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Document 52012PC0380
ANNEX_ to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC
ANNEX_ alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE
ANNEX_ alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE
/* <EMPTY>/2012/0XXX draft */
ANNEX_ alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE /* <EMPTY>/2012/0XXX draft */
ALLEGATO alla
proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul controllo tecnico dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE ALLEGATO I Informazioni
tecniche che il costruttore deve fornire 1. Impianto
di frenatura 1.1.
Freno di servizio –
Descrizione generale, incluso il sistema di
frenatura di soccorso/di emergenza e possibilità di collaudo su un banco prova
freni a rulli standard –
Schema del sistema –
Comando del freno –
Correttore automatico di frenatura in funzione del
carico: caratteristiche di posizionamento e funzionamento –
Forze di riferimento –
Tamburi –
Dischi –
Guarnizione e pastiglie per freni –
Frenatura pneumatica –
Frenatura idraulica 1.2.
Freno di stazionamento –
Descrizione generale –
Comando del freno di stazionamento –
Asse(i) dove si applica il freno di stazionamento –
Freno di stazionamento a comando elettronico 1.3.
Freni ausiliari –
Descrizione generale –
Comando dei freni 1.4. sistemi
elettronici di gestione –
ABS –
BAS –
ESC –
EBS 1.5. Freni
dei rimorchi –
Giunti mobili di accoppiamento per freni di
rimorchio: descrizione generale –
descrizione del sistema di sicurezza 2. Sterzo –
Descrizione generale del sistema –
Principio di funzionamento –
Alloggiamento della scatola dello sterzo –
Principio del servosterzo –
Diametro del volante –
Comando elettronico dello sterzo –
Dispositivi elettronici supplementari 3.
Visibilità 3.1.
Vetri –
Parabrezza –
Altri vetri esterni (tranne tetto a vetri apribile) –
Tetto a vetri apribile –
Vetri interni –
Vetri dell'uscita di emergenza 3.2.
Retrovisori –
Numero di dispositivi –
Categorie –
Posizione dei dispositivi –
Marchio di omologazione 3.3.
Tergicristallo del parabrezza anteriore –
Numero di dispositivi –
Lunghezza delle spatole tergicristallo 3.4.
Lavacristalli –
Numero di dispositivi 3.5.
Sistema antiappannante –
Principio di funzionamento 4. Luci,
riflettori e circuito elettrico 4.1.
Fari –
Proiettore abbagliante (di profondità) –
Proiettore anabbagliante (di incrocio) 4.2.
Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d’ingombro –
Luci di posizione anteriori –
Luci di posizione posteriori –
Luci di posizione laterali –
Luci d’ingombro anteriori –
Luci di ingombro posteriori 4.3.
Luci di arresto –
Numero di dispositivi –
Posizione dei dispositivi –
Sorgente luminosa –
Marchio di omologazione –
Luci dei freni adattabili 4.4. Indicatori
luminosi di direzione e di emergenza –
Numero di dispositivi –
Posizione dei dispositivi –
Sorgente luminosa –
Marchio di omologazione –
Spia –
Principio di attivazione delle luci di emergenza 4.5.
Proiettore fendinebbia anteriore e posteriore –
Proiettori fendinebbia anteriori –
Proiettori fendinebbia posteriori –
Numero di dispositivi 4.6.
Luci di retromarcia –
Numero di dispositivi –
Posizione dei dispositivi –
Sorgente luminosa –
Marchio di omologazione 4.7.
Dispositivo di illuminazione della targa posteriore –
Numero di dispositivi –
Posizione dei dispositivi –
Sorgente luminosa –
Marchio di omologazione 4.8.
Catadiottri posteriori e laterali e targhette marcatrici posteriori –
Catadiottri anteriori –
Catadiottri posteriori –
Catadiottri laterali –
Targhette marcatrici posteriori 4.9. Collegamenti
elettrici tra veicoli trattori e trainati –
Diagramma del collegamento –
Norma di collegamento 4.10.
Fari non obbligatori –
Elenco di fari non obbligatori –
Posizione dei dispositivi –
Marchio di omologazione 4.11.
Batteria: –
Numero di dispositivi –
Tensione (V) –
Capacità (Ah) –
Posizione dei dispositivi 4.12.
Sistemi di illuminazione gestiti elettronicamente –
Descrizione generale 5. Assi,
ruote, pneumatici E sospensioni 5.1.
Assi –
Descrizione generale 5.2.
Ruote –
Dimensioni –
Materiale 5.3.
Pneumatici –
Numero –
Collocazione –
Dimensioni –
Categoria di velocità –
Indice di capacità di carico –
Numero di ruote di scorta –
Dimensione della ruota di scorta –
Dispositivi equivalenti alla ruota di scorta 5.4.
Sospensione –
Descrizione generale del sistema –
Molle –
Ammortizzatori –
Barre stabilizzatrici –
Sospensioni pneumatiche –
Controllo elettronico delle sospensioni 6. Telaio
ed elementi fissati al telaio 6.1.
Elementi fissati al telaio o cassone –
Descrizione generale 6.2.
Serbatoi per il carburante e tubolature –
Numero di serbatoi per il carburante –
Descrizione generale dei serbatoi –
Data di scadenza del serbatoio (eventuale) –
Collocazione –
Capacità –
Marcatura –
Mezzi di protezione –
Descrizione generale dei tubi per carburante 6.3.
Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro –
Protezione antincastro anteriore –
Protezione laterale –
Dispositivo antincastro posteriore 6.4.
Supporto della ruota di scorta –
Posizione 6.5.
Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio –
Dispositivi di accoppiamento –
Attrezzatura di rimorchio 6.6.
Trasmissione –
Descrizione generale –
Tipo di cambio –
Numero di marce –
Differenziali/differenziali autobloccanti –
Numero di assi motore –
Modi di funzionamento della trasmissione –
Frizione: descrizione generale –
Gestione elettronica della trasmissione 6.7.
Motore –
Descrizione generale 6.8.
Cabina e carrozzeria –
Descrizione generale –
Porte –
Sedili –
Gradini della cabina –
Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne –
Parafanghi, dispositivi antispruzzi 7. ALTRI
EQUIPAGGIAMENTI 7.1.
Cinture di sicurezza –
Categoria della cintura di sicurezza per ogni
sedile –
Marchio di omologazione –
Pretensionatore pirotecnico 7.2.
Airbag –
Numero e disposizione –
Marcatura –
Spia –
Disattivatore dell'airbag passeggero 7.3.
Estintori –
Numero e disposizione –
Categorie 7.4.
Dispositivo antifurto –
Controllo bloccato dal dispositivo 7.5.
Cunei da ruota (zeppe) –
Numero e disposizione 7.6.
Segnalatore acustico –
Numero e posizione del dispositivo –
Marchio di omologazione –
Rumore in dB (A) 7.7.
Tachimetro –
Unità (km/h o miglia/h) –
Velocità massima indicata (km/h o miglia/h) –
Divisione 7.8.
Tachigrafo –
Marca e modello –
Marchio di omologazione –
Numero progressivo –
Posizione dei sigilli –
Posizione della targhetta segnaletica 7.9.
Limitatore di velocità –
Impostatore di velocità –
Marca e modello –
Disposizione dei connettori per controllo –
(giri/km o impulsi/km) –
w (giri/km o impulsi/km) –
Posizione della targhetta segnaletica 7.10.
Contachilometri –
Cifre 8. EFFETTI NOCIVI 8.1.
Rumore –
Descrizione generale dei sistemi e dispositivi
diretti a ridurre il rumore prodotto dal veicolo –
Livello sonoro da fermo (dB(A) @ min-1) –
Livello sonoro in marcia (dB (A)) –
Numero di silenziatori sul tubo di scarico –
Posizione dei silenziatori sul tubo di scarico –
Marcatura dei silenziatori sul tubo di scarico 8.2.
Emissioni dei motori a benzina –
CO (g/km o g/kWh) –
CO al minimo (vol. %) –
CO al minimo accelerato (vol. % @ min-1) –
HC al minimo accelerato (vol. % @ min-1) –
Lambda al minimo accelerato (min-1) –
HC (g/km o g/kWh) –
NOx (g/km o g/kWh) –
HC + NOx (g/km) –
CO2 (g/km) –
Indicazione della classe ambientale di omologazione
CE –
Tipo e posizione del raccordo OBD (diagnostica di
bordo) –
Protocollo di comunicazione OBD –
Impianto di controllo delle emissioni installato
sul veicolo –
Posizione dell'impianto di controllo delle
emissioni installato sul veicolo –
Marca del convertitore catalitico –
Numero di sensori lambda 8.3.
Emissioni dei motori diesel –
CO (g/km o g/kWh) –
HC (g/km o g/kWh) –
NOx (g/km o g/kWh) –
HC + NOx (g/km) –
CO2 (g/km) –
Particolati per motori diesel (g/km o g/kWh) –
Coefficiente di assorbimento corretto per diesel
(in m-1) (opacità) –
Indicazione della classe ambientale di omologazione
CE –
Raccordo OBD –
Protocollo di comunicazione OBD –
Impianto di controllo delle emissioni installato
sul veicolo –
Posizione dell'impianto di controllo delle
emissioni installato sul veicolo –
Marca del convertitore catalitico –
Marca dell'intercettatore di particelle 8.4.
Soppressione delle interferenze elettromagnetiche –
Descrizione delle caratteristiche del cablaggio
delle candele di accensione –
Marcatura del cablaggio delle candele di accensione ALLEGATO
II REQUISITI
MINIMI CONCERNENTI L'OGGETTO E LA METODOLOGIA DI CONTROLLO
1.
CONSIDERAZIONI GENERALI
Il presente allegato identifica i sistemi e i
componenti dei veicoli da sottoporre a controllo, illustra i metodi da
applicare e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del
veicolo siano accettabili. Il controllo deve essere effettuato almeno sugli
elementi indicati al punto 3, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento
del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato. È opportuno che i controlli siano effettuati
utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l'uso di
strumenti per smontare o rimuovere eventuali parti del veicolo. Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti
gli elementi elencati dovrebbero essere considerati obbligatori ad eccezione di
quelli contrassegnati da (X), che sono sì relativi allo stato del veicolo e
alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali
ai fini del controllo tecnico. I “motivi dell’esito negativo” non si applicano
nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella
pertinente legislazione sull’omologazione dei veicoli al momento della prima
omologazione, della prima messa in circolazione o dell’ammodernamento. Quando un metodo di
controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi
l’ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o
utilizzare qualsiasi altro mezzo di controllo opportuno senza far uso di
apparecchiature.
2.
AMBITO DEL CONTROLLO
Il controllo riguarda almeno i seguenti
elementi: 0) identificazione del
veicolo; 1) impianto di frenatura; 2) sterzo; 3) visibilità; 4) impianto elettrico e parti
del circuito elettrico; 5) assi, ruote, pneumatici,
sospensioni; 6) telaio ed elementi fissati
al telaio; 7) altre dotazioni; 8) effetti nocivi; 9) controlli
supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di
passeggeri.
3.
OGGETTO E METODOLOGIA DI CONTROLLO
L’ispezione deve riguardare quantomeno gli elementi
e utilizzare le norme e i metodi minimi riportati di seguito. Voce || Procedimento || Motivi dell’esito negativo del controllo || || 0. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO || 0.1. Targhe di immatricolazione (se previste dai requisiti)1 || Ispezione visiva || a) Targhe mancanti o fissate in modo tale da renderne probabile il distacco b) Iscrizione mancante o illeggibile c) Non conformi ai documenti del veicolo o ai registri || 0.2. Numero di identificazione del veicolo telaio/numero di serie || Ispezione visiva || a) Assente o non individuabile b) Incompleto, illeggibile c) Non conformi ai documenti del veicolo o ai registri || 1. IMPIANTO DI FRENATURA || 1.1. Stato meccanico e funzionamento || 1.1.1. Pedale/leva a mano del freno || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento || a) Leva troppo tirata b) Usura o gioco eccessivi || 1.1.2. Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento || a) Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa b) Rilascio del freno difficile c) Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata || 1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi || Esame visivo delle componenti a una normale pressione operativa. Controllare il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro e il funzionamento del dispositivo di allarme, della valvola di protezione multicircuito e della valvola di sicurezza alla sovrapressione || a) Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo) b) Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti1 c) Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione d) Perdita d’aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d’aria e) Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni || 1.1.4. Manometro o indicatore di pressione || Controllo funzionale || Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell’indicatore || 1.1.5. Valvola di controllo del freno a mano || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a) Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato b) Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa c) Tenuta difettosa o perdite del sistema d) Funzionamento insoddisfacente || 1.1.6. Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a) Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio b) Usura eccessiva a livello dell’asse della leva o del dispositivo di bloccaggio c) Corsa troppo lunga (cattiva regolazione) d) Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo e) Difetti di funzionamento, l’indicatore luminoso indica anomalie || 1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione) || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a) Valvola danneggiata o eccessiva perdita d’aria b) Eccessivo efflusso di olio dal compressore c) Valvola fissata male o montaggio difettoso d) Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico || 1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio (elettrici e pneumatici) || Disinserire e reinserire i collegamenti dell’impianto di frenatura tra il veicolo trainante e il rimorchio || a) Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi b) Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso c) Tenuta insufficiente d) Funzionamento difettoso || 1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione || Esame visivo || a) Serbatoio danneggiato, corroso o con perdite b) Dispositivo di spurgo non funzionante c) Serbatoio fissato male o montaggio difettoso || 1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici) || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a) Dispositivo servofreno difettoso o inefficace b) Difetti o perdite del cilindro principale c) Cilindro principale fissato male d) Liquido del freno insufficiente e) Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno f) Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso g) Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido || 1.1.11. Condotti rigidi dei freni || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a) Rischio imminente di guasto o di rottura b) Perdite nei condotti o nei collegamenti c) Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi d) Cattiva installazione dei condotti || 1.1.12. Tubi flessibili dei freni || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a) Rischio imminente di guasto o di rottura b) Tubi danneggiati, con punti di attrito, ritorti o troppo corti c) Perdite nei tubi o nei collegamenti d) Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione e) Tubi porosi || 1.1.13. Guarnizioni per freni || Esame visivo || a) Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie b) Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.) c) Assenza di guarnizioni o pastiglie || 1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni || Esame visivo || a) Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza b) Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.) c) Mancanza di tamburi o dischi d) Fissazione difettosa del disco portafreno || 1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a) Cavi danneggiati o flessi b) Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente c) Cavo, tirante o giunto non sicuro d) Fissazione dei cavi difettosa e) Impedimento al libero movimento del sistema frenante f) Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura || 1.1.16. Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici) || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a) Cilindri incrinati o danneggiati b) Perdite nei cilindri c) Cilindri fissati male o montaggio difettoso d) Cilindri fortemente corrosi e) Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro f) Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato || 1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a) Giunzione difettosa b) Imperfetta regolazione della giunzione c) Correttore grippato o non funzionante d) Correttore mancante e) Targhetta dei dati mancante f) Dati illeggibili o non conformi ai requisiti1 || 1.1.18. Dispositivi e indicatori di regolazione || Esame visivo || a) Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un’eccessiva usura o un’imperfetta regolazione b) Dispositivo difettoso c) Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto || 1.1.19. Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario) || Esame visivo || a) Montaggio o accoppiatori difettosi b) Sistema chiaramente difettoso o mancante || 1.1.20. Azionamento automatico dei freni del rimorchio || Disinserire i collegamenti dei freni tra il veicolo trainante e il rimorchio || Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito || 1.1.21. Sistema di frenatura completo || Ispezione visiva || a) Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l’essiccatore d’aria, ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura b) Eccessive perdite di aria o di liquido antigelo c) Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente d) Riparazione o modifica inadeguata di un qualsiasi componente[1] || 1.1.22. Collegamenti di prova (se installati o obbligatori) || Ispezione visiva || a) Mancante b) Danneggiati, inutilizzabili o con perdite || 1.2. Prestazioni ed efficienza del freno di servizio || 1.2.1. Prestazioni || Nel corso di un controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se impossibile, nel corso di una prova su strada azionare progressivamente i freni fino allo sforzo massimo || a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco) d) Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota e) Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota || 1.2.2. Efficienza || Controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se essa non può essere utilizzata per motivi tecnici, prova su strada utilizzando un decelerometro per stabilire il rapporto di frenatura in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse. I veicoli o i rimorchi la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3500 kg devono essere ispezionati applicando i requisiti della norma ISO 21069 o metodi equivalenti Le prove su strada devono essere effettuate in condizioni di tempo asciutto e su una strada pianeggiante e diritta || Non si ottiene almeno il seguente valore minimo: - Veicoli immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della direttiva 2010/48/UE: – Categoria N1: 50% – Categoria M1: 58% – Categorie M2 e M3: 50% – Categorie N2 e N3: 50% – Categorie O2, O3 e O4: · per semirimorchi: 45% · per i rimorchi: 50% Veicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore della direttiva 2010/48/UE: Categoria N1: 45% Categorie M1, M2 e M3 50%[2] Categorie N2 e N3: 43%[3] Categorie O2,O3 e O4: 40%[4] Altre categorie, - Categorie L (entrambi i freni): Categoria L1e: 42% Categorie L2e, L6e: 40% Categoria L3e: 50% Categoria L4e: 46% Categorie L5e, L7e: 44% - Categorie L (freno della ruota posteriore): tutte le categorie: 25% || 1.3. Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato) || 1.3.1. Prestazioni || Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.1 || a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco) || 1.3.2. Efficienza || Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.2 || Uno sforzo di frenata inferiore al 50%[5] delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse. (fatta eccezione per le categorie L1e e L3e) || 1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento) || 1.4.1. Prestazioni || Azionare il freno durante un controllo su una macchina per prove statiche del freno e/o durante una prova su strada con l’uso di un decelerometro || Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta || 1.4.2. Efficienza || Controllo con una macchina per prove statiche del freno o prova su strada utilizzando un decelerometro (in grado di indicare o registrare i dati) o prova del veicolo su una strada di pendenza indicata Se possibile, i veicoli adibiti al trasporto di merci dovrebbero essere controllati a pieno carico || Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16% in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12% in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato (fatta eccezione per le categorie L1e e L3e) || 1.5. Prestazioni del sistema di frenatura elettronico || Esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento del sistema || a) Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico) b) Sistema non funzionante || 1.6. Sistema antibloccaggio (ABS) || Esame visivo e ispezione del dispositivo di allarme || a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso c) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati d) Cablatura danneggiata e) Altri componenti mancanti o danneggiati || 1.7 Sistema di frenatura elettronica (EBS) || Esame visivo del dispositivo di allarme || a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso || 1.8 Liquido dei freni || Misurazione della temperatura di ebollizione o tenore di acqua || a) Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa o tenore d’acqua troppo alto b) Liquido dei freni contaminato c) Liquido del freno insufficiente || 2. STERZO || 2.1. Stato meccanico || 2.1.1. Stato dello sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o a contatto con piastre mobili, ruotare il volante da un’estremità all’altra Esame visivo della scatola dello sterzo || a) Ruvidezza di funzionamento della scatola b) Albero dello sterzo torto o scanalature consumate c) Usura eccessiva dell’albero dello sterzo d) Gioco eccessivo dell’albero dello sterzo e) Perdite || 2.1.2. Fissaggio dell’alloggiamento della scatola dello sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, ruotare il volante o la barra in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo per verificare il fissaggio della scatola dello sterzo al telaio || a) Scatola dello sterzo non adeguatamente fissata al telaio b) Fori di fissaggio oblunghi sul telaio c) Bulloni di fissaggio mancanti o rotti d) Rottura dell’alloggiamento della scatola dello sterzo || 2.1.3. Stato degli organi di sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo degli organi di sterzo per verificare, usura, rottura e fissaggio || a) Movimento relativo tra componenti che richiede un intervento di riparazione b) Eccessiva usura a livello dei giunti c) Rottura o deformazione di uno dei componenti d) Assenza del bloccasterzo e) Scorretto allineamento di componenti (ad esempio tirante trasversale o asta di accoppiamento) f) Modifiche o riparazioni inadeguate g) Coperchio antipolvere mancante, danneggiato o gravemente deteriorato || 2.1.4. Azionamento degli organi di sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione (servosterzo), ruotare il volante da un’estremità all’altra. Esame visivo degli organi di sterzo || a) Parte mobile dello sterzo a contatto con una parte fissa del telaio b) Limitatore di corsa dello sterzo assente o fuori uso || 2.1.5. Servosterzo || Controllare il sistema sterzante alla ricerca di eventuali perdite e per verificare il livello del liquido idraulico, se visibile. Con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione verificare il funzionamento del servosterzo || a) Perdite di liquidi b) Liquido insufficiente c) Meccanismo non funzionante d) Meccanismo rotto o fissato male e) Componenti mal allineati o in attrito con altri f) Modifiche o riparazioni inadeguate g) Cavi/flessibili danneggiati o eccessivamente corrosi || 2.2. Volante, colonna e barra || 2.2.1. Stato del volante/della barra || Con le ruote a contatto del suolo muovere il volante da un lato all’altro in modo perpendicolare alla colonna, applicando una leggera pressione verso l’alto e verso il basso. Esame visivo del gioco || a) Movimento relativo tra volante e colonna indicante un fissaggio inadeguato b) Assenza di dispositivo di ritenuta sul mozzo del volante c) Rottura o cattiva fissazione del mozzo, della corona o delle razze del volante 2.2.2.Colonna/forcelle dello sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore e la massa del veicolo gravante sul suolo, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/forcelle. Esame visivo del gioco e dello stato dei raccordi flessibili o giunti universali || a) Movimento eccessivo del centro del volante verso l’alto o il basso b) Movimento eccessivo della parte superiore della colonna in rapporto all’asse della stessa c) Raccordo flessibile deteriorato d) Fissaggio difettoso e) Modifiche o riparazioni inadeguate 2.3. Gioco dello sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con la massa del veicolo gravante sulle ruote, il motore in funzione per i veicoli dotati di servosterzo e le ruote diritte, ruotare leggermente il volante in senso orario e antiorario, nella misura del possibile senza muovere le ruote. Esame visivo del movimento libero || Gioco eccessivo dello sterzo (ad esempio il movimento da un punto della corona superiore a un quinto del diametro del volante o non conforme ai requisiti)(1) 2.4. Allineamento delle ruote (X) (2) || Verificare l’allineamento delle ruote sterzanti mediante apparecchiature idonee || L’allineamento non è conforme ai dati o requisiti del costruttore del veicolo(1) 2.5. Asse sterzante del rimorchio || Esame visivo o utilizzo uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote || a) Componenti incrinati o danneggiati b) Gioco eccessivo c) Fissaggio difettoso 2.6. Servosterzo elettrico (EPS) || Esame visivo e controllo di coerenza tra l’angolo del volante e l’angolo delle ruote al momento dell’accensione/spegnimento del veicolo || a) L’indicatore di guasto (MIL) del sistema EPS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema b) Incoerenza tra l’angolo del volante e l’angolo delle ruote c) Servosterzo non funzionante 3. VISIBILITÀ || 3.1. Campo di visibilità || Esame visivo dal sedile del conducente || Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti o sui lati 3.2. Stato dei vetri || Esame visivo || a) Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato), graffiato o scolorito b) Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conformi alle specifiche dei requisiti(1) (XX)(3) c) Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili 3.3. Specchietti o dispositivi retrovisori || Esame visivo || a) Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti(1) b) Specchietto o dispositivo non funzionanti, danneggiati, fissati male o in modo non sicuro 3.4. Tergicristallo del parabrezza anteriore || Esame visivo e azionamento || a) Spazzole non funzionanti o assenti b) Lama del tergicristallo assente o chiaramente non funzionante 3.5. Lavacristalli || Esame visivo e azionamento || Lavacristalli non adeguatamente funzionanti 3.6 Allineamento delle ruote (X)(2) || Esame visivo e azionamento || Sistema non operativo o chiaramente difettoso 4. LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO || 4.1. Fari || 4.1.1. Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a) Luce o sorgente luminosa difettosa o mancante b) Sistema difettoso o mancante (riflettori e lenti) c) Luci fissate male 4.1.2. Adeguamento || Determinare l’orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l’orientamento dei fari o uno schermo || L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti(1) 4.1.3. Accensione || Esame visivo e azionamento || a) L’accensione non è conforme ai requisiti(1) (numero di fari accesi contemporaneamente) b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione 4.1.4. Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || a) La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) b) Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono chiaramente l’intensità della luce o modificano il colore emesso c) Sorgente luminosa o luce non compatibili 4.1.5. Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori) || Esame visivo e azionamento se possibile || a) Dispositivo non funzionante b) Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente 4.1.6. Dispositivo tergifari (se obbligatorio) || Esame visivo e azionamento se possibile || Dispositivo non funzionante 4.2. Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d’ingombro || 4.2.1. Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male 4.2.2 Accensione || Esame visivo e azionamento || a) L’accensione non è conforme ai requisiti(1) b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione 4.2.3. Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || a) La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) b) Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono e l’intensità della luce o modificano il colore emesso 4.3. Luci di arresto || 4.3.1. Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male 4.3.2. Accensione || Esame visivo e azionamento || a) L’accensione non è conforme ai requisiti(1) b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione 4.3.3. Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) 4.4. Indicatori luminosi di direzione e di emergenza || 4.4.1. Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male 4.4.2. Accensione || Esame visivo e azionamento || L’accensione non è conforme ai requisiti(1) 4.4.3. Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento || Esame visivo e azionamento || La velocità di lampeggio non è conforme ai requisiti(1) 4.5. Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore || 4.5.1. Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male 4.5.2 Allineamento (X)(2) || Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l’orientamento dei fari || Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione 4.5.3. Accensione || Esame visivo e azionamento || L’accensione non è conforme ai requisiti(1) 4.5.4. Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || a) La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) b) Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1) 4.6. Luci di retromarcia || 4.6.1. Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a) Sorgente di luce difettosa b) Lenti difettose c) Luci fissate male 4.6.2. Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || a) La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) b) Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1) 4.6.3. Accensione || Esame visivo e azionamento || L’accensione non è conforme ai requisiti(1) 4.7. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore || 4.7.1. Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a) Il dispositivo emette luce all’indietro b) Sorgente di luce difettosa c) Luci fissate male 4.7.2. Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1) 4.8. Catarifrangenti, evidenziatori (retroriflettenti) e targhette marcatrici posteriori || 4.8.1. Condizioni || Esame visivo || a) Catarifrangenti difettosi o danneggiati b) Catarifrangente fissato in modo non sicuro 4.9. Spie obbligatorie per l’impianto di illuminazione || 4.9.1. Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || Non funzionanti 4.9.2. Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || Non conformi ai requisiti(1) 4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio || Verifica visiva se possibile esaminare la continuità elettrica della connessione || a) Componenti fissati in modo non sicuro b) Isolamento danneggiato o deteriorato c) Connessioni elettriche del rimorchio o del veicolo trainante non correttamente funzionanti 4.11. Circuito elettrico || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, in alcuni casi anche all’interno del compartimento motore || a) Cavi collegati in modo non sicuro o non fissati adeguatamente b) Cavi deteriorati c) Isolamento danneggiato o deteriorato 4.12. Fari e catarifrangenti non obbligatori (X)(2) || Esame visivo e azionamento || a) Faro/catarifrangente montato in modo non conforme ai requisiti (1) b) Funzionamento del faro non conforme ai requisiti (1) c) Faro/catarifrangente fissato male 4.13. Batteria(e) || Esame visivo || a) Cattivo fissaggio b) Perdite c) Interruttore difettoso (se obbligatorio) d) Fusibili difettosi (se obbligatori) e) Raffreddamento non adeguato (se obbligatorio) 5. ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI || 5.1. Assi || 5.1.1. Assi || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa lorda superiore a 3,5 tonnellate || a) Asse spezzato o deformato b) Asse scorrettamente fissato al veicolo c) Modifiche o riparazioni inadeguate 5.1.2. Fuselli || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate Applicare a ciascuna ruota una forza verticale o laterale e rilevare il movimento tra la traversa dell’asse e i fuselli || a) Fusello rotto b) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole c) Movimento eccessivo tra fusello e traversa dell’asse d) Gioco del fusello nell’asse 5.1.3. Cuscinetti delle ruote || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore. Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate Muovere le ruote o applicare una forza laterale a ciascuna ruota e rilevare il movimento verso l’alto della ruota relativamente al fusello || a) Gioco eccessivo in un cuscinetto della ruota b) Cuscinetto fissato in modo eccessivo, bloccato 5.2. Ruote e pneumatici || 5.2.1. Mozzo della ruota || Esame visivo || a) Dadi o viti della ruota mancanti o allentati b) Mozzo usurato o danneggiato 5.2.2. Ruote || Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || a) Eventuali rotture o problemi di saldatura b) Anelli di tenuta dei pneumatici non adeguatamente fissati c) Ruota fortemente deformata o usurata d) Tipo o dimensioni della ruota non conformi ai requisiti (1) con rischi per la sicurezza stradale 5.2.3. Pneumatici || Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d’ispezione || a) Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti(1) con rischi per la sicurezza stradale b) Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle c) Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale) d) Danni o tagli gravi sul pneumatico e) Profondità del battistrada non conforme ai requisiti(1) f) Pneumatico in attrito con altri componenti g) Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti(1) (h) Sistema di controllo della pressione difettoso o chiaramente non funzionante 5.3. Sistema di sospensioni || 5.3.1. Molle e stabilizzatori || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate || a) Molle fissate male al telaio o all’asse b) Componente di una molla rotto o danneggiato c) Molla mancante d) Modifiche o riparazioni inadeguate 5.3.2. Ammortizzatori || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore o utilizzando apparecchiature speciali, se disponibili || a) Ammortizzatori fissati male al telaio o all’asse b) Ammortizzatore danneggiato che evidenzia segni di gravi perdite o difetti 5.3.2.1 Prova dell’efficienza ammortizzante || Utilizzando un’attrezzatura speciale confrontare le differenze a destra/sinistra e/o i valori assoluti forniti dai costruttori || a) Differenze significative tra destra e sinistra b) Mancato raggiungimento dei valori minimi 5.3.3. Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate || a) Componenti fissati male al telaio o all’asse b) Componente danneggiato, rotto o eccessivamente corroso. c) Modifiche o riparazioni inadeguate 5.3.4. Attacchi sospensioni || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate || a) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole o a livello dei giunti delle sospensioni b) Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato 5.3.5. Sospensioni pneumatiche || Ispezione visiva || a) Sistema inutilizzabile b) Un qualsiasi componente danneggiato, modificato o deteriorato in modo tale da compromettere il funzionamento del sistema c) Perdita udibile dal sistema 6. TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO || 6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio || 6.1.1. Stato generale || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || a) Rottura o deformazione di un longherone o traversa b) Placche di rinforzo o elementi di fissaggio montati male c) Eccessiva corrosione che mette a repentaglio la rigidità dell’insieme || 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || a) Sistema di scappamento fissato male o con perdite b) Penetrazione di fumi nella cabina o abitacolo del veicolo || 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento) || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore e, nel caso di sistemi GPL/GNC, uso di dispositivi di rilevazione delle perdite || a) Serbatoi e tubi fissati male b) Perdita di carburante o tappo del carburante mancante o difettoso c) Tubi danneggiati o con punti di attrito d) Rubinetto a maschio del carburante (se richiesto) non funzionante correttamente e) Rischio di incendio dovuto a - perdita di carburante - scarsa protezione del serbatoio o del sistema di scappamento - stato del compartimento motore f) Sistemi GPL/GNC o a idrogeno non conformi ai requisiti(1) || 6.1.4. Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro || Esame visivo || a) Elementi fissati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite in caso di contatto b) Dispositivi chiaramente non conformi ai requisiti(1) || 6.1.5. Supporto della ruota di scorta (se montato sul veicolo) || Esame visivo || a) Supporto in condizioni non adeguate b) Supporto rotto o fissato male c) Ruota di scorta non fissata adeguatamente al supporto e a rischio di distacco || 6.1.6. Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio || Esame visivo per verificarne l’usura e il corretto funzionamento con particolare attenzione agli eventuali dispositivi di sicurezza e/o utilizzando uno strumento di misurazione || a) Componenti incrinati, difettosi o danneggiati b) Usura eccessiva di un componente c) Fissaggio difettoso d) Dispositivi di sicurezza mancanti o dal funzionamento difettoso e) Eventuali indicatori non funzionanti f) Targa di immatricolazione o luci non visibili (quando non utilizzate) g) Modifiche o riparazioni inadeguate || 6.1.7. Trasmissione || Esame visivo || a) Bulloni mancanti o allentati b) Usura eccessiva dei cuscinetti dell’albero di trasmissione c) Usura eccessiva dei giunti universali d) Raccordi flessibili deteriorati e) Albero danneggiato o incrinato f) Alloggiamento dei cuscinetti rotto o mal fissato g) Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato h) Modifica illegale della trasmissione || 6.1.8. Castelli motore || Esame visivo non necessariamente utilizzando una fossa d’ispezione o un ponte sollevatore || Castelli deteriorati, chiaramente e pesantemente danneggiati, montati male o rotti || 6.1.9 Prestazioni del motore || Ispezione visiva || a) Unità di controllo modificata illegalmente b) Motore modificato illegalmente || 6.2. Cabina e carrozzeria || 6.2.1. Condizioni || Esame visivo || a) Pannello o elemento montati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite b) Montante fissato male c) Ingresso di fumi del motore o di scarico d) Modifiche o riparazioni inadeguate || 6.2.2. Fissaggio || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || a) Carrozzeria o cabina fissati in modo inadeguato b) Carrozzeria o cabina chiaramente mal centrate sul telaio c) Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse d) Eccessiva corrosione nei punti di fissaggio sulla carrozzeria autoportante || 6.2.3. Porte e serrature || Esame visivo || a) Una porta non si apre o si chiude in modo adeguato b) Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa c) Porte, cerniere, serrature, montanti mancanti, mal fissati o deteriorati || 6.2.4. Pavimento || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || Pavimento mal fissato o fortemente deteriorato || 6.2.5. Sedile del macchinista || Esame visivo || a) Sedile mal fissato o con struttura difettosa b) Meccanismo di regolazione non correttamente funzionante || 6.2.6. Altri mobili per sedersi || Esame visivo || a) Sedili difettosi o fissati male b) Sedili fissati in modo non conforme ai requisiti(1) || 6.2.7. Comandi di guida || Esame visivo e azionamento || Un qualsiasi comando essenziale per una condotta sicura del veicolo non funziona correttamente || 6.2.8. Gradini della cabina || Esame visivo || a) Gradino o anello del gradino fissati male b) Gradini o anelli in uno stato tale da poter provocare ferite agli utilizzatori || 6.2.9. Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne || Esame visivo || a) Fissazione difettosa di altri dispositivi o attrezzature b) Funzionamento di altri dispositivi o attrezzature non conforme ai requisiti(1) c) Perdite dall’impianto idraulico || 6.2.10. Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi || Esame visivo || a) Mancanti, fissati male o fortemente corrosi b) Distanza insufficiente dalla ruota c) Non conforme ai requisiti(1) || 7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI || 7.1. Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta || 7.1.1. Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie || Esame visivo || a) Punto di ancoraggio fortemente deteriorato b) Ancoraggio fissato male || 7.1.2. Stato delle cinture di sicurezza/fibbie || Esame visivo e azionamento || a) Cintura di sicurezza obbligatoria mancante o non montata b) Cintura di sicurezza danneggiata c) Cintura di sicurezza non conforme ai requisiti(1) d) Fibbia della cintura di sicurezza danneggiata o non correttamente funzionante e) Riavvolgitore della cintura di sicurezza danneggiato o non correttamente funzionante || 7.1.3. Limitatore di carico della cintura di sicurezza || Ispezione visiva || Limitatore di carico chiaramente mancante o non adatto al veicolo || 7.1.4. Pretensionatori per le cinture di sicurezza || Ispezione visiva || Pretensionatore chiaramente mancante o non adatto al veicolo || 7.1.5. Airbag || Ispezione visiva || a) Airbag chiaramente mancante o non adatto al veicolo b) Airbag chiaramente non funzionante || 7.1.6. Sistemi SRS || Esame visivo dell’indicatore di guasto (MIL) || L’indicatore di guasto del sistema SRS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema || 7.2. Estintore (X)(2) || Esame visivo || a) Mancante b) Non conformi ai requisiti(1) || 7.3. Serrature e dispositivi antifurto || Esame visivo e azionamento || a) Dispositivo antifurto non funzionante b) Il dispositivo entra in funzione o si blocca inopinatamente || 7.4. Triangolo di segnalazione (se prescritto)(X)(2) || Esame visivo || a) Mancante o incompleto b) Non conforme ai requisiti(1) || 7.5. Cassetta di pronto soccorso (se prescritta)(X)(2) || Esame visivo || Mancante, incompleta o non conforme ai requisiti(1) || 7.6. Cunei da ruota (zeppe) (se prescritti)(X)(2) || Esame visivo || Mancanti o non in buone condizioni || 7.7. Segnalatore acustico || Esame visivo e azionamento || a) Non funzionante b) Comando fissato male c) Non conforme ai requisiti(1) || 7.8. Tachimetro || Esame visivo o controllo nel corso di prova su strada o con mezzi elettronici || a) Non montato conformemente ai requisiti(1) b) Non funzionante c) Non illuminato || 7.9. Tachigrafo (se montato/richiesto) || Esame visivo || a) Non montato conformemente ai requisiti(1) b) Non funzionante c) Sigilli mancanti o difettosi d) Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta e) Evidente manomissione o manipolazione f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura || 7.10. Limitatore di velocità (se montato/richiesto) || Esame visivo e azionamento se sono disponibili apparecchiature adeguate || a) Non montato conformemente ai requisiti(1) b) Chiaramente non funzionante c) Velocità impostata scorretta (se verificata) d) Sigilli mancanti o difettosi e) Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura || 7.11 Contachilometri se disponibile || Ispezione visiva || a) Manomissione evidente (frode) b) Chiaramente non funzionante || 7.12 Controllo elettronico della stabilità (ESC) (se montato/richiesto) || Ispezione visiva || a) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati b) Cablatura danneggiata c) Altri componenti mancanti o danneggiati d) Commutatore danneggiato o non funzionante in modo corretto e) L’indicatore di guasto del sistema ESC indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema || 8. EFFETTI NOCIVI || 8.1. Rumore || 8.1.1 Sistema di protezione dal rumore || Valutazione soggettiva (a meno che l’ispettore ritenga che il livello sonoro è ai limiti del consentito, nel qual caso può essere effettuata una misurazione fonometrica) || a) Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti(1) b) Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, potrebbe staccarsi, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore || 8.2. Emissioni allo scarico || 8.2.1 Emissioni dei motori a benzina || 8.2.1.1 Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico || Ispezione visiva || a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso. b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni || 8.2.1.2 Gassoso Emissioni di CF4 || Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni(1) In alternativa, per i veicoli muniti di adeguato sistema diagnostico di bordo (on-board diagnostic systems-OBD), il corretto funzionamento del sistema di emissioni può essere controllato attraverso l'appropriata lettura del dispositivo OBD e la verifica del corretto funzionamento del sistema OBD anziché misurare le emissioni con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni(1) || a) Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore b) Oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano: i) per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, – 4,5%, oppure – 3.5% a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti(1) ii) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, – con il motore al minimo: 0.5% – con il motore al minimo accelerato: 0.3% oppure – con il motore al minimo: 0.3%[6] – con il motore al minimo accelerato: 0.2% a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti(1) c) Lambda superiore a 1± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore d) Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative || 8.2.2 Emissioni dei motori diesel || 8.2.2.1 Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico || Ispezione visiva || a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni || 8.2.2.2 Opacità I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito || La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata. Condizionamento del veicolo: 1. i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti; 2. requisiti in materia di condizionamento: i) il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell’olio motore, rilevata con una sonda nell’alloggiamento dell’asta di misurazione del livello dell’olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore; ii) l’impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente. c) Procedura di prova 1) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l’acceleratore; 2. per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell’acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l’erogazione massima dalla pompa di iniezione; 3. durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell’acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l’azionamento e il rilascio dell’acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell’allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi; 4. si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova; 5. per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. || a) Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti(1) l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo; b) Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti(1) non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, per motori ad aspirazione naturale: 2.5 m-1, per motori a turbocompressione: 3,0 m-1, oppure, per i veicoli identificati nei requisiti(1) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti(1) 1.5 m-1 [7]. || 8.3 Soppressione delle interferenze elettromagnetiche || Interferenza radio (X)(2) || Esame visivo || Mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti(1) || 8.4 Altri elementi relativi all’ambiente || 8.4.1 Perdite di liquidi || Esame visivo || Qualsiasi perdita anormale di liquidi che potrebbe danneggiare l’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada || 9. CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER VEICOLI DELLE CATEGORIE M2 E M3 ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI || 9.1. Porte || 9.1.1 Porte di entrata e di uscita || Esame visivo e azionamento || a) Funzionamento difettoso b) Stato di deterioramento c) Comando di emergenza difettoso d) Comando a distanza delle porte o dispositivi di segnalazione difettosi e) Non conformi ai requisiti(1) || 9.1.2 Uscite di emergenza || Esame visivo e azionamento (se del caso) || a) Funzionamento difettoso b) Indicazione delle uscite di emergenza mancante o illeggibile c) Assenza del martello per rompere i vetri d) Non conformi ai requisiti(1) || 9.2. Sistema antiappannante e di sbrinamento (X)(2) || Esame visivo e azionamento || a) Funzionamento difettoso b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo c) Sbrinamento difettoso (se obbligatorio) || 9.3. Sistema di aerazione o riscaldamento (X)(2) || Esame visivo e azionamento || a) Funzionamento difettoso b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo || 9.4. Sedili || 9.4.1 Sedili dei passeggeri (inclusi sedili per il personale di accompagnamento) || Ispezione visiva || a) Sedili difettosi o fissati male b) Gli strapuntini (se consentiti) non funzionano automaticamente c) Non conformi ai requisiti(1) || 9.4.2 .Sedile del conducente (requisiti supplementari) || Ispezione visiva || a) Dispositivi speciali (ad esempio protezione antiriflesso) difettosi b) Protezione del conducente fissata male o non conforme ai requisiti(1) || 9.5. Illuminazione interna e indicazioni dei percorsi (X)(2) || Esame visivo e operazione || Dispositivi difettosi o non conformi ai requisiti(1) || 9.6. Corridoi, spazi per passeggeri in piedi || Ispezione visiva || a) Pavimento fissato male b) Corrimani o maniglie difettosi c) Non conformi ai requisiti(1) || 9.7. Scale e gradini || Esame visivo e azionamento (se del caso) || a) Danneggiati o deteriorati b) Gradini retrattili non funzionanti in modo corretto c) Non conformi ai requisiti(1) || 9.8. Sistema di comunicazione con i passeggeri (X)(2) || Esame visivo e azionamento || Sistema difettoso || 9.9. Indicazioni scritte (X)(2) || Esame visivo || a) Mancanti, scritte in modo erroneo o illeggibili b) Non conformi ai requisiti(1) || 9.10. Requisiti relativi al trasporto di bambini (X)(2) || 9.10.1 Porte || Ispezione visiva || Protezione delle porte non conforme ai requisiti (1) relativi a questa forma di trasporto || 9.10.2 Equipaggiamenti speciali e di segnalazione || Ispezione visiva || Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti(1) || 9.11. Requisiti relativi al trasporto di persone disabili (X)(2) || 9.11.1 Porte, rampe e sollevatori || Esame visivo e operazione || a) Funzionamento difettoso b) Stato di deterioramento c) Comandi difettosi d) Dispositivi di allarme difettosi e) Non conformi ai requisiti(1) || 9.11.2 Dispositivi di fissazione per le sedie a rotelle || Esame visivo e azionamento se opportuno || a) Funzionamento difettoso b) Stato di deterioramento c) Comandi difettosi d) Non conformi ai requisiti(1) || 9.11.3 Equipaggiamenti speciali e di segnalazione || Ispezione visiva || Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti(1) || 9.12. Altri equipaggiamenti speciali (X)(2) || 9.12.1. Installazioni per la preparazione di alimenti || Ispezione visiva || a) Installazioni non conformi ai requisiti(1) b) Installazioni danneggiate in modo tale da renderne rischioso l’uso || 9.12.2. Sanitari || Ispezione visiva || Installazioni non conformi ai requisiti(1) || 9.12.3. Altri dispositivi (ad esempio audiovisivi) || Ispezione visiva || Non conformi ai requisiti(1) || NOTE : I «requisiti» sono stabiliti dai requisiti per
l’omologazione alla data di omologazione, di prima immatricolazione o di prima
messa in circolazione dei veicoli nonché dagli obblighi di ammodernamento o
dalla legislazione nazionale del paese di immatricolazione. ‘(X)’ Identifica elementi relativi alla
condizione del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono
considerati essenziali ai fini del controllo periodico. ALLEGATO III REQUISITI
RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLE CARENZE DEI VEICOLI Per i sistemi e componenti di ogni veicolo
oggetto del controllo, le norme da applicare durante il controllo tecnico per
stabilire se il veicolo è in condizioni accettabili sono le seguenti: Voce || Motivi dell’esito negativo del controllo || Valutazione delle carenze || Lieve || Grave || Pericolosa 0. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO 0.1. Targhe di immatricolazione (se previste dai requisiti)(1) || a) Targhe mancanti o fissate in modo tale da renderne probabile il distacco || || X || b) Iscrizione mancante o illeggibile || || X || c) Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo || || X || 0.2. Numero di identificazione del veicolo telaio/numero di serie || a) Assente o non individuabile || || X || b) Incompleto, illeggibile || || X || c) Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo || || X || 1. IMPIANTO DI FRENATURA 1.1. Stato meccanico e funzionamento 1.1.1. Pedale/leva a mano del freno || a) Leva troppo tirata || || X || b) Usura o gioco eccessivi || || X || 1.1.2. Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura || a) Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa || || X || b) Rilascio del freno difficile Funzionalità compromessa || X || X || c) Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata || X || || 1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi || a) Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno quattro frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo); almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo); || || X || X b) Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti(1) || || X || c) Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione || || X || d) Perdita d’aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d’aria || || X || e) Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni Prestazione del freno di emergenza insufficiente || || X || X 1.1.4. Manometro o indicatore di pressione || Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell''indicatore Bassa pressione non identificabile || X || X || 1.1.5. Valvola di controllo del freno a mano || a) Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato || || X || b) Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa || || X || c) Tenuta difettosa o perdite del sistema || || X || d) Funzionamento insoddisfacente || || X || 1.1.6. Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico || a) Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio || || X || b) Usura eccessiva a livello dell’asse della leva o del dispositivo di bloccaggio stato di avanzata usura || X || X || c) Corsa troppo lunga (cattiva regolazione) || || X || d) Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo || || X || e) Difetti di funzionamento, l’indicatore luminoso indica anomalie || || X || 1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione) || a) Valvola danneggiata o eccessiva perdita d’aria Funzionalità compromessa || || X || X b) Eccessivo efflusso di olio dal compressore || X || || c) Valvola fissata male o montaggio difettoso || || X || d) Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico Funzionalità compromessa || || X || X 1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio (elettrici e pneumatici) || a) Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi Funzionalità compromessa || X || X || b) Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso Funzionalità compromessa || X || X || c) Tenuta insufficiente Funzionalità compromessa || || X || X d) Funzionamento difettoso Funzionamento del freno compromesso || || X || X 1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione || a) Serbatoio danneggiato o leggermente corroso Serbatoio gravemente danneggiato, corroso o con perdite || X || X || b) Funzionamento del dispositivo di spurgo compromesso Dispositivo di spurgo non funzionante || X || X || c) Serbatoio fissato male o montaggio difettoso || || X || 1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici) || a) Dispositivo servofreno difettoso o inefficace || || X || b) Cilindro principale del freno difettoso, ma freno ancora funzionante Difetti o perdite del cilindro principale || || X || X c) Cilindro principale del freno difettoso, ma freno ancora funzionante Cilindro principale fissato male || || X || X d) Liquido del freno insufficiente (sotto il segno MIN ma superiore al 50% della capacità del serbatoio) Liquido del freno insufficiente (sotto il segno MIN ma inferiore al 50% della capacità del serbatoio) Liquido del freno non visibile || X || X || X e) Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno || X || || f) Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso || X || || g) Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido || X || || 1.1.11. Condotti rigidi dei freni || a) Rischio imminente di guasto o di rottura || || || X b) Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria) Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria) || || X || X c) Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi compromettono il funzionamento bloccando o rischio imminente di perdite || || X || X d) Cattiva installazione dei condotti Rischi di danni || X || X || 1.1.12. Tubi flessibili dei freni || a) Rischio imminente di guasto o di rottura || || || X b) Tubi ritorti o troppo corti Tubi danneggiati o con punti di frizione || X || X || c) Perdite nei tubi o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria) Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura idraulici) || || X || X d) Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione Cavo danneggiato || || X || X e) Tubi porosi || || X || 1.1.13. Guarnizioni per freni || a) Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie (raggiunta tacca del minimo) Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie (oltre tacca del minimo) || || X || X b) Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.) Compromessa prestazione dei freni || || X || X c) Assenza di guarnizioni o pastiglie || || || X 1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni || a) Tamburi o dischi usurati (raggiunta tacca del minimo) o notevolmente corrosi Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza || || X || X b) Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.) || || X || c) Mancanza di tamburi o dischi || || || X d) Fissazione difettosa del disco portafreno || || X || 1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria || a) Cavi danneggiati o flessi Compromessa prestazione dei freni || || X || X b) Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente Compromessa prestazione dei freni || || X || X c) Cavo, tirante o giunto non sicuro || || X || d) Fissazione dei cavi difettosa || || X || e) Impedimento al libero movimento del sistema frenante || || X || f) Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura || || X || 1.1.16. Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici) || a) Cilindri incrinati o danneggiati Compromessa prestazione dei freni || || X || X b) Perdite nei cilindri Compromessa prestazione dei freni || || X || X c) Cilindri fissati male o montaggio difettoso Compromessa prestazione dei freni || || X || X d) Cilindri fortemente corrosi Probabilità di fissurazioni || || X || X e) Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro Compromessa prestazione dei freni (mancanza di spazio per movimento) || || X || X f) Coperchio antipolvere danneggiato Coperchio antipolvere mancante o fortemente danneggiato || X || X || 1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico || a) Giunzione difettosa || || X || b) Imperfetta regolazione della giunzione || || X || c) Correttore grippato o non funzionante (ABS attivo) Correttore grippato o non funzionante || || X || X d) Correttore mancante (se prescritto) || || || X e) Targhetta dei dati mancante || X || || f) Dati illeggibili o non conformi ai requisiti1 || X || || 1.1.18. Dispositivi e indicatori di regolazione || a) Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un’eccessiva usura o un’imperfetta regolazione || || X || b) Dispositivo difettoso || || X || c) Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto || || X || 1.1.19. Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario) || a) Montaggio o accoppiatori difettosi Funzionalità compromessa || X || X || b) Sistema chiaramente difettoso o mancante || || X || 1.1.20. Azionamento automatico dei freni del rimorchio || Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito || || || X 1.1.21. Sistema di frenatura completo || a) Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l’essiccatore d’aria, ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura Compromessa prestazione dei freni || || X || X b) Eccessive perdite di aria o di liquido antigelo Compromessa la funzionalità del sistema || X || X || c) Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente || || X || d) Riparazione o modifica inadeguata di un qualsiasi componente[8] Compromessa prestazione dei freni || || X || X 1.1.22. Collegamenti di prova (se installati o obbligatori) || a) Mancante || || X || b) Danneggiati inutilizzabili o con perdite || X || X || 1.2. Prestazioni ed efficienza del freno di servizio 1.2.1. Prestazioni || (a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote Assenza di sforzo di frenatura su una o più ruote || || X || X b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 50% dello sforzo massimo dell’altra ruota sullo stesso asse nel caso di assi sterzanti || || X || X c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco) || || X || d) Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota || || X || e) Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota || || X || 1.2.2. Efficienza || Non si ottiene almeno il seguente valore minimo: - Veicoli immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della direttiva 2010/48/UE: – Categoria N1: 50% – Categoria M1: 58% – Categorie M2 e M3: 50% – Categorie N2 e N3: 50% – Categorie O2 (XX)(3), O3 e O4: · per semirimorchi: 45% · per i rimorchi: 50% Veicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore della direttiva 2010/48/UE: Categoria N1: 45% Categorie M1, M2 e M3: 50%[9] Categorie N2 e N3: 43%[10] Categorie O2 (XX)(3), O3 e O4: 40%[11] Altre categorie (XX)(3): - Categorie L (entrambi i freni): Categoria L1e: 42% Categorie L2e, L6e: 40% Categoria L3e: 50% Categoria L4e: 46% Categorie L5e, L7e: 44% - Categorie L (freno della ruota posteriore): tutte le categorie: 25% Meno del 50% dei valori che precedono raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo || || X || X 1.3. Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato) 1.3.1. Prestazioni || a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote Assenza di sforzo di frenatura su una o più ruote || || X || X b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 50% dello sforzo massimo dell’altra ruota sullo stesso asse nel caso di assi sterzanti || || X || X c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco) || || X || 1.3.2. Efficienza || Uno sforzo di frenata inferiore al 50%[12] delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse. (fatta eccezione per le categorie L1e e L3e) Meno del 50% dei valori che precedono raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo || || X || X 1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento) 1.4.1. Prestazioni || Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta Meno del 50% dei valori di efficienza raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo || || X || X 1.4.2. Efficienza || Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16% in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12% in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato (fatta eccezione per le categorie L1e e L3e) Meno del 50% dei valori che precedono raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo || || X || X 1.5. Prestazioni del sistema di frenatura elettronico || a) Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico) || || X || b) Sistema non funzionante || || X || 1.6. Sistema antibloccaggio (ABS) || a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme || || X || b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso || || X || c) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati || || X || d) Cablatura danneggiata || || X || e) Altri componenti mancanti o danneggiati || || X || 1.7 Sistema di frenatura elettronica (EBS) || a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme || || X || b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso || || X || 1.8 Liquido dei freni || a) Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa o tenore d’acqua troppo alto Temperatura di ebollizione < 180°C o tenore d’acqua > 1,5% Temperatura di ebollizione < 150°C o tenore d’acqua > 2,0% || X || X || b) Liquido dei freni contaminato Rischio imminente di guasto || || X || X c) Liquido del freno insufficiente (sotto il segno MIN ma superiore al 50% della capacità del serbatoio) Liquido del freno insufficiente (sotto il segno MIN ma inferiore al 50% della capacità del serbatoio) Liquido del freno non visibile || X || X || X 2. STERZO 2.1. Stato meccanico 2.1.1. Stato dello sterzo || a) Ruvidezza di funzionamento della scatola || || X || b) Albero dello sterzo torto o scanalature consumate che compromette la funzionalità || || X || X c) Usura eccessiva dell’albero dello sterzo che compromette la funzionalità || || X || X d) Gioco eccessivo dell’albero dello sterzo che compromette la funzionalità || || X || X e) Perdite formazione di gocce || X || X || 2.1.2. Fissaggio dell’alloggiamento della scatola dello sterzo || a) Scatola dello sterzo non adeguatamente fissata al telaio Più del 50% degli elementi allentati o gioco relativo visibile rispetto al telaio/carrozzeria || || X || X b) Fori di fissaggio oblunghi sul telaio Più del 50% degli elementi interessati || || X || X c) Bulloni di fissaggio mancanti o rotti Più del 50% degli elementi interessati || || X || X d) Rottura dell’alloggiamento della scatola dello sterzo Stabilità o fissaggio dell'alloggiamento compromessi || || X || X 2.1.3. Stato degli organi di sterzo || a) Movimento relativo tra componenti che richiede un intervento di riparazione Gioco eccessivo o probabilità di distacco || || X || X b) Eccessiva usura a livello dei giunti Probabilità di distacco || || X || X c) Rottura o deformazione di uno dei componenti che compromette la funzione || || X || X d) Assenza del bloccasterzo || || X || e) Scorretto allineamento di componenti (ad esempio tirante trasversale o asta di accoppiamento) || || X || f) Modifiche o riparazioni inadeguate che compromette la funzione || || X || X g) Rivestimento antipolvere mancante o deteriorato Rivestimento antipolvere mancante o gravemente deteriorato || X || X || 2.1.4. Azionamento degli organi di sterzo || a) Parte mobile dello sterzo a contatto con una parte fissa del telaio || || X || b) Limitatore di corsa dello sterzo assente o fuori uso || || X || 2.1.5. Servosterzo || a) Perdite di liquidi Funzione compromessa || || X || X b) Liquido insufficiente (sotto la tacca MIN ma superiore al 50%) della capacità del serbatoio alla tacca MIN Meno del 50% della capacità del serbatoio alla tacca MIN || X || X || c) Meccanismo non funzionante Sterzo compromesso || || X || X d) Meccanismo rotto o fissato male Sterzo compromesso || || X || X e) Componenti mal allineati o in attrito con altri Sterzo compromesso || || X || X f) Modifiche o riparazioni inadeguate Sterzo compromesso || || X || X g) Cavi/flessibili danneggiati o eccessivamente corrosi Sterzo compromesso || || X || X 2.2. Volante, colonna e barra 2.2.1. Stato del volante/della barra || a) Movimento relativo tra volante e colonna indicante un fissaggio inadeguato || || X || b) Assenza di dispositivo di ritenuta sul mozzo del volante Probabilità di distacco || || X || X c) Rottura o cattiva fissazione del mozzo, della corona o delle razze del volante Probabilità di distacco || || X || X 2.2.2.Colonna/forcelle dello sterzo || a) Movimento eccessivo del centro del volante verso l’alto o il basso || || X || b) Movimento eccessivo della parte superiore della colonna in rapporto all’asse della stessa || || X || c) Raccordo flessibile deteriorato || || X || d) Fissaggio difettoso Probabilità di distacco || || X || X e) Modifiche o riparazioni inadeguate || || || X 2.3. Gioco dello sterzo || Gioco eccessivo dello sterzo (ad esempio il movimento da un punto della corona superiore a un quinto del diametro del volante o non conforme ai requisiti)(1) Sterzo di sicurezza compromesso || || X || X 2.4. Allineamento delle ruote (X)(2) || L’allineamento non è conforme ai dati o requisiti del costruttore del veicolo(1) Direzione in avanti danneggiata; stabilità direzionale compromessa || X || X || 2.5. Asse sterzante del rimorchio || a) Componente leggermente danneggiato Componente gravemente incrinato o danneggiato || || X || X b) Gioco eccessivo Direzione in avanti danneggiata; stabilità direzionale compromessa || || X || X c) Fissaggio difettoso (meno del 50% dei dispositivi di fissazione allentati) Fissaggio difettoso (più del 50% dei dispositivi di fissazione allentati) || || X || X 2.6. Servosterzo elettrico (EPS) || a) L’indicatore di guasto (MIL) del sistema EPS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema || || X || b) Incoerenza tra l’angolo del volante e l’angolo delle ruote Sterzo danneggiato || || X || X c) Servosterzo non funzionante || || X || 3. VISIBILITÀ 3.1. Campo di visibilità || Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti o sui lati (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza) area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza compromessa o specchi esterni non visibili || X || X || 3.2. Stato dei vetri || a) Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato), graffiato o scolorito (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza) area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata o specchi esterni non visibili || X || X || b) Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conformi alle specifiche dei requisiti(1) (XX)(3) (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza) area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza compromessa o specchi esterni non visibili || X || X || c) Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili Visibilità attraverso l’area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza gravemente compromessa || || X || X 3.3. Specchietti o dispositivi retrovisori || a) Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti(1) (devono essere disponibili almeno due possibilità di retrovisione) disponibili meno di due possibilità di retrovisione || X || X || b) Specchietto o dispositivo leggermente danneggiato o fissato male Specchietto o dispositivo non funzionante, gravemente danneggiato, fissato male o in modo non sicuro || X || X || 3.4. Tergicristallo del parabrezza anteriore || a) Spazzole non funzionanti o assenti || || X || b) Lama del tergicristallo non funzionante Lama del tergicristallo mancante o chiaramente non funzionante || X || X || 3.5. Lavacristalli || Lavacristalli non adeguatamente funzionanti (mancanza di liquido per pulire ma pompa operante o getto dell’acqua disallineato) Lavacristalli non funzionanti || X || X || 3.6 Allineamento delle ruote (X)(2) || Sistema non operativo o chiaramente difettoso || X || || 4. LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO 4.1. Fari 4.1.1. Stato e funzionamento || a) Luce o sorgente luminosa difettosa o mancante (luce/fonti di luce multiple; in caso di LED più di 1/3 funzionanti) Luce / fonti di luce singole; in caso di LED più di 2/3 funzionanti) || X || X || b) Sistema di proiezione leggermente difettoso (riflettori e lenti) Sistema di proiezione gravemente difettoso o mancante (riflettori e lenti) || X || X || c) Luci fissate male || || X || 4.1.2. Adeguamento || L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti(1) || || X || 4.1.3. Accensione || a) L’accensione non è conforme ai requisiti(1) (numero di fari accesi contemporaneamente) Intensità di luce sul frontale superiore al massimo consentito || X || X || b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione || || X || 4.1.4. Rispetto dei requisiti(1) || a) La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) || || X || b) Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono chiaramente l’intensità della luce o modificano il colore emesso || || X || c) Sorgente luminosa e faro non compatibili || || X || 4.1.5. Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori) || a) Dispositivo non funzionante || || X || b) Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente || || X || 4.1.6. Dispositivo tergifari (se obbligatorio) || Dispositivo non funzionante In caso di unità ottiche a scarica || X || X || 4.2. Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d’ingombro 4.2.1. Stato e funzionamento || a) Sorgente di luce difettosa || || X || b) Lenti difettose || || X || c) Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X || 4.2.2 Accensione || a) L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Le luci di posizione posteriori e le luci di d’ingombro possono essere spente quando sono accesi i fari || X || X || b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione || || X || 4.2.3. Rispetto dei requisiti(1) || a) La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) Luce rossa davanti o luce bianca sul retro; intensità luminosa gravemente ridotta || X || X || b) Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono l’intensità della luce o modificano il colore emesso Luce rossa davanti o luce bianca sul retro; intensità luminosa gravemente ridotta || X || X || 4.3. Luci di arresto 4.3.1. Stato e funzionamento || a) Sorgente di luce difettosa (sorgente luminosa multipla in caso di LED più di 1/3 funzionanti) Fonti di luce singole; in caso di LED più di 2/3 funzionanti) Tutte le sorgenti luminose sono difettose || X || X || X b) Lenti leggermente difettose (senza influenza sulla luce emessa) Lenti gravemente difettose (luce emessa compromessa) || X || X || c) Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X || 4.3.2. Accensione || a) L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Funzionamento ritardato (più di 2,5 m/s2 di decelerazione prima dell’accensione delle luci del freno) Assenza totale di funzionamento || X || X || X b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione || || X || 4.3.3. Rispetto dei requisiti(1) || La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) Luce bianca sul retro; intensità luminosa gravemente ridotta || X || X || 4.4. Indicatori luminosi di direzione e di emergenza 4.4.1. Stato e funzionamento || a) Sorgente di luce difettosa (fonte di luce multipla in caso di LED più di 1/3 funzionanti) Fonti di luce singole; in caso di LED meno di 2/3 funzionanti) || X || X || b) Lenti leggermente difettose (senza influenza sulla luce emessa) Lenti gravemente difettose (luce emessa compromessa) || X || X || c) Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X || 4.4.2. Accensione || L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Assenza totale di funzionamento || X || X || 4.4.3. Rispetto dei requisiti(1) || La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) Luce emessa non ambrata || X || X || 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento || La velocità di lampeggio non è conforme ai requisiti(1) (frequenza deviante più del 25%) Frequenza deviante più del 50% || X || X || 4.5. Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore 4.5.1. Stato e funzionamento || a) Sorgente di luce difettosa (fonte di luce multipla in caso di LED più di 1/3 funzionanti) Fonti di luce singole; in caso di LED più di 2/3 funzionanti) || X || X || b) Lenti leggermente difettose (senza influenza sulla luce emessa) Lenti gravemente difettose (luce emessa compromessa) || X || X || c) Luci fissate male da renderne probabile il distacco o in grado di abbagliare il traffico in arrivo || X || X || 4.5.2 Allineamento (X)(2) || Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione (linea di demarcazione troppo bassa) Linea di demarcazione sopra quella dei fari || X || X || 4.5.3. Accensione || L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Non funzionante || X || X || 4.5.4. Rispetto dei requisiti(1) || a) La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) || || X || b) Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1) || || X || 4.6. Luci di retromarcia 4.6.1. Stato e funzionamento || a) Sorgente di luce difettosa || X || || b) Lenti difettose || X || || Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X || 4.6.2. Rispetto dei requisiti(1) || a) La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) || || X || b) Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1) || || X || 4.6.3. Accensione || L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Le luci di retromarcia possono essere accese con il cambio non in posizione di retromarcia || X || X || 4.7. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore 4.7.1. Stato e funzionamento || a) Il dispositivo emette luce all’indietro Emette direttamente luce bianca sul retro || X || X || b) Sorgente di luce difettosa, sorgente luminosa multipla Sorgente di luce difettosa, sorgente luminosa singola || X || X || Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X || 4.7.2. Rispetto dei requisiti(1) || Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1) || X || || 4.8. Catarifrangenti, evidenziatori (retroriflettenti) e targhette marcatrici posteriori 4.8.1. Condizioni || a) Catarifrangenti difettosi o danneggiati Catarifrangenti compromessi || X || X || b) Catarifrangente fissato in modo non sicuro da renderne probabile il distacco || X || X || 4.8.2. Rispetto dei requisiti(1) || Il dispositivo, il colore riflesso o la posizione non sono conformi ai requisiti(1) Mancante o riflettente luce rossa davanti o luce bianca sul retro || X || X || 4.9. Spie obbligatorie per l’impianto di illuminazione 4.9.1. Stato e funzionamento || Non funzionanti Non funzionante per fascio abbagliante o faro antinebbia posteriore || X || X || 4.9.2. Rispetto dei requisiti(1) || Non conformi ai requisiti(1) || X || || 4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio || a) Componenti fissati in modo non sicuro Incavo allentato || X || X || b) Isolamento danneggiato o deteriorato in grado di provocare un corto circuito || X || X || c) Connessioni elettriche del rimorchio o del veicolo trainante non correttamente funzionanti Sistema di frenatura dei rimorchi compromesso; luci dei freni del rimorchio non funzionanti del tutto || || X || X 4.11. Circuito elettrico || a) Cavi collegati in modo non sicuro o non fissati adeguatamente Dispositivi di fissazione allentati, parti taglienti scoperte, connettori da scollegare Cavi in grado di toccare parti sensibili, rotanti o il terreno, connettori da scollegare (parti rilevanti per frenatura, sterzo) || X || X || X b) Cavi leggermente deteriorati Cavi gravemente deteriorati Cavi estremamente deteriorati (parti rilevanti per frenatura, sterzo) || X || X || X c) Isolamento danneggiato o deteriorato in grado di provocare un corto circuito Grave rischio di incendio, formazione di scintille || X || X || X 4.12. Fari e catarifrangenti non obbligatori (X)(2) || a) Faro/catarifrangente montato in modo non conforme ai requisiti(1) emettente/riflettente luce rossa davanti o luce bianca sul retro; || X || X || b) Funzionamento del faro non conforme ai requisiti (1) Numero di fari funzionanti simultaneamente che supera l’intensità di luce consentita Emettente luce rossa davanti o luce bianca sul retro; || X || X || c) Faro/catarifrangente fissato male da renderne probabile il distacco || X || X || 4.13. Batteria(e) || a) Cattivo fissaggio Fissato in modo inappropriato in grado di provocare un corto circuito || X || X || b) Perdite Perdita di sostanze pericolose || X || X || c) Interruttore difettoso (se obbligatorio) || || X || d) Fusibili difettosi (se obbligatori) || || X || e) Raffreddamento non adeguato (se obbligatorio) || || X || 5. ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI 5.1. Assi 5.1.1. Assi || a) Asse spezzato o deformato || || || X b) Asse fissato al veicolo non correttamente Gioco relativo rispetto al telaio/carrozzeria || || X || X c) Modifiche o riparazioni inadeguate Stabilità e funzionalità compromesse, distanza insufficiente rispetto alle altre parti o al suolo || || X || X 5.1.2. Fuselli || a) Fusello rotto || || || X b) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X c) Movimento eccessivo tra fusello e traversa dell’asse probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X Gioco del fusello nell’asse Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X 5.1.3. Cuscinetti delle ruote || a) Gioco eccessivo in un cuscinetto della ruota stabilità direzionale compromessa; rischio di demolizione || || X || X b) Cuscinetto fissato in modo eccessivo, bloccato rischio di surriscaldamento; rischio di demolizione || || X || X 5.2. Ruote e pneumatici 5.2.1. Mozzo della ruota || a) Dadi o viti della ruota mancanti o allentati (<3,5t: almeno 4 simmetrici distribuiti residui; >3,5t. almeno 75% simmetrico distribuito residuo; Più del 25% di dadi o viti della ruota mancanti o allentati. || || X || X b) Mozzo usurato o danneggiato Mozzo usurato o danneggiato in modo da compromettere la fissazione sicura delle ruote || || X || X 5.2.2. Ruote || a) Eventuali rotture o problemi di saldatura || || || X b) Anelli di tenuta dei pneumatici non adeguatamente fissati da renderne probabile il distacco || || X || X c) Ruota fortemente deformata o usurata Fissazione sicura al mozzo compromessa; fissazione sicura del pneumatico compromessa || || X || X d) Tipo o dimensioni della ruota non conformi ai requisiti(1) con rischi per la sicurezza stradale || || X || 5.2.3. Pneumatici || a) Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti(1) con rischi per la sicurezza stradale Insufficiente capacità di carico o indice di velocità per uso effettivo, il pneumatico tocca altre parti fisse del veicolo compromettendo la sicurezza della guida || || X || X b) Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle || || X || c) Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale) || || X || d) Danni o tagli gravi sul pneumatico Tortiglia visibile o danneggiata || || X || X e) Profondità del battistrada non conforme ai requisiti(1) Inferiore dell’80% della profondità del battistrada prescritta || || X || X f) Pneumatico in attrito con altri componenti (dispositivi flessibili anti spray) Pneumatico in attrito con altri componenti (guida sicura non compromessa) || X || X || g) Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti(1) Strato di protezione della tortiglia danneggiato || || X || X h) Sistema di controllo della pressione difettoso chiaramente non funzionante || X || X || 5.3. Sistema di sospensioni 5.3.1. Molle e stabilizzatori || a) Molle fissate male al telaio o all’asse Gioco relativo visibile; più del 50% dei dispositivi di fissazione allentati || || X || X b) Componente di una molla rotto o danneggiato Molla principale (a balestra) o più del 50% di balestre aggiuntive colpito || || X || X c) Molla mancante Molla principale (a balestra) o più del 50% di balestre aggiuntive colpito || || X || X d) Modifiche o riparazioni inadeguate Distanza insufficiente rispetto alle altre parti; Sistema sospensioni non funzionante || || X || X 5.3.2. Ammortizzatori || a) Ammortizzatori fissati male al telaio o all’asse Ammortizzatore allentato || X || X || b) Ammortizzatore danneggiato che evidenzia segni di gravi perdite o difetti || || X || 5.3.2.1 Prova dell’efficienza ammortizzante || a) Differenze significative tra destra e sinistra || || X || b) Mancato raggiungimento dei valori minimi || || X || 5.3.3. Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione || a) Componenti fissati male al telaio o all’asse probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X b) Componente danneggiato o eccessivamente corroso. Stabilità del componente colpita o componente rotto || || X || X c) Modifiche o riparazioni inadeguate Distanza insufficiente rispetto alle altre parti; Sistema non operativo || || X || X 5.3.4. Attacchi sospensioni || a) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole o a livello dei giunti delle sospensioni probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X b) Rivestimento antipolvere gravemente deteriorato Rivestimento antipolvere mancante o rotto || X || X || 5.3.5. Sospensioni pneumatiche || a) Sistema inutilizzabile || || || X b) Un qualsiasi componente danneggiato, modificato o deteriorato in modo tale da compromettere il funzionamento del sistema Funzionamento del sistema gravemente compromesso || || X || X c) Perdita udibile dal sistema || || X || 6. TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO 6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio 6.1.1. Stato generale || a) Leggera rottura o deformazione di un longherone o traversa Grave rottura o deformazione di un longherone o traversa || || X || X b) Placche di rinforzo o elementi di fissaggio montati male (< 50%) Elementi di fissaggio allentati (>50%); forza insufficiente di alcune parti || || X || X c) Eccessiva corrosione che mette a repentaglio la rigidità dell’insieme forza insufficiente di alcune parti || || X || X 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori || a) Sistema di scappamento fissato male o con perdite || || X || b) Penetrazione di fumi nella cabina o abitacolo del veicolo Pericolo per la salute delle persone a bordo || || X || X 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento) || a) Serbatoi e tubi fissati male Rischi d’incendio || || X || X (b) Perdita di carburante o tappo del carburante mancante o difettoso Rischi d’incendio; perdita eccessiva di materiale pericoloso || || X || X c) tubi consumati. Tubi danneggiati || X || X || d) Rubinetto a maschio del carburante (se richiesto) non funzionante correttamente || || X || e) Rischio di incendio dovuto a perdita di carburante scarsa protezione del serbatoio o del sistema di scappamento stato del compartimento motore || || || X (f) Sistemi GPL/GNC o a idrogeno non conformi ai requisiti(1) Una parte qualsiasi del sistema difettosa || || X || X 6.1.4. Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro || a) Elementi fissati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite in caso di contatto Parti di cui è probabile il distacco; funzionalità gravemente compromessa || || X || X b) Dispositivi chiaramente non conformi ai requisiti(1) || || X || 6.1.5. Supporto della ruota di scorta (se montato sul veicolo) || a) Supporto in condizioni non adeguate || X || || b) Supporto rotto o fissato male || || X || c) Ruota di scorta non fissata adeguatamente al supporto e a rischio di distacco. || || X || X 6.1.6. Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio || a) Componenti incrinati, difettosi o danneggiati (se non utilizzati). Componenti incrinati, difettosi o danneggiati (se utilizzati). || || X || X b) Usura eccessiva di un componente Sotto il limite di usura || || X || X c) Fissaggio difettoso Un qualche elemento di fissaggio allentato || || X || X d) Dispositivi di sicurezza mancanti o dal funzionamento difettoso || || X || e) Eventuali indicatori non funzionanti || || X || f) Ostruzione della targa di immatricolazione o di una luce (quando non sono utilizzate) Targa di immatricolazione non leggibile (quando non utilizzata) || X || X || g) Modifiche o riparazioni inadeguate (parti di scorta) Modifiche o riparazioni inadeguate (parti principali) || || X || X 6.1.7. Trasmissione || a) Bulloni mancanti o allentati (<30%) Bulloni mancanti o allentati ( >30%) || || X || X b) Usura eccessiva dei cuscinetti dell’albero di trasmissione Probabile allentamento o fissurazione || || X || X c) Usura eccessiva dei giunti universali Probabile allentamento o fissurazione || || X || X d) Raccordi flessibili deteriorati Probabile allentamento o fissurazione || || X || X e) Albero danneggiato o incrinato || || X || f) Alloggiamento dei cuscinetti rotto o mal fissato Probabile allentamento o fissurazione || || X || X g) Rivestimento antipolvere gravemente deteriorato Rivestimento antipolvere mancante o rotto || X || X || h) Modifica illegale della trasmissione || || X || 6.1.8. Castelli motore || Deteriorati, chiaramente e gravemente danneggiati, allentati o rotti. || || X || X 6.1.9 Prestazioni del motore || a) Unità di controllo modificata illegalmente || || X || b) Motore modificato illegalmente || || X || 6.2. Cabina e carrozzeria 6.2.1. Condizioni || a) Pannello o elemento montati male o danneggiati in modo tale da poter provocare ferite o da renderne probabile il distacco || || X || X b) Montante fissato male Stabilità compromessa || || X || X c) Ingresso di fumi del motore o di scarico Pericolo per la salute delle persone a bordo || || X || X d) Modifiche o riparazioni inadeguate Distanza insufficiente dalle parti rotanti o in movimento e dalla strada || || X || X 6.2.2. Fissaggio || a) Carrozzeria o cabina fissati in modo inadeguato Stabilità compromessa || || X || X b) Carrozzeria o cabina chiaramente mal centrate sul telaio || || X || c) Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse (< 50% e se simmetriche) Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse (> 50%) || || X || X d) Eccessiva corrosione nei punti di fissaggio sulla carrozzeria autoportante Stabilità compromessa || || X || X 6.2.3. Porte e serrature || a) Una porta non si apre o chiude in modo adeguato || || X || b) Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa (porte scorrevoli) Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa (porte girevoli) || || X || X c) Porte, cerniere, serrature o montanti deteriorati. Porte, cerniere, serrature, montanti mancanti o mal fissati. || X || X || 6.2.4. Pavimento || Pavimento mal fissato o fortemente deteriorato Stabilità insufficiente || || X || X 6.2.5. Sedile del conducente || a) Sedile con struttura difettosa Sedile mal fissato o || || X || X b) Meccanismo di regolazione non correttamente funzionante. Sedile che si sposta o schienale non fissabile || || X || X 6.2.6. Altri sedili || a) Sedili difettosi o fissati male (parti di scorta) Sedili difettosi o fissati male (parti principali) || X || X || b) Sedili fissati in modo non conforme ai requisiti(1) Numero di sedili superiore a quello consentito; posizionamento non conforme all’omologazione || X || X || 6.2.7. Comandi di guida || Un qualsiasi comando essenziale per una condotta sicura del veicolo non funziona correttamente Sterzo di sicurezza compromesso || || X || X 6.2.8. Gradini della cabina || a) Gradino o anello del gradino fissati male Stabilità insufficiente || X || X || b) Gradini o anelli in uno stato tale da poter provocare ferite agli utilizzatori || || X || 6.2.9. Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne || a) Fissazione difettosa di altri dispositivi o attrezzature || || X || b) Funzionamento di altri dispositivi o attrezzature non conforme ai requisiti(1) Parti fissate in modo tale da poter causare ferite; sterzo di sicurezza compromesso || X || X || c) Perdite dall’impianto idraulico Perdita eccessiva di materiale pericoloso || X || X || 6.2.10. Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi || a) Mancanti, fissati male o fortemente corrosi In grado di provocare ferite e a rischio di distacco. || X || X || b) Distanza insufficiente dalla ruota (dispositivo antispruzzo). Distanza insufficiente dalla ruota (parafanghi) || X || X || c) Non conforme ai requisiti (1) Copertura insufficiente del pneumatico || X || X || 7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI 7.1. Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta 7.1.1. Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie || a) Punto di ancoraggio fortemente deteriorato Stabilità compromessa || || X || X b) Ancoraggio fissato male || || || X 7.1.2. Stato delle cinture di sicurezza/fibbie || a) Cintura di sicurezza obbligatoria mancante o non montata || || X || b) Cintura di sicurezza danneggiata Tagli o segni di sforzo || X || X || c) Cintura di sicurezza non conforme ai requisiti(1) || || X || d) Fibbia della cintura di sicurezza danneggiata o non correttamente funzionante || || X || e) Riavvolgitore della cintura di sicurezza danneggiato o non correttamente funzionante || || X || 7.1.3. Limitatore di carico della cintura di sicurezza || Limitatore di carico chiaramente mancante o non adatto al veicolo || || X || 7.1.4. Pretensionatori per le cinture di sicurezza || Pretensionatore chiaramente mancante o non adatto al veicolo || || X || 7.1.5. Airbag || a) Airbag chiaramente mancante o non adatto al veicolo || || X || b) Airbag chiaramente non funzionante || || X || 7.1.6. Sistemi SRS || L’indicatore di guasto del sistema SRS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema || || X || 7.2. Estintore (X)(2) || a) Mancante || || X || b) Non conforme ai requisiti(1) Se prescritto (ad esempio taxi, bus di linea, bus da turismo, ecc.) || X || X || 7.3. Serrature e dispositivi antifurto || a) Dispositivo antifurto non funzionante || X || || b) Il dispositivo entra in funzione o si blocca inopinatamente || || X || X 7.4. Triangolo di segnalazione (se prescritto)(X)(2) || a) Mancante o incompleto || X || || b) Non conforme ai requisiti(1) || X || || 7.5. Cassetta di pronto soccorso (se prescritta)(X)(2) || Mancante, incompleta o non conforme ai requisiti(1) || X || || 7.6. Cunei da ruota (zeppe) (se prescritti)(X)(2) || Mancanti o non in buone condizioni Stabilità o dimensioni insufficienti || X || X || 7.7. Segnalatore acustico || a) Non funzionante correttamente Non funzionante del tutto || X || X || b) Comando fissato male || X || || c) Non conforme ai requisiti(1) Possibilità di confondere il suono emesso con quello delle sirene ufficiali || X || X || 7.8. Tachimetro || a) Non montato conformemente ai requisiti(1) Mancante (se richiesto) || X || X || b) funzionamento compromesso. Assenza totale di funzionamento || X || X || c) Non illuminato sufficientemente Totalmente non illuminato || X || X || 7.9. Tachigrafo (se montato/richiesto) || a) Non montato conformemente ai requisiti(1) || || X || b) Non funzionante || || X || c) Sigilli mancanti o difettosi || || X || d) Targhetta di taratura mancante, illeggibile o scaduta || || X || e) Evidente manomissione o manipolazione || || X || f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di taratura || || X || 7.10. Limitatore di velocità (se montato/richiesto) || a) Non montato conformemente ai requisiti(1) || || X || b) Chiaramente non funzionante || || X || c) Velocità impostata scorretta (se verificata) || || X || (d) Sigilli mancanti o difettosi || || X || e) Targhetta di taratura mancante, illeggibile o scaduta || || X || f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di taratura || || X || 7.11 Contachilometri se disponibile || a) Manomissione evidente (frode) || || X || b) chiaramente non funzionante || || X || 7.12 Controllo elettronico della stabilità (ESC) (se montato/richiesto) || a) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati || || X || b) Cablatura danneggiata || || X || c) Altri componenti mancanti o danneggiati || || X || d) Commutatore danneggiato o non funzionante in modo corretto || || X || e) L’indicatore di guasto del sistema ESC indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema || || X || 8. EFFETTI NOCIVI 8.1. Rumore 8.1.1 Sistema di protezione dal rumore || a) Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti(1) || || X || b) Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, potrebbe staccarsi, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore e a rischio di distacco. || || X || X 8.2. Emissioni allo scarico 8.2.1 Emissioni dei motori a benzina 8.2.1.1 Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico || a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso. || || X || b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni || || X || 8.2.1.2 Emissioni gassose || a) Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore || || X || b) oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano: i) per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, – 4,5%, oppure – 3,5% a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti(1) ii) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, – con il motore al minimo: 0,5% – con il motore al minimo accelerato: 0,3% oppure – con il motore al minimo: 0,3%[13] – con il motore al minimo accelerato: 0,2% a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti(1) || || X || (c) Lambda superiore a 1± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore || || X || d) Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative || || X || 8.2.2 Emissioni dei motori diesel 8.2.2.1 Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico || a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso || || X || b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni || || X || 8.2.2.2 Opacità I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati da tale requisito || a) Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti(1) l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo; || || X || (b) Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti(1) non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m-1 , per motori a turbocompressione: 3,0 m-1 , oppure, per i veicoli identificati nei requisiti(1) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti(1) 1.5 m-1 [14]. || || X || 8.3 Soppressione delle interferenze elettromagnetiche Interferenza radio (X)(2) || Mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti(1) || X || || 8.4 Altri elementi relativi all’ambiente 8.4.1 Perdite di liquidi || Qualsiasi perdita anormale di liquidi che potrebbe danneggiare l’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada Formazione costante di gocce || || X || X 9. CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER VEICOLI DELLE CATEGORIE M2 E M3 ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI 9.1. Porte 9.1.1 Porte di entrata e di uscita || a) Funzionamento difettoso || || X || b) Stato di deterioramento In grado di provocare ferite || X || X || c) Comando di emergenza difettoso || || X || d) Comando a distanza delle porte o dispositivi di segnalazione difettosi || || X || e) Non conformi ai requisiti(1) Larghezza insufficiente della porta || X || X || 9.1.2 Uscite di emergenza || a) Funzionamento difettoso || || X || b) Indicazioni delle uscite di emergenza illeggibili Indicazioni delle uscite di emergenza mancanti || X || X || c) Assenza del martello per rompere i vetri || || X || d) Non conformi ai requisiti(1) Larghezza insufficiente o accesso bloccato || X || X || 9.2. Sistema antiappannante e di sbrinamento (X)(2) || a) Funzionamento difettoso che compromette il funzionamento sicuro del veicolo || X || X || b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo Pericolo per la salute delle persone a bordo || || X || X c) Sbrinamento difettoso (se obbligatorio) || || X || 9.3. Sistema di aerazione o riscaldamento (X)(2) || a) Funzionamento difettoso Rischio per la salute delle persone a bordo || X || X || b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo Pericolo per la salute delle persone a bordo || || X || X 9.4. Sedili 9.4.1 Sedili dei passeggeri (inclusi sedili per il personale di accompagnamento) || a) Sedili difettosi Sedili fissati male || X || X || b) Gli strapuntini (se consentiti) non funzionano automaticamente bloccando un uscita di emergenza || X || X || c) Non conformi ai requisiti(1) Numero di sedili superiore a quello consentito || X || X || 9.4.2 Sedile del conducente (requisiti supplementari) || a) Dispositivi speciali (ad esempio protezione antiriflesso) difettosi campo visivo compromesso || X || X || b) Protezione del conducente fissata male o non conforme ai requisiti(1) In grado di provocare ferite || X || X || 9.5. Illuminazione interna e indicazioni dei percorsi (X)(2) || Dispositivi difettosi o non conformi ai requisiti(1) Assenza totale di funzionamento || X || X || 9.6. Corridoi, spazi per passeggeri in piedi || a) Pavimento fissato male Stabilità compromessa || || X || X b) Corrimani o maniglie difettosi fissati male o inutilizzabili || X || X || c) Non conformi ai requisiti(1) Larghezza o spazio insufficiente || X || X || 9.7. Scale e gradini || a) Stato di deterioramento danneggiati stabilità compromessa || X || X || X b) Gradini retrattili non funzionanti in modo corretto || || X || c) Non conformi ai requisiti(1) Larghezza insufficiente o altezza eccessiva || X || X || 9.8. Sistema di comunicazione con i passeggeri (X)(2) || Sistema difettoso Assenza totale di funzionamento || X || X || 9.9. Indicazioni scritte (X)(2) || a) Mancanti, scritte in modo erroneo o illeggibili || X || || b) Non conformi ai requisiti(1) Informazioni errate || X || X || 9.10. Requisiti relativi al trasporto di bambini (X)(2) 9.10.1 Porte || Protezione delle porte non conforme ai requisiti(1) relativi a questa forma di trasporto || || X || 9.10.2 Equipaggiamenti speciali e di segnalazione || Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti(1) || X || X || 9.11. Requisiti relativi al trasporto di persone disabili (X)(2) 9.11.1 Porte, rampe e sollevatori || a) Funzionamento difettoso Sicurezza di funzionamento compromessa || X || X || b) Stato di deterioramento Stabilità compromessa in grado di provocare ferite || X || X || c) Comandi difettosi Sicurezza di funzionamento compromessa || X || X || d) Dispositivi di allarme difettosi Assenza totale di funzionamento || X || X || e) Non conformi ai requisiti(1) || || X || 9.11.2 Dispositivi di fissazione per le sedie a rotelle || a) Funzionamento difettoso Sicurezza di funzionamento compromessa || X || X || b) Stato di deterioramento Stabilità compromessa in grado di provocare ferite || X || X || c) Comandi difettosi Sicurezza di funzionamento compromessa || X || X || d) Non conformi ai requisiti(1) || || X || 9.11.3 Equipaggiamenti speciali e di segnalazione || Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti (1) || || X || 9.12. Altri equipaggiamenti speciali (X)(2) 9.12.1. Installazioni per la preparazione di alimenti || a) Installazioni non conformi ai requisiti (1) || || X || b) Installazioni danneggiate in modo tale da renderne rischioso l’uso || || X || 9.12.2. Sanitari || Installazioni non conformi ai requisiti(1) in grado di provocare ferite || X || X || 9.12.3. Altri dispositivi (ad esempio audiovisivi) || Non conformi ai requisiti(1) che compromettono il funzionamento sicuro del veicolo || X || X || NOTE : I “requisiti” sono stabiliti attraverso i
requisiti per l’omologazione alla data di omologazione, di prima
immatricolazione o di prima messa in circolazione dei veicoli, nonché dagli
obblighi di ammodernamento o dalla legislazione nazionale del paese di
immatricolazione. (X) Identifica elementi relativi alla condizione
del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono
considerati essenziali ai fini del controllo tecnico. ALLEGATO IV CONTENUTO
MINIMO DI UN CERTIFICATO DI CONFORMITA’ Il certificato di conformità rilasciato in
seguito ad un controllo tecnico deve comprendere almeno i seguenti elementi: 1) Numero di identificazione
del veicolo (numero VIN) 2) Targa di immatricolazione
del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione 3) Luogo e data del controllo 4) Lettura del
contachilometri al momento del controllo, se disponibile 5) Categoria del veicolo, se
disponibile 6) Carenze individuate e
rispettiva categoria 7) Risultati di misurazione –
Temperatura di ebollizione o tenore d’acqua del
liquido dei freni –
Forze del freno per ruota, pressione dell’aria in
caso di sistemi frenanti ad aria e risultati del calcolo dell’efficienza dei
freni –
Concentrazioni di emissioni gassose e valore λ
calcolato di motori a benzina o valori di opacità dei motori diesel 8) Valutazione generale del
veicolo 9) Data del successivo
controllo tecnico (se questa informazione non è fornita con altri mezzi) 10) Nome dell’organismo che
effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile
del controllo. ALLEGATO V REQUISITI MINIMI RELATIVI AGLI IMPIANTI E ALLE
ATTREZZATURE DI CONTROLLO I - Impianti ed attrezzature I controlli tecnici vengono effettuati
utilizzando impianti e attrezzature conformi almeno ai seguenti requisiti
minimi: 1) una struttura di controllo
con uno spazio adeguato per la valutazione dei veicoli e che soddisfi i
necessari requisiti sanitari e di sicurezza applicabili per quanto riguarda il
personale che effettua i controlli; 2) una corsia di dimensioni
sufficienti per ogni controllo, una fossa o sollevatore equipaggiati con un
dispositivo per sollevare un veicolo su un asse, dotato di illuminazione
appropriata e, se necessario, con dispositivi di aerazione; 3) un banco di prova freni a
rulli in grado di misurare, indicare e registrare le forze di frenatura, la
forza di comando e la pressione pneumatica nei sistemi di frenatura ad aria, a
norma dell’allegato A della norma ISO 21069-1 sui requisiti tecnici dei banchi
di prova freni a rulli; 4) un banco di prova freni a
rulli di cui al punto 3, che non prevede le forze di frenatura, la forza del
pedale e la pressione dell’aria nei sistemi di frenatura ad aria e le relative
indicazioni; 5) un banco di prova a
piastre equivalente al banco di prova freni a rulli a norma della voce 3, che
