This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0053
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE adapting certain directives in the field of taxation, by reason of the accession of Croatia
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell’adesione della Croazia
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell’adesione della Croazia
/* COM/2013/053 final - 2013/0032 (NLE) */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell’adesione della Croazia /* COM/2013/053 final - 2013/0032 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta di direttiva del Consiglio che adegua
determinate direttive in materia di fiscalità è resa necessaria dalla prossima
adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. Il trattato relativo all’adesione della Repubblica
di Croazia all’Unione europea[1]
è stato firmato da tutti gli Stati membri dell’Unione europea e dalla
Repubblica di Croazia il 9 dicembre 2011 a Bruxelles. A norma del suo articolo 3, paragrafo 3, il
trattato di adesione entrerà in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che
tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. L’articolo 3, paragrafo 4, del trattato di
adesione della Repubblica di Croazia consente alle istituzioni dell’Unione di
adottare prima dell’adesione le misure di cui, tra l’altro, all’articolo 50
dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia[2]. Dette misure entrano in vigore
su riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di
entrata in vigore del trattato stesso. L’articolo 50 dell’atto di adesione stabilisce
che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano
adattamenti a motivo dell’adesione, adattamenti non contemplati dall’atto di
adesione o dai relativi allegati, il Consiglio o la Commissione (nel caso in
cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adottano gli atti
necessari. Il punto 2 dell’atto finale[3] fa riferimento all’accordo
politico su una serie di adattamenti degli atti che devono essere adottati
dalle istituzioni raggiunto tra gli Stati membri e la Croazia nell’ambito dell’approvazione
del trattato di adesione; le Alte Parti Contraenti del trattato di adesione
hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare tali adattamenti prima
dell’adesione conformemente all’articolo 50 dell’atto di adesione, integrato e
aggiornato, se necessario, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. La presente proposta riguarda tutte le direttive
del Consiglio che richiedono adattamenti tecnici a motivo dell’adesione della
Croazia nel settore della fiscalità, corrispondente al capitolo di negoziato
16. La presente proposta fa parte di una serie di
proposte di direttive del Consiglio presentate dalla Commissione al Consiglio,
che raggruppano gli adattamenti tecnici delle direttive del Consiglio e delle
direttive del Parlamento europeo e del Consiglio corrispondenti ai capitoli di
negoziato in proposte distinte di direttive del Consiglio. Questa struttura
faciliterà il recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici degli
Stati membri. Il pacchetto di proposte di atti giuridici che la Commissione ha
trasmesso al Consiglio è composto da questa serie di proposte di direttive del
Consiglio e da una proposta di regolamento unico del Consiglio che copre sia i
regolamenti e le decisioni pertinenti del Parlamento europeo e del Consiglio
sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Consiglio, in linea con l’approccio
seguito in passato per l’adesione della Bulgaria e della Romania[4]. Tutti gli atti giuridici inclusi nel pacchetto
saranno pubblicati lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. La presente proposta e le altre proposte del
pacchetto terranno conto degli adattamenti tecnici dell’acquis pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fino al 1° settembre 2012, in modo da
lasciare un margine di tempo sufficiente per i processi legislativi
corrispondenti e per l’adempimento, da parte degli Stati membri, dei
conseguenti obblighi di recepimento e di notifica per quanto riguarda le
direttive. Gli adattamenti eventualmente necessari dell’acquis pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo il 1° settembre 2012 saranno
previsti negli atti pertinenti o introdotti in una fase successiva secondo l’opportuna
procedura. Inoltre la Commissione intende fornire informalmente agli Stati
membri un elenco di questi atti normativi all’inizio di luglio 2013. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO Poiché la presente proposta è di natura puramente
tecnica e non comporta scelte politiche, non avrebbe avuto senso organizzare
consultazioni delle parti interessate o eseguire valutazioni d’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta si basa sull’articolo 50 dell’atto
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia. I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono
pienamente rispettati. L’azione dell’Unione è necessaria in base al principio
di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), perché riguarda adattamenti
tecnici di atti giuridici adottati dall’Unione. La proposta rispetta il
principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE) perché si
limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2013/0032 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia
di fiscalità a motivo dell’adesione della Croazia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, visto il trattato di adesione della Repubblica
di Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4, visto l’atto di adesione della Repubblica di
Croazia, in particolare l’articolo 50, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50 dell’atto
di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione
richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non
sono contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti
necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. (2) Come risulta dall’atto finale
della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti
contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti
degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno
invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione,
integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione
del diritto dell’Unione. (3) Occorre pertanto modificare
opportunamente le direttive 83/182/CEE[5],
2003/49/CE[6],
2008/7/CE[7],
2009/133/CE[8]
e 2011/96/UE[9], HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le direttive 83/182/CEE, 2003/49/CE,
2008/7/CE, 2009/133/CE e 2011/96/UE sono modificate conformemente all’allegato. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea,
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano le disposizioni
suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione
europea. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore, con
riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di
Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO FISCALITÀ 1. 31983
L 0182: Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa
alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione
temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59): Nell’allegato è aggiunto quanto segue: “CROAZIA –
poseban porez na
osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Zakon o
posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i
zrakoplove)”. 2. 32003 L 0049:
Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime
fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società
consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49): (a)
All’articolo 3, lettera a), punto iii), dopo la
voce relativa alla Francia è aggiunto quanto segue: –
“porez na dobit in Croatia,” (b)
Nell’allegato è inserita la seguente lettera: “a quater) le società di diritto croato denominate
“dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e
altre società costituite in conformità della legislazione croata e soggette all’imposta
croata sugli utili”. 3. 32008
L 0007: Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008,
concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46 del
21.2.2008, pag. 11): L’allegato I è sostituito dal seguente: “ALLEGATO I ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2,
PARAGRAFO 1, LETTERA A) (1)
Società costituite ai sensi del regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della
Società europea (SE)* (2)
le società di diritto belga denominate: (i) société
anonyme/naamloze vennootschap (ii) société en
commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen (iii) société privée à
responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
le società di diritto bulgaro denominate: (i) “Акционерно
дружество” (ii) “Командитно
дружество с
акции” (iii) “Дружество
с ограничена
отговорност” (4)
le società di diritto ceco denominate: (i) akciová
společnost (ii) komanditní
společnost (iii) společnost s
ručením omezeným (5)
le società di diritto danese denominate: (i) aktieselskab (ii)
kommandit-aktieselskab (6)
le società di diritto tedesco denominate: (i) Aktiengesellschaft (ii)
Kommanditgesellschaft auf Aktien (iii) Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (7)
le società di diritto estone denominate: (i) täisühing (ii) usaldusühing (iii) osaühing (iv) aktsiaselts (v) tulundusühistu (8)
le società di diritto irlandese denominate:
companies incorporated with limited liability (9)
le società di diritto greco denominate: (i)
Ανώνυμος
Εταιρία (ii)
Ετερόρρυθμος
κατά μετοχάς
Εταιρία (iii)
Εταιρία
Περιωρισμένης
Ευθύνης (10)
le società di diritto spagnolo denominate: (i) sociedad anónima (ii) sociedad
comanditaria por acciones (iii) sociedad de
responsabilidad limitada (11)
le società di diritto francese denominate: (i) société anonyme (ii) société en
commandite par actions (iii) société à
responsabilité limitée (12)
le società di diritto croato denominate: (i) dioničko
društvo (ii) društvo s
ograničenom odgovornošću (13)
le società di diritto italiano denominate: (i) società per azioni (ii) società in
accomandita per azioni (iii) società a
responsabilità limitata (14)
le società di diritto cipriota denominate: εταιρείες
περιορισμένης
ευθύνης (15)
le società di diritto lettone denominate: kapitālsabiedrība (16)
le società di diritto lituano denominate: (i) akcinė
bendrovė (ii) uždaroji
akcinė bendrovė (17)
le società di diritto lussemburghese denominate: (i) société anonyme (ii) société en
commandite par actions (iii) société à
responsabilité limitée (18)
le società di diritto ungherese denominate: (i) részvénytársaság (ii) korlátolt
felelősségű társaság (19)
le società di diritto maltese denominate: (i) Kumpaniji ta’
Responsabilità Limitata (ii) Soċjetajiet in
akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet (20)
le società di diritto olandese denominate: (i) naamloze
vennootschap (ii) besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (iii) open commanditaire
vennootschap (21)
le società di diritto austriaco denominate: (i) Aktiengesellschaft (ii) Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (22)
le società di diritto polacco denominate: (i) spółka akcyjna (ii) spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (23)
le società di diritto portoghese denominate: (i) sociedade anónima (ii) sociedade em
comandita por acções (iii) sociedade por
quotas (24)
le società di diritto rumeno denominate: (i) “societăți
în nume colectiv” (ii) “societăți
în comandită simplă” (iii) “societăți
pe acțiuni” (iv) “societăți
în comandită pe acțiuni” (v) “societăți
cu răspundere limitată” (25)
le società di diritto sloveno denominate: (i) delniška družba (ii) komanditna delniška
družba (iii) družba z omejeno
odgovornostjo (26)
le società di diritto slovacco denominate: (i) akciová
spoločnosť (ii) spoločnosť
s ručením obmedzeným (iii) komanditná
spoločnosť (27)
