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Document 52013PC0159

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013

/* COM/2013/0159 final - 2013/0087 (COD) */

52013PC0159

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 /* COM/2013/0159 final - 2013/0087 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo la quale il bilancio annuale dell'UE deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale (QFP). Al fine di garantire che gli importi destinati al finanziamento della politica agricola comune (PAC) rispettino i sottomassimali per le spese di mercato e i pagamenti diretti di cui alla rubrica 2, fissati nel regolamento che il Consiglio deve adottare a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE, è stato previsto un meccanismo di disciplina finanziaria nel regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[1]. In base a tale meccanismo, si procede a un adeguamento del livello dei pagamenti diretti quando le previsioni per il finanziamento dei pagamenti diretti e delle spese di mercato indicano che il sottomassimale annuo della rubrica 2 del quadro finanziario sarà superato, tenendo conto di eventuali trasferimenti finanziari tra il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

In sede di elaborazione del progetto di bilancio 2014, le stime preliminari dei pagamenti diretti e delle spese di mercato hanno indicato un probabile superamento del sottomassimale della rubrica 2 per l'esercizio finanziario 2014, una volta effettuati i trasferimenti finanziari tra FEAGA e FEASR. Di conseguenza, per rispettare il massimale occorre ridurre il livello dei pagamenti diretti.

Sulla base di tali elementi, la Commissione presenta una proposta intesa a fissare il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2013, che deve essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 30 giugno 2013 a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 come modificato dal regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Tuttavia, se il tasso di adeguamento non sarà stato fissato entro il 30 giugno 2013, la Commissione lo fisserà a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune[3].

Oltre a determinare il tasso di adeguamento fissato dal presente regolamento, la Commissione può, in virtù dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, proporre un aggiustamento di tale tasso in base a nuovi elementi in suo possesso. La Commissione riesaminerà le previsioni dei pagamenti diretti e delle spese di mercato in sede di elaborazione della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2014 nell'ottobre 2013 e, se necessario, proporrà un aggiustamento del tasso di adeguamento. Il Consiglio potrà aggiustare il tasso di adeguamento entro il 1° dicembre 2013.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta attua il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Non è stato necessario consultare previamente le parti interessate, né effettuare una valutazione d'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta fissa il tasso di adeguamento, in percentuale, della disciplina finanziaria per l'anno civile 2013.

Considerando che gli Stati membri hanno la possibilità di erogare i pagamenti agli agricoltori oltre il termine regolamentare applicabile ai pagamenti diretti e che il tasso di adeguamento della disciplina finanziaria può variare da un anno all'altro, occorre assicurare che la disciplina finanziaria non incida sugli importi dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori in misura diversa a seconda del momento in cui lo Stato membro versa i pagamenti agli agricoltori. Pertanto, al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, il tasso di adeguamento va applicato agli importi dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori unicamente per le domande di aiuto presentate nel 2013, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene effettivamente erogato all'agricoltore.

Una delle preoccupazioni della PAC è costituita dall'ineguale ripartizione dei pagamenti diretti tra piccoli e grandi beneficiari. Il presente regolamento propone di applicare il tasso di adeguamento della disciplina finanziaria agli importi superiori a 5 000 EUR per contribuire a raggiungere l'obiettivo di una ripartizione più equilibrata dei pagamenti. Ciò è in linea con quanto proposto sulla disciplina finanziaria nell'ambito della riforma della PAC, all'articolo 8 della proposta della Commissione di regolamento (UE) recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune[4].

