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Document 52013DC0792
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Second report assessing the implementation of the Directive on enhancing port security
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva concernente il miglioramento della sicurezza dei porti
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva concernente il miglioramento della sicurezza dei porti
/* COM/2013/0792 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva concernente il miglioramento della sicurezza dei porti /* COM/2013/0792 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione di valutazione
sull'attuazione della direttiva concernente il miglioramento della
sicurezza dei porti (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione La
direttiva 2005/65/CE[1] relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (in
appresso "la direttiva") mira principalmente
a completare le misure adottate nel 2004 con il regolamento (CE) n. 725/2004[2] relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e
degli impianti portuali (in appresso "il regolamento"). Il
campo di applicazione del regolamento è limitato alle misure di sicurezza a
bordo delle navi e all'interfaccia immediata tra il porto e la nave. Sono
questi gli obblighi che rientrano principalmente nel codice ISPS (International
Ship and Port facility Security) che gli Stati membri hanno
sottoscritto in via prioritaria, prima di accettare l'attuazione di obblighi
supplementari nell'ambito della direttiva. La direttiva completa il dispositivo
istituendo un sistema di sicurezza in tutta l'area portuale al fine di garantire un livello di
sicurezza elevato e uniforme in tutti i porti europei[3]. Lungo i 70 000 km di
coste dell'Unione europea operano più di 1 200 porti marittimi
commerciali. Si tratta di una delle aree geografiche con il più alto numero di
porti a livello mondiale. Di questi quasi un migliaio (vedi punto 6.1.) rientra
nel campo di applicazione della direttiva, ossia tutti i porti che contengono
uno o più impianti portuali contemplati da un piano di sicurezza approvato a
norma del regolamento. La
direttiva mira a migliorare la sicurezza nelle zone portuali che non sono disciplinate
dal regolamento e fare in modo che il rafforzamento della sicurezza nei porti
si accompagni alle misure di sicurezza adottate in applicazione del
regolamento. Mentre l'introduzione di misure di sicurezza all'interno dell'impianto
portuale grava principalmente sugli operatori, l'applicazione di idonee misure
di sicurezza a livello portuale vincola in via prioritaria l'autorità portuale[4] e tutti i servizi preposti al mantenimento della
sicurezza e dell'ordine pubblico. L'articolo
19 della direttiva prevede che la Commissione analizzi il rispetto della
direttiva e l'efficacia delle misure adottate entro il 15 dicembre 2008 e in
seguito ogni cinque anni. La
prima relazione è stata adottata il 20 gennaio 2009[5]. Questa seconda relazione di valutazione sull'attuazione
della direttiva illustra le azioni intraprese per favorire l'introduzione di
misure di sicurezza portuale omogenee in tutta l'Unione europea, i progressi
compiuti durante l'ultimo periodo di riferimento di cinque anni e i problemi
tuttora persistenti manifestatisi durante la sua attuazione[6]. La presente relazione si
basa: –
sui feedback delle autorità
degli Stati membri incaricate della sicurezza marittima e delle altre parti in
causa; –
sull'esito delle ispezioni
condotte dalla Commissione nell'ambito della sicurezza portuale; –
sul dialogo costante con le
autorità nazionali e i vari operatori del settore marittimo e portuale. La
relazione si concentra su alcune difficoltà riscontrate ai fini del
raggiungimento dei risultati auspicati e sull'impatto generale dell'attuazione
della direttiva. 2. Conclusioni
della prima relazione Nella
prima relazione si sottolineava che, sebbene la direttiva fosse stata adottata
in prima lettura con un ampio sostegno del Parlamento europeo e all'unanimità in
sede di Consiglio, la maggior parte degli Stati membri interessati l'aveva
recepita con un ritardo significativo ed erano state di conseguenza avviati
procedimenti di infrazione, di cui due conclusesi con sentenze per inadempimento[7]. Al
termine di questo periodo di valutazione, le principali disposizioni della
direttiva erano state integrate nel diritto interno della maggior parte degli
Stati membri. Purtroppo la loro applicazione pratica incontrava ancora
difficoltà di tipo organizzativo e funzionale a livello dei porti, in quanto le
amministrazioni locali non disponevano ancora di tutti gli elementi necessari
per proseguire nell'attuazione pratica della direttiva. La principale
difficoltà riguardava la definizione del perimetro del porto in
