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Document 52013DP0592

    Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (C(2013)07167 — 2013/2929(DEA))

    GU C 468 del 15.12.2016, p. 423–423 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 468/423


    P7_TA(2013)0592

    Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifiche agli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

    Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (C(2013)07167 — 2013/2929(DEA))

    (2016/C 468/86)

    Il Parlamento europeo,

    visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)07167),

    vista la lettera il data 25 novembre 2013 della Commissione, con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

    vista la lettera del 2 dicembre 2013 della commissione per il commercio internazionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

    visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 2,

    visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

    A.

    considerando che la Commissione ha sottolineato il carattere essenziale di una decisione del Parlamento entro il 16 dicembre 2013, alla luce della necessità di pubblicare il regolamento delegato entro il 1o gennaio 2014 per consentire il tempestivo reinserimento del Myanmar/Birmania e l'inclusione del Sud Sudan nel sistema SPG;

    1.

    dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


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