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Document 52013PC0151
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training , voluntary service and au pairing [RECAST]
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito , volontariato e collocamento alla pari [RIFUSIONE]
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito , volontariato e collocamento alla pari [RIFUSIONE]
/* COM/2013/0151 final - 2013/0081 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito , volontariato e collocamento alla pari [RIFUSIONE] /* COM/2013/0151 final - 2013/0081 (COD) */
RELAZIONE 1) Contesto della proposta · Motivazione e obiettivi della proposta L’articolo 79 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE) affida all’Unione il compito di sviluppare una politica comune
dell’immigrazione intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi
migratori e l’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente
soggiornanti negli Stati membri. La presente proposta risponde a questo mandato
e intende contribuire all’attuazione della strategia Europa 2020. Le relazioni sull’applicazione[1] della direttiva 2005/71/CE, del
12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica[2], e della direttiva 2004/114/CE,
del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato[3],
ne hanno rivelato alcune carenze riguardanti aspetti cruciali come le procedure
di ammissione, inclusi i visti, i diritti (tra cui questioni di mobilità) e le
garanzie procedurali. Le norme in vigore non sono abbastanza chiare e
vincolanti, non sempre sono pienamente coerenti con gli attuali programmi di
finanziamento dell’UE e talvolta non riescono a risolvere le difficoltà
pratiche cui si confrontano i richiedenti. Tutti questi problemi, combinati tra
loro, inducono a dubitare che i cittadini di paesi terzi ricevano sempre un
trattamento equo in virtù degli strumenti esistenti. La direttiva 2004/114/CE stabilisce norme obbligatorie per
l’ammissione degli studenti cittadini di paesi terzi, lasciando agli Stati
membri la scelta di applicarla o meno agli alunni, ai volontari e ai
tirocinanti non retribuiti. La direttiva 2005/71/CE prevede una procedura
accelerata per l’ammissione di ricercatori di paesi terzi che abbiano stipulato
una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca autorizzato dallo
Stato membro. È tanto più necessario migliorare le norme in vigore in
quanto sono cambiati di molto le circostanze e il contesto politico rispetto al
periodo in cui sono state adottate le direttive. Nel quadro della strategia
Europa 2020 che mira a garantire una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, il capitale umano è una delle risorse principali di cui dispone l’Europa.
L’immigrazione in provenienza dai paesi terzi fornisce persone altamente
qualificate tra cui, in particolare, gli studenti e i ricercatori costituiscono
categorie sempre più ricercate. Favorire i contatti tra i popoli e la mobilità
è inoltre un obiettivo importante della politica esterna dell’Unione,
soprattutto rispetto ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato o
ai partner strategici dell’UE. Scopo della presente proposta è migliorare le disposizioni
relative a ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti non retribuiti e
volontari cittadini di paesi terzi, e applicare disposizioni comuni a due nuove
categorie di cittadini di paesi terzi: i tirocinanti retribuiti e le persone
collocate alla pari. La proposta assume la forma di una direttiva che modifica
e rifonde le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE. Il suo obiettivo generale è
promuovere le relazioni sociali, culturali ed economiche tra l’UE e i paesi
terzi, favorire il trasferimento di conoscenze e di know-how e promuovere la
competitività, fornendo al tempo stesso garanzie per assicurare il trattamento
equo di queste categorie di cittadini di paesi terzi. ·
Contesto generale L’Unione europea sta affrontando ingenti cambiamenti
strutturali di natura sia demografica che economica. La popolazione in età
lavorativa ha praticamente smesso di crescere e nel corso del prossimo biennio
comincerà a diminuire. Per motivi sia economici che demografici, gli attuali
modelli di crescita dell’occupazione incentrata sul personale qualificato resteranno
validi per il prossimo decennio. L’Unione è inoltre di fronte a una situazione
di “emergenza innovazione”: ogni anno l’Europa spende per la ricerca e lo
sviluppo lo 0,8% del PIL in meno rispetto agli Stati Uniti e l’1,5% in meno
rispetto al Giappone. I suoi migliori ricercatori e innovatori si sono
trasferiti a migliaia in paesi che offrono condizioni più favorevoli. Il mercato
dell’Unione, benché sia il più grande del mondo, rimane frammentato e non
incoraggia abbastanza l’innovazione. La strategia Europa 2020 e la sua
iniziativa faro “Unione dell’innovazione” si prefiggono come obiettivo un
aumento degli investimenti nella ricerca e nell’innovazione che richiederà,
secondo stime, un milione di posti in più nel settore della ricerca in Europa.
Dai paesi esterni all’UE immigrano persone altamente qualificate, tra cui gli
studenti e i ricercatori costituiscono categorie sempre più ricercate che l’Unione
deve attirare attivamente. Studenti e ricercatori di paesi terzi possono
contribuire a formare una riserva di potenziali lavoratori qualificati: un
capitale umano di cui l’UE ha bisogno per affrontare le sfide di cui si è
parlato. L’approccio globale dell’UE in materia di migrazione e mobilità forma
il quadro generale della politica migratoria esterna dell’Unione, definendo i
modi per organizzare il dialogo e la cooperazione con i paesi non membri dell’UE
nei settori della migrazione e della mobilità. Uno dei suoi scopi è contribuire
a realizzare la strategia Europa 2020, in particolare ponendosi l’obiettivo di
organizzare meglio la migrazione legale e favorire una mobilità ben gestita
(insieme agli altri tre pilastri che riguardano la lotta contro la migrazione
irregolare, i rapporti tra migrazione e sviluppo e la protezione
internazionale). Di particolare rilievo, a tale proposito, sono i partenariati
per la mobilità, che offrono un quadro su misura per la cooperazione bilaterale
tra l’UE e determinati paesi non UE (in particolare paesi cui si applica la
politica di vicinato) e possono contenere misure e programmi per promuovere la
mobilità delle categorie di migranti contemplate nella presente proposta di
direttiva. Permettendo ai cittadini di paesi terzi di
acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione in Europa,
si incoraggia la “circolazione dei cervelli” e si sostiene la cooperazione con
i paesi terzi, a beneficio sia dei paesi di partenza che di quelli di arrivo. La globalizzazione
richiede un rafforzamento delle relazioni tra imprese dell’UE e mercati
stranieri, e i trasferimenti di tirocinanti e persone collocate alla pari
favoriscono lo sviluppo di capitale umano, permettono un arricchimento
reciproco per i migranti, il loro paese di origine e il paese ospitante e
aumentano la familiarità tra diverse culture. Tuttavia, in mancanza di un
quadro giuridico chiaro esiste anche un rischio di sfruttamento, soprattutto
per i tirocinanti e le persone collocate alla pari, che comporta a sua volta un
rischio di concorrenza sleale. Per ottimizzare i vantaggi e combattere
efficacemente i rischi, tenendo conto delle analogie tra le difficoltà
affrontate da queste categorie di migranti, la presente proposta modifica la
direttiva 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei
cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non
retribuito o volontariato, estendendone il campo di applicazione ai tirocinanti
retribuiti e alle persone collocate alla pari e rendendo obbligatorie le
disposizioni sui tirocinanti non retribuiti che attualmente sono discrezionali,
e modifica anche la direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa a una procedura
specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di
ricerca scientifica. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta La direttiva
2004/114/CE del Consiglio stabilisce norme comuni sulle condizioni di ingresso
e di soggiorno degli studenti cittadini di paesi terzi. Tuttavia, il suo
articolo 3 prevede che gli Stati membri possano decidere se applicare o meno la
direttiva stessa ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi per
motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. Le condizioni di ammissione dei tirocinanti
retribuiti sono contemplate anche dalla risoluzione del Consiglio del 1994
sulle limitazioni all’ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio
degli Stati membri per fini di occupazione[4],
che fornisce una definizione generale dei tirocinanti (“apprendisti”) e fissa la
durata massima del soggiorno. La direttiva 2005/71/CE del Consiglio stabilisce una
procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi
a fini di ricerca scientifica. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 settembre 2005[5]
propone misure dirette a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri,
di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi
che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica. Il modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi è istituito con regolamento
(CE) n. 1030/2002 ed è applicabile alla presente proposta. Per le persone collocate alla pari esistono
una serie di norme a livello europeo stabilite dall’accordo europeo sul
collocamento alla pari del 24 novembre 1969[6],
redatto dal Consiglio d’Europa ma non ancora ratificato dalla maggioranza degli
Stati membri. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Le disposizioni previste dalla presente
proposta sono coerenti con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e dell’approccio
globale in materia di migrazione e mobilità dell’UE, e sostengono tali
obiettivi. D’altra parte, istituire procedure comuni di ammissione e
riconoscere uno status giuridico ai tirocinanti e alle persone collocate alla
pari può contribuire a impedirne lo sfruttamento. La presente proposta è inoltre in linea con
uno degli obiettivi della politica dell’UE in materia di istruzione e
formazione diretto a promuovere l’Unione come centro di eccellenza a livello
mondiale per l’istruzione e le relazioni internazionali e a condividere meglio
le conoscenze con i paesi di tutto il mondo per contribuire a diffondere i
valori dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. La proposta rispetta inoltre la priorità
accordata dalla politica di sviluppo dell’UE all’eliminazione della povertà e
favorisce il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. In
particolare, le sue disposizioni sulla mobilità dei tirocinanti tra l’UE e i
paesi di origine consentirebbero un flusso affidabile delle rimesse e il
trasferimento di competenze e investimenti. La presente proposta ha ripercussioni positive
dal punto di vista dei diritti fondamentali, in quanto rafforza i diritti
procedurali dei cittadini di paesi terzi e riconosce e protegge i diritti dei tirocinanti
retribuiti e delle persone collocate alla pari. Sotto tale aspetto è coerente
con i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in
particolare con l’articolo 7 sul rispetto della vita privata e della vita
familiare, l’articolo 12 sulla libertà di riunione e di associazione, l’articolo
15, paragrafo 1, sul diritto di esercitare una professione liberamente scelta e
sul diritto di lavorare, l’articolo 15, paragrafo 3, sulle condizioni di lavoro
equivalenti, l’articolo 21, paragrafo 2, sul divieto di discriminazione, l’articolo
31 sulle condizioni di lavoro giuste ed eque, l’articolo 34 sulla sicurezza
sociale e assistenza sociale e l’articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo
e a un giudice imparziale. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO · Consultazione delle parti interessate Si sono svolte discussioni con gli Stati
membri nel quadro delle riunioni del Comitato immigrazione e asilo (CIA), in
primo luogo sulle conclusioni delle relazioni sull’applicazione delle direttive
e in secondo luogo ai fini della preparazione della presente iniziativa: in
tale contesto gli Stati membri hanno altresì presentato contributi scritti in
risposta alle domande presentate prima della riunione del CIA. Gli interessati sono stati consultati, fra l’altro,
tramite seminari con la comunità di Erasmus Mundus sui visti e sui dottorati
congiunti Erasmus Mundus organizzati dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione,
gli audiovisivi e la cultura (EACEA), seminari e discussioni con le piattaforme
nazionali delle organizzazioni che si occupano di programmi di scambio per i
giovani (compresi alunni e volontari) e un seminario sulle opinioni della
comunità della ricerca in occasione di una riunione delle Bridgehead
Organisations operanti nella rete EURAXESS[7]. La rete europea sulle migrazioni (REM) ha
organizzato vari seminari sulla mobilità internazionale degli studenti e sulle
sue richieste ad hoc[8],
e uno studio su vasta scala dal tema “L’immigrazione degli studenti
internazionali verso gli Stati membri dell’UE”[9]. Il 1° giugno 2012 è stata avviata una
consultazione online tramite il sistema IPM (Interactive Policy Making)[10], che ha ricevuto 1461
risposte. Secondo l’ampia maggioranza dei partecipanti (91%) l’UE deve
diventare una meta più attraente per i ricercatori; l’87% pensa lo stesso
riguardo agli studenti. Per entrambi i gruppi, i problemi principali riguardano
i visti e i permessi di soggiorno. Più del 70% dei consultati ritiene che l’UE
debba diventare anche una meta più interessante per gli alunni, i volontari e i
tirocinanti non retribuiti. Non è emersa nessuna divergenza ‘geografica’tra le
risposte all’interno dell’UE e all’esterno dell’UE. Infine, si è tenuto conto della consultazione
pubblica sulla comunicazione quadro sullo Spazio europeo della ricerca[11] e dell’indagine EMA Visa
Survey condotta dall’associazione degli studenti ed ex studenti Erasmus
Mundus (EMA)[12]
su richiesta dell’EACEA. ·
Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario ricorrere a
esperti esterni. ·
Valutazione d’impatto Sono state prese in esame le seguenti opzioni. Opzione 1 – linea di base: status quo Gli Stati membri continuano ad applicare, indipendentemente gli uni
dagli altri, soluzioni diverse e divergenti riguardo alle condizioni di
ammissione, in particolare ai visti. Su questi aspetti continua a mancare
chiarezza e trasparenza. Rimangono i problemi relativi alle garanzie
procedurali, le condizioni per esercitare la mobilità all’interno dell’Unione
restano restrittive (in particolare per gli studenti) e la normativa UE
continua a non applicarsi ai tirocinanti retribuiti. Analogamente, restano
diversi gli approcci adottati all’interno dell’UE per quanto riguarda l’accesso
al mercato del lavoro di studenti e ricercatori dopo la laurea o il
completamento dei loro studi o delle loro ricerche. Opzione 2: maggiore impegno di comunicazione (specialmente nel caso dei
ricercatori) e applicazione rafforzata delle norme vigenti Questa opzione intende migliorare la diffusione e l’accesso all’informazione
per aumentare la trasparenza e migliorare l’applicazione delle norme vigenti.
