EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0161
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario
/* COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario /* COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale e
motivazione della proposta La legislazione degli Stati membri in materia
di marchi è stata parzialmente armonizzata dalla direttiva 89/104/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1988, codificata come direttiva 2008/95/CE (di
seguito “la direttiva”). Accanto ai sistemi dei marchi nazionali il regolamento
(CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario,
codificato come regolamento (CE) n. 207/2009 (di seguito “il regolamento”), ha
creato un sistema distinto per la registrazione dei diritti unitari avente
uguale efficacia in tutta l’UE. È in quel contesto che è stato istituito l’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) competente per la registrazione
e la gestione dei marchi comunitari. Il marchio consente di contraddistinguere i
prodotti e i servizi di un’impresa. È grazie al marchio che l’impresa attira e
fidelizza i clienti e crea valore e crescita. Il marchio funziona così come
motore di innovazione: la necessità di mantenerne l’utilità promuove gli
investimenti in attività di R&S, che concorrono a loro volta ad un processo
continuo di miglioramento e di sviluppo del prodotto. Questo processo dinamico
ha anche un impatto favorevole sull’occupazione. In un contesto sempre più
competitivo si osserva una crescita costante non solo della funzione cruciale
dei marchi in termini di successo sui mercati, ma anche del loro valore
commerciale e del loro numero. Nel 2012 è stato depositato un numero record di
domande di marchio comunitario (oltre 107 900, rispetto a 98 217 nel
2010 e 49 503 nel decennio precedente). Nel 2011 l’UAMI ha ricevuto la milionesima
domanda dall’inizio della sua attività nel 1996. Tale sviluppo è stato
accompagnato da crescenti aspettative da parte dei portatori di interesse per
quanto riguarda la semplificazione e l’elevata qualità dei sistemi di
registrazione dei marchi, che devono essere più uniformi, accessibili al
pubblico e tecnologicamente all’avanguardia. Nel 2007, in occasione del dibattito sulle
prospettive finanziarie dell’UAMI, il Consiglio[1] ha sottolineato
che la creazione dell’UAMI era stata un grande successo e che l’Ufficio aveva contribuito
in modo sostanziale al rafforzamento della competitività dell’Unione europea.
Ha ricordato che il sistema del marchio comunitario era stato pensato per
coesistere con i sistemi dei marchi nazionali, che restavano necessari alle
imprese che non desideravano la protezione dei loro marchi a livello dell’UE.
Il Consiglio ha inoltre ricordato l’importanza del lavoro complementare svolto
dagli uffici nazionali dei marchi e ha invitato l’UAMI ad ampliare la sua
cooperazione con gli uffici nazionali nell’interesse del funzionamento
complessivo del sistema del marchio comunitario. Infine, ha riconosciuto che
era trascorso oltre un decennio dalla creazione del marchio comunitario e ha
sottolineato la necessità di una valutazione complessiva del funzionamento del
sistema del marchio comunitario. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad
avviare i lavori su uno studio corrispondente, in particolare al fine di
rafforzare ed estendere gli strumenti esistenti di cooperazione tra l’UAMI e
gli uffici dei marchi nazionali. Nello “Small Business Act” del 2008[2],
la Commissione si è impegnata a rendere il sistema del marchio comunitario più
accessibile per le PMI. Inoltre, nella comunicazione del 2008 sulla strategia
europea in materia di diritti di proprietà industriale[3]
ha sottolineato il suo impegno a favore di una protezione efficace ed
efficiente del marchio e di un sistema del marchio di elevata qualità. La
Commissione ha concluso che era giunto il momento per una valutazione
complessiva, che poteva costituire la base di una futura revisione del sistema
del marchio in Europa e dell’ulteriore miglioramento della cooperazione tra l’UAMI
e gli uffici nazionali. Nel 2010, nella comunicazione sull’iniziativa faro “L’Unione
dell’innovazione” della strategia Europa 2020, la Commissione si è impegnata a
modernizzare il quadro normativo in materia di marchi per migliorare le
condizioni per favorire l’innovazione delle imprese[4].
Infine, nella strategia del 2011 sui diritti di proprietà intellettuale (DPI)
per l’Europa[5], la Commissione ha
annunciato la revisione del sistema del marchio in Europa per modernizzare il
sistema sia a livello UE che a livello nazionale, rendendolo più efficace,
efficiente e coerente. 1.2. Obiettivo della proposta Considerate come pacchetto unico, la presente
iniziativa e la proposta parallela di rifusione della direttiva hanno come
obiettivo principale comune quello di promuovere l’innovazione e la crescita
economica mediante sistemi di registrazione dei marchi in tutta l’UE più
accessibili per le imprese e più efficienti in termini di minori costi e minore
complessità, maggiore rapidità, maggiore prevedibilità e certezza del diritto.
Questi adeguamenti sono accompagnati da misure per garantire la coesistenza e
la complementarità tra il sistema del marchio dell’Unione e i sistemi
nazionali. Per quanto riguarda la revisione del
regolamento, la Commissione non intende proporre un nuovo sistema, quanto
piuttosto una modernizzazione ben mirata delle vigenti disposizioni, con i
seguenti obiettivi principali: ·
adeguare la terminologia del regolamento al
trattato di Lisbona e le sue disposizioni all’orientamento comune sulle agenzie
decentrate (cfr. sezione 5.1); ·
semplificare le procedure di domanda e di
registrazione del marchio europeo (cfr. sezione 5.2); ·
accrescere la certezza del diritto, chiarendo le
disposizioni ed eliminando le ambiguità (cfr. sezione 5.3); ·
istituire un quadro adeguato in materia di
cooperazione tra l’UAMI e gli uffici nazionali, per promuovere la convergenza
delle pratiche e per sviluppare strumenti comuni (cfr. sezione 5.4); ·
allineare il quadro normativo all’articolo 290
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (cfr. sezione 5.5). 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO 2.1. Consultazione pubblica La presente iniziativa si basa sulla
valutazione del funzionamento del sistema del marchio in Europa nel suo
complesso e su ampie consultazioni con tutti i principali portatori di
interesse. Elemento principale della valutazione è stato
lo studio realizzato tra il novembre 2009 e il febbraio 2011[6]
dal Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (MPI)
per conto della Commissione. Oltre che sull’analisi degli esperti, lo
studio si è basato sulla consultazione di varie categorie di portatori di
interesse, tra cui un sondaggio tra gli utilizzatori del sistema del marchio comunitario,
sui contributi delle organizzazioni di rappresentanza degli utilizzatori dei
marchi a livello nazionale, europeo e internazionale e sull’audizione di dette
organizzazioni nel giugno 2010. L’MPI ha anche consultato gli uffici nazionali
degli Stati membri e l’UAMI. Nella relazione finale si conclude che il
sistema europeo dei marchi si fonda su basi solide, e in particolare che le
procedure dell’UAMI soddisfano in generale le esigenze e le aspettative delle
imprese. È stato confermato il consenso sul fatto che la coesistenza dei
diritti conferiti dal marchio comunitario e da quello nazionale è fondamentale
e necessaria per il funzionamento efficace di un sistema che soddisfi le
esigenze di imprese diverse in termini di dimensioni, mercati ed estensione geografica.
La relazione ha tuttavia evidenziato la necessità di un’ulteriore convergenza
delle leggi e delle pratiche in materia di marchi nell’UE. Ha confermato che
molti aspetti dell’attuale sistema del marchio comunitario funzionano
correttamente e ha formulato numerose proposte di miglioramento. Ha infine
indicato i settori specifici in cui l’UAMI e gli uffici nazionali potrebbero
rafforzare la cooperazione. In risposta ai risultati intermedi dello
studio, il 25 maggio 2010[7] il Consiglio ha adottato
le sue conclusioni, con cui ha preso atto dell’accordo raggiunto nel settembre
2008 dagli organi decisionali dell’UAMI (consiglio di amministrazione e
comitato del bilancio) su un pacchetto di misure di bilancio intese a
raggiungere un migliore equilibrio del bilancio dell’UAMI in futuro. Il
Consiglio ha convenuto che queste misure di bilancio contribuiscono a
modernizzare, semplificare, armonizzare e rafforzare il sistema del marchio in
Europa nel suo complesso. Ha invitato la Commissione a includere nella
revisione l’introduzione di una disposizione specifica per definire il quadro
della cooperazione tra l’UAMI e gli uffici nazionali, il quale dovrà
specificare che tutti gli uffici dei marchi dell’UE devono armonizzare le
prassi e che l’UAMI deve favorire gli sforzi in tal senso. Il Consiglio ha
invitato anche alla definizione di una base giuridica che consenta la
distribuzione agli uffici nazionali di un importo pari al 50% delle tasse di
rinnovo dell’UAMI da utilizzare per la protezione, la promozione e/o il
controllo del rispetto della normativa sui marchi. A seguito dello studio, il 26 maggio 2011 i
servizi della Commissione hanno tenuto un’audizione delle associazioni degli
utilizzatori i cui risultati hanno arricchito e confermato l’analisi preliminare
della Commissione. 2.2. Valutazione di impatto La valutazione di impatto ha messo in luce un
importante problema che il regolamento rivisto deve affrontare: il basso
livello di cooperazione tra gli uffici dei marchi in Europa. Come spiegato
nella valutazione di impatto, esistono numerosi legami tra il sistema del
marchio comunitario e i sistemi nazionali, con ripercussioni dirette sia per
gli utilizzatori dei marchi che per gli uffici della proprietà intellettuale.
Questi legami impongono un certo grado di complementarità tra i due sistemi.
Per conseguire e assicurare questa complementarità, occorre che l’UAMI e gli
uffici nazionali collaborino strettamente. Attualmente una serie di ostacoli compromette
gravemente la cooperazione efficiente ed efficace tra gli uffici dei marchi in
Europa: ·
la mancanza di una base giuridica chiara per la
cooperazione in materia di legislazione sui marchi nell’UE; ·
la mancanza di mezzi tecnici negli uffici
nazionali; ·
la mancanza di finanziamenti sostenibili a medio e
lungo termine. Per risolvere i problemi e raggiungere i tre
obiettivi corrispondenti sono state valutate le seguenti opzioni: 1. creare una base giuridica
adeguata per la cooperazione: (a)
opzione 1: nessuna base giuridica specifica per la
cooperazione tra gli uffici della proprietà intellettuale in Europa; (b)
opzione 2: base giuridica che consenta gli uffici
nazionali e all’UAMI di cooperare (cooperazione facoltativa); (c)
opzione 3: base giuridica che obblighi gli uffici
nazionali e l’UAMI a cooperare (cooperazione obbligatoria); 2. rafforzare le capacità
tecniche negli uffici nazionali: (a)
opzione 1: ogni ufficio dovrebbe acquisire e
sviluppare i dispositivi e gli strumenti necessari; (b)
opzione 2: accesso facoltativo agli strumenti: i
dispositivi e gli strumenti necessari sarebbero accessibili agli uffici della
proprietà intellettuale nel quadro della cooperazione volontaria; (c)
opzione 3: accesso obbligatorio agli strumenti: le
apparecchiature sarebbero accessibili nel quadro della cooperazione
obbligatoria. Questa opzione si sovrappone alla precedente opzione 3 relativa
alla base giuridica adeguata e alla successiva opzione 3 sul finanziamento a
lungo termine delle attività di cooperazione; 3. garantire finanziamenti a
lungo termine per le attività di cooperazione: (a)
opzione 1: finanziamenti provenienti dagli Stati
membri; (b)
opzione 2: finanziamenti provenienti dal bilancio
dell’UE; (c)
opzione 3: finanziamenti provenienti dal bilancio
dell’UAMI. La valutazione di impatto giunge alla
conclusione che in tutti i casi l’opzione 3 sarebbe proporzionata e
consentirebbe di raggiungere gli obiettivi perseguiti. 3. BASE GIURIDICA E SUSSIDIARIETÀ Nell’ambito dell’instaurazione o del
funzionamento del mercato interno, l’articolo 118, paragrafo 1, del
TFUE prevede la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione
uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione, prevedendo anche l’istituzione
di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a
livello di Unione. Il marchio comunitario è un titolo di proprietà
intellettuale a sé stante creato da un regolamento dell’UE. L’analisi
effettuata nel quadro della valutazione di impatto ha dimostrato che alcune
parti del regolamento devono essere modificate per migliorare e semplificare il
sistema del marchio comunitario. Solo il legislatore UE può introdurre le
modifiche necessarie. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La
proposta non avrà incidenza sul bilancio dell’Unione europea e pertanto non è
accompagnata dalla scheda finanziaria prevista all’articolo 31 del regolamento
finanziario (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002). 5. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA Le modifiche proposte al regolamento sono
presentate secondo l’ordine degli obiettivi illustrati nella precedente sezione
1.2. 5.1. Adeguamento della
terminologia e orientamento comune in materia di agenzie decentrate dell’Unione La terminologia del regolamento deve essere
aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Questo
significa che le parole “marchio comunitario” devono essere sostituite con le
parole “marchio europeo”. L’orientamento comune del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, del luglio 2012,
contiene una serie di misure volte a migliorare la governance e l’efficacia
delle agenzie esistenti e delle agenzie che dovranno essere istituite. Le
disposizioni del regolamento relative all’UAMI devono essere adeguate per tener
conto dell’orientamento comune. Per quanto riguarda l’Agenzia, si propone di
cambiarne il nome in “Agenzia dell’Unione europea per i marchi, i disegni e i
modelli” (di seguito “l’Agenzia”), di rafforzare le funzioni del consiglio
direttivo, di allineare le procedure di selezione degli alti funzionari e di
prevedere programmi di lavoro annuali e pluriennali e valutazioni periodiche. 5.2. Semplificare le procedure - Deposito della domanda (articolo 25) È raro che gli uffici nazionali ricevano
ancora domande di marchio europeo. Quasi tutte le domande (96,3% nel 2012)
vengono ora presentate direttamente mediante il sistema di deposito elettronico
dell’UAMI. Dato che ora le domande possono essere facilmente presentate in
linea, occorre abolire la possibilità di deposito della domanda presso gli
uffici nazionali. - Data di deposito (articolo 27) La maggior parte delle domande di marchio
europeo sono oggi esaminate prima della scadenza del termine di un mese per il
pagamento della tassa di deposito da parte del richiedente. Il richiedente può
pertanto presentare la domanda a titolo “di prova” e non pagare la tassa nel
caso in cui l’Agenzia rilevi carenze o sollevi obiezioni. I pagamenti tramite
conto corrente si considerano effettuati l’ultimo giorno del mese, se il
richiedente lo desidera. L’articolo 27 viene pertanto modificato per
abolire il termine di un mese e per collegare “l’obbligo” di effettuare il
pagamento al deposito della domanda, di modo che il richiedente sia tenuto a
provare di aver effettuato o autorizzato il pagamento contestualmente alla
presentazione della domanda. - Ricerca (articoli 38 e 155) I regimi vigenti in materia di ricerca non
costituiscono uno strumento affidabile di attestazione del marchio né
consentono un controllo generale del registro. Le carenze della ricerca nei
sistemi nazionali e nel sistema dell’UE sono emerse con sempre maggiore
evidenza nel corso del tempo, mentre oggi grazie ai progressi delle tecnologie
informatiche gli utilizzatori possono avere accesso ad alternative migliori,
più rapide e meno costose. I richiedenti non hanno più interesse a
ottenere i risultati della ricerca effettuata dagli uffici nazionali
partecipanti al sistema facoltativo. In collaborazione con gli uffici nazionali
l’Agenzia sta mettendo a punto un certo numero di strumenti promettenti che
offrono mezzi migliori per la ricerca dei marchi anteriori e per il controllo
del registro al fine di individuare violazioni. I vigenti regimi in materia di
ricerca sono pertanto aboliti. - Pubblicazione della domanda (articolo 39) L’abolizione del sistema di ricerca consentirà
anche di abolire il periodo di un mese attualmente previsto tra la
comunicazione al richiedente da parte dell’Agenzia dei risultati della ricerca
e la pubblicazione della domanda, accelerando in tal modo la procedura di
registrazione. - Osservazioni dei terzi (articolo 40) Per facilitare la presentazione di
osservazioni da parte di terzi, l’articolo 40 viene modificato al fine di
estendere il periodo di presentazione. Il riferimento alla data di
pubblicazione deve essere soppresso, dato che le domande di marchio europeo
vengono pubblicate entro pochi giorni dal deposito nella “CTM-ONLINE”, la banca
dati dei marchi dell’Agenzia. Per snellire la procedura, i terzi potranno
presentare osservazioni non appena vengano a conoscenza di una domanda. Le
osservazioni potranno essere presentate fino alla fine del periodo di
opposizione o fino alla conclusione della procedura di opposizione, secondo la
vigente prassi dell’Agenzia. - Revisione delle decisioni in casi inter
partes (articolo 62) L’articolo 62 si è rivelato di scarsa
utilità pratica. Finora nessuna decisione in casi inter partes è stata
rivista ai sensi di detta disposizione. La ragione principale risiede nel fatto
che l’altra parte non ha alcun interesse a dare l’assenso di cui all’articolo 62,
paragrafo 2. Data la disponibilità di sufficienti misure correttive per
correggere una decisione errata in casi inter partes, l’articolo 62
è soppresso. - Prosecuzione del procedimento (articolo 82) L’applicazione dell’articolo 82 ha
causato alcuni problemi pratici, che hanno spinto il presidente dell’Agenzia a
emanare la comunicazione n. 6/05[8]. L’articolo 82 viene
modificato per semplificarne l’applicazione e per integrarvi il contenuto della
predetta comunicazione. Dato che sia l’articolo 25, paragrafo 3, che
l’articolo 62 sono soppressi, ogni riferimento ai due articoli deve essere
soppresso dall’elenco dei termini esclusi. È altresì soppressa la menzione dell’articolo 42,
per mantenere tutti i termini nei procedimenti di opposizione, con l’eccezione
del termine di opposizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, e il
termine di pagamento della tassa di opposizione, di cui all’articolo 41, paragrafo 3. - Termine
di opposizione per le registrazioni internazionali (articolo 156) Poiché non vi è alcuna necessità di mantenere
il termine di decorrenza di sei mesi previsto attualmente, l’articolo 156
viene modificato al fine di abbreviare il periodo tra la data di pubblicazione,
di cui all’articolo 152, paragrafo 1, e l’inizio del periodo di un
mese per proporre opposizione per le registrazioni internazionali. 5.3. Accrescere la certezza del
diritto - Definizione di marchio europeo (articolo 4) L’articolo 4 viene modificato per
eliminare l’obbligo della “rappresentabilità grafica”. La condizione che il
segno di cui si chiede la registrazione sia riproducibile graficamente non è
più d’attualità. Essa è fonte di grande incertezza giuridica riguardo a taluni
marchi atipici, consistenti ad esempio in semplici suoni. In questi casi la
rappresentazione mediante mezzi diversi da quelli grafici (ad es. con un file
sonoro) può persino essere preferibile alla rappresentazione grafica, se permette
un’identificazione più precisa del marchio e se pertanto contribuisce ad
accrescere la certezza del diritto. La nuova definizione proposta consente la
registrazione di materiale che può essere rappresentato mediante mezzi
tecnologici che offrano adeguate garanzie. L’idea non è quella di estendere
illimitatamente le modalità ammissibili di rappresentazione del segno quanto
piuttosto di prevedere una maggiore flessibilità al riguardo, accrescendo al
tempo stesso la certezza del diritto. - Protezione
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali (articolo 7) Le lettere j) e
k) dell’articolo 7, paragrafo 1, non offrono le stesse garanzie di
protezione delle indicazioni geografiche offerte dalle seguenti disposizioni: ·
gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari[9]; ·
gli articoli 118 terdecies e 118 quaterdecies
del regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio
2009[10]; ·
l’articolo 16 del regolamento (CE) n.
