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Document 52013PC0040

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo

    /* COM/2013/040 final - 2013/0022 (COD) */

    52013PC0040

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo /* COM/2013/040 final - 2013/0022 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Le esigenze di sicurezza svolgono un ruolo cruciale nelle fasi di progettazione, realizzazione e funzionamento delle infrastrutture derivanti dai programmi Galileo ed EGNOS, il cui utilizzo può avere ripercussioni sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. A causa della loro portata strategica, inoltre, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture sensibili, che possono in particolare venire usate in modo abusivo. Dato il diffondersi della radionavigazione via satellite in numerosi settori d'attività, un'interruzione nella fornitura dei servizi può causare notevoli danni alle società contemporanee.

    Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[1], stabilisce che la Commissione gestisca tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei due sistemi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS. La sicurezza dei sistemi è tuttavia soggetta anch'essa a lavori di accreditamento consistenti nel verificare la conformità dei sistemi alle prescrizioni in materia di sicurezza e nell'accertare il rispetto delle norme di sicurezza pertinenti, applicabili al Consiglio e alla Commissione. Come qualsiasi attività di omologazione, l'accreditamento di sicurezza dei due sistemi europei di radionavigazione via satellite dev'essere effettuata in modo indipendente, rispetto in particolare a tutte le parti coinvolte nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione.

    L'Agenzia del GNSS europeo è incaricata di tale attività di accreditamento in forza del regolamento (CE) n. 683/2008, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Quest'ultimo precisa le condizioni di esecuzione del compito di accreditamento affidato all'Agenzia e dispone segnatamente che le decisioni di accreditamento di sicurezza siano adottate in modo indipendente dalla Commissione e dagli enti responsabili dell'attuazione dei programmi. L'obbligo di indipendenza deve altresì essere rispettato nell'espletamento degli altri compiti affidati all'Agenzia.

    Al fine di garantire lo svolgimento indipendente delle attività di accreditamento di sicurezza anche, in ampia misura, rispetto alle altre attività di cui è incaricata l'Agenzia del GNSS europeo, il regolamento (UE) n. 912/2010 istituisce in seno all'Agenzia un organo autonomo, il consiglio di accreditamento di sicurezza, che insieme al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione costituisce uno dei tre organi dell'Agenzia. Il consiglio di accreditamento di sicurezza si situa sullo stesso piano del consiglio di amministrazione ed ha competenza esclusiva in materia di decisioni di accreditamento. Queste ultime vengono ciò nondimeno prese a nome dell'Agenzia, alla stessa stregua delle decisioni del consiglio di amministrazione, ed impegnano la responsabilità dell'Agenzia che, sul piano legale, è l'unico organo ad essere dotato di personalità giuridica.

    L'Agenzia del GNSS europeo risulta essere in tal modo una struttura dall'organizzazione peculiare poiché esiste, al suo interno, una separazione tra le attività legate all'accreditamento di sicurezza dei sistemi e le altre attività dell'Agenzia, ovvero la gestione del centro di sicurezza, il contributo alla preparazione della commercializzazione dei sistemi e tutte le attività che la Commissione può affidare all'Agenzia per accordi di delega.

    Il 30 novembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite[3]. Tale futuro regolamento GNSS è destinato a sostituire il regolamento (CE) n. 683/2008 a partire dal 1° gennaio 2014 e a definire il quadro della governance dei programmi per il periodo 2014-2020. Esso prevede in particolare che la maggior parte dei compiti legati al funzionamento dei due sistemi Galileo ed EGNOS siano affidati all'Agenzia del GNSS europeo. La volontà espressa nella sua proposta dalla Commissione di delegare tali compiti all'Agenzia è condivisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che hanno avviato l'esame del testo all'inizio del 2012. Il 7 giugno 2012 il Consiglio ha adottato un orientamento generale parziale (documento n. 11105/12 dell'11 giugno 2012), nel quale conferma tale impostazione.

    Dall'eventualità che l'Agenzia del GNSS europeo sia chiamata a gestire il funzionamento dei due sistemi successivamente al 2013 scaturisce tuttavia la questione legata al futuro delle attività di accreditamento in seno all'Agenzia. In effetti, per ragioni inerenti al rischio di conflitti d'interesse e all'impossibilità di essere contemporaneamente giudice e parte in causa, l'esigenza di indipendenza delle decisioni di accreditamento di sicurezza non appare facilmente conciliabile con il fatto che tali decisioni vengano prese all'interno di un organo incaricato anche della fase operativa; e questo benché, come precedentemente affermato, il regolamento (UE) n. 912/2010 stabilisca le condizioni di relativa indipendenza del consiglio di accreditamento di sicurezza. Nella sua proposta relativa al futuro regolamento GNSS la Commissione, consapevole di tale difficoltà, ha peraltro previsto che l'accreditamento di sicurezza dei sistemi rientri tra i compiti dell'Agenzia "al massimo sino al 30 giugno 2016", data alla quale le attività legate alla fase operativa raggiungeranno la loro portata massima. La suddetta proposta lascia pertanto in sospeso la questione del futuro delle attività di accreditamento oltre tale data, da risolvere mediante una successiva proposta legislativa.

    Nel corso dell'esame del testo da parte dei deputati delle diverse commissioni parlamentari, l'impostazione della Commissione riguardo alla data del 30 giugno 2016 ha suscitato ampi consensi. In sede di Consiglio gli Stati membri hanno insistito sulla necessità di condurre a buon fine le attività di accreditamento in modo indipendente e hanno auspicato che la questione legata al futuro dell'accreditamento della sicurezza dei sistemi dopo il 1° gennaio 2014 sia risolta al più presto. Il 7 giugno 2012 il Consiglio ha peraltro adottato una dichiarazione (documento n. 11279/12 ADD 1) nella quale afferma che le attività di accreditamento devono essere effettuate in modo rigorosamente indipendente dagli altri compiti assegnati all'Agenzia del GNSS europeo, che occorre a tal fine istituire una separazione strutturale ed efficace tra le diverse attività dell'Agenzia entro il 1° gennaio 2014 e che la responsabilità esclusiva per le attività di accreditamento deve spettare al presidente del consiglio di accreditamento. Il Consiglio ha quindi invitato la Commissione a presentare in tempo utile una proposta di modifica in questo senso del regolamento (UE) n. 912/2010.

    Appare in effetti necessario risolvere la questione del futuro dell'accreditamento della sicurezza dei sistemi europei di radionavigazione satellitare nel corso del futuro quadro finanziario 2014-2020. Ciò comporta la modifica del regolamento (UE) n. 912/2010.

    Tale modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 sarà contemporaneamente l'occasione di inserire nel testo del regolamento stesso delle modifiche che lo renderanno conforme ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in merito alle agenzie decentralizzate, approvato dalla Commissione il 12 giugno 2012.

    Infine la proposta concernente il futuro regolamento GNSS, precedentemente citata e adottata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che prevede la possibilità di aumentare i compiti dell'Agenzia del GNSS affidandole anche quelli relativi alla fase operativa, influisce sensibilmente sul suo fabbisogno in termini di personale e, proprio per questo, ha delle ripercussioni sul suo futuro bilancio. Appare dunque necessario modificare la scheda finanziaria legislativa contenuta nel regolamento (UE) n. 912/2010.

    2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    La proposta della Commissione non è stata sottoposta ad una valutazione d'impatto e non è il risultato di consultazioni ufficiali delle parti interessate.

    Per quanto attiene alle modifiche intese ad allineare le disposizioni del regolamento (UE) n. 912/2010 sui principi dell'approccio interistituzionale in merito alle agenzie decentralizzate, non aveva senso chiedere una valutazione d'impatto né la consultazione formale delle parti interessate, dal momento che questo approccio risultava per l'appunto dalle consultazioni tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo.

    Per quanto concerne le modifiche relative all'accreditamento della sicurezza dei sistemi europei di radionavigazione satellitare, è opportuno rilevare che gli Stati membri, particolarmente attivi su qualunque questione correlata alla sicurezza, costituiscono nella fattispecie le principali, se non le uniche parti interessate, fatta eccezione per le istituzioni dell'Unione e per l'Agenzia del GNSS europeo. Gli Stati membri sono stati per l'appunto ampiamente consultati sulla questione durante le discussioni per il futuro regolamento GNSS in sede di Consiglio, il quale ha comunicato la propria posizione nella dichiarazione già citata del 7 giugno 2012. Si è inoltre discusso in modo approfondito con l'Agenzia del GNSS europeo delle modalità del regime prescelto. Quanto al Parlamento europeo, cui è stata trasmessa la proposta del futuro regolamento del GNSS europeo, non ha sinora espresso un suo parere.

    Sono state altresì esaminate le diverse soluzioni teoricamente applicabili all'accreditamento della sicurezza dei sistemi successivamente al 2013. Vi sono sei possibili soluzioni.

    1) Affidare l'accreditamento al settore privato

    L'accreditamento della sicurezza dei sistemi europei di radionavigazione via satellite riguarda direttamente la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, i quali desiderano partecipare in prima persona ai lavori e alle decisioni di accreditamento. Non è pertanto concepibile affidare al settore privato siffatto accreditamento.

    2) Istituire una nuova agenzia che si occupi dell'accreditamento

    Istituire un'agenzia che si occupi dell'accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei può sembrare ragionevole, ma è in contrasto con la volontà condivisa ormai da anni dalle istituzioni dell'Unione di non creare agenzie supplementari. Tale soluzione comporterebbe inoltre un costo ingente, se non addirittura sproporzionato alle reali esigenze in materia. In effetti le persone responsabili in modo permanente dell'accreditamento della sicurezza dei sistemi non sono più di una decina.

    3) Affidare l'accreditamento ad un'agenzia già esistente

    Una soluzione alternativa all'istituzione di una nuova agenzia consisterebbe nell'affidare l'accreditamento della sicurezza ad un'agenzia già esistente. Tra le diverse agenzie dell'Unione, soltanto l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e, in misura minore, l'Agenzia europea per la difesa sembrerebbero di primo acchito in grado di assicurare l'accreditamento della sicurezza di sistemi complessi quali Galileo ed EGNOS.

    È tuttavia opportuno notare che tale accreditamento non rientra tra i compiti che le suddette agenzie sono attualmente chiamate a svolgere. Per quanto concerne inoltre l'AESA, che a termine dovrebbe incaricarsi della certificazione di EGNOS, sussiste un importante rischio di conflitti d'interessi tra questo futuro compito di certificazione ed un eventuale compito di accreditamento della sicurezza. Per quanto concerne inoltre l'Agenzia europea per la difesa, la cui missione fondamentale consiste nel promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di armamenti e di industrie della difesa, affidarle l'accreditamento della sicurezza di Galileo ed EGNOS potrebbe sembrare in contrasto con l'affermazione secondo cui si tratta di sistemi civili sotto controllo civile.

    4) Affidare l'accreditamento alla Commissione

    Nel 2007, in occasione dei lavori preparatori per la redazione del regolamento (CE) n. 683/2008 che ha riformato le modalità di gestione dei programmi, si era parlato della possibilità di affidare alla Commissione l'accreditamento della sicurezza dei due sistemi europei di radionavigazione satellitare Tale soluzione è stata all'epoca abbandonata giacché appariva inconciliabile con l'esigenza assoluta d'indipendenza, dal momento che la Commissione gestisce, conformemente al suddetto regolamento, "tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi". La medesima difficoltà sussiste oggigiorno poiché il futuro regolamento GNSS, che dovrà sostituire il regolamento (CE) n. 683/2008 a partire dal 1° gennaio 2014, attribuisce anch'esso alla Commissione il compito di garantire la sicurezza dei programmi, compresa la sicurezza dei sistemi. Gli Stati membri attribuiscono inoltre una particolare importanza all'attuale struttura del consiglio di accreditamento in seno all'Agenzia del GNSS europeo, e sarebbe arduo sul piano amministrativo riuscire ad integrare siffatto organo all'interno dei servizi della Commissione.

