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Document 52013IP0224
European Parliament resolution of 23 May 2013 on asset recovery by Arab Spring countries in transition (2013/2612(RSP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione (2013/2612(RSP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione (2013/2612(RSP))
GU C 55 del 12.2.2016, p. 90–94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 55/90 |
P7_TA(2013)0224
Recupero dei beni per i paesi della Primavera araba in transizione
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione (2013/2612(RSP))
(2016/C 055/13)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla Primavera araba e sull'Unione per il Mediterraneo, in particolare quelle del 14 marzo 2013 sulla situazione in Egitto (1), e del 10 maggio 2012 su «Commercio per il cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della Primavera araba» (2), |
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viste le raccomandazioni del 12 aprile 2013 espresse dalla commissione per gli affari politici, la sicurezza e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, |
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visto il nuovo regolamento del Consiglio, del 26 novembre 2012, riguardo all'adozione di un nuovo quadro legislativo volto ad agevolare il recupero di beni in Egitto e in Tunisia, |
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viste le conclusioni dei copresidenti delle task force UE-Tunisia e UE-Egitto rispettivamente del 28-29 settembre 2011 e del 14 novembre 2012, in particolare le sezioni delle stesse che riguardano il recupero di beni, |
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visti il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia e il regolamento (UE) n. 1100/2012 del Consiglio che lo modifica, |
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visti il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e il regolamento (UE) n. 1099/2012 del Consiglio che lo modifica, |
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visti la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e le decisioni 2011/625/PESC e 2011/178/PESC del Consiglio che la modificano, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento (UE) n. 965/2011 che lo modifica, nonché i regolamenti di esecuzione (UE) n. 364/2013 e (UE) n. 50/2013 del Consiglio, che attuano l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, |
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visti gli attuali strumenti giuridici dell'Unione europea intesi a migliorare la confisca e il recupero di beni ai sensi delle decisioni 2001/500/GAI, 2003/577/GAI, 2005/212/GAI, 2006/783/GAI e 2007/845/GAI del Consiglio, nonché la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2012, relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea (COM(2012)0085), |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) del 2005, in particolare l'articolo 43 sulla cooperazione internazionale e il capitolo V sul recupero di beni, convenzione cui aderiscono l'Egitto, la Libia e la Tunisia, approvata a nome dell'Unione europea con la decisione del Consiglio 2008/801/CE del 25 settembre 2008, |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (convenzione di Palermo) del 2000, |
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vista la risoluzione 19/38 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 19 aprile 2012, sull'impatto negativo del mancato rimpatrio dei fondi di origine illecita nei paesi di origine sul godimento dei diritti umani e l'importanza di potenziare la cooperazione internazionale, |
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vista l'iniziativa del Segretario generale delle Nazioni Unite del 17 settembre 2007 per il recupero di beni rubati, |
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vista l'iniziativa per il recupero di beni rubati (StAR), un programma comune della Banca mondiale e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; |
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visto il piano d'azione per il recupero dei beni promosso dal partenariato di Deauville nell'ambito del G8 con i paesi della Primavera araba in transizione, del 21 maggio 2012, di cui l'UE è parte, |
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vista la relazione finale del Forum arabo sul recupero dei beni del 13 settembre 2012, |
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visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che, mentre il congelamento dei beni è di competenza dell'Unione europea, il recupero e il rimpatrio dei beni è di competenza degli Stati membri e deve essere effettuato conformemente alle disposizioni giuridiche nazionali; che le istituzioni europee possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nell'agevolazione di tale processo; |
B. |
considerando che il recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione è un imperativo morale e giuridico e una questione di assoluta rilevanza politica nelle relazioni dell'UE con i vicini meridionali; che per i paesi vicini meridionali interessati si tratta inoltre di un importante problema economico, dato che tali beni, se rimpatriati e utilizzati in modo trasparente ed efficace, possono contribuire alla loro ripresa economica; che il recupero dei beni invia un segnale forte contro l'impunità dei responsabili della corruzione e del riciclaggio di denaro; |
C. |
considerando che esiste un quadro giuridico internazionale globale che disciplina tale ambito, con particolare riferimento alla convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) del 2003, che impone chiari obblighi agli Stati firmatari; che, secondo l'articolo 51 della citata convenzione, la restituzione dei beni «è un principio fondamentale della convenzione e a tal fine le parti cooperano nella misura più ampia fornendosi assistenza reciproca»; |
D. |