non prevede la capacità di registrare le forze di frenatura, la forza di
comando e l’indicazione della pressione dell’aria nei sistemi frenanti ad aria; 6) un dispositivo di
registrazione delle decelerazioni, mentre strumenti di misurazione non continui
devono registrare/immagazzinare misurazioni almeno 10 volte al secondo; 7) impianti per il controllo
dei sistemi di frenatura ad aria; 8) un dispositivo per
determinare i carichi per asse (impianti facoltativi per misurare i carichi a
due ruote); 9) un dispositivo per
controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del gioco delle ruote) senza
sollevare l’asse che soddisfa i requisiti seguenti: a) il dispositivo deve essere
equipaggiato con almeno due piastre a comando elettrico che possono essere
mosse in senso opposto nelle direzioni sia longitudinale che trasversale; b) il movimento delle piastre deve
essere controllabile dall’operatore dalla posizione di controllo; c) le piastre soddisfano i seguenti
requisiti tecnici: i) per veicoli fino a 3,5 tonnellate: ·
carico per asse minimo di 2 000 kg, ·
carico per asse minimo di 2 000 kg. ·
carico per piastra minimo di 1 000 kg. ·
forza orizzontale minima per piastra di 7 000
N, ·
movimento longitudinale e trasversale di almeno 40
mm, ·
velocità di sollevamento da 5 cm / s a 10 cm / s; ii) per veicoli sopra 3,5 tonnellate: ·
carico per asse minimo di 15 000 kg. ·
carico per piastra minimo di 9 000 kg. ·
forza orizzontale minima per piastra di 30 000
N, ·
movimento longitudinale e trasversale di almeno 100
mm, ·
velocità di sollevamento da 5 cm / s a 10 cm / s; 10) un dispositivo per
controllare l’efficienza degli ammortizzatori; 11) un misuratore di livello
sonoro di classe 1; 12) un analizzatore 4 gas a
norma della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misurazione[15]; 13) un dispositivo per misurare
il coefficiente di assorbimento con sufficiente accuratezza; 14) un dispositivo per
l’orientamento dei fari che permetta di controllare l’impostazione del fascio
di luce secondo le norme per l’impostazione dei fari dei motoveicoli (direttiva
76/756/CEE), il limite luce/buio deve essere facilmente riconoscibile alla luce
del giorno (senza luce solare diretta); 15) un dispositivo per misurare
la profondità del battistrada dei pneumatici; 16) un dispositivo per
controllare il liquido dei freni secondo i seguenti criteri: a) dispositivi di controllo del liquido
dei freni per controllare il tenore d’acqua sono consentiti in presenza dei
seguenti requisiti: ·
può essere indicato un tenore d’acqua almeno
dall’1,0% al 2,5%, ·
il valore misurato deve essere indicato in gradi
non superiori a 0,5%, ·
il dispositivo deve essere tarato, gli strumenti di
indicazione analogici sono consentiti solo con possibilità di correzione a
zero; b) dispositivi di controllo del liquido dei
freni per misurare il punto di ebollizione sono consentiti in presenza dei
seguenti requisiti: ·
zona di indicazione di almeno da 120°C a 210°C, ·
il valore misurato deve essere indicato in passi
non superiori a 30°, ·
il dispositivo deve essere tarato, gli strumenti di
indicazione analogici sono consentiti solo con una correzione pari a zero. 17) Scanner OBD I dispositivi 12 e 13 possono essere combinati
in un unico strumento. II – Taratura di attrezzature utilizzate per
le misurazioni A meno di diverse disposizioni della pertinente
normativa europea, l’intervallo tra due tarature successive non può superare i) 24 mesi per la misurazione di peso,
pressione e livello acustico ii) 12 mesi per la misurazione delle forze iii) 6 mesi per la misurazione delle
emissioni gassose. Attrezzature necessarie per effettuare un controllo tecnico Veicoli || Categoria || Attrezzatura necessaria per ogni voce di cui al paragrafo I || Massa massima || || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 1. motocicli || || || 1 || || || || || 2 || || || || || || || || || || || || || || L1e || B || X || || || || || || || || || || X || X || || X || X || X || X || || L3e,L4e || B || X || || || || || || || || || || X || X || || X || X || X || X || || L3e,L4e || D || X || || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X || || L2e || B || X || X || || || || || || || || || X || || || X || X || X || X || || L2e || D || X || X || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X || || L5e || B || X || X || || || || || || || || X || X || X || || X || X || X || X || || L5e || D || X || X || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X || || L6e || B || X || X || || || || || || || || || X || || || X || X || X || X || || L6e || D || X || X || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X || || L7e || B || X || X || || || || || || || || X || X || X || || X || X || X || X || || L7e || D || X || X || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 2. veicoli per il trasporto di persone || Fino a 2 800 kg || M1,M2 || P || X || X || || X || X || || || || || X || X || X || || X || X || X || X || Fino a 2 800 kg || M1,M2 || D || X || X || || X || X || || || || || || X || || X || X || X || X || X || › 2 800 a 3 500 kg || M1,M2 || B || X || X || || X || X || || || || X || X || X || X || || X || X || X || X || › 2 800 a 3 500 kg || M1,M2 || D || X || X || || X || X || || || || X || || X || || X || X || X || X || X || › 3 500 kg || M2,M3 || B || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || X || || X || X || X || X || › 3 500 kg || M2,M3 || D || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || || X || X || X || X || X Veicoli per il trasporto di merci || Fino a 2 800 kg || N1 || B || X || X || || X || X || || || || || X || X || X || || X || X || X || X || Fino a 2 800 kg || N1 || D || X || X || || X || X || || || || || || X || || X || X || X || X || X || › 2 800 a 3 500 kg || N1 || B || X || X || || X || X || || || || X || X || X || X || || X || X || X || X || › 2 800 a 3 500 kg || N1 || D || X || X || || X || X || || || || X || || X || || X || X || X || X || X || › 3 500 kg || N2,N3 || B || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || X || || X || X || X || X || › 3 500 kg || N2,N3 || D || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || || X || X || X || X || X Veicoli speciali derivati da un veicolo di categoria N, T5 || Fino a 2 800 kg || N1 || B || X || X || || X || X || || || || || X || X || X || || X || X || X || X || fino a 2 800 kg || N1 || D || X || X || || X || X || || || || || || X || || X || X || X || X || X || › 2 800 a 3 500 kg || N1 || B || X || X || || X || X || || || || X || X || X || X || || X || X || X || X || › 2 800 a 3 500 kg || N1 || D || X || X || || X || X || || || || X || || X || || X || X || X || X || X || › 3 500 kg || N2,N3,T5 || B || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || X || || X || X || X || X || › 3 500 kg || N2,N3,T5 || D || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || || x3 || X || X || X || X 3. Rimorchio || Fino a 750 kg || O1 || || X || || || || || || || || || || || || || || X || || || › 750 a 3 500 kg || O2 || || X || X || || X || || || || || || || || || || || X || || || › 3 500 kg || O3,O4, R3,R4 || || X || X || X || || || X || X || X || X || || || || || || X || || || Fino a 3 500 kg || R1,R2 || || X || X || || X || || || || || || || || || || || X || || 4. Trattori e veicoli agricoli fino a 40 km/h || Fino a 3.500 kg || T1,T2,T3, T4, C1,C2, C3,C4, C5 || B || X || X || || || || X || || || || || || || || X || X || X || X || Fino a 3 500 kg || T1,T2,T3 T4, C1,C2, C3,C4,C5 || D || X || X || || || || X || || || || || || || || X || X || X || X || › 3 500 kg || T1,T2,T3 T4, C1,C2, C3,C4,C5 || B || X || X || || || || X || X || || || X || || || || X || X || X || X || › 3 500 kg || T1,T2, T3 T4, C1, C2, C3,C4,C5 || D || X || X || || || || X || X || || || || || || || X || X || X || X 1) B…Benzina ; D…Diesel ALLEGATO
VI REQUISITI
MINIMI RELATIVI A COMPETENZA, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI 1. Competenza Prima di autorizzare un candidato a occupare la
posizione di ispettore abilitato a effettuare controlli tecnici, gli Stati
membri verificano che tale persona: a) abbia una qualifica che
certifica la conoscenza e la comprensione relative alla costruzione del veicolo
nelle seguenti aree: –
meccanica –
dinamica –
dinamica del veicolo –
motori a combustione –
materiali e lavorazione dei materiali –
elettronica –
energia elettrica –
componenti elettronici del veicolo –
applicazioni IT b) abbia almeno tre anni di
esperienza documentata nelle aree di ingegneria, riparazione o manutenzione dei
veicoli. 2. Formazione iniziale e di
aggiornamento Gli Stati membri provvedono affinché gli
ispettori ricevano una formazione iniziale e di aggiornamento appropriata,
inclusi gli elementi teorici e pratici, prima di essere autorizzati ad
effettuare controlli tecnici. Il contenuto minimo della formazione iniziale e
di aggiornamento include i seguenti argomenti: a) Formazione iniziale La formazione iniziale fornita dallo Stato
membro o da un centro di formazione autorizzato dello Stato membro include
almeno i seguenti argomenti: i) tecnologia automobilistica: ·
sistemi di frenatura ·
sterzo ·
campi visivi ·
installazione delle luci, impianto di illuminazione
e componenti elettronici ·
assi, ruote e pneumatici ·
telaio e carrozzeria ·
rumori ed emissioni ·
requisiti aggiuntivi per veicoli speciali ii) Metodi di prova iii) valutazione delle carenze iv) requisiti legali applicabili a
livello nazionale, europeo e internazionale sulle condizioni del veicolo da
omologare v) requisiti legali applicabili a
livello nazionale, europeo e internazionale relativi ai controlli tecnici vi) disposizioni amministrative
relative a omologazione, immatricolazione e controlli tecnici del veicolo vii) applicazioni IT relative ai
controlli e all’amministrazione b) formazione di aggiornamento Gli Stati membri provvedono affinché gli
ispettori seguano ogni anno un corso di aggiornamento fornito dallo Stato
membro o da un centro di formazione autorizzato dello Stato membro Gli Stati membri provvedono affinché il
contenuto della formazione di aggiornamento consenta di conservare e aggiornare
le necessarie conoscenze e capacità degli ispettori sugli argomenti di cui ai
punti a), i) – vii) supra. 3. Certificato di idoneità Il certificato rilasciato ad un ispettore
autorizzato ad eseguire controlli tecnici include almeno le seguenti
informazioni, aggiornate se necessario: –
dati identificativi dell’ispettore (nome, cognome,
data di nascita) –
categorie di veicoli per le quali l’ispettore è
autorizzato ad effettuare i controlli tecnici –
data della prossima formazione di aggiornamento –
autorità che ha rilasciato la licenza –
rilasciato il ALLEGATO
VII ORGANISMI DI
SUPERVISIONE Le norme e procedure relative agli organismi di
supervisione istituiti dagli Stati membri a norma dell’articolo 13 comprendono
almeno i seguenti requisiti minimi: 1. Missioni e attività
dell’organismo di supervisione Gli organismi di supervisione svolgono almeno i
seguenti compiti. a) Autorizzazione dei centri di
controllo –
verifica che siano soddisfatti i requisiti minimi
relativi ai locali e alle attrezzature di controllo –
verifica dei requisiti obbligatori dell’ente
autorizzato –
controllo della buona reputazione del responsabile
e degli ispettore del centro di controllo. b) Formazione ed esame degli
ispettori: –
verifica della formazione iniziale degli ispettori –
verifica della formazione di aggiornamento degli
ispettori –
formazione dei responsabili del centro di controllo –
formazione di aggiornamento periodica degli
esaminatori dell’organo di supervisione –
conduzione o supervisione dell’esame. c) Auditing: –
pre-audit del centro di controllo precedente
l’autorizzazione –
audit periodico del centro di controllo –
audit speciale in caso di irregolarità –
audit del centro di formazione/esame d) Monitoraggio utilizzando almeno
cinque delle seguenti misure: –
nuovo controllo di una percentuale statisticamente
valida dei veicoli controllati –
ispezioni su strada di una percentuale
statisticamente valida del parco veicoli –
verifica in incognito (utilizzo facoltativo di
veicolo difettoso) –
analisi dei risultati dei controlli tecnici (metodi
statistici) –
controlli di appello –
indagini su denunce. e) Convalida dei risultati delle
misurazioni dei controlli su strada f) Revoca o sospensione
dell’autorizzazione di centri di controllo e/o di licenze di ispettore –
lacune relative a importanti requisiti per l’autorizzazione –
individuazione di gravi irregolarità –
risultati di audit costantemente negativi –
perdita dei requisiti di onorabilità. 2. Requisiti relativi
all’organismo di supervisione a) Conformità alla norma ISO/IEC
17020 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che
effettuano attività di ispezione, tipo A. b) I requisiti applicabili al
personale impiegato da un organismo di supervisione coprono le seguenti aree: –
competenza tecnica –
imparzialità –
standard relativi a qualifica e formazione. 3. Contenuto di norme e
procedure Ogni organismo competente stabilisce norme e
procedure relative agli organismi di supervisione che comprendono almeno le
seguenti voci: a) requisiti concernenti
l’autorizzazione e la supervisione di centri di controllo; –
domanda per divenire un centro di controllo –
responsabilità del centro di controllo –
visita di preautorizzazione, o visite per
verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti –
autorizzazione di un centro di controllo –
nuove verifiche/audit periodici dei centri di
controllo –
controlli periodici dei centri di controllo sulla
continua conformità –
controlli o audit speciali a sorpresa di centri di
controllo –
analisi dei dati dei controlli per dimostrare la
non conformità –
revoca o sospensione di autorizzazioni concesse a
centri di controllo b) Ispettori dei centri di
controllo –
requisiti per divenire ispettore –
formazione iniziale e formazione di aggiornamento
ed esame –
revoca o sospensione del certificato di ispettore c) Attrezzature e locali –
requisiti relativi alle attrezzature di controllo –
requisiti relativi ai locali per i controlli –
requisiti relativi agli scarichi –
requisiti per manutenzione e taratura delle
attrezzature di controllo –
requisiti relativi ai sistemi informatici d) Organismi di supervisione –
poteri degli organismi di supervisione –
requisiti relativi al personale degli organismi di
supervisione –
ricorsi e denunce. [1] Con riparazione o modifica inadeguata si intende una
riparazione o modifica che incide negativamente sulla sicurezza su strada del
veicolo o che ha effetti negativi sull’ambiente. [2] 48% per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1°
ottobre 1991. [3] 45% per i veicoli immatricolati successivamente al 1988
o alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore. [4] 43% per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati
successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale
data sia posteriore. [5] 2,2m/s2 per i veicoli N1, N2 e N3. [6] Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o
alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE,
oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il
1° luglio 2002. [7] Omologati secondo i
valori limite di cui alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della
direttiva 70/220/CEE; alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell’allegato I
della direttiva 88/77/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la
prima volta dopo il 1° luglio 2008. [8] Con riparazione o modifica
inadeguata si intende una riparazione o modifica che incide negativamente sulla
sicurezza su strada del veicolo o che ha effetti negativi sull’ambiente. [9] 48% per i veicoli non muniti di ABS o omologati
anteriormente al 1° ottobre 1991. [10] 45% per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o
alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore. [11] 43% per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati
successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale
data sia posteriore. [12] 2,2m/s2 per i veicoli N1, N2 e N3. [13] Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o
alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE,
oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il
1° luglio 2002. [14] Omologati secondo i
valori limite di cui alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della
direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive
modifiche, alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell’allegato I della direttiva
88/77/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo
il 1° luglio 2008. [15] GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1. RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Motivazione e obiettivi della proposta L’obiettivo della proposta è di stabilire
norme armonizzate aggiornate relative al controllo tecnico dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la
protezione dell’ambiente. La proposta mira a contribuire al
raggiungimento dell’obiettivo di dimezzare il numero di morti a causa di
incidenti stradali entro il 2020 come prevedono gli orientamenti 2011-2020 per
la sicurezza stradale[1].
Essa intende anche contribuire alla riduzione delle emissioni del trasporto su
strada dovute all’insufficiente manutenzione dei veicoli. ·
Contesto generale Prima di essere autorizzato all’immissione sul
mercato un veicolo deve soddisfare tutti i pertinenti requisiti di omologazione
individuale o di omologazione del tipo che garantiscono un livello ottimale di
sicurezza e di rispetto delle norme ambientali. Gli Stati membri hanno l’obbligo
di immatricolare per la prima volta qualsiasi veicolo che abbia ottenuto l’omologazione
europea sulla base del “certificato di conformità” rilasciato dal costruttore
del veicolo. Tale immatricolazione costituisce l’autorizzazione ufficiale all’utilizzo
sulla rete stradale pubblica, nell’osservanza delle diverse date di introduzione
di vari obblighi relativi ai veicoli. Successivamente a detta omologazione, i
veicoli su strada devono essere sottoposti a controlli tecnici periodici allo
scopo di garantire che conservino le condizioni tecniche per circolare in modo
sicuro senza costituire alcun pericolo per il conducente e gli altri utenti
della strada. I veicoli vengono quindi controllati per verificare che
soddisfino determinati requisiti, come quelli relativi alla sicurezza e alla
tutela dell’ambiente, nonché gli obblighi di ammodernamento. A causa del loro
utilizzo regolare ed intensivo principalmente per fini commerciali, i veicoli
utilizzati per il trasporto di merci con un carico superiore a 3,5 tonnellate
e per il trasporto commerciale di più di 8 passeggeri, sono inoltre sottoposti
a controlli tecnici ad hoc su strada tramite i quali ne viene verificata la
conformità ai requisiti tecnici ed ambientali ovunque ed in qualsiasi momento
sul territorio dell’UE. Durante il suo ciclo di vita un veicolo può
essere reimmatricolato in seguito ad un cambio di proprietà o ad un
trasferimento permanente in un altro Stato membro. Occorre quindi introdurre
analoghe disposizioni sulla procedura di immatricolazione dei veicoli per
impedire l’utilizzo sulla rete stradale di veicoli che costituiscono un rischio
immediato per la sicurezza. L’obiettivo dei controlli tecnici è di verificare
il funzionamento dei componenti di sicurezza, le prestazioni ambientali e la
conformità del veicolo alla sua omologazione. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il “pacchetto controllo tecnico” manterrà i
requisiti esistenti stabiliti nell’attuale quadro normativo relativo al regime
del controllo tecnico, che disciplina i controlli[2], i controlli su strada[3] e le norme sull’immatricolazione
dei veicoli[4]. Rispetto alla vigente legislazione sui
controlli tecnici, la proposta ampia il campo di applicazione del regime
esistente a nuove categorie di veicoli, tra cui i motocicli, nonché la estende
frequenza dei controlli sui veicoli più vecchi a quelli che hanno raggiunto un
elevato chilometraggio. La proposta stabilisce inoltre nuovi requisiti su
diversi aspetti relativi alla normalizzazione e alla qualità dei controlli, in
particolare per quanto riguarda le attrezzature per i controlli, le competenze
e la formazione del personale incaricato dei controlli nonché la supervisione
del sistema di controllo tecnico. ·
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione La proposta è coerente con l’obiettivo dell’UE
di rendere le strade più sicure, indicato nel Libro Bianco sui trasporti[5] e mira ad attuare la strategia
specifica relativa al miglioramento della sicurezza dei veicoli nell’ambito di
cui agli Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale. Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti
ambientali della proposta, gli obblighi previsti contribuiscono a ridurre le
emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici da parte degli
autoveicoli, sulla base della Strategia europea per i veicoli puliti ed
efficienti sul piano energetico[6]
nonché della politica integrata per l’energia e il cambiamento climatico[7], la cosiddetta “strategia 20-20-20”
e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi relativi alla qualità dell’aria
stabiliti dalla direttiva 2008/58/CE[8].
