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Document 52013PC0084
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a countervailing duty on imports of certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese
/* COM/2013/084 final - 2013/0052 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese /* COM/2013/084 final - 2013/0052 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l’applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea. Contesto generale La presente proposta viene presentata nel contesto dell’attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un’inchiesta svolta in conformità agli obblighi sostanziali e procedurali di tale regolamento. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione (GU L 252 del 19.9.2010, pag. 33) istituisce misure antidumping provvisorie sullo stesso gruppo di prodotti. Proposta parallela per l’istituzione di misure antidumping definitive. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle parti interessate Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l’inchiesta in conformità a quanto disposto dal regolamento di base. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. Valutazione d’impatto La presente proposta è il risultato dell’applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non fornisce una valutazione d’impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte In data 9 gennaio 2012 la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico (ARO) originari della Repubblica popolare cinese (RPC). L’inchiesta ha accertato l’esistenza di pratiche di sovvenzione relative al prodotto in esame con conseguente pregiudizio per l’industria dell’Unione. È stato inoltre accertato che l’istituzione di misure antisovvenzioni non era contraria all’interesse dell’Unione. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l’allegata proposta di regolamento che istituisce misure antisovvenzioni definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese. Base giuridica Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (“regolamento di base”). Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell’ambito di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni qui di seguito esposte: Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l’adozione di decisioni a livello nazionale. Non è necessario indicare il modo per ridurre al minimo e adeguare all’obiettivo della proposta l’onere finanziario e amministrativo a carico dell’Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2013/0052 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo sulle
importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico
originari della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del
Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri della Comunità europea[1], in particolare l’articolo 17, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 1.1. Apertura (1) In data 22 febbraio 2012 la
Commissione europea annunciava, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea[2]
(in prosieguo “avviso di apertura”), l’apertura di un procedimento antidumping
riguardante le importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio a
rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (in prosieguo,
“paese interessato” o “RPC”). (2) Il procedimento
antisovvenzioni era stato aperto a seguito di una denuncia presentata in data 9
gennaio 2012 da EUROFER (“il denunciante”) per conto di produttori che
rappresentano in questo caso più del 70%, della produzione totale dell’Unione
di alcuni prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva
elementi di prova prima facie di pratiche di sovvenzione relative al prodotto
citato e del notevole pregiudizio da esse causato, tale da giustificare l’apertura
di un procedimento. (3) Prima dell’apertura del
procedimento e in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di
base, la Commissione notificava alle autorità cinesi (Government of the PRC,
in prosieguo GoRPC) il ricevimento di una denuncia debitamente documentata
nella quale si sosteneva che le importazioni sovvenzionate di determinati
prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC stavano arrecando
notevole pregiudizio all’industria dell’Unione. Il GoRPC veniva invitato a una
serie di consultazioni per chiarire la situazione riguardo al contenuto della
denuncia e giungere a una soluzione concordata. Il GoRPC accettava l’offerta
delle consultazioni che si tennero poco dopo. Le consultazioni non sono
tuttavia sfociate in una soluzione concordata. Sono state però prese nella
debita considerazione una serie di osservazioni formulate dal GoRPC riguardo
alle accuse contenute nella denuncia e riguardanti la mancanza di
compensabilità dei programmi. Al termine delle consultazioni, il GoRPC ha
formulato proprie osservazioni. 1.2. Procedimento antidumping (4) In data 21 dicembre 2011 la
Commissione europea annunciava con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea[3]
l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione
di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC.
(5) In data 20 settembre 2012 la
Commissione, con regolamento (CE) n. 845/2012[4], istituiva un dazio antidumping
provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a
rivestimento organico originari della RPC. (6) Le analisi del pregiudizio,
effettuate nell’ambito dell’attuale inchiesta antisovvenzioni e della parallela
inchiesta antidumping sono identiche, poiché la definizione di industria dell’Unione,
i produttori rappresentativi dell’Unione e il periodo d’inchiesta sono gli
stessi in entrambe le inchieste. Per questo motivo le osservazioni riguardanti
il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state
prese in considerazione in entrambi i procedimenti. 1.3. Parti interessate dal
procedimento (7) La Commissione ha
ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri
produttori dell’Unione noti, produttori esportatori nella RPC noti,
importatori, commercianti, utenti, fornitori e associazioni notoriamente
interessate nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto
la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere
di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. (8) Dato l’elevato numero di
produttori esportatori, di produttori dell’Unione e di importatori non
collegati, tutti i produttori esportatori noti e gli importatori non collegati
sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, come chiesto nell’avviso di
apertura, le informazioni fondamentali sulle loro attività riguardanti il
prodotto in esame durante il periodo compreso tra l’1 ottobre 2010 e il 30
settembre 2011. Tali informazioni sono state chieste ai sensi dell’articolo 27
del regolamento di base perché la Commissione potesse decidere se fosse
necessario il campionamento e, in caso affermativo, per scegliere il campione.
Sono state consultate anche le autorità della RPC. (9) 19 produttori
esportatori/gruppi di produttori cinesi hanno fornito le informazioni richieste
e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Con le informazioni ottenute
dai produttori esportatori, la Commissione, in conformità all’articolo 27 del
regolamento di base, proponeva inizialmente un campione di 3 produttori
esportatori/gruppi di produttori esportatori. Uno dei produttori esportatori
facenti parte del campione ritirava tuttavia la propria collaborazione. Esso
veniva perciò sostituito con il produttore esportatore successivo avente il più
alto volume di vendite all’esportazione verso la UE. Alla notifica della
sostituzione, anche questo produttore esportatore ritirava la propria
collaborazione. (10) Per
non ritardare ulteriormente il procedimento, venne deciso di limitare il
campione ai 2 gruppi di produttori esportatori aventi il volume di esportazioni
verso l’Unione più elevato, cioè Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd (e
società ad essa collegate) e Zhejiang Huadong Light Steel Building Material
Co., Ltd (e società ad essa collegate). Il campione di questi 2 gruppi di
produttori esportatori serve da base per stabilire sia il livello di
sovvenzione dei gruppi che il livello di sovvenzione dei produttori esportatori
che hanno collaborato non inclusi nel campione, ai sensi dell’articolo 15,
paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. (11) Riguardo ai produttori dell’Unione,
la Commissione annunciava nell’avviso di apertura di aver scelto un campione
provvisorio di produttori dell’Unione composto da 6 produttori dell’Unione noti
alla Commissione come fabbricanti del prodotto simile, scelti in base ai volumi
di vendita e di produzione, alle dimensioni e alla collocazione geografica nell’Unione.
I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentano il 46% della
produzione dell’Unione e il 38% delle sue vendite. L’avviso di apertura
invitava anche le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sul
campione provvisorio. Uno dei produttori dell’Unione preferiva non essere
incluso nel campione e veniva perciò sostituito dal produttore successivo in
ordine di grandezza. (12) 5 importatori indipendenti
fornivano le informazioni chieste e acconsentivano a essere inclusi nel
campione. Dato il numero limitato di importatori, il campionamento è risultato
superfluo. (13) La
Commissione ha inviato questionari ai rappresentanti della RPC, ai 2 produttori
esportatori della RPC inclusi nel campione, ad altri 14 produttori esportatori
della RPC che ne hanno fatto richiesta, a 6 fabbricanti UE inclusi nel
campione, a 5 importatori UE che hanno collaborato e agli utenti noti. (14) Hanno inviato risposte i
rappresentanti della RPC, 9 produttori esportatori e imprese collegate della
RPC, i 6 fabbricanti UE inseriti nel campione, 2 importatori non collegati e 10
utenti. (15) La Commissione ha raccolto e
verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della
determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse
dell’Unione. Sono state effettuate ispezioni presso le sedi delle seguenti
autorità statali e società: (a)
Governo della Repubblica popolare cinese –
ministero del Commercio cinese, Beijing, Cina (b)
Produttori UE –
ArcelorMittal Belgium, Belgio e società collegata
di vendita ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Lussemburgo –
ArcelorMittal Poland, Polonia –
ThyssenKrupp Steel Europe AG, Germania –
Voestalpine Stahl GmbH e Voestalpine Stahl Service
Center GmbH, Austria –
Tata Steel Maubeuge SA (nota in precedenza come
Myriad SA), Francia –
Tata Steel UK Ltd, Regno Unito (c)
Gruppi di produttori esportatori (e società
collegate) della RPC –
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd e società
ad essa collegate: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda
Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd e
Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd; –
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co.
Ltd e la società ad essa collegata Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company
Ltd; (d)
Importatori dell’Unione –
ThyssenKrupp Mannex, Germania –
Macrometal, Amburgo, Germania (16) Successivamente, tutte le
parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base
ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi compensativi
definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti d’acciaio a
rivestimento organico originari della RPC (“divulgazione delle conclusioni
definitive”). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale
presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni
definitive. (17) Esaminate le osservazioni
presentate dalle parti interessate, si è tenuto conto di quelle ritenute
pertinenti. 1.4. Periodo dell’inchiesta e
periodo in esame (18) L’inchiesta relativa alle
sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra l’1 ottobre
2010 e il 30 settembre 2011 (“periodo d’inchiesta” o “PI”). L’analisi delle
tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo
compreso tra l’1 gennaio 2008 e la fine del PI (“periodo considerato”). 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO
SIMILE 2.1. Prodotto in esame (19) Nell’avviso di apertura, i
prodotti oggetto dell’inchiesta sono alcuni prodotti d’acciaio a rivestimento
organico (ARO) ossia prodotti piatti d’acciaio laminato, legato e non (acciaio
inossidabile escluso), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su
almeno un lato, esclusi pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e
formati da 2 fogli metallici esterni tra i quali è inserita un’anima
stabilizzante in materiale isolante ed esclusi i prodotti con strato
superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del
70% o più, in peso, di zinco). 2.2. Richieste di esclusione di
prodotti (20) L’Associazione siderurgica
cinese (China Iron and Steel Association - CISA), 2 importatori e 2
utenti hanno proposto l’esclusione di 5 tipi di prodotto. Le richieste sono
pervenute e sono state analizzate nel modo che segue: 2.2.1. ARO con
rivestimento metallico di cromo o stagno (21) Un utente di ARO ha chiesto di
escludere dalla definizione del prodotto gli ARO con substrato a rivestimento
metallico di cromo o stagno. L’inchiesta ha stabilito che il rivestimento
metallico di cromo o stagno rende tale tipo di prodotto fisicamente e
tecnicamente diverso dagli ARO in esame. Gli ARO muniti di substrato con
rivestimento metallico di cromo o stagno sono destinati quasi esclusivamente al
condizionamento di alimenti e all’industria dei cablaggi. Anche l’industria
dell’Unione ha precisato che non era sua intenzione includere nella presente
inchiesta i suddetti tipi di prodotto. Per i motivi suddetti, gli ARO con
substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno vanno esclusi dalla
definizione del prodotto. 2.2.2. Lamiere laminate a caldo con
strato di fondo (primer) organico o inorganico (22) La richiesta è stata respinta
in quanto questi prodotti non rientrano nei codici NC oggetto dell’inchiesta.
La verniciatura o il rivestimento sono solo una protezione antiruggine e
rientrano quindi nella voce NC 7208 e non nella voce NC 7210. Le lamiere
laminate a caldo con strato di fondo (primer) organico o inorganico non
sono comprese nella definizione del prodotto e non possono pertanto esserne
escluse. 2.2.3. ARO lo spessore del cui
substrato è compreso tra 0,6 e 2,0 mm (23) La CISA e 2 importatori hanno
chiesto l’esclusione degli ARO, lo spessore del cui substrato fosse compreso
tra 0,6 e 2,0 mm (pari al 5/10% delle importazioni dalla Cina), sostenendo
che esisteva un concorrenza diretta tra esportazioni cinesi e produzione dell’industria
UE solo nel campo degli ARO con substrato dello spessore tra 0,25 e
0,6 mm. (24) La richiesta è stata respinta,
perché sia gli esportatori cinesi che industria dell’Unione producono e vendono
ARO con substrato dello spessore tra 0,6 e 2,0 mm; tali prodotti sono
perciò chiaramente in concorrenza tra loro. Non è stato fornito alcun elemento
che dimostri che l’ARO con substrato dello spessore di 0,6 mm non faccia
concorrenza all’ARO con substrato di spessore inferiore a 0,6 mm e che
pertanto quest’ultimo costituisca un tipo di prodotto diverso. Gli ARO con
substrato di spessore inferiore o superiore a 0,6 mm hanno caratteristiche
fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici e sono quindi lo
stesso prodotto. 2.2.4. ARO con substrato rivestito in
lega di alluminio e zinco (25) I 2 importatori hanno
affermato che solo 4 fabbricanti della UE hanno la licenza per produrre questo
tipo di prodotto e che in realtà lo sta producendo una sola impresa. Essi
sostengono inoltre che, per le sue caratteristiche, tale prodotto è diverso
dall’ARO rivestito di zinco. (26) La richiesta è stata respinta
perché i 2 tipi di prodotti sono intercambiabili, avendo usi sovrapponibili, e
almeno 2 fabbricanti UE che hanno collaborato producevano il prodotto in esame
durante il PI. Si noti che un solo produttore esportatore cinese che ha
collaborato ha esportato tale tipo di prodotto verso l’Unione durante il PI. 2.2.5. ARO con substrato rivestito in
lega di zinco (27) La richiesta è stata respinta
poiché, contrariamente a quanto afferma un utente, tale prodotto è fabbricato e
venduto in quantità significative da vari fabbricanti della UE e ha
sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e l’uso finale di
altri tipi di ARO. 2.3. Richiesta di inclusione di un
prodotto (28) Un’associazione ha chiesto che
l’ARO con rivestimento metallico di cromo o stagno, classificato ai codici
TARIC 7210 12 20 10 e 7210 50 00 10, sia incluso
nella definizione del prodotto. La richiesta è stata respinta in quanto tali
codici non erano compresi nella denuncia iniziale e i prodotti contemplati da
tali codici hanno caratteristiche fisiche e tecniche diverse da quelli oggetto
della denuncia. 2.4. Prodotto in esame (29) Poiché è stato accettato di
escludere l’ARO con rivestimento metallico di cromo o stagno, come indicato al
considerando (21), il prodotto in esame è stato modificato di conseguenza. (30) Il prodotto in esame è perciò
costituito da alcuni prodotti di acciaio a rivestimento organico (ARO) ossia
prodotti piatti d’acciaio laminato, legato e non (acciaio inossidabile
escluso), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un
lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati
da 2 fogli metallici esterni tra i quali è inserita un’anima stabilizzante in
materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di
zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70% o più, in peso, di
zinco) ed esclusi i prodotti muniti di substrato con rivestimento metallico di
cromo o stagno, attualmente classificati ai codici NC ex 7210 70 80,
ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex 7226 99 70,
originari della RPC (in prosieguo, “il prodotto in esame”). 2.5. Prodotto
simile (31) L’inchiesta ha dimostrato che
gli ARO fabbricati e venduti nell’UE dall’industria UE, quelli fabbricati e
venduti sul mercato interno della RPC e quelli importati nell’UE dalla RPC
presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi
usi finali fondamentali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai
sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. 3. SOVVENZIONI 3.1. Osservazioni preliminari (32) Sia il
GoRPC che i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno risposto
al questionario e hanno accettato ispezioni in loco per verificare le risposte.
(33) Riguardo
al GoRPC, analizzate le risposte al questionario, la Commissione ha inviato una
lettera di richiamo e 2 lettere di preparazione all’ispezione. La Commissione
ha lasciato al GoRPC un ampio margine di tempo per elaborare e presentare le
proprie osservazioni ogni qualvolta ciò è stato richiesto e motivato. Di fatto,
al GoRPC è stato prorogato il termine di risposta al questionario di 20 giorni
(dando luogo a un termine possibile di 57 giorni per rispondere al
questionario) e di 25 giorni per rispondere alla lettera di richiamo. (34) Nelle
risposte al questionario, alle lettere di richiamo e in altre osservazioni di
vario tipo, il GoRPC si è limitato a descrivere i regimi usati dai produttori
esportatori inclusi nel campione, asserendo che non gli si poteva chiedere di
rispondere a domande su supposti regimi di sovvenzione aperti anche a
fabbricanti non inclusi nel campione o a quelli che non si erano manifestati. (35) La
Commissione, pur respingendo rispettosamente tale approccio, ha spiegato al
GoRPC che scopo del questionario ad esso inviato è permettere alla Commissione
di ottenere informazioni sulle sovvenzioni alle industrie che producono ARO in
Cina e stabilire in che misura le importazioni nella UE del prodotto in esame
siano oggetto di sovvenzioni. La Commissione ha informato il GoRPC che è
necessario conoscere l’ampiezza delle sovvenzioni per affrontare casi
significativi di non collaborazione da parte di esportatori accusati di
beneficiare di particolare regimi di sovvenzione, cui non sono ricorse società
che collaborano o inserite nel campione, o eventuali domande di esame
individuale da parte di produttori/esportatori che collaborano. Il GoRPC non ha
tuttavia modificato la sua posizione né ha fornito informazioni sulla maggior
parte degli altri regimi di sovvenzione accusati nella denuncia ma cui non sono
ricorse le società facenti parte del campione. (36) Prima
dell’ispezione in loco, il GoRPC chiedeva alla Commissione ulteriori
informazioni scritte, in particolare un elenco di tutte le domande che avrebbe
posto durante la visita e di tutte le amministrazioni statali che sarebbero
state oggetto della visita in loco. La mancanza di tali elenchi sarebbe
equivalsa, per il GoRPC, a “essere lasciato all’oscuro di ciò che
avrebbe dovuto preparare o fornire durante l’ispezione” e che la
lettera di preparazione all’ispezione “certamente non fornisce alcuna
indicazione di ciò che la Commissione intende effettivamente verificare…”. (37) La
Commissione non ha potuto accedere alla richiesta del GoRPC. Si noti in
proposito che la Commissione ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo
26 del regolamento di base. Al GoRPC era stata inviata una lettera di
preparazione all’ispezione che confermava l’ordine del giorno (giorni e gruppi
di regimi da discutere ogni giorno d’ispezione) e chiedeva la presenza delle
autorità responsabili dei regimi interessati e dei funzionari che elaboravano
le osservazioni inviate dal GoRPC. Prima dell’ispezione la Commissione spiegava
inoltre che solo il GoRPC avrebbe potuto individuare le autorità responsabili
dei regimi oggetto d’inchiesta e i funzionari più adatti a prendere parte all’ispezione
e a rispondere alle domande. Riguardo all’elenco delle domande specifiche, la
Commissione spiegava che esso non era previsto da norme UE (né da norme OMC) e
che l’inchiesta mirava a verificare le risposte del GoRPC al questionario e le
relative osservazioni aggiuntive; l’ispezione si sarebbe pertanto attenuta alla
struttura di tali documenti. La Commissione avrebbe anche cercato di ottenere e
di chiarire altri dati necessari al procedimento in corso ma le domande precise
in tal senso sarebbero dipese dalle risposte del GoRPC all’ispezione iniziale
delle proprie risposte. Prima dell’ispezione il GoRPC veniva inoltre
esplicitamente informato del fatto che rifiutare di fornire informazioni
necessarie o di assistere l’autorità che effettua l’inchiesta, verificando
informazioni e dati ritenuti necessari al procedimento, avrebbe compromesso
gravemente lo svolgimento dell’inchiesta. Al GoRPC sono inoltre state ricordate
le conseguenze di cui all’articolo 28 del regolamento di base. (38) Durante la visita di verifica
in loco presso il ministero cinese del Commercio a Pechino, la Commissione si è
adoperata per verificare le informazioni fornite sulla base dei documenti
giustificativi utilizzati per elaborare le risposte del GoRPC, a norma delle
disposizioni degli articoli 11 e 26 del regolamento di base. La
Commissione è così giunta alla conclusione preliminare che la mancanza di
informazioni e di documenti giustificativi non permetteva un’adeguata verifica
delle risposte al questionario. Inoltre, alcune informazioni, sebbene
esplicitamente richieste, non sono state affatto fornite e determinate domande
non hanno ottenuto risposta alcuna. Il GoRPC è stato perciò informato delle
conseguenze di una mancata collaborazione ai sensi dell’articolo 28,
paragrafi 1 e 6, del regolamento base. (39) Il GoRPC sosteneva inoltre che
la Commissione imponeva al GoRPC oneri eccessivi e, con il questionario e la
successiva lettera di richiamo, chiedeva informazioni irrilevanti e non
necessarie. (40) Sulle informazioni chieste, si
noti che la Commissione ha chiesto solo informazioni sulle accuse formulate
nella denuncia e ritenute necessarie per giungere a conclusioni fondate e che
essa aveva mantenuto un atteggiamento coerente, chiedendo gli stessi dati e
informazioni nello svolgimento dell’inchiesta e invitando il GoRPC a spiegare
le risposte inviate e le loro implicazioni per i regimi oggetto d’inchiesta. In
altre parole, la Commissione ha chiesto solo informazioni necessarie a valutare
esistenza ed entità delle sovvenzioni al prodotto in esame in base ad altri
regimi di sovvenzione di cui la denuncia sostiene la presenza. Esse avrebbero
consentito di calcolare adeguatamente l’importo delle sovvenzioni concesse ai
sensi degli altri regimi di sovvenzione oggetto d’inchiesta, aperti ai
produttori esportatori che non hanno collaborato. Dato che né i rappresentanti
della RPC né produttori esportatori che non hanno collaborato, hanno fornito
informazioni atte a stabilire l’esistenza di altri regimi di sovvenzione a
favore dei produttori esportatori che non hanno collaborato, la Commissione ha
concluso, in base ai dati disponibili, che gli altri produttori esportatori che
non hanno collaborato potevano beneficiare degli altri presunti regimi di
sovvenzione e ha calcolato, in base ai migliori dati disponibili, l’importo del
vantaggio conferito tramite tali regimi. 3.2. Esame individuale (“EI”) (41) 2 produttori esportatori che
collaborano all’inchiesta hanno chiesto l’EI ai sensi dell’articolo 27,
paragrafo 3, del regolamento di base: si tratta di Union Steel China (Union
Steel) e di Shenzhen Sino Master Steel Co. Ltd. Non è stato
possibile concedere l’EI a entrambe le società: a causa dell’elevato numero dei
presunti regimi di sovvenzioni e la lentezza di un’inchiesta antisovvenzioni,
ciò sarebbe indebitamente oneroso e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta. (42) Union Steel aveva comunque già
ottenuto l’EI durante la parallela inchiesta antidumping e per tale impresa è
stato perciò calcolato un margine di pregiudizio individuale. (43) Poiché il GoRPC ha risposto
solo sui regimi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione (v.
considerando (34)), è stato praticamente impossibile esaminare i regimi di
sovvenzione di cui ha probabilmente beneficiato Union Steel. In base ai dati
disponibili, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, a questa impresa
è stato perciò attribuito il margine di sovvenzione delle altre società che
collaborano. 3.3. Regimi specifici (44) In base alle informazioni
contenute nella denuncia, la Commissione ha cercato informazioni sui regimi
seguenti, accusati di comportare la concessione di sovvenzioni da parte della
pubblica amministrazione: (I) Fornitura
di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore
a quello che sarebbe adeguato (Less than Adequate Remuneration - LTAR) –
fornitura di fattori di produzione a un prezzo
LTAR: acciaio laminato a caldo e a freddo –
attribuzione di diritti d’uso del territorio (land use rights – LUR) a un prezzo LTAR –
programmi di fornitura dell’acqua a un prezzo
LTAR –
Programma di fornitura dell’energia elettrica a
un prezzo LTAR –
programma di fornitura dell’energia elettrica e
dell’acqua a un prezzo LTAR nella provincia di Jiangsu –
fornitura di vari fattori di produzione a un
prezzo LTAR (II) Prestiti e tassi di interesse
agevolati all’industria degli ARO (III) Programmi di intervento sui titoli –
Conversione di debiti in capitale azionario –
Conferimenti di capitale –
Rinuncia al versamento dei dividendi (IV) Imposta sul reddito e altre imposte
dirette –
politiche fiscali tese a detrarre le spese di
ricerca e sviluppo –
agevolazioni fiscali a favore delle regioni
centrali e occidentali –
Credito d’imposta sul reddito per acquistare
apparecchiature di fabbricazione nazionale –
regimi fiscali agevolati per imprese operanti
nelle alte e nelle nuove tecnologie –
agevolazioni alle imposte sul reddito per
imprese che impiegano risorse globali (“materie prime speciali”) –
Credito d’imposta per acquistare apparecchiature
speciali –
Regime d’imposta agevolata sul reddito per
imprese aventi sede nella regione nordorientale –
esenzione dall’imposta sul reddito per
investimenti nel rinnovamento tecnologico interno –
sconti fiscali locali di vario tipo (provincia
dello Shandong, città di Chongqing, regione autonoma Guangxi Zhuang,
agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle regioni centrali e occidentali) –
Esenzione dei dividendi distribuiti tra società
residenti qualificate –
esenzione fiscale totale per i primi 2 anni e
riduzione della metà per i 3 anni successivi per imprese “produttive”a
partecipazione straniera (productive foreign-invested
enterprises - FIE) –
programmi di esenzione o riduzione dell’imposta
locale per FIE “produttive” –
credito d’imposta sul reddito per FIE che
acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale –
abbuoni d’imposta sul reddito per FIE situate in
determinate zone geografiche (V) Regimi riguardanti le imposte indirette
e i dazi sulle importazioni –
Esenzioni dai dazi all’importazione e dall’IVA
per FIE e talune altre imprese nazionali che usano apparecchiature importate in
settori industriali incoraggiati –
Rimborsi IVA alle FIE che acquistano
apparecchiature di fabbricazione nazionale –
Detrazione dell’IVA sulle immobilizzazioni nella
regione centrale –
Altre agevolazioni fiscali per la città di Ma’anshan (VI) Programmi fondati su sussidi –
Programma “Marchio cinese d’eccellenza nel
mondo” (China World Top Brand programme). –
programma “Marchi rinomati” (Famous Brands) –
Fondo di Stato per progetti basati su tecnologie
chiave (State key technology project) –
Programmi destinati ad abbassare le spese legali
antidumping (VII) Acquisto di beni da parte della
pubblica amministrazione a un prezzo superiore a quello che sarebbe adeguato
(higher than adequate remuneration - HTAR) (VIII) Altri programmi regionali –
Sovvenzioni concesse nella Tianjin Binhai New
Area e nella Tianjin Economic and Technological Development Area –
Programmi relativi alla regione nordorientale –
Sussidi nell’ambito del programma per la scienza
e la tecnologia della provincia di Jiangsu –
Sussidi nell’ambito del programma per la scienza
e la tecnologia della provincia di Hebei (IX) Sovvenzioni ad hoc segnalate nella
denuncia 3.3.1. Fornitura di beni e servizi da
parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore a quello che sarebbe
adeguato (LTAR) 3.3.1.1. Fornitura di acciaio laminato a
caldo e a freddo, (hot-rolled steel/cold-rolled steel – HRS/CRS) a un prezzo
LTAR (45) Secondo quanto denunciato, il
GoRPC controlla una serie di industrie e di produzioni a monte in modo da
fornire ai fabbricanti di ARO mezzi di produzione a prezzo favorevole. Con ciò,
i fabbricanti di ARO ricevono sovvenzioni compensabili acquistando da imprese
di Stato (IdS) HRS/CRS prodotto dallo Stato a un prezzo inferiore a quello di
mercato e, quindi, per le IdS, a un prezzo LTAR. Mancata collaborazione (46) La Commissione ha chiesto al
GoRPC informazioni dettagliate sulle IdS che forniscono HRS/CRS ai produttori
esportatori cinesi di HRS/CRS per verificare le accuse contenute nella denuncia
e stabilire se tali IdS siano enti pubblici. In particolare, la Commissione ha
ampliato il questionario destinato al GoRPC di un’appendice B per le IdS,
invitando il GoRPC a fornire le informazioni richieste. Nella lettera di
richiamo la Commissione ha sollecitato nuovamente il GoRPC a fornire le
informazioni chieste nell’appendice B, incoraggiandolo a coordinare le risposte
delle IdS in questione. (47) Il
GoRPC non ha tuttavia risposto a nessuna delle domande formulate nell’appendice
B, omettendo anche di rispondere a quelle del questionario principale (sulla
proprietà e sul controllo esercitati dal governo cinese sulle IdS nel settore
dell’acciaio e sul suo ruolo nella riorganizzazione dell’industria siderurgica
cinese). Invece di fornire le informazioni richieste, il GoRPC dichiarava nella
sua risposta al questionario che i denuncianti non avevano potuto dimostrato
che i fabbricanti di HRS/CRS fossero enti pubblici. (48) A causa della mancata
collaborazione del GoRPC, la Commissione ha dovuto rivolgersi ad altre fonti d’informazione
che fossero il più attendibili possibile. La Commissione ha informato il GoRPC
di tale decisione. Nel valutare se le IdS che forniscono HRS/CRS ai produttori
esportatori cinesi di ARO siano enti pubblici, la Commissione ha tenuto conto
delle poche informazioni fornite dal GoRPC, delle informazioni contenute nella
denuncia, delle informazioni fattuali pubblicamente accessibili emerse in altri
procedimenti simili condotti da altre autorità inquirenti nonché di altre
informazioni di pubblico dominio; le conclusioni della Commissione si basano su
tutte le informazioni contenute nel fascicolo. (e)
Le IdS che riforniscono i fabbricanti di ARO
di acciaio laminato a caldo e a freddo sono enti pubblici Osservazioni
preliminari (49) Secondo il denunciante, le IdS
in Cina sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo b), del
regolamento di base che forniscono beni (HRS e CRS), a un prezzo inferiore a
quello di mercato a fabbricanti di ARO, che così sono avvantaggiati. (50) L’organo di appello dell’OMC (Appellate
Body - AB), nella sua relazione dal titolo United States –
Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from
China[5]
(in prosieguo, “La relazione AB”) definiva “ente pubblico” è un organismo che
“possiede, esercita o è investito di poteri governativi”[6]. L’AB ritiene inoltre che gli
enti pubblici siano anche caratterizzati “dall’esercizio di funzioni di
governo” (performance of governmental functions)[7] che, “nel pertinente
ordinamento giuridico dello Stato, andrebbero normalmente considerate parte
della pratica governativa” (would ordinarily be considered part of
governmental practice in the legal order of the relevant Member)[8]. (51) Alla luce delle conclusioni
dell’AB dell’OMC, emergono 2 questioni da analizzare e cioè (a) se le IdS in
questione svolgano funzioni normalmente considerate pratiche governative in
Cina e (b) in caso positivo, quando le svolgono, se esse esercitino poteri
governativi. Esercizio di funzioni governative (52) Esiste innanzitutto un’ampia
documentazione che dimostra come il GoRPC sia direttamente coinvolto nella
gestione dell’economia. Il ruolo primario del governo cinese nell’economia è
garantito dalla costituzione della Repubblica popolare cinese. L’articolo 7
della Costituzione recita: “L’economia di Stato è il settore dell’economia
socialista che appartiene a tutto il popolo; essa è la forza trainante dell’economia
nazionale. Lo stato garantisce il consolidamento e la crescita dell’economia
dello Stato”. Analogamente, l’articolo 15 della Costituzione recita: “Lo
stato attua un’economia pianificata, sulla base della proprietà pubblica
socialista”. Anche la statuto del Partito comunista cinese impone il ruolo
primario della proprietà pubblica: ad esempio il preambolo dello statuto del
PCC recita: “Il partito deve preservare e migliorare il sistema economico di
base, in cui la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante…”. Anche i
vari piani quinquennali, emanati dal Commissione nazionale per lo sviluppo e la
riforma (National Development and Reform Commission - NDRC) e adottati
dalla massima autorità giuridica della Cina, il Consiglio di Stato, puntano a
un saldo controllo del governo cinese sull’economia. (53) Riguardo all’industria
siderurgica, le informazioni disponibili indicano che le IdS che producono
HRS/CRS in Cina eseguono spesso funzioni governative, descritte, tra l’altro,
nei piani settoriali per l’industria del ferro e dell’acciaio. Tali piani
confermano che il GoRPC ha scelto partecipare in prima persona alla gestione e
allo sviluppo dell’industria siderurgica in Cina e che il raggiungimento di
tale obiettivo da parte delle IdS rientra perciò nella categoria “pratiche di
governo”. I piani fissano obiettivi e priorità per tutti gli operatori dell’industria
siderurgica e indirizzano l’intero settore verso precisi risultati di
produzione. In effetti, il GoRPC usa le IdS del settore siderurgico come longa
manus dello Stato per realizzare gli obiettivi e i traguardi stabiliti nei
piani. (54) Il decreto n. 35 della NDRC –
Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Policies for
Development of Iron and Steel Industry) delinea, tra l’altro, una politica
di riduzione delle imprese siderurgiche, fissa obiettivi di produzione per i
primi 10 maggiori gruppi siderurgici sul mercato interno (articolo 3), vieta -
riguardo alla capacità di produzione - nuove imprese associate nel settore
siderurgico (articolo 10), fissa condizioni di accesso all’industria
siderurgica a livello di attrezzature nonché gli indici economici e tecnici nei
quali devono rientrare le imprese siderurgiche (articolo 12), fissa norme per
cambiare la struttura organizzativa delle imprese del settore (articolo 20),
per gestire gli investimenti (articoli 22, 23) e sulle condizioni di accesso al
credito (articoli 25, 26), dà allo Stato il diritto di intervenire nell’acquisto
delle materie prime (articolo 30). (55) Il 12° piano quinquennale per
lo sviluppo dell’industria siderurgica riassume gli obiettivi fissati dal piano
precedente, delinea la strategia di sviluppo e indica gli obiettivi per l’intera
industria siderurgica. Analogamente al decreto n. 35, esso fissa obiettivi
molto specifici sul livello di integrazione industriale (sezione III, capitolo
III. punto 6), incoraggia taluni progetti e ne scoraggia altri (sezione IV,
capitolo IV) e differenzia il sostegno all’industria siderurgica nelle varie
province (sezione IV, capitolo IV), sostiene le imprese siderurgiche maggiori e
affida un ruolo di primo piano alle maggiori IdS siderurgiche cinesi quali Bao
Steel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, ecc.[9]. Il piano prevede inoltre il
rafforzamento della regolamentazione e della gestione dell’attuale attività di
produzione delle imprese siderurgiche (sezione V, capitolo IV) (56) Anche la legge della RPC sui
beni di proprietà dello Stato delle imprese impone alle IdS (o alle imprese
partecipate dallo Stato, le cosiddette State-invested enterprises – SIE,
anch’esse comprese in tale legge) di adottare e attuare le politiche
industriali nazionali[10].
Analogamente i Progetti di misure per il controllo e la gestione degli
investimenti delle imprese centrali obbligano le IdS e le SIE a seguire i piani
di sviluppo e le politiche industriali dello Stato[11]. Le misure per la gestione dei
piani strategici di sviluppo delle imprese centrali (Measures for the
Administration of Development Strategies and Plans of Central Enterprises)
impongono a tutte le IdS di elaborare un piano strategico di sviluppo che la
Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e il controllo delle
proprietà dello Stato (State-owned Asset Supervision and Administration
Commission - SASAC) deve esaminare e approvare. Effettuando l’esame, e
prima dell’approvazione, SASAC deve considerare tra l’altro se il piano sia in
linea con il piano di sviluppo nazionale e le sue politiche industriali e se
sia conforme all’orientamento strategico della configurazione e della struttura
dell’economia di Stato[12]. (57) Esempi concreti di attuazione
delle misure descritte nei piani, come il trasferimento della Capital Steel
Corporation[13]
o le numerose fusioni tra imprese siderurgiche[14]
dimostrano che i piani non sono solo documenti a carattere indicativo d’orientamento
ma danno luogo a iniziative concrete di imprese siderurgiche di Stato
orchestrate dal governo centrale (rappresentato dalla NDRC e dal Consiglio di
Stato). (58) Le imprese coinvolte nei piani
di sviluppo sopra descritti sono tenute a seguire e a tradurre in pratica tutte
le azioni specifiche descritte nei paragrafi precedenti. Si deve perciò
concludere che, dato tale diretto coinvolgimento del governo nella politica
commerciale delle imprese siderurgiche di proprietà dello Stato, quest’ultime
assumono funzioni governative a livello esecutivo tese a realizzare gli
obiettivi fissati dai piani. Esercizio di poteri statali da parte delle
imprese di proprietà dello Stato (59) Assodato che le IdS svolgono
funzioni governative, resta la domanda se, espletandole, esse esercitino poteri
dello Stato. In proposito, è importante stabilire se sono controllate dallo
Stato in misura significativa[15].
Se questo è il caso, occorre provare, alla luce di tutti gli elementi di prova
pertinenti, che le IdS sono il braccio esecutivo del governo e attuano
effettivamente una politica definita nei piani sopra descritti. (60) L’esercizio di poteri
governativi, più avanti descritti, indica che le IdS possiedono, esercitano o
sono investite di poteri dello Stato. Tali poteri si esercitano, tra l’altro,
tramite la proprietà statale, la regolamentazione amministrativa e il
coinvolgimento della SASAC, i consigli di amministrazione, i piani di Stato. Proprietà dello Stato (61) Come già indicato sopra
riguardo alla mancata collaborazione (considerando da (46) a (48)), il GoRPC
non ha fornito le informazioni richieste sulla struttura proprietaria dei
fabbricanti di HRS e CRS in Cina. Insieme alla risposta al questionario, il
GoRPC inviò un elenco di 54 società di cui esso era il principale azionista ma
durante la visita di verifica sostenne che l’elenco non era corretta e
comprendeva anche imprese private. Il GoRPC non corresse l’elenco né specificò
quali società fossero di proprietà privata e quali di proprietà del GoRPC. A causa
della mancata collaborazione, la Commissione ha dovuto esaminare altri elementi
del fascicolo e altri dati pubblicamente accessibili. (62) Il denunciante ha fornito
elementi di prova del fatto che i principali fabbricanti di HRS/CRS sono di
proprietà dello Stato e in proposito ha presentato informazioni dettagliate
nell’allegato 10 della denuncia[16].
Anche altre informazioni di pubblico dominio[17]
confermano che il GoRPC vanta titoli di proprietà su molti fabbricanti di
HRS/CRS. (63) Tenendo conto di tutte le
informazioni contenute nel fascicolo è ragionevole concludere che il GoRPC
vanta titoli di proprietà significativi su numerosi fabbricanti cinesi di
HRS/CRS. Regolamentazione
amministrativa e coinvolgimento di SASAC (64) SASAC svolge in quanto investitore
attività di Stato e gestisce il patrimonio dello Stato sotto la supervisione di
quest’ultimo. Si noti che, sebbene il GoRPC nella sua risposta al questionario
e nelle successive osservazioni sostenga che SASAC non sia coinvolta nelle
operazioni commerciali delle IdS e corrobori tale tesi riferendosi all’articolo
7 delle misure provvisorie per la gestione dei piani strategici di sviluppo
delle imprese centrali (Interim Measures for the Administration of
Development Strategies and Plans of Central Enterprises)[18], altri articoli della stessa
legge e anche altri elementi del fascicolo[19]
suggeriscono ben altro. (65) Di
fatto, dalle risposte del GoRPC al questionario emerge che SASAC, autorizzata
dal Consiglio di Stato, nomina a rimuove gli alti dirigenti delle imprese cui
sovrintende e valuta le loro prestazioni servendosi di procedure giuridiche.
Essa esercita anche pressioni sulle imprese che controlla perché mettano in
pratica i principi guida e le relative politiche, effettua la gestione
fondamentale dei beni delle imprese di proprietà dello Stato e, con attività di
direzione e controllo, sorveglia che la gestione di tale patrimonio sia
conforme alla legge. (66) SASAC è anche responsabile
della retribuzione e della valutazione dei dirigenti delle IdS; inoltre, essa
sceglie e decide i riconoscimenti e le sanzioni dei responsabili delle IdS[20]. In definitiva, tutti i dati
disponibili suggeriscono che la carriera dei dirigenti delle IdS dipendono da
SASAC. Queste circostanze indicano chiaramente che SASAC esercita poteri dello
Stato. Consigli di amministrazione (67) Anche la composizione dei
consigli di amministrazione delle IdS dimostra l’elevato grado di controllo
esercitato dal GoRPC su di esse. Dagli elementi raccolti nel fascicolo[21] risulta che numerosi membri di
consigli di amministrazione e di vigilanza, detengono o hanno detenuto in
passato funzioni governative e/o di partito e che la selezione è fortemente
influenzata da autorità governative come SASAC o il Partito comunista cinese
(PCC). Piani statali (68) Le politiche, gli interessi e
gli obiettivi del GoRPC nell’industria siderurgica sono fissati in vari piani
governativi a livello sia centrale che decentrato. Le IdS sono tenute a seguire
tali politiche (le imprese che non si adeguano sono infatti soggette a
sanzioni) e, dai recenti atteggiamenti tenuti dalle principali IdS siderurgiche
in Cina, si deduce che tali politiche sono rispettate e che le IdS siderurgiche
lavorano per conseguire gli obiettivi fissati dai piani. (69) Secondo il 12° piano
quinquennale per lo sviluppo dell’industria siderurgica solo “le imprese che si
conformano alle politiche nazionali per l’industria siderurgica e alle norme e
condizioni di produzione e funzionamento dell’industria siderurgica, avranno un
ruolo di primo piano nelle attività di fusione e riorganizzazione.”[22] (70) Numerosi piani a livello
provinciale e locale menzionano anche singole IdS e fissano per esse obiettivi
e finalità. Il denunciante ha inviato degli estratto di tali piani[23]. Con il questionario e la
lettera di richiamo, a fini di controllo e di chiarimento erano state chieste
informazioni su tutti questi piani al GoRPC che ha però deciso di non fornirle.
Si noti tuttavia che il GoRPC nel corso del procedimento non ha contestato la
correttezza delle citazioni. Le imprese citate nei piani provinciali e locali
ammettono del resto di cooperare con le autorità e descrivono in che modo esse
agiscano o abbiano agito in passato per conformarsi ai piani[24]. (71) Sebbene il GoRPC sostenga che
alcuni di tali piani siano puramente indicativi, non vincolanti e a titolo d’orientamento,
tale affermazione non è suffragata da altri elementi del fascicolo. Al
contrario, molte leggi e regolamentari, di sicuro giuridicamente vincolanti[25], rendono obbligatori per le
IdS i piani di sviluppo e le politiche industriali dello Stato. Conclusione (72) È il
GoRPC che formula obiettivi e finalità dell’industria siderurgica attraverso i
piani quinquennali e altri documenti ufficiali analoghi; esso raggiunge tali
obiettivi grazie alle funzioni e alle attività in essi descritte. Poiché tali
piani e documenti sono formulate da servizi del governo cinese come il
Consiglio nazionale o la NDRC (National Development and Reform Commission),
le funzioni e le attività cui essi si riferiscono vanno considerate
governative. Poiché, come sopra descritto, le IdS siderurgiche sono tenute ad
attuare i piani e le politiche, esse si comportano come organi esecutivi del
governo e, poiché lo Stato le controlla in misura significativa, esse
esercitano in realtà un’autorità di governo. (73) Data la mancata collaborazione
da parte del GoRPC, il raggio d’azione di organismi di tale tipo, detti “enti
pubblici”, non è stato pienamente definito. In ogni caso, ogni IdS di cui il
governo abbia la maggioranza delle azioni o sia il principale azionista è un
“ente pubblico”. Organismi nei quali il governo non abbia alcuna partecipazione
azionaria sono "enti privati”. Ciò premesso, non è necessario tracciare
una demarcazione tra enti pubblici e privati, perché nei considerando da (85) a
(98), si dimostra che tutti gli enti privati nel settore dell’acciaio sono
affidati e diretti dallo Stato per cui, ad ogni buon fine, si comportano da
enti pubblici. (f)
Vantaggio (enti pubblici) Considerazioni generali (74) Per valutare se esista un
vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, è
necessario comparare i prezzi dell’HRS/CRS pagato dai produttori esportatori
interessati al mercato di riferimento pertinente. La relazione dell’organo di
appello (AB report) ha confermato che se il mercato del paese fornitore è
falsato dal ruolo del governo, è consentito usare valori di riferimento
esterni. La relazione osserva che “se lo Stato è il fornitore principale, è
probabile che i prezzi siano distorti ma è comunque necessaria un’analisi
caso per caso”[26].
L’AB precisa inoltre che: “… non stiamo suggerendo l’introduzione di una soglia
oltre la quale il solo fatto che il governo sia il principale fornitore del
mercato basta ad accertare una distorsione dei prezzi, ma è chiaro che, più
dominante è il ruolo del governo sul mercato, maggiore è la probabilità che
tale ruolo comporti una distorsione dei prezzi privati”[27]. L’AB ha inoltre dichiarato
che: “quando il governo è un fornitore ‘significativo’, sono
necessari elementi di prova su aspetti diversi dalla quota di mercato dello
Stato, poiché il ruolo del governo come fornitore significativo non può di per
sé provare la distorsione dei prezzi privati”. La prima domanda cui occorre
rispondere è perciò sapere se la quota del governo nella produzione di HRS/CRS
in Cina sia predominante o semplicemente significativa. (75) La
Commissione ha chiesto al GoRPC informazioni sul mercato degli HRS/CRS
riguardanti le percentuali di HRS/CRS fabbricati dalle IdS e dalle imprese
private; in proposito, il GoRPC non dato tuttavia alcuna informazione
pertinente[28]. (76) Per sapere su quale base sia
stato accertato che almeno il 63% degli HRS in Cina è fabbricato da IdS
siderurgiche, la Commissione si è servita di utilizzato informazioni altrimenti
disponibili[29].