le società di diritto finlandese denominate: (i) osakeyhtiö –
aktiebolag (ii) osuuskunta –
andelslag (iii) säästöpankki –
sparbank (iv) vakuutusyhtiö –
försäkringsbolag (28)
le società di diritto svedese denominate: (i) aktiebolag (ii)
försäkringsaktiebolag (29)
le società di diritto del Regno Unito denominate:
companies incorporated with limited liability. ________________________ * GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.” 4. 32009
L 0133: Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009,
relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni,
alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni
concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede
sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag.
34): L’allegato I è
sostituito dal seguente: “ALLEGATO I PARTE A ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 3,
LETTERA A) (a)
Le società (SE) costituite a norma del regolamento
(CE) n. 2157/2001, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della
Società europea (SE)* e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8
ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda
il coinvolgimento dei lavoratori** e le società cooperative (SCE) costituite a
norma del regolamento (CE) n. 1435/2003, del 22 luglio 2003, relativo allo
statuto della Società cooperativa europea (SCE)*** e della direttiva 2003/72/CE
del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società
cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori****; (b)
le società di diritto belga denominate «société
anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par
actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à
responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,
«société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité
illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid»,
«société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite
simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno
adottato una delle forme giuridiche sopra elencate e altre società costituite
in conformità della legislazione belga e soggette all’imposta belga sulle
società; (c)
le società di diritto bulgaro denominate: “събирателното
дружество”, “командитното
дружество”, “дружеството
с ограничена
отговорност”,
“акционерното
дружество”, “командитното
дружество с
акции”, “кооперации”,
“кооперативни
съюзи” e “държавни
предприятия”
costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività
commerciali; (d)
le società di diritto ceco denominate «akciová
společnost» e «společnost s ručením omezeným»; (e)
le società di diritto danese denominate
«aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette a imposizione ai
sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro
reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni
fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»; (f)
le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”,
“Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe
gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” e altre società
costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta
tedesca sulle società; (g)
le società di diritto estone denominate
«täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts» e «tulundusühistu»; (h)
le società registrate o costituite a norma del
diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’«Industrial and
Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime
dei «Building Societies ACTS» e le «trustee savings banks» ai sensi del
«Trustee Savings Banks Act» del 1989; (i)
le società di diritto greco denominate
«ανώνυμη
εταιρεία» e
«εταιρεία
περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»; (j)
le società di diritto spagnolo denominate «sociedad
anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «ssociedad de responsabilidad
limitada» e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto
privato; (k)
le società di diritto francese denominate «société
anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité
limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d’assurances
mutuelles», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono
soggette automaticamente all’imposta sulle società, le «coopératives», le
«unions de coopératives» e gli istituti e le imprese pubblici di carattere
industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della
legislazione francese e soggette all’imposta francese sulle società; (l)
le società di diritto croato denominate «dioničko
društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», e altre società
costituite in conformità della legislazione croata e soggette all’imposta
croata sugli utili; (m)
le società di diritto italiano denominate «società
per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità
limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli
enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente
commerciale; (n)
le società di diritto cipriota denominate “εταιρείες”,
ai sensi della legislazione sull’imposta sul reddito; (o)
le società di diritto lettone denominate “akciju
sabiedrība” e “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”; (p)
le società costituite in conformità della
legislazione lituana; (q)
le società di diritto lussemburghese denominate
«société anonyme», «société en commandite par actions», «société à
responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée
comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association
d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière
de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics
et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in
conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta
lussemburghese sulle società; (r)
le società di diritto ungherese denominate “közkereseti
társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt
felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú
társaság” e “szövetkezet”; (s)
le società di diritto maltese denominate “Kumpaniji
ta’ Responsabilità Limitata” e “Soċjetajiet en commandite li l-kapital
tagħhom maqsum f’azzjonijiet”; (t)
le società di diritto olandese denominate «naamloze
vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open
commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij»,
«fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag»,
«vvereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling
optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese
e soggette all’imposta olandese sulle società; (u)
le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”,
“Gesellschaft mit beschränkter Haftung” e “Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften”; (v)
le società di diritto polacco denominate “spółka
akcyjna” e “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; (w)
le società commerciali o le società civili di forma
commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività
commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese; (x)
le società di diritto rumeno denominate
«societăți pe acțiuni», «societăți în comandită
pe acțiuni» e «societăți cu răspundere limitată»; (y)
le società di diritto sloveno denominate “delniška
družba”, “komanditna družba” e “družba z omejeno odgovornostjo”; (z)
le società di diritto slovacco denominate “akciová
spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným” e “komanditná
spoločnosť”; (aa)
le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö”/”aktiebolag”,
“osuuskunta”/”andelslag”, “säästöpankki”/”sparbank” e “vakuutusyhtiö”/”försäkringsbolag”; (ab) le società di diritto svedese denominate «aktiebolag»,
«bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar»,
«sparbanker» e «ömsesidiga försäkringsbolag»; (ac) le società registrate a norma del diritto del Regno Unito. __________________________________ * GU L 294 del
10.11.2001, pag. 1. ** GU L 294 del
10.11.2001, pag. 22. *** GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1. **** GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.” PARTE B ELENCO DELLE IMPOSTE DI CUI ALL’ARTICOLO 3,
LETTERA C) –
impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in
Belgio, –
корпоративен
данък in Bulgaria, –
daň z příjmů právnických osob nella
Repubblica ceca, –
selskabsskat in Danimarca, –
Körperschaftsteuer in Germania, –
tulumaks in Estonia, –
corporation tax in Irlanda, –
φόρος
εισοδήματος
νομικών
προσώπων
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα in Grecia, –
impuesto sobre sociedades in Spagna, –
impôt sur les sociétés in Francia, –
porez na dobit in Croazia, –
imposta sul reddito delle società in Italia, –
φόροσ
εισοδήματοσ a Cipro, –
uzņēmumu ienākuma nodoklis in
Lettonia, –
pelno mokestis in Lituania, –
impôt sur le revenu des collectivités in
Lussemburgo, –
társasági adó in Ungheria, –
taxxa fuq l-income a Malta, –
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi, –
Körperschaftsteuer in Austria, –
podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia, –
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
in Portogallo, –
impozit pe profit in Romania, –
davek od dobička pravnih oseb in Slovenia, –
daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia, –
yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in
Finlandia, –
statlig inkomstskatt in Svezia, –
corporation tax nel Regno Unito.” 5. 32011
L 0096: Direttiva 2011/96/CEE del Consiglio, del 30 novembre 2011,
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8): a) nell’allegato I, la parte A è sostituita dal
seguente: “Parte A Elenco delle società di cui all’articolo
2, lettera a), punto i): (a)
Le società costituite a norma del regolamento (CE)
n. 2157/2001, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea
(SE)* e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori** e le società cooperative costituite a norma del regolamento
(CE) n. 1435/2003, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società
cooperativa europea (SCE)*** e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22
luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori****; (b)
le società di diritto belga denominate «société
anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par
actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à
responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,
«société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité
illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid»,
«société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite
simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno
adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in
conformità della legislazione belga e soggette all’imposta belga sulle società;
(c)
le società di diritto bulgaro denominate: “събирателното
дружество”, “командитното
дружество”, “дружеството
с ограничена
отговорност”,
“акционерното
дружество”, “командитното
дружество с
акции”, “неперсонифицирано
дружество”, “кооперации”,
“кооперативни
съюзи” “държавни
предприятия”,
costituite in conformità della legislazione bulgara e svolgenti attività
commerciali; (d)
le società di diritto ceco denominate: “akciová
společnost”, “společnost s ručením omezeným”; (e)
le società di diritto danese denominate “aktieselskab”
e “anpartsselskab”. Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge
sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile
è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali
applicabili alle “aktieselskaber”; (f)
le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”,
“Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe
gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” e altre
società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta
tedesca sulle società; (g)
le società di diritto estone denominate: “täisühing”,
“usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”; (h)