In Bulgaria, Romania e Croazia – per quest'ultimo paese subordinatamente alla sua adesione e a decorrere dalla data della stessa – i pagamenti diretti sono in fase di introduzione nel corso del 2013. Pertanto, la disciplina finanziaria non si applicherà in questi Stati membri.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Il calcolo del tasso di adeguamento della disciplina finanziaria fa parte dell'elaborazione del progetto di bilancio 2014 al fine di rispettare il sottomassimale per le spese di mercato e i pagamenti diretti di cui alla rubrica 2 per l'esercizio finanziario 2014, previ trasferimenti finanziari tra FEAGA e FEASR, come previsto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 7‑8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale[5]. Secondo tali conclusioni, la riserva per le crisi è inclusa nella rubrica 2 e sarà costituita applicando, all'inizio di ogni anno, una riduzione dei pagamenti diretti mediante il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le stime preliminari degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti e le spese di mercato hanno evidenziato la necessità di ridurre di 1 471,4 milioni di EUR l'importo totale dei pagamenti diretti erogabili agli agricoltori per l'anno civile 2013 applicando la disciplina finanziaria, al fine di rispettare il sottomassimale per l'esercizio finanziario 2014 fissato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale, previa detrazione degli importi messi a disposizione del FEASR ai sensi degli articoli 10 ter e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 52 della proposta della Commissione di regolamento (UE) recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. La riduzione operata dalla disciplina finanziaria comprende anche 424,5 milioni di EUR necessari per costituire la riserva per le crisi.

Il tasso di adeguamento, in percentuale, della disciplina finanziaria necessario per rispettare il massimale è pari a 4,981759%. Detta percentuale è stata calcolata tenendo conto che il tasso di adeguamento si applica solo agli importi superiori a 5 000 EUR e non in tutti gli Stati membri.

L'applicazione del suddetto tasso di adeguamento darà luogo alla riduzione degli importi dei pagamenti diretti per le linee di bilancio corrispondenti alle spese relative alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori per l'anno civile 2013 (esercizio finanziario 2014). La riduzione complessiva risultante dall'applicazione della disciplina finanziaria ammonta a 1 471,4 milioni di EUR.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Allo stadio attuale, come misura precauzionale, il tasso di adeguamento della disciplina finanziaria proposto nel presente regolamento si basa sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale. Tuttavia, il calcolo definitivo del tasso della disciplina finanziaria dipenderà dal sottomassimale della rubrica 2 fissato nel regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 e nell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

2013/0087 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

[visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],]

[visto il parere del Comitato delle regioni[7],]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[8], nell'esercizio finanziario 2014 gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della politica agricola comune (PAC) devono rispettare i massimali annuali fissati in applicazione del regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sempre ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti (disciplina finanziaria) se le previsioni relative al finanziamento dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, maggiorate degli importi risultanti dall'applicazione degli articoli 10 quater e 136 del medesimo regolamento, ma prima dell'applicazione dell'articolo 10 bis dello stesso e senza tener conto del margine di 300 milioni di EUR, indicano che vi sarà un superamento del massimale annuale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Parlamento europeo e il Consiglio devono fissare tale adeguamento entro il 30 giugno su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adeguamento.

(2)       Le previsioni relative ai pagamenti diretti e alla spesa connessa al mercato, stabilite in preparazione del progetto di bilancio 2014, indicano un probabile superamento del massimale annuale applicabile al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2014, tenendo conto della necessità di costituire la riserva per le crisi menzionata nelle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale. Occorre pertanto fissare un tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.

(3)       Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine ricompreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà di erogare, entro certi limiti, pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza limiti di tempo. Tali pagamenti tardivi possono ricadere in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adeguamento non deve applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti verranno erogati agli agricoltori.

(4)       Il meccanismo della disciplina finanziaria è stato introdotto, unitamente alla modulazione, in occasione della riforma della PAC del 2003. Entrambi gli strumenti hanno consentito una riduzione lineare dell'importo dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori. Date le implicazioni dell'ineguale ripartizione dei pagamenti diretti tra piccoli e grandi beneficiari, la modulazione è stata applicata agli importi superiori a 5 000 EUR nell'intento di conseguire una ripartizione più equilibrata dei pagamenti. Per l'anno civile 2013, l'aggiustamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede ancora la stessa esenzione della modulazione. Anche la disciplina finanziaria dovrebbe applicarsi in modo analogo, per contribuire al conseguimento dell'obiettivo di una ripartizione più equilibrata dei pagamenti; pertanto, è opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo agli importi superiori a 5 000 EUR.