È importante notare che si è giunti a questa percentuale del 63% di IdS in
seguito ad analisi molto prudenti e che essa un assoluto valore minimo. Il
fatto che molti dei presunti fornitori privati dichiarati dagli esportatori
sembrano essere società commerciali (che possono aver acquistato prodotti da
IdS), la mancata collaborazione del GoRPC - v. considerando da (46) a (48) -
nonché le conclusioni di altre autorità inquirenti (v. nota 32) permettono di
concludere che la percentuale effettiva di IdS sul mercato degli HRS è molto
più elevata. Anche la forte presenza del GoRPC nel settore degli HRS (v.
considerando da (85) a (94)) limita le possibilità di manovra degli operatori
privati. (77) Tenendo conto di quanto
precede, si è accertato che le IdS sono predominanti nel mercato degli HRS in
Cina. La predominanza delle IdS nel mercato degli HRS è tale che i produttori
privati non hanno altra scelta se non quella di allineare i loro prezzi a
quelli delle IdS, come qui di seguito dimostrato. (78) La
percentuale di IdS citata dai produttori esportatori cinesi riguardo ai CRS
(18%), è molto inferiore a quella indicata per gli HRS ed è comunque
contraddetta da altre informazioni (v. considerando (79)). Vista la mancata
collaborazione del GoRPC, il fatto che molti dei presunti fornitori privati
dichiarati dagli esportatori sembrano essere società commerciali (che possono
aver acquistato prodotti da IdS) nonché i limiti alle attività commerciali
degli operatori privati imposti dalla forte presenza del GoRPC in questo
settore (v. considerando da (85) a (94)) permettono di concludere (in parte
grazie a dati disponibili - v. considerando (79) - ai sensi dell’articolo 28
del regolamento di base) che le IdS cinesi sono anche predominanti sul mercato
dei CRS. (79) Questa conclusione è
confermata anche dal World Steel Capacity Book, che contraddice la quota
del 18% citata dagli esportatori cinesi e indica che più del 70% dell’intera
capacità di produzione di CRS in Cina è di proprietà dello Stato[30]. (80) La Commissione ha chiesto al
GoRPC informazioni sui prezzi dell’HRS/CRS venduto sul mercato cinese dalle IdS
e dalle imprese private. Nella risposta al questionario, il GoRPC non ha
fornito tali informazioni. L’inchiesta sugli esportatori di ARO ha accertato
che i prezzi pagati dai 4 produttori e/o gruppi esportatori durante il PI per
HRS/CRS proveniente da fabbricanti privati di tale prodotto o da operatori
commerciali erano costantemente molto vicini ai prezzi delle IdS[31]. I dati osservati e la
predominanza delle IdS in questo settore, dimostrano che il prezzo dei
fornitori privati si adeguano effettivamente ai prezzi pagati alle IdS. Nel
contratto esibito da un produttore esportatore presente nel campione per la
fornitura di HRS acquistato da un fornitore privato esiste inoltre la
condizione esplicita di collegare il prezzo a quello praticato dal fornitore
IdS. (81) In base a tutte le
informazioni contenute nel fascicolo è stato accertato che i prezzi dell’HRS/CRS
venduto da IdS cinesi sono distorti dalla forte predominanza in Cina delle IdS
sul mercato dell’HRS/CRS. I prezzi dell’HRS/CRS dei fornitori privati sono
allineati sui prezzi delle IdS. Tenuto conto di ciò, si conclude che in Cina
per l’HRS/CRS non esistono prezzi di mercato attendibili. Poiché in Cina non
esistono “condizioni di mercato” sul mercato dell’HRS/CRS, la Commissione, in
conformità all’articolo 6, lettera d), del regolamento di base, ha dovuto
cercare un riferimento alternativo. Poiché l’intero mercato cinese soffre di
tali distorsioni, è irrealistico aggiustare in modo ragionevole per la Cina
costi e prezzi; analogamente, i prezzi all’importazione risultano falsati dalla
predominanza delle IdS. In conformità all’articolo 6, lettera d), punto ii),
del regolamento di base, si è perciò cercato un riferimento esterno. (82) Il riferimento più adeguato
sembra essere un parametro costruito in base ai prezzi del mercato mondiale
dell’HRS/CRS regolarmente pubblicati in riviste specializzate sull’acciaio come
Steel Business Briefing, MEPS e CRU. (83) Comparando i prezzi delle IdS
a quelli del mercato di riferimento esterno al paese (costruito come indicato
al considerando (103)), è emerso che i primi erano ben inferiori a quelli del
riferimento, a beneficio, quindi, dei produttori esportatori cinesi di ARO ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. (g)
Specificità (84) Questo regime di sovvenzioni
risulta specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento di base, dato che l’HRS/CRS è usato in Cina solo in prodotti di
poche industrie e aziende. (h)
Ordini e ingiunzioni impartiti a fornitori
privati (85) L’altra questione da
affrontare era se i produttori privati di HRS/CRS, che non sono enti pubblici,
ricevano pur sempre ordini o ingiunzioni dal GoRPC di fornire HRS/CRS ai
fabbricanti di ARO, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto
iv), del regolamento di base. Politica del governo (86) Intanto, si è già accertato
che il GoRPC si è dato la direttiva di fornire HRS/CRS al settore degli ARO,
perché una serie di enti pubblici, che sono parte del governo, effettuano teli
forniture e detengono una posizione predominante sul mercato che consente loro
di offrire prezzi inferiori a quelli di mercato. A prescindere comunque dalla
definizione di tali enti come “pubblici” o non, la stessa prova dimostra l’esistenza
di una politica governativa di pesanti interferenze in questo campo. Occorre
ora stabilire se tale politica si estenda ai fornitori privati. Estensione della politica ai fornitori privati
degli HRS/CRS Piani statali tesi a fornire direzioni e
incentivi (87) Numerosi piani statali e
documenti strategici sono disseminati di indicazioni da cui è possibile dedurre
che i fabbricanti d’acciaio in Cina (IdS e imprese private) sono incentivati e
sostenuti dal GoRPC. Da talune sezioni di tali documenti emerge l’esistenza di
un legame diretto tra Stato e comportamento delle imprese siderurgiche private
e, in numerosi occasioni, si osserva che le imprese siderurgiche traducono
questa “direzione in precise attività di messa in pratica delle raccomandazioni
contenute nei piani. (88) Un esempio: il decreto n. 35
della NDRC – Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Policies
for Development of Iron and Steel Industry) incoraggia le imprese ad agire
in un certo modo[32],
fissa le condizioni degli investimenti e li subordina all’approvazione delle
autorità[33],
influenza la concorrenza per le risorse[34]
e prevede anche sanzioni per le imprese che non si adeguano[35]. Anche il 12° piano
quinquennale per lo sviluppo dell’industria siderurgica influenza i
comportamenti commerciali delle imprese siderurgiche e può perciò aver
conseguenze sulla struttura dei costi e dei prezzi[36]. (89) Il denunciante ha inviato
inoltre, nell’allegato 24 della denuncia, una raccolta di estratti da vari
documenti strategici emanati da organi governativi evidenziando il sostegno
dato dal GoRPC all’industria siderurgica in generale o, in modo specifico, all’attività
di rivestimento organico[37]. (90) Inoltre, esistono dati di
pubblico dominio da cui risulta che le imprese private agiscono adeguandosi ai
vari piani e documenti strategici statali[38]. Restrizioni alle esportazioni di acciaio
laminato a caldo e a freddo (91) Il GoRPC ha adottato misure
per scoraggiare l’esportazione di HRS/CRS: esso limita le esportazioni attraverso
un complicato sistema di rimborso dell’IVA. In sostanza, l’HRS/CRS è soggetto
al pagamento di una quota IVA del 17%. L’IVA per la vendita sul mercato interno
di ARO fabbricati a partire da CRS (a sua volta ottenuto da HRS) è rimborsabile
al 13% ma se l’impresa decide di esportare HRS/CRS l’IVA non viene rimborsata
per nulla. Questo sistema fa sì che i fabbricanti privati di HRS/CRS non
possano agire con libertà commerciale normale, ha l’effetto di aumentare l’offerta
interna di HRS/CRS e inevitabilmente di deprimerne il prezzo sul mercato
cinese. Pertanto, i fabbricanti privati di HRS/CRS (esattamente come le IdS)
non possono operare in modo indipendente dalla politica del GoRPC. Determinazione dei prezzi dei fornitori
privati (92) Nella precedente sezione,
relativa ai vantaggi degli enti pubblici, è stato assodato che, data la
predominanza delle IdS siderurgiche nel mercato dell’HRS/CRS, i produttori
privati di HRS/CRS non hanno altra scelta se non quella di allineare i loro
prezzi a quelli delle IdS. In altri termini, essi non definiscono i prezzi ma
li subiscono. Ciò è segno, un’altra volta, del fatto che i fabbricanti privati
di HRS/CRS non possono essere indipendenti dalle azioni del GoRPC e di altri
enti pubblici. (93) Ciò è
confermato anche dalle informazioni fornite dai produttori esportatori cinesi
che hanno compilato i questionari antisovvenzioni: questi dimostrano che i
prezzi dei fornitori privati di HRS/CRS sono quasi allineati a quelli delle
IdS. Nel contratto esibito da un produttore esportatore presente nel campione
per la fornitura di HRS acquistato da un fornitore privato esiste inoltre la
condizione esplicita di collegare il prezzo a quello praticato dal fornitore
IdS. (94) Date le risultanze di cui
sopra, il fatto cioè che i prezzi delle IdS sono inferiori a quelli di mercato,
è chiaro che i prezzi dei fabbricanti privati, allineati a quelli delle IdS,
sono anch’essi inferiori a quelli di mercato. (i)
Contributi finanziari (95) Ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino, del regolamento di base,
si ha un contributo finanziario quando uno Stato: “ingiunga o ordini a un ente
privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e
iii) che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l’attività svolta
non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione;”. L’AB
dell’OMC ha interpretato il termine “ordine” (direction) in riferimento
a situazioni in cui lo Stato esercita la sua autorità, quindi con un certo
grado di obbligatorietà, attraverso un ente privato, e il termine “ingiunzione”
(entrustment) in riferimento a situazioni in cui lo Stato dà una
responsabilità a un ente privato[39].
Inoltre, il panel dell’OMC sulle restrizioni alle esportazioni degli USA[40], ha istituito un test a 3
livelli sull’esistenza di un ordine e di una ingiunzione, che
presuppone l’esistenza (a) di un’azione da parte dello Stato, che sia (b)
indirizzata a determinate parti e (c) il cui obiettivo sia un compito o un
dazio particolari[41]. (96) Di conseguenza, l’inclusione
di fornitori privati nella politica del GoRPC tesa a fornire HRS/CRS
costituisce una “ingiunzione” e un “ordine” dello Stato su fornitori privati
per i seguenti motivi: “azione” dello Stato: –
La “politica” del GoRPC (v. considerando (86)),
costituisce un’ “azione” o una serie di “azioni”. La politica è attuata da enti
pubblici (IdS) che sono predominanti sul mercato e che vendono a prezzi
inferiori a quelli del mercato e per conto del GoRPC, grazie a piani e
manipolando le restrizioni all’esportazione. L’effetto complessivo è che i
fornitori privati sono effettivamente obbligati a seguire i prezzi degli enti
pubblici inferiori a quelli di mercato. “indirizzata a determinate parti”: –
La politica dello Stato (soprattutto, i piani e le
restrizioni all’esportazione) si applicai a tutti i fabbricanti di HRS/CRS, sia
statali che privati. In questo senso la politica è “indirizzata” a tutti i
fabbricanti. Ciò è dimostrato dal fatto che i prezzi delle IdS e dei privati
sono allineati e che i fornitori privati vendono a prezzi commercialmente
irragionevoli. “il cui obiettivo sia un compito o un dazio
particolari”: –
obiettivo della politica dello Stato, come
dimostrato dal livello dei prezzi in Cina, è offrire HRS/CRS a prezzi inferiori
a quelli del mercato. Le azioni del GoRPC e delle IdS non lasciano ai fornitori
privati altra scelta che quella di seguire le pratiche degli enti pubblici e
ciò impone loro effettivamente un compito o un dazio particolari. La politica
del GoRPC, soprattutto con i piani e la manipolazione dell’IVA, limita
severamente la libertà dei fornitori privati da tale compito o dazio. Conclusione (97) Tenuto
conto di tutti i fattori di cui sopra, si può concludere che le restrizioni del
GoRPC all’esportazione, la pianificazione dello Stato e la predominanza delle
IdS limitano la libertà dei fornitori privati di HRS/CRS imponendo loro un
comportamento non commerciale e l’accettazione di prezzi economicamente
irragionevoli (inferiori a quelli di mercato), cosa che non farebbero in un mercato
libero e aperto. Ciò conferma che la politica dello Stato tesa a fornire
HRS/CRS (anche per il settore ARO) si estende anche a fornitori privati. (98) Dato quanto precede, le prove
agli atti e altri dati pubblicamente disponibili inducono inoltre la
Commissione a concludere che i fabbricanti privati di HRS/CRS in Cina ricevono ingiunzioni
e ordini dal GoRPC, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), punto iv) del regolamento di base, per fornire
determinati beni; essi agiscono con le stesse modalità delle IdS siderurgiche. (j)
Vantaggi (fornitori privati) (99) La Commissione ha accertato
che i fornitori privati di HRS/CRS si comportano in base alle ingiunzioni e
agli ordini del GoRPC e l’inchiesta ha dimostrato che i prezzi dei fornitori
privati di HRS/CRS sono allineati a quelli delle IdS (v. sezione precedente). (100) Tenuto conto di ciò, si
conclude che quanto emerso riguardo ai benefici e alla specificità della
fornitura di HRS/CRS a prezzi inferiori a quelli di mercato da parte delle IdS
vale anche per la fornitura di HRS/CRS da parte di fornitori privati. (k)
Risultati dell’inchiesta (101) 2 produttori esportatori
inclusi nel campione hanno beneficiato di questo regime. Un produttore esportatore
(Panhua Steel Group) ha tratto vantaggio dalla fornitura di HRS a un prezzo
LTAR (less than adequate remuneration) e l’altro produttore esportatore
(Huadong Steel Group) ha tratto vantaggio dalla fornitura di CRS a un prezzo
LTAR. (l)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (102) L’importo
della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante
il PI, conferito ai beneficiari. Tali benefici sono calcolati sommando le
differenze tra i valori effettivi di acquisto e i valori d’acquisto di HRS/CRS
del mercato di riferimento appropriato. Il valore che ne risulta è stato quindi
ripartito sul fatturato totale del produttore esportatore che ha collaborato
durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle
esportazioni e non è stata accordata in riferimento a quantità fabbricate,
prodotte, esportate o trasportate. (103) Poiché il mercato cinese dell’HRS/CRS
è falsato, sono stati presi come fondamento su cui costruire i prezzi di
riferimento dell’HRS/CRS i prezzi di tale prodotto ottenuti sul mercato
mondiale. Partendo da varie riviste specializzate sull’acciaio (SBB e MEPS)
sono stati scelti prezzi interni, al netto delle imposte, di 5 paesi/regioni
(Europa, USA, Turchia, Giappone e Brasile). Per giungere al parametro
rappresentativo di riferimento, la Commissione ha scelto il maggior mercato per
ciascuna regione geografica, cioè Europa (UE), Nord America (USA), America
latina (Brasile), Asia (Giappone) e Medio Oriente/Africa settentrionale
(Turchia). Per ottenere i prezzi mensili di riferimento è stata fatta la media
aritmetica dei prezzi medi mensili durante il PI di ciascuno dei 5
paesi/regioni. I 5 paesi/regioni scelti non erano caratterizzati dai prezzi più
elevati durante il PI, sono tutti i membri dell’OMC, sono tra i 10 maggiori
produttori di acciaio nel mondo e sono situati in diversi continenti. I prezzi
di riferimento così calcolati sono perciò ritenuti ragionevoli e appropriati. (104) Il margine di sovvenzione di
questo regime, emerso durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel
campione, è pari al 23,02% per il Huadong Group e del 27,63% per il Panhua
Group. (105) La media ponderata del margine
di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è
pari allo 25,37%. (106) Dato il basso livello di
collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno
collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato
accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del campione
che hanno collaborato, ossia all’32,44%. 3.3.1.2. Concessione di diritti d’uso del
territorio a un prezzo LTAR (a)
Introduzione (107) Il denunciante sostiene che non
esiste alcun mercato fondiario funzionante in Cina e l’importo pagato dalle
imprese per l’uso del territorio è inferiore al normale prezzo del mercato.
Nella risposta al questionario antisovvenzioni, il GoRPC ha dichiarato che
“secondo la legge della RPC sulla gestione del territorio, i terreni situati in
quartieri urbani sono di proprietà dello Stato; i terreni situati nelle zone
rurali e suburbane, salvo disposizione contraria dello Stato, sono di proprietà
collettiva degli agricoltori”. Il GoRPC ha dichiarato che non esiste un mercato
fondiario basato su norme e sulla concorrenza e che i diritti fondiari devono
essere pubblicamente negoziati secondo la legge sul mercato fondiario. Il GoRPC
sostiene inoltre che le aree industriali e commerciali si possono ottenere,
offrendo indennità compensative per tali usi, in gare aperte mediante offerte e
aste concorrenziali. Il GoRPC non ha fornito dati sui prezzi effettivi per i
diritti d’uso dei suoli, né sui prezzi minimi stabiliti dallo Stato, a suo
tempo indicati nella risposta al questionario antisovvenzioni e durante la
visita di verifica. (108) Durante
l’ispezione, la Commissione ha chiesto al GoRPC di provare la sua affermazione
secondo la quale tutte le aree industriali sono assegnate in Cina mediante
offerte pubbliche di acquisto, quotazioni o aste. Il GoRPC non ha fornito tale
prova durante l’ispezione ma in proposito ha fornito dati dopo di essa. Ciò che
tuttavia emerge da tutti i dati è che su 13 transazioni sui diritti d’uso dei
suoli riguardanti produttori esportatori inclusi nel campione solo 6 sono state
oggetto di gare d’appalto o di procedura d’asta. Non è stata data alcuna
informazione sulle aste/gare d’appalto come chiesto dalla Commissione e di
fatto il prezzo finale pagato dall’impresa è sempre stato il prezzo
arbitrariamente fissato dalle autorità locali. (109) La Commissione ha anche chiesto
al GoRPC di prendere posizione su eventuali parametri di riferimento nell’ipotesi
dell’inesistenza nella RPC di prezzi di mercato per i terreni. Sebbene, quando
venne inviato il questionario al GoRPC, ciò fosse solo un’ipotesi, e non una
constatazione o conclusione, il GoRPC ha dichiarato l’ipotesi infondata e non
ha fornito eventuali parametri di riferimento. Sulla supposta carenza
denunciata, il GoRPC ha anche sottolineato che, da un lato, il denunciante
sostiene l’inesistenza di un mercato fondiario in Cina e la necessità di
ricorrere a un “parametro di riferimento esterno”, ma, dall’altro, sostiene che
le imprese statali ottengono terreni dallo Stato a condizioni vantaggiose
rispetto alle imprese private, suggerendo che, se si deve usare un qualche
parametro di riferimento, questo dovrebbe basarsi sui prezzi pagati da
industrie cinesi “non favorite”, senza tuttavia dare indicazioni su tali
prezzi. Si noti in proposito che il denunciante ha sostenuto che il mercato dei
diritti d’uso del territorio in Cina era del tutto distorto nel suo complesso e
che tanto le IdS quanto i fabbricanti privati di ARO hanno ottenuto diritti d’uso
dei suoli a prezzi LTAR. (b)
Base giuridica (110) Le disposizioni sui diritti d’uso
del territorio in Cina sono disciplinate dalla legge sull’amministrazione del
territorio (Land Administration Law) della RPC e dalla legge sul regime
giuridico della proprietà (Real Right Law) della RPC. (c)
Attuazione pratica (111) Ai sensi dell’articolo 2 della
legge sull’amministrazione del territorio, tutto il territorio è di proprietà
dello Stato perché secondo la costituzione cinese e le relative disposizioni
giuridiche, il territorio appartiene collettivamente al popolo cinese. Non può
essere venduto nessun terreno ma è possibile assegnare diritti d’uso del suolo
ai sensi di legge. Lo Stato può assegnarli attraverso offerta pubblica di
acquisto, quotazione o asta. (d)
Risultati dell’inchiesta (112) I produttori esportatori che
hanno collaborato all’inchiesta hanno fornito informazioni sul terreno da essi
detenuto nonché sui contratti/certificati relativi ai diritti d’uso del suolo;
il GoRPC non ha invece dato alcuna informazione sui prezzi chiesti per i
diritti d’uso del suolo. (113) Come
già detto, il GoRPC ha dichiarato che i diritti d’uso del suolo in Cina sono
assegnati mediante offerta di acquisto, asta e appalti. Ciò è anche contemplato
all’articolo 137 della Legge sul regime giuridico della proprietà della RPC[42]. Panhua Group Co. Ltd. (114) L’ispezione effettuata sui
produttori esportatori che hanno collaborato indica tuttavia che il sistema
descritto dal GoRPC nella pratica non funziona sempre così. Ad esempio, come
confermano funzionari dell’impresa Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd.
(appartenente a Panhua Group Co. Ltd), non è avvenuta alcuna di gara per l’acquisto
da parte di tale impresa di 4 diritti d’uso del suolo su 6. Chongqing Wanda era
l’unica partecipante e il prezzo finale da essa pagato è stato in realtà
esattamente quello iniziale arbitrariamente fissato dal locale Ufficio per il
territorio e le risorse (Land and Resources Bureau). Sugli altri 2
diritti d’uso del suolo non è avvenuta alcuna gara, ma ciò non è stato
confermato né dall’impresa né dal GoRPC. In realtà, dai documenti presentati
dal GoRPC dopo l’ispezione risulta che anche questi 2 diritti d’uso del suolo
sono stati acquistati al prezzo fissato dal locale Ufficio per il territorio e
le risorse. Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd (anch’essa appartenente a
Panhua Group Co. Ltd) ha ottenuto 3 diritti d’uso del suolo mediante
trasferimento da imprese private in cambio di azioni di Panhua Group Co. Ltd. Zhejiang Huadong Light
Steel Building Material Co., Ltd (115) Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd ha
ottenuto 2 diritti d’uso del suolo dal locale Ufficio per il territorio e le
risorse del distretto di Xiaoshan e 1 diritto da un’impresa privata. Non
esistono prove di eventuali gare d’appalto o aste perché secondo il GoRPC le
operazioni sui diritti d’uso del suolo acquistati prima dell’1 settembre 2006
non venivano confermate e di fatto il GoRPC non conferma né smentisce che tali
operazioni siano state oggetto di appalti o aste. (116) L’andamento dell’inchiesta
conferma che la situazione riguardo alla fornitura e all’acquisto di terreni in
Cina è confusa, non trasparente e che spesso sono le autorità a fissare
arbitrariamente i prezzi. Le autorità fissano i prezzi in base al Sistema di
valutazione dei terreni urbani (Urban Land Evaluation System); questo dà
istruzioni alle prime di usare, tra l’altro, anche il criterio di considerare
la politica industriale nel fissare il prezzo delle aree industriali. Inoltre,
almeno nel settore dell’acciaio, l’accesso a un’area industriale è limitato per
legge alle sole aziende che applicano le politiche industriali stabilite dallo
Stato[43]. (117) Anche le informazioni
indipendenti fornite dal denunciante suggeriscono che i terreni in Cina sono
messi a disposizione a prezzi inferiori a quelli normali del mercato[44]. (e)
Conclusione (118) Di conseguenza, la concessione
di diritti d’uso del suolo da parte del GoRPC deve essere considerata una
sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e
paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una concessione di beni che
conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come spiegato ai
considerando (114) e (115), non esiste alcun mercato fondiario funzionante in
Cina e l’uso di un valore di riferimento esterno dimostra che l’importo pagato
per i diritti d’uso del suolo dagli esportatori che hanno collaborato è
decisamente inferiore al normale prezzo di mercato. La sovvenzione è specifica
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base
poiché l’accesso a un’area industriale è limitato per legge alle sole aziende
che attuano le politiche industriali fissate dallo Stato, solo alcune
transazioni sono soggette a gara d’appalto, i prezzi sono spesso fissati dalle
autorità e le pratiche di governo in questo campo sono poco chiare e mancano di
trasparenza. (119) Di conseguenza, la sovvenzione
è considerata compensabile. (f)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (120) Data la
conclusione che i diritti d’uso del suolo in Cina non sono improntati al
mercato, in tale paese non sembra esistere nessun valore di riferimento
privato. In Cina, non è quindi praticabile un adeguamento dei costi o dei
prezzi. Date le circostanze, si ritiene che in Cina non esista un mercato e per
quantificare il vantaggio, ai sensi dell’articolo 6, lettera d), punto
ii), del regolamento di base, si raccomanda di ricorrere a un valore di
riferimento esterno. Poiché il GoRPC non ha collaborato né ha inoltrato
proposte per fissare un valore di riferimento esterno, la Commissione per
calcolare un valore di riferimento esterno adeguato, si è servita di +dati
disponibili. A tal fine, si ritiene opportuno usare come riferimento adeguato
le informazioni sul Territorio doganale separato (Separate Customs Territory)
di Taiwan. (121) La Commissione ritiene che i
prezzi fondiari di Taiwan offrano il miglior valore di sostituzione per le aree
della Cina in cui operano i produttori esportatori che hanno collaborato. La
maggior parte dei produttori esportatori ha sede nella parte orientale della
Cina, in aree sviluppate ad alto reddito, in province ad alta densità di
popolazione. (122) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Tale vantaggio si calcola sottraendo l’importo pagato da
ciascuna impresa per i diritti d’uso del suolo a quello che avrebbe dovuto normalmente
pagare in base al valore di riferimento taiwanese. (123) Per effettuare il calcolo, la
Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio per metro quadro fissato a
Taiwan, rettificato della svalutazione monetaria e dell’andamento del PIL a partire
dalla data dei rispettivi contratti d’uso del suolo. Le informazioni relative
ai prezzi delle aree industriali sono state ricavate dal sito Internet del
dipartimento industriale del ministero degli Affari economici (Industrial
Bureau of the Ministry of Economic affairs) di Taiwan. La svalutazione
monetaria e l’andamento del PIL di Taiwan sono stati calcolati in base al tasso
d’inflazione e all’andamento del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per
Taiwan pubblicati dal FMI in World Economic Outlook, 2011. In conformità all’articolo 7,
paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione
(numeratore) è stato assegnato al PI secondo la normale durata in Cina dei
diritti d’uso del suolo nel caso di un’area industriale, cioè 50 anni.
Tale importo è quindi stato ripartito sul fatturato totale dei produttori
esportatori che hanno collaborato durante il PI, poiché la sovvenzione non
dipende dall’andamento delle esportazioni né è concessa in base a quantità
fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (124) Il margine di sovvenzione
stabilito riguardo a questo regime durante il PI per i produttori esportatori
che hanno collaborato è pari allo 0,34% per il Huadong Group e all’1,12% per il
Panhua Group. (125) La media ponderata del margine
di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è
pari allo 0,73%. (126) Dato il basso livello di
collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno
collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato
accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del
campione che hanno collaborato, ossia all’1,36%. 3.3.1.3. Programma di fornitura dell’acqua
a un prezzo LTAR (a)
Introduzione (127) Secondo la denuncia, i prezzi dell’acqua
in Cina sono decisi dalle sole autorità pubbliche e la struttura dei prezzi è
fissata in funzione delle macropolitiche industriali. Essa dichiarava inoltre
che i prezzi dell’acqua erano diversi a seconda dei vari territori e che
esisteva anche una differenziazione da impresa a impresa delle aliquote di
accisa applicabili. Per la denuncia era probabile che fabbricanti di ARO
avessero beneficiato di prezzi LTAR dell’acqua, in conformità alla politica
tesa a incoraggiare prodotti in acciaio ad alto valore aggiunto. (128) Il
mercato della fornitura dell’acqua in Cina è gestito dalla NDRC, dal ministero
delle Risorse idriche e dal ministero dell’Ambiente. Esso è tuttora ampiamente
dominato da IdS locali, anche se l’ingresso di compagnie d’investimento estere
in alcuni progetti di approvvigionamento idrico di alcune città ha interrotto
il monopolio dei fornitori di Stato. Il GoRPC non è stato comunque in grado di
fornire dati dettagliati sui fornitori idrici, né sulle aree coperte né sui
volumi forniti (v. considerando (129)), ma si è limitato a un elenco di
fornitori idrici nelle zone dei produttori esportatori inseriti nel campione. (129) Riguardo alla fissazione dei
prezzi dell’acqua, la NDRC fissa i prezzi principali e le autorità locali
fissano quelli locali, previa audizione mirante a perseguire un uso sostenibile
delle risorse idriche. I prezzi coprono i costi e un ragionevole profitto per i
fornitori d’acqua locali. Il GoRPC ha inviato il pertinente listino dei prezzi
applicabili nei comuni in cui avevano sede i produttori esportatori di ARO
inseriti nel campione. È stato chiarito che i vari prezzi comunali si applicano
a tutti gli utenti industriali in modo uniforme, senza variare a seconda dell’impresa
o dell’utente. (b)
Risultati dell’inchiesta (130) L’inchiesta ha confermato che
la NDRC fissa il prezzo base dell’acqua e che le autorità amministrative per i
prezzi municipali fissano quelli di ciascun comune in base a vari parametri
(come costi di distribuzione, utili e ragionevole eccedenza). Al prezzo dell’acqua
va aggiunto un canone per “trattamento di depurazione” anch’esso fissato a
livello comunale. (131) Mentre il prezzo di base dell’acqua,
il canone per la depurazione e altri eventuali soprattasse locali sono
uniformemente applicabili a tutti gli utenti di una stessa categoria, si è
constatato che uno dei 2 esportatori inclusi nel campione, Zhejiang Huadong
Group, non ha pagato la depurazione. (132) L’esportatore ha asserito di
versare il corrispondente canone come importo forfettario all’Ufficio per la
protezione dell’ambiente. Tuttavia, si ritiene che tale versamento non sia
avvenuto al posto del canone per la depurazione, per le seguenti 3 ragioni: (1)
il documento ufficiale parla di canone per “emissioni di acque reflue” e non di
canone per “trattamento di depurazione”; (2) il pagamento non è proporzionale
all’effettivo consumo di acqua; (3) l’importo totale versato è piuttosto
ridotto rispetto all’importo effettivo che si sarebbe dovuto pagare se il
canone per la depurazione fosse stato pagato in base al consumo effettivo di
acqua. (c)
Contributi finanziari (133) Zhejiang Huadong Group ha
ottenuto un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), punto iii) del regolamento di base, dato che lo Stato eroga acqua
attraverso le società pubbliche locali di approvvigionamento idrico (cioè,
Hangzhou Xiaoshan Water Supply Co. Ltd.). Ai sensi del regolamento di base, ciò
costituisce un contributo finanziario dello Stato in forma di fornitura di beni
diversi dalle infrastrutture generali. Lo si può anche considerare una rinuncia
a entrate dovute allo Stato, in quanto un ente pubblico non ha riscosso entrate
altrimenti dovute ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto
ii). (d)
Benefici (134) Huadong Steel Group ha ottenuto
un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in
quanto lo Stato ha fornito acqua a un prezzo LTAR. È stato accertato che per l’approvvigionamento
idrico questo esportatore non ha pagato il prezzo intero di norma applicabile alla
categoria di utenti cui appartiene, dato che la componente “canone per
trattamento di depurazione” del prezzo dell’acqua non è stato pagato. (e)
Specificità (135) La sovvenzione nella forma di
fornitura d’acqua per uno degli esportatori che hanno collaborato è specifica
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, in
quanto nessuna impresa può derogare al canone per la depurazione. Anche se non
esistono norme legislative che limitino la sovvenzione a certe aziende, la
possibilità che una determinata impresa che fabbrica il prodotto in esame possa
ottenere acqua a un prezzo LTAR oltre all’apparente discrezionalità conferita
alle autorità locali di rinunciare a parte del prezzo che normalmente
dovrebbero riscuotere per l’acqua, rende la sovvenzione - di fatto - specifica.
La Commissione non ha potuto raccogliere ulteriori elementi di prova sul modo
in cui tale canone non è stato riscosso poiché il produttore esportatore non ha
potuto fornirli. (f)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (136) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Si considera che tale beneficio corrisponda all’importo del
canone per trattamento di depurazione non pagato per l’acqua consumata durante
il PI. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il
valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale
dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta durante il PI,
poiché la sovvenzione non dipende dall’andamento delle esportazioni né è
concessa in base a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (137) Zhejiang Huadong Group ha
beneficiato del mancato pagamento del canone per trattamento di depurazione. Il
margine di sovvenzione stabilito per tale impresa è pari allo 0,01%. (138) La media ponderata del margine
di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è
pari allo 0,01%. (139) Dato il basso livello di
collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno
collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato
accertato per questo regime per le imprese incluse nel campione che hanno
collaborato, ossia allo 0,01%. 3.3.1.4. Programma di fornitura dell’energia
elettrica a un prezzo LTAR (a)
Introduzione (140) La denuncia sosteneva che il
GoRPC aveva fornito elettricità a un prezzo LTAR tramite tassi agevolati. In
particolare, essa sosteneva che erano stati fissati prezzi dell’elettricità
diversi a seconda delle province e che le tariffe preferenziali venivano usate
come strumento per promuovere una politica industriale tesa a incoraggiare
prodotti in acciaio ad alto valore aggiunto e a scoraggiare produzioni
obsolete. (141) La regolamentazione e la
fissazione dei prezzi del mercato dell’energia elettrica in Cina è di
competenza della NDRC. Le reti interprovinciali e provinciali sono gestite da
due fornitori statali: La State Grid Corporation of China e la China
Southern Power Grid Corporation. I fornitori di energia elettrica a livello
comunale sono filiali delle suddette imprese. Grazie ad alcuni progetti pilota,
è in procinto di essere introdotto in Cina un meccanismo di concorrenza, ma il
suo impatto è per ora ancora trascurabile. (142) I prezzi dell’energia elettrica
sono fissati dalla NDRC in base a una procedura che prevede indagini sui costi,
consulenze di esperti, audizioni pubbliche, determinazione e pubblicazione del
prezzo finale. La NDRC pubblica i prezzi praticabili in ciascuna provincia in
appositi avvisi; gli uffici locali dei prezzi pubblicano poi un avviso
corrispondente a livello locale che adotta i prezzi decisi dalla centrale della
NDRC. Il prezzo finale copre le spese di acquisto, i costi di trasmissione e
delle perdite nonché le imposte addizionali statali. I prezzi sono
differenziati per provincia a seconda della situazione locale e degli obiettivi
perseguiti dalle varie province. I prezzi sono fissati a seconda delle varie
categorie di utenti finali (come utenze private o industriali). Esiste un’altra
differenza di prezzo tra i vari utenti industriali a seconda che essi
perseguano le politiche industriali stabilite dal GoRPC, elencate nella
decisione n. 40 (2005) della NDRC (v. spiegazioni aggiuntive al
considerando (182)). Gli utenti che, secondo il catalogo della NDRC, rientrano
tra le imprese “incoraggiate” pagano il prezzo di base dell’elettricità, mentre
quelli che rientrano tra le imprese “obsolete” o “vietate” pagano oltre al
prezzo di base anche una sovrattassa. Utenti che non rientrano in nessuna delle
categorie del catalogo, fanno parte della categoria generica delle
imprese”permesse” e pagano anch’essi il prezzo di base senza sovrattassa. I
fabbricanti di ARO rientrano solitamente nella categoria delle imprese
“incoraggiate” ai sensi della decisione n. 40 della NDRC. (b)
Mancata collaborazione (143) La Commissione ha chiesto al
GoRPC di illustrarle il quadro normativo del mercato e della formazione dei
prezzi dell’elettricità e il ruolo che in esso hanno gli organi o gli enti
pertinenti. Il GoRPC non ha presentato l’intera gamma delle decisioni relative
alla fissazione dei prezzi prese dalla NDRC e dagli uffici locali dei prezzi,
né riguardo ai produttori esportatori non inseriti nel campione né riguardo a
quelli inseriti nel campione. Il GoRPC ha anche omesso di indicare con
precisione il ruolo della NDRC e degli uffici locali dei prezzi nella
fissazione di quest’ultimi. La Commissione ha informato il GoRPC di queste
carenze, riguardanti i produttori esportatori inseriti nel campione, nella
lettera del 12 agosto 2012. Dalla visita d’ispezione è anche emerso che il
GoRPC applicava un prezzo dell’elettricità errato a uno degli esportatori del
campione che hanno collaborato. (c)
Risultati dell’inchiesta (144) L’inchiesta ha confermato che è
la NDRC a fissare i prezzi dell’energia elettrica applicabili nelle varie
province. È stato accertato che l’ufficio locale dei prezzi è un organismo
meramente esecutivo delle decisione presa a livello centrale dalla NDRC. Ciò è
confermato anche dal fatto che la NDRC pubblica avvisi in cui fissa i prezzi da
praticare di fatto in ciascuna provincia e che tali avvisi sono formalmente
recepiti in avvisi locali dell’ufficio locale dei prezzi, che impone poi tali
prezzi a livello locale. L’inchiesta ha anche accertato che in base a
determinati fattori, come il perseguimento di obiettivi di politica industriale
stabiliti dalle amministrazioni centrali e locali nei piani quinquennali e
settoriali, vengono fissati prezzi dell’elettricità diversi a seconda dei
settori, delle provincie e dei comuni. (145) Dall’inchiesta sugli
esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato è emerso che uno di
essi, Chongqing Wanda Steel Strip (CWSS), ha beneficiato di un prezzo dell’elettricità
inferiore a quello in genere applicato ai grandi utenti industriali. È stato
accertato che, nel territorio specifico in cui ha sede tale esportatore, una
sottocategoria di determinati utenti industriali, tra cui quelli che producono
il prodotto in esame, aveva diritto a questo sconto. (d)
Contributi finanziari (146) Uno degli esportatori inseriti
nel campione che hanno collaborato (CWSS) ha ricevuto un contributo finanziario
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento
di base, avendogli il governo erogato energia elettrica attraverso la locale
società pubblica di distribuzione dell’elettricità. Ai sensi del regolamento di
base, ciò costituisce un contributo finanziario dello Stato in forma di
fornitura di beni diversi dalle infrastrutture generali. (e)
Benefici (147) CWSS ha ottenuto un vantaggio
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto lo
Stato ha fornito elettricità a un prezzo LTAR. È stato accertato che questo
esportatore aveva diritto a un prezzo inferiore a quello generalmente
applicabile ad altri grandi utenti industriali. (f)
Specificità (148) La
sovvenzione in forma di fornitura di energia elettrica a un esportatore che ha
collaborato è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e
dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. Il prezzo inferiore è
fissato nel pertinente avviso della NDRC e inserito in quello pubblicato dall’ufficio
locale dei prezzi: esso è cioè imposto da un’autorità centrale e gestito a
livello locale. Il prezzo ridotto è concesso ad alcune imprese in determinati
settori (soprattutto fabbricanti di ferroleghe in forni elettrici e di
fertilizzanti) inclusi in una sottocategoria di utenti su vasta scala
industriali. Il prezzo ridotto è perciò limitato de jure solo a imprese che rientrano
in queste categorie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento di base. (149) La sovvenzione è anche limitata
a una determinata regione in quanto si applica solo nell’area geografica ben
definita in cui ha sede il fabbricante. Tale area è “incoraggiata” ai sensi
delle norme emanate dal governo centrale, ossia la Circolare del Consiglio di
Stato concernente varie politiche di sviluppo delle grandi regioni occidentali
della Cina (Circular of the State Council Concerning Several Policies on
Carrying out the Development of China’s Vast Western Regions)(v. per
maggiori dettagli il considerando (233)). La circolare menziona esplicitamente
il meccanismo dei prezzi per la trasmissione e la fornitura dell’energia
elettrica tra gli strumenti atti a conseguire lo sviluppo di alcuni settori.
Poiché i prezzi dell’elettricità applicabili in questo settore sono stabiliti
da un’autorità centrale, la sovvenzione è specifica anche su scala regionale,
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. (g)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (150) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato
calcolato sottraendo il prezzo effettivo pagato per kWh al prezzo che avrebbe
dovuto essere pagato per kWh dai grandi utenti industriali e moltiplicando poi
il risultato per la quantità di elettricità consumata durante il PI. In
conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore
della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei
produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta durante il PI,
poiché la sovvenzione non dipende dall’andamento delle esportazioni né è concessa
in base a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (151) Un produttore esportatore che
ha collaborato, incluso nel campione, che appartiene al gruppo di società
Panhua (cioè CWSS) ha beneficiato di questo sconto sull’elettricità. Il margine
di sovvenzione stabilito per Panhua Group è pari allo 0,14%. (152) La media ponderata del margine
di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è
pari allo 0,07%. (153) Dato il basso livello di
collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno
collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato
accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del
campione che hanno collaborato, ossia all’0,17%. 3.3.1.5. Fornitura di vari fattori di
produzione a un prezzo LTAR (154) La denuncia elenca numerosi
altri beni forniti dal GoRPC ai fabbricanti di ARO attraverso le sue IdS. In
particolare, essa elenca numerose operazioni specifiche relative alla fornitura
di vari prodotti a base d’acciaio fabbricati da IdS, tra cui concentrati di
minerali di ferro, pellets, minerale sinterizzato, rottami, billetta, leghe e
molti altri. La denuncia ha evidenziato che il prezzo per la fornitura di tali
beni è stato fissato in base a elementi e/o parametri di riferimento di vario
tipo, con massimali o adeguamenti a seconda dei diversi beni e del fatto se l’operazione
riguardava parti collegate. (155) Il GoRPC si è detto estraneo a
tale programma per fabbricanti d’acciaio durante il PI. Mancando informazioni
aggiuntive da parte del GoRPC sul programma in questione, le conclusioni della
Commissione si fondano sulle informazioni disponibili nel fascicolo, ai sensi
dell’articolo 28 del regolamento di base. (156) Nella misura in cui i prezzi
dei vari prodotti summenzionati non rispecchiano una remunerazione adeguata,
questo programma è passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto iii) e dell’articolo 6, lettera d), del
regolamento di base. La complessità delle varie operazioni di fornitura di tali
beni e dei contratti che le regolano, sui quali il verbale del procedimento
tace, non hanno tuttavia permesso alla Commissione di giungere a una
conclusione definitiva su tale programma. La Commissione ha perciò deciso di
cessare l’esame di questo programma. 3.3.2. Prestiti e tassi di interesse
agevolati all’industria degli ARO (a)
Introduzione (157) Il denunciante sostiene che i
fabbricanti di ARO beneficiano dei bassi tassi di interesse (sovvenzionati) riscossi
da banche commerciali appartenenti allo Stato e al governo, in conformità alla
politica del GoRPC che sostiene e forza l’espansione dell’industria siderurgica
cinese nel quadro dei piani quinquennali. (b)
Mancata collaborazione e uso di dati
disponibili (158) La
Commissione ha chiesto al GoRPC informazioni sulla suddivisione dei prestiti
concessi all’industria nel suo complesso e a quella interessata dal presente
procedimento dalle banche di cui il GoRPC è il principale o il solo azionista,
dalle banche di cui il GoRPC ha partecipazioni azionarie ma non è il principale
azionista, dalle banche di cui il GoRPC non è azionista e dalle banche estere.
Il GoRPC ha risposto di non conservare memoria degli importi e delle
percentuali dei prestiti erogati dalle banche statali né degli importi dei
prestiti concessi all’industria siderurgica. Il GoRPC non ha suggerito fonti
alternative per queste informazioni. (159) La
Commissione ha anche chiesto informazioni sulla partecipazione dello Stato al
capitale di banche e istituti finanziari, ma il GoRPC non le ha fornite,
sostenendo di non conservare tale contabilità. Anche se è improbabile che il
GoRPC non conosca gli attivi di sua proprietà, si noti che, in base a
informazioni pubblicamente disponibili[45][46], il GoRPC
è azionista principale di molte delle maggiori banche insediate in Cina e che
pertanto, come nel caso delle IdS che producono HRS/CRS, ha accesso agli
statuti delle banche che di sicuro descrivono dettagliatamente le informazioni
sulle partecipazioni azionarie. Si noti in proposito che ai sensi dell’articolo
61 della legge sulle banche commerciali [2003] le banche “devono inviare i
bilanci, i conti perdite e profitti, gli altri rendiconti finanziari nonché le
relazioni e i documenti statistici all’organo di regolamentazione
bancaria del Consiglio di Stato e alla People’s Bank of China”. (160) La
Commissione ha inoltre chiesto informazioni (con un questionario specifico –
Appendice A) sulla struttura del controllo statale sulle banche cinesi
interessate e sul perseguimento di politiche o interessi dello Stato nell’industria
siderurgica (ad esempio, consigli di amministrazione e consigli degli
azionisti, verbali delle assemblee degli azionisti/amministratori, nazionalità
degli azionisti/amministratori, politiche creditizie e valutazione del rischio
rispetto ai prestiti erogati ai produttori esportatori che hanno collaborato).
Ma, nella risposta al questionario il GoRPC presentava una sola appendice A
contenente alcune informazioni a carattere generale (desunte soprattutto da
siti web delle banche). La maggior parte delle informazioni specifiche
richieste nell’appendice A non è stato trasmessa. Ad alcune domande il GoRPC ha
risposto dicendo di non disporre di tali dati in quel momento, ad altre ha
risposto dando informazioni solo su alcune banche (sono stati forniti gli
statuti di sole 8 banche). Nella lettera di richiamo, la Commissione ribadiva
la sua richiesta, invitando il GoRPC a fornire tutte le informazioni chieste
inizialmente nel questionario. Nella sua risposta alla lettera di richiamo, il
GoRPC presentava alcune informazioni aggiuntive. Le risposte erano ancora molto
incomplete e non sono state trasmesse molte delle informazioni chieste (come la
percentuale di proprietà del governo nelle banche di proprietà statale, gli
statuti di alcune banche elencate nel questionario, risposte complete alle
domande dell’appendice A). (161) Nel
questionario, nella lettera di richiamo e di nuovo durante l’ispezione in loco,
la Commissione ha chiesto le circolari della People’s Bank of China (PBOC)
relative all’espansione della politica dei tassi d’interesse sui prestiti degli
istituti finanziari (YinFa [2003] No.250 e YinFa [2004] No 251). La Commissione
aveva appreso l’esistenza di tali circolari durante l’inchiesta precedente[47]. Ma. invece di fornire le circolari, il GoRPC rinviava la Commissione
al sito Web della PBOC per ottenere informazioni sulla politica dei tassi d’interesse
sui prestiti degli istituti finanziari. In proposito, durante l’ispezione sono
stati presentati 2 documenti che non erano altro che testi scaricati dal sito
Web. Si noti che sul sito Web della PBOC non esiste il testo completo di
nessuna circolare. (162) La
Commissione ha chiesto anche la circolare della PBOC sulle modifiche dell’8 giugno 2012
da presentare durante l’ispezione in loco. Il GoRPC invece di fornire la
circolare si limitava a informazioni solo generiche scaricate dal sito Web
della PBOC relative all’adeguamento dei tassi d’interesse di riferimento. (163) La
Commissione ha chiesto al GoRPC di fissare degli incontri con una precisa serie
di banche per verificare le informazioni sui prestiti agevolati alle industrie
degli ARO. Il GoRPC non ha tuttavia organizzato tali incontri, sostenendo di
non poter intervenire presso le banche statali per organizzarli. Si noti anche
che, nella lettera in preparazione dell’ispezione del 7 giugno 2012, la
Commissione aveva spiegato di essere pronta a iniziare l’ispezione un giorno
prima e di fatto concedeva un allungamento dei tempi dell’ispezione se il GoRPC
avesse ritenuto che ciò avrebbe agevolato le banche nel fornire chiarimenti e
spiegazioni sui prestiti agevolati. La Commissione ha quindi chiesto al GoRPC
di confermare prima dell’ispezione la presenza delle banche in modo da fissare
i necessari accordi con il gruppo che l’avrebbe effettuata. Nella sua lettera
del 15 giugno 2012 il GoRPC dichiarava che avrebbe continuato a chiedere alle
banche di collaborare ma di non poter costringerle a farlo. Alla fine, è stato
solo durante il primo giorno dell’ispezione che il gruppo della Commissione è
stato informato che il rappresentante della China Construction Bank era
disponibile per le domande e le spiegazioni. Poiché la Commissione non ne era
stata informata (benché specificatamente chiesto nella lettera di preparazione
dell’ispezione) non è stato possibile affrontare questioni specifiche su
contratti e sui prestiti ma solo questioni a carattere generale. In ogni caso,
non veniva messa a disposizione alcuna documentazione illustrativa sulle
dichiarazioni rese dal rappresentante della China Construction Bank, adducendo
il motivo che tutti i documenti chiesti dalla Commissione sarebbero stati
confidenziali e di carattere interno. (164) Il GoRPC è stato informato
delle conseguenze della mancata collaborazione ai sensi dell’articolo 28,
paragrafi 1 e 6, del regolamento di base. A causa della mancata di
collaborazione, è stato necessario, oltre che considerare documenti del GoRPC
forniti da altre parti, ricavare informazioni da fonti secondarie, come la
denuncia e dati di pubblico dominio scaricati da Internet. (c)
Risultati dell’inchiesta Intervento statale nel settore bancario (165) Dall’inchiesta
è anche emerso che il mercato finanziario cinese è caratterizzato dall’intervento
pubblico: la maggior parte delle principali banche appartiene allo Stato. Le
autorità cinesi hanno fornito informazioni solo assai scarse sulla
partecipazione o la proprietà delle banche in Cina. Ma, come meglio illustrato
di seguito, la Commissione ha raccolto una mole di informazioni disponibili per
giungere a conclusioni rappresentative. Nell’analisi tesa ad accertare se le
banche fossero enti cui è conferita o che esercitano un’autorità pubblica, la
Commissione ha anche cercato informazioni non solo sulla proprietà statale
delle banche, ma anche su altri elementi come la presenza dello Stato nei
consigli di amministrazione, il controllo dello Stato sulle loro attività, il
perseguimento di politiche o interessi statali, i tipi di statuto che tali enti
disciplinano. (166) Dalle informazioni disponibili
si è concluso che le banche di Stato in Cina detengono la quota più elevata del
mercato e una posizione predominante sul mercato finanziario. Secondo la
ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank[48], la quota delle banche di
Stato supera probabilmente i 2/3 del mercato cinese. Sulla stessa questione, il
Trade Policy Review of China dell’OMC rilevava che “l’elevato
grado di proprietà statale rappresenta un’altra caratteristica degna di
nota del settore finanziario in Cina”[49]
e che “i mutamenti intervenuti nella struttura commerciale del settore
bancario cinese, dominato da banche dello Stato, sono appena percettibili”[50]. È opportuno
sottolineare che le 5 maggiori banche commerciali di Stato (Agricultural Bank,
Bank of China, Construction Bank of China, Bank of Communications e Industrial
and Commercial Bank) rappresentano probabilmente oltre la metà del settore
bancario cinese[51].