110/2008, del 15 gennaio 2008, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose[11]. Per assicurare che venga dato pieno effetto
alla normativa UE in materia di protezione delle indicazioni geografiche nei
procedimenti relativi alla registrazione dei marchi europei, nel regolamento i
pertinenti impedimenti assoluti alla registrazione vengono pienamente allineati
alla normativa UE in materia di indicazioni geografiche e semplificati.
Inoltre, per ragioni di uniformità, gli impedimenti sono estesi alle menzioni
tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite. - Diritti conferiti dal marchio europeo (articolo 9
e articolo 9 bis) 1. Diritti conferiti fatti salvi i
diritti anteriori Né il regolamento né la direttiva contengono
una norma chiara che preveda che il titolare del marchio non può far valere i
propri diritti contro l’uso di un segno identico o simile già coperto da un
diritto anteriore. In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo
TRIPS[12], l’articolo 9 del
regolamento viene modificato per chiarire che le azioni per violazione lasciano
impregiudicati i diritti anteriori. 2. Casi di doppia identità Il riconoscimento di ulteriori funzioni del
marchio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva (articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento) ha
creato incertezza del diritto. In particolare, è emerso con chiarezza[13]
il rapporto tra i casi di doppia identità e la protezione allargata garantita
ai marchi che godono di notorietà dall’articolo 5, paragrafo 2, della
direttiva (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento). Per
assicurare certezza del diritto e uniformità, si chiarisce che sia in caso di
doppia identità, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
che in caso di somiglianza, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1,
lettera b), ciò che conta è unicamente la funzione di garanzia dell’origine. 3. Uso come nome commerciale o
denominazione sociale Secondo la Corte di giustizia[14],
l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva è applicabile se il
pubblico considera l’uso di una denominazione sociale come (anche) riferito ai
prodotti o ai servizi offerti dall’impresa. È pertanto opportuno considerare
contraffazione l’uso di un marchio protetto come nome commerciale, se sono
soddisfatti i requisiti di uso dei prodotti o servizi. 4. Uso nella pubblicità comparativa La direttiva 2006/114/CE, del 12 dicembre
2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa[15]
disciplina le condizioni alle quali è consentita la pubblicità che identifica
in modo esplicito o implicito un concorrente o prodotti o servizi offerti da un
concorrente. Il rapporto tra tale atto legislativo e la normativa in
materia di marchi ha fatto sorgere dubbi. È pertanto opportuno chiarire che il
titolare del marchio può impedire l’uso del suo marchio nella pubblicità
comparativa qualora tale pubblicità comparativa non soddisfi i requisiti di cui
all’articolo 4 della direttiva 2006/114/CE. 5. Spedizioni da fornitori commerciali Vengono
proposte modifiche per chiarire che l’importazione di prodotti nell’UE può
essere vietata anche nel caso in cui sia solo lo speditore ad agire a fini
commerciali. La misura mira ad assicurare che il titolare del marchio abbia il
diritto di impedire alle imprese (situate nell’UE o al di fuori di essa) di
importare prodotti situati al di fuori dell’UE che sono stati venduti, offerti,
pubblicizzati o spediti a consumatori privati e di scoraggiare gli ordini e le
vendite su internet di prodotti contraffatti. 6. Prodotti introdotti nel territorio doganale Secondo
la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite Philips e Nokia[16],
l’ingresso, la permanenza e la circolazione di prodotti non UE nel territorio
doganale dell’UE in regime sospensivo, ai sensi del vigente acquis, non
violano i diritti di proprietà intellettuale attribuiti dal diritto sostanziale
dell’Unione e degli Stati membri. Tali prodotti possono essere classificati
come prodotti contraffatti solo se vi è la prova che sono oggetto di un atto
commerciale avente come destinatari i consumatori dell’UE, quale la vendita, la
messa in vendita o la pubblicità. I portatori di interessi hanno espresso forti
critiche in merito alle implicazioni della sentenza Philips/Nokia, che, a loro
parere, fa pesare un onere della prova indebitamente elevato sui titolari dei
diritti e ostacola la lotta contro la contraffazione. È evidente l’urgenza di creare
un quadro giuridico europeo che consenta di lottare più efficacemente contro la
contraffazione dei prodotti, un’attività che conosce una crescita rapida. Viene
pertanto proposto di colmare le lacune esistenti permettendo ai titolari dei
diritti di impedire ai terzi l’introduzione nel territorio doganale dell’Unione
in provenienza da paesi terzi di prodotti sui quali sia stato apposto senza
autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato per
gli stessi prodotti, a prescindere dal fatto che questi siano immessi in libera
pratica. 7. Atti
preparatori Né il
regolamento né la direttiva contengono disposizioni che consentano procedimenti
contro la distribuzione e la vendita di etichette e imballaggi o elementi
simili che potrebbero essere successivamente combinati con prodotti illeciti.
Le leggi nazionali di alcuni Stati membri contengono disposizioni esplicite in
materia. L’inclusione di una norma in materia nel regolamento e nella direttiva
è opportuna per dare un altro contributo pratico, pertinente ed efficace alla lotta
contro la contraffazione. - Limitazione degli effetti del marchio
europeo (articolo 12) La limitazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1,
lettera a), riguarda unicamente l’uso di nomi di persone ai sensi della
dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione[17].
Per ragioni di uniformità, la limitazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1,
lettera b), viene estesa all’uso di segni o indicazioni non distintivi. Si
ritiene inoltre opportuno prevedere all’articolo 12, paragrafo 1,
lettera c), una limitazione esplicita relativa all’uso referenziale in genere.
Infine, un paragrafo separato chiarisce le condizioni alle quali l’uso di
un marchio non è considerato conforme alle consuetudini di lealtà in campo
commerciale. - Designazione e classificazione dei
prodotti e dei servizi (articolo 28) L’articolo 28 viene modificato per
inserire nel regolamento norme sostanziali in materia di designazione e
classificazione dei prodotti e dei servizi. Le norme sono introdotte anche
nella direttiva. Esse rispettano i principi stabiliti dalla Corte di giustizia[18],
secondo i quali il richiedente deve individuare i prodotti e i servizi per i
quali chiede la protezione con sufficiente chiarezza e precisione per
consentire alle autorità competenti e alle imprese di determinare il grado di
protezione offerto del marchio. Le indicazioni generali che compaiono nei
titoli delle classi della classificazione di Nizza possono essere utilizzate
per identificare i prodotti o i servizi purché dette indicazioni siano
sufficientemente chiare e precise. La modifica chiarisce che l’uso di termini
generali deve essere interpretato come comprendente tutti i prodotti o servizi
chiaramente coperti dal significato letterale del termine. Infine, la modifica
consente ai titolari di marchio europeo depositato prima della data di
pubblicazione della nuova pratica dell’Agenzia in materia di classificazione[19]
di adeguare le specifiche dei loro prodotti e servizi conformemente alla
giurisprudenza della Corte di giustizia al fine di assicurare che il contenuto
del registro soddisfi il criterio di chiarezza e precisione. - Marchi europei di certificazione (articoli
74 ter-74 duodecies) Mentre vari sistemi nazionali assicurano la
protezione dei marchi di certificazione, il sistema del marchio europeo prevede
attualmente unicamente la registrazione di marchi individuali e collettivi.
Anche taluni organismi pubblici e privati che non soddisfano le condizioni per
ottenere la protezione del marchio collettivo hanno bisogno di un sistema di
protezione dei marchi di certificazione a livello UE. Un sistema di questo tipo
consentirebbe anche di correggere l’attuale squilibrio tra i sistemi nazionali
e il sistema del marchio europeo. Si propone di introdurre nel regolamento un
insieme specifico di norme per disciplinare la registrazione del marchio
europeo di certificazione. - Compiti
dell’Agenzia (articolo 123 ter) Per ragioni di esaustività, di certezza del
diritto e di maggiore trasparenza, tutte le funzioni dell’Agenzia sono definite
nel nuovo articolo 123 ter, comprese quelle derivanti da altri
atti giuridici e non collegate al sistema del marchio europeo. 5.4. Quadro per la cooperazione (articolo 123
quater) L’articolo 123 quater prevede
un quadro chiaro in materia di cooperazione obbligatoria tra l’Agenzia e gli
uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri al fine di promuovere
la convergenza delle pratiche e la messa a punto di strumenti comuni. Esso
impone all’Agenzia e agli Stati membri l’obbligo di collaborare, e stabilisce
le principali aree di cooperazione e i progetti specifici di interesse per l’Unione
che l’Agenzia sarà chiamata a coordinare. Esso istituisce inoltre un meccanismo
di finanziamento che consente all’Agenzia di finanziare i progetti comuni
mediante sovvenzioni. Questo meccanismo di finanziamento rappresenta un’alternativa
fattibile dal punto di vista giuridico e finanziario all’approccio suggerito
dal Consiglio nelle sue conclusioni del maggio 2010. 5.5. Allineamento all’articolo 290
del TFUE Il regolamento attribuisce alla Commissione i
poteri di adottare talune norme. Tali norme sono attualmente contenute nel
regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante
modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio
comunitario[20], nel regolamento (CE) n.
2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare
all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno[21]
e nel regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che
stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno[22]. Con l’entrata
in vigore del trattato di Lisbona si rende necessario allineare le competenze
conferite alla Commissione ai sensi del regolamento all’articolo 290 del
trattato (nuovi articoli 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis,
57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis,
114 bis, 144 bis e 161 bis). 2013/0088 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n.