relazione alla sicurezza. 3. Misure di accompagnamento e di
controllo dell'attuazione a partire dal periodo di valutazione precedente I
ritardi accumulati nella preparazione e nell'adozione delle misure di
recepimento hanno avuto ripercussioni a cascata, in quanto le autorità
competenti a livello portuale non potevano svolgere il loro lavoro per l'attuazione
della direttiva fintanto in assenza di misure nazionali adottate in via
definitiva. Nel
complesso, gli Stati membri hanno recepito la direttiva in modo adeguato, nel
senso che le misure di recepimento sono state correttamente riprese nelle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, la loro
attuazione pratica a livello locale restava troppo spesso da definire. Conformemente
al principio di sussidiarietà, la direttiva prevedeva infatti che gli Stati
membri determinassero i limiti di ogni porto e decidessero in merito alla loro
applicazione alle aree adiacenti. Gli Stati membri erano inoltre tenuti a
garantire un'elaborazione corretta delle valutazioni e dei piani di sicurezza
portuale. Ciò nonostante, ancora nel 2009 un considerevole numero di porti non si
era conformato agli obblighi della direttiva. Durante
tutto il periodo 2009-2013, la Commissione ha pertanto continuato a vigilare su
una migliore applicazione della direttiva. L'azione dei suoi servizi si è tradotta
sia in iniziative di assistenza agli Stati membri sia in misure di controllo.
Le azioni si sono concentrate nei seguenti ambiti: –
l'organizzazione di un secondo seminario sull'attuazione
della direttiva; –
la realizzazione di uno studio
sugli aspetti tecnici della sicurezza portuale (TAPS II), affidato al Centro
comune di ricerca (CCR – Ispra); –
la raccolta e la diffusione di
buone pratiche nell'ambito del comitato MARSEC; –
l'istituzione di un sistema d'informazione
regolare sull'esecuzione e il controllo dei piani d'azione degli Stati membri
per il completamento dell'attuazione pratica della direttiva; –
lo svolgimento di ispezioni per
il controllo dell'applicazione della direttiva in conformità al regolamento
(CE) n. 324/2008[8]. 4. Assistenza
nell'attuazione della direttiva 4.1. Seminario
del 21 ottobre 2010 Nel
settembre 2006 era stato organizzato un primo seminario per consentire agli
Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sulle modalità
previste per il recepimento e l'attuazione della direttiva. Gli Stati membri
con più difficoltà hanno tuttavia chiesto di ottenere maggiori informazioni sui
dispositivi e le modalità di attuazione già introdotti con successo in alcuni
porti dell'Unione europea. La
Commissione ha risposto favorevolmente, organizzando il 21 ottobre 2010 un
secondo seminario durante il quale sono stati presentati vari esempi con l'intento
di contribuire a rafforzare gli standard di sicurezza dei porti. Il
seminario ha fatto luce sull'esistenza di diverse strategie per la definizione
del perimetro del porto dal punto di vista della sicurezza, in base alla
configurazione geografica delle zone portuali, la loro integrazione nel tessuto
urbano o con siti industriali e commerciali. Sono state illustrate alcune
soluzioni adottate per stabilire i limiti della zona portuale in casi
eterogenei, come quello del porto di estuario (Bordeaux), del porto storico
(La Valletta), del porto inserito in un tessuto urbano estremamente denso
(Salerno) o quello di uno dei porti più grandi al mondo (Rotterdam). Il
seminario ha consentito di riportare l'attenzione sugli obiettivi fondamentali
della direttiva e di insistere su tutti gli aspetti relativi alla valutazione
della sicurezza portuale, che rappresenta la vera pietra miliare dell'applicazione
della direttiva. Le conclusioni del
seminario sono state successivamente approvate dal comitato MARSEC. 4.2. Studio sugli aspetti tecnici
della sicurezza portuale (TAPS II) Alla
luce delle difficoltà riscontrate da alcuni Stati membri, la Commissione ha
incaricato il Centro comune di ricerca (CCR) di condurre uno studio sull'applicazione
della direttiva nei porti europei. Lo
studio in questione ha preso in esame le metodologie volte a favorire la
corretta applicazione della direttiva e i mezzi tecnici necessari alla sua
attuazione, con l'obiettivo di contribuire alla determinazione di criteri
comuni ai fini del perseguimento degli obiettivi della direttiva attraverso la
definizione di standard minimi, raccomandazioni, orientamenti e codici di buone
pratiche. Considerando le difficoltà o le reticenze di alcuni Stati membri per
quanto riguarda il campo d'applicazione della direttiva e le misure di
sicurezza portuale in generale, la definizione del perimetro del porto è
stata oggetto di particolare attenzione. La relazione finale propone una
