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Document 52012PC0332
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
/* COM/2012/0332 final - 2012/0162 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata /* COM/2012/0332 final - 2012/0162 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA Il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla
Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano
o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come
previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le
competenze conferite alla Commissione per adottare condizioni uniformi di
esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come previsto dall'articolo
291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione). Nell’ambito
dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1005/2008 alle nuove disposizioni del
TFUE, i poteri attualmente definiti da tale regolamento sono stati
riclassificati come poteri delegati e competenze di esecuzione. In tale contesto
è stato elaborato un progetto di proposta di modifica del
regolamento (CE) n. 1005/2008. Ai sensi
dell'articolo 290 del trattato il legislatore conferisce alla Commissione il
compito di completare o modificare taluni elementi non essenziali di detto
regolamento. Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti
delegati al fine di esonerare i pescherecci dall’obbligo di notifica delle
informazioni o definire termini di notifica differenti, fissare parametri di
riferimento per le ispezioni delle operazioni di sbarco o trasbordo effettuate
da pescherecci di paesi terzi, adeguare il sistema di certificazione delle
catture per taluni prodotti della pesca ottenuti dalle navi della pesca
artigianale, compresa la possibilità di utilizzare un certificato di cattura
semplificato, modificare l'elenco dei prodotti esclusi dal campo di
applicazione del regolamento, adeguare il termine per la presentazione del
certificato di cattura al tipo di prodotto della pesca, alla distanza dal luogo
di entrata o al mezzo di trasporto utilizzato, stabilire norme per la
concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatore economico
riconosciuto o per la sospensione o la revoca dello status di operatore
economico riconosciuto e disposizioni concernenti le condizioni di validità dei
certificati di operatore economico riconosciuto, nonché stabilire criteri
dell'Unione per i controlli effettuati nel contesto della gestione del rischio. Ai sensi
dell’articolo 291 del trattato, il legislatore conferisce alla Commissione
competenze di esecuzione al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008, segnatamente: l’elaborazione di
moduli di notifica preventiva, la definizione di procedure e moduli per le
dichiarazioni di sbarco e di trasbordo, l'adozione, d'intesa con gli Stati di
bandiera, di certificati di cattura redatti, convalidati o presentati per via
elettronica ovvero basati su sistemi elettronici di tracciabilità che consentano
alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, la definizione e la
modifica dell'elenco dei regimi di certificazione delle catture adottati da
organizzazioni regionali di gestione della pesca in linea con il regolamento
dell’Unione europea sulla pesca INN, l'instaurazione di condizioni comuni in
tutti gli Stati membri in ordine alle procedure e ai moduli per la richiesta e
il rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto nonché la
definizione delle norme applicabili alle verifiche effettuate presso gli
operatori economici riconosciuti e agli scambi di informazioni tra detti
operatori e le autorità degli Stati membri, tra gli Stati membri e tra gli
Stati membri e la Commissione, l’elaborazione dell'elenco unionale dei pescherecci
INN e la rimozione di navi da detto elenco, l'integrazione degli elenchi delle
navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca
nell'elenco unionale dei pescherecci INN, l'identificazione dei paesi terzi non
cooperanti, l'inclusione dei paesi terzi non cooperanti in un apposito elenco e
la rimozione di paesi terzi da detto elenco, l’adozione di misure di emergenza
nei confronti di paesi terzi in circostanze specifiche, la definizione del
formato per la presentazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni
riguardanti i pescherecci avvistati e la fissazione di norme in materia di
assistenza reciproca. 2. ESITO DELLA
CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Non è stato
necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione
dell'impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte Individuare le
competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e
classificarle come poteri delegati o di esecuzione nonché adeguare alcune