(5)       Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nell'ambito dell'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 di detto regolamento a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri elencati all'articolo 2, lettera g) dello stesso regolamento, la disciplina finanziaria non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli altri Stati membri. Poiché in Bulgaria e in Romania i pagamenti diretti sono ancora soggetti, nell'anno civile 2013, all'applicazione dello schema degli incrementi, il tasso di adeguamento fissato dal presente regolamento non deve applicarsi ai pagamenti erogati agli agricoltori in questi due Stati membri.

(6)       Il regolamento (CE) n. 73/2009 è stato adattato dall'atto di adesione della Croazia. Le modifiche conseguenti a tale adattamento entreranno in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia. Poiché nell'anno civile 2013 la Croazia è soggetta all'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009, il tasso di adeguamento fissato dal presente regolamento non deve applicarsi ai pagamenti erogati agli agricoltori in Croazia, subordinatamente alla sua adesione e a decorrere dalla data della stessa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.           Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 5 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno civile 2013, sono ridotti del 4,981759%.

2.           La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 2 si applica alla Croazia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA || FS/13/283098

6.15.2013.1

|| DATE: 11.03.2013

1. || LINEA DI BILANCIO: Cfr. previsioni di bilancio dopo aggiustamento (ex modulazione) e disciplina finanziaria per ciascuna delle voci di seguito riportate: 05 03 01 01 (RPU) 05 03 01 02 (RPUS) 05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero) 05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli) 05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento disaccoppiato) 05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi) 05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice) 05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice) 05 03 02 13 (Premio per pecora e per capra) 05 03 02 14 (Premio supplementare per pecora e per capra) 05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta) 05 03 02 39 (Imp. suppl. prod. barbabietole da zucchero e canna da zucchero) 05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone) 05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento accoppiato) 05 03 02 50 (POSEI – programmi comunitari di sostegno) 05 03 02 52 (POSEI – isole del Mar Egeo) Linea relativa alla riserva per le crisi || STANZIAMENTI: 30 107 Mio EUR 7 302 Mio EUR 274 Mio EUR 12 Mio EUR 473 Mio EUR 11 Mio EUR 882 Mio EUR 47 Mio EUR 21 Mio EUR 7 Mio EUR 0,5 Mio EUR 20 Mio EUR 230 Mio EUR 987 Mio EUR 406 Mio EUR 19 Mio EUR 424,5 Mio EUR

2. || DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013

3. || BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. || OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Il presente regolamento fissa il tasso di adeguamento della disciplina finanziaria applicabile agli importi dei pagamenti diretti, superiori a 5 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno civile 2013.

5. || INCIDENZA FINANZIARIA || PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) || ESERCIZIO IN CORSO 2013 (Mio EUR) || ESERCIZIO SUCCESSIVO 2014 (Mio EUR)

5.0 || SPESE A CARICO -               DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) -               DEI BILANCI NAZIONALI -               DI ALTRI SETTORI || -1 471.4 + 424,5 || n.d. || -1 471.4 + 424,5

5.1 || ENTRATE -               RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) -               SUL PIANO NAZIONALE || || ||

|| || 2015 || 2016 || 2017 || 2018

5.0.1 || PREVISIONI DI SPESA || || || ||

5.1.1 || PREVISIONI DI ENTRATA || || || ||

5.2 || METODO DI CALCOLO: Cfr. Osservazioni

6.0 || FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || n.d.

6.1 || FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || n.d.

