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Document 52013PC0151

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle condizioni di  ingresso e soggiorno  dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio  retribuito e non retribuito , volontariato  e collocamento alla pari  [RIFUSIONE]

/* COM/2013/0151 final - 2013/0081 (COD) */

52013PC0151

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle condizioni di  ingresso e soggiorno  dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio  retribuito e non retribuito , volontariato  e collocamento alla pari  [RIFUSIONE] /* COM/2013/0151 final - 2013/0081 (COD) */


RELAZIONE

1) Contesto della proposta

· Motivazione e obiettivi della proposta

L’articolo 79 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) affida all’Unione il compito di sviluppare una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori e l’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. La presente proposta risponde a questo mandato e intende contribuire all’attuazione della strategia Europa 2020.

Le relazioni sull’applicazione[1] della direttiva 2005/71/CE, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica[2], e della direttiva 2004/114/CE, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[3], ne hanno rivelato alcune carenze riguardanti aspetti cruciali come le procedure di ammissione, inclusi i visti, i diritti (tra cui questioni di mobilità) e le garanzie procedurali. Le norme in vigore non sono abbastanza chiare e vincolanti, non sempre sono pienamente coerenti con gli attuali programmi di finanziamento dell’UE e talvolta non riescono a risolvere le difficoltà pratiche cui si confrontano i richiedenti. Tutti questi problemi, combinati tra loro, inducono a dubitare che i cittadini di paesi terzi ricevano sempre un trattamento equo in virtù degli strumenti esistenti.

La direttiva 2004/114/CE stabilisce norme obbligatorie per l’ammissione degli studenti cittadini di paesi terzi, lasciando agli Stati membri la scelta di applicarla o meno agli alunni, ai volontari e ai tirocinanti non retribuiti. La direttiva 2005/71/CE prevede una procedura accelerata per l’ammissione di ricercatori di paesi terzi che abbiano stipulato una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca autorizzato dallo Stato membro.

È tanto più necessario migliorare le norme in vigore in quanto sono cambiati di molto le circostanze e il contesto politico rispetto al periodo in cui sono state adottate le direttive. Nel quadro della strategia Europa 2020 che mira a garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il capitale umano è una delle risorse principali di cui dispone l’Europa. L’immigrazione in provenienza dai paesi terzi fornisce persone altamente qualificate tra cui, in particolare, gli studenti e i ricercatori costituiscono categorie sempre più ricercate. Favorire i contatti tra i popoli e la mobilità è inoltre un obiettivo importante della politica esterna dell’Unione, soprattutto rispetto ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato o ai partner strategici dell’UE.

Scopo della presente proposta è migliorare le disposizioni relative a ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti non retribuiti e volontari cittadini di paesi terzi, e applicare disposizioni comuni a due nuove categorie di cittadini di paesi terzi: i tirocinanti retribuiti e le persone collocate alla pari. La proposta assume la forma di una direttiva che modifica e rifonde le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE. Il suo obiettivo generale è promuovere le relazioni sociali, culturali ed economiche tra l’UE e i paesi terzi, favorire il trasferimento di conoscenze e di know-how e promuovere la competitività, fornendo al tempo stesso garanzie per assicurare il trattamento equo di queste categorie di cittadini di paesi terzi.

· Contesto generale

L’Unione europea sta affrontando ingenti cambiamenti strutturali di natura sia demografica che economica. La popolazione in età lavorativa ha praticamente smesso di crescere e nel corso del prossimo biennio comincerà a diminuire. Per motivi sia economici che demografici, gli attuali modelli di crescita dell’occupazione incentrata sul personale qualificato resteranno validi per il prossimo decennio. L’Unione è inoltre di fronte a una situazione di “emergenza innovazione”: ogni anno l’Europa spende per la ricerca e lo sviluppo lo 0,8% del PIL in meno rispetto agli Stati Uniti e l’1,5% in meno rispetto al Giappone. I suoi migliori ricercatori e innovatori si sono trasferiti a migliaia in paesi che offrono condizioni più favorevoli. Il mercato dell’Unione, benché sia il più grande del mondo, rimane frammentato e non incoraggia abbastanza l’innovazione. La strategia Europa 2020 e la sua iniziativa faro “Unione dell’innovazione” si prefiggono come obiettivo un aumento degli investimenti nella ricerca e nell’innovazione che richiederà, secondo stime, un milione di posti in più nel settore della ricerca in Europa. Dai paesi esterni all’UE immigrano persone altamente qualificate, tra cui gli studenti e i ricercatori costituiscono categorie sempre più ricercate che l’Unione deve attirare attivamente. Studenti e ricercatori di paesi terzi possono contribuire a formare una riserva di potenziali lavoratori qualificati: un capitale umano di cui l’UE ha bisogno per affrontare le sfide di cui si è parlato.

L’approccio globale dell’UE in materia di migrazione e mobilità forma il quadro generale della politica migratoria esterna dell’Unione, definendo i modi per organizzare il dialogo e la cooperazione con i paesi non membri dell’UE nei settori della migrazione e della mobilità. Uno dei suoi scopi è contribuire a realizzare la strategia Europa 2020, in particolare ponendosi l’obiettivo di organizzare meglio la migrazione legale e favorire una mobilità ben gestita (insieme agli altri tre pilastri che riguardano la lotta contro la migrazione irregolare, i rapporti tra migrazione e sviluppo e la protezione internazionale). Di particolare rilievo, a tale proposito, sono i partenariati per la mobilità, che offrono un quadro su misura per la cooperazione bilaterale tra l’UE e determinati paesi non UE (in particolare paesi cui si applica la politica di vicinato) e possono contenere misure e programmi per promuovere la mobilità delle categorie di migranti contemplate nella presente proposta di direttiva.

Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione in Europa, si incoraggia la “circolazione dei cervelli” e si sostiene la cooperazione con i paesi terzi, a beneficio sia dei paesi di partenza che di quelli di arrivo. La globalizzazione richiede un rafforzamento delle relazioni tra imprese dell’UE e mercati stranieri, e i trasferimenti di tirocinanti e persone collocate alla pari favoriscono lo sviluppo di capitale umano, permettono un arricchimento reciproco per i migranti, il loro paese di origine e il paese ospitante e aumentano la familiarità tra diverse culture. Tuttavia, in mancanza di un quadro giuridico chiaro esiste anche un rischio di sfruttamento, soprattutto per i tirocinanti e le persone collocate alla pari, che comporta a sua volta un rischio di concorrenza sleale.

Per ottimizzare i vantaggi e combattere efficacemente i rischi, tenendo conto delle analogie tra le difficoltà affrontate da queste categorie di migranti, la presente proposta modifica la direttiva 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, estendendone il campo di applicazione ai tirocinanti retribuiti e alle persone collocate alla pari e rendendo obbligatorie le disposizioni sui tirocinanti non retribuiti che attualmente sono discrezionali, e modifica anche la direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La direttiva 2004/114/CE del Consiglio stabilisce norme comuni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno degli studenti cittadini di paesi terzi. Tuttavia, il suo articolo 3 prevede che gli Stati membri possano decidere se applicare o meno la direttiva stessa ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

Le condizioni di ammissione dei tirocinanti retribuiti sono contemplate anche dalla risoluzione del Consiglio del 1994 sulle limitazioni all’ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione[4], che fornisce una definizione generale dei tirocinanti (“apprendisti”) e fissa la durata massima del soggiorno.

La direttiva 2005/71/CE del Consiglio stabilisce una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005[5] propone misure dirette a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica.

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi è istituito con regolamento (CE) n. 1030/2002 ed è applicabile alla presente proposta.

Per le persone collocate alla pari esistono una serie di norme a livello europeo stabilite dall’accordo europeo sul collocamento alla pari del 24 novembre 1969[6], redatto dal Consiglio d’Europa ma non ancora ratificato dalla maggioranza degli Stati membri.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Le disposizioni previste dalla presente proposta sono coerenti con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e dell’approccio globale in materia di migrazione e mobilità dell’UE, e sostengono tali obiettivi. D’altra parte, istituire procedure comuni di ammissione e riconoscere uno status giuridico ai tirocinanti e alle persone collocate alla pari può contribuire a impedirne lo sfruttamento.

La presente proposta è inoltre in linea con uno degli obiettivi della politica dell’UE in materia di istruzione e formazione diretto a promuovere l’Unione come centro di eccellenza a livello mondiale per l’istruzione e le relazioni internazionali e a condividere meglio le conoscenze con i paesi di tutto il mondo per contribuire a diffondere i valori dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

La proposta rispetta inoltre la priorità accordata dalla politica di sviluppo dell’UE all’eliminazione della povertà e favorisce il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. In particolare, le sue disposizioni sulla mobilità dei tirocinanti tra l’UE e i paesi di origine consentirebbero un flusso affidabile delle rimesse e il trasferimento di competenze e investimenti.

La presente proposta ha ripercussioni positive dal punto di vista dei diritti fondamentali, in quanto rafforza i diritti procedurali dei cittadini di paesi terzi e riconosce e protegge i diritti dei tirocinanti retribuiti e delle persone collocate alla pari. Sotto tale aspetto è coerente con i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare con l’articolo 7 sul rispetto della vita privata e della vita familiare, l’articolo 12 sulla libertà di riunione e di associazione, l’articolo 15, paragrafo 1, sul diritto di esercitare una professione liberamente scelta e sul diritto di lavorare, l’articolo 15, paragrafo 3, sulle condizioni di lavoro equivalenti, l’articolo 21, paragrafo 2, sul divieto di discriminazione, l’articolo 31 sulle condizioni di lavoro giuste ed eque, l’articolo 34 sulla sicurezza sociale e assistenza sociale e l’articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

· Consultazione delle parti interessate

Si sono svolte discussioni con gli Stati membri nel quadro delle riunioni del Comitato immigrazione e asilo (CIA), in primo luogo sulle conclusioni delle relazioni sull’applicazione delle direttive e in secondo luogo ai fini della preparazione della presente iniziativa: in tale contesto gli Stati membri hanno altresì presentato contributi scritti in risposta alle domande presentate prima della riunione del CIA.

Gli interessati sono stati consultati, fra l’altro, tramite seminari con la comunità di Erasmus Mundus sui visti e sui dottorati congiunti Erasmus Mundus organizzati dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), seminari e discussioni con le piattaforme nazionali delle organizzazioni che si occupano di programmi di scambio per i giovani (compresi alunni e volontari) e un seminario sulle opinioni della comunità della ricerca in occasione di una riunione delle Bridgehead Organisations operanti nella rete EURAXESS[7].

La rete europea sulle migrazioni (REM) ha organizzato vari seminari sulla mobilità internazionale degli studenti e sulle sue richieste ad hoc[8], e uno studio su vasta scala dal tema “L’immigrazione degli studenti internazionali verso gli Stati membri dell’UE”[9].

