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Document 52012XP0346

    Fondi europei di venture capital ***I Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012 , alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

    GU C 353E del 3.12.2013, p. 280–303 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 353/280


    Giovedì 13 settembre 2012
    Fondi europei di venture capital ***I

    P7_TA(2012)0346

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)) (1)

    2013/C 353 E/50

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    [Emendamento n. 2]

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (2)

    alla proposta della Commissione


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0193/2012).

    (2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.


    Giovedì 13 settembre 2012
    REGOLAMENTO (UE) No …/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo ai fondi europei di venture capital

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il venture capital finanzia imprese che sono generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione. Inoltre, i fondi di venture capital forniscono alle imprese competenze e conoscenze preziose, contatti d'affari e consulenza strategica e sul patrimonio di marca. Fornendo finanziamenti e consulenza a queste imprese, i fondi di venture capital stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla mobilitazione di capitali, favoriscono la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, incrementano i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favoriscono imprenditorialità, innovazione e competitività , iscrivendosi nel quadro degli obiettivi della Strategia UE 2020 e delle sfide di lungo periodo degli Stati membri, come quelle individuate nella relazione (Global Trends 2030) del Sistema europeo di analisi politica e strategica (ESPAS) .

    (2)

    È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture capital" ("FEVC") , con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul buon funzionamento del mercato interno, poiché i fondi di venture capital che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata a un "FEVC" . Ancora, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di fondi di venture capital diversi. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitale transfrontaliera da parte dei fondi di venture capital ed evitare distorsioni competitive tra tali fondi; occorre inoltre impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni competitive rilevanti. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

    (3)

    È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai fondi europei di venture capital che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione con la denominazione di " FEVC ", e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È necessario che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi.

    (4)

    La definizione di requisiti qualitativi per l'utilizzo della denominazione di " FEVC " sotto forma di regolamento assicurerebbe l'applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Ciò garantirebbe condizioni uniformi per l'utilizzo di tale denominazione atte a impedire l'insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. Il regolamento dovrebbe prevedere che i gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione debbano rispettare le stesse regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori che desiderano investire in fondi di venture capital. Un regolamento ridurrebbe anche la complessità normativa e il costo, a carico del gestore, connesso alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Un regolamento contribuirebbe anche all'eliminazione di distorsioni competitive.

    (4 bis)

    Come dichiarato nella comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo "Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti", nel 2012 la Commissione completerà la disamina degli ostacoli di natura fiscale agli investimenti transfrontalieri di venture capital e si propone di presentare, nel 2013, soluzioni volte a eliminare gli ostacoli e a prevenire, al contempo, elusione ed evasione fiscale.

    (4 ter)

    Occorre prevedere la possibilità che un fondo di venture capital qualificato sia gestito internamente o esternamente. Qualora sia gestito internamente, il fondo di venture capital qualificato è anche il gestore ed è pertanto tenuto a rispettare tutti i requisiti per i gestori di fondi di venture capital qualificati di cui al presente regolamento e ad essere registrato come tale. È tuttavia necessario non consentire che un fondo di venture capital qualificato gestito internamente sia il gestore esterno di altri organismi di investimento collettivo o OICVM.

    (5)

    Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e altre norme dell'Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4), che sono stabiliti nell'Unione e sono registrati presso l'autorità competente nel proprio Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (5), purché tali gestori gestiscano portafogli di fondi di venture capital qualificati . Tuttavia, occorre autorizzare i gestori di fondi di venture capital che sono registrati a norma del presente regolamento e che sono gestori esterni a gestire anche OICVM soggetti ad autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.

    (5 bis)

    Inoltre, ▐ il presente regolamento si applica solo ai gestori degli organismi di investimento collettivo le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) , della direttiva 2011/61/UE. Ciò significa che il calcolo della soglia ai fini del presente regolamento segue il calcolo della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE.

    (5 ter)

    Tuttavia, i gestori di fondi di venture capital registrati a norma del presente regolamento le cui attività superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, e che pertanto, in base all'articolo 6 di tale direttiva, divengono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del loro Stato membro d'origine, possono continuare a servirsi della denominazione di "FEVC" in relazione alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione, a condizione che, in relazione a questi fondi, continuino costantemente a rispettare i requisiti di cui alla direttiva citata nonché a determinati requisiti per l'utilizzo della denominazione di "FEVC" specificati nel presente regolamento. Ciò si applica sia ai fondi di venture capital qualificati esistenti che a quelli stabiliti dopo il superamento della soglia.

    (6)

    Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione di " FEVC ". In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell'Unione esistenti.

    (7)

    È necessario che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei fondi di venture capital, in particolare sulle imprese di portafoglio in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un fondo di venture capital qualificato e altri fondi di investimento alternativi che assumono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio le acquisizioni o gli investimenti immobiliari speculativi, che il presente regolamento non intende promuovere .

    (8)

    In linea con l'obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo contemplati dal presente regolamento e al fine di assicurare che essi si concentrino sull'erogazione di capitali alle piccole imprese nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria, i fondi di venture capital qualificati dovrebbero essere i fondi che intendono investire almeno il 70 % dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato ▐ in tali imprese ▐. Occorre non consentire al fondo di venture capital qualificato di investire oltre il 30 % dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività diverse dagli investimenti ammissibili. Ciò significa che mentre è opportuno che il 30 % corrisponda al limite massimo per gli investimenti non ammissibili, è necessario che il 70 % degli investimenti sia ammissibile durante il ciclo di vita del fondo di venture capital qualificato. Tali limiti vanno calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i pertinenti costi e della detenzione di cassa e altre disponibilità liquide. Occorre stabilire nel presente regolamento i dettagli necessari per il calcolo dei limiti di investimento citati.