(167) La
Commissione ha anche chiesto informazioni sulla struttura del controllo statale
di tali banche cinesi e sul perseguimento di politiche o interessi dello Stato
nell’industria siderurgica (ad esempio, consigli di amministrazione e consigli
degli azionisti, verbali delle assemblee degli azionisti e/o amministratori,
nazionalità degli azionisti e/o amministratori, politiche creditizie e
valutazione dei rischi rispetto ai prestiti erogati ai produttori esportatori
che hanno collaborato). Ma, come rilevato al considerando (160), il GoRPC ha
fornito informazioni solo molto limitate in proposito. La Commissione ha
pertanto dovuto ricorrere alle informazioni disponibili. E, in base ai dati
disponibili, ha concluso che tali banche sono controllate dallo Stato ed
esercitano un’autorità pubblica in modo tale che i loro atti possono essere
attribuiti allo Stato. I dati usati per giungere alle suddette conclusioni sono
ricavati dalle informazioni fornite dal GoRPC, dalle relazioni annuali delle
banche cinesi inviate al GoRPC o accessibili al pubblico, dalle informazioni
contenute nella ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 da
Deutsche Bank, dalla Policy review on China (2010 e 2012) dell’OMC, dal China
2030 World Bank Report, dalle informazioni inviate dai produttori esportatori
che hanno collaborato e da quelle contenute nella denuncia. Quanto alle banche
estere, fonti indipendenti stimano che queste rappresentino una parte minima
del settore bancario cinese e che svolgano quindi un ruolo insignificante nel
contesto dei prestiti; secondo alcune fonti, esse potrebbero rappresentare solo
l’1% del mercato cinese[52]. Anche le informazioni accessibili al pubblico confermano che le
banche cinesi, in particolare le grandi banche commerciali, si affidano ancora
agli azionisti statali e allo Stato per aumentare il capitale in caso di
insufficienza patrimoniale in seguito a espansione del credito[53]. (168) La maggior parte delle banche che
hanno erogato prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato sono di
banche di proprietà dello Stato. In effetti, in base alle informazioni
disponibili, è emerso che tra le banche esaminate almeno 14 su 17 appartengono
allo Stato; tra esse compaiono le più importanti banche commerciali cinesi come
Bank of China, China Construction Bank e Industrial and Commercial Bank of
China. Quanto alle altre banche di Stato, la Commissione ha chiesto di nuovo le
solite informazioni sul controllo statale e sul perseguimento di politiche o
interessi pubblici nel campo dell’industria siderurgica. Su questi aspetti, non
sono state fornite informazioni dettagliate. Si è pertanto concluso che le
banche sono controllate dallo Stato e che esercitano l’autorità pubblica in
maniera tale che i loro atti possono essere attribuiti allo Stato. Per questo,
le banche commerciali di Stato cinesi devono essere considerate enti pubblici. (169) Un altro segno del
coinvolgimento del GoRPC nel mercato finanziario cinese è il ruolo rivestito
dalla PBOC nel fissare i limiti specifici per la determinazione e la
fluttuazione dei tassi d’interesse. In effetti l’inchiesta ha dimostrato che la
PBOC prevede norme specifiche per disciplinare le fluttuazioni dei tassi d’interesse
in Cina. Secondo informazioni disponibili, tali norme sono stabilite dalla
circolare n. 251 della PBOC sulla Questione dell’aggiustamento dei tassi
di interesse sui depositi e sui prestiti – Yinfa (2004) (PBOC’s
Circular on the Issues about the Adjusting Interest Rates on Deposits and
Loans-Yinfa (2004) No 251) (“Circolare n. 251”). Le istituzioni
finanziarie sono tenute ad offrire tassi di prestito compresi entro un
determinato intervallo del tasso di interesse passivo di riferimento della
PBOC. Per prestiti gestiti in modo commerciale ed erogati dalle banche
commerciali e dalle banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica
del governo, non esiste alcun limite massimo per tale intervallo, ma solo un
limite minimo. Esiste invece un limite massimo e un limite minimo nell’intervallo
per le cooperative di credito urbano e per le cooperative di credito rurale. I
tassi di interesse dei prestiti agevolati e dei prestiti disciplinati da
specifiche normative del Consiglio di Stato non subiscono fluttuazioni verso l’alto.
La Commissione ha chiesto al GoRPC di chiarire il contenuto e la formulazione
della circolare n. 251 e della legislazione precedente (circolare n. 250 della
PBOC riguardante l’espansione dell’intervallo di fluttuazione del tasso di
interesse passivo per gli istituti finanziari – YinFa [2003]). Tuttavia, come
indicato nei considerando (161) e (162), il GoRPC ha rifiutato di esibire tali
circolari, il che ha impedito alla Commissione di verificare il loro contenuto
e di chiedere spiegazioni. Poiché in proposito il GoRPC non ha fornito alcun
dato che possa far pensare a un mutamento della situazione dal maggio 2011,
allorché la Commissione concluse la sua inchiesta antisovvenzioni sulla carta
fine patinata[54],
è assodato che la PBOC influenza la fissazione dei tassi di interesse delle
banche commerciali di Stato. Non avendo il GoRPC fornito alcuna prova che la
situazione constatata con l’inchiesta sulla carta fine patinata sia mutata, in
base ai dati disponibili e agli altri elementi di cui sopra, si conclude che la
situazione relativa al metodo che determina i tassi di interesse è restata
immutata per tutto il PI. Impartire ordini e
ingiunzioni (170) La Commissione ha poi cercato
di capire se anche alle banche commerciali private in Cina fossero stati dati
ordini o ingiunzioni del GoRPC di fornire prestiti agevolati (sovvenzionati),
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di
base,ai fabbricanti di ARO. Politica del GoRPC (171) Dato quanto premesso nella
sezione precedente sulla partecipazione dello Stato al settore bancario
(considerando da (165) a (169)), è evidente che il GoRPC si è dotato di una
politica tesa a fornire prestiti agevolati al settore dell’ARO, in quanto enti
pubblici (le banche commerciali di Stato)[55]
sono impegnati ad attuare tale politica e detengono una posizione dominante sul
mercato che consente loro di offrire tassi di interesse inferiori a quelli di
mercato. Occorre ora stabilire se tale politica si estenda ai fornitori
privati. Estensione delle politiche alle banche private (172) La legge sulle banche
commerciali [2003] si applica indistintamente sia alle banche commerciali
pubbliche che a quelle private. Ad esempio, l’articolo 38 della suddetta legge
incarica tutte le banche commerciali (cioè anche quelle di proprietà privata) a
“stabilire il tasso di interesse secondo il limite superiore e inferiore del
tasso attivo previsto dalla PBOC”, e l’articolo 34 della stessa legge
incarica le banche commerciali a “svolgere la propria attività creditizia
conformemente alle esigenze dell’economia nazionale e dello sviluppo
sociale e con lo spirito delle politiche industriali di Stato”. (173) Anche il decreto n. 35 -
Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Order No.35 - Policies
for the development of Iron and Steel Industry) e, in particolare, gli
articoli 24 e 25 che limitano la concessione dei mutui alle sole imprese che
attuano politiche nazionali di sviluppo dell’industria siderurgica, non
distinguono tra banche commerciali statali e private. (174) Oltre a
quanto sopra indicato (considerando (161) e (162)), le circolari della PBOC
sono vincolanti anche per le banche commerciali private. (175) Le precedenti citazioni da
leggi e regolamenti che disciplinano il settore bancario dimostrano che la
politica del GoRPC di fornire prestiti agevolati ai fabbricanti di ARO si
estende anche alle banche commerciali private e in effetti il GoRPC le incarica
di “svolgere la propria attività creditizia in conformità alle esigenze dell’economia
nazionale e dello sviluppo sociale e con lo spirito delle politiche industriali
di Stato”[56]. Valutazione dei rischi del credito (176) La Commissione ha chiesto
informazioni al GoRPC al fine di esaminare in che modo le banche cinesi
valutano i rischi di credito dei fabbricanti di ARO prima di decidere se
erogarli e a quali condizioni. Nell’appendice A del questionario, la
Commissione aveva chiesto informazioni sul modo in cui le banche consideravano
i rischi di prestito, valutavano il merito di credito del mutuatario, quali
premi di rischio chiedeva la banca alle varie imprese/industrie in Cina, quali
fattori considerava la banca nel valutare la richiesta di credito, come
descriveva la domanda di credito, il processo di approvazione, ecc. Tuttavia,
né il GoRPC né le singole banche indicate nel questionario hanno fornito alcun
documento al riguardo. Il GoRPC ha dato solo risposte generiche, non suffragate
da elementi che provassero la presenza di una qualsiasi forma di valutazione
del rischio di credito. (177) Anche
la Commissione ha chiesto informazioni analoghe ai produttori esportatori che
hanno collaborato e ha cercato di verificarle durante le ispezioni in loco dei
produttori esportatori inseriti nel campione. Entrambi i gruppi di produttori
esportatori inclusi nel campione hanno risposto che le banche chiedevano alcuni
documenti ed effettuavano qualche analisi del rischio di credito prima di
concedere i prestiti. Essi non potevano tuttavia addurre alcun elemento di
prova a sostegno delle loro affermazioni. Durante l’ispezione in loco, la
Commissione ha chiesto prove del fatto che le banche chiedessero tali documenti
o che le imprese li fornissero e qualsiasi tipo di relazione delle banche che documentasse
l’analisi del rischio di credito effettuata. I gruppi di produttori esportatori
non hanno però saputo fornire tale prova né fornire altre prove a sostegno di
quanto essi affermino. Si noti inoltre che a nessuno dei gruppi di produttori
esportatori del campione o a singole imprese all’interno di essi è stato
attribuita una valutazione del credito. (178) Le informazioni relative alla
valutazione del rischio di credito sono state ripetutamente chieste alle parti
interessate e sono considerate essenziali tenuto anche conto i) delle
conclusioni della relazione 2006 del FMI secondo cui la liberalizzazione
bancaria in Cina è incompleta e il rischio di credito non adeguatamente
considerato[57],
ii) della relazione 2009 del FMI che evidenzia la mancata liberalizzazione dei
tassi d’interesse in Cina[58],
iii) della relazione per paese 2010 del FMI secondo cui il costo del capitale
in Cina è relativamente basso, l’allocazione del credito è talvolta determinata
da elementi diversi dal prezzo e l’elevato risparmio d’impresa è in parte
legato ai bassi costi di vari fattori (come il capitale e il suolo)[59] e iv) dello Economic Survey of
China 2010 dell’OCSE[60]
e del documento di lavoro n. 747 del dipartimento economico dell’OCSE
sulle riforme del settore finanziario in Cina[61],
secondo cui la proprietà degli istituti finanziari si caratterizza per il
predominio dello Stato, ciò che solleva la questione se e in che misura le
decisioni creditizie delle banche si basino su considerazioni puramente
commerciali poiché tradizionalmente le banche sembrano rivestire il ruolo di
agenzie statali collegate al governo. (d)
Contributo finanziario (179) Considerati
gli elementi di prova nel loro complesso, si è concluso che la maggior parte
dei prestiti ai 2 gruppi di produttori esportatori del campione sono forniti da
banche di Stato, che sono enti pubblici perché investite di autorità di governo
e perché esercitano funzioni governative. Esistono ulteriori elementi di prova
del fatto che le banche esercitano un’autorità pubblica effettiva, dato che,
come spiegato al considerando (169), si assiste a un chiaro intervento dello
Stato (ossia della PBOC) sul modo in cui le banche commerciali prendono
decisioni sui tassi di interesse per prestiti concessi a imprese cinesi. In
tali circostanze, le attività creditizie di questi enti sono direttamente
attribuibili al governo. Il fatto che le banche esercitino un’autorità pubblica
è confermato anche dal modo in cui il decreto n. 35 della NDRC - Politiche
per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Order No.35- Policies for the
development of Iron and Steel Industry)[62], la Decision 40
e l’articolo 34 della legge sulle banche commerciali (Law on Commercial
Banks) intervengono per adempiere alle politiche industriali dello
Stato. Esistono inoltre numerosi indizi, suffragati da studi e relazioni
oggettivi, sulla diffusione dell’intervento statale nel sistema finanziario
cinese, come già spiegato al considerando (178). Infine, il GoRPC non ha
fornito informazioni che avrebbero consentito una maggiore comprensione del
rapporto tra le banche di Stato e governo, come spiegato ai considerando da
(159) a (164). Nel caso quindi di prestiti erogati da banche commerciali di
Stato in Cina, la Commissione conclude che esiste nella fattispecie un
contributo finanziario ai fabbricanti di ARO sotto forma di un trasferimento
diretto di fondi statali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), punto i), del regolamento di base. Inoltre, è anche
dimostrato che sia le SOCB (state-owned commercial banks) che le banche
private ricevono ordini o ingiunzioni dal governo e ciò significa pertanto che
esiste un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera
a), punto iv), del regolamento di base. (180) Alla luce dell’esame di cui ai
considerando da (170) a (175), è stato accertato che anche le banche private
ricevono ordini o ingiunzioni dal GoRPC affinché forniscano prestiti ai
fabbricanti di ARO; esiste perciò un contributo finanziario ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv), del regolamento di base. (e)
Benefici (181) Esiste un vantaggio, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di
base, nella misura in cui i prestiti statali sono erogati a condizioni più
favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe ottenere sul mercato. Poiché
è stato accertato che i prestiti non statali in Cina non rappresentano un
riferimento di mercato adeguato (essendo le banche private oggetto di ordini o
ingiunzioni da parte del GoRPC), tale parametro è stato costruito secondo i
metodi descritti ai considerando (191) e (192). (f)
Specificità (182) L’industria siderurgica
appartiene alla categoria “incoraggiata” in conformità alla decisione
n. 40. La decisione n. 40 è un decreto del Consiglio di Stato, il più
alto ente amministrativo della RPC, ed è quindi una decisione giuridicamente
vincolante per gli altri enti pubblici ed operatori economici. Essa classifica
i settori industriali in “progetti incoraggiati, limitati ed eliminati” e
rappresenta un orientamento per la politica industriale che, con il “Catalogo
con elenco”, dimostra che il GoRPC porta avanti una politica tesa a
incoraggiare e sostenere gruppi di imprese o settori industriali, come quello
dell’ARO, classificato dal “Catalogo con elenco” tra le “industrie incoraggiate”.
Riguardo al numero di settori industriali elencati tra quelli “incoraggiati”,
si noti che questi rappresentano solo una parte dell’economia cinese. Solo a
determinate attività in seno a questi settori incoraggiati è riconosciuto lo
status di “incoraggiato”. L’articolo 17 della decisione n. 40 stabilisce
inoltre che i “progetti di investimenti incoraggiati” beneficiano di privilegi
e incentivi specifici, tra cui di un sostegno finanziario. D’altro canto, sui
“progetti limitati ed eliminati”, la decisione n. 40 autorizza le autorità
statali a intervenire direttamente per regolamentare il mercato. Di fatto, gli
articoli 18 e 19 prevedono che l’autorità competente proibisca alle istituzioni
finanziarie di erogare finanziamenti a tali “progetti limitati ed eliminati”.
Risulta da quanto sopra che la decisione n. 40 istituisce regole
vincolanti per tutte le istituzioni economiche sotto forma di direttive sulla
promozione e il sostegno alle industrie incoraggiate, tra cui rientra il
settore dell’ARO. (183) Inoltre gli articoli 24 e 25
del decreto n. 35 della NDRC - Politiche per lo sviluppo dell’industria
siderurgica, limitano in particolare la concessione di prestiti alle sole
imprese siderurgiche che rispettano pienamente le politiche di sviluppo dell’industria
siderurgica. (184) Il denunciante ha fornito
elementi di prova del fatto che anche altri piani e documenti incoraggiano e
incaricano di dare sostegno finanziario all’industria siderurgica in generale e
anche a specifiche zone geografiche della Cina, in particolare[63] [64]. (185) Tenuto conto di tutto quanto
precede, è chiaro che le autorità consentono agli istituti finanziari di
fornire prestiti agevolati solo a un numero limitato di imprese/settori
industriali conformi alle politiche di sviluppo del GoRPC. In base agli
elementi di prova disponibili e data la mancata collaborazione del GoRPC in
questo campo, si conclude che le sovvenzioni in forma di prestiti agevolati non
sono erogate a tutti e sono perciò specifiche ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate non
hanno poi fornito elementi di prova che facessero pensare a sovvenzioni basate
su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento di base. (186) Dall’inchiesta è emerso che i
due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato dei
prestiti agevolati durante il PI. (g)
Conclusione (187) Di conseguenza, il
finanziamento dell’industria dell’ARO deve essere considerata una sovvenzione. (188) Preso atto dell’esistenza di un
contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della
sua specificità, tale sovvenzione deve essere considerata compensabile. (h)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (189) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Ai sensi dell’articolo 6, lettera b), del regolamento
di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l’importo
pagato per il finanziamento pubblico dall’impresa beneficiaria e l’importo che
la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile
sul mercato. (190) Come
spiegato sopra (considerando da(165) a (178)), poiché i prestiti erogati dalle
banche cinesi rispecchiano il pesante intervento statale nel settore bancario e
non tengono conto dei tassi che verrebbero applicati in un mercato funzionante,
è stato costruito un adeguato riferimento di mercato con il metodo indicato di
seguito. A causa della mancata collaborazione del GoRPC, la Commissione, per
fissare un adeguato tasso di interesse di riferimento, è anche ricorsa ai dati
disponibili. (191) Nella
definizione di un riferimento adeguato, si considera ragionevole applicare i
tassi di interesse cinesi, corretti in modo da riflettere il normale rischio di
mercato. In effetti, in un contesto in cui l’attuale stato finanziario degli
esportatori è stato stabilito in un mercato distorto e in assenza di
informazioni affidabili da parte delle banche cinesi sulla misurazione del
rischio e sulla determinazione dei rating di credito, si ritiene necessario
stimare l’affidabilità creditizia degli esportatori cinesi non sulla base del
valore nominale, ma applicando una maggiorazione che tenga conto delle potenziali
ripercussioni della distorsione del mercato cinese sulla loro situazione
finanziaria. (192) In
riferimento a quanto sopra, come illustrato ai considerando (160), (163) e
(164), è stato chiesto sia al GoRPC che ai produttori esportatori che hanno
collaborato di fornire informazioni sulle politiche creditizie delle banche
cinesi e sulle modalità con cui erano stati accordati prestiti ai produttori
esportatori. Nonostante le ripetute richieste, le parti non hanno fornito tali
informazioni ed è stato anche rifiutato ogni accesso alle banche di proprietà
dello Stato. Vista perciò questa mancata collaborazione e i dati nel complesso
disponibili, in conformità a quanto disposto dall’articolo 28,
paragrafo 6, del regolamento di base, si ritiene appropriato ritenere che
a tutte le aziende cinesi sarebbe stato accordato solo il grado più elevato
delle obbligazioni di qualità creditizia inferiore (corrispondente al
cosiddetto “Non-investment grade” - voto BB secondo Bloomberg) e aggiungere il
premio di solito previsto per titoli obbligazionari emessi da aziende con tale
rating al tasso di prestito standard della People’s Bank of China. Il vantaggio
conferito ai produttori esportatori è stato calcolato a partire dal
differenziale del tasso di interesse, espresso in percentuale, moltiplicato per
l’importo insoluto del prestito, ossia l’interesse non pagato durante il PI.
Tale importo è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori
esportatori che hanno collaborato. (193) Il margine di sovvenzione di
questo regime, emerso durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel
campione, è pari allo 0,25% per il gruppo di società Huadong e allo 0,89% per
il gruppo di società Panhua. (194) La media ponderata del margine
di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è
pari allo 0,58%. (195) Dato il basso livello di
collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno
collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato
accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del
campione che hanno collaborato, ossia all’0,97%. 3.3.3. Programmi
di intervento sui titoli (196) La
denuncia lamenta poi una serie di presunti programmi di sovvenzione riguardanti
i titoli in relazione a produttori esportatori che non sono stati scelti per il
campione e/o che non hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione aveva
chiesto al GoRPC di dare informazioni su questi programmi nei questionari
iniziali e aggiuntivi e ha poi offerto al GoRPC ampie possibilità di fornire
risposte su tali programmi. Il GoRPC ha deciso di rispondere su presunti
programmi di sovvenzione solo limitatamente ai 2 produttori esportatori
inseriti nel campione e ha confermato questa posizione per tutta la durata del
procedimento. (197) Il notevole livello di mancata
collaborazione a questo procedimento ha ostacolato la possibilità per la
Commissione di acquisire conoscenze e atti sui programmi citati nella denuncia.
La Commissione ha verificato che i produttori esportatori inclusi nel campione
non sono ricorsi a questi programmi. La Commissione ha dovuto perciò accertare
l’esistenza dei programmi di sovvenzione e stabilire il dazio residuo per tutti
gli altri programmi sui quali il GoRPC non ha dato informazioni e ai quali i
produttori esportatori inclusi nel campione non erano ammessi e che non hanno
usato, in base agli elementi di prova disponibili nel fascicolo, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. 3.3.3.1. Conversione di debiti in
capitale azionario (a)
Descrizione (198) La denuncia conteneva elementi
di prova del fatto che nel 2000 vari fabbricanti d’acciaio erano stati
coinvolti in operazioni di swap di debito contro capitale azionario, per un
totale complessivo di RMB 62,5 miliardi di renminbi (RMB) di debiti. Si suppone
che, facendo intervenire 4 società cinesi di gestione patrimoniale (Chinese
Asset Management Companies - AMC), siano stati annullati debiti residui
dovuti da IdS siderurgiche a banche commerciali di Stato (BCdS) cambiandoli in
azioni ma senza obbedire a considerazioni di mercato. La denuncia sostiene
inoltre che le AMC sono state appositamente fondate per raccogliere ingenti
prestiti in sofferenza in settori chiave - come quello siderurgico - e per
ristrutturare i debiti delle IdS, tra l’altro tramite operazioni di swap su
azioni. Poiché il GoRPC non ha fornito alcuna informazione su tale programma,
la Commissione trae le proprie conclusioni in base alle informazioni
disponibili nel fascicolo ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base (v.
considerando da (33) a (35)). Per lo stesso motivo, l’articolo 28 del
regolamento di base è stato applicato ai programmi di conferimento di capitale
e di non pagamento dei dividendi, descritti nei considerando da (204) a (215). (b)
Risultati dell’inchiesta (199) Le conclusioni raggiunte su
questo programma si basano sulle informazioni contenute nella denuncia. Le
conversioni dei debiti in capitale azionario rappresentano un contributo
finanziario in forma di conferimento di capitale e/o di prestito ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o in forma
di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.
Questo contributo finanziario è stato fornito dal governo attraverso enti
pubblici coinvolti in tali operazioni, cioè 4 AMC e varie BCdS (v. considerando
(168)). Mancando qualsiasi collaborazione da parte del GoRPC, gli elementi di
prova agli atti dimostrano che le AMC sono enti pubblici, in quanto
appositamente istituite dal GoRPC per raccogliere ingenti prestiti in
sofferenza in settori chiave - come quello siderurgico - e per ristrutturare i
debiti delle IdS. Di conseguenza, si ritiene che esse esercitano un’autorità di
governo. (200) Il denunciante ha inoltre
fornito prove prima facie che dimostrano che l’enorme cancellazione del debito
non era avvenuta in base a normali considerazioni commerciali, che il GoRPC non
esaminato fatti come un normale investitore privato avrebbe fatto riguardo al
congruo livello di rendimento prevedibile che gli swaps avrebbero generato nel
tempo. La denuncia sosteneva al contrario che il GoRPC ha cambiato enormi
quantità di debito in azioni per il rapporto attivo/passivo dei fabbricanti
siderurgici e migliorare la loro competitività a prescindere da considerazioni
commerciali che un investitore privato potrebbe fare. La Commissione, dopo
attenta analisi delle informazioni contenute nella denuncia, e mancando altre
informazioni nel dossier, ha perciò concluso che le misure conferiscono un
vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento di base. (201) La sovvenzione è specifica ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, limitandosi solo a
beneficiari selezionati partecipati dallo Stato, essendo l’assegnazione del
finanziamento discrezionale e non esistendo criteri obiettivi. Si conclude
perciò che questo programma rappresenta una sovvenzione compensabile per i produttori
esportatori del prodotto in esame. (c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (202) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è un vantaggio
eccezionale pari all’importo complessivo dello swap debito contro azioni, al’importo
cioè del debito condonato. Mancando altre informazioni da parte dal GoRPC per
valutare tale vantaggio, la Commissione fonda le sue conclusioni sui dati
contenuti nella denuncia. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del
regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato
ripartito sul PI in base al normale periodo di deprezzamento delle attività
delle aziende beneficiarie. L’importo è stato corretto aggiungendovi gli
interessi maturati nel periodo, per riflettere l’andamento del vantaggio nel
tempo e determinare quindi l’intero vantaggio del beneficiario di tale regime.
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore
della sovvenzione è stato ripartito sul livello di produzione del prodotto in
esame durante il PI poiché la sovvenzione non è condizionata all’andamento
delle esportazioni né è stata accordata rispetto a quantità fabbricate,
prodotte, esportate o trasportate. (203) Il margine di sovvenzione così
ottenuto per tutte le società che non hanno collaborato è pari all’0,05%. Non è
stato necessario calcolare il margine di sovvenzione per i produttori inseriti
nel campione e per altri produttori che hanno collaborato per i motivi esposti
ai considerando (196) e (197). 3.3.3.2. Conferimenti di capitale (a)
Descrizione (204) La denuncia sostiene che il
GoRPC nel corso degli anni ha apportato alle imprese siderurgiche notevoli
somme di denaro mediante conferimenti di capitale. Secondo la denuncia, il
GoRPC (attraverso vari enti statali) ha acquistato azioni di imprese di cui era
già il principale azionista, senza acquisirne i tipici diritti aggiuntivi. La
denuncia illustra specifiche operazioni che interessano enti controllati dallo
Stato, come China International Capital Corporation (CICC) e SASAC. (b)
Risultati dell’inchiesta (205) Poiché il GoRPC non ha dato
alcuna informazione su tale programma (v. considerando (196) e (197)), le
conclusioni su questo programma si basano sulle informazioni contenute nella
denuncia, se sostenute da fonti adeguate. I conferimenti di capitale
rappresentano un trasferimento diretto di fondi ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Si tratta di contributi
finanziari forniti dal governo attraverso enti pubblici che effettuano tali
operazioni, come CICC e SASAC. La denuncia contiene prove specifiche su
conferimenti di capitale a una IdS siderurgica in cui CICC ha agito da capofila
nella sottoscrizione e ha gestito l’emissione delle azioni. Secondo le
informazioni contenute nella denuncia, lo Stato detiene il 51% di CICC ed è in
definitiva controllata da SASAC, che anche nelle operazioni documentate nella
denuncia ha agito da ente del GoRPC che controlla l’IdS siderurgica (per l’esame
delle funzioni di SASAC, v. considerando da (64) a (66)). Queste operazioni
sono state pertanto svolte dal GoRPC attraverso enti pubblici ai sensi dell’articolo
2, lettera b) del regolamento di base e della relativa giurisprudenza dell’OMC.
(206) Si ritiene che i conferimenti
di capitale diano alle imprese beneficiarie un vantaggio ai sensi dell’articolo
6, lettera a) del regolamento di base in quanto non rispondono alla normale
prassi di investimento degli investitori privati. L’incoerenza di tali
conferimenti di capitale con la prassi degli investitori privati è
dettagliatamente documentata nella denuncia. Riguardo a queste specifiche
operazioni, dalla denuncia emerge da un lato che l’IdS siderurgica ha pagato un
prezzo sopravvalutato, non conforme a eque condizioni di mercato, per la quota
che le spettava della nuova emissione azionaria e, dall’altro, che ha usato i
fondi così raccolti per acquistare beni di proprietà dello Stato e investimenti
azionari a prezzi inferiori a quelli di mercato. La denuncia dimostra inoltre
che il GoRPC ha pagato lo stesso prezzo di altri investitori benché le sue
azioni valessero, godendo di diritti e prospettive diversi rispetto a quelle
vendute ad altri azionisti. (207) Tali sovvenzioni sono specifiche
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base,
perché concesse a un numero limitato di beneficiari selezionati, partecipati
dal governo. Si conclude perciò che questo programma rappresenta una
sovvenzione compensabile per i produttori esportatori del prodotto in esame. (c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (208) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all’importo
dei conferimenti di capitale. Mancando altre informazioni da parte dal GoRPC
per valutare tale vantaggio, la Commissione fonda le sue conclusioni sui dati
contenuti nella denuncia. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del
regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato
ripartito sul PI in base al normale periodo di deprezzamento delle attività
delle aziende beneficiarie. L’importo è stato corretto aggiungendovi gli
interessi maturati nel periodo, per riflettere l’andamento del vantaggio nel
tempo e determinare quindi l’intero vantaggio del beneficiario di tale regime.
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore
della sovvenzione è stato ripartito sull’intero livello di produzione del
beneficiario durante il PI poiché la sovvenzione non è condizionata all’andamento
delle esportazioni né è stata accordata rispetto a quantità fabbricate,
prodotte, esportate o trasportate. (209) Il margine di sovvenzione così
ottenuto per tutte le società che non hanno collaborato è pari all’0,08%. Non è
stato necessario calcolare il margine di sovvenzione per i produttori inseriti
nel campione e per altri produttori che hanno collaborato per i motivi esposti
ai considerando (196) e (197). 3.3.3.3. Rinuncia al versamento dei
dividendi (a)
Descrizione (210) La denuncia sostiene che,
secondo la politica del GoRPC, le IdS, comprese quelle che producono ARO, non
devono versare dividendi al governo in quanto loro proprietario, nemmeno se
raccolgono profitti. Di conseguenza, grazie al programma, le IdS siderurgiche
sono in grado di finanziare massicci investimenti con i dividendi non
distribuiti. (b)
Risultati dell’inchiesta (211) Poiché il GoRPC non ha dato
alcuna informazione sulla distribuzione dei dividendi da parte delle IdS
siderurgiche (v. considerando (196) e (197)), le conclusioni su questo
programma si fondano sulle informazioni contenute nella denuncia, se sostenute
da fonti adeguate. I dividendi non distribuiti vanno considerati un sussidio occulto
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di
base o rinuncia a entrate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii), del regolamento di base, in quanto il GoRPC non raccoglie dividendi
che normalmente maturerebbero sulle azioni degli investitori privati. Queste
sovvenzioni dissimulate sono elargite dal governo attraverso l’ente che detiene
direttamente le azioni delle IdS siderurgiche, cioè proprio la SASAC. Dall’esame
riguardante SASAC emerge che svolge funzioni governative (per i particolari, v.
considerando da (64) a (66)). (212) L’intero importo dei dividendi
non versati conferisce alle IdS siderurgiche beneficiarie un vantaggio ai sensi
dell’articolo 6, lettera a) del regolamento di base in quanto ciò non risponde
alla normale prassi di investimento degli investitori privati che presuppone la
distribuzione dei dividendi normalmente maturati sulle loro azioni. Per IdS
parzialmente possedute da investitori privati, l’importo del vantaggio è pari
all’importo di dividendi non versati distribuiti loro su base proporzionale. (213) Si tratta di sovvenzioni
specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base
perché concesse a un numero limitato di beneficiari selezionati, partecipati dal
governo. Si conclude perciò che questo programma rappresenta una sovvenzione
compensabile per i produttori esportatori del prodotto in esame. (c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (214) L’importo
della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante
il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è
considerato pari all’importo dei dividendi non versati. Mancando altre
informazioni sulla valutazione di questo vantaggio da parte dal GoRPC, la
Commissione fonda le sue conclusioni su dati finanziari relativi ai beneficiari
di pubblico dominio. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sull’intero fatturato
del beneficiario durante il PI usato come denominatore appropriato, poiché la
sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata
accordata rispetto a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (215) Il margine di sovvenzione così
ottenuto per tutte le società che non hanno collaborato è pari all’1,36%. Non è
stato necessario calcolare il margine di sovvenzione per i produttori inseriti
nel campione e per altri produttori che hanno collaborato per i motivi esposti
ai considerando (196) e (197). 3.3.4. Programmi relativi all’imposta
sul reddito e ad altre imposte dirette 3.3.4.1. Politiche fiscali tese a
detrarre le spese di ricerca e sviluppo (R&S) (216) Il regime dà vantaggi alle
imprese che introducono nuove tecnologie, nuovi prodotti o nuove tecniche per
la loro produzione. Le imprese ammissibili possono diminuire l’imposta che esse
devono sul reddito delle società del 50% delle spese effettive per progetti
approvati. (217) Si osservi che, sebbene il
GoRPC si sia limitato, nella sua risposta al questionario e alla lettera di
richiamo, ai regimi utilizzati dalle imprese inserite nel campione, non ha dato
alcuna informazione su questo regime nonostante che una delle società incluse
nel campione abbia descritto, nella sua risposta al questionario, i vantaggi
ottenuti grazie a esso. Di nuovo richiesto durante l’ispezione in loco di
fornire informazioni, la risposta del GoRPC ha aggiunto qualche dato parziale
su questo programma. Nonostante questa informazione sia stata data in ritardo,
la squadra di verifica ha chiesto chiarimenti su numerose questioni (v.
considerando (219)), senza ottenerli. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto
fondare le sue conclusioni sui migliori dati disponibili. (a)
Base giuridica (218) Questo regime è istituito come
trattamento fiscale agevolato dall’articolo 30, paragrafo 1, della
legge che disciplina l’imposta sul reddito societario (Corporate Income Tax
Law) della RPC (decreto n. 63 del Presidente della RPC, in vigore dall’1 gennaio
2008), dall’articolo 95 dei regolamenti d’attuazione della legge che
disciplina l’imposta sul reddito societario (Regulations on the
Implementation of Enterprise Income Tax Law) della RPC (decreto n. 512
del Consiglio di Stato della RPC) e dalla guida ai settori chiave (notifica
n. 6, 2007). Nel corso del presente procedimento, il GoRPC non ha
presentato il decreto n. 512 né la notifica n. 6. (b)
Ammissibilità (219) Come osservato sopra, nelle
risposte al questionario e alla lettera di richiamo il GoRPC non ha fornito
alcuna informazione riguardo al regime. Nel documento presentato durante l’ispezione
in loco il GoRPC ha sostenuto che è possibile detrarre dal reddito imponibile
solo le “spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese per sviluppare
nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze”. Il GoRPC non ha
tuttavia spiegato il significato dei termini “nuove tecnologie”, “nuovo
prodotto” e “nuove competenze”. La Commissione ha inoltre cercato di dare un
significato esatto a tali termini durante l’ispezione di Zhejiang Huadong, ma l’impresa
non ha dato alcuna spiegazione concreta, rispondendo che si trattava di termini
solo generici. (220) Nell’inchiesta sulla carta fine
patinata, era emerso tuttavia che potevano beneficiare del regime solo progetti
di R&S di imprese appartenenti ai Settori delle nuove e alte tecnologie che
ricevono un sostegno primario dello Stato (New and High Tech Sectors
Receiving Primary Support from the State) e i progetti elencati nella Guida
ai settori chiave delle industrie ad alta tecnologia (Guide to Key Fields of
High Tech Industrialization) in conformità all’attuale obiettivo
prioritario di sviluppo promulgato dalla NDRC[65].
Non essendo state fornite nuove informazioni pertinenti nel presente
procedimento che possano confutare tale conclusione, si conclude che il regime
non è universalmente accessibile ma che vi sono ammessi solo
industrie/imprese/progetti determinati. (c)
Attuazione pratica (221) Stando alle risposte del GoRPC,
le imprese chiedono lo sgravio fiscale presentando i propri redditi e “altri
documenti pertinenti” alle autorità fiscali; non si precisa tuttavia cosa siano
questi “altri documenti pertinenti”. Dall’inchiesta sulla carta fine patinata è
emerso che ogni impresa che intenda beneficiare di questo regime deve far
esaminare i progetti di R&S dal locale Ufficio per la scienza e la
tecnologia (Science and Technology Bureau); al termine dell’esame, l’ufficio
fiscale rilascia la notifica di accettazione. Se accettato, l’aliquota soggetta
all’imposta sul reddito societario si riduce del 50% delle spese
effettivamente sostenute per i progetti approvati[66]. (d)
Risultati dell’inchiesta (222) A questo regime ha fatto
ricorso durante il PI uno dei produttori esportatori che hanno cooperato,
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd. Per la mancata
collaborazione da parte del GoRPC e per le risposte tardive o incomplete ad
esso relative, è stato impossibile farsi un’idea delle procedure, dalla
presentazione della domanda all’approvazione, cui devono attenersi le imprese
che beneficiano del regime. Si noti che la Commissione ha dovuto in parte
fondarsi su fatti accertati durante l’inchiesta sulla carta fine patinata. (e)
Conclusione (223) Il regime va considerato una
sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto
ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in forma di
rinuncia a introiti da parte della pubblica amministrazione, che conferisce un
vantaggio alle società beneficiarie. (224) Al GoRPC è stato chiesto di
delucidare i criteri di ammissibilità alla sovvenzione e il suo impiego, per
poter stabilire se e in che misura essa si limiti a determinate imprese e se
sia specifica ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base. Nella
risposta al questionario e alla lettera di richiamo, il GoRPC non ha fornito
alcuna informazione. Inoltre, alla luce delle conclusioni cui si è giunti in
merito all’uso dello stesso regime da parte delle imprese durante l’inchiesta
sulla carta fine patinata, le informazioni fornite in proposito durante l’ispezione
in loco sembrano essere incomplete. La Commissione, tenendo conto della
prescrizione sancita dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di
base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere “chiaramente
suffragata” da prove positive, ha dovuto pertanto fondare le proprie conclusioni
sui dati disponibili ai sensi del’articolo 28 del regolamento di base. Tra i
migliori dati disponibili vi sono i risultati dell’inchiesta sulla carta fine
patinata. (225) Il regime di sovvenzione è
specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di
base, dato che la legislazione applicata dall’autorità di concessione limita l’accesso
al regime solo a determinate società e industrie, classificate come
“incoraggiate”, quali quelle appartenenti all’industria dell’ARO. Inoltre, non
sembrano esistere criteri oggettivi di limitazione dell’ammissibilità, né
elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di
base. Si noti che la mancata collaborazione da parte del GoRPC non consente
alla Commissione di valutare l’esistenza criteri oggettivi siffatti. (226) Di conseguenza, la sovvenzione
va considerata compensabile. (f)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (227) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei
quali si è constatata l’esistenza durante il PI. Il vantaggio conferito ai
beneficiari è considerato equivalente all’importo totale dell’imposta dovuta in
base all’aliquota di imposta normale, dopo aver dedotto l’importo corrisposto,
con un’ulteriore deduzione pari al 50% delle spese effettive imputabili a
R&S sui progetti approvati. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito
sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta
durante il PI, poiché la sovvenzione non dipende dall’andamento delle
esportazioni né è concessa in base a quantità fabbricate, prodotte, esportate o
trasportate. (228) Uno dei produttori esportatori
che hanno collaborato inclusi nel campione, il gruppo di imprese Huadong, ha
beneficiato di questo regime. Il margine di sovvenzione stabilito per il
Huadong Group è apri allo 0,19%. (229) La media ponderata del margine
di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è
pari allo 0,09%. (230) Dato il basso livello di
collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno
collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato
accertato per questo regime per le imprese incluse nel campione che hanno
collaborato, ossia allo 0,19%. 3.3.4.2. Agevolazioni
fiscali a favore delle regioni centrali e occidentali (231) Il regime offre vantaggi alle
imprese situate nelle regioni centrali e occidentali. Le imprese ammissibili
vanno soggette a un tasso ridotto di imposta sul reddito pari al 15%,
rispetto al normale tasso del 25% applicato in tutta la Cina. (232) Nel questionario, nella lettera
di richiamo e durante la visita d’ispezione in loco è stato chiesto al GoRPC di
fornire informazioni su tale regime. Il GoRPC non ha risposto a nessuna delle
domande formulate nel questionario e nella lettera di richiamo, limitandosi a
dichiarare che il programma era ormai scaduto il 31 dicembre 2010, e affermando
che nessuna impresa inclusa nel campione aveva beneficiato del regime durante
il PI. Ciò contraddice tuttavia le risposte di uno dei produttori esportatori
(Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd) e gli elementi di prova raccolti durante
la visita d’ispezione in loco di tale società. (a)
Base giuridica (233) Questo regime è istituito come
regime fiscale agevolato dall’Avviso sulle politiche fiscali agevolate per lo
sviluppo delle regioni occidentali (Notice on Favourable Tax Policies for
Western Region Development - Ministero delle Finanze, General Tax Bureau
and General Customs Office, in vigore dall’1 gennaio 2001), aggiornato
dall’Avviso per una più ampia attuazione delle politiche fiscali nella
strategia di sviluppo delle regioni occidentali (Notice on Further
Implementation on Tax Policies of the Western Development Strategy -
Ministero delle Finanze, General Tax Bureau and General Customs Office, in
vigore dall’1 gennaio 2011), che proroga il periodo di validità del
programma fino al 31 dicembre 2020. (b)
Ammissibilità (234) Si noti che il GoRPC non ha
risposto alle domande poste su questo regime nel questionario, nella lettera di
richiamo o durante la visita d’ispezione in loco. Secondo l’Avviso sulle
politiche fiscali agevolate per lo sviluppo delle regioni occidentali, il
trattamento fiscale agevolato favorisce le imprese di tipo “incoraggiato” nelle
regioni occidentali (“incoraggiate” si riferisce a imprese la cui principale
attività rappresenti il 70% del reddito totale, come indicato nel Catalogo
delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie incoraggiati dallo Stato - Catalogue
of industry, product & technologies encouraged by the State). Durante l’ispezione
in loco di Chongqing Wanda, l’azienda ha confermato che il motivo del tasso
agevolato risiede nel fatto che essa appartiene alla categoria delle industrie
“incoraggiate” nella regione centrale e occidentale. (c)
Attuazione pratica (235) Né il GoRPC né la Chongqing
Wanda Steel Strip Co., Ltd hanno fornito informazioni sul funzionamento e la
gestione del regime. Secondo la Circolare del Consiglio di Stato sulle
articolate politiche di sviluppo delle grandi regioni occidentali della Cina (Circular
of the State Council Concerning Several Policies on Carrying out the
Development of China’s Vast Western Regions), per ridurre l’aliquota
fiscale normale del 25% a quella agevolata del 15% occorre avere l’approvazione
dei governi provinciali. Nel modulo della dichiarazione annuale dei redditi, l’importo
dedotto (esentato) dell’imposta sul reddito è riportato alla voce 28 - Oneri
fiscali dedotti. (d)
Risultati dell’inchiesta (236) A questo regime ha fatto
ricorso durante il PI uno dei produttori esportatori che hanno cooperato,
Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. Per la mancata collaborazione del GoRPC è
difficile farsi un’idea delle procedure, dalla presentazione della domanda all’approvazione,
cui devono attenersi le imprese che beneficiano del regime. La Commissione ha
dovuto trarre le proprie conclusioni da documenti presentati che costituiscono
la base giuridica di questo regime senza poter avere spiegazioni dal GoRPC. (e)
Conclusione (237) Il regime va considerato una
sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto
ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in forma di
rinuncia a introiti da parte della pubblica amministrazione, che conferisce un
vantaggio alle società beneficiarie. (238) Al GoRPC è stato chiesto di
delucidare i criteri di ammissibilità alla sovvenzione e il suo impiego, per
poter stabilire se e in che misura essa si limiti a determinate imprese e se
sia specifica ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base. Il GoRPC
non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto
della prescrizione sancita dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento
di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere
“chiaramente suffragata” da prove positive, ha dovuto pertanto fondare le
proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi del’articolo 28 del
regolamento di base. (239) Il regime di sovvenzione è
specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4,
paragrafo 3, del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall’autorità
di concessione limita l’accesso al regime solo a determinate società e
industrie, classificate come “incoraggiate”, quali quelle appartenenti all’industria
dell’ARO e, per di più, aventi sede in determinate regioni della Cina. Inoltre,
non sembrano esistere criteri oggettivi di limitazione dell’ammissibilità, né
elementi di prova risolutivi per stabilire che essa sia automatica ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di
base. Si noti che la mancata collaborazione da parte del GoRPC non consente
alla Commissione di valutare l’esistenza criteri oggettivi siffatti. (240) Di conseguenza, la sovvenzione
va considerata compensabile. (f)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (241) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari si considera equivalente
all’importo dell’imposta da pagare in base all’aliquota normale dell’imposta
sul reddito, dedotto l’importo dell’imposta pagato in base all’aliquota agevolata.
