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Document 52012PC0744
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza
/* COM/2012/0744 final - 2012/0360 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza /* COM/2012/0744 final - 2012/0360 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale La presente proposta intende modificare il
regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000,
relativo alle procedure d’insolvenza (di seguito “il regolamento”). Il regolamento istituisce un quadro europeo
per le procedure d’insolvenza transfrontaliere, si applica ai casi in cui il
debitore, persona fisica o giuridica, abbia beni o creditori in più di uno
Stato membro e determina il foro competente per l’apertura della procedura d’insolvenza:
la procedura principale va avviata nello Stato membro in cui il debitore ha il
centro degli interessi principali, e produce effetti riconosciuti in tutta l’Unione
europea; la procedura secondaria può essere avviata nel luogo in cui il
debitore ha una dipendenza, e produce effetti limitatamente ai beni che si
trovano in quello Stato. Il regolamento contiene altresì norme sulla legge
applicabile e sul coordinamento tra la procedura principale e quella
secondaria. Esso si applica in tutti gli Stati membri salvo la Danimarca, che
non partecipa alla cooperazione giudiziaria ai sensi del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. Adottato nel maggio del 2000, il regolamento è
in vigore dal 31 maggio 2002; trascorsi dieci
anni la Commissione ne ha analizzato l’operatività nel concreto giungendo alla
conclusione che è necessario modificarlo. 1.2. Necessità di modificare il
regolamento Benché il regolamento sia considerato in
termini generali uno strumento efficace per facilitare le procedure d’insolvenza
transfrontaliere all’interno dell’Unione, la consultazione delle parti
interessate insieme a studi giuridici ed empirici richiesti dalla Commissione
hanno messo in luce una serie di problemi relativi alla concreta applicazione
di questo strumento. Il regolamento peraltro
non rispecchia sufficientemente le attuali priorità dell’Unione né le prassi
nazionali in diritto fallimentare, in particolare per quanto riguarda la
promozione del salvataggio delle imprese in crisi. In
sostanza, la valutazione del regolamento ha identificato cinque maggiori
carenze, di seguito elencate. ·
Nel campo d’applicazione del regolamento non
rientrano né le procedure nazionali per la ristrutturazione delle società in
fase di pre-insolvenza (“procedure di pre-insolvenza”) né le procedure che
mantengono in carica la dirigenza esistente (“procedure ibride”). Di recente
tuttavia, sono state introdotte in molti Stati membri[1] e vengono considerate un utile
strumento per favorire la riuscita della ristrutturazione di imprese. Inoltre,
non sono ricomprese nel campo d’applicazione del regolamento nemmeno alcune
procedure d’insolvenza delle persone fisiche. ·
Risulta difficile determinare quale sia lo Stato
membro competente per aprire le procedure d’insolvenza: da un lato, vi è ampio
consenso sull’attribuzione della competenza per l’apertura della procedura
principale allo Stato membro in cui il debitore ha il centro degli interessi
principali; dall’altro, però, applicare concretamente questo concetto è
difficile. Le norme del regolamento in materia di competenza sono state altresì
criticate perché consentono alle società e alle persone fisiche di scegliere il
foro competente in funzione dei propri interessi (cosiddetto “forum shopping”)
attraverso uno spostamento pretestuoso del centro degli interessi principali. ·
Sono stati rilevati problemi anche riguardo alle
procedure secondarie, la cui apertura rischia di danneggiare l’efficiente
gestione del patrimonio del debitore. Con l’avvio della procedura secondaria,
il curatore della procedura principale non ha più il controllo dei beni situati
nell’altro Stato membro, per cui diventa più difficile procedere alla vendita
del’impresa insolvente sulla base del principio di continuità aziendale[2]. Inoltre, l’obbligo attualmente
vigente secondo cui le procedure secondarie debbano essere procedure di
liquidazione rappresenta un ostacolo alla riuscita della ristrutturazione del
debitore. ·
Si riscontrano problemi legati alle norme in
materia di pubblicità delle procedure d’insolvenza e d’insinuazione al passivo
dei crediti. Non vi è alcun obbligo di pubblicazione o registrazione di tali
decisioni negli Stati membri in cui sia aperta una procedura, né in quelli in
cui si trovi una dipendenza. Manca anche un registro fallimentare europeo che
consenta ricerche in più registri nazionali. Eppure il buon funzionamento delle
procedure d’insolvenza transfrontaliere poggia in larga misura sulla pubblicità
delle decisioni relative a una procedura d’insolvenza: i giudici devono poter
essere al corrente delle procedure già avviate in un altro Stato membro e i
creditori attuali o potenziali devono poter sapere che una procedura è avviata.
Inoltre, in vigenza del regolamento per i piccoli creditori e le PMI, in
particolare, insinuare un credito al passivo resta difficile e oneroso. ·
Infine, il regolamento non contiene norme
specifiche in materia d’insolvenza di gruppi societari multinazionali,
nonostante il fatto che buona parte delle situazioni d’insolvenza
transfrontaliere riguardi gruppi d’imprese. Il presupposto di base del
regolamento è che debbano aprirsi procedure distinte per ciascun membro del
gruppo e che queste procedure siano totalmente indipendenti le une dalle altre.
La mancanza di norme specifiche per l’insolvenza dei gruppi spesso diminuisce
le possibilità di una conclusione positiva della ristrutturazione del gruppo
nella sua interezza e può portare alla sua disgregazione. La relazione della Commissione che accompagna
la presente proposta contiene la valutazione dettagliata dell’applicazione del
regolamento nella pratica, mentre nella valutazione d’impatto, anch’essa a
corredo della presente proposta, si può trovare l’analisi approfondita dei
problemi del regolamento vigente oltre agli impatti delle varie opzioni prese
in considerazione per risolverli. L’obiettivo generale della modifica del
regolamento è migliorare l’efficienza del quadro europeo per la risoluzione dei
casi transfrontalieri d’insolvenza, in modo da garantire il buon funzionamento
del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi economica. Questo
obiettivo si collega alle attuali priorità strategiche dell’Unione europea
quali definite dalla strategia Europa 2020, ovvero promuovere la ripresa
economica e la crescita sostenibile, un tasso di investimento più elevato e la
conservazione dei posti di lavoro. La modifica del regolamento contribuirà a
spianare la strada allo sviluppo e alla sopravvivenza delle imprese, come si
legge nello Small Business Act[3],
e rappresenta una delle azioni fondamentali enunciate dall’Atto per il mercato
unico II[4]. 2. CONSULTAZIONE E VALUTAZIONE D’IMPATTO La presente proposta è stata preceduta da una
consultazione pubblica degli interessati, degli Stati membri, di altre
istituzioni ed esperti sui problemi legati al regolamento attuale e sulle
possibili soluzioni. La Commissione ha dato il via alla consultazione pubblica
il 29 marzo 2012 e ha ricevuto complessivamente 134 contributi. Ha
anche tenuto conto dei risultati di uno studio esterno per la valutazione dell’applicazione
del regolamento svolto da un consorzio creato dalle università di Heidelberg e
Vienna. Un secondo consorzio, invece,
costituito da GHK e Milieu, si è occupato di raccogliere dati empirici in un
altro studio esterno sull’impatto delle varie opzioni in vista della riforma. Entrambi i lavori saranno pubblicati insieme alla
presente proposta sul sito internet della DG Giustizia. Nell’aprile e nell’ottobre 2012 si sono tenute due
riunioni con esperti nazionali, e la
Commissione ha istituito un gruppo di esperti del settore privato nel campo
delle situazioni d’insolvenza transfrontaliere che si è riunito cinque volte
tra maggio e ottobre 2012 e ha dato indicazioni in merito ai problemi, alle
opzioni e alla formulazione del regolamento modificato. Di seguito una sintesi delle posizioni
espresse dai partecipanti alla consultazione sugli elementi principali della
riforma. ·
Relativamente all’estensione del campo d’applicazione
del regolamento, una larga maggioranza ha ritenuto che il regolamento debba
applicarsi anche alle procedure di pre-insolvenza e alle procedure ibride. I
pareri sono risultati discordanti quanto alle specifiche procedure da includere
e, in particolare, ai casi in cui dovrebbe essere obbligatorio il controllo del
giudice. La maggioranza dei partecipanti ha concordato sulla necessità di
applicare il regolamento anche ai consumatori e ai lavoratori autonomi. ·
Relativamente alla competenza, tre quarti dei
partecipanti si sono detti a favore dell’uso del concetto di “centro degli
interessi principali” come base per localizzare la procedura principale, anche
se la maggioranza ha osservato che l’interpretazione giurisprudenziale del
concetto ha causato problemi in pratica. Quasi la metà dei partecipanti ha
riferito di casi di presunto spostamento pretestuoso del centro degli interessi
principali[5].
·
In merito al rapporto tra procedura
principale e procedura secondaria, quasi la metà dei partecipanti si è detta
insoddisfatta del coordinamento tra le due procedure. ·
Quanto alla pubblicità delle procedure, tre quarti
dei partecipanti considerano problematica l’assenza di un meccanismo di
pubblicazione obbligatoria della decisione di apertura della procedura d’insolvenza.