Il 1° giugno 2012 è stata avviata una consultazione online tramite il sistema IPM (Interactive Policy Making)[10], che ha ricevuto 1461 risposte. Secondo l’ampia maggioranza dei partecipanti (91%) l’UE deve diventare una meta più attraente per i ricercatori; l’87% pensa lo stesso riguardo agli studenti. Per entrambi i gruppi, i problemi principali riguardano i visti e i permessi di soggiorno. Più del 70% dei consultati ritiene che l’UE debba diventare anche una meta più interessante per gli alunni, i volontari e i tirocinanti non retribuiti. Non è emersa nessuna divergenza ‘geografica’tra le risposte all’interno dell’UE e all’esterno dell’UE.

Infine, si è tenuto conto della consultazione pubblica sulla comunicazione quadro sullo Spazio europeo della ricerca[11] e dell’indagine EMA Visa Survey condotta dall’associazione degli studenti ed ex studenti Erasmus Mundus (EMA)[12] su richiesta dell’EACEA.

· Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere a esperti esterni.

· Valutazione d’impatto

Sono state prese in esame le seguenti opzioni.

Opzione 1 – linea di base: status quo

Gli Stati membri continuano ad applicare, indipendentemente gli uni dagli altri, soluzioni diverse e divergenti riguardo alle condizioni di ammissione, in particolare ai visti. Su questi aspetti continua a mancare chiarezza e trasparenza. Rimangono i problemi relativi alle garanzie procedurali, le condizioni per esercitare la mobilità all’interno dell’Unione restano restrittive (in particolare per gli studenti) e la normativa UE continua a non applicarsi ai tirocinanti retribuiti. Analogamente, restano diversi gli approcci adottati all’interno dell’UE per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro di studenti e ricercatori dopo la laurea o il completamento dei loro studi o delle loro ricerche.

Opzione 2: maggiore impegno di comunicazione (specialmente nel caso dei ricercatori) e applicazione rafforzata delle norme vigenti

Questa opzione intende migliorare la diffusione e l’accesso all’informazione per aumentare la trasparenza e migliorare l’applicazione delle norme vigenti. Per questo bisogna aumentare l’impegno nel sensibilizzare alle migliori prassi in vigore tra i vari Stati membri in materia di ammissione e protezione dei gruppi che attualmente non sono contemplati dalle direttive, cioè le persone collocate alla pari e i tirocinanti retribuiti, e verificare in maniera più sistematica che gli Stati membri comprendano e rispettino gli obblighi imposti dalle direttive.

Opzione 3: miglioramento delle condizioni di ammissione, dei diritti e delle garanzie procedurali

Questa opzione prevede soprattutto miglioramenti per studenti, alunni, volontari e tirocinanti non retribuiti, cui applica condizioni di ammissione analoghe a quelle dei ricercatori e di cui innalza alcuni diritti allo stesso livello previsto per i ricercatori. Le disposizioni relative ad alunni, volontari e tirocinanti non retribuiti, attualmente discrezionali, diventano obbligatorie. Gli Stati membri sono tenuti ad agevolare in ogni modo l’ottenimento del visto per i cittadini di paesi terzi (studenti e altre categorie) che hanno presentato domanda e rispettano le condizioni di ammissione. L’opzione contempla inoltre cambiamenti relativi alle garanzie procedurali, in particolare un termine entro cui le autorità degli Stati membri dovrebbero decidere in merito a una domanda (60 giorni), termine che, in circostanze eccezionali, potrebbe essere prorogato di ulteriori 30 giorni. Il diritto degli studenti a lavorare durante il periodo degli studi sarebbe esteso a un minimo di 15 ore settimanali a partire dal primo anno di soggiorno.

Opzione 4: ulteriore miglioramento delle condizioni di ammissione, dei diritti anche in materia di mobilità all’interno dell’UE e delle garanzie procedurali; possibilità di cercare un posto di lavoro dopo gli studi o il progetto di ricerca; estensione dell’ambito di applicazione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti

Questa opzione è più ambiziosa, in quanto intende migliorare le condizioni e i diritti delle categorie contemplate dalle direttive in vigore, estendere il campo di applicazione della direttiva alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti e introdurre requisiti specifici per l’ammissione intesi a garantire maggiore protezione a queste persone. Gli Stati membri hanno la possibilità di rilasciare visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno e, qualora utilizzino entrambi, devono esigere soltanto il rispetto delle condizioni di ammissione stabilite dalla direttiva (in modo che le condizioni rimangano le stesse a prescindere dal documento rilasciato).

Per i soggiorni superiori a un anno, gli Stati membri che rilasciano il visto per soggiorno di lunga durata devono rilasciare un permesso di soggiorno al termine del primo anno. Sono poi rafforzate le disposizioni sulla mobilità all’interno dell’UE a beneficio di ricercatori e studenti, disposizioni che vengono introdotte per la prima volta per i tirocinanti retribuiti. Inoltre, per quanto riguarda la mobilità all’interno dell’UE, si applicano norme specifiche più favorevoli per i beneficiari di programmi dell’UE comprendenti misure sulla mobilità, quali Erasmus Mundus e Marie Curie.

Gli studenti ottengono il diritto di lavorare per un minimo di 20 ore settimanali a partire dal primo anno di soggiorno. Una volta completati gli studi o la ricerca, studenti e ricercatori sono autorizzati a soggiornare sul territorio nazionale per un periodo di 12 mesi, per cercare lavoro. Per quanto riguarda le garanzie procedurali, gli Stati membri sono tenuti a prendere una decisione sulle domande entro 60 giorni (per tutti i gruppi) ed entro 30 giorni per i beneficiari di borse Erasmus Mundus e Marie Curie.

Dall’analisi e dal confronto delle varie opzioni risulta che alcuni problemi non si risolvono limitandosi a intensificare la comunicazione, e che è quindi necessario aggiornare le direttive.

L’opzione 4 si rivela la più efficace in termini di rapporto costi/benefici nel conseguire gli obiettivi fondamentali e produce effetti economici e sociali positivi. Lo svantaggio principale è che i cambiamenti legislativi costano. Gli Stati membri dovrebbero modificare i rispettivi quadri normativi, specialmente per quanto riguarda le autorizzazioni di ingresso e di soggiorno, la mobilità all’interno dell’UE e i termini entro i quali trattare le domande. D’altra parte, i costi dell’opzione 4 sarebbero relativamente limitati e alcuni Stati membri stanno già attuando alcune delle misure previste.

Dato che le due direttive presentano problemi analoghi, e allo scopo di rendere le norme dell’UE più coerenti e più chiare, il modo più efficace per realizzare l’opzione preferita è combinare le due direttive in un unico strumento legislativo. Si procederà pertanto a una rifusione di entrambe, riunendole in un unico atto legislativo e proponendo alcuni cambiamenti sostanziali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, di ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti retribuiti e non retribuiti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi. Essa introduce requisiti per l’ammissione di due categorie di cittadini di paesi terzi attualmente non contemplate da alcun quadro legale dell’UE giuridicamente vincolante, ossia le persone collocate alla pari e i tirocinanti retribuiti, onde accordare loro diritti legali e protezione. Nel caso dei ricercatori cittadini di paesi terzi, si agevola l’ammissione dei familiari ma anche il loro accesso al mercato del lavoro e la loro mobilità all’interno dell’UE.

La proposta prevede che il richiedente che soddisfa tutte le condizioni stabilite per l’ammissione in uno degli Stati membri ottenga un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno. Essa facilita e semplifica la mobilità all’interno dell’UE per studenti e ricercatori, in particolare per quelli che beneficiano dei programmi Erasmus Mundus o Marie Curie, che saranno allargati e ai quali parteciperà un numero maggiore di persone nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. La proposta aumenta il diritto degli studenti a lavorare a tempo parziale e autorizza studenti e ricercatori, finiti gli studi o le ricerche, a soggiornare sul territorio in cerca di possibilità di lavoro per un periodo di 12 mesi.

Aumentano poi l’informazione e la trasparenza, sono introdotte scadenze per prendere le decisioni e migliorano le garanzie procedurali, ad esempio per quanto riguarda la motivazione scritta delle decisioni e il diritto di ricorso. Le tasse dovranno essere proporzionate.

· Basi giuridiche

L’articolo 79, paragrafo 2, del TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, le misure nei seguenti settori:

a) condizioni di ingresso e soggiorno, e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata;

b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri.

· Principio di sussidiarietà

La politica in materia di immigrazione è una competenza condivisa tra l’Unione e gli Stati membri. Perché si applichi pertanto il principio di sussidiarietà occorre garantire che gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (criterio di necessità) e valutare se e come tali obiettivi possano essere conseguiti meglio da un’azione a livello di Unione (criterio del valore aggiunto europeo).

Mantenere e aumentare la capacità di attirare talenti dai paesi esterni all’UE costituisce oggi una sfida di importanza crescente, comune a tutti gli Stati membri. Ciascuno di essi potrebbe continuare a disciplinare autonomamente l’ammissione delle categorie di cittadini di paesi terzi contemplate dalla presente proposta, ma questo non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo generale di aumentare l’attrattiva dell’UE come meta di migranti di talento. Un corpus unico di norme comuni di ammissione e soggiorno, al posto dell’attuale situazione frammentata caratterizzata da norme nazionali divergenti, risulterebbe più efficace e più semplice ai potenziali richiedenti e alle organizzazioni coinvolte, che non sarebbero più costretti a esaminare e gestire 27 sistemi diversi. Inoltre la promozione della mobilità all’interno dell’UE, che è uno degli obiettivi cruciali della presente proposta, richiede uno strumento a livello dell’Unione.

Con l’aumento del numero di iniziative rivolte ai giovani e dirette a stimolare i contatti culturali, sociali e di istruzione con i cittadini di paesi terzi e le varie modalità di formazione informale, aumenta anche la necessità di accompagnare queste iniziative con norme adeguate in materia di immigrazione.

Infine, un livello minimo uniforme di protezione e diritti per gli studenti, i ricercatori e altre categorie di cittadini di paesi terzi dovrebbe offrire solide garanzie contro lo sfruttamento di alcune categorie vulnerabili, come i tirocinanti retribuiti e le persone collocate alla pari.

Il valore aggiunto europeo delle direttive vigenti sugli studenti e sui ricercatori si è confermato negli anni e con la presente proposta aumenterebbe ancora.

Un quadro giuridico trasparente, con garanzie adeguate che assicurino un autentico trasferimento di competenze, agevolerebbe le relazioni economiche, sociali e culturali internazionali tra gli Stati membri e i paesi di provenienza degli immigrati. Per quanto riguarda gli aspetti esterni della politica migratoria, uno strumento dell’UE che contempli i tirocinanti retribuiti contribuirebbe ad approfondire l’approccio globale in materia di migrazione e mobilità, in quanto da un lato favorirebbe il trasferimento di competenze, dall’altro rafforzerebbe l’impegno dei paesi terzi nella lotta contro l’immigrazione irregolare, creando ulteriori vie di migrazione legale. Per quanto concerne le persone collocate alla pari, un quadro a livello dell’UE ne aumenterebbe la protezione.

Una delle idee chiave della presente proposta è sfruttare al meglio il potenziale degli studenti e dei ricercatori che hanno completato gli studi o le ricerche: integrate nella società ospitante e capaci di parlarne la lingua, queste persone costituiscono una riserva di lavoratori altamente qualificati per il futuro.