    (8 bis)

    L'obiettivo del presente regolamento è di sostenere la crescita e l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione. Gli investimenti nelle imprese di portafoglio ammissibili stabilite nei paesi terzi possono apportare più capitale ai fondi di venture capital qualificati e quindi favorire le PMI nell'Unione. Tuttavia, in nessun caso vanno operati investimenti in imprese di portafoglio di paesi terzi che si trovano in paradisi fiscali o giurisdizioni non cooperative.

    (8 ter)

    È opportuno che un fondo di venture capital qualificato non sia stabilito in paradisi fiscali o giurisdizioni non cooperative, quali paesi terzi caratterizzati in particolare da una tassazione nulla o nominale, dall'assenza di adeguati accordi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore del fondo di venture capital e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il fondo di venture capital qualificato è stabilito, o dalla mancanza di uno scambio di informazioni efficace in materia fiscale. È inoltre necessario che un fondo di venture capital qualificato non investa in giurisdizioni che presentano una o più delle caratteristiche di cui sopra.

    (8 quater)

    I gestori di un fondo di venture capital qualificato devono essere in grado di attrarre impegni di capitale aggiuntivi durante il ciclo di vita del fondo. Tali impegni di capitale aggiuntivi durante il ciclo di vita del fondo di venture capital qualificato vanno tenuti in considerazione al momento di decidere l'investimento successivo in attività che non siano qualificate. Gli impegni di capitale aggiuntivi vanno consentiti conformemente ai criteri e alle condizioni di cui al regolamento o agli atti costitutivi del fondo.

    (8 quinquies)

    È opportuno che gli investimenti ammissibili siano sotto forma di strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity. Gli strumenti di quasi-equity comprendono gli strumenti finanziari, che rappresentano una combinazione di equity e debito, in cui il rendimento dell'investimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso dello strumento in caso di default non è pienamente garantito. Appartengono a tale categoria una varietà di strumenti finanziari come i prestiti subordinati, le partecipazioni senza diritto di voto, i prestiti partecipativi, i diritti di partecipazione agli utili, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant. A integrazione degli strumenti di equity o quasi-equity, ma non in sostituzione ad essi, è opportuno consentire prestiti garantiti e non garantiti, ad esempio finanziamenti ponte, concessi dal fondo di venture capital qualificato a un'impresa di portafoglio ammissibile nella quale il fondo di venture capital qualificato detiene già investimenti ammissibili, a condizione che non oltre il 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato del fondo sia utilizzato per tali prestiti. Inoltre, al fine di rispecchiare le prassi commerciali esistenti del mercato del venture capital, è necessario consentire ai fondi di venture capital qualificati di acquistare i titoli azionari esistenti di un'impresa di portafoglio ammissibile da attuali azionisti di tale impresa. Ai fini di garantire le massime opportunità di raccolta di capitale, occorre altresì permettere gli investimenti in altri fondi di venture capital qualificati. Per evitare di diluire gli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, occorre permettere ai fondi di venture capital qualificati di investire in altri fondi di venture capital qualificati, a condizione che questi ultimi non abbiano investito a loro volta oltre il 10 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in altri fondi di venture capital qualificati.

    (8 sexies)

    L'attività primaria dei fondi di venture capital è fornire finanziamenti alle PMI mediante investimenti primari. È opportuno che i fondi di venture capital non partecipino ad attività bancarie di importanza sistemica esterne al comune quadro normativo prudenziale (il cosiddetto "sistema bancario ombra"), né si basino sulle tipiche strategie di private equity, come la rilevazione con capitale di prestito.

    (8 septies)

    In linea con la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il presente regolamento mira a promuovere gli investimenti in venture capital nelle PMI innovative ancorate all'economia reale. Occorre pertanto escludere della definizione di imprese di portafoglio ammissibili di cui al presente regolamento gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione mista.

    (9)

    Per attuare misure di salvaguardia essenziali che distinguano i fondi di venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento dalla più ampia categoria di fondi di investimento alternativi che negoziano titoli emessi sui mercati secondari, è necessario stabilire norme affinché i fondi di venture capital qualificati effettuino investimenti principalmente in strumenti finanziari emessi direttamente.

    (10)

    Per permettere ai gestori di fondi di venture capital una certa flessibilità nella gestione degli investimenti e della liquidità dei loro fondi di venture capital qualificati, occorre consentire la negoziazione , ad esempio di azioni o partecipazioni in imprese di portafoglio non ammissibili o acquisizioni di investimenti non ammissibili, fino alla soglia massima del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e degli investimenti di capitale non richiamato. ▐

    (11)

    Per garantire che la denominazione di " FEVC " sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori nell'Unione, è necessario che il presente regolamento stabilisca che solo i gestori di fondi di venture capital che rispettino i criteri qualitativi uniformi in esso sanciti saranno autorizzati a utilizzare la denominazione di " FEVC " quando commercializzano fondi di venture capital qualificati nell'Unione.