207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 118, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 40/94
del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario[23],
codificato nel 2009 con il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26
febbraio 2009, sul marchio comunitario[24], ha creato un
sistema specifico di protezione del marchio per l’Unione europea, che prevede
la protezione dei marchi a livello dell’Unione europea in parallelo alla
protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri ai sensi dei
sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d’impresa[25], codificata come direttiva
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa[26]. (2) A seguito dell’entrata in
vigore del trattato di Lisbona, occorre aggiornare la terminologia del
regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell’espressione “marchio
comunitario” con l’espressione “marchio europeo”. In linea con l’orientamento
comune sulle agenzie decentrate, concordato nel luglio 2012 dal Parlamento
europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, occorre sostituire la denominazione
“Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)”
con la denominazione “Agenzia dell’Unione europea per i marchi, i disegni e i
modelli” (di seguito “l’Agenzia”). (3) A seguito della comunicazione
della Commissione del 16 luglio 2008 sulla strategia europea in materia di
diritti di proprietà industriale[27], la Commissione ha
svolto un’ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del
marchio in Europa, prendendo in esame sia il livello dell’Unione che quello
nazionale e le reciproche interrelazioni. (4) Nelle sue conclusioni del 25
maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell’Unione europea[28]
il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del
regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. (5) L’esperienza acquisita a
partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che
le imprese dell’Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è
diventato un’alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a
livello degli Stati membri. (6) I marchi nazionali restano
tuttavia necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro
marchi a livello dell’Unione o che non sono in grado di ottenere tale
protezione, mentre niente si oppone all’ottenimento della protezione a livello
nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se
chiedere la protezione unicamente mediante il marchio nazionale in uno o più
Stati membri o unicamente mediante il marchio europeo o mediante entrambi. (7) La valutazione del
funzionamento complessivo del sistema del marchio comunitario ha confermato che
molti aspetti del sistema, compresi i principi fondamentali su cui si basa,
hanno resistito alla prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le
aspettative delle imprese; tuttavia, nella comunicazione “Un mercato unico dei
diritti di proprietà intellettuale”, del 24 maggio 2011[29],
la Commissione ha concluso che vi è la necessità di modernizzare il sistema del
marchio nell’Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo
insieme e adeguandolo all’era di internet. (8) Parallelamente ai
miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio comunitario, occorre
armonizzare ulteriormente la normativa e le pratiche nazionali in materia di marchio
e allinearle al sistema del marchio dell’Unione nella misura idonea per
assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di
registrazione e di protezione dei marchi in tutta l’Unione. (9) Al fine di garantire maggiore
flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto
attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio
della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio europeo. Il segno
deve poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, e quindi non
necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione consenta
alle autorità competenti e al pubblico di determinare con precisione e
chiarezza l’oggetto esatto della protezione. (10) Le vigenti disposizioni del
regolamento (CE) n. 207/2009 non offrono alle denominazioni di origine e alle
indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri
strumenti di diritto dell’Unione. È pertanto necessario chiarire gli
impedimenti assoluti alla registrazione relativi alle denominazioni di origine
e alle indicazioni geografiche e assicurare la piena uniformità con la
normativa dell’Unione in materia di protezione di tali titoli di proprietà
intellettuale. Per motivi di uniformità con altri atti normativi dell’Unione,
occorre estendere la portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni
tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite. (11) Occorre che i marchi
depositati in scritture o lingue non comprensibili nell’Unione non possano
beneficiare di protezione nei casi in cui la registrazione venga rifiutata per
motivi assoluti una volta tradotti o trascritti in una delle lingue ufficiali
degli Stati membri. (12) È opportuno rendere più
difficile l’appropriazione illecita di marchi, estendendo la possibilità di
opporsi alle domande di marchio europeo presentate in malafede. (13) Al fine di mantenere una
solida protezione dei diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle
indicazioni geografiche protette a livello dell’Unione, è necessario chiarire
che tali diritti consentono di fare opposizione alla registrazione di un
marchio europeo posteriore, indipendentemente dal fatto che costituiscano anche
impedimenti di cui l’esaminatore deve tener conto d’ufficio. (14) Per garantire la certezza del
diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il
marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente,
è necessario stabilire che l’esercizio dei diritti conferiti da un marchio
europeo non deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data
di deposito o della data di priorità del marchio europeo. Questa disposizione è
conforme all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994[30]. (15) Al fine di assicurare certezza
del diritto e chiarezza, è necessario chiarire che non solo in caso di
somiglianza, ma anche in caso di uso di un segno identico per prodotti o
servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio europeo solo se
e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio
europeo, che è quella di garantire l’origine commerciale dei prodotti o dei
servizi. (16) Può crearsi confusione sull’origine
commerciale dei prodotti e servizi quando l’impresa utilizza come nome
commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un
collegamento tra l’impresa che porta il nome e i suoi prodotti e servizi.
Occorre pertanto che sia considerato contraffazione del marchio europeo anche l’uso
del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l’uso serva a
contraddistinguere i prodotti o i servizi sulla base della loro origine
commerciale. (17) Per garantire la certezza del
diritto e il pieno rispetto della normativa dell’Unione in materia, è opportuno
che il titolare di un marchio europeo abbia il diritto di vietare ai terzi l’uso
di un segno in una pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria
alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa[31]. (18) Al fine di rafforzare la
protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione
occorre che il titolare del marchio europeo abbia il diritto di impedire ai
terzi di introdurre nel territorio doganale dell’Unione prodotti non immessi in
libera pratica, quando detti prodotti provengono da paesi terzi e recano senza
autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio europeo
registrato in relazione a detti prodotti. (19) Al fine di impedire più
efficacemente l’ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel quadro di
vendite su internet, occorre che il titolare abbia il diritto di vietare l’importazione
di tali prodotti nell’Unione, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad
agire a scopi commerciali. (20) Al fine di consentire ai
titolari di marchi europei di lottare più efficacemente contro la
contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l’apposizione di
un marchio contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori precedenti l’apposizione. (21) Occorre che i diritti
esclusivi conferiti dal marchio europeo non permettano al titolare di vietare l’uso
di segni o indicazioni utilizzati correttamente e conformemente alle
consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di creare
condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi in caso di controversia,
tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione
illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso
includa solo l’uso del proprio nome. Occorre che esso includa anche, in
generale, l’uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi. È
necessario, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale
corretto e onesto del marchio europeo per designare o menzionare i prodotti o
servizi come i prodotti o servizi del titolare. (22) Al fine di garantire la
certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi
legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza violare il
principio che il marchio posteriore non può essere fatto valere contro il
marchio anteriore, che i titolari di marchio europeo non abbiano il diritto di
opporsi all’uso di un marchio posteriore quando quest’ultimo è stato acquisito
in un momento in cui il marchio anteriore non poteva essere fatto valere contro
il marchio posteriore. (23) Per ragioni di equità e di
certezza del diritto occorre che l’uso del marchio europeo in una forma che si
differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del
marchio nella forma in cui esso è stato registrato sia sufficiente per
preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio sia anche
registrato nella forma in cui è usato. (24) Il regolamento (CE) n.
207/2009 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione
del regolamento. Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona,
occorre allineare all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n.
207/2009. (25) È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti
delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (26) Per garantire l’efficiente
registrazione degli atti giuridici relativi al marchio in quanto oggetto di
proprietà, e assicurare la piena trasparenza del registro dei marchi europei, occorre
delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290
del trattato per specificare taluni obblighi del richiedente con riguardo a specifici
marchi e per definire in dettaglio le procedure di iscrizione nel registro del
trasferimento dei marchi europei, della creazione e del trasferimento di un
diritto reale, dell’esecuzione forzata, dell’inclusione in una procedura di
insolvenza, della concessione o del trasferimento di una licenza e della
cancellazione e della modifica di dati pertinenti registrati. (27) In considerazione del numero
estremamente ridotto e del graduale calo delle domande di marchio comunitario
presentate presso gli uffici centrali della proprietà intellettuale degli Stati
membri (“uffici degli Stati membri”), occorre prevedere che la domanda di
marchio europeo venga presentata unicamente presso l’Agenzia. (28) La protezione garantita dal
marchio europeo è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e
il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del
marchio. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 207/2009 norme
relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e
assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i
prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio
siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per
consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base
della sola domanda, di determinare l’estensione della protezione richiesta.
Occorre che l’uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di
tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del
termine. Occorre dare ai titolari di marchi europei che, in ragione della
prassi precedentemente seguita dall’Agenzia, sono registrati per il titolo
completo di una classe della classificazione di Nizza la possibilità di
adeguare le specifiche dei loro prodotti e servizi, al fine di garantire che il
contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto,
conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. (29) Al fine di instaurare un
sistema efficace ed efficiente di deposito delle domande di marchio europeo,
comprese le rivendicazioni di priorità e di preesistenza, occorre attribuire
alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290
del trattato per specificare i mezzi e le modalità di deposito della domanda di
marchio europeo, i dettagli delle condizioni formali della domanda di marchio
europeo, il contenuto della domanda, il tipo di tassa di deposito da pagare, le
procedure di accertamento della reciprocità, nonché di rivendicazione della
priorità di una domanda anteriore, della priorità di esposizione e della
preesistenza di un marchio nazionale. (30) Il vigente regime in materia
di ricerca, sia nel quadro del sistema del marchio europeo che dei sistemi
nazionali, non è né affidabile né efficace. Occorre pertanto sostituirlo
mediante motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a
disposizione del pubblico nel quadro della cooperazione tra l’Agenzia e gli
uffici degli Stati membri. (31) Per assicurare l’efficacia, l’efficienza
e la rapidità dell’esame e della registrazione delle domande di marchio europeo
da parte dell’Agenzia secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque,
occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma
dell’articolo 290 del trattato per specificare la procedura relativa alla
valutazione del rispetto delle prescrizioni relative alla data di deposito e
delle condizioni formali della domanda, la procedura di verifica del pagamento
delle tasse per classe di prodotto e di esame degli impedimenti assoluti alla
registrazione, la pubblicazione della domanda, la procedura di rettifica di
errori nelle pubblicazioni delle domande, la procedura relativa alle
osservazioni di terzi, la procedura di opposizione, la procedura per la
presentazione delle opposizioni e per il loro esame e la procedura relativa
alla modifica e alla divisione della domanda, i dati da inserire nel registro all’atto
della registrazione del marchio europeo, le modalità di pubblicazione della
registrazione e il contenuto e le modalità di rilascio dei certificati di
registrazione. (32) Affinché i marchi europei
possano essere rinnovati in modo efficace ed efficiente e le disposizioni sulla
modifica e la divisione del marchio europeo possano essere applicate senza
compromettere la certezza del diritto, occorre delegare alla Commissione il
potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato
per specificare le modalità di rinnovo del marchio europeo e la procedura di
modifica e di divisione del marchio europeo. (33) Per permettere al titolare di
un marchio europeo di rinunciare facilmente al marchio europeo, rispettando al
tempo stesso i diritti dei terzi iscritti nel registro in relazione a tale
marchio, e per assicurare che un marchio europeo possa essere dichiarato
decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose,
corrette ed eque e tenendo conto dei principi stabiliti nel presente
regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti
delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per specificare la
procedura di rinuncia ad un marchio europeo nonché le procedure di decadenza e di
nullità. (34) Per permettere un esame
efficiente, efficace e completo delle decisioni dell’Agenzia da parte delle
commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed
equa che tenga conto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 207/2009,
occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma
dell’articolo 290 del trattato per specificare il contenuto della domanda
di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, la forma e il
contenuto delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della
tassa di ricorso. (35) Per integrare le vigenti
disposizioni in materia di marchi comunitari collettivi e per correggere l’attuale
squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio europeo, è
necessario aggiungere una serie di disposizioni specifiche al fine di
proteggere i marchi europei di certificazione, in modo da consentire ad un
istituto o organismo di certificazione di permettere agli aderenti al sistema
di certificazione di usare il marchio come segno per i prodotti o i servizi che
soddisfano i requisiti di certificazione. (36) Per consentire un uso efficace
ed efficiente dei marchi europei collettivi e di certificazione, occorre
delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290
del trattato per specificare il termine per la presentazione del regolamento
per l’uso dei marchi e del loro contenuto. (37) L’esperienza acquisita nell’applicazione
del vigente sistema del marchio comunitario ha consentito di evidenziare le
possibilità di miglioramento di taluni aspetti della procedura. Di conseguenza,
occorre adottare talune misure per semplificare e accelerare, se opportuno, le
procedure e per rafforzare, se necessario, la certezza e la prevedibilità del
diritto. (38) Per assicurare il
funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio europeo,
occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma
dell’articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia di
forma delle decisioni, il procedimento orale e l’istruttoria, le modalità di
notifica, la procedura per la constatazione della perdita di un diritto, i
mezzi di comunicazione e i moduli utilizzati dalle parti nel procedimento, le
modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una
decisione o di cancellazione di un’iscrizione nel registro e di correzione di
errori palesi nelle decisioni e degli errori imputabili all’Agenzia, le
modalità di interruzione del procedimento e la procedura di ripartizione e di
fissazione delle spese, i dati da iscrivere nel registro, i dettagli delle
ispezioni e della conservazione dei fascicoli, le modalità di pubblicazione nel
Bollettino dei marchi europei e nella Gazzetta ufficiale dell’Agenzia, le
modalità di cooperazione amministrativa tra l’Agenzia e le autorità degli Stati
membri e le modalità di rappresentanza dinanzi l’Agenzia. (39) Per motivi di certezza del
diritto e per assicurare maggiore trasparenza, è opportuno definire in modo
chiaro tutte le funzioni dell’Agenzia, comprese quelle non connesse alla
gestione del sistema del marchio dell’Unione. (40) Per promuovere la convergenza
delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro
appropriato per la cooperazione tra l’Agenzia e gli uffici degli Stati membri,
che definisca chiaramente gli ambiti della cooperazione e consenta all’Agenzia
di coordinare progetti comuni di interesse europeo e di finanziare tali
progetti mediante sovvenzioni fino ad un importo massimo. Occorre che queste
attività di cooperazione siano benefiche per le imprese che utilizzano i
sistemi dei marchi in Europa. Per gli utilizzatori del sistema dell’Unione
prescritto dal presente regolamento, occorre che i progetti comuni, in
particolare la banca dati di ricerca e consultazione, offrano strumenti
aggiuntivi, inclusivi, efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi
specifici derivanti dal carattere unitario del marchio europeo. (41) Occorre adeguare alcuni
principi in materia di governance dell’Agenzia all’orientamento comune sulle
agenzie decentrate dell’UE, adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla
Commissione nel luglio 2012. (42) Per accrescere la certezza del
diritto e la trasparenza, è necessario aggiornare alcune disposizioni relative
all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia. (43) Nell’interesse di una gestione
finanziaria solida, occorre evitare l’accumulo di avanzi di bilancio