Quasi la metà di coloro che si sono espressi al riguardo ha osservato che l’insinuazione
al passivo dei crediti pone problemi. ·
Quanto all’insolvenza di gruppi d’imprese, quasi la
metà dei partecipanti sostiene che il regolamento non funziona in modo
efficiente nel caso d’insolvenza di società che fanno parte di un gruppo
societario multinazionale. Nella valutazione d’impatto che correda la
presente proposta, la Commissione ha analizzato i costi e i benefici dei
principali aspetti della riforma. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Sintesi delle misure proposte
Di seguito una sintesi degli elementi della proposta di riforma del regolamento. · Campo d’applicazione: la proposta estende il campo d’applicazione del regolamento modificando la definizione di “procedura d’insolvenza”, al fine di includervi le procedure ibride e quelle di pre-insolvenza, oltre alle procedure di remissione del debito e ad altre applicabili alle persone fisiche che attualmente non corrispondono alla definizione. · Competenza: la proposta chiarisce le norme in materia di competenza giurisdizionale e migliora il quadro procedurale per determinare la competenza. · Procedura secondaria: la proposta prevede una gestione più efficiente delle procedure d’insolvenza, consentendo al giudice di negare l’apertura di una procedura secondaria laddove non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, abolendo il requisito per cui la procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione e migliorando il coordinamento tra procedura principale e secondarie, in particolare estendendo l’obbligo di cooperazione ai giudici coinvolti. · Pubblicità della procedura e insinuazione dei crediti: la proposta istituisce l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare le decisioni giudiziarie relative ai casi transfrontalieri d’insolvenza in un registro elettronico accessibile al pubblico e prevede l’interconnessione dei registri fallimentari nazionali, introducendo altresì moduli standard per l’insinuazione dei crediti. · Gruppi societari: la proposta dispone il coordinamento delle procedure d’insolvenza riguardanti società diverse facenti parte dello stesso gruppo societario, obbligando i curatori e i giudici coinvolti nelle varie procedure a cooperare e comunicare tra loro; inoltre, fornisce ai curatori in questione gli strumenti procedurali per ottenere la sospensione delle altre procedure e per proporre un piano di salvataggio delle società facenti parte del gruppo sottoposte a procedura d’insolvenza. 3.1.1. Campo d’applicazione del
regolamento La proposta estende il campo d’applicazione
del regolamento modificando l’attuale definizione di “procedura d’insolvenza”
di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Al
riguardo, la proposta include nel campo d’applicazione le procedure che non
comportano l’intervento di un curatore ma in cui i beni e gli affari del
debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice. Con questo emendamento le procedure in cui il
debitore non viene spossessato e in cui non viene nominato un curatore possono
beneficiare del riconoscimento in tutta l’Unione europea degli effetti della
procedura d’insolvenza apportati dal regolamento, e
si ottiene per giunta di estendere l’applicazione di quest’ultimo a un numero
maggiore di procedure d’insolvenza delle persone fisiche. Inoltre, si propone d’introdurre un riferimento
esplicito alle procedure di ristrutturazione del debito e alla finalità del
salvataggio, al fine di ricomprendere anche queste procedure destinate a
permettere al debitore di trovare un accordo con i suoi creditori nella fase di
pre-insolvenza. Le modifiche sono altresì
destinate ad avvicinare maggiormente il regolamento all’approccio adottato
dalla legge modello UNCITRAL sull’insolvenza transfrontaliera[6]. L’estensione del campo d’applicazione del
regolamento è importante per garantire la gestione efficiente delle procedure
ibride e di pre-insolvenza in un contesto transfrontaliero, ma non dovrebbe
spingersi sino a ricomprendere procedure d’insolvenza di carattere
confidenziale. Vi è in effetti un certo numero
di situazioni di pre-insolvenza in cui il debitore avvia trattative con
(alcuni) creditori per trovare un accordo in merito ad un suo rifinanziamento o
ad una sua riorganizzazione, senza tuttavia che queste informazioni siano rese
pubbliche. Queste procedure possono comportare
la sospensione di singole misure di esecuzione o impedire ai creditori di chiedere
l’apertura della procedura d’insolvenza per un dato periodo, così da consentire
al debitore di “prendere fiato”. Benché
svolgano un ruolo importante in alcuni Stati membri, la natura contrattuale e
il carattere confidenziale di tali procedure renderebbero difficile
riconoscerne gli effetti in tutta l’Unione europea, dal momento che un giudice
o un creditore in un altro Stato membro non sarebbero al corrente della loro
pendenza. Ciò non toglie tuttavia che il
regolamento possa disciplinarle in un secondo tempo, dacché diventano di
dominio pubblico. La presente proposta non prevede di modificare
il meccanismo vigente secondo cui le procedure concorsuali nazionali
disciplinate dal regolamento sono elencate nell’allegato A e gli Stati membri
decidono se notificare una data procedura affinché rientri in detto elenco; essa introduce però un meccanismo con cui la
Commissione verifica se una procedura concorsuale nazionale notificata risponde
effettivamente alle condizioni della definizione modificata, in modo tale da garantire che l’allegato contenga
solo procedure che rispettano le norme del regolamento.
3.1.2. Competenza giurisdizionale per
l’apertura di una procedura d’insolvenza La proposta conserva il concetto di “centro
degli interessi principali” poiché esso garantisce che il caso sarà trattato in
una giurisdizione che ha con il debitore un legame effettivo, piuttosto che nel
foro scelto in base alla sede statutaria della società.
Questo approccio è altresì coerente con gli sviluppi internazionali in
quanto è stato scelto da UNCITRAL nella legge modello sull’insolvenza
transfrontaliera come norma in materia di competenza giurisdizionale. Per guidare gli operatori del diritto nell’identificare
il centro degli interessi principali, la proposta ne completa la definizione e introduce una disposizione che permette di
individuarlo in riferimento alle persone fisiche. Inoltre,
un nuovo considerando chiarisce le circostanze in cui può essere confutata la
presunzione che il centro degli interessi principali di una persona giuridica
sia situato nel luogo della sede statutaria; il
testo di questo considerando si rifà alla sentenza Interedil della Corte
di giustizia dell’Unione europea[7]. La proposta migliora anche il quadro
procedurale per l’accertamento della competenza giurisdizionale ad avviare la
procedura, imponendo al giudice di esaminare d’ufficio la questione della
propria competenza prima di aprire la procedura d’insolvenza, e di specificare
nella sua decisione su quale base si fonda detta competenza. Inoltre, la
proposta conferisce a tutti i creditori stranieri il diritto di impugnare la
decisione di apertura e, perché tale diritto sia effettivo, assicura che quelli
siano informati della decisione. Queste modifiche mirano a far sì che sia
avviata una procedura solo se lo Stato membro interessato è realmente
competente, riducendo così i casi di “forum shopping” realizzato
attraverso lo spostamento pretestuoso e fittizio del centro degli interessi
principali. Infine, la proposta chiarisce che i giudici
che aprono la procedura d’insolvenza sono competenti anche per le azioni che
derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente,
come le azioni revocatorie. Questa modifica riprende la giurisprudenza della
Corte di giustizia nella sentenza DekoMarty[8]. La proposta prevede che, nel
caso in cui un’azione sia connessa ad un’altra di diritto civile e commerciale
generale contro lo stesso convenuto, il curatore possa ottenere la riunione
delle due azioni dinanzi ai giudici del luogo del domicilio del convenuto, se
detti giudici sono competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale[9]
(come modificato). In base a questa norma, ad esempio, un curatore potrà
chiedere la riunione dinanzi al medesimo giudice di un’azione di diritto
fallimentare per responsabilità degli amministratori della società, e di un’azione
per responsabilità extracontrattuale o di diritto societario contro gli stessi
amministratori. 3.1.3. Procedure d’insolvenza
secondarie Sono proposte varie modifiche allo scopo di
rendere più efficiente la gestione del patrimonio del debitore nei casi in cui
questi abbia una dipendenza in un altro Stato membro. ·
Il giudice a cui è chiesto di avviare una procedura
secondaria deve, su istanza del curatore nella procedura principale, poter
rifiutare l’apertura o rinviare la decisione qualora detta apertura non sia
necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Questo è
il caso, ad esempio, di un investitore che abbia fatto un’offerta di acquisto
della società sul presupposto della continuità aziendale, e detta offerta sia
più interessante per i creditori locali rispetto alla liquidazione dell’attivo
della società. L’apertura di una procedura secondaria non appare necessaria
neanche nel caso in cui il curatore della procedura principale s’impegna nei
confronti dei creditori locali ad assicurare loro un trattamento nel quadro
della procedura principale pari a quello di cui avrebbero goduto se fosse stata
aperta la procedura secondaria, con il conseguente rispetto dei diritti che
avrebbero vantato in termini di determinazione e grado dei loro crediti al
momento del riparto dell’attivo. La pratica di una tale “procedura secondaria
sintetica” è stata sviluppata in diversi casi di insolvenza transfrontalieri
nei quali la procedura principale era stata avviata nel Regno Unito
(segnatamente, nelle procedure d’insolvenza riguardanti Collins&Aikman, MG
Rover e Nortel Networks). I giudici inglesi avevano accettato che i curatori
inglesi potessero distribuire parte dell’attivo ai sensi del diritto dello
Stato membro in cui si trovava la dipendenza. Dal momento che una simile prassi
