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Documento 52012PC0430
Proposal for a COUNCIL DECISION Establishing the EU Position for the review of the International Telecommunications Regulations to be taken at the World Conference on International Telecommunications or its preparatory instances
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione dell’UE in materia di revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali da adottare in occasione della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali o nelle sedi preparatorie
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione dell’UE in materia di revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali da adottare in occasione della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali o nelle sedi preparatorie
/* COM/2012/0430 final - 2012/0207 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione dell’UE in materia di revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali da adottare in occasione della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali o nelle sedi preparatorie /* COM/2012/0430 final - 2012/0207 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L’Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT) è un’agenzia specializzata delle
Nazioni Unite il cui fine è promuovere la cooperazione internazionale tra i
popoli e lo sviluppo socioeconomico mediante servizi di telecomunicazione
efficaci. I 27 Stati membri dell’Unione europea (UE) sono membri con diritto di
voto dell’UIT mentre la Commissione europea è membro di settore senza diritto
di voto. La conferenza dei
plenipotenziari dell’UIT del 2010 ha deciso di organizzare a Dubai dal 3 al 14
dicembre 2012 una conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (World
Conference on International Telecommunications – WCIT), allo scopo di
rivedere il regolamento delle telecomunicazioni internazionali (International
Telecommunications Regulations – ITRs). Il regolamento delle
telecomunicazioni internazionali definisce i principi generali per la fornitura
e la gestione delle telecomunicazioni internazionali e costituisce un trattato
internazionale firmato da 178 paesi. Sebbene il
regolamento delle telecomunicazioni internazionali disciplini materie relative
ai servizi di telecomunicazione internazionali (in opposizione ai servizi
nazionali), alcuni aspetti del regolamento si riferiscono direttamente a
questioni disciplinate dall’acquis dell’UE, in particolare dal quadro
normativo in materia di comunicazioni elettroniche. Pertanto, l’UE deve
garantire che le modifiche proposte al regolamento che verranno decise a Dubai
non siano in contrasto con la normativa applicabile nell’UE, né limitino lo
sviluppo futuro dell’acquis dell’UE. La Commissione
raccomanda pertanto che il Consiglio adotti la decisione allegata, al fine di
permettere all’UE di negoziare a Dubai la revisione del regolamento delle
telecomunicazioni internazionali. Le basi giuridiche della presente proposta di
decisione del Consiglio sono: l’articolo 218,
paragrafo 9, del TFUE, per quanto riguarda la proposta di accordo con i paesi
terzi, e l’articolo 114 del TFUE per quanto riguarda le
disposizioni già adottate in materia di comunicazioni elettroniche, sulle quali
l’accordo con i paesi terzi potrebbe avere un’incidenza. 2. Natura e la portata delle discussioni Come osservato in precedenza, il regolamento
delle telecomunicazioni internazionali fissa principi generali per la fornitura
e la gestione delle telecomunicazioni internazionali. Esso contiene
disposizioni specifiche in materia di: articolo 3: rete internazionale articolo 4: servizi di
telecomunicazioni internazionali articolo 5: sicurezza della vita e
priorità delle telecomunicazioni articolo 6: tariffazione e contabilità articolo 7: sospensione dei servizi articolo 8: diffusione delle
informazioni articolo 9: accordi speciali articolo 10: disposizioni finali appendice 1: disposizioni generali in materia
di contabilità appendice 2: disposizioni aggiuntive sulle
telecomunicazioni marittime appendice 3: telecomunicazioni di servizio
e telecomunicazioni di privilegio. Nel corso dei negoziati possono essere
proposte modifiche al fine di estendere il campo di applicazione del vigente
regolamento delle telecomunicazioni internazionali sotto il profilo tecnico, giuridico o di mercato. L’UIT ha creato un gruppo di lavoro in seno al
proprio consiglio per la revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali
e parallelamente sono in corso consultazioni regionali. Per l’UE il forum
regionale pertinente è la conferenza europea delle amministrazioni delle poste
e delle telecomunicazioni (CEPT), di cui fanno parte 48 paesi tra cui tutti gli
Stati membri dell’UE. La Commissione europea
partecipa con funzione consultiva in seno alla CEPT, in cui ha diritto di
parola ma non di voto. L’ultima riunione del
gruppo di lavoro in seno al consiglio dell’UIT prima della conferenza di Dubai
si è svolta a Ginevra dal 20 al 22 giugno 2012. La
CEPT terrà ulteriori riunioni preparatorie nei mesi di settembre e novembre 2012. 3. Preparativi della posizione dell’UE Gli Stati membri dell’UE hanno partecipato
attivamente sia al gruppo di lavoro in seno al consiglio dell’UIT che alle
discussioni della CEPT sul regolamento delle telecomunicazioni internazionali.