considerando che il processo giudiziario per il recupero dei beni è complesso e lungo; che le disposizioni giuridiche applicabili degli Stati destinatari delle richieste non possono essere eluse e i soggetti legittimi non possono essere privati dei loro diritti giuridici durante tale procedimento; che la mancanza di adeguate competenze giuridiche e la limitatezza delle capacità istituzionali negli Stati richiedenti costituiscono ostacoli supplementari al successo delle iniziative in tale ambito; che esiste una mancanza di efficienza nella cooperazione tra gli Stati richiedenti e gli Stati destinatari delle richieste; |
E. |
considerando che, dopo le rivoluzioni della Primavera araba in Egitto e in Tunisia, l'UE ha prontamente congelato i beni degli ex dittatori, delle loro famiglie e di diverse altre persone collegate ai loro regimi; che nel caso della Libia l'UE ha adottato una decisione analoga, conformemente alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
F. |
considerando che il nuovo quadro legislativo adottato dal Consiglio il 26 novembre 2012 permette agli Stati membri dell'Unione europea di sbloccare i beni congelati alle autorità egiziane e tunisine in base a decisioni giudiziarie riconosciute negli Stati membri dell'UE e agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'UE e le autorità competenti; |
G. |
considerando che le task force UE-Egitto e UE-Tunisia hanno rilevato l'importanza di restituire i beni indebitamente sottratti, che si trovano a tutt'oggi congelati in diversi paesi terzi; che le task force hanno deciso di ultimare una tabella di marcia che potrebbe includere la costituzione di un gruppo per il recupero dei beni coordinato dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per ciascun paese; |
H. |
considerando che il G8 sta coadiuvando i paesi del mondo arabo impegnati nella transizione verso «società libere, democratiche e tolleranti» con il partenariato di Deauville del maggio 2011; che nel suo piano d'azione pubblicato il 21 maggio 2012 si riconosce che, sulla scia della Primavera araba, la questione del recupero dei beni ha acquisito maggiore urgenza nella regione e tra la comunità internazionale; |
I. |
considerando che l'Egitto, la Libia e la Tunisia hanno compiuto notevoli sforzi per assicurare che i beni oggetto di appropriazione indebita sottratti da ex dittatori e dai loro regimi siano rimpatriati in detti paesi, sforzi tra i quali l'istituzione di commissioni investigative speciali nazionali incaricate di rintracciare, identificare e recuperare tali beni, e l'avvio di procedimenti legali presso i tribunali di Stati membri dell'UE; che diversi attori internazionali chiave, tra cui l'UE, i membri del G8 e la Svizzera, hanno risposto positivamente a tali sforzi; che, tuttavia, finora sono pochi i risultati concreti conseguiti in tale ambito; che ciò ha provocato una frustrazione crescente tra i governi e le società civili dei paesi richiedenti; |
J. |
considerando che la comunicazione è fondamentale negli sforzi di recupero dei beni al fine di diffondere le migliori pratiche e creare incentivi pubblicizzando casi conclusisi con successo; che ciò eviterebbe dichiarazioni fuorvianti circa la quantità dei beni da recuperare; |
K. |
considerando che il recupero dei beni può avvenire mediante meccanismi giudiziari bilaterali e iniziative di cooperazione multilaterale; che gli interventi di recupero dei beni andrebbero avviati sia a livello nazionale che a livello internazionale; |
L. |
considerando che nell'aprile 2013 le autorità libanesi hanno restituito alle proprie controparti tunisine quasi 30 milioni di dollari USA depositati illecitamente nei conti correnti bancari dell'ex capo di Stato tunisino; |
1. |
sottolinea che, oltre alla sua rilevanza dal punto di vista economico, la restituzione dei beni indebitamente acquisiti, sottratti da ex dittatori e dai loro regimi ai paesi della Primavera araba in transizione è un imperativo morale e giuridico e una questione di assoluta rilevanza politica date le sue implicazioni in termini di ripristino della giustizia e della rendicontabilità in nome della democrazia e dello Stato di diritto, così come di impegno politico e credibilità dell'UE, e costituisce pertanto una componente fondamentale del partenariato dell'Unione con i suoi vicini meridionali, in particolare l'Egitto, la Libia e la Tunisia; |
2. |
riconosce che per i paesi della Primavera araba il recupero dei beni rubati riveste un'importanza anche economica e sociale, dal momento che i fondi sono necessari per contribuire a stabilizzare le economie e a generare occupazione e crescita in paesi confrontati a gravi problemi economici; |
3. |
rileva che, nonostante i notevoli sforzi compiuti dalle autorità egiziane, libiche e tunisine e la forte volontà politica espressa da tutte le parti in causa, gli operatori di giustizia impegnati nel recupero dei beni oggetto di appropriazione indebita hanno ottenuto ben pochi risultati, soprattutto a causa della diversità e della complessità delle pertinenti disposizioni e procedure nei vari sistemi giuridici nazionali, della rigidità del diritto, della mancanza di competenze adeguate da parte dei paesi della Primavera araba interessati riguardo alle procedure legali, finanziarie e amministrative in giurisdizioni europee e di altri paesi e della mancanza di risorse a loro disposizione; |
4. |
esorta l'UE e i suoi Stati membri a compiere ulteriori sforzi significativi per facilitare la restituzione in tempi ragionevoli dei beni indebitamente acquisiti, sottratti dai precedenti regimi ai cittadini dei paesi della Primavera araba; incoraggia gli uffici nazionali per il recupero dei beni di tutti gli Stati membri a collaborare strettamente e a sviluppare i loro rapporti con le autorità competenti dei paesi della Primavera araba per assisterli nell'ambito delle complesse procedure giuridiche in questione; invita il Servizio europeo per l'azione esterna ad assumere un ruolo di guida proattivo, in particolare per quanto riguarda il coordinamento degli sforzi degli Stati membri, il rafforzamento delle capacità e la promozione della cooperazione tra tutti i paesi interessati; |