    5) Affidare l'accreditamento al Consiglio

    Affidare al Consiglio l'accreditamento della sicurezza dei sistemi europei del GNSS presenta numerosi vantaggi. In primo luogo il Consiglio non partecipa alla gestione dei programmi e la sua indipendenza non potrebbe essere messa in discussione. Il Consiglio dispone altresì di una certa esperienza in materia di accreditamento di sistemi complessi, giacché ha già omologato una cinquantina di sistemi per esigenze proprie. È inoltre l'organo che meglio può farsi carico delle conseguenze politiche delle decisioni prese in materia di accreditamento, le quali possono avere importanti ripercussioni sullo svolgimento dei programmi in termini di costi e di calendario. Infine gli Stati membri, che desiderano essere strettamente associati al processo di accreditamento, sono molto meglio rappresentati in sede di Consiglio, per la natura stessa di questa istituzione, che in qualunque altro organo dell'Unione.

    Gli inconvenienti legati all'attuazione di questa soluzione prevalgono tuttavia sui vantaggi. Il Consiglio non è in effetti un'amministrazione con vocazione di gestione. Se è pur vero che dispone di esperienza nell'accreditamento di diversi sistemi, si è trattato però sino ad oggi unicamente di sistemi interni al Consiglio e intesi ad assicurarne il funzionamento. Inoltre, trasferire ed integrare all'interno dell'amministrazione del segretariato generale del Consiglio la struttura esistente composta dal consiglio di accreditamento e dagli organi ad esso subordinati, con il relativo personale comprendente agenti permanenti, solleverebbe le stesse difficoltà sul piano amministrativo che un trasferimento in seno alla Commissione.

    6) Rafforzare la separazione delle attività in seno all'Agenzia del GNSS europeo

    Si tratta di modificare l'organizzazione interna dell'Agenzia in modo tale che non sussista più alcun dubbio riguardo all'indipendenza delle attività di accreditamento rispetto alle altre attività svolte in seno all'Agenzia.

    Tale soluzione, che equivale a separare più nettamente le attività dell'Agenzia del GNSS europeo e a rafforzare l'autonomia delle due diverse entità sotto uno stesso tetto giuridico e istituzionale, permette di garantire all'espletamento delle attività di accreditamento un discreto livello di indipendenza ed è apparsa in fin dei conti quella meno onerosa, più semplice e più agevole da mettere in atto. È stata del resto raccomandata dal Consiglio nella sua dichiarazione del 7 giugno 2012.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Per quanto riguarda la necessità di garantire l'indipendenza dell'esercizio delle attività legate all'accreditamento dei sistemi e di rafforzare, a tale scopo, la separazione tra queste e le altre attività realizzate dall'Agenzia del GNSS europeo, la proposta consiste principalmente nel rafforzare i poteri del consiglio di accreditamento di sicurezza e quelli del suo presidente, allineandoli in parte su quelli, rispettivamente, del consiglio d'amministrazione e del direttore esecutivo.

    Il consiglio di accreditamento di sicurezza dovrà elaborare e approvare la parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia riguardanti le attività operative legate all'accreditamento di sicurezza dei sistemi, nonché la parte della relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia relativa alle attività di accreditamento di sicurezza dei sistemi, per poi trasmetterle in tempo utile al consiglio di amministrazione al fine di integrarle nel programma di lavoro e nella relazione annuale dell'Agenzia. Esso dovrà altresì esercitare l'autorità disciplinare sul suo presidente.

    Al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, dal canto suo, è affidato, nell'ambito delle attività di accreditamento di sicurezza, un ruolo paragonabile a quello esercitato dal direttore esecutivo nell'ambito delle altre attività dell'Agenzia. Oltre alla funzione di rappresentare l'Agenzia, già prevista dal regolamento (UE) n. 912/2010 nella sua attuale formulazione, egli gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la direzione del consiglio di accreditamento di sicurezza e assicura l'attuazione della parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia riguardanti l'accreditamento. Può inoltre, su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

    Per quanto concerne l'attuazione dell'approccio interistituzionale sulle agenzie decentralizzate, l'allineamento sui principi in esso definiti riguarda in particolare le regole per l'adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza nonché quella dei rispettivi presidenti, l'esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione del regolamento, la prevenzione dei conflitti d'interessi e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Gli elementi giuridici della proposta di cui al precedente punto 3 non hanno di per sé alcuna incidenza sul bilancio.

    Ha invece un impatto sul piano finanziario la scheda finanziaria legislativa associata al regolamento (UE) n. 912/2010, che correda la proposta e integra le nuove esigenze dell'Agenzia in termini di personale derivanti dai nuovi compiti che possono esserle affidati, quale il funzionamento dei sistemi GNSS europei. In termini di bilancio, le dotazioni necessarie sono già incluse nella proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario 2014-2020. Il loro finanziamento sarà assicurato attraverso una ridistribuzione tra le linee di bilancio dei programmi GNSS, alla stessa stregua delle esigenze supplementari per il 2013. Si noti che le spese legate al nuovo fabbisogno in termini di personale dell'Agenzia saranno in parte compensate da una riduzione di 30 posti nella tabella dell'organico della Commissione durante il medesimo periodo 2014-2020. I dettagli relativi al bilancio figurano nella scheda finanziaria legislativa in allegato.

    È opportuno ad ogni buon conto ricordare che le cifre indicate nella scheda finanziaria legislativa sono subordinate, da un lato, all'adozione del quadro finanziario 2014-2020 da parte dell'autorità di bilancio e, dall'altro, all'approvazione del futuro regolamento GNSS.

    2013/0022 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

    visto il parere del Comitato delle regioni[5],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       Risulta dal combinato disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[6], e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], che l'Agenzia del GNSS europeo (di seguito "l'Agenzia") provvede all'accreditamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (di seguito "i sistemi") in materia di sicurezza e che, a tal fine, avvia e verifica l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua audit di sicurezza.

    (2)       Le disposizioni del regolamento (UE) n. 912/2010, segnatamente quelle del suo capo III, definiscono le condizioni nelle quali l'Agenzia svolge il proprio compito relativo all'accreditamento di sicurezza dei sistemi. In linea di principio, esse prevedono in particolare che le decisioni di accreditamento di sicurezza siano prese in modo indipendente dalla Commissione e dalle entità responsabili dell'attuazione dei programmi europei di radionavigazione satellitare (di seguito "i programmi") e che l'autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi costituisca pertanto, all'interno dell'Agenzia, un organismo autonomo che prende le proprie decisioni in modo indipendente.

    (3)       In applicazione di tale principio, il regolamento (UE) n. 912/2010 istituisce il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (di seguito "consiglio di accreditamento di sicurezza") il quale, insieme al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo, costituisce uno dei tre organi dell'Agenzia. Tale organo esegue i compiti affidati all'Agenzia in materia di accreditamento di sicurezza ed è abilitato a prendere a nome dell'Agenzia le decisioni relative all'accreditamento di sicurezza. Adotta il suo regolamento interno e nomina il suo presidente.

    (4)       Il regolamento (UE) n. xxx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite[8], che sostituisce il regolamento (CE) n. 683/2008 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, definisce il regime di governance pubblica dei programmi per il periodo 2014-2020. Amplia la portata delle missioni attribuite all'Agenzia e stabilisce in particolare che l'Agenzia può svolgere un ruolo centrale nel funzionamento dei sistemi.

    (5)       In tale nuovo contesto, è fondamentale garantire che il consiglio di accreditamento di sicurezza possa svolgere il compito affidatogli in totale indipendenza, segnatamente dagli altri organi e dalle altre attività dell'Agenzia. Diventa in tal modo cruciale operare una separazione più marcata, all'interno dell'Agenzia, tra le attività legate all'accreditamento e le altre, quali la gestione del centro di sicurezza, il contributo alla commercializzazione dei sistemi e tutte le attività che la Commissione può assegnare all'Agenzia tramite accordi di delega, in particolare quelle legate al funzionamento dei sistemi. A tale scopo è opportuno introdurre in seno all'Agenzia, entro il 1° gennaio 2014, una separazione strutturale tangibile ed efficace tra le sue diverse attività.

    (6)       Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 912/2010 con l'obiettivo precipuo di accrescere l'autonomia e i poteri del consiglio di accreditamento di sicurezza e del suo presidente nonché di allineare tali poteri su quelli rispettivamente del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell'Agenzia, stabilendo al contempo un obbligo di cooperazione tra i diversi organi dell'Agenzia.

    (7)       È opportuno che sia il consiglio di accreditamento di sicurezza, e non il consiglio di amministrazione, ad elaborare e approvare la parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia riguardante le attività operative legate all'accreditamento di sicurezza dei sistemi, nonché la parte della relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia relativa alle attività di accreditamento di sicurezza dei sistemi, per poi trasmetterle in tempo utile al consiglio di amministrazione che le integrerà nel programma di lavoro e nella relazione annuale dell'Agenzia. È inoltre opportuno che il consiglio di accreditamento eserciti l'autorità disciplinare sul suo presidente.

    (8)       È opportuno affidare al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, nell'ambito delle attività di accreditamento di sicurezza, un ruolo paragonabile a quello esercitato dal direttore esecutivo nell'ambito delle altre attività dell'Agenzia. In tal modo, oltre alla funzione di rappresentare l'Agenzia, già prevista dal regolamento (UE) n. 912/2010 nella sua versione adottata il 22 settembre 2010, il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe gestire le attività di accreditamento di sicurezza sotto la direzione del consiglio omonimo e garantire l'attuazione della parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia legata all'accreditamento. Dovrebbe inoltre, su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, poter presentare una relazione sull'esecuazione dei suoi compiti e rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

    (9)       Inoltre, sempre nell'ottica di preservare l'autonomia del consiglio di accreditamento di sicurezza e per evitare qualsiasi conflitto d'interesse, è opportuno da un lato che il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgano le proprie mansioni in una sede che garantisca l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi; dall'altro, che le norme interne dell'Agenzia relative al personale garantiscano l'autonomia e l'indipendenza del personale incaricato delle attività di accreditamento di sicurezza dal personale addetto alle altre attività dell'Agenzia.

    (10)     Tenuto conto del fatto che taluni paesi terzi partecipano ai programmi GNSS europei, anche in materia di sicurezza, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità che rappresentanti di paesi terzi possano partecipare, a condizioni da definire, ai lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza.

    (11)     È inoltre opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 912/2010 ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentralizzate, adottato da queste istituzioni rispettivamente il 5 luglio, il 26 giugno e il 12 giugno 2012, segnatamente per quanto riguarda le regole di adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza come pure dei loro presidenti, l'esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione del regolamento, la prevenzione dei conflitti d'interesse e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate.

    (12)     Gli interessi finanziari dell’Unione vanno tutelati con provvedimenti adeguati durante l’intero ciclo della spesa, in particolare prevenendo e individuando irregolarità, effettuando indagini, recuperando fondi perduti, indebitamente versati o male eseguiti e applicando eventuali sanzioni.