le società registrate o costituite a norma del
diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’«Industrial and
Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime
dei «Building Societies ACTS» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee
Savings Banks Act» del 1989; (i)
le società di diritto greco denominate
«ανώνυμη
εταιρεία»,
«εταιρεία
περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.)» e altre
società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all’imposta
greca sulle società; (j)
le società di diritto spagnolo denominate “sociedad
anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad
limitada”, enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato e
altre entità costituite in conformità della legislazione spagnola e soggette
all’imposta spagnola sulle società (“Impuesto sobre sociedades”); (k)
le società di diritto francese denominate “société
anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité
limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d’assurances mutuelles”,
“caisses d’épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles”che sono soggette
automaticamente all’imposta sulle società,”coopératives”, “unions de
coopératives”, e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e
commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione
francese e soggette all’imposta francese sulle società; (l)
le società di diritto croato denominate «dioničko
društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», e altre società costituite
in conformità della legislazione croata e soggette all’imposta croata sugli
utili”; (m)
le società di diritto italiano denominate “società
per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità
limitata”, “società cooperativa”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli
enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente
commerciale; (n)
in diritto cipriota: “εταιρείες
così come definite nella legge relativa all’imposta sul reddito; (o)
le società di diritto lettone denominate: “akciju
sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”; (p)
le società costituite in conformità della
legislazione lituana; (q)
le società di diritto lussemburghese denominate
«société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité
limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une
société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension»,
«entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des
communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres
personnes morales de droit public», e altre società costituite in conformità
della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta lussemburghese sulle
società; (r)
le società di diritto ungherese denominate:
«közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt
felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés»,
«szövetkezet», «szövetkezet»; (s)
le società di diritto maltese denominate: “Kumpaniji
ta’ Responsabilita Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital
tagħhom maqsum f’azzjonijiet”; (t)
le società di diritto olandese denominate “naamloze
vennnootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open
commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds
voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag”, “vereniging
welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, e
altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette
all’imposta olandese sulle società; (u)
le società di diritto austriaco denominate
«Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,
«Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des
öffentlichen Rechts», «Sparkassen», e altre società costituite in conformità
della legislazione austriaca e soggette all’imposta austriaca sulle società; (v)
le società di diritto polacco denominate: “spółka akcyjna”, “spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”; (w)
le società commerciali o le società di diritto
civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche
registrate a norma del diritto portoghese; (x)
le società di diritto rumeno denominate: “societăți
pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți
cu răspundere limitată”; (y)
le società di diritto sloveno denominate: “delniška družba”, “komanditna
družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”; (z)
le società di diritto slovacco denominate: “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”,
“komanditná spoločnosť”; (aa) le società
di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö”/”aktiebolag”, “osuuskunta”/”andelslag”,”säästöpankki”/”sparbank”
e “vakuutusyhtiö”/”försäkringsbolag”; (ab) le società
di diritto svedese denominate “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska
föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”, “försäkringsföreningar”; (ac) le società registrate a norma del diritto
del Regno Unito.”. __________________________ * GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1. ** GU L 294 del
10.11.2001, pag. 22. *** GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1. ****
GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.” (b)
Nell’allegato I, parte B (Elenco delle imposte di
cui all’articolo 2, lettera a), punto iii)), dopo la voce relativa alla Francia
è aggiunto quanto segue: “– porez na dobit in Croazia,” [1] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10. [2] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. [3] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 95. [4] GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1. [5] GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59. [6] GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49. [7] GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11. [8] GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34. [9] GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8.