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Document 52013PC0187

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino

    /* COM/2013/0187 final - 2013/0099 (COD) */

    52013PC0187

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino /* COM/2013/0187 final - 2013/0099 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Con il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, l’Unione europea ha accordato un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell’UE in franchigia doganale per quasi tutti i prodotti originari dei paesi che beneficiano del processo di stabilizzazione e associazione, tranne per il vino e il “baby-beef”, che rimangono soggetti a contingenti tariffari. Scopo di tali misure è dare nuovo impulso alle economie dei paesi dei Balcani occidentali grazie all’accesso privilegiato al mercato dell’UE. Si ritiene che lo sviluppo economico favorirà a sua volta la stabilità politica nell’intera regione.

    Tali preferenze commerciali sono state concesse per un periodo che scade il 31 dicembre 2015 e si applicano attualmente alla Bosnia-Erzegovina, alla Serbia, all’Albania, alla Repubblica di Croazia, all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro e al Kosovo*.

    Gli accordi di stabilizzazione e associazione e gli accordi interinali prevedono in alcuni casi la concessione di un contingente tariffario per il vino, lo zucchero e il “baby-beef”. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio prevede un ulteriore contingente tariffario globale per i vini di 50 000 hl, accessibile a tutti i beneficiari subordinatamente all’esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dai rispettivi accordi di stabilizzazione e associazione o accordi interinali.

    Il Kosovo non ha concluso accordi di stabilizzazione e associazione e può quindi unicamente beneficiare del contingente tariffario generale. Una volta che tale contingente tariffario sia stato esaurito da altri paesi, gli esportatori del Kosovo non hanno alcun accesso preferenziale al mercato dell’UE.

    Il Kosovo ha dimostrato di disporre del potenziale per esportare vino nell’UE e gli esportatori hanno bisogno di un quadro stabile e affidabile.

    Si propone pertanto di assegnare a tale paese un contingente tariffario specifico di 20 000 hl, che è dedotto dal contingente globale di 50 000 hl previsto dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, il quale è quindi ridotto a 30 000 hl. A tal fine è necessario chiudere il contingente tariffario attuale e istituire due nuovi contingenti per i quantitativi sopra specificati.

    È prevista l’istituzione di un meccanismo volto ad ovviare all’incertezza giuridica derivante dal fatto che i contingenti sono assegnati in base al principio del “primo arrivato, primo servito” e che non è possibile anticipare la data di entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di evitare un incremento del volume globale delle concessioni, il contingente riservato al Kosovo è applicato su base proporzionale.

    Tale riassegnazione non incide sul volume globale delle concessioni ai paesi dei Balcani occidentali e preserva la stabilità del mercato del vino nell’UE. Essa non incide neppure sui contingenti tariffari specifici stabiliti nell’ambito di accordi di stabilizzazione e associazione o di accordi interinali.

    La modifica proposta non comporta costi per il bilancio dell’UE. Inoltre la sua applicazione non darebbe luogo a una perdita di entrate doganali rispetto alla situazione attuale.

    Tenuto conto di quanto precede, la presente proposta intende modificare l’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1215/2009 mediante l’istituzione di un contingente specifico di 20 000 hl per i vini originari del Kosovo e una riduzione proporzionale del contingente globale.

    Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, il presente regolamento deve essere adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea anteriormente al 31 dicembre 2013.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    N.a.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, e regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    N.a.

    2013/0099 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       Dal 2000 l’Unione concede un accesso illimitato al proprio mercato in franchigia doganale per quasi tutti i prodotti originari dei paesi dei Balcani occidentali. Attualmente tale regime è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea[1].

    (2)       Tutti i paesi dei Balcani occidentali beneficiano di regimi commerciali preferenziali, compresi contingenti tariffari individuali, nell’ambito degli accordi di stabilizzazione e associazione o degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali conclusi con questi paesi, ad eccezione del Kosovo*.

    (3)       Il regolamento (CE) n. 1215/2009 prevede la concessione di un contingente generale di 50 000 hl per il vino, accessibile a tutti i beneficiari in base al principio “primo arrivato, primo servito”, subordinatamente all’esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dai rispettivi accordi di stabilizzazione e associazione o accordi interinali.

    (4)       Un accesso stabile al mercato dell’Unione è necessario per lo sviluppo socioeconomico del Kosovo, che ha dimostrato di essere in grado di esportare vini. In mancanza di un contingente tariffario individuale, i produttori del Kosovo non dispongono della necessaria prevedibilità per le loro esportazioni.

    (5)       È opportuno assegnare un contingente tariffario annuo specifico di 20 000 hl per le esportazioni di vino dal Kosovo verso l’Unione e ridurre proporzionalmente il contingente tariffario annuo generale per il vino accessibile a tutti i beneficiari, portandolo da 50 000 hl a 30 000 hl.