significativi. Occorre che questa regola non pregiudichi la capacità dell’Agenzia
di detenere una riserva finanziaria, pari ad un anno di spese operative, per
assicurare la continuità di funzionamento e l’esercizio delle sue funzioni. (44) Per permettere un’efficace ed
efficiente conversione di una domanda o di una registrazione di un marchio
europeo in una domanda di marchio nazionale, garantendo al tempo stesso un
esame approfondito dei pertinenti requisiti, occorre delegare alla Commissione
il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato
per specificare le condizioni formali che la domanda di conversione deve
rispettare e le modalità di esame e di pubblicazione. (45) Per garantire un metodo
efficace ed efficiente di risoluzione delle controversie e assicurarne la
coerenza con il regime linguistico di cui al regolamento (CE) n. 207/2009,
nonché l’adozione rapida di decisioni su questioni semplici e l’organizzazione
efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, e per garantire che le
tariffe applicate dall’Agenzia siano adeguate e realistiche, nel rispetto dei
principi di bilancio fissati dal regolamento (CE) n. 207/2009, occorre delegare
alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290
del trattato per specificare le informazioni relative alle lingue che possono
essere utilizzate dinanzi all’Agenzia, i casi in cui le decisioni di
opposizione e di cancellazione devono essere prese da un solo membro, le
modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, l’importo delle tasse
da pagare all’Agenzia e le modalità di pagamento. (46) Per garantire l’efficacia e l’efficienza
della registrazione dei marchi internazionali nel pieno rispetto delle norme
del protocollo relativo all’accordo di Madrid concernente la registrazione
internazionale dei marchi, occorre delegare alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per
specificare la procedura riguardante la registrazione internazionale dei
marchi. (47) Occorre pertanto modificare il
regolamento (CE) n. 207/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il
regolamento (CE) n. 207/2009 è così modificato: (1)
Nel titolo le parole “marchio comunitario” sono
sostituite dalle parole “marchio europeo”. (2)
In tutto il regolamento le parole “marchio
comunitario” sono sostituite dalle parole “marchio europeo” con le necessarie
modifiche grammaticali. (3)
In tutto il regolamento le parole “tribunale dei
marchi comunitari” sono sostituite dalle parole “tribunale dei marchi europei”
con le necessarie modifiche grammaticali. (4)
In tutto il regolamento le parole “marchio
comunitario collettivo” sono sostituite dalle parole “marchio europeo
collettivo” con le necessarie modifiche grammaticali. (5)
In tutto il regolamento, tranne che nei casi di cui
ai precedenti punti 2), 3) e 4), le parole “Comunità”, “Comunità europea” e “Comunità
europee” sono sostituite dalla parola “Unione” con le necessarie modifiche
grammaticali. (6)
In tutto il regolamento, la parola “Ufficio”,
riferita all’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi,
disegni e modelli) istituito dall’articolo 2 del regolamento, è sostituita
dalla parola “Agenzia” con le necessarie modifiche grammaticali. (7)
In tutto il regolamento la parola “presidente” è
sostituita dalla parola “direttore esecutivo” con le necessarie modifiche
grammaticali. (8)
L’articolo 2 è sostituito dal seguente: “Articolo 2
Agenzia 1. È istituita l’Agenzia dell’Unione europea per i
marchi, i disegni e i modelli, di seguito denominata “l’Agenzia”. 2. Ogni riferimento nella normativa dell’Unione
all’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e
modelli) è letto come riferito all’Agenzia.” (9)
L’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Articolo 4
Segni atti a costituire un marchio europeo Possono costituire marchi europei tutti i segni,
in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre, i colori in quanto tali, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e
i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese; b) essere rappresentati in modo da consentire alle
autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l’oggetto della
protezione garantita al titolare.” (10)
L’articolo 7 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, le lettere j) e k) sono
sostituite dalle seguenti: “j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione
e che non possono più essere utilizzati conformemente alla normativa dell’Unione
relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte; k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente
alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali
per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali
in materia di cui l’Unione è parte; l) i marchi che contengono o consistono in una
denominazione varietale precedente registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria
per ritrovati vegetali.”; (b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Il paragrafo 1 si applica anche se le
cause di impedimento esistono a) soltanto per una parte dell’Unione; b) soltanto se il marchio in lingua o scrittura
straniera è tradotto o trascritto in una lingua o in una scrittura ufficiale di
uno Stato membro.” (11)
L’articolo 8 è così modificato: (a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. In seguito all’opposizione del titolare del
marchio, il marchio è escluso dalla registrazione se: a) l’agente o il rappresentante del titolare del
marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome e senza l’autorizzazione
del titolare, a meno che l’agente o il rappresentante giustifichi il suo modo
di agire; b) il marchio si presti a essere confuso con un
marchio anteriore protetto fuori dall’Unione, purché alla data di presentazione
della domanda il marchio anteriore sia ancora in uso effettivo e il richiedente
abbia agito in malafede.”; (b)
al paragrafo 4, la frase introduttiva è
sostituita dalla frase seguente: “4. In seguito all’opposizione del titolare di un
marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi
commerciale e di portata non puramente locale, il marchio depositato è escluso
dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione
in materia di protezione delle designazioni di origine e delle indicazioni
geografiche, o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:”; (c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. In seguito all’opposizione del titolare di un
marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione
del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al
marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i
quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli
per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio
europeo anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione
o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che
gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo
del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo
o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.” (12)
L’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Articolo 9
Diritti conferiti dal marchio europeo 1. La registrazione del marchio europeo conferisce
al titolare un diritto esclusivo. 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti
prima della data di deposito o della data di priorità del marchio
europeo, il titolare del
marchio europeo ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi
segno in relazione a prodotti o servizi quando: (a)
il segno è identico al marchio europeo ed è usato
in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali
il marchio europeo è stato registrato, se tale uso compromette o può
compromettere la funzione del marchio europeo di garantire ai consumatori l’origine
dei prodotti o dei servizi; (b)
il segno è identico o simile al marchio europeo ed
è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi
per i quali il marchio europeo è stato registrato, se vi è rischio di
confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio
di associazione tra segno e marchio; (c)
il segno è identico o simile al marchio europeo, a
prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o
non simili a quelli per i quali il marchio europeo è stato registrato, se il
marchio europeo gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto
motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla
notorietà del marchio europeo o reca pregiudizio agli stessi. 3. Possono essere in particolare vietati, a norma
del paragrafo 2: (a)
l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro
imballaggio; (b)
l’offerta, l’immissione in commercio o lo
stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi
sotto la copertura del segno; (c)
l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto
la copertura del segno; (d)
l’uso del segno come nome commerciale o denominazione
sociale o come parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale; (e)
l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o
nella pubblicità; (f)
l’uso del segno nella pubblicità comparativa
secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE. 4. Il titolare del marchio europeo ha anche il
diritto di impedire l’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 3,
lettera c), quando lo speditore è il solo ad agire a fini commerciali. 5. Il titolare del marchio europeo ha inoltre il
diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nel territorio doganale dell’Unione,
nel quadro di un’attività commerciale, prodotti che non siano stati immessi in
libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da
paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio europeo
registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti
essenziali da detto marchio.” (13)
Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis e 9 ter: “Articolo 9 bis
Violazione dei diritti del titolare mediante la presentazione, l’imballaggio
o altri mezzi Se è probabile che la presentazione, l’imballaggio
o altri mezzi sui quali è apposto il marchio siano utilizzati nell’Unione per
prodotti o servizi, e che l’uso in relazione a tali prodotti o servizi
costituirebbe una violazione dei diritti del titolare a norma dell’articolo 9,
paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio europeo ha il diritto di vietare: (a)
l’apposizione in ambito commerciale di un segno
identico o simile al marchio europeo sulla presentazione, sull’imballaggio o su
altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto; (b)
l’offerta, l’immissione in commercio, lo stoccaggio
per tali fini, l’importazione o l’esportazione della presentazione, dell’imballaggio
o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto. Articolo 9
ter
Data di opponibilità del diritto ai terzi 1. Il diritto conferito dal marchio europeo è
opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della
registrazione del marchio. 2. Può essere richiesto un equo indennizzo per
fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio europeo che
sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in
virtù di detto marchio. 3. Il tribunale adito non può statuire sul merito
fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.” (14)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Articolo 12
Limitazione degli effetti del marchio europeo 1. Il diritto conferito dal marchio europeo non
consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio: (a)
del loro nome o indirizzo personale; (b)
di segni o indicazioni non distintivi o relativi
alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla
provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del
servizio; (c)
del marchio per designare o menzionare prodotti o
servizi come quelli del titolare del marchio, in particolare se l’uso del marchio è
necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare accessori o pezzi di ricambio. Il primo comma si applica solo quando l’uso da
parte di terzi sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o
commerciale. 2. L’uso da parte di terzi è considerato non
conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi: (a)
si tratta di un uso che dà l’impressione che vi sia
un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio; (b)
si tratta di un uso che trae indebito vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli
stessi senza giusto motivo.” (15)
All’articolo 13, paragrafo 1, le parole “nella
Comunità” sono sostituite dalle parole “nello Spazio economico europeo”. (16)
È inserito il seguente articolo 13 bis: “Articolo 13 bis
Protezione del diritto del titolare di un marchio registrato posteriormente
nelle azioni per contraffazione 1. Nell’ambito di azioni per contraffazione il
titolare di un marchio europeo non ha il diritto di vietare l’uso di un marchio
europeo registrato posteriormente quando il marchio posteriore non può essere
dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 53, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 54,
paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 57, paragrafo 2. 2. Nell’ambito di azioni per contraffazione il
titolare di un marchio europeo non ha il diritto di vietare l’uso di un marchio
nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non può essere
dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 9, paragrafi 1
e 2, e dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva [xxx]. 3. Quando il titolare di un marchio europeo non ha
il diritto di vietare l’uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del
paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha
il diritto di vietare l’uso del marchio europeo anteriore nel quadro di un’azione
per contraffazione.” (17)
All’articolo 15, paragrafo 1, il secondo
comma è sostituito dal seguente: “Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre
considerate come uso: (a)
l’utilizzazione del marchio europeo in una forma
che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo
del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto
che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato; (b)
l’apposizione del marchio europeo sui prodotti o
sul loro imballaggio nell’Unione solo ai fini dell’esportazione.” (18)
All’articolo 16, paragrafo 1, la frase
introduttiva è sostituita dalla frase seguente: “1. Salvo disposizione contraria degli articoli da
17 a 24, il marchio europeo in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella
sua totalità e per l’intero territorio dell’Unione, a un marchio nazionale
registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi europei
(di seguito “il registro”):”. (19)
All’articolo 17, il paragrafo 4 è
soppresso. (20)
L’articolo 18 è sostituito dal seguente: “Articolo 18
Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente 1. Se un marchio europeo viene registrato, senza l’autorizzazione
del titolare, a nome dell’agente o rappresentante di colui che del marchio è
titolare, quest’ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio
europeo a proprio favore, a meno che l’agente o il rappresentante non
giustifichi il proprio modo di agire. 2. Il titolare può presentare domanda di cessione
ai sensi del paragrafo 1 ai seguenti soggetti: (a)
l’Agenzia, in luogo della domanda di dichiarazione
di nullità ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b); (b)
il tribunale dei marchi europei, di cui all’articolo 95,
in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell’articolo 100,
paragrafo 1.” (21)
L’articolo 19 è così modificato: (a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. A richiesta di una delle parti, i diritti di
cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e
pubblicati.”; (b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. L’iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2
è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.” (22)
All’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 4: “4. L’iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3
è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.” (23)
All’articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 6: “6. L’iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5
è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.” (24)
Nel titolo II è aggiunta la seguente sezione 5: “SEZIONE 5
Delega di poteri Articolo 24 bis
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare: (a)
l’obbligo a carico del richiedente di fornire la
traduzione o la trascrizione nella lingua della domanda ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 2, lettera b); (b)
la procedura di iscrizione nel registro di un
trasferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5; (c)
la procedura di iscrizione nel registro della
creazione o del trasferimento di un diritto reale ai sensi dell’articolo 19,
paragrafo 2; (d)
la procedura di iscrizione nel registro dell’esecuzione
forzata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3; (e)
la procedura di iscrizione nel registro dell’inclusione
in una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3; (f)
la procedura di iscrizione nel registro della
concessione o del trasferimento di una licenza ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5; (g)
la procedura di cancellazione o di modifica dell’iscrizione
nel registro di un diritto reale, dell’esecuzione forzata o della licenza ai
sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, dell’articolo 20, paragrafo 4,
e dell’articolo 22, paragrafo 6.” (25)
L’articolo 25 è sostituito dal seguente: “Articolo 25
Deposito della domanda La domanda di marchio europeo è depositata presso
l’Agenzia.” (26)
L’articolo 26 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita
dalla seguente: “d) una rappresentazione del marchio che soddisfa i
requisiti di cui all’articolo 4, lettera b).”; (b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Oltre agli
obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio europeo deve
soddisfare le condizioni formali stabilite conformemente all’articolo 35 bis,
lettera b). Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato
elettronicamente, il direttore esecutivo dell’Agenzia stabilisce il formato e
le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere
rappresentato.” (27)
L’articolo 27 è sostituito dal seguente: “Articolo 27
Data di deposito La data di deposito della domanda di marchio
europeo è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi
di cui all’articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all’Agenzia,
sempre che sia stata pagata la tassa di deposito, il cui ordine di pagamento
sia stato dato al più tardi alla predetta data.” (28)
L’articolo 28 è sostituito dal seguente: “Articolo 28
Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi 1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la
registrazione sono classificati secondo il sistema stabilito dall’Accordo di
Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini
della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 (di seguito “la
classificazione di Nizza”). 2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la
protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con
chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli
operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di
protezione richiesto. L'elenco dei prodotti e servizi consente di classificare
ogni elemento in una sola classe della classificazione di Nizza. 3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2,
possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle
classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione
che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione. 4. L’Agenzia respinge la domanda contenente
indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una
formulazione accettabile entro un termine fissato dall’Agenzia a tal fine. 5. Se si utilizzano termini generali, comprese le
indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza,
questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi
chiaramente coperti dal significato letterale dell’indicazione o del termine.
Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o
servizi che non possono essere intesi come tali. 6. Se il richiedente chiede la registrazione per
più classi, i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo le classi della
classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui
esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi. 7. La classificazione dei prodotti e servizi serve
esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi non sono
considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della
classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per
il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di
Nizza. 8. I titolari di marchi europei di cui è stata
chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati unicamente
in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza,
possono dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere
la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato
letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in
tal modo figurino nell’elenco alfabetico della classe della classificazione di
Nizza, nell’edizione in vigore alla data di deposito. La dichiarazione è presentata all’Agenzia entro 4
mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e indica in modo chiaro,
preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente
coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare
aveva in origine intenzione di proteggere. L’Agenzia adotta le misure opportune
per modificare conformemente il registro. Questa possibilità lascia
impregiudicata l’applicazione dell’articolo 15, dell’articolo 42, paragrafo 2,
dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 57, paragrafo 2. I marchi europei per i quali la dichiarazione non
viene presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a
decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti
o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni
che figurano nel titolo della pertinente classe.” (29)
All’articolo 29, paragrafo 5, è aggiunta
la seguente frase: “Se necessario, il direttore esecutivo dell’Agenzia
chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla
prima frase accorda detto trattamento di reciprocità.” (30)
L’articolo 30 è sostituito dal seguente: “Articolo 30
Rivendicazione di priorità 1. La rivendicazione di priorità è presentata
contestualmente alla domanda di marchio europeo, indicando la data, il numero e
il paese della domanda anteriore. 2. Il direttore esecutivo dell’Agenzia può
stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione
di priorità tutte le informazioni e la documentazione supplementari previste
dalle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 35 bis, lettera
d), purché l’Agenzia possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.” (31)
L’articolo 33 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase: “La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente
alla domanda di marchio europeo.”; (b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Il richiedente che desideri far valere la
priorità ai sensi del paragrafo 1 presenta prove idonee della
partecipazione all’esposizione e dell’adeguata diffusione di informazioni sui
prodotti o sui servizi sotto il marchio richiesto.” (32)
All’articolo 34, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente: “3. La preesistenza rivendicata per il marchio
europeo cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza,
è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del
marchio anteriore, purché la decadenza prenda effetto prima della data di
deposito o della data di priorità del marchio europeo.” (33)
Nel titolo III è aggiunta la seguente sezione 5: “SEZIONE 5
Delega di poteri Articolo 35 bis
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare: (a)
i mezzi e le modalità di deposito della domanda di
marchio europeo presso l’Agenzia conformemente all’articolo 25; (b)
i dettagli concernenti il contenuto della domanda
di marchio europeo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, il tipo di
tasse da pagare per la domanda, di cui all’articolo 26, paragrafo 2,
compresi il numero di classi di prodotti e servizi coperte da dette tasse,
nonché le condizioni formali della domanda, di cui all’articolo 26, paragrafo 3; (c)
la procedura di accertamento della reciprocità ai
sensi dell’articolo 29, paragrafo 5; (d)
la procedura e le norme in materia di informazione
e di documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore
ai sensi dell’articolo 30; (e)
la procedura e le norme in materia di prove a
sostegno della rivendicazione della priorità dell’esposizione ai sensi dell’articolo 33,
paragrafo 1; (f)
la procedura per rivendicare la preesistenza di un
marchio nazionale ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, e dell’articolo 35,
paragrafo 1.” (34)
All’articolo 36, paragrafo 1, la lettera
b) è sostituita dalla seguente: “b) se la domanda di marchio europeo soddisfa le
condizioni stabilite dal presente regolamento e le condizioni formali di cui
all’articolo 26, paragrafo 3.” (35)
All’articolo 37, il paragrafo 2 è
soppresso. (36)
Nel titolo IV, la sezione 2 è soppressa. (37)
L’articolo 39 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda
di marchio europeo sono soddisfatti, la domanda viene pubblicata ai fini dell’articolo 42,
sempre che non sia stata respinta ai sensi dell’articolo 37. La pubblicazione
della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione
del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti
delegati adottati ai sensi del predetto regolamento.”; (b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. L’Agenzia corregge gli errori o sbagli
contenuti nella pubblicazione della domanda.” (38)
L’articolo 40 è sostituito dal seguente: “Articolo 40
Osservazioni dei terzi 1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i
gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di
servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all’Agenzia
osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5
e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla registrazione. Non per questo acquistano la qualità di parti
della procedura dinanzi all’Agenzia. 2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima
della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta
opposizione al marchio, prima dell’adozione della decisione finale sull’opposizione. 3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non
pregiudica il diritto dell’Agenzia di riaprire l’esame degli impedimenti
assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se
del caso. 4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono
notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.” (39)
All’articolo 41, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente: “3. L’opposizione deve essere redatta per iscritto
e motivata. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della
tassa d’opposizione. 4. Entro un termine imposto dall’Agenzia, l’opponente
può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione.” (40)
All’articolo 42, paragrafo 2, prima
frase, le parole “nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione”
sono sostituite dalle parole “nel corso dei cinque anni che precedono la data
di deposito o la data di priorità”. (41)
L’articolo 44 è così modificato: (a)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita
dalla seguente: “b) prima che la data di deposito di cui all’articolo 27
sia stata concessa dall’Agenzia e durante il periodo di opposizione di cui all’articolo 41,
paragrafo 1.”; (b)
il paragrafo 3 è soppresso. (42)
L’articolo 45 è sostituito dal seguente: “Articolo 45
Registrazione 1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del
presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine cui
si fa riferimento all’articolo 41, paragrafo 1, o se l’opposizione è
stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio
europeo. La registrazione è pubblicata. 2. L’Agenzia rilascia il certificato di
registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. 3. Per i prodotti e i servizi coperti dalla
registrazione il titolare del marchio europeo registrato ha il diritto di
apporre accanto al marchio un simbolo indicante che il marchio è registrato
nell’Unione solo fintanto che la registrazione è in vigore. La configurazione
esatta del simbolo è decisa dal direttore esecutivo dell’Agenzia. 4. Il simbolo del marchio registrato non può
essere usato da soggetti diversi dal titolare o senza il suo consenso. Il
titolare del marchio non può utilizzare il simbolo del marchio prima della
registrazione o dopo la decadenza, la dichiarazione di nullità, la scadenza o
la rinuncia al marchio.” (43)
Nel titolo IV è aggiunta la seguente sezione 7: “SEZIONE 7
Delega di poteri Articolo 45 bis
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare: (a)
la procedura di esame del rispetto delle condizioni
relative alla data di deposito di cui all’articolo 36, paragrafo 1,
lettera a), e delle condizioni formali di cui all’articolo 26, paragrafo 3,
e la procedura di verifica del pagamento delle tasse per classe di prodotto di
cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c); (b)
la procedura per l’esame degli impedimenti assoluti
alla registrazione di cui all’articolo 37; (c)
le informazioni da includere nella pubblicazione della
domanda di cui all’articolo 39, paragrafo 1; (d)
la procedura per correggere gli errori e gli sbagli
contenuti nella pubblicazione della domanda di marchio europeo di cui all’articolo 39,
paragrafo 3; (e)
la procedura di presentazione delle osservazioni da
parte di terzi di cui all’articolo 40; (f)
i dettagli della procedura di presentazione e di esame
dell’opposizione di cui agli articoli 41 e 42; (g)
la procedura di modifica della domanda di cui all’articolo 43,
paragrafo 2, e la procedura di divisione della domanda di cui all’articolo 44; (h)
i dati da inserire nel registro al momento della registrazione
del marchio europeo, le modalità di pubblicazione della registrazione di cui
all’articolo 45, paragrafo 1, e il contenuto e le modalità di
rilascio del certificato di registrazione di cui all’articolo 45, paragrafo 2.” (44)
All’articolo 49, il paragrafo 3 è
soppresso. (45)
È inserito il seguente articolo 49 bis: “Articolo 49 bis
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare: (a)
la procedura di rinnovo del marchio europeo ai
sensi dell’articolo 47, in particolare il tipo di tasse da pagare; (b)
la procedura di modifica della registrazione del
marchio europeo di cui all’articolo 48, paragrafo 2; (c)
la procedura di divisione del marchio europeo
prevista all’articolo 49.” (46)
All’articolo 50, i paragrafi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti: “2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all’Agenzia dal
titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel
registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio europeo
dichiarata all’Agenzia dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio
ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, è subordinata al rigetto
definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa.” “3. La rinuncia è registrata soltanto con il
consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è
iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del
marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di
rinunciare; l’iscrizione avviene alla scadenza del termine prescritto ai sensi
dell’articolo 57 bis, lettera a).” (47)
All’articolo 53, paragrafo 1, è aggiunto
il comma seguente: “Le condizioni di cui al primo comma, lettere a),
b) e c), sono soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del
marchio europeo.” (48)
All’articolo 54, paragrafi 1 e 2, le
parole “né opporsi all’uso di quest’ultimo” e “né opporsi all’uso del marchio
posteriore” sono soppresse. (49)
L’articolo 56 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, lettera c), le parole “dalla
legislazione dello Stato membro interessato” sono sostituite dalle parole “dalla
normativa dell’Unione o della legislazione dello Stato membro interessato”; (b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. La domanda di decadenza o di nullità è
inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa
sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall’Agenzia
o da un tribunale dei marchi europei di cui all’articolo 95 e tale decisione
sia passata in giudicato.” (50)
All’articolo 57, paragrafo 2, seconda
frase, le parole “data di pubblicazione” sono sostituite dalle parole “data di
deposito o alla data di priorità”. (51)
Nel titolo VI è aggiunta la seguente sezione 6: “SEZIONE 6
Delega di poteri Articolo 57 bis
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare: (a)
la procedura di rinuncia al marchio europeo di cui
all’articolo 50, compreso il termine di cui al paragrafo 3 dello
stesso articolo; (b)
la procedura di decadenza e di nullità del marchio
europeo di cui agli articoli 56 e 57.” (52)
All’articolo 58, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: “1. Contro le decisioni delle istanze decisionali
dell’Agenzia di cui all’articolo 130, lettere a), b), c) e d), può essere
presentato ricorso. Sia i termini di ricorso di cui all’articolo 60 che la
domanda di ricorso hanno effetto sospensivo.” (53)
L’articolo 62 è soppresso. (54)
All’articolo 64, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente: “3. Le decisioni delle commissioni di ricorso
hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 65,
paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso
dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest’ultimo o da eventuali
ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del
Tribunale.” (55)
L’articolo 65 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Avverso le decisioni delle commissioni di
ricorso può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.”; (b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che
a riformare la decisione impugnata.”; (c)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai
seguenti: “5. Il ricorso deve essere inoltrato al Tribunale
entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso. 6. L’Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti
necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso
contro la sentenza, della Corte di giustizia.” (56)
È inserito il seguente articolo 65 bis: “Articolo 65 bis
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare: (a)
il contenuto del ricorso di cui all’articolo 60
e la procedura per la presentazione e l’esame del ricorso; (b)
la forma e il contenuto delle decisioni della commissione
di ricorso di cui all’articolo 64; (c)
il rimborso della tassa di ricorso di cui all’articolo 60.” (57)
L’intestazione del titolo VIII è sostituita dalla
seguente: “DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI MARCHI EUROPEI COLLETTIVI
EUROPEI E SUI MARCHI EUROPEI DI CERTIFICAZIONE”. (58)
Tra l’intestazione del titolo VIII e l’articolo 66
è inserita la seguente sezione: “SEZIONE 1
Marchi europei collettivi” (59)
All’articolo 66, il paragrafo 3 è sostituito
dal seguente: “3. Salvo disposizione contraria della presente
sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi europei
collettivi.” (60)
All’articolo 67, paragrafo 1, le parole “entro
il termine prescritto” sono sostituite dalle parole “entro il termine
prescritto ai sensi dell’articolo 74 bis”. (61)
L’articolo 69 è sostituito dal seguente: “Articolo 69
Osservazioni dei terzi Quando all’Agenzia sono presentate osservazioni
scritte su un marchio europeo collettivo ai sensi dell’articolo 40, le
osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei
quali la domanda di marchio europeo collettivo può essere respinta ai sensi
dell’articolo 68.” (62)
È inserito il seguente articolo 74 bis: “Articolo 74 bis
Delega di poteri La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 163 per specificare il termine di cui
all’articolo 67, paragrafo 1, per la presentazione all’Agenzia del
regolamento per l’uso del marchio collettivo e il contenuto del regolamento ai
sensi dell’articolo 67, paragrafo 2” (63)
Nel titolo VIII è aggiunta la seguente sezione 2: “SEZIONE 2
Marchi europei di certificazione Articolo 74
ter
Marchi europei di certificazione 1. Possono costituire marchi europei di
certificazione i marchi europei così designati all’atto del deposito della
domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare
del marchio in relazione alla provenienza geografica, al materiale, al
procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio,
alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, da prodotti e servizi
non certificati. 2. Ogni persona giuridica, tra cui istituzioni,
autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio
europeo di certificazione, purché: (a)
la persona giuridica non eserciti attività che
comportano la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi del tipo
certificato; (b)
la persona giuridica sia competente a certificare i
prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato. 3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), possono costituire marchi europei di certificazione ai sensi
del paragrafo 1 segni o indicazioni che nel commercio possono servire a
designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio di
certificazione non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l’uso nel
commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle
consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare il
marchio di certificazione non può essere opposto ad un terzo abilitato ad
utilizzare una denominazione geografica. 4. Salvo disposizione contraria della presente
sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi europei di
certificazione.” Articolo 74
quater
Regolamento per l’uso del marchio 1. La domanda di marchio europeo di certificazione
deve essere accompagnata, entro il termine prescritto ai sensi dell’articolo 74
duodecies, da un regolamento d’uso del marchio di certificazione. 2. Nel regolamento d’uso si devono indicare le
persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve
certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza
dell’uso del marchio e le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni. Articolo 74
quinquies
Rigetto della domanda 1. Oltre che per gli impedimenti alla
registrazione di un marchio europeo, previsti dagli articoli 36 e 37, la
domanda di marchio europeo di certificazione è respinta se non soddisfa alle
disposizioni dell’articolo 74 ter o dell’articolo 74 quater,
ovvero se il regolamento d’uso è contrario all’ordine pubblico o al buon
costume. 2. La domanda di marchio europeo di certificazione
è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere
o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un
marchio di certificazione. 3. La domanda non è respinta se il richiedente,
mediante una modificazione del regolamento d’uso, soddisfa alle condizioni
indicate nei paragrafi 1 e 2. Articolo 74
sexies
Osservazioni dei terzi Quando all’Agenzia sono presentate osservazioni
scritte su un marchio europeo di certificazione ai sensi dell’articolo 40,
le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base
dei quali la domanda di marchio europeo di certificazione può essere respinta
ai sensi dell’articolo 74 quinquies. Articolo 74
septies
Modifica del regolamento d’uso del marchio 1. Il titolare del marchio europeo di
certificazione sottopone all’Agenzia ogni modifica del regolamento d’uso. 2. La modifica non è menzionata nel registro se il
regolamento d’uso modificato è contrario alle disposizioni dell’articolo 74
quater o comporta uno degli impedimenti di cui all’articolo 74 quinquies. 3. Al regolamento d’uso modificato si applica
l’articolo 74 sexies. 4. Ai fini del presente regolamento le
modificazioni del regolamento d’uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla
data di iscrizione della menzione della modifica nel registro. Articolo 74 octies
Trasferimento In deroga all’articolo 17, paragrafo 1,
il marchio europeo di certificazione può essere trasferito solo alle persone
giuridiche che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 74 ter,
paragrafo 2. Articolo 74
nonies
Esercizio dell’azione per contraffazione 1. Solo il titolare di un marchio europeo di
certificazione o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale
scopo possono promuovere l’azione per contraffazione. 2. Il titolare di un marchio europeo di
certificazione può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a
utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell’utilizzazione
non autorizzata dello stesso. Articolo 74 decies
Motivi di decadenza Oltre alle cause di decadenza previste all’articolo 51, il titolare
del marchio europeo di certificazione è dichiarato decaduto dai suoi diritti su
domanda presentata all’Agenzia o su domanda riconvenzionale in un’azione per
contraffazione, quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta: (a)
il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 74
ter, paragrafo 2; (b)
il titolare non prende misure ragionevoli per
prevenire un’utilizzazione del marchio non compatibile con le condizioni
previste dal regolamento d’uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se
del caso, nel registro; (c)
il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio
rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell’articolo 74 quinquies,
paragrafo 2; (d)
la modifica del regolamento d’uso è stata iscritta
nel registro in contrasto con le disposizioni dell’articolo 74 septies,
paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle
disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento
d’uso. Articolo 74
undecies
Motivi di nullità Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52