    (13)     Infine, dal momento che l'articolo [8] del regolamento (UE) n. xxx/2013 [futuro regolamento GNSS] prevede la possibilità per gli Stati membri di destinare fondi supplementari al finanziamento di taluni elementi dei programmi, è opportuno permettere all'Agenzia di aggiudicare appalti pubblici congiuntamente con gli Stati membri allorché ciò si riveli necessario per l'adempimento delle sue missioni.

    (14)     Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 912/2010,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 912/2010 è così modificato:

    (1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 3

    Organi

    1.           Gli organi dell'Agenzia sono:

    a) il consiglio di amministrazione,

    b) il direttore esecutivo,

    c) il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei.

    2.           Gli organi dell'Agenzia svolgono i loro compiti, quali definiti rispettivamente dagli articoli 6, 8 e 11, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione, come stabilito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008.

    3.           Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo, da un lato, e il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il suo presidente, dall'altro, collaborano al fine di assicurare il funzionamento dell'Agenzia secondo modalità fissate dalle regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza, la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le modalità di accesso ai documenti.";

    (2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 4

    Status giuridico, uffici locali

    1.           L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

    2.           L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

    3.           L'Agenzia ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 23.

    Le disposizioni relative all'insediamento e al funzionamento dell'Agenzia negli Stati membri e paesi terzi di accoglienza, nonché ai vantaggi concessi da questi ultimi al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle loro famiglie sono oggetto di accordi particolari conclusi tra l'Agenzia e i suddetti Stati e paesi. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione.

    Gli Stati membri e i paesi terzi di accoglienza offrono un quadro ottimale al corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia, segnatamente per quanto riguarda:

    a)       l'accessibilità degli uffici,

    b)       l'esistenza di infrastrutture di istruzione appropriate per i figli dei membri del personale e degli esperti nazionali distaccati,

    c)       l'accesso al mercato del lavoro, al regime di previdenza sociale e all'assistenza sanitaria per le famiglie dei membri del personale e degli esperti nazionali distaccati.

    4.           Fatto salvo l'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera d), l'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.";

    (3) l'articolo 5 è così modificato:

    a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    « 2. Il consiglio di amministrazione si compone di:

    a)          un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro,

    b)         cinque rappresentanti nominati dalla Commissione,

    c)          un rappresentante senza diritto di voto, nominato dal Parlamento europeo.

    La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni, rinnovabile.

    Un rappresentante del consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei, un rappresentante dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (di seguito "AR") e un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea (di seguito "ESA") sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.";

    b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    « 4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta, e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione.";

    c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    « 6. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

    Per l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione e del suo vicepresidente, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.";

    (4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 6

    Compiti del consiglio di amministrazione

    1.           Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia svolga i compiti affidatile nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine, fatte salve le competenze attribuite al consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III.

    2.           Il consiglio di amministrazione espleta inoltre i seguenti compiti:

    d) adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;

    e) adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;

    f) esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell'articolo 13, paragrafi 5, 6, 10 e 11, e dell'articolo 14, paragrafo 5;

    g) vigila sul funzionamento del centro di sicurezza Galileo (di seguito il "centro di monitoraggio della sicurezza Galileo" o "GSMC") di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008;

    h) adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(*), a norma dell'articolo 21;

    i) adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

    j) provvede a dare il seguito opportuno alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni di cui all'articolo 26 e a quelle che risultino dalle inchieste effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

    k) è consultato dal direttore esecutivo riguardo agli accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia in forza dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del regolamento [futuro regolamento GNSS] previamente alla loro firma;

    l) adotta il suo regolamento interno.

    3.           Nei confronti del personale dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri dell'autorità investita del potere di nomina e dell'autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione, conferiti rispettivamente dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti ("poteri dell'autorità investita del potere di nomina").

    Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

    In applicazione del precedente comma, quando si verifichino circostanze eccezionali, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega delle competenze dell'autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelle subdelegate da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali competenze o delegarle ad uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo.

    In deroga al secondo comma, tuttavia, il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l'assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al capo III, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti del suddetto personale.

    Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l'assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale coinvolto nelle attività di cui al capo III e i provvedimenti disciplinari da adottare nei suoi confronti, il consiglio di amministrazione consulta previamente il consiglio di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni.

    Adotta altresì le modalità relative al distacco degli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 15 quater, previa consultazione del consiglio di accreditamento di sicurezza e tenendo in debita considerazione le sue osservazioni.

    4.           Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 15 ter, paragrafo 4. Esso esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo.

    _________________

    (*)     GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.";

    (5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 7

    Direttore esecutivo

    L'Agenzia è gestita dal suo direttore esecutivo, che esercita le proprie funzioni sotto la direzione del consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti dagli articoli 11 e 11 bis rispettivamente al consiglio di accreditamento di sicurezza e al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza.";

    (6) l'articolo 8 è così modificato:

    "Articolo 8

    Compiti del direttore esecutivo

    Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti:

    (1) rappresenta l'Agenzia, salvo per le attività e le decisioni di cui ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua gestione; firma gli accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia in forza dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del regolamento [futuro regolamento GNSS];

    (2) prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione;

    (3) provvede ad attuare i programmi di lavoro dell'Agenzia sotto il controllo del consiglio di amministrazione, ad eccezione della parte dei programmi di cui al capo III;

    (4) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento;

    (5) elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 13 ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 14;

    (6) prepara ogni anno, tenendo in debito conto le osservazioni del presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza riguardo alle attività di cui al capo III, un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;

    (7) provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC;

    (8) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;

    (9) esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati in applicazione del medesimo paragrafo, secondo comma;

    (10) può adottare, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l'apertura di uffici locali negli Stati membri, a norma dell'articolo 4;

    (11) provvede affinché il consiglio di accreditamento di sicurezza e gli organi di cui all'articolo 11, paragrafo 11, dispongano di un segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento;

    (12) predispone un piano d'azione per garantire il seguito delle conclusioni e delle raccomandazioni delle valutazioni precedenti, e presenta alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati;

    (13) adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione:

    i) applica misure preventive contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita ed effettua controlli efficaci;

    ii) allorché emergano irregolarità, precede al recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, applica sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive;

    (14) elabora una strategia antifrode per l'Agenzia e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.";

    (7) è inserito il seguente articolo 8 bis:

    "Articolo 8 bis

    Programmi di lavoro e relazione annuale

    1.           Il programma pluriennale dell'Agenzia previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. In tale programma sono determinate le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso tiene conto dell'esito delle valutazioni di cui all'articolo 26.

    2.           In base al programma di lavoro pluriennale, il programma di lavoro annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare nel corso dell'anno a venire, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. In tale programma sono determinate le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso comprende a titolo informativo i compiti delegati, se necessario, dalla Commissione all'Agenzia a norma dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del regolamento (futuro regolamento GNSS).

    3.           La relazione generale annuale di cui all'articolo 8, lettera f), descrive l'attuazione dei programmi di lavoro dell'Agenzia.";

    (8) all'articolo 10, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    "g) l'autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei è, in seno all'Agenzia, un organo autonomo che adotta le sue decisioni in modo rigorosamente indipendente dalla Commissione e dalle altre entità responsabili dell'attuazione dei programmi, come pure dal direttore esecutivo e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia;";

    (9) l'articolo 11 è così modificato:

    m) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    « 3. Il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i seguenti compiti:

    a)       effettua i lavori per l'accreditamento di sicurezza dei sistemi, che consistono nella verifica della conformità dei sistemi ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008 e del rispetto delle pertinenti norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione;

    b)      prepara e approva la parte del programma di lavoro pluriennale prevista dall'articolo 8 bis, paragrafo 1, relativa alle attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane necessarie alla loro realizzazione, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nel suddetto programma di lavoro pluriennale;

    c)       prepara e approva la parte del programma di lavoro pluriennale prevista dall'articolo 8 bis, paragrafo 2, relativa alle attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane necessarie alla loro realizzazione, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nel suddetto programma di lavoro pluriennale;

    d)      prepara e approva la parte della relazione annuale prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), relativa alle attività e prospettive dell'Agenzia di cui al presente capo nonché alle risorse finanziarie e umane necessarie alla loro realizzazione, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nella suddetta relazione;

    e)       esercita l'autorità disciplinare sul suo presidente;

    f)       adotta il suo regolamento interno.";

    n) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

    « 7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23.

    8. Il consiglio di accreditamento di sicurezza elegge un presidente ed un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

    Il consiglio di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente e il vicepresidente, e adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi.

    La durata del mandato del presidente e del vicepresidente del consiglio di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Il mandato cessa allorché il presidente o il vicepresidente perde la qualità di membro del consiglio di accreditamento di sicurezza.";

    o) il paragrafo 9 è soppresso;

    p) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

    « 10. Il consiglio di accreditamento di sicurezza dispone di tutte le risorse umane e materiali necessarie all'esecuzione delle funzioni consistenti nel fornire un opportuno sostegno amministrativo, e a consentirgli di svolgere, insieme agli organi di cui al paragrafo 11, i suoi compiti in modo indipendente, in particolare nel trattamento dei fascicoli, nell'avvio e nel monitoraggio dell'attuazione delle procedure di sicurezza e nell'esecuzione di audit di sicurezza dei sistemi, nella preparazione delle decisioni e nell'organizzazione di riunioni. Ha inoltre accesso a qualunque informazione utile per l'espletamento dei suoi compiti e di cui sia in possesso l'Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza di cui all'articolo 10, lettera g).";

    q) è aggiunto il seguente paragrafo 17:

    « 17. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi.";

    (10) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

    "Articolo 11 bis

    Compiti del presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza

    1.           Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i seguenti compiti:

    a)       gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la guida del consiglio di accreditamento di sicurezza;

    b)      provvede ad attuare quella parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia di cui al presente capo, sotto il controllo del consiglio di accreditamento di sicurezza;

    c)       collabora con il direttore esecutivo e lo aiuta ad elaborare il progetto di tabella dell'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 3;

    d)      rappresenta l'Agenzia per le attività e le decisioni di cui al presente capo;

    e)       esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia coinvolto nelle attività di cui al presente capo, i poteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati in applicazione del medesimo paragrafo, quarto comma.

    2.           Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.";

    (11) l'articolo 13 è così modificato:

    r) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    « 3. Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza, corredato di un progetto di tabella dell'organico.";

    s) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    « 5. Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta concertazione con il consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.";

    (12) all'articolo 14, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

    "Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N; ad eccezione della parte dell'esecuzione del bilancio che rientra tra i compiti affidati, se necessario, all'Agenzia in forza dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del regolamento [futuro regolamento GNSS], per la quale si applica la procedura di cui agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

    _________________

    (*)     GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.";

    (13) dopo il capo IV è inserito il seguente capo IV bis:

    "CAPO IV bis

    RISORSE UMANE

    Articolo 15 bis

    Personale

    1.           Al personale impiegato dall'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e detto regime.

    2.           Le regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza, la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le modalità di accesso ai documenti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell'Agenzia, conformemente all'articolo 10, lettera g).

    Articolo 15 ter

    Nomina e mandato del direttore esecutivo

    1.           Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

    2.           Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

    Per la conclusione del contratto del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

    Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

    3.           Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine del suo mandato la Commissione procede ad una valutazione che tiene conto dei risultati del direttore esecutivo nonché dei futuri compiti e delle sfide dell'Agenzia.

    Su una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.