Per questo bisogna aumentare l’impegno nel sensibilizzare alle migliori prassi
in vigore tra i vari Stati membri in materia di ammissione e protezione dei
gruppi che attualmente non sono contemplati dalle direttive, cioè le persone
collocate alla pari e i tirocinanti retribuiti, e verificare in maniera più
sistematica che gli Stati membri comprendano e rispettino gli obblighi imposti
dalle direttive. Opzione 3: miglioramento delle condizioni di ammissione, dei diritti e
delle garanzie procedurali Questa opzione prevede soprattutto miglioramenti per studenti, alunni,
volontari e tirocinanti non retribuiti, cui applica condizioni di ammissione
analoghe a quelle dei ricercatori e di cui innalza alcuni diritti allo stesso
livello previsto per i ricercatori. Le disposizioni relative ad alunni,
volontari e tirocinanti non retribuiti, attualmente discrezionali, diventano
obbligatorie. Gli Stati membri sono tenuti ad agevolare in ogni modo l’ottenimento
del visto per i cittadini di paesi terzi (studenti e altre categorie) che hanno
presentato domanda e rispettano le condizioni di ammissione. L’opzione
contempla inoltre cambiamenti relativi alle garanzie procedurali, in
particolare un termine entro cui le autorità degli Stati membri dovrebbero
decidere in merito a una domanda (60 giorni), termine che, in circostanze
eccezionali, potrebbe essere prorogato di ulteriori 30 giorni. Il diritto degli
studenti a lavorare durante il periodo degli studi sarebbe esteso a un minimo
di 15 ore settimanali a partire dal primo anno di soggiorno. Opzione 4: ulteriore miglioramento delle condizioni di ammissione, dei
diritti anche in materia di mobilità all’interno dell’UE e delle garanzie
procedurali; possibilità di cercare un posto di lavoro dopo gli studi o il
progetto di ricerca; estensione dell’ambito di applicazione alle persone
collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti Questa opzione è più ambiziosa, in quanto
intende migliorare le condizioni e i diritti delle categorie contemplate dalle
direttive in vigore, estendere il campo di applicazione della direttiva alle
persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti e introdurre requisiti
specifici per l’ammissione intesi a garantire maggiore protezione a queste
persone. Gli Stati membri hanno la possibilità di rilasciare visti per
soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno e, qualora utilizzino
entrambi, devono esigere soltanto il rispetto delle condizioni di ammissione
stabilite dalla direttiva (in modo che le condizioni rimangano le stesse a
prescindere dal documento rilasciato). Per i soggiorni superiori a un anno, gli Stati
membri che rilasciano il visto per soggiorno di lunga durata devono rilasciare
un permesso di soggiorno al termine del primo anno. Sono poi rafforzate le
disposizioni sulla mobilità all’interno dell’UE a beneficio di ricercatori e
studenti, disposizioni che vengono introdotte per la prima volta per i
tirocinanti retribuiti. Inoltre, per quanto riguarda la mobilità all’interno dell’UE,
si applicano norme specifiche più favorevoli per i beneficiari di programmi
dell’UE comprendenti misure sulla mobilità, quali Erasmus Mundus e Marie Curie. Gli studenti ottengono il diritto di lavorare
per un minimo di 20 ore settimanali a partire dal primo anno di soggiorno. Una
volta completati gli studi o la ricerca, studenti e ricercatori sono
autorizzati a soggiornare sul territorio nazionale per un periodo di 12 mesi,
per cercare lavoro. Per quanto riguarda le garanzie procedurali, gli Stati membri
sono tenuti a prendere una decisione sulle domande entro 60 giorni (per tutti i
gruppi) ed entro 30 giorni per i beneficiari di borse Erasmus Mundus e Marie
Curie. Dall’analisi e dal confronto delle varie opzioni risulta che alcuni
problemi non si risolvono limitandosi a intensificare la comunicazione, e che è
quindi necessario aggiornare le direttive. L’opzione 4 si rivela la più efficace in termini di rapporto
costi/benefici nel conseguire gli obiettivi fondamentali e produce effetti
economici e sociali positivi. Lo svantaggio principale è che i cambiamenti
legislativi costano. Gli Stati membri dovrebbero modificare i rispettivi quadri
normativi, specialmente per quanto riguarda le autorizzazioni di ingresso e di
soggiorno, la mobilità all’interno dell’UE e i termini entro i quali trattare
le domande. D’altra parte, i costi dell’opzione 4 sarebbero relativamente
limitati e alcuni Stati membri stanno già attuando alcune delle misure
previste. Dato che le due direttive presentano problemi analoghi, e allo scopo di
rendere le norme dell’UE più coerenti e più chiare, il modo più efficace per
realizzare l’opzione preferita è combinare le due direttive in un unico
strumento legislativo. Si procederà pertanto a una rifusione di entrambe,
riunendole in un unico atto legislativo e proponendo alcuni cambiamenti
sostanziali. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte La proposta stabilisce le condizioni di
ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri, per un periodo
superiore a tre mesi, di ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti retribuiti
e non retribuiti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini
di paesi terzi. Essa introduce requisiti per l’ammissione di due categorie di
cittadini di paesi terzi attualmente non contemplate da alcun quadro legale
dell’UE giuridicamente vincolante, ossia le persone collocate alla pari e i
tirocinanti retribuiti, onde accordare loro diritti legali e protezione. Nel
caso dei ricercatori cittadini di paesi terzi, si agevola l’ammissione dei
familiari ma anche il loro accesso al mercato del lavoro e la loro mobilità all’interno
dell’UE. La proposta prevede che il richiedente che
soddisfa tutte le condizioni stabilite per l’ammissione in uno degli Stati
membri ottenga un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di
soggiorno. Essa facilita e semplifica la mobilità all’interno dell’UE per
studenti e ricercatori, in particolare per quelli che beneficiano dei programmi
Erasmus Mundus o Marie Curie, che saranno allargati e ai quali parteciperà un
numero maggiore di persone nell’ambito del prossimo quadro finanziario
pluriennale. La proposta aumenta il diritto degli studenti a lavorare a tempo
parziale e autorizza studenti e ricercatori, finiti gli studi o le ricerche, a
soggiornare sul territorio in cerca di possibilità di lavoro per un periodo di
12 mesi. Aumentano poi l’informazione e la trasparenza,
sono introdotte scadenze per prendere le decisioni e migliorano le garanzie
procedurali, ad esempio per quanto riguarda la motivazione scritta delle
decisioni e il diritto di ricorso. Le tasse dovranno essere proporzionate. · Basi giuridiche L’articolo 79,
paragrafo 2, del TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la
facoltà di adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, le
misure nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno, e norme
sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di
lunga durata; b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che
disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati
membri. · Principio di sussidiarietà La politica in materia di immigrazione è una competenza condivisa tra l’Unione
e gli Stati membri. Perché si applichi pertanto il principio di sussidiarietà
occorre garantire che gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (criterio di necessità) e
valutare se e come tali obiettivi possano essere conseguiti meglio da un’azione
a livello di Unione (criterio del valore aggiunto europeo). Mantenere e aumentare la capacità di attirare talenti dai paesi esterni
all’UE costituisce oggi una sfida di importanza crescente, comune a tutti gli
Stati membri. Ciascuno di essi potrebbe continuare a disciplinare autonomamente
l’ammissione delle categorie di cittadini di paesi terzi contemplate dalla
presente proposta, ma questo non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo
generale di aumentare l’attrattiva dell’UE come meta di migranti di talento. Un
corpus unico di norme comuni di ammissione e soggiorno, al posto dell’attuale
situazione frammentata caratterizzata da norme nazionali divergenti,
risulterebbe più efficace e più semplice ai potenziali richiedenti e alle
organizzazioni coinvolte, che non sarebbero più costretti a esaminare e gestire
27 sistemi diversi. Inoltre la promozione della mobilità all’interno dell’UE,
che è uno degli obiettivi cruciali della presente proposta, richiede uno strumento
a livello dell’Unione. Con l’aumento del numero di iniziative rivolte ai giovani e dirette a
stimolare i contatti culturali, sociali e di istruzione con i cittadini di
paesi terzi e le varie modalità di formazione informale, aumenta anche la necessità
di accompagnare queste iniziative con norme adeguate in materia di
immigrazione. Infine, un livello minimo uniforme di protezione e diritti per gli
studenti, i ricercatori e altre categorie di cittadini di paesi terzi dovrebbe
offrire solide garanzie contro lo sfruttamento di alcune categorie vulnerabili,
come i tirocinanti retribuiti e le persone collocate alla pari. Il valore aggiunto europeo delle direttive vigenti sugli studenti e sui
ricercatori si è confermato negli anni e con la presente proposta aumenterebbe
ancora. Un quadro giuridico trasparente, con garanzie adeguate che assicurino
un autentico trasferimento di competenze, agevolerebbe le relazioni economiche,
sociali e culturali internazionali tra gli Stati membri e i paesi di
provenienza degli immigrati. Per quanto riguarda gli aspetti esterni della
politica migratoria, uno strumento dell’UE che contempli i tirocinanti
retribuiti contribuirebbe ad approfondire l’approccio globale in materia di
migrazione e mobilità, in quanto da un lato favorirebbe il trasferimento di
competenze, dall’altro rafforzerebbe l’impegno dei paesi terzi nella lotta
contro l’immigrazione irregolare, creando ulteriori vie di migrazione legale.
Per quanto concerne le persone collocate alla pari, un quadro a livello dell’UE
ne aumenterebbe la protezione. Una delle idee chiave della presente proposta è sfruttare al meglio il
potenziale degli studenti e dei ricercatori che hanno completato gli studi o le
ricerche: integrate nella società ospitante e capaci di parlarne la lingua,
queste persone costituiscono una riserva di lavoratori altamente qualificati
per il futuro. In quanto disciplina la situazione dei tirocinanti retribuiti che non
rientrano tra i lavoratori trasferiti all’interno di società, la proposta
completerebbe la direttiva che riguarda questi ultimi, che è attualmente
oggetto di esame in sede di Consiglio e Parlamento europeo. Le disposizioni volte a chiarire e promuovere i diritti e le condizioni
di soggiorno contribuirebbero anch’esse all’obiettivo generale di rafforzare la
protezione dei diritti fondamentali. Alla luce di tutte queste considerazioni, si ritiene che la proposta
sia conforme al principio di sussidiarietà. · Principio di proporzionalità Si applica il principio di proporzionalità, in virtù del
quale “il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto
necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati” (articolo 5,
paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea). La proposta rispetta il
principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. Lo strumento prescelto è la direttiva, un atto che lascia
agli Stati membri un ampio margine di flessibilità in termini di attuazione. Il contenuto dell’azione si limita a quanto necessario per
il conseguimento del suo obiettivo. Le norme proposte riguardano le condizioni
di ammissione, le procedure e le autorizzazioni (permessi di soggiorno e visti
per soggiorni di lunga durata), nonché i diritti di studenti, ricercatori,
alunni, volontari, tirocinanti e persone collocate alla pari, che sono settori
costitutivi di una politica comune dell’immigrazione ai sensi dell’articolo 79
del TFUE. Esistono già norme a livello dell’UE per alcuni di questi gruppi, ma
devono essere aggiornate e migliorate; il contenuto della presente proposta si
limita a quanto necessario per ottenere lo scopo descritto. · Scelta dello strumento Lo strumento proposto è la direttiva, il più appropriato
per questa azione, poiché stabilisce norme minime vincolanti ma al contempo
lascia agli Stati membri la necessaria flessibilità. È inoltre lo strumento più
adeguato per riunire in un unico atto legislativo le due direttive esistenti
tramite la loro rifusione, e garantire così un quadro giuridico coerente per
gruppi diversi di cittadini di paesi terzi che si recano nell’UE. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI · Clausola di recepimento La proposta include una clausola di
recepimento. · Documenti esplicativi che accompagnano la notifica di misure di
attuazione La direttiva proposta ha un ampio campo di
applicazione personale per quanto riguarda le varie categorie di cittadini di
paesi terzi che contempla (ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti,
volontari e persone collocate alla pari). Contiene inoltre un gran numero di
obblighi giuridici, superiore a quello delle attuali direttive 2005/71/CE e
2004/114/CE. In considerazione di questo e del fatto che la proposta riguarda
anche una serie di categorie non ancora disciplinate da norme obbligatorie,
saranno necessari documenti esplicativi che accompagnino la notifica delle
misure di attuazione in modo che le misure introdotte dagli Stati membri nella
legislazione vigente siano chiaramente identificabili. · Illustrazione dettagliata della proposta CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 La proposta si inserisce tra le iniziative
dell’UE volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione. Ha
tre obiettivi specifici: il primo è stabilire le condizioni di ingresso e
soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri per un
periodo superiore a tre mesi, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni,
tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari;
il secondo è stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno degli studenti e
dei tirocinanti retribuiti cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi
dallo Stato membro che accorda loro per primo un’autorizzazione in forza della
direttiva; il terzo riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei
ricercatori cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi dallo Stato membro
che accorda loro per primo un’autorizzazione in forza della direttiva. Articolo 2 L’articolo stabilisce il campo di applicazione della
proposta, la quale si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di
essere ammessi sul territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca,
studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito o non retribuito, volontariato
o collocamento alla pari. Le disposizioni facoltative della direttiva
2004/114/CE relative agli alunni, ai tirocinanti non retribuiti e ai volontari
sono rese obbligatorie e il campo di applicazione è esteso ai tirocinanti
retribuiti e alle persone collocate alla pari. Per quanto riguarda i gruppi non contemplati dalla
proposta, quest’ultima segue in larga misura l’approccio delle direttive
2004/114/CE e 2005/71/CE: non copre, ad esempio, i cittadini dell’UE e i loro
familiari; non copre neanche, come le precedenti direttive 2004/114/CE e
2005/71/CE, i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo
nell’UE, in ragione del loro status più privilegiato e del loro tipo specifico
di permesso di soggiorno, né i rifugiati, né coloro che soggiornano in uno
Stato membro su base strettamente temporanea in conformità della normativa dell’UE
o di accordi internazionali, né altre categorie specifiche. Articolo 3 L’articolo contiene le definizioni utilizzate nella
proposta, che sono in larga misura comuni ad altre direttive vigenti nel
settore della migrazione (soprattutto la 2004/114/CE e la 2005/71/CE). La
definizione delle persone collocate alla pari si ispira all’accordo europeo
del 1969 sul collocamento alla pari. La definizione dei tirocinanti
retribuiti si basa su quella dei tirocinanti non retribuiti, sottolineando però
l’elemento della retribuzione. Il termine “autorizzazione” è utilizzato sia per
il permesso di soggiorno, sia per il visto per soggiorno di lunga durata. Articolo 4 L’articolo stabilisce che gli Stati
membri possono accordare condizioni più favorevoli alle persone cui si applica
la proposta di direttiva, ma soltanto in relazione ad alcune disposizioni
specifiche concernenti i familiari dei ricercatori, i diritti alla parità di
trattamento, le attività economiche e le garanzie procedurali, in modo da non
pregiudicare il campo di applicazione della direttiva stessa. CAPO II - AMMISSIONE Articolo 5 L’articolo stabilisce il principio generale secondo cui il
richiedente che soddisfa tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione
deve ottenere un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata
dallo Stato membro in cui è stata presentata la domanda. La disposizione mira a
evitare situazioni in cui si rifiuta l’ammissione al richiedente, anche se
rispetta tutti i requisiti, perché non ha ottenuto il visto necessario. Articolo 6 L’articolo definisce i requisiti generali cui ogni
richiedente deve rispondere per essere ammesso in uno Stato membro, al di là
dei requisiti specifici che si applicano alle varie categorie di cittadini di
paesi terzi, previsti dagli articoli successivi. I requisiti generali, in
particolare il disporre di documenti validi, di un’assicurazione malattia e di
risorse minime, sono molto vicini a quelli previsti dall’acquis esistente in
materia di migrazione legale. Una volta soddisfatti tali requisiti e quelli
specifici di ammissione, i richiedenti hanno diritto a un’autorizzazione, cioè
un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno. Articoli 7, 8 e 9 Gli articoli stabiliscono i requisiti specifici per l’ammissione
dei ricercatori cittadini di paesi terzi, già previsti dalla direttiva
2005/71/CE: in particolare, l’istituto di ricerca dev’essere autorizzato dallo
Stato membro e deve firmare, insieme al ricercatore, una convenzione di
accoglienza. La presente proposta elenca esplicitamente gli elementi che devono
figurare in tale convenzione: il titolo e lo scopo del progetto di ricerca, l’impegno
del ricercatore a completare il progetto di ricerca, la conferma da parte dell’istituto
che accoglie il ricercatore a tal fine, le date d’inizio e di fine del progetto
di ricerca, informazioni sul rapporto giuridico che lega il ricercatore all’istituto
di ricerca e sulle condizioni di lavoro del ricercatore. Affinché i ricercatori
cittadini di paesi terzi conoscano gli istituti di ricerca che possono sottoscrivere
convenzioni di accoglienza, si sottolinea l’esigenza di mettere a disposizione
del pubblico l’elenco degli istituti autorizzati e di aggiornarlo in caso di
cambiamento. Articolo 10 Questa disposizione stabilisce i requisiti specifici per l’ammissione
degli studenti cittadini di paesi terzi, simili a quelli previsti dalla
direttiva 2004/114/CE. Articoli 11, 12, 13 e 14 Queste disposizioni stabiliscono i requisiti specifici per
l’ammissione di alunni, tirocinanti retribuiti e non retribuiti, volontari e
persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi, i quali devono dimostrare
qual è l’istituto responsabile del loro scambio, tirocinio o volontariato.
