This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0187
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 in relation to tariff quotas for wine
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino
/* COM/2013/0187 final - 2013/0099 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino /* COM/2013/0187 final - 2013/0099 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Con il regolamento (CE) n. 1215/2009 del
Consiglio del 30 novembre 2009, l’Unione europea ha accordato un accesso
eccezionale e illimitato al mercato dell’UE in franchigia doganale per quasi
tutti i prodotti originari dei paesi che beneficiano del processo di
stabilizzazione e associazione, tranne per il vino e il “baby-beef”, che
rimangono soggetti a contingenti tariffari. Scopo di tali misure è dare nuovo
impulso alle economie dei paesi dei Balcani occidentali grazie all’accesso
privilegiato al mercato dell’UE. Si ritiene che lo sviluppo economico favorirà
a sua volta la stabilità politica nell’intera regione. Tali preferenze commerciali sono state
concesse per un periodo che scade il 31 dicembre 2015 e si applicano attualmente
alla Bosnia-Erzegovina, alla Serbia, all’Albania, alla Repubblica di Croazia,
all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro e al Kosovo*. Gli accordi di stabilizzazione e associazione
e gli accordi interinali prevedono in alcuni casi la concessione di un
contingente tariffario per il vino, lo zucchero e il “baby-beef”. Il regolamento
(CE) n. 1215/2009 del Consiglio prevede un ulteriore contingente tariffario
globale per i vini di 50 000 hl, accessibile a tutti i beneficiari
subordinatamente all’esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti
dai rispettivi accordi di stabilizzazione e associazione o accordi interinali. Il Kosovo non ha concluso accordi di
stabilizzazione e associazione e può quindi unicamente beneficiare del contingente
tariffario generale. Una volta che tale contingente tariffario sia stato
esaurito da altri paesi, gli esportatori del Kosovo non hanno alcun accesso
preferenziale al mercato dell’UE. Il Kosovo ha dimostrato di disporre del
potenziale per esportare vino nell’UE e gli esportatori hanno bisogno di un
quadro stabile e affidabile. Si propone pertanto di assegnare a tale paese
un contingente tariffario specifico di 20 000 hl, che è dedotto dal
contingente globale di 50 000 hl previsto dal regolamento (CE) n. 1215/2009
del Consiglio, il quale è quindi ridotto a 30 000 hl. A tal fine è
necessario chiudere il contingente tariffario attuale e istituire due nuovi
contingenti per i quantitativi sopra specificati. È prevista l’istituzione di un meccanismo volto
ad ovviare all’incertezza giuridica derivante dal fatto che i contingenti sono
assegnati in base al principio del “primo arrivato, primo servito” e che non è
possibile anticipare la data di entrata in vigore del presente regolamento. Al
fine di evitare un incremento del volume globale delle concessioni, il
contingente riservato al Kosovo è applicato su base proporzionale. Tale riassegnazione non incide sul volume
globale delle concessioni ai paesi dei Balcani occidentali e preserva la
stabilità del mercato del vino nell’UE. Essa non incide neppure sui contingenti
tariffari specifici stabiliti nell’ambito di accordi di stabilizzazione e
associazione o di accordi interinali. La modifica proposta non comporta costi per il
bilancio dell’UE. Inoltre la sua applicazione non darebbe luogo a una perdita
di entrate doganali rispetto alla situazione attuale. Tenuto conto di quanto precede, la presente
proposta intende modificare l’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1215/2009
mediante l’istituzione di un contingente specifico di 20 000 hl per i vini
originari del Kosovo e una riduzione proporzionale del contingente globale. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi
commerciali, il presente regolamento deve essere adottato e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea anteriormente al 31 dicembre 2013. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO N.a. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, e regolamento (CE) n.
1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO N.a. 2013/0099 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n.
1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Dal 2000 l’Unione concede un
accesso illimitato al proprio mercato in franchigia doganale per quasi tutti i
prodotti originari dei paesi dei Balcani occidentali. Attualmente tale regime è
disciplinato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre
2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori
che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione
dell’Unione europea[1]. (2) Tutti i paesi dei Balcani
occidentali beneficiano di regimi commerciali preferenziali, compresi
contingenti tariffari individuali, nell’ambito degli accordi di stabilizzazione
e associazione o degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni
commerciali conclusi con questi paesi, ad eccezione del Kosovo*. (3) Il regolamento (CE) n.