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore
della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei
produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta durante il PI,
poiché la sovvenzione non dipende dall’andamento delle esportazioni né è
concessa in base a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (242) Il margine di sovvenzione
stabilito per Panhua Group è pari allo 0,03%. (243) La media ponderata del margine
di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è
pari allo 0,02%. (244) Dato il basso livello di
collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno
collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato
accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del
campione che hanno collaborato, ossia all’0,04%. 3.3.5. Altri regimi che intervengono
sull’imposta sul reddito per i quali il GoRPC ha mancato di rispondere o ha
risposto in misura insufficiente. (245) La denuncia descrive poi una
serie di presunti programmi di sovvenzione in relazione a produttori
esportatori che non sono stati scelti per il campione e/o che non hanno
collaborato all’inchiesta. La Commissione aveva chiesto al GoRPC di dare
informazioni su questi programmi nei questionari iniziali e aggiuntivi e ha poi
offerto al GoRPC ampie possibilità di fornire risposte su tali programmi. Il
GoRPC ha deciso di rispondere su presunti programmi di sovvenzione solo
limitatamente ai 2 produttori esportatori inseriti nel campione e ha confermato
questa posizione per tutta la durata del procedimento. Il GoRPC ha tuttavia
dato informazioni ed elementi di prova su alcuni di questi programmi, secondo
cui essi erano conclusi e non più in vigore durante il PI. Nelle sue
conclusioni, la Commissione ha tenuto conto di questi elementi presentati dal
GoRPC. (246) Il GoRPC non ha dato
informazioni né elementi di prova su nessuno degli altri regimi. Il notevole
livello di mancata collaborazione a questo procedimento ha ostacolato la
possibilità per la Commissione di acquisire conoscenze e atti, da parte dei
produttori esportatori, sui programmi citati nella denuncia. La Commissione ha
verificato che i produttori esportatori inclusi nel campione non erano
ammissibili a tali regimi o non vi avevano fatto ricorso (soprattutto perché
imprese private, o esterne all’area che costituisce il campo di applicazione
del regime o perché di importanza relativamente limitata). La Commissione ha
dovuto perciò accertare l’esistenza di questo regime e stabilire il dazio
residuo per tutti gli altri regimi, sui quali il GoRPC non ha dato informazioni
e ai quali i produttori esportatori inclusi nel campione non erano ammessi e
che non hanno usato, in base agli elementi di prova disponibili nel fascicolo
in conformità a quanto disposto dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento
di base. 3.3.5.1. Credito d’imposta sul reddito
per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale (a)
Descrizione (247) Il regime consente a un’impresa
di ricorrere a crediti d’imposta per acquistare apparecchiature di
fabbricazione nazionale se un progetto è coerente con le politiche industriali
del GoRPC. È possibile applicare un credito d’imposta fino al 40% del prezzo d’acquisto
delle apparecchiature di fabbricazione nazionale all’incremento del debito
fiscale dell’anno precedente. (b)
Base giuridica (248) Le basi giuridiche di questo
regime sono le Misure provvisorie relative al credito d’imposta sul reddito d’impresa
per investimenti in apparecchiature di fabbricazione nazionale destinate a
progetti di ristrutturazione tecnologica (Provisional measures on enterprise
income tax credit for investment in domestically produced equipment for
technology renovation projects), dell’1 luglio 1999, e l’Avviso dell’amministrazione
fiscale nazionale sulla cessazione della deduzione delle imposte sul reddito d’impresa
e della politica di esenzione a favore degli investimenti di un’impresa per
acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale (Notice of the State
Administration of Taxation on Stopping the Implementation of the Enterprise
Income Tax Deduction and Exemption Policy of the Investments of an Enterprise
in Purchasing Home-made Equipment), n. 52 [2008], dell’amministrazione
fiscale nazionale, entrato in vigore l’1 gennaio 2008. (c)
Mancata collaborazione (249) Il GoRPC sostiene che, in
conformità al suddetto avviso n. 52, il regime è sospeso da gennaio 2008 e di
non essere a conoscenza di eventuali programmi o regimi sostitutivi. La
Commissione ha chiesto al GoRPC di fornire informazioni aggiuntive, soprattutto
riguardo al calendario dell’eliminazione graduale delle prestazioni. Il GoRPC
non le ha fornite e ha limitato la sua risposta sugli effettivi vantaggi
ottenuti dai vari fabbricanti di ARO citando semplicemente le risposte al
questionario dei produttori inseriti nel campione. La Commissione ha già avuto
modo di spiegare i motivi per cui al GoRPC è stato chiesto di fornire
informazioni su tutti i fabbricanti di ARO e non solo sui quelli inclusi nel
campione (v. considerando (34) e (35)). Il GoRPC ha anche evitato di dare
informazioni relative ai produttori inclusi nel campione, poiché si è limitato
a far riferimento alle loro risposte. La Commissione ritiene che ciò non basti
a provare l’interruzione di un regime senza fornire prove aggiuntive sulla
cessazione dei vantaggi di fatto elargiti dal regime e su eventuali regimi
sostitutivi. Riguardo al regime in questione, un vantaggio fiscale (un credito
d’imposta) maturato in un certo anno può effettivamente essere fatto valere in
un altro esercizio fiscale: ciò significa che anche se il regime è stato nel
frattempo revocato, i benefici possono andare al di là del suo periodo di
validità. Si è scoperto che già altri regimi fiscali dichiarati “chiusi”
continuano a conferire vantaggi per anni dopo la loro scadenza. Può anche
accadere che quantità insolitamente grandi di vantaggi possano essere ripartite
nel tempo. In mancanza di informazioni dirette da parte del GoRPC in proposito,
la Commissione fonda le sue conclusioni sui dati disponibili (in questo caso,
la denuncia), in conformità all’articolo 28 del regolamento di base. (d)
Risultati dell’inchiesta (250) Il regime costituisce una
sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii), del regolamento di base in quanto fornisce un contributo
finanziario sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC. Il regime dà
un vantaggio ai beneficiari per un importo pari al risparmio dell’imposta ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La sovvenzione è
specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di
base, in quanto il risparmio d’imposta è condizionato all’uso di prodotti
nazionali invece che esteri. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (251) L’importo
della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante
il PI, conferito ai beneficiari. Poiché il regime non è stato esaminato in un
procedimento antisovvenzione da istituzioni dell’UE e in mancanza di una quantificazione
qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio
conferito ai produttori esportatori è stata una decisione analoga presa dalle
autorità USA. Quando si calcolano gli importi delle sovvenzioni ai base ai
risultati di altre inchieste, si tiene tra l’altro conto attraverso il tale
approccio se nel regime in questione non siano intervenuti mutamenti
significativi e se l’importo della sovvenzione non sia diminuito nel tempo. Si
noti però che, di solito, non è così che diminuisce l’importo delle sovvenzioni
ricorrenti. Poiché mancano siffatte modifiche o diminuzioni dell’importo della
sovvenzione, come importo della sovvenzione si usa nella fattispecie il tasso
originale dell’inchiesta in questione. (252) Il margine di sovvenzione
accertato per il regime in questione durante il PI per tutte le società che non
hanno collaborato è pari quindi allo 0,38%, corrispondente al tasso per tale
regime accertato dall’US Decision Memorandum del 17 novembre 2008, relativo a
tubi d’acciaio di qualità al carbonio saldati circolarmente, destinati a
condotte (US Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular
Welded Carbon Quality Steel Line Pipe - Page No. 26 - Federal Register /
Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). Riguardo alle indagini
condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per
calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è sostanzialmente identico
a quello usato dalla UE[67]. 3.3.5.2. Regimi fiscali agevolati per
imprese operanti nelle alte e nelle nuove tecnologie (a)
Descrizione (253) Il regime permette a un’azienda
di chiedere un cosiddetto Certificato di impresa che usa alte e nuove
tecnologie (Certificate of High and new technology Enterprise) per
beneficiare di un’aliquota ridotta per l’imposta sul reddito (15%, invece del
25%). Il regime è stato considerato compensabile dall’UE, nell’indagine sulla Carta
fine patinata, e dalle autorità americane[68]. (b)
Base giuridica (254) Le basi giuridiche del regime
in questione sono l’articolo 28 della Legge della RPC relativa all’imposta sul
reddito delle società (PRC Law on Enterprise Income Tax - No. 63
promulgata il 16 Marzo 2007) in combinato disposto con le Misure amministrative
tese a individuare le imprese che usano alte o nuove tecnologie (Administrative
Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises)
nonché la nota dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni
relative al pagamento dell’imposta sul reddito delle società da parte delle
imprese che usano alte e nuove tecnologie (Notice of the State
Administration of Taxation on the issues concerning Enterprises Income
Tax Payment of High and New Technology Enterprises - Guo Shui Han [2008]
No. 985).. (c)
Mancata collaborazione (255) Secondo il GoRPC nessuna delle
imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione durante il PI e
rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su
eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in
questione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla
richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete, non limitate agli
esportatori inclusi nel campione (v. considerando (34) e (35)). La Commissione
fonderà perciò le conclusioni in merito a questo regime sulle informazioni già
disponibili (in questo caso le conclusioni dell’inchiesta sulla carta fine
patinata e la denuncia), in conformità all’articolo 28 del regolamento di base. (d)
Risultati dell’inchiesta (256) Il regime costituisce una
sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii), del regolamento di base in quanto fornisce un contributo
finanziario sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC. Il vantaggio
per il beneficiario è pari al risparmio fiscale di cui ha beneficiato grazie al
regime ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La
sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del
regolamento di base poiché il regime è limitato a determinate imprese e alle
industrie appartenenti alle categorie “incoraggiate”, come quelle del settore
dell’acciaio. Non esistono inoltre criteri obiettivi stabiliti dalla
legislazione o dall’autorità concedente sull’ammissibilità al regime, la quale
non è automatica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento di base. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (257) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente
all’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota di imposta normale,
dopo aver dedotto l’importo corrisposto con l’aliquota di imposta agevolata più
bassa. Mancando informazioni per valutare tale vantaggio e poiché il regime è
già stato esaminato in un precedente procedimento antisovvenzione delle
istituzioni della UE, la fonte di informazione migliore per valutare il
vantaggio conferito ai produttori esportatori risulta essere la valutazione di
tale regime effettuata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del
Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni
definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della
Repubblica popolare cinese, debitamente aggiornata, se necessario, nel modo
indicato al considerando (252). (258) Il margine di sovvenzione
calcolato per tutte le imprese che non hanno collaborato è pari allo 0,9%,
corrispondente alla media aritmetica dei tassi fissati per questo regime nel
regolamento di cui al considerando precedente. 3.3.5.3. Agevolazioni alle imposte sul
reddito per imprese che impiegano risorse globali (“materie prime speciali”) (a)
Descrizione (259) Questo regime fiscale consente
a imprese che usano una delle materie elencate nel Catalogo degli sgravi
fiscali sui redditi delle imprese che impiegano risorse globali (Catalogue
of Income tax Concessions for Enterprises engaged in Comprehensive Resource
utilisation) come loro principali materie prime, che fabbricano prodotti
elencati nello stesso catalogo e soddisfano le pertinenti norme nazionali e
industriali, al fine di includere il reddito così ottenuto nel reddito totale,
al tasso ridotto del 90%. Nel calcolo dell’imposta sul reddito delle società,
il 10% del reddito può pertanto essere dedotto. L’esenzione è concessa per 5
anni. (b)
Base giuridica (260) Le basi giuridiche del progetto
sono: l’articolo 33 della PRC Law on Enterprise Income Tax; l’articolo 99 delle
Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprise Income Tax by the
State Council nonché il Catalogue of Income Tax Concessions for Enterprises
engaged in Comprehensive Resource Utilisation. (c)
Mancata collaborazione (261) Secondo il GoRPC nessuna delle
imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione durante il PI e
rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su
eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in
questione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla
richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete, non limitate agli
esportatori inclusi nel campione (v. considerando (34) e (35)). La Commissione
fonderà perciò le conclusioni in merito a questo regime sulle informazioni già
disponibili (in questo caso, la denuncia), in conformità all’articolo 28 del
regolamento di base. (d)
Risultati dell’inchiesta (262) Il regime costituisce una
sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii), del regolamento di base in quanto fornisce un contributo
finanziario sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC. Il regime dà
un vantaggio al beneficiario per un importo pari al risparmio dell’imposta ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La sovvenzione è
specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di
base, limitandosi a determinate imprese che per fabbricare prodotti che
rientrano nel suddetto Catalogo delle agevolazioni fiscali (Catalogue of Tax
Concessions) usano, come materie prime primarie, risorse elencate nel catalogo
stesso. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (263) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente
all’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota di imposta normale,
dopo aver dedotto l’importo corrisposto con l’aliquota di imposta agevolata più
bassa. Mancando altre informazioni atte a valutare tale vantaggio, la
Commissione fonda le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia. In
conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore
della sovvenzione è stato ripartito sull’intero fatturato del beneficiario
durante il PI usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione non è
condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata accordata rispetto a
quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (264) Per tutte le società che non
hanno collaborato è stato così determinato un margine di sovvenzione pari all’0,01%. 3.3.5.4. Credito d’imposta per acquistare
apparecchiature speciali (a)
Descrizione (265) Il programma permette alle
imprese di compensare il 10% del costo di acquisto di attrezzature speciali,
usate per la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico e idrico e la
sicurezza della produzione, con l’imposta sul reddito delle società dovuta nell’anno
dell’acquisto. La parte rimanente dell’investimento può essere riportata ai 5
esercizi successivi. (b)
Base giuridica (266) Le basi giuridiche del progetto
sono: l’articolo 34 della PRC Law on Enterprise Income Tax; l’articolo 100 dei
Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprise Income Tax by the
State Council. (c)
Mancata collaborazione (267) Secondo il GoRPC nessuna delle
imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione durante il PI e
rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su
eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in
questione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla
richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete, non limitate agli
esportatori inclusi nel campione (v. considerando (34) e (35)). La Commissione
fonderà perciò le conclusioni in merito a questo regime sulle informazioni già
disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base. (d)
Risultati dell’inchiesta (268) Il regime elargisce una
sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii), del regolamento di base in quanto fornisce un contributo
finanziario sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC. Il regime dà
un vantaggio al beneficiario per un importo pari al risparmio dell’imposta ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. (269) Riguardo alla specificità del regime
in questione, la Commissione ritiene di non disporre di dati sufficienti da
permetterle di ottenere ulteriori risultati e di giungere quindi a conclusioni
definitive sulla specificità del regime. La Commissione non può pertanto
proseguire nell’esame di questo regime. 3.3.5.5. Regime d’imposta agevolata sul
reddito per imprese aventi sede nella regione nordorientale (a)
Descrizione (270) Il regime permette a imprese
situate nella regione nordorientale (province di Liaoning, Jilin e
Heilongjiang, comune di Dalian) innanzitutto di ridurre a fini fiscali la
durata di ammortamento del capitale fisso del 40% circa, aumentando così l’importo
annuo dell’ammortamento deducibile dall’imposta sul reddito e, in secondo
luogo, di abbreviare a fini fiscali il periodo di ammortamento dei beni
immateriali del 40% circa, con conseguente maggiore deduzione annuale. In base
a un documento pubblicato dal Ministero delle finanze e dall’Amministrazione
tributaria dello Stato, società soggette a imposta di taluni settori industriali,
come quello metallurgico possono beneficiare anche di altri vantaggi fiscali
(IVA, imposte sulle risorse naturali, imposte sule reddito delle società), in
particolare in relazione all’acquisto di capitale fisso. (b)
Base giuridica (271) Le basi giuridiche di questo
regime sono: le Agevolazioni destinate alle imposte sul reddito delle società,
per il rilancio di imprese nei vecchi siti industriali nel nord-est (Preferential
policies regarding enterprise income tax for revitalization of companies of the
old industrial base in the Northeast - Caishui, n. 153, del 20
settembre 2004); l’Avviso del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione
tributaria dello Stato relativa all’ammortamento degli attivi e alla precisa
attuazione della politica di ammortamento nei vecchi siti industriali del
nord-est (Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of
taxation on the Assets Depreciation and the Implementation Calibre of
Amortization Policy in the Northeast Old Industrial Base - Caishui,
n. 17, del 2 febbraio 2005). Secondo il GoRPC, la base giuridica del
regime, che scadrà in data 1 gennaio 2008, è l’Avviso del Ministero
delle finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulle diverse
agevolazioni per le imposte sul reddito delle società (Notice of the
Ministry of Finance and State Administration of Taxation on Several
Preferential Policies in Respect of Enterprise Income Tax - n. 1 [2008]). (c)
Mancata collaborazione (272) Oltre a indicare la suddetta
base giuridica del regime e la sua scadenza, per informazioni su eventuali
benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in questione, il
GoRPC ha semplicemente rinviato alle risposte dei fabbricanti inclusi nel
campione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla
richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete, non limitate agli
esportatori inclusi nel campione (v. considerando (34) e (35)). La Commissione
osserva che, poiché il regime sovvenziona l’acquisto di attivi fissi che
possono essere ammortizzati nel corso di più anni e il GoRPC non ha fornito
alcun dato sulla cessazione graduale delle prestazioni nell’ambito del regime o
su vantaggi restanti non ancora del tutto ammortizzati, la Commissione ha
deciso di formulare conclusioni sul regime in questione in base alle
informazioni disponibili (in questo caso la denuncia e le conclusioni degli
USA), in conformità all’articolo 28 del regolamento di base. (d)
Risultati dell’inchiesta (273) Questo regime fornisce una
sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il
beneficio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base,
ammonta all’importo del risparmio fiscale generato per le imprese ammissibili
dalla deduzione di un ammortamento accelerato e di spese d’ammortamento legate
all’acquisto di attivi fissi. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché si limita a imprese situate in
una determinata area geografica, la regione nordorientale. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (274) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente
alla differenza tra le imposte che si sarebbero dovute pagare durante il PI
secondo il normale calendario di ammortamento per le attività interessate e
quelle effettivamente pagate grazie all’ammortamento anticipato. Poiché il
regime non è stato esaminato in un procedimento antisovvenzione da istituzioni
della UE e mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di
informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è
stata una decisione simile delle autorità USA (grazie alle analogie presentate
dal regime[69]).
Come notato al considerando (252), quando si calcolano gli importi delle
sovvenzioni in base ai risultati di altre inchieste, si tiene tra l’altro conto
attraverso tale approccio se nel regime in questione non siano intervenuti
mutamenti significativi e se l’importo della sovvenzione non sia diminuito nel
tempo. Si noti però che, di solito, non è così che diminuisce l’importo delle
sovvenzioni ricorrenti. Poiché mancano siffatte modifiche o diminuzioni dell’importo
della sovvenzione, come importo della sovvenzione si usa nella fattispecie il
tasso originale dell’inchiesta in questione. (275) Il margine di sovvenzione
accertato per il regime in questione durante il PI per tutte le società che non
hanno collaborato è pari quindi allo 0,08% e corrisponde al tasso del regime
“Esenzione dall’imposta sul reddito per investitori in determinate regioni
geografiche all’interno della provincia del Liaoning”, accertato dalla
decisione di cui all’US Decision Memorandum of 3 June 2010 on Wire
Decking (Page No. 25) (Federal Register / Vol. 75, No. 111, page
32902 / 10 June 2010). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va
rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio
dei regimi fiscali è sostanzialmente identico a quello usato dalla UE[70]. 3.3.5.6. Esenzione dall’imposta sul
reddito per investimenti nell’innovazione tecnologica interna (a)
Base giuridica (276) La base giuridica del regime in
questione è la Gestione del credito a favore degli investimenti destinati alla
trasformazione tecnologica degli impianti nazionali (Technological
Transformation of Domestic Equipment Investment Credit management) voluta
dall’istanza di controllo dell’imposta sul reddito delle società (Enterprise
Income Tax Audit), adottata dall’Amministrazione tributaria dello Stato, n.
13 del 17 gennaio 2000, e l’Avviso riguardante la promulgazione e l’attuazione
di misure per la gestione dei principali progetti nazionali di rinnovamento
tecnologico (Notice concerning the Promulgation and Circulation of Measures
for the Administration of national Key Technological Renovation Projects). (b)
Risultati dell’inchiesta (277) Secondo il GoRPC questo regime
è terminato in data 1 gennaio 2008 con l’Avviso dell’Amministrazione
tributaria dello Stato sulla Cessazione della deduzione delle imposte sul
reddito d’impresa e della politica di esenzione a favore degli investimenti di
un’impresa per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale (Stopping
the Implementation of the Enterprise Income Tax Deduction and Exemption Policy
for the Investments of an Enterprise in Purchasing home-made Equipment),
n. 52 [2008] dell’Amministrazione tributaria dello Stato. Poiché il
programma offre vantaggi fiscali ricorrenti che sono terminati dal 2008 e non
esistono prove di vantaggi restanti in via di ammortamento durante il PI, la
Commissione conclude che il programma non sia compensabile. 3.3.5.7. Sconti fiscali locali di vario
tipo (a)
Descrizione (278) La denuncia elenca una serie di
sconti fiscali a favore di diverse province (Shandong, città di Chongqing,
regione autonoma di Guangxi Zhuang, regioni centrali e occidentali) sotto forma
di un’aliquota dell’imposta sulle società ridotta al 15% rispetto all’aliquota
normalmente applicata del 25%. (b)
Base giuridica (279) Secondo la denuncia, la base
giuridica dello sconto fiscale nella provincia dello Shandong denominato Reduced
Income Taxes based on Geographical Location (Zheijang and Shandong Provinces),
sarebbe : l’articolo 7 della legge della RPC per l’imposta sui redditi delle
Imprese a partecipazione straniera e per le imprese straniere (Enterprises
with Foreign Investment and Foreign Enterprises), n. 45, adottata il 9
aprile 1991. (c)
Mancata collaborazione (280) Il GoRPC sostiene semplicemente
che nessuna delle imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione
durante il PI e rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per
informazioni su eventuali benefici che esse possano aver ottenuto. Sottolineato
l’obbligo per il GoRPC di rispondere in modo esauriente (v. considerando (34) –
(35)), la Commissione fa notare che un esportatore che ha collaborato (v.
considerando (231) e segg.) ha beneficiato di almeno una delle aliquote fiscali
più basse di cui alla presente sezione. Per valutare il regime, la Commissione
ricorrerà perciò alle informazioni disponibili (in questo caso, la denuncia e
le pertinenti conclusioni degli USA), in conformità all’articolo 28 del
regolamento di base . (d)
Risultati dell’inchiesta (281) Questo regime fornisce una
sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Si
tratta di un vantaggio ricorrente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,
del regolamento di base, pari all’importo del risparmio d’imposta dovuto al
ridotto tasso dell’imposta sulle società. Il regie è specifico ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 3, del regolamento di base in quanto limitato a imprese con sede
in determinate zone geografiche. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (282) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente
all’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota di imposta normale,
dopo aver dedotto l’importo corrisposto con l’aliquota di imposta agevolata più
bassa. Poiché il regime non è stato ancora esaminato da istituzioni della UE in
un procedimento antisovvenzione e mancando una quantificazione qualsiasi, la
più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai
produttori esportatori è stata una decisione simile presa dalle autorità USA
(grazie alle analogie presentate dal regime). Come è stato fatto notare sopra,
quando si calcolano gli importi delle sovvenzioni in base ai risultati di altre
inchieste, si tiene tra l’altro conto attraverso tale approccio se nel regime
in questione non siano intervenuti mutamenti significativi e se l’importo della
sovvenzione non sia diminuito nel tempo. Si noti però che, di solito, non è
così che diminuisce l’importo delle sovvenzioni ricorrenti. Poiché mancano
siffatte modifiche o diminuzioni dell’importo della sovvenzione, come importo
della sovvenzione si usa nella fattispecie il tasso originale dell’inchiesta in
questione. (283) Il margine di sovvenzione
accertato per il regime in questione durante il PI per tutte le società che non
hanno collaborato è pari quindi allo 0,66%, corrispondente al tasso del regime
“Riduzione dell’aliquota d’imposta sul reddito a seconda della posizione
geografica” (Reduced Income Taxes Based On Geographic Location)
accertato dalla decisione di cui all’US Decision Memorandum del 12
giugno 2009, on Certain Tow Behind Lawn Groomers and Certain Parts Thereof
(Page No. 11) (Federal Register / Vol. 74, No. 117, page 29180 / 19 June 2009).
Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo
che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è
sostanzialmente identico a quello usato dalla UE[71]. 3.3.5.8. Esenzione dei dividendi
distribuiti tra società residenti qualificate (a)
Descrizione (284) Il regime consiste in un
trattamento fiscale agevolato destinato a imprese residenti cinesi azioniste di
altre imprese residenti cinesi, sotto forma di esenzione fiscale sul reddito
derivante da taluni dividendi, bonus e altri investimenti azionari per le
imprese residenti madri. Questo programma era stato considerato compensabile
dall’UE nel procedimento antisovvenzioni relativo carta fine patinata[72]. (b)
Base giuridica (285) La base giuridica è l’articolo
26 della Legge relativa all’imposta sul reddito societario della RPC (Enterprise
Income Tax Law of the PRC), l’articolo 83 dei Regolamenti sull’attuazione
della legge relativa all’imposta sul reddito societario della RPC, (Regulations
on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC) e il Decreto
n. 512 del Consiglio di Stato, emanato in data 6 dicembre 2007. (c)
Mancata collaborazione (286) Secondo il GoRPC nessuna delle
imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione durante il PI e
rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su
eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in
questione. La Commissione rimanda alle motivazioni che stanno alla base della
richiesta rivolta al GoRPC di dare risposte esaurienti (considerando (34) –
(35)). Essa ha perciò deciso di fondare le proprie conclusioni su questo regime
sulle informazioni disponibili nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 28 del
regolamento di base, le conclusioni cioè cui era pervenuta nella decisione
sulla carta fine patinata. (d)
Risultati dell’inchiesta (287) Questo regime fornisce una
sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il
vantaggio è equivalente all’importo del risparmio fiscale determinato dall’esenzione
fiscale sui dividendi, sui bonus e su altri investimenti azionari delle imprese
cinesi residenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di
base. Il regime è de jure specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2,
lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale
opera l’autorità concedente limita l’accesso a tale regime alle sole imprese
residenti in Cina che ottengono un reddito da dividendi provenienti da altre
imprese residenti, senza concederlo invece a quelle che investono in imprese
non residenti. Inoltre, il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto riservato
esclusivamente a importanti industrie e progetti “incoraggiati” dallo Stato,
come la siderurgia (v. per es. il considerando (182)) e data l’inesistenza di
criteri obiettivi per limitare l’accesso al regime in questione o di elementi
di prova risolutivi per concludere che l’ammissibilità sia automatica. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (288) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei
quali si è constatata l’esistenza durante il PI. Il vantaggio conferito ai
beneficiari è considerato equivalente all’importo totale dell’imposta dovuta
includendo il reddito da dividendi derivante da altre imprese residenti in
Cina, dopo aver dedotto l’importo effettivamente corrisposto con l’esenzione
dall’imposta sui dividendi. Mancando informazioni per valutare questo vantaggio
e poiché il regime è già stato esaminato in un precedente procedimento
antisovvenzione da parte delle istituzioni UE, la più adeguata fonte di
informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è
stata la valutazione di questo regime effettuata nel procedimento sulla Carta
fine patinata, debitamente adeguata, se necessario, come indicato nel
considerando (252). (289) Quindi, il margine di
sovvenzione calcolato per tutte le società che non hanno collaborato è fissato
allo 0,77% che corrisponde alla media aritmetica dei tassi fissati per questo
regime nel procedimento sulla carta fine patinata. 3.3.5.9. Regime fiscale agevolato per le
imprese a partecipazione straniera (Foreign Invested Entities - FIE) (290) La denuncia elenca i seguenti
regimi agevolati per imposte sul reddito a favore delle FIE: –
esenzione fiscale totale, per i primi 2 anni, e
riduzione della metà, per i 3 anni successivi, per FIE “produttive” –
programmi di esenzione o riduzione dell’imposta
locale per FIE “produttive” –
credito d’imposta sul reddito per FIE che
acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale –
abbuoni d’imposta sul reddito per FIE situate in
determinate zone geografiche (291) Il GoRPC ha presentato le
pertinenti basi giuridiche per dimostrare che ai regimi riguardanti le FIE è
stata posta fine con l’adozione, il 16 marzo 2007, della Legge
relativa all’imposta sul reddito delle società (Corporate Income Tax Law)
del 2008, in occasione della quinta sessione del decimo Congresso nazionale del
popolo della Repubblica popolare cinese, in particolare: –
Avviso del Consiglio di Stato sull’attuazione delle
politiche preferenziali transitorie riguardo all’imposta sul reddito d’impresa
(Notice of the State Council on the Implementation of the Transitional
Preferential Policies in respect of Enterprise Income Tax), n. 39 [2007]
del Consiglio di Stato; –
Avviso dell’Amministrazione tributaria dello Stato
sulla cessazione della deduzione delle imposte sul reddito d’impresa e della
politica di esenzione a favore degli investimenti di un’impresa per acquistare
apparecchiature di fabbricazione nazionale (Stopping the Implementation of
the Enterprise Income Tax Deduction and Exemption Policy for the Investments of
an Enterprise in Purchasing home-made Equipment), n. 52 [2008] dell’Amministrazione
tributaria dello Stato. (292) Queste disposizioni indicano
che i vantaggi dal punto di vista dell’imposta sul reddito per le FIE si sono
gradualmente ridotti fino alla fine del 2011. Il GoRPC sostiene inoltre che non
esiste alcun regime sostitutivo per le FIE e che il loro trattamento fiscale è
ora identico a quello delle altre società soggette a imposte societarie. La
Commissione rileva che questi regimi di tassazione agevolata del reddito
destinati alle FIE sono ancora compensabili in quanto i fabbricanti di ARO
possono ancora beneficiare di vantaggi residui almeno per una parte del PI fino
alla fine del 2011 e non si può escludere che per le FIE non esista un regime
sostitutivo a partire dal 2012. Ciononostante, la Commissione ha deciso di non
esaminarli ulteriormente dato che è necessario ridurre gli oneri amministrativi
per tutte le parti interessate, che si sta avvicinando la fine del periodo di
validità del regime e che mancano indicazioni su eventuali regimi sostitutivi. 3.3.6. Regimi riguardanti le
imposte indirette e i dazi sulle importazioni 3.3.6.1. Esenzioni dai dazi all’importazione
e dall’IVA per FIE e talune altre imprese nazionali che usano apparecchiature
importate in settori industriali incoraggiati (a)
Descrizione (293) Questo regime prevede l’esenzione
dall’IVA e dai dazi all’importazione a favore di FIE o di imprese cinesi che
importano beni strumentali usati nelle loro produzioni. Per beneficiare dell’esenzione,
essi non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l’impresa
richiedente deve ottenere il Certificato per i progetti incoraggiati dallo
Stato (Certificate of State-Encouraged projects), rilasciato dalle
autorità cinesi o dalla NDRC a seconda del tipo d’investimento, dell’imposta e
della normativa doganale. Questo regime era stato considerato compensabile
dalla UE nel procedimento antisovvenzioni relativo carta fine patinata[73]. (b)
Base giuridica (294) Le basi giuridiche del regime
sono la Circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le
apparecchiature importate, (Circular of the State Council on Adjusting Tax
Policies on Imported Equipment) Guo Fa n. 37/1997; l’Avviso del
ministero delle Finanze, dell’Amministrazione generale delle dogane e dell’Amministrazione
tributaria dello Stato (Announcement of the Ministry of Finance, the General
Administration of Customs and the State Administration of Taxation)
n. 43 [2008]; l’Avviso della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione
della lettera di conferma sui progetti che ricevono finanziamenti nazionali o
esteri incoraggiati dallo Stato (Notice of the NDRC on the relevant issues
concerning the Handling of Confirmation letter on Domestic or Foreign-funded
Projects encouraged to develop by the State) n. 316/2006 del
22 febbraio 2006; il catalogo degli articoli la cui importazione da
parte di FIE o di aziende cinesi non è consentita in esenzione doganale (Catalogue
on Non-duty-exemptible Articles of importation for either FIEs or domestic
enterprises), 2008. (c)
Mancata collaborazione (295) Secondo il GoRPC nessuna delle
imprese incluse nel campione ha beneficiato del regime in questione durante il
PI e rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni
su eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in
questione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla
richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete (considerando (34) e
seguenti), e, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, fonderà quindi
le sue conclusioni su questo regime sulle informazioni disponibili nel
fascicolo, che sono le sue conclusioni nel procedimento avente per oggetto la Carta
fine patinata. (d)
Risultati dell’inchiesta (296) Si ritiene che questo regime
fornisca una sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii) del regolamento di base, poiché le FIE e altre imprese nazionali
ammissibili sono esonerate dal pagamento dell’IVA e/o di tariffe altrimenti
dovute se non avessero ottenuto il certificato della NDRC per i progetti
incoraggiati dallo Stato. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese
beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il
regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall’autorità di
concessione limita l’accesso al regime a imprese che investono secondo
specifiche categorie di attività industriale definite con precisione dalla
legge e dopo aver ottenuto il certificato per i progetti incoraggiati dallo Stato.
Non esistono inoltre ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento di base, criteri obiettivi che limitino l’ammissibilità al regime
né elementi di prova risolutivi per concludere che l’ammissibilità sia
automatica. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (297) L’importo
della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante
il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è
considerato pari all’importo dell’IVA e dei dazi non applicati sulle
apparecchiature importate. Mancando informazioni per valutare questo vantaggio
e poiché il regime è già stato esaminato dalle istituzioni UE in un precedente
procedimento riguardante un dazio compensativo, la fonte di informazione più
appropriata per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è
stato l’esame di questo regime effettuato nel procedimento sulla Carta fine
patinata, debitamente aggiornato, se necessario, come indicato nel
considerando (252). (298) Quindi, il margine di sovvenzione
calcolato per tutte le società che non hanno collaborato è fissato allo 0,89%
che corrisponde alla media aritmetica dei tassi fissati per questo regime nell’inchiesta
sulla carta fine patinata. 3.3.6.2. Rimborsi IVA alle FIE che
acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale (a)
Descrizione (299) Questo regime procura un
vantaggio sotto forma di rimborsi IVA all’acquisto da parte di FIE di
apparecchiature di fabbricazione nazionale. Le attrezzature non devono
rientrare nel catalogo degli articoli che non godono dell’esenzione e ai sensi
delle Misure amministrative provvisorie sull’acquisto di attrezzature di
fabbricazione nazionale (Trial Administrative Measures on Purchase of
Domestically Produced Equipment) il loro valore non deve superare il limite
massimo complessivo degli investimenti di una FIE. Il regime è stato ritenuto
compensabile dall’UE nel procedimento antisovvenzioni relativo alla carta fine
patinata[74]
e dalle autorità statunitensi in un procedimento di dazio compensativo
riguardante fogli di carta patinata originari della RPC[75]. (b)
Base giuridica (300) Le basi giuridiche di questo
regime sono: la Circolare dell’Amministrazione tributaria dello Stato recante
misure provvisorie per la gestione dei rimborsi fiscali per l’acquisto di
attrezzature di fabbricazione nazionale da parte di FIE (Circular of State
Administration of taxation on the release of the provisional measures for the
Administration of tax refunds for purchase domestically-manufactured equipment
by FIEs), n. 171, 199, del 20.09.1999; Avviso del ministero delle
Finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulla cessazione della
deduzione delle imposte sul reddito d’impresa e della politica di esenzione a
favore degli investimenti di un’impresa per acquistare apparecchiature di
fabbricazione nazionale (Notice of the Ministry of Finance and the State
Administration of Taxation on Stopping the Implementation of the Policy of
Refunding Tax to Foreign-funded Enterprises for Their Purchase of Home-made
Equipment), n. 176 [2008], del ministero delle Finanze. (c)
Mancata collaborazione (301) Il GoRPC sostiene che il regime
ha avuto termine con l’Avviso n. 176 [2008], di cui sopra, a partire dall’1 gennaio
2009. La Commissione ha chiesto al GoRPC di dare informazioni sull’effettiva cessazione
dei vantaggi; essi avrebbero dovuto essere ripartiti su un periodo di tempo più
lungo, essendo il regime legato all’acquisto di beni di fabbricazione
nazionale. Il GoRPC ha semplicemente rinviato alle risposte dei fabbricanti
inclusi nel campione riguardo a eventuali vantaggi che essi avrebbero potuto
ottenere ai sensi del regime in questione. La Commissione rimanda alle
motivazioni che stanno alla base della richiesta rivolta al GoRPC di dare
risposte esaurienti (considerando (34) e successivi). La Commissione rileva
anche che la Notice No 176 prevede un periodo di transizione per
acquistare attivi fissi ammissibili e la possibilità fino al 30 giugno 2009 di
presentare la domanda per ottenere i vantaggi. Poiché il GoRPC non ha fornito
alcuna informazione sulla soppressione graduale dei vantaggi e poiché quest’ultimi,
legati ad attivi fissi, possono essere ripartiti nel tempo e continuare anche
nel PI, la Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base,
trarrà le sue conclusioni su tale regime in base ai dati disponibili, che sono
quelli del procedimento sulla carta fine patinata. (d)
Risultati dell’inchiesta (302) Il regime è considerato una
sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base;
esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione
stessa applicata dall’autorità di concessione limita l’accesso al regime solo a
determinate imprese (le FIE) e per l’acquisto di attrezzature che non rientrino
in un catalogo di attrezzature non esentabili. Non esistono inoltre, ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, criteri
obiettivi che limitino l’ammissibilità al regime né elementi di prova
risolutivi per concludere che l’ammissibilità sia automatica. Inoltre, il
regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del
regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata all’uso di beni
nazionali e non importati. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (303) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente
all’importo dell’IVA rimborsata sull’acquisto delle apparecchiature di
fabbricazione nazionale. Mancando informazioni per valutare questo vantaggio e
poiché il regime è già stato esaminato dalle istituzioni UE in un precedente
procedimento riguardante un dazio compensativo, la fonte di informazione più
appropriata per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è
stato l’esame di questo regime effettuato nel procedimento sulla Carta fine
patinata, debitamente aggiornato, se necessario, come indicato nel
considerando (252). (304) Quindi, il margine di
sovvenzione calcolato per tutte le società che non hanno collaborato è fissato
allo 0,04% che corrisponde alla media aritmetica dei tassi fissati per questo
regime nel procedimento sulla carta fine patinata. 3.3.6.3. Detrazione dell’IVA sulle
immobilizzazioni nella regione centrale (a)
Descrizione (305) A questo regime sono ammessi
contribuenti IVA che operino prevalentemente in settori di un determinato
elenco, comprendente anche l’industria metallurgica. Il regime dispone che
contribuenti IVA ammissibili, situati in 26 città dei vecchi siti industriali
della regione centrale, che investano in determinati attivi fissi, possano
dedurre l’IVA pagata sugli attivi fissi dall’IVA totale di cui sono debitori. (b)
Base giuridica (306) Le basi giuridiche del regime
sono: l’Avviso del Ministero delle finanze e dell’Amministrazione tributaria
dello Stato sulle misure provvisorie per ampliare l’annullamento dell’IVA nella
regione centrale (Notice on Ministry of Finance and State administration of
Taxation issuing the Interim Measures for Expanding the Scope of Offset for Value
Added Tax in the Central Region), n. 75, 2007; e l’Avviso del
Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulle
varie questioni relative all’attuazione a livello nazionale della riforma dell’IVA
(Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation
on Several Issues concerning the National Implementation of Value-added Tax
reform), n. 170 [2008], del ministero delle Finanze. (c)
Mancata collaborazione (307) Il GoRPC sostiene che il regime
è terminato con la Notice No 170 [2008] a partire dall’1 gennaio
2009 e, riguardo a eventuali vantaggi che possono essere stati ottenuti ai
sensi di questo regime, rinvia alle risposte dei fabbricanti inclusi nel
campione. La Commissione rimanda alle motivazioni che stanno alla base della
richiesta rivolta al GoRPC di dare risposte esaurienti (considerando (34) e
successivi). La Commissione osserva che la Notice No. 170 prevede che i
benefici IVA per le imprese situate nella regione centrale terminano alla fine
del 2008 e possono essere prorogati fino a gennaio 2009. Tali vantaggi, legati
ad attivi fissi, possono tuttavia essere ripartiti nel tempo e continuare
durante il PI; l’Avviso sembra contenere inoltre anche un altro regime IVA
agevolato per imprese ubicate nella regione centrale, che decorre da gennaio
2009 e riguarda la metà dell’aliquota IVA applicabile. Rifiutandosi il GoRPC di
dare chiarimenti sulla soppressione graduale dei vantaggi residui di tale
regime o sull’esistenza di un eventuale regime sostitutivo, la Commissione
fonda le sue conclusioni su di esso sugli elementi di prova disponibili nel
fascicolo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. (d)
Risultati dell’inchiesta (308) Il regime è considerato una
sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base;
esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 2, del regolamento di base pari all’importo del risparmio di IVA,
generato dalla deduzione sull’acquisto degli attivi fissi. Il programma è
specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di
base, dato che la legislazione limita l’accesso al regime a determinate imprese
che operano in settori appartenenti a uno specifico elenco. Questo regime è
specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base,
poiché si limita a determinate aree, ossia le città dei vecchi siti industriali
della regione centrale. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (309) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all’importo
del risparmio di IVA ottenuto con la deduzione per l’acquisto di attivi fissi.
In mancanza di informazioni che permettano di valutare questo vantaggio e dato
che un analogo regime IVA è già stato esaminato nel presente procedimento, la
fonte di informazione più appropriata per valutare il vantaggio conferito ai
produttori esportatori è stata la valutazione di cui ai considerando (297) e
(298). (310) Per tutte le società che non
hanno collaborato è stato così determinato un margine di sovvenzione pari all’0,89%. 3.3.6.4. Altre agevolazioni fiscali per
la città di Ma’anshan (a)
Risultati dell’inchiesta (311) La denuncia elenca varie
agevolazioni fiscali di cui hanno usufruito fabbricanti di ARO situati a Ma’anshan
e Wuhan dal 2008 al 2010, comprendenti esenzioni dall’imposta sulla costruzione
e la manutenzione della città e da spese aggiuntive destinate ai fondi per l’istruzione.
La Commissione ha chiesto al GoRPC di fornire informazioni su questi vantaggi
fiscali. Il GoRPC ha risposto che le informazioni richieste erano irrilevanti
ai fini dell’inchiesta poiché nessuno dei produttori esportatori inclusi nel
campione aveva sede a Ma’anshan. La Commissione rimanda alle spiegazioni che
stanno alla base della richiesta rivolta al GoRPC di dare informazioni anche
riguardo a presunte sovvenzioni per le imprese non incluse nel campione
(considerando (34 – (35)). (312) Poiché il GoRPC non ha dato le
informazioni richieste, la Commissione conclude che le agevolazioni fiscali per
Ma’anshan e Wuhan vadano considerate, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), punto ii) una sovvenzione in forma di rinuncia a introiti da parte
del GoRPC. Esse conferiscono alle imprese beneficiarie un vantaggio ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, rappresentando
un risparmio d’imposta pari alla differenza tra imposta pagata e importo dell’imposta
che si dovrebbe normalmente versare se il regime non fosse in vigore. Il regime
è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base,
poiché si limita a imprese situate in determinate regioni specifiche o in
comuni appartenenti a Ma’anshan. (b)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (313) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Mancando altre informazioni atte a valutare tale vantaggio, la
Commissione fonda le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia. In
conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore
della sovvenzione è stato ripartito sull’intero fatturato del beneficiario
durante il PI usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione non è
condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata accordata rispetto a
quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (314) Per tutte le società che non
hanno collaborato è stato così determinato un margine di sovvenzione pari all’0,08%. 3.3.7. Programmi fondati su sussidi (315) La denuncia sosteneva che a
partire dal 2005 fino almeno al 2009, le imprese che fabbricano il prodotto in
questione ottenessero vantaggi in virtù di una serie di programmi e
sottoprogrammi fondati su sussidi. Non si può escludere che vengano ancora
effettuati versamenti ai sensi di questi programmi o che lo siano stati in via
eccezionale in relazione a investimenti di capitale e che quindi esistano
ancora vantaggi residui non del tutto ammortizzati durante il periodo stabilito
di 15 anni. Al GoRPC era stato chiesto di dare informazioni su questi programmi
ma non ha risposto in modo significativo su nessun programma. In mancanza di
risposte del GoRPC su tutti questi aspetti, la Commissione, in conformità all’articolo
28 del regolamento di base, fonda perciò le proprie conclusioni sulle migliori
informazioni disponibili. 3.3.7.1. Programma “Marchio cinese d’eccellenza
nel mondo” (China World Top Brand programme). (a)
Base giuridica (316) Le basi giuridiche del
programma secondo quanto indicato nella denuncia, sono le seguenti: –
Circolare sulle modalità di valutazione dei
prodotti da riconoscere come aventi diritto al marchio cinese d’eccellenza nel
mondo (Circular on Carrying out Evaluation of Products
to be Recognised as China World Top Brand, GZJH [2005] No 95) –
Avviso n. 5, 2005 del Comitato cinese per la
promozione della strategia sul marchio di eccellenza che promulga l’elenco dei
prodotti aventi diritto al marchio cinese di eccellenza (Announcement No 5, 2005 of China Promotion Committee for Top Brand
Strategy, Promulgating the List of China Top Brand Products). –
Circolare sull’applicazione dei marchi cinesi d’eccellenza
nel mondo nel 2006, (Circular on application of China
World Top Brands in 2006, ZJZH [2006] No 11). –
Avviso n. 6, 2006 del Comitato cinese per la
promozione della strategia sul marchio di eccellenza che promulga l’elenco dei
prodotti aventi diritto al marchio cinese di eccellenza (Announcement No 5, 2005 of China Promotion Committee for Top Brand
Strategy, Promulgating the List of China Top Brand Products). –
Avviso n. 6, 2007 del Comitato cinese per la
promozione della strategia sul marchio di eccellenza che promulga l’elenco dei
prodotti aventi diritto al marchio cinese di eccellenza (Announcement No 5, 2005 of China Promotion Committee for Top Brand
Strategy, Promulgating the List of China Top Brand Products). –
Circolare sull’applicazione dei marchi cinesi d’eccellenza
nel mondo nel 2008, (Circular on application of China World Top Brands in 2008,
ZJZH [2008] No 23). –
Misure per la gestione dei prodotti che recano
il marchio cinese d’eccellenza rilasciato dal GoRPC (Measures
for the Administration of Chinese Top-Brand Products issued by the GOC) (b)
Ammissibilità (317) Solo i fabbricanti che hanno
ottenuto la designazione di “Marchio cinese d’eccellenza nel mondo” hanno
diritto ai vantaggi di questo programma. La denuncia elenca alcuni prodotti
siderurgici fabbricati da imprese siderurgiche, soggette all’inchiesta, cui è
stata concessa tale designazione. (c)
Risultati dell’inchiesta (318) Data la mancata collaborazione
del GoRPC, le conclusioni si fondano sulle informazioni presenti nel fascicolo,
ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. (319) Il programma fornisce
contributi finanziari sotto forma di sovvenzioni, prestiti a prezzi inferiori a
quelli di mercato e altri incentivi che, essendo un trasferimento diretto di
fondi, conferiscono al beneficiario un vantaggio ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell’articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento di base. (320) Si tratta di una sovvenzione
specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento di base, in quanto la normativa limita l’accesso solo alle imprese
che hanno ottenuto la designazione di “Marchio cinese d’eccellenza nel mondo”
per i loro prodotti. Non esistono inoltre criteri obiettivi fissati dall’autorità
concedente sull’ammissibilità al regime, la quale non è automatica ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di
base. (d)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (321) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata
fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori
esportatori è stata una decisione simile delle autorità USA. Come già indicato,
quando si calcolano gli importi delle sovvenzioni in base ai risultati di altre
inchieste, si tiene tra l’altro conto attraverso tale approccio se nel regime
in questione non siano intervenuti mutamenti significativi e se l’importo della
sovvenzione non sia diminuito nel tempo. Si noti però che, di solito, non è
così che diminuisce l’importo delle sovvenzioni ricorrenti. Poiché mancano
siffatte modifiche o diminuzioni dell’importo della sovvenzione, come importo
della sovvenzione si usa nella fattispecie il tasso originale dell’inchiesta in
questione. (322) Il margine di sovvenzione
complessivo così stabilito durante il PI per tutte le società che non hanno
collaborato è fissato allo 0,13%, che corrisponde alla media aritmetica dei
tassi di programmi analoghi come accertato nell’US Decision Memorandum del 6 aprile
2009, sull’acido citrico e su alcuni sali citrati (pag. 6) (Federal Register
Vol. 74, No. 69, page 16836 / 13 April 2009), nell’US Decision Memorandum del
14 maggio 2010 sui trefoli di filo d’acciaio per calcestruzzo preteso (pag. 29)
(Federal Register Vol. 75, No. 98, page 28557 / 21 May 2010), nell’US Decision
Memorandum del 28 maggio 2010 su determinate griglie d’acciaio (pag. 18)
(Federal Register Vol. 75, No. 109, page 32362 / 8 June 2010), nell’US Decision
Memorandum del 28 marzo 2011 su estrusi in alluminio (pag. 19) (Federal
Register Vol. 76, No. 64, page 18521 / 4 April 2011) e nell’US Decision
Memorandum dell’11 ottobre 2011 sulle pavimentazioni in legno a più strati
(pag. 17) (Federal Register Vol. 76, No. 201, page 64313 / 18 October 2011).
Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo
che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei programmi fondati
su sussidi è sostanzialmente identico a quello usato dalla UE[76]. 3.3.7.2. Programmi e sottoprogrammi
basati su marchi rinomati (Famous Brands programme and sub-programmes -
Chongqing Famous Brands, Hubei Province Famous Brands, Ma’anshan Famous Brands,
Shandong Province Top Brands, Wuhan Famous Brands) (a)
Base giuridica (323) Le basi giuridiche di questo programma
secondo quanto indicato dalla denuncia riguardo al sottoprogramma di Shandong
sono: –
avviso di stampa e distribuzione delle politiche
2003 volte a incoraggiare e a espandere il commercio estero e l’esportazione di
Shandong (Notice on Printing and Distribution of 2003
Policies for Encouraging and expanding Foreign Trade Export to Shandong,
LWJMJCZ, [2003] No 180); –
politiche del 2004 tese a incoraggiare lo
sviluppo del commercio estero e dell’esportazione di Shandong (2004 Policies for Encouraging the Development of Foreign Trade &
Economic Cooperation in Shandong, LWJMJCZ, [2003] No 1037); –
politiche 2005 tese a incoraggiare lo sviluppo
del commercio estero e dell’esportazione di Shandong (2005
Policies for Encouraging the Development of Foreign Trade & Economic
Cooperation in Shandong); –
avviso di stampa e distribuzione delle politiche
2006 tese a incoraggiare lo sviluppo del commercio estero e dell’esportazione
di Shandong (Notice on Printing and Distribution of
2006 Policies for Encouraging the Development of Foreign Trade & Economic
Cooperation in Shandong, LCQ [2006] No 5). –
Bilancio del fondo speciale di riconoscimento
per lo sviluppo di marchi d’esportazione, Lucaiqizhi, 2008, No. 75. (b)
Ammissibilità (324) Il programma conferisce
benefici ai fabbricanti di prodotti designati come “Marchi rinomati” e mira ai
mercati d’esportazione. La denuncia riferisce di un certo numero di fabbricanti
del prodotto in esame che hanno beneficiato di questo programma, almeno fino al
2009. (c)
Risultati dell’inchiesta (325) La denuncia sostiene che il
programma è stato concepito per promuovere industrie nazionali avanzate e
incoraggiare le esportazioni dei loro prodotti sui mercati mondiali. Il quadro
principale del programma è stabilito a livello centrale; i governi provinciali
e locali sviluppano programmi di “marchi rinomati” propri, coerenti con il
programma centrale e volti a favorire l’esportazione di prodotti locali. Gli
USA hanno messo sotto accusa questo programma di sovvenzioni all’OMC (DS 387).
