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Document 52013JC0012
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning restrictive measures in respect of Myanmar/Burma and repealing Regulation (EC) No 194/2008
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008
/* JOIN/2013/012 final - 2013/0144 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 /* JOIN/2013/012 final - 2013/0144 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio
stabilisce una serie di misure nei confronti del Myanmar/Birmania, tra cui
restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di
determinate persone ed entità. (2)
Per incoraggiare il proseguimento dell'evoluzione
positiva in atto nel paese, il Consiglio ha deciso di revocare tutte le misure
restrittive, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale
che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna. (3)
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di mantenere le
misure restrittive nella presente proposta di regolamento e di abrogare il
regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio. 2013/0144 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive nei confronti
del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2013/184/PESC del Consiglio
relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga
la decisione 2010/232/PESC, vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 194/2008
del Consiglio stabilisce una serie di misure nei confronti del
Myanmar/Birmania, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il
congelamento dei beni di determinate persone ed entità. (2) Per incoraggiare il
proseguimento dell'evoluzione positiva in atto nel paese, il Consiglio ha
deciso, con decisione 2013/184/PESC, di revocare tutte le misure restrittive,
ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale che potrebbe
essere utilizzato a fini di repressione interna. (3) Occorre abrogare il
regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio. (4) Per garantire l'efficacia
delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore
il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) "importazione": l'introduzione di merci nel territorio
doganale dell'Unione o in altri territori a cui si applica il trattato, alle
condizioni previste dall'articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce
un codice doganale comunitario[1],
essa comprende la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad
un regime di esonero condizionale e l'immissione in libera pratica, ma esclude
il transito e la custodia temporanea; b) "esportazione": l'uscita di merci dal territorio doganale
dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni
previste dall'articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2913/92 essa comprende l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione
in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca
sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ma esclude il
transito; c) "esportatore": la persona fisica o giuridica a nome della
quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona
che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto
stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di
decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione
o da altri territori a cui si applica il trattato; d) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di
riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione
o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione,
parere, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle
competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza
orale; e) "territorio dell'Unione": i territori a cui si applica il
trattato, alle condizioni ivi stabilite. Articolo 2 Restrizioni
all'esportazione 1. È vietato vendere, fornire,
trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, il materiale che
potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato nell'allegato
I, originario o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica,
entità o organismo in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania. 2. Il paragrafo 1 non si applica
agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti,
temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania da personale delle Nazioni Unite,
dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o
da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per uso
personale. Articolo 3 1. È vietato: a) fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica correlata ad
attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione
e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi
e munizioni, veicoli ed attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi
pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo
in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza
finanziaria correlati ad attività militari, compresi in particolare
sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la
vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di
materiale connesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo
in Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania. 2. È vietato: a) fornire,
direttamente o indirettamente, assistenza tecnica correlata al materiale che
potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, elencato nell'allegato
I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in
Myanmar/Birmania o per un uso in Myanmar/Birmania; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza
finanziaria correlati al materiale elencato nell'allegato I, compresi in
particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione,
a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania
o per un uso in Myanmar/Birmania. 3. È vietato partecipare,
consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il
risultato di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. I divieti di cui al paragrafo
1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), non comportano alcun genere di
responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se
esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le
loro azioni avrebbero violato tali divieti. Articolo 4 1. In deroga all'articolo 2,
paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati
membri indicate nei siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare,
alle condizioni che ritengono appropriate: a) la vendita, la fornitura, il trasferimento e l'esportazione del
materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato
nell'allegato I, destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a
programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione
europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle
Nazioni Unite; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di
materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate
nelle operazioni di sminamento; c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza
tecnica correlati ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui
alle lettere a) e b). 2. In deroga all'articolo 3,
paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato
II possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la fornitura
di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica correlati a: a) attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso
umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale delle
Nazioni Unite e dell'Unione europea; b) materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione
europea e delle Nazioni Unite. Articolo 5 Le autorizzazioni di cui al presente capitolo
sono rilasciate per attività che hanno già avuto luogo. Articolo 6 Disposizioni
generali e finali La Commissione e gli Stati membri si informano
immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si
comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il
presente regolamento, in particolare le informazioni relative a problemi di
violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dagli
organi giurisdizionali nazionali. Articolo 7 La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato
II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. Articolo 8 1. Gli Stati membri stabiliscono
norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del
presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.
Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione
tali norme e le eventuali modifiche successive. Articolo 9 1. Gli Stati membri designano le
autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti
web elencati nell'allegato II o attraverso gli stessi. 2. Dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione
le proprie autorità competenti e le eventuali modifiche successive. Articolo 10 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la
giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o
all'esterno del territorio dell'Unione; d) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o
costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro; e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi, per
qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all'interno dell'Unione. Articolo 11 Il regolamento (CE) n. 194/2008 è
abrogato. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I Elenco
del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, di
cui agli articoli 4, 5 e 9 1. || Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi: 1.1. || armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE[2]; 1.2. || munizioni appositamente progettate per le armi da fuoco di cui al punto 1.1 e relative componenti appositamente progettate; 1.3. || strumenti di puntamento non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. 2. || Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. 3. || Veicoli: 3.1. || veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; 3.2. || veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti; 3.3. || veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica; 3.4. || veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti; 3.5. || veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili; 3.6. || componenti di veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5 appositamente progettate a fini antisommossa. Nota 1: Questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio. Nota 2: Relativamente alla voce 3.5, l'espressione "veicoli" comprende anche i rimorchi. 4. || Sostanze esplosive e attrezzature collegate: 4.1. || apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate; ad eccezione di quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler); 4.2. || cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; 4.3. || i seguenti altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate: a) amatolo; b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto); c) nitroglicole; d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e) cloruro di picrile; f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT). 5. || Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE: 5.1. || giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca; 5.2. || elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici. Nota: Questa voce non sottopone ad autorizzazione: —le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive; —le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro. 6. || Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato. 7. || Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. 8. || Filo spinato tagliente. 9. || Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. 10. || Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. 11. || Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco. ALLEGATO II Siti web per informazioni sulle
autorità competenti di cui
agli articoli 4, 7 e 8
e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAESI BASSI www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/node/1548 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO www.fco.gov.uk/competentauthorities Indirizzo per le notifiche alla Commissione
europea: Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera
(FPI) EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles Belgio E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu [1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006,
pag. 1). [2] Elenco comune delle attrezzature
militari dell'Unione europea (adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007)
(attrezzature contemplate dal codice di condotta dell'Unione europea per le
esportazioni di armi) (aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle
attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 27 febbraio
2006) (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58).