1215/2009 prevede la concessione di un contingente generale di 50 000 hl
per il vino, accessibile a tutti i beneficiari in base al principio “primo
arrivato, primo servito”, subordinatamente all’esaurimento dei contingenti
tariffari individuali previsti dai rispettivi accordi di stabilizzazione e
associazione o accordi interinali. (4) Un accesso stabile al mercato
dell’Unione è necessario per lo sviluppo socioeconomico del Kosovo, che ha
dimostrato di essere in grado di esportare vini. In mancanza di un contingente
tariffario individuale, i produttori del Kosovo non dispongono della necessaria
prevedibilità per le loro esportazioni. (5) È opportuno assegnare un
contingente tariffario annuo specifico di 20 000 hl per le
esportazioni di vino dal Kosovo verso l’Unione e ridurre proporzionalmente il
contingente tariffario annuo generale per il vino accessibile a tutti i
beneficiari, portandolo da 50 000 hl a 30 000 hl. (6) Per poter procedere a tale
assegnazione è necessario chiudere il contingente tariffario globale esistente
e aprire due nuovi contingenti, per un volume complessivo pari al volume del
contingente tariffario chiuso. (7) È inoltre opportuno
introdurre un meccanismo che consenta di non incorrere in incertezze giuridiche
per quanto riguarda i contingenti tariffari disponibili alla data di entrata in
vigore del presente regolamento e di evitare che il volume complessivo delle
concessioni superi 50 000 hl. (8) Dal momento che il volume
totale delle concessioni rimane invariato, il presente regolamento non incide
sul settore vitivinicolo dell’Unione. Esso non incide neppure sulle concessioni
specifiche previste dagli accordi di stabilizzazione e associazione o dagli
accordi interinali. (9) Il presente regolamento
lascia inalterati gli obblighi dell’Unione nell’ambito dell’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) e non comporta la necessità di una deroga dell’OMC. (10) È quindi opportuno modificare
di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (CE) n. 1215/2009
è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Le seguenti misure transitorie si applicano
nell’anno di entrata in vigore del presente regolamento: (1)
nei nuovi contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine
09.1530 e 09.1560 confluisce, in misura proporzionale, il saldo del contingente
tariffario 09.1515 alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
secondo le modalità di seguito indicate: (a)
il volume iniziale del contingente tariffario
09.1530 è calcolato secondo la seguente formula: 0,6 x saldo del contingente tariffario 09.1515[2] alla data di entrata in vigore
del presente regolamento; (b)
il volume iniziale del contingente tariffario
09.1560 è calcolato secondo la seguente formula: 0,4 x saldo del contingente tariffario 09.1515
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (c)
Entrambi i volumi iniziali sono arrotondati all’unità
intera (ettolitro). (2)
Le domande pendenti di contingenti (non attribuiti)
relative al contingente tariffario 09.1515 sono trasferite rispettivamente ai
contingenti tariffari 09.1530 e 09.1560, in funzione dell’origine del vino. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO “ALLEGATO
I CONTINGENTI
TARIFFARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, del regolamento (CE) n. 1215/2009
del Consiglio Fatte salve le regole per l’interpretazione
della nomenclatura combinata (NC), si considera che il testo della designazione
delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è
determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC.
Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato
dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente. Numero d’ordine || Codice NC || Designazione || Volume del contingente per anno[3] || Beneficiari || Aliquota dei dazi 09.1571 || 0301 91 10 || Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana || 15 tonnellate || Territorio doganale del Kosovo || 0% 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 14 10 0303 14 20 0303 14 90 0304 42 10 0304 42 50 0304 42 90 ex 0304 52 00 0304 82 10 0304 82 50 0304 82 90 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 0305 43 00 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 09.1573 || 0301 93 00 || Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana || 20 tonnellate || Territorio doganale del Kosovo || 0% 0302 73 00 0303 25 00 ex 0304 39 00 ex 0304 51 00 ex 0304 69 00 ex 0304 93 90 ex 0305 10 00 ex 0305 31 00 ex 0305 44 90 ex 0305 59 80 ex 0305 64 00 09.1575 || ex 0301 99 85 || Orate di mare delle specie (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana || 45 tonnellate || Territorio doganale del Kosovo || 0% 0302 85 10 0303 89 50 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 09.1577 || ex 0301 99 85 || Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana || 30 tonnellate || Territorio doganale del Kosovo || 0% 0302 84 10 0303 84 10 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 09.1530 || ex 2204 21 93 || Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol, diversi dai vini spumanti || 30 000 hl[4] || Albania[5] Bosnia-Erzegovina[6], Croazia[7], ex Repubblica iugoslava di Macedonia[8], Montenegro[9], Serbia[10], territorio doganale del Kosovo[11] || Esenzione ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98 09.1560 || ex 2204 21 93 || Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol, diversi dai vini spumanti || 20 000 hl || Territorio doganale del Kosovo || Esenzione ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98 * Tale designazione non pregiudica le
posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC
e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. [1] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1. * Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo
allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere
della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. [2] I dati relativi al saldo dei contingenti tariffari sono
pubblicati sulle pagine web della Commissione europea, Direzione generale della
Fiscalità e dell’unione doganale. [3] Un volume globale per contingente tariffario accessibile
per le importazioni originarie dei paesi beneficiari. [4] Il volume di questo contingente tariffario globale è
ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario
individuale applicato in forza dell’ordine n. 09.1588 per taluni vini originari
della Croazia. [5] L’accesso al contingente tariffario globale per i vini
originari dell’Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente
tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l’Albania.
Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n.
09.1512 e n. 09.1513. [6] L’accesso al contingente tariffario globale per i vini
originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di
entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino
concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono
aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529. [7] L’accesso al contingente tariffario globale per i vini
originari della Repubblica di Croazia è subordinato al previo esaurimento di
entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo
sul vino concluso con la Croazia. Tali contingenti tariffari individuali sono
aperti in forza degli ordini n. 09.1588 e n. 09.1589. [8] L’accesso al contingente tariffario globale per i vini
originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo
esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal
protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli
ordini n. 09.1558 e n. 09.1559. [9] L’accesso al contingente tariffario globale per i vini
originari del Montenegro è subordinato al previo esaurimento del contingente
tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il
Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine
n. 09.1514. [10] L’accesso al contingente tariffario globale per i vini
originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i
contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con
la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli
ordini n. 09.1526 e n. 09.1527. [11] L’accesso al contingente tariffario globale per i vini
originari del territorio doganale del Kosovo è subordinato al previo
esaurimento del contingente tariffario previsto dal presente regolamento. Tale
contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine n. 09.1560.