    (6)       Per poter procedere a tale assegnazione è necessario chiudere il contingente tariffario globale esistente e aprire due nuovi contingenti, per un volume complessivo pari al volume del contingente tariffario chiuso.

    (7)       È inoltre opportuno introdurre un meccanismo che consenta di non incorrere in incertezze giuridiche per quanto riguarda i contingenti tariffari disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento e di evitare che il volume complessivo delle concessioni superi 50 000 hl.

    (8)       Dal momento che il volume totale delle concessioni rimane invariato, il presente regolamento non incide sul settore vitivinicolo dell’Unione. Esso non incide neppure sulle concessioni specifiche previste dagli accordi di stabilizzazione e associazione o dagli accordi interinali.

    (9)       Il presente regolamento lascia inalterati gli obblighi dell’Unione nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e non comporta la necessità di una deroga dell’OMC.

    (10)     È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1215/2009 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le seguenti misure transitorie si applicano nell’anno di entrata in vigore del presente regolamento:

    (1) nei nuovi contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.1530 e 09.1560 confluisce, in misura proporzionale, il saldo del contingente tariffario 09.1515 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità di seguito indicate:

    (a) il volume iniziale del contingente tariffario 09.1530 è calcolato secondo la seguente formula:

    0,6 x saldo del contingente tariffario 09.1515[2] alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    (b) il volume iniziale del contingente tariffario 09.1560 è calcolato secondo la seguente formula:

    0,4 x saldo del contingente tariffario 09.1515 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (c) Entrambi i volumi iniziali sono arrotondati all’unità intera (ettolitro).

    (2) Le domande pendenti di contingenti (non attribuiti) relative al contingente tariffario 09.1515 sono trasferite rispettivamente ai contingenti tariffari 09.1530 e 09.1560, in funzione dell’origine del vino.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO

    “ALLEGATO I

    CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata (NC), si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

    Numero d’ordine || Codice NC || Designazione || Volume del contingente per anno[3] || Beneficiari || Aliquota dei dazi

    09.1571 || 0301 91 10 || Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana || 15 tonnellate || Territorio doganale del Kosovo || 0%

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 14 10

    0303 14 20

    0303 14 90

    0304 42 10

    0304 42 50

    0304 42 90

    ex 0304 52 00

    0304 82 10

    0304 82 50

    0304 82 90

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    0305 43 00

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    09.1573 || 0301 93 00 || Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana || 20 tonnellate || Territorio doganale del Kosovo || 0%

    0302 73 00

    0303 25 00

    ex 0304 39 00

    ex 0304 51 00

    ex 0304 69 00

    ex 0304 93 90

    ex 0305 10 00

    ex 0305 31 00

    ex 0305 44 90

    ex 0305 59 80

    ex 0305 64 00

    09.1575 || ex 0301 99 85 || Orate di mare delle specie (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana || 45 tonnellate || Territorio doganale del Kosovo || 0%

    0302 85 10

    0303 89 50

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    09.1577 || ex 0301 99 85 || Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana || 30 tonnellate || Territorio doganale del Kosovo || 0%

    0302 84 10

    0303 84 10

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    09.1530 || ex 2204 21 93 || Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol, diversi dai vini spumanti || 30 000 hl[4] || Albania[5] Bosnia-Erzegovina[6], Croazia[7], ex Repubblica iugoslava di Macedonia[8], Montenegro[9], Serbia[10], territorio doganale del Kosovo[11] || Esenzione

    ex 2204 21 94

    ex 2204 21 95

    ex 2204 21 96

    ex 2204 21 97

    ex 2204 21 98

    ex 2204 29 93

    ex 2204 29 94

    ex 2204 29 95

    ex 2204 29 96

    ex 2204 29 97

    ex 2204 29 98

    09.1560 || ex 2204 21 93 || Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol, diversi dai vini spumanti || 20 000 hl || Territorio doganale del Kosovo || Esenzione

    ex 2204 21 94

    ex 2204 21 95

    ex 2204 21 96

    ex 2204 21 97

    ex 2204 21 98

    ex 2204 29 93

    ex 2204 29 94

    ex 2204 29 95

    ex 2204 29 96

    ex 2204 29 97

    ex 2204 29 98

    *               Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    [1]               GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

    *               Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    [2]               I dati relativi al saldo dei contingenti tariffari sono pubblicati sulle pagine web della Commissione europea, Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale.

    [3]               Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

    [4]               Il volume di questo contingente tariffario globale è ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario individuale applicato in forza dell’ordine n. 09.1588 per taluni vini originari della Croazia.

    [5]               L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell’Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l’Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

    [6]               L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

    [7]               L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1588 e n. 09.1589.

    [8]               L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

    [9]               L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine n. 09.1514.

    [10]               L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.

    [11]               L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del territorio doganale del Kosovo è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario previsto dal presente regolamento. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine n. 09.1560.

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