Molti dei progetti di “posizioni comuni europee” esaminati dalla CEPT per una
loro eventuale presentazione alla conferenza mondiale sulle telecomunicazioni
internazionali sono stati redatti dagli Stati membri dell’UE. La Commissione
europea è stata inoltre molto attiva in entrambe le sedi, nonostante le
limitazioni alla sua partecipazione derivanti dal suo status attuale. 2012/0207 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione dell’UE in materia
di revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali da adottare
in occasione della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali o
nelle sedi preparatorie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, e l’articolo 218, paragrafo 9, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delle
telecomunicazioni internazionali (International Telecomunications
Regulations – ITRs) è stato adottato dalla conferenza amministrativa
mondiale per la telefonia e la telegrafia di Melbourne nel 1988 e da allora non
è stato mai rivisto. (2) I 27 Stati membri dell’Unione
europea sono firmatari del regolamento delle telecomunicazioni internazionali; (3) L’Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT) ha convocato una riunione a Dubai dal 3 al 14 dicembre 2012,
denominata conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (World
Conference on International Telecommunications – WCIT), per concordare un nuovo
testo del regolamento. (4) L’Unione europea ha adottato
una serie di atti normativi che fissano disposizioni nel settore delle telecomunicazioni,
in particolare:
a) la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE
relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
b) la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori;
c) la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa
alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica. (5)(5) Molte delle proposte di modifica del regolamento delle
telecomunicazioni internazionali presentate finora si riferiscono ad aspetti
delle telecomunicazioni internazionali che rientrano chiaramente nell’ambito di
applicazione dell’acquis e delle politiche dell’Unione, compreso il
rapporto tra le autorità di regolamentazione e gli operatori commerciali
indipendenti, il roaming e la tutela dei dati personali. Dato che il
regolamento delle telecomunicazioni internazionali è vincolante per le parti
contraenti (a meno che una parte non comunichi formalmente la sua obiezione
alla modifica) occorre che l’Unione europea definisca la propria posizione
sugli aspetti delle modifiche proposte al regolamento che avranno efficacia
giuridica. (6)(6) La posizione dell’Unione europea nell’ambito della conferenza
mondiale sulle telecomunicazioni internazionali deve garantire che le modifiche
del regolamento delle telecomunicazioni internazionali siano compatibili con l’acquis. (7)(7) La Commissione europea informerà l’UIT in merito alle competenze
rispettive dell’Unione europea e dei suoi Stati membri su tali materie. (8)(8) Si sono svolte riunioni nel contesto della conferenza europea
delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) per
elaborare posizioni comuni europee sulla revisione del regolamento delle
telecomunicazioni internazionali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione dell’Unione europea alla
conferenza mondiale dell’ONU sulle telecomunicazioni internazionali, che si
terrà dal 3 al 14 dicembre 2012, in relazione alle materie di propria
competenza è di garantire che le modifiche del regolamento delle
telecomunicazioni internazionali siano compatibili con l’acquis dell’UE
e con i futuri obiettivi dell’Unione. Su queste materie la Commissione europea
presenta la posizione dell’Unione europea di cui all’allegato 1. Articolo 2 Su altre