Mentre gli alunni, i tirocinanti non retribuiti e i volontari erano già
compresi nella direttiva 2004/114/CE su base facoltativa, i tirocinanti
retribuiti costituiscono un gruppo interamente nuovo di cittadini di paesi
terzi da disciplinare. Lo stesso vale per le persone collocate alla pari. Le
due categorie presentano caratteristiche simili alle categorie già contemplate
dalla legislazione dell’UE. Entrambe ricevono maggiore protezione. Le persone
collocate alla pari devono dimostrare, per essere ammesse, che la famiglia
ospitante accetta di esserne responsabile per quanto riguarda, fra l’altro, il
vitto e l’alloggio. Il soggiorno delle persone collocate alla pari deve inoltre
basarsi su un accordo tra queste e la famiglia ospitante, che definisca i loro
diritti e obblighi. Per i tirocinanti retribuiti occorre specificare il
programma di formazione, la durata, le condizioni di supervisione e di lavoro.
Per evitare situazioni in cui i tirocinanti potrebbero essere sfruttati come
manodopera a basso prezzo, l’ente ospitante può essere obbligato a dichiarare
che il cittadino di paese terzo in questione non sta colmando un posto in
organico. CAPO III – AUTORIZZAZIONE E DURATA DEL
SOGGIORNO Articoli 15, 16 e 17 Queste disposizioni stabiliscono le informazioni che devono
figurare nel permesso di soggiorno o nel visto per soggiorno di lunga durata
del cittadino di paese terzo. L’articolo 16 specifica che ai ricercatori e agli
studenti occorre rilasciare un’autorizzazione valida per un periodo minimo di
un anno. Per tutti gli altri gruppi l’autorizzazione è limitata in linea di
massima a un anno, con possibilità di deroga, in linea con le durate stabilite
dalle direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE. Inoltre, l’articolo 17 autorizza gli
Stati membri a fornire informazioni aggiuntive sull’elenco completo degli Stati
membri in cui gli studenti o i ricercatori di paesi terzi intendono recarsi. CAPO IV –
MOTIVI DI RIFIUTO, REVOCA O MANCATO RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI Articoli 18, 19 e 20 Queste disposizioni stabiliscono i motivi obbligatori e
facoltativi per rifiutare, revocare o rifiutare il rinnovo di un’autorizzazione,
ossia il fatto che i requisiti generali e specifici di ammissione non siano più
rispettati, la presentazione di documenti falsi ecc., che costituiscono le
condizioni standard previste dalle direttive vigenti in materia di migrazione. CAPO V –
DIRITTI La presente proposta introduce un capo
specificamente dedicato ai diritti di tutti i gruppi contemplati. Articolo 21 Per garantire l’equo trattamento dei cittadini
di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, questa
disposizione accorda loro il diritto alla parità di trattamento prevista dalla
direttiva sul permesso unico[13].
Ai ricercatori cittadini di paesi terzi sono riconosciuti diritti più
favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro
ospitante in settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE)
n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
senza la possibilità di applicare le limitazioni previste dalla direttiva sul
permesso unico. Inoltre, gli alunni, i volontari, i tirocinanti non retribuiti
e le persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi avranno diritto alla
parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto
riguarda l’accesso e l’offerta di beni e servizi destinati al pubblico,
indipendentemente dal fatto che il diritto dell’Unione o la legislazione
nazionale accordi loro l’accesso al mercato del lavoro. Articoli 22 e 23 In virtù di queste disposizioni,
ricercatori e studenti cittadini di paesi terzi hanno il diritto di lavorare,
anche se gli Stati membri possono fissare alcuni limiti in materia. I
ricercatori, come già previsto dalla direttiva 2005/71/CE, sono autorizzati a
insegnare a norma della legislazione nazionale. Gli studenti erano autorizzati
dalla direttiva 2004/114/CE a lavorare per un minimo di 10 ore settimanali,
limite aumentato a 20 ore. Per quanto riguarda l’accesso degli studenti alle
attività economiche, gli Stati membri possono ancora prendere in considerazione
la situazione del mercato del lavoro, ma in modo proporzionato, per non creare
sistematicamente ostacoli all’esercizio del diritto al lavoro[14]. Articolo 24 L’articolo introduce la possibilità per studenti e
ricercatori che rispettino i requisiti generali di ammissione previsti dalla
proposta (eccettuata la condizione relativa ai minori) di soggiornare nello
Stato membro per 12 mesi dopo avere ultimato gli studi o le ricerche, allo
scopo di cercare lavoro o avviare un’impresa. Alcuni Stati membri prevedono già
questa possibilità, ma per periodi variabili. L’opportunità di rimanere in uno
Stato membro risulta un fattore importante nella scelta del paese di
destinazione da parte di studenti o ricercatori di paesi terzi. Questa
disposizione può quindi rendere gli Stati membri più competitivi nella ricerca
di talenti sulla scena mondiale: è una questione di comune interesse comune nel
contesto dall’invecchiamento della popolazione attiva e dal futuro fabbisogno
di competenze, e sarebbe coerente con il Piano d’azione imprenditorialità 2020[15]. Non si tratterebbe, comunque,
di un permesso di lavoro automatico: gli Stati membri potranno continuare ad
applicare le opportune procedure di autorizzazione. Per un periodo compreso fra
tre e sei mesi, gli Stati membri potranno chiedere ai cittadini di paesi terzi
di comprovare che stanno autenticamente cercando lavoro (ad esempio, con copia
delle lettere e dei curriculum vitae inviati ai datori di lavoro) o che
stanno avviando un’impresa. Dopo sei mesi, potranno anche chiedere ai cittadini
di paesi terzi di dimostrare di avere realmente la possibilità di essere assunti
o di avviare un’impresa. Articolo 25 L’articolo include disposizioni specifiche per l’ammissione
e l’accesso al mercato del lavoro dei familiari dei ricercatori, in deroga alla
direttiva 2003/86/CE, allo scopo di rendere l’UE una meta più attraente per i
ricercatori cittadini di paesi terzi. Il fatto che i familiari dei ricercatori
possano o meno accedere immediatamente agli Stati membri interessati e al
mercato del lavoro può essere un fattore importante nella decisione dei
ricercatori stessi di trasferirsi o meno. CAPO VI –
MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI Articoli 26 e 27 Questi articoli stabiliscono le condizioni alle quali
ricercatori, studenti e tirocinanti possono spostarsi da uno Stato membro all’altro,
allo scopo di agevolarne la mobilità. Il periodo per il quale i ricercatori
sono autorizzati a trasferirsi in un secondo Stato membro sulla base della
convenzione di accoglienza conclusa nel primo Stato membro è esteso da tre mesi
(durata prevista dalla direttiva 2005/71/CE) a sei mesi. Per gli studenti, la
nuova proposta prevede disposizioni che li autorizzano a spostarsi in un
secondo Stato membro per un periodo massimo di sei mesi sulla base di un’autorizzazione
concessa dal primo Stato membro. Norme specifiche si applicano ai cittadini di
paesi terzi che entrano nell’UE grazie a programmi di mobilità quali gli
attuali programmi Erasmus Mundus e Marie Curie, al fine di semplificare l’esercizio
della mobilità. Si ridurranno così i corsi di cittadini di paesi terzi che, pur
potendo beneficiare di borse di studio e di ricerca nel quadro di programmi di
mobilità dell’UE, non possono accettarle in quanto non autorizzati a entrare
nel territorio dello Stato membro interessato. Articolo 28 In linea con le disposizioni della direttiva sulla Carta
blu, i familiari dei ricercatori possono spostarsi da uno Stato membro all’altro
insieme ai ricercatori stessi. CAPO VII- PROCEDURA E TRASPARENZA Articolo 29 Questa disposizione introduce un limite di tempo: gli Stati
membri sono tenuti a decidere in merito alla domanda completa di autorizzazione
e notificare la decisione per iscritto entro 60 giorni (per tutti i
gruppi) ed entro 30 giorni per i programmi dell’Unione che comprendono misure
sulla mobilità come le borse Erasmus Mundus e Marie Curie. L’attuale quadro
giuridico non specifica alcun termine. Tra le garanzie procedurali è prevista
la possibilità di impugnare una decisione in caso di rifiuto di una domanda, l’obbligo
per le autorità di motivare per iscritto tale decisione e l’obbligo di
garantire il rispetto del diritto al ricorso. Articoli 30 e 31 La disponibilità di informazioni è cruciale per il
conseguimento degli obiettivi della presente proposta. L’articolo 30 impone
quindi agli Stati membri di rendere disponibili informazioni sulle condizioni
di ingresso e di soggiorno stabilite dalla proposta stessa, tra cui quelle
sugli istituti di ricerca autorizzati e sulle tasse. In linea con le direttive
esistenti nel settore della migrazione, l’articolo 31 prevede esplicitamente che
gli Stati membri possano imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle
domande. Inoltre, conformemente alla recente giurisprudenza della Corte di
giustizia europea[16],
l’articolo 31 introduce una disposizione in virtù della quale l’importo di tali
tasse non deve creare ostacoli al conseguimento degli obiettivi della
direttiva. CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI Articoli 32-38 In base all’articolo 32, gli Stati membri devono stabilire punti di
contatto nazionali per lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi
contemplati dalla proposta che si spostano da uno Stato membro all’altro. Tali
punti di contatto nazionali esistono già in relazione ad alcune direttive
vigenti nel settore della migrazione, come la direttiva sulla Carta blu, e si
sono rivelati un meccanismo efficace di comunicazione tecnica tra Stati membri. Articolo 33 Questa disposizione impone agli Stati membri di trasmettere alla
Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui sono state
concesse autorizzazioni in virtù della presente proposta, in conformità del
regolamento (CE) n. 862/2007, prevedendo la possibilità che la Commissione
richieda statistiche supplementari. Articolo 36 La disposizione prevede che la proposta abroghi formalmente le vigenti
direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE. Le misure rimanenti (articoli 34, 35, 37 e 38) sono le abituali
disposizioni finali relative alle informazioni, al recepimento, all’entrata in
vigore e ai destinatari della direttiva. ê 2004/114/CE,
2005/71/CE (adattato) ð nuovo 2013/0081 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alle condizioni di ammissione ð ingresso e soggiorno ï dei cittadini di paesi terzi per motivi di Ö ricerca, Õ studio, scambio di
alunni, tirocinio ð retribuito e ï non retribuito o,
volontariato ð e collocamento alla pari ï
relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di
cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica [RIFUSIONE] IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul funzionamento dell’Unione
europea Õ che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63 Ö 79, paragrafo 2 Õ, punto 3, lettere a) Ö e b) Õ, e l’articolo
63, punto 4, vista la proposta della Commissione Ö europea Õ , ð previa trasmissione del progetto di
atto legislativo ai parlamenti nazionali, ï visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, ð deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, ï considerando quanto segue: ò nuovo (1) Occorre
apportare una serie di modifiche alla direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del
13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato[17],
e alla direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una
procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi
a fini di ricerca scientifica[18].