    La decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

    Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare, allo scadere del periodo di proroga, ad una procedura di selezione per il medesimo incarico.

    4.           Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

    5.           Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

    Articolo 15 quater

    Esperti nazionali distaccati

    L'Agenzia può altresì ricorrere ad esperti nazionali. Tali esperti posseggono gli opportuni nulla osta di sicurezza.";

    (14) l'articolo 16 è così modificato:

    "Articolo 16

    Lotta antifrode

    1.           Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tale scopo l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) (**) e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'Agenzia e agli esperti nazionali distaccati, avvalendosi del modello di decisione allegato al suddetto accordo.

    2.           La Corte dei conti ha il potere di controllare i beneficiari dei crediti dell'Agenzia nonché i contraenti e i subappaltatori che abbiano ottenuto fondi dell'Unione attraverso l'Agenzia, avvalendosi dei documenti fornitile o effettuando ispezioni in loco.

    3.           Nel quadro delle sovvenzioni finanziate o dei contratti conclusi dall'Agenzia, l'OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96 del Consiglio (***), al fine di lottare contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

    4.           Fatte salve le disposizioni del presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione stipulati dall'Agenzia con i paesi terzi od organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni di sovvenzione conclusi dall'Agenzia con terzi e qualsiasi decisione di finanziamento presa dall'Agenzia prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano procedere a controlli e indagini secondo le rispettive competenze.

    _________________

    (*)     GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1.

    (**)   GU L 136 del 31.05.1999, pag. 15.

    (***) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.";

    (15) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 17

    Privilegi e immunità

    All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.";

    (16) l'articolo 18 è soppresso;

    (17) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 22

    Norme di sicurezza relative alla protezione delle informazioni sensibili o classificate

    L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (*). Essa li applica altresì alle informazioni sensibili non classificate. Trattasi segnatamente delle disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.

    _________________

    (*)     GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.";

    (18) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo 22 bis:

    "Articolo 22 bis

    Conflitto d'interessi

    1.           Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale.

    2.           Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano per iscritto e prima di ogni riunione alla quale partecipano quali interessi potrebbero essere giudicati in contrasto con la loro indipendenza, alla luce dei punti iscritti all'ordine del giorno.

    3.           Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza attuano una politica che permette di evitare i conflitti di interessi.";

    (19) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo 23 bis:

    "Articolo 23 bis

    Aggiudicazione di appalti pubblici in comune con gli Stati membri

    Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia è autorizzata ad aggiudicare appalti pubblici in comune con gli Stati membri, secondo le modalità previste dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (*).

    _________________

    (*)     GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.";

    (20) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 26

    Valutazione e revisione del presente regolamento

    1.           Entro il 2016, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede ad una valutazione dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni, la sua efficacia, il suo buon funzionamento, i suoi metodi di lavoro, le sue esigenze e l'utilizzo delle risorse che le sono attribuite. Tale valutazione comprende in particolare l'esame di un'eventuale modifica dei compiti dell'Agenzia e delle implicazioni finanziarie di siffatta modifica.

    2.           La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

    3.           Una valutazione su due comprende un esame del bilancio dell'Agenzia alla luce dei suoi obiettivi e dei suoi compiti. Se la Commissione ritiene che il mantenimento dell'Agenzia non è più giustificato rispetto agli obiettivi e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre l'abrogazione del presente regolamento.".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

                  1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

                  1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

                  1.3.    Natura della proposta/iniziativa

                  1.4.    Obiettivi

                  1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

                  1.6.    Durata e incidenza finanziaria

                  1.7.    Modalità di gestione prevista

    2.           MISURE DI GESTIONE

                  2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

                  2.2.    Sistema di gestione e di controllo

                  2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

                  3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

                  3.2.    Incidenza prevista sulle spese

                  3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

                  3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

                  3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]

                  3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

                  3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

                  3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

                  3.4.    Incidenza prevista sulle risorse umane della Commissione

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

    Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo – modifica della scheda finanziaria.

    1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[9]

    Settore/settori interessati: Imprese e industria

    Capitolo 02 05: ProgrammA dI navigaZIONE satellitare (Galileo ed EGNOS)

    1.3.        Natura della proposta/iniziativa

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[10]

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

    þ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

    1.4.        Obiettivi

    1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    Sostenere la presenza europea nello spazio e lo sviluppo dei servizi legati ai satelliti

    I programmi di radionavigazione satellitare (di seguito "i programmi") costituiscono progetti faro dell'Unione. Sono intesi a fornire servizi di radionavigazione e genereranno interessanti sviluppi in diversi settori di attività, saranno fattori d'innovazione tecnologica, aumenteranno la competitività dell'economia europea e creeranno nuovi posti di lavoro, entrate commerciali e vantaggi socioeconomici. Essi si inseriscono pertanto nel quadro della strategia Europa 2020 e delle politiche di sviluppo sostenibile.

    Più precisamente, il programma Galileo è volto ad instaurare il sistema mondiale di navigazione satellitare dell'Europa (di seguito "GNSS"). Esso permetterà di fornire agli utilizzatori di tutto il mondo servizi di posizionamento, sincronizzazione e navigazione per una vasta gamma di applicazioni, dai trasporti alla liquidazione dei titoli finanziari, senza tralasciare l'approvvigionamento di elettricità, le previsioni meteorologiche e i pedaggi stradali.

    EGNOS è un sistema europeo concepito per migliorare le prestazioni del GPS americano sulla zona europea. Permette di utilizzare i servizi esistenti di navigazione satellitare per applicazioni critiche in termini di sicurezza, quali il pilotaggio e l'atterraggio di un aereo o la traversata di un canale in nave, per citare alcuni esempi nel settore del trasporto aereo o marittimo.

    In base alla struttura di governance presentata dalla Commissione nella sua proposta di regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite[11] come pure alla struttura di governance sostenuta dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nell'orientamento generale parziale adottato da quest'ultimo il 7 giugno 2012, l'Agenzia del GNSS europeo (di seguito "l'Agenzia") svolgerà un ruolo di primo piano nella fase operativa dei sistemi.

    Tuttavia, dal momento che il regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (di seguito "regolamento GNSS") si trova in fase di discussione e non è ancora stato adottato dai colegislatori, e poiché è subordinato alla decisione definitiva riguardante il prossimo quadro finanziario pluriennale, talune ipotesi su cui si basa la presente scheda finanziaria legislativa potrebbero subire dei cambiamenti.

    1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    Considerando il crescente coinvolgimento dell'Agenzia nella fase operativa dei programmi, la presente proposta mira a rafforzare l'indipendenza del consiglio di accreditamento di sicurezza (uno dei tre organi dell'Agenzia) e ad assicurare la disponibilità delle risorse umane e finanziarie adeguate affinché l'Agenzia possa svolgere i compiti affidatile.

    1. Accreditamento di sicurezza

    I sistemi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture critiche a causa della loro importanza strategica. Potrebbero essere utilizzati in modo abusivo, minacciando così la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Qualunque interruzione dei loro servizi potrebbe inoltre pregiudicare gravemente l'economia europea, giacché un numero crescente di settori economici dipendono dalla radionavigazione satellitare.

    Al fine di garantire la sicurezza dei sistemi occorre effettuare un accreditamento indipendente della sicurezza, elemento cruciale per i sistemi. Siffatto accreditamento garantisce che le misure di sicurezza sono sufficienti a proteggere il sistema da minacce e vulnerabilità, che il sistema stesso non è esposto a rischi inaccettabili durante la sua esistenza e che questo è in grado di trattare, immagazzinare e trasferire informazioni sensibili o classificate senza esporsi a rischi inaccettabili, secondo condizioni specifiche definite.

    Poiché l'Agenzia parteciperà in misura maggiore all'attuazione dei programmi nel quadro della nuova struttura di governance, occorre rafforzare la separazione tra le attività legate all'accreditamento di sicurezza e le altre attività al fine di evitare un conflitto d'interessi tra queste due categorie di attività e preservare l'indipendenza dell'accreditamento di sicurezza.

    2. Sviluppo del mercato e delle applicazioni

    L'Agenzia dovrebbe contribuire alla commercializzazione dei servizi Galileo ed EGNOS al fine di agevolarne la diffusione sul mercato. La commercializzazione dei servizi è, dal canto suo, un fattore particolarmente importante per ottimizzare i benefici socioeconomici attesi dai sistemi.

    3. Funzionamento dei Galileo Security Monitoring Centres e sviluppo delle applicazioni PRS

    L'Agenzia sarà responsabile del funzionamento del GSMC (Galileo Security Monitoring Centre).

    Il GSMC è considerato il "cervello" del sistema Galileo per quanto riguarda la sua sicurezza globale. Si tratta di un centro operativo critico per il sistema. Avrà la capacità di analizzare ed affrontare minacce o attacchi di diversa natura. Dovrà pertanto essere operativo prima che vengano creati e fatti funzionare i servizi Galileo e sarà gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da operatori qualificati. È situato in due sedi: una in Francia, a Saint-Germain-en-Laye, e l'altra nel Regno Unito, a Swanwick.

    4. Funzionamento dei sistemi

    Il funzionamento dei sistemi servirà a fornire servizi di elevata qualità per rispondere alle esigenze degli utilizzatori, nonché a prendere tutti i provvedimenti affinché la diffusione di tali servizi sia quanto più ampia e rapida possibile. È indispensabile strutturare in maniera adeguata la fase operativa per assicurare il funzionamento a lungo termine dei sistemi e ottimizzarne i vantaggi socioeconomici.

    Il quadro della governance deve essere adeguato ai diversi programmi (Galileo ed EGNOS), tenendo conto del fatto che questi si trovano in fasi diverse di sviluppo. Esso deve anche adattarsi alle fasi nelle quali si trovano i programmi per evitare i rischi legati all'interruzione della fornitura dei servizi. Mentre EGNOS è già operativo e in fase di funzionamento, Galileo è in procinto di affrontare una tappa cruciale del suo sviluppo: la fornitura di servizi, che segnerà l'inizio della fase operativa.

    Per quanto riguarda EGNOS:

    - la sua fase operativa è iniziata nell'ottobre 2009;

    - la Commissione è attualmente incaricata di gestire il funzionamento di EGNOS. Tale responsabilità sarà trasferita all'Agenzia il 1° gennaio 2014, al termine di un'introduzione progressiva prevista sin dal 2012;

    - nel nuovo quadro di governance proposto (a partire dal 2014), l'Agenzia gestirà tutte le attività legate al funzionamento di EGNOS e affiderà taluni compiti operativi ad altre entità, in particolare l'operatore del sistema EGNOS.

    Per quanto riguarda Galileo:

    - nel corso dei prossimi anni si accavalleranno diverse fasi del programma;

    - durante la fase costitutiva, in corso in questo momento, l'organizzazione attuale verrà mantenuta per assicurare la continuità e la coerenza. La Commissione rimarrà in tal modo responsabile del completamento dell'infrastruttura del programma Galileo;

    - durante la fase operativa, che dovrebbe iniziare nel 2014 con la fornitura dei primi servizi, l'Agenzia, mediante un accordo di delega con la Commissione, si vedrà progressivamente affidare la gestione delle attività legate a tale fase. L'Agenzia sarà incaricata del coordinamento di tutti i compiti legati al funzionamento del sistema, quali la manutenzione, i compiti necessari ad assicurare il corretto funzionamento del sistema, la fornitura dei servizi e la messa a punto delle future generazioni di sistemi. Dovrà altresì contribuire alla definizione delle esigenze dei futuri sistemi, fornendo un feedback sull'evoluzione delle esigenze operative e delle necessità degli utilizzatori. Tale fase operativa costituisce una nuova tappa del programma e la sua gestione avverrà mediante delega fornita dalla Commissione all'Agenzia.