Le autorità USA hanno compensato tale programma in vari procedimenti, citati
nella denuncia. Anche la Commissione ha compensato i vantaggi ottenuti
attraverso questo programma nel caso della carta fine patinata[77]. (326) Il programma “Marchi rinomati”
fornisce contributi finanziari sotto forma di prestiti a tasso agevolato,
finanziamenti per R&S e ricompense in contanti per l’esportazione. Tali
incentivi sono un trasferimento diretto di fondi e conferiscono un vantaggio al
beneficiario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e all’articolo
3, paragrafo 2, del regolamento di base. (327) La
sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento di base, in quanto la normativa limita l’accesso solo alle imprese
cui è riconosciuto di esportare prodotti designati come “Marchi rinomati”.
Mancando inoltre criteri e condizioni oggettivi che regolino l’applicazione del
programma da parte dell’autorità concedente, è stata riconosciuta una
specificità anche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento di base. Il trattamento preferenziale nell’ambito
di questo programma è specifico ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto i
vantaggi sono condizionati all’andamento delle esportazioni di prodotti
contrassegnati dal relativo “Marchio rinomato”. (d)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (328) L’importo
della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante
il PI, conferito ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più
appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai
produttori esportatori è stata una decisione simile delle autorità USA (grazie
alle analogie presentate dal programma). Come già indicato, quando si calcolano
gli importi delle sovvenzioni in base ai risultati di altre inchieste, si tiene
tra l’altro conto attraverso tale approccio se nel regime in questione non
siano intervenuti mutamenti significativi e se l’importo della sovvenzione non
sia diminuito nel tempo. Si noti però che, di solito, non è così che diminuisce
l’importo delle sovvenzioni ricorrenti. Poiché mancano siffatte modifiche o
diminuzioni dell’importo della sovvenzione, come importo della sovvenzione si
usa nella fattispecie il tasso originale dell’inchiesta in questione. (329) Il margine di sovvenzione
complessivo così stabilito durante il PI per tutte le società che non hanno
collaborato è fissato allo 0,13%, che corrisponde alla media aritmetica dei
tassi di programmi analoghi come accertato nell’US Decision Memorandum del 6
aprile 2009, sull’acido citrico e su alcuni sali citrati (pag. 6) (Federal
Register Vol. 74, No. 69, page 16836 / 13 April 2009), nell’US Decision
Memorandum del 14 maggio 2010 sui trefoli di filo d’acciaio per calcestruzzo
preteso (pag. 29) (Federal Register Vol. 75, No. 98, page 28557 / 21 May 2010),
nell’US Decision Memorandum del 28 maggio 2010 su determinate griglie d’acciaio
(pag. 18) (Federal Register Vol. 75, No. 109, page 32362 / 8 June 2010), nell’US
Decision Memorandum del 28 marzo 2011 su estrusi in alluminio (pag. 19)
(Federal Register Vol. 76, No. 64, page 18521 / 4 April 2011) e nell’US
Decision Memorandum dell’11 ottobre 2011 sulle pavimentazioni in legno a più
strati (pag. 17) (Federal Register Vol. 76, No. 201, page 64313 / 18 October
2011). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato
che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei
programmi fondati su sussidi è sostanzialmente identico a quello usato dalla UE[78]. 3.3.7.3. Fondo di Stato per progetti
basati su tecnologie chiave (State key technology project) (a)
Mancata collaborazione da parte del governo
cinese (330) Nella risposta al questionario
il GoRPC si è limitato a sostenere che il programma è stato chiuso nel 2003 e
che non ne ha beneficiato nessuno degli esportatori inclusi nel campione.
Poiché il GoRPC non ha aggiunto alla risposta alcun elemento di prova o
ulteriori chiarimenti, la Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del
regolamento di base, analizza il programma in base agli elementi disponibili. (b)
Base giuridica (331) Le basi giuridiche del
programma secondo quanto indicato nella denuncia, sono le seguenti: –
Circolari di Stato: Guojingmao Touzi No 886 del
1999, Guojingmao Touzi No 122 del 1999, Guojingmao Touzi No 1038 del 1999,
Guojingmao Touzi No 822 del 2000, e –
Misure per la gestione del Fondo nazionale
speciale per debiti destinati a progetti di ristrutturazione basati su
tecnologie chiave (Measures for the Administration of National Debt Special Fund
for National Key Technology Renovation Projects) (c)
Ammissibilità (332) Secondo quanto nella denuncia
viene citato dalle principali basi giuridiche, le imprese sostenute da questo
programma “sono grandi imprese holding di Stato scelte di solito tra le 512
imprese principali, i 120 gruppi di imprese pilota e le imprese leader dell’industria”.
È stata inoltre introdotta una preferenza geografica per imprese ubicate nei
vecchi siti industriali nelle regioni nordorientali, centrali e occidentali. (d)
Risultati dell’inchiesta (333) Tenuto conto della mancata
collaborazione del GoRPC, la Commissione si orienta sugli elementi che figurano
nella denuncia e/o su altre fonti citate nella denuncia[79]. (334) La denuncia riferisce che il
programma mira a dare un sostegno finanziario alle imprese ammissibili, al fine
di promuovere: ristrutturazioni tecnologiche in settori, imprese e prodotti
strategici; aggiornamenti tecnologici più agevoli; prodotti migliori dal punto
di vista strutturale; una miglior qualità; un aumento dell’approvvigionamento;
un’espansione della domanda interna; uno sviluppo continuo e sano dello stato
dell’economia. Secondo la denuncia, il Fondo ha sostenuto 47 imprese
siderurgiche impegnate in investimenti per un importo complessivo di 75
miliardi di renminbi. Le autorità USA hanno compensato il presente programma in
almeno 2 procedimenti. (335) Il programma costituisce una
sovvenzione, in quanto fornisce contributi finanziari sotto forma di sussidi
per l’acquisto di attivi fissi il che, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base,
conferisce un vantaggio al beneficiario. Essendo la sovvenzione legata ad
attivi fissi e ripartita nel tempo, si è concluso, in base alle informazioni
disponibili, che il vantaggio prosegue durante il PI . (336) La sovvenzione è specifica ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
di base, perché il sostegno è limitato ad alcune grandi IdS o imprese
partecipate dallo Stato scelte tra 512 aziende chiave e 120 gruppi di imprese
pilota. Nella misura in cui il programma riguarda imprese situate in
determinate aree geografiche di vecchi siti industriali nelle regioni
nordorientali, centrali e occidentali, esso è specifico ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 3, del regolamento di base. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (337) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. In assenza di una quantificazione qualsiasi, la più adeguata
fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori
esportatori è stato una decisione simile presa dalle autorità USA, vale a dire
l’US Decision Memorandum del 10 settembre 2010, su taluni tubi per uso normale,
per condotte e per condotte forzate, d’acciaio al carbonio senza saldatura e d’acciaio
legato (pag. 19) (Federal Register Vol. 75, No. 182, page 57444 / 21 September
2010). (338) Il margine di sovvenzione così
accertato per questo regime durante il PI per tutte le imprese che non hanno
collaborato è fissato allo 0,01%, che corrisponde al tasso di un regime simile,
stabilito nella decisione degli USA di cui al precedente considerando. 3.3.7.4. Programmi destinati ad abbassare
le spese legali antidumping (a)
Mancata collaborazione da parte del GoRPC. (339) La denuncia riferiva numerose
inchieste effettuate dalle autorità USA[80]
e dalla Commissione (procedimento “Carta fine patinata”), che hanno ritenuto
compensabili vari programmi provinciali ai sensi del quali il locale ufficio
tributario rimborsava il 40% delle spese legali sostenute da un’impresa per
aver dovuto partecipare a un procedimento antidumping. Poiché il GoRPC ha
deciso di non rispondere ai quesiti posti su questo programma limitandosi a
sostenere che gli esportatori inclusi nel campione non ne avevano beneficiato,
la Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, fonda le
proprie conclusioni sulle informazioni disponibili nel fascicolo. (b)
Base giuridica (340) Secondo la denuncia e la
decisione della Commissione di cui al considerando (193) del procedimento sulla
carta fine patinata, la base giuridica del programma sono: –
Norme d’attuazione della politica di sostegno a
favore del convenuto in inchieste antidumping, antisovvenzioni e di
salvaguardia (Rules for the Implementation of the Support Policy for the
Anti-dumping, Anti-subsidy, Safeguard investigation respondent). (c)
Ammissibilità (341) Possono ricorrere al programma
le imprese coinvolte in inchieste antidumping e che operano in conformità alle
istruzioni impartite dal ministero del Commercio e dalle autorità provinciali. (d)
Risultati dell’inchiesta (342) Il programma costituisce una
sovvenzione in quanto offre un contributo finanziario sotto forma di
trasferimento diretto di fondi, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, per
coprire le spese legali nei procedimenti antidumping e conferisce un vantaggio
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La
sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a)
e c) del regolamento di base, poiché si limita ad alcune imprese soggette
a procedimenti antidumping esteri. Il programma è inoltre specifico ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché si limita a
determinate imprese registrate in specifiche regioni geografiche e è regolato
dalle autorità provinciali preposte ad attuarlo. (e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (343) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai
beneficiari. Mancando informazioni per valutare questo vantaggio e poiché il
regime è già stato esaminato in un precedente procedimento antisovvenzione da
parte delle istituzioni UE, la più adeguata fonte di informazione per valutare
il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata la valutazione di
questo programma effettuata nel procedimento sulla Carta fine patinata,
debitamente aggiornata, se necessario, come indicato nel considerando (252). (344) Il margine di sovvenzione così
calcolato per tutte le società che non hanno collaborato è fissato allo 0,01%
in base alle conclusione del procedimento sulla carta fine patinata[81]. 3.3.8. Acquisto di beni da parte della
pubblica amministrazione a un prezzo superiore a quello che sarebbe adeguato
(higher than adequate remuneration - HTAR) (345) La denuncia conteneva elementi
di prova del fatto che il GoRPC aveva acquistato tramite IdS prodotti d’acciaio
presso fabbricanti di ARO. Secondo la denuncia il GoRPC acquista numerosi
prodotti d’acciaio, tra cui lamiere con rivestimento colorato, laminati a caldo
e a freddo, lastre mediane, galvanizzate e vari altri. La denuncia ha
evidenziato che il prezzo d’acquisto di tali beni da parte delle IdS è stato
fissato in base a vari elementi e/o parametri di riferimento, con massimali o
adeguamenti a seconda dei vari beni e del fatto che l’operazione riguardasse
parti collegate. (346) Il GoRPC ha risposto con i
soliti argomenti generici sulle IdS secondo cui non è dimostrato che le IdS
acquirenti di tali prodotti siderurgici siano enti pubblici ai sensi dell’accordo
sulle sovvenzioni e le misure compensative (Subsidies and Countervailing
Measures - SCM) dell’OMC e che il GoRPC non poteva raccogliere dati su
specifiche operazioni commerciali relativi a enti sconosciuti. Il GoRPC ha
inoltre affermato che la denuncia non si riferisce ad alcun acquisto di merci
che coinvolgano esportatori inclusi nel campione. La Commissione rimanda alle
sue conclusioni secondo le quali gli acquirenti di ARO e di altri prodotti
siderurgici sono IdS (considerando da (49) a (73)) e alla richiesta rivolta al
GoRPC di fornire informazioni anche riguardo agli esportatori non inseriti nel
campione (v. considerando (34) e (35)). Mancando informazioni aggiuntive da
parte del GoRPC sul programma in questione, le conclusioni della Commissione si
fondano sulle informazioni disponibili nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 28
del regolamento di base. (347) Nella misura in cui i prezzi
offerti sono superiori a quelli di mercato e lo Stato conferisce un vantaggio
al fabbricante di ARO attraverso le sue IdS acquirenti, questo programma è
compensabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto iii) e dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di
base. È anche necessario considerare che quanto sostiene la denuncia, sull’inesistenza
di un prezzo privato affidabile sul mercato a causa della predominanza del
settore pubblico nel mercato siderurgico, è stato confermato dall’inchiesta:
emerge infatti che le IdS, detengono una quota predominante del mercato
siderurgico in Cina almeno riguardo all’acciaio laminato a caldo e a freddo (v.
considerando da (76) a (79)). La sovvenzione è inoltre specifica ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, del regolamento di base, limitandosi solo a enti selezionati
partecipati dallo Stato nel settore siderurgico. La complessità di tali
operazioni e dei contratti che le regolano, nonché la mancanza di dati
essenziali, non hanno tuttavia permesso alla Commissione di giungere a una
conclusione definitiva su tale programma. La Commissione ha perciò deciso di
cessare l’esame di questo programma. 3.3.9. Altri programmi regionali (a)
Mancata collaborazione da parte del GoRPC. (348) Secondo il governo cinese
nessuno dei produttori inclusi nel campione ha sede nelle zone di applicazione
dei programmi regionali di questa sezione e le informazioni chieste dalla
Commissione sono irrilevanti ai fini dell’inchiesta. Data l’importanza di tali
informazioni per l’inchiesta (v. considerando (45) - (35)), in mancanza di una
risposta da parte del GoRPC, la Commissione fonda la decisione su tutti i
programmi regionali della presente sezione sui dati disponibili nel fascicolo,
in conformità all’articolo 28 del regolamento di base. 3.3.9.1. Sovvenzioni concesse nella
Tianjin Binhai New Area e nella Tianjin Economic and Technological Development
Area (a)
Base giuridica (349) La base giuridica del Regime di
ammortamento accelerato (Accelerated Depreciation scheme) è la Circolare
del ministero delle Finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato concernente
le politiche collegate di imposizione agevolata dei redditi delle società volte
a sostenere lo sviluppo e l’apertura della nuova zona di Binhai in Tianjin (Related
Preferential Policies of Enterprise Income Tax for Supporting the Development
and Openness of Binhai New Area of Tianjin). (b)
Risultati dell’inchiesta (350) La denuncia sostiene che il
programma mira a promuovere la costruzione di infrastrutture
scientifico-tecnologiche nella Nuova zona di Tianjin Binhai (Tianjin Binhai
New Area - TBNA) e nella Zona di sviluppo economico e tecnologico di
Tianjin (Tianjin Economic and Technological Development Area - TETDA) e
ad attuare un nuovo sistema scientifico-tecnologico e nuove strutture di
servizio. Secondo la denuncia, sono stati concessi benefici finanziari a titolo
di questo programma dal Fondo per la scienza e la tecnologia (Science and
Technology Fund) e dal Programma di ammortamento accelerato (Accelerated
Depreciation Programme). Questi benefici sarebbero limitati a imprese
stabilite nella giurisdizione del Comitato di gestione della TBNA che comprende
imprese che fabbricano/esportano il prodotto in esame. La denuncia rinvia alla
decisione delle autorità USA nel procedimento antisovvenzioni su taluni tubi
per uso normale, per condotte e per condotte forzate, d’acciaio al carbonio
senza saldatura e d’acciaio legato , originari della RPC; l’autorità USA ha
ritenuto il programma compensabile[82]. (351) Mancando la collaborazione del
GoRPC, la Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, fonda
la propria decisione su questo programma sulle migliori informazioni
disponibili nella denuncia e nella decisione delle autorità USA. (352) Il programma conferisce un
vantaggio eccezionale alle imprese che ne beneficiano, in forma di sussidi del
Fondo per la scienza e la tecnologia ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento di base
(trasferimento diretto di fondi) e in forma di rinuncia a introiti ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del
regolamento di base, riguardo al programma di ammortamento accelerato. (353) Le sovvenzioni del Fondo per la
scienza e la tecnologia e del Programma di ammortamento accelerato sono
specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di
base, perché limitate ad alcune imprese ubicate in determinate regioni
geografiche (ossia la TBNA e/o la TETDA). (c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (354) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. In assenza di una quantificazione qualsiasi, la più adeguata
fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori
esportatori è stato una decisione comparabile presa dalle autorità USA, vale a
dire l’US Decision Memorandum del 10 settembre 2010, su taluni tubi per uso
normale, per condotte e per condotte forzate, d’acciaio al carbonio senza
saldatura e d’acciaio legato (US Decision Memorandum of 10 September 2010 on
Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe
(Pages Nos 20 and 21) (Federal Register Vol. 75, No. 182, page 57444 / 21
September 2010). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va
rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio
conferito da programmi basati su sussidi e agevolazioni fiscali è
sostanzialmente identico a quello usato dalla UE[83]. (355) Il margine di sovvenzione così
accertato durante il PI per tutte le imprese che non hanno collaborato è
fissato allo 0,61%, pari al tasso cumulato dei regimi in esame, come stabilito
nella decisione di cui al considerando precedente. 3.3.9.2. Programmi relativi alla regione
nordorientale Programma di rilancio dell’area nordorientale (a)
Base giuridica (356) La base giuridica è costituita
dalla Circolare del 14 settembre 2004 del Ministero delle finanze e dell’Amministrazione
tributaria dello Stato sulla stampa e diffusione dei regolamenti che
disciplinano questioni relative all’ampliamento della deduzione dell’IVA nelle
regioni nordorientali. (b)
Risultati dell’inchiesta (357) Il denunciante sostiene che il
GoRPC istituì il programma di rilancio dell’area nordorientale nel 2003 per
rilanciare il vecchio sito industriale della città di Dalian e di 3 province
(Liaoning, Jilin and Heilongjiang) della regione nordorientale, centro
tradizionale dell’industria siderurgica cinese. Secondo la denuncia, il GoRPC
creò appositamente una Banca, La Banca per il rilancio nordorientale (Northeast
Revitalisation Bank - NRB), controllata dal Consiglio di Stato, con il
mandato di finanziare il sostegno al rilancio del vecchio polo dell’industria
pesante della regione nordorientale. (358) La
denuncia riferisce anche di sovvenzioni concesse, a titolo del programma in
questione, elargite dalla Export-Import Bank of China (“Exim Bank”), attraverso
la sua filiale di Dalian, sotto forma di crediti all’esportazione per un
importo totale di 5 miliardi di RMB, nonché risparmi per le imprese locali
sotto forma di crediti “a basso costo”, per un valore di 150 milioni di RMB,
dal novembre 2003. La denuncia sostiene inoltre che i mutui, estesi anche a
imprese non meritevoli di credito, avevano accresciuto la competitività di IdS
in difficoltà che hanno così goduto di un accesso sproporzionato al credito pur
registrando la quota più elevata di prestiti in sofferenza del paese. (359) Mancando la collaborazione del
GoRPC, la Commissione fonda la propria decisione su questo programma sulle
informazioni contenute nella denuncia e nell’US Decision Memorandum del 17
novembre 2008 sui tubi d’acciaio di qualità al carbonio saldati circolarmente,
destinati a condotte (tubi per condotte) (US Decision Memorandum of 17
November 2008 on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe)
(Pages 21 and 22) - Federal Register Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November
2008), debitamente aggiornate, se necessario, come indicato al considerando
(252). (360) Il programma conferisce un
vantaggio alle imprese beneficiarie in forma di: i) sussidi sotto forma di
sovvenzionamento degli interessi all’esportazione; ii) rimborsi IVA per l’acquisto
di attivi fissi. (361) Riguardo a i), il
sovvenzionamento degli interessi all’esportazione è una sovvenzione sotto forma
di sussidio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto i), del regolamento di base. La decisione degli USA chiama questo
programma “Fondo di sviluppo del commercio estero” (Foreign Trade
Development Fund) invece di “Programma di rilancio dell’area nordorientale”
(Northeast Revitalisation Programme), come indica anche la denuncia. Il
programma è gestito dalle autorità della provincia di Liaoning (in particolare
il Liaoning Provincial Bureau of Foreign Trade and Economic Cooperation
e il Liaoning Department of Finance). I progetti ammissibili
appartengono soprattutto a imprese esportatrici tesi, tra l’altro, a migliorare
la competitività dei prodotti esportati e a esplorare i mercati internazionali.
Poiché si tratta di sussidi condizionati all’andamento delle esportazioni,
questo programma è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4,
lettera a), del regolamento di base. (362) Riguardo ii) ai rimborsi dell’IVA,
riservati all’acquisto di attivi fissi, essi costituiscono una sovvenzione
sotto forma di rinuncia a introiti da parte dello Stato ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il presente
programma prevede che i soggetti IVA di alcune industrie possano detrarre l’IVA
pagata per acquisti di attivi fissi dall’IVA pagata per la vendita di prodotti
finiti. Questa detrazione dell’IVA si limita a imprese situate nella regione
nordorientale ed è pertanto specifica ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 3, del regolamento di base. (c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (363) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata
fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori
esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle
analogie presentate dal programma). (364) Il margine di sovvenzione così
accertato per il Programma di rilancio dell’area nordorientale durante il PI
per tutte le società che non hanno collaborato è pari quindi allo 0,18%, il che
corrisponde al tasso cumulato per le sovvenzioni e i rimborsi IVA ricevuti nel
quadro del programma Foreign Trade Development Fund Program come
accertato nell’US Decision Memorandum del 17 November 2008 (US Decision
Memorandum on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Pages
21 and 22) (Federal Register Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008).
Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo
che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è
sostanzialmente identico a quello usato dalla UE[84]. Sovvenzionamento degli interessi all’esportazione (a)
Base giuridica (365) La base giuridica sono le
Misure amministrative provvisorie della provincia di Liaoning recanti
assistenza in materia di interessi finanziari per l’esportazione di prodotti ad
alta tecnologia e la fabbricazione di macchinario (Provisional
Administration Measures on High Tech Products and Equipment Manufacturing
Products Export Financial interest Assistance of Liaoning Province),
emanate il 16 dicembre 2004. (b)
Risultati dell’inchiesta (366) La denuncia sosteneva che
questo programma assisteva la imprese nel tentativo di ampliare le esportazioni
di prodotti ad alta tecnologia e di sviluppare le imprese situate nella
provincia di Liaoning. Il programma è gestito dal Liaoning Provincial Bureau
of Foreign Trade and Economic Cooperation, dal Liaoning Department of
Finance e dalla Economic Commission of Liaoning province. Le
autorità USA, nella succitata decisione riguardante Line Pipe, hanno
ritenuto il programma compensabile (v. considerando (359)). (367) Il programma conferisce, ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i),
del regolamento di base un vantaggio sotto forma di trasferimento diretto di
fondi da parte del GoRPC utilizzati per il pagamento di interessi su prestiti
bancari. Prestiti all’esportazione: indica prestiti a breve termine che
imprese, che fabbricano prodotti ad alta tecnologia nella provincia in
questione e mancano dei fondi necessari alla produzione e al funzionamento,
ottengono, da banche ed enti finanziari non bancari, tra la dichiarazione di
esportazione dei prodotti e il loro pagamento effettivo. Le imprese ammissibili
devono esportare annualmente per un valore superiore a 1 milione di USD e
aver esportato prodotti elencati nel “China High-Tech Product Export
Catalogue” o che rientrino nella fabbricazione di macchinari. Il programma
è pertanto specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento di base, poiché si limita a imprese che soddisfano i suesposti criteri.
Il programma è anche condizionato all’andamento delle esportazioni ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di
base. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento
di base, il programma è specifico regionale, limitato cioè a imprese situate in
una precisa regione geografica, quella nordorientale della Cina. (c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (368) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata
fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori
esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle
analogie presentate dal programma). (369) Il margine di
sovvenzione così accertato durante il PI per tutte le società che non hanno
collaborato è pari quindi allo 0,43%, che corrisponde al tasso di
sovvenzionamento degli interessi all’esportazione accertato nell’US Decision
Memorandum del 17 November 2008 (US Decision Memorandum on Circular Welded
Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Pages 21 and 22) (Federal Register
Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). Riguardo alle indagini
condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per
calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è sostanzialmente identico
a quello usato dalla UE[85]. Prestiti all’esportazione (a)
Risultati dell’inchiesta (370) La denuncia si riferisce al
precedente programma di sovvenzionamento degli interessi all’esportazione,
ammissibile solo in relazione a “prestiti all’esportazione” non ancora estinti.
Nella loro decisione relativa a Line Pipe, le autorità USA ritengono
compensabile anche questo programma . (371) La base giuridica sono le
“Misure amministrative provvisorie della provincia di Liaoning” recanti
assistenza in materia di interessi finanziari per l’esportazione di prodotti ad
alta tecnologia e la fabbricazione di macchinario (Provisional
Administration Measures on High Tech Products and Equipment Manufacturing
Products Export Financial interest Assistance of Liaoning Province),
emanate il 16 dicembre 2004. (372) Questo programma, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base,
costituisce un vantaggio sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte
del GoRPC. La sovvenzione conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 2, e dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di
base, pari alla differenza tra quanto pagato dal beneficiario e quanto avrebbe
dovuto pagare per un mutuo commerciale comparabile, senza il programma. Questi
prestiti sono forniti dal governo attraverso le sue banche d’intervento e le
sue SOCB (state-owned commercial banks) (v. analisi ai considerando da
(157) a (180)). Questi prestiti all’esportazione sono specifici ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, poiché condizionati
all’andamento delle esportazioni, nonché ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 3, poiché limitati a imprese situate in una determinata regione
geografica cinese. (b)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (373) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata
fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori
esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle
analogie presentate dal programma). (374) Il margine di
sovvenzione così accertato durante il PI per tutte le società che non hanno
collaborato è pari quindi all’1,05%, che corrisponde alla media aritmetica del
tasso del regime sui prestiti all’esportazione accertato nell’US Decision
Memorandum del 17 November 2008 (US Decision Memorandum on Circular Welded
Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Page No 23) (Federal Register Vol.
73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). Riguardo alle indagini
condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per
calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è sostanzialmente identico
a quello usato dalla UE[86]. Sussidi della provincia di Liaoning – Il
programma “Cinque punti, una linea” (a)
Risultati dell’inchiesta (375) La denuncia afferma che il
programma “Cinque punti, una linea” è stato presentato il 21 gennaio 2006 dal
governo provinciale di Liaoning. Il governo di Liaoning eroga sovvenzioni a
favore di imprese situate nella provincia. Viene data priorità assoluta a
imprese dei 5 settori ritenuti più importanti come basi per l’esportazione. Le
agevolazioni comprendono vari vantaggi, come tassi ridotti di imposta sul
reddito, pari al 15% per imprese certificate come imprese “ad alta tecnologia”;
esenzione dall’imposta sul reddito per “imprese ad alta tecnologia” partecipate
da imprese nazionali; priorità nell’ottenere il sovvenzionamento degli
interessi; privilegi nella gestione economica; esenzione da tasse governative.
Secondo la denuncia, la China Development Bank (CDB), una Banca di Stato
per interventi politici (State-owned policy bank – SOPB), ha
fornito prestiti agevolati nel quadro di questo programma. (376) Le autorità USA, nella
succitata decisione riguardante Line Pipe, hanno ritenuto il programma
compensabile. (377) La base giuridica del programma
è il “Parere della provincia di Liaoning per incoraggiare l’apertura allo
sviluppo delle principali zone costiere” (Opinion of Liaoning Provincial
Encouraging the Expansion of Opening-Up in Coastal Key Developing Areas).
La Liaoning Development and reform Commission e il Liaoning Finance
Bureau gestiscono il sovvenzionamento degli interessi mentre l’Huludao
Beigang Industrial Park, Industry, and Commerce Authority gestisce le
esenzioni fiscali permesse dal programma. (378) Il programma, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base,
concede vantaggi finanziari sotto forma di trasferimento diretto di fondi da
parte del GoRPC e/o di rinuncia o non riscossione di introiti ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Le
sovvenzioni rappresentano un vantaggio, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento di base, di importo pari a quello del
sussidio e/o dell’esenzione dall’imposta/dai diritti. Le sovvenzioni sono specifiche,
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base,
poiché si limitano a determinate imprese situate nella giurisdizione della
provincia di Liaoning. Essendo data priorità assoluta a imprese dei 5 settori
ritenuti più importanti come basi per l’esportazione, esse sono quindi anche
specifiche, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a),
del regolamento di base, in quanto condizionate all’andamento delle
esportazioni. (b)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (379) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata
fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori
esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle
analogie presentate dal programma). (380) Il margine di
sovvenzione così accertato durante il PI per tutte le imprese che non hanno
collaborato è pari quindi allo 0,30%, che corrisponde al tasso accertato per
questo regime nell’US Decision Memorandum del 17 November 2008 (US Decision
Memorandum on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Pages
No 23) (Federal Register Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008).
Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo
che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei programmi fondati
su sussidi è sostanzialmente identico a quello usato dalla UE[87]. 3.3.9.3. Sussidi nell’ambito del
programma per la scienza e la tecnologia della provincia di Jiangsu (a)
Base giuridica (381) La base giuridica di questo
programma sono le Misure amministrative a favore della piattaforma di servizio
pubblico di Jiangsu per la scienza e la tecnologia (Administrative Measures
on Jiangsu Sci-Tech Public Service Platform (Sukeji (2006) No 102; Sucaijiao
(2006) No 22). (b)
Risultati dell’inchiesta (382) La denuncia sostiene che il
programma fornisce, tra l’altro, sussidi a determinate imprese. Il GoRPC ha
dichiarato nelle risposte al questionario che nessuna delle società incluse nel
campione è ricorsa o ha usufruito di questo programma. La Commissione rimanda
all’argomento secondo cui il GoRPC è tenuto a rispondere esaurientemente anche
a domande relative alle imprese non incluse nel campione (considerando (34) -
(35)). La Commissione osserva poi che la denuncia indica come potenziali
beneficiari entrambe le società incluse nel campione nonché altri fabbricanti
ARO, non inclusi nel campione, situati nella zona di applicazione pertinente.
La Commissione pertanto, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base,
fonda le sue conclusioni su dati già disponibili come, soprattutto, le
informazioni contenute nella denuncia e le conclusioni dalle autorità USA che
hanno ritenuto il regime compensabile nella decisione relativa ai trefoli di
filo d’acciaio per calcestruzzo preteso, originari della RPC[88]. (383) I vantaggi finanziari concessi
sotto forma di sussidi forniscono un contributo ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Si
tratta di sussidi specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2,
lettera c) del regolamento di base in quanto non sembrano esistere criteri
o condizioni oggettivi che disciplinino l’ammissibilità ai benefici del regime
(come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento di base) e, in base ai dati disponibili, non sembra che la
discrezionalità dello Jiangsu Department of Science and Technology sia
esercitata in modo obiettivo. (c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (384) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata
fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori
esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle
analogie presentate dal programma). (385) Il margine di sovvenzione così
accertato durante il PI per tutte le imprese che non hanno collaborato è pari
quindi allo 0,01%, il che corrisponde al tasso stabilito per questo regime dall’US
Decision Memorandum del 14 maggio 2010 sui trefoli di filo d’acciaio per
calcestruzzo preteso (pag. n. 35) (Federal Register Vol. 75, No. 98, page
28557 / 21 May 2010). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va
rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio
dei programmi fondati su sussidi è sostanzialmente identico a quello usato
dalla UE[89]. 3.3.9.4. Sussidi nell’ambito del
programma per la scienza e la tecnologia della provincia di Hebei (a)
Risultati dell’inchiesta (386) Il denunciante riferisce di 2
sussidi elargiti nell’ambito del programma per la scienza e la tecnologia della
provincia di Hebei a un fabbricante di ARO nel 2009, per un importo di
700 000 e di 2 080 000 di RMB. Nella risposta al questionario,
il governo cinese ha dichiarato che nessuna delle società incluse nel campione
aveva sede a Hebei e che quindi le informazioni richieste erano irrilevanti ai
fini dell’inchiesta. La Commissione rimanda all’argomento secondo cui il GoRPC
è tenuto a rispondere esaurientemente anche a domande relative alle imprese non
incluse nel campione (considerando (34) - (35)). Le conclusioni della
Commissione si fondano pertanto sui dati già disponibili (in questo caso la
denuncia), in conformità all’articolo 28 del regolamento di base. (387) I vantaggi finanziari concessi
nell’ambito di questo programma sotto forma di sussidi sono delle sovvenzioni
perché forniscono un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Essi
costituiscono un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento di base, di importo pari a quello del sussidio. Si tratta di
sovvenzioni specifiche, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del
regolamento di base, perché fornite solo a imprese situate nella provincia di
Hebei. (b)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (388) L’importo della sovvenzione
compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito
ai beneficiari. Mancando altre informazioni atte a valutare tale vantaggio, la
Commissione fonda le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia. In
conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore
della sovvenzione è stato ripartito sull’intero fatturato del beneficiario
durante il PI usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione non è
condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata accordata rispetto a
quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (389) Il margine di sovvenzione così
ottenuto per tutte le società che non hanno collaborato è trascurabile
(inferiore allo 0,01%). 3.3.10. Sovvenzioni ad hoc (a)
Risultati dell’inchiesta (390) La denuncia elenca una serie di
presunte sovvenzioni ad hoc concesse ad alcuni fabbricanti di ARO, sia IdS che
imprese private. Le sovvenzioni avrebbero avuto la forma sia di sussidi che di
sgravi o esenzioni fiscali al fine, tra l’altro, di finanziare particolari
progetti o attivi. E sarebbero stato concessi nel quadro della politica
strategica generale tesa a promuovere l’industria siderurgica. (391) La Commissione ha chiesto al
GoRPC di dare informazioni su tali sovvenzioni ad hoc. Il GoRPC ha risposto che
le dichiarazioni contenute nella denuncia si basavano su citazioni tratte dalle
relazioni annuali ma nessuna di esse sembrava riguardare imprese incluse nel
campione. Il GoRPC riteneva perciò non necessario esaminare accuse a operazioni
commerciali specifiche, relative a imprese e province non incluse nel campione.
Il GoRPC ribadiva inoltre una delle sue osservazioni generali secondo la quale
il fatto che talune operazioni fossero classificate come “sovvenzioni” nella
relazione annua di un’impresa non può essere considerato elemento di prova
sufficiente per avviare un’inchiesta su di essa, dato che esse “non
costituiscono elementi di prova a prima vista sufficienti ai sensi dell’articolo 11,
paragrafo 2, dell’accordo SCM dell’OMC”. (392) La Commissione rimanda alle
spiegazioni che stanno alla base della richiesta rivolta al GoRPC di dare
informazioni anche riguardo a presunte sovvenzioni per le imprese non incluse
nel campione (considerando (34 - (35)). La Commissione, ai sensi dell’articolo
28 del regolamento di base, fonda le sue conclusioni sulle sovvenzioni ad hoc
in questione sui dati disponibili nel fascicolo. (393) Le sovvenzioni ad hoc di cui
alla denuncia costituiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), punto i), del regolamento di base, per quanto riguarda i
sussidi e simili trasferimenti di risorse, una sovvenzione sotto forma di
trasferimento diretto di fondi e, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, per
quanto riguarda le varie esenzioni o riduzioni fiscali e/o di diritti altrimenti
dovuti a livello centrale, provinciale o comunale, una sovvenzione sotto forma
di rinuncia a introiti. La Commissione osserva che le relazioni annuali degli
stessi fabbricanti di ARO riportano tali contributi finanziari come
“sovvenzioni”. A prima vista, numerose sovvenzioni sembrano essere specifiche
di fatto o di diritto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento di base, perché; mancando la collaborazione del GoRPC, si
considerano concesse a poche imprese “incoraggiate” del settore siderurgico e/o
perché sono state concesse dopo che le autorità concedenti hanno esercitato un
certo tipo di un potere discrezionale. Alcune sovvenzioni risultano inoltre
specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di
base, in quanto accessibili solo a certe imprese situate in determinate regioni
geografiche nel territorio di una data provincia. (b)
Calcolo dell’importo della sovvenzione (394) La Commissione ha attentamente
studiato i dati disponibili su ciascuna di queste sovvenzioni ad hoc concesse a
vari fabbricanti di ARO. La Commissione ha rilevato che alcune di queste
sovvenzioni non distorcevano gli scambi e conferivano importi relativamente
esigui ai fabbricanti di ARO. Per converso, esistono anche numerose sovvenzioni
specifiche che conferiscono sovvenzioni significative ai fabbricanti di ARO.
Tenuto conto di ciò e delle informazioni presenti nel fascicolo, nonostante la
mancata collaborazione del GoRPC e dei fabbricanti di ARO, la Commissione
ritiene opportuno calcolare il dazio compensativo applicabile semplicemente
sulla in base alla media risultante dai sussidi e dai programmi fiscali
compensati in questo procedimento. (395) Per tutte le società che non
hanno collaborato è stato così determinato un margine di sovvenzione pari all’0,5%. 3.4. Osservazioni delle parti dopo
la comunicazione delle conclusioni definitive (396) Il GoRPC, un produttore
esportatore incluso nel campione (Zhejiang Huadong) e il denunciante hanno
presentato osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni
definitive. 3.4.1. Osservazioni del GoRPC sulla
comunicazione delle conclusioni definitive (397) Poiché il GoRPC ha presentato
numerose e dettagliate argomentazioni che sarebbe stato impossibile includere
tutte nel presente regolamento (anche per la presenza di alcune informazioni
riservate), la Commissione ha spiegato a livello bilaterale per iscritto al
GoRPC tutti gli elementi di fatto e di diritto a sostegno del rigetto delle
tesi di quest’ultimo. 3.4.1.1. Questioni procedurali (398) In
numerose affermazioni sull’apertura dell’inchiesta, il GoRPC è sembrato
ritenere che si dovesse controllare la relazione del panel sui laminati di
acciaio elettrico a grani orientati[90] (Grain
Oriented Flat-rolled Electrical Steel – GOES) nell’interpretare
alcune disposizioni dell’accordo SCM e del regolamento di base UE. Il GoRPC
parla ad esempio di dubbi che sarebbero stati “rimossi” dal panel sui GOES[91]. Se è vero che la Commissione ha preso nota dei risultati del panel su
quanto segnalato, e concorda su numerose delle sue conclusioni, è anche vero
che ciò non modifica né il trattato né la normativa, in particolare gli
articoli 11.2 e 11.3 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e l’articolo 9,
paragrafi 2 e 3, del regolamento sui dazi compensativi di base (regolamento
CVD), che per la Commissione sono i punti di riferimento vincolanti in tutti i
procedimenti. (399) Il
GoRPC sostiene che la Commissione avrebbe violato l’articolo 11.2 dell’Accordo
SCM sulle sovvenzioni (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures -
ASCM), avendo aperto l’inchiesta in base a una denuncia priva di qualsiasi
prova “dell’esistenza, del grado e dell’effetto di qualsiasi presunta
sovvenzione” e avrebbe quindi violato l’obbligo che le compete, di cui all’articolo
11.3, di esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova.
Questo argomento va respinto. Il riferimento del GoRPC “all’esistenza, al grado
e all’effetto” della sovvenzione è una citazione dall’articolo 11.1 dell’ASCM e
descrive lo scopo di una inchiesta. Secondo la Commissione, ciò non ha
relazione con l’articolo 11.2 dell’ASCM, che impone ai denuncianti di fornire
“prove sufficienti dell’esistenza di una sovvenzione e, se possibile, del suo
importo” in una denuncia che contenga informazioni “ragionevolmente ottenibili
” da parte del denunciante. La Commissione ha esaminato gli elementi di prova
presentati dal denunciante, che sono di notevole portata, come risulta
chiaramente dalla versione della denuncia che le parti interessate possono
consultare. I servizi della Commissione hanno proposto l’apertura di un’inchiesta
solo dopo aver attentamente esaminato l’esattezza e l’adeguatezza degli
elementi di prova che ritenevano sufficienti prima facie. (400) Il GoRPC ha suggerito di
determinare individualmente ogni elemento (contributo finanziario, vantaggio e
specificità) di ciascun regime di sovvenzione. La Commissione concorda con il
GoRPC sul fatto che le accuse di sovvenzione debbano essere esaminate
individualmente. Ciò non significa però che gli elementi di prova addotti per
ogni elemento di ciascun programma di sovvenzioni debbano essere esaminati
isolati gli uni dagli altri. Ad esempio, la prova della specificità di un
regime può essere assai utile nel determinare la specificità di un altro
regime, a seconda tra l’altro della quantità di informazioni pubbliche
disponibili sui 2 regimi, del grado di collegamento esistente tra essi e del
grado di dipendenza che essi hanno dalla normativa. (401) Il GoRPC ha affermato che per
ogni regime devono esistere prove dell’importo della sovvenzione (superiore al de
minimis) durante il PI e che devono esistere prove sufficienti di effettivo
sovvenzionamento di ogni sovvenzione, non di benefici “potenziali” o
“probabili”. Su questo punto, la Commissione non concorda con il GoRPC, non
essendo richiesto dal regolamento di base o dall’Accordo SCM dell’OMC di
mostrare che le sovvenzioni di un certo regime sono superiori al de minimis.
È chiaro che, per essere oggetto di misure compensative, una sovvenzione
deve conferire un vantaggio durante il PI e che i denuncianti devono adoperarsi
per produrre tali elementi di prova. L’articolo 11.2 dell’ASCM chiede tuttavia
“elementi di prova sufficienti” di sovvenzionamento, in base a informazioni
“ragionevolmente ottenibili” dal denunciante. Poiché molti dati sui benefici
delle sovvenzioni (come esenzioni fiscali, sussidi, fornitura di beni) non sono
pubblicamente disponibili, per i ricorrenti è spesso impossibile stabilire con
esattezza se la sovvenzione abbia conferito vantaggi ai fabbricanti del prodotto
in esame. In tali situazioni, il denunciante deve fornire i migliori elementi
di prova disponibili che dimostrino, ad esempio, che i fabbricanti del prodotto
in esame sono ammessi a beneficiare della sovvenzione e che il regime è
ancora in vigore o continua a fornire benefici. Il livello di prova richiesto
dipenderà dai dati di fatto del caso in questione e dalla quantità di
informazioni ragionevolmente disponibili presso il denunciante. (402) Il GoRPC ha sostenuto che l’avviso
di apertura viola l’articolo 22.2, punto iii), dell’ASCM argomentando che
la semplice ripetizione dei nomi dati ai vari regimi non si può considerare una
“descrizione”. Secondo la Commissione, le pratiche di sovvenzione oggetto dell’inchiesta
sono state adeguatamente descritte nell’avviso di apertura, che indica i regimi
interessati e che pertanto non viola affatto l’articolo 22.2, punto iii),
dell’ASCM. (403) Il GoRPC sostiene che la
Commissione si sia erroneamente chinata su numerosi regimi di sovvenzione per
aver voluto esaminare la denuncia in modo “olistico” o “nel suo complesso”
anziché ciascun programma singolarmente; Il GoRPC afferma inoltre che le
conclusioni tratte da altre autorità nelle loro inchieste sui vari regimi non
costituiscono di per sé elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta.
Come già spiegato (considerando (400)), i servizi della Commissione hanno
esaminato tutti i regimi. La questione se le conclusioni su un determinato
regime tratte da altre autorità costituiscano elementi di prova sufficienti per
avviare un’inchiesta, va vista caso per caso, a seconda anche dalla quantità di
informazioni ragionevolmente ottenibili dal denunciante. (404) Il GoRPC (citando un testo
inviato dagli USA nel caso GOES[92]),
afferma che lo status di “incoraggiato” dei fabbricanti di ARO, usato nei
documenti di pianificazione dello Stato, può essere stato usato in modo
“onnicomprensivo” per indicare la specificità. Ciò non corrisponde alla realtà.
La legislazione che classifica i fabbricanti di ARO come “incoraggiati”[93] (con le conseguenze che ne
derivano) non è (come sostiene il GoRPC) una “normativa a carattere generale
sulla politica governativa, priva di legami diretti con il regime in
questione”. Dato che limita esplicitamente l’accesso ai regimi a determinate
imprese (o offre vantaggi preferenziali), essa ha ovviamente legami diretti con
il regime in questione. (405) Il
GoRPC sostiene che l’esistenza del beneficio di un regime di sovvenzioni va
provata e a tal fine non basta che un regime abbia subito compensazioni in
altri casi, perché siffatte conclusioni si riferiscono a un PI diverso. È
chiaro che, per essere oggetto di misure compensative, una sovvenzione deve
conferire un vantaggio durante il PI e che i denuncianti devono adoperarsi per
produrre tali elementi di prova. Tuttavia, ai fini dell’apertura, elementi che
provino l’uso di un regime in un periodo di tempo ragionevolmente recente
possono essere di grande aiuto, ad esempio se non è pubblicamente noto che il
regime è stata revocato o modificato. Il riferimento al panel del GOES[94] da parte del GoRPC (paragrafo 7.72 della relazione del panel) non
prova nulla, perché si riferisce a situazioni in cui è “evidente” che non
esiste un sovvenzionamento, il che non è il caso nostro. (406) Il
GoRPC afferma che, per aprire un’inchiesta, occorre provare che i fabbricanti
del prodotto in esame abbiano effettivamente ricevuto un vantaggio da un
regime. Tale argomento non poteva essere accolto. Né per il regolamento di base
né per l’articolo 11.2 dell’ASCM, che prescrive “sufficienti elementi di prova
dell’esistenza di una sovvenzione …”, sono necessari espliciti elementi di
prova di un loro uso effettivo da parte di un fabbricante. Poiché molti dati
sui benefici delle sovvenzioni (come esenzioni fiscali, sussidi, fornitura di beni)
non sono pubblicamente disponibili, per i ricorrenti è spesso impossibile
stabilire con esattezza se la sovvenzione abbia conferito vantaggi ai
fabbricanti del prodotto in esame. In tali situazioni, il denunciante deve
fornire i migliori elementi di prova disponibili che dimostrino, ad esempio,
che i fabbricanti del prodotto in esame sono ammessi a beneficiare della
sovvenzione e che il regime è ancora in vigore o continua a fornire benefici.
Il livello di prova richiesto dipenderà dai dati di fatto del caso in questione
e dalla quantità di informazioni ragionevolmente disponibili presso il
denunciante. Imporre tale obbligo ai denuncianti favorirebbe i regimi meno
trasparenti rispetto a quelli più trasparenti che concedono lo stesso tipo di
sovvenzione. (407) Il GoRPC argomenta che la
Commissione non aveva concesso un “periodo ragionevole” per consentire al GoRPC
di presentare le informazioni richieste, ai sensi dell’articolo 12,
paragrafo 7, dell’ASCM. Il GoRPC spiega inoltre che la Commissione non ha
concesso al GoRPC “ampia facoltà” di presentare in forma scritta tutti gli
elementi di prova utili relativi all’inchiesta, in conformità all’articolo 12,
paragrafo 1, dell’ASCM. Questi argomenti vanno respinti perché la
Commissione ha concesso un periodo di tempo ragionevole e ampie facoltà al
GoRPC di presentare le informazioni pertinenti, in conformità alle disposizioni
dell’OMC e del regolamento di base. La Commissione rileva di aver concesso
proroghe della scadenza del termine per rispondere al questionario iniziale
eccezionalmente generose e di aver portato il termine di risposta da 37 giorni
a 2 mesi circa. Se si considera anche il processo di richiamo, il GoRPC ha
avuto più di 3 mesi dall’apertura per fornire le informazioni richieste. Al
GoRPC è stata anche offerto la possibilità di fornire le informazioni mancanti
al momento dell’ispezione in loco. La Commissione osserva inoltre che un
“termine ragionevole” va visto nel contesto procedurale in cui essa si trova
quando il regolamento antisovvenzioni di base le dà il mandato di concludere l’inchiesta
entro 13 mesi. Concedere tempi ancora più lunghi come voleva il GoRPC avrebbe
di sicuro influenzato negativamente la possibilità per la Commissione di
procedere in tempi rapidi per rispettare i termini di legge. (408) Il GoRPC ha anche ricordato di
aver chiesto assistenza alla Commissione per preparare le risposte al
questionario, che a parere del GoRPC sarebbe stata rifiutata dalla Commissione.