5. |
sottolinea che il recupero dei beni è una componente essenziale del sostegno dell'Unione a favore della transizione democratica e della ripresa economica in tali paesi, e tale da rafforzare la fiducia reciproca tra le due parti in uno spirito di partenariato con le società, che è alla base della nuova politica europea di vicinato; |
6. |
plaude, in tale contesto, all'iniziativa di Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone, Svizzera e Stati Uniti di pubblicare una guida contenente una descrizione esaustiva dei rispettivi sistemi giuridici nazionali nell'ambito del recupero dei beni, affinché i paesi richiedenti acquisiscano una conoscenza migliore delle possibilità giuridiche, del genere di informazioni disponibili, del tipo di indagine che può essere svolta e delle modalità da seguire per recuperare efficacemente i beni grazie a un'assistenza legale reciproca; esorta tutti gli Stati membri a fare altrettanto e a stabilire una serie di principi UE comuni; |
7. |
si compiace dell'iniziativa del G8 consistente in un piano d'azione per il recupero dei beni nel quadro del partenariato di Deauville, che individua misure concrete per promuovere la cooperazione, l'assistenza su casi specifici, gli sforzi volti al rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica, e propone un'iniziativa di collaborazione regionale — il Forum arabo sul recupero dei beni — quale sede di dibattito e cooperazione sugli ulteriori sforzi da intraprendere; |
8. |
valuta positivamente il nuovo quadro legislativo adottato dal Consiglio il 26 novembre 2012 che facilita la restituzione all'Egitto e alla Tunisia dei fondi indebitamente acquisiti, autorizzando gli Stati membri a sbloccare i beni congelati in base a decisioni giudiziarie riconosciute e promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, da una parte, e quelle egiziane e tunisine, dall'altra; sottolinea tuttavia la necessità di ottenere risultati concreti e di includere la Libia a pieno titolo in tale processo; |
9. |
accoglie con favore la stretta cooperazione tra le istituzioni dell'UE e altri attori chiave a livello internazionale nell'ambito del recupero di beni da parte dell'Egitto, della Libia e della Tunisia, in particolare l'iniziativa per il recupero dei beni rubati (StAR) della Banca mondiale e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; sottolinea l'importanza di fare pieno ricorso ai meccanismi esistenti, a livello sia nazionale che internazionale, e di adottare nel contempo le nuove disposizioni legislative necessarie e adeguare quelle esistenti in materia nell'ambito dei sistemi giuridici nazionali; |
10. |
invita l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo a sollevare la questione del recupero dei beni con i parlamenti nazionali, al fine di persuadere i deputati dei paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo a promuovere attivamente misure giuridiche volte a garantire una più stretta collaborazione tra le autorità di polizia e giudiziarie interessate; |
11. |
chiede che sia istituito senza indugio un meccanismo UE composto da una squadra di investigatori, procuratori, avvocati e altri esperti nazionali e internazionali, con l'obiettivo di fornire consulenza e assistenza tecnica e legale ai paesi della Primavera araba nel processo di recupero dei beni; chiede che tale meccanismo sia debitamente finanziato tramite il pertinente strumento finanziario nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione; sottolinea che, nel contesto di procedure giudiziarie complesse, sensibili e di lunga durata, è importante garantire la sostenibilità di suddetto meccanismo; invita le istituzioni dell'Unione europea a trarre insegnamenti dalle esperienze maturate e a basarsi su di esse; rileva inoltre la possibilità di ulteriori finanziamenti per questo meccanismo, in una fase successiva, attraverso accordi di cofinanziamento con gli Stati richiedenti; |
12. |
esorta la Lega araba a definire, adottare e attuare rapidamente dei meccanismi di cooperazione per il recupero dei beni e invita i paesi del Golfo, in particolare, a rafforzare la loro cooperazione e offrire assistenza legale ai paesi della Primavera araba nel processo di recupero dei beni; |
13. |
riconosce e sostiene pienamente il contributo che le organizzazioni della società civile, sia negli Stati richiedenti che in quelli destinatari delle richieste, apportano al processo di recupero dei beni, in particolare fornendo informazioni alle autorità competenti, incoraggiando la cooperazione tra gli attori chiave a livello nazionale e internazionale, monitorando il rientro dei beni e garantendo che i beni restituiti vengano utilizzati in modo trasparente ed efficace negli Stati richiedenti; |
14. |
ribadisce il suo impegno a sostegno della transizione democratica nei paesi della Primavera araba e si impegna a sostenere e assistere i paesi della Primavera araba nella creazione di democrazie forti e stabili in cui lo Stato di diritto sia garantito, i diritti umani e le libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne e la libertà di espressione, siano rispettati e le elezioni si svolgano conformemente alle norme internazionali; sottolinea che per l'UE è estremamente importante dare prova del proprio impegno concreto e autentico in questo processo; |
15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al parlamento e al governo della Svizzera, al Congresso e al Presidente degli Stati Uniti, all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e ai parlamenti e ai governi dell'Egitto, della Libia e della Tunisia. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0095.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0201.