In quanto disciplina la situazione dei tirocinanti retribuiti che non rientrano tra i lavoratori trasferiti all’interno di società, la proposta completerebbe la direttiva che riguarda questi ultimi, che è attualmente oggetto di esame in sede di Consiglio e Parlamento europeo.

Le disposizioni volte a chiarire e promuovere i diritti e le condizioni di soggiorno contribuirebbero anch’esse all’obiettivo generale di rafforzare la protezione dei diritti fondamentali.

Alla luce di tutte queste considerazioni, si ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

Si applica il principio di proporzionalità, in virtù del quale “il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati” (articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea). La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

Lo strumento prescelto è la direttiva, un atto che lascia agli Stati membri un ampio margine di flessibilità in termini di attuazione.

Il contenuto dell’azione si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo. Le norme proposte riguardano le condizioni di ammissione, le procedure e le autorizzazioni (permessi di soggiorno e visti per soggiorni di lunga durata), nonché i diritti di studenti, ricercatori, alunni, volontari, tirocinanti e persone collocate alla pari, che sono settori costitutivi di una politica comune dell’immigrazione ai sensi dell’articolo 79 del TFUE. Esistono già norme a livello dell’UE per alcuni di questi gruppi, ma devono essere aggiornate e migliorate; il contenuto della presente proposta si limita a quanto necessario per ottenere lo scopo descritto.

· Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è la direttiva, il più appropriato per questa azione, poiché stabilisce norme minime vincolanti ma al contempo lascia agli Stati membri la necessaria flessibilità. È inoltre lo strumento più adeguato per riunire in un unico atto legislativo le due direttive esistenti tramite la loro rifusione, e garantire così un quadro giuridico coerente per gruppi diversi di cittadini di paesi terzi che si recano nell’UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

· Clausola di recepimento

La proposta include una clausola di recepimento.

· Documenti esplicativi che accompagnano la notifica di misure di attuazione

La direttiva proposta ha un ampio campo di applicazione personale per quanto riguarda le varie categorie di cittadini di paesi terzi che contempla (ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari). Contiene inoltre un gran numero di obblighi giuridici, superiore a quello delle attuali direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE. In considerazione di questo e del fatto che la proposta riguarda anche una serie di categorie non ancora disciplinate da norme obbligatorie, saranno necessari documenti esplicativi che accompagnino la notifica delle misure di attuazione in modo che le misure introdotte dagli Stati membri nella legislazione vigente siano chiaramente identificabili.

· Illustrazione dettagliata della proposta

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La proposta si inserisce tra le iniziative dell’UE volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione. Ha tre obiettivi specifici: il primo è stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari; il secondo è stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno degli studenti e dei tirocinanti retribuiti cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi dallo Stato membro che accorda loro per primo un’autorizzazione in forza della direttiva; il terzo riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei ricercatori cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi dallo Stato membro che accorda loro per primo un’autorizzazione in forza della direttiva.

Articolo 2

L’articolo stabilisce il campo di applicazione della proposta, la quale si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi sul territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito o non retribuito, volontariato o collocamento alla pari. Le disposizioni facoltative della direttiva 2004/114/CE relative agli alunni, ai tirocinanti non retribuiti e ai volontari sono rese obbligatorie e il campo di applicazione è esteso ai tirocinanti retribuiti e alle persone collocate alla pari.

Per quanto riguarda i gruppi non contemplati dalla proposta, quest’ultima segue in larga misura l’approccio delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE: non copre, ad esempio, i cittadini dell’UE e i loro familiari; non copre neanche, come le precedenti direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE, i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo nell’UE, in ragione del loro status più privilegiato e del loro tipo specifico di permesso di soggiorno, né i rifugiati, né coloro che soggiornano in uno Stato membro su base strettamente temporanea in conformità della normativa dell’UE o di accordi internazionali, né altre categorie specifiche.

Articolo 3

L’articolo contiene le definizioni utilizzate nella proposta, che sono in larga misura comuni ad altre direttive vigenti nel settore della migrazione (soprattutto la 2004/114/CE e la 2005/71/CE). La definizione delle persone collocate alla pari si ispira all’accordo europeo del 1969 sul collocamento alla pari. La definizione dei tirocinanti retribuiti si basa su quella dei tirocinanti non retribuiti, sottolineando però l’elemento della retribuzione. Il termine “autorizzazione” è utilizzato sia per il permesso di soggiorno, sia per il visto per soggiorno di lunga durata.

Articolo 4

L’articolo stabilisce che gli Stati membri possono accordare condizioni più favorevoli alle persone cui si applica la proposta di direttiva, ma soltanto in relazione ad alcune disposizioni specifiche concernenti i familiari dei ricercatori, i diritti alla parità di trattamento, le attività economiche e le garanzie procedurali, in modo da non pregiudicare il campo di applicazione della direttiva stessa.

CAPO II - AMMISSIONE

Articolo 5

L’articolo stabilisce il principio generale secondo cui il richiedente che soddisfa tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione deve ottenere un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata dallo Stato membro in cui è stata presentata la domanda. La disposizione mira a evitare situazioni in cui si rifiuta l’ammissione al richiedente, anche se rispetta tutti i requisiti, perché non ha ottenuto il visto necessario.

Articolo 6

L’articolo definisce i requisiti generali cui ogni richiedente deve rispondere per essere ammesso in uno Stato membro, al di là dei requisiti specifici che si applicano alle varie categorie di cittadini di paesi terzi, previsti dagli articoli successivi. I requisiti generali, in particolare il disporre di documenti validi, di un’assicurazione malattia e di risorse minime, sono molto vicini a quelli previsti dall’acquis esistente in materia di migrazione legale. Una volta soddisfatti tali requisiti e quelli specifici di ammissione, i richiedenti hanno diritto a un’autorizzazione, cioè un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno.

Articoli 7, 8 e 9

Gli articoli stabiliscono i requisiti specifici per l’ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi, già previsti dalla direttiva 2005/71/CE: in particolare, l’istituto di ricerca dev’essere autorizzato dallo Stato membro e deve firmare, insieme al ricercatore, una convenzione di accoglienza. La presente proposta elenca esplicitamente gli elementi che devono figurare in tale convenzione: il titolo e lo scopo del progetto di ricerca, l’impegno del ricercatore a completare il progetto di ricerca, la conferma da parte dell’istituto che accoglie il ricercatore a tal fine, le date d’inizio e di fine del progetto di ricerca, informazioni sul rapporto giuridico che lega il ricercatore all’istituto di ricerca e sulle condizioni di lavoro del ricercatore. Affinché i ricercatori cittadini di paesi terzi conoscano gli istituti di ricerca che possono sottoscrivere convenzioni di accoglienza, si sottolinea l’esigenza di mettere a disposizione del pubblico l’elenco degli istituti autorizzati e di aggiornarlo in caso di cambiamento.

Articolo 10

Questa disposizione stabilisce i requisiti specifici per l’ammissione degli studenti cittadini di paesi terzi, simili a quelli previsti dalla direttiva 2004/114/CE.

Articoli 11, 12, 13 e 14

Queste disposizioni stabiliscono i requisiti specifici per l’ammissione di alunni, tirocinanti retribuiti e non retribuiti, volontari e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi, i quali devono dimostrare qual è l’istituto responsabile del loro scambio, tirocinio o volontariato. Mentre gli alunni, i tirocinanti non retribuiti e i volontari erano già compresi nella direttiva 2004/114/CE su base facoltativa, i tirocinanti retribuiti costituiscono un gruppo interamente nuovo di cittadini di paesi terzi da disciplinare. Lo stesso vale per le persone collocate alla pari. Le due categorie presentano caratteristiche simili alle categorie già contemplate dalla legislazione dell’UE. Entrambe ricevono maggiore protezione. Le persone collocate alla pari devono dimostrare, per essere ammesse, che la famiglia ospitante accetta di esserne responsabile per quanto riguarda, fra l’altro, il vitto e l’alloggio. Il soggiorno delle persone collocate alla pari deve inoltre basarsi su un accordo tra queste e la famiglia ospitante, che definisca i loro diritti e obblighi. Per i tirocinanti retribuiti occorre specificare il programma di formazione, la durata, le condizioni di supervisione e di lavoro. Per evitare situazioni in cui i tirocinanti potrebbero essere sfruttati come manodopera a basso prezzo, l’ente ospitante può essere obbligato a dichiarare che il cittadino di paese terzo in questione non sta colmando un posto in organico.

CAPO III – AUTORIZZAZIONE E DURATA DEL SOGGIORNO

Articoli 15, 16 e 17

Queste disposizioni stabiliscono le informazioni che devono figurare nel permesso di soggiorno o nel visto per soggiorno di lunga durata del cittadino di paese terzo. L’articolo 16 specifica che ai ricercatori e agli studenti occorre rilasciare un’autorizzazione valida per un periodo minimo di un anno. Per tutti gli altri gruppi l’autorizzazione è limitata in linea di massima a un anno, con possibilità di deroga, in linea con le durate stabilite dalle direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE. Inoltre, l’articolo 17 autorizza gli Stati membri a fornire informazioni aggiuntive sull’elenco completo degli Stati membri in cui gli studenti o i ricercatori di paesi terzi intendono recarsi.

CAPO IV – MOTIVI DI RIFIUTO, REVOCA O MANCATO RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articoli 18, 19 e 20

Queste disposizioni stabiliscono i motivi obbligatori e facoltativi per rifiutare, revocare o rifiutare il rinnovo di un’autorizzazione, ossia il fatto che i requisiti generali e specifici di ammissione non siano più rispettati, la presentazione di documenti falsi ecc., che costituiscono le condizioni standard previste dalle direttive vigenti in materia di migrazione.

CAPO V – DIRITTI

La presente proposta introduce un capo specificamente dedicato ai diritti di tutti i gruppi contemplati.

Articolo 21

Per garantire l’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, questa disposizione accorda loro il diritto alla parità di trattamento prevista dalla direttiva sul permesso unico[13]. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi sono riconosciuti diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, senza la possibilità di applicare le limitazioni previste dalla direttiva sul permesso unico. Inoltre, gli alunni, i volontari, i tirocinanti non retribuiti e le persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi avranno diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto riguarda l’accesso e l’offerta di beni e servizi destinati al pubblico, indipendentemente dal fatto che il diritto dell’Unione o la legislazione nazionale accordi loro l’accesso al mercato del lavoro.

Articoli 22 e 23

In virtù di queste disposizioni, ricercatori e studenti cittadini di paesi terzi hanno il diritto di lavorare, anche se gli Stati membri possono fissare alcuni limiti in materia. I ricercatori, come già previsto dalla direttiva 2005/71/CE, sono autorizzati a insegnare a norma della legislazione nazionale. Gli studenti erano autorizzati dalla direttiva 2004/114/CE a lavorare per un minimo di 10 ore settimanali, limite aumentato a 20 ore. Per quanto riguarda l’accesso degli studenti alle attività economiche, gli Stati membri possono ancora prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro, ma in modo proporzionato, per non creare sistematicamente ostacoli all’esercizio del diritto al lavoro[14].