È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tali
direttive. (2) La
presente direttiva dovrebbe soddisfare l’esigenza individuata nelle relazioni
sull’applicazione delle due direttive[19]
di rimediare alle carenze rilevate e di offrire un quadro giuridico coerente
per le diverse categorie di persone che giungono nell’Unione da paesi terzi. A
tal fine dovrebbe semplificare e razionalizzare in un unico strumento le
disposizioni applicabili. Nonostante le differenze, le categorie contemplate
dalla presente direttiva condividono alcune caratteristiche e per questo possono
essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione. (3) È
opportuno che la presente direttiva contribuisca all’obiettivo del programma di
Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all’ingresso
e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. L’immigrazione in provenienza dai
paesi terzi apporta personale altamente qualificato, in particolare studenti e
ricercatori che sono categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell’alimentare
una risorsa cruciale dell’Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli
obiettivi della strategia Europa 2020. (4) Le
carenze individuate nelle relazioni sull’attuazione delle due direttive
riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie
procedurali, l’accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi,
le disposizioni sulla mobilità all’interno dell’Unione ma anche la mancanza di
armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare
o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i
tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre
emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori
e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai
tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell’ambito di applicazione degli
strumenti in vigore. ê 2004/114/CE considerando
1 (5) Al fine di istituire
progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato
prevede l’adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia
dei diritti dei cittadini di paesi terzi. ê 2004/114/CE considerando
2 (adattato) Il trattato prevede che il Consiglio adotti
misure in materia di politica dell’immigrazione
relative alle condizioni d’ingresso e
di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati
membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno. ê 2004/114/CE considerando
3 (adattato) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e
16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un
ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di
ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e a tal fine ha chiesto
al Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte della
Commissione. ò nuovo (6) La
presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la
mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell’Unione,
specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di
vicinato e dei partner strategici dell’Unione. Dovrebbe altresì contribuire all’approccio
globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la
mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione
tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la
migrazione regolare. ê 2004/114/CE considerando
6 (adattato) Uno degli obiettivi dell’azione
della Comunità nel settore dell’istruzione
è promuovere l’immagine dell’Europa
intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la
formazione professionale. Favorire la mobilità dei cittadini di paesi terzi
verso la Comunità per motivi di studio è un elemento chiave di questa
strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri
relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno ne è parte integrante. ê 2004/114/CE considerando
7 (adattato) ð nuovo (7) Le migrazioni per i motivi
previsti nella presente direttiva, che sono temporanee per definizione e non
dipendono dalle condizioni del mercato del lavoro nello Stato ospitante, ð dovrebbero generare conoscenze e competenze e
promuoverne l’acquisizione.ï ÖEsse Õ costituiscono una forma di arricchimento
reciproco per quanti migrano, per lo Stato d’origine e per lo Stato ospitante,
e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture. ò nuovo (8) La
presente direttiva dovrebbe promuovere l’Unione come polo di attrazione per la
ricerca e l’innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti. Aprire
l’Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della
ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell’iniziativa faro “Unione dell’innovazione”.
Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell’Unione e dei paesi
terzi è d’altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo
della ricerca (SER), uno spazio unificato caratterizzato dalla libera
circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia. ê 2005/71/CE considerando
5 (adattato) La presente direttiva intende contribuire alla
realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione
e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di
oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori
di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello
internazionale. ê 2004/114/CE considerando
9 (adattato) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla
definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di
insegnamento, volontari già in uso nel diritto comunitario, specie nei vari
programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate
(Socrate, Servizio volontario europeo, ecc.). ê 2004/114/CE considerando
11 I cittadini di
paesi terzi che rientrano nella categoria dei tirocinanti non retribuiti o dei
volontari e che sono considerati, in funzione della loro attività o del tipo di
compensazione o retribuzione ricevuta, lavoratori ai sensi della legislazione
nazionale, non rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva. L’ammissione di cittadini di paesi terzi che
intendono compiere studi di specializzazione in medicina dovrebbe essere decisa
dagli Stati membri. ê 2005/71/CE considerandi
11, 13 e 14 (adattato) ð nuovo (9) È opportuno agevolare l’ammissione
dei ricercatori creando ð mediante ï
una procedura di ammissione indipendente dal loro statuto Ö rapporto Õ giuridico rispetto al Ö con Õ l’istituto di
ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro
oltre a quello di soggiorno ð o al visto per soggiorno di lunga durata ï. Gli Stati membri potrebbero applicare
disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per impartire corsi in un istituto di
insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa
nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca.
La Ö Tale Õ procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le
autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo
ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di
agevolare e accelerare l’ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi
nella Comunità Ö nell’Unione Õ, pur facendo salve le prerogative degli
Stati membri in materia di disciplina Ö politica di Õ dell’immigrazione. Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli
Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai
fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza,
sulla cui base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno ð un’autorizzazione ï se
sono soddisfatte le condizioni relative all’ingresso e al soggiorno. ê 2005/71/CE considerando
9 (adattato) (10) Dal momento che gli sforzi per
raggiungere il suddetto
Ö l’Õ obiettivo del 3% Ö di investire il 3% del PIL nella
ricerca Õ riguardano in gran parte il settore
privato e che quest’ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni
futuri, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare
della Ö possono essere autorizzati ai sensi
della presente Õ direttiva appartengono Ö dovrebbero
appartenere Õ sia al settore pubblico sia a quello privato. ê 2005/71/CE considerando
15 (adattato) ð nuovo (11) Al fine di rendere la Comunità Ö l’Unione Õ più interessante per i ricercatori Ö cittadini Õ di paesi terzi, ð i familiari dei ricercatori, quali
definiti nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto
al ricongiungimento familiare[20], ï è opportuno riconoscere loro, durante il soggiorno, il diritto alla
parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie
di settori della vita sociale ed economica, nonché la possibilità di impartire
corsi nell’insegnamento superiore ð dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi
dovrebbero beneficiare di misure a favore della mobilità all’interno dell’Unione
e avere accesso al mercato del lavoro ï. ò nuovo (12) Laddove
opportuno, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a considerare i
dottorandi alla stregua dei ricercatori. ê 2005/71/CE considerando
6 (adattato) (13) L Ö È opportuno che
l Õ‘attuazione della
presente direttiva non dovrebbe favorire Ö favorisca Õ la fuga dei cervelli
dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell’ambito di un partenariato con il
paese di origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine
e a favorire la circolazione dei ricercatori nell’ottica di una politica migratoria globale. ò nuovo (14) Per
promuovere l’Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello
mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare le condizioni di
ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell’Unione per tali
scopi, in linea con gli obiettivi del Progetto per la modernizzazione dei
sistemi di insegnamento superiore in Europa[21],
in particolare nel quadro dell’internazionalizzazione dell’insegnamento
superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati
membri in materia fa parte di questo impegno. ò nuovo (15) L’estensione
e l’approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione di
Bologna[22]
hanno comportato una progressiva convergenza dei sistemi di insegnamento
superiore nei paesi partecipanti, e non solo in essi: le autorità nazionali
hanno sostenuto la mobilità degli studenti e del personale accademico e gli
istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro
programmi. Occorre ora riflettere questa evoluzione migliorando le disposizioni
a favore della mobilità degli studenti all’interno dell’Unione. Rendere l’insegnamento
superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della
dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di
uno spazio europeo dell’istruzione superiore, e la razionalizzazione del
settore ha reso più interessante la prospettiva di studiare in Europa per gli
studenti cittadini di paesi terzi. ê 2004/114/CE considerando
10 (16) La durata e altre condizioni
inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti a cui si applica la presente
direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità delle
legislazioni nazionali. ê 2004/114/CE considerando
12 (17) La prova dell’accettazione
dello studente da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe
consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione. ê 2004/114/CE considerando
13 ð nuovo (18) Nella valutazione delle
risorse sufficienti si può ð dovrebbe ï
tener conto delle fellowships. ò nuovo (19) Gli
Stati membri potevano decidere se applicare o meno la direttiva 2004/114/CE a
alunni, volontari e tirocinanti non retribuiti; occorre ora includere tali categorie
nell’ambito di applicazione della presente direttiva, al fine di agevolarne l’ingresso
e il soggiorno e di garantirne i diritti. La presente direttiva dovrebbe
altresì applicarsi alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti
retribuiti, per garantirne i diritti legali e la protezione. (20) La
presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai tirocinanti retribuiti che
vengono a lavorare nell’Unione nel quadro di un trasferimento intrasocietario,
in quanto rientrano nell’ambito di applicazione della [direttiva 2013/xx/UE sui
trasferimenti intrasocietari]. (21) Poiché
attualmente a livello dell’Unione non esiste un quadro giuridico relativo ai
cittadini di paesi terzi collocati alla pari che ne garantisca un equo
trattamento, è opportuno introdurre disposizioni che affrontino le esigenze
specifiche di questo gruppo particolarmente vulnerabile. Occorre che la
presente direttiva stabilisca condizioni che siano rispettate sia dalle persone
collocate alla pari sia dalla famiglia ospitante, in particolare per quanto
riguarda l’accordo tra le parti che ricomprenda anche elementi quali la somma
di denaro corrisposta per le piccole spese[23]. (22) A
coloro che rispettano tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione,
gli Stati membri dovrebbero rilasciare un’autorizzazione, cioè un visto per
soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno, entro i termini
previsti. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto
sul suo territorio dovrebbe, se sussistono tutte le condizioni di ammissione
previste dalla presente direttiva, concedere al cittadino di paese terzo interessato
i visti richiesti. (23) Nelle
autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino di paese terzo
interessato e i rispettivi programmi dell’Unione comprendenti misure sulla
mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su
supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni
aggiuntive. (24) I
diversi periodi di durata delle autorizzazioni rilasciate a norma della
presente direttiva dovrebbero riflettere la natura specifica del soggiorno di
ciascuna categoria. (25) Gli
Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il
trattamento delle domande di autorizzazione. Tali tasse devono essere
proporzionate allo scopo del soggiorno. (26) I
diritti accordati ai cittadini di paesi terzi in virtù della presente direttiva
non dovrebbero dipendere dalla la forma, visto per soggiorno di lunga durata o
permesso di soggiorno, che assume l’autorizzazione. ê 2004/114/CE considerando
8 ð nuovo (27) Il termine ammissione copre l’ingresso
e il soggiorno di cittadini di paesi terzi ð in uno Stato membro, ï ai
fini previsti dalla presente direttiva. ê 2004/114/CE considerando
14 (adattato) ð nuovo (28) L’ammissione ai fini
previsti dalla presente direttiva può
essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l’ammissione
potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una
valutazione fattuale ð in un caso individuale, ï,
che il cittadino di paesi terzi paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l’ordine pubblico or, la
sicurezza pubblica ð o la sanità pubblica ï. La nozione di ordine pubblico può abbracciare una
condanna per aver commesso un reato grave. In tale contesto va rilevato che
nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica rientrano pure i casi
in cui un cittadino di un paese terzo fa o ha fatto parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo,
sostiene o ha sostenuto una siffatta organizzazione o nutre o ha nutrito
aspirazioni estremistiche. ê 2004/114/CE considerando
15 (adattato) (29) In caso di dubbio sui motivi
della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove
necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi Ö o alla formazione Õ prescelti dal richiedente Ö che il richiedente intende
svolgere Õ, al fine di lottare contro gli abusi e l’uso
improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva. ò nuovo (30) È
opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che
chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva,
della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe
essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla
data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti
che beneficiano di programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità. ê 2004/114/CE considerando
16 (adattato) ð nuovo (31) Si deve agevolare sia la mobilità Ö all’interno dell’Unione Õ degli studenti Ö di ricercatori, studenti e tirocinanti
retribuiti Õ cittadini di paesi terzi che
compiono gli studi in più Stati membri, sia l’ammissione
dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a
favorire la mobilità, all’interno o
in direzione della Comunità per gli scopi stabiliti nella presente direttiva. ð Per i ricercatori, è opportuno che la presente
direttiva migliori le disposizioni relative al periodo durante il quale l’autorizzazione
concessa dal primo Stato membro dovrebbe coprire i soggiorni in un secondo
Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza.
Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione
degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli
a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata compresa fra tre
e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente
direttiva. Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell’Unione in
qualità di persone trasferite all’interno di una società, devono applicarsi
disposizioni specifiche sulla mobilità all’interno dell’Unione a seconda della
natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui
trasferimenti intrasocietari].ï ò nuovo (32) È
opportuno che le norme dell’Unione sull’immigrazione e i programmi dell’Unione
comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori e
gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di tali programmi dovrebbero
avere il diritto di spostarsi negli Stati membri previsti sulla base dell’autorizzazione
accordata dal primo Stato membro, a condizione che rendano noto l’elenco
completo di tali Stati membri prima di entrare nell’Unione. Tale autorizzazione
dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire
alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda. Gli
Stati membri sono incoraggiati ad agevolare la mobilità dei volontari cittadini
di paesi terzi all’interno dell’Unione, se i programmi di volontariato
riguardano più di uno Stato membro. ê 2004/114/CE considerando
18 (adattato) ð nuovo (33) Per permettere agli studenti che sono cittadini di paesi terzi di coprire ð meglio ï in parte il del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro di accedere ð un più ampio accesso ï al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva
ð , cioè per un minimo di 20 ore alla
settimana ï.
Il principio dell’accesso degli studenti al mercato del lavoro, alle
condizioni di cui alla presente direttiva, dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze
eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del
mercato nazionale del lavoro ð , purché ciò non rischi di negare
interamente il diritto di lavorare ï. ò nuovo (34) Al
fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno
che gli Stati membri autorizzino gli studenti che si laureano nell’Unione a
rimanere sul loro territorio con l’intenzione di individuare opportunità di
lavoro o di avviare un’impresa, per 12 mesi dopo la scadenza dell’autorizzazione
iniziale. È inoltre opportuno che accordino la medesima autorizzazione ai
ricercatori a completamento del progetto di ricerca come definito nella
convenzione di accoglienza. Ciò non deve corrispondere a un diritto automatico
ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un’impresa. Può essere chiesto a
tali persone di fornire prove conformemente all’articolo 24. (35) Le
disposizioni della presente direttiva non incidono sul diritto degli Stati
membri di determinare il volume di ammissione di cittadini di paesi terzi a
scopo di lavoro. (36) Per
rendere l’Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti,
volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è
importante assicurarne l’equo trattamento ai sensi dell’articolo 79 del
trattato. Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai
cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura
unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini
di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a
un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro[24].
Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai
diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla
parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori
della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest’ultimo accorda infatti
agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni
settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale
limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal
fatto che il diritto dell’Unione o il diritto nazionale dello Stato membro
ospitante conceda ad alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone
collocate alla pari cittadini di paesi terzi l’accesso al mercato del lavoro,
questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello
Stato membro ospitante per quanto concerne l’accesso a beni e servizi a
disposizione del pubblico e la loro fornitura. ê 2004/114/CE considerando
23 (37) La presente direttiva dovrebbe
lasciare del tutto impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi[25]. ê 2005/71/CE considerando
22 (adattato) La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni
caso impregiudicata l’applicazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di paesi terzi[26]. ê 2004/114/CE considerando
4 (adattato) ð nuovo (38) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla cCarta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ð, di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione
europea. ï ê 2005/71/CE considerando
25 (adattato) La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione
europea. ê 2004/114/CE considerando
5 (39) Gli Stati membri dovrebbero
applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare
discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o
sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale,
patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale. ê 2005/71/CE considerando
24 (adattato) Gli Stati membri dovrebbero applicare le
disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su
sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche
genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita,
disabilità, età o orientamento sessuale. ò nuovo (40) Conformemente
alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione
sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono
impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro
misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra
gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti delle misure nazionali
di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. ê 2004/114/CE considerando
24 (adattato) ð nuovo (41) Poiché lo scopo Ö l’obiettivo Õ della presente
direttiva, cioè determinare le condizioni di ammissione Ö ingresso e soggiorno Õ dei cittadini di paesi terzi, per motivi
di Ö ricerca, Õ studio, scambio di alunni, tirocinio non
retribuito ð o retribuito, ï o volontariato ð o collocamento alla pari, ï
non può essere realizzato Ö conseguito Õ in maniera Ö misura Õ sufficiente dagli
Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere realizzato Ö conseguito Õ meglio a livello comunitario Ö di Unione Õ, la Comunità Ö quest’ultima Õ può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo Ö tale obiettivo Õ in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ê 2005/71/CE considerando
23 (adattato) Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l’istituzione
di una procedura di ammissione specifica e la definizione delle condizioni
di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni di
durata superiore a tre mesi all’interno
degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito
di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, soprattutto
riguardo alla necessità di garantire la mobilità tra Stati membri, e possono
dunque essere realizzati meglio a livello
comunitario. La Comunità può quindi intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5
del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. ê 2004/114/CE considerando
22 (adattato) (42) Gli Stati membri dovrebbero
provvedere affinché siano messe a disposizione del grande pubblico, in
particolare su Internet, informazioni quanto più complete possibile e
regolarmente aggiornate Ö sugli istituti di ricerca,
autorizzati ai sensi della presente direttiva, con cui i ricercatori possono
stipulare convenzioni di accoglienza, e sulle condizioni e procedure di
ingresso e di soggiorno sul rispettivo territorio nazionale a fini di ricerca,
quali definite dalla presente direttiva, nonché informazioni Õ sugli istituti di cui alla presente
direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi
terzi, e sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel Ö rispettivo Õ territorio a questi fini. ê 2005/71/CE considerando
10 (adattato) Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a
disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, informazioni il più
possibile esaurienti, regolarmente aggiornate, sugli istituti di ricerca
autorizzati ai sensi della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero
stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle condizioni e procedure
di ingresso e di soggiorno sul suo
territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai sensi della
presente direttiva. ê 2005/71/CE considerando
28 (adattato) (43) [A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo Ö n. 21 Õ sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda
Ö rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, Õ allegato al trattato sull’Unione europea
e al trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell’Unione
europea Õ, e senza pregiudizio dell’articolo Ö fatto salvo l’articolo Õ 4 di detto Ö tale Õ protocollo, il Regno Unito non partecipa Ö detti Stati membri non partecipano Õ all’adozione della presente direttiva, non è vincolato
da essa né è tenuto ad applicarla Ö sono da essa
vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione Õ.] ê 2005/71/CE considerando
29 (adattato) (44) A norma degli articoli 1
e 2 del protocollo Ö n. 22 Õ sulla posizione della Danimarca,
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell’Unione
europea Õ, la Danimarca non partecipa all’adozione
della presente direttiva, non è vincolata
da essa vincolata,
né è tenuta ad applicarla, Ö soggetta alla
sua applicazione Õ. ê 2004/114/CE considerando
17 (adattato) Per permettere il primo ingresso nel loro
territorio gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un
permesso di soggiorno o, se rilasciano permessi di soggiorno unicamente nel
loro territorio, un visto. ê 2004/114/CE considerando
19 (adattato) La nozione di autorizzazione preliminare comprende
anche la concessione di permessi di lavoro agli studenti che intendono
esercitare un’attività economica. ê 2004/114/CE considerando
20 (adattato) La presente direttiva lascia impregiudicate le
legislazioni nazionali in materia di lavoro a tempo parziale. ê 2004/114/CE considerando
21 (adattato) È opportuno che le procedure di ammissione per
motivi di studio, ovvero nell’ambito di
programmi di scambio di alunni gestiti da organizzazioni riconosciute dagli
Stati membri, possano essere accelerate. ê 2004/114/CE considerando
25 (adattato) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda,
allegato al trattato sull’Unione europea
ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4
di detto protocollo, questi Stati membri non partecipano all’adozione
della presente direttiva, non sono vincolati da essa né sono tenuti ad
applicarla. ê 2004/114/CE considerando
26 (adattato) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non
partecipa all’adozione della presente
direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla. ê 2005/71/CE considerando
1 (adattato) Al fine di consolidare e strutturare la politica
europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio
2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale della futura
azione della Comunità in questo settore. ê 2005/71/CE considerando
2 (adattato) Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona,
approvando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, ha fissato l’obiettivo
per la Comunità di diventare, entro il 2010, l’economia
della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. ê 2005/71/CE considerando
3 (adattato) La globalizzazione dell’economia richiede
una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma
quadro della Comunità europea[27], con la
maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi. ê 2005/71/CE considerando
4 (adattato) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità
dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l’obiettivo,
stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3% del PIL
nella ricerca, è stimato in 700000 persone. Per conseguire tale obiettivo,
occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i
giovani alle carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne
nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità
nella ricerca, migliorino le prospettive di
carriera per i ricercatori all’interno
della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest’ultima nei
confronti dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere ammessi a fini di
ricerca. ê 2005/71/CE considerando
6 (adattato) L’attuazione
della presente direttiva non dovrebbe favorire la fuga dei cervelli dai paesi
emergenti o in via di sviluppo. Nell’ambito di
un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure di
accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese
di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell’ottica di
una politica migratoria globale. ê 2005/71/CE considerando
7 (adattato) Per conseguire gli obiettivi del processo di
Lisbona, è importante favorire all’interno
dell’Unione la mobilità, finalizzata allo
svolgimento della ricerca scientifica, dei ricercatori cittadini comunitari ed
in particolare dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno aderito
nel 2004. ê 2005/71/CE considerando
8 (adattato) In considerazione dell’apertura
imposta dai cambiamenti dell’economia
mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell’obiettivo
del 3% del PIL investito nella ricerca, i ricercatori
di paesi terzi che possono potenzialmente beneficiare della direttiva
dovrebbero essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al progetto
di ricerca che intendono svolgere. ê 2005/71/CE considerando
12 (adattato) Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali
tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i
dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, i quali devono
essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni
di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di
alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[28]. ê 2005/71/CE considerando
16 (adattato) La presente direttiva apporta un miglioramento
importantissimo nel settore nella sicurezza sociale, poiché il principio di non
discriminazione si applica direttamente anche alle persone che giungono in uno
Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva,
tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa
comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini
di paesi terzi che presentano elementi
transfrontalieri tra Stati membri. La direttiva non dovrebbe neppure conferire
diritti per situazioni che esulano dal campo d’applicazione
della normativa comunitaria, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti
in un paese terzo. ê 2005/71/CE considerando
17 (adattato) È importante favorire la mobilità finalizzata allo
svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi terzi quale
strumento per sviluppare e consolidare i contatti e le reti di ricerca tra
partner e per consolidare il ruolo dello Spazio europeo della ricerca a
livello mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di avvalersi della
mobilità alle condizioni disposte dalla presente direttiva. Siffatte condizioni
non dovrebbero incidere sulle norme che attualmente
disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio. ê 2005/71/CE considerando
18 (adattato) Occorre prestare particolare attenzione alla
necessità di agevolare e sostenere la salvaguardia dell’unità della
famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del
12 ottobre 2005, volta ad agevolare l’ammissione
dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea[29]. ê 2005/71/CE considerando
19 (adattato) A salvaguardia dell’unità
familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire
il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla
normativa nazionale di tale Stato membro, compresi gli obblighi derivanti
dagli accordi bilaterali o multilaterali. ê 2005/71/CE considerando
20 (adattato) In linea di massima, il titolare del permesso di
soggiorno dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di ammissione senza
uscire dal territorio dello Stato membro. ê 2005/71/CE considerando
21 (adattato) Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai
richiedenti le spese relative al trattamento delle domande di permesso di
soggiorno. ê 2005/71/CE considerando
26 (adattato) Conformemente al punto 34 dell’accordo
interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a
redigere e rendere pubblici, nell’interesse
proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la
concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa. ê 2005/71/CE considerando
27 (adattato) A norma dell’articolo 3
del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda
allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha
notificato, con lettera di data 1° luglio 2004, che desidera partecipare
all’adozione e all’applicazione
della presente direttiva. ò nuovo (45) È
opportuno che l’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno
sia limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali
rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni
rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti. (46) La
presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle
direttive di cui all’allegato I, parte B, ê 2004/114/CE (adattato) ð nuovo HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Oggetto della La presente direttiva è definire definisce: a) le condizioni di ammissione ð ingresso e soggiorno ï
dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri,
per un periodo superiore a tre mesi
ð 90 giorni ï,
per motivi di Ö ricerca, Õ studio, scambio di alunni, tirocinio ð retribuito e ï
non retribuito o,
volontariato o ð collocamento alla pari ï; b) le norme sulle
procedure per l’ammissione dei cittadini di paesi terzi nel
territorio degli Stati membri ai suddetti fini. ò nuovo b)
le condizioni di ingresso e soggiorno di studenti e tirocinanti retribuiti che
siano cittadini di paesi terzi, per un periodo superiore a 90 giorni in Stati
membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un’autorizzazione
sulla base della presente direttiva; c) le condizioni di
ingresso e soggiorno di ricercatori che siano cittadini di paesi terzi, in
Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un’autorizzazione
sulla base della presente direttiva. ê 2005/71/CE (adattato) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto La presente direttiva definisce le condizioni per
l’ammissione dei ricercatori dei paesi
terzi negli Stati membri per una durata superiore a tre mesi al fine di
svolgervi un progetto di ricerca nell’ambito di
una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca. ê 2004/114/CE (adattato) ð nuovo Articolo 2 Campo d’applicazione 1. La presente direttiva si applica ai
cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno
Stato membro per motivi di Ö ricerca, Õ studio Ö, scambio di alunni, Õ tirocinio ð retribuito o ï Önon retribuito, volontariato Õ ð o collocamento alla pari ï. 2. La presente direttiva non si applica Ö ai cittadini di paesi terzi Õ: a) ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero
siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione
temporanea; b) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto; c) ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell’Unione i quali abbiano
esercitato il diritto alla libera circolazione all’interno della
Comunità Ö dell’Unione Õ; d) ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente Ö soggiornante Õ di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del
Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003[30]
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo, qualora esercitino il
diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o
di formazione professionale; e) ai cittadini di paesi terzi che abbiano la qualifica di lavoratori o
lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato.; ò nuovo f)
che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di
diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione
in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e
paesi terzi; g) che
entrano nell’Unione in qualità di tirocinanti nell’ambito di un trasferimento
intrasocietario in virtù della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti
intrasocietari]. ê 2004/114/CE (adattato)
Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente direttiva, s’intende
per: a) “cittadino di un paese terzo”, chiunque Ö chi Õ non sia cittadino dell’Unione europea ai
sensi dell’articolo 1720,
paragrafo 1, del trattato; ê 2005/71/CE (adattato) Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) “cittadino
di un paese terzo”: chiunque
non sia cittadino dell’Unione ai
sensi dell’articolo 17, paragrafo 1,
del trattato; ê 2005/71/CE
(adattato) b) d) “ricercatore”:, un
cittadino di un paese
terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a
programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per
svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo; ê 2004/114/CE
(adattato) c) b) “studente”, il cittadino di un paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento
superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire,
quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al
conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato
membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto
di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico
preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale; d) c) “alunno”, il
cittadino di un paese
terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare
un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell’ambito di un programma
di scambio fra scuole messo in atto da un’organizzazione a tal fine
riconosciuta dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi
amministrativa; ê 2004/114/CE (adattato)
e) d) “tirocinante non
retribuito”, il cittadino di un paese
terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare
un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione
nazionale Ö di quest’ultimo Õ; ò nuovo f) “tirocinante
retribuito”, il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio
di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita
della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione
nazionale dello Stato
membro interessato; g) “volontario”,
il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per
partecipare a un programma riconosciuto di volontariato; ê 2004/114/CE (adattato) h) f) “programma di
volontariato”, un programma di iniziative solidali concrete, basato su un
programma Ö riconosciuto dallo Stato membro o
dall’Unione Õ nazionale o comunitario che persegua obiettivi di interesse generale; ò nuovo i) “persona collocata
alla pari”, il cittadino di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da una
famiglia sul territorio di uno Stato membro in cambio di lavori domestici
leggeri e della cura di bambini, allo scopo di migliorare le sue competenze
linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante; ê 2005/71/CE (adattato) j) b) “ricerca”:,
lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di
conoscenze, compresa la conoscenza Ö dell’essere
umano Õ dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di
conoscenze per concepire nuove applicazioni; k) c) “istituto di ricerca”:,
qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca,
autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente
alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest’ultimo; ê 2004/114/CE (adattato) l) e) “istituto Ö di insegnamento Õ“, un istituto pubblico o privato
riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia
riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa Ö , sulla base di criteri
trasparenti, Õ per gli scopi stabiliti nella presente
direttiva; ò nuovo m) “retribuzione”,
il pagamento, in qualsiasi forma, ricevuto in contropartita delle prestazioni
effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale o della prassi
consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro; n) “lavoro”,
l’esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro
disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata
per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro; o) “primo
Stato membro”, lo Stato membro che per primo concede a un cittadino di paese
terzo un’autorizzazione in forza della presente direttiva; p) “secondo
Stato membro”, qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro; q) “programmi
dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità”, programmi finanziati dall’Unione
che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all’interno dell’Unione; r) “autorizzazione”,
un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che
consente a un cittadino di paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio
territorio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1030/2002, oppure un visto per soggiorno di lunga durata; s) “visto
per soggiorno di lunga durata”, l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
a norma dell’articolo 18 della convenzione Schengen o rilasciata conformemente
alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente
l’acquis di Schengen. ê 2004/114/CE g) “permesso di soggiorno”, un’autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno
Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare
legalmente sul proprio territorio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1030/2002. ê 2005/71/CE
(adattato) e) “permesso di soggiorno”: qualsiasi autorizzazione destinata
specificamente a “ricercatori” rilasciata dalle autorità di uno Stato membro,
che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul
territorio di tale Stato, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2,
lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002. Articolo 3 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai
cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno
Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca. 2. La presente direttiva non si applica: a) ai cittadini di paesi terzi che
si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o
nell’ambito di un regime di protezione
temporanea; b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato
membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di
svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato; c) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per
motivi di fatto o di diritto; d) ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto
di ricerca in un altro Stato membro. ê 2005/71/CE
(adattato) Articolo 4 Disposizioni più favorevoli 1. La presente direttiva lascia impregiudicate
le disposizioni più favorevoli di: a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità
e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri
e uno o più paesi terzi. 2. La presente direttiva lascia impregiudicata
la facoltà degli Stati membri di adottare o
mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui
essa si applica. ê 2004/114/CE (adattato)
ð nuovo Articolo 4 Disposizioni più favorevoli 1. La presente direttiva lascia impregiudicate
le disposizioni più favorevoli vigenti in forza: a) di accordi bilaterali o
multilaterali Ö conclusi Õ tra la Comunità Ö l’Unione Õ, o la Comunità Ö l’Unione Õ e i suoi Stati membri da una parte, e uno
o più Stati Ö paesi Õ terzi dall’altra; oppure b) di accordi bilaterali o
multilaterali Ö conclusi Õ tra uno o più Stati membri e uno o più Stati Ö paesi Õ terzi. 2. La presente direttiva lascia impregiudicata
la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali
più favorevoli alle categorie di persone cui si applica ð per quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23,
24, 25 e 29, specialmente nell’ambito di partenariati per la mobilità. ï CAPO II CONDIZIONI
DI AMMISSIONE ê 2004/114/CE (adattato) Articolo 5 Principio 1. L’ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all’esame
della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all’articolo
6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11 14. ò nuovo 2. Una volta
soddisfatti tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione, i
richiedenti hanno diritto a un visto per soggiorno di lunga durata e/o a un
permesso di soggiorno. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno
valido soltanto sul suo territorio e non altrove, ove siano rispettati tutti i
requisiti per l’ammissione previsti dalla presente direttiva, concede al
cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto. ê 2004/114/CE (adattato) Articolo 6 Requisiti generali 1. Il cittadino di un paese
terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi Ö i motivi Õ previsti dalla
presente direttiva Ö deve Õ: a) presentare un titolo di viaggio
valido a norma della legislazione nazionale.; Ggli
Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di
viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto; ê 2004/114/CE (adattato) b) ove non abbia raggiunto la
maggiore età, ai sensi
della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l’autorizzazione
dei genitori Ö o un’autorizzazione
equivalente Õ per il soggiorno in questione; c) essere coperto da un’assicurazione
malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese
nello Stato membro in questione; ê 2004/114/CE (adattato) d) non essere considerato una
minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica; e) se richiesto dallo Stato membro,
esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l’esame della domanda in
base all’articolo 2031 della
presente direttiva.; ò nuovo f)
esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà,
durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo
sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l’esame specifico di ogni
singolo caso. ê 2004/114/CE
(adattato) 2. Gli Stati membri agevolano la procedura di
ammissione per i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 7 a 11 che
partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità verso o dentro la Comunità. ê 2005/71/CE (adattato) CAPO III AMMISSIONE DEI RICERCATORI Articolo 7 Condizioni per l’accoglienza 1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di
essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva: a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto
dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la
validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di
soggiorno; b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un
istituto di ricerca conformemente all’articolo 6,
paragrafo 2; c) all’occorrenza,
deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall’istituto di
ricerca conformemente all’articolo 6,
paragrafo 3; d) non deve essere considerato una minaccia per l’ordine
pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. Gli Stati membri verificano che tutte le
condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte. 2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e
conclusa la convenzione di accoglienza. 3. Una volta espletate con esito positivo le
verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul
territorio degli Stati membri per l’esecuzione
della convenzione di accoglienza. ò nuovo Articolo 7 Requisiti
specifici per i ricercatori 1. Oltre ai
requisiti generali previsti all’articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede
di essere ammesso per motivi di ricerca deve soddisfare anche i seguenti
requisiti: a) presentare una
convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all’articolo 9,
paragrafi 1 e 2; b) all’occorrenza,
presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall’istituto di
ricerca conformemente all’articolo 9, paragrafo 3. 2. Gli Stati membri
possono verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di
accoglienza. 3. Una volta
espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i
ricercatori sono ammessi sul territorio dello Stato membro per l’esecuzione
della convenzione di accoglienza. 4. La domanda di un
cittadino di paese terzo che intende svolgere una ricerca nell’Unione è presa
in considerazione ed esaminata quando il cittadino in questione soggiorna al di
fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso. 5. Gli Stati membri
possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda
presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio. 6. Gli Stati membri
stabiliscono se le domande di autorizzazione debbano essere presentate dal
ricercatore o dall’istituto di ricerca interessato. ê 2005/71/CE (adattato) CAPO
II ISTITUTI
DI RICERCA Articolo 58 Autorizzazione Ö degli istituti di ricerca Õ ê 2005/71/CE 1. Gli istituti di ricerca che desiderano
accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla
presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo
Stato membro interessato. 2. L’autorizzazione degli istituti di ricerca
è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa
nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate
dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai
loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che
essi conducono attività di ricerca. L’autorizzazione è rilasciata a un istituto di
ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati
membri possono rilasciare l’autorizzazione per un periodo più breve. 3. Gli Stati membri possono richiedere all’istituto
di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in
base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello
Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di
soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità
finanziaria dell’istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data
in cui cessa la convenzione di accoglienza. 4. Gli Stati membri possono disporre che,
entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in
questione, l’istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate
a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell’ambito
di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è
stata firmata sulla base dell’articolo 69. ê 2005/71/CE (adattato) 5. Le autorità competenti di ciascuno Stato
membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della
presente direttiva Ö ogniqualvolta tali elenchi vengono
modificati Õ . ê 2005/71/CE (adattato) 6. Uno Stato membro può, tra l’altro,
rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l’autorizzazione se l’istituto
di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4,
o qualora l’autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l’istituto di
ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l’autorizzazione
sia stata rifiutata o revocata, all’istituto interessato può essere vietato
chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a
decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo. 7. Gli Stati membri possono stabilire nella
rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell’autorizzazione,
o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore,
concluse conformemente all’articolo 69, e le conseguenze per i permessi di
soggiorno dei ricercatori interessati. ê 2005/71/CE (adattato) Articolo 69 Convenzione di accoglienza 1. L’istituto di ricerca che desidera
accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di
accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto
di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere
il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell’articolo Ö purché siano rispettate le
condizioni di cui agli articoli 6 e Õ 7. ò nuovo La convenzione di
accoglienza contiene almeno i seguenti elementi: a)
il titolo e lo scopo del progetto di ricerca; b) l’impegno
del ricercatore a completare il progetto di ricerca; c) la
conferma dell’istituto che si impegna a ospitare il ricercatore affinché questi
possa completare il progetto di ricerca; d) le
date d’inizio e di fine del progetto di ricerca; e)
informazioni sul rapporto giuridico tra l’istituto di ricerca e il ricercatore; f)
informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore. ê 2005/71/CE 2. Un istituto di ricerca può firmare una
convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il progetto di ricerca è stato
accettato dagli organi competenti dell’istituto dopo una verifica dei seguenti
elementi: i) l’oggetto della ricerca, la durata e
la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione; ii) i titoli del ricercatore rispetto
all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di
studio conformemente all’articolo 2, lettera d) b); ê 2005/71/CE (adattato) b) il ricercatore dispone per il
soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all’importo
minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle
necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di
assistenza sociale dello Stato membro; c) durante il soggiorno, il
ricercatore dispone di un’assicurazione
malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro
interessato; d) la convenzione di accoglienza
specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori. ê 2005/71/CE 3. In seguito alla firma della convenzione di
accoglienza, l’istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla
legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione
individuale di presa in carico delle spese di cui all’articolo 58, paragrafo 3. 4. La convenzione di accoglienza decade
automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto
giuridico che lo lega all’istituto di accoglienza. 5. Qualora dovesse verificarsi un evento che
renda impossibile l’esecuzione della convenzione di accoglienza, l’istituto di
ricerca ne informa prontamente l’autorità designata a tal fine dagli Stati
membri. ê 2004/114/CE (adattato) Articolo 710 Requisiti specifici per gli studenti 1. Oltre ai requisiti generali previsti all’articolo
6, il cittadino di paesi terzi che chiedae di essere ammesso per motivi di
studio, deve soddisfare anche ai seguenti requisiti: a) Ö dimostrare di Õ essere stato accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un
programma di studi; b) d) se richiesto
dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione
all’istituto.; b) esibire le
prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il
soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli
studi e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse minime mensili necessarie
ai fini della presente disposizione, indipendentemente dall’esame individuale della situazione di ciascun
richiedente; c) dimostrare, se richiesto dallo
Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il
programma di studi prescelto;. 2. Per gli studenti che beneficiano
automaticamente di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma
coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi
iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all’articolo
6, paragrafo 1, lettera c). Articolo 8 Mobilità degli
studenti 1. Senza
pregiudizio dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 16 e dell’articolo 18, paragrafo 2), il cittadino di un paese terzo che sia già
stato ammesso quale studente e che presenti domanda per seguire in un altro
Stato membro una parte degli studi già cominciati, o per integrarli con un
programma di studi ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è
ammesso da questo Stato membro entro un
termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci
alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda, qualora: a) ottemperi ai
requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in relazione a tale Stato membro; b) abbia corredato la
richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso
accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è
effettivamente complementare al programma di studi già completato, e c) partecipi ad un
programma di scambio comunitario o bilaterale, ovvero sia stato ammesso come
studente in uno Stato membro per almeno due anni. 2. Le condizioni
di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano se lo studente, nel quadro
del suo programma di studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli
studi in un istituto di un altro Stato membro. 3. Le autorità
competenti del primo Stato membro trasmettono, su richiesta delle autorità
competenti del secondo Stato membro, opportune informazioni sul soggiorno
dello studente nel territorio del primo Stato membro. ê 2004/114/CE (adattato)
Articolo 911 Requisiti
specifici per gli alunni 1. Fatto salvo
l’articolo 3, un Ö Il Õ cittadino di un paese terzo che chiedae di
essere ammesso ad un programma di scambio di alunni, deve soddisfare,
oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 6, ai seguenti
requisiti: ê 2004/114/CE (adattato) a) aver raggiunto l’età minima e
non avere superato l’età massima fissate dallo Stato membro interessato; b) esibire la prova della sua
accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria; c) dimostrare di partecipare a un
programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un’organizzazione
riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi
amministrativa; d) comprovare che l’organizzazione
promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità
per quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello
Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza,
il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno; e) alloggiare durante l’intero
soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato
membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del
programma di scambio cui partecipa l’alunno. 2. Gli Stati membri possono limitare l’immissione Ö l’ammissione Õ di alunni che
partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono
analoghe possibilità ai loro cittadini. ê 2004/114/CE (adattato)
ð nuovo Articolo 1012 Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti 1. Fatto salvo l’articolo 3,un Ö Il Õ cittadino di un paese terzo che chiedae di
essere ammesso quale tirocinante non retribuito ð o retribuito ï
deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 6, anche ai seguenti
requisiti: a) aver stipulato una convenzione
di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente dello Stato
membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi
amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito
presso un’impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione
professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in
conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa; ò nuovo b) dimostrare, se
richiesto dallo Stato membro, di avere un’istruzione o qualifiche o esperienze
professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di
beneficiare dell’esperienza di lavoro; ê 2004/114/CE b) esibire le
prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il
soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al
tirocinio e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse minime mensili necessarie
ai fini della presente disposizione, senza pregiudizio dell’esame individuale della situazione di ciascun
richiedente; ê 2004/114/CE c) se richiesto dallo Stato membro,
beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni
necessarie per lo svolgimento del tirocinio. ò nuovo La convenzione di
cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne specifica la
durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere
il programma, l’orario di lavoro, il rapporto giuridico con l’ente ospitante e,
se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta. 2. Gli Stati membri
possono richiedere all’ente ospitante di dichiarare che il cittadino di paese
terzo in questione non colma un posto in organico. ê 2004/114/CE (adattato)
Articolo 1113 Requisiti specifici per i volontari Fatto salvo l’articolo 3, un Ö Il Õ cittadino di un paese terzo che chiedae di
essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di
cui all’articolo 6, ai seguenti requisiti: a) aver raggiunto
l’età minima e non avere superato l’età massima fissate dallo Stato membro
interessato; ê 2004/114/CE a) b) esibire una
convenzione stipulata con l’organizzazione promotrice del programma di
volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate
le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà
per espletare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per
provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole
spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che
riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni; ê 2004/114/CE b) c) comprovare che l’organizzazione
promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un’assicurazione per
responsabilità civile verso terzi; e si assume la
piena responsabilità per quanto lo riguarda per l’intera permanenza nel territorio dello Stato
membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza,
sanitarie e per il viaggio di ritorno; ê 2004/114/CE d) c) e,
se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una
formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali
di tale Stato membro. ò (nuovo) Articolo 14 Requisiti specifici per le persone collocate alla
pari Oltre ai requisiti
generali previsti all’articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di
essere ammesso per un collocamento alla pari deve soddisfare anche i seguenti
requisiti: a) avere
un’età non inferiore a 17 anni e, tranne in casi giustificati singolarmente,
non superiore a 30 anni; b)
comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per
quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello
Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e
alloggio, le prestazioni in caso di malattia, maternità o incidente; c)
esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti
e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che
riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi e
la partecipazione ai quotidiani impegni familiari. ê 2005/71/CE Articolo 9 Familiari 1. Allorché uno
Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della
famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di
soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al
ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo
consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere
ridotta. 2. Il rilascio del
permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno
Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del
ricercatore. ò nuovo CAPO III AUTORIZZAZIONI E
DURATA DEL SOGGIORNO Articolo 15 Autorizzazioni I visti per
soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno recano i titoli “ricercatore”,
“studente”, “volontario”, “tirocinante retribuito”, “tirocinante non retribuito”
o “persona collocata alla pari”. Per ricercatori e studenti cittadini di paesi
terzi che entrano nell’Unione in base a uno specifico programma dell’Unione
comprendente misure sulla mobilità, l’autorizzazione indica il programma in
questione. ê 2005/71/CE (adattato) ð nuovo Articolo 8 16 Durata del permesso di soggiorno 1. Gli Stati membri rilasciano un permesso di
soggiorno ð un’autorizzazione per ricercatori ï
validoa per un periodo minimo di un anno e loa
rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli
articoli 6, e 7 Ö e 9 Õ . Se la durata prevista del progetto di
ricerca è inferiore a un anno, il permesso di
soggiorno ð l’autorizzazione ï è
rilasciatoa per la durata del progetto. ò nuovo 2. Gli Stati membri
rilasciano un’autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un
anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui
agli articoli 6 e 10. Se la durata prevista degli studi è inferiore a
un anno, l’autorizzazione è rilasciata per la durata degli studi. 3. Per gli alunni e
le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione
valida per un periodo massimo di un anno. ê 2004/114/CE (adattato) ð nuovo 4. Il periodo di validità di un permesso
di soggiorno ð un’autorizzazione ï
rilasciatoa ad un tirocinante non
retribuito corrisponde alla durata del
tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere
prorogatoa una sola volta ð in forma di permesso ï ed
esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica
professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua
regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad
ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 10 Ö 12 Õ. 5. Il permesso di soggiorno rilasciato
a volontari è rilasciato solo per una durata massimað Ai volontari è rilasciata un’autorizzazione valida
per un periodo massimo ï di
un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è
superiore ad un anno, la validità ð dell’autorizzazione richiesta ï del
permesso di soggiorno può corrispondere
al periodo in questione. 6. Laddove gli Stati
membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno sulla base di un visto per
soggiorno di lunga durata, è rilasciato un permesso di soggiorno alla prima
proroga del soggiorno iniziale. Se la validità del visto per soggiorno di lunga
durata è inferiore alla durata autorizzata del soggiorno, il visto è sostituito
prima della scadenza da un permesso di soggiorno, senza ulteriori formalità. Articolo 17 Informazioni aggiuntive Gli Stati membri
possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di
paese terzo, quali l’elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o
lo studente intende recarsi, in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati
in formato elettronico, come previsto all’articolo 4 del regolamento (CE)
n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del suo allegato. ê 2004/114/CE (adattato) CAPO IV PERMESSI
DI SOGGIORNO Ö Motivi
di rifiuto, revoca o mancato rinnovo delle autorizzazioni Õ Articolo 12 Permessi di
soggiorno rilasciati a studenti 1. Il permesso di
soggiorno è rilasciato allo studente per un periodo pari almeno ad un anno e
rinnovabile se permangono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Ove il
programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di
soggiorno dura quanto il programma. 2. Senza
pregiudizio dell’articolo 16, il rinnovo del permesso di soggiorno
può essere rifiutato o il documento può essere revocato nei seguenti casi: a) il titolare non
osserva i limiti all’accesso alle attività economiche contemplati dall’articolo 17 della presente direttiva; b) il titolare non
procede negli studi con un profitto accettabile in conformità della
legislazione o della prassi amministrativa nazionale. Articolo 13 Permesso di
soggiorno rilasciato ad alunni Il permesso di
soggiorno rilasciato ad alunni è rilasciato per una durata massima di un anno. Articolo 14 Permesso di
soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti Il periodo di
validità di un permesso di soggiorno rilasciato ad un tirocinante non
retribuito corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un
anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una sola volta ed
esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica
professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua
regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad
ottemperare ai requisiti di cui agli
articoli 6 e 10. Articolo 15 Permesso di
soggiorno rilasciato a volontari Il permesso di
soggiorno rilasciato a volontari è rilasciato solo per una durata massima di un
anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore
ad un anno, la validità dell’autorizzazione richiesta del permesso di soggiorno può corrispondere al
periodo in questione. ò nuovo Articolo 18 Motivi di rifiuto di una domanda 1. Gli Stati membri respingono
una domanda nei seguenti casi: a) se
non ricorrono i requisiti generali di cui all’articolo 6 e i requisiti
specifici applicabili di cui all’articolo 7 e agli articoli da 10 a 16; b) se i
documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
c) se l’ente
ospitante o l’istituto di insegnamento è stato creato all’unico scopo di
agevolare l’ingresso del richiedente; d) se l’ente
ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di
lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi
giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge
nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente; e) se la
famiglia ospitante o l’eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel
collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge
nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento
alla pari e/o per lavoro irregolare. 2. Gli Stati membri
possono respingere una domanda se risulta che l’ente ospitante ha
deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della
domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda. ê 2004/114/CE (adattato) ð nuovo Articolo 16 19 ð Motivi di ï
Rrevoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno
ð di un’autorizzazione ï 1. Gli Stati membri possono revocare ð revocano ï o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno
rilasciato in forza della presente direttiva se ottenuto illegalmente o se
risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i
requisiti per l’ingresso e il soggiorno di cui all’articolo 6, nonché, a seconda della categoria di appartenenza,
agli articoli da 7 a 11. ð un’autorizzazione nei seguenti casi: ï ò nuovo a)
se l’autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode,
falsificati o manomessi; b)
se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha
ottenuto l’autorizzazione; c)
se l’ente ospitante è stato creato all’unico scopo di agevolare l’ingresso del
richiedente; d)
se l’ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di
sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha
presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente; e)
se la famiglia ospitante o l’eventuale organizzazione intermediaria coinvolta
nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge
nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento
alla pari e/o per lavoro irregolare; f) per
quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l’accesso
alle attività economiche di cui all’articolo 23 o se lo studente in questione
non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la
prassi amministrativa nazionale. ê 2004/114/CE ð nuovo 2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno
ð un’autorizzazione ï
per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. ê 2005/71/CE Articolo 10 Revoca o rifiuto
di rinnovo del permesso di soggiorno 1. Gli Stati
membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno
rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato
ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non
soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l’ingresso e il soggiorno previste dagli
articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha
ottenuto l’autorizzazione. 2. Gli Stati
membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno per
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica. ò nuovo Articolo 20 Motivi di
non rinnovo di un’autorizzazione 1. Gli Stati membri
possono rifiutare di rinnovare un’autorizzazione nei seguenti casi: a) se l’autorizzazione
e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o
manomessi; b) se risulta che il
titolare non soddisfa più i requisiti generali per l’ingresso e il soggiorno
previsti all’articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui agli
articoli 7, 9 e 10; c) per quanto
riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l’accesso alle
attività economiche di cui all’articolo 23 o se lo studente in questione non
compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi
amministrativa nazionale. 2. Gli Stati membri
possono rifiutare di rinnovare un’autorizzazione per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sanità pubblica. ê 2005/71/CE (adattato) CAPO V DIRITTI DEI RICERCATORI Articolo 12 21 Parità di trattamento ò nuovo 1. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera
b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi hanno
diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato
membro ospitante nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni
familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 2. Alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e
persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare
conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla
parità di trattamento per quanto concerne l’accesso a beni e servizi a
disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere
un alloggio previste dalla normativa nazionale. ê 2005/71/CE (adattato) Articolo 11 22 Insegnamento Ö impartito da ricercatori Õ 1. I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono
insegnare a norma della legislazione nazionale.2. Gli Stati membri
possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento. ê 2004/114/CE (adattato) ð nuovo CAPO
IV TRATTAMENTO
RISERVATO AI CITTADINI DI PAESI TERZI INTERESSATI Articolo 17 23 Attività economiche degli studenti 1. Al di fuori delle ore dedicate al programma
di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all’attività
prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di
esercitare un’attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono
avere il diritto di esercitare un’attività economica autonoma. Può essere presa
in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro
ospitante. 2. Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori
di lavoro un’autorizzazione preliminare in conformità della legislazione
nazionale. 23. Ogni
Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi
per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite
minimo di dieci ð 20 ï
ore per settimana, o l’equivalente in giorni o mesi per anno. 3. Lo Stato
membro ospitante può limitare l’accesso alle attività economiche nel primo anno di
soggiorno. 4. Gli Stati membri possono imporre agli
studenti, eventualmente come requisito preliminare, l’obbligo di dichiarare l’esercizio
di un’attività economica a un’autorità designata dallo Stato membro
interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come
requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro. ò nuovo Articolo 24 Ricerca di lavoro e imprenditorialità di ricercatori e studenti Dopo avere ultimato
la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno
diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di 12
mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un’impresa, se continuano a ricorrere
i requisiti di cui all’articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un
periodo compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto
di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un’impresa.
Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di
dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un’impresa. Articolo 25 Familiari dei ricercatori 1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8 della direttiva
2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il
titolare dell’autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca abbia una
fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e
abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito. 2. In
deroga all’articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all’articolo 7, paragrafo
2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l’integrazione di
cui a tali disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all’interessato
sia stato accordato il ricongiungimento familiare. 3. In
deroga all’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l’autorizzazione
ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento
familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro
60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori di
paesi terzi che beneficiano di programmi dell’Unione comprendenti misure sulla
mobilità. 4. In
deroga all’articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo
di validità dell’autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell’autorizzazione
concessa ai ricercatori, purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo
di viaggio. 5. In
deroga all’articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE,
gli Stati membri non fissano un termine per l’accesso al mercato del lavoro. CAPO VI MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI ê 2005/71/CE (adattato) ð nuovo Articolo 13 26 ð Diritto allaï
Mmobilità tra Stati membri ð di ricercatori, studenti e tirocinanti
retribuiti ï 1. Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva
è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle
condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i
tre ð sei ï
mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza
stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse
sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per
l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. 3. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre ð sei ï
mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale
Stato membro alla conclusione di un’altra convenzione di accoglienza. ð Se gli Stati membri richiedono un’autorizzazione
per l’esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le
garanzie procedurali di cui all’articolo 29. ï In ogni caso devono essere rispettate, in
relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli
articoli 6 e 7. 5. Lo Stato membro
non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda
di visto o permesso di soggiorno
ð autorizzazione ï . 4. Se la
normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o permesso
di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da
non ostacolare il proseguimento della
ricerca, ma anche da lasciare alle autorità competenti tempo sufficiente per
trattare la domanda. ò nuovo 2. Per periodi
superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come
studente o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è
autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato
membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all’autorità
competente del secondo Stato membro: a) un
titolo di viaggio valido; b) la
prova di un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i
cittadini dello Stato membro interessato; c) la
prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore
o di un istituto di formazione ospitante; d) la
prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere
al suo sostentamento, agli studi e al ritorno. 3. Per la mobilità
di studenti e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le
autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità
del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all’articolo
32. 4. Al cittadino di
paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un
secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni
applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei
mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare
la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa
in conformità dell’articolo 29. 5. Gli Stati membri
non impongono agli studenti di lasciare il territorio per presentare domanda di
autorizzazione per la mobilità tra Stati membri. Articolo 27 Diritti di ricercatori e studenti che beneficiano di programmi dell’Unione
comprendenti misure sulla mobilità 1. Gli Stati membri
concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori o studenti ai
sensi della presente direttiva. che beneficiano di programmi dell’Unione
comprendenti misure sulla mobilità, un’autorizzazione valida per tutta la
durata del loro soggiorno negli Stati membri interessati purché: a) l’elenco completo
degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi sia reso
noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro; b) il richiedente,
se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell’istituto
di insegnamento superiore interessato per frequentare un corso di studi. 2. L’autorizzazione
è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore o lo
studente. 3. Laddove l’elenco
completo degli Stati membri non sia noto prima dell’ingresso nel primo Stato
membro: a) per i
ricercatori, si applicano le condizioni di cui all’articolo 26 se la permanenza
in un altro Stato membro non supera sei mesi; b) per gli studenti,
si applicano le condizioni di cui all’articolo 26 se la permanenza in un altro
Stato membro non supera sei mesi. Articolo 28 Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro 1. I familiari del
ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli
articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la
famiglia era già costituita nel primo Stato membro. 2. Entro un mese
dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari in questione
o il ricercatore, in conformità del diritto nazionale, presentano domanda di
permesso di soggiorno in qualità di familiari alle autorità competenti di detto
Stato membro. Se il permesso di
soggiorno rilasciato al familiare dal primo Stato membro scade durante la
procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente sul
territorio del secondo Stato membro, gli Stati membri permettono a detta
persona di soggiornare sul loro territorio, se necessario rilasciando un
permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un’autorizzazione equivalente,
che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente sul loro
territorio con il ricercatore finché le autorità competenti del secondo Stato
membro non abbiano deciso in merito alla domanda. 3. Il secondo Stato
membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente
alla domanda di permesso di soggiorno: a) il loro
permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un titolo di viaggio valido o le
relative copie autenticate, e un visto se necessario; b) la prova del
loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del ricercatore; c) la prova
della sussistenza di un’assicurazione malattia per tutti i rischi nel secondo
Stato membro, o del fatto che il ricercatore dispone di tale assicurazione per
loro. 4. Il secondo Stato
membro può richiedere al ricercatore di comprovare che il titolare: a) dispone di
un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e
che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità dello Stato
membro interessato; b) dispone di
risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi
familiari senza ricorrere all’assistenza sociale dello Stato membro
interessato. Gli Stati membri
valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono
tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni come
del numero dei familiari. ê 2005/71/CE (adattato) CAPO
V PROCEDURA
E TRASPARENZA Articolo 14 Domande di ammissione 1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande
di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall’istituto di
ricerca interessato. 2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo
soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere
ammesso. 3. Gli Stati membri possono accettare,
conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si
trova già sul loro territorio. 4. Lo Stato membro in questione agevola in ogni
modo, nell’ottenimento del necessario visto, il
cittadino del paese terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni
di cui agli articoli 6 e 7. Articolo 15 Garanzie procedurali 1. Le autorità competenti degli Stati membri
adottano al più presto una decisione sulla domanda completa e dispongono, ove
appropriato, procedure accelerate. 2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono carenti, l’esame della
domanda può essere sospeso e le autorità competenti comunicano al richiedente
le informazioni da fornire. 3. La decisione di rigetto della domanda di
permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato
secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella
notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini
per proporre l’azione. 4. Se la domanda è respinta o se il permesso di
soggiorno rilasciato conformemente alla
presente direttiva è revocato, l’interessato
ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità dello Stato membro in
questione. ê 2004/114/CE (adattato) CAPO V VII PROCEDURA E TRASPARENZA Articolo 18 29 Garanzie procedurali e trasparenza 1. La decisione sulla domanda di rilascio o di
rinnovo del permesso di soggiorno è adottata e comunicata al richiedente entro
un termine tale da non ostacolare il
compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti un tempo
sufficiente per trattare la domanda. ò nuovo 1. Le autorità
competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di
autorizzazione e la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle
procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto
prima e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda
ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi
che beneficiano di programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità. ê 2004/114/CE (adattato) ð nuovo 2. Ove le informazioni fornite a sostegno
della domanda siano insufficienti, l’esame della
domanda può essere sospeso e le autorità
competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie ð e fissano un termine ragionevole per completare
la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le
autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste ï. 3. La decisione di rifiuto della domanda di permesso
di soggiorno Ö autorizzazione Õ è notificata al cittadino di un paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica
previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati
gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, Ö il giudice o l’autorità nazionale
dinanzi ai quali cui l’interessato può presentare ricorso Õ e i termini per proporre l’azione. 4. Ove una domanda sia respinta o un permesso
di soggiorno Ö un’autorizzazione Õ rilasciatoa in
conformità della presente direttiva sia revocatoa, l’interessato
ha diritto di proporre un’impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato
membro in questione. Articolo 19 Procedura accelerata
per il rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti a studenti ed alunni Può essere
stipulata una convenzione per l’istituzione di una procedura accelerata di
ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto
per il cittadino di un paese terzo interessato tra l’autorità di uno Stato membro competente per l’ingresso e il soggiorno di studenti o alunni
cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall’altro, un istituto di insegnamento superiore o un’organizzazione che mette in atto programmi di
scambio fra scuole, che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato membro
in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa. ò nuovo Articolo 30 Trasparenza
e accesso alle informazioni Gli Stati membri rendono
disponibili informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini
di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente
direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i
documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli
Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca
autorizzati ai sensi dell’articolo 8. ê 2004/114/CE ð nuovo Articolo 20 31 Tasse Gli Stati membri possono imporre ai
richiedenti il pagamento di una tassa per l’esame delle domande presentate in
conformità della presente direttiva. ðL’importo di tale tassa non può essere tale da
compromettere gli obiettivi della direttiva. ï ê 2005/71/CE (adattato) CAPO
VI DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 16 Relazioni La Commissione riferisce periodicamente, e per la
prima volta entro tre anni dall’entrata in
vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione
della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le
modifiche necessarie. Articolo 17 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12
ottobre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 18 Disposizioni transitorie In deroga alle disposizioni del capo III, gli
Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente
direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due
anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 17,
paragrafo 1. Articolo 19 Zone di libero spostamento La presente direttiva lascia impregiudicato il
diritto dell’Irlanda a mantenere le intese
relative alla zona di libero spostamento menzionate nel protocollo, allegato
con il trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, sull’applicazione
di alcuni aspetti dell’articolo 14
del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda. Articolo 20 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 21 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. ê 2004/114/CE CAPO VI VIII DISPOSIZIONI FINALI ò nuovo Articolo 32 Punti di contatto 1. Gli Stati membri
designano punti di contatto incaricati di ricevere e trasmettere le
informazioni necessarie all’attuazione degli articoli 26 e 27. 2. Gli Stati membri
assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni di
cui al paragrafo 1. Articolo 33 Statistiche Annualmente, e per
la prima volta entro il […], gli Stati membri comunicano alla Commissione
statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui hanno rilasciato
autorizzazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio[31].
Inoltre, nella misura del possibile, trasmettono alla Commissione statistiche
sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state
rinnovate o revocate nell’anno civile precedente, indicandone la cittadinanza.
Allo stesso modo, comunicano statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi. Le statistiche di
cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse
alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo
anno di riferimento è […]. ê 2004/114/CE (adattato)
ð nuovo Articolo 21 34 Relazioni Periodicamente, e per la prima volta entro Ö [cinque anni dopo la data di
recepimento della presente direttiva], Õ il 12 gennaio 2010 la Commissione ð valuta l’applicazione della presente
direttiva, ï
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’Ö sulla sua Õ applicazione della
presente direttiva negli Stati membri e
propone, se del caso, le modifiche necessarie. Articolo 22 Recepimento Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 12 gennaio 2007. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri. Articolo 23 Disposizioni transitorie In deroga alle disposizioni di cui al Capo III,
gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi ai sensi della presente
direttiva in forma di permesso di soggiorno per un periodo fino a due anni,
dopo la data stabilita nell’articolo
22. Articolo 24 Limiti temporali Fatto salvo l’articolo 4,
paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE gli Stati membri non
sono tenuti a tener conto del periodo durante il quale lo studente, l’alunno che
partecipa a un programma di scambio, il tirocinante non retribuito o il
volontario ha soggiornato in quanto tale nel loro territorio, al fine della
concessione di ulteriori diritti ai sensi della legislazione nazionale ai
cittadini di paesi terzi in questione. Articolo 25 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. ê Articolo 35 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro [due anni a decorrere dall’entrata in
vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate
dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le
modalità del riferimento e la formulazione di detta indicazione sono decise
dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate
nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 36 Abrogazione Le direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE sono
abrogate con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all’articolo
35, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri
per quanto riguarda i termini di recepimento nel diritto nazionale delle
direttive di cui all’allegato I, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate si
intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato II. Articolo 37 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. ê 2004/114/CE (adattato) Articolo 26 38 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato
che istituisce la Comunità europea Ö ai trattati Õ. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente é ALLEGATO I Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue
modificazioni successive
(di cui all’articolo 37) Direttiva 2004/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12) || || Direttiva 2005/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15) Parte B Elenco dei termini di recepimento nel
diritto nazionale [e applicazione]
(di cui all’articolo 35) Direttiva || Termine di recepimento || Data di applicazione 2004/114/CE 2005/71/CE || 12.1.2007 12.10.2007 || _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Direttiva 2004/114/CE || Direttiva 2005/71/CE || La presente direttiva Articolo 1, lettera a) || || Articolo 1, lettera a) Articolo 1, lettera b) || || - - || || Articolo 1, lettere b) e c) Articolo 2, frase introduttiva || || Articolo 3, frase introduttiva Articolo 2, lettera a) || || Articolo 3, lettera a) Articolo 2, lettera b) || || Articolo 3, lettera c) Articolo 2, lettera c) || || Articolo 3, lettera d) Articolo 2, lettera d) || || Articolo 3, lettera e) - || || Articolo 3, lettere f) e g) Articolo 2, lettera e) || || Articolo 3, lettera l) Articolo 2, lettera f) || || Articolo 3, lettera h) Articolo 2, lettera g) || || - - || || Articolo 3, lettera i) - || || Articolo 3, lettere da m) a s) Articolo 3, paragrafo 1 || || Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 || || Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a e) - || || Articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e g) Articolo 4 || || Articolo 4 Articolo 5 || || Articolo 5, paragrafo 1 - || || Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 1 || || Articolo 6, lettere da a) a e) - || || Articolo 6, lettera f) Articolo 6, paragrafo 2 || || - - || || Articolo 7 Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva || || Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) || || Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) || || - Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) || || Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) Articolo 7, paragrafo 2 || || Articolo 10, paragrafo 2 - || || Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 8 || || - - || || Articolo 11 Articolo 9, paragrafi 1 e 2 || || Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 10, frase introduttiva || || Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 10, lettera a) || || Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) Articolo 10, lettere b) e c) || || - - || || Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) - || || Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 11, frase introduttiva || || Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 11, lettera a) || || - Articolo 11, lettera b) || || Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) Articolo 11, lettera c) || || Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) Articolo 11, lettera d) || || Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) Articoli 12-15 || || - - || || Articoli 14, 15 e 16 Articolo 16, paragrafo 1 || || Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva - || || Articolo 20, paragrafo 1, lettere da a) a c) Articolo 16, paragrafo 2 || || Articolo 20, paragrafo 2 - || || Articolo 21 Articolo 17, paragrafo 1, primo comma || || Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma || || Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 2 || || Articolo 23, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafo 3 || || - Articolo 17, paragrafo 4 || || Articolo 23, paragrafo 4 - || || Articoli 15, 24, 25 e 27 - || || Articolo 17 Articolo 18, paragrafo 1 || || - - || || Articolo 29, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 || || Articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 19 || || - - || || Articolo 30 Articolo 20 || || Articolo 31 - || || Articoli 32 e 33 Articolo 21 || || Articolo 34 Articoli 22-25 || || - - || || Articoli 35, 36 e 37 Articolo 26 || || Articolo 38 - || || Allegati I e II || Articolo 1 || - || Articolo 2, frase introduttiva || - || Articolo 2, lettera a) || Articolo 3, lettera a) || Articolo 2, lettera b) || Articolo 3, lettera i) || Articolo 2, lettera c) || Articolo 3, lettera k) || Articolo 2, lettera d) || Articolo 3, lettera b) || Articolo 2, lettera e) || - || Articoli 3 e 4 || - || Articolo 5 || Articolo 8 || Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1 || - || Articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) || Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c) || - || Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5 || Articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5 || Articolo 7 || - || Articolo 8 || Articolo 16, paragrafo 1 || Articolo 9 || - || Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 19, paragrafo 2, lettera a) || - || Articolo 19, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 10, paragrafo 2 || - || Articolo 11, paragrafi 1 e 2 || Articolo 22 || Articolo 12, frase introduttiva || - || Articolo 12, lettera a) || - || Articolo 12, lettera b) || - || Articolo 12, lettera c) || Articolo 21, paragrafo 1 || Articolo 12, lettera d) || - || Articolo 12, lettera e) || - || - || Articolo 21, paragrafo 2 || Articolo 13, paragrafo 1 || Articolo 26, paragrafo 1 || Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 26, paragrafo 1 || Articolo 13, paragrafi 3 e 5 || Articolo 26, paragrafo 1 || Articolo 13, paragrafo 4 || - || - || Articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4 || Articoli 14-21 || - [1] COM(2011) 901 definitivo, COM(2011) 587 definitivo. [2] GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15. [3] GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12. [4] GU C 274 del 19.9.1996, pagg. 3-6. [5] GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23. [6] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/068.htm
[7] Gli interessati sono stati consultati in merito
all'attuale quadro normativo su studenti e ricercatori, in particolare sui
problemi relativi all'ammissione e alla mobilità dei cittadini di paesi terzi
in questione, sulle possibilità di miglioramento e sulle eventuali modifiche
della direttiva. [8] Sul sito http://emn.intrasoft-intl.com/ si
veda: EMN Outputs / EMN Ad-Hoc Queries / Students. [9] Il comitato direttivo della REM ha scelto questo
argomento come oggetto dello studio principale per il programma di lavoro del
2012. Lo studio offre una panoramica delle politiche migratorie degli Stati
membri dell'UE e della Norvegia per quanto concerne gli studenti
internazionali, con l’intento di aiutare i politici e gli operatori a
raggiungere un equilibrio tra l'esigenza di attirare attivamente nell'UE una
migrazione per motivi di studio e di impedire l'abuso delle rotte migratorie
internazionali degli studenti. [10] http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Immigration2012.
La consultazione si è conclusa il 23 agosto 2012. [11] http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm
[12] http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/events/visas-students/ema_visa_survey_16112011.pdf
[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi
di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente
in uno Stato membro, GU L 343 del 23.12.2011. [14] Causa C-508/10, sentenza del 26.4.2012. [15] COM(2012) 795. [16] Causa C-508/10, sentenza del 26.4.2012. [17] GU L 375 del 23.12.2004,
pag. 12. [18] GU L 289 del 3.11.2005,
pag. 15. [19] COM(2011) 587 definitivo e COM(2011) 901
definitivo. [20] GU L 251 del 3.10.2003,
pag. 12. [21] COM(2011) 567 definitivo. [22] Dichiarazione congiunta dei ministri
europei dell'Istruzione del 19 giugno 1999. [23] Accordo europeo del Consiglio d'Europa
sul collocamento alla pari, articolo 8. [24] GU L 343 del 23.12.2011,
pag. 1. [25] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1. [26] GU L 157 del
15.6.2002, pag. 1. [27] Decisione
n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione
dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU L 232
del 29.8.2002, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione
n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). [28] GU L 375 del 23.12.2004,
pag. 12. [29] Cfr. pag. 26 della
presente Gazzetta ufficiale. [30] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44. [31] GU L 199 del 31.7.2007,
pag. 23.