6.2 || NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE || NO

6.3 || STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI || NO

OSSERVAZIONI: Il calcolo del tasso di adeguamento della disciplina finanziaria si basa sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale. Tuttavia, l'incidenza definitiva sul bilancio dipenderà dal sottomassimale della rubrica 2 fissato nel regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria. Le stime preliminari degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti e le spese di mercato per il progetto di bilancio 2014 hanno evidenziato la necessità di ridurre di 1 471,4 milioni di EUR l'importo totale dei pagamenti diretti erogabili agli agricoltori per l'anno civile 2013 applicando la disciplina finanziaria, al fine di rispettare il massimale netto del FEAGA per l'esercizio finanziario 2014 e costituire la riserva per le crisi (424,5 milioni di EUR). Il necessario tasso di adeguamento della disciplina finanziaria è pari a 4,981759%. Il tasso di adeguamento è stato calcolato sulla base della quota stimata dei pagamenti diretti inferiori a 5 000 EUR da erogare agli agricoltori per ciascun regime di pagamenti diretti soggetto alla disciplina finanziaria e per ciascuno Stato membro ad eccezione di Bulgaria, Romania e Croazia. Poiché in Bulgaria, Romania e Croazia – per quest'ultimo paese subordinatamente alla sua adesione e a decorrere dalla data della stessa – i pagamenti diretti sono in fase di introduzione nel corso del 2013, la disciplina finanziaria non si applicherà a questi tre paesi. Gli importi stimati della riduzione risultante dalla disciplina finanziaria per voce di bilancio sono i seguenti: 05 03 01 01 (RPU) || 1 172,3 Mio EUR

05 03 01 02 (RPUS) || 160,5 Mio EUR

05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero) || 9,5 Mio EUR

05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli) || 0,35 Mio EUR

05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento disaccoppiato) || 19,9 Mio EUR

05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi) || 0,2 Mio EUR

05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice) || 38,7 Mio EUR

05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice) || 2,4 Mio EUR

05 03 02 13 (Premio per pecora e per capra) || 0,3 Mio EUR

05 03 02 14 (Premio supplementare per pecora e per capra) || 0,2 Mio EUR

05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta) || 0,0 Mio EUR

05 03 02 39 (Imp. suppl. prod. barbabietole da zucchero e canna da zucchero) || 1,1 Mio EUR

05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone) || 11,6 Mio EUR

05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento accoppiato) || 39,5 Mio EUR

05 03 02 50 (POSEI – programmi comunitari di sostegno) || 14,5 Mio EUR

05 03 02 52 (POSEI – isole del Mar Egeo) || 0,3 Mio EUR

||

Il massimale netto del FEAGA per l'esercizio finanziario 2014 è stato calcolato sulla base del sottomassimale fissato per la spesa connessa al mercato e per i pagamenti diretti nella rubrica 2 conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 per l'esercizio finanziario 2014, previa detrazione degli importi dei trasferimenti finanziari tra FEAGA e FEASR a norma degli articoli 10 ter e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 52 della proposta della Commissione di regolamento (UE) recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Il regolamento proposto ha un'incidenza finanziaria in quanto le stime preliminari degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti (prima dell'applicazione della disciplina finanziaria) sono state ridotte degli importi sopra indicati in seguito all'applicazione del tasso di adeguamento proposto dal presente progetto di regolamento. Pertanto, gli stanziamenti richiesti per il capitolo 05 03 (aiuti diretti) del progetto di bilancio 2014, indicati al punto 1 della presente scheda finanziaria per le voci di bilancio soggette alla disciplina finanziaria, assicurano il rispetto del massimale netto del FEAGA per l'esercizio finanziario 2014 e permettono di costituire la riserva per le crisi.

[1]               GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

[2]               GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11.

[3]               GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

[4]               COM(2011) 625/2 del 19.10.2011.

[5]               EUCO 37/13 dell'8 febbraio 2013.

[6]               GU C […] del […], pag. […].

[7]               GU C […] del […], pag. […].

[8]               GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

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