Articolo 24

L’articolo introduce la possibilità per studenti e ricercatori che rispettino i requisiti generali di ammissione previsti dalla proposta (eccettuata la condizione relativa ai minori) di soggiornare nello Stato membro per 12 mesi dopo avere ultimato gli studi o le ricerche, allo scopo di cercare lavoro o avviare un’impresa. Alcuni Stati membri prevedono già questa possibilità, ma per periodi variabili. L’opportunità di rimanere in uno Stato membro risulta un fattore importante nella scelta del paese di destinazione da parte di studenti o ricercatori di paesi terzi. Questa disposizione può quindi rendere gli Stati membri più competitivi nella ricerca di talenti sulla scena mondiale: è una questione di comune interesse comune nel contesto dall’invecchiamento della popolazione attiva e dal futuro fabbisogno di competenze, e sarebbe coerente con il Piano d’azione imprenditorialità 2020[15]. Non si tratterebbe, comunque, di un permesso di lavoro automatico: gli Stati membri potranno continuare ad applicare le opportune procedure di autorizzazione. Per un periodo compreso fra tre e sei mesi, gli Stati membri potranno chiedere ai cittadini di paesi terzi di comprovare che stanno autenticamente cercando lavoro (ad esempio, con copia delle lettere e dei curriculum vitae inviati ai datori di lavoro) o che stanno avviando un’impresa. Dopo sei mesi, potranno anche chiedere ai cittadini di paesi terzi di dimostrare di avere realmente la possibilità di essere assunti o di avviare un’impresa.

Articolo 25

L’articolo include disposizioni specifiche per l’ammissione e l’accesso al mercato del lavoro dei familiari dei ricercatori, in deroga alla direttiva 2003/86/CE, allo scopo di rendere l’UE una meta più attraente per i ricercatori cittadini di paesi terzi. Il fatto che i familiari dei ricercatori possano o meno accedere immediatamente agli Stati membri interessati e al mercato del lavoro può essere un fattore importante nella decisione dei ricercatori stessi di trasferirsi o meno.

CAPO VI – MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI

Articoli 26 e 27

Questi articoli stabiliscono le condizioni alle quali ricercatori, studenti e tirocinanti possono spostarsi da uno Stato membro all’altro, allo scopo di agevolarne la mobilità. Il periodo per il quale i ricercatori sono autorizzati a trasferirsi in un secondo Stato membro sulla base della convenzione di accoglienza conclusa nel primo Stato membro è esteso da tre mesi (durata prevista dalla direttiva 2005/71/CE) a sei mesi. Per gli studenti, la nuova proposta prevede disposizioni che li autorizzano a spostarsi in un secondo Stato membro per un periodo massimo di sei mesi sulla base di un’autorizzazione concessa dal primo Stato membro. Norme specifiche si applicano ai cittadini di paesi terzi che entrano nell’UE grazie a programmi di mobilità quali gli attuali programmi Erasmus Mundus e Marie Curie, al fine di semplificare l’esercizio della mobilità. Si ridurranno così i corsi di cittadini di paesi terzi che, pur potendo beneficiare di borse di studio e di ricerca nel quadro di programmi di mobilità dell’UE, non possono accettarle in quanto non autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 28

In linea con le disposizioni della direttiva sulla Carta blu, i familiari dei ricercatori possono spostarsi da uno Stato membro all’altro insieme ai ricercatori stessi.

CAPO VII- PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 29

Questa disposizione introduce un limite di tempo: gli Stati membri sono tenuti a decidere in merito alla domanda completa di autorizzazione e notificare la decisione per iscritto entro 60 giorni (per tutti i gruppi) ed entro 30 giorni per i programmi dell’Unione che comprendono misure sulla mobilità come le borse Erasmus Mundus e Marie Curie. L’attuale quadro giuridico non specifica alcun termine. Tra le garanzie procedurali è prevista la possibilità di impugnare una decisione in caso di rifiuto di una domanda, l’obbligo per le autorità di motivare per iscritto tale decisione e l’obbligo di garantire il rispetto del diritto al ricorso.

Articoli 30 e 31

La disponibilità di informazioni è cruciale per il conseguimento degli obiettivi della presente proposta. L’articolo 30 impone quindi agli Stati membri di rendere disponibili informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno stabilite dalla proposta stessa, tra cui quelle sugli istituti di ricerca autorizzati e sulle tasse. In linea con le direttive esistenti nel settore della migrazione, l’articolo 31 prevede esplicitamente che gli Stati membri possano imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande. Inoltre, conformemente alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea[16], l’articolo 31 introduce una disposizione in virtù della quale l’importo di tali tasse non deve creare ostacoli al conseguimento degli obiettivi della direttiva.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articoli 32-38

In base all’articolo 32, gli Stati membri devono stabilire punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi contemplati dalla proposta che si spostano da uno Stato membro all’altro. Tali punti di contatto nazionali esistono già in relazione ad alcune direttive vigenti nel settore della migrazione, come la direttiva sulla Carta blu, e si sono rivelati un meccanismo efficace di comunicazione tecnica tra Stati membri.

Articolo 33

Questa disposizione impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui sono state concesse autorizzazioni in virtù della presente proposta, in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007, prevedendo la possibilità che la Commissione richieda statistiche supplementari.

Articolo 36

La disposizione prevede che la proposta abroghi formalmente le vigenti direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE.

Le misure rimanenti (articoli 34, 35, 37 e 38) sono le abituali disposizioni finali relative alle informazioni, al recepimento, all’entrata in vigore e ai destinatari della direttiva.

ê 2004/114/CE, 2005/71/CE (adattato)

ð nuovo

2013/0081 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle condizioni di ammissione ð ingresso e soggiorno ï dei cittadini di paesi terzi per motivi di Ö ricerca, Õ studio, scambio di alunni, tirocinio ð retribuito e ï non retribuito o, volontariato ð e collocamento alla pari ï relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

[RIFUSIONE]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato Ö sul funzionamento dell’Unione europea Õ che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63 Ö 79, paragrafo 2 Õ, punto 3, lettere a) Ö e b) Õ, e l’articolo 63, punto 4,

vista la proposta della Commissione Ö europea Õ ,

ð previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, ï

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

ð deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, ï

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)       Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[17], e alla direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica[18]. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tali direttive.

(2)       La presente direttiva dovrebbe soddisfare l’esigenza individuata nelle relazioni sull’applicazione delle due direttive[19] di rimediare alle carenze rilevate e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di persone che giungono nell’Unione da paesi terzi. A tal fine dovrebbe semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili. Nonostante le differenze, le categorie contemplate dalla presente direttiva condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione.

(3)       È opportuno che la presente direttiva contribuisca all’obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. L’immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, in particolare studenti e ricercatori che sono categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell’alimentare una risorsa cruciale dell’Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020.

(4)       Le carenze individuate nelle relazioni sull’attuazione delle due direttive riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l’accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all’interno dell’Unione ma anche la mancanza di armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell’ambito di applicazione degli strumenti in vigore.

ê 2004/114/CE considerando 1

(5)       Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l’adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

ê 2004/114/CE considerando 2 (adattato)

Il trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell’immigrazione relative alle condizioni d’ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno.

ê 2004/114/CE considerando 3 (adattato)

Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e a tal fine ha chiesto al Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte della Commissione.

ò nuovo

(6)       La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell’Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato e dei partner strategici dell’Unione. Dovrebbe altresì contribuire all’approccio globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la migrazione regolare.

ê 2004/114/CE considerando 6 (adattato)

Uno degli obiettivi dell’azione della Comunità nel settore dell’istruzione è promuovere l’immagine dell’Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale. Favorire la mobilità dei cittadini di paesi terzi verso la Comunità per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno ne è parte integrante.

ê 2004/114/CE considerando 7 (adattato)

ð nuovo

(7)       Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva, che sono temporanee per definizione e non dipendono dalle condizioni del mercato del lavoro nello Stato ospitante, ð dovrebbero generare conoscenze e competenze e promuoverne l’acquisizione.ï ÖEsse Õ costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d’origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture.

ò nuovo

(8)       La presente direttiva dovrebbe promuovere l’Unione come polo di attrazione per la ricerca e l’innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti. Aprire l’Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell’iniziativa faro “Unione dell’innovazione”. Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell’Unione e dei paesi terzi è d’altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca (SER), uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia.

ê 2005/71/CE considerando 5 (adattato)

La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale.

ê 2004/114/CE considerando 9 (adattato)

Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento, volontari già in uso nel diritto comunitario, specie nei vari programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate (Socrate, Servizio volontario europeo, ecc.).

ê 2004/114/CE considerando 11

I cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria dei tirocinanti non retribuiti o dei volontari e che sono considerati, in funzione della loro attività o del tipo di compensazione o retribuzione ricevuta, lavoratori ai sensi della legislazione nazionale, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. L’ammissione di cittadini di paesi terzi che intendono compiere studi di specializzazione in medicina dovrebbe essere decisa dagli Stati membri.

ê 2005/71/CE considerandi 11, 13 e 14 (adattato)

ð nuovo

(9)       È opportuno agevolare l’ammissione dei ricercatori creando ð mediante ï una procedura di ammissione indipendente dal loro statuto Ö rapporto Õ giuridico rispetto al Ö con Õ l’istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno ð o al visto per soggiorno di lunga durata ï. Gli Stati membri potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca. La Ö Tale Õ procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l’ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità Ö nell’Unione Õ, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di disciplina Ö politica di Õ dell’immigrazione. Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno ð un’autorizzazione ï se sono soddisfatte le condizioni relative all’ingresso e al soggiorno.

ê 2005/71/CE considerando 9 (adattato)

(10)     Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto Ö l’Õ obiettivo del 3% Ö di investire il 3% del PIL nella ricerca Õ riguardano in gran parte il settore privato e che quest’ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare della Ö possono essere autorizzati ai sensi della presente Õ direttiva appartengono Ö dovrebbero appartenere Õ sia al settore pubblico sia a quello privato.

ê 2005/71/CE considerando 15 (adattato)

ð nuovo

(11)     Al fine di rendere la Comunità Ö l’Unione Õ più interessante per i ricercatori Ö cittadini Õ di paesi terzi, ð i familiari dei ricercatori, quali definiti nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare[20], ï è opportuno riconoscere loro, durante il soggiorno, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori della vita sociale ed economica, nonché la possibilità di impartire corsi nell’insegnamento superiore ð dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di misure a favore della mobilità all’interno dell’Unione e avere accesso al mercato del lavoro ï.

ò nuovo

(12)     Laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a considerare i dottorandi alla stregua dei ricercatori.

ê 2005/71/CE considerando 6 (adattato)

(13)     L Ö È opportuno che l Õ‘attuazione della presente direttiva non dovrebbe favorire Ö favorisca Õ la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell’ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell’ottica di una politica migratoria globale.

ò nuovo

(14)     Per promuovere l’Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell’Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del Progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa[21], in particolare nel quadro dell’internazionalizzazione dell’insegnamento superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia fa parte di questo impegno.