Infine, la proposta è coerente con le
raccomandazioni relative al rilancio della politica del mercato unico prevista
dalla relazione Monti del maggio 2010[9]
nel settore della riduzione degli ostacoli amministrativi per la circolazione
transfrontaliera dei veicoli usati. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL’IMPATTO ·
Consultazione Metodi di consultazione Nell’elaborare la proposta, la Commissione ha
consultato le parti interessate in vari modi: –
con una consultazione generale su Internet,
relativa a tutti gli aspetti della proposta; –
consultando esperti e parti interessati nell’ambito
di seminari; –
svolgendo uno studio sulle future opzioni per l’applicazione
dei controlli tecnici nell’Unione europea al fine di individuare possibili
misure e per elaborare uno strumento di analisi costi-benefici relativo agli
effetti dei controlli tecnici. Sintesi delle risposte e modo in cui sono
state prese in considerazione Durante la consultazione via Internet, le
parti interessate hanno sollevato diverse questioni. La valutazione d’impatto
allegata alla presente proposta dà ampio conto delle principali questioni
sollevate e indica il modo in cui sono state prese in considerazione. Una consultazione pubblica è stata organizzata
su internet dal 29 luglio 2010 al 24 settembre 2010. La Commissione
ha ricevuto 9 653 risposte da cittadini, autorità di Stati membri, fornitori di
attrezzature, centri di controllo, associazioni di officine meccaniche e
costruttori di veicoli. I risultati sono disponibili su http://ec.europa.eu/transport/road_safety/take-part/public-consultations/pti_en.htm. ·
Ricorso al parere di esperti Settori scientifici/di competenza interessati La proposta ha imposto la valutazione di
opzioni politiche diverse e delle rispettive conseguenze a livello economico,
sociale e ambientale. Metodologia applicata Un consulente esterno (Europe Economics) ha
effettuato uno studio sull’impatto delle diverse opzioni strategiche
avvalendosi di numerose relazioni scientifiche e di valutazione, in particolare
come fonti di modelli e dati per la monetizzazione dei costi e dei benefici
delle diverse opzioni. Si è fatto ricorso in particolare ai seguenti studi: –
Relazione della Commissione al Consiglio ed al
Parlamento europeo sull’applicazione da parte degli Stati membri della
direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000,
relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti
nella Comunità – Periodi di dichiarazione 2005-2006 e 2007-2008[10], –
AUTOFORE (2007), –
“MOT Scheme Evidence-base” del Ministero dei
trasporti britannico (UK, 2008), –
DEKRA Road Safety Report 2008 (Rapporto sulla
sicurezza stradale)– Strategie di prevenzione degli incidenti sulle strade
europee, –
DEKRA Road Safety Report on Trucks 2009 (Rapporto
sulla sicurezza stradale dei mezzi pesanti), –
DEKRA Motorcycle road safety report 2010 (Rapporto
sulla sicurezza stradale dei motocicli), –
Relazioni TÜV 2009 / 2010. Mezzi impiegati per rendere accessibile al
pubblico il parere degli esperti Tutte le relazioni di ricerca completate e
approvate sono o saranno rese disponibili sul sito internet della DG mobilità e
trasporti. ·
Valutazione d’impatto Per quanto riguarda i principali aspetti della
proposta, sono state prese in considerazione le seguenti opzioni: (a)
L’approccio “status quo” costituisce il riferimento
su cui valutare gli effetti delle altre opzioni strategiche. Nell’ambito di
questa opzione, verrebbe mantenuto l’attuale quadro normativo dell’UE. Inoltre,
non vi sarebbe alcun adeguamento a breve termine dell’allegato tecnico della
direttiva 2009/40/CE che è stato recentemente modificato attraverso la
procedura dei comitati con la direttiva 2010/48/UE[11]. Non cambierebbero quindi la
portata e la frequenza dei controlli tecnici e non sarebbero adottate altre
misure relative allo scambio di informazioni. Continuerebbe a mancare un quadro
per lo scambio di dati. (b)
L’approccio di tipo “soft law” consisterebbe nel
migliorare sia l’attuazione che il monitoraggio dell’applicazione della
legislazione vigente. Questa opzione non introdurrebbe nuove norme, ma
comporterebbe nuovi e maggiori sforzi della Commissione per migliorare il
livello dei controlli e della applicazione delle norme, nonché iniziative per
incentivare lo scambio di dati. (c)
L’”approccio normativo” si baserebbe su due
componenti. –
Al fine di conseguire l’obiettivo specifico di
accrescere la sicurezza dei veicoli circolanti, il primo componente consiste
nel rendere più severi gli standard minimi UE per i controlli tecnici periodici
(PTI) e i controlli su strada senza preavviso (RSI) e definire standard
obbligatori. Ciò è essenziale per evitare che disparità nel sistema possano
ridurre l’efficacia dell’applicazione dei controlli tecnici nel suo complesso. –
Al fine di conseguire l’obiettivo specifico di
rendere disponibili i dati necessari per effettuare i controlli tecnici e i
relativi risultati, un secondo componente del regime complessivo includerebbe,
in una seconda fase, l’eventuale istituzione di un sistema di scambio di dati
armonizzato dell’UE che colleghi le banche dati esistenti e assicuri: l’accesso di tutti i centri PTI
ai dati a livello del certificato di conformità e dei dati sui sistemi di
sicurezza elettronici (come ABS[12],
ESC[13],
airbag, ecc.); lo scambio dei risultati dei
controlli tra Stati membri, con l’accessibilità delle autorità più importanti
al sistema; la comunicazione dei risultati
del controllo, in particolare le letture del contachilometri, da parte dei
centri PTI alle autorità nazionali ed europee a fini di applicazione delle
norme e statistici. In diversi Stati membri numerosi centri
privati di controllo autorizzati eseguono controlli tecnici. Al fine di
assicurare un’impostazione coerente, nella legislazione dovrebbero essere
specificate alcune procedure comuni come la durata minima del controllo e il
tipo di informazioni da trasmettere. La valutazione di
impatto tuttavia ha mostrato i benefici della combinazione di un approccio “soft
law” con un approccio normativo. Pertanto, le misure “soft law” precedentemente
previste dalla valutazione di impatto sono state integrate nei testi
legislativi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte I centri di controllo devono poter accedere
alle informazioni tecniche necessarie per effettuare i controlli inclusi quelli
su componenti connessi alla sicurezza elettronica come l’ABS o l’ESC. I
costruttori permettono l’accesso a queste informazioni come già avviene per le
informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli. La portata dei veicoli da sottoporre a
controllo verrà estesa ai veicoli a motore a due o tre ruote, ai rimorchi
leggeri fino a 3,5 tonnellate e ai trattori con velocità superiore a 40 km/h
Considerando aspetti come l’età del veicolo e il chilometraggio annuale verrà
aumentata la frequenza del controllo dei veicoli più vecchi e i veicoli con
alti chilometraggi saranno sottoposti a controlli annuali come già avviene per
i taxi e le ambulanze. Una finestra temporale di quattro mesi entro la quale viene
effettuato il controllo tecnico offre una flessibilità sufficiente a cittadini
e operatori. Le attrezzature da utilizzare per effettuare i
controlli soddisfano alcuni requisiti minimi che permettono un’esecuzione
efficiente dei metodi di controllo descritti. Le carenze individuate vengono
valutate in base a regole armonizzate in funzione del rischio che costituiscono
per la sicurezza stradale. Gli ispettori che eseguono i controlli tecnici
devono rispondere a un determinato livello di conoscenze e competenze ed essere
adeguatamente formati. Gli ispettori devono essere esenti da conflitti di
interesse, in particolare per quanto riguarda legami di tipo economico,
personale o familiare con il titolare dell’immatricolazione del veicolo. Le
attività di controllo tecnico svolte da soggetti privati autorizzati sono
soggette a supervisione. I risultati dei controlli tecnici, tra cui le
informazioni sul chilometraggio dei veicoli, vengono conservati in registri
nazionali, facilitando così l’individuazione delle frodi relative al
chilometraggio. La frode relativa al contachilometri dovrebbe inoltre essere
considerata più sistematicamente un reato passibile di sanzione. In diversi Stati membri numerosi centri di
controllo privati autorizzati eseguono controlli tecnici. Per garantire l’efficacia
dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di
contatto nazionali e precisare determinate procedure comuni almeno per quanto
riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da
trasmettere. La Commissione è abilitata a modificare il
regolamento al fine di tener conto, se del caso, degli sviluppi della normativa
UE sulle omologazioni relative alle categorie dei veicoli e aggiornare gli
allegati al progresso tecnico attraverso gli atti delegati includendo tra l’altro
procedure di controllo alternative basate su moderni sistemi di
post-trattamento dei gas di scarico per verificare la conformità nell’uso delle
emissioni di NOx e di particolato che sono ancora in fase di
sviluppo. ·
Base giuridica La base giuridica della proposta è l’articolo 91
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ·
Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella
misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell’Unione. Gli obiettivi della proposta non possono
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi
indicati di seguito: a livello dell’Unione sono stati fissati requisiti tecnici
relativi ai controlli tecnici ad un livello minimo e la loro applicazione da
parte degli Stati membri ha portato ad un elevato grado di diversità per quanto
riguarda i requisiti in tutta l’Unione con impatti negativi sia per la
sicurezza stradale che per il mercato interno. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità Come indicato nella valutazione d’impatto, la
proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto
è necessario per raggiungere gli obiettivi connessi all’incremento della
sicurezza stradale e della tutela dell’ambiente migliorando la qualità e
rafforzando i controlli tecnici nonché creando il quadro appropriato per
rendere possibile un flusso continuo di informazioni. Ciò comprende tra l’altro
l’istituzione di standard minimi relativi alle conoscenze e alla formazione
degli ispettori in quanto i veicoli attuali sono prodotti estremamente
sofisticati dotati di complesse tecnologie. Ciò si applica anche ai requisiti
minimi per le attrezzature che verranno utilizzate durante i controlli tecnici.
Tutte queste misure costituiscono i prerequisiti minimi per ottenere un
incremento della qualità dei controlli. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. La scelta di un regolamento è considerata
appropriata in quanto esso è in grado di garantire il rispetto immediato delle
disposizioni in esso contenute senza che sia necessario recepirlo nell’ordinamento
giuridico degli Stati membri. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI [se
necessario] ·
Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione
della normativa vigente. ·
Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una materia di
competenza dello Spazio economico europeo ed è quindi opportuno estenderlo a
quest’ultimo. 2012/0184 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai controlli tecnici periodici dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 91, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[14],
visto il parere del Comitato delle regioni[15], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Nel suo Libro bianco del 28 marzo 2011 “Tabella di
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile”[16]
la Commissione stabilisce un obiettivo “zero vittime”, con il quale l’Unione
dovrebbe avvicinarsi al risultato di zero morti provocati dalla circolazione
stradale entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, si prevede che la
tecnologia dei veicoli contribuisca in modo sostanziale al miglioramento dei
risultati in termini di sicurezza del traffico stradale. (2)
La Commissione, nella sua comunicazione “Verso uno spazio
europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza
stradale”[17],
aveva proposto di dimezzare ulteriormente il numero complessivo di morti per
incidenti stradali nell’Unione entro il 2020, iniziando dal 2010. Al fine di
raggiungere questo obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi
strategici, tra cui iniziative dirette a realizzare veicoli più sicuri, una
strategia per ridurre il numero di feriti e il miglioramento della sicurezza
degli utenti della strada più vulnerabili, in particolare i motociclisti. (3)
I controlli tecnici rientrano in un regime di
controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in
condizioni di sicurezza e di tutela dell’ambiente accettabili durante il loro
utilizzo. Questo regime dovrebbe prevedere controlli tecnici periodici per
tutti i veicoli e ispezioni tecniche su strada per i veicoli utilizzati per
attività di trasporto commerciale nonché disposizioni relative ad una procedura
di immatricolazione dei veicoli per impedire che dei veicoli che rappresentano
un rischio immediato per la sicurezza stradale vengano utilizzati su strada. (4)
Una serie di norme tecniche e requisiti sulla
sicurezza dei veicoli è stata adottata nell’ambito dell’Unione. È tuttavia
necessario garantire attraverso un regime di controlli tecnici periodici che,
dopo essere stati immessi sul mercato, i veicoli continuino a rispettare gli
standard di sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di vita. Tale regime
dovrebbe applicarsi a categorie di veicoli definite nella direttiva 2002/24/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione
dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del
Consiglio[18],
la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre
2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a
tali veicoli[19]
e la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003
relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi
e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti
ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE[20]. (5)
Esiste una chiara correlazione tra il livello di
sicurezza stradale e il numero di carenze tecniche dei veicoli. Nel 2009, si
sono registrati 35 000 morti sulle strade europee. Presumendo che le
carenze tecniche contribuiscano alle morti nella stessa proporzione in cui sono
causa di incidenti, più di 2 000 morti all’anno nell’Unione possono essere
collegate a carenze tecniche di veicoli. Sulla base degli studi disponibili,
tra 900 e 1 100 di queste morti potrebbero essere evitate se venissero
introdotti adeguati miglioramenti al sistema di controlli tecnici. (6)
Un’ampia frazione di emissioni totali di trasporto
su strada, in particolare le emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza di veicoli con sistemi
di controllo delle emissioni malfunzionanti. Si stima che il 5% della flotta di
veicoli provochi il 25% di tutte le emissioni inquinanti. Pertanto, un regime
periodico di controlli tecnici contribuirebbe a migliorare l’ambiente
attraverso la riduzione delle emissioni medie per veicolo. (7)
I risultati di accurate indagini indicano che l’8%
degli incidenti che coinvolgono motocicli sono provocati da o sono collegati a
difetti tecnici. I motociclisti costituiscono il gruppo di utenti della strada
che presenta il più alto rischio sotto il profilo della sicurezza, con una
tendenza in aumento nel numero dei morti. I motociclisti sono
sovrarappresentati nel numero dei morti, con più di 1 400 uccisi sulle
strade nel 2008. La portata dei veicoli da sottoporre a controlli quindi deve
essere estesa al gruppo a più alto rischio degli utenti della strada, i veicoli
a motore a due o tre ruote. (8)
I veicoli agricoli con una velocità massima
superiore a 40 km/h sono sempre più utilizzati per sostituire i veicoli pesanti
nelle attività di trasporto locali. Il loro rischio potenziale è paragonabile a
quello di veicoli pesanti e quindi questa categoria di veicoli dovrebbe
ricevere lo stesso trattamento dei veicoli pesanti per quanto riguarda i
controlli tecnici. (9)
Il valore dei veicoli di interesse storico consiste
nel preservare il patrimonio del periodo storico in cui sono stati costruiti e
si ritiene che essi vengano utilizzati solo raramente sulla rete stradale
pubblica. Dovrebbe essere lasciato alla decisione degli Stati membri decidere
in merito alla periodicità dei controlli tecnici per questo tipo di veicoli.
Dovrebbe sempre spettare agli Stati membri regolamentare i controlli tecnici di
altri tipi di veicoli specializzati. (10)
I controlli tecnici spettano alle autorità
pubbliche e dovrebbero essere quindi effettuati dagli Stati membri o da
organismi incaricati sotto la loro supervisione. Gli Stati membri dovrebbero
conservare la responsabilità dei controlli tecnici in ogni caso anche se il
sistema nazionale consente di autorizzare soggetti privati, tra i quali quelli
che normalmente effettuano riparazioni. (11)
Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in particolare
per i loro componenti di sicurezza elettronici è di importanza cruciale poter
accedere alle specifiche tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i
costruttori di veicoli dovrebbe non solo fornire la serie completa dei dati
prevista dal certificato di conformità (CdC) ma anche permettere l’accesso ai
dati necessari per la verifica del funzionamento dei componenti relativi alla
sicurezza e alla tutela dell’ambiente. Le disposizioni concernenti l’accesso
alle informazioni a fini di riparazione e manutenzione dovrebbero essere
applicate in modo analogo a questo fine, consentendo ai centri di controllo di
accedere a quegli elementi di informazione che sono necessari per effettuare i
controlli tecnici. Ciò è particolarmente importante nel campo dei sistemi a
controllo elettronico e dovrebbe riguardare tutti gli elementi che sono stati
installati dal costruttore. (12)
Al fine di raggiungere un elevato livello
qualitativo dei controlli tecnici in tutta l’Unione, è necessario specificare a
livello di quest’ultima le attrezzature che devono essere utilizzate durante il
controllo, nonché la loro manutenzione e taratura. (13)
Gli ispettori, quando effettuano i controlli,
dovrebbero agire in modo indipendente e dovrebbe essere evitato qualsiasi
conflitto di interesse. Il risultato dei controlli tecnici non dovrebbe quindi
essere collegato alla retribuzione o a un eventuale vantaggio economico o
personale. (14)
I risultati di un controllo non dovrebbero essere
modificati per fini commerciali. Solo se i risultati del controllo tecnico
effettuato da un ispettore sono manifestamente errati, l’organo di supervisione
dovrebbe poterli modificare. (15)
Gli standard elevati dei controlli tecnici
richiedono un livello elevato di capacità e di competenze del personale che
effettua i controlli. È necessario quindi introdurre un sistema di formazione
che comporti una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento.
Andrebbe definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà
del personale attuale addetto ai controlli ad un regime di formazione
periodico. (16)
Al fine di assicurare che l’elevata qualità dei
controlli possa essere mantenuta nel tempo gli Stati membri dovrebbero
istituire un sistema di garanzia della qualità che comprenda le procedure di
autorizzazione, supervisione e revoca, sospensione o cancellazione dell’autorizzazione
ad effettuare controlli tecnici. (17)
La frequenza dei controlli dovrebbe essere adattata
a seconda del tipo di veicolo e del chilometraggio. I veicoli tendono
verosimilmente a presentare carenze tecniche quando raggiungono una certa età
e, in particolare se soggetti ad un uso frequente, dopo un certo
chilometraggio. È quindi opportuno innalzare la frequenza dei controlli per i
veicoli più vecchi e per i veicoli con un elevato chilometraggio. (18)
Per permettere una certa flessibilità ai
proprietari dei veicoli e agli operatori, gli Stati membri dovrebbero avere la
possibilità di stabilire un periodo di alcune settimane durante il quale
dovrebbe essere effettuato il controllo tecnico. (19)
I controlli tecnici dovrebbero comprendere tutti
gli aspetti specifici attinenti alla progettazione, alla costruzione e all’equipaggiamento
del veicolo sottoposto a controllo. Nell’ambito di questi aspetti e
considerando lo stato attuale della tecnologia dei veicoli, è necessario
includere i moderni sistemi elettronici nell’elenco degli elementi da
controllare. Allo scopo di armonizzare ulteriormente il controllo tecnico dei
veicoli a motore è opportuno introdurre metodi di prova per ciascuno di tali
elementi. (20)
Al fine di facilitare l’armonizzazione e assicurare
la coerenza delle norme, dovrebbe essere previsto un elenco non tassativo delle
principali ragioni di bocciatura per tutti gli elementi oggetto del controllo.
Per conseguire una coerenza nel giudizio sulle condizioni del veicolo oggetto
del controllo, le carenze individuate andrebbero esaminate secondo un criterio
comune. (21)
Il titolare dell’immatricolazione di un veicolo
sottoposto a controllo tecnico nel corso del quale vengono individuate delle
carenze, in particolare quelle che rappresentano un rischio per la sicurezza
stradale, dovrebbe correggere tali carenze senza ulteriori ritardi. Nel caso di
carenze pericolose, l’immatricolazione del veicolo dovrebbe essere revocata
fino a quando tali carenze non siano state pienamente corrette. (22)
Al termine di ogni controllo dovrebbe essere
rilasciato un certificato di conformità, che includa tra l’altro informazioni
sull’identità del veicolo e informazioni sui risultati del controllo. Al fine
di assicurare un appropriato seguito ai controlli tecnici, gli Stati membri
dovrebbero raccogliere e conservare tali informazioni in una banca dati. (23)
Si ritiene che le frodi sui contachilometri
incidano tra il 5% e il 12% sulle vendite di automobili usate, comportando un
costo elevato per la società pari a diversi miliardi di euro all’anno e una
valutazione non corretta dello stato di conformità di un veicolo. Al fine di
combattere la frode sui contachilometri, l’indicazione nel certificato di conformità
dei chilometri percorsi assieme all’obbligo di presentare il certificato del
controllo precedente faciliterebbe l’individuazione di manomissioni o
manipolazioni del contachilometri. La frode relativa al contachilometri
dovrebbe inoltre essere considerata con maggiore sistematicità un reato
passibile di sanzione. (24)
In diversi Stati membri numerosi centri di
controllo privati autorizzati eseguono controlli tecnici. Per garantire l’efficacia
dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di
contatto nazionali e precisare determinate procedure comuni almeno per quanto
riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da
trasmettere. (25)
I controlli tecnici rientrano in un regime di
controlli più ampio, che segue i veicoli per tutto il loro ciclo di vita, dall’omologazione
attraverso le immatricolazioni, le ispezioni fino alla demolizione. Lo sviluppo
e l’interconnessione di banche dati elettroniche dei veicoli nazionali e dei
costruttori in linea di principio dovrebbero contribuire a migliorare l’efficienza
dell’intera catena amministrativa del veicolo e a ridurre i costi e gli oneri
amministrativi. La Commissione dovrebbe quindi effettuare uno studio sulla
fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma
elettronica europea di informazioni sui veicoli a questo fine. (26)
Allo scopo di integrare il presente regolamento con
ulteriori dettagli tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere
di adottare atti, a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, al fine di tener conto, se opportuno, dell’evoluzione della
legislazione dell’Unione in materia di omologazione in relazione alle categorie
di veicoli, nonché della necessità di aggiornare gli allegati alla luce del
progresso tecnico. È particolarmente importante che durante i suoi lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. La Commissione, in fase di preparazione e redazione degli atti
delegati, dovrebbe garantire la contemporanea, corretta e tempestiva
trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (27)
Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione
del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione.
