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Document 52013AP0210

    P7_TA(2013)0210 Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)0276 — C7-0128/2011 — 2011/0130(COD)) P7_TC1-COD(2011)0130 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

    GU C 55 del 12.2.2016, p. 143–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 55/143


    P7_TA(2013)0210

    Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)0276 — C7-0128/2011 — 2011/0130(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2016/C 055/34)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0276),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) e f) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0128/2011),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato delle regioni del 16 febbraio 2012 (1),

    visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 51 del regolamento,

    visti la relazione della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0126/2013),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 113 del 18.4.2012, pag. 56.


    P7_TC1-COD(2011)0130

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 606/2013.)


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