    (12)

    Per garantire che i fondi di venture capital qualificati abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, occorre che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d'investimento consentite per tali fondi qualificati.

    (13)

    Per garantire che i fondi di venture capital qualificati non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici, e ▐ che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a imprese di portafoglio ammissibili, è necessario che non sia consentito l'uso di prestiti ▐ con leva finanziaria. Occorre consentire al gestore di fondi di venture capital di contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo di venture capital qualificato, solo se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati e non accrescono pertanto l'esposizione del fondo oltre il livello del suo capitale impegnato. Seguendo tale approccio, gli anticipi di cassa da parte degli investitori del fondo di venture capital qualificato che sono pienamente coperti da impegni di capitale da parte di tali investitori non accrescono l'esposizione del fondo di venture capital qualificato e vanno pertanto consentiti. Inoltre , per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero verificarsi tra i richiami di capitale impegnato dagli investitori e l'effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è necessario consentire l'assunzione di prestiti a breve termine , a condizione che non superino il capitale impegnato non richiamato .

    (14)

    Per garantire che i fondi di venture capital qualificati siano commercializzati soltanto presso investitori che abbiano ▐ l'esperienza, la competenza, e la capacità di assumere decisioni autonome di investimento e valutare adeguatamente i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei fondi di venture capital qualificati, occorre che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è necessario che i fondi di venture capital qualificati siano ▐ commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6) ▐. Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei fondi di venture capital qualificati , è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, occorre che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i fondi di venture capital qualificati siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È necessario che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l'utilizzo di piani di risparmio periodici. Deve inoltre essere prevista la possibilità di investimenti effettuati da alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di fondi di venture capital quando si tratta di investimenti nel fondo di venture capital qualificato da essi gestito, essendo tali persone sufficientemente ben informate per partecipare a investimenti in venture capital.

    (15)

    Per garantire che solo i gestori di fondi di venture capital che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione di " FEVC ", è necessario che il presente regolamento stabilisca norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti del gestore del fondo di venture capital con i suoi investitori. Per lo stesso motivo, occorre che il presente regolamento sancisca, inoltre, condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. È necessario che tali norme richiedano anche che il gestore disponga di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.

    (15 bis)

    Qualora un gestore di fondi di venture capital intenda delegare a terzi alcune funzioni, occorre che la sua responsabilità nei confronti di suddetti fondi e dei suoi investitori non sia alterata dalla delega di funzioni a terzi da parte del gestore di fondi di venture capital. Inoltre è opportuno che il gestore non deleghi funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, sostanzialmente, come gestore del fondo di venture capital qualificato e da divenire una società fantasma. È necessario che il gestore del fondo di venture capital mantenga, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega di funzioni non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza del gestore di fondi di venture capital e, in particolare, non deve impedire al gestore di agire, né ai fondi di venture capital qualificati di essere gestiti, nei migliori interessi degli investitori.

    (16)

    Per garantire l'integrità della denominazione di " FEVC ", è necessario che il presente regolamento contenga anche criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del gestore di fondi di venture capital. Pertanto, è necessario che il presente regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane ▐.

    (16 bis)

    Al fine di garantire la corretta gestione del fondo di venture capital qualificato e la capacità del gestore di coprire i potenziali rischi derivanti dalle sue attività, è necessario che il presente regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati affinché i gestori di fondi di venture capital mantengano fondi propri sufficienti. L'importo di tali fondi propri deve essere tale da assicurare la continuità e la corretta gestione del fondo di venture capital qualificato.

    (17)

    Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai fondi di venture capital qualificati. Pertanto, occorre che il regolamento o gli atti costitutivi dei fondi di venture capital qualificati contengano norme sulla valutazione delle attività. Questo dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione.

    (18)

    Per garantire che i gestori di fondi di venture capital che utilizzano la denominazione di " FEVC " forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, occorre che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.

    (19)

    Per assicurare l'integrità della denominazione " FEVC " agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi che agiscono nella totale trasparenza in termini di politica d'investimento e di obiettivi d'investimento. Occorre, pertanto, che il presente regolamento sancisca norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui è tenuto il gestore di fondi di venture capital. In particolare, è necessario che vi siano obblighi informativi pre-contrattuali relativi alla strategia e agli obiettivi dei fondi di venture capital qualificati, agli strumenti di investimento utilizzati, alle informazioni sui costi e sugli oneri associati nonché al profilo di rischio/rendimento dell'investimento proposto da un fondo qualificato. In vista del conseguimento di un elevato livello di trasparenza, è opportuno che tali requisiti informativi comprendano informazioni sulle modalità di calcolo della retribuzione del gestore di fondi di venture capital.

    (20)

    Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è necessario che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di fondi di venture capital ai requisiti uniformi sanciti nel presente regolamento. A tale scopo, è necessario che il gestore di fondi di venture capital qualificati che intenda commercializzare i propri fondi con la denominazione " FEVC " informi delle proprie intenzioni l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Occorre che l'autorità competente registri il gestore del fondo se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono mezzi e strutture adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento, e occorre che la registrazione sia valida in tutta l'Unione.

    (20 bis)

    Al fine di facilitare l'efficiente commercializzazione transfrontaliera di fondi di venture capital qualificati, occorre che la registrazione del gestore avvenga quanto prima.