metodologia basata su due fasi di verifiche successive: la prima, volta a
definire gli impianti portuali e gli altri elementi caratteristici del porto;
la seconda, orientata a stabilire i limiti del porto attraverso un'analisi dei
rischi in modo da ottenere la migliore efficacia in termini di sicurezza
portuale. Prima
di trasmettere alla Commissione la relazione finale del suo studio, l'Istituto
per la protezione e la sicurezza dei cittadini del CCR ha organizzato in Italia,
a Ispra, dal 9 al 10 marzo 2011, un incontro con tutte le parti
interessate, tra cui quattordici rappresentanti degli Stati membri e dell'industria
portuale, per presentare e discutere le conclusioni preliminari e le
raccomandazioni dello studio, incontro che ha consentito ai suoi autori di
convalidare le proprie conclusioni. Il
20 settembre 2011 i risultati dello studio TAPS II sono stati resi noti al
comitato MARSEC. Alcune proposte, in particolare quelle tese a sviluppare una
metodologia sistemica per eseguire un'analisi dei rischi in due fasi con l'obiettivo
di stabilire il perimetro del porto, sono state presentate come strumenti
particolarmente utili ed efficaci nel lavoro di indagine preliminare all'attuazione
pratica della direttiva[9]. Il
24 gennaio 2012 è stato presentato ai membri del comitato un documento di
lavoro sul capitolo relativo alla determinazione dei limiti del porto. Nel
complesso, gli Stati membri hanno sostenuto che la strategia illustrata dallo
studio avrebbe consentito di risolvere alcuni problemi legati alla definizione
del perimetro portuale. Pur rifiutando categoricamente l'ipotesi di un ricorso
obbligatorio a tale metodologia, essi hanno tuttavia dichiarato che le
conclusioni dello studio TAPS II avrebbero potuto essere utilizzate, su basi
non vincolanti e nell'ambito di una valutazione caso per caso, per la
successiva revisione quinquennale delle valutazioni di sicurezza portuale. 5. Controllo dell'attuazione della
direttiva 5.1. Controllo dei piani d'azione per il completamento dell'attuazione
pratica della direttiva La
Commissione ha introdotto dal 2009 un sistema che le consente di ricevere
regolarmente informazioni provenienti dagli Stati membri sull'attuazione della
direttiva. È stato avviato un dialogo costante con le autorità degli Stati
membri per ottenere su base regolare dati affidabili sul grado di esecuzione
delle valutazioni e l'adozione dei piani di sicurezza dei porti. Agli
Stati membri con i maggiori ritardi nell'adempimento dei propri obblighi è
stato chiesto di presentare piani d'azione nazionali corredati di date di
scadenza precise per la realizzazione delle valutazioni e dei piani. Sono state
inoltre richieste relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori
per verificare la corretta esecuzione degli impegni. La
situazione è rapidamente migliorata nel gruppo di Stati membri con un numero di
porti inferiore a 30, in quanto sono state condotte quasi tutte le valutazioni
ed è stato definito e approvato il 96% dei piani di sicurezza portuale. Di
contro, negli Stati membri con un numero di porti superiore a 30, l'adattamento
è stato molto più lento. Ad oggi è possibile ritenere che sia stato condotto il
92% delle valutazioni e siano stati definiti e approvati più dei due terzi (70%)
dei piani di sicurezza portuale. I ritardi osservati riguardano principalmente
il Regno Unito, la Spagna, la Grecia e la Germania. La mancanza di
volontà e determinazione di questi Stati membri a procedere in via prioritaria
all'attuazione della direttiva ha indotto la Commissione ad avviare procedimenti
di infrazione (vedi punto 5.3). 5.2. Svolgimento di ispezioni da parte della Commissione per il
controllo dell'applicazione della direttiva Le
procedure per il controllo dell'applicazione della direttiva sono state
eseguite durante le ispezioni della Commissione ai sensi del regolamento (CE)
n. 324/2008. Dal
2009 il programma di lavoro per lo svolgimento delle ispezioni nel settore
della sicurezza marittima comprende sistematicamente una parte che consente di
verificare la corretta attuazione delle procedure per il controllo dell'applicazione
della direttiva. Tuttavia,
fino al 2012 le ispezioni sono state ostacolate da ritardi nell'attuazione
pratica in quanto le amministrazioni locali non avevano ancora ricevuto le
istruzioni e i mezzi necessari all'esecuzione delle valutazioni di sicurezza
portuale. Nonostante
il contesto generale di attuazione della direttiva sia ora correttamente inquadrato,
le ispezioni condotte a partire dal 2012, sia a livello delle amministrazioni
nazionali sia direttamente su un campione di porti, hanno evidenziato un
profondo scostamento tra gli obiettivi di miglioramento
della sicurezza dei porti e i risultati ancora lacunosi riscontrati sul campo.