    Per farsi carico dei compiti legati al funzionamento dei sistemi, l'Agenzia dovrà disporre di personale sufficiente. D'altro canto, allo scopo di garantire la continuità dei servizi ed un corretto avvio della fase operativa di Galileo nel 2014, occorre assolutamente istituire i periodi di transizione necessari prima del 2014.

    Obiettivo specifico

    Sviluppare e fornire un'infrastruttura e servizi basati sulla radionavigazione via satellite (Galileo)

    Attività AMB/ABB interessate

    02 05 PROGRAMMA DI RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (GALILEO ED EGNOS)

    1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    I programmi europei di radionavigazione satellitare sono stati avviati oltre una decina d'anni fa con l'ambizione politica di sviluppare e di attuare un sistema con copertura mondiale che consenta all'Unione europea di trarne vantaggi strategici ed economici e di fornire servizi di radionavigazione satellitare perfettamente adattati agli usi civili.

    Galileo ed EGNOS apporteranno vantaggi socioeconomici importanti all'Unione europea grazie a:

    i) vantaggi diretti derivanti dalla crescita del mercato GNSS a valle (ricevitori e applicazioni). Ad esempio, se più aerei saranno dotati di ricevitori GNSS i fabbricanti di questi ricevitori beneficeranno di entrate supplementari;

    ii) vantaggi indiretti derivanti dall'insorgere di nuove applicazioni. Se la durata dei voli verrà ridotta grazie a una migliore navigazione, gli aerei inquineranno di meno e i passeggeri guadagneranno tempo prezioso. Modalità di trasporto più sicure e servizi d'emergenza più efficaci consentiranno inoltre di salvare più vite umane;

    iii) vantaggi diretti derivanti dalla crescita del mercato a monte e dalle ripercussioni tecnologiche su altri settori. Gli investimenti effettuati nel segmento GNSS a monte porteranno vantaggi all'industria. Tuttavia anche altri settori beneficeranno dei nuovi sviluppi nel settore spaziale. Ad esempio, gli strumenti concepiti per valutare e seguire l'integrità strutturale dei vettori o dei serbatoi possono essere utilizzati nelle imprese del settore automobilistico, dell'edilizia e dell'energia, nonché nelle imprese di servizio pubblico.

    Anche se il sistema attuato dal programma Galileo sarà autonomo, i suoi servizi saranno ottimizzati grazie alla sua interoperatività con altri sistemi, quali il GPS americano o il GLONASS russo. La cooperazione con altri paesi che forniscono servizi di navigazione satellitare consentirà pertanto di ottimizzare i vantaggi per gli utenti, i cittadini o l'economia in generale.

    Con la gestione della fase operativa dei sistemi e l'accreditamento di sicurezza, l'Agenzia sarà la chiave di volta della fornitura di servizi. Svolgerà inoltre un ruolo fondamentale nell'incoraggiare lo sviluppo di un mercato a valle. Il comportamento dell'Agenzia avrà perciò ripercussioni dirette sui vantaggi socioeconomici attesi da tali sistemi.

    1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

    Gli indicatori che permettono di valutare l'operato dell'Agenzia saranno determinati in funzione del tipo di attività, come di seguito indicato:

    1. Accreditamento di sicurezza

    L'Agenzia deve garantire che le attività di accreditamento di sicurezza siano effettuate nei tempi previsti per ciascuna fase del programma Galileo (ad esempio per permettere i vari lanci del satellite). L'attuazione sarà valutata in base al suo contributo al successo della realizzazione dell'infrastruttura e al numero di verifiche/controlli di sicurezza effettuati ogni anno.

    Tali verifiche e controlli consistono in un esame tecnico dettagliato, da parte o per conto dell'autorità competente o dei suoi rappresentanti designati, degli aspetti relativi alla sicurezza dei sistemi o di prodotti crittografici o informatici attinenti alla sicurezza. La valutazione conferma la presenza delle funzionalità di sicurezza richieste e ne verifica l'incorruttibilità. Essa determina in che misura siano stati soddisfatti i requisiti in materia di sicurezza del sistema e fissa il grado di affidabilità di quest'ultimo.

    Il numero di verifiche/controlli effettuati varia in funzione dell'attività e della realizzazione di stazioni terrestri.

    Si calcola che saranno effettuati circa 10 verifiche/controlli l'anno tra il 2013 e il 2015, per poi passare a 5 l'anno tra il 2016 e il 2020.

    2. Sviluppo del mercato e delle applicazioni

    Le attività dell'Agenzia relative alla commercializzazione dei servizi saranno valutate in base all diffusione sul mercato dei servizi forniti da EGNOS e Galileo, misurata con l'ausilio di indicatori specifici da elaborare per i vari servizi dopo la loro entrata in funzione, come il numero di aeroporti che dispongono di procedure di avvicinamento basate su EGNOS, il numero di trattori equipaggiati di ricevitori EGNOS o la stima dei vantaggi socioeconomici complessivi derivanti dai sistemi.

    A tutt'oggi gli aeroporti che hanno sviluppato procedure di avvicinamento avvalendosi del sistema EGNOS sono 82. L'obiettivo per il 2020 è che il 50% degli aeroporti idonei e per i quali l'utilizzo di EGNOS sia pertinente abbiano sviluppato siffatte procedure.

    3. Funzionamento dei Galileo Security Monitoring Centres e sviluppo delle applicazioni PRS

    Il livello dei risultati di queste attività può essere misurato in base al numero di procedure operative in atto. L'obiettivo è di raggiungere 500 procedure nel 2016. Poiché tali centri non sono operativi, al momento queste procedure non sono ancora in atto.

    4. Funzionamento dei sistemi

    Conformemente alla proposta di regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite, le attività legate al funzionamento dei sistemi si baseranno su un accordo di delega tra la Commissione e l'Agenzia. Tale accordo di delega riporterà nei dettagli gli indicatori operativi necessari per seguire la realizzazione di tali attività, come avviene attualmente con EGNOS.

    1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

    Se si considerano le cifre attuali relative allo sviluppo dell'Agenzia, queste non consentono di svolgere i nuovi compiti previsti nella proposta di regolamento relativo all'attuazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite, in particolare per quanto riguarda l'aspetto "funzionamento". Occorre quindi rivedere la scheda finanziaria per adattarla alle esigenze reali in termini di personale dell'Agenzia.

    È opportuno altresì notare che l'applicazione del modello di governance proposto presuppone che l'Agenzia disponga del personale tecnico ed operativo adeguato, con un elevato livello di esperienza in un settore altamente specializzato. Anche la struttura organizzativa dell'Agenzia dovrebbe basarsi sulle specificità delle attività da realizzare.

    Anche se l'Agenzia non effettuerà direttamente tutte le attività e affiderà a servizi esterni numerosi compiti legati alla prestazione di servizi e allo sviluppo di importanti innovazioni e di sistemi di nuova generazione, essa dovrà disporre degli esperti tecnici adeguati per gestire i necessari appalti pubblici, controllare le attività affidate all'esterno e preparare relazioni particolarmente dettagliate per la Commissione. Alla luce della complessità dei programmi è inoltre importante evitare qualsiasi "rischio intellettuale" che possa impedire l'acquisizione, lo scambio, lo sfruttamento e l'applicazione in buone condizioni di informazioni essenziali al successo delle operazioni, rischio che rappresenterebbe dunque una minaccia al funzionamento armonioso, razionale ed efficace dei programmi.

    Il finanziamento del personale supplementare sarà assicurato da una ridistribuzione in seno alle linee di bilancio dei programmi GNSS.

    1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

    Il diritto dell'UE di agire si fonda sull'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sul regolamento GNSS.

    I sistemi realizzati nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono in particolare a sviluppare reti transeuropee nel campo delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

    Uno Stato membro da solo non può attuare sistemi di navigazione satellitare perché una simile impresa andrebbe oltre le sue capacità finanziarie e tecniche. Di conseguenza solo un'azione a livello dell'Unione può riuscirvi.

    1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    N/A

    1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    Sono possibili sinergie con altri programmi spaziali esistenti o futuri, ad esempio per l'espansione dei segmenti utenti (applicazioni per il mercato a valle).

    Si tratterà inoltre di cercare di stabilire sinergie con le altre direzioni della Commissione europea in materia di ricerca e innovazione. Le applicazioni e tecnologie che utilizzano i sistemi di navigazione satellitare possono avere un'incidenza su diversi settori dell'economia e della società, quali i trasporti, l'energia, i servizi di localizzazione, i servizi bancari, l'agricoltura, ecc. È importante garantire che i programmi di ricerca e innovazione siano coordinati dalla Commissione per ottimizzarne i vantaggi socioeconomici.

    È inoltre opportuno rafforzare la cooperazione con il Centro comune di ricerca. I programmi potrebbero trarre vantaggio dalla sua esperienza scientifica e tecnica nonché dai suoi impianti di collaudo e di misurazione ultramoderni per le attività legate alla sicurezza dei sistemi GNSS e allo sviluppo di applicazioni GNSS.

    1.6.        Durata e incidenza finanziaria

    ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

    – ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

    – ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

    þ Proposta/iniziativa di durata illimitata

    – Attuazione con un periodo di avviamento dal 2014 al 2016,

    – seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

    1.7.        Modalità di gestione prevista[12]

    þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

    – ¨  agenzie esecutive

    – þ  organismi istituiti dall'Unione europea[13]

    – ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

    – ¨  persone incaricate di attivare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

    ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    (Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni").

    Osservazioni

    L'attuale quadro di governance è stato creato per la fase di concezione e attuazione di Galileo nonché per il funzionamento iniziale di EGNOS, ovvero per il periodo 2008-2013. Tale quadro necessita di una revisione in quanto la fase costitutiva di Galileo andrà oltre il 2013 e una nuova fase del programma inizierà nel 2014 con la fornitura dei servizi iniziali. Sarebbe inoltre opportuno definire la governance di EGNOS poiché il sistema è entrato nella sua fase operativa. La proposta di regolamento GNSS, attualmente discussa al Parlamento europeo e al Consiglio, è volta a definire il quadro della governance dei programmi in questo nuovo contesto.

    Come precisato nella proposta di regolamento GNSS, è opportuno definire un quadro di governance stabile, duraturo e a lungo termine. Tale quadro ottimizzerà e razionalizzerà l'utilizzo delle strutture esistenti e assicurerà una transizione progressiva dalla fase di attuazione a quella operativa, garantendo la continuità del servizio.

    2.           MISURE DI GESTIONE

    2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    Nel quadro dei compiti che le sono propri, l'Agenzia applicherà le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni definite nell'approccio comune sulle agenzie decentralizzate adottato dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'Agenzia propone pertanto:

    - un quadro strategico (programma di lavoro pluriennale) comprendente le principali azioni, la stima di bilancio e il calendario necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi entro e non oltre il 30 giugno 2014;

    - un programma di lavoro annuale che traduce il quadro strategico in misure e indicatori dettagliati da proporre entro e non oltre il 15 novembre dell'anno precedente;

    - una relazione annuale che valuta la realizzazione del programma di lavoro annuale.

    Ogni cinque anni inoltre i risultati dell'Agenzia saranno valutati rispetto ai suoi obiettivi e alla sua missione. Anche la sua legittimità sarà oggetto di una nuova valutazione ogni dieci anni.