Dette competenze di esecuzione devono essere esercitate in conformità al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[21]. (28)
Gli impianti e le apparecchiature utilizzati nei
centri di controllo tecnico dovrebbero rispondere ai requisiti istituiti per
effettuare i suddetti controlli. Dato che questo comporta importanti
investimenti e adattamenti che non possono essere effettuati immediatamente,
dovrebbe essere concesso un periodo di cinque per conformarsi ai suddetti
requisiti. Un analogo periodo di cinque anni dovrebbe essere accordato per
permettere agli organismi di supervisione di rispettare tutti i criteri e
requisiti relativi all’autorizzazione e alla supervisione dei centri di
controllo. (29)
Poiché lo scopo del presente regolamento, cioè l’istituzione
di requisiti minimi comuni e norme armonizzate relativi all’effettuazione di
controlli tecnici dei veicoli a motore all’interno dell’Unione, non può essere
realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio
conseguito a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure, in base al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In conformità
al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. (30)
Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui all’articolo 6 del trattato
sull’Unione europea. (31)
Il presente regolamento aggiorna i requisiti
tecnici della direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi[22]
e ne allarga il campo di applicazione al fine di includere in particolare l’istituzione
di centri di controllo e dei loro organismi di supervisione nonché la
designazione di ispettori incaricati di eseguire i controlli tecnici dei
veicoli a motore. Pertanto quest’ultima direttiva deve essere abrogata. Inoltre
il presente regolamento integra le norme contenute nella raccomandazione 2010/378/UE
della Commissione, del 5 luglio 2010, relativa alla valutazione delle anomalie
riscontrate nel corso dei controlli tecnici dei veicoli in conformità alla
direttiva 2009/40/CE[23]
al fine di regolamentare meglio i metodi di controllo tecnico dei veicoli a
motore, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO,
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento istituisce un regime
periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore. Articolo 2
Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle
seguenti categorie, con riferimento alla direttiva 2002/24/CE, alla direttiva 2007/46/CE
e alla direttiva 2003/37/CE: –
veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote,
destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, sedile del
conducente escluso, non è superiore a otto – veicoli di categoria M1, –
veicoli a motore destinati al trasporto di persone
e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a
otto – veicoli delle categorie M2 e M3, –
veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote,
destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con una massa massima
autorizzata non superiore a 3 500 kg – veicoli di categoria N1, –
veicoli a motore destinati al trasporto di merci la
cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie
N2 e N3, –
rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata
non supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie O1 e O2, –
rimorchi e semirimorchi la cui massa massima
autorizzata supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie O3 e O4, –
veicoli a due o tre ruote – veicoli delle categorie
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, –
trattori a ruote con una velocità massima di
progetto superiore a 40 km/ora – veicoli della categoria T5. 2. Il presente regolamento non
si applica a: –
veicoli di interesse storico, –
veicoli appartenenti alle forze armate, ai vigili
del fuoco, alla protezione civile, ai servizi di emergenza o di soccorso, –
veicoli utilizzati da imprese agricole, orticole,
forestali o della pesca, con una velocità massima di progetto non superiore a 40
km/ora, –
veicoli speciali per il trasporto di attrezzature
per circhi e giostre con una velocità massima di progetto non superiore a 40
km/ora e che operano solo sul territorio di uno Stato membro. 3. Gli Stati membri possono
introdurre requisiti nazionali relativi ai controlli tecnici per i veicoli di
cui al paragrafo 2 immatricolati sul loro territorio. Articolo 3
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1) “veicolo”, ogni veicolo a
motore non su rotaia o il suo rimorchio; (2) “veicolo a motore”, ogni
veicolo su ruote azionato da un motore che si muova con mezzi propri, con una
velocità massima di progetto superiore a 25 km/h; (3) “rimorchio”, ogni veicolo su
ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a
motore; (4) “semirimorchio”, ogni
rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che
parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua
massa e la massa del suo carico sia trasportata dal veicolo a motore; (5) “veicoli a due o tre ruote”,
ogni veicolo a motore su due ruote con o senza sidecar, tricicli e quadricicli;
(6) “veicolo immatricolato in uno
Stato membro”, ogni veicolo immatricolato o entrato in servizio in uno Stato
membro; (7) “veicolo di interesse storico”,
ogni veicolo che risponda alle seguenti condizioni: –
sia stato costruito almeno 30 anni fa, –
la sua manutenzione sia stata effettuata
utilizzando pezzi di ricambio che riproducono i componenti originali del
veicolo; –
non abbia subito modifiche nelle caratteristiche
tecniche delle sue componenti principali come motore, freni, sterzo o
sospensioni e –
non sia stato modificato nel suo aspetto esterno; (8) “titolare di un certificato
di immatricolazione”, la persona al cui nome il veicolo è immatricolato; (9) “controllo tecnico”, una
verifica che le parti e i componenti di un veicolo siano conformi alle
caratteristiche ambientali e di sicurezza in vigore al momento dell’omologazione,
della prima immatricolazione o dell’entrata in servizio, nonché al momento dell’ammodernamento; (10) “omologazione”, ogni categoria
di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE; (11) “carenze”, i difetti tecnici e
altri tipi di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico; (12) “certificato di conformità”,
certificato rilasciato dall’autorità competente o da un centro di controllo
contenente i risultati del controllo e dell’esame complessivo del veicolo; (13) “ispettore”, persona
autorizzata da uno Stato membro ad effettuare il controllo tecnico in un centro
di controllo o per conto di un’autorità competente; (14) “autorità competente”, un’autorità
o organismo pubblico responsabile della gestione del sistema nazionale di
controllo tecnico, tra cui, se del caso, l’esecuzione dei controlli tecnici; (15) “centro di controllo”,
organismi o soggetti pubblici o privati, inclusi quelli che effettuano
riparazioni di autoveicoli, autorizzati da uno Stato membro ad eseguire
controlli tecnici; (16) “organismo di supervisione”,
organo istituito da uno Stato membro, responsabile per quanto riguarda l’autorizzazione
e la supervisione dei centri di controllo. CAPO II OBBLIGHI
GENERALI Articolo 4
Responsabilità 1. I veicoli a motore e i loro
rimorchi sono sottoposti a controllo periodico a norma del presente regolamento
nello Stato membro nel quale sono immatricolati. 2. Il controllo tecnico viene
effettuato esclusivamente dall’autorità competente di uno Stato membro o da
centri di controllo autorizzati dagli Stati membri. 3. I costruttori dei veicoli
forniscono ai centri di controllo o, se del caso, all’autorità competente, le
informazioni tecniche necessarie ai fini dei controlli tecnici, come indicato
all’allegato I. La Commissione adotta norme dettagliate relative alle procedure
per accedere alle informazioni tecniche indicate all’allegato I in conformità
alla procedura di esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. 4. Al titolare del certificato
di immatricolazione incombe l’obbligo di tenere sempre il veicolo in condizioni
di sicurezza e conformità. CAPO III REQUISITI
RELATIVI AI CONTROLLI TECNICI Articolo 5
Data e frequenza dei controlli 1. I veicoli sono soggetti ad un
controllo tecnico trascorso alla data anniversario della prima
immatricolazione, almeno entro i seguenti intervalli: –
veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e
e L7e: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato
per la prima volta, successivamente due anni dopo e in seguito ogni anno; –
veicoli delle categorie M1, N1 e O2: quattro anni
dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta,
successivamente due anni dopo e in seguito ogni anno; –
veicoli di categoria M1 immatricolati come taxi o
ambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: un anno dopo la
data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e
successivamente ogni anno. 2. Nel caso in cui un veicolo di
categoria M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 160 000 km al primo
controllo tecnico effettuato dopo la prima immatricolazione, verrà sottoposto
successivamente a un controllo tecnico a periodicità annuale. 3. Il titolare del certificato
di immatricolazione può chiedere al centro di controllo, o alla autorità
competente se del caso, di effettuare il controllo tecnico durante il periodo
intercorrente tra l’inizio del mese che precede quello della data anniversaria
di cui al paragrafo 1 e la fine del secondo mese successivo a tale data, senza
ripercussioni sulla data prevista per il prossimo controllo tecnico. 4. Indipendentemente dalla data
in cui è stato effettuato l’ultimo controllo tecnico, l’autorità competente può
chiedere che un veicolo sia sottoposto a un controllo tecnico o ad un ulteriore
controllo prima della data di cui ai paragrafi 1 e 2, nei seguenti casi: –
dopo un incidente che abbia provocato gravi danni
ai principali componenti ai fini della sicurezza come ruote, sospensioni, zone
di deformazione, sterzo o freni, –
quando i sistemi e componenti ambientali e di
sicurezza del veicolo siano stati alterati o modificati, –
in caso di cambio del titolare del certificato di
immatricolazione di un veicolo. Articolo 6
Oggetto e metodi del
controllo 1. Il controllo tecnico deve
riguardare le aree di cui all’allegato II, punto 2. 2. Per ogni area di cui al
paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo
effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi e utilizzi il
metodo applicabile al controllo di questi elementi, come indicato nell’allegato
II, punto 3. Articolo 7
Valutazione delle carenze 1. Per ogni elemento che deve
essere controllato, l’allegato III fornisce un elenco minimo di possibili
carenze e il loro livello di gravità. 2. All’atto di effettuare un
controllo tecnico, l’ispettore attribuisce ad ogni carenza individuata un
livello di gravità classificandola in uno dei seguenti gruppi: –
carenze lievi che non hanno conseguenze
significative sulla sicurezza del veicolo e altri casi lievi di non conformità,
–
carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza
del veicolo o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della
strada e altri casi più gravi di non conformità, –
carenze pericolose che costituiscono un rischio
diretto e immediato per la sicurezza stradale e tali da comportare in ogni caso
il divieto di utilizzo su strada del veicolo. 3. Un veicolo che presenti
carenze che ricadono in più di un gruppo di carenze di cui al paragrafo 2 viene
classificato nel gruppo corrispondente alla carenza più grave. Un veicolo che
presenta diverse carenze dello stesso gruppo viene classificato nel gruppo di
gravità successivo se l’effetto combinato di tali carenze comporta un rischio
più elevato per la sicurezza stradale. Articolo 8
Certificato di conformità 1. Il centro di controllo o, se
del caso, l’autorità competente che ha effettuato un controllo tecnico su un
veicolo rilascia a quest’ultimo un certificato di conformità che contiene
almeno gli elementi di cui all’allegato IV. 2. Il centro di controllo o, se
del caso, l’autorità competente, fornisce alla persona che ha presentato il
veicolo al controllo tecnico il certificato di conformità o, in caso di
certificato di conformità elettronico, una copia cartacea debitamente
certificata di tale certificato. 3. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento e non oltre tre anni dopo, i centri
di controllo comunicano per via elettronica, all’autorità competente di uno
Stato membro le informazioni contenute nei certificati di conformità da essi
rilasciati. Tale comunicazione avviene entro un termine ragionevole dopo il
rilascio dei suddetti certificati di conformità. Fino a tale data, i centri di
controllo possono comunicare queste informazioni all’autorità competente con
qualsiasi altro mezzo. L’autorità competente conserva queste informazioni per
un periodo di 36 mesi dalla data di ricezione. 4. Ai fini del controllo del
contachilometri e quando tale informazione non è stata comunicata per via
elettronica dopo il precedente controllo tecnico, l’ispettore chiede alla
persona che presenta il veicolo al controllo di mostrare il certificato
rilasciato dopo il precedente controllo tecnico. 5. I risultati del controllo tecnico
vengono comunicati all’autorità di immatricolazione del veicolo. Tale
comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di conformità. Articolo 9
Monitoraggio delle carenze 1. In caso di carenze lievi, il
titolare del certificato di immatricolazione provvede a correggerle
immediatamente. Può anche non essere previsto l’obbligo di ripresentare il
veicolo al controllo tecnico. 2. In caso di carenze gravi, l’autorità
competente decide a quali condizioni il veicolo può essere utilizzato prima di
essere sottoposto ad un altro controllo tecnico. Quest’ultimo avviene entro sei
settimane dal controllo iniziale. 3. In caso di carenze
pericolose, il veicolo non viene utilizzato su strade accessibili al pubblico e
la sua immatricolazione viene revocata a norma dell’articolo 3 bis della
direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE[24] relativa ai documenti di
immatricolazione dei veicoli, fino a quando le carenze non siano state corrette
e venga rilasciato un nuovo certificato di conformità che attesti la conformità
del veicolo. Articolo 10
Attestato che il controllo è
stato superato Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità
competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo
immatricolato sul suo territorio rilascia un documento che attesta che il
veicolo ha superato il controllo tecnico. L’attestato indica la data del
prossimo controllo tecnico. Ogni Stato membro riconosce l’attestato
rilasciato in conformità al paragrafo 1. CAPO IV Disposizioni amministrative Articolo 11 Impianti ed
apparecchiature di controllo 1. Gli impianti e le
apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici sono conformi ai
requisiti tecnici minimi stabiliti all’allegato V. 2. I centri di controllo o, se
del caso, l’autorità competente, provvedono a mantenere gli impianti e le
apparecchiature conformi alle specifiche fornite dal costruttore. 3. Le apparecchiature utilizzate
per le misurazioni vengono periodicamente tarate in conformità alle specifiche
fornite dal costruttore. Articolo 12
Ispettori 1. I controlli tecnici vengono
effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e
formazione stabiliti nell’allegato VI. 2. Gli Stati membri rilasciano
un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e
formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni menzionate all’allegato
VI, punto 3. 3. Gli ispettori impiegati da
autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di
applicazione del presente regolamento sono esentati dai requisiti stabiliti all’allegato
VI, punto 1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di equipollenza ai
suddetti ispettori. 4. Al momento di effettuare un
controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in
particolare per quanto riguarda legami di tipo economico, personale o familiare
con il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo sottoposto al
controllo. 5. Il centro di controllo informa
la persona che presenta il veicolo al controllo in merito alle necessarie
riparazioni da effettuare e non altera i risultati del controllo per fini
commerciali. 6. I risultati del controllo
tecnico effettuato da un ispettore possono essere modificati solo dall’organo
di supervisione qualora accerti che gli esiti del controllo sono manifestamente
errati. Articolo 13
Autorizzazione e supervisione
dei centri di controllo 1. Un organismo di supervisione
svolge almeno i compiti previsti all’allegato VII, punto 1, e soddisfa i
requisiti stabiliti ai punti 2 e 3 dello stesso allegato. Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e
procedure concernenti l’organizzazione, i compiti e i requisiti applicabili al
personale degli organismi di supervisione. Gli organismi di supervisioni sono indipendenti
dai centri di controllo e dai costruttori di veicoli. 2. I centri di controllo gestiti
direttamente da un’autorità competente sono esentati dai requisiti in materia
di autorizzazione e supervisione. CAPO V COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI Articolo 14
Cooperazione amministrativa
fra Stati membri 1. Gli Stati membri designano un
punto di contatto nazionale responsabile dello scambio di informazioni con gli
altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l’applicazione del
presente regolamento. 2. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione i nomi e le coordinate relativi al loro punto di contatto
nazionale non oltre [un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento]
e le comunicano immediatamente eventuali cambiamenti. La Commissione redige l’elenco
di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri. Articolo 15
Piattaforma elettronica di
informazioni sui veicoli La Commissione intende esaminare la
fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma
elettronica di informazioni sui veicoli al fine dello scambio di informazioni
sui dati relativi ai controlli tecnici tra le autorità competenti degli Stati
membri responsabili del controllo, l’immatricolazione e l’omologazione dei
veicoli, i centri di controllo e i costruttori dei veicoli. Sulla base del suddetto esame essa intende
proporre e valutare diverse alternative, tra le quali la possibilità di
eliminare il requisito relativo all’attestato che il controllo è stato superato
di cui all’articolo 10. Entro due anni dalla data di applicazione del presente
regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui
risultati dell’esame, unendo, se del caso, una proposta legislativa. CAPO VI DISPOSIZIONI SUI POTERI DI ESECUZIONE E DELEGATI Articolo 16
Comitato per il controllo tecnico 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Qualora si faccia riferimento
al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la
procedura si conclude senza risultati qualora, entro il termine per la
presentazione del parere, lo decida il presidente o lo richieda la maggioranza
semplice dei membri del comitato. Articolo 17
Atti delegati È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati in conformità all’articolo 19 al fine di: –
aggiornare l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 5,
paragrafi 1 e 2, come appropriato, al fine di tener conto delle modifiche
apportate alle categorie dei veicoli derivanti da emendamenti alla legislazione
di cui all’articolo 3, paragrafo 1, –
aggiornare gli allegati alla luce del progresso
tecnico o al fine di tener conto delle modifiche della legislazione dell’Unione
o internazionale. Articolo 18 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
all’articolo 17 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da [la
data di entrata in vigore del presente regolamento]. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente comunicazione al Parlamento
europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Capo VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 19
Sanzioni 1. Gli Stati membri
stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni
del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l’esecuzione.
Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non
discriminatorie. 2. Ogni Stato membro adotta i
provvedimenti necessari per assicurare che la manipolazione o la manomissione
di un contachilometri sia considerata un reato e sia perseguibile mediante
sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. 3. Gli Stati membri notificano
tali disposizioni alla Commissione entro [un anno dalla data di applicazione
del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva
modifica ad esse apportata. Articolo 20
Disposizioni transitorie 1. Gli impianti e le
apparecchiature di cui all’articolo 11 che non sono conformi ai requisiti
minimi stabiliti all’allegato V al [la data di applicazione del
presente regolamento] possono essere utilizzati per eseguire controlli
tecnici per un periodo non superiore a cinque anni successivo a tale data. 2. Gli Stati membri applicano i
requisiti stabiliti all’allegato VII al più tardi a partire dal quinto anno
successivo alla data di applicazione del presente regolamento. Articolo 21
Abrogazione La direttiva 2009/40/CE e la raccomandazione
della Commissione 2010/378/UE sono abrogate con effetto da [la data di
applicazione del presente regolamento]. Articolo 22
Entrata in vigore e
applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere da [12 mesi
dopo la sua entrata in vigore]. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2010) 389 definitivo. [2] Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12). [3] Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei
veicoli commerciali circolanti nella Comunità, modificata (GU L 203
del 10.8.2000, pag. 1). [4] Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell’1.6.1999,
pag. 57). [5] COM(2011) 144 definitivo. [6] COM(2010) 186 definitivo. [7] COM(2008) 30 definitivo. [8] Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). [9] http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_it.pdf [10] COM(2010) 754 definitivo. [11] GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 47. [12] Sistema frenante antibloccaggio (ABS) [13] Controllo elettronico della stabilità (ESC) [14] GU C [...] del [...], pag. [15] GU C [...] del [...], pag. [16] COM(2011) 144 definitivo. [17] COM(2010) 389 definitivo. [18] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. [19] GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1 [20] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 [21] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [22] GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12. [23] GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 74. [24] GU L […] del […], pag.