disposizioni alle procedure decisionali del trattato di Lisbona. · Base giuridica Articolo 43,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. · Principio di sussidiarietà La proposta è di
competenza esclusiva dell'Unione europea. · Principio di proporzionalità La proposta
modifica misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
Altri strumenti
non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere
modificato da un regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente
misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione. 2012/0162 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43,
paragrafo 2, vista la proposta
della Commissione europea, previa trasmissione
del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere
del Comitato economico e sociale europeo, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando
quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata[1],
conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune
delle disposizioni di detto regolamento e riserva talune competenze di
esecuzione al Consiglio. (2) A seguito dell’entrata in
vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea alcune competenze conferite
alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008. (3) Al fine di applicare talune
disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008 è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto attiene agli aspetti
indicati in appresso: –
esenzione da taluni obblighi di informazione
imposti ai pescherecci o definizione di termini di notifica differenti per
talune categorie di pescherecci; –
definizione di criteri di riferimento per le
ispezioni delle operazioni di sbarco o trasbordo effettuate da pescherecci di
paesi terzi; –
elaborazione dell’elenco dei prodotti cui non si
applica il certificato di cattura; –
adeguamento del sistema di certificazione delle catture
per taluni prodotti della pesca ottenuti dalle navi della pesca artigianale,
compresa la possibilità di utilizzare un certificato di cattura semplificato; –
adeguamento del termine per la presentazione del
certificato di cattura in funzione del tipo di prodotto della pesca, della
distanza dal luogo di entrata nel territorio dell’Unione o del mezzo di
trasporto utilizzato; –
fissazione di norme per la concessione, la modifica
o la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto o per la
sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto e
disposizioni concernenti le condizioni di validità dei certificati di operatore
economico riconosciuto e –
definizione di criteri dell'Unione per i controlli
effettuati nel contesto della gestione del rischio. (4) È particolarmente importante
che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori
preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti. Nel
contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la
Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (5) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione
a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
per quanto attiene agli aspetti indicati in appresso: –
elaborazione di moduli di notifica preventiva; –
definizione di procedure e moduli per le
dichiarazioni di sbarco e di trasbordo; –
adozione, d'intesa con gli Stati di bandiera, di
certificati di cattura redatti, convalidati o presentati per via elettronica
ovvero basati su sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle
autorità di esercitare lo stesso livello di controllo; –
definizione e modifica dell'elenco dei regimi di
certificazione delle catture adottati da organizzazioni regionali di gestione
della pesca in linea con il regolamento dell’Unione europea sulla pesca INN; –
instaurazione di condizioni comuni in tutti gli
Stati membri per le procedure e i moduli per la richiesta e il rilascio dei
certificati di operatore economico riconosciuto nonché definizione delle norme
applicabili alle verifiche effettuate presso gli operatori economici
riconosciuti e agli scambi di informazioni tra detti operatori e le autorità
degli Stati membri, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la
Commissione; –
elaborazione dell'elenco unionale dei pescherecci
INN; –
rimozione di navi dall'elenco unionale dei
pescherecci INN; –
integrazione degli elenchi delle navi INN adottati
da organizzazioni regionali di gestione della pesca nell'elenco unionale dei
pescherecci INN; –
identificazione dei paesi terzi non cooperanti; –
inclusione dei paesi terzi identificati in un
elenco di paesi terzi non cooperanti; –
rimozione di paesi terzi dall’elenco dei paesi
terzi non cooperanti; –
adozione di misure di emergenza nei confronti di
paesi terzi in determinate circostanze; –
definizione del formato per la presentazione, da
parte degli Stati membri, delle informazioni riguardanti i pescherecci
avvistati e –
fissazione di norme in materia di assistenza
reciproca.
