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Document 52012PC0598

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013 e nel 2014, compresa la prima quota per il 2013

    /* COM/2012/0598 final - 2012/0290 (NLE) */

    52012PC0598

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013 e nel 2014, compresa la prima quota per il 2013 /* COM/2012/0598 final - 2012/0290 (NLE) */


    RELAZIONE

    L’accordo interno e il regolamento finanziario del 10° FES prevedono una procedura per le richieste di contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. Conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, la presente proposta riguarda:

    – il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2014;

    – l’importo annuo del contributo per il 2013 e

    – l’importo della prima quota del contributo per il 2013.

    A norma dell’articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 10° FES, l’importo gestito dalla Commissione e l’importo gestito dalla BEI vengono indicati separatamente.

    A norma dell’articolo 145 del regolamento finanziario del 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi disponibili dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 9° FES per la BEI e del 10° FES per la Commissione.

    A norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, il Consiglio deve decidere su questa proposta entro il 15 novembre 2012 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo entro il 21 gennaio 2013.

    L’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

    2012/0290 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013 e nel 2014, compresa la prima quota per il 2013

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,

    visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[1] (in appresso “accordo interno”), in particolare l’articolo 7,

    visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso “regolamento finanziario del 10° FES”)[2], modificato da ultimo l’11 aprile 2011[3], in particolare l’articolo 57, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2012 una proposta in cui vengono specificati il massimale dell’importo annuo del contributo degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2014, l’importo annuo del contributo per il 2013 e l’importo della prima quota del contributo per il 2013.

    (2)       A norma dell’articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

    (3)       A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES per la BEI.

    (4)       Il Consiglio deve decidere sulla proposta entro il 15 novembre 2012 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo per il 2013 entro il 21 gennaio 2013,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2014 è fissato a 3 250 000 000 EUR per la Commissione e a 360 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

    Articolo 2

    L’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2013 è fissato a 3 100 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

    Articolo 3

    I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota per il 2013 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il Presidente

    ALLEGATO

    Prima quota dei contributi FES per il 2013 (in EUR) || ||

    [1]                      GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

    [2]               GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

    [3]               GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

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