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Document 52012PC0332

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

/* COM/2012/0332 final - 2012/0162 (COD) */

52012PC0332

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata /* COM/2012/0332 final - 2012/0162 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come previsto dall'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

Nell’ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1005/2008 alle nuove disposizioni del TFUE, i poteri attualmente definiti da tale regolamento sono stati riclassificati come poteri delegati e competenze di esecuzione.

In tale contesto è stato elaborato un progetto di proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Ai sensi dell'articolo 290 del trattato il legislatore conferisce alla Commissione il compito di completare o modificare taluni elementi non essenziali di detto regolamento. Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di esonerare i pescherecci dall’obbligo di notifica delle informazioni o definire termini di notifica differenti, fissare parametri di riferimento per le ispezioni delle operazioni di sbarco o trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi, adeguare il sistema di certificazione delle catture per taluni prodotti della pesca ottenuti dalle navi della pesca artigianale, compresa la possibilità di utilizzare un certificato di cattura semplificato, modificare l'elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento, adeguare il termine per la presentazione del certificato di cattura al tipo di prodotto della pesca, alla distanza dal luogo di entrata o al mezzo di trasporto utilizzato, stabilire norme per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto o per la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto e disposizioni concernenti le condizioni di validità dei certificati di operatore economico riconosciuto, nonché stabilire criteri dell'Unione per i controlli effettuati nel contesto della gestione del rischio.

Ai sensi dell’articolo 291 del trattato, il legislatore conferisce alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008, segnatamente: l’elaborazione di moduli di notifica preventiva, la definizione di procedure e moduli per le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo, l'adozione, d'intesa con gli Stati di bandiera, di certificati di cattura redatti, convalidati o presentati per via elettronica ovvero basati su sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, la definizione e la modifica dell'elenco dei regimi di certificazione delle catture adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca in linea con il regolamento dell’Unione europea sulla pesca INN, l'instaurazione di condizioni comuni in tutti gli Stati membri in ordine alle procedure e ai moduli per la richiesta e il rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto nonché la definizione delle norme applicabili alle verifiche effettuate presso gli operatori economici riconosciuti e agli scambi di informazioni tra detti operatori e le autorità degli Stati membri, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, l’elaborazione dell'elenco unionale dei pescherecci INN e la rimozione di navi da detto elenco, l'integrazione degli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca nell'elenco unionale dei pescherecci INN, l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, l'inclusione dei paesi terzi non cooperanti in un apposito elenco e la rimozione di paesi terzi da detto elenco, l’adozione di misure di emergenza nei confronti di paesi terzi in circostanze specifiche, la definizione del formato per la presentazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni riguardanti i pescherecci avvistati e la fissazione di norme in materia di assistenza reciproca.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione dell'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

Individuare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e classificarle come poteri delegati o di esecuzione nonché adeguare alcune disposizioni alle procedure decisionali del trattato di Lisbona.

· Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

· Principio di proporzionalità

La proposta modifica misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

2012/0162 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata[1], conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento e riserva talune competenze di esecuzione al Consiglio.

(2)       A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea alcune competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(3)       Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008 è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto attiene agli aspetti indicati in appresso:

– esenzione da taluni obblighi di informazione imposti ai pescherecci o definizione di termini di notifica differenti per talune categorie di pescherecci;

– definizione di criteri di riferimento per le ispezioni delle operazioni di sbarco o trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi;

– elaborazione dell’elenco dei prodotti cui non si applica il certificato di cattura;

– adeguamento del sistema di certificazione delle catture per taluni prodotti della pesca ottenuti dalle navi della pesca artigianale, compresa la possibilità di utilizzare un certificato di cattura semplificato;

– adeguamento del termine per la presentazione del certificato di cattura in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio dell’Unione o del mezzo di trasporto utilizzato;

– fissazione di norme per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto o per la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto e disposizioni concernenti le condizioni di validità dei certificati di operatore economico riconosciuto e

– definizione di criteri dell'Unione per i controlli effettuati nel contesto della gestione del rischio.