    Oltre a queste misure standard, per i compiti delegatile dalla Commissione l'Agenzia dovrebbe verificare che tutti i contratti e le convenzioni siglati nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS prevedano una supervisione e un controllo finanziario. Nel quadro di tutti i meccanismi di controllo e di valutazione un'attenzione particolare sarà dedicata al contenimento dei costi dei programmi, fornendo nel contempo i servizi secondo il calendario previsto.

    Inoltre la Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di supervisione politica dei programmi Galileo ed EGNOS, rafforzerà i meccanismi di controllo e di valutazione chiedendo i piani di gestione annuali dettagliati e le relazioni di attuazione, organizzando riunioni periodiche sullo stato di avanzamento dei programmi ed eseguendo audit finanziari e tecnologici.

    Nel quadro della gestione quotidiana, infine, l'Agenzia applicherà un meccanismo di gestione dei rischi e utilizzerà strumenti di gestione appropriati per contenere i costi connessi ai programmi basandosi su una stima più precisa dei costi, ottenuta grazie al bilancio delle esperienze passate e dell'attuazione pratica del sistema.

    2.2.        Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.     Rischi individuati

    L'Agenzia è responsabile di attività cruciali per i sistemi, la loro sicurezza e la loro diffusione sul mercato.

    Se non dovesse disporre della struttura organizzativa e del personale necessari allo svolgimento di tali attività, i programmi nel loro insieme potrebbero risultarne compromessi.

    I principali rischi individuati sono:

    • Rischi di mercato: la diffusione sul mercato dei servizi proposti dai sistemi europei di radionavigazione satellitare dipende da due fattori principali: la qualità dei servizi offerti e la propensione del mercato ad adottare questi nuovi servizi. Risultati tecnici inferiori a quelli promessi o un'interruzione dei servizi verranno accolti negativamente dagli utenti del mondo intero e provocheranno l'abbandono di queste infrastrutture. È dunque cruciale che il funzionamento dei sistemi si svolga in modo efficace. Occorre inoltre garantire la disponibilità di ricevitori affidabili per tutti i servizi proposti da Galileo, in particolare il "servizio pubblico regolamentato" (PRS), e informare gli utenti sui servizi forniti da Galileo ed EGNOS per ampliare al massimo la loro diffusione sul mercato e, al contempo, i vantaggi socioeconomici attesi dai suddetti sistemi.

    • Rischi tecnologici: la radionavigazione satellitare ricorre a tecnologie di punta non ancora convalidate, le cui specifiche sono in continua evoluzione. Occorre stabilire procedimenti efficaci volti a garantire che l'evoluzione e le nuove generazioni di sistemi si basino sulle esigenze più recenti degli utenti e sulle migliori tecnologie disponibili. L'Agenzia deve disporre delle risorse adeguate per avviare tali procedimenti e fornire le informazioni necessarie alla Commissione affinché quest'ultima possa fissare le priorità relative all'evoluzione della missione.

    • Rischi industriali: nella creazione dell'infrastruttura invervengono numerosi attori industriali in diversi paesi; i loro lavori devono essere coordinati efficacemente affinché ne risultino sistemi affidabili e perfettamente integrati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. In mancanza di un coordinamento efficace dei programmi, la mancanza di risorse in seno all'Agenzia potrebbe provocare ritardi e costi supplementari.

    • Rischi di sicurezza: l'Agenzia deve garantire in modo efficace la sicurezza dei sistemi al fine di tutelare la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

    • Rischio di governance: la governance dei programmi impone a entità diverse di lavorare insieme; è quindi opportuno garantire la stabilità e l'organizzazione adatte. L'Agenzia svolgerà un ruolo importante nel funzionamento dei programmi; la sua incapacità a intervenire efficacemente rappresenterebbe pertanto un serio rischio di governance.

    2.2.2.     Modalità di controllo previste

    I conti dell'Agenzia sono soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione è responsabile dell'audit interno dell'Agenzia. L'Agenzia si adopera inoltre per ottenere una certificazione in materia di qualità e di sicurezza per i propri procedimenti fondamentali, la quale deve applicarsi a partire dal 2014.

    2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste..

    L'Agenzia è soggetta al controllo dell'Ufficio per la lotta antifrode.

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    · Linee di bilancio di spesa esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero [Denominazione………………………….…] || Diss./Non diss. ([14]) || di paesi EFTA[15] || di paesi candidati[16] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    1 || 02.0502.01 Agenzia del GNSS europeo (GSA) – Titoli 1 e 2 02.0502.02 Agenzia del GNSS europeo (GSA) – Titolo 3 || Diss. || SÌ || NO || NO || NO

    · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero [Denominazione…………….…………….…] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    || Non è richiesta la creazione di nuove linee di bilancio || || || || ||

    3.2.        Incidenza prevista sulle spese

    Prima di entrare nel merito della descrizione dell'incidenza prevista nella presente proposta, è opportuno precisare che si tratta in questa fase di una previsione provvisoria, poiché subordinata all'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020[17] da parte dell'autorità di bilancio.

    Peraltro talune ipotesi considerate per l'elaborazione della presente scheda finanziaria potrebbero trovarsi modificate. Il quadro della governance dei programmi e i compiti dell'Agenzia che ne derivano non sono definiti nella presente proposta legislativa, bensì nel regolamento GNSS, in fase di discussione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il fabbisogno di personale supplementare dell'Agenzia è il risultato dei nuovi compiti che la proposta di regolamento GNSS le assegna.

    La Commissione si riserva pertanto il diritto di modificare la propria proposta nel caso in cui venissero apportate modifiche significative al finanziamento o al quadro di governance proposti nel testo del futuro regolamento GNSS. In tal modo, qualora l'autorità di bilancio decidesse di ridurre drasticamente il bilancio attribuito ai programmi, i compiti e il personale assegnati dovrebbero essere riveduti. Similmente, se l'autorità di bilancio decidesse di assegnare compiti supplementari all'Agenzia, il fabbisogno in termini di personale andrebbe rivalutato. Ad esempio, il progetto di relazione del Parlamento europeo riguardante la proposta di regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite[18] (relatore: M. Marinescu) stabilisce che l'Agenzia sia incaricata, oltre alle attività che la Commissione le ha attribuito nella sua proposta di regolamento GNSS, anche della gestione dei "centri d'eccellenza" miranti a promuovere lo sviluppo e l'adozione delle applicazioni GNSS.           

    3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || Rubrica 1 – Crescita intelligente e inclusiva

    [Organismo]: <…….> || || || 2013[19][20] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020

    Linea di bilancio 02.050201 Agenzia del GNSS europeo (GSA) – Titoli 1 e 2 || Impegni || (1) || 11,087[21] || 18,632 || 21,495 || 22,710 || 22,272 || 24,623 || 24,497 || 25,239 || 159,468

    Pagamenti || (2) || 11,087 || 18,632 || 21,495 || 22,710 || 22,272 || 24,623 || 24,497 || 25,239 || 159,468

    Linea di bilancio 02.050202 Agenzia del GNSS europeo (GSA) – Titolo 3 || Impegni || (1a) || 2,363 || 6,550 || 6,150 || 6,100 || 6,150 || 6,800 || 6,800 || 6,300 || 44,85

    Pagamenti || (2a) || 2,363 || 6,550 || 6,150 || 6,100 || 6,150 || 6,800 || 6,800 || 6,300 || 44,85

    || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || ||

    TOTALE degli stanziamenti per la GSA || Impegni || =1+1a -3a || 13,450 || 25,182 || 27,645 || 28,810 || 28,422 || 31,423 || 31,297 || 31,539 || 204,318

    Pagamenti || =2+2a -3b || 13,450 || 25,182 || 27,645 || 28,810 || 28,422 || 31,423 || 31,297 || 31,539 || 204,318

    Il bilancio dell'Agenzia per il 2014-2020 è già stato integrato nella proposta della Commissione relativa al nuovo QFP 2014-2020. I nuovi compiti e i costi che ne derivano saranno finanziati grazie ad una ridistribuzione in seno al programma GNSS, così come inizialmente previsto per gli anni da 2013 a 2013. L'incidenza ammonterà a 117,1 milioni di euro e sarà così dettagliata:

    Linea di bilancio 02.0501 Programmi europei di radionavigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) || Impegni || (3a) || -1,750 || -13,482 || -15,645 || -16,610 || -16,022 || -18,723 || -18,297 || -18,339 || -117,118

    || Pagamenti || (3b) || -1,750 || -13,482 || -15,645 || -16,610 || -16,022 || -18,723 || -18,297 || -18,339 || -117,118

    TOTALE degli stanziamenti per la GSA nell'attuale QFP || Impegni || =1+1a +3a || || 11,700 || 12,000 || 12,200 || 12,400 || 12,700 || 13,000 || 13,200 || 87,200

    Pagamenti || =2+2a +3b || || 11,700 || 12,000 || 12,200 || 12,400 || 12,700 || 13,000 || 13,200 || 87,200

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

    DG: <…….> ||

    Ÿ Risorse umane || || || || || || || || 0

    Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || || 0

    TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || || || 0

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale degli impegni = Totale dei pagamenti) || || || || || || || ||

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || Anno N[22] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || 0

    Pagamenti || || || || || || || || 0

    3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'agenzia GSA – ripartizione per obiettivo e per titolo

    Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    || Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || || Anno 2020

    || RISULTATI

    || Tipo || Costo medio || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale || Numero || Costo totale

    || Obiettivo 1 – Accreditamento di sicurezza GNSS || ||

    Titoli 1 e 2 || || || || 2,123 || || 2,749 || || 2,804 || || 2,762 || || 2,637 || || 2,878 || || 2,845 || || 2,912 ||

    Titolo 3 || || || || 1,043 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 || || 1,400 ||

    Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 3,166 || || 4,149 || || 4,204 || || 4,162 || || 4,037 || || 4,278 || || 4,245 || || 4,312 ||

    Obiettivo 2 – Sviluppo del mercato e delle applicazioni, comprese la certificazione della qualità e la comunicazione sul GNSS || ||

    Titoli 1 e 2 || || || || 1,415 || || 1,833 || || 1,869 || || 1,688 || || 1,612 || || 1,759 || || 1,739 || || 1,780 ||

    Titolo 3 || || || || 664 || || 3,750 || || 3,250 || || 3,200 || || 3,250 || || 3,750 || || 3,750 || || 3,250 ||

    Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || 2,079 || || 5,583 || || 5,119 || || 4,888 || || 4,862 || || 5,509 || || 5,489 || || 5,030 ||

    Obiettivo 3 - Funzionamento dei Galileo Security Monitoring Centres e sviluppo delle applicazioni PRS || ||

    Titoli 1 e 2 || || 3,303 || || 5,193 || || 5,763 || || 6,138 || || 5,861 || || 6,396 || || 6,322 || || 6,472 ||

    Titolo 3 || || 656 || || 1,400 || || 1,500 || || 1,500 || || 1,500 || || 1,650 || || 1,650 || || 1,650 ||

    Totale parziale Obiettivo specifico 3 || || 3,959 || || 6,593 || || 7,263 || || 7,638 || || 7,361 || || 8,046 || || 7,972 || || 8,122 ||

    Obiettivo 4 - Funzionamento dei sistemi GNSS || ||

    Titoli 1 e 2 || || 1,750 || || 6,567 || || 8,878 || || 9,974 || || 10,110 || || 11,352 || || 11,379 || || 11,811 ||