e 53, il marchio europeo di certificazione, se la sua registrazione non è
conforme alle disposizioni dell’articolo 74 quinquies, è dichiarato
nullo su domanda presentata all’Agenzia o sulla base di una domanda
riconvenzionale in un’azione per contraffazione, salvo che il titolare del
marchio si conformi all’articolo 74 quinquies procedendo a una
modifica del regolamento d’uso. Articolo 74
duodecies
Delega di poteri La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 163 per specificare il termine di cui
all’articolo 74 quater, paragrafo 1, per la presentazione all’Agenzia
del regolamento per l’uso del marchio europeo di certificazione e il contenuto del
regolamento ai sensi dell’articolo 74 quater, paragrafo 2.” (64)
L’articolo 75 è sostituito dal seguente: “Articolo 75
Forma delle decisioni e delle comunicazioni dell’Agenzia 1. Le decisioni dell’Agenzia sono motivate. Esse
devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai
quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. 2. Qualsiasi decisione, notificazione o
comunicazione dell’Agenzia reca l’indicazione dell’organo o della divisione
dell’Agenzia ed i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono
essere firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il
bollo dell’Agenzia apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire
che si usino altri mezzi per indicare l’organo o la divisione dell’Agenzia e il
nome dei funzionari responsabili ovvero un contrassegno diverso dal bollo per
le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni dell’Agenzia effettuate
mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.” (65)
All’articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta
la seguente frase: “Nei procedimenti di nullità ai sensi dell’articolo 52,
l’Agenzia limita l’esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.” (66)
All’articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo 5: “5. Il direttore esecutivo dell’Agenzia determina
gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i
costi di istruzione di cui all’articolo 93 bis, lettera b).” (67)
L’articolo 79 è sostituito dal seguente: “Articolo 79
Notifica 1. L’Agenzia notifica, d’ufficio, agli interessati
tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un
termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente
regolamento o da atti delegati ai sensi del presente regolamento o è prescritta
dal direttore esecutivo dell’Agenzia. 2. Il direttore esecutivo può stabilire quali
documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la
citazione, vadano notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. La notificazione può essere eseguita con mezzi
elettronici. Il direttore esecutivo ne determina le modalità. 4. Quando la notificazione è effettuata mediante affissione
di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e fissa
la data di inizio del periodo di un mese allo scadere del quale il documento si
considera notificato.” (68)
Sono inseriti i seguenti articoli 79 bis,
79 ter, 79 quater e 79 quinquies: “Articolo 79 bis
Constatazione della perdita di un diritto l’Agenzia informa l’interessato ai sensi dell’articolo 79
nei casi in cui constati che in base al regolamento o agli atti delegati
adottato ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un
diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L’interessato può
chiedere che venga adottata una decisione. L’Agenzia adotta una tale decisione
solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario l’Agenzia
rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente. Articolo 79
ter
Comunicazioni all’Agenzia Le comunicazioni destinate all’Agenzia possono
essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina la
portata e le condizioni tecniche secondo le quali dette comunicazioni possono
essere presentate per via elettronica. Articolo 79
quater
Termini 1. Il calcolo e la durata dei termini sono disciplinati
da norme adottate conformemente all’articolo 93 bis, lettera f). 2. Prima dell’inizio di ciascun anno civile il
direttore esecutivo dell’Agenzia stabilisce i giorni in cui l’Agenzia non è
aperta per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è
recapitata nella località in cui l’Agenzia ha sede. 3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del
periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della
posta nello Stato membro in cui l’Agenzia ha sede o in caso di interruzione
effettiva del collegamento dell’Agenzia con i mezzi elettronici di
comunicazione ammessi. 4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi
naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le
parti nella procedura e l’Agenzia o viceversa, il direttore esecutivo dell’Agenzia
può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o
la loro sede nello Stato interessato o che hanno designato un rappresentante
con indirizzo nello Stato interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero
alla data o dopo la data d’inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui
stesso determinato, siano prorogati sino ad una data fissata dal direttore
esecutivo. Nel determinare la data, egli valuta il momento in cui le circostanze
eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell’Agenzia,
la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le
parti nella procedura. Articolo 79
quinquies
Correzione di errori e di sviste manifeste L’Agenzia provvede a correggere gli errori
linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle
decisioni dell’Agenzia o gli errori tecnici attribuibili all’Agenzia commessi
nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa
registrazione.” (69)
L’articolo 80 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, prima frase, le parole “una
decisione inficiata da un errore procedurale evidente” sono sostituite dalle
parole “una decisione inficiata da un errore evidente”; (b)
al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita
dalla seguente: “La cancellazione dell’iscrizione nel registro o
la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione
nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura
nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio europeo in questione che
siano iscritti nel registro.”; (c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Il presente articolo non pregiudica la
facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 né
la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell’articolo 79
quinquies. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell’Agenzia
contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a
seguito della revoca della decisione da parte dell’Agenzia ai sensi del paragrafo 1
del presente articolo.” (70)
L’articolo 82 è così modificato: (a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Il presente articolo non è applicabile ai
termini previsti all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 33, paragrafo 1,
all’articolo 36, paragrafo 2, all’articolo 41, paragrafi 1
e 3, all’articolo 47, paragrafo 3, all’articolo 60, all’articolo 65,
paragrafo 5, all’articolo 81 e all’articolo 112, nonché ai
termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo o ai termini
previsti all’articolo 34 per rivendicare la preesistenza dopo la
presentazione della domanda.”; (b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. Se l’Agenzia accoglie la richiesta, le
conseguenze dell’inosservanza del termine si considerano non avvenute. Se fra
la scadenza del termine non rispettato e la richiesta di prosecuzione del
procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a
decidere sull’atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell’atto
omesso stesso è sufficiente, prende una decisione diversa. Deve essere
confermato per iscritto se la decisione originaria non deve essere modificata.” (71)
È inserito il seguente articolo 82 bis: “Articolo 82 bis
Interruzione del procedimento Per l’interruzione o la ripresa del procedimento,
l’Agenzia osserva le modalità definite conformemente all’articolo 93 bis,
lettera i).” (72)
L’articolo 83 è sostituito dal seguente: “Articolo 83
Riferimento ai principi generali In assenza di una disposizione di procedura nel
presente regolamento o in atti delegati adottati in virtù del presente
regolamento, l’Agenzia prende in considerazione i principi di diritto
processuale riconosciuti negli Stati membri.” (73)
All’articolo 85, paragrafo 1, le parole “alle
condizioni previste dal regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole
“alle condizioni previste ai sensi dell’articolo 93 bis, lettera
i).” (74)
All’articolo 86, paragrafo 2, la seconda
frase è sostituita dalla seguente: “Ogni Stato membro designa un’autorità
responsabile della verifica dell’autenticità della decisione e ne comunica le
coordinate all’Agenzia, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula
esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, con la sola verifica dell’autenticità
della decisione.” (75)
L’articolo 87 è sostituito dal seguente: “Articolo 87
Registro dei marchi europei 1. L’Agenzia tiene un registro nel quale sono
riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o atti delegati
adottati ai sensi del presente regolamento prescrivono la registrazione o la
menzione. L’Agenzia tiene aggiornato il registro. 2. Il registro è aperto alla consultazione
pubblica. Può essere tenuto elettronicamente. 3. L’Agenzia mantiene una banca dati elettronica
contenente tutti gli elementi relativi alle domande di registrazione dei marchi
europei e alle iscrizioni nel registro. Il contenuto della banca dati può
essere messo a disposizione del pubblico. Il direttore esecutivo stabilisce le
condizioni di accesso alla banca dati e il modo in cui il contenuto di tale banca
dati può essere messo a disposizione tramite lettura elettronica, nonché le
relative tariffe.” (76)
L’articolo 88 è così modificato: (a)
nel titolo le parole “Consultazione pubblica” sono
sostituite dalle parole “Consultazione pubblica e conservazione dei fascicoli”; (b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei
paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazione determinati
documenti. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione. 5. L’Agenzia conserva i fascicoli delle procedure
relative alle domande di marchio europeo o alle registrazioni dei marchi
europei. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono
conservati. I fascicoli possono essere conservati in formato elettronico. I
documenti originali che costituiscono la base dei fascicoli elettronici sono
eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell’Agenzia
stabilito dal direttore esecutivo.” (77)
L’articolo 89 è sostituito dal seguente: “Articolo 89
Pubblicazioni periodiche 1. L’Agenzia pubblica periodicamente: (a)
un Bollettino dei marchi europei contenente le
iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni la cui
pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da atti delegati adottati
ai sensi del presente regolamento; (b)
una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni
e le informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo dell’Agenzia
nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua
applicazione. Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b)
possono essere effettuate mediante mezzi elettronici. 2. Il Bollettino dei marchi europei viene
pubblicato secondo modalità e con la frequenza stabilite dal direttore
esecutivo. 3. Il direttore esecutivo può stabilire che taluni
elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali
dell’Unione.” (78)
L’articolo 92 è così modificato: (a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda
frase, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una
stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell’Unione
devono essere rappresentate dinanzi all’Agenzia, conformemente all’articolo 93,
paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo
per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio europeo. In deroga al primo comma, le persone fisiche e
giuridiche di cui allo stesso comma non devono essere rappresentate dinanzi all’Agenzia
nei casi stabiliti ai sensi dell’articolo 93 bis, lettera p).”; (b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite ai
sensi dell’articolo 93 bis, lettera o), viene nominato un
rappresentante comune.” (79)
L’articolo 93 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. La rappresentanza delle persone fisiche e
giuridiche dinanzi all’Agenzia può essere assunta soltanto: (a)
da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno
Stato membro e abbiano domicilio professionale nell’Unione, purché possano
agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi; (b)
da mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto
dall’Agenzia. I rappresentanti operanti dinanzi all’Agenzia
devono, su richiesta dell’Agenzia, depositarvi una procura firmata, da inserire
nel fascicolo.”; (b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. Il direttore esecutivo dell’Agenzia può
concedere una deroga: (a)
alle disposizioni del paragrafo 2,
lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver
acquisito in altro modo la qualificazione richiesta; (b)
alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a),
nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i
requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).”; (c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. Le condizioni alle quali una persona può
essere cancellata dall’elenco dei mandatari abilitati sono determinate
conformemente all’articolo 93 bis, lettera p).” (80)
Nel titolo IX è aggiunta la seguente sezione 5: “SEZIONE 5
Attribuzione di poteri Articolo 93 bis
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare: (a)
i requisiti in materia di forma delle decisioni di
cui all’articolo 75; (b)
le modalità della procedura orale e dell’istruttoria
di cui agli articoli 77 e 78; (c)
le modalità della notifica di cui all’articolo 79; (d)
la procedura di constatazione della perdita di un
diritto di cui all’articolo 79 bis; (e)
le norme in materia di mezzi di comunicazione,
compresi i mezzi di comunicazione elettronici di cui all’articolo 79 ter,
che devono utilizzare le parti del procedimento dinanzi all’Agenzia e i moduli che
deve fornire l’Agenzia; (f)
le disposizioni che regolano il calcolo e la durata
dei termini di cui all’articolo 79 quater, paragrafo 1; (g)
la procedura per la correzione degli errori
linguistici o di trascrizione e delle sviste manifeste contenuti nelle
decisioni dell’Agenzia e degli errori tecnici attribuibili all’Agenzia commessi
nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione di
cui all’articolo 79 quinquies; (h)
la procedura di revoca di una decisione o di
cancellazione di un’iscrizione nel registro di cui all’articolo 80, paragrafo 1; (i)
le modalità di interruzione e di ripresa del
procedimento dinanzi all’Agenzia di cui all’articolo 82 bis; (j)
le procedure riguardanti la ripartizione e la fissazione
delle spese di cui all’articolo 85, paragrafo 1; (k)
le indicazioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1; (l)
la procedura di consultazione del fascicolo di cui
all’articolo 88, ivi comprese le parti del fascicolo escluse dalla
consultazione, e le modalità di conservazione dei fascicoli dell’Agenzia di cui
all’articolo 88, paragrafo 5; (m)
le modalità di pubblicazione delle indicazioni e
delle iscrizioni di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), nel
Bollettino dei marchi europei, compreso il tipo di informazioni e le lingue in
cui le indicazioni e le iscrizioni devono essere pubblicate; (n)
la frequenza, la forma e le lingue in cui devono
essere effettuate le pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia di cui all’articolo 89,
paragrafo 1, lettera b); (o)
le modalità dello scambio di informazioni e delle
comunicazioni tra l’Agenzia e le autorità degli Stati membri e della consultazione
dei fascicoli da parte o per il tramite delle autorità giudiziarie o delle altre
autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 90; (p)
le deroghe all’obbligo di farsi rappresentare
dinanzi all’Agenzia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 2, le
condizioni per la nomina di un rappresentante comune ai sensi dell’articolo 92,
paragrafo 4, le condizioni alle quali i dipendenti di cui all’articolo 92,
paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all’articolo 93, paragrafo 1,
devono presentare all’Agenzia una procura firmata per poter esercitare la rappresentanza,
il contenuto dell’autorizzazione e le condizioni alle quali una persona può
essere cancellata dall’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 93,
paragrafo 5.” (81)
Nel titolo XI, il titolo della sezione 1 è
sostituito dal seguente: “Applicazione della normativa dell’Unione in
materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale” (82)
L’articolo 94 è così modificato: (a)
il titolo è sostituito dal seguente: “Applicazione della normativa dell’Unione in
materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale”; (b)
al paragrafo 1, le parole “il regolamento (CE)
n. 44/2001” sono sostituite dalle parole “la normativa dell’Unione in materia
di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale.”; (c)
è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 44/2001
contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l’accordo tra la
Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale,
concluso il 19 ottobre 2005.” (83)
All’articolo 96, lettera c), le parole “articolo 9,
paragrafo 3, seconda frase” sono sostituite dalle parole “articolo 9 ter,
paragrafo 2”. (84)
All’articolo 99, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente: “3. Nelle azioni di cui all’articolo 96,
lettere a) e c), l’eccezione di decadenza o di nullità del marchio europeo
presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è
ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del
marchio europeo per scarsa utilizzazione dello stesso all’epoca in cui l’azione
in materia di contraffazione è stata promossa.” (85)
L’articolo 100 è così modificato: (a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. Il tribunale dei marchi europei presso il
quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di
un marchio europeo non procede all’esame della domanda riconvenzionale fintanto
che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l’Agenzia della
data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L’Agenzia inserisce
detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del
marchio europeo è pendente dinanzi all’Agenzia, l’Agenzia informa il tribunale
il quale sospende il procedimento fino all’adozione della decisione finale
sulla domanda o al ritiro della domanda.”; (b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: “6. Se un tribunale dei marchi europei ha
pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito a una domanda
riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio europeo, il tribunale o
una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente
copia all’Agenzia. L’Agenzia o ogni altra parte interessata possono chiedere
informazioni in merito a tale trasmissione. L’Agenzia iscrive nel registro la
menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al
dispositivo.” (86)
All’articolo 102, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: “2. Il tribunale dei marchi europei può anche
applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene
opportuni nelle circostanze del caso.” (87)
L’articolo 108 è soppresso. (88)
All’articolo 113, paragrafo 3, le parole “nonché
le condizioni formali del regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle
parole “nonché le condizioni formali stabilite ai sensi dell’articolo 114 bis.” (89)
All’articolo 114, paragrafo 2, le parole “dal
regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “dagli atti delegati
adottati ai sensi del presente regolamento”. (90)
È inserito il seguente articolo 114 bis: “Articolo 114 bis
Delega di poteri La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 163, per specificare le condizioni
formali che l’istanza di trasformazione di una domanda di marchio europeo deve
rispettare, nonché le modalità di esame e di pubblicazione.” (91)
All’articolo 116, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: “2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’Agenzia può
avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato
dall’Agenzia. Il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le
norme relative al distacco di esperti nazionali all’Agenzia.” (92)
All’articolo 117, le parole “all’Ufficio” sono
sostituite dalle parole “all’Agenzia e al suo personale”. (93)
L’articolo 119 è così modificato: (a)
al paragrafo 6, secondo comma, la seconda
frase è sostituita dalla seguente: “La traduzione viene presentata entro il periodo
stabilito ai sensi dell’articolo 144 bis, lettera b).”; (b)
è aggiunto il seguente paragrafo 8: “8. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità
di autenticazione delle traduzioni.” (94)
All’articolo 120, paragrafo 1, le parole “dal
regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “dagli atti delegati
adottati ai sensi del presente regolamento.” (95)
L’articolo 122 è soppresso. (96)
L’articolo 123 è sostituito dal seguente: “Articolo 123
Trasparenza 1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applica ai documenti in possesso dell’Agenzia. 2. Il consiglio direttivo adotta le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Le decisioni adottate dall’Agenzia in
applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono
costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia dell’Unione europea, alle condizioni previste
rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato. 4.