(4)       È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)       Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto attiene agli aspetti indicati in appresso:

– elaborazione di moduli di notifica preventiva;

– definizione di procedure e moduli per le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo;

– adozione, d'intesa con gli Stati di bandiera, di certificati di cattura redatti, convalidati o presentati per via elettronica ovvero basati su sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo;

– definizione e modifica dell'elenco dei regimi di certificazione delle catture adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca in linea con il regolamento dell’Unione europea sulla pesca INN;

– instaurazione di condizioni comuni in tutti gli Stati membri per le procedure e i moduli per la richiesta e il rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto nonché definizione delle norme applicabili alle verifiche effettuate presso gli operatori economici riconosciuti e agli scambi di informazioni tra detti operatori e le autorità degli Stati membri, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione;

– elaborazione dell'elenco unionale dei pescherecci INN;

– rimozione di navi dall'elenco unionale dei pescherecci INN;

– integrazione degli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca nell'elenco unionale dei pescherecci INN;

– identificazione dei paesi terzi non cooperanti;

– inclusione dei paesi terzi identificati in un elenco di paesi terzi non cooperanti;

– rimozione di paesi terzi dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti;

– adozione di misure di emergenza nei confronti di paesi terzi in determinate circostanze;

– definizione del formato per la presentazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni riguardanti i pescherecci avvistati e

– fissazione di norme in materia di assistenza reciproca.         Se è richiesto il controllo degli Stati membri, tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2].

(6)       A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario sopprimere l'articolo 52. Sulla base di detto articolo è già stato elaborato il quadro giuridico per il certificato di cattura semplificato e sono stati istituiti accordi amministrativi con i paesi terzi ai sensi dall'articolo 12, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 4. Occorre ancora conferire alla Commissione competenze che le consentano di adottare atti delegati per l'adeguamento del sistema di certificazione delle catture per taluni prodotti della pesca ottenuti dalle navi della pesca artigianale, compresa la possibilità di utilizzare un certificato di cattura semplificato, e competenze di esecuzione che le consentano di adottare, d'intesa con gli Stati di bandiera, certificati di cattura redatti, convalidati o presentati per via elettronica ovvero basati su sistemi elettronici di tracciabilità che permettano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo.

(7)       A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario adeguare la disposizione concernente le misure temporanee, che prevede, in determinate condizioni, il rinvio al Consiglio di determinate misure della Commissione.

(8)       Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008 concernenti l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti e la rimozione di paesi terzi da tale elenco conferiscono poteri decisionali al Consiglio. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario conformare tali disposizioni alle nuove procedure applicabili alla politica comune della pesca.

(9)       Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1005/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è così modificato:

1.           l'articolo 6 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

“1 bis. La Commissione può definire il modulo per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 54, paragrafo 2.”;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione è abilitata, in conformità dell’articolo 54 bis, ad adottare atti delegati per esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.”.

2.           All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le procedure e i moduli per le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo sono definiti mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”.

3.           All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti designati, ispezioni su almeno il 5% delle operazioni di sbarco e trasbordo realizzate ogni anno da pescherecci di paesi terzi, in conformità dei parametri definiti sulla base della gestione del rischio, fatte salve le soglie più elevate adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca. La Commissione è abilitata, in conformità dell’articolo 54 bis, ad adottare atti delegati per stabilire tali parametri.”.

