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Document 52012PC0357

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti ittici nel periodo 2013-2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 e abrogazione del regolamento (CE) n. 1062/2009

/* COM/2012/0357 final - 2012/0174 (NLE) */

52012PC0357

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti ittici nel periodo 2013-2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 e abrogazione del regolamento (CE) n. 1062/2009 /* COM/2012/0357 final - 2012/0174 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

(1) Il campo di applicazione della politica comune della pesca (PCP) si estende alle misure commerciali autonome dell'Unione europea per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Poiché è in corso una riforma della PCP, occorre rivedere anche le misure commerciali autonome applicabili ai prodotti della pesca per assicurare maggiore semplificazione, flessibilità, trasparenza e coerenza in linea con gli obiettivi della riforma della PCP[1].

(2) L'approvvigionamento dell'UE in determinati prodotti della pesca dipende in ampia misura dalle importazioni. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'UE dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca: il livello di autosufficienza dell'UE per i prodotti della pesca è sceso dal 57% al 38%. Le misure commerciali autonome per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura mirano principalmente a consentire all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca dell'UE di importare da paesi terzi, a dazi ridotti o in esenzione da dazio, materie prime da destinare alla trasformazione.

(3) Questo regolamento sostituirà, fonderà e modificherà, secondo i casi, tre regimi vigenti in materia di contingenti autonomi e sospensioni per i prodotti della pesca, ossia:

(4) regolamento (CE) n. 1062/2009 del Consiglio, del 26 ottobre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007[2], al fine di garantire all'industria dell'UE condizioni di approvvigionamento adeguate in determinati prodotti della pesca;

(5) articolo 28 e allegato VI del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[3], che istituiscono un regime di sospensione dei dazi tariffari per determinati prodotti della pesca (7 prodotti);

(6) regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96[4], che prevede un numero limitato di sospensioni per prodotti della pesca (5 prodotti).

(7) Le sospensioni vigenti saranno convertite in contingenti di volume sufficiente a garantire la prevedibilità dell'approvvigionamento ai trasformatori dell'UE.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I trasformatori unionali e vari Stati membri dell'UE hanno chiesto che le misure commerciali autonome per i prodotti della pesca siano mantenute per garantire l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione ittica dell'UE.

Le consultazioni con i produttori e i trasformatori dell'UE si sono tenute dal settembre 2011 al febbraio 2012 nell'ambito del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.

Le consultazioni con gli Stati membri dell'UE si sono tenute dall'ottobre 2011 al gennaio 2012 nel quadro del comitato previsto dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Le misure unilaterali di carattere commerciale applicabili ai prodotti della pesca sono state di recente oggetto della valutazione d'impatto dell'organizzazione comune dei mercati (OCM). Per quanto riguarda le sospensioni applicabili ai prodotti ittici del regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, inoltre, il regime futuro si configurerà come trasposizione di un regime vigente, che è riveduto a cadenza semestrale dalla Commissione europea in consultazione con gli Stati membri dell'UE nel quadro del gruppo "Economia tariffaria" e all'interno del quale i prodotti della pesca rappresentano una percentuale insignificante.

L'effetto principale del regolamento attuale è comunque la perdita di entrate per il bilancio dell'UE, che si traduce a sua volta in dazi preferenziali e materie prime competitive per i trasformatori unionali di prodotti ittici. Le importazioni che rientrano in contingenti tariffari autonomi per i prodotti della pesca sono stimate, in media, al 4,5% del valore delle importazioni complessive di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'UE, mentre le importazioni dei medesimi prodotti soggette a sospensione rappresentano il 5,2% circa del valore delle importazioni complessive di prodotti della pesca nell'UE. I contingenti tariffari autonomi e le sospensioni applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rappresentano per il bilancio dell'UE una perdita massima di entrate pari a circa 175 milioni di EUR l'anno.

I contingenti tariffari autonomi e le sospensioni hanno tuttavia avuto anche un impatto positivo sulla competitività dell'industria di trasformazione ittica dell'UE, contribuendo altresì a mantenere e creare occupazione e realtà produttive in alcuni settori e paesi specifici dell'UE.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

I dazi della tariffa doganale comune sono di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica a queste disposizioni.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo:

poiché si tratta di una politica comune, l'unione doganale deve essere attuata mediante un regolamento adottato dal Consiglio.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Cfr. scheda finanziaria infra.