Se è richiesto il controllo degli Stati membri, tali competenze devono essere
esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[2]. (6) A seguito dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona è necessario sopprimere l'articolo 52. Sulla
base di detto articolo è già stato elaborato il quadro giuridico per il
certificato di cattura semplificato e sono stati istituiti accordi
amministrativi con i paesi terzi ai sensi dall'articolo 12, paragrafo 4, e
dell’articolo 20, paragrafo 4. Occorre ancora conferire alla Commissione
competenze che le consentano di adottare atti delegati per l'adeguamento del
sistema di certificazione delle catture per taluni prodotti della pesca
ottenuti dalle navi della pesca artigianale, compresa la possibilità di
utilizzare un certificato di cattura semplificato, e competenze di esecuzione
che le consentano di adottare, d'intesa con gli Stati di bandiera, certificati
di cattura redatti, convalidati o presentati per via elettronica ovvero basati
su sistemi elettronici di tracciabilità che permettano alle autorità di
esercitare lo stesso livello di controllo. (7) A seguito dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona è necessario adeguare la disposizione
concernente le misure temporanee, che prevede, in determinate condizioni, il
rinvio al Consiglio di determinate misure della Commissione. (8) Le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1005/2008 concernenti l'elaborazione di un elenco dei
paesi terzi non cooperanti e la rimozione di paesi terzi da tale elenco
conferiscono poteri decisionali al Consiglio. A seguito dell'entrata in vigore
del trattato di Lisbona è necessario conformare tali disposizioni alle nuove
procedure applicabili alla politica comune della pesca. (9) Occorre pertanto modificare
in tal senso il regolamento (CE) n. 1005/2008, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è così
modificato: 1. l'articolo 6 è così
modificato: a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: “1 bis. La Commissione può definire il
modulo per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 mediante atti di
esecuzione in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 54,
paragrafo 2.”; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. La Commissione è abilitata, in conformità
dell’articolo 54 bis, ad adottare atti delegati per esonerare talune
categorie di pescherecci dei paesi terzi dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per
un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di
notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca e della
distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i
pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.”. 2. All'articolo 8, il paragrafo 3
è sostituito dal seguente: “3. Le procedure e i moduli per le dichiarazioni
di sbarco e di trasbordo sono definiti mediante atti di esecuzione. Tali atti
di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui
all'articolo 54, paragrafo 2.”. 3. All'articolo 9, il paragrafo 1
è sostituito dal seguente: “1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti
designati, ispezioni su almeno il 5% delle operazioni di sbarco e trasbordo
realizzate ogni anno da pescherecci di paesi terzi, in conformità dei parametri
definiti sulla base della gestione del rischio, fatte salve le soglie più
elevate adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca. La
Commissione è abilitata, in conformità dell’articolo 54 bis, ad adottare
atti delegati per stabilire tali parametri.”. 4. L'articolo 12 è così
modificato: a) è aggiunto il paragrafo 4 bis: “4 bis. La Commissione adotta, mediante
atti di esecuzione, i certificati di cattura elaborati nel quadro della
cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono
adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54,
paragrafo 2.”; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. L’elenco dei prodotti cui il certificato di
cattura non si applica, riportato nell’allegato I, può essere riveduto ogni
anno. La Commissione è abilitata, in conformità dell’articolo 54 bis, ad
adottare atti delegati per modificare l'elenco sulla base: a) delle ispezioni di pescherecci di paesi
terzi nei porti degli Stati membri; b) dell’attuazione del sistema di
certificazione delle catture per l’importazione e l’esportazione dei prodotti
della pesca; c) dell’attuazione del sistema di allarme
dell'Unione; d) dell’identificazione dei pescherecci
dediti alla pesca INN; e) dell’identificazione dei cittadini che
coadiuvano o esercitano la pesca INN; f) dell’attuazione delle disposizioni
concernenti l’avvistamento dei pescherecci adottate da alcune organizzazioni
regionali di gestione della pesca; g) delle relazioni degli Stati membri.”; c) è aggiunto il seguente paragrafo 6: “6. La Commissione è abilitata, in conformità
dell’articolo 54 bis, ad adottare atti delegati per adeguare il sistema
di certificazione delle catture ai prodotti della pesca ottenuti dalle navi
della pesca artigianale, compreso, se del caso, un modello di certificato di
cattura semplificato.”. 5. All'articolo 13, il paragrafo
1 è sostituito dal seguente: “1. I documenti di cattura ed eventuali documenti
connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture
adottati da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti
conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come
certificati di cattura per i prodotti della pesca provenienti da specie cui si
applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli
obblighi di controllo e di verifica spettanti allo Stato membro importatore
conformemente agli articoli 16 e 17 e alle disposizioni previste
all’articolo 18 in materia di diniego di importazione. L’elenco di detti
sistemi di documentazione delle catture è stabilito mediante atti di
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura
d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”. 6. L'articolo 16 è così
modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Il certificato di cattura convalidato è
presentato dall’importatore alle autorità competenti dello Stato membro in cui
il prodotto deve essere importato; tale formalità è espletata entro un termine
fissato inizialmente ad almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di
arrivo al luogo di entrata nel territorio dell’Unione. Tale termine di tre
giorni lavorativi può essere adeguato, mediante atti delegati adottati in
conformità dell'articolo 54 bis, in funzione del tipo di prodotto della
pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio dell'Unione o del
mezzo di trasporto utilizzato. Dette autorità competenti controllano, in base
alla gestione del rischio, il certificato di cattura sulla scorta delle
informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma
degli articoli 20 e 22.”; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. I criteri in base ai quali le autorità
competenti di uno Stato membro concedono ad un importatore lo status di “operatore
economico riconosciuto” comprendono: a) lo stabilimento dell’importatore nel
territorio di detto Stato membro; b) un numero e un volume di operazioni
d’importazione sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura di cui
al paragrafo 2; c) riscontri di osservanza dei requisiti
delle misure di conservazione e gestione; d) un sistema soddisfacente di gestione dei
dati commerciali e, se del caso, dei dati sul trasporto e sulla trasformazione,
che consenta i controlli e le verifiche adeguate da effettuare ai fini del
presente regolamento; e) l’esistenza di agevolazioni per
l’esecuzione di detti controlli e verifiche; f) se del caso, standard pratici di
competenza o qualifiche professionali in relazione diretta con le attività
svolte, nonché g) se del caso, una comprovata solvibilità
finanziaria. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
nome e l’indirizzo degli operatori economici riconosciuti al più presto dopo
aver concesso tale status. La Commissione trasmette tali informazioni agli
Stati membri per via elettronica.”; c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5: “4. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3,
la Commissione è abilitata, in conformità dell'articolo 54 bis, ad
adottare atti delegati al fine di stabilire: a) norme relative alla sospensione o alla
revoca dello status di operatore economico riconosciuto; b) norme relative alle condizioni di
validità dei certificati di operatore economico riconosciuto; c) norme per la concessione, la modifica o
la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto. 5. La Commissione adotta atti di esecuzione
secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2, per quanto
riguarda: a) le procedure e i moduli per la richiesta
e il rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto; b) le norme per l’esecuzione di verifiche
presso gli operatori economici riconosciuti; c) le norme applicabili allo scambio di
informazioni tra gli operatori economici riconosciuti e le autorità degli Stati
membri, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione.”. 7. All'articolo 17, il paragrafo
3 è sostituito dal seguente: “3. Le verifiche vertono sui rischi individuati in
base ai criteri definiti a livello nazionale o unionale nel quadro della
gestione del rischio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro
criteri nazionali entro 30 giorni lavorativi dopo il 29 ottobre 2008 e
tengono aggiornate tali informazioni. La Commissione è abilitata, in conformità
dell'articolo 54 bis, ad adottare atti delegati per stabilire i criteri
dell'Unione volti a realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni
globali delle pertinenti informazioni in materia di controllo.”. 8. All'articolo 27, il paragrafo
1 è sostituito dal seguente: “1. La Commissione stabilisce un elenco unionale
delle navi INN mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura
d’esame di cui all’articolo 54, paragrafo 2. Nell’elenco figurano i pescherecci
per i quali, a seguito delle misure previste agli articoli 25 e 26 e sulla base
dei criteri contenuti in queste stesse disposizioni, le informazioni ottenute a
norma del presente regolamento consentono di stabilire la partecipazione alla
pesca INN ai sensi dell’articolo 3 e i cui Stati di bandiera non hanno
ottemperato alle richieste formali di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettere
b) e c), e all’articolo 26, paragrafo 3, lettere b) e c), per contrastare tale
pesca INN.”. 9. All'articolo 28, il paragrafo