non é attualmente ammessa ai sensi del diritto di molti Stati membri, la
proposta introduce una norma di diritto sostanziale che consente al curatore di
assumere questi impegni nei riguardi dei creditori locali, con effetti
vincolanti sul patrimonio. ·
La modifica proposta non osta a che il curatore
possa chiedere l’apertura della procedura secondaria laddove ciò faciliti la
gestione di casi complessi, ad esempio quando sono previsti numerosi
licenziamenti nello Stato della dipendenza. L’avvio di una procedura e la
nomina di un curatore in loco potranno allora risultare utili a garantire una
gestione efficiente del patrimonio del debitore. ·
La proposta obbliga il giudice adito a sentire il
curatore della procedura principale prima di decidere di avviare la procedura
secondaria. La modifica in questione mira a far sì che il giudice adito per l’apertura
della procedura secondaria sia pienamente al corrente di qualunque opzione di
salvataggio o riorganizzazione contemplata dal curatore e sia in grado di
valutare tutte le conseguenze dell’eventuale apertura di una procedura
secondaria. A complemento di quest’obbligo è introdotto il diritto del curatore
di contestare la decisione di apertura della procedura secondaria. ·
La proposta abolisce il requisito attuale per cui
una procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione,
consentendo al giudice che dispone l’apertura della procedura secondaria di
scegliere tra la gamma completa di procedure che offre il diritto nazionale,
compresa la ristrutturazione. Con questa modifica l’avvio di una procedura
secondaria non comprometterà automaticamente il salvataggio o la
ristrutturazione del debitore e restano comunque salve le norme in materia di
recupero degli aiuti di Stato e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea in materia di recupero presso società in stato di insolvenza[10]. ·
Inoltre, la proposta migliora il coordinamento tra
procedura principale e procedure secondarie estendendo l’obbligo di
cooperazione, attualmente imposto solo ai curatori, anche ai giudici coinvolti
nelle procedure. Ne deriva che i giudici dovranno cooperare e comunicare tra
loro, e i curatori dovranno fare altrettanto con il giudice nell’altro Stato
membro coinvolto nella procedura. La cooperazione a livello dei giudici
migliorerà il coordinamento tra procedura principale e procedure secondarie e
può dimostrarsi determinante per la riuscita di una ristrutturazione, ad
esempio per l’approvazione del protocollo che definisce un piano di
salvataggio. 3.1.4. Pubblicità della procedura e
insinuazione dei crediti La proposta prevede l’obbligo di pubblicare
determinate informazioni minime riguardanti la procedura d’insolvenza in un
registro elettronico accessibile gratuitamente al pubblico via internet. Quest’obbligo
riguarda il giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza, la data di
apertura e – per la procedura principale – la data di chiusura della procedura
stessa, il tipo di procedura, il debitore, il curatore nominato, la decisione
di apertura della procedura oltre a quella di nomina del curatore se diversa, e
il termine per l’insinuazione dei crediti. In ragione delle divergenze tra
ordinamenti giuridici nazionali riguardo alla pubblicazione delle procedure d’insolvenza
e alle necessità dei creditori, l’obbligo di pubblicare queste informazioni è
limitato alle società, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, senza
gravare sulle procedure che riguardano i consumatori. La proposta prevede la
creazione di un sistema di interconnessione dei registri nazionali, che
diventeranno accessibili attraverso il portale europeo della giustizia
elettronica. La Commissione determinerà, mediante atti di esecuzione e in base
alle informazioni da pubblicarsi nei registri fallimentari, criteri minimi
comuni per la consultazione dei registri e il recupero dei dati. L’interconnessione
dei registri nazionali permetterà a un giudice adito per l’apertura di una
procedura d’insolvenza di stabilire se sia stata avviata una procedura a carico
del medesimo debitore in un altro Stato membro, e ai creditori di scoprire se
sia stata avviata una procedura riguardo allo stesso debitore e, in tal caso,
quali siano gli eventuali poteri del curatore. Per i debitori che sono società,
gli Stati membri potranno basarsi sugli obblighi derivanti dalla direttiva 2012/17/UE,
del 13 giugno 2012, in materia di interconnessione dei registri centrali,
commerciali e delle imprese[11],
anche se, ai fini del presente regolamento, l’informazione dell’avvenuta
apertura della procedura a carico di un debitore non è sufficiente per il
coordinamento delle procedure transfrontaliere e per consentire ai creditori di
esercitare i loro diritti in tale contesto. La proposta agevola l’insinuazione dei crediti
per i creditori stranieri, in particolare piccoli creditori e PMI, in tre modi:
in primo luogo, prevedendo che siano introdotti, mediante atti di esecuzione,
due moduli standard, uno per l’avviso da inviare ai creditori e l’altro per l’insinuazione
del credito, entrambi disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione
europea, con relativa riduzione dei costi di traduzione; in secondo luogo, e a
prescindere da eventuali termini inferiori applicabili ai sensi del diritto
nazionale, riconoscendo ai creditori stranieri un minimo di 45 giorni per
insinuare i crediti, a seguito della pubblicazione dell’avviso di apertura
della procedura d’insolvenza nel registro fallimentare. Essi dovranno essere
informati qualora il loro credito sia contestato e dovranno avere la
possibilità di produrre prove ulteriori a sostegno delle loro pretese; in terzo
luogo, esonerando i creditori stranieri dall’obbligo di farsi rappresentare da
un legale ai fini dell’insinuazione del credito presso la giurisdizione
straniera, con conseguente riduzione dei costi per i creditori. 3.1.5. Insolvenza delle società che
fanno parte di un gruppo societario Pur mantenendo l’approccio individuale dell’attuale
regolamento verso ciascuna entità giuridica, la proposta crea un quadro
giuridico specifico per disciplinare le situazioni d’insolvenza delle società che
fanno parte di un gruppo societario. Si introduce l’obbligo di coordinare le
procedure d’insolvenza riguardanti diverse società che fanno parte dello stesso
gruppo societario, imponendo ai curatori e ai giudici coinvolti di cooperare
tra loro così come già accade nell’ambito delle procedure principale e
secondaria. Tale cooperazione può assumere forme diverse a seconda delle
circostanze del caso: i curatori devono in particolare scambiarsi le
informazioni pertinenti e cooperare, ove opportuno, all’elaborazione di un
piano di salvataggio o riorganizzazione; al fine di riconoscerne l’importanza
dal punto di vista pratico e di promuoverne ulteriormente l’uso, è prevista
esplicitamente la possibilità di cooperare mediante protocolli; i giudici a
loro volta devono cooperare, in particolare scambiando informazioni,
coordinando, ove opportuno, la nomina di curatori che possano collaborare tra
loro e approvandone i protocolli. Inoltre, la proposta attribuisce a ciascun
curatore il diritto di prendere parte alla procedura relativa a qualunque altra
società dello stesso gruppo, conferendogli in particolare il diritto di essere
sentito in quella sede, di chiedere la sospensione della procedura in questione
e di proporre un piano di ristrutturazione che consenta al rispettivo comitato
dei creditori o al giudice di decidere in merito. Il curatore ha altresì il
diritto di partecipare alle riunioni del comitato dei creditori. Questi
strumenti procedurali permettono al curatore che ha il maggior interesse alla
riuscita della ristrutturazione di tutte le società interessate, di presentare
ufficialmente il proprio piano di ristrutturazione nell’ambito della procedura
relativa ad una delle società del gruppo, anche qualora il curatore della
procedura in questione non intenda collaborare o si opponga al piano. Pur introducendo il coordinamento delle varie
procedure relative alle società di un medesimo gruppo, la proposta non intende
impedire l’attuale prassi in caso di gruppi societari altamente integrati, che
consiste nell’individuare il centro degli interessi principali di tutte le
società partecipate in uno stesso ed unico luogo, e avviare di conseguenza la
procedura d’insolvenza in una sola giurisdizione. 3.2. Base giuridica La presente proposta modifica il regolamento
(CE) n. 1346/2000 la cui base giuridica erano l’articolo 61, lettera c) e
l’articolo 67, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.
Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la base giuridica
corrispondente è l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed f) del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea. Il titolo V della parte terza del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea non è applicabile alla Danimarca a motivo del
protocollo sulla posizione di tale paese, allegato ai trattati. Lo stesso
titolo V non è applicabile al Regno Unito e all’Irlanda, salvo qualora questi
due paesi decidano altrimenti, conformemente alle pertinenti disposizioni del
protocollo sulle loro rispettive posizioni rispetto allo spazio di libertà, sicurezza
e giustizia. Tuttavia, se una proposta della Commissione modifica un atto
esistente e il Regno Unito e l’Irlanda non esercitano il loro diritto di
partecipare alla misura modificativa, il Consiglio, deliberando su proposta
della Commissione, può decidere che la non partecipazione di uno o l’altro dei
due Stati alla versione modificata della misura in vigore rende l’applicazione
della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l’Unione; in tal
caso il termine per effettuare la notifica di partecipazione è esteso. Se uno o
l’altro dei due Stati non opta per partecipare alla misura entro la scadenza
del termine esteso, la misura in vigore non è più vincolante o applicabile nei
suoi confronti. 3.3. Sussidiarietà e
proporzionalità I vari elementi della modifica del regolamento
sopra descritti rispettano i requisiti di sussidiarietà e proporzionalità.
