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Document 52013DC0456
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Concerning Article 8a of Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l’articolo 8 bis della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l’articolo 8 bis della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio
/* COM/2013/0456 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l’articolo 8 bis della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio /* COM/2013/0456 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l’articolo 8 bis della
direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile
diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio 1. Introduzione L’articolo 8 bis della direttiva 98/70/CE
(in appresso, la “direttiva”) prevede che la Commissione riferisca le sue
conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo di un metodo di
prova per la valutazione dei rischi per la salute e l’ambiente derivanti dall’utilizzazione
di additivi metallici nei combustibili. Per additivi metallici nei combustibili si
intendono sostanze aggiunte intenzionalmente al combustibile (benzina, diesel e
biodiesel) al fine di migliorarne le prestazioni[1].
Tali additivi si diffondono in ultima analisi nell’ambiente in quanto la
percentuale di metallo in essi contenuta non si degrada durante nessuna fase
della loro produzione o del loro utilizzo. In questo modo, costituiscono un’importante
fonte di esposizione per gli esseri umani e/o il biota per il loro intero ciclo
di vita con possibili conseguenze sulla salute e sull’ambiente[2] [3].
Questo potenziale impatto giustifica la regolamentazione degli additivi
metallici nei combustibili attraverso la fissazione di valori limite in base al
principio di precauzione. La direttiva stabilisce un limite attuale per il
metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) pari a 6 mg di manganese al
litro. Tale valore aumenterà a 2 mg di manganese al litro dal 1° gennaio 2014.
Il limite suddetto può essere rivisto mediante una procedura di comitatologia
sulla base di una valutazione effettuata con il metodo di prova illustrato
nella presente relazione. 2. Valutazione dei rischi potenziali sulla
salute e l’ambiente degli additivi metallici nei combustibili L’impiego di additivi metallici nei combustibili ha
un impatto potenziale sulla salute e l’ambiente. Tale impatto è influenzato da
una serie di fattori: il tipo di additivi metallici nei combustibili, il
relativo livello di concentrazione, il livello e la durata dell’esposizione e
la via attraverso la quale l’esposizione è avvenuta. Le componenti metalliche
degli additivi metallici nei combustibili possono costituire un rischio sia per
gli esseri umani, sia per l’ambiente a causa della loro reattività intrinseca,
della loro tossicità e della possibilità di accumularsi all’interno di
organismi viventi. Se una sostanza è ritenuta pericolosa per la
salute umana e l’ambiente, dovrebbe essere valutata ed etichettata ai sensi del
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura
e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (in appresso, “regolamento CLP”)
prima di essere immessa sul mercato. Fonti possibili di
emissione connesse agli additivi metallici nei combustibili Le emissioni di additivi metallici nei combustibili
possono diffondersi nell’ambiente in ogni fase del loro ciclo di vita, dalla
produzione allo smaltimento. Tali emissioni possono risultare nell’esposizione
diretta o indiretta degli esseri umani e del biota agli additivi metallici nei
combustibili, ai relativi composti emessi o ai loro prodotti di trasformazione
e possono pertanto contribuire al rischio potenziale alla salute umana e all’ambiente
generato da tali sostanze. Per valutare gli impatti potenziali degli additivi
metallici nei combustibili sui composti prodotti durante la combustione del combustibile
dei veicoli e/o che rimangono nei gas di scarico occorre paragonare le
emissioni prodotte con e senza l’uso di tali additivi. In tale contesto, il
Centro comune di ricerca della Commissione ha sviluppato un protocollo di prova[4] per il monitoraggio e il
calcolo dei dati sulle emissioni relative agli additivi metallici nei combustibili,
con particolare accento alla fase di utilizzo del loro ciclo di vita. Il
protocollo in oggetto prevede l’effettuazione delle misurazioni allo scarico e
il confronto delle emissioni tra combustibili contenenti additivi metallici e combustibili
non contenenti tali additivi. Il protocollo di prova riguarda un parco macchine
rappresentativo dell’Unione europea e non prevede l’individuazione di soglie di
superamento o mancato superamento della prova. Il protocollo mira al
raggiungimento dei seguenti obiettivi: ·
valutazione degli effetti a breve termine degli additivi
metallici nei combustibili sulle emissioni regolamentate (ovvero, emissioni di
HC, CO, NOx, PM, PN e CO2); ·
misurazione della massa di emissioni metalliche
prodotte dalla combustione del combustibile contenente additivi metallici[5], e definizione della speciazione
dei prodotti della combustione, nonché della distribuzione delle dimensioni