    (20 ter)

    Anche se nel presente regolamento sono previste garanzie per verificare l'uso corretto dei fondi, occorre al riguardo un'azione di vigilanza da parte delle autorità competenti per garantire che tali garanzie siano rispettate.

    (21)

    Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi sanciti, è necessario che il presente regolamento contenga regole in merito alle circostanze in cui è necessario aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine.

    (22)

    Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di fondi di venture capital nel suo Stato membro d'origine.

    (23)

    Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione di fondi di venture capital qualificati in tutta l'Unione, occorre che l'Autorità europea di vigilanza ( Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ) ("AESFEM"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) , sia incaricata di gestire una base di dati centrale con tutti i gestori di fondi di venture capital qualificati e i fondi di venture capital qualificati che essi gestiscono registrati in conformità al presente regolamento.

    (23 bis)

    Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che il gestore di fondi di venture capital violi il presente regolamento nel proprio territorio, è necessario che informi prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine, e che quest'ultima adotti idonei provvedimenti.

    (23 ter)

    Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via del mancato intervento da parte di predetta autorità entro un termine ragionevole, il gestore del fondo di venture capital persiste nell'agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può conseguentemente, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i suoi fondi di venture capital nel territorio dello Stato membro ospitante.

    (24)

    Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti, è necessario che il regolamento contenga un elenco dei poteri di vigilanza a disposizione delle autorità competenti.

    (25)

    Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, occorre che esso preveda misure e sanzioni amministrative in caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e sull'utilizzo della denominazione di " FEVC " esclusivamente da parte dei gestori di fondi di venture capital registrati. Occorre che si stabilisca che la violazione di tali disposizioni fondamentali implica il divieto dell'uso della denominazione e la radiazione del gestore di fondi di venture capital.

    (26)

    È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.

    (27)

    Un'efficace cooperazione normativa tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che un alto grado di segreto professionale sia richiesto a tutte le autorità nazionali pertinenti e all'AESFEM.

    (28)

    È necessario che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.

    (29)

    Occorre che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (8) ▐. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato ▐ della procedura di notifica di cui al presente regolamento .

    (30)

    Per specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, occorre che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito ▐ ai tipi di conflitti di interesse che i gestori di fondi di venture capital devono evitare e delle misure da adottare al riguardo. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Occorre che la Commissione, al momento della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantisca una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (32)

    Al massimo entro quattro anni dalla data in cui esso diviene applicabile, occorre sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato del venture capital. Occorre che tale riesame preveda uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle. Sulla base di tale riesame, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte ▐ legislative.

    (32 bis)

    È inoltre necessario che, entro il 22 luglio 2017, la Commissione avvii un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Occorre che tale riesame riguardi in particolare l'ambito di applicazione del presente regolamento e valuti l'eventuale necessità di estenderlo per consentire a più gestori di fondi di investimento alternativi di utilizzare la denominazione "FEVC". Sulla base di tale riesame, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

    (32 ter)

    Nel contesto di tale riesame, occorre che la Commissione valuti eventuali ostacoli che potrebbero avere impedito l'assorbimento dei fondi da parte degli investitori, compreso l'impatto sugli investitori istituzionali di altre disposizioni di natura prudenziale che potrebbero applicarsi ad essi. È inoltre necessario che la Commissione raccolga dati per valutare il contributo di FEVC ad altri programmi dell'Unione, ad esempio Orizzonte 2020, che intendono sostenere l'innovazione nell'Unione.

    (32 quater)

    Alla luce della comunicazione della Commissione dal titolo "Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti" e della comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo "Iniziativa faro europea 2020 - L'Unione dell'innovazione", è importante garantire l'efficacia dei sistemi pubblici adottati nell'Unione per sostenere il mercato del venture capital nonché il coordinamento e la coerenza reciproca delle diverse politiche dell'Unione finalizzate a promuovere l'innovazione, tra cui le politiche in materia di concorrenza e di ricerca. Un fattore chiave delle politiche dell'Unione sull'innovazione e la crescita è la tecnologia verde, tenuto conto dell'obiettivo di fare dell'Unione il leader mondiale in materia di crescita intelligente e sostenibile ed efficienza energetica e delle risorse, anche per quanto concerne il finanziamento delle PMI. In sede di riesame del presente regolamento sarà importante valutare il suo impatto sui progressi compiuti per conseguire questo obiettivo.

    (32 quinquies)

    È necessario che l'AESFEM valuti il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    (32 sexies)

    Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) investe, tra l'altro, in fondi di venture capital in tutta l'Unione. Le misure del presente regolamento finalizzate a consentire di identificare facilmente i fondi di venture capital con caratteristiche comuni definite dovrebbero aiutare il FEI ad identificare i fondi oggetto del presente regolamento come possibili obiettivi d'investimento. Occorre pertanto incoraggiare il FEI a investire in fondi europei di venture capital.

    (33)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto di rispetto per la vita privata e familiare (articolo 7) e la libertà d'impresa (articolo 16).

    (34)

    La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9) disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali (10) dati disciplina il trattamento dei dati personali svolto dall'AESFEM nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.

    (35)

    È necessario che il presente regolamento non pregiudichi l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai fondi di venture capital qualificati.