4.           L'articolo 12 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo 4 bis:

“4 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i certificati di cattura elaborati nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. L’elenco dei prodotti cui il certificato di cattura non si applica, riportato nell’allegato I, può essere riveduto ogni anno. La Commissione è abilitata, in conformità dell’articolo 54 bis, ad adottare atti delegati per modificare l'elenco sulla base:

a)      delle ispezioni di pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri;

b)      dell’attuazione del sistema di certificazione delle catture per l’importazione e l’esportazione dei prodotti della pesca;

c)      dell’attuazione del sistema di allarme dell'Unione;

d)      dell’identificazione dei pescherecci dediti alla pesca INN;

e)      dell’identificazione dei cittadini che coadiuvano o esercitano la pesca INN;

f)       dell’attuazione delle disposizioni concernenti l’avvistamento dei pescherecci adottate da alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca;

g)      delle relazioni degli Stati membri.”;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. La Commissione è abilitata, in conformità dell’articolo 54 bis, ad adottare atti delegati per adeguare il sistema di certificazione delle catture ai prodotti della pesca ottenuti dalle navi della pesca artigianale, compreso, se del caso, un modello di certificato di cattura semplificato.”.

5.           All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture adottati da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura per i prodotti della pesca provenienti da specie cui si applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli obblighi di controllo e di verifica spettanti allo Stato membro importatore conformemente agli articoli 16 e 17 e alle disposizioni previste all’articolo 18 in materia di diniego di importazione. L’elenco di detti sistemi di documentazione delle catture è stabilito mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”.

6.           L'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il certificato di cattura convalidato è presentato dall’importatore alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto deve essere importato; tale formalità è espletata entro un termine fissato inizialmente ad almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo al luogo di entrata nel territorio dell’Unione. Tale termine di tre giorni lavorativi può essere adeguato, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 54 bis, in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio dell'Unione o del mezzo di trasporto utilizzato. Dette autorità competenti controllano, in base alla gestione del rischio, il certificato di cattura sulla scorta delle informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma degli articoli 20 e 22.”;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. I criteri in base ai quali le autorità competenti di uno Stato membro concedono ad un importatore lo status di “operatore economico riconosciuto” comprendono:

a)      lo stabilimento dell’importatore nel territorio di detto Stato membro;

b)      un numero e un volume di operazioni d’importazione sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 2;

c)      riscontri di osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e gestione;

d)      un sistema soddisfacente di gestione dei dati commerciali e, se del caso, dei dati sul trasporto e sulla trasformazione, che consenta i controlli e le verifiche adeguate da effettuare ai fini del presente regolamento;

e)      l’esistenza di agevolazioni per l’esecuzione di detti controlli e verifiche;

f)       se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali in relazione diretta con le attività svolte, nonché

g)      se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo degli operatori economici riconosciuti al più presto dopo aver concesso tale status. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri per via elettronica.”;

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“4. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3, la Commissione è abilitata, in conformità dell'articolo 54 bis, ad adottare atti delegati al fine di stabilire:

a)      norme relative alla sospensione o alla revoca dello status di operatore economico riconosciuto;

b)      norme relative alle condizioni di validità dei certificati di operatore economico riconosciuto;

c)      norme per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2, per quanto riguarda:

a)      le procedure e i moduli per la richiesta e il rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto;

b)      le norme per l’esecuzione di verifiche presso gli operatori economici riconosciuti;

c)      le norme applicabili allo scambio di informazioni tra gli operatori economici riconosciuti e le autorità degli Stati membri, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione.”.

7.           All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le verifiche vertono sui rischi individuati in base ai criteri definiti a livello nazionale o unionale nel quadro della gestione del rischio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro criteri nazionali entro 30 giorni lavorativi dopo il 29 ottobre 2008 e tengono aggiornate tali informazioni. La Commissione è abilitata, in conformità dell'articolo 54 bis, ad adottare atti delegati per stabilire i criteri dell'Unione volti a realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali delle pertinenti informazioni in materia di controllo.”.

8.           All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione stabilisce un elenco unionale delle navi INN mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 54, paragrafo 2. Nell’elenco figurano i pescherecci per i quali, a seguito delle misure previste agli articoli 25 e 26 e sulla base dei criteri contenuti in queste stesse disposizioni, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento consentono di stabilire la partecipazione alla pesca INN ai sensi dell’articolo 3 e i cui Stati di bandiera non hanno ottemperato alle richieste formali di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 26, paragrafo 3, lettere b) e c), per contrastare tale pesca INN.”.