ò nuovo

(15)     L’estensione e l’approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione di Bologna[22] hanno comportato una progressiva convergenza dei sistemi di insegnamento superiore nei paesi partecipanti, e non solo in essi: le autorità nazionali hanno sostenuto la mobilità degli studenti e del personale accademico e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro programmi. Occorre ora riflettere questa evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli studenti all’interno dell’Unione. Rendere l’insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno spazio europeo dell’istruzione superiore, e la razionalizzazione del settore ha reso più interessante la prospettiva di studiare in Europa per gli studenti cittadini di paesi terzi.

ê 2004/114/CE considerando 10

(16)     La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti a cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità delle legislazioni nazionali.

ê 2004/114/CE considerando 12

(17)     La prova dell’accettazione dello studente da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.

ê 2004/114/CE considerando 13

ð nuovo

(18)     Nella valutazione delle risorse sufficienti si può ð dovrebbe ï tener conto delle fellowships.

ò nuovo

(19)     Gli Stati membri potevano decidere se applicare o meno la direttiva 2004/114/CE a alunni, volontari e tirocinanti non retribuiti; occorre ora includere tali categorie nell’ambito di applicazione della presente direttiva, al fine di agevolarne l’ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, per garantirne i diritti legali e la protezione.

(20)     La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai tirocinanti retribuiti che vengono a lavorare nell’Unione nel quadro di un trasferimento intrasocietario, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

(21)     Poiché attualmente a livello dell’Unione non esiste un quadro giuridico relativo ai cittadini di paesi terzi collocati alla pari che ne garantisca un equo trattamento, è opportuno introdurre disposizioni che affrontino le esigenze specifiche di questo gruppo particolarmente vulnerabile. Occorre che la presente direttiva stabilisca condizioni che siano rispettate sia dalle persone collocate alla pari sia dalla famiglia ospitante, in particolare per quanto riguarda l’accordo tra le parti che ricomprenda anche elementi quali la somma di denaro corrisposta per le piccole spese[23].

(22)     A coloro che rispettano tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un’autorizzazione, cioè un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno, entro i termini previsti. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio dovrebbe, se sussistono tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, concedere al cittadino di paese terzo interessato i visti richiesti.

(23)     Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino di paese terzo interessato e i rispettivi programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

(24)     I diversi periodi di durata delle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva dovrebbero riflettere la natura specifica del soggiorno di ciascuna categoria.

(25)     Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. Tali tasse devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno.

(26)     I diritti accordati ai cittadini di paesi terzi in virtù della presente direttiva non dovrebbero dipendere dalla la forma, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno, che assume l’autorizzazione.

ê 2004/114/CE considerando 8

ð nuovo

(27)     Il termine ammissione copre l’ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi ð in uno Stato membro, ï ai fini previsti dalla presente direttiva.

ê 2004/114/CE considerando 14 (adattato)

ð nuovo

(28)     L’ammissione ai fini previsti dalla presente direttiva può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l’ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale ð in un caso individuale, ï, che il cittadino di paesi terzi paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l’ordine pubblico or, la sicurezza pubblica ð o la sanità pubblica ï. La nozione di ordine pubblico può abbracciare una condanna per aver commesso un reato grave. In tale contesto va rilevato che nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica rientrano pure i casi in cui un cittadino di un paese terzo fa o ha fatto parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo, sostiene o ha sostenuto una siffatta organizzazione o nutre o ha nutrito aspirazioni estremistiche.

ê 2004/114/CE considerando 15 (adattato)

(29)     In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi Ö o alla formazione Õ prescelti dal richiedente Ö che il richiedente intende svolgere Õ, al fine di lottare contro gli abusi e l’uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.

ò nuovo

(30)     È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità.

ê 2004/114/CE considerando 16 (adattato)

ð nuovo

(31)     Si deve agevolare sia la mobilità Ö all’interno dell’Unione Õ degli studenti Ö di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti Õ cittadini di paesi terzi che compiono gli studi in più Stati membri, sia l’ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, all’interno o in direzione della Comunità per gli scopi stabiliti nella presente direttiva. ð Per i ricercatori, è opportuno che la presente direttiva migliori le disposizioni relative al periodo durante il quale l’autorizzazione concessa dal primo Stato membro dovrebbe coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva. Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell’Unione in qualità di persone trasferite all’interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all’interno dell’Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].ï

ò nuovo

(32)     È opportuno che le norme dell’Unione sull’immigrazione e i programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di tali programmi dovrebbero avere il diritto di spostarsi negli Stati membri previsti sulla base dell’autorizzazione accordata dal primo Stato membro, a condizione che rendano noto l’elenco completo di tali Stati membri prima di entrare nell’Unione. Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda. Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare la mobilità dei volontari cittadini di paesi terzi all’interno dell’Unione, se i programmi di volontariato riguardano più di uno Stato membro.

ê 2004/114/CE considerando 18 (adattato)

ð nuovo

(33)     Per permettere agli studenti che sono cittadini di paesi terzi di coprire ð meglio ï in parte il del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro di accedere ð un più ampio accesso ï al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva ð , cioè per un minimo di 20 ore alla settimana ï. Il principio dell’accesso degli studenti al mercato del lavoro, alle condizioni di cui alla presente direttiva, dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro ð , purché ciò non rischi di negare interamente il diritto di lavorare ï.

ò nuovo

(34)     Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che gli Stati membri autorizzino gli studenti che si laureano nell’Unione a rimanere sul loro territorio con l’intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un’impresa, per 12 mesi dopo la scadenza dell’autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che accordino la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca come definito nella convenzione di accoglienza. Ciò non deve corrispondere a un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un’impresa. Può essere chiesto a tali persone di fornire prove conformemente all’articolo 24.

(35)     Le disposizioni della presente direttiva non incidono sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ammissione di cittadini di paesi terzi a scopo di lavoro.

(36)     Per rendere l’Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l’equo trattamento ai sensi dell’articolo 79 del trattato. Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro[24]. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest’ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell’Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda ad alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l’accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.

ê 2004/114/CE considerando 23

(37)     La presente direttiva dovrebbe lasciare del tutto impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi[25].

ê 2005/71/CE considerando 22 (adattato)

La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni caso impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi[26].

ê 2004/114/CE considerando 4 (adattato)

ð nuovo

(38)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla cCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ð, di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea. ï

ê 2005/71/CE considerando 25 (adattato)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

ê 2004/114/CE considerando 5

(39)     Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

ê 2005/71/CE considerando 24 (adattato)

Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

ò nuovo

(40)     Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti delle misure nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

ê 2004/114/CE considerando 24 (adattato)

ð nuovo

(41)     Poiché lo scopo Ö l’obiettivo Õ della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ammissione Ö ingresso e soggiorno Õ dei cittadini di paesi terzi, per motivi di Ö ricerca, Õ studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito ð o retribuito, ï o volontariato ð o collocamento alla pari, ï non può essere realizzato Ö conseguito Õ in maniera Ö misura Õ sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere realizzato Ö conseguito Õ meglio a livello comunitario Ö di Unione Õ, la Comunità Ö quest’ultima Õ può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo Ö tale obiettivo Õ in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê 2005/71/CE considerando 23 (adattato)

Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l’istituzione di una procedura di ammissione specifica e la definizione delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi all’interno degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, soprattutto riguardo alla necessità di garantire la mobilità tra Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê 2004/114/CE considerando 22 (adattato)

(42)     Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano messe a disposizione del grande pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete possibile e regolarmente aggiornate Ö sugli istituti di ricerca, autorizzati ai sensi della presente direttiva, con cui i ricercatori possono stipulare convenzioni di accoglienza, e sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul rispettivo territorio nazionale a fini di ricerca, quali definite dalla presente direttiva, nonché informazioni Õ sugli istituti di cui alla presente direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, e sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel Ö rispettivo Õ territorio a questi fini.

ê 2005/71/CE considerando 10 (adattato)

Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, informazioni il più possibile esaurienti, regolarmente aggiornate, sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai sensi della presente direttiva.

ê 2005/71/CE considerando 28 (adattato)

(43)     [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo Ö n. 21 Õ sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda Ö rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Õ allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell’Unione europea Õ, e senza pregiudizio dell’articolo Ö fatto salvo l’articolo Õ 4 di detto Ö tale Õ protocollo, il Regno Unito non partecipa Ö detti Stati membri non partecipano Õ all’adozione della presente direttiva, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla Ö sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione Õ.]

ê 2005/71/CE considerando 29 (adattato)

(44)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo Ö n. 22 Õ sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell’Unione europea Õ, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa vincolata, né è tenuta ad applicarla, Ö soggetta alla sua applicazione Õ.

ê 2004/114/CE considerando 17 (adattato)

Per permettere il primo ingresso nel loro territorio gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un permesso di soggiorno o, se rilasciano permessi di soggiorno unicamente nel loro territorio, un visto.

ê 2004/114/CE considerando 19 (adattato)

La nozione di autorizzazione preliminare comprende anche la concessione di permessi di lavoro agli studenti che intendono esercitare un’attività economica.

ê 2004/114/CE considerando 20 (adattato)

La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di lavoro a tempo parziale.

ê 2004/114/CE considerando 21 (adattato)

È opportuno che le procedure di ammissione per motivi di studio, ovvero nell’ambito di programmi di scambio di alunni gestiti da organizzazioni riconosciute dagli Stati membri, possano essere accelerate.

ê 2004/114/CE considerando 25 (adattato)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di detto protocollo, questi Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono vincolati da essa né sono tenuti ad applicarla.

ê 2004/114/CE considerando 26 (adattato)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla.

ê 2005/71/CE considerando 1 (adattato)

Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale della futura azione della Comunità in questo settore.

ê 2005/71/CE considerando 2 (adattato)

Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona, approvando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, ha fissato l’obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

ê 2005/71/CE considerando 3 (adattato)

La globalizzazione dell’economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro della Comunità europea[27], con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi.

ê 2005/71/CE considerando 4 (adattato)

Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l’obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3% del PIL nella ricerca, è stimato in 700000 persone. Per conseguire tale obiettivo, occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all’interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest’ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere ammessi a fini di ricerca.

ê 2005/71/CE considerando 6 (adattato)

L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell’ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell’ottica di una politica migratoria globale.

ê 2005/71/CE considerando 7 (adattato)

Per conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona, è importante favorire all’interno dell’Unione la mobilità, finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, dei ricercatori cittadini comunitari ed in particolare dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno aderito nel 2004.

ê 2005/71/CE considerando 8 (adattato)

In considerazione dell’apertura imposta dai cambiamenti dell’economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell’obiettivo del 3% del PIL investito nella ricerca, i ricercatori di paesi terzi che possono potenzialmente beneficiare della direttiva dovrebbero essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al progetto di ricerca che intendono svolgere.

ê 2005/71/CE considerando 12 (adattato)

Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, i quali devono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[28].

ê 2005/71/CE considerando 16 (adattato)

La presente direttiva apporta un miglioramento importantissimo nel settore nella sicurezza sociale, poiché il principio di non discriminazione si applica direttamente anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dal campo d’applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo.