delle particelle nei metalli aggregati in particelle; e ·
valutazione degli effetti degli additivi metallici
nei combustibili sulle prestazioni a lungo termine in materia di emissioni del
motore del veicolo e del suo sistema di controllo delle emissioni. Il protocollo di prova in oggetto costituisce
parte integrante del metodo di prova e il suo utilizzo rappresenta una
componente obbligatoria della valutazione complessiva dei rischi per l’ambiente
e la salute generati dagli additivi metallici nei combustibili. Possibili vie di
esposizione Le principali vie di esposizione durante il ciclo
di vita degli additivi metallici nei combustibili sono le seguenti: ·
in fase di ricerca e sviluppo, produzione e
stoccaggio; ·
in fase di commercializzazione, distribuzione e
trasporto; ·
al momento dell’uso; e ·
dall’ambiente in generale. Si prevede che i casi di esposizione in ambito
professionale si verifichino prevalentemente durante le prime due fasi del
ciclo di vita e che l’esposizione da parte del pubblico professionale sia
limitata alla fase finale. Si prevede che l’esposizione avvenga per via orale o
cutanea e che l’inalazione rappresenti una delle vie principali di esposizione
per gli esseri umani. Risultati e implicazioni In passato, i timori legati alla salute associati
agli additivi metallici nei combustibili (come il piombo) hanno portato alla
graduale cessazione del loro impiego. È evidente che gli additivi metallici nei
combustibili contengono componenti metalliche in grado di costituire in sé un
rischio sia per gli esseri umani, sia per l’ambiente a causa della loro
reattività intrinseca, della loro tossicità e della possibilità di accumularsi
all’interno di organismi viventi. Vengono sviluppate nuove sostanze per le quali è
disponibile un numero limitato di dati sui loro effetti sulla salute e l’ambiente
e vi sono scarse conoscenze in merito ai loro valori di ecotossicità e
tossicità. Determinare la loro tossicità[6]
ed ecotossicità è una condizione preliminare per valutare i loro impatti
effettivi sull’ambiente e la salute. Occorre pertanto sviluppare un metodo di
prova. 3. Metodo di prova L’obiettivo del metodo è valutare i rischi per la
salute e l’ambiente derivanti dall’uso degli additivi metallici nei combustibili.
È destinato a essere sufficientemente generico da potersi applicare a tutti gli
additivi metallici nei combustibili. Prima della valutazione può essere
opportuno applicare un approccio olistico alla valutazione delle implicazioni
ambientali di varie scelte tra sostanze chimiche, prodotti e tecnologie al fine
di definire le priorità negli sforzi da compiere e fornire ai addetti alla
gestione del rischio informazioni che consentano loro di prendere decisioni più
mirate. Una simile meta-valutazione è riportata in basso: Esempio
di approccio olistico alla valutazione dei rischi
delle sostanze chimiche adattato
dall’Agenzia per la protezione
ambientale (EPA) degli Stati Uniti (2011) Lo sviluppo del metodo ha preso atto dell’esistenza
di metodi e processi esistenti, quali ad esempio quelli previsti dai
regolamenti REACH e CLP. Il regolamento REACH prevede già orientamenti per la
valutazione dei rischi posti dalle sostanze chimiche, pertanto è opportuno che
il metodo di prova sia coerente con tale approccio già esistente. Tuttavia, vi
è la necessità di valutare rischi specifici alla salute e all’ambiente
derivanti dall’uso degli additivi metallici nei combustibili. Di conseguenza,
il metodo illustrato in sintesi nell’immagine in basso rappresenta un
adattamento di tale contesto alle specificità degli additivi metallici nei
combustibili. Ulteriori dettagli sono riportati in basso: Caratteristiche delle emissioni durante il
ciclo di vita Le emissioni possono essere generate durante l’intero
ciclo di vita degli additivi metallici nei combustibili, pertanto l’obiettivo
di questa fase è fornire orientamenti sulla stima delle emissioni nell’ambiente
(vale a dire, nell’acqua, nel suolo e nell’aria) degli additivi metallici nei
combustibili, compresi i composti risultanti dalla combustione e i prodotti di
trasformazione generati durante l’utilizzo. Durante la fase di utilizzo del
veicolo occorre applicare il protocollo di prova del Centro comune di ricerca
della Commissione. Per informazioni esaurienti sul protocollo di
prova è possibile consultare il sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/docs/fuel_metallic_additive_protocol_en.pdf Valutazione del pericolo L’obiettivo di tale fase è raccogliere
informazioni qualitative e quantitative sui possibili pericoli agli esseri
umani e all’ambiente posti dagli additivi metallici nei combustibili, dai composti
emessi e dai prodotti di trasformazione. Valutazione dell’esposizione La valutazione dell’esposizione è il processo che
consiste nel misurare o stimare la dose o concentrazione della sostanza alla
quale le persone o l’ambiente sono o potrebbero essere esposti a seconda dell’uso
della sostanza stessa. La valutazione dell’esposizione è condotta in due fasi:
sviluppo di possibili scenari di esposizione e stima dell’esposizione sia degli