1 è sostituito dal seguente: “1. La Commissione radia dall’elenco unionale
delle navi INN, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura
d’esame di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci per i quali lo Stato
di bandiera dimostri che: a) non hanno praticato alcuna attività di
pesca INN che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco, oppure b) sono state irrogate sanzioni
proporzionate, dissuasive ed effettive per contrastare l’attività di pesca INN
considerata, in particolare nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di
uno Stato membro conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.”. 10. All'articolo 30, il paragrafo 1
è sostituito dal seguente: “1. Oltre ai pescherecci di cui all’articolo 27,
vengono iscritti nell’elenco unionale delle navi INN, mediante atti di
esecuzione, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati da
organizzazioni regionali di gestione della pesca. Tali atti di esecuzione sono
adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54,
paragrafo 2. La radiazione di tali navi dall’elenco unionale delle navi INN è
disciplinata dalle decisioni assunte al riguardo dalle competenti
organizzazioni regionali di gestione della pesca.”. 11. All'articolo 31, il paragrafo 1
è sostituito dal seguente: “1. La Commissione identifica, mediante atti di
esecuzione, i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in
materia di lotta contro la pesca INN sulla base dei criteri enumerati nel
presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della
procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”. 12. All'articolo 33, il paragrafo 1
è sostituito dal seguente: “1. La Commissione, mediante atti di esecuzione,
include i paesi terzi individuati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 1,
in un elenco di paesi terzi non cooperanti. Tali atti di esecuzione sono
adottati in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54,
paragrafo 2.”. 13. All'articolo 34, il paragrafo 1
è sostituito dal seguente: “1. La Commissione, mediante atti di esecuzione,
radia dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di
aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l’iscrizione
nell’elenco. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che i paesi terzi
considerati abbiano preso o no provvedimenti concreti atti ad assicurare un
miglioramento duraturo della situazione. Tali atti di esecuzione sono adottati
in conformità della procedura d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”. 14. L'articolo 36 è sostituito dal
seguente: “Articolo 36 Misure
transitorie 1. Se vi sono elementi per ritenere che i
provvedimenti adottati da un paese terzo compromettono le misure di
conservazione e di gestione adottate da un’organizzazione regionale di gestione
della pesca, la Commissione può istituire, mediante atti di esecuzione e nel
rispetto dei suoi obblighi internazionali, misure transitorie di durata non
superiore a sei mesi per attenuare gli effetti di tali provvedimenti adottati
da paesi terzi. La Commissione può decidere di prorogare le misure transitorie
per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1
possono comprendere: a) il divieto, per i pescherecci autorizzati
a pescare e battenti bandiera del paese terzo considerato, di accedere ai porti
degli Stati membri, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, per i servizi strettamente necessari per
rimediare a tali situazioni; b) il divieto, per i pescherecci battenti
bandiera di uno Stato membro, di effettuare operazioni di pesca congiunte con
le navi battenti bandiera del paese terzo considerato; c) il divieto, per i pescherecci battenti
bandiera di uno Stato membro, di pescare nelle acque marittime soggette alla
giurisdizione del paese terzo considerato, fatte salve le disposizioni
stabilite negli accordi bilaterali nel settore della pesca; d) il divieto di rifornire di pesci vivi gli
impianti di acquacoltura situati nelle acque marittime soggette alla
giurisdizione del paese terzo considerato; e) il divieto di immettere pesci vivi
catturati da pescherecci battenti bandiera del paese terzo considerato negli
impianti di acquacoltura situati nelle acque marittime soggette alla
giurisdizione di uno Stato membro. 3. Le misure transitorie hanno efficacia
immediata. Esse sono notificate agli Stati membri e al paese terzo considerato
e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”. 15. All'articolo 49, il paragrafo 1
è sostituito dal seguente: “1. Gli Stati membri che ricevono informazioni
debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un
avvistamento trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione o
all’organismo da essa designato nel formato stabilito mediante atti di
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura
d’esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”. 16. All'articolo 51, il paragrafo 3
è sostituito dal seguente: “3. La Commissione è abilitata ad adottare,
mediante atti di esecuzione, le regole applicabili all’assistenza reciproca per
quanto concerne: a) la cooperazione amministrativa tra gli
Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'organismo da essa designato,
compresi la protezione