Gli ispettori riferiscono inoltre regolarmente di valutazioni eseguite secondo
procedure inadeguate, di piani incoerenti con l'esito della valutazione, della
mancata designazione degli agenti di sicurezza del porto, di sistemi di
supervisione periodica dei piani di sicurezza portuale non conformi e di inadempienza
alle norme in materia di formazione e esercitazioni. 5.3. Procedimenti
d'infrazione Pur
mantenendo un dialogo costante con tutti gli Stati membri per ottenere un'attuazione
conforme e coerente della direttiva, nel periodo 2009-2013 la Commissione è
stata costretta ad avviare cinque procedimenti d'infrazione. Tre
di questi procedimenti riguardano un'incompleta attuazione della direttiva per
ritardi accumulati nell'esecuzione delle valutazioni e nell'adozione dei piani
di sicurezza dei porti. Si tratta della Grecia, della Spagna e del
Regno Unito, che si sono ormai impegnati ad attuare nuovi piani d'azione
per dare piena esecuzione alle valutazioni e ai piani entro il primo semestre 2014. Altri
due procedimenti si riferiscono a un'applicazione non conforme della direttiva
riscontrata nel corso delle ispezioni: –
La prima riguarda il porto di
Malmö (Svezia), dove gli ispettori avevano constatato che gli undici impianti portuali
che compongono il porto erano stati classificati come altrettanti porti
individuali per evitare l'attuazione delle disposizioni essenziali della
direttiva. La procedura è stata archiviata dopo la revisione della valutazione
della sicurezza portuale che ha stabilito l'esistenza di un porto di Malmö
unico (Malmö Hamn) costituito dagli undici impianti portuali[10]. –
La seconda riguarda i porti del
Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania), dove le ispezioni hanno
evidenziato che le valutazioni e i piani di sicurezza portuale non erano ancora
stati stabiliti e attuati. Dopo l'invio di un parere motivato, le autorità
tedesche hanno deciso di effettuare nuove valutazioni di sicurezza nei porti comprendenti
più impianti portuali, al fine di predisporre piani di sicurezza portuale tali
da soddisfare gli obblighi della direttiva. 6. Aspetti particolari derivanti dai lavori di valutazione 6.1. Massa critica dei porti soggetti ai requisiti dell'attuazione
pratica della direttiva Dagli
scambi con le varie parti in causa è emerso che queste ultime ritengono che la
direttiva sia nel complesso ben strutturata per i grandi porti aventi una forte
attività commerciale ma che ponga maggiori difficoltà di adattamento ai piccoli
porti. Va
ricordato che la direttiva si applica a tutti i porti situati nel territorio di
uno Stato membro che comportano uno o più impianti portuali contemplati da un
piano di sicurezza dell'impianto portuale approvato a norma del regolamento
(CE) n. 725/2004 (articolo 2, paragrafo 2) e che gli Stati membri garantiscono
lo stretto coordinamento fra le misure di sicurezza dei porti e quelle adottate
in applicazione del regolamento (articoli 4 e 7). La direttiva prevede che gli
Stati membri determino i limiti di ogni porto e decidano in merito all'applicazione
delle misure della stessa nelle aree adiacenti. Pertanto,
al fine di garantire un'introduzione equilibrata di misure utili conformemente
al principio di proporzionalità, i colegislatori hanno cautelativamente
previsto all'articolo 2, paragrafo 4, che, ove i confini di un impianto
portuale ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004 inglobino tutto il
porto, le disposizioni pertinenti del regolamento prevalgono su quelle della
direttiva. Gli
Stati membri hanno fatto ampiamente ricorso a tale disposizione nei porti comprendenti
un solo impianto portuale a norma del regolamento. In base alla valutazione
della sicurezza del porto, il perimetro di quest'ultimo è stato molto spesso
(ma non sempre) definito come coincidente con il perimetro dell'impianto
portuale. Pertanto, dei 1 052 porti[11] che comprendono uno o più impianti portuali contemplati da
un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento, 586 sono stati
