This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0598
Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund in 2013 and 2014, including the first instalment for 2013
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013 e nel 2014, compresa la prima quota per il 2013
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013 e nel 2014, compresa la prima quota per il 2013
/* COM/2012/0598 final - 2012/0290 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013 e nel 2014, compresa la prima quota per il 2013 /* COM/2012/0598 final - 2012/0290 (NLE) */
RELAZIONE L’accordo interno e il regolamento finanziario
del 10° FES prevedono una procedura per le richieste di contributi che gli
Stati membri devono versare per finanziare il FES. Conformemente all’articolo 57,
paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, la presente proposta
riguarda: –
il massimale dell’importo annuo del contributo per
il 2014; –
l’importo annuo del contributo per il 2013 e –
l’importo della prima quota del contributo per il 2013. A norma dell’articolo 57, paragrafo 7, del
regolamento finanziario del 10° FES, l’importo gestito dalla Commissione e l’importo
gestito dalla BEI vengono indicati separatamente. A norma dell’articolo 145 del regolamento
finanziario del 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni
aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del
regolamento finanziario, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto,
uno dopo l’altro, gli importi disponibili dei precedenti FES. Le richieste di
contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo
del 9° FES per la BEI e del 10° FES per la Commissione. A norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del
regolamento finanziario del 10° FES, il Consiglio deve decidere su questa
proposta entro il 15 novembre 2012 e gli Stati membri devono versare la prima
quota del contributo entro il 21 gennaio 2013. L’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento
finanziario stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano
versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al
pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite
nello stesso articolo. 2012/0290 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli
Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel
2013 e nel 2014, compresa la prima quota per il 2013 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 217, visto l’accordo interno tra i rappresentanti
dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il
finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di
partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e
territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[1] (in appresso “accordo interno”),
in particolare l’articolo 7, visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del
Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10°
Fondo europeo di sviluppo (in appresso “regolamento finanziario del 10° FES”)[2], modificato da ultimo l’11
aprile 2011[3],
in particolare l’articolo 57, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla procedura
di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la
Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2012 una proposta in cui
vengono specificati il massimale dell’importo annuo del contributo degli Stati
membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2014, l’importo annuo del
contributo per il 2013 e l’importo della prima quota del contributo per il 2013. (2) A norma dell’articolo 145,
primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli
investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative
agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell’articolo 58,
paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di
contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre
pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES per la BEI. (4) Il Consiglio deve decidere sulla
proposta entro il 15 novembre 2012 e gli Stati membri devono versare la prima
quota del contributo per il 2013 entro il 21 gennaio 2013, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il massimale dell’importo annuo dei contributi
degli Stati membri al FES per il 2014 è fissato a 3 250 000 000
EUR per la Commissione e a 360 000 000 EUR per la Banca europea per
gli investimenti. Articolo 2 L’importo annuo dei contributi degli Stati
membri al FES per il 2013 è fissato a 3 100 000 000 EUR per la
Commissione e a 250 000 000 EUR per la Banca europea per gli
investimenti. Articolo 3 I contributi individuali al FES che gli Stati
membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a
titolo della prima quota per il 2013 sono riportati nella tabella che figura in
allegato. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO
Prima quota dei contributi FES per il 2013 (in EUR) || || [1] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32. [2] GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1. [3] GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.