ê 2005/71/CE considerando 17 (adattato)

È importante favorire la mobilità finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i contatti e le reti di ricerca tra partner e per consolidare il ruolo dello Spazio europeo della ricerca a livello mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di avvalersi della mobilità alle condizioni disposte dalla presente direttiva. Siffatte condizioni non dovrebbero incidere sulle norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

ê 2005/71/CE considerando 18 (adattato)

Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di agevolare e sostenere la salvaguardia dell’unità della famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l’ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea[29].

ê 2005/71/CE considerando 19 (adattato)

A salvaguardia dell’unità familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di tale Stato membro, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o multilaterali.

ê 2005/71/CE considerando 20 (adattato)

In linea di massima, il titolare del permesso di soggiorno dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di ammissione senza uscire dal territorio dello Stato membro.

ê 2005/71/CE considerando 21 (adattato)

Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai richiedenti le spese relative al trattamento delle domande di permesso di soggiorno.

ê 2005/71/CE considerando 26 (adattato)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa.

ê 2005/71/CE considerando 27 (adattato)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera di data 1° luglio 2004, che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

ò nuovo

(45)     È opportuno che l’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

(46)     La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte B,

ê 2004/114/CE (adattato)

ð nuovo

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della La presente direttiva è definire definisce:

              a) le condizioni di ammissione ð ingresso e soggiorno ï dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi ð 90 giorni ï, per motivi di Ö ricerca, Õ studio, scambio di alunni, tirocinio ð retribuito e ï non retribuito o, volontariato o ð collocamento alla pari ï;

              b) le norme sulle procedure per l’ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai suddetti fini.

ò nuovo

              b) le condizioni di ingresso e soggiorno di studenti e tirocinanti retribuiti che siano cittadini di paesi terzi, per un periodo superiore a 90 giorni in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un’autorizzazione sulla base della presente direttiva;

c) le condizioni di ingresso e soggiorno di ricercatori che siano cittadini di paesi terzi, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un’autorizzazione sulla base della presente direttiva.

             

ê 2005/71/CE (adattato)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva definisce le condizioni per l’ammissione dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri per una durata superiore a tre mesi al fine di svolgervi un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.

ê 2004/114/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 2

Campo d’applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di Ö ricerca, Õ studio Ö, scambio di alunni, Õ tirocinio ð retribuito o ï Önon retribuito, volontariato Õ ð o collocamento alla pari ï.

2. La presente direttiva non si applica Ö ai cittadini di paesi terzi Õ:

              a) ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;

              b) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;

              c) ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell’Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ;

              d) ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente Ö soggiornante Õ di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003[30] relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, qualora esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale;

              e) ai cittadini di paesi terzi che abbiano la qualifica di lavoratori o lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato.;

ò nuovo

              f) che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e paesi terzi;

              g) che entrano nell’Unione in qualità di tirocinanti nell’ambito di un trasferimento intrasocietario in virtù della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

ê 2004/114/CE (adattato)

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s’intende per:

              a) “cittadino di un paese terzo”, chiunque Ö chi Õ non sia cittadino dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 1720, paragrafo 1, del trattato;

ê 2005/71/CE (adattato)

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

              a) “cittadino di un paese terzo”: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

ê 2005/71/CE (adattato)

              b) d) “ricercatore”:, un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;

ê 2004/114/CE (adattato)

c) b) “studente”, il cittadino di un paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale;

              d) c) “alunno”, il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell’ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un’organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;

ê 2004/114/CE (adattato)

              e) d) “tirocinante non retribuito”, il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione nazionale Ö di quest’ultimo Õ;

ò nuovo

              f) “tirocinante retribuito”, il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;

              g) “volontario”, il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per partecipare a un programma riconosciuto di volontariato;

ê 2004/114/CE (adattato)

h) f) “programma di volontariato”, un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma Ö riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione Õ nazionale o comunitario che persegua obiettivi di interesse generale;

ò nuovo

i) “persona collocata alla pari”, il cittadino di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da una famiglia sul territorio di uno Stato membro in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini, allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante;

ê 2005/71/CE (adattato)

j) b) “ricerca”:, lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza Ö dell’essere umano Õ dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

k) c) “istituto di ricerca”:, qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest’ultimo;

ê 2004/114/CE (adattato)

              l) e) “istituto Ö di insegnamento Õ“, un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa Ö , sulla base di criteri trasparenti, Õ per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;

ò nuovo

              m) “retribuzione”, il pagamento, in qualsiasi forma, ricevuto in contropartita delle prestazioni effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale o della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;

              n) “lavoro”, l’esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro;

              o) “primo Stato membro”, lo Stato membro che per primo concede a un cittadino di paese terzo un’autorizzazione in forza della presente direttiva;

              p) “secondo Stato membro”, qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;

              q) “programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità”, programmi finanziati dall’Unione che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all’interno dell’Unione;

              r) “autorizzazione”, un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002, oppure un visto per soggiorno di lunga durata;

              s) “visto per soggiorno di lunga durata”, l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell’articolo 18 della convenzione Schengen o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l’acquis di Schengen.

ê 2004/114/CE

              g) “permesso di soggiorno”, un’autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

ê 2005/71/CE (adattato)

e) “permesso di soggiorno”: qualsiasi autorizzazione destinata specificamente a “ricercatori” rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul territorio di tale Stato, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca.

2. La presente direttiva non si applica:

              a) ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell’ambito di un regime di protezione temporanea;

b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato;

c) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;

d) ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.

ê 2005/71/CE (adattato)

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli di:

a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra;

b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.

ê 2004/114/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:

              a) di accordi bilaterali o multilaterali Ö conclusi Õ tra la Comunità Ö l’Unione Õ, o la Comunità Ö l’Unione Õ e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più Stati Ö paesi Õ terzi dall’altra; oppure

              b) di accordi bilaterali o multilaterali Ö conclusi Õ tra uno o più Stati membri e uno o più Stati Ö paesi Õ terzi.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica ð per quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 29, specialmente nell’ambito di partenariati per la mobilità. ï

CAPO II

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

ê 2004/114/CE (adattato)

Articolo 5

Principio

1. L’ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all’esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all’articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11 14.

ò nuovo

2. Una volta soddisfatti tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione, i richiedenti hanno diritto a un visto per soggiorno di lunga durata e/o a un permesso di soggiorno. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio e non altrove, ove siano rispettati tutti i requisiti per l’ammissione previsti dalla presente direttiva, concede al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto.

ê 2004/114/CE (adattato)

Articolo 6

Requisiti generali

1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi Ö i motivi Õ previsti dalla presente direttiva Ö deve Õ:

              a) presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale.; Ggli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;

ê 2004/114/CE (adattato)

              b) ove non abbia raggiunto la maggiore età, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l’autorizzazione dei genitori Ö o un’autorizzazione equivalente Õ per il soggiorno in questione;

              c) essere coperto da un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;

ê 2004/114/CE (adattato)

              d) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;

              e) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l’esame della domanda in base all’articolo 2031 della presente direttiva.;

ò nuovo

              f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l’esame specifico di ogni singolo caso.

ê 2004/114/CE (adattato)

2. Gli Stati membri agevolano la procedura di ammissione per i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 7 a 11 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità verso o dentro la Comunità.

ê 2005/71/CE (adattato)

CAPO III

AMMISSIONE DEI RICERCATORI

Articolo 7

Condizioni per l’accoglienza

1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:

a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno;

b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all’articolo 6, paragrafo 2;

              c) all’occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall’istituto di ricerca conformemente all’articolo 6, paragrafo 3;

d) non deve essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.

3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l’esecuzione della convenzione di accoglienza.

ò nuovo

Articolo 7

Requisiti specifici per i ricercatori

1. Oltre ai requisiti generali previsti all’articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per motivi di ricerca deve soddisfare anche i seguenti requisiti:

a) presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2;

b) all’occorrenza, presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall’istituto di ricerca conformemente all’articolo 9, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri possono verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.

3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio dello Stato membro per l’esecuzione della convenzione di accoglienza.

4. La domanda di un cittadino di paese terzo che intende svolgere una ricerca nell’Unione è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino in questione soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.

5. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio.

6. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di autorizzazione debbano essere presentate dal ricercatore o dall’istituto di ricerca interessato.

ê 2005/71/CE (adattato)

CAPO II

ISTITUTI DI RICERCA

Articolo 58

Autorizzazione Ö degli istituti di ricerca Õ

ê 2005/71/CE

1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.

2. L’autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.

L’autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione per un periodo più breve.

3. Gli Stati membri possono richiedere all’istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell’istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.

4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l’istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell’ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell’articolo 69.

ê 2005/71/CE (adattato)

5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva Ö ogniqualvolta tali elenchi vengono modificati Õ .

ê 2005/71/CE (adattato)

6. Uno Stato membro può, tra l’altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l’autorizzazione se l’istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l’autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l’istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l’autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all’istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.

7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell’autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all’articolo 69, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.

ê 2005/71/CE (adattato)

Articolo 69

Convenzione di accoglienza

1. L’istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell’articolo Ö purché siano rispettate le condizioni di cui agli articoli 6 e Õ 7.

ò nuovo

La convenzione di accoglienza contiene almeno i seguenti elementi:

            a) il titolo e lo scopo del progetto di ricerca;

            b) l’impegno del ricercatore a completare il progetto di ricerca;

            c) la conferma dell’istituto che si impegna a ospitare il ricercatore affinché questi possa completare il progetto di ricerca;

            d) le date d’inizio e di fine del progetto di ricerca;

            e) informazioni sul rapporto giuridico tra l’istituto di ricerca e il ricercatore;

            f) informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore.

ê 2005/71/CE

2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

              a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell’istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:

         i) l’oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;

         ii) i titoli del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all’articolo 2, lettera d) b);

ê 2005/71/CE (adattato)

              b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all’importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;

              c) durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

              d) la convenzione di accoglienza specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.

ê 2005/71/CE

3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all’articolo 58, paragrafo 3.

4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all’istituto di accoglienza.

5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l’esecuzione della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca ne informa prontamente l’autorità designata a tal fine dagli Stati membri.

ê 2004/114/CE (adattato)

Articolo 710

Requisiti specifici per gli studenti

1. Oltre ai requisiti generali previsti all’articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chiedae di essere ammesso per motivi di studio, deve soddisfare anche ai seguenti requisiti:

              a) Ö dimostrare di Õ essere stato accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi;

              b) d) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all’istituto.;

              b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, indipendentemente dall’esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

              c) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;.

2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 8

Mobilità degli studenti

1. Senza pregiudizio dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 16 e dell’articolo 18, paragrafo 2), il cittadino di un paese terzo che sia già stato ammesso quale studente e che presenti domanda per seguire in un altro Stato membro una parte degli studi già cominciati, o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è ammesso da questo Stato membro entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda, qualora:

              a) ottemperi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in relazione a tale Stato membro;

              b) abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e

              c) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale, ovvero sia stato ammesso come studente in uno Stato membro per almeno due anni.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano se lo studente, nel quadro del suo programma di studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli studi in un istituto di un altro Stato membro.