ritenuti conformi al campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4,
della direttiva, ossia il 55% dei porti dell'Unione europea. Questa situazione
è stata riscontrata in particolare negli Stati membri caratterizzati dalla
presenza di piccoli porti disseminati lungo il litorale o nelle isole[12]. 6.2. Conoscenza delle minacce e sensibilizzazione degli
operatori Il
lavoro condotto nelle valutazioni sulla sicurezza ha permesso di identificare i
beni e le infrastrutture da proteggere dalle minacce e dai rischi che gravano
sulle attività portuali. La fase successiva è consistita nell'elaborazione
e attuazione di misure adeguate capaci di ridurre le minacce a ciascuno dei tre
livelli di rischio identificati (normale, crescente, elevato) utilizzando
procedure specifiche e attrezzature tecniche idonee alle caratteristiche
specifiche dei porti e in grado di garantire una risposta adeguata alla
vulnerabilità potenziale delle infrastrutture. La
direttiva ha dato la possibilità di istituire commissioni per la sicurezza del
porto incaricate di fornire consulenza pratica (considerando 9). Negli Stati
membri che hanno costituito questo tipo di struttura, la commissione è
solitamente composta dai rappresentanti locali delle amministrazioni preposte
alla sicurezza (servizi di polizia, guardacoste, affari marittimi, dogane,
gendarmeria, ecc.). Gli indispensabili scambi d'informazione trovano pertanto
in tali strutture una sede idonea per diffondere la conoscenza della minaccia e
favorire la sensibilizzazione di tutti gli operatori interessati. Il
rafforzamento della sensibilizzazione nei confronti della protezione dei porti
rientra nella politica generale di sicurezza che è importante far conoscere a
tutto il personale del porto (quindi sia agli addetti delle imprese portuali,
sia ai dipendenti delle società esterne che partecipano all'attività portuale),
così come ai suoi vari utenti. Le azioni di sensibilizzazione sono uno
strumento prezioso per garantire non solo un'efficace diffusione delle misure
di sicurezza ma anche un'adeguata pedagogia del rispetto. È importante che
queste misure di sicurezza siano percepite come mezzi per favorire l'esercizio
e lo sviluppo delle attività economiche del porto. Una
maggiore attenzione ai requisiti sulla formazione del personale e lo
svolgimento delle esercitazioni di sicurezza portuale[13], come peraltro costantemente sottolineato dalle relazioni
ispettive, garantirebbe inoltre un miglioramento del livello di conoscenza
generale necessario alla protezione dei porti. 6.3. Controllo e sorveglianza dei piani di sicurezza portuale In
conformità dell'articolo 13 della direttiva, il controllo esercitato dagli
Stati membri deve assicurare una supervisione adeguata e periodica dei piani di
sicurezza dei porti e della loro applicazione. Si tratta di un aspetto cruciale
che non ha ancora raggiunto la velocità di crociera in tutti gli Stati membri,
non solo a causa dei ritardi nel recepimento ma anche a causa dello scostamento
tra gli obiettivi fissati e le risorse necessarie all'esecuzione di tali
controlli. Ogni
Stato membro ha sviluppato un suo sistema di supervisione in base alla propria
organizzazione interna e alle risorse disponibili. Questo compito di controllo
è stato assegnato in alcuni casi alle amministrazioni centrali, in altri alle
amministrazioni locali, in altri ancora a gruppi polivalenti composti da più
corpi amministrativi (trasporti, polizia, dogane, capitanerie, ecc.). Gli audit
hanno lo scopo di verificare che i piani siano conformi alla regolamentazione,
che le misure di sicurezza realmente attuate corrispondano concretamente ai
requisiti del piano e che tali misure siano effettivamente attuate. Questi
compiti vengono eseguiti in base a un programma di lavoro definito a intervalli
regolari. Nel momento in cui viene rilevata un'inadempienza, si formula una
proposta per porvi rimedio. In base alla relazione trasmessa all'amministrazione
competente, può essere necessario procedere a una nuova valutazione della
sicurezza del porto o a un aggiornamento del piano. I servizi di ispezione sono