Quanto alla sussidiarietà, le modifiche proposte non possono essere realizzate
dagli Stati membri, dal momento che richiedono un intervento su norme vigenti
del regolamento riguardanti il campo d’applicazione, la competenza
giurisdizionale, le procedure secondarie, le misure di pubblicità delle
decisioni e l’insinuazione dei crediti. La revisione del regolamento necessita,
per definizione, l’intervento del legislatore dell’Unione. Infatti, se anche
gli Stati membri possono in teoria creare i registri fallimentari elettronici
da soli, la loro interconnessione richiederebbe comunque un’azione a livello
dell’Unione. Gli obiettivi dell’azione proposta (consentire l’interconnessione
dei registri fallimentari a livello di tutta l’UE) non possono quindi essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere
conseguiti meglio a livello di Unione. In merito alla proporzionalità, il contenuto e
la forma dell’azione proposta si limitano a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi del trattato. Inoltre, la valutazione d’impatto
allegata alla presente proposta dimostra che i benefici di ciascuna delle
modifiche proposte sono superiori ai rispettivi costi e che tali modifiche sono
pertanto proporzionate. 3.4. Impatto sui diritti
fondamentali Come ampiamente descritto nella valutazione d’impatto
che correda la presente proposta, e conformemente alla strategia dell’Unione
per un’applicazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, tutti gli elementi del testo riformato rispettano i diritti sanciti
dalla Carta. Le modifiche migliorano la situazione delle persone coinvolte in
situazioni d’insolvenza transfrontaliere per quanto riguarda il diritto di
proprietà, la libertà d’impresa e il diritto di lavorare, la libertà di
circolazione e di soggiorno, il diritto ad un ricorso effettivo. La proposta di
creare registri fallimentari elettronici accessibili al pubblico rispetta il
diritto alla protezione dei dati a carattere personale in modo proporzionato
agli obiettivi, in quanto saranno prese disposizioni per garantire la
conformità alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta avrà un’incidenza limitata sul
bilancio dell’UE. L’applicazione informatica per l’interconnessione dei
registri fallimentari è stata già sviluppata e sarà ospitata sul portale della
giustizia elettronica. Le implicazioni per il bilancio dell’UE per il periodo 2014-2020
consisteranno unicamente nei costi di hosting e manutenzione di detta
applicazione, che dovrebbero ammontare in totale a 1 500 000 EUR per
il periodo 2014-2020 e dovrebbero essere coperti dalla dotazione finanziaria
del futuro programma “Giustizia”[12].
2012/0360 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000
del Consiglio
relativo alle procedure d’insolvenza IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 81, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo[13],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, sentito il garante europeo della protezione
dei dati[14], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1346/2000
del Consiglio[15]
ha istituito un quadro europeo per le procedure d’insolvenza transfrontaliere.
Esso determina lo Stato membro competente per l’apertura di una procedura d’insolvenza,
stabilisce norme uniformi sulla legge applicabile e prevede il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni legate all’insolvenza e il coordinamento tra la
procedura d’insolvenza principale e quella secondaria. (2) La relazione della
Commissione del 12 dicembre 2012 sull’applicazione del regolamento (CE)
n. 1346/2000[16]
conclude affermando che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente
ma che, al fine di rafforzare l’efficace gestione delle procedure d’insolvenza
transfrontaliere, è auspicabile migliorare l’applicazione di alcune sue
disposizioni. (3) È opportuno estendere il
campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che
promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido, per aiutare le
società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori.
Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione
del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica
la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le
procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che
non soddisfano i criteri dell’attuale strumento. (4) Occorre chiarire le norme in
materia di competenza giurisdizionale ad aprire la procedura d’insolvenza e il
quadro procedurale per determinare tale competenza. È altresì necessaria una
norma esplicita sulla competenza per le azioni che derivano direttamente dalla
procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente. (5) Al fine di migliorare l’efficacia
delle procedure d’insolvenza nei casi in cui il debitore possiede una
dipendenza in un altro Stato membro, è opportuno abolire il requisito secondo
cui la procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.
Inoltre, il giudice deve avere la possibilità di rifiutare l’apertura di una
procedura secondaria qualora non sia necessaria ai fini della tutela degli
interessi dei creditori locali. È poi necessario migliorare il coordinamento
tra la procedura principale e quella secondaria, in particolare obbligando i
giudici coinvolti a cooperare. (6) È opportuno che gli Stati
membri provvedano a pubblicare le decisioni relative ai casi d’insolvenza
transfrontalieri in un registro elettronico accessibile al pubblico, al fine di
migliorare le informazioni a disposizione dei creditori e dei giudici coinvolti
e di evitare procedure parallele. Occorre prevedere l’interconnessione dei
registri fallimentari e introdurre moduli standard per l’insinuazione dei
crediti che facilitino l’intervento dei creditori stranieri e riducano i costi
di traduzione. (7) Sono necessarie norme
specifiche che disciplinino il coordinamento delle procedure relative a società
diverse facenti parte dello stesso gruppo societario. Deve essere obbligo dei
curatori e dei giudici coinvolti nelle varie procedure d’insolvenza cooperare e
comunicare tra loro. Inoltre, ciascuno dei curatori coinvolti deve disporre
degli strumenti procedurali per proporre un piano di salvataggio per le società
del gruppo sottoposte a procedura d’insolvenza e per chiedere, se necessario,
la sospensione della procedura relativa ad una società diversa da quella per la
quale è stato nominato. La nozione di “gruppo di società” deve essere
interpretata entro i limiti del contesto dell’insolvenza e non deve avere
alcuna incidenza sugli aspetti di diritto societario riguardanti i gruppi. (8) Al fine di consentire il
rapido adattamento del regolamento ai pertinenti emendamenti del diritto
fallimentare nazionale notificati dagli Stati membri, dovrebbe essere delegato
alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290
del trattato riguardo alla modifica degli allegati. È particolarmente
importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva
e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (9) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1346/2000,
dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali
competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[17]. (10) Il regolamento (CE) n. 1346/2000
deve pertanto essere modificato di conseguenza. (11) La modifica del richiamato
regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di recupero degli aiuti
di Stato presso le società in stato d’insolvenza, secondo l’interpretazione
giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-454/09,
Commissione/Italia –”New Interline”). Ove il recupero integrale degli
aiuti di Stato sia impossibile perché l’ingiunzione di recupero riguarda una
società sottoposta a procedura d’insolvenza, è opportuno che tale procedura sia
sempre obbligatoriamente una procedura di liquidazione che porti alla
cessazione definitiva delle attività del beneficiario e alla liquidazione dell’attivo. (12) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto
allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [detti Stati
membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione
del presente regolamento]/[e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti
Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da
esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione]. (13) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non
partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è
soggetta alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio
è così modificato: (1)
al considerando 2 il riferimento all’articolo 65 è
sostituito da un riferimento all’articolo 81; (2)
ai considerando 3, 5, 8, 11, 12, 14 e 21, i termini
“Comunità” o “comunitario” sono sostituiti rispettivamente dai termini “Unione”
o “dell’Unione”; (3)
il considerando 4 è sostituito dal seguente: “(4) È necessario, per il buon funzionamento
del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti
giudiziari da uno Stato membro all’altro nell’intento di ottenere una posizione
giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori (“forum shopping”).” (4)
il considerando 6 è sostituito dal seguente: “(6) È necessario che il presente regolamento
contenga disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d’insolvenza
e procedure che derivano direttamente da procedure di insolvenza e che vi si
inseriscono strettamente; che contenga disposizioni relative al riconoscimento
e all’esecuzione delle decisioni emesse nell’ambito di tali procedure, nonché
disposizioni relative alla legge applicabile alle procedure d’insolvenza; che
contenga norme sul coordinamento delle procedure d’insolvenza relative allo
stesso debitore o a più membri dello stesso gruppo societario.” (5)
il considerando 7 è sostituito dal seguente: “(7) I fallimenti, i concordati, le procedure
affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dal campo d’applicazione del
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale[18]. È opportuno che tali
procedure siano ricomprese nel presente regolamento e che l’interpretazione di
quest’ultimo colmi, per quanto possibile, le lacune normative tra i due
strumenti.” (6)
il considerando 9 è sostituito dal seguente: “(9) È necessario che il presente regolamento
si applichi alle procedure d’insolvenza che soddisfano le condizioni ivi
fissate, che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista
o un privato. L’allegato A contiene l’elenco tassativo di queste procedure.