Il trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia è soggetto al
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). (*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (**) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.” (97)
È inserito il seguente articolo 123 bis: “Articolo 123 bis
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle
informazioni sensibili non classificate L’Agenzia
applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della
Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione
europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nell’allegato
della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (*). L’applicazione
dei principi di sicurezza comporta, tra l’altro, disposizioni relative allo
scambio, al trattamento e all’archiviazione delle informazioni classificate. (*) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.” (98)
Nel titolo XII è aggiunta la seguente sezione 1 bis: “SEZIONE
1 bis
Compiti dell’Agenzia e cooperazione per promuovere la convergenza Articolo 123
ter
Compiti dell’Agenzia 1. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: (a)
l’amministrazione e la promozione del sistema del
marchio europeo istituito dal presente regolamento; (b)
l’amministrazione e la promozione del sistema dei
disegni europei istituito dal regolamento (CE) n. 6/2002 (*); (c)
la promozione della convergenza delle pratiche e
degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli in collaborazione con
gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l’Ufficio
del Benelux per la proprietà intellettuale; (d)
i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio (**). 2. L’Agenzia coopera con le istituzioni, le
autorità, gli organismi, gli uffici della proprietà industriale, le
organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione
ai compiti di cui al paragrafo 1. 3. L’Agenzia può fornire un servizio volontario di
mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione
amichevole. Articolo 123
quater
Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti 1. L’Agenzia, gli uffici della proprietà
industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà
intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle
pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli. La cooperazione riguarda i seguenti settori di
attività: (a)
lo sviluppo di criteri comuni di esame; (b)
la creazione di banche dati e portali comuni o collegati
a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l’Unione; (c)
la fornitura e lo scambio continui di dati e di
informazioni, ivi compresa l’alimentazione delle banche dati e dei portali di
cui alla lettera b); (d)
l’attuazione di norme e pratiche comuni per
garantire l’interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l’Unione e
per migliorarne l’uniformità, l’efficienza e l’efficacia; (e)
la condivisione di informazioni sui diritti di
proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno
reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione; (f)
lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in
relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e). 2. L’Agenzia definisce, elabora e coordina
progetti comuni di interesse europeo per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1.
La definizione dei progetti contiene gli obblighi e le responsabilità
specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri
partecipante e dell’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. 3. Gli uffici centrali della proprietà industriale
degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale
partecipano in maniera effettiva ai progetti comuni di cui al paragrafo 2
al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l’interoperabilità e l’aggiornamento. 4.
L’Agenzia fornisce sostegno finanziario ai progetti comuni di interesse per l’Unione
di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per
assicurare l’effettiva partecipazione ai progetti degli uffici della proprietà
industriale degli Stati membri e dell’Ufficio del Benelux per la proprietà
intellettuale ai sensi del paragrafo 3. Il sostegno finanziario può
assumere la forma di sovvenzioni. L’importo complessivo del finanziamento non
supera il 10% delle entrate annue dell’Agenzia. I beneficiari di sovvenzioni
sono gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio
del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere
concesse senza pubblicazione di un invito a presentare proposte ai sensi delle
disposizioni finanziarie applicabili all’Agenzia e conformemente ai principi
delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento
finanziario (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e nel
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (****). (*) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. (**) GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1. (***) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. (****) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.” (99)
Nel titolo XII, le sezioni 2 e 3 sono
sostituite dalle seguenti: “SEZIONE 2
Consiglio direttivo Articolo 124
Funzioni del consiglio direttivo 1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione
5 al comitato del bilancio, il consiglio direttivo ha le funzioni definite in
appresso: (a)
il consiglio direttivo adotta il programma di
lavoro annuale dell’Agenzia per l’anno successivo, sulla base del progetto
presentato dal direttore esecutivo, conformemente all’articolo 128, paragrafo 4,
lettera c), e sentito il parere della Commissione, e una volta adottato lo
trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione; (b)
sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo
ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 4, lettera d), e tenendo conto
del parere della Commissione, il consiglio direttivo adotta il programma
strategico pluriennale dell’Agenzia, comprensivo della strategia dell’Agenzia
per la cooperazione internazionale, dopo uno scambio di opinioni tra il
direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una
volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione; (c)
sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo
ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 4, lettera f), il consiglio
direttivo adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; (d)
sulla base del progetto presentato dal direttore
esecutivo ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 4, lettera g), il
consiglio direttivo adotta il piano pluriennale in materia di politica del
personale; (e)
il consiglio direttivo adotta le norme in materia
di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell’Agenzia; (f)
ai sensi del paragrafo 2, esercita, in
relazione al personale dell’Agenzia, i poteri di autorità con potere di nomina
demandati dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina
e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere
i contratti di assunzione (“poteri dell’autorità con potere di nomina”); (g)
il consiglio direttivo adotta adeguate modalità per
garantire l’attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile
agli altri agenti conformemente all’articolo 110 dello statuto dei
funzionari; (h)
il consiglio direttivo nomina e può rimuovere dall’incarico
il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi ai sensi dell’articolo 129,
e nomina il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti e i membri delle
singole commissioni di ricorso ai sensi dell’articolo 136; (i)
il consiglio direttivo assicura un seguito adeguato
alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit
interne o esterne e dalle valutazioni di cui all’articolo 165 bis,
nonché dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); (j)
il consiglio direttivo viene consultato prima dell’adozione
delle direttive concernenti l’esame effettuato presso l’Agenzia e negli altri
casi previsti dal presente regolamento; (k)
il consiglio direttivo può presentare pareri e
chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo
ritenga necessario. 2. Il consiglio direttivo adotta, conformemente
all’articolo 110 dello statuto dei funzionari e all’articolo 142 del
regime applicabile agli altri agenti, una decisione basata sull’articolo 2,
paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del
regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i
poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle
quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare
tali poteri. Se circostanze eccezionali lo richiedono, il
consiglio direttivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i
poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché
i poteri subdelegati da quest’ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli,
per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del
personale diverso dal direttore esecutivo. Articolo 125
Composizione del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo è composto da un
rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da due rappresentanti della
Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. 2. I membri del consiglio direttivo possono farsi
assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento
interno. 3. La durata del mandato è di quattro anni. Il
mandato può essere prorogato. Articolo 126
Presidente del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo elegge fra i propri
membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di
diritto il presidente in caso di impedimento. 2. Il mandato del presidente e del vicepresidente
dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di
far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente
alla stessa data. Articolo 127
Riunioni 1. Il consiglio direttivo si riunisce su
convocazione del suo presidente. 2. Il direttore esecutivo partecipa alle
deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio direttivo. 3. Il consiglio direttivo tiene una riunione
ordinaria una volta all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo
presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri. 4. Il consiglio direttivo adotta il proprio
regolamento interno. 5. Il consiglio direttivo adotta le proprie
decisioni a maggioranza assoluta dei membri. Tuttavia, per le decisioni che il
consiglio direttivo è competente a prendere ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1,
lettere a) e b), dell’articolo 126, paragrafo 1, e dell’articolo 129,
paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In
entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto. 6. Il consiglio direttivo può invitare osservatori
a partecipare alle sue riunioni. 7. L’Agenzia provvede al segretariato del
consiglio direttivo. SEZIONE 2 bis
Comitato esecutivo Articolo 127 bis
Istituzione Il consiglio direttivo può istituire un comitato
esecutivo. Articolo 127
ter
Funzioni e organizzazione 1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio
direttivo. 2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti
funzioni: (a)
prepara le decisioni che dovranno essere adottate
dal consiglio direttivo; (b)
assieme al consiglio direttivo, assicura un seguito
adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle diverse relazioni
di audit interno ed esterno e valutazioni e dalle indagini dell’Ufficio europeo
per la lotta antifrode (OLAF); (c)
fatte salve le funzioni del direttore esecutivo,
definite nell’articolo 128, assiste e consiglia il direttore esecutivo
nell’attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, al fine di rafforzare
il controllo della gestione amministrativa. 3. Se necessario, per motivi di urgenza, il
comitato esecutivo può prendere talune decisioni provvisorie per conto del
consiglio direttivo, in particolare su questioni di gestione amministrativa,
tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità con potere di nomina. 4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente
del consiglio direttivo, da un rappresentante della Commissione nel consiglio direttivo
e da altri tre membri nominati dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Il
presidente del consiglio direttivo è anche presidente del comitato esecutivo.
Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza
diritto di voto. 5. La durata del mandato dei membri del consiglio
direttivo è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato
esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio
direttivo. 6. Il comitato esecutivo tiene una riunione
ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del
presidente o su richiesta dei suoi membri. 7. Il comitato esecutivo si conforma al
regolamento interno stabilito dal consiglio direttivo. SEZIONE 3
Direttore esecutivo Articolo 128
Funzioni del direttore esecutivo 1. L’Agenzia è diretta dal direttore esecutivo. Il
direttore esecutivo risponde al consiglio direttivo. 2. Fatte salve le competenze della Commissione,
del consiglio direttivo e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo
esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta
istruzioni da governi o altri organismi. 3. Il direttore esecutivo è il rappresentante
legale dell’Agenzia. 4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le
seguenti funzioni: (a)
prende tutti i provvedimenti opportuni per il
funzionamento dell’Agenzia, in particolare adotta norme amministrative interne
e provvede alla pubblicazione di comunicazioni; (b)
attua le decisioni adottate dal consiglio
direttivo; (c)
elabora il progetto di programma di lavoro annuale
indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo
sottopone al consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione; (d)
prepara il progetto di programma strategico
pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell’Agenzia,
e lo presenta al consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione e a
seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento
europeo; (e)
mette in atto il programma di lavoro annuale e il
programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio
direttivo; (f)
elabora la relazione annuale sull’attività dell’Agenzia
e la presenta al consiglio direttivo per l’approvazione; (g)
elabora il progetto di piano pluriennale in materia
di politica del personale e lo presenta al consiglio direttivo, previa
consultazione della Commissione; (h)
elabora un piano di azione tenendo conto delle
conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne e delle
indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e riferisce sui
progressi due volte l’anno alla Commissione e al consiglio direttivo; (i)
tutela gli interessi finanziari dell’Unione
mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione
e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso
in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente
corrisposte nonché, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni
amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive; (j)
elabora la strategia antifrode dell’Agenzia e la
presenta al comitato del bilancio per l’approvazione; (k)
al fine di garantire l’applicazione uniforme del
regolamento, può trasmettere alla commissione di ricorso allargata questioni di
diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni
divergenti al riguardo; (l)
compila lo stato di previsione delle entrate e
delle spese e dà esecuzione al bilancio dell’Agenzia; (m)
esercita i poteri nei confronti del personale che
gli sono attribuiti dal consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1,
lettera f); (n)
esercita i poteri che gli sono conferiti dall’articolo 26,
paragrafo 3, dall’articolo 29, paragrafo 5, dall’articolo 30,
paragrafo 2, dall’articolo 45, paragrafo 3, dall’articolo 75,
paragrafo 2, dall’articolo 78, paragrafo 5, dall’articolo 79,
dall’articolo 79 ter, dall’articolo 79 quater, dall’articolo 87,
paragrafo 3, dall’articolo 88, dall’articolo 89, dall’articolo 93,
paragrafo 4, dall’articolo 119, paragrafo 8, e dall’articolo 144,
conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti
delegati adottati ai sensi del presente regolamento; (o)
può delegare le sue funzioni. 5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più
vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore
esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo
sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio direttivo. Articolo 129
Nomina e rimozione dall’incarico del direttore esecutivo e proroga del suo
incarico 1. Il direttore esecutivo è assunto come agente
temporaneo dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime
applicabile agli altri agenti. 2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio
direttivo, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione,
seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima della nomina,
il candidato selezionato dal consiglio direttivo può essere invitato a fare una
dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a
rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del
contratto con il direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente
del consiglio direttivo. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico
solo su decisione del consiglio direttivo su proposta della Commissione
europea. 3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque
anni Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che
tiene conto della valutazione dell’operato del direttore esecutivo, nonché dei
compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia. 4. Agendo su proposta della Commissione, la quale
tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio
direttivo può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per
non più di cinque anni. 5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato
prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso
posto alla fine del periodo complessivo. 6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o
rimossi dall’incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa
consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del futuro direttore
esecutivo. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere
prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal consiglio direttivo,
che delibera su proposta della Commissione, come previsto al paragrafo 4,
previa consultazione del direttore esecutivo.” (100)
L’articolo 130 è così modificato: (a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il dipartimento incaricato della tenuta del
registro;”; (b)
è aggiunta la seguente lettera f): “f) ogni altra unità o persona nominata a tale
scopo dal direttore esecutivo.” (101)
All’articolo 132, paragrafo 2, la terza
frase è sostituita dalla seguente: “In casi particolari previsti dall’articolo 144
bis, lettera c), le decisioni sono prese da un solo membro.” (102)
L’articolo 133 è sostituito dal seguente: “Articolo 133
Dipartimento incaricato della tenuta del registro 1. Il dipartimento incaricato della tenuta del
registro è competente a prendere decisioni relative alle menzioni nel registro. 2. Il dipartimento ha altresì competenza per
tenere l’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 93, paragrafo 2. 3. Le decisioni del dipartimento sono prese da uno
dei suoi membri.” (103)
L’articolo 134 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. La divisione di annullamento è competente a
prendere decisioni riguardanti: (a)
le domande di dichiarazione di decadenza o nullità di
un marchio europeo; (b)
la domanda di cessione della registrazione di un
marchio europeo ai sensi dell’articolo 18.”; (b)
al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita
dalla seguente: “In alcuni casi particolari previsti dall’articolo 144
bis, lettera c), le decisioni sono prese da un solo membro.” (104)
È inserito il seguente articolo 134 bis: “Articolo 134 bis
Competenze generali Le decisioni imposte dal presente regolamento non
di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle
divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del
registro sono adottate dai funzionari o dall’unità designati a tale scopo dal
direttore esecutivo.” (105)
L’articolo 135 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Le commissioni di ricorso sono competenti a
deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da
131 a 134 bis.”; (b)
al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita
dalla seguente: “a) dall’organo delle commissioni di ricorso di
cui all’articolo 136, paragrafo 4, lettera a); o”; (c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. La commissione allargata è anche competente a
formulare pareri motivati sulle questioni di diritto che le sono trasmesse dal
direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 4, lettera
k).”; (d)
al paragrafo 5, l’ultima frase è soppressa. (106)
L’articolo 136 è sostituito dal seguente: “Articolo 136
Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso 1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i
presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque
anni secondo la procedura prevista all’articolo 129 per la nomina del
direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono
essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che
la Corte di giustizia, adita dall’istituzione che li ha nominati, prenda una
decisione in tal senso. 2. Il mandato del presidente delle commissioni di
ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino
al pensionamento, se l’età del pensionamento viene raggiunta nel corso del
mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio
direttivo. 3. Il mandato dei presidenti delle singole
commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al
pensionamento, se l’età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo
mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio
direttivo e parere favorevole del presidente delle commissioni di ricorso. 4. Il presidente delle commissioni di ricorso ha
le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione: (a)
presiede l’organo delle commissioni di ricorso
competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i
lavori; (b)
assicura che le decisioni prese vengano eseguite; (c)
attribuisce le cause a una commissione sulla base
dei criteri obiettivi fissati dall’organo delle commissioni di ricorso; (d)
comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di
spesa delle commissioni, onde predisporne le previsioni di spesa. Il presidente delle commissioni di ricorso
presiede la commissione allargata. 5. I membri delle commissioni di ricorso sono
nominati dal consiglio direttivo per un periodo di cinque anni. Il mandato è
rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento,
se l’età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa
valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio direttivo e previo
parere positivo del presidente delle commissioni di ricorso. 6. I membri delle commissioni di ricorso non
possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a
condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio direttivo che agisce
su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente
della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal
senso. 7. Il presidente delle commissioni di ricorso, i
presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso
sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna
istruzione. 8. Le decisioni adottate dalla commissione
allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal
direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 135 sono vincolanti per gli
organi decisionali dell’Agenzia di cui all’articolo 130. 9. Il presidente delle commissioni di ricorso
nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono
essere esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento
incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento.” (107)
L’articolo 138 è sostituito dal seguente: “Articolo 138
Comitato del bilancio 1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli
sono attribuite dalla presente sezione. 2. Gli articoli 125 e 126 e l’articolo 127,
paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio. 3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a
maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il
comitato del bilancio è competente a prendere ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3,
e dell’articolo 143, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri.