    Sostegno (appalti pubblici, finanze, RU, gestione del progetto e controllo, questioni giuridiche, comunicazione) || ||

    Titoli 1 e 2 || || 2,496 || || 2,291 || || 2,181 || || 2,148 || || 2,051 || || 2,238 || || 2,213 || || 2,265 ||

    COSTO TOTALE GSA || || 13,450 || || 25,182 || || 27,645 || || 28,810 || || 28,422 || || 31,423 || || 31,297 || || 31,539 ||

    Il calcolo del bilancio dell'Agenzia per il periodo compreso tra il 2013 e il 2020 si basa sulle seguenti ipotesi:

    – il nuovo regolamento GNSS, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere adottato in base a quanto contenuto nella proposta della Commissione. Se così sarà, la gestione della fase operativa di EGNOS dovrebbe essere trasferita all'Agenzia e quella della fase operativa del programma Galileo dovrebbe essere delegata all'Agenzia a partire dal 1° gennaio 2014. Per poter essere in grado di realizzare un compito così importante, l'Agenzia dovrà essere dotata delle risorse umane e di bilancio adeguate per condurre a buon fine le diverse tappe del programma. Le esigenze poste dai programmi GNSS e dalla loro evoluzione dovrebbero comportare l'espansione dell'Agenzia a ritmi particolarmente sostenuti sino al 2016 e più misurati in seguito;

    – la realizzazione dei Galileo Security Monitoring Centres in Francia e nel Regno Unito è in corso di preparazione. Essi dovrebbero diventare pienamente operativi tra il 2013 e il 2014, periodo entro il quale inizieranno i test di convalida operativa che dureranno 24 mesi. Ciò spiega la necessità di rafforzare l'organico con nuove assunzioni e di prevedere alcuni costi puntuali nel 2014. La necessità di questi centri è stata evidenziata in particolare durante i lavori approfonditi per la preparazione dei servizi. I centri dovranno essere dotati di operatori qualificati nell'utilizzo dei software e delle attrezzature a loro disposizione e che avranno una conoscenza approfondita degli aspetti di sicurezza del sistema; dovranno inoltre aver seguito una formazione sulla fase di attuazione e di fornitura progressiva dei servizi. Dovranno in particolare soddisfare le esigenze degli utilizzatori in materia di accesso al PRS (Public regulated service). Saranno inoltre tenuti ad elaborare le procedure operative e ad assicurare il follow-up e la gestione degli incidenti legati alla sicurezza nell'intero sistema;

    – sino al giugno 2017 l'insediamento dell'Agenzia a Praga non comporterà alcuna spesa di affitto. Successivamente l'Agenzia dovrà corrispondere alle autorità ceche le spese di affitto per un importo pari al 25% del valore commerciale dei locali occupati. È stata effettuata una stima sulla base dei prezzi praticati nella città di Praga. L'Agenzia dovrà poi sostenere le spese di affitto anche nelle altre sedi in cui effettuerà i suoi lavori, come in Francia (Saint-Germain-en-Laye, Tolosa), nel Regno Unito (Swanwick) e nei Paesi Bassi (ESTEC, Agenzia spaziale europea);

    – il costo del personale dell'Agenzia è calcolato sulla base dei costi medi della Commissione. Si prevede una rotazione relativamente bassa del personale e l'entrata in servizio dei neo-assunti in genere nel mese di aprile di ogni anno. Vengono altresì presi in considerazione coefficienti correttori che tengono conto del costo della vita (quello di Praga è inferiore del 15% a quello di Bruxelles, che a sua volta è inferiore del 16% a quello della Francia);

    – i costi sottoposti ad un tasso di inflazione annuo stimato del 3% sono le retribuzioni, le spese di affitto, le spese relative alle tecnologie dell'informazione e i servizi forniti dalla Commissione, nonché i servizi di affrancatura e di telecomunicazioni. Gli altri costi calcolati non hanno subito gli effetti dell'inflazione, il che rappresenta di fatto una riduzione dei costi reali per l'Agenzia;

    – le spese amministrative attuali sono state calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel 2011 e 2012, senza aumenti dovuti all'inflazione;

    – nel corso del 2012 e del 2013, le reti e le attrezzature informatiche dell'Agenzia saranno integralmente rinnovate in seguito al trasferimento della sede dell'Agenzia a Praga nel settembre 2012. Tenendo conto del loro deprezzamento e del loro uso, queste attrezzature dovrebbero essere rinnovate nel 2018, sia nella sede dell'Agenzia che nei Galileo Security Monitoring Centres;

    – durante il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, dovranno essere realizzate alcune delle attività di comunicazione più significative, tra cui l'avvio dei servizi iniziali di Galileo nel 2014-2015 e quello della fase di funzionamento a pieno ritmo di Galileo nel 2018-2019. Tali importanti eventi comporteranno l'inclusione di maggiori segmenti di mercato nelle campagne di comunicazione globale dell'Agenzia. Occorrerà inoltre procedere ad una rifusione dei siti internet e degli strumenti di comunicazione esistenti (compreso il miglioramento dei servizi di contenuto in tempo reale);

    – i costi sono calcolati partendo dall'ipotesi che il rafforzamento della separazione tra le attività legate all'accreditamento della sicurezza e le altre attività dell'Agenzia non comporti la duplicazione dei servizi amministrativi centrali.

    La seguente tabella presenta il bilancio dettagliato dell'Agenzia per il periodo 2013-2020.

    3.2.3.     Incidenza prevista sulle risorse umane e sul bilancio dell'Agenzia

    3.2.3.1.  Sintesi

    – ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

    – þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

    Funzionari (grado AD) || || || || || || || || ||

    Funzionari (grado AST) || || || || || || || || ||

    Agenti contrattuali || || 1,125 || 1,276 || 1,376 || 1,393 || 1,435 || 1,478 || 1,522 || 9,606

    Agenti temporanei || || 9,768 || 11,081 || 13,071 || 12,960 || 13,550 || 14,061 || 14,599 || 89,090

    Esperti nazionali distaccati || || || || || || || || ||

    TOTALE || || 10,893 || 12,357 || 14,447 || 14,353 || 14,985 || 15,539 || 16,122 || 98,696

    Le spese di personale sono calcolate sulla base delle seguenti ipotesi fondamentali:

    - tasso di AT = tasso medio della Commissione (95 000 EUR + inflazione);

    - tasso di AC = tasso medio della Commissione (totale GFIII e GFIV = 40 000 EUR + inflazione);

    - inflazione del 3% annuo;

    - riduzione del 3% delle spese del personale in virtù della rotazione;

    - riduzione del 25% dei costi legati all'assunzione di nuovo personale - entrata in servizio in media al 1° aprile;

    - spese di sistemazione conformemente allo statuto del personale: indennità di prima sistemazione, indennità giornaliera (unicamente tre mesi), spese di trasloco, spese di viaggio.

    Organico dell'Agenzia necessario per il periodo 2013-2020 (in numero di persone)

    || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

    Agenti temporanei || 77 || 97 || 109 || 117 || 121 || 123 || 124 || 125

    END/AC || 17 || 25 || 29 || 31 || 31 || 31 || 31 || 31

    TOTALE || 94 || 122 || 138 || 148 || 152 || 154 || 155 || 156

    Organico dell'Agenzia per attività (in numero di persone)

    || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

    Personale direttamente assegnato al funzionamento dei sistemi GNSS || 20 || 43 || 57 || 65 || 69 || 71 || 72 || 73

    Personale direttamente assegnato al GSMC || 28 || 34 || 37 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40

    Personale assegnato ai compiti specifici della GSA (compiti esistenti) || 46 || 45 || 44 || 43 || 43 || 43 || 43 || 43

    TOTALE || 94 || 122 || 138 || 148 || 152 || 154 || 155 || 156

    Organico dell'Agenzia per attività (in % sul totale)

    || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

    Percentuale del personale della GSA incaricato del funzionamento || 21 % || 35 % || 41 % || 44 % || 45 % || 46 % || 46 % || 47 %

    Percentuale del personale della GSA assegnato al GSMC || 30 % || 29 % || 27 % || 26 % || 26 % || 26 % || 26 % || 26 %

    Percentuale del personale della GSA assegnato ai compiti specifici della GSA (compiti esistenti) || 49 % || 36 % || 32 % || 30 % || 29 % || 28 % || 28 % || 27 %

    TOTALE || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100%

    Come precedentemente indicato, l'Agenzia sarà incaricata dell'esecuzione di diversi compiti, di cui alcuni nuovi e altri che corrispondono semplicemente al prolungamento delle attività già esistenti. È stata applicata una riduzione del 5% del personale assegnato agli attuali compiti dell'Agenzia e ciò ha comportato l'eliminazione di 3 ETP per l'esecuzione di tali compiti, in ragione di 1 ETP per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

    Il fabbisogno di personale dell'Agenzia è stato valutato dalla Commissione previa consultazione dell'Agenzia e sulla base di uno studio che illustrava nei dettagli tutte le attività da realizzare nel quadro del funzionamento dei programmi[23].

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei || 1. Accreditamento della sicurezza dei sistemi GNSS (compito specifico dell'Agenzia) 2. Gestione dei Galileo Security Monitoring Centres (compito specifico dell'Agenzia che, dopo la creazione dei primi posti nel 2012 e 2013, sarà ulteriormente rafforzato nel 2014 in particolare) 3. Sviluppo del mercato e delle applicazioni GNSS, comprese le tecnologie destinate agli utenti dei PRS (compito specifico dell'Agenzia, eventualmente completato da compiti delegati supplementari) 4. Comunicazioni GNSS (compito specifico dell'Agenzia) 5. Funzionamento dei sistemi GNSS (nuovo compito delegato dalla Commissione - il funzionamento di EGNOS rappresenta un trasferimento di competenze dalla Commissione all'Agenzia, mentre il funzionamento del sistema inerente al programma Galileo consiste nella delega della gestione del programma dalla Commissione all'Agenzia) Le attività da effettuare durante la fase operativa dei programmi sono state censite e strutturate in uno schema di ripartizione dei compiti. La responsabilità di tutte le attività operative verrà delegata all'Agenzia, che dovra assicurarne il coordinamento ma non necessariamente l'esecuzione. È opportuno osservare che la maggior parte di queste attività deriva dalla necessità di assicurare le operazioni di fornitura di servizi e che tali attività non rientrano nell'organizzazione esistente dei programmi. Nello schema di ripartizione dei compiti, tutte le attività operative possono essere suddivise secondo cinque linee principali: -           La gestione dell'esecuzione dei programmi, che consiste principalmente: o          nell'esporre dettagliatamente gli obiettivi prioritari fissati dalla Commissione, gli accordi internazionali e intergovernativi nonché le prescrizioni di sicurezza del sistema in un "Mission Requirement Document"; o          nel controllare la pianificazione, i costi e i rischi dei programmi; o          nell'assicurare la conclusione e il controllo a posteriori delle convenzioni e dei contratti necessari al funzionamento dei programmi. -           L'ingegneria dei programmi, che consiste nel concepire le future evoluzioni in base al "Mission Requirement Document", nel coordinare i processi di normazione del sistema, nello sviluppare e convalidare le nuove infrastrutture (compresi i software), nel garantire l'ingegneria di missione e nel valutare le prestazioni del sistema. -           Il capitolo relativo alle infrastrutture, nel quale rientrano le attività che consistono nella gestione del progetto infrastrutture, nell'assicurare l'ingegneria del sistema, nel creare le infrastrutture spaziali e terrestri e nell'applicare gli aggiornamenti del sistema. -           La fase operativa e la fornitura di servizi che consistono nel gestire le attività di fornitura di servizi, nell'utilizzare le infrastrutture e nel verificare la corretta esecuzione delle operazioni. -           L'utilizzo dei servizi grazie alla definizione e al mantenimento di una strategia commerciale, alla promozione dell'utilizzo e dell'adozione dei servizi, nonché al sostegno alla progettazione e allo sviluppo di nuove applicazioni.