Nella misura in cui una procedura nazionale figura nell’elenco, si applicherà
il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano
procedere all’ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. È
opportuno che siano escluse dal campo d’applicazione del presente regolamento
le procedure d’insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti
creditizi e le imprese d’investimento, cui si applica la direttiva 2001/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di
risanamento e liquidazione degli enti creditizi[19] (come modificata). Tali
imprese non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento poiché sono
soggette a un regime particolare e le autorità di vigilanza nazionali sono
investite di ampi poteri d’intervento.” (7)
è inserito il seguente considerando 9bis: “(9bis) È opportuno estendere il campo d’applicazione
del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore
economicamente valido, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una
seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare
esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di
pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle
procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non
comportando necessariamente la nomina di un curatore, è opportuno che queste
procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il
controllo o la sorveglianza di un giudice. Con “controllo” si intendono, in
questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene
esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata.” (8)
il considerando 10 è sostituito dal seguente: “(10) Le procedure d’insolvenza non richiedono
necessariamente il coinvolgimento di un’autorità giudiziaria; il termine “giudice”,
nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da
ricomprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire
procedure d’insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure
(compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere
conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente
riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la
procedura d’insolvenza.” (9)
è inserito il nuovo considerando 12bis: “(12bis) Prima di aprire la procedura d’insolvenza,
il giudice competente deve verificare d’ufficio se il centro degli interessi
principali o la dipendenza del debitore sono effettivamente situati entro la
sua giurisdizione. Qualora le circostanze del caso diano adito a dubbi quanto
alla competenza del giudice, questi deve richiedere al debitore ulteriori prove
a sostegno delle sue asserzioni e se del caso dare ai creditori l’opportunità
di esprimersi sulla questione della competenza. Inoltre, i creditori devono
avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di apertura
della procedura d’insolvenza.” (10)
il considerando 13 è soppresso; (11)
sono inseriti i seguenti considerando 13bis e 13ter: “(13bis) Si presume che il “centro degli
interessi principali” di una società o altra persona giuridica si trovi nel
luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione deve poter essere superata se
l’amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso
da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi
rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il
centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della
gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. Per
converso, non deve essere possibile superare tale presunzione laddove gli
organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede
statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera
riconoscibile dai terzi, in detto luogo,. (13ter) I giudici dello Stato membro in cui è aperta
la procedura d’insolvenza devono essere competenti a conoscere anche delle
azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono
strettamente, come le azioni revocatorie. Nel caso in cui un’azione sia
connessa ad un’altra di diritto civile generale o diritto commerciale, il
curatore deve poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice
del luogo del domicilio del convenuto, qualora ritenga più efficiente adire
tale giudice. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se il curatore intende
cumulare un’azione di diritto fallimentare per responsabilità degli
amministratori della società, e un’azione di diritto societario o per
responsabilità extracontrattuale generale.” (12)
sono inseriti i seguenti considerando 19bis e 19ter: “(19bis) Le procedure secondarie d’insolvenza
possono tuttavia intralciare l’efficiente gestione dell’attivo. Pertanto, il
giudice che dispone l’apertura della procedura secondaria deve, su istanza del
curatore, poter rinviare o rifiutare l’apertura qualora detta procedura non sia
necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si
verifica, in particolare, se il curatore acconsente, mediante impegno avente
effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come
se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul
grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l’apertura
della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato
membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore di
assumere tale impegno. (19ter) Per un’effettiva tutela degli interessi
locali, è opportuno che il curatore della procedura principale non abbia
facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui
è fittiziamente costituita una dipendenza, con l’intento particolare di
impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell’ipotesi che sia
successivamente aperta una procedura secondaria.” (13)
il considerando 20 è sostituito dal seguente: “(20) Le procedure principali e secondarie di
insolvenza possono contribuire a un efficace realizzo dell’attivo soltanto se
vi è coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a
tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori e giudici
coinvolti, in particolare attraverso un sufficiente scambio di informazioni.
Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d’insolvenza, il
curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d’intervento
nelle procedure secondarie d’insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo in
particolare la facoltà di proporre un piano di ristrutturazione o un concordato
oppure di chiedere la sospensione del realizzo dell’attivo nelle procedure
secondarie. Nel cooperare, i curatori e i giudici dovrebbero tener conto delle
buone prassi in materia di cooperazione nei casi di insolvenza
transfrontalieri, contenute nei principi e orientamenti in materia di
comunicazione e cooperazione delle associazioni europee e internazionali
operanti nel settore del diritto fallimentare.” (14)
sono inseriti i seguenti considerando 20bis e 20ter: “(20bis) È necessario che il presente regolamento
garantisca la gestione efficiente delle procedure d’insolvenza relative a
società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano
state aperte procedure d’insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali
procedure devono essere opportunamente coordinate. Ai vari curatori e giudici
coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e
comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura
principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore. Inoltre, e nella
misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è
opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società
facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di
salvataggio nell’ambito della procedura relativa ad un’altra società dello
stesso gruppo. (20ter) L’introduzione di norme sull’insolvenza
di gruppi societari non deve limitare la possibilità del giudice di avviare, in
un’unica giurisdizione, la procedura d’insolvenza per varie società
appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi
principali di queste società si trovi in un solo e medesimo Stato membro. In
simili situazioni, il giudice deve avere la facoltà di nominare, ove opportuno,
lo stesso curatore per tutte le procedure in questione.” (15)
è inserito il considerando 21bis: “(21bis) È essenziale che i creditori
che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede nell’Unione siano
informati dell’apertura della procedura d’insolvenza relativa all’attivo del
loro debitore. Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni
ai creditori, è opportuno che nei casi in cui il presente regolamento disponga
l’obbligo di informare i creditori non si applichi il regolamento (CE) n. 1393/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla
notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale[20]. I moduli standard disponibili
in tutte le lingue ufficiali dell’Unione dovrebbero agevolare i creditori che
intendono insinuare i loro crediti nelle procedure aperte in un altro Stato
membro.” (16)
il considerando 29 è sostituito dal seguente: “(29) Per tutelare l’attività commerciale, su
istanza del curatore deve essere pubblicato in un altro Stato membro il
contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Se in questo
Stato membro si trova una dipendenza, la pubblicazione dovrà essere
obbligatoria sino all’avvenuta istituzione del sistema di interconnessione dei
registri fallimentari. In nessuno caso comunque, la pubblicazione può essere un
presupposto per il riconoscimento della procedura straniera.” (17)
è inserito il seguente considerando 29bis: “(29bis) Per migliorare l’informazione dei
creditori e dei giudici coinvolti ed evitare l’apertura di procedure parallele
gli Stati membri devono pubblicare in un registro elettronico accessibile al
pubblico le informazioni pertinenti relative a casi d’insolvenza
transfrontalieri. Per facilitare l’accesso di creditori e giudici domiciliati o
situati in altri Stati membri a tali informazioni, è necessario che il presente
regolamento disponga l’interconnessione dei registri fallimentari.” (18)
il considerando 31 è sostituito dal seguente: “(31) Il presente regolamento dovrebbe
comprendere allegati che specifichino in particolare le procedure concorsuali
nazionali rientranti nel suo campo d’applicazione. Al fine di consentire il
rapido adattamento del regolamento alle modifiche pertinenti del diritto
fallimentare nazionale degli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche
degli allegati. Prima di adottare un atto delegato che modifica l’elenco delle
procedure nazionali negli allegati, la Commissione deve verificare se la
procedura notificata soddisfa i criteri definiti nel presente regolamento.
Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione
dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.” (19)
sono inseriti i seguenti considerando 31bis, 31ter
e 31quater: “(31bis) Al fine di garantire condizioni uniformi
di esecuzione del regolamento (CE) n. 1346/2000, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[21]. (31ter) Il presente regolamento rispetta i
diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. In particolare, intende promuovere l’applicazione degli
articoli 8, 17 e 47 riguardanti rispettivamente la protezione dei dati di
carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale. (31quater) Nell’ambito del presente regolamento,
al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati[22]
e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[23]..” (20)
ai considerando 32 e 33 i termini “trattato che
istituisce la Comunità europea” sono sostituiti dai termini “trattato sul
funzionamento dell’Unione europea”; (21)
gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 1
Campo d’applicazione 1. Il presente regolamento si
applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le
procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza o
ristrutturazione del debito e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione
del debito, riorganizzazione o liquidazione, (a)
il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del
proprio patrimonio ed è nominato un curatore, oppure (b)
i beni e gli affari del debitore sono soggetti al
controllo o alla sorveglianza del giudice. Le procedure di cui al presente paragrafo sono
elencate nell’allegato A. 2. Il presente regolamento non
si applica alle procedure d’insolvenza riguardanti (a)
le imprese assicuratrici, (b)
gli enti creditizi, (c)
le imprese d’investimento che sono disciplinate
dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e (d)
gli organismi d’investimento collettivo. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: (a)
“procedura d’insolvenza”, le procedure elencate
nell’allegato A; (b)
“curatore”, i) qualsiasi persona o organo la cui
funzione è amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato
o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati
nell’allegato C; ii) nel caso in cui non sia prevista la
nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del
debitore, il debitore non spossessato; (c)
“giudice”, in tutti gli articoli salvo l’articolo 3ter,
paragrafo 2, l’organo giudiziario o altro organo competente di uno Stato membro
legittimato ad aprire una procedura d’insolvenza, a confermare l’apertura o a
prendere decisioni nel corso della procedura; (d)
“decisione di apertura della procedura d’insolvenza”,
i) la decisione del giudice di aprire una
procedura d’insolvenza o di confermarne l’apertura, e ii) la decisione del giudice di nominare un
curatore provvisorio; (e)
“momento in cui è aperta la procedura d’insolvenza”,
il momento in cui comincia a produrre effetti la decisione di apertura, sia
essa definitiva o meno; (f)
“Stato membro in cui si trovano i beni il bene”, i) per i beni materiali, lo Stato membro
nel cui territorio si trova il bene, ii) per i beni e i diritti che il
proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro
sotto la cui autorità è tenuto il registro, iii) per le azioni nominative di società, lo
Stato membro nel cui territorio si trova la sede statutaria della società
emittente, iv) per gli strumenti finanziari la cui
proprietà risulta da un’iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un
intermediario o a suo nome (“strumenti finanziari in forma scritturale”), lo
Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l’iscrizione,
v) per il contante tenuto in un conto
presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell’IBAN del conto, vi) per i crediti verso terzi diversi dai
crediti relativi ai beni di cui al punto v), lo Stato membro nel cui territorio
si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all’articolo
3, paragrafo 1; (g)
“dipendenza”, qualsiasi luogo di operazioni in cui
il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi
umani e con beni; (h)
“creditori locali”, i creditori i cui crediti nei
confronti del debitore sono sorti dall’attività di una dipendenza situata in
uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il centro degli interessi
principali del debitore; (i)
“gruppo societario”, più società comprendenti una
società madre e società controllate; (j)
“società madre”, la società che i) ha la maggioranza dei diritti di voto
degli azionisti o soci in un’altra società (“società controllata”), oppure ii) è azionista o socia della società
controllata e ha il diritto di aa) nominare o revocare la maggioranza dei
membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza della società
controllata, oppure bb) esercitare un’influenza dominante sulla
società controllata in virtù di un contratto stipulato con tale società o di
una clausola dello statuto di quest’ultima.” (22)
all’articolo 3, i paragrafi 1 e 3 sono sostituiti
dai seguenti: “1. Sono competenti ad aprire la
procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è
situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura
principale”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il
debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi. Per le società e le persone giuridiche si presume,
fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo
in cui si trova la sede statutaria. Per le persone fisiche che esercitano un’attività
commerciale o professionale indipendente il centro degli interessi principali è
il luogo in cui si trova la sede principale di attività; per le altre persone
fisiche il centro degli interessi principali è il luogo in cui la persona ha la
residenza abituale. 3. Se è aperta una procedura d’insolvenza
ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai
sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento
rilevante per stabilire se il debitore possiede una dipendenza nel territorio
di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale.” (23)
sono inseriti i seguenti articoli 3bis e 3ter: “Articolo
3bis Competenza
per azioni connesse 1. I giudici dello Stato membro nel cui
territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono
competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla
procedura e che vi si inseriscono strettamente. 2. Se un’azione di cui al
paragrafo 1 è connessa ad un’azione in materia civile o commerciale contro lo
stesso convenuto, il curatore può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi
al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio
oppure, se l’azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello
Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale
giudice sia competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001. 3. Ai fini del presente articolo, sono connesse le
azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in
merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili
risultanti da procedure separate. Articolo
3ter Verifica
della competenza; diritto di impugnazione dinanzi al giudice 1. Il giudice adito per l’apertura
di una procedura d’insolvenza verifica d’ufficio la propria competenza ai sensi
dell’articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d’insolvenza il
giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se
questa si fonda sull’articolo 3, paragrafo 1, o sull’articolo 3,
paragrafo 2. 2. Se è aperta una procedura d’insolvenza
a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore
nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è
pendente è competente ai sensi dell’articolo 3. In caso affermativo, il
curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se
questa si fonda sull’articolo 3, paragrafo 1, o sull’articolo 3,
paragrafo 2. 3. Il creditore o terzo
interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato
membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di
impugnare la decisione di apertura della procedura principale. Il giudice che
ha aperto la procedura principale o il curatore ne informano i creditori in
questione, se conosciuti, in tempo utile affinché possano impugnare la
decisione.” (24)
all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera m) è sostituita
dalla seguente: m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento
o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
<NdT: la modifica del testo in inglese non incide sulla versione italiana.> (25)
è inserito il seguente articolo 6bis: “Articolo 6bis
Accordi di compensazione Gli accordi di compensazione sono regolati
unicamente dalla legge del contratto che li disciplina.” (26)
è inserito il seguente articolo 10bis: “Articolo 10bis
Requisiti di approvazione ai
sensi del diritto nazionale Se la legge dello Stato membro che disciplina gli
effetti della procedura d’insolvenza sui contratti di cui agli articoli 8 e 10
stabilisce che un contratto possa essere risolto o modificato solo previa
approvazione del giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza, ma nessuna
siffatta procedura è stata avviata in quello Stato membro, il giudice che ha
aperto la procedura d’insolvenza è competente ad approvare la risoluzione o la
modifica di tali contratti.” (27)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente: “Articolo 15
Effetti della procedura d’insolvenza
sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti Gli effetti della procedura d’insolvenza su un
procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto
del quale il debitore è stato spossessato sono disciplinati esclusivamente
dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede l’arbitrato.
“ (28)
l’articolo 18 è così modificato: (a)
all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: 1. “Il curatore nominato dal
giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel
territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti
dalla legge dello Stato di apertura finché non vi è aperta un’altra procedura d’insolvenza
o non vi è adottato alcun provvedimento conservativo contrario, in seguito a
una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza in tale Stato. Fatti
salvi gli articoli 5 e 7, il curatore può in particolare trasferire i beni del
debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può
altresì impegnarsi a che siano rispettati, nella procedura principale, i
diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i
creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno è
soggetto ai requisiti di forma, se del caso, dello Stato di apertura della
procedura principale e ha forza esecutiva ed effetti vincolanti sul patrimonio.” (b)
al paragrafo 3, l’ultima frase è sostituita dalla
seguente: “Tali poteri non possono includere misure di
coercizione, salvo se disposte dal giudice, o il diritto di decidere di una
controversia o una lite.” (29)
sono inseriti i seguenti articoli 20bis, 20ter, 20quater
e 20quinquies: “Articolo 20bis
Registri fallimentari Gli Stati membri creano e tengono nel loro
territorio uno o più registri (“registri fallimentari”) al fine di rendere
accessibili a tutti via internet e a titolo gratuito le seguenti informazioni: (a)
data di apertura della procedura d’insolvenza; (b)
giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza e
numero di causa, se del caso; (c)
tipo di procedura d’insolvenza aperta; (d)
nome e indirizzo del debitore; (e)
nome e indirizzo del curatore nominato nella
procedura, se del caso; (f)
termine per l’insinuazione al passivo dei crediti; (g)
decisione di apertura della procedura d’insolvenza;
(h)
decisione di nomina del curatore, se diversa da
quella di cui alla lettera g); (i)
data di chiusura della procedura principale. Articolo 20ter
Interconnessione dei registri
fallimentari 1. La Commissione crea, mediante
atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri
fallimentari. Il sistema si compone dei registri fallimentari e del portale
europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico
del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le
informazioni di cui all’articolo 20bis, il sistema fornisce un servizio di
ricerca in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 2. Entro …. [36 mesi dall’entrata
in vigore del regolamento], la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione
conformemente alla procedura di cui all’articolo 45ter, paragrafo 3: –
le specifiche tecniche che definiscono i metodi
elettronici di comunicazione e scambio d’informazioni sulla base delle
specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei
registri fallimentari; –
le misure tecniche che garantiscono gli standard
minimi di sicurezza delle tecnologie dell’informazione per la comunicazione e
la distribuzione delle informazioni all’interno del sistema di interconnessione
dei registri fallimentari; –
i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito
dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni
di cui all’articolo 20bis; –
i criteri minimi per la presentazione dei risultati
della ricerca sulla base delle informazioni di cui all’articolo 20bis; –
le modalità e le condizioni tecniche di
disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e –
un glossario contenente una spiegazione
semplificata delle procedure d’insolvenza nazionali elencate nell’allegato A. Articolo 20quater
Costi di creazione e