Ciò non corrisponde alla realtà: il GoRPC ha chiesto un’assistenza di vasta
ampiezza e indeterminatezza (essa avrebbe cioè coperto ogni domanda del
questionario e le appendici) mentre la Commissione avrebbe potuto offrire
assistenza solo per problemi specifici incontrati dal GoRPC nelle risposte, ma
non per singole questioni. Il GoRPC ha deciso di non accogliere questa offerta
di assistenza. La Commissione osserva inoltre che l’articolo 12.11 ASCM
stabilisce che l’assistenza richiesta deve essere “praticabile”, il che non era
data la richiesta vasta e indeterminata che avrebbe imposto oneri eccessivi all’autorità
che effettua l’inchiesta, soprattutto quando il questionario si spiega da sé.
La Commissione osserva che il GoRPC dispone di un’ampia esperienza in inchieste
antisovvenzioni e ricorre ai servizi di avvocati esterni. (409) Riguardo ai regimi di
sovvenzione citati dalla denuncia che non sarebbero stati usati dagli
esportatori inclusi nel campione, il GoRPC argomenta di non poter fornire l’informazione
richiesta per ciascuno di tali regimi nei termini fissati dalla Commissione a
causa della frammentazione dell’industria siderurgica. Il GoRPC lamenta inoltre
di non aver compreso dai messaggi della Commissione, se non a procedimento
ormai avanzato, le possibili conseguenze della mancata presentazione delle
informazioni richieste su tali regimi, dato che si trattava di imprese non
inserite nel campione. La Commissione rileva innanzitutto che la posizione del
GoRPC è incoerente poiché la sua affermazione di non aver avuto tempo
sufficiente per fornire risposte nei tempi assegnati, in quanto non avrebbe
compreso la finalità della richiesta della Commissione e le conseguenze del
rifiuto di fornire le informazioni richieste, sembra confliggere con la sua
scelta deliberata di non rispondere su tutti i regimi non usati dagli esportatori
inclusi nel campione. In ogni caso, come già detto (considerando (407)), la
Commissione ha concesso numerose deroghe al GoRPC per consentirgli di dare le
informazioni richieste su tutti i programmi. Pertanto il tempo totale assegnato
(oltre 3 mesi, considerando il processo di richiamo) era più che sufficiente
per fornire le informazioni richieste. Lo stesso GoRPC riconosce esplicitamente
nelle sue osservazioni di aver assunto la posizione di non accettare che gli
siano poste richieste di informazioni su questi altri programmi; ciò è
confermato anche dal fatto di non avere neppure tentato di dare risposte
parziali o incomplete per dimostrarsi disponibile a collaborare ma ha
semplicemente rifiutato di dare qualsiasi informazione sulle questioni prospettate. (410) La Commissione non può nemmeno
accettare l’argomento del GoRPC di non aver compreso le conseguenze di una
mancata risposta alla richiesta di informazioni sui regimi di prestito non
usati dagli esportatori inseriti nel campione. Fin dall’inizio del
procedimento, la Commissione ha invece più volte chiaramente spiegato quali
sarebbero state queste conseguenze. In particolare, le conseguenze della
mancata collaborazione sono esplicitamente indicate nelle relative disposizioni
del regolamento di base contenute nell’Avviso di apertura e nella prima pagina
del questionario. Dato l’alto grado di non collaborazione e le eventuali
richieste di trattamento individuale, la Commissione ha ampiamente spiegato lo
scopo del campionamento e la necessità che il GoRPC fornisca le informazioni
richieste, anche nelle sue lettere del 19 marzo, dell’11 aprile, del 4 maggio
(lettera di richiamo), del 7 giugno (lettera in preparazione dell’ispezione in
loco) e del 14 agosto 2012. Pertanto, il GoRPC non poteva essere inconsapevole
o aver frainteso le conseguenze della sua mancata collaborazione sui programmi
non usati dai produttori esportatori inclusi nel campione. In sostanza, il
GoRPC sembra aver ignorato che, in quanto concedente di regimi di
sovvenzioni, avrebbe dovuto collaborare e fornire informazioni su tutti i
regimi di sovvenzioni che fossero presumibilmente al servizio del prodotto in
esame. (411) Il GoRPC ha anche presentato
numerose osservazioni riguardo al processo di verifica e all’ispezione stessa.
Il GoRPC ha obiettato di non aver potuto dedurre, dalla lettera della
Commissione in preparazione dell’ispezione in loco, la portata dell’esame delle
relative informazioni e lamenta presunti rifiuti da parte della Commissione di
tracciare un quadro più specifico per l’ispezione. Il GoRPC ha aggiunto che
avrebbe avuto diritto almeno a una qualche forma “restringimento” della
possibile ampiezza dell’ispezione (p.es., tramite un elenco scritto che
anticipasse tutte le questioni che i funzionari della Commissione avrebbero
posto)[95]
che, secondo il GoRPC, non avrebbe potuto essere esauriente data la breve
durata della visita. la Commissione respinge quest’ultimo argomento del GoRPC,
poiché non esiste né nell’ASCM dell’OMC né nel regolamento di base
antisovvenzioni della UE, una base giuridica che riconosca un preteso diritto a
tale “restringimento” della portata della visita. Non esiste nemmeno alcuna
regola dell’OMC dalla quale si possa dedurre l’esistenza di un siffatto
diritto.
Riguardo alle altre argomentazioni del GoRPC, la
Commissione osserva di aver inviato in data 7 giugno 2012 una lettera in
preparazione dell’ispezione in loco, in cui indicava chiaramente i) un progetto
di calendario precedentemente concordato in via informale con il GoRPC, ii) lo
scopo della visita di verifica, iii) la portata, il contenuto e l’oggetto della
visita e iv) l’eventuale ricorso ai dati disponibili per i programmi non usati
dagli esportatori inclusi nel campione (v. sopra). Per permettere ai funzionari
del GoRPC di limitare la propria presenza, essa indicava anche il cui giorno in
cui sarebbe stato affrontato ciascun regime. In uno spirito di piena
cooperazione, la Commissione è andata ben oltre l’accoglimento della richiesta
di ulteriori informazioni sulle visite di verifica da parte del GoRPC e ha
incontrato i rappresentanti del GoRPC, pur avvertita con brevissimo anticipo,
per fornire i chiarimenti richiesti su taluni aspetti delle visite di verifica.
Dopo l’incontro, la Commissione ha continuato a seguire per iscritto i temi in
esso sollevati, rispondendo a ulteriori richieste di chiarimenti del GoRPC in
numerose E-mail con esso scambiate. La Commissione ritiene perciò di aver fatto
quanto in suo potere per garantire il successo della visita di verifica in loco
ma il GoRPC sembra avere ignorato tutti questi sforzi. 3.4.1.2. Fornitura di HRS e CRS a un
prezzo LTAR (412) Il GoRPC sostiene che la
Commissione avrebbe dovuto introdurre una “soglia” per definire l’esistenza di
un ente pubblico prima di chiedere informazioni commerciali specifiche nell’appendice
B del questionario del GoRPC. Obiezione respinta, perché è impossibile dividere
così l’inchiesta in due fasi: ciò costringerebbe la Commissione a effettuare
due richieste distinte di informazioni e due diverse visite di verifica in Cina.
Oltre alle implicazioni in termini di costi, ciò renderebbe praticamente
impossibile completare l’inchiesta entro i termini prescritti. Comunque, per
definire l’ente pubblico, può essere pertinente l’intera documentazione
(compresi i dati su prezzi e su quantitativi di operazioni commerciali
specifiche). (413) Il GoRPC sostiene che la
mancata risposta all’appendice B, riguardante le IdS che forniscono HRS/CRS ai
fabbricanti di ARO, non deve avere come conseguenza l’applicazione dell’articolo
28 del regolamento di base; il fatto poi che la Commissione applichi dati
disponibili viola l’articolo 12, paragrafo 4, dell’ASCM. Il GoRPC
sostiene anche che la Commissione ha chiesto che l’appendice B fosse compilata
da società irrilevanti ai fini dell’inchiesta. L’argomento va respinto. La
Commissione ha formulato l’appendice B per verificare le dichiarazioni
contenute nella denuncia e lo ha fatto allineandosi alle conclusioni dell’AB
dell’OMC nel DS379 che stabilisce alcuni orientamenti per la definizione di
ente pubblico. La tesi del GoRPC, secondo cui “l’appendice B non riguarda solo
le IdS” non corrisponde alla realtà. È vero che, in un primo tempo, la
Commissione chiese a tutti i fabbricanti di HRS/CRS di compilare l’appendice B,
ma in seguito alle risposte al questionario del GoRPC la Commissione, per
agevolare a quest’ultimo l’onere della risposta all’appendice B, limitò la
richiesta alle sole IdS interessate[96].
Nonostante lo sforzo della Commissione, né il GoRPC e né le IdS interessate
risposero all’appendice B benché fosse chiaro (soprattutto dalla denuncia) che
le IdS che fornivano HRS/CRS ai produttori esportatori di ARO fossero oggetto
della presente inchiesta. (414) Tenuto
conto di quanto precede, la Commissione non ha avuto altra scelta che applicare
l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base e lo ha fatto in
assoluta conformità all’articolo 12, paragrafo 7, dell’ASCM. (415) Secondo il GoRPC, i dati
disponibili utilizzati dalla Commissione non consentono di concludere che i
citati “orientamenti” per l’industria siderurgica siano giuridicamente
vincolanti. Il principale documento di programmazione dell’industria
siderurgica in base al quale la Commissione fonda le sue conclusioni sull’esistenza
di un ente pubblico è il decreto n. 35 della NDRC – Politiche per lo
sviluppo dell’industria siderurgica (Policies for Development of Iron and
Steel Industry). La Commissione formulò una domanda diretta sullo status
giuridico dei decreti della NDRC e le fu confermato che i decreti nella
legislazione cinese sono giuridicamente vincolanti perché rientrano in una
delle quattro categorie legislative del diritto cinese. L’obiezione contraddice
pertanto le informazioni contenute nel fascicolo. (416) Il GoRPC afferma che le
distorsioni di mercato riscontrate dalla Commissione nel settore siderurgico
sono irrilevanti ai fini della definizione dei fabbricanti di HRS/CRS quali
enti pubblici e che la definizione di ente pubblico si sarebbe dovuta applicare
specificamente a coloro che forniscono HRS/CRS ai 2 gruppi di produttori
esportatori inclusi nel campione e non solo in modo generale a tutte le IdS che
in Cina producono HRS/CRS. Secondo il GoRPC, se la Commissione non ha
informazioni su tali entità, non può definirle enti pubblici; ciò equivarrebbe,
altrimenti, a un conclusione sfavorevole inammissibile.. La Commissione non
concorda con tale argomentazione. L’esistenza della distorsione del mercato è,
ai fini dell’analisi, un fattore rilevante, anche se non determinante. Il
risultato cui perviene la Commissione nel contesto del presente procedimento,
secondo cui sono “enti pubblici” tutti i fabbricanti di HRS/CRS, totalmente o
parzialmente di proprietà statale, è ottenuto in base a elementi di prova
relativi a una politica di ampio respiro e a fattori riguardanti l’intera
industria e non in base a una definizione specifica di un’impresa. Le IdS che
forniscono HRS/CRS ai 2 produttori esportatori inclusi nel campione rientrano
chiaramente nell’ambito della definizione di ente pubblico e non occorreva
pertanto dare una definizione specifica, ad esse limitata. In ogni caso, il
GoRPC non ha fornito in risposta al questionario della Commissione alcuna
informazione che fosse d’aiuto per tale definizione specifica a un’impresa.
L’argomento del GoRPC secondo cui la Commissione non può giungere a una
determinazione in mancanza di “dati di fatto” sulle IdS in questione, significa
che il GoRPC avrebbe ottenuto un effettivo vantaggio dalla mancata
collaborazione (essendosi rifiutato di fornire i “fatti”) e, quindi, un
risultato “più favorevole” di quello che avrebbe ottenuto se avesse
collaborato: esattamente il contrario - cioè - di una conclusione sfavorevole. (417) Il
GoRPC ha obiettato che la Commissione gli ha comunicato le analisi relative a
“ordini e ingiunzioni” solo nella fase di divulgazione delle conclusioni
definitive, in violazione dei suoi diritti di difesa. La Commissione non poteva
sapere che sarebbe giunta a tale conclusione in una fase precoce dell’inchiesta.
Questa constatazione è il risultato di tutte le informazioni e dei dati
raccolti durante l’intero procedimento ed è stata comunicata al momento in cui
si è giunti alla determinazione finale, cioè al momento della divulgazione
delle conclusioni definitive. La denuncia supponeva sovvenzioni legate alla
fornitura di beni da parte dello Stato, tramite le IdS. L’inchiesta ha
dimostrato che la politica statale in questione, inizialmente applicata alle
IdS, interessava anche le imprese private, portando così alla constatazione di
“ordini o ingiunzioni” da parte dello Stato. (418) Il GoRPC lamenta che i fatti
messi in discussione dalla Commissione non giustificano in alcun modo la
conclusione secondo cui un ente privato nel settore siderurgico riceva ordini o
ingiunzioni da parte dello Stato di fornire sovvenzioni passibili di
compensazione. Questo argomento va respinto. Nella sua analisi sugli ordini e
le ingiunzioni, la Commissione si riferiva a numerosi piani governativi e
documenti strategici, citandone parti che dimostravano un legame diretto tra lo
Stato e la condotta delle imprese siderurgiche private, e sosteneva la sua
conclusione con esempi di posizioni prese da tali operatori privati. (419) Il GoRPC lamenta che nell’analisi
degli ordini e delle ingiunzioni, la Commissione ha omesso di distinguere tra
conseguenze dell’intervento governativo e intenzioni di tale intervento. Anche
questa obiezione è stata respinta. La Commissione ha accertato l’esistenza di
una politica governativa a sostegno del settore siderurgico e destinata a
fornire HRS/CRS tramite enti pubblici (IdS) a prezzi inferiori a quelli di
mercato. Ha inoltre accertato che tale politica (grazie alla predominanza delle
IdS e alla dissuasione dalle esportazioni di HRS/CRS) ha di fatto costretto i
fabbricanti privati a rifornire l’industria nazionale di ARO agli stessi prezzi
inferiori a quelli di mercato praticati dalle IdS. In effetti, è provato che i
prezzi dei fornitori privati sono esplicitamente legati a quelli delle IdS. La Commissione ha perciò stabilito che uno
degli obiettivi della politica era quello di incaricare/ingiungere gli enti
privati a seguire la stessa prassi delle IdS. Si tratta del classico esempio di
un governo che, in prima persona e attraverso le IdS, “esercita la propria
autorità” sui fornitori privati. Questa politica ha tutti gli elementi
caratteristici del dare ordini e ingiunzioni, cioè quelli di essere “azione di
governo”, “rivolta a una parte particolare”, “il cui obiettivo è il compimento
di un compito o di una missione”. Un
esempio di intenzioni governative: talune disposizioni del decreto n. 35
sanzionano le imprese che non agiscono secondo le direttive in esso descritte.
Ciò dimostra che il GoRPC intende guidare l’intera industria siderurgica in una
determinata direzione e che se un’impresa non volesse conformarsi a tale
intenzione subirebbe delle conseguenze. (420) Il GoRPC ha anche lamentato che
la Commissione non ha dimostrato che esso avesse emanato direttive per fornire
HRS e CRS al settore dell’ARO e che la Commissione non ha tratto conclusioni in
tal senso. Questo argomento va respinto. Come dimostrato dall’analisi di cui ai
considerando da (49) a (72), le IdS che forniscono HRS/CRS ai fabbricanti di
ARO sono enti pubblici, organismi esecutivi del GoRPC che chiaramente
forniscono HRS/CRS ai produttori esportatori di ARO. È stato anche accertato
che i prezzi di questi fattori produttivi non riflettono valori di mercato. Si
conclude perciò che tramite queste IdS il GoRPC pratica una politica di
fornitura di HRS e CRS a basso costo. (421) Il GoRPC sostiene che la
Commissione giunge alla conclusione erronea che lo Stato eserciti un controllo
diffuso e penetrante sul settore siderurgico in generale e che l’industria
siderurgica si conformi a determinati orientamenti, senza peraltro concludere
che la fornitura di acciaio al settore ARO a prezzi inferiori a quelli di
mercato è un obiettivo di tale politica. Questo argomento va respinto. Come
spiegato al considerando (419), la Commissione ha constatato che la politica
governativa intende precisamente forzare i fornitori privati a seguire le
pratiche di fornitura a prezzi inferiori a quelli di mercato, tipiche delle
IdS. (422) Secondo il GoRPC, la
Commissione non può concludere che esista uno specifico intento del GoRPC di
concedere effettivamente un contributo finanziario fornendo HRS e CRS come
prescritto dalla relazione dell’AB nell’inchiesta degli USA sul dazio
compensativo sulle DRAMS provenienti dalla Korea (the AB report in US
–Countervailing Duty Investigation on DRAMS from Korea)[97]. Questo
argomento va respinto. Gli interventi statali in questione si fondano su una
politica di governo tesa a ordinare ai fornitori privati di seguire le pratiche
di fornitura a prezzi inferiori a quelli di mercato, tipiche delle IdS. Non si
tratta di una “conseguenza” o di un “prodotto casuale” dell’intervento
pubblico; È il suo scopo. È chiaro che, in questo caso, i fornitori privati di
HRS/CRS non esercitano una “libertà di decisione” sul mercato perché questo è
distorto dalla predominanza delle IdS e viene scoraggiata l’esportazione di
HRS/CRS. (423) Il GoRPC sostiene che la
Commissione non formula conclusioni sugli effettivi enti privati che hanno
fornito HRS/CRS alle imprese incluse nel campione. Questo argomento va
respinto. Come nel caso degli enti pubblici, la Commissione ha accertato a
livello dell’intero settore interventi che vanno nel senso di dare ordini e
ingiunzioni nei confronti di tutti i fornitori privati. Poiché la politica
governativa in questione si applica a tutti questi enti, non è necessario
replicare l’accertamento per ogni singola impresa. (424) Il GoRPC afferma che la
Commissione ha respinto la documentazione del GoRPC relativa alla quota della
produzione cinese di HRS e CRS proveniente da IdS. La tabella fornita in
proposito dal GoRPC non può essere considerata una prova. Il GoRPC ha rifiutato
di fornire dati raccolti alla fonte prima e durante la verifica di questa
tabella, che, perciò, non può essere considerata attendibile. Per questo
motivo, la Commissione ha fatto ricorso al World Steel Capacity Book,
generalmente accettato dall’industria siderurgica di tutto il mondo. (425) Il GoRPC afferma che la
Commissione non ha spiegato perché il livello dei prezzi sul mercato mondiale
di HRS e CRS sia il riferimento più adeguato e si appella a una decisione dell’AB
nella causa US-Softwood Lumber IV (USA – legno dolce IV) che il
parametro di riferimento esterno “deve aver relazione o riferirsi, essere
legato, alle condizioni di mercato del paese di fornitura e devono riflettere
prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni
di acquisto o di vendita”. Il GoRPC sostiene anche che la "predominanza
dello Stato” non può portare a un allentamento di tale giurisprudenza, poiché
se così fosse, non sarebbe assolutamente possibile ricorrere a un parametro di riferimento
esterno. Secondo il GoRPC, la Commissione non ha soddisfatto i requisiti dell’articolo
14 dell’ASCM. La Commissione non concorda con tale argomentazione. Le
condizioni di mercato vigenti in Cina sono distorte, come constatato dalla
Commissione e illustrato ai considerando da (49) a (97). Dato che in tutto il
mondo si produce acciaio con procedimenti simili e che esso è oggetto di scambi
su scala mondiale, il valore di riferimento esterno più appropriato è il prezzo
mondiale e se la Cina fosse essere in una situazione di mercato normale non
distorta, è probabile che i prezzi si allineerebbero con quelli mondiali. Il
GoRPC ha dato informazioni molto limitate sul mercato siderurgico in Cina pur
essendone espressamente richiesto dalla Commissione. La Cina non ha neppure
proposto altri valori di riferimento, a parte il valore di riferimento interno
che non è adatto a causa delle distorsioni del mercato.
Il GoRPC lamenta che la Commissione non abbia fondato la conclusione sulla
specificità riguardo alla fornitura di HRS/CRS a prezzi LTAR su nient’altro al
di fuori delle dichiarazioni tautologiche dei denuncianti nella denuncia, ciò
che non basta per soddisfare i requisiti dell’ASCM. Questo argomento va
respinto. Sono poche le imprese che usano l’HRS o il CRS come input, dato che
le imprese di molti settori non impiegano tali prodotti. Lo stesso GoRPC nella
sua risposta al questionario ha confermato che gli HRS/CRS sono usati solo da
un numero limitato di imprese. Il GoRPC non ha contestato questo fatto nelle sue
osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive. Si conferma così
che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2,
lettera c), del regolamento di base, che riproduce l’articolo 2.1,
lettera c), dell’ASCM. 3.4.1.3. Prestiti
e tassi di interesse agevolati all’industria degli ARO (426) Il GoRPC afferma che le banche
non sono tenute a seguire gli orientamenti dati all’industria, che non devono
prendere singole decisioni aziendali dettate dal governo e che lo Stato non
predomina nel settore bancario . Questa costatazione non può essere accettata.
Gli articoli 24 e 25 del decreto n. 35 limitano la concessione di prestiti
solo alle imprese che si conformano alle politiche nazionali di sviluppo dell’industria
siderurgica e di conseguenza l’affermazione del GoRPC, che esse non sono tenute
a seguire le politiche industriali è in contraddizione con quanto documentato.
È chiaro che tali disposizioni restringono il novero delle imprese che possono
essere finanziate dalle banche e quali no. Va respinta anche l’affermazione
secondo cui il settore bancario non è dominato dallo Stato. In proposito, si
noti che il GoRPC ha fornito informazioni solo molto scarne sulle strutture
proprietarie nel settore bancario, sostenendo che esso non disponeva di tali
informazioni, benché, ai sensi dell’articolo 24 della legge bancaria tutte
le banche commerciali siano tenute a trasmettere tali informazioni alla China
Banking Regulatory Commission, agenzia statale autorizzata dal Consiglio di
Stato. Le altre informazioni del dossier citate nel presente regolamento hanno
portato alla conclusione che il settore bancario in Cina è effettivamente
dominato dallo Stato (v. considerando da (166) a (169)). Oltre alle fonti di
cui al presente regolamento, anche la Relazione dell’FMI per paese (IMF
Country Report) n. 11/321, novembre 2011, sulla Cina, stabilisce che
lo Stato è direttamente o indirettamente coinvolto nel settore finanziario,
raccomanda di riorientare il ruolo e le responsabilità dello Stato in questo campo,
di cessare l’uso del sistema bancario al fine di perseguire scopi politici in
senso ampio e di permettere che le decisioni sul credito possano basarsi su
obiettivi commerciali[98]
[99]. (427) Secondo il GoRPC, il non aver
soddisfatto i requisiti dell’appendice A del questionario inviatogli non
può essere usato validamente per ricorrere ai dati disponibili, poiché la
Commissione non può incaricare il GoRPC di fornire dati interni, sensibili,
relativi a operazioni commerciali specifiche sulle banche, molte delle quali
non sono in alcun modo di proprietà dello Stato. Come spiegato al considerando
(426), il GoRPC può accedere almeno a una parte delle informazioni richieste,
ma ha rifiutato di rispondere a domande dell’appendice A. In proposito si
osservi che, essendosi anche rifiutato di fornire dati sulla proprietà, la
Commissione, nel caso di molte banche, non sapeva quali banche fossero di
proprietà dello Stato e quali no. (428) Riguardo ad alcune circolari
della PBOC, il GoRPC sostiene che le sintesi pubblicamente disponibili del loro
contenuto e le testimonianze dei funzionari della PBOC possano sostituire le
circolari della PBOC propriamente dette e che non occorra applicare i fatti
disponibili perché il GoRPC non le ha presentate. Il GoRPC afferma inoltre che
la Commissione ha respinto informazioni fornite in buona fede, come la
testimonianza del funzionario della PBOC e il riassunto della circolare in
questione, violando l’articolo 28 del regolamento di base, secondo cui si
possono respingere solo informazioni false o ingannevoli. Il GoRPC afferma poi
che la Commissione, lungi dal fondare le sue conclusioni su fatti concreti
disponibili o su informazioni fornite, scarica invece sul GoRPC l’onere di
dimostrare che la situazione esaminata nell’inchiesta sulla carta fine patinata
non era più attuale. In questo caso, secondo il GoRPC, le risultanze dell’inchiesta
sulla carta fine patinata non contraddicono nemmeno le informazioni da esso
stesso fornite, poiché esse si basavano su informazioni relative a un periodo
di tempo diverso.
Quanto ai riassunti forniti dalla PBOC e dal suo sito Web e alla testimonianza
del funzionario della PBOC, essi non avrebbero potuto essere verificati senza i
documenti fonte, vale a dire le circolari stesse. La Commissione non riesce a
capire perché il GoRPC ritenga, da un lato, che esse siano documenti riservati
e interni, e, dall’altro, che la sintesi del loro sarebbe stata pubblicata dal
sito Web della PBOC. Le conclusioni dell’inchiesta sulla carta fine patinata
hanno grande rilievo per il caso in esame. Non importa tanto che le
informazioni si riferiscano a un periodo diverso, quanto che i fatti raccolti
(denuncia compresa) dimostrino che le pratiche in questione da allora non sono
mutate. Quanto all’affermazione del GoRPC secondo cui la Commissione abbia
scaricato l’onere della prova, si noti che le conclusioni sulla carta fine
patinata sono parte del complesso probatorio preso in considerazione, che il
GoRPC non è tenuto a “confutare”. In queste indagini, la cooperazione funziona nei
due sensi e tutte le parti possono offrire prove o argomenti per confutare
altri elementi di prova disponibili. (429) Il GoRPC argomenta che la
Commissione non ha constatato che i tassi di riferimento del GoRPC riflettono
una distorsione non commerciale (riconoscendo così che i tassi di interesse del
mercato cinese riflettono in genere un’adeguata remunerazione) e che il fatto
che esista solo un limite inferiore per i tassi di interesse sui prestiti
commerciali va a scapito e non a vantaggio dei produttori esportatori che si
avvalgono di tali prestiti. Senza la soglia imposta dalla PBOC, quei tassi
avrebbero potuto essere molto più bassi. Si tratta di un argomento errato. Il
fatto che il GoRPC (PBOC) fissi arbitrariamente dei tassi di riferimento, è innanzitutto
indice di un comportamento non commerciale. Ciò è anche confermato dalla
Relazione dell’FMI per paese n. 11/321, del novembre 2011[100], sulla Cina, che si riferisce
agli interessi regolamentati. (430) Il GoRPC sostiene che la
Commissione non ha valutato la solvibilità delle parti effettivamente oggetto d’inchiesta,
come avvenuto nel caso della carta fine patinata. In risposta, la solvibilità
dei produttori esportatori del campione non è stata valutata perché essa è in
ogni caso influenzata dalla politica industriale nonché dal sostegno e dall’intervento
dello Stato. Essendo stato rilevato che il sistema finanziario in Cina è
distorto, sarebbe stato inutile. E non c’è stata alcuna valutazione di
solvibilità nel caso della carta fine patinata. (431) Il GoRPC è inoltre contrariato
dal conferimento del rating BB che ritiene “puramente punitivo” e “in ogni
caso, i motivi addotti dalla Commissione per questa scelta non sono state
diffusi in modo da permettere un esame approfondito”. Secondo il GoRPC, se la Commissione
constata che il riferimento cinese più il premio di rischio BB dà luogo a tale
tasso, essa deve spiegare il proprio ragionamento in proposito per ogni
fabbricante e per ogni prestito. Questo argomento va respinto. Date le
distorsioni e la mancanza di un’adeguata valutazione della solvibilità o dei
rischi dei fabbricanti di ARO da parte delle banche creditrici, la Commissione
non avrebbe potuto prendere al suo valore nominale il rating del credito di
ogni produttore esportatore (se ne avesse avuto uno). Il rating BB non è in
questo caso sfavorevole ai produttori esportatori perché è il miglior rating
sul mercato che non riguardi gli investimenti. 3.4.1.4. Attribuzione di diritti di
utilizzazione del suolo (Land Use Rights – LUR) a un prezzo LTAR (432) Il GoRPC sostiene che la
Commissione ha ammesso che l’affermazione del GoRPC secondo cui i LUR sono
attribuiti su base competitiva elimina la necessità di un valore di riferimento
esterno. Esso lamenta inoltre che in tutte le spiegazioni da essa date sui
motivi che l’avevano indotta a respingere l’obiezione del GoRPC, la Commissione
si concentrava solo su elementi di prova apportati dal GoRPC più che sui fatti
disponibili. Il GoRPC chiede alla Commissione di indicare i fatti in base ai
quali essa ha stabilito che i prezzi fissati dalle autorità locali siano
arbitrari, senza cioè riferimento o non legati alla domanda e all’offerta di
aree industriali.
L’interpretazione del GoRPC di questa questione non è corretta. La Commissione
non ha constatato che i LUR sono attribuiti tenendo conto della concorrenza. La
Commissione ha constatato che, su 13 operazioni sui LUR, solo 6 erano state
oggetto di gare d’appalto o di messa all’asta. Dai dati presentati su
queste 6, è emerso che le offerte non erano competitive, essendovi stato un
solo offerente/offerta e il prezzo essendo fissato dalle autorità. La
Commissione non comprende le richieste del GoRPC relative ai fatti disponibili
utilizzate riguardo alla mancanza di un mercato dei LUR quando non è stato
usato alcun fatto disponibile per respingere obiezioni del GoRPC su questo
punto e quando l’analisi è stata effettuata in base a informazioni trasmesse
dal GoRPC e dai produttori esportatori. I fatti che hanno portato a constatare
che i prezzi sono definiti in modo arbitrario sono riferiti ai considerando da
(114) a (116) e sono informazioni su operazioni effettive comunicate dai
produttori esportatori inclusi nel campione, il Sistema di valutazione dei
terreni urbani (Urban Land Evaluation System) e il decreto n. 35. (433) Secondo il GoRPC la Commissione
non ha constatato una specificità ai sensi dell’articolo 2.1 e dell’articolo
2.2 dell’ASCM, né ha chiaramente comprovato le sue costatazioni di specificità
con elementi di prova positivi, come richiesto dall’articolo 2.4, dell’ASCM.
Inoltre, non ha dimostrato la necessità di basare l’importo del vantaggio su un
riferimento esterno né ha costruito il riferimento scelto in modo coerente con
l’articolo 14, lettera d) dell’ASCM. Queste argomentazioni sono state
respinte. Per la Commissione, la constatazione della specificità si basa sul
fatto che tutte le imprese che non si conformano alle politiche industriali
fissate dallo Stato sono escluse dall’attribuzione dei LUR, i prezzi sono
stabiliti, in modo spesso arbitrario, dalle autorità e le pratiche di quest’ultime
non sono né chiare né trasparenti. La necessità che il riferimento fosse
esterno è stata spiegata e giustificata ai considerando (109), (118) e da (120)
a (121). Rilevato che il mercato dei LUR in Cina è distorto, non era possibile
applicare un parametro di riferimento interno come proposto dal GoRPC. La
Commissione respinge l’argomento che il valore di riferimento sia stato
costruito in modo incompatibile con l’articolo 14, lettera d), dell’ASCM.
Il riferimento costruito su Taiwan è considerato il miglior valore di
sostituzione di cui la Commissione possa disporre ed è coerente con le
raccomandazioni dell’AB nel DS 379. (434) Il GoRPC sostiene di aver
suggerito che ogni possibile parametro di riferimento dovesse essere di tipo
interno e basarsi sui prezzi pagati dalle industrie cinesi “non favorite”; e
questo proprio perché, secondo il GoRPC, non esistono distinzioni di fatto e
quindi l’importo della sovvenzione sarebbe normalmente pari a zero. La
Commissione non condivide con questa affermazione e, in ogni caso, il GoRPC non
ha fornito alcuna informazione sui prezzi dei LUR per le industrie “non
favorite” che, in teoria, potrebbero essere usati per costruire il riferimento. (435) Il
GoRPC sostiene inoltre che il denunciante non ha fornito né indicazioni né
prove del fatto che i LUR fossero attribuiti soprattutto a un sottogruppo
limitato di imprese né la UE non è giunta alla constatazione fondamentale che l’attribuzione
dei LUR fosse esplicitamente limitata a determinate imprese e/o a imprese
“incoraggiate”. La Commissione è giunta alla conclusione che l’assegnazione
dei LUR si limita a imprese che si conformano alle politiche industriali
fissate dal GoRPC nel decreto n. 35 della NDRC (v. considerando (116)). (436) Il GoRPC ha affermato che la
Commissione non ha effettuato un esame rigoroso teso a trovare un parametro che
si riferisse o si collegasse alla situazione in Cina e che la Commissione non
ha fatto di tutto per individuare un parametro che si avvicinasse alle condizioni
di mercato che esisterebbero senza la distorsione o, se lo ha fatto, non ha
spiegato il risultato ottenuto. Questo argomento va respinto. Al contrario, la
Commissione ha esaminato dettagliatamente i vari indicatori, ha proceduto a una
comparazione tra Taiwan e la RPC nel suo complesso, da un lato, e le singole
province cinesi interessate, dall’altro. Al termine di tale esame, la
Commissione ritiene Taiwan[101]
un parametro adeguato tenuto conto di tutte le informazioni contenute nel
dossier e cioè (i) il livello di sviluppo economico e la struttura economica
vigente a Taiwan e nelle province e municipalità cinesi[102] in cui hanno sede i
produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, (ii) la vicinanza
fisica a Taiwan di queste 2 province cinesi, (iii) le infrastrutture di alto
livello offerto sia da Taiwan che dalle 2 province cinesi, (iv) i forti legami
economici e gli scambi transfrontalieri tra Taiwan e la RPC, (v) la densità
della popolazione, che è analoga nelle province cinesi in questione e a Taiwan,
(vi) la somiglianza tra i tipi di terreni e di transazioni utilizzati per
costruire il parametro pertinente per Taiwan e i tipi osservati nella RPC e
(vii) le caratteristiche demografiche, linguistiche e culturali comuni sia a
Taiwan che alla RPC. Inoltre, le province di Jiangsu e Zhejiang insieme alla
città di Chongqing sono considerate le province manifatturiere di punta della
RPC. Nonostante le differenze nel PIL pro capite tra Taiwan, le province cinesi
e la città di Chongqing, il PIL di queste ultime e della città di Chongqing ha
registrato una rapida crescita negli ultimi anni; il divario si sta, cioè,
colmando.
Dati recenti dimostrano inoltre che tanto la RPC nel suo complesso, quanto le 2
provincie e la municipalità di Chongqing hanno tassi di crescita del PIL molto
superiori a quelli di Taiwan[103];
stanno cioè colmando il divario assai rapidamente. È tuttavia importante far
notare che una comparazione esatta tra il PIL di un’economia non di mercato
(RPC) e quello di un’economia di mercato consolidata (Taiwan) non rappresenta
un elemento decisivo, essendo normale che un’economia non di mercato registri
ritardi in termini di PIL rispetto a un’economia di mercato funzionante.
Inoltre molti altri fattori (come norme urbanistiche, politica ambientale,...)
possono influenzare la domanda e l’offerta di aree a uso industriale. La
questione decisiva è quali sarebbero le “condizioni di mercato vigenti”
riguardo ai LUR nella RPC se quest’ultima fosse un’economia di mercato
funzionante; ora, tutti gli elementi di prova indicano che sarebbero molto
simili a quelle di Taiwan. (437) Il GoRPC ha poi lamentato che
la Commissione, nei suoi calcoli, ricorre a un periodo di ammortamento di 50
anni benché non tutti i relativi contratti LUR prevedano termini di 50 anni.
Ciò è inesatto. Tutti i LUR, la cui attribuzione sia stata compensata nella
presente inchiesta, prevedevano termini di 50 anni. 3.4.1.5. Programma di fornitura dell’energia
elettrica a un prezzo LTAR (438) Il GoRPC afferma che le
conclusioni sulla specificità sono “del tutto artificiali” perché la gamma di
attività economiche che paga un tasso non penalizzato comprende la maggior
parte dell’economia cinese. Il GoRPC contesta inoltre le risultanze della
Commissione sulla specificità “regionale” e in particolare la conclusione che
questa sovvenzione venga elargita solo nelle zone geografiche in cui ha sede il
produttore esportatore. Secondo il GoRPC la sanzione si applica in modo
uniforme in tutte le aree geografiche in cui hanno sede tutti i produttori
esportatori e quindi non esiste specificità regionale. L’argomento va respinto.
La Commissione osserva che il GoRPC sembra basare le proprie osservazioni
esclusivamente sul sistema di prezzi differenziati per le imprese delle
categorie “incoraggiate”, “limitate”, “vietate” e “autorizzate”, in conformità
alla decisione n. 40. La Commissione aveva basato invece le proprie
conclusioni sul particolare sistema di fissazione dei prezzi dell’elettricità
della municipalità allargata di Chongqing, in cui uno degli esportatori che
hanno collaborato inclusi nel campione ha uno stabilimento di produzione.
Questo esportatore beneficia di un prezzo dell’elettricità inferiore, che viene
applicato solo a un sottogruppo di imprese appartenenti a determinati settori
(fabbricanti di ferroleghe in forni elettrici e di fertilizzanti) della stessa
categoria di grandi utenti industriali. La Commissione ha concluso pertanto che
il prezzo, basso, per l’elettricità che paga solo questo assai ristretto
sottogruppo di imprese, che appartengono a specifici settori che sono i soli
ammissibili, è de jure specifico.
Quanto alla specificità “regionale”, il considerando (149) non si riferisce a
nessun sistema di sanzioni, al contrario di quanto indicato dal GoRPC nelle sue
osservazioni. Il considerando precisa che questo prezzo agevolato dell’elettricità,
pagato dal piccolo sottogruppo di imprese comprendente il fabbricante del
prodotto in esame, è limitato a una determinata zona geografica (la
municipalità allargata di Chongqing) che fa parte della Vast Western Region
della Cina, “incoraggiata” ai sensi della legge citata nello stesso
considerando e ulteriormente descritto al considerando (233).. Come indicato al
considerando (149), la normativa in questione si riferisce ai prezzi dell’elettricità
come a uno degli strumenti per realizzare il principale obiettivo politico,
promuovere cioè lo sviluppo della regione. La costatazione della Commissione,
secondo cui la sovvenzione è specifica anche su scala regionale, è così
confermata. (439) Il GoRPC ha contestato le
conclusioni del considerando (146) sulla specificità dovuta al sistema di
prezzi differenziati a seconda della categoria di appartenenza delle imprese
(“incoraggiate”, “limitate”, “vietate” e “autorizzate”). Il GoRPC ha di nuovo spiegato
che la differenza tra il prezzo dell’elettricità pagato dal progetto
selettivamente “scoraggiato” e tutti gli altri, è una sanzione, o una
sovrattassa, per scoraggiare esplicitamente certi progetti più che uno “sconto”
dato ai progetti “incoraggiati”. Il GoRPC conclude che la Commissione deve
stabilire quale remunerazione sia considerata adeguata e, in questo caso, la
Commissione ha ritenuto che il prezzo comprensivo della sanzione fosse la
remunerazione adeguata. Questo argomento va respinto. Come già da lungo
spiegato, la constatazione della Commissione del contributo finanziario si
riferisce al prezzo più basso dell’elettricità cui tale impresa ha diritto in
quanto parte del limitato sottogruppo di imprese appartenenti alla categoria
dei grandi utenti industriali. Gli argomenti del GoRPC non sono quindi
pertinenti nei confronti delle conclusioni raggiunte dalla Commissione. 3.4.1.6. Altri programmi, basati sui
redditi e la fiscalità, non utilizzati dai fabbricanti inclusi nel campione,
oggetto di misure compensative ai fini della “aliquota residua” (440) Il GoRPC ha argomentato che la
Commissione non ha applicato in modo coerente le pertinenti norme di
campionamento dell’OMC, che figurano nell’Accordo antidumping dell’OMC (l’articolo 6.10,
l’articolo 9.2 e l’articolo 9.3), perché lo scopo del campionamento
sarebbe di limitare la portata il campo di applicazione dell’inchiesta. Tale
argomento era legato all’articolo 19.4, dell’ASCM dell’OMC, che limita l’importo
del dazio compensativo all’importo della sovvenzione “accertata”. Il GoRPC ha
concluso che, se la Commissione riteneva che la portata delle sovvenzioni non
fosse sufficientemente evidenziata dal campione selezionato, la soluzione
sarebbe stata di includere nel campione un numero maggiore di imprese.
La Commissione osserva innanzitutto che l’analogia tra il campionamento in un’inchiesta
antidumping e quello in un’inchiesta antisovvenzioni ha dei limiti, poiché, a
differenza delle inchieste antidumping, in quelle CVD non esiste una regola
generale in base alla quale ogni operatore riceve un dazio individuale e i casi
cosiddetti “aggregati” sono esplicitamente autorizzati. Inoltre, a differenza
di quanto avviene nei procedimenti antidumping, in un procedimento
antisovvenzioni il governo è tenuto a partecipare e a rispondere e fa quindi
implicitamente parte di ogni “campione” selezionato per stabilire un CVD. In
altre parole, le azioni del governo come concedente della presunta sovvenzione,
rientra sempre nell’ambito di applicazione della relativa inchiesta
antisovvenzione, indipendentemente dall’impiego di un campione di produttori
esportatori. (441) Riguardo all’osservazione del
GoRPC secondo cui la soluzione è di “includere nel campione un numero maggiore
di imprese”, la Commissione osserva che è esattamente ciò che ha fatto nella
fattispecie. Poiché un esportatore aveva ritirato la propria collaborazione
inizialmente prestata, la Commissione ha deciso di includere nel campione un
altro esportatore. Tuttavia, poco dopo che questa impresa era stata informata
della sua inclusione nel campione, ha notificato alla Commissione l’intenzione
di non collaborare all’inchiesta. La Commissione ha dovuto perciò limitare il
campione ai 2 esportatori inizialmente inclusi che non avevano ritirato la
collaborazione, per evitare ulteriori ritardi che avrebbero messo in forse la
rapida conclusione dell’inchiesta entro i termini prescritti. La Commissione
nota che questo tentativo, andato a vuoto solo per il comportamento tenuto
dagli esportatori, prova esattamente che l’affermazione del GoRPC è infondata
in quanto non affronta il problema delle imprese che non si presentano
spontaneamente al campionamento e che si ritirano se sono scelte per farne
parte. (442) Quanto all’applicazione dei
fatti disponibili, il GoRPC si riferiva all’articolo 12.7 dell’ASCM e citava la
giurisprudenza OMC in base alla quale i dati raccolti possono essere usati solo
per sostituire informazioni mancanti e la mancata collaborazione non giustifica
conclusioni prive di fondamento fattuale. La Commissione non comprende la
logica di tale osservazione, dato che nella sua conclusione si è servita di
dati disponibili, permessi dalle disposizioni dell’OMC e del regolamento di
base e pienamente conformi alla pertinente giurisprudenza OMC. Come ha anche
riconosciuto lo stesso GoRPC, le conclusioni sulla Carta fine patinata e
sulle varie decisioni del ministero per il Commercio degli USA, costituiscono i
migliori dati a disposizione della Commissione che li usa precisamente per
sostituire le lacune dovute alla mancata collaborazione del GoRPC.
Il GoRPC ha anche contestato l’uso di tali dati, che non rifletterebbero un
regime di sovvenzione attuale né sarebbero specificamente legati al prodotto in
esame. La Commissione osserva in proposito che la maggior parte di questi
regimi di sovvenzione riguarda sovvenzioni non ricorrenti (come sussidi,
agevolazioni fiscali legate a investimenti in attivi), di solito ammortizzate
nell’arco di vari anni e i cui vantaggi continuano anche nel futuro e anche
dopo il PI, in questo caso. Nel caso delle sovvenzioni ricorrenti, non vi sono
prove che tali regimi siano cambiati rispetto all’inchiesta in questione.
Quanto al legame tra questi regimi e il prodotto in esame, la Commissione
ricorda che tutti questi regimi riguardano il settore siderurgico (non sono
specifici per prodotto), o si applicano nella regione in cui gli esportatori di
ARO hanno i loro stabilimenti. In mancanza di prove contrarie nel fascicolo,
per la Commissione è ragionevole concludere che i vantaggi di tali regimi
riflettono ancora il miglior valore di sostituzione dell’attuale regime di
sovvenzione per i fabbricanti del prodotto in esame. Si sottolinea che il GoRPC
aveva ampie possibilità di presentare prove contrarie in merito a tutti questi
regimi ma ha deliberatamente deciso di non presentarle e che, quindi, la
Commissione ha dovuto ricorrere ai dati disponibili come prescritto dal
regolamento di base e dall’ASCM dell’OMC. 3.4.1.7. Programmi di intervento sui
titoli (443) Il GoRPC ha dichiarato che
tutti questi programmi (dividendi non versati, conversione di debiti in azioni
e conferimenti di capitale) non sono stati avviati in conformità ai requisiti
dell’articolo 11, punti 2 e 3, dell’ASCM.
L’argomento va respinto. Come già spiegato nella sezione riguardante la
risposta alle osservazioni del GoRPC sull’apertura (considerando da (399) a
(406)), i servizi della Commissione hanno esaminato gli elementi di prova
presentati dal denunciante, che erano sostanziali, come risulta chiaramente
dalla versione della denuncia consultabile dalle parti interessate. I servizi
della Commissione hanno proposto l’apertura di un’inchiesta su determinati
regimi solo dopo aver vagliato attentamente l’esattezza e l’adeguatezza degli
elementi di prova che ritenevano sufficienti prima facie. (444) Secondo il GoRPC i programmi di
intervento sui titoli sono sovvenzioni ad hoc una tantum, perché si applicano
solo a un determinato beneficiario e non in virtù di norme particolari e poiché
“la Commissione sa molto bene che le imprese soggette al dazio residuo, non
solo non hanno ricevuto ma non potevano aver ricevuto [queste sovvenzioni], per
il loro carattere ad hoc”, esse non devono essere oggetto di misure di
compensazione. Il GoRPC sottolineava poi che, se si prendono decisioni in base ai
dati disponibili, esse devono fondarsi su fatti concreti. Per questo motivo,
applicare misura di compensazione per sovvenzioni ad hoc nei confronti di
imprese diverse da quelle per le quali è effettivamente provato che le hanno
ricevute, viola l’articolo 12.7, dell’ASCM.
Si noti che il GoRPC non ha risposto a una sola domanda su questi regimi del
questionario o della lettera di richiamo. Perciò, la dichiarazione del GoRPC
secondo cui “la Commissione sa molto bene che le imprese soggette al dazio
residuo, non solo non hanno ricevuto ma non potevano aver ricevuto [queste
sovvenzioni], per il loro carattere ad hoc”, non riflette la realtà. Al
contrario, la denuncia elencava varie imprese beneficiarie di questi regimi di
intervento sui titoli senza ritenere che tale elenco fosse esauriente. Poiché
il GoRPC non ha fornito alcuna informazione in merito alla natura o all’ammissibilità
a tali regimi, la Commissione non ha altra scelta che ricorrere ai dati
disponibili. 3.4.2. Osservazioni di Zhejiang
Huadong 3.4.2.1. Attribuzione di diritti di
utilizzazione del suolo (Land Use Rights – LUR) a un prezzo LTAR (445) Zhejiang Huadong sostiene di
aver trasmesso alla Commissione tutta la normativa che disciplina i meccanismi
e la fissazione del valore delle vendite di LUR in Cina e cita le Disposizioni
sull’assegnazione di LUR di proprietà dello Stato destinati all’edilizia
mediante gara pubblica d’appalto, asta e offerta di prezzi (Provisions on
the Assignment of State-Owned Construction LUR through bid invitation, auction
and quotation) per dimostrare che esiste un mercato immobiliare funzionante
in Cina, dove prezzi offerti e prezzi pagati sono resi pubblici. Essa sostiene
poi che il mercato immobiliare oggi esistente in Cina e le statistiche
ufficiali complete oggi disponibili sui prezzi dei LUR, sono la prova migliore
per valutare il prezzo dei LUR al momento in cui il produttore esportatore li
ha acquistati.