materie all’ordine del giorno della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni
internazionali gli Stati membri mirano ad adottare posizioni comuni. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO 1) L’obiettivo generale dell’Unione
europea in relazione alla conferenza mondiale sulle telecomunicazioni
internazionali è garantire che le modifiche del regolamento delle
telecomunicazioni internazionali (International Telecommunications
Regulations – ITRS) contribuiscano allo sviluppo della società dell’informazione
a vantaggio di tutti i cittadini e degli utenti delle telecomunicazioni in
tutto il mondo e in particolare degli utenti nell’Unione europea e che
rispettino l’acquis e la politica dell’Unione. 2) L’Unione europea adotta la seguente
posizione sulle proposte di decisione della conferenza mondiale sulle
telecomunicazioni internazionali nella riunione di Dubai dal 3 al 14 dicembre 2012
e nelle relative riunioni preparatorie: a) non sostiene proposte che siano in
conflitto con l’acquis dell’UE o che introducano obblighi a carico degli
operatori in aggiunta a quelli già previsti dall’acquis dell’UE; b) sostiene le proposte
che rispettano la sovranità degli Stati membri dell’UIT e che in particolare
riconoscono i settori di competenza nazionale, quali la cibercriminalità, i
contenuti, la sicurezza e la difesa nazionali; c) sostiene le proposte volte ad assicurare
che il regolamento delle telecomunicazioni internazionali rivisto rimanga di
livello elevato e conservi il suo carattere strategico e la sua neutralità
sotto il profilo delle tecnologie; si oppone alle proposte intese a rendere
vincolanti le raccomandazioni dell’UIT nei confronti degli Stati membri e delle
agenzie operative; d) sostiene le proposte intese a
mantenere il vigente campo di applicazione del regolamento delle telecomunicazioni
internazionali e il vigente mandato dell’UIT; si oppone alle proposte di
estendere il campo di applicazione ad aspetti quali l’instradamento del
traffico internet e le questioni relative ai contenuti; e) sostiene le proposte intese ad assicurare
il rispetto dei diritti umani in relazione alle telecomunicazioni
internazionali; sostiene le proposte intese ad assicurare il rispetto della privacy
e la tutela dei dati personali in relazione ai dati personali e alle
comunicazioni (subordinatamente al punto 2, lettera a)); f) sostiene le misure intese a promuovere
una maggiore cooperazione internazionale in relazione alla sicurezza delle reti
utilizzate per il traffico nelle telecomunicazioni internazionali; g) sostiene misure favorevoli alla concorrenza,
miranti a conseguire la riduzione dei prezzi e una maggiore trasparenza in tema
di prezzi in relazione al traffico nelle telecomunicazioni internazionali,
sulla base di trattative commerciali in un mercato libero ed equo; h) non sostiene proposte volte a
stabilire, in seno all’UIT, meccanismi di risoluzione delle controversie tra
gli operatori, in quanto tali meccanismi non sono necessari; i) sostiene le proposte intese a
garantire che le comunicazioni marittime possano essere addebitate in modo efficiente
dal punto di vista economico. Per rendere più esplicito il paragrafo 2,
lettera a), l’accordo dell’UE all’esito finale dovrebbe essere espressamente
subordinato alla presentazione agli altri partecipanti di una dichiarazione
formale dell’UE per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni
normative dell’UE, avente il seguente tenore: “Nel firmare
gli atti finali della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni
internazionali (Dubai, 2012), le delegazioni degli Stati membri dell’Unione
europea dichiarano che gli Stati membri dell’Unione europea applicheranno il
regolamento delle telecomunicazioni internazionali nel rispetto degli obblighi
imposti loro dal trattato che istituisce l’Unione europea.”