2012/0174 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti ittici nel periodo 2013-2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 e abrogazione del regolamento (CE) n. 1062/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea[5],

considerando quanto segue:

(1)       Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alle misure commerciali autonome per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. Poiché è in corso una riforma della politica comune della pesca, occorre rivedere anche le misure commerciali autonome per assicurare maggiore semplificazione, trasparenza e coerenza in linea con gli obiettivi della riforma.

(2)       L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca: il livello di autosufficienza dell'Unione per i prodotti della pesca è sceso dal 57% al 38%. Per non mettere a repentaglio la produzione unionale di prodotti ittici e per garantire all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi doganali per una serie di prodotti nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, occorre altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti ittici specifici sul mercato dell'Unione.

(3)       Il regolamento (CE) n. 1062/2009 del Consiglio[6] ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012. Al fine di garantire all'industria unionale condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2013-2015, occorre abrogare detto regolamento e sostituirlo con uno nuovo.

(4)       L'articolo 28 e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[7], hanno istituito un regime di sospensione dei dazi tariffari per determinati prodotti della pesca. Le sospensioni in questione avranno termine al più tardi alla data di applicazione del nuovo regolamento proposto del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[8]. Al fine di garantire all'Unione la continuità di approvvigionamento in determinati prodotti ittici, occorre istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano, totalmente o parzialmente, dette sospensioni. Occorre pertanto sopprimere l'articolo 28 e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 104/2000. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi deve essere sufficiente a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.

(5)       Il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96[9], prevede un numero limitato di sospensioni per prodotti della pesca. Al fine di migliorare la coerenza e razionalizzare il sistema e le procedure inerenti alle preferenze autonome dell'Unione per i prodotti della pesca, occorre istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni. Occorre pertanto sopprimere le voci relative a prodotti della pesca dall'allegato del regolamento (CE) n. 1344/2011. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.

(6)       È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(7)       Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare gli Stati membri di conseguenza.

(8)       Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[10], instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.           I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

1. Il regolamento (CE) n. 1062/2009 è abrogato.

2. Nel regolamento (CE) n. 104/2000, l'articolo 28 e l'allegato VI sono soppressi.

3. Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011, le voci relative a prodotti della pesca contrassegnate dai codici TARIC 0302 89 90 30, 0302 90 00 95, 0303 90 90 91, 0305 20 00 11, 0305 20 00 30, 1604 11 00 20, 1604 32 00 10, 1605 10 00 11 e 1605 10 00 19 sono soppresse.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine || Codice NC || Codice TARIC || Designazione delle merci || Quantitativo annuale del contingente (t) || Dazio contingentale || Periodo contingentale

09.2759 || ex 0302 51 10 ex 0302 51 90 ex 0302 59 10 ex 0303 63 10 ex 0303 63 30 ex 0303 63 90 ex 0303 69 10 || 20 10 10 10 10 10 10 || Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (2) || 60 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2765 || ex 0305 62 00 ex 0305 69 10 || 20 25 29 10 || Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (1) (2) || 2 600 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2776 || ex 0304 71 10 ex 0304 71 90 ex 0304 95 21 ex 0304 95 25 || 10 10 10 10 || Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione (1) (2) || 23 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2761 || ex 0304 79 50 ex 0304 79 90 ex 0304 99 99 || 10 11 17 85 || Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (1) (2) || 20 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2794 || ex 0306 16 99 ex 0306 26 90 ex 1605 21 90 ex 1605 29 00 || 20 12 92 45 50 || Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione; cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1) (2) (4) || 33 300 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2800 || ex 16052190 ex16052900 || 55 60 || Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1) (2) (4) || 5 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2802 || ex 03061792 ex 03062799 || 10 10 || Gamberetti e gamberi della specie Penaeus Vannamei, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (2) || 20 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2760 || ex 0303 66 11 ex 0303 66 12 ex 0303 66 13 ex 0303 66 19 ex 0303 89 70 || 10 10 10 11 91 10 || Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.), e abadeci (Genypterus blacodes) congelati, destinati alla trasformazione (1) (2) || 12 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2774 || ex 0304 74 19 ex 0304 95 50 || 10 20 || Naselli del Pacifico (Merluccius productus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1) (2) || 12 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2770 || ex 0305 63 00 || 10 || Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (1) (2) || 1 500 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2788 || ex 0302 41 00 ex 0303 51 00 ex 0304 59 50 ex 0304 86 00 ex 0304 99 23 || 10 10 10 10 10 || Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (1) (2) || 15 000 || 0% || 1.10.2013-31.12.2013 1.10.2014-31.12.2014 1.10.2015-31.12.2015