Questo argomento va respinto. La Commissione illustra i risultati rispetto ai
LUR della Zhejiang Huadong nel considerando (115), conclusioni che non sono
state contestate nelle sue stesse osservazioni relative alla comunicazione
delle conclusioni definitive. Esistono prove che il mercato dei LUR in Cina è
distorto poiché le offerte esaminate in loco dalla Commissione non erano
competitive e i prezzi erano stati definiti in modo arbitrario delle autorità.
I fatti che hanno portato a constatare che i prezzi sono definiti in modo
arbitrario sono riferiti ai considerando da (114) a (116) e sono le
informazioni su transazioni reali comunicate dai produttori esportatori inclusi
nel campione, il Sistema di valutazione dei terreni urbani (Urban Land
Evaluation System) e il decreto n. 35 della NRDC. (446) Zhejiang Huadong fa presente
che, ai sensi dell’articolo 14, lettera d), dell’ASCM dell’OMC, i
prezzi di riferimento adeguati devono innanzitutto rapportarsi o collegarsi
alle condizioni di mercato vigenti nel paese di fornitura o in mancanza di tali
condizioni, ogni riferimento esterno deve essere opportunamente aggiustato in
modo da evitare la compensazione di vantaggi comparativi. Essa sostiene inoltre
che, in base al paragrafo 15, lettera b), del protocollo di adesione
della Cina all’OMC, se non si dispone, come valori di riferimento adeguati,
delle condizioni vigenti in Cina, il membro dell’OMC importatore deve, se
possibile, adeguare le condizioni vigenti prima di prendere in considerazione l’uso
di condizioni in vigore all’esterno della Cina. La Commissione pur concordando
con gran parte della teoria giuridica alla base di tale affermazione, ha però
concluso che non esiste alcun mercato fondiario funzionante in Cina e,
pertanto, ha usato un valore di riferimento esterno per i prezzi dei terreni.
La necessità di un parametro di riferimento esterno è stata spiegata e giustificata
nei considerando (109), (118) e da (120) a (121). Rilevato che il mercato dei
LUR in Cina è distorto, non è stato possibile applicare un parametro di
riferimento interno al paese, come suggerito dalla Zhejiang Huadong, né esiste
è alcuna base per adeguare tale parametro di riferimento. Inoltre, dalle
informazioni trasmesse in relazione al parametro suggerito dalla Zhejinag
Huadong (distretto di Xiaoshan della provincia di Zhejiang), non è né chiaro né
verificabile se il prezzo suggerito si limita ai prezzi dei LUR praticati per
le industrie “non favorite”. (447) Zhejiang Huadong sostiene che
la scelta di Taiwan quale valore di riferimento non è ragionevole né obiettiva
per i seguenti motivi: 1) la provincia di Zhejiang non era una regione sviluppata
e a PIL elevato simile a Taiwan al momento in cui i LUR sono stati acquistati;
2) la selezione effettuata dalla Commissione su prezzi fondiari effettivi di
Taiwan si è basata su offerte di vendita di aree industriali e non su prezzi
effettivi di locazione per uso industriale, che è simile ai LUR a Zhejiang
Huadong.
Tale argomentazione è stata respinta. Sul punto 1), come indicato al
considerando (436), la Commissione ha esaminato in dettaglio vari indicatori e
ha comparato Taiwan e la RPC nel suo complesso nonché singole province cinesi
interessate. Al termine di tale analisi, la Commissione considera Taiwan un
parametro appropriato coerente con il regolamento di base e le norme dell’OMC.
Sul punto 2), si noti che la Commissione ha usato le migliori informazioni di
cui possa ragionevolmente disporre. (448) Zhejiang Huadong ha fatto
notare un errore di calcolo nei tassi di inflazione usati per aggiustare l’inflazione
del parametro di riferimento. La Commissione ne ha tenuto conto e ha corretto
il calcolo interessato. (449) Zhejiang Huadong afferma che
non esiste alcuna specificità nel suo acquisto dei LUR poiché tutte le imprese
in Cina sono trattate allo stesso modo ai sensi di legge. Zhejiang Huadong
sostiene inoltre che la Commissione non ha adeguatamente affrontato la
questione della specificità e ha mancato di giustificare nella
comunicazione delle conclusioni definitive i motivi per cui il prezzo pagato da
Zhejiang Huadong rappresentasse un vantaggio.
Questo argomento va respinto. La base per la conclusione della Commissione
sulla specificità è il fatto che tutte le imprese che non ottemperano alle
politiche industriali fissate dallo Stato sono escluse dall’attribuzione dei
LUR, che i prezzi sono stabiliti, in modo spesso arbitrario, dalle autorità e
che le pratiche di quest’ultime non sono né chiare né trasparenti. la
Commissione ha formulato la conclusione che l’assegnazione dei LUR è limitata
alle imprese che si conformano alle politiche industriali fissate dal GoRPC nel
decreto n. 35 della NDRC (v. considerando (116)). 3.4.2.2. Fornitura di CRS a un prezzo
LTAR (450) Zhejiang Huadong ha sostenuto
che per motivi di ragionevolezza, di oggettività e di coerenza, la Commissione
avrebbe dovuto acquisire, ai fini del calcolo del parametro, i dati sui prezzi
dell’acciaio dalla stessa fonte (cioè, dallo Steel Business Bulletin -
SBB) per tutte le regioni rappresentate nel paniere. Essa sostiene inoltre che
l’SBB elenca una gamma di prezzi relativi al mercato dei CRS diversi da quelli
scelti dalla Commissione e propone di aggiungere Messico e Argentina, che
rappresentano un mercato dell’acciaio emergente nel continente americano. L’argomentazione
è stata respinta, poiché per costruzione il parametro di riferimento la
Commissione ha usato dati sui prezzi che rispecchiassero con la massima
precisione l’effettiva situazione del mercato in ogni paese o regione. Quanto
ai prezzi in Europa (la maggior parte dei quali provengono da Stati membri
della UE), la Commissione riteneva di disporre di dati sui prezzi più dettagliati,
di provenienza MEPS. Se avesse avuto dati di MEPS per gli altri paesi scelti,
li avrebbe utilizzati. Riguardo all’inserimento dei prezzi praticati in Messico
e Argentina, si noti che tali mercati sono relativamente piccoli rispetto alla
Cina e rispetto agli altri paesi/regioni del paniere di riferimento utilizzato
dalla Commissione.
La Commissione ha riveduto il calcolo del margine di sovvenzione di questo
regime a seguito di una rettifica dei prezzi di riferimento per HRS e CRS. La
rettifica riguardava i prezzi dell’acciaio per il Brasile usati nella
costruzione del parametro che includeva erroneamente le tasse nei calcoli
comunicati alle parti. (451) Zhejiang Huadong lamenta
inoltre che le conclusioni della Commissione sulla specificità sono immotivate
(mancano prove positive) e infondate e che, perciò, la presunta sovvenzione
avvenuta fornendo CRS a prezzo LTAR non è compensabile. Secondo Zhejiang
Huadong, il vantaggio, se esiste, della fornitura di HRS e di CRS a prezzo
LTAR, non si limitato a determinate imprese o settori ma è universalmente
conferito a tutti i potenziali acquirenti e consumatori di tutti i settori
economici.
Questo argomento va respinto. Anche il GoRPC aveva avanzato la stessa
osservazione, affrontata dalla Commissione nel considerando (415). I
“potenziali” acquirenti sono per definizione limitati a determinate imprese. 3.4.3. Osservazioni del denunciante 3.4.3.1. Fornitura di acqua e di energia
elettrica a un prezzo LTAR (452) Il denunciante aveva sostenuto
che, a causa delle distorsioni e dell’influenza dello Stato sui mercati delle
forniture idriche e di energia elettrica, la Commissione avrebbe dovuto
ricorrere a un parametro di riferimento internazionale e calcolare i vantaggi
di questi regimi ai sensi dell’articolo 6, lettera d),
punto ii), del regolamento di base.
Questo argomento va respinto. Nella fattispecie, gli elementi di prova
disponibili non consentono alla Commissione di constatare che i mercati delle
forniture idriche e di energia elettrica sono distorti in misura tale da
giustificare il ricorso a un parametro di riferimento esterno. 3.4.3.2. Regimi fiscali particolari
relativi alle imprese a partecipazione straniera (Foreign invested enterprises
- FIE) (453) Il denunciante sostiene che la
Commissione avrebbe dovuto quantificare l’importo della sovvenzione per 2
regimi fiscali riguardanti le sole FIE, che sono: il Credito d’imposta sul
reddito per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale (Income
tax credit for the purchase of domestically produced equipment), e l’esenzione
fiscale totale, per i primi 2 anni, e riduzione della metà, per i 3 anni
successivi, per FIE produttive (Two free, Three half-tax exemption for the
productive FIEs), tenuto conto della mancata collaborazione da parte del
GoRPC e del fatto che il GoRPC avrebbe dovuto fornire elementi di prova del
fatto che i fabbricanti di ARO non hanno ottenuto vantaggi da tali regimi
durante il PI.
Questo argomento va respinto. Come già spiegato al considerando (282), al fine
di ridurre l’onere amministrativo a tutte le parti interessate e poiché tali
regimi stavano per giungere alla loro scadenza, la Commissione ha deciso di non
applicare misure compensative. 3.5. Importo delle sovvenzioni
compensabili (454) In ottemperanza alle
disposizioni del regolamento di base, gli importi relativi alle sovvenzioni
compensabili, espressi ad valorem, per le imprese oggetto di inchiesta sono
elencati nella tabella che segue: Produttore esportatore || MARGINE DI SOVVENZIONE DEFINITIVO HUADONG GROUP || 23,8% PANHUA GROUP || 29,7% UNION STEEL CHINA || 26,8% IMPRESE CHE HANNO COLLABORATO, NON INCLUSE NEL CAMPIONE || 26,8% TUTTE LE ALTRE IMPRESE || 44,7% (455) In conformità all’articolo 15,
paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione totale per
le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione va calcolato in base
alla media totale ponderata del margine di sovvenzione stabilito per le imprese
che hanno collaborato incluse nel campione e risulta pari al 26,8%. (456) Quanto a tutti gli altri
esportatori della RPC, la Commissione ha innanzitutto stabilito il grado della
loro collaborazione. Comparando i dati di Eurostat sull’importazione e il
volume delle esportazioni verso l’UE del prodotto in esame, dichiarato per il
PI dalle imprese che hanno collaborato, emerge che il livello di collaborazione
dei produttori esportatori della RPC è stato basso, pari al 58%. Dato il basso
livello di collaborazione, il margine di sovvenzione totale per tutte le
società che non hanno collaborato viene fissato al livello del totale dei
margini di sovvenzione stabilito per tutte le imprese che non hanno collaborato
per tutti i regimi oggetto dell’inchiesta, vale a dire al 44,7%. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Produzione
dell’Unione e industria dell’Unione (457) Al fine di stabilire la
produzione totale dell’Unione sono state utilizzate tutte le informazioni
disponibili riguardanti i produttori dell’Unione, comprese quelle fornite nella
denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell’Unione prima e dopo l’apertura
dell’inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione
inclusi nel campione per il periodo in esame. (458) Durante il PI, nell’Unione l’acciaio
a rivestimento organico (ARO) è stato prodotto da 22 fabbricanti. Su tale base,
la produzione totale della UE durante il PI è stata stimata a circa
4 018 310 t. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1,
del regolamento di base, l’industria dell’Unione è rappresentata dai produttori
UE che costituiscono la produzione totale dell’Unione. 4.2. Determinazione
del mercato dell’Unione in questione (459) Durante l’inchiesta è stato
constatato che una parte sostanziale della produzione dei fabbricanti UE
inclusi nel campione era destinata a un uso vincolato: spesso, cioè, essa era
semplicemente trasferita (senza fattura) e/o fornita a prezzi di trasferimento
all’interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese per essere
sottoposta a ulteriori trattamenti. (460) Per stabilire se l’industria
dell’Unione abbia subito un pregiudizio e per determinare il consumo e i vari
indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, è
stato esaminato se e in che misura si dovesse prendere in considerazione nell’analisi
l’uso successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto
simile. (461) Per avere un quadro il più
possibile completo della situazione dell’industria dell’Unione sono stati
ottenuti e analizzati dati relativi all’intera attività nel settore dell’ARO ed
è stato poi stabilito se la produzione fosse destinata ad uso vincolato o al
mercato libero. (462) Riguardo ai volumi delle
vendite, ai loro prezzi sul mercato UE e alle quote di mercato, si è ritenuto
opportuno che per analizzare e valutare validamente tali indicatori ci si
dovesse concentrare sulla situazione che vige sul mercato libero. (463) Gli altri indicatori economici
tuttavia possono essere ragionevolmente esaminati solo se riferiti all’intera
attività, compresi uso vincolato e vendite. Produzione, capacità, utilizzazione
degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e
capacità di reperire capitali dipende dall’intera attività, sia che la
produzione sia destinata a un uso vincolato che alla vendita sul mercato
libero. 4.3. Consumo dell’Unione (464) Il prodotto simile viene
venduto dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nonché
venduto/trasferito a società collegate per l’ulteriore trasformazione a valle,
per esempio nei centri di servizi siderurgici. (465) Nel calcolare il consumo
apparente di ARO dell’Unione, le istituzioni hanno sommato il volume totale
delle importazioni di ARO nell’UE, secondo i dati Eurostat e il volume delle
vendite e l’uso vincolato nell’UE del prodotto simile fabbricato dall’industria
dell’Unione, come indicato nella denuncia e verificato durante le visite presso
i fabbricanti UE inclusi nel campione. (466) Si noti che i dati Eurostat
sulle importazioni si basano su codici NC completi, ed è chiaro che per parte
di questi codici NC quello importato non è il prodotto in esame. (467) Il consumo totale dell’Unione
si è pertanto sviluppato nel seguente modo: || 2008 || 2009 || 2010 || PI Consumo (in tonnellate) || 5 197 716 || 3 879 380 || 4 548 528 || 4 811 310 Indice (2008=100) || 100 || 75 || 88 || 93 (468) Il consumo totale sul mercato
della UE si è ridotto del 7% nel corso del periodo considerato. Tra il 2008 e
il 2009 si è registrata una diminuzione del 25% circa dovuta soprattutto agli
effetti negativi globali della crisi economica, in particolare nell’industria
delle costruzioni. In seguito, si è registrata una ripresa del consumo che,
tuttavia, è risultato inferiore al livello iniziale del 2008. Dal 2009 al PI, l’aumento
in totale è stato pari al 24%. 4.4. Importazioni
dal paese interessato e quota di mercato (469) Nel periodo in esame le
importazioni nell’UE dalla RPC hanno mostrato il seguente andamento: || 2008 || 2009 || 2010 || PI Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate) || 472 988 || 150 497 || 464 582 || 702 452 Indice (2008=100) || 100 || 32 || 98 || 149 Quota di mercato || 9.1% || 3.9% || 10.2% || 14.6% Indice (2008=100) || 100 || 43 || 112 || 160 Fonte: Eurostat (470) Nonostante il calo del consumo,
il volume delle importazioni provenienti dalla RPC è aumentato del 49% nel
corso del periodo considerato. A causa degli effetti negativi della crisi
economica, il volume delle importazioni provenienti dalla RPC ha subito nel
2009 un forte calo. Tuttavia, le importazioni dalla RPC hanno cominciato a
riprendersi a un ritmo estremamente rapido e quindi dal 2009 al PI l’aumento è
stato pari a un impressionante 367%. (471) Analogamente, la quota di
mercato detenuta da tali importazioni è cresciuta del 60% nell’arco del periodo
considerato. Pur riducendosi di oltre la metà dal 2008 al 2009, ha conosciuto
una netta tendenza al rialzo dal 2009 al PI, con un aumento del 275%. 4.4.1. Prezzi delle importazioni e
sottoquotazione del prezzo Importazioni dalla RPC || 2008 || 2009 || 2010 || PI Prezzo medio in EUR/t || 875 || 728 || 768 || 801 Indice (2008=100) || 100 || 83 || 88 || 91 Fonte: Eurostat (472) Il prezzo medio delle
importazioni dalla RPC è diminuito del 9% durante il periodo in esame. Tra il
2008 e il 2009, è fortemente diminuito del 17%, poi è aumentato di 5 punti
percentuali tra il 2009 e il 2010 e di altri 3 punti percentuali durante il PI.
(473) Nel corso del periodo
considerato, i prezzi all’importazione dalla RPC sono rimasti costantemente
inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Come evidenziato
nella tabella precedente, mentre nel 2009 durante la fase acuta della crisi
economica persino la riduzione di prezzo del 17% non ha permesso alle
importazioni di mantenere la quota di mercato in una situazione di improvvisa
riduzione del consumo e di notevole rallentamento del mercato, continue
sottoquotazioni dei prezzi negli anni successivi spiegano il costante e
notevole aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti
dalla RPC tra il 2009 e il PI. (474) Al fine di determinare la
sottoquotazione dei prezzi, durante il PI la media ponderata dei prezzi di
vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato UE dai fabbricanti dell’Unione
inclusi nel campione per le vendite ad acquirenti indipendenti, adeguati a
livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi
corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori cinesi
che hanno collaborato al primo acquirente indipendente, stabiliti su base CIF e
opportunamente adeguati per tenere conto dei costi sostenuti dopo l’importazione. (475) I costi successivi all’importazione
di cui al precedente considerando sono stati calcolati in base ai dati
verificati di 2 importatori non collegati del prodotto in esame. (476) Il confronto dei prezzi è stato
effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso
stadio commerciale, una volta apportati gli adeguamenti del caso e dedotti
sconti e riduzioni. Dal risultato della comparazione, espresso in percentuale
del fatturato dei fabbricanti dell’Unione inclusi nel campione durante il PI, è
emersa una media ponderata dei margini di sottoquotazione fino al 20,2% da
parte dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta. (477) Successivamente alla
comunicazione delle informazioni, un produttore esportatore ha chiesto
ulteriori informazioni sul calcolo della sottoquotazione dei prezzi quando non
vi fosse una corrispondenza esatta fra tipo di prodotto esportato dalla RPC e
il prodotto venduto da tale produttore sul mercato UE dall’industria dell’Unione.
È stato anche chiesto se fosse stato effettuato un aggiustamento per tener
conto delle differenze fisiche ove non fosse stata constatata una
corrispondenza esatta. (478) Quando non è stata riscontrata
una corrispondenza esatta tra il tipo di prodotto esportato e il tipo di
prodotto venduto dall’industria dell’Unione, la Commissione ha comparato il
tipo di prodotto esportato al tipo di prodotto più simile venduto dall’industria
dell’Unione. In questi casi, è stato effettuata una comparazione con il tipo di
prodotto più simile da cui è emerso che l’unica differenza consisteva nello
spessore del substrato. (479) Se esistevano più tipi di prodotto molto simili, la Commissione
ha comparato il tipo di prodotto esportato con il tipo di prodotto più
economico venduto sul mercato UE, indipendentemente dallo spessore più o meno
sottile del substrato del tipo di prodotto più economico. Non è stato perciò
ritenuto necessario alcun aggiustamento per tener conto delle differenze
fisiche. 5. SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA
DELL’UNIONE 5.1. Osservazioni preliminari (480) In conformità all’articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento di base, le istituzioni hanno esaminato tutti
i fattori e i pertinenti indici economici che influiscono sulla situazione dell’industria
dell’Unione. (481) I dati forniti dal denunciante
per tutti i fabbricanti di ARO dell’UE, sottoposti a controlli incrociati con
altre fonti disponibili e i dati verificati dei fabbricanti UE inclusi nel
campione, sono stati utilizzati per stabilire indicatori macroeconomici, quali
produzione dell’industria dell’Unione, capacità di produzione, utilizzo degli
impianti, volume di vendite, quota di mercato, crescita, vendite vincolate,
occupazione e produttività. (482) I dati forniti e verificati dei
6 produttori UE inclusi nel campione sono stati usati per calcolare indicatori
microeconomici, come prezzo unitario delle vendite, costi unitari della
produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale
investito, capacità di reperire capitali, scorte e costi del lavoro. 5.2. Dati relativi all’industria
dell’Unione nel suo complesso 5.2.1. Produzione, capacità di
produzione e utilizzo degli impianti (483) Al fine di stabilire la
produzione totale dell’Unione per il periodo considerato, sono state utilizzate
tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, comprese
quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i fabbricanti UE prima e
dopo l’apertura dell’inchiesta e le risposte al questionario, sottoposte a
verifica, fornite dai fabbricanti UE inclusi nel campione. || 2008 || 2009 || 2010 || PI Volumi di produzione (in tonnellate) || 4 447 780 || 3 514 965 || 3 992 209 || 4 018 310 Indice (2008=100) || 100 || 79 || 90 || 90 Capacità produttiva (tonnellate) || 6 007 536 || 6 128 301 || 6 099 587 || 5 923 311 Indice (2008=100) || 100 || 102 || 102 || 99 Utilizzo degli impianti || 74% || 57% || 65% || 68% Indice (2008=100) || 100 || 77 || 88 || 92 Fonte: Denuncia e
risposte al questionario (484) La tabella riportata sopra
mostra un calo della produzione del 10% nel corso del periodo considerato. In
linea con il calo della domanda, la produzione è diminuita drasticamente nel
2009, per poi riprendersi leggermente nel 2010. Anche se il consumo è aumentato
nel corso del PI, il volume della produzione è rimasto più o meno allo stesso
livello del 2010. (485) Le capacità di produzione dell’industria
comunitaria sono rimaste immutate durante il periodo considerato. In tale
periodo, l’utilizzo degli impianti ha seguito l’andamento della produzione ed è
diminuito dell’8%. 5.2.2. Volume delle vendite, quota di
mercato e crescita || 2008 || 2009 || 2010 || PI Volume delle vendite (tonnellate) || 2 951 468 || 2 280 304 || 2 643 923 || 2 592 540 Indice (2008=100) || 100 || 77 || 90 || 88 Quota di mercato (in tonnellate) || 56.8% || 58.8% || 58.1% || 53.9% Indice (2008=100) || 100 || 104 || 102 || 95 Fonte: Denuncia e
risposte al questionario (486) Nel 2009 il volume delle
vendite dell’industria dell’Unione a clienti non collegati ha subito un brusco
calo, pari al 23%. Nel 2010 il volume delle vendite è aumentato di 9 punti
percentuali, ma è diminuito successivamente di 3 punti percentuali nel PI. (487) La quota di mercato dell’industria
dell’Unione è diminuita di 2,9 punti percentuali nel periodo in esame. Dopo un
primo aumento della quota di mercato nel 2009, l’industria dell’Unione ha visto
la sua quota scendere nel 2010 e nel PI, per cui la sua quota di mercato è
stata inferiore di 5 punti percentuali durante il PI rispetto al 2009. Ciò si è
verificato in un contesto caratterizzato da un aumento di oltre il 24% dei
consumi tra il 2009 e la fine del PI. Essa non è stata quindi in grado di
avvantaggiarsi dell’aumento del consumo né di recuperare i volumi di vendita e
parte della quota di mercato, persi in precedenza. (488) Nonostante il calo del consumo
nella UE del 7% durante il periodo considerato e il calo del volume delle
vendite dell’industria dell’Unione a parti non collegate del 12%, la quota di
mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 2,9 punti percentuali, passando
dal 56,8% del 2008 al 56,7 % durante il PI. 5.2.3. Occupazione e produttività || 2008 || 2009 || 2010 || PI Occupazione (in ETP) || 7 088 || 6 470 || 6 097 || 6 046 Indice (2008=100) || 100 || 91 || 86 || 85 Produttività (t./ETP) || 627 || 543 || 655 || 665 Indice (2008=100) || 100 || 87 || 104 || 106 Fonte: Risposte al
questionario, denuncia, Eurofer (489) L’occupazione nell’industria
dell’Unione è andata progressivamente diminuendo. Il numero totale di
dipendenti nell’industria, misurato in equivalenti a tempo pieno (ETP), è
diminuito del 15% durante il periodo considerato e ha raggiunto il suo livello
più basso durante il PI. La produttività è tuttavia aumentata del 6% nel
periodo considerato, il che dimostra il tentativo dell’industria di
razionalizzare i costi di produzione. 5.2.4. Uso vincolato e vendite
vincolate || 2008 || 2009 || 2010 || PI Uso vincolato e vendite vincolate (in tonnellate) || 1 135 987 || 914 412 || 986 386 || 970 757 Indice (2008=100) || 100 || 80 || 87 || 85 Quota di mercato (%) || 22% || 24% || 22% || 20% Indice (2008=100) || 100 || 108 || 99 || 92 Fonte: denuncia e
risposte al questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione (490) Come indicato al considerando
(459), esiste un significativo mercato dell’ARO nella UE, costituito da un uso
a valle dell’ARO da parte dell’industria dell’Unione. (491) È risultato che l’uso vincolato
e le vendite vincolate sono destinate a ulteriori trasformazioni da parte delle
imprese stesse, o di imprese collegate, riguardanti soprattutto le aziende dei
materiali da costruzione, che sono gli utenti finali dell’ARO. (492) Dato
quanto precede, si è stabilito che l’uso vincolato e le vendite vincolate dei
fabbricanti UE hanno rappresentato il 24% del volume di produzione totale nel
PI. In tale periodo, l’uso vincolato e i relativi volumi delle vendite sono
diminuiti del 15% e la quota di mercato è calata dell’8%. (493) Risulta dal’inchiesta che non
esiste alcuna differenza sostanziale tra uso vincolato e vendite vincolate in
termini di utilizzazione finale del prodotto. L’uso vincolato è stato indicato
dalle imprese in cui la produzione a valle avveniva nello stesso soggetto di
diritto; vendite vincolate sono state le vendite, fatturate, ad altri soggetti
di diritto collegati. Inoltre, il metodo di determinazione dei prezzi sia nell’uso
vincolato che nelle vendite a parti collegate è simile, è stato cioè applicato
un valore equo (metodo del costo maggiorato, o cost plus) del prodotto
sia alle società collegate che alle unità interne di produzione a valle delle
imprese incluse nel campione. (494) Il valore medio per tonnellata
è rimasto stabile durante il periodo considerato ed è stato del 3% inferiore al
prezzo di vendita ad acquirenti non collegati durante il PI da parte dei
fabbricanti UE inclusi nel campione. Tale differenza di prezzo non è stata
considerata significativa e l’andamento del prezzo delle vendite vincolate
segue la tendenza dei prezzi ai clienti non collegati. || 2008 || 2009 || 2010 || PI Uso vincolato e vendite vincolate (EUR/tonnellate) || 962 || 802 || 901 || 965 Indice (2008=100) || 100 || 83 || 94 || 100 Fonte: risposte al
questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione. (495) Considerando che la maggior
parte delle vendite vincolate e dell’uso vincolato era destinata ad aziende dei
materiali da costruzione a valle dei fabbricanti UE, tali vendite e uso
vincolati sono stati anche esposti indirettamente alla concorrenza di altri
operatori del mercato, ivi comprese le importazioni sovvenzionate dalla RPC. La
domanda interna della produzione a valle dipende dalla possibilità di vendere i
prodotti a valle sul mercato libero, non influenzato negativamente delle
importazioni sovvenzionate di ARO. Si può quindi concludere che la diminuzione
dei volumi e della quota di mercato durante il periodo considerato è imputabile
alla concorrenza delle importazioni sovvenzionate dalla RPC. 5.3. Dati relativi ai fabbricanti
dell’Unione inclusi nel campione 5.3.1. Prezzi di vendita medi unitari
nell’Unione e costi di produzione || 2008 || 2009 || 2010 || PI Prezzo unitario nell’UE ad acquirenti non collegati (EUR/tonnellate) || 1 023 || 805 || 911 || 994 Indice (2008=100) || 100 || 79 || 89 || 97 Costo unitario della produzione (EUR/tonnellate) || 925 || 884 || 893 || 978 Indice (2008=100) || 100 || 95 || 97 || 106 Fonte: risposte al
questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione. (496) I prezzi di vendita medi dei
fabbricanti UE inclusi nel campione a clienti non collegati della UE sono
diminuiti del 3% nel corso del periodo considerato. Il calo maggiore del 21% è
avvenuto nel 2009 ed è stato in linea con il calo del consumo nel periodo tra
il 2009 e il PI e con l’aumento del consumo e dei volumi delle vendite; i
prezzi hanno recuperato il 23% ma senza raggiungere il livello del 2008. (497) Parallelamente, i costi medi
per produrre e vendere il prodotto simile è aumentato del 6% nel periodo
considerato, a causa di un aumento del costo delle materie prime. (498) Dopo il
calo del prezzo unitario praticato ai clienti non collegati del 21% nel 2009,
il prezzo unitario ha cominciato ad aumentare. Nel 2010 e durante il PI,
rispetto al 2009, l’industria dell’Unione ha registrato un aumento dei costi e
per farvi fronte ha potuto aumentare i prezzi solo moderatamente, in misura
appena sufficiente a mantenere lo stesso livello di redditività per il 2010 e
il PI. La conseguenza è stata tuttavia un’ulteriore diminuzione della quota di
mercato, giacché i prezzi delle importazioni cinesi hanno costantemente
sottoquotato quelli dell’industria dell’Unione. 5.3.2. Redditività, flusso di cassa,
investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali || 2008 || 2009 || 2010 || PI Redditività delle vendite nella UE a clienti non collegati (in % del fatturato sulle vendite) || 6.7% || -9.3% || 2.8% || 2.6% Indice (2008=100) || 100 || -138 || 41 || 39 Flusso di cassa (in EUR) || 328 190 880 || 211 298 356 || 152 030 083 || 204 650 414 Indice (2008=100) || 100 || 64 || 46 || 62 Investimenti (EUR) || 55 717 957 || 4 537 128 || 12 530 132 || 15 302 264 Indice (2008=100) || 100 || 8 || 22 || 27 Ritorno sugli investimenti || 13.8% || -13.9% || 5.9% || 6% Indice (2008=100) || 100 || -101 || 43 || 44 Fonte: risposte al
questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione. (499) La redditività dell’industria
dell’Unione è stata calcolata esprimendo l’utile netto al lordo delle imposte
derivante dalle vendite del prodotto simile a clienti non collegati in
percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel 2009 la redditività dell’industria
dell’Unione è diminuita drasticamente e si è tradotto in una perdita del 9,3%.
È in ripresa dal 2010, ma l’aumento dei costi di produzione ha impedito di
raggiungere il livello considerato sano e sostenibile per l’industria (6,7%).
Nel corso dell’intero periodo considerato, la redditività è diminuita del 61%. (500) La tendenza seguita dal flusso
di cassa è stata assai simile a quella manifestata dall’andamento negativo
della redditività. Il livello più basso è stato raggiunto nel 2010.
Analogamente, l’utile sul capitale investito è diminuito del 56% passando dal
13,8% del 2008 al 6% nel corso del PI. (501) L’andamento della redditività,
del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito nel periodo in esame ha
limitato la capacità dell’industria dell’Unione di investire nelle sue attività
e ne ha compromesso lo sviluppo. L’industria dell’Unione è riuscita a
realizzare investimenti sostanziali all’inizio del periodo considerato, ma
successivamente gli investimenti hanno registrato un brusco calo nel 2009 e,
complessivamente, sono diminuiti del 73% nel corso del periodo considerato. (502) Date le caratteristiche dell’industria
dell’Unione, in gran parte costituita da grandi società siderurgiche
multinazionali integrate, le capacità delle imprese di reperire capitale non ha
risentito dello scarso rendimento finanziario del settore dell’ARO. 5.3.3. Scorte || 2008 || 2009 || 2010 || PI Scorte finali (in tonnellate) || 116 852 || 97 533 || 124 848 || 130 593 Indice (2008=100) || 100 || 83 || 107 || 112 Fonte: risposte al
questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione. (503) Per i 6 fabbricanti UE inclusi
nel campione, le scorte hanno rappresentato l’8% circa del volume di produzione
nel PI. Il livello delle scorte finali è cresciuto del 12% nel corso del
periodo considerato. Anche se va tenuto presente che le scorte non
rappresentano un indicatore importante dell’industria, in quanto la produzione
avviene principalmente su ordinazione, l’aumento principale delle scorte si è
verificato dal 2009 al PI e ha coinciso con l’impennata delle importazioni
sovvenzionate dalla RPC. 5.3.4. Occupazione, salari e
produttività Costo medio del lavoro per addetto (EUR, fabbricanti UE inclusi nel campione) || 60,959 || 57,892 || 58,637 || 62,347 Indice (2008=100) || 100 || 95 || 96 || 102 (504) Nel corso del periodo
considerato il costo medio del lavoro dei fabbricanti UE inclusi nel campione è
aumentato solo del 2%, percentuale inferiore al tasso d’inflazione. L’inchiesta
ha dimostrato che i fabbricanti inclusi nel campione hanno tagliato
notevolmente i costi generali e amministrativi, facendo un grande sforzo per
una maggior efficienza. 5.3.5. Effetti di precedenti pratiche
di dumping o sovvenzioni (505) Giacché si tratta del primo
procedimento antisovvenzione riguardante il prodotto in esame, non esistono
dati per valutare gli effetti di possibili precedenti pratiche di dumping o
sovvenzioni. 5.4. Entità del margine di
sovvenzione effettivo (506) Tutti i margini, determinati e
specificati in precedenza nella sezione relativa alle sovvenzioni, risultano
notevolmente superiori al livello de minimis. Dati il volume e i prezzi delle
importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC, l’incidenza sul mercato UE
dei margini di sovvenzione effettivi non può essere considerata trascurabile. 5.5. Conclusioni relative al
pregiudizio (507) L’inchiesta ha provato che
tutti gli indicatori di pregiudizio (esclusa la produttività) si sono
deteriorati o non hanno avuto un andamento in linea con quello del consumo
durante il periodo in esame. (508) Nel corso del periodo
considerato e nel contesto di un calo dei consumi, il volume delle importazioni
dalla RPC è sensibilmente aumentato. Al tempo stesso, il volume delle vendite
dell’industria dell’Unione ha subito un calo complessivo del 12% e la sua quota
di mercato è diminuita drasticamente, passando dal 56,8% del 2008 al 53,9%
durante il PI. Sebbene si sia registrata una ripresa del consumo del 24% dal
2009 al PI, dopo l’anno della crisi economica che ha inciso sulla domanda, la
quota di mercato dell’industria dell’Unione ha fatto registrare un calo. L’industria
dell’Unione non è stata in grado di recuperare la quota di mercato perduta a
causa del notevole aumento delle importazioni sovvenzionate provenienti dalla
RPC sul mercato della UE. Le importazioni a basso prezzo sovvenzionate sono
aumentate, nel periodo considerato, rimanendo sempre a prezzi inferiori a
quelli dell’industria dell’Unione. (509) Gli indicatori di pregiudizio
relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione sono stati inoltre
gravemente danneggiati, così come il flusso di cassa e la redditività. La
capacità di ottenere capitali e di investire dell’industria dell’Unione è stata
pertanto compromessa. (510) In base a quanto precede, si è
concluso che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio a termini
dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base. 6. NESSO DI CAUSALITÀ 6.1. Introduzione (511) Ai sensi dell’articolo 8,
paragrafi 6 e 8 del regolamento di base, si è esaminato se le
importazioni sovvenzionate originarie della RPC abbiano arrecato all’industria
dell’Unione un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Sono
stati analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni
sovvenzionate, che potrebbero aver recato pregiudizio all’industria dell’Unione,
per evitare che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse
attribuito a tali importazioni sovvenzionate. 6.2. Effetti delle importazioni
sovvenzionate (512) Dall’inchiesta è risultato che
nel corso del periodo in esame il consumo UE è diminuito del 7% mentre il volume
delle importazioni sovvenzionate dalla RPC è aumentato del 49% circa e la
relativa quota di mercato è aumentata dal 60% passando dal 9,1% del 2008 al
14,6% durante il PI. Al tempo stesso il volume delle vendite dell’industria
dell’Unione è diminuito del 12% e la quota di mercato è calata del 2,9% dal
56,8% del 2008 al 53,9% del PI. (513) Inoltre, sebbene siano anche
esse state interessate dalla crisi economica e siano calate del 68% dal 2008 al
2009, le importazioni dalla RPC si sono riprese dal 2009 al PI a un ritmo
estremamente rapido, registrando un aumento del 367% alla fine del PI, anche se
il consumo dell’Unione è aumentato solo del 24% durante lo stesso periodo.
Abbassando il prezzo unitario del 9% rispetto al 2008 e sottoquotando i prezzi
dell’industria dell’Unione del 20,2% durante il PI, le importazioni cinesi
hanno aumentato la relativa quota di mercato dal 2008 al PI del 60%, portandola
al 14,6%. (514) Al tempo stesso, dal 2008 fino
al PI i volumi delle vendite dei produttori dell’Unione a parti non collegate
sono diminuiti complessivamente del 12%. Al momento della ripresa del mercato,
dal 2009 al PI, l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare i propri volumi
delle vendite a parti non collegate solo del 13%, ma ha perso una quota di
mercato dell’8%, approfittando perciò in misura limitata dell’aumento del
consumo. Le importazioni cinesi sono state le grandi beneficiarie dell’aumento
dei consumi e si sono lasciate alle spalle altri operatori presenti sul
mercato. (515) Nel corso del periodo
considerato, i prezzi medi all’importazione dalla RPC sono diminuiti del 9%.
Benché in risalita dopo il brusco calo del 2009, essi sono stati costantemente
inferiori ai livelli praticati dall’industria dell’Unione, dal 2009 al PI. Il
prezzo unitario a clienti non collegati nella UE è diminuito solo del 3%,
mostrando una certa resistenza alla pressione sui prezzi esercitata dalle
importazioni cinesi. È chiaro che ovviamente è stato possibile sostenere tali
prezzi grazie a volumi di vendite ridotti e alla riduzione della redditività su
tali vendite; la redditività è diminuita del 61% dal 6,7% nel 2008 al 2,6% nel
PI. (516) In
considerazione di quanto precede, si è concluso che l’incremento delle
importazioni sovvenzionate dalla RPC, i cui prezzi sono risultati costantemente
inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, ha avuto un ruolo determinante
nel grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, che non ha potuto
beneficiare pienamente della ripresa del consumo nella UE. 6.3. Effetto di altri fattori 6.3.1. Importazioni da paesi terzi Paese || || 2008 || 2009 || 2010 || PI Corea del Sud || Volume (tonnellate) || 228 123 || 226 568 || 173 935 || 237 164 || Indice (2008=100) || 100 || 99 || 76 || 104 || Quota di mercato (%) || 4.4% || 5.8% || 3.8% || 4.9% || Indice (2008=100) || 100 || 133 || 87 || 112 || Prezzo medio || 901 || 727 || 846 || 903 || Indice (2008=100) || 100 || 81 || 94 || 100 India || Volume (tonnellate) || 159 999 || 149 138 || 155 384 || 141 391 || Indice (2008=100) || 100 || 93 || 97 || 88 || Quota di mercato (%) || 3.1% || 3.8% || 3.4% || 2.9% || Indice (2008=100) || 100 || 125 || 111 || 95 || Prezzo medio || 932 || 667 || 773 || 824 || Indice (2008=100) || 100 || 72 || 83 || 88 Altri paesi || Volume (tonnellate) || 249 151 || 158 461 || 124 319 || 167 007 || Indice (2008=100) || 100 || 64 || 50 || 67 || Quota di mercato (%) || 4.8% || 4.1% || 2.7% || 3.5% || Indice (2008=100) || 100 || 85 || 57 || 72 || Prezzo medio || 951 || 809 || 924 || 955 || Indice (2008=100) || 100 || 85 || 97 || 100 Totale di tutti i paesi terzi, RPC esclusa || Volume (tonnellate) || 637 274 || 534 167 || 453 637 || 545 562 || Indice (2008=100) || 100 || 84 || 71 || 86 || Quota di mercato (%) || 12.3% || 13.8% || 10.0% || 11.3% || Indice (2008=100) || 100 || 112 || 81 || 92 || Prezzo medio || 929 || 735 || 842 || 898 || Indice (2008=100) || 100 || 79 || 91 || 97 Fonte: Eurostat (517) Le importazioni dalla RPC hanno
rappresentato il 56% di tutte le importazioni nell’UE durante il PI, ma altri
importanti paesi di importazione sono stati la Repubblica dell’India (“India”,
11%) e la Corea del Sud (19%). A differenza delle importazioni dalla RPC, le
importazioni dall’India, sebbene il loro prezzo medio abbia subito un brusco
calo del 12%, hanno registrato un calo complessivo del 12% nel corso del
periodo considerato e hanno perso il 5% della quota di mercato. Le importazioni
dalla Corea del Sud, il cui prezzo medio ha mantenuto lo stesso livello del
2008, sono aumentate solo del 4%. La quota di mercato delle importazioni dall’India
è stata pari al 2,9% nel PI, mentre la quota detenuta dalle importazioni dalla
Corea del Sud è stata del 4,9%. (518) Altre importazioni, pari al 14%
del totale, sono diminuite del 33% e il loro prezzo medio si è mantenuto al
livello del 2008. (519) Nonostante il prezzo medio di
tutte le altre importazioni sia stato inferiore al livello del prezzo dell’industria
dell’Unione, l’eventuale effetto di tali importazioni può essere solo
marginale. In primo luogo, non risulta che le importazioni da altre fonti siano
avvenute tramite pratiche commerciali sleali. In secondo luogo, contrariamente
alle importazioni cinesi, il livello complessivo dei prezzi derivante dalle
principali fonti di altre importazioni è rimasto più stabile nel corso dell’intero
periodo considerato e dimostra con ciò che l’industria dell’Unione può
competere con successo nei segmenti di mercato con queste importazioni. In
terzo luogo, le importazioni da altri paesi sono diminuite nel corso del
periodo considerato e restano ancora a un livello basso, sia in generale che
per ciascun paese esportatore preso singolarmente. Inoltre, la riduzione della
quota di mercato di altre importazioni conferma che tali importazioni possono
non aver causato alcun pregiudizio all’industria dell’Unione. 6.3.2. Andamento delle esportazioni
dell’industria UE || 2008 || 2009 || 2010 || PI Esportazioni, Eurostat (in tonnellate) || 669 790 || 612 204 || 580 477 || 605 760 Indice (2008=100) || 100 || 91 || 87 || 90 Prezzo medio (EUR/tonnellata) || 1 068 || 937 || 995 || 1 092 Indice (2008=100) || 100 || 88 || 93 || 102 Esportazioni dei fabbricanti UE inclusi nel campione || 53 542 || 46 516 || 48 102 || 46 228 Indice (2008=100) || 100 || 87 || 90 || 86 Prezzo medio di vendita (EUR/t) || 1 086 || 826 || 984 || 1 132 Indice (2008=100) || 100 || 76 || 91 || 104 Fonte: Eurostat e
risposte al questionario, verificate. (520) Secondo Eurostat, nel corso del
periodo considerato le esportazioni totali di ARO dell’industria dell’Unione
verso paesi terzi sono diminuite del 10%. Tuttavia, in detto periodo il prezzo
medio è stato relativamente alto ed è aumentato del 2%. Le esportazioni hanno
rappresentato il 15% della produzione totale UE e hanno consentito all’industria
dell’Unione di realizzare economie di scala e ridurre i costi complessivi di
produzione. Si può quindi concludere che l’attività di esportazione dell’industria
dell’Unione non ha potuto rappresentare una causa potenziale del notevole
pregiudizio. (521) Questo quadro generale trova
riscontro nella situazione delle esportazioni a clienti non collegati in paesi
terzi da parte dei fabbricanti UE inclusi nel campione, che sono diminuite del
14% nel corso del periodo considerato. Tuttavia, il prezzo unitario all’esportazione
è stato costantemente superiore (in media dal 2 al 14% secondo l’anno) rispetto
al prezzo UE. 6.3.3. Importazioni dalla RPC da parte
dei denuncianti (522) Durante l’inchiesta e in
seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, è stato sostenuto che
all’importazione del prodotto in esame dalla RPC partecipavano i denuncianti
stessi (tramite imprese collegate) e che tali importazioni rappresentavano dal
20 al 40% delle importazioni totali da tale paese. Tuttavia, non sono state
prodotte prove a sostegno di tale affermazione. Si è indagato su questo
argomento esaminando i dati sottoposti a verifica dei fabbricanti UE inclusi
nel campione: risulta che essi hanno importato solo 10 000 t. circa durante
il PI, dato largamente in linea con i dati presentati nella denuncia. Un volume
pressoché simile, non notificato in conformità all’articolo 29 del
regolamento di base, è stato cioè importato da imprese collegate dei
fabbricanti UE. Queste importazioni nel complesso hanno rappresentato solo il
2-3% circa delle importazioni totali dalla RPC. Di conseguenza, è impossibile
concludere che l’industria dell’Unione abbia importato dalla RPC in quantità
tali e in modo tale da 1) mettere in forse il proprio status di produttori dell’Unione
ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento di base o 2) da causare a se stessa un pregiudizio. Pertanto, l’argomentazione
è respinta. 6.3.4. Uso vincolato e vendite
vincolate (523) Alcune
parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione
è stato causato dalla partecipazione ad attività a valle di produzione di
materiali da costruzione (per esempio pannelli sandwich, lamiere trapezoidali
ecc.), direttamente o attraverso imprese collegate all’interno dei gruppi. In
particolare, è stato affermato che l’industria dell’Unione ha fornito ARO alla
propria attività a valle a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati alle
società collegate, “sovvenzionandole” all’interno del gruppo e consentendo loro
di applicare prezzi inferiori a quelli dei loro concorrenti nel segmento a
valle. (524) Come indicato sopra, il valore
medio dell’uso vincolato e delle vendite vincolate per tonnellata è stato solo
del 3% inferiore al prezzo di vendita a clienti non collegati durante il PI.