particolarmente attenti a verificare che le misure adottate all'interno degli
impianti portuali siano opportunamente coordinate con quelle previste a livello
del porto. Il controllo delle misure correttive può talvolta essere effettuato
nell'ambito di audit non preannunciati sulla qualità operativa delle misure
introdotte. Le
relazioni dei controllori e degli ispettori della Commissione garantiscono alle
autorità nazionali una base per fornire consulenza e assistenza alle competenti
autorità portuali al fine di rimediare alle inadempienze riscontrate. Tale
prassi deve essere incentivata e ulteriormente sviluppata. Purtroppo alcuni
Stati membri non hanno ancora creato le strutture necessarie a garantire il
controllo di conformità con regolarità e in modo appropriato[14]. È importante che le risorse umane o finanziarie destinate
a queste attività di sorveglianza siano predisposte quanto prima. In futuro l'attenzione
su questo aspetto sarà ulteriormente rafforzata. Gli attuali sistemi di
supervisione dei piani di sicurezza portuale restano nel complesso da
migliorare. 7. Conclusione La
valutazione dell'attuazione della direttiva 2005/65/CE rivela che le misure
necessarie per giungere a una completa applicazione di tutte le disposizioni
della stessa restano ancora da migliorare nella maggior parte degli Stati
membri. L'esperienza
maturata durante il controllo dell'attuazione della direttiva indica tuttavia
che sono stati compiuti notevoli progressi. Non vi sono dubbi sul fatto che il
livello di sicurezza dei porti europei abbia registrato un miglioramento. L'azione
combinata dell'attuazione del regolamento e dell'applicazione della direttiva
ha permesso di sviluppare un quadro credibile per prevenire le minacce alla
sicurezza dei porti e ottenere un'adeguata protezione delle attività marittime
e portuali. Sebbene l'impatto di queste misure sia difficilmente quantificabile
dal punto di vista della dissuasione degli atti terroristici, le autorità
portuali sono concordi nel riconoscere le apprezzabili conseguenze che esse
hanno avuto sul fronte della netta diminuzione dei casi di contrabbando, furto
e atti vandalici. Inoltre l'introduzione delle misure di sicurezza ha spesso
condotto a rivedere l'organizzazione dei porti, ad esempio per quanto riguarda
la circolazione e l'immagazzinamento delle merci, il controllo dell'accesso
alle varie parti del porto o la definizione delle aree riservate. Queste misure
si sono rivelate un prezioso strumento per migliorare l'efficacia delle
attività portuali in un contesto altamente competitivo. Come
ricordato dalla Commissione nella comunicazione[15] del 23 maggio 2013 Porti: un motore per la crescita,
l'Unione dipende in misura notevole dai porti marittimi per gli scambi con il
resto del mondo e nel suo mercato interno. La sicurezza dei porti e delle zone
di avvicinamento è quindi essenziale per garantire la sicurezza globale del
trasporto marittimo. Le condizioni della sicurezza portuale richiedono un alto
livello di vigilanza da parte degli Stati membri e di preparazione da parte di
tutti i soggetti interessati per garantire un livello di sicurezza elevato e
uniforme in tutti i porti europei. Per questa ragione tutte le parti
interessate devono continuare a lavorare per migliorare in modo permanente i
dispositivi di prevenzione, protezione e reazione per contrastare le nuove
minacce. A tale scopo, i sistemi di sicurezza degli impianti portuali e quelli
del porto devono integrarsi perfettamente. L'efficacia delle relazioni tra il
porto, i suoi impianti portuali e le navi che vi fanno scalo resta una delle
grandi sfide di operatori e amministratori. Nei
prossimi mesi gli Stati membri dovranno riesaminare le valutazioni e i piani di
sicurezza portuale secondo le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva,
che prevede, per tale riesame, una frequenza almeno quinquennale. In tal senso,
la Commissione ritiene che la metodologia messa a punto nello studio TAPS II