esseri umani, sia dell’ambiente. Caratterizzazione del rischio La caratterizzazione del rischio viene eseguita confrontando i livelli
attesi di esposizione con i livelli attesi di concentrazione senza effetti
della valutazione del pericolo per gli esseri umani e l’ambiente. Il
rapporto tra l’esposizione e i livelli di concentrazione senza effetti fornisce
una misurazione approssimativa del rischio e l’indicazione a) dell’eventuale
necessità di condurre una valutazione del rischio più precisa e/o b) dell’eventuale
opportunità di fasi volte alla riduzione o alla riduzione dei rischi. Gestione del rischio Nel caso degli additivi metallici contenuti nei combustibili,
il processo di gestione del rischio consiste tipicamente nel ricercare l’equilibrio
tra i rischi e i benefici delle sostanze. Dato che tale metodo richiede una valutazione
comparativa di combustibili formulati con e senza uno specifico additivo
metallico, le informazioni fornite agli addetti alla gestione del rischio
dovrebbero consentire loro di giudicare meglio i compromessi rischi/benefici
degli additivi metallici nei combustibili in termini relativi, in quanto la
gestione del rischio consiste essenzialmente nell’operare scelte tra opzioni
diverse. Per informazioni esaurienti sul metodo[7] consultare il sito Internet della
Commissione: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/docs/bio_report_en.pdf Applicazione del metodo La Commissione constata che conformemente al
metodo ogni soggetto interessato che lo applica istituisce un comitato
consultivo composto da membri riconosciuti quali autorità imparziali e
obiettive in varie discipline tecniche, compresi settori quali la tecnologia
dei veicoli e dei combustibili, l’analisi all’esposizione, gli effetti sulla
salute e l’ambiente e la valutazione/gestione del rischio al fine di “fornire
assistenza e consulenza durante la preparazione e lo svolgimento della
valutazione.” Sebbene la Commissione non disponga di una base giuridica per
richiedere o disciplinare tali consigli consultivi, prende atto del fatto che
essi contribuiscono a garantire che il risultato della valutazione sia in grado
di sostenere un esame scientifico minuzioso, sia credibile e riproducibile e che
venga condotto in modo trasparente. Di conseguenza, la Commissione è pronta a
fornire consulenza per quanto riguarda la composizione di un comitato
consultivo, laddove necessario. 4. Conclusioni Risulta evidente che l’uso di additivi metallici
nei combustibili ha un impatto potenziale sulla salute e l’ambiente. Per valutare
tale impatto è stato sviluppato un metodo che deve essere impiegato da ciascun
soggetto interessato in fase di definizione o revisione dei limiti agli additivi
metallici nei combustibili previsti dalla direttiva. La Commissione monitora l’applicazione di tale
metodo e adotta tutte le misure del caso. [1] Le
prestazioni dipendono da numerosi altri fattori, quali compressione del motore,
altre sostanze contenute nel combustibile, ecc. [2] Comitato
speciale sulle tecnologie emergenti dell’Istituto per gli effetti sulla salute
(HEI Special Committee on Emerging Technologies) (2011) The Future of
Vehicle Fuels and Technologies: Anticipating Health Benefits and Challenges.
Comunicazione 16 – Istituto per gli effetti sulla salute. Boston,
Massachusetts. pag. 26. [3] Piano strategico 2009-2011 del Consiglio Internazionale
per i Trasporti Puliti (ICCT) (2008). [4] Centro comune di ricerca (2011) Protocol for the
evaluation of effects of Metallic Fuel Additives on the emissions performance
of vehicles. [5] Le misurazioni delle emissioni dovrebbero essere
eseguite conformemente alla procedura di omologazione europea: ”I gas di
scarico vengono diluiti e un campione proporzionale viene raccolto in uno o più
sacchi. L’analisi dei gas di scarico contenuti nel sacco viene effettuata il
più presto possibile (…) dopo la fine del ciclo di prova”. La procedura è
descritta nel regolamento n. 83 dell’UNECE, revisione 4, del 26 aprile 2011:
“Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto
riguarda le emissioni inquinanti in base al combustibile utilizzato dal
motore”. [6] Se una sostanza o miscela corrisponde ai criteri
relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente è classificata
nelle rispettive classi di pericolo prima di essere immessa sul mercato
(articolo 3 CLP). Ai fini della classificazione i fabbricanti fanno uso di
tutte le informazioni disponibili, comprese le informazioni relative a sostanze
affini utilizzabili. Inoltre, i fornitori di sostanze pericolose assicurano che
tali sostanze/miscele siano etichettate e imballate conformemente al
regolamento CLP (articolo 4 CLP). Infine, indipendentemente dal loro
tonnellaggio, le sostanze o le miscele classificate come pericolose vengono
notificate dai rispettivi fornitori per essere incluse nell’inventario delle
classificazioni e delle etichettature dell’Agenzia europea delle sostanze
chimiche (articoli 39-42 CLP). [7] Relazione redatta dal
Servizio sulla biointelligenza per la Commissione europea: Development of a
risk assessment for health and the environment from the use of metallic
additives and a test methodology for that purpose.