stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
þ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane. –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Osservazioni: –
La proposta non implica la necessità di risorse
umane e amministrative aggiuntive per la DG MARKT. 2 agenti temporanei
supplementari saranno assunti dall’AESFEM a tempo indeterminato. Stima da esprimere in unità equivalenti a
tempo pieno || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP[35]) || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 aa[36] || - in sede || || || || || || || - Delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || || || || || || || XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[37]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi. –
þ La proposta/iniziativa
prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stati membri attraverso autorità nazionali di vigilanza UE* || 0,210 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 1,181 TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,210 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 0,194 || 1,181 * Stima basata sul
vigente meccanismo di finanziamento previsto dal regolamento istitutivo
dell’AESFEM (Stati membri 60%, Unione 40%).
3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
þ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[38] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo... || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. Allegato alla scheda finanziaria
legislativa della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai fondi di investimento a lungo termine (ELTIF) La presente proposta intende contribuire ad
accrescere i capitali disponibili per investimenti a lungo termine
nell'economia reale dell’Unione europea. A tal fine, verrà creata una nuova
forma di veicolo di finanziamento: i fondi di investimento europei a lungo
termine (EU Long Term Investment Funds) o ELTIF. Gli ELTIF, in virtù delle
categorie di attività in cui sono autorizzati a investire, dovrebbero essere in
grado di offrire agli investitori rendimenti stabili a lungo termine. Le
attività ammissibili sarebbero considerate "investimenti
alternativi": categorie di attività non rientranti nella definizione
tradizionale di azioni e obbligazioni quotate. Per investimenti alternativi si
intendono beni immobili, venture capital, private equity, fondi speculativi,
società non quotate, titoli in sofferenza e prodotti di base, ma gli ELTIF si
concentrerebbero su investimenti alternativi rientranti in una categoria
definita di classi di attività a lungo termine per il cui successo è necessario
l'impegno a lungo termine degli investitori. Vi è una chiara esigenza di riorientare
l'approccio degli investitori, che investono attualmente in una prospettiva a
breve termine o in attività che richiedono un impegno a breve termine. Questo
obiettivo può essere conseguito tra l'altro riducendo gli ostacoli
all'assunzione di impegni a lungo termine in attività quali i progetti
infrastrutturali, mediante l'offerta di "capitale paziente", come
viene spesso definito. Questo tipo di investimento non può essere riscattato
per un certo numero di anni, ma il capitale sarebbe investito in modo tale da
offrire rendimenti stabili e prevedibili. I progetti infrastrutturali e le
concessioni operative rispondono a questa definizione. Il capitale investito a lungo
termine secondo questa modalità "paziente" va a beneficio
dell’economia reale, in quanto offre alle imprese flussi prevedibili e costanti
di finanziamenti e crea occupazione. Per assicurare l’effettiva rimozione degli
ostacoli ad un mercato paneuropeo degli ELTIF e promuovere la fiducia degli
investitori in tali fondi, è necessario garantire il massimo livello di
convergenza in materia di vigilanza e una sorveglianza proporzionata. Il ruolo
dell’AESFEM sarà pertanto di grande importanza, in termini sia di elaborazione
delle disposizioni regolamentari dettagliate per conseguire la convergenza e
l’uniformità del mercato che di sostegno all'attuale sistema di vigilanza. Per quanto riguarda i costi relativi ai
compiti che l’AESFEM dovrà svolgere, sono state calcolate le spese di personale
(titolo 1), conformemente alla classificazione dei costi nel progetto di
bilancio dell’AESFEM. La proposta della Commissione comprende disposizioni che
prevedono l'elaborazione di 4 norme tecniche di regolamentazione da parte
dell’AESFEM. Inoltre, l’AESFEM dovrà tenere il registro centrale di tutti gli
ELTIF autorizzati. L’AESFEM avrà anche la possibilità di elaborare orientamenti
sulle materie contemplate dal presente regolamento. L’AESFEM avrà anche il
compito di assicurare la cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda la
vigilanza degli ELTIF da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Si è ipotizzato che il regolamento entri in
vigore all’inizio del 2015 e che per questo motivo l’AESFEM avrà bisogno di risorse
a partire dal 2015. Si stima che vi sarà bisogno di personale aggiuntivo per le
norme tecniche, le consulenze e il registro che l'AESFEM dovrà produrre, nonché
per altri compiti permanenti connessi alla funzione dell'AESFEM di
miglioramento della cooperazione con le autorità competenti e di convergenza
delle prassi di vigilanza. Per quanto riguarda la natura dei posti da coprire,
la tempestiva pubblicazione delle nuove norme tecniche richiederà in
particolare l’assunzione di altri funzionari per gli aspetti giuridici, di
policy e relativi alla valutazione di impatto. La valutazione di impatto sul numero di ETP
necessari per l'elaborazione delle norme tecniche, degli orientamenti e delle
relazioni è basata sulle seguenti ipotesi: ·
un funzionario può redigere in media 1,5 norme
tecniche all’anno. Questo lavoro richiede lavori preparatori, quali: ·
riunioni bilaterali e multilaterali con i portatori
di interesse; ·
analisi e valutazione delle opzioni e redazione dei
documenti di consultazione; ·
consultazione pubblica dei portatori di interesse; ·
creazione e gestione di gruppi permanenti di
esperti, composti da rappresentanti delle autorità di vigilanza degli Stati
membri; ·
creazione e gestione di gruppi ad hoc di esperti
composti da partecipanti al mercato e rappresentanti degli investitori; ·
analisi delle risposte alle consultazioni; ·
redazione di analisi costi/benefici; ·
redazione dei testi giuridici. Occorrerà istituire il registro centrale
(specificare il progetto informatico, valutare le offerte, gestire il progetto).