possa, in caso di necessità, essere validamente utilizzata per ridefinire il
perimetro dei porti, anche tenendo in debito conto lo specchio d'acqua. Si
aggiunga che nell'ambito del programma di lavoro pluriennale delle ispezioni
della Commissioni verrà avviata una fase di controlli più approfonditi. Si
tratterà, ad esempio, di proseguire l'esame dell'attuazione e l'applicazione
delle procedure previste dai piani di sicurezza portuale applicabili ai
passeggeri e ai veicoli da imbarcare su traghetti ro-ro (per loro natura
particolarmente vulnerabili) o di verificare che gli Stati membri interessati
collaborino alla valutazione della sicurezza portuale alle due estremità della
linea marittima, nel caso di servizi di trasporto marittimo internazionale. Infine
la Commissione continuerà a lavorare con gli Stati membri per migliorare l'attuazione
della direttiva con l'obiettivo comune di garantire una migliore protezione dei
porti dell'Unione europea a beneficio di tutti i fruitori dei porti, degli
utenti dei mezzi di trasporto, dell'economia del trasporto marittimo e della
società nel suo complesso. Essa continuerà a vigilare sulla corretta
applicazione di questa direttiva e a promuovere le azioni legali che riterrà
necessarie. [1] Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei
porti - GU L 310 del 25.11.2005, pag. 2. [2] Regolamento (CE) n. 725/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al
miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali - GU L 129
del 29.4.2004, pag. 6. [3] Poiché la direttiva riguarda
soltanto i porti marittimi, gli obblighi in essa contenuti non si applicano
all'Austria, alla Repubblica ceca, all'Ungheria, al Lussemburgo e alla
Slovacchia. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) provvede inoltre a verificare
che l'Islanda e la Norvegia rispettino gli obblighi loro incombenti in virtù
dell'accordo sullo Spazio economico europeo. [4] L'autorità di sicurezza del porto è
designata dallo Stato membro a norma dell'articolo 5 della direttiva. [5] COM(2009) 2 definitivo. [6] L'attuazione della direttiva in
Croazia non è ancora stata oggetto di valutazione. [7] Causa C-464/08 Commissione delle
Comunità europee/Repubblica di Estonia del 3 settembre 2009 e causa C-527/08
Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord del 3 settembre 2009. [8] Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9
aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni
della Commissione nel settore della sicurezza marittima - GU L 98 del 10.4.2008, pag. 5. [9] Durante le ispezioni è stato
possibile accertare in più occasioni il valore pedagogico e gli spunti di
riflessione proposti dallo studio TAPS II. [10] Un'ispezione di controllo ha permesso
di verificare e di confermare la conformità dell'attuazione della direttiva a
Malmö. [11] La differenza rispetto al numero riportato nella relazione
del 2009 (754 porti) è dovuta al fatto che alcuni Stati membri non avevano
inizialmente inserito nel loro elenco di porti interessati dalla direttiva
quelli contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4. Tale situazione è stata
corretta su richiesta della Commissione (dati al 16.9.2013). [12] I porti dotati di un impianto portuale unico rappresentano
una percentuale rilevante dei porti della Finlandia (65/78, l'83%), della
Svezia (131/162, l'81%), della Grecia (82/119, il 69%), del Regno Unito (119/175,
il 68%) e della Danimarca (51/82, il 62%). [13] Il 4 maggio 2012, a seguito della
compilazione di un manuale sulle esercitazioni e l'addestramento alla sicurezza
portuale, è stata condotta un'esercitazione nel porto di Anversa (Belgio), che
è stata seguita da osservatori degli Stati membri e della Commissione. [14] Nell'ambito degli scambi di
informazione è stato chiesto agli Stati membri di fornire un compendio dei loro
programmi. Alcuni hanno trasmesso dati precisi sull'ingaggio di controllori e
sulle tabelle di svolgimento degli audit portuali mentre altri non sono stati
in condizione di garantire lo stesso livello di precisione. [15] COM(2013) 295 definitivo.