interconnessione dei registri fallimentari 1. I costi di creazione e futuro
sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a
carico del bilancio generale dell’Unione. 2. Ciascuno Stato membro
provvede ai costi di adattamento per l’interoperabilità dei registri
fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai
costi di gestione, operatività e tenuta del registro. Articolo 20quinquies
Registrazione delle procedure
d’insolvenza Se è aperta una procedura principale o una
procedura secondaria nei riguardi di una società o persona giuridica o di una
persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale
indipendente, il giudice che apre la procedura assicura che siano
immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le
informazioni di cui all’articolo 20bis.” (30)
gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 21
Pubblicazione in un altro
Stato membro 1. Sino a quando non sarà creato
il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all’articolo 20ter,
il curatore chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui
si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione
previste in detto Stato, l’avviso della decisione di apertura della procedura d’insolvenza
e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità
indicano l’identità del curatore nominato e precisano se la norma sulla
competenza applicata sia quella dell’articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 3,
paragrafo 2. 2. Il curatore può chiedere che
siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni o
creditori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le
informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.” (31)
l’articolo 22 è sostituito dal seguente: “Articolo 22
Annotazione in pubblici
registri di un altro Stato membro Sino a quando non sarà creato il sistema di
interconnessione dei registri fallimentari di cui all’articolo 20ter, il
curatore chiede che le decisioni di cui all’articolo 21 siano annotate nei
registri immobiliari, nel registro del commercio o altro registro pubblico di
qualunque altro Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore che
sia stata annotata in un pubblico registro di tale Stato. Il curatore può
chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro.” (32)
l’articolo 25 è sostituito dal seguente: “Articolo 25
Riconoscimento e carattere
esecutivo di altre decisioni 1. Le decisioni relative allo
svolgimento e alla chiusura di una procedura d’insolvenza pronunciate da un
giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16,
nonché il concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute
senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 32
a 56, ad eccezione dell’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001. La disposizione di cui al primo comma si applica
anche alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e
che vi si inseriscono strettamente, anche se prese da un altro giudice. La disposizione di cui al primo comma si applica
inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi
successivamente alla domanda d’apertura di una procedura d’insolvenza o a
questa collegati. 2. Il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dal
regolamento richiamato al paragrafo 1 in quanto applicabile.” (33)
l’articolo 27 è sostituito dal seguente: “Articolo 27
Apertura Se la procedura principale è stata aperta dal
giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice
di un altro Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può
aprire una procedura d’insolvenza secondaria a norma delle disposizioni di cui
al presente capitolo. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai
beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è
stata aperta.” (34)
è inserito il seguente articolo 29bis: “Articolo 29bis
Decisione di aprire una
procedura secondaria 1. Il giudice adito per l’apertura
di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore della
procedura principale e dà a questi l’opportunità di essere sentito sulla
domanda. 2. Su istanza del curatore della
procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di
aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora tale apertura non
sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in
particolare quando il curatore della procedura principale ha assunto l’impegno
di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene. 3. Nel decidere di aprire una
procedura secondaria, il giudice di cui al paragrafo 1 opta per il tipo di
procedura più appropriato previsto dal diritto nazionale, tenuto conto degli
interessi dei creditori locali e che siano o meno soddisfatte le condizioni
riguardanti la solvibilità del debitore. 4. Il curatore della procedura
principale riceve notificazione della decisione di apertura della procedura
secondaria e ha il diritto di opporvisi.” (35)
l’articolo 31 è sostituito dal seguente: “Articolo 31
Cooperazione e comunicazione
tra curatori 1. Il curatore della procedura
principale e i curatori delle procedure secondarie cooperano tra loro nella
misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili a
ciascuna procedura. La cooperazione può assumere la forma di accordi o
protocolli. 2. In particolare, i curatori: (a)
si comunicano immediatamente ogni informazione
potenzialmente utile all’altra procedura, in particolare la situazione circa l’insinuazione
e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a salvare o ristrutturare il
debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti
per proteggere le informazioni riservate; (b)
sondano la possibilità di una ristrutturazione del
debitore e, ove la riscontrino, coordinano l’elaborazione e l’attuazione del
relativo piano; (c)
coordinano la gestione del realizzo o dell’utilizzo
di beni e affari del debitore; il curatore della procedura secondaria dà in
tempo utile al curatore della procedura principale la possibilità di presentare
proposte riguardanti il realizzo o l’utilizzo dell’attivo nella procedura
secondaria.” (36)
sono inseriti i seguenti articoli 31bis e 31ter: “Articolo 31bis
Cooperazione e comunicazione
tra giudici 1. Al fine di facilitare il
coordinamento delle procedure principali e secondarie riguardanti lo stesso
debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una
procedura d’insolvenza o che l’ha aperta coopera con qualunque altro giudice
dinanzi al quale sia pendente una procedura d’insolvenza o che l’abbia aperta,
nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme
applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno,
designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione. 2. I giudici di cui al paragrafo
1 possono comunicare o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché
tale comunicazione sia a titolo gratuito e rispetti i diritti procedurali delle
parti e la confidenzialità delle informazioni. 3. La cooperazione può svolgersi
con ogni mezzo opportuno, in particolare (a)
la comunicazione delle informazioni con i mezzi
ritenuti appropriati dal giudice; (b)
il coordinamento della gestione e del controllo dei
beni e degli affari del debitore; (c)
il coordinamento della tenuta delle audizioni; (d)
il coordinamento nell’approvare i protocolli. Articolo 31ter
Cooperazione e comunicazione
tra curatori e giudici 1. Al fine di facilitare il
coordinamento tra la procedura principale e le secondarie aperte nei confronti
dello stesso debitore, (a)
il curatore della procedura principale coopera e
comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire
una procedura secondaria o che l’ha aperta; (b)
il curatore della procedura secondaria o
territoriale coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente una
domanda di aprire la procedura principale o che l’ha aperta. 2. La cooperazione di cui al
paragrafo 1 si svolge con ogni mezzo opportuno, compresi quelli descritti all’articolo
31bis, paragrafo 3, nella misura in cui non sono incompatibili con le norme
applicabili a ciascuna procedura.” (37)
l’articolo 33 è così modificato: (a)
il titolo è sostituito dal seguente: “Sospensione
della procedura” (b)
ai paragrafi 1 e 2, i termini “le operazioni di
liquidazione”, “della liquidazione” e “delle operazioni di liquidazione” sono
sostituiti rispettivamente dai termini “la procedura”, “della procedura” e “della
procedura”. (38)
l’articolo 34 è sostituito dal seguente: “Articolo 34
Chiusura delle procedure
principali o secondarie 1. La chiusura della procedura
principale non osta alla continuazione delle procedure secondarie ancora
pendenti al momento della chiusura. 2. Se è aperta una procedura
secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui
questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo
scioglimento della persona giuridica, tale scioglimento non osta alla
continuazione della procedura principale aperta in un altro Stato membro.” (39)
all’articolo 35, il termine “liquidazione” è
sostituito dal termine “realizzo”; (40)
l’articolo 37 è sostituito dal seguente: “Articolo 37
Conversione della procedura
precedente Il curatore della procedura principale può
chiedere al giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura
secondaria di ordinarne la conversione in un altro tipo di procedura d’insolvenza
applicabile a norma della legge di quello Stato membro.” (41)
l’articolo 39 è sostituito dal seguente: “Articolo 39
Diritto di insinuazione dei
crediti Il creditore che ha la residenza abituale, il
domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura,
comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati
membri (“creditore straniero”), ha il diritto di insinuare i crediti nella
procedura d’insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione, anche elettronico,
ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini dell’insinuazione dei
crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato o di altro
professionista legale.” (42)
l’articolo 40 è così modificato: (a)
al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase: “La nota include inoltre copia del modulo standard
per i crediti di cui all’articolo 41 o il link al sito internet in cui è
pubblicato.” (b)
è inserito il seguente paragrafo 3: “3. Gli elementi di informazione
di cui al presente articolo sono comunicati mediante il modulo standard di nota
definito conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 45ter,
paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica
entro ....[24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento]. Il modulo porta
la denominazione “Avviso di procedura d’insolvenza” in tutte le lingue
ufficiali dell’Unione ed è trasmesso nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un’altra lingua che questo Stato
ha indicato di accettare ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, qualora possa
presumersi che tale lingua è più facilmente comprensibile per i creditori
stranieri.” (43)
l’articolo 41 è sostituito dal seguente: “Articolo 41
Procedura di insinuazione dei
crediti 1. Il creditore straniero
conosciuto insinua il proprio credito usando il modulo standard per i crediti
definito conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 45ter,
paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro
[24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento]. Il modulo porta la
denominazione “Insinuazione dei crediti” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 2. Nel modulo standard per i
crediti il creditore di cui al paragrafo 1 indica: (a)
nome e indirizzo, (b)
natura del credito, (c)
importo del credito e data alla quale è sorto, (d)
l’eventuale diritto di prelazione, (e)
l’eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e
i beni che costituiscono la garanzia invocata, (f)
l’eventuale compensazione e se l’importo preteso è
al netto della compensazione. Il modulo standard per i crediti è corredato, se
del caso, da copia dei documenti giustificativi. 3. I crediti possono essere
insinuati in qualunque lingua ufficiale dell’Unione. Al creditore può essere
richiesta la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali
dello Stato di apertura o in un’altra lingua accettata da questo Stato. Ogni
Stato membro indica almeno una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua o
dalle sue, che accetta ai fini dell’insinuazione dei crediti. 4. I crediti sono insinuati
entro il termine sancito dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori
stranieri, tale termine non è inferiore a 45 giorni a partire dalla
pubblicazione dell’apertura della procedura nel registro fallimentare dello
Stato di apertura. 5. Qualora contesti un credito
insinuato ai sensi del presente articolo, il curatore consente al creditore di
produrre prove aggiuntive dell’esistenza e dell’importo del credito.” (44)
l’articolo 42 è soppresso; (45)
è inserito il seguente capitolo IVbis: “CAPITOLO IVbis
INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO SOCIETARIO Articolo 42bis
Dovere di cooperare e
comunicare informazioni tra curatori 1. Se la procedura d’insolvenza
riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il curatore
nominato nella procedura relativa a una controllata coopera con il curatore
nominato nella procedura relativa ad un’altra controllata dello stesso gruppo,
nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace
della procedura, non è incompatibile con le norme ad essa applicabili e non
comporta conflitto d’interessi. La cooperazione può assumere la forma di