09.2792 || ex 1604 12 99 || 31 41 || Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione (1) (2) || 10 000 || 6% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2790 || ex 1604 14 16 || 20 30 40 95 || Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (1) (2) || 20 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2762 || ex 0306 11 90 ex 0306 21 90 || 10 10 || Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione (1) (2) (3) || 200 || 6% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2785 || ex 0307 49 59 ex 0307 99 11 || 10 10 || Corpo (5) di calamari (Ommastrephes spp. – esclusi Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione (1) (2) || 45 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2786 || ex 0307 49 59 ex 0307 99 11 || 20 20 || Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp. – esclusi Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (1) (2) || 2 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2777 || ex 0303 67 00 ex 0304 75 00 ex 0304 94 90 || 10 20 20 || Merluzzi d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (1) (2) || 260 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2772 || ex 0304 93 10 ex 0304 94 10 ex 0304 95 10 ex 0304 99 10 || 10 10 10 10 || Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (1) (2) || 40 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2746 || ex 0302 89 90 || 30 || Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (1) (2) || 1 500 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2748 || ex 0302 90 00 ex 0303 90 90 ex 0305 20 00 || 95 91 11 || Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia || 10 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2750 || ex 1604 32 00 || 10 || Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1) || 5 000 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2764 || ex 1604 11 00 || 20 || Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1) || 1 200 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

09.2784 || ex 1605 10 00 || 11 19 || Granchi della specie "King" (Paralithodes camchaticus), "Hanasaki" (Paralithodes brevipes), "Kegani" (Erimacrus isenbecki), "Queen" e "Snow" (Chionoecetes spp.), "Red" (Geryon quinquedens), "Rough stone" (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, "Mud" (Scylla serrata), "Blue" (Portunus spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più || 2 500 || 0% || 1.1.2013-31.12.2015

(1) Contingente subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(2) Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,

taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),

campionatura, cernita,

etichettatura,

condizionamento,

refrigerazione,

congelamento,

surgelamento,

decongelamento,

separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.

Sono ammessi a beneficiare del contingente soltanto i prodotti destinati al consumo umano.

(3) In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 0306 11 90 (codice TARIC 10) e 0306 21 90 (codice TARIC 10) possono beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti: divisione del prodotto congelato, trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni.

(4) In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 1605 21 90 (codici TARIC 45 e 55) e 1605 29 00 (codici TARIC 50 e 60) possono beneficiare del contingente se subiscono l'operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari[11].

(5) Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti ittici nel periodo 2013-2015

2.           LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Titolo 1, Capitolo 12, articolo 120.

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2012: 19 171 200 000 EUR.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA

¨      Nessuna

x        La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio || Entrate[12] || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015

Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || - 170/anno || - 175,5/anno || - 180,7/anno

4.           MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5.           ALTRE OSSERVAZIONI

L'impatto principale del regolamento è la perdita di entrate per l'Unione europea. Prendendo come base le più recenti statistiche complete (2010), l’incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può stimare a 170 milioni di euro per il primo anno del triennio decorrente dal 2013. Le stime per il 2014 e il 2015 si basano sulla perdita di entrate per il 2013, a cui è stato aggiunto un 3% di inflazione.

Le perdite di entrate per il 2013, il 2014 e il 2015 sono importi netti, ossia importi lordi previa detrazione di un 25% di spese di riscossione.

L'importo indicato è stato calcolato ipotizzando l’applicazione dei dazi NPF e il pieno utilizzo dei contingenti. Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che la Comunità concede preferenze commerciali più favorevoli a vari gruppi di paesi terzi (SPG, SPG+, ALS) e, in media, l’utilizzo dei contingenti per i prodotti contingentati è all'incirca del 75%

Poiché i dazi NPF non sono applicati in modo generalizzato, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata (secondo le stime, 47 milioni di euro). Si stima che alle importazioni di prodotti della pesca nell’UE venga applicato un dazio medio inferiore al 3% ad valorem, rispetto al dazio medio NPF del 10,9% applicato ai prodotti della pesca.