Il registro dovrà poi essere sottoposto a costante manutenzione per assicurarne
la precisione e la completezza. Inoltre, saranno necessari altri lavori su
base continuativa, tra cui il coordinamento dell’azione delle autorità di
vigilanza degli Stati membri, i lavori per individuare le prassi di vigilanza e
per promuoverne la convergenza, le procedure di risoluzione delle controversie
e di mediazione, e il lavoro di monitoraggio e valutazione del mercato inteso a
individuare le tendenze sul mercato europeo degli investimenti a lungo termine
e a chiarire eventuali rischi emergenti per gli investitori o gli ostacoli che
si frappongono al normale funzionamento del mercato unico di questi fondi. Ciò significa che dal 2015 saranno necessari
altri 2 ETP. È stato ipotizzato che tale aumento di ETP sarà mantenuto dal 2016
al 2020, perché con molta probabilità le norme saranno finalizzate solamente
nel 2016-2017 e l’attuazione sarà richiesta fino al 2020, mentre i compiti
dall'AESFEM su base continuativa indicati sopra dovrebbero aumentare a seguito
del lavoro di attuazione. Altre ipotesi: ·
sulla base della distribuzione degli ETP a partire
dal 2015, i 2 ETP aggiuntivi dovrebbero comprendere due agenti temporanei ·
i costi salariali annuali medi per le diverse categorie
di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG; ·
coefficiente di ponderazione salariale per Parigi
dell'1,16; ·
costi di missione ipotizzati a 10 000 EUR
all’anno; ·
costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo,
visite mediche, indennità di prima sistemazione e altre indennità, spese di
trasloco, ecc.) stimati a 12 700 EUR, ·
il metodo di calcolo dell’aumento del fabbisogno di
bilancio per i prossimi sei anni è illustrato in modo più dettagliato nella
tabella che segue. Il calcolo riflette la circostanza che il bilancio
dell'Unione finanzia il 40% dei costi. Tipologia di costo || Calcoli || Importo (in migliaia) 2015 || 2016 || … || 2020 Titolo 1: Spese per il personale: 11 Stipendi e indennità - di cui agenti temporanei - di cui END - di cui agenti a contratto 12 Spese relative all’assunzione 13 Spese di missione Totale titolo 1: Spese per il personale Di cui contributo dell’Unione (40%) Di cui contributo per Stato membro (60%) || =2*131*1,16 =2*12.7 =2*10 || 304 25 20 349 140 210 || 304 20 324 130 194 || 304 20 324 130 194 || 304 20 324 130 194 La tabella che segue presenta la distribuzione
dell'organico proposta per i due posti di agente temporaneo: Gruppo di funzioni e grado || Posti di lavoro AD16 || AD15 || AD14 || AD13 || AD12 || AD11 || AD10 || AD9 || AD8 || AD7 || 1 AD6 || 1 AD5 || || Totale AD || 2 [1] Cfr.
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_it.pdf [2] Cfr.
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm [3] EFAMA Investment Fund Industry Factsheet, marzo 2013 [4] Direttiva 2011/61/UE [5] Direttiva 2004/39/CE [6] Cfr.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/ucits/ucits_consultation_en.pdf [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1. [9] GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1. [10] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [11] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64. [12] GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1. [13] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84. [14] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [15] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [16] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. [17] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. [18] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. [19] GU L 193 del 18.7.1983, pag 1. [20] Riferimento GU. [21] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64. [22] GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1. [23] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [24] A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [25] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [26] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [27] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati [28] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [29] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [30] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [31] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che
saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite…). [32] Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi
specifici…” [33] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [34] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [35] AC= agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto
nazionale distaccato. INT = intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione
(jeune expert en délégation). [36] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [37] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per il
periodo 2007-2013). [38] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.