    (36)

    Dato che gli obiettivi del presente regolamento, che consistono nell'assicurare l'applicazione di requisiti uniformi alla commercializzazione dei fondi di venture capital qualificati e nel definire un sistema di registrazione semplice per i gestori del fondo di venture capital, tenendo pienamente conto della necessità di bilanciare la sicurezza e l'affidabilità legate all'utilizzo della denominazione "FEVC" con il funzionamento efficiente del mercato del venture capital e dei costi per i diversi soggetti coinvolti , non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata e delle loro conseguenze, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento ▐ non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi ,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Il presente regolamento sancisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare la denominazione di " FEVC " in relazione alla commercializzazione ▐ di fondi di venture capital qualificati nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce norme uniformi per la commercializzazione dei fondi di venture capital qualificati a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi di venture capital qualificati, per gli strumenti e le tecniche d'investimento che i fondi di venture capital qualificati possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori di fondi di venture capital che commercializzano i fondi di venture capital qualificati in tutta l'Unione.

    Articolo 2

    1.   Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che sono stabiliti nell'Unione e che sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché tali gestori gestiscano portafogli di fondi di venture capital qualificati ▐.

    1 bis.     I gestori di fondi di venture capital registrati a norma del presente regolamento conformemente all'articolo 13, le cui attività superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, e che pertanto, in base all'articolo 6 di tale direttiva, divengono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del loro Stato membro d'origine, possono continuare a servirsi della denominazione di "FEVC" in relazione alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione, a condizione che, in relazione a questi fondi, continuino costantemente a rispettare i requisiti di cui alla direttiva citata nonché l'articolo 3, l'articolo 5 e l'articolo 12, lettere b) e g bis) del presente regolamento.

    1 ter.     I gestori di fondi di venture capital registrati a norma del presente regolamento sono autorizzati a gestire anche OICVM soggetti ad autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE, a condizione di essere gestori esterni.

    Articolo 3

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    a)   "fondo di venture capital qualificato": un organismo di investimento collettivo che :

    non preveda misure fiscali che implichino una tassazione nulla o nominale o conceda agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del paese terzo che offre queste agevolazioni fiscali;

    disponga di adeguati accordi di cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore del fondo di venture capital che garantiscano uno scambio efficiente di informazioni, ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, che consenta alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento;

    non sia catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF;

    abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore del fondo di venture capital e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo di venture capital qualificato, in modo da garantire che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

    I limiti di cui ai punti i) e ii) vanno calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i pertinenti costi e della detenzione di cassa e altre disponibilità liquide ;

    a bis)     "costi pertinenti" :

    tutti i diritti, gli oneri e i costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il manager del fondo di venture capital qualificato e gli investitori;

    b)   "organismo di investimento collettivo": FIA secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ;

    c)   "investimenti ammissibili": gli strumenti indicati di seguito :

    emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo di venture capital qualificato direttamente dall'impresa di portafoglio ammissibile, ▐

    emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile, o

    emessi da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo di venture capital qualificato in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile;

    d)   "impresa di portafoglio ammissibile": un'impresa che :

    non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o con un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) secondo quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1 , punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE,

    impiega meno di 250 dipendenti,

    ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR ;

    un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE;

    un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;

    un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;

    un'impresa di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 19, della direttiva 2006/48/CE;

    una società di partecipazione mista ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 20, della direttiva 2006/48/CE;

    non preveda misure fiscali che implichino una tassazione nulla o nominale o conceda agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del paese terzo che offre queste agevolazioni fiscali;

    non sia catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF;

    abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore del fondo di venture capital e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo di venture capital qualificato, in modo da garantire che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

    e)   "equity": l'interessenza partecipativa in un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per i suoi investitori;

    f)   "quasi-equity": qualsiasi strumento finanziario che rappresenta una combinazione di equity e debito, in cui il rendimento dell'investimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso dello strumento in caso di default non è pienamente garantito ;

    g)   "commercializzazione": un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa di un gestore di fondi di venture capital, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo di venture capital che egli gestisce;

    h)   "capitale impegnato": qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro un periodo di tempo indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo di venture capital qualificato, è obbligato ad acquisire un'interessenza nel fondo di venture capital o a conferire capitali nel fondo di venture capital;

    i)   "gestore di fondi di venture capital": una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di almeno un fondo di venture capital qualificato;

    j)   "Stato membro d'origine": lo Stato membro dove il gestore di fondi di venture capital è stabilito ed è tenuto alla registrazione presso le autorità competenti in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ;

    k)   "Stato membro ospitante": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di fondi di venture capital commercializza i fondi di venture capital in conformità al presente regolamento;

    l)   "autorità competente": l'autorità nazionale che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo secondo quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 1 ;

    l bis)     "OICVM" :

    l'impresa d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE.

    Relativamente al punto i) del primo comma, laddove la forma giuridica del fondo di venture capital qualificato consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non nominare un gestore esterno, lo stesso fondo di venture capital qualificato è registrato in qualità di "gestore di fondi di venture capital". Un fondo di venture capital qualificato che è registrato in qualità di gestore di fondi di venture capital interno non può essere registrato in qualità di gestore esterno di altri organismi di investimento collettivo.

    CAPO II

    CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE DI ' FEVC '

    Articolo 4

    I gestori di fondi di venture capital che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione di " FEVC " in relazione alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione.