9.           All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione radia dall’elenco unionale delle navi INN, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci per i quali lo Stato di bandiera dimostri che:

a)      non hanno praticato alcuna attività di pesca INN che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco, oppure

b)      sono state irrogate sanzioni proporzionate, dissuasive ed effettive per contrastare l’attività di pesca INN considerata, in particolare nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.”.

10.         All'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Oltre ai pescherecci di cui all’articolo 27, vengono iscritti nell’elenco unionale delle navi INN, mediante atti di esecuzione, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2. La radiazione di tali navi dall’elenco unionale delle navi INN è disciplinata dalle decisioni assunte al riguardo dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.”.

11.         All'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione identifica, mediante atti di esecuzione, i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN sulla base dei criteri enumerati nel presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”.

12.         All'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, include i paesi terzi individuati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 1, in un elenco di paesi terzi non cooperanti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”.

13.         All'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, radia dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che i paesi terzi considerati abbiano preso o no provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”.

14.         L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

“Articolo 36

Misure transitorie

1. Se vi sono elementi per ritenere che i provvedimenti adottati da un paese terzo compromettono le misure di conservazione e di gestione adottate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca, la Commissione può istituire, mediante atti di esecuzione e nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, misure transitorie di durata non superiore a sei mesi per attenuare gli effetti di tali provvedimenti adottati da paesi terzi. La Commissione può decidere di prorogare le misure transitorie per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a)      il divieto, per i pescherecci autorizzati a pescare e battenti bandiera del paese terzo considerato, di accedere ai porti degli Stati membri, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, per i servizi strettamente necessari per rimediare a tali situazioni;

b)      il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di effettuare operazioni di pesca congiunte con le navi battenti bandiera del paese terzo considerato;

c)      il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di pescare nelle acque marittime soggette alla giurisdizione del paese terzo considerato, fatte salve le disposizioni stabilite negli accordi bilaterali nel settore della pesca;

d)      il divieto di rifornire di pesci vivi gli impianti di acquacoltura situati nelle acque marittime soggette alla giurisdizione del paese terzo considerato;

e)      il divieto di immettere pesci vivi catturati da pescherecci battenti bandiera del paese terzo considerato negli impianti di acquacoltura situati nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Le misure transitorie hanno efficacia immediata. Esse sono notificate agli Stati membri e al paese terzo considerato e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”.

15.         All'articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri che ricevono informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione o all’organismo da essa designato nel formato stabilito mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”.

16.         All'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione è abilitata ad adottare, mediante atti di esecuzione, le regole applicabili all’assistenza reciproca per quanto concerne:

a)      la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'organismo da essa designato, compresi la protezione dei dati personali, l'utilizzo delle informazioni e la protezione del segreto professionale e commerciale;

b)      i costi connessi all’esecuzione di una richiesta di assistenza;

c)      la designazione dell’autorità unica degli Stati membri;

d)      la comunicazione delle misure di follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di informazioni;

e)      la richiesta di assistenza, comprese le richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la fissazione dei termini di risposta;

f)       la comunicazione di informazioni senza preventiva richiesta e

g)      le relazioni degli Stati membri con la Commissione e con i paesi terzi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”.

17.         L'articolo 52 è soppresso.

18.         L'articolo 54 è sostituito dal seguente:

“Articolo 54 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”.

19.         È inserito il seguente articolo 54 bis:

“Articolo 54 bis

Esercizio della delega

1.       Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.       La delega di poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafi 5 e 6, all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, è conferita per un periodo di tempo indeterminato.

3.       La delega di poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafi 5 e 6, all’articolo 16, paragrafi 1 e 4, e all’articolo 17, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.       Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.       L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 12, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 17, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 286 del 29.10.2008.

[2]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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