In entrambi i casi, ciascun membro dispone di un solo voto.” (108)
All’articolo 139 è aggiunto il seguente paragrafo 4: “4. Ogni due anni l’Agenzia trasmette alla Commissione
una relazione sulla sua situazione finanziaria. La Commissione esamina la
situazione finanziaria dell’Agenzia sulla base della relazione.” (109)
È inserito il seguente articolo 141 bis: “Articolo 141
bis
Lotta contro la frode 1. Per facilitare la lotta contro la frode, la
corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (CE) n.
1073/1999, l’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999
relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF), e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il
personale dell’Agenzia, utilizzando il modello che figura nell’allegato dell’accordo. 2. La Corte dei conti ha il potere di revisione
contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i
beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l’Agenzia ha
concesso finanziamenti dell’Unione. 3. L’OLAF può svolgere indagini, compresi
controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle
procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 e al regolamento (Euratom,
CE) n. 2185/96, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a
una sovvenzione o di un contratto finanziato dall’Agenzia. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli
accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i
contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia
contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti
europea e l’OLAF a svolgere i controlli e le verifiche in base alle rispettive
competenze. 5. Il comitato del bilancio adotta una strategia
antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto
costi/benefici delle misure da attuare.” (110)
L’articolo 144 è sostituito dal seguente: “Articolo 144
Tasse 1. Oltre alle tasse previste all’articolo 26,
paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 41,
paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafo 4, all’articolo 47,
paragrafi 1 e 3, all’articolo 49, paragrafo 4, all’articolo 56,
paragrafo 2, all’articolo 60, all’articolo 81, paragrafo 3,
all’articolo 82, paragrafo 1, all’articolo 113, paragrafo 1,
e all’articolo 147, paragrafo 5, sono applicate tasse nei seguenti
casi: (a)
rilascio di una copia del certificato di
iscrizione; (b)
iscrizione nel registro di una licenza o di altri
diritti su un marchio europeo; (c)
iscrizione nel registro di una licenza o di altri
diritti su una domanda di marchio europeo; (d)
cancellazione dell’iscrizione nel registro di una
licenza o di altri diritti; (e)
modifica di un marchio europeo registrato; (f)
rilascio di un estratto del registro; (g)
ispezione pubblica di un fascicolo; (h)
rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli; (i)
rilascio di una copia certificata conforme della
domanda; (j)
comunicazione di informazioni contenute in un
fascicolo; (k)
riesame della fissazione delle spese procedurali da
rimborsare. 2. L’importo delle tasse di cui al paragrafo 1
deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola
sufficienti a equilibrare il bilancio dell’Agenzia impedendo allo stesso tempo
l’accumulo di avanzi significativi. Fatto salvo l’articolo 139, paragrafo 4,
in caso di ricorrenza di avanzi significativi, la Commissione procede al
riesame del livello delle tasse. Se il riesame non porta ad una riduzione o ad
una modifica del livello delle tasse avente l’effetto di ridurre l’ulteriore
accumulo di avanzi significativi, l’avanzo significativo accumulato dopo il
riesame è trasferito al bilancio dell’Unione. 3. Il direttore esecutivo stabilisce l’importo
applicato a tutti i servizi forniti dall’Agenzia diversi da quelli di cui al paragrafo 1
e per le pubblicazioni effettuate dall’Agenzia secondo i criteri fissati dagli
atti delegati adottati conformemente all’articolo 144 bis, lettera
d). L’importo delle tariffe non supera l’importo necessario per coprire i costi
dello specifico servizio fornito dall’Agenzia. 4. Il direttore esecutivo può prendere le seguenti
misure, attenendosi ai criteri fissati dagli atti delegati adottati
conformemente all’articolo 144 bis, lettera d): (a)
può decidere quali metodi di pagamento diversi da
quelli di cui all’articolo 144 bis, lettera d), possono essere
utilizzati, in particolare mediante deposito su conti correnti detenuti presso
l’Agenzia. (b)
può fissare gli importi al di sotto dei quali una
somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene
rimborsata; (c)
può rinunciare all’azione di recupero forzato di
una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto. Quando si possono usare i mezzi di pagamento di
cui alla lettera a), il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti
pagamenti sono da considerare effettuati all’Agenzia.” (111)
È inserita la seguente sezione 6: “SEZIONE 6
Delega di poteri Articolo 144 bis
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 163, per fissare: (a)
i criteri specifici di uso delle lingue di cui all’articolo 119; (b)
i casi in cui le decisioni di opposizione e di
cancellazione sono prese da un solo membro a norma dell’articolo 132, paragrafo 2,
e dell’articolo 134, paragrafo 2; (c)
le modalità di organizzazione delle commissioni di
ricorso, compresa l’istituzione e il ruolo dell’organo delle commissioni di
ricorso di cui all’articolo 135, paragrafo 3, lettera a), la
composizione della commissione allargata e le regole per adirla di cui all’articolo 135,
paragrafo 4, e i casi in cui le decisioni sono prese da un solo membro
conformemente all’articolo 135, paragrafi 2 e 5; (d)
il sistema di tasse e tariffe da pagare all’Agenzia
ai sensi dell’articolo 144, compreso l’importo delle tasse, i metodi di
pagamento, la valuta, il termine di pagamento delle tasse e delle tariffe, la
data in cui si considera che il pagamento è stato effettuato, le conseguenze
del mancato pagamento o del ritardo di pagamento, il pagamento di importi
inferiori o superiori al dovuto, i servizi gratuiti e i criteri secondo i quali
il direttore esecutivo può esercitare i poteri di cui all’articolo 144, paragrafi 3
e 4.” (112)
All’articolo 145, le parole “i relativi
regolamenti di esecuzione” sono sostituite dalle parole “gli atti delegati
adottati a norma del presente regolamento”. (113)
All’articolo 147, i paragrafi 4, 5 e 6
sono sostituiti dai seguenti: “4. Il deposito di una domanda internazionale è
soggetto al pagamento di una tassa all’Agenzia. Se la registrazione
internazionale deve basarsi su un marchio europeo una volta che questo sarà
stato registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio
europeo. La domanda non si considera depositata fino all’avvenuto pagamento
della tassa prescritta. 5. La domanda internazionale soddisfa le
condizioni formali prescritte dall’articolo 161 bis, lettera a). 6. L’Agenzia esamina se la domanda internazionale
soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 146 e ai paragrafi 1, 3
e 5 del presente articolo. 7. L’Agenzia trasmette quanto prima la domanda
internazionale all’Ufficio internazionale.” (114)
È inserito il seguente articolo 148 bis: “Articolo 148 bis
Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione Entro cinque anni dalla data della registrazione
internazionale l’Agenzia informa l’Ufficio internazionale dei fatti e delle
decisioni che incidono sulla validità della domanda di marchio europeo o della
registrazione del marchio europeo sulla quale era basata la registrazione
internazionale.” (115)
All’articolo 149 è aggiunta la seguente frase: “La domanda soddisfa le condizioni formali
prescritte dall’articolo 161 bis, lettera c).” (116)
All’articolo 154, il paragrafo 4 è
soppresso; (117)
È inserito il seguente articolo 154 bis: “Articolo 154 bis
Marchi collettivi e marchi di certificazione Quando la registrazione internazionale è basata su
una domanda di base o su una registrazione di base relative ad un marchio
collettivo, ad un marchio di certificazione o ad un marchio di garanzia, l’Agenzia
si attiene alle procedure previste ai sensi dell’articolo 161 bis,
lettera f).” (118)
L’articolo 155 è soppresso. (119)
L’articolo 156 è così modificato: (a)
al paragrafo 2, le parole “sei mesi” sono
sostituite dalle parole “un mese”; (b)
il paragrafo 4 è soppresso. (120)
Sono aggiunti i seguenti articoli 158 bis,
158 ter e 158 quater: “Articolo 158 bis
Effetti giuridici della registrazione del trasferimento L’iscrizione nel registro internazionale di una
modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso
effetto dell’iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell’articolo 17. Articolo 158
ter
Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti L’iscrizione nel registro internazionale di una
licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre della
registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di una
licenza, di un diritto reale, di un’esecuzione forzata o di una procedura d’insolvenza
nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 19, 20, 21 e 22.
Articolo 158
quater
Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di
restrizioni del diritto di disporre del titolare Nei casi specificati conformemente all’articolo 161
bis, lettera h), l’Agenzia trasmette all’Ufficio internazionale le
domande di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di
restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di
cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di
disporre del titolare presentate presso l’Agenzia.” (121)
L’articolo 159 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita
dalla seguente: “b) in una designazione di uno Stato membro che
sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data della domanda di
conversione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al
protocollo di Madrid. Sono d’applicazione gli articoli 112, 113 e 114.”; (b)
al paragrafo 2, l’espressione “o dell’intesa
di Madrid” è soppressa. (122)
Nel titolo XIII è aggiunta la seguente sezione 4: “SEZIONE 4
Attribuzione di poteri Articolo 161 bis
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 163, per specificare: (a)
le condizioni formali della domanda internazionale
di cui all’articolo 147, paragrafo 5, la procedura di esame della
domanda internazionale a norma dell’articolo 147, paragrafo 6, e le
modalità di trasmissione della domanda internazionale all’Ufficio
internazionale a norma dell’articolo 147, paragrafo 4; (b)
le modalità di notifica previste all’articolo 148
bis; (c)
le condizioni formali della domanda di estensione
territoriale di cui all’articolo 149, paragrafo 2, la procedura di
esame di tali condizioni e le modalità di trasmissione della domanda di
estensione territoriale all’Ufficio internazionale; (d)
la procedura di presentazione della domanda di
rivendicazione della preesistenza ai sensi dell’articolo 153; (e)
la procedura di esame degli impedimenti assoluti
alla registrazione di cui all’articolo 154 e di presentazione e di esame
delle opposizioni a norma dell’articolo 156, e le relative comunicazioni
da trasmettere all’Ufficio internazionale; (f)
la procedura relativa alle registrazioni
internazionali di cui all’articolo 154 bis; (g)
i casi in cui l’Agenzia invia una notifica all’Ufficio
internazionale sulla declaratoria di inefficacia di una registrazione
internazionale a norma dell’articolo 158 e le informazioni che la notifica
deve contenere; (h)
le modalità di trasmissione delle domande di cui
all’articolo 158 quater all’Ufficio internazionale; (i)
le condizioni che deve soddisfare la domanda di conversione
ai sensi dell’articolo 159, paragrafo 1; (j)
le condizioni formali della domanda di trasformazione
di cui all’articolo 161 e la procedura di trasformazione; (k)
le modalità di comunicazione tra l’Agenzia e l’Ufficio
internazionale, comprese le comunicazioni da effettuare ai sensi dell’articolo 147,
paragrafo 4, dell’articolo 148 bis, dell’articolo 153, paragrafo 2,
e dell’articolo 158 quater.” (123)
L’articolo 162 è soppresso. (124)
L’articolo 163 è soppresso. (125)
È inserito il seguente articolo 163 bis: “Articolo 163
bis
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui agli articoli 24 bis,
35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis,
74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis,
144 bis e 161 bis è conferita a tempo indeterminato. 3. La delega di potere di cui al paragrafo 2
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata
nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24
bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis,
65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis,
144 bis e 161 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.” (126)
L’articolo 164 è soppresso. (127)
È inserito il seguente articolo 165 bis: “Articolo 165 bis
Valutazione e revisione 1. Entro il 2019, e successivamente ogni cinque
anni, la Commissione ordina una valutazione sull’attuazione del presente
regolamento. 2. La valutazione esamina il quadro giuridico in
materia di cooperazione tra l’Agenzia e gli uffici centrali della proprietà
industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà
intellettuale, con particolare attenzione al meccanismo di finanziamento. La
valutazione esamina inoltre l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia
e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l’eventuale
necessità di modificare il mandato dell’Agenzia, e le conseguenze finanziarie
di tale modifica. 3. La Commissione trasmette la relazione di
valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni al riguardo, al Parlamento
europeo, al Consiglio e al consiglio direttivo. I risultati della
valutazione sono resi pubblici. 4. Una valutazione su due comprende una
valutazione dei risultati ottenuti dall’Agenzia, tenendo conto degli obiettivi,
del mandato e dei compiti. Qualora la Commissione ritenga che l’esistenza dell’Agenzia
non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti ad
essa assegnati, può proporre l’abrogazione del presente regolamento.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore
[specificare la data: il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea]. L’articolo 1, paragrafo 9, l’articolo 10,
lettera b), gli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38,
41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76,
77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, l’articolo 99 per quanto riguarda l’articolo 128,
paragrafo 4, lettera n), l’articolo 101, l’articolo 103, lettera
b), l’articolo 105, lettera d), gli articoli 112, 113, 114, 115, 117,
120, 123 e 124 si applicano a decorrere [specificare la data: dal primo giorno
del primo mese successivo ad un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data
specificata al primo comma]. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente
[1] Conclusioni del Consiglio “Competitività” del 21 e 22
maggio 2007, documento del Consiglio 9427/07. [2] Comunicazione della Commissione: “Pensare anzitutto in
piccolo” (Think Small First). Uno “Small Business Act” per l’Europa, COM(2008)
394 definitivo del 25 giugno 2008. [3] COM(2008) 465 definitivo del 16 luglio 2008. [4] COM(2010) 546 definitivo del 6 ottobre 2010. [5] Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale.
Rafforzare la creatività e l’innovazione per permettere la creazione di
crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in
Europa, COM(2011) 287. [6] Cfr.:
il testo finale dello studio dell’MPI, comprensivo degli allegati, disponibile
all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm. [7] Conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2010, sulla
futura revisione del sistema del marchio nell’Unione europea, GU C 140 del
29.5.2010, pag. 22. [8] GU UAMI 2005, pag. 1402. [9] GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. [10] GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1. [11] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16. [12] Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio, GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213. [13] Conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa
C-323/09, Interflora, punto 9. [14] Sentenza dell’11 settembre 2007, nella causa C-17/06, Céline,
Raccolta 2007, pag. I-07041. [15] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21. [16] Sentenza del 1° dicembre 2011 nelle cause riunite
C-446/09, Philips, e C-495/09, Nokia. [17] Dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione
delle Comunità europee inserite nel verbale della riunione del Consiglio sulla
prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi, adottata il 21 dicembre 1988. [18] Sentenza del 19 giugno 2012 nella causa C-307/10, IP
Translator. [19] Comunicazione n. 2/12 del presidente dell’Ufficio, GU UAMI
7/2012. [20] GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1. [21] GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33. [22] GU L 28 del 6.2.1996, pag. 11. [23] GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 79. [24] GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1. [25] GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1. [26] GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25. [27] COM(2008) 465. [28] GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22. [29] COM(2011) 287. [30] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214. [31] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.