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|| PROPOSTA DI CONTINGENTE PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA 1.1.2013 - 31.12.2015 || || ||

|| STIMA DELLA PERDITA TEORICA DI ENTRATE (sulla base dei dati di importazione del 2010) || || ||

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|| Proposta 2013 - 2015 (t) || || || || || || ||

Descrizione del prodotto || Dazio NPF (%) || Dazio contin-gentale (%) || Importazioni EU27 da EXTRA-UE nel 2010 || Perdita ||

|| (o media stimata qualora si applichino dazi diversi) || || || || teorica di ||

|| || || || entrate ||

|| || Quantita-tivo || Valore || Valore unitario || in € ||

|| || || || (t) || ( 000 € ) || ( € / t ) || ||

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Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione || 60 000 || 12% || 0% || 56 842 || 141 448 || 2 488 || 17 916 780 ||

Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione || 2 600 || 13% || 0% || 3 371 || 12 456 || 3 695 || 1 248 926 ||

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione || 23 000 || 7,5% || 0% || 20 000 || 74 116 || 3 706 || 6 392 505 ||

Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione || 20 000 || 11,2% || 0% || 30 963 || 48 350 || 1 562 || 3 497 852 ||

Gamberetti e gamberi delle specie Pandalus borealis e Pandalus jordani, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, anche in recipienti ermetici, o cucinati, destinati alla trasformazione || 38 300 || 20% || 0% || 20 627 || 110 586 || 5 361 || 41 066 988 ||

Gamberetti e gamberi della specie Penaeus Vannamei, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione || 20 000 || 12% || 0% || 305 580 || 1 623 166 || 5 312 || 12 748 224 ||

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.), e abadeci (Genypterus blacodes) congelati, destinati alla trasformazione || 12 000 || 15% || 0% || 9 837 || 21 408 || 2 176 || 3 917 292 ||

Naselli (Merluccius productus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione || 12 000 || 6,1% || 0% || 10 986 || 18 651 || 1 698 || 1 242 721 ||

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione || 1 500 || 10% || 0% || 2 137 || 3 920 || 1 834 || 275 152 ||

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione || 15 000 || 15% || 0% || 14 770 || 8 955 || 606 || 1 364 167 ||

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione || 10 000 || 20% || 6% || 16 452 || 20 181 || 1 227 || 1 717 323 ||

Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione || 20 000 || 24% || 0% || 33 153 || 122 560 || 3 697 || 17 744 638 ||

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione || 200 || 12,5% || 6% || 189 || 2 899 || 15 339 || 199 402 ||

Corpo di calamari (Ommastrephes spp. – esclusi Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione || 45 000 || 8% || 0% || 27 935 || 80 184 || 2 870 || 10 333 360 ||

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp. – esclusi Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione || 2 000 || 8% || 0% || 1 589 || 2 061 || 1 297 || 207 527 ||

Merluzzi d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione || 260 000 || 11,2% || 0,0% || 216 956 || 523 033 || 2 411 || 70 201 889 ||

Surimi, congelato, destinato alla trasformazione || 40 000 || 14,2% || 0% || 37 724 || 77 191 || 2 046 || 11 622 439 ||

Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione || 1 500 || 15% || 0% || 1 466 || 3 297 || 2 249 || 506 020 ||

Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia || 10 000 || 10,5% || 0% || 9 076 || 43 795 || 4 825 || 5 066 632 ||

Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione || 5 000 || 20% || 0% || 3 049 || 55 335 || 18 149 || 18 148 573 ||

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare || 1 200 || 5,5% || 0% || 876 || 4 092 || 4 671 || 308 301 ||

Granchi della specie “King” (Paralithodes camchaticus), “Hanasaki” (Paralithodes brevipes), “Kegani” (Erimacrus isenbecki), “Queen” e “Snow” (Chionoecetes spp.), “Red” (Geryon quinquedens), “Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, “Mud” (Scylla serrata), “Blue” (Portunus spp.), semplicemente cotti nell’acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più || 2 500 || 8% || 0% || 1 979 || 14 716 || 7 436 || 1 487 216 ||

TOTALE COMPLESSIVO || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || 227 213 927 ||

[1]               Per ulteriori informazioni sulla riforma della PCP, fra cui le proposte della Commissione e le valutazioni d'impatto, cfr. http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_it.htm.

[2]               GU L 291 del 7.11.2009, pag. 8.

[3]               GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

[4]               GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

[5]               GU L […] del […], pag. [...].

[6]               GU L 291 del 7.11.2009, pag. 8.

[7]               GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

[8]               COM/2011/0416 definitivo.

[9]               GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

[10]             GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

[11]             GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

[12]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

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