    Personale esterno || Essenzialmente compiti di sostegno/amministrativi destinati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. A partire dal 2015 il personale esterno rappresenterà il 16 % dell'insieme dell'organico dell'Agenzia, situandosi in tal modo ad un livello modesto rispetto ai canoni corrispondenti delle agenzie e dell'Unione (tale percentuale è in effetti stimata al 25% per le agenzie dell'Unione che funzionano a pieno ritmo e ancora superiore in seno alla Commissione).

    La seguente tabella presenta l'organico dettagliato dell'Agenzia per il periodo 2013-2020:

    Il personale supplementare necessario per il funzionamento dei sistemi è essenzialmente destinato ad occupare posti di livello AD, di cui meno del 10% assegnati a funzioni direttive (gradi da AD10 a AD12). Gli altri posti saranno assegnati in ampia misura mediante assunzioni ai livelli da AD6 a AD9, data la difficoltà ad assumere personale esperto e dotato di competenze tecniche altamente specializzate.

    3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

    – þ  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

    La proposta non comporta l'utilizzo di risorse umane supplementari della Commissione; sono anzi previste riduzioni descritte nel dettaglio al paragrafo 3.4.

    – ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    – þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale per l'anno 2013 e, per quanto concerne gli anni successivi, con la proposta della Commissione di quadro finanziario per il 2014-2020.

    – ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    – ¨  La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[24].

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

    – þ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

    – La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

    – þ  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

    – ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    – ¨            sulle risorse proprie

    – ¨            sulle entrate varie

    3.4.        Incidenza prevista sulle risorse umane della Commissione

    Benché la presente scheda finanziaria si concentri sulle conseguenze per l'Agenzia della delega di nuove responsabilità in materia di gestione operativa dei programmi GNSS, è tuttavia utile soffermarsi anche sull'incidenza che la futura governance dei programmi GNSS potrebbe avere sulle risorse umane della Commissione.

    Come precedentemente esposto, i nuovi compiti assegnati all'Agenzia sono, nella maggior parte dei casi, compiti che non hanno equivalente nell'attuale organizzazione dei programmi GNSS. Infatti, se i compiti connessi alla fase operativa di EGNOS saranno trasferiti dalla Commissione all'Agenzia, quelli inerenti al funzionamento del sistema risultante dal programma Galileo delegati all'Agenzia sono però compiti totalmente nuovi in quanto il sistema non è ancora operativo. È per tale motivo che Galileo ancora oggi non fornisce servizi e che il personale della Commissione e dell'Agenzia ha concentrato i suoi sforzi sulla realizzazione dell'infrastruttura. La transizione verso un'infrastruttura operativa e l'inizio della fornitura dei servizi di importanza vitale nel senso letterale della parola richiederanno attività completamente nuove e personale supplementare. Mentre l'organico della Commissione e dell'Agenzia aumenterà complessivamente del 31 %, il bilancio annuo medio gestito registrerà un incremento del 103% tra i periodi 2007-2013 e 2014-2020.

    Durante alcuni anni e sino al completamento della fase in questione, la Commissione continuerà ad essere responsabile della realizzazione dell'infrastruttura Galileo e dovrà continuare ad affidare al suo personale la supervisione di queste attività. Successivamente il ruolo della Commissione si concentrerà sulla supervisione politica dei programmi. È per questo che la Commissione propone di ritirare complessivamente 30 posti dalla tabella dell'organico durante il periodo 2014-2020. Tale riduzione traduce in particolare:

    2) il processo di trasferimento verso l'Agenzia delle attività legate al funzionamento di EGNOS (la fase operativa del programma Galileo costituisce un compito nuovo), che comporterà una riduzione del personale GNSS della Commissione di 3 ETP (3,3%);

    3) il principio della riduzione degli effettivi deciso dalla Commissione per le attività esistenti, che si tradurrà in una riduzione supplementare di 12 ETP (13 %);

    4) il principio di una riduzione complementare degli effettivi di 15 ETP in seguito ad una ridistribuzione interna alla Commissione.

    L'evoluzione del personale in seno alla Commissione per i servizi GNSS è pertanto la seguente:

    Personale Commissione assegnato ai compiti GNSS || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Riduzione totale

    Riduzione || 0 || -3 || || || -3 || -4 || -5 || 0 || -15

    TOTALE || 92 || 89 || 89 || 89 || 86 || 82 || 77 || 77 ||

    La riduzione complementare di cui al precedente punto 3) sarà distribuita in modo non lineare sul periodo di sette anni. La riduzione di 30 posti è indipendente e va pertanto ad aggiungersi alla riduzione orizzontale del 5% dell'organico della Commissione, prevista tra il 2013 e il 2017. Questi posti verranno completamente defalcati dalla tabella dell'organico della Commissione.

    Riduzione complementare del personale della Commissione

    || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Riduzione totale

    TOTALE Riduzione complementare nella Commissione || -2 || -3 || -3 || -2 || -2 || -2 || -1 || -15

    Questo fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Tale riduzione viene applicata benché sia mantenuta la responsabilità generale della Commissione per i programmi GNSS e nonostante i numerosi nuovi compiti affidatile dal Consiglio e dal Parlamento europeo (come constatato nel corso dei negoziati per il nuovo regolamento GNSS), quali la definizione di una nuova politica relativa ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), l'evoluzione della missione e le severe prescrizioni in materia di relazioni da presentare al comitato GNSS, al Consiglio e al Parlamento europeo. La Commissione si adopererà per far fronte a questi nuovi compiti grazie ad una ridistribuzione a livello interno.

    Più precisamente, il futuro ruolo della Commissione potrebbe riassumersi nei sei gruppi di attività seguenti:

    – contribuire agli obiettivi strategici più ampi dell'UE: lo scopo è promuovere l'inclusione delle tecnologie GNSS in diversi campi di ricerca e la loro integrazione nelle iniziative strategiche settoriali riguardanti, ad esempio, le modalità di trasporto, l'agricoltura, la mobilità delle persone, la sincronizzazione o l'energia; tutto ciò al fine di garantire che le politiche dell'UE in questi settori sfruttino al meglio il potenziale di innovazione e il valore aggiunto dei sistemi europei di radionavigazione satellitare;

    – definire e modulare gli obiettivi di alto livello dei programmi allo scopo di rispecchiare le esigenze politiche e le necessità di altri settori e utenti; trasformare tali esigenze e necessità in una strategia e prescrizioni tecniche;

    – definire e adattare le condizioni di attuazione. In conformità degli obiettivi strategici della Commissione relativamente ai programmi, occorre definire le misure necessarie alla loro attuazione, come le convenzioni di delega, precisare gli accordi di messa a disposizione dei siti ed elaborare norme adeguate. La Commissione rimane inoltre responsabile della sicurezza dei sistemi. Deve pertanto definire i requisiti di sicurezza ed assicurare il coordinamento per tutte le questioni inerenti alla sicurezza;

    – definire e sviluppare le politiche legate al GNSS, creare il quadro normativo e internazionale idonei alla realizzazione degli obiettivi dei programmi GNSS. Nell'ambito dei lavori sul quadro normativo dei programmi GNSS la Commissione analizzerà la questione della sicurezza degli utilizzatori GNSS, valuterà la vulnerabilità dei sistemi e dispositivi di radionavigazione via satellite e proporrà misure di compensazione, curerà l'armonizzazione dei servizi europei di radionavigazione, aumenterà la stabilità per consentire all'industria di pianificare i futuri investimenti e potenzierà la sicurezza (ad esempio tramite l'applicazione di misure volte a ridurre la dipendenza nei confronti del GPS). In campo internazionale, la Commissione preparerà e negozierà accordi internazionali e si coordinerà con le competenti sedi internazionali per garantire la compatibilità e l'interoperatività con altri sistemi GNSS;

    – seguire l'attuazione dei programmi. Benché la Commissione non assuma la responsabilità della gestione operativa dei programmi, essa conserverà la responsabilità generale del loro corretto svolgimento e dovrà rendere conto di qualunque costo supplementare o ritardo nel rispetto delle scadenze. È pertanto cruciale che la Commissione segua da vicino l'attuazione dei programmi da parte dell'Agenzia spaziale europea (per il completamento della fase realizzativa) e dell'Agenzia del GNSS europeo (per la fase operativa). Gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno anch'essi proposto che il progetto di regolamento GNSS, attualmente sottoposto alla procedura di codecisione, contenga prescrizioni molto rigorose per quanto riguarda l'invio delle relazioni. La Commissione si occuperà infine della preparazione, presentazione e diffusione di tali relazioni al comitato GNSS ed in particolare all'autorità di bilancio;

    – gestire i rapporti con le parti interessate, fornendo loro informazioni aggiornate, costruttive, coerenti e utili sullo stato di avanzamento dei programmi EGNOS e Galileo, nonché elaborando relazioni periodiche di livello professionale per referenti interni ed esterni.

    [1]               GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

    [2]               GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

    [3]               COM(2011) 814 definitivo.

    [4]               GU C […] del […], pag. […].

    [5]               GU C […] del […], pag. […].

    [6]               GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

    [7]               GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

    [8]               GU L xxx del xxx 2013, pag. xxx [Si noti che, fintanto che non saranno stati adottati né il regolamento in questione né quello che istituisce il futuro quadro finanziario pluriennale, lo spettro dei compiti affidati all'Agenzia del GNSS europeo e le dotazioni di bilancio assegnate di conseguenza non possono essere considerati definitivi].

    [9]               ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

    [10]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

    [11]             COM(2011) 814 definitivo.

    [12]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

    [13]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

    [14]             Diss = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

    [15]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

    [16]             Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

    [17]             "Un bilancio per la strategia Europa 2020", COM(2011) 500.

    [18]             PE489.561v02-00

    [19]             Questo importo differisce dalla dotazione di bilancio concessa all'Agenzia per l'anno 2013 in quanto tiene conto del finanziamento di 20 posti supplementari nel 2013 in seguito ad una ridistribuzione all'interno dei programmi GNSS. La Commissione presenterà una proposta all'autorità di bilancio nel corso del 2013.

    [20]             Al suddetto importo si aggiungono il saldo del conto economico (0,709) e il contributo dei paesi terzi (0,325). Il totale degli stanziamenti disponibili ammonta pertanto a 14,484 per l'anno 2013.

    [21]             Tale importo comprende 1,75 per il finanziamento di 20 posti supplementari nel 2013. La stima presa in considerazione consiste in 6 mesi di retribuzione per l'anno 2013, considerato il tempo necessario per la copertura dei 20 nuovi posti.

    [22]             L'anno N è l'anno in cui inizia ad essere attuata la proposta/iniziativa.

    [23]             Tale studio è stato condotto dalla società di consulenza Roland Berger nel 2011 per EGNOS e nel 2012 per Galileo. Ne è conseguita l'elaborazione di uno schema di ripartizione dei compiti necessari ad assicurare il funzionamento dei sistemi, compreso il personale indispensabile per l'esecuzione di tali compiti. Una sintesi è stata inserita nella tabella che descrive i compiti da svolgere.

    [24]             Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

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