3. Le autorità competenti del primo Stato membro trasmettono, su richiesta delle autorità competenti del secondo Stato membro, opportune informazioni sul soggiorno dello studente nel territorio del primo Stato membro.

ê 2004/114/CE (adattato)

Articolo 911

Requisiti specifici per gli alunni

1. Fatto salvo l’articolo 3, un Ö Il Õ cittadino di un paese terzo che chiedae di essere ammesso ad un programma di scambio di alunni, deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 6, ai seguenti requisiti:

ê 2004/114/CE (adattato)

              a) aver raggiunto l’età minima e non avere superato l’età massima fissate dallo Stato membro interessato;

              b) esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;

              c) dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un’organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;

              d) comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;

              e) alloggiare durante l’intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l’alunno.

2. Gli Stati membri possono limitare l’immissione Ö l’ammissione Õ di alunni che partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.

ê 2004/114/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 1012

Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti

1. Fatto salvo l’articolo 3,un Ö Il Õ cittadino di un paese terzo che chiedae di essere ammesso quale tirocinante non retribuito ð o retribuito ï deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 6, anche ai seguenti requisiti:

              a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un’impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

ò nuovo

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un’istruzione o qualifiche o esperienze professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell’esperienza di lavoro;

ê 2004/114/CE

              b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, senza pregiudizio dell’esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

ê 2004/114/CE

              c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.

ò nuovo

La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l’orario di lavoro, il rapporto giuridico con l’ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta.

2. Gli Stati membri possono richiedere all’ente ospitante di dichiarare che il cittadino di paese terzo in questione non colma un posto in organico.

ê 2004/114/CE (adattato)

Articolo 1113

Requisiti specifici per i volontari

Fatto salvo l’articolo 3, un Ö Il Õ cittadino di un paese terzo che chiedae di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 6, ai seguenti requisiti:

              a) aver raggiunto l’età minima e non avere superato l’età massima fissate dallo Stato membro interessato;

ê 2004/114/CE

              a) b) esibire una convenzione stipulata con l’organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;

ê 2004/114/CE

              b) c) comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi; e si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda per l’intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, sanitarie e per il viaggio di ritorno;

ê 2004/114/CE

              d) c) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.

ò (nuovo)

Articolo 14

Requisiti specifici per le persone collocate alla pari

Oltre ai requisiti generali previsti all’articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari deve soddisfare anche i seguenti requisiti:

              a) avere un’età non inferiore a 17 anni e, tranne in casi giustificati singolarmente, non superiore a 30 anni;

              b) comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, maternità o incidente;

              c) esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari.

ê 2005/71/CE

Articolo 9

Familiari

1. Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere ridotta.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del ricercatore.

ò nuovo

CAPO III

AUTORIZZAZIONI E DURATA DEL SOGGIORNO

Articolo 15

Autorizzazioni

I visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno recano i titoli “ricercatore”, “studente”, “volontario”, “tirocinante retribuito”, “tirocinante non retribuito” o “persona collocata alla pari”. Per ricercatori e studenti cittadini di paesi terzi che entrano nell’Unione in base a uno specifico programma dell’Unione comprendente misure sulla mobilità, l’autorizzazione indica il programma in questione.

ê 2005/71/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 8 16

Durata del permesso di soggiorno

1. Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno ð un’autorizzazione per ricercatori ï validoa per un periodo minimo di un anno e loa rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6, e 7 Ö e 9 Õ . Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno ð l’autorizzazione ï è rilasciatoa per la durata del progetto.

ò nuovo

2. Gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 10. Se la durata prevista degli studi è inferiore a un anno, l’autorizzazione è rilasciata per la durata degli studi.

3. Per gli alunni e le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione valida per un periodo massimo di un anno.

ê 2004/114/CE (adattato)

ð nuovo

4. Il periodo di validità di un permesso di soggiorno ð un’autorizzazione ï rilasciatoa ad un tirocinante non retribuito corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogatoa una sola volta ð in forma di permesso ï ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 10 Ö 12 Õ.

5. Il permesso di soggiorno rilasciato a volontari è rilasciato solo per una durata massimað Ai volontari è rilasciata un’autorizzazione valida per un periodo massimo ï di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità ð dell’autorizzazione richiesta ï del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo in questione.

6. Laddove gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata, è rilasciato un permesso di soggiorno alla prima proroga del soggiorno iniziale. Se la validità del visto per soggiorno di lunga durata è inferiore alla durata autorizzata del soggiorno, il visto è sostituito prima della scadenza da un permesso di soggiorno, senza ulteriori formalità.

Articolo 17

Informazioni aggiuntive

Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di paese terzo, quali l’elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi, in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del suo allegato.

ê 2004/114/CE (adattato)

CAPO IV

PERMESSI DI SOGGIORNO Ö Motivi di rifiuto, revoca o mancato rinnovo delle autorizzazioni Õ

Articolo 12

Permessi di soggiorno rilasciati a studenti

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo studente per un periodo pari almeno ad un anno e rinnovabile se permangono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il programma.

2. Senza pregiudizio dell’articolo 16, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato o il documento può essere revocato nei seguenti casi:

              a) il titolare non osserva i limiti all’accesso alle attività economiche contemplati dall’articolo 17 della presente direttiva;

              b) il titolare non procede negli studi con un profitto accettabile in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.

Articolo 13

Permesso di soggiorno rilasciato ad alunni

Il permesso di soggiorno rilasciato ad alunni è rilasciato per una durata massima di un anno.

Articolo 14

Permesso di soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti

Il periodo di validità di un permesso di soggiorno rilasciato ad un tirocinante non retribuito corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 10.

Articolo 15

Permesso di soggiorno rilasciato a volontari

Il permesso di soggiorno rilasciato a volontari è rilasciato solo per una durata massima di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità dell’autorizzazione richiesta del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo in questione.

ò nuovo

Articolo 18

Motivi di rifiuto di una domanda

1. Gli Stati membri respingono una domanda nei seguenti casi:

            a) se non ricorrono i requisiti generali di cui all’articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui all’articolo 7 e agli articoli da 10 a 16;

            b) se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

            c) se l’ente ospitante o l’istituto di insegnamento è stato creato all’unico scopo di agevolare l’ingresso del richiedente;

            d) se l’ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;

            e) se la famiglia ospitante o l’eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.

2. Gli Stati membri possono respingere una domanda se risulta che l’ente ospitante ha deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda.

ê 2004/114/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 16 19

ð Motivi di ï Rrevoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno ð di un’autorizzazione ï

1. Gli Stati membri possono revocare ð revocano ï o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato in forza della presente direttiva se ottenuto illegalmente o se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l’ingresso e il soggiorno di cui all’articolo 6, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11. ð un’autorizzazione nei seguenti casi: ï

ò nuovo

            a) se l’autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

            b) se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l’autorizzazione;

            c) se l’ente ospitante è stato creato all’unico scopo di agevolare l’ingresso del richiedente;

            d) se l’ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;

            e) se la famiglia ospitante o l’eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare;

            f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l’accesso alle attività economiche di cui all’articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.

ê 2004/114/CE

ð nuovo

2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno ð un’autorizzazione ï per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

ê 2005/71/CE

Articolo 10

Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno

1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l’ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l’autorizzazione.

2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica.

ò nuovo

Articolo 20

Motivi di non rinnovo di un’autorizzazione

1. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un’autorizzazione nei seguenti casi:

a) se l’autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

b) se risulta che il titolare non soddisfa più i requisiti generali per l’ingresso e il soggiorno previsti all’articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 7, 9 e 10;

c) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l’accesso alle attività economiche di cui all’articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.

2. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un’autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

ê 2005/71/CE (adattato)

CAPO V

DIRITTI DEI RICERCATORI

Articolo 12 21

Parità di trattamento

ò nuovo

1. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2. Alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio previste dalla normativa nazionale.

ê 2005/71/CE (adattato)

Articolo 11 22

Insegnamento Ö impartito da ricercatori Õ

1. I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale.2. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.

ê 2004/114/CE (adattato)

ð nuovo

CAPO IV

TRATTAMENTO RISERVATO AI CITTADINI DI PAESI TERZI INTERESSATI

Articolo 17 23

Attività economiche degli studenti

1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all’attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un’attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un’attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante.

2. Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un’autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.

23. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di dieci ð 20 ï ore per settimana, o l’equivalente in giorni o mesi per anno.

3. Lo Stato membro ospitante può limitare l’accesso alle attività economiche nel primo anno di soggiorno.

4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l’obbligo di dichiarare l’esercizio di un’attività economica a un’autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.

ò nuovo

Articolo 24

Ricerca di lavoro e imprenditorialità di ricercatori e studenti

Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di 12 mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un’impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all’articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un’impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un’impresa.

Articolo 25

Familiari dei ricercatori

1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il titolare dell’autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.

2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l’integrazione di cui a tali disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all’interessato sia stato accordato il ricongiungimento familiare.

3. In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l’autorizzazione ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori di paesi terzi che beneficiano di programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità.

4. In deroga all’articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità dell’autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell’autorizzazione concessa ai ricercatori, purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo di viaggio.

5. In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non fissano un termine per l’accesso al mercato del lavoro.

CAPO VI

MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI

ê 2005/71/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 13 26

ð Diritto allaï Mmobilità tra Stati membri ð di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti ï

1. Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i tre ð sei ï mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

3. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre ð sei ï mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un’altra convenzione di accoglienza. ð Se gli Stati membri richiedono un’autorizzazione per l’esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le garanzie procedurali di cui all’articolo 29. ï In ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7. 5. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di visto o permesso di soggiorno ð autorizzazione ï .

4. Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da non ostacolare il proseguimento della ricerca, ma anche da lasciare alle autorità competenti tempo sufficiente per trattare la domanda.

ò nuovo

2. Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all’autorità competente del secondo Stato membro:

            a) un titolo di viaggio valido;

            b) la prova di un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

              c) la prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto di formazione ospitante;

              d) la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al ritorno.

3. Per la mobilità di studenti e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all’articolo 32.

4. Al cittadino di paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa in conformità dell’articolo 29.

5. Gli Stati membri non impongono agli studenti di lasciare il territorio per presentare domanda di autorizzazione per la mobilità tra Stati membri.

Articolo 27

Diritti di ricercatori e studenti che beneficiano di programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità

1. Gli Stati membri concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori o studenti ai sensi della presente direttiva. che beneficiano di programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità, un’autorizzazione valida per tutta la durata del loro soggiorno negli Stati membri interessati purché:

a) l’elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;

b) il richiedente, se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell’istituto di insegnamento superiore interessato per frequentare un corso di studi.

2. L’autorizzazione è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore o lo studente.

3. Laddove l’elenco completo degli Stati membri non sia noto prima dell’ingresso nel primo Stato membro:

a) per i ricercatori, si applicano le condizioni di cui all’articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi;

b) per gli studenti, si applicano le condizioni di cui all’articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi.

