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Document 52013JC0021
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
/* JOIN/2013/021 final - 2013/0199 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2013/021 final - 2013/0199 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18
gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Siria ha attuato la decisione 2011/782/PESC del
Consiglio del 1° dicembre 2011. La decisione 2011/782/PESC è stata
abrogata e sostituita dalla decisione 2012/739/PESC del Consiglio. (2)
La decisione 2012/739/PESC è scaduta il 1° giugno 2013.
(3)
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la
decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. (4)
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per
attuare la decisione 2013/255/PESC. (5)
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012. 2013/0199 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) il regolamento (UE) n. 36/2012
del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria[1]
ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011[2]. La decisione 2012/739/PESC del
Consiglio[3],
del 29 novembre 2012, ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC. (2) La decisione 2012/739/PESC è
scaduta il 1° giugno 2013. (3) Il 31 maggio 2013 il
Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC[4]
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. (4) Poiché le misure richieste
dalla decisione 2013/255/PESC rientrano nell'ambito del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, per la loro attuazione è necessaria un'azione
normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione
uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (5) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così
modificato: (1)
l'articolo 2 è soppresso. (2)
L'articolo 2 bis è sostituito da quanto
segue: "Articolo 2 bis 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero
essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la
manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione
interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a
qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria; b) partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti
di cui alla lettera a). 2. In deroga al paragrafo 1, le autorità
competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III,
possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione
per operazioni connesse alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati
nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie
siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o
a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione europea o dei
suoi Stati membri.". (3)
Al paragrafo 2 dell'articolo 2 quater,
le parole "vietata dagli articoli 2 e 2 bis del presente
regolamento" sono sostituite da quanto segue: "vietata dall'articolo
2 bis del presente regolamento". (4)
L'articolo 3 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue: "1. È vietato: (a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza
tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature, beni o
tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la
fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la
repressione interna, elencati nell'allegato IA, a qualsiasi persona,
entità o organismo in Siria o per un uso in Siria; (b)
fornire, direttamente o indirettamente,
finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie
elencati nell'allegato IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e
assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e
riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione
dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica
connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in
Siria; (c)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad
attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle
lettere a) e b).". (b)
Il paragrafo 2 è soppresso. (c)
Il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue: "3. In deroga al paragrafo 1, le
autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III,
possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione
per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature,
ai beni o alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le
attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari,
agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU,
del personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. Lo Stato membro interessato informa
entro quattro settimane gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi
autorizzazione concessa a norma del primo comma.". (5)
È inserito il seguente articolo 6 bis: "Articolo 6 bis 1. In deroga all'articolo 6, le autorità
competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III,
possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione,
l'acquisto o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, o la
fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, compresi gli
strumenti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, a
condizione che: (a)
l'autorità competente abbia consultato
preventivamente la persona, l'entità o l'organismo competente della coalizione
nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione; (b)
l'autorità competente abbia accertato che: i) le attività in questione mirano a fornire
assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare
problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere
la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica; ii) le attività in questione non vanno,
direttamente o indirettamente, a favore di una persona, di un'entità o di un
organismo di cui all'articolo 14; iii) le attività in questione non violano
nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento e (c)
l'autorità competente abbia chiesto adeguate
garanzie contro l'uso improprio dell'autorizzazione concessa, ivi comprese
informazioni sulle controparti dell'operazione. 2. Lo Stato membro interessato informa entro
due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni
concesse a norma del presente articolo.". (6)
È inserito il seguente articolo 9 bis: "Articolo 9 bis 1. In deroga agli articoli 8 e 9, le
autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III,
possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la
fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o delle
tecnologie chiave elencate nell'allegato VI, o la fornitura di assistenza
tecnica o servizi di intermediazione connessi, oppure di finanziamenti o di
assistenza finanziaria, a condizione che: (a)
l'autorità competente abbia consultato
preventivamente la persona, l'entità o l'organismo competente della coalizione
nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione; (b)
l'autorità competente abbia accertato che: i) le attività in questione mirano a
fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per
affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base,
sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica; ii) le attività in questione non vanno
direttamente o indirettamente a favore di una persona, di un'entità o di un
organismo di cui all'articolo 14; iii) le attività in questione non violano
nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento e (c)
l'autorità competente abbia chiesto adeguate
garanzie contro l'uso improprio dell'autorizzazione concessa, ivi comprese
informazioni sull'utilizzatore finale, sulla data, sul percorso e sulla
destinazione finale della consegna. 2. Lo Stato membro interessato informa entro
due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni
concesse a norma del presente articolo.". (7)
È inserito il seguente articolo 13 bis: "Articolo 13 bis 1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1,
le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati
nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono
appropriate, la concessione di prestiti o crediti finanziari, l'acquisizione o
l'aumento di una partecipazione o la costituzione di imprese comuni con
qualsiasi persona, entità o organismo siriana/o di cui all'articolo 13,
paragrafo 2, lettera a), a condizione che: (a)
l'autorità competente abbia consultato
preventivamente la persona, l'entità o l'organismo competente della coalizione
nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione; (b)
l'autorità competente abbia accertato che: i) le attività in questione mirano a
fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per
affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base,
sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica; ii) le attività in questione non vanno
direttamente o indirettamente a favore di una persona, di un'entità o di un
organismo di cui all'articolo 14; iii) le attività in questione non violano
nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento e (c)
l'autorità competente abbia chiesto adeguate
garanzie contro l'uso improprio dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni
sullo scopo e sulle controparti dell'operazione. 2. Lo Stato membro interessato informa entro
due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni
concesse a norma del presente articolo.". (8)
È inserito il seguente articolo 25 bis: "Articolo 25 bis 1. In deroga alle lettere a) e c)
dell'articolo 25, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri,
identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare,
alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo conto
bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o
controllata, a condizione che: (a)
l'autorità competente abbia consultato
preventivamente la persona, l'entità o l'organismo competente della coalizione
nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione; (b)
l'autorità competente abbia accertato che: i) le attività in questione mirano a
fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per
affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base,
sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica; ii) le attività in questione non vanno
direttamente o indirettamente a favore di una persona, di un'entità o di un
organismo di cui all'articolo 14; iii) le attività in questione non violano
nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento e (c)
l'autorità competente abbia chiesto adeguate
garanzie contro l'uso improprio dell'autorizzazione concessa, ivi comprese
informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione. 2. Lo Stato membro interessato informa entro
due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni
concesse a norma del presente articolo.". (9)
L'allegato I è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1. [2] GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56. [3] GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21. [4] GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.