    Articolo 5

    1.   Il gestore di fondi di venture capital ha facoltà di utilizzare non oltre il 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato del fondo per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili; la percentuale del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i pertinenti costi; la detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale limite poiché gli attivi di cassa a breve termine e le altre disponibilità liquide non sono considerati investimenti .

    2.   Il gestore di fondi di venture capital non può applicare , a livello del fondo di venture capital qualificato, ▐ metodi che possono aumentare l'esposizione di tale fondo al di là del livello di capitale impegnato , sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.

    2 bis.     Il gestore di fondi di venture capital può contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, al livello del fondo di venture capital qualificato, soltanto se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati.

    Articolo 6

    1.    I gestori di fondi di venture capital commercializzano le quote e le azioni dei fondi di venture capital esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:

    a)

    i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 100 000 EUR;

    b)

    i suddetti altri investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto .

    2.     Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati dagli alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di fondi di venture capital quando investono nei fondi di venture capital qualificati da loro gestiti.

    Articolo 7

    In relazione ai fondi di venture capital qualificati da loro gestiti, i gestori:

    a)

    agiscano onestamente, con la ▐ competenza, la cura , la diligenza e la correttezza dovute nell'esercizio delle loro attività;

    b)

    applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche irregolari, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;

    c)

    conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei fondi di venture capital qualificati che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l'integrità del mercato;

    d)

    applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili;

    e)

    possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono ;

    e bis)

    trattano gli investitori in modo corretto;

    e ter)

    garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che il trattamento in parola non sia indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo di venture capital qualificato .

    Articolo 7 bis

    1.     Qualora un gestore di fondi di venture capital intenda delegare a terzi alcune funzioni, la sua responsabilità nei confronti di suddetti fondi e dei suoi investitori non è alterata dalla delega di funzioni a terzi da parte del gestore di fondi di venture capital. Inoltre il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, sostanzialmente, come gestore del fondo di venture capital qualificato e da divenire una società fantasma.

    2.     La delega non pregiudica l'efficacia della vigilanza del gestore di fondi di venture capital e, in particolare, non impedisce al gestore di agire, né ai fondi di venture capital qualificati di essere gestiti, nei migliori interessi degli investitori.

    Articolo 8

    1.   I gestori di fondi di venture capital identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non fosse possibile evitarli, li gestiscono, li controllano e, in conformità al paragrafo 4, li indicano prontamente , per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi di venture capital qualificati e dei loro investitori e per assicurare che i fondi di venture capital qualificati che essi gestiscono siano trattati equamente.

    2.   I gestori di fondi di venture capital identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:

    a)

    i gestori di fondi di venture capital, le persone che svolgono effettivamente l'attività di gestore di fondi di venture capital, i dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dal gestore di fondi di venture capital, da un lato, e i fondi di venture capital qualificati gestiti dal gestore di fondi di venture capital o gli investitori in tali fondi, dall'altro;

    b)

    il fondo di venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo di venture capital qualificato gestito dallo stesso gestore di fondi di venture capital o gli investitori in tale altro fondo, dall'altro ;

    b bis)

    il fondo di venture capital qualificato o gli investitori in predetto fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o un OICVM gestito dallo stesso gestore di fondi di venture capital o gli investitori in predetto organismo di investimento collettivo o OICVM, dall'altro .

    3.   I gestori di fondi di venture capital dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.

    4.   Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate dal gestore di fondi di venture capital per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. I gestori di fondi di venture capital indicano chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 che specificano:

    a)

    i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

    b)

    le misure che i gestori di fondi di venture capital adottano , in termini di strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e indicare i conflitti di interesse.

    Articolo 9

    I gestori di fondi di venture capital dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei fondi di venture capital qualificati.

    I gestori di fondi di venture capital sono tenuti, in ogni momento, ad assicurare di essere in grado di dimostrare che i fondi propri sono sufficienti a mantenere la continuità operativa e a comunicare le ragioni per cui ritengono che detti fondi siano sufficienti, come indicato all'articolo 12.

    Articolo 10

    Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo di venture capital qualificato e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente .

    Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano debitamente valutate e che ne sia calcolato il valore almeno una volta l'anno.

    Articolo 11

    1.   Il gestore di fondi di venture capital presenta una relazione annuale all'autorità competente dello Stato membro d'origine per ciascun fondo di venture capital qualificato gestito entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo di venture capital qualificato e le attività condotte nell'esercizio concluso. Comprende anche informazioni sui profitti del fondo di venture capital qualificato alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, informazioni sugli utili distribuiti nel corso del ciclo di vita. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo di venture capital qualificato. La revisione conferma che il denaro e le altre attività sono detenuti a nome del fondo e che il gestore del fondo di venture capital ha introdotto e tenuto registri e verifiche adeguati in merito all'uso di ogni mandato o controllo sul denaro e le attività del fondo di venture capital qualificato e dei suoi investitori. La relazione annuale è prodotta in conformità ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra il gestore di fondi di venture capital e gli investitori. Il gestore di fondi di venture capital presenta la relazione agli investitori su richiesta. Il gestore di fondi di venture capital e gli investitori possono concordare ▐ la pubblicazione reciproca di informazioni integrative.

    2.   Qualora il gestore di fondi di venture capital sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva 2004/109/CE, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (11) in relazione al fondo di venture capital qualificato, le informazioni indicate al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.

