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Document 52013JC0012

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008

    /* JOIN/2013/012 final - 2013/0144 (NLE) */

    52013JC0012

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 /* JOIN/2013/012 final - 2013/0144 (NLE) */


    RELAZIONE

    (1) Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio stabilisce una serie di misure nei confronti del Myanmar/Birmania, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di determinate persone ed entità.

    (2) Per incoraggiare il proseguimento dell'evoluzione positiva in atto nel paese, il Consiglio ha deciso di revocare tutte le misure restrittive, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

    (3) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di mantenere le misure restrittive nella presente proposta di regolamento e di abrogare il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio.

    2013/0144 (NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2013/184/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC,

    vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio stabilisce una serie di misure nei confronti del Myanmar/Birmania, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di determinate persone ed entità.

    (2)       Per incoraggiare il proseguimento dell'evoluzione positiva in atto nel paese, il Consiglio ha deciso, con decisione 2013/184/PESC, di revocare tutte le misure restrittive, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

    (3)       Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio.

    (4)       Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)      "importazione": l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dall'articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[1], essa comprende la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime di esonero condizionale e l'immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;

    b)      "esportazione": l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dall'articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 essa comprende l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ma esclude il transito;

    c)      "esportatore": la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato;

    d)      "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, parere, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale;

    e)      "territorio dell'Unione": i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

    Articolo 2

    Restrizioni all'esportazione

    1.           È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, il materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato nell'allegato I, originario o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania.

    2.           Il paragrafo 1 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti, temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania da personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per uso personale.

    Articolo 3

    1.           È vietato:

    a)      fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica correlata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania;

    b)      fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria correlati ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania.

    2.           È vietato:

    a)      fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica correlata al materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, elencato nell'allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania;

    b)      fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria correlati al materiale elencato nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania.

    3.           È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.           I divieti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

    Articolo 4

    1.           In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

    a)      la vendita, la fornitura, il trasferimento e l'esportazione del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato nell'allegato I, destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

    b)      la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento;

    c)      la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica correlati ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).

    2.           In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica correlati a:

    a)      attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione europea;

    b)      materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.

    Articolo 5

    Le autorizzazioni di cui al presente capitolo sono rilasciate per attività che hanno già avuto luogo.

    Articolo 6

    Disposizioni generali e finali

    La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    Articolo 7

    La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 8

    1.           Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.           Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive.

    Articolo 9

    1.           Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato II o attraverso gli stessi.

    2.           Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti e le eventuali modifiche successive.

    Articolo 10

    Il presente regolamento si applica:

    a)           nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)           a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)           a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

    d)           a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

    e)           a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all'interno dell'Unione.

    Articolo 11

    Il regolamento (CE) n. 194/2008 è abrogato.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO I

    Elenco del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, di cui agli articoli 4, 5 e 9

    1. || Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi: 1.1. || armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE[2];

    1.2. || munizioni appositamente progettate per le armi da fuoco di cui al punto 1.1 e relative componenti appositamente progettate;

    1.3. || strumenti di puntamento non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    2. || Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    3. || Veicoli: 3.1. || veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

    3.2. || veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

    3.3. || veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica;

    3.4. || veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;

    3.5. || veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;

    3.6. || componenti di veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5 appositamente progettate a fini antisommossa. Nota 1: Questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio. Nota 2: Relativamente alla voce 3.5, l'espressione "veicoli" comprende anche i rimorchi.

    4. || Sostanze esplosive e attrezzature collegate: 4.1. || apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate; ad eccezione di quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

    4.2. || cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

    4.3. || i seguenti altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate: a) amatolo; b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto); c) nitroglicole; d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e) cloruro di picrile; f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

    5. || Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE: 5.1. || giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;

    5.2. || elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici. Nota: Questa voce non sottopone ad autorizzazione: —le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive; —le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

    6. || Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

    7. || Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    8. || Filo spinato tagliente.

    9. || Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

    10. || Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

    11. || Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

    ALLEGATO II

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ITALIA

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles

    Belgio

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    [1]               GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    [2]               Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007) (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi) (aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 27 febbraio 2006) (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58).

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