Inoltre, dall’inchiesta è emerso che più probabilmente l’uso vincolato e le
vendite vincolate sono stati interessati indirettamente dalla concorrenza
sleale delle importazioni sovvenzionate. Se, come sostenuto, le
attività a valle avessero beneficiato di un qualche vantaggio, ciò si sarebbe
riflesso nella comparazione tra i prezzi delle vendite vincolate e i prezzi di
vendita a soggetti non collegati. Pertanto, questa argomentazione viene
respinta. (525) Dopo la comunicazione delle
informazioni finali, la CISA ha di nuovo sostenuto che l’industria dell’Unione
forniva ARO alle imprese a valle a un “un prezzo sovvenzionato”, sottoquotando
con ciò i loro concorrenti nel segmento a valle. Non è stata fornita tuttavia
alcuna prova capace di modificare le conclusioni della Commissione di cui al
considerando (524), secondo cui la differenza di prezzo tra le vendite a
clienti collegati e le vendite a clienti non collegati è stata modesta (2%) e
secondo cui non si è trattato di un pregiudizio autoinflitto. (526) La CISA ha anche contestato i
dati sui costi di produzione dell’ARO e, per estensione, il prezzo dell’ARO a
clienti collegati. Dato il prezzo di vendita dei nastri zincati a caldo per
immersione, materia prima nella fabbricazione dell’ARO, essa presume che il
costo di produzione dell’ARO nel PI non possa superare 900 EUR/t. (527) Innanzitutto, non era chiaro in
che misura costi come le spese generali, amministrative e di vendita (selling,
general and administrative - SG&A) e i costi finanziari fossero inclusi
nel costo totale cui accenna la CISA. In secondo luogo, la Commissione ha
verificato i costi di produzione dell’ARO di tutti i fabbricanti UE inclusi nel
campione e ha accertato che l’intero costo di produzione includeva materie
prime, procedimento di fabbricazione, rivestimento, spese SG&A, costi
finanziari, ecc. (528) La CISA ha allora sostenuto che
vendita dell’ARO a clienti collegati è fatta in perdita ed è perciò una causa
del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Ciò si basa su una
comparazione tra il costo totale di produzione (978 EUR/t) e il prezzo medio di
vendita a clienti collegati (965 EUR/t). (529) Sebbene un semplice confronto
aritmetico possa suggerire che le vendite sono state effettuate in perdita, ciò
significherebbe che l’industria dell’Unione sostiene spese SG&A e altre
spese generali nelle sue vendite vincolate che sono allo stesso livello di
quello che essa sostiene nelle sue vendite a clienti non collegati. Come
indicato al considerando (493), le vendite a parti collegate sono state
calcolate con il metodo del costo maggiorato (cost plus) ed è per questo
che l’industria dell’Unione ha recuperato i costi su queste vendite. 6.3.5. La crisi economica (530) La crisi economica, e il suo
effetto sul settore della costruzione, spiega almeno in parte la contrazione
della domanda e la pressione sui prezzi nel corso del periodo considerato. Come
indicato sopra, nel 2009 il consumo si è ridotto del 25%. Tuttavia, a partire
dal 2010, è iniziata la ripresa del mercato e, tra il 2009 e la fine del PI, il
consumo è aumentato del 24%. (531) L’analisi del pregiudizio e del
nesso di causalità ha tuttavia separato il crollo del mercato del 2009 e il
successivo recupero dal 2009 al PI. È stato chiaramente dimostrato nell’analisi
del pregiudizio e del nesso di causalità che le importazioni dalla RPC hanno
pienamente approfittato della ripresa del consumo e in più hanno anche
costantemente sottoquotato i prezzi dell’industria dell’Unione, trasformando
così la possibilità di un’opportunità di ripresa uguale per tutti gli operatori
in una continua lotta per la sopravvivenza. (532) Dopo la scadenza del termine
per presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni
definitive, una parte interessata ha fatto notare la prevista chiusura di uno
stabilimento in Belgio e che cause di forza maggiore stavano rendendo difficile
la normale produzione e la spedizione da altri impianti in Belgio. La parte
interessata sostiene che ciò dimostra la mancanza di sicurezza nell’approvvigionamento
di ARO nella UE: una ragione in più per consentire agli importatori e agli
utenti di acquistare liberamente ARO sia nella UE che in Cina. (533) Tali argomentazioni sono
respinte. Dato che il tasso di utilizzo degli impianti nell’UE è basso, non si
tratta di una questione di problemi di approvvigionamento: l’industria dell’Unione
dispone infatti di adeguate capacità. In ogni caso, gli impianti chiusi in
Belgio non fabbricavano ARO. La sicurezza dell’approvvigionamento è naturalmente
importante, ma i dazi proposti nel presente caso non sono tali da far cessare
la fornitura di ARO dalla Cina ma solo di impedire che l’offerta sia oggetto di
dumping sul mercato UE. 6.3.6. Sovraccapacità strutturale (534) Alcune parti interessate hanno
dichiarato che il pregiudizio dell’industria dell’Unione, formata
essenzialmente da fabbricanti d’acciaio integrati verticalmente, non è stato
causato dalle importazioni dalla RPC ma da problemi strutturali dell’industria
siderurgica UE, quali la sovraccapacità. È stato inoltre sostenuto che il
consolidamento dell’industria siderurgica verificatosi prima del periodo
considerato aveva determinato una sovraccapacità e che il pregiudizio subito è
stato una conseguenza del numero eccessivo di impianti di produzione. (535) È vero che la produzione di ARO
è ad alta intensità di capitale e che il settore ha costi fissi relativamente
elevati. Il consolidamento dell’industria siderurgica - avvenuto prima dell’inizio
del periodo considerato - non è tuttavia sfociato in un eccesso di capacità.
Dopo un lieve incremento della capacità installata nel 2009, l’industria ha
lievemente diminuito la sua capacità nel 2010 e di nuovo nel PI. La capacità
installata durante il PI era inferiore al consumo totale della UE e se la domanda
nel PI avesse recuperato il livello del 2008 e l’industria dell’Unione avesse
potuto approfittare di tale aumento della domanda, l’utilizzo della capacità
produttiva sarebbe stato più o meno pari al 74%. (536) L’effetto negativo di un
eccesso di capacità può essere attribuito solo in minima parte ai fabbricanti
UE di ARO. Innanzitutto, l’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione
ha ovviamente preso iniziative per sostenere la sua efficienza: infatti la
produttività è aumentata del 6% per l’intera industria. In secondo luogo,
continui investimenti nelle linee di produzione e flessibilità nel loro uso per
fabbricare altri prodotti hanno consentito di realizzare economie di scala e di
ridurre i costi fissi. Tenendo perciò conto di una riduzione dell’utilizzo
degli impianti da parte delle imprese incluse nel campione pari al 18% nel
corso del periodo considerato, i costi medi di produzione sono aumentati solo
del 6%, che comprende anche l’aumento del costo delle materie prime. Non si può
quindi concludere che le sovraccapacità possano inficiare il nesso di
causalità. L’argomentazione è pertanto respinta. 6.4. Conclusioni relative al nesso
di causalità (537) È stato dimostrato che nel
periodo considerato, in particolare nel periodo dal 2009 fino al PI, si è
verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle
importazioni sovvenzionate dalla RPC. È emerso che tali importazioni
mantenevano prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria
dell’Unione sul mercato UE e in particolare nel corso del PI. (538) Tale aumento del volume e della
quota di mercato delle importazioni a basso prezzo sovvenzionate dalla RPC ha
coinciso con l’andamento negativo della situazione economica dell’industria
dell’Unione. Questa situazione è peggiorata nel PI, quando, nonostante l’aumento
del consumo, l’industria dell’Unione non ha potuto recuperare la quota di
mercato e la redditività perse. Altri indicatori finanziari, come l’utile sul
capitale investito ha registrato una stagnazione al livello del 2010 e l’occupazione
ha toccato il suo livello più basso. (539) L’esame degli altri fattori
noti che potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione ha
rivelato che essi non sono tali da inficiare il nesso di causalità stabilito
tra le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito
dall’industria dell’Unione. (540) In base all’analisi di cui
sopra, che ha nettamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori
noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli
delle esportazioni sovvenzionate, si è concluso che le importazioni
sovvenzionate provenienti dalla RPC hanno causato un notevole pregiudizio all’industria
dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di
base. 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Osservazioni preliminari (541) In conformità all’articolo 31
del regolamento di base, le istituzioni hanno esaminato se, malgrado le
conclusioni sopra riportate, esistessero motivi impellenti per concludere che
non era nell’ interesse della Comunità adottare misure compensative. L’analisi
dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari
interessi in gioco, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli
importatori e degli utenti del prodotto in esame. 7.2. Interesse dell’industria dell’Unione (542) L’industria dell’Unione si
compone complessivamente di 22 fabbricanti noti, che rappresentano l’intera la
produzione di ARO dell’Unione. I fabbricanti hanno sede in vari Stati membri
della UE e contano oltre 5 400 dipendenti diretti nel settore del prodotto
in esame. (543) Nessuno dei fabbricanti si è
opposto all’apertura dell’inchiesta. Come mostrato sopra negli indicatori
macroeconomici, la situazione dell’intera industria UE si è deteriorata e ha
contemporaneamente subito gli effetti negativi delle importazioni
sovvenzionate. (544) L’industria dell’Unione ha
subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate
originarie della RPC. Tutti gli indicatori del pregiudizio hanno registrato un
andamento negativo durante il periodo considerato. In particolare, sono stati
fortemente colpiti indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari
dei fabbricanti UE, come la redditività e l’utile sul capitale investito. In assenza
di misure, è molto probabile un ulteriore peggioramento della situazione
economica dell’industria dell’Unione. (545) Si prevede che l’istituzione di
dazi compensativi ristabilirà condizioni commerciali eque sul mercato dell’Unione
e consentirà all’industria dell’Unione di allineare i prezzi dell’ARO in modo
da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. Si può
inoltre prevedere che l’istituzione di misure di compensazione consentirà all’industria
dell’Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta nel corso
del periodo considerato, con una ripercussione positiva sulla sua redditività e
sulla situazione finanziaria complessiva. (546) Se non venissero istituite
misure, sarebbero probabili ulteriori perdite di quote di mercato e
diminuirebbe la redditività dell’industria dell’Unione. Ciò creerebbe una
situazione insostenibile a medio e lungo termine. È probabile, inoltre, che
alcuni singoli fabbricanti debbano chiudere gli impianti di produzione, in
quanto hanno registrato perdite durante il periodo considerato. In
considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati
nella produzione all’inizio del periodo considerato, si prevede che in assenza
di provvedimenti la maggior parte dei produttori dell’Unione non sarà in grado
di ammortizzare i propri investimenti. (547) Si conclude quindi che l’istituzione
di dazi compensativi sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.3. Interesse degli utenti e degli
importatori (548) Come indicato al considerando
(14), si sono manifestati 5 importatori, ma solo 2 hanno risposto al
questionario. Dei circa 100 utenti elencati nella denuncia, se ne sono
manifestati 19 e si sono dichiarati interessati al procedimento.
Successivamente, 10 imprese hanno dato risposte al questionario. (549) Gli utenti e gli importatori
più attivi hanno presentato comunicazioni scritte comuni e, nel corso dell’inchiesta,
si sono svolte diverse audizioni. Di seguito vengono esaminate le loro
principali argomentazioni in merito all’istituzione di misure. (550) In seguito alla divulgazione
delle conclusioni definitive, sono pervenute osservazioni da importatori e da
altre parti interessate. Tuttavia, non sono stati forniti nuovi elementi
diversi da quelli qui riportati. 7.3.1. Concorrenza sul mercato della
UE (551) Utenti e importatori hanno
sostenuto che il mercato UE dell’ARO non era sufficientemente competitivo e che
le importazioni dalla RPC fossero necessarie per dare maggior potere
contrattuale alle imprese importatrici e utilizzatrici di tali prodotti. Essi
suggeriscono anche che l’industria dell’Unione era coinvolta in accordi
oligopolistici di controllo del mercato. I fabbricanti UE sono in concorrenza
sugli stessi mercati e spesso vendono agli stessi clienti o alle rispettive
imprese di costruzione. Considerando che al di là di sporadiche denunce non è
stata fornita alcuna prova di difficoltà nei negoziati sui prezzi e che, a
parte i 5 gruppi di fabbricanti UE, operano nella UE altri 11 altri fabbricanti
di ARO, tra cui alcuni molto grandi, e che esistono molte altre fonti d’importazione,
questi argomenti sono stati respinti. 7.3.2. Difficoltà di
approvvigionamento (552) Utenti e importatori hanno
altresì sostenuto che l’istituzione di misure sulle importazioni cinesi avrebbe
causato una penuria di ARO sul mercato UE. Tuttavia, data l’ampia gamma di
fonti di approvvigionamento descritta in precedenza, e la sovraccapacità di
produzione dell’industria dell’Unione, appare improbabile che tale penuria
possa verificarsi. Pertanto, l’argomentazione è respinta. 7.3.3. Conclusione sugli interessi
degli utenti e degli importatori (553) I dieci utenti che hanno
collaborato rappresentavano il 7% delle importazioni totali dalla Cina durante
il PI. Dall’inchiesta è emerso che tutti gli utilizzatori mantengono diverse
fonti di approvvigionamento. In media, gli acquisti dalla Cina hanno
rappresentato circa il 15% dei loro acquisti totali di prodotti di ARO;
inoltre, è stato rilevato che i volumi più consistenti sono stati acquistati
dai produttori dell’UE (73%) e il 12% è stato importato da altri paesi terzi.
Infatti, poiché il prodotto in esame è ampiamente standardizzato, l’importanza
di vincolare l’acquirente è relativa e sia gli utenti che gli importatori
possono cambiare abbastanza facilmente le fonti di approvvigionamento se è
interessata la qualità del prodotto. (554) Dall’inchiesta è emerso che
tutti gli utenti che hanno collaborato, tranne uno, hanno ottenuto utili nel
settore che impiega il prodotto in esame e la loro redditività durante il PI ha
oscillato tra l’1 e il 13%, a seconda dell’impresa. La redditività di queste
imprese non dipendeva in misura significativa dalle importazioni del prodotto
in esame originario della RPC. (555) Sulla base delle risposte al
questionario ricevute dagli utenti, è stato stimato il probabile effetto delle
misure proposte. Pertanto, anche nella - improbabile - peggiore delle ipotesi
per gli utenti che hanno collaborato all’inchiesta, l’impossibilità cioè di
ottenere un aumento dei prezzi e la necessità di essere tenuti a importare
dalla Cina volumi pari a quelli importati nel PI, il livello del dazio sui loro
costi di produzione porterebbe a un aumento compreso tra l’1 e il 5%, mentre
sulla redditività porterebbe a una riduzione compresa tra 1 e 2,8 punti
percentuali per la maggior parte delle importazioni e di 4 punti
percentuali circa per le importazioni soggette a un dazio residuo. Tuttavia, è
più probabile che le conseguenze siano molto meno importanti. Le importazioni
dalla RPC rappresentano una quota piuttosto ridotta dell’attività degli utenti
ed è probabile che l’aumento dei costi derivante dalle misure compensative sarà
relativamente facilmente da superare. Inoltre, considerato che oltre a molti
fabbricanti UE sono disponibili importanti fonti di importazione alternative,
non soggette ad alcuna misura, per esempio India e Corea del Sud, si prevede
che, in seguito all’istituzione di misure, anche i prezzi del mercato terranno
conto di questi fattori. (556) I 2 importatori che hanno
collaborato all’inchiesta rappresentavano il 6% circa delle importazioni totali
dalla RPC durante il PI, anche se non è stato comunicato l’esatto importo, in
conformità all’articolo 29 del regolamento di base. Analogamente a quanto
affermato per gli utenti, anche gli importatori hanno mantenuto diverse fonti
di approvvigionamento oltre alla RPC. È stato accertato inoltre che le misure
inciderebbero probabilmente più sulla redditività degli importatori che su
quella degli utenti, se essi dovessero mantenere la struttura delle
importazioni applicata durante il PI. Tuttavia, nella pratica gli importatori
in qualità di commercianti tendono a essere anche più flessibili degli utenti e
molto probabilmente passeranno per primi alle fonti di approvvigionamento
alternative. (557) Una parte del vantaggio
derivante dalle importazioni cinesi per l’utente e l’importatore è causata di
fatto e resa possibile dalla sleale discriminazione dei prezzi praticata dagli
esportatori cinesi e non da un vantaggio competitivo naturale. Se si ripristinano
perciò le condizioni di parità sul mercato della UE correggendo la distorsione
commerciale derivante dalle importazioni sovvenzionate, il mercato degli ARO
potrà tornare a una dinamica e a un andamento dei prezzi sicuri e guidati dall’economia
di mercato, senza creare svantaggi ad altri operatori (utenti, produttori,
consumatori finali), non immediatamente in grado di approfittare delle
importazioni sovvenzionate. 7.4. Conclusioni relative all’interesse
dell’Unione (558) Considerato quanto precede, si
conclude che, secondo le informazioni disponibili sull’interesse dell’Unione,
non esistono ragioni impellenti contrarie all’adozione di misure sulle
importazioni del prodotto in esame originario della RPC. 8. MISURE COMPENSATIVE
DEFINITIVE 8.1. Livello di eliminazione del
pregiudizio (559) Alla luce delle conclusioni
raggiunte in tema di sovvenzione, pregiudizio, nesso di causalità e interesse
dell’Unione, si ritiene opportuna l’adozione di misure compensative per evitare
che le importazioni sovvenzionate arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria
dell’Unione. (560) Per stabilire il livello delle
misure si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell’importo del
dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(561) Nel calcolo dell’importo del
dazio necessario per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli è
stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione
di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle
imposte pari a quello che un’azienda dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente
realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in
assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione.
Si ritiene che il profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di
importazioni sovvenzionate dovrebbe basarsi sull’anno 2008, allorché le
importazioni cinesi erano meno presenti sul mercato dell’Unione. Un margine di
profitto del 6,7% del fatturato è stato perciò considerato un margine minimo
appropriato che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di
sovvenzioni pregiudizievoli. (562) Su tale base è stato calcolato
un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione.
Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo di produzione
il margine di profitto summenzionato del 6,7%. (563) L’aumento del prezzo necessario
è stato quindi determinato confrontando il prezzo medio ponderato all’importazione
dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, debitamente adeguato
in considerazione dei costi di importazione e dei dazi doganali, con il prezzo
non pregiudizievole applicato dall’industria dell’Unione sul mercato UE durante
il PI. Le differenze risultanti da tale confronto sono state quindi espresse in
percentuale del valore medio CIF all’importazione dei tipi confrontati. (564) In seguito alla divulgazione
delle conclusioni definitive, parti interessate hanno contestato il livello del
6,7% come obiettivo di profitto dell’industria dell’Unione e l’indicazione del
2008 come di un anno rappresentativo della redditività. Ma la loro
argomentazione secondo cui il profitto realizzato dall’industria dell’Unione
nel 2008 è deformato dalla crisi finanziaria, che ha reso il 2008 un anno
eccezionale, sembrerebbe celare l’argomento secondo cui i profitti realizzati
nel 2008 sarebbero inferiori a quello che avrebbe potuto attendersi l’industria
in un anno normale. Questo argomento viene respinto in quanto non è stata
fornita alcuna indicazione su quelli che sarebbero stati i profitti dell’
industria dell’ Unione nel 2008 senza la crisi finanziaria. (565) Le parti interessate hanno
anche sottolineato che i volumi delle importazioni dalla RPC hanno raggiunto il
livello minimo nel 2009 e non nel 2008. Tuttavia, dal momento che l’ industria
dell’ Unione non era redditizia nel 2009, è impossibile utilizzare dati del
2009 per fissare un profitto di riferimento per l’ industria dell’ Unione. (566) La CISA sostiene inoltre che il
profitto dei clienti non collegati nel 2008 non può essere usato come obiettivo
del profitto perché quell’anno registra la maggiore differenza di prezzo tra le
vendite a clienti collegati e a clienti non collegati. L’argomentazione è stata
respinta, poiché tale differenza di prezzo non è rilevante per il calcolo del
profitto ottenuto con le vendite a clienti non collegati. (567) La CISA ha allora proposto che
il margine di profitto indicativo per le vendite di ARO a parti non collegate
nell’Unione si dovesse basare sulla media di profitto globale per la
multinazionale ArcelorMittal per il 2010 e il 2011. La proposta è stata
respinta come fonte affidabile per calcolare il profitto sull’ARO nell’UE in
assenza di importazioni oggetto di dumping, perché prendere il profitto a
livello mondiale dell’intero gruppo ArcelorMittal non è chiaramente
rappresentativo del margine di profitto sulle vendite di ARO nell’Unione. (568) Una parte interessata ha
contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il margine di
sottoquotazione. Questa contestazione si basa sul presupposto erroneo che la
Commissione abbia calcolato il margine di sottoquotazione sottraendo il
profitto medio dell’industria dell’Unione nel PI (2,6%) dal prezzo di mercato
per ottenere un ‘punto di pareggio’ (un prezzo cioè a profitto zero) e
aggiungendo poi il profitto indicativo a tale ‘punto di pareggio’. (569) La Commissione ha calcolato il
margine di sottoquotazione aggiungendo il profitto indicativo ai costi di produzione
di ciascun tipo di prodotto. Il metodo proposto da questa parte interessata è
lacunoso, poiché il profitto medio del 2,6% non era automaticamente ottenuto su
ogni vendita di ogni modello da tutte le imprese di cui sono stati utilizzati i
dati. (570) Una parte interessata ha
inoltre contestato i calcoli del pregiudizio della Commissione. Dato che tale
parte non ha avuto pieno accesso ai dati usati dalla Commissione per calcolare
il margine di pregiudizio, ha tentato di calcolarlo da sola, basandosi sulla
sua interpretazione della differenza del prezzo di mercato tra alluminio
zincato e substrato rivestito di zinco, che aveva calcolato essere USD 50/tm.
Questo “ricalcolo”, basato su dati incompleti, ha dato luogo a un minore
margine di pregiudizio rispetto a quello che la Commissione aveva calcolato e
comunicato. (571) Le sue argomentazioni sono
state respinte in quanto analizzando tutti i dati dei 2 produttori esportatori
e dell’industria dell’Unione, la presunta differenza di prezzo non è stata
trovata. Di conseguenza, si sottolinea che i dati usati dall’interessato erano
incompleti e non potevano quindi essere usati per rifare calcoli del
pregiudizio della Commissione. 8.2. Misure definitive (572) Alla luce delle conclusioni
raggiunte sulle sovvenzioni, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse
dell’Unione, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di base, è
opportuno istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di ARO
originarie della RPC, al livello del margine di sovvenzione o di pregiudizio
più basso riscontrato, in conformità al principio del dazio inferiore. Nella
fattispecie, l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello dei
margini di sovvenzione accertati. Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali
i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue: Nome dell’impresa || Margine di sovvenzione || Margine di pregiudizio || Dazio compensativo Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd.; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd.; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd. || 29,7% || 55,8% || 29,7% Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd.; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Co., Ltd. || 23,8% || 29,7% || 23,8% Union Steel China || 26,8% || 13,7% || 13,7% Altre società che hanno collaborato || 26,8% || 43,0% || 26,8% Dazio residuo || 44,7% || 58,3% || 44,7% (573) Le aliquote del dazio
compensativo indicate per le singole imprese nel presente regolamento sono
state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse
rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante
l’inchiesta. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l’intero paese,
applicabile a “tutte le altre imprese”) si applicano quindi esclusivamente alle
importazioni dei prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle
società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, citate. Le importazioni di
prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, comprese le persone giuridiche
collegate a quelle espressamente citate, la cui denominazione sociale e il cui
indirizzo non siano espressamente menzionati all’articolo 1 non possono
beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile
a “tutte le altre imprese”. (574) Eventuali richieste di
applicazione di un’aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in
seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o
alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate
senza indugio alla Commissione[104]
ed essere corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione
degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la
produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione,
connessi ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a
cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se opportuno, il
regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l’elenco delle società
che beneficiano di aliquote del dazio individuali. (575) Per garantire una corretta
applicazione del dazio compensativo, il livello del dazio residuo va applicato
non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai
produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio compensativo
definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti di acciaio con
rivestimento organico, ossia prodotti piatti d’acciaio laminato, legato e non
(acciaio inossidabile escluso), dipinti, verniciati o rivestiti di materie
plastiche su almeno un lato, esclusi pannelli sandwich del tipo usato in
edilizia e formati da 2 fogli metallici esterni tra i quali è inserita un’anima
stabilizzante in materiale isolante ed esclusi i prodotti con strato superficiale
in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70% o più, in
peso, di zinco) ed esclusi i prodotti muniti di substrato con rivestimento
metallico di cromo o stagno, attualmente classificati ai codici NC ex
7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex
7226 99 70, (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80
01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e
7226 99 70 91), originario della Repubblica popolare cinese. 2. L’aliquota del dazio compensativo
definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non
corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle
società sotto elencate è la seguente: Società || Dazio || Codice addizionale TARIC Union Steel China || 13,7% || B311 Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd.; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd.; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd. || 29,7% || B312 Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd.; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Co., Ltd. || 23,8% || B313 Angang Steel Company Ltd. || 26,8% || B314 Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd. || 26,8% || B317 Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd. || 26,8% || B318 Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd. || 26,8% || B319 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. || 26,8% || B321 Jigang Group Co., Ltd. || 26,8% || B324 Maanshan Iron & Steel Company Limited || 26,8% || B325 Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd. || 26,8% || B326 Shandong Guanzhou Co., Ltd. || 26,8% || B327 Shenzen Sino Master Steel Sheet Co, .Ltd. || 26,8% || B328 Tangshan Iron & Steel Group Co., Ltd. || 26,8% || B329 Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd. || 26,8% || B330 Wuhan Iron and Steel Company Limited || 26,8% || B331 Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd. || 26,8% || B334 Tutte le altre società || 44,7% || B999 3. Salvo indicazione contraria, si applicano
le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93. [2] GU C 52 del 22.02.2012, pag. 4. [3] GU C 373 del 21.12.2011, pag. 16. [4] GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33. [5] Documento WT/DS379/AB/R, dell’11 marzo 2011. [6] Paragrafo 317 della relazione AB [7] Paragrafo 290 della relazione AB [8] Paragrafo 297 della relazione AB [9] Pagina 33 la versione in lingua inglese del 12° piano
quinquennale per lo sviluppo dell’industria siderurgica [10] L’articolo 36 della legge della Repubblica popolare cinese
sui beni di proprietà dello Stato delle imprese (Law of the People’s
Republic of China on the State-owned Assets of Enterprises) recita: “Gli
investimenti di un’impresa partecipata dallo Stato devono essere conformi alle
politiche industriali nazionali, …” [11] L’articolo 6 dei Progetti di misure per il controllo e la
gestione degli investimenti delle imprese centrali (Tentative Measures for
the supervision and Administration of the Investments by Central Enterprises)
recita: “Occorre conformarsi al principio di attuare i piani di sviluppo e le
politiche industriali dello Stato sia per quanto riguarda le attività
d’investimento delle imprese che per quanto riguarda le attività di controllo e
gestione effettuate dalla SASAC sulle attività d’investimento delle imprese” [12] Articolo 13, paragrafi 1 e 2, delle Measures for the
Administration of Development Strategies and Plans of Central Enterprises [13] Il vice premier cinese Zheng Peiyan sostiene che il
trasferimento a Hebei di Capital Steel rappresenta una delle principali
decisioni di indirizzo politico del Comitato Centrale del Partito comunista
cinese e del Consiglio di Stato (Xinhua News Agency, 23 ottobre 2005) [14] Cfr. ad esempio “China approves Anshan Steel merger with
Panzhihua”,
http://www.reuters.com/article/2010/05/25/us-china-steel-merger-idUSTRE64O2G020100525 “Steel merger will become China’s
biggest”,
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-04/19/content_9747309.htm “Four Chinese steel makers agree to
merge,”
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703792704575366830150284538.html “New steel group formed by merger in
China’s Hubei Province,”
http://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/new-steel-group-formed-by-merger-in-chinas-hubei-province-685647.htm [15] “….. a nostro avviso, il fatto che un governo eserciti un
controllo significativo su un ente e sul suo comportamento può servire a
provare, in determinate circostanze, che l’ente è investito di poteri
governativi e che li esercita svolgendo funzioni governative.” Relazione
dell’organo di appello DS379, paragrafo 318 [16] Le 17 società elencate in tale allegato appartengono alla
maggiori imprese di Stato produttrici di acciaio in Cina. [17] Ad esempio
http://en.wikipedia.org/wiki/Shougang_Corporation,
http://en.wikipedia.org/wiki/Hebei_Iron_and_Steel, http://companies.china.org.cn/trade/company/559.html,
http://companies.china.org.cn/trade/company/557.html ecc. [18] Articolo 7 delle Interim Measures for the Supervision
and Administration of State-owned Assets of Enterprises: “I governi del
popolo ai vari livelli devono attuare scrupolosamente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di gestione dei beni di proprietà dello
Stato, devono rispettare la separazione tra funzioni di governo nella gestione
degli affari pubblici e funzioni di contribuzione ai beni di proprietà dello
Stato, la separazione tra organi di governo e imprese e la separazione tra
potere derivante dalla proprietà e potere derivante dalla gestione. Gli enti
che sovrintendono e amministrano i beni di proprietà dello Stato non devono
svolgere funzioni di governo nella gestione degli affari pubblici e gli altri
enti e uffici dello Stato non devono svolgere compiti di contribuzione ai beni
di proprietà dello Stato nelle imprese”. [19] L’intreccio Stato-imprese nell’industria cinese
dell’acciaio – Distorsioni del mercato cinese nelle prospettive nazionali e
internazionali (The state-business nexus in China’s steel industry –
Chinese market distortions in domestic and international perspective).
Studio del 2009 effettuato da Think!Desk – China research & Consulting per
conto di Eurofer;
Analisi sulle imprese di proprietà dello Stato e sul capitalismo di Stato in
Cina (Analyses of State-owned Enterprises and State Capitalism in China),
2011, Capital Trade Incorporated, studio effettuato per conto della U.S.-China
Economic and Security Review Commission. [20] Articoli 22, 27 e 29 della legge della Repubblica popolare
cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese (Law of the People’s
Republic of China on the State-owned Assets of Enterprises) [21] L’intreccio Stato-imprese nell’industria cinese
dell’acciaio – Distorsioni del mercato cinese nelle prospettive nazionali e
internazionali (The state-business nexus in China’s steel industry –
Chinese market distortions in domestic and international perspective).
Studio del 2009 effettuato da Think!Desk – China research & Consulting per
conto di Eurofer;
Analisi sulle imprese di proprietà dello Stato e sul capitalismo di Stato in
Cina (Analyses of State-owned Enterprises and State Capitalism in China),
2011, Capital Trade Incorporated, studio effettuato per conto della U.S.-China
Economic and Security Review Commission nonché allegato 10 della denuncia. [22] 12° piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria
siderurgica, sezione IV (VII) – Accelerare le fusioni e la ristrutturazione (Accelarate
merging and reorganisation) [23] Pagine da 108 a 109 della denuncia. [24] Ad esempio, il sito Web di Chongqing Iron and Steel
(http://en.cqgtjt.com/) e il sito Web di Baosteel, (http://www.baosteel.com/group_e/01news/ShowArticle.asp?ArticleID=2553) [25] Ad esempio, i Progetti di misure per il controllo e la
gestione degli investimenti delle imprese centrali (Tentative Measures for
the supervision and Administration of the Investments by Central Enterprises),
le Misure per la gestione dei piani strategici di sviluppo delle imprese centrali
(Measures for the Administration of Development Strategies and Plans of
Central Enterprises), la Legge della Repubblica popolare cinese sui beni di
proprietà dello Stato delle imprese (Law of the People’s Republic of
China on the State-owned Assets of Enterprises), il decreto n. 35 della
NDRC – Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Order No. 35 of
the NDRC - Policies for Development of Iron and Steel Industry). [26] Relazione AB DS 379, paragrafo 441 [27] Relazione AB DS 379, paragrafo 444 [28] Il GoRPC ha inviato una tabella con i dati relativi alla
produzione di HRS/CRS fabbricati da IdS e da imprese private, ma durante
l’ispezione si constatava che la tabella era incompleta e che il GoRPC si
rifiutava anche di fornire le informazioni usate per la redazione della
tabella, informazioni che avrebbero consentito un’adeguata verifica. [29] Le risposte di 4 produttori esportatori cinesi (2 inclusi
nel campione, 2 risposte volontarie) riguardanti i loro acquisti di HRS (e di
CRS). Inchieste simili effettuate altre autorità inquirenti confermano queste
cifre. USDOC ha per esempio stabilito che, in passato, le IdS cinesi hanno
prodotto le seguenti percentuali di HRS: bombole d’acciaio ad alta
pressione (70%), reti di filo (USDOC ha accertato che durante il PI
la maggior parte dei prodotti è stata fabbricata da autorità governative),
tubi e condotte rettangolari a parete sottile (70.81%), [30] Secondo il World Steel capacity Book, la capacità
produttiva di CRS in Cina è di circa 81 035 000 t. annue e secondo dati
pubblicamente disponibili sulla proprietà, 57 490 000 t. circa sono
prodotte da IdS. [31] Durante il PI, la differenza tra i prezzi delle IdS e
quelli dei fornitori privati era in media del 3,75% appena. [32] Articolo 18 del decreto n.35 - Politiche relative
all’importazione di tecnologie e di attrezzature: Le imprese sono incoraggiate
a utilizzare attrezzature e tecnologie di origine interna e a ridurre
l’esportazione. Articolo 20
del decreto n. 35 – Le imprese siderurgiche sono incoraggiate a raggrupparsi e
ad attuare una riorganizzazione strategica creando alleanze tra imprese di
maggiori dimensioni… [33] Articolo 22 del decreto n. 35 – In qualsiasi
progetto siderurgico, gli investimenti sono soggetti all’esame e
all’approvazione o alla verifica della la NDRC, ai sensi delle pertinenti
disposizioni Articolo 23
del decreto n. 35 – Riguardo agli investimenti esteri nell’industria
siderurgica cinese, per principio generale agli investitori stranieri non è
consentito detenere una quota di controllo. [34] Articolo 24 del decreto n. 35 – Se un
qualsiasi progetto non rispetta le politiche di sviluppo dell’industria
siderurgica e non è stato esaminato e approvato o se dall’esame e
dall’approvazione risulta che esso non è conforme alle pertinenti disposizioni,
il dipartimento di Stato per il territorio e le risorse non si farà carico
delle formalità per l’uso del territorio, il dipartimento per l’industria e il
commercio non accetterà la sua registrazione, il dipartimento amministrativo
per il commercio non approverà il suo contratto e il suo atto di fondazione,
l’istituto finanziario non fornirà alcun prestito o sostegno creditizio in
qualsivoglia altra forma… Articolo 25
del decreto n. 35 – Per concedere crediti a medio e a lungo termine destinati a
investimenti fissi in progetti di fusione del ferro e dell’acciaio e di
laminazione dell’acciaio, un istituto finanziario deve conformarsi alle
politiche di sviluppo per l’industria siderurgica e rafforzare la sua gestione
dei rischi. [35] Articolo
30 – Se 2 o più imprese nazionali entrano in fortissima concorrenza tra
loro per risorse d’oltremare, lo Stato può adottare un coordinamento
amministrativo per giungere a forme di alleanza o decidere che una delle due
effettui l’investimento al fine di evitare l’eccessiva concorrenza. [36] Sezione III (III)6 del 12° piano quinquennale per lo
sviluppo dell’industria suderurgica - Livello di raggruppamento industriale:
riduzione significativa del numero di imprese siderurgiche; la percentuale
della produzione di acciaio delle 10 maggiori imprese siderurgiche nell’ambito
dell’aggregazione statale passa dal 48,6% al 60% circa Sezione III (V) del 12° piano
quinquennale - Ottimizzazione della struttura industriale nel campo della
siderurgia Il capitolo descrive in che modo
ristrutturare l’industria siderurgica attraverso fusioni, delocalizzazioni,
controllo delle capacità di produzione, divieti in alcune province e sostegni
in altre. [37] Allegato
24 della denuncia – Raccolta delle citazioni da vari piani e disposizioni
legislative [38] Afferma,
ad esempio, il sito Internet di Jiangsu Shagang Group (http://www.sha-steel.com/eng/index.html): Il gruppo Shagang attuerà scrupolosamente la politica dello Stato in
materia di sviluppo dell’industria dell’acciaio. Grazie alla lungimiranza
scientifica come guida dello sviluppo, Shagang perseguirà la strategia dello
sviluppo sostenibile, cercherà nuovi metodi di industrializzazione, accelererà
la trasformazione e riqualificazione, promuoverà vigorosamente il riequilibrio
della struttura produttiva, amplierà la propria catena industriale, presterà
adeguata attenzione a sostenere le imprese, costruirà una logistica moderna,
effettuerà operazioni di capitale, migliorerà costantemente la sua
competitività generale perché possa avanzare verso la perfezione, la forza e
l’eccellenza. Cerchiamo di fare il nostro meglio per fare di Shagang un marchio
rinomato di “Fabbrica centenaria”. Anche i cittadini di Shagang potranno
contribuire allo sviluppo armonico dello Jiangsu e a far sì che la Cina diventi
un potente paese dell’acciaio. [39] Appellate Body Report, US – Countervailing Duty
Investigation on DRAMS, paras. 111 and 116
(Relazione dell’AB, USA – Inchiesta sul dazio compensativo
sulle DRAMS, paragrafi 111 e 116). [40] Dispute No DS194 United States – Measures treating export
restraints as subsidies (Panel report 29 June 2001)
(Controversia n. DS194 USA – Misure che assimilano le restrizioni all’esportazione
ai sussidi (relazione del panel - 29 giugno 2001)). [41] Paragrafi da 8.28 a 8.30 della relazione del panel.
Sebbene l’azione dello Stato sia stata in origine considerata dover
essere esplicita e positiva, ulteriori risultanze dell’AB fanno pensare
che ciò possa costituire una norma troppo rigida. [42] L’alienazione delle aree industriali, commerciali,
destinate al tempo libero o all’edilizia abitativa, ecc., e di quelle con 2 o
più destinazioni, deve avvenire mediante asta pubblica, offerta pubblica di
acquisto o qualsiasi altro metodo d’appalto pubblico. [43] Articolo 24 del decreto n. 35 della NDRC Policies for
Development of Iron and Steel Industry (Politiche per lo sviluppo dell’industria
siderurgica): Un qualsiasi progetto che non ottemperi alle politiche di
sviluppo dell’industria siderurgica e che non sia stato esaminato e approvato o
se dall’esame e dall’approvazione risulta la sua non conformità alle pertinenti
disposizioni, il dipartimento di Stato per il territorio e le risorse non si
farà carico delle formalità per l’uso del territorio [44] George E. Peterson, Land leasing and land sale as an
infrastructure-financing option, World Bank Policy Research Working Paper 4043,
del 7 Novembre 2006 [45] Ricerca della Deutsce Bank sul settore bancario cinese,
2006 [46] Documenti WT/TPR/S/230 pag. 79 e WT/TPR/C/264 pag.122 [47] Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del
Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni
definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della
Repubblica popolare cinese. [48] http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000204417.PDF [49] Documento WT/TPR/S/230 pag. 79, aprile 2010 [50] Documento WT/TPR/S/264 pag. 122, luglio 2012 [51] Ibidem. [52] Informazioni ricavate dalla ricerca sul settore bancario
cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank, pagg. 3-4. [53] Informazioni ricavate dalla relazione monetaria cinese,
secondo trimestre 2010, del 5 agosto 2010, pag. 10, redatta dal gruppo di
analisi della politica monetaria della People’s Bank of China. [54] I considerando 87 e 90 del regolamento di esecuzione (UE)
n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011 [55] V. conclusioni sugli enti pubblici al considerando 53. [56] Articolo 34 della Commercial Banking Law [57] Documento di lavoro del FMI, Progress in China’s Banking
Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?, WP/06/71, marzo 2006, (cfr. pagg.
3-4, 13, 18-20). [58] Documento di lavoro del FMI, “Interest Rate Liberalization
in China”, WP/09/171, agosto 2009, (v. pagg. 3-4, 21-23). [59] Relazione FMI per paese, PRC: 2010 Article IV
Consultation, n. 10/238, luglio 2010, (cfr. pagg. 22, 24 e 28-29). [60] OCSE 2010 Economic Survey of China, febbraio 2010, (v
capitolo 3, pagg. 71, 73-81, 97). [61] OCSE China’s Financial Sector Reforms, documento di lavoro
n. 747 del dipartimento economico, ECO/WKP (2010) 3, dell’1 febbraio 2010,
(cfr. pagg. 2, 8-15, 36). [62] Articoli 16, 24 e 25 [63] L’Avviso riguardante le misure di attuazione per adeguare
e rilanciare i 10 settori industriali chiave della provincia dello Hubei
suggerisce “di integrare attivamente il capitale finanziario provinciale di
sostegno per lo sviluppo industriale, di ottimizzare gli investimenti di
capitale, di essere innovativi nelle varie modalità di sostegno, di
incrementare l’intensità del sostegno all’ innovazione e al progresso
tecnologico del ferro e dell’acciaio […]”, “Avvalersi di misure finanziarie per
promuovere il consolidamento dell’industria e agevolare l’accesso delle imprese
competitive al credito per operazioni di M & A”, attuare piani di sostegno
per le industrie di importanza strategica. Industria siderurgica: Tutti gli istituti
finanziari devono migliorare e ottimizzare i servizi creditizi e trasformare
radicalmente i progetti siderurgici e delle industrie dei metalli non ferrosi
per rispondere al fabbisogno finanziario delle società interessate riguardo
agli investimenti, alle vendite, all’esportazione e ad altri settori
essenziali”, ecc. [64] Le norme dettagliate per attuare il programma di
adeguamento e rilancio dell’industria siderurgica [2009] prevedono di “aumentare
il sostegno finanziario alle principali imprese che formano il nerbo dell’industria” [65] Articolo 116 del regolamento di esecuzione (UE)
n. 452/2011 del 6 maggio 2011 che istituisce un dazio antisovvenzioni
definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC, GUUE
L 128, del 14 maggio 2011. [66] Articolo 117 del regolamento di esecuzione (UE)
n. 452/2011 del 6 maggio 2011 che istituisce un dazio antisovvenzioni
definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC, GUUE
L 128, del 14 maggio 2011. [67] Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è
spiegato alle pagine 25 e 26 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008
on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Page No. 26) (Federal
Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). [68] Talune ruote d’acciaio provenienti dalla repubblica
popolare cinese – Determinazione preliminare positiva del dazio compensativo (Certain
Steel Wheels From the People’s Republic of China, Preliminary
Affirmative Countervailing Duty Determination, 6 September 2011, US Federal
Register, document number 2011-22720) [69] Entrambi i regimi rappresentano un trattamento fiscale
agevolato nella stessa regione geografica. [70] Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è
spiegato alle pagine 25 e 25 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008 on
Wire Decking (Page No. 25) (Federal Register / Vol. 75, No. 111, page 32902 /
10 June 2010). [71] Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è
spiegato a pagina 11 dell’US Decision Memorandum of 12 June 2009 on Certain
Tow Behind Lawn Groomer and Certain Parts Thereof (Federal Register / Vol.
74, No. 117, page 29180 / 19 June 2019). [72] Considerando da 125 a 136 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011,
GU L 128 del 14 maggio 2011 [73] Considerando da 137 a 147 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011 che istituisce un dazio
antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria
della RPC, GU L 128 del 14 maggio 2011. [74] Considerando da 148 a 159 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011,
GU L 128 del 14 maggio 2011 [75] Issues and Decision Memorandum for the Final Determination
in the Countervailing Duty Investigation of Coated Free Sheet from the People’s
Republic of China, 17 October 2007; US Federal Register, C-570-907. [76] Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è
spiegato alla pagina 18 dell’US Decision Memorandum del 28 May 2010 su
determinate griglie d’acciaio (Federal Register Vol. 75, No. 109, page 32362 /
8 June 2010). [77] Considerando da 172 a 181 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011,
GU L 128 del 14 maggio 2011 [78] Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è
spiegato alla pagina 18 dell’US Decision Memorandum del 28 May 2010 su
determinate griglie d’acciaio (Federal Register Vol. 75, No. 109, page 32362 /
8 June 2010). [79] Ad esempio, la “Conferenza delle industrie ad alta
tecnologia dell’Accademia cinese delle scienze”, 11 novembre 2002, nonché
Issues and Decision Memorandum for the Final Affirmative CVD Determination:
pneumatici OTR originari della RPC, April 2011; US Federal Register, C-570-913,
p.24. [80] Issues and Decision Memorandum for the Final Affirmative
Countervailing Duty Determination: sacchi tessuti laminati destinati alla RPC,
16 giugno 2008; US Federal Register, C-570-917, p.27; Issues and Decision
Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation
su tubi in acciaio al carbonio di qualità saldati circolarmente per condotte,
originari della RPC, 23 marzo 2009; US Federal Register, C-570-936, p.18,
Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the
Countervailing Duty Investigation su tubi e condotte rettangolari a parete
sottile, originari della RPC, 13 giugno 2008, US Federal Register , C-570-915,
p.13. [81] Considerando 202 del regolamento di esecuzione (UE) n.
452/2011 del Consiglio del 6 maggio 2011 che istituisce un dazio
antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria
della Repubblica popolare cinese [82] Taluni tubi per uso normale, per condotte e per condotte
forzate, d’acciaio al carbonio senza saldatura e d’acciaio legato, originari
della Repubblica popolare cinese (Certain Seamless Carbon and Alloy Steel
Standard, Line, and Pressure Pipe From the People’s Republic of China, Final
Affirmative Countervailing Duty Determination, 21 September 2010, US Federal
Register Vol. 75, No. 182, p. 57444). [83] l metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è spiegato
alle pagine 20 e 21 dell’US Decision Memorandum of 10 September 2010 on Certain
Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe (US
Decision Memorandum del 10 settembre 2010, su taluni tubi per uso normale, per
condotte e per condotte forzate, d’acciaio al carbonio senza saldatura e
d’acciaio legato) (Federal Register Vol. 75, No. 182, page 57444 /
21 September 2010) [84] Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è
spiegato alle pagine 20 e 21 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008
on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe)
(Federal Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). [85] Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è
spiegato alla pagina 23 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008 on
Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Federal
Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). [86] Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è
spiegato alla pagina 23 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008 on
Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Federal
Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). [87] Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è
spiegato alla pagina 23 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008 on
Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Federal
Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). [88] Trefoli di filo d’acciaio per calcestruzzo
preteso originari della RPC, Preliminary Affirmative Countervailing Duty
Determination, 2 November 2009, US Federal Register, document number E9-26322,
p. 56576-56592. [89] Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è
spiegato alla pagina 35 dell’US Decision Memorandum of 14 May 2010 on
Pre-Stressed Concrete Steel Wire Strand (Federal Register Vol. 75, No. 98, page
28557 / 21 May 2010) [90] Relazione del gruppo di esperti (panel) sulla Cina – Dazi
compensativi e antidumping sui laminati a freddo d’acciaio elettrico a grani
orientati, originari degli Stati Uniti (Countervailing and Anti-Dumping
Duties on Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel from the United States) [91] Ibid. [92] Relazione del gruppo di esperti (panel) sulla Cina – Dazi
compensativi e antidumping sui laminati a freddo d’acciaio elettrico a grani
orientati, originari degli Stati Uniti (Countervailing and Anti-Dumping
Duties on Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel from the United States) [93] Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulgazione e
attua disposizioni temporanee per promuovere gli adeguamenti della struttura
industriale (Decision No. 40 of the State Council on Promulgating and
Implementing the Temporary Provisions on Promoting Industrial Structure
Adjustments) [94] Relazione del gruppo di esperti (panel) sulla Cina – Dazi
compensativi e antidumping sui laminati a freddo d’acciaio elettrico a grani
orientati, originari degli Stati Uniti (Countervailing and Anti-Dumping
Duties on Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel from the United States) [95] Secondo la Commissione, un elenco siffatto sarebbe stato
esauriente e avrebbe perciò impedito ogni flessibilità dell’ispezione e
precluso la possibilità di porre quesiti supplementari o derivanti da fatti o
argomenti sollevati nel corso dell’ispezione. [96] Domanda 5.12 della lettera di richiamo al GoRPC [97] AB nell’inchiesta USA dazio compensativo sulle DRAMS
provenienti dalla Korea (US-Countervailing Duty Investigation on DRAMS from
Korea): L’ordine o l’ingiunzione non si verificano nella “situazione in cui
lo Stato interviene sul mercato in un modo qualsiasi, che può avere o no un
risultato particolare a seconda semplicemente di determinate circostanze
fattuali e dell’esercizio della libertà di decisione da parte degli attori in
tale mercato. ‘L’ordine’ o ‘l’ingiunzione’ da parte dello Stato non possono
essere involontari o un prodotto casuale della regolamentazione dei poteri
pubblici”. [98] “L’ampia esposizione delle banche verso le IdS, i margini
garantiti fissati da interessi regolamentati, la responsabilità ancora limitata
e la scarsa disponibilità a differenziare i tassi di prestito, oltre agli
impliciti orientamenti relativi al ritmo e alla direzione dei nuovi prestiti,
minano lo sviluppo di un’efficace gestione del rischio di credito delle banche.
Occorre che le banche dispongano di strumenti e incentivi per prendere
decisioni nel campo del credito in base a obiettivi solo commerciali. [99] Gran parte del settore bancario è di proprietà statale,
com’è anche il caso di gran parte della clientela delle imprese bancarie. In
quanto principale azionista, lo Stato nomina gli alti dirigenti di tutte le
principali banche. In mancanza di un sistema esplicito di assicurazione dei
depositi e di un quadro per affrontare le insolvenze, lo Stato implicitamente
assicura anche tutti i depositi bancari. Il pesante coinvolgimento dello Stato
in molti aspetti del sistema finanziario riduce la disciplina di mercato,
indebolisce la guida delle aziende bancarie e può dar luogo a vincoli di
bilancio insufficienti. [100] 2011 International Monetary Fund, November 2011, IMF
Country Report No 11/321, People’s Republic of China: Financial System
Stability Assessment [101] Informazioni ricavate da
http://www.taiwanembassy.org/be/ct.asp?xItem=306196&CtNode=3382&mp=102&xp1=
e da
http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan [102] Informazioni ricavate da
http://en.wikipedia.org/wiki/Jiangsu;
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang#Economy
and http://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing#Economy; [103] Informazioni ricavate da https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder [104] European Commission, Directorate-General for Trade,
Directorate H, B-1049 Brussels.