    Articolo 12

    1.   I gestori di fondi di venture capital comunicano in modo chiaro e comprensibile ai propri investitori, prima della loro decisione di investimento, i seguenti elementi relativi ai fondi di venture capital qualificati da loro gestiti :

    a)

    l'identità del gestore del fondo di venture capital e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore ai fini della gestione del fondo qualificato, nonché una descrizione dei loro compiti;

    a bis)

    l'importo dei fondi propri a disposizione del gestore di un fondo di venture capital, nonché una dichiarazione dettagliata che illustri la ragione per cui il gestore di fondi di venture capital ritiene che tali fondi propri siano sufficienti per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei fondi di venture capital qualificati;

    b)

    una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo di venture capital qualificato, comprendente:

    i)

    i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui il gestore intende investire;

    ii)

    ogni altro fondo di venture capital qualificato in cui intende investire;

    iii)

    i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui gli altri fondi di venture capital qualificati di cui al punto ii) intendono investire;

    iv)

    gli investimenti non ammissibili che il gestore intende effettuare;

    v)

    le tecniche che intende impiegare ; nonché

    vi)

    le restrizioni applicabili agli investimenti;

    c)

    una descrizione del profilo di rischio del fondo di venture capital qualificato e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;

    d)

    una descrizione della procedura di valutazione del fondo di venture capital qualificato e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;

    e)

    una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore del fondo di venture capital;

    f)

    una descrizione di tutti i pertinenti costi e dei loro importi massimi ▐;

    g)

    laddove disponibili, i rendimenti storici del fondo di venture capital qualificato;

    g bis)

    i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di fondi di venture capital qualificati tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo di venture capital qualificato, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;

    h)

    una descrizione delle procedure con cui il fondo di venture capital qualificato può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.

    1 bis.     Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e, ove opportuno, sottoposte regolarmente a riesame.

    2.   Qualora il gestore di un fondo di venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo a tale fondo secondo quanto sancito dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (12) , o dalla legislazione nazionale in materia di fondi di venture capital qualificati, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.

    CAPO III

    VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 13

    1.   I gestori di fondi di venture capital che, per la commercializzazione dei propri fondi di venture capital qualificati, intendono utilizzare la denominazione di " FEVC ", informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni:

    a)

    l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei fondi di venture capital qualificati;

    b)

    l'identità dei fondi di venture capital qualificati le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;

    c)

    informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;

    d)

    un elenco degli Stati membri in cui il gestore di fondi di venture capital intende commercializzare ciascun fondo di venture capital qualificato ;

    d bis)

    un elenco degli Stati membri e dei paesi terzi in cui il gestore di fondi di venture capital ha stabilito o intende stabilire i fondi di venture capital qualificati .

    2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine registra il gestore di fondi di venture capital solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    -a)

    le persone che svolgono effettivamente l'attività di gestione del fondo di venture capital qualificato possiedono l'onorabilità e l'esperienza sufficienti anche per quanto riguarda la strategie di investimento perseguite dal gestore del fondo di venture capital qualificato;

    a)

    le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete ;

    b)

    i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II ;

    b bis)

    l'elenco notificato di cui al paragrafo 1, lettera e) dimostra che tutti i fondi di venture capital qualificati sono stabiliti a norma dell'articolo 3, lettera a), punto iii) del presente regolamento.

    3.   La registrazione è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di fondi di venture capital di commercializzare in tutta l'Unione i fondi di venture capital qualificati utilizzando la denominazione di " FEVC ".

    Articolo 14

    Il gestore di fondi di venture capital informa le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intenda commercializzare:

    a)

    un nuovo fondo di venture capital qualificato;

    b)

    un fondo di venture capital qualificato esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).

    Articolo 15

    1.   Subito dopo la registrazione di un gestore di fondi di venture capital, l'aggiunta di un nuovo fondo di venture capital qualificato, l'aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un fondo di venture capital qualificato oppure l'aggiunta di un nuovo Stato membro in cui il gestore del fondo di venture capital intende commercializzare i fondi di venture capital qualificati , l'autorità competente dello Stato membro di origine inoltra rispettiva notifica agli Stati membri indicati in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'AESFEM.

    2.   Gli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di fondi di venture capital registrato in conformità all'articolo 13 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi fondi di venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio di detta commercializzazione.

    3.   Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica.

    4.   L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro … (13).

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 in conformità alla procedura illustrata nell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 16

    L'AESFEM gestisce una base di dati centrale, accessibile pubblicamente da Internet, di tutti i gestori di fondi di venture capital registrati nell'Unione conformemente al presente regolamento , di tutti i fondi di venture capital qualificati che essi commercializzano e dei paesi in cui i fondi sono commercializzati .

    Articolo 17

    1.    L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

    1 bis.     Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che il gestore di fondi di venture capital violi il presente regolamento nel proprio territorio, ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine che adotta idonei provvedimenti.

    1 ter.     Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via del mancato intervento da parte di predetta autorità entro un termine ragionevole, il gestore del fondo di venture capital persiste nell'agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può conseguentemente, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i suoi fondi di venture capital nel territorio dello Stato membro ospitante.