Articolo 28

Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro

1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro.

2. Entro un mese dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari in questione o il ricercatore, in conformità del diritto nazionale, presentano domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiari alle autorità competenti di detto Stato membro.

Se il permesso di soggiorno rilasciato al familiare dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente sul territorio del secondo Stato membro, gli Stati membri permettono a detta persona di soggiornare sul loro territorio, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un’autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente sul loro territorio con il ricercatore finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda.

3. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:

a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un titolo di viaggio valido o le relative copie autenticate, e un visto se necessario;

b) la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del ricercatore;

c) la prova della sussistenza di un’assicurazione malattia per tutti i rischi nel secondo Stato membro, o del fatto che il ricercatore dispone di tale assicurazione per loro.

4. Il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore di comprovare che il titolare:

a) dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità dello Stato membro interessato;

b) dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all’assistenza sociale dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni come del numero dei familiari.

ê 2005/71/CE (adattato)

CAPO V

PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 14

Domande di ammissione

1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall’istituto di ricerca interessato.

2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.

3. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si trova già sul loro territorio.

4. Lo Stato membro in questione agevola in ogni modo, nell’ottenimento del necessario visto, il cittadino del paese terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 15

Garanzie procedurali

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano al più presto una decisione sulla domanda completa e dispongono, ove appropriato, procedure accelerate.

2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono carenti, l’esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni da fornire.

3. La decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini per proporre l’azione.

4. Se la domanda è respinta o se il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva è revocato, l’interessato ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

ê 2004/114/CE (adattato)

CAPO V VII

PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 18 29

Garanzie procedurali e trasparenza

1. La decisione sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è adottata e comunicata al richiedente entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti un tempo sufficiente per trattare la domanda.

ò nuovo

1. Le autorità competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di autorizzazione e la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità.

ê 2004/114/CE (adattato)

ð nuovo

2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, l’esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie ð e fissano un termine ragionevole per completare la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste ï.

3. La decisione di rifiuto della domanda di permesso di soggiorno Ö autorizzazione Õ è notificata al cittadino di un paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, Ö il giudice o l’autorità nazionale dinanzi ai quali cui l’interessato può presentare ricorso Õ e i termini per proporre l’azione.

4. Ove una domanda sia respinta o un permesso di soggiorno Ö un’autorizzazione Õ rilasciatoa in conformità della presente direttiva sia revocatoa, l’interessato ha diritto di proporre un’impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

Articolo 19

Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti a studenti ed alunni

Può essere stipulata una convenzione per l’istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di un paese terzo interessato tra l’autorità di uno Stato membro competente per l’ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall’altro, un istituto di insegnamento superiore o un’organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole, che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa.

ò nuovo

Articolo 30

Trasparenza e accesso alle informazioni

Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell’articolo 8.

ê 2004/114/CE

ð nuovo

Articolo 20 31

Tasse

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l’esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva. ðL’importo di tale tassa non può essere tale da compromettere gli obiettivi della direttiva. ï

ê 2005/71/CE (adattato)

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Relazioni

La Commissione riferisce periodicamente, e per la prima volta entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie.

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 19

Zone di libero spostamento

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell’Irlanda a mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento menzionate nel protocollo, allegato con il trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

ê 2004/114/CE

CAPO VI VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ò nuovo

Articolo 32

Punti di contatto

1. Gli Stati membri designano punti di contatto incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie all’attuazione degli articoli 26 e 27.

2. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 33

Statistiche

Annualmente, e per la prima volta entro il […], gli Stati membri comunicano alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui hanno rilasciato autorizzazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[31]. Inoltre, nella misura del possibile, trasmettono alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state rinnovate o revocate nell’anno civile precedente, indicandone la cittadinanza. Allo stesso modo, comunicano statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi.

Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è […].

ê 2004/114/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 21 34

Relazioni

Periodicamente, e per la prima volta entro Ö [cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], Õ il 12 gennaio 2010 la Commissione ð valuta l’applicazione della presente direttiva, ï presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’Ö sulla sua Õ applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 22

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

In deroga alle disposizioni di cui al Capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi ai sensi della presente direttiva in forma di permesso di soggiorno per un periodo fino a due anni, dopo la data stabilita nell’articolo 22.

Articolo 24

Limiti temporali

Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE gli Stati membri non sono tenuti a tener conto del periodo durante il quale lo studente, l’alunno che partecipa a un programma di scambio, il tirocinante non retribuito o il volontario ha soggiornato in quanto tale nel loro territorio, al fine della concessione di ulteriori diritti ai sensi della legislazione nazionale ai cittadini di paesi terzi in questione.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê

Articolo 35

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni a decorrere dall’entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 36

Abrogazione

Le direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE sono abrogate con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 2004/114/CE (adattato)

Articolo 26 38

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea Ö ai trattati Õ.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

é

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 37)

Direttiva 2004/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12) ||

|| Direttiva 2005/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15)

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale [e applicazione] (di cui all’articolo 35)

Direttiva || Termine di recepimento || Data di applicazione

2004/114/CE 2005/71/CE || 12.1.2007 12.10.2007 ||

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2004/114/CE || Direttiva 2005/71/CE || La presente direttiva

Articolo 1, lettera a) || || Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b) || || -

- || || Articolo 1, lettere b) e c)

Articolo 2, frase introduttiva || || Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a) || || Articolo 3, lettera a)

Articolo 2, lettera b) || || Articolo 3, lettera c)

Articolo 2, lettera c) || || Articolo 3, lettera d)

Articolo 2, lettera d) || || Articolo 3, lettera e)

- || || Articolo 3, lettere f) e g)

Articolo 2, lettera e) || || Articolo 3, lettera l)

Articolo 2, lettera f) || || Articolo 3, lettera h)

Articolo 2, lettera g) || || -

- || || Articolo 3, lettera i)

- || || Articolo 3, lettere da m) a s)

Articolo 3, paragrafo 1 || || Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2 || || Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a e)

- || || Articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e g)

Articolo 4 || || Articolo 4

Articolo 5 || || Articolo 5, paragrafo 1

- || || Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1 || || Articolo 6, lettere da a) a e)

- || || Articolo 6, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 2 || || -

- || || Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva || || Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) || || Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) || || -

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) || || Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2 || || Articolo 10, paragrafo 2

- || || Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 8 || || -

- || || Articolo 11

Articolo 9, paragrafi 1 e 2 || || Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, frase introduttiva || || Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 10, lettera a) || || Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, lettere b) e c) || || -

- || || Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

- || || Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11, frase introduttiva || || Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 11, lettera a) || || -

Articolo 11, lettera b) || || Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 11, lettera c) || || Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, lettera d) || || Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articoli 12-15 || || -

- || || Articoli 14, 15 e 16

Articolo 16, paragrafo 1 || || Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva

- || || Articolo 20, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 16, paragrafo 2 || || Articolo 20, paragrafo 2

- || || Articolo 21

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma || || Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma || || Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2 || || Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3 || || -

Articolo 17, paragrafo 4 || || Articolo 23, paragrafo 4

- || || Articoli 15, 24, 25 e 27

- || || Articolo 17

Articolo 18, paragrafo 1 || || -

- || || Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 || || Articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 19 || || -

- || || Articolo 30

Articolo 20 || || Articolo 31

- || || Articoli 32 e 33

Articolo 21 || || Articolo 34

Articoli 22-25 || || -

- || || Articoli 35, 36 e 37

Articolo 26 || || Articolo 38

- || || Allegati I e II

|| Articolo 1 || -

|| Articolo 2, frase introduttiva || -

|| Articolo 2, lettera a) || Articolo 3, lettera a)

|| Articolo 2, lettera b) || Articolo 3, lettera i)

|| Articolo 2, lettera c) || Articolo 3, lettera k)

|| Articolo 2, lettera d) || Articolo 3, lettera b)

|| Articolo 2, lettera e) || -

|| Articoli 3 e 4 || -

|| Articolo 5 || Articolo 8

|| Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1

|| - || Articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f)

|| Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

|| Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c) || -

|| Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5 || Articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5

|| Articolo 7 || -

|| Articolo 8 || Articolo 16, paragrafo 1

|| Articolo 9 || -

|| Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)

|| - || Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)

|| Articolo 10, paragrafo 2 || -

|| Articolo 11, paragrafi 1 e 2 || Articolo 22

|| Articolo 12, frase introduttiva || -

|| Articolo 12, lettera a) || -

|| Articolo 12, lettera b) || -

|| Articolo 12, lettera c) || Articolo 21, paragrafo 1

|| Articolo 12, lettera d) || -

|| Articolo 12, lettera e) || -

|| - || Articolo 21, paragrafo 2

|| Articolo 13, paragrafo 1 || Articolo 26, paragrafo 1

|| Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 26, paragrafo 1

|| Articolo 13, paragrafi 3 e 5 || Articolo 26, paragrafo 1

|| Articolo 13, paragrafo 4 || -

|| - || Articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4

|| Articoli 14-21 || -

[1]               COM(2011) 901 definitivo, COM(2011) 587 definitivo.

[2]               GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

[3]               GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

[4]               GU C 274 del 19.9.1996, pagg. 3-6.

[5]               GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.

[6]               http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/068.htm

[7]               Gli interessati sono stati consultati in merito all'attuale quadro normativo su studenti e ricercatori, in particolare sui problemi relativi all'ammissione e alla mobilità dei cittadini di paesi terzi in questione, sulle possibilità di miglioramento e sulle eventuali modifiche della direttiva.

[8]               Sul sito http://emn.intrasoft-intl.com/ si veda: EMN Outputs / EMN Ad-Hoc Queries / Students.

[9]               Il comitato direttivo della REM ha scelto questo argomento come oggetto dello studio principale per il programma di lavoro del 2012. Lo studio offre una panoramica delle politiche migratorie degli Stati membri dell'UE e della Norvegia per quanto concerne gli studenti internazionali, con l’intento di aiutare i politici e gli operatori a raggiungere un equilibrio tra l'esigenza di attirare attivamente nell'UE una migrazione per motivi di studio e di impedire l'abuso delle rotte migratorie internazionali degli studenti.

[10]             http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Immigration2012. La consultazione si è conclusa il 23 agosto 2012.

[11]             http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

[12]             http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/events/visas-students/ema_visa_survey_16112011.pdf

[13]             Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, GU L 343 del 23.12.2011.

[14]             Causa C-508/10, sentenza del 26.4.2012.

[15]             COM(2012) 795.

[16]             Causa C-508/10, sentenza del 26.4.2012.

[17]             GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

[18]             GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

[19]             COM(2011) 587 definitivo e COM(2011) 901 definitivo.

[20]             GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

[21]             COM(2011) 567 definitivo.

[22]             Dichiarazione congiunta dei ministri europei dell'Istruzione del 19 giugno 1999.

[23]             Accordo europeo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari, articolo 8.

[24]             GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1.

[25]             GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

[26]             GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

[27]             Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

[28]             GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.       

[29]             Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.       

[30]             GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.          

[31]             GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

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