accordi o protocolli. 2. Nel porre in essere la
cooperazione di cui al paragrafo 1, i curatori (a)
si comunicano immediatamente ogni informazione
potenzialmente utile all’altra procedura, purché siano presi opportuni
accorgimenti per proteggere le informazioni riservate; (b)
sondano le possibilità di una ristrutturazione del
gruppo e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla
negoziazione di un piano di ristrutturazione globale; (c)
coordinano la gestione e il controllo degli affari
delle controllate sottoposte a procedure d’insolvenza. I curatori possono convenire di conferire
ulteriori poteri al curatore nominato in una delle procedure laddove un tale
accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. Articolo 42ter
Comunicazione e cooperazione
tra giudici 1. Se la procedura d’insolvenza
riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice
dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d’insolvenza per
una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro
giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d’insolvenza
per un’altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui
tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura e non
è incompatibile con le norme ad essa applicabili. A tal fine il giudice può,
ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione. 2. I giudici di cui al paragrafo
1 possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente
informazioni o assistenza. 3. La cooperazione si svolge con
ogni mezzo opportuno, in particolare (a)
la comunicazione di informazioni con i mezzi
ritenuti appropriati dal giudice, purché a titolo gratuito e nel rispetto dei
diritti procedurali delle parti e della confidenzialità delle informazioni; (b)
il coordinamento della gestione e del controllo dei
beni e degli affari delle controllate; (c)
il coordinamento della tenuta delle audizioni; (d)
il coordinamento nell’approvare i protocolli. Articolo 42quater
Cooperazione e comunicazione
tra curatori e giudici Il curatore nominato nella procedura d’insolvenza
relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il
giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa
a un’altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura,
nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare il coordinamento delle
procedure e non è incompatibile con le norme ad esse applicabili. In
particolare, il curatore può chiedere a tale giudice informazioni sulla
procedura relativa all’altra controllata o assistenza nella procedura per la
quale è stato nominato. Articolo 42quinquies
Poteri del curatore e
sospensione della procedura 1. Il curatore nominato nella
procedura d’insolvenza relativa ad una società facente parte di un gruppo
societario ha il diritto di (a)
essere sentito e partecipare alle procedure aperte
nei confronti di altre controllate, in particolare partecipando alle assemblee
dei creditori; (b)
chiedere la sospensione della procedura aperta nei
confronti di un’altra controllata; (c)
proporre un piano di salvataggio, un concordato o
una misura analoga per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è
stata aperta una procedura d’insolvenza, e introdurli nelle procedure aperte
nei riguardi di un’altra controllata nel rispetto della legge applicabile a
tali procedure, e (d)
chiedere qualunque ulteriore misura procedurale ai
sensi della legge di cui alla lettera c), necessaria a promuovere il
salvataggio, compresa la conversione della procedura. 2. Il giudice che ha aperto la
procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se
è provato che detta sospensione è nell’interesse dei creditori della procedura
in questione. Laale sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di
tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. Il giudice
che ordina la sospensione può chiedere al curatore di prendere tutte le misure
necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura.” (46)
è inserito l’articolo 44bis: “Articolo 44bis
Informazioni sul diritto
fallimentare nazionale 1. Affinché le informazioni
siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell’ambito della rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con
decisione 2001/470/CE del Consiglio[24],
una descrizione del loro diritto fallimentare nazionale e delle relative
procedure concorsuali, in particolare riguardo agli elementi elencati all’articolo 4,
paragrafo 2. 2. Gli Stati membri aggiornano
periodicamente dette informazioni.” (47)
l’articolo 45 è sostituito dal seguente: “Articolo 45
Modifica degli allegati 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura descritta nel
presente articolo e all’articolo 45bis al fine di modificare gli allegati A e
C. 2. Per modificare l’allegato A
gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di
procedure concorsuali che vogliono inserire in detto allegato, accompagnate da
una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate
rispettano le condizioni di cui all’articolo 1 e, se del caso, modifica l’allegato
A mediante atto delegato.” (48)
sono inseriti i seguenti articoli 45bis e 45ter: “Articolo 45bis
Esercizio della delega 1. Il
potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 45 è conferito
alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento. 3. La delega di potere di cui all’articolo
45 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non
appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica
al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 45 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 45ter
Potere di adottare atti di
esecuzione 1. Il potere di adottare atti di
esecuzione è conferito alla Commissione ai seguenti fini: (a)
provvedere all’interconnessione dei registri
fallimentari di cui all’articolo 20ter e (b)
definire e successivamente modificare i moduli di
cui agli articoli 40 e 41. 2. Nell’adottare o modificare
gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio[25].
3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n.182/2011. 4. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011.” (49)
all’articolo 46, la data “1° giugno 2012” è
sostituita da “…[dieci anni dopo l’inizio della sua applicazione]”; (50)
è inserito il seguente articolo 46bis: “Articolo 46bis
Protezione dei dati 1. Gli Stati membri applicano la
direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali eseguito nel loro
territorio ai sensi del presente regolamento. 2. Al trattamento dei dati
personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si
applica il regolamento (CE) n. 45/2001.” (51)
l’allegato B è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a partire da…[24 mesi dopo l’entrata
in vigore del regolamento], eccezion fatta per la disposizione relativa alle
informazioni in materia di diritto fallimentare (articolo 44bis) che si applica
a partire da ...[12 mesi dopo la sua entrata in vigore]. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio
relativo alle procedure d’insolvenza 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[26] Titolo 33 - Giustizia 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[27]
Ø La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Sviluppo di uno spazio di giustizia; Giustizia per la
crescita 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo
specifico n. Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale Attività ABM/ABB interessate 33
03 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Maggiore efficienza e trasparenza delle procedure d’insolvenza
transfrontaliere 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Modifica del regolamento 1346/2000 sulle procedure d’insolvenza 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA Ø Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento a partire
dall’adozione del regolamento, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[28] Ø Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[29]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Solo l’interconnessione dei registri fallimentari (parte
relativa all’interconnessione centrale) avrà un’incidenza sul bilancio dell’UE. I registri fallimentari saranno connessi attraverso il
portale europeo della giustizia elettronica che servirà da punto di accesso
elettronico per il pubblico alle informazioni contenute nel sistema (cfr.
articolo 20ter della proposta). 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati 2.2.2. Modalità di controllo previste
2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([30]) || di paesi EFTA[31] || di paesi candidati[32] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario [3] || [33.0301] Programma “Giustizia” || Diss./ || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario [3] || [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || [Denominazione…..3.….] DG: JUST || || || anno 2014[33] || anno 2015 || anno 2016 || anno 2017 || anni 2018, 2019, 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 33.0301 || Impegni || (1) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Pagamenti || (2) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Numero della linea di bilancio || Impegni || “(1a) || || || || || || || || Pagamenti || “(2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[34] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE Stanziamenti per DG JUST || Impegni || =1+1a +3 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Pagamenti || =2+2a +3 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Pagamenti || (5) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Pagamenti || =5+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Pagamenti || =5+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” – non applicabile Mio EUR (al terzo decimale) || || || anno N || anno N+1 || anno N+2 || anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: <…….> || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG <….> || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || anno N[35] || anno N+1 || anno N+2 || anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Pagamenti || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi –
Ø La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || anno N || anno N+1 || anno N+2 || anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[36] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO n. 1[37] Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale Risultato || Manutenzione dell’interconnessione dei registri fallimentari || 214 300 || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000 - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000 OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
Ø La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
Ø La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
Ø La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
ØLa proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
Ø La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. [1] Per una panoramica sulle procedure nazionali di pre-insolvenza e
ibride, si veda la sezione 2 della relazione della Commissione, del 12.12.2012,
sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo
alle procedure d’insolvenza. [2] La
“continuità aziendale” è un concetto utilizzato principalmente in contabilità,
in base al quale, nel redigere il bilancio, si presume che l’impresa non sarà
messa in liquidazione nel corso dei successivi 12 mesi. [3] COM(2008)394
del 25.6.2008. [4] COM(2012)
573 final del 3.10.2012 [5] Per
quanto riguarda l’estensione di questo fenomeno, si veda la sezione 3.4.1 della
valutazione d’impatto della Commissione, che accompagna la presente proposta. [6] http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html [7] Sentenza
del 20 ottobre 2011 nella causa C-396/09. [8] Sentenza
del 12 febbraio 2009 nella causa C-339/07. [9] GU
L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [10] Sentenza
del 13 ottobre 2011 nella causa C-454/09, Commissione/Italia – “New
Interline”. [11] GU
L 156 del 16.6.2012, pag. 1. [12] COM(2011)
759 definitivo. [13] GU
C […] del […], pag. […]. [14] GU
C […] del […], pag. […]. [15] GU
L 160 del 30.6.2000, pag. 1. [16] GU
C […] del […], pag. […]. [17] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [18] GU
L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [19] GU
L 125 del 5.5.2001, pag. 15. [20] GU
L 324 del 10.12.2007, pag. 79. [21] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [22] GU
L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [23] GU
L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [24] GU
L 174 del 27.6.2001, pag. 25. [25] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [26] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività). [27] A
norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [28] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [29] A
norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [30] Diss.
= Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati. [31] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [32] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [33] L’anno
N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa. [34] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [35] L’anno
N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa. [36] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [37] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.