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Document 52013AP0113

    P7_TA(2013)0113 Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (COM(2012)0697 — C7-0385/2012 — 2012/0328(COD)) P7_TC1-COD(2012)0328 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2013 in vista dell'adozione della decisione n …/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

    GU C 45 del 5.2.2016, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 45/116


    P7_TA(2013)0113

    Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (COM(2012)0697 — C7-0385/2012 — 2012/0328(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2016/C 045/27)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0697),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0385/2012),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, approvato a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 2002/358/CE (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013 (2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0060/2013),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

    3.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002 riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.).

    (2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


    P7_TC1-COD(2012)0328

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2013 in vista dell'adozione della decisione n …/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

    (Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione n. 377/2013/UE.)


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Dichiarazione della Commissione

    La Commissione rammenta che, a norma dell'articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, i proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote del settore aereo dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, specialmente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. I proventi derivanti dalla vendita all'asta dovrebbero essere utilizzati anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a evitare la deforestazione.

    La Commissione osserva che gli Stati membri devono informarla delle iniziative prese a norma dell'articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE concernente l'uso di proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote del settore aereo. Disposizioni specifiche sul contenuto di tale comunicazione sono definite nel regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (1). Ulteriori dettagli saranno stabiliti in un atto di esecuzione della Commissione a norma dell'articolo 18 di tale regolamento. Gli Stati membri metteranno a disposizione del pubblico tali comunicazioni e la Commissione pubblicherà i dati aggregati dell'Unione al riguardo in una forma facilmente accessibile.

    La Commissione sottolinea che un meccanismo globale basato sul mercato, che fissa un prezzo internazionale sulle emissioni di CO2 provenienti dai trasporti aerei internazionali, oltre a conseguire il suo obiettivo primario di riduzione delle emissioni, contribuisce a fornire le risorse necessarie per le misure internazionali a favore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.


    (1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.


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