    Articolo 18

    Le autorità competenti, in conformità alle leggi nazionali, detengono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

    a)

    chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;

    b)

    imporre al gestore di fondi di venture capital di fornire informazioni immediatamente;

    c)

    esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di fondi di venture capital o del fondo di venture capital qualificato;

    d)

    eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

    d bis)

    adottare misure atte ad assicurare che il gestore del fondo di venture capital continui ad adempiere alle disposizioni di cui al presente regolamento;

    e)

    emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo di venture capital adempia alle disposizioni di cui al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

    Articolo 19

    1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e le misure amministrative ▐ applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

    2.   Entro … (14) gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.

    Articolo 20

    1.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta , nel rispetto del principio di proporzionalità, le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora il gestore di un fondo di venture capital:

    a)

    non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in violazione dell'articolo 5;

    b)

    ▐ commercializzi , in violazione dell'articolo 6, le quote e le azioni di un fondo di venture capital qualificato a investitori non idonei ▐;

    c)

    si serva della denominazione di "FEVC" senza previa registrazione presso l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 13;

    c bis)

    si serva della denominazione di "FEVC" per la commercializzazione di fondi che non sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iii), del presente regolamento;

    c ter)

    abbia ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 13;

    c quater)

    non agisca onestamente, con la competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell'esercizio delle sue attività in violazione dell'articolo 7, lettera a);

    c quinquies)

    non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche irregolari in violazione dell'articolo 7, lettera b);

    c sexies)

    non adempia ripetutamente alle disposizioni di cui all'articolo 11 relative alla relazione annuale;

    c septies)

    non adempia ripetutamente all'obbligo di informare gli investitori a norma dell'articolo 12 .

    2.   Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le seguenti misure, come opportuno:

    -a)

    garantisce che il gestore del fondo di venture capital ottemperi all'articolo 3, lettera a), punto iii), agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, lettere a) e b) nonché agli articoli 12 e 13 del presente regolamento;

    a)

    proibisce l'utilizzo della denominazione di " FEVC " e radia il gestore di fondi di venture capital dal registro.

    3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e l'AESFEM della radiazione del gestore di fondi di venture capital dal registro di cui al paragrafo 2, lettera a) , del presente articolo.

    4.   Il diritto di commercializzare uno o più fondi di venture capital qualificati con la denominazione di " FEVC " nell'Unione decade con effetto immediato dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera a) ▐.

    Articolo 21

    1.   Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano ▐ per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento , conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 .

    2.    Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare identificare e sanare violazioni del presente regolamento.

    Articolo 22

    1.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli gestori di fondi di venture capital e i singoli fondi di venture capital qualificati, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.

    2.   Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi di venture capital e ai fondi di venture capital qualificati.

    3.   Qualora le autorità competenti e l'AESFEM ricevano informazioni riservate in conformità al paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

    Articolo 22 bis

    Composizione delle controversie

    In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri sulla valutazione, l'azione o l'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono riferire il caso all'AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se il disaccordo non riguarda l'articolo 3, lettera a), punto iii) o l'articolo 3, lettera d), punto iv), del presente regolamento.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 23

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite al presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui ▐ all'articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da … (15). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui ▐ all'articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   Un atto delegato adottato ai sensi ▐ dell'articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 24

    1.   Al massimo entro 4 anni dalla data di applicazione, la Commissione riesamina il presente regolamento. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:

    a)

    sulla misura in cui la denominazione di " FEVC " è stata utilizzata dai gestori di fondi di venture capital in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;

    a bis)

    sull'ubicazione geografica dei fondi di venture capital qualificati e sull'eventuale necessità di misure aggiuntive per garantire che predetti fondi siano stabiliti in conformità dell'articolo 3, lettera a), punto iii);

    a ter)

    sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi europei di venture capital;

    a quater)

    sull'utilizzo di investimenti ammissibili diversi da parte dei gestori di fondi di venture capital e in particolare sull'eventuale necessità di adeguare gli investimenti ammissibili nel presente regolamento;

    b)

    sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi di venture capital europei agli investitori al dettaglio ;

    b bis)

    sull'adeguatezza di integrare il presente regolamento con un regime depositario;

    b ter)

    sull'adeguatezza dei requisiti in materia di informazioni a norma dell'articolo 12 e in particolare sulla loro eventuale sufficienza per consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate;

    b quater)

    sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative previste dagli Stati membri conformemente al presente regolamento;

    b quinquies)

    sull'impatto del presente regolamento sul mercato del venture capital;

    b sexies)

    su una valutazione di eventuali ostacoli che potrebbero avere impedito l'assorbimento dei fondi da parte degli investitori, compreso l'impatto sugli investitori istituzionali di altre normative dell'Unione di natura prudenziale.

    2.    In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

    Articolo 24 bis

    1.     Entro il 22 luglio 2017, la Commissione avvia un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e le altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Il riesame tratta il campo di applicazione del presente regolamento e raccoglie i dati per valutare l'eventuale necessità di estenderlo onde consentire ai gestori di fondi di venture capital le cui attività totali superino la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di divenire gestori di fondi di venture capital ai sensi del presente regolamento.

    2.     In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

    Articolo 25

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione ▐ dell'articolo 8, paragrafo 5, che si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 11.

    (2)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 72.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del …

    (4)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

    (5)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

    (6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

    (7)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

    (8)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

    (9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (11)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

    (12)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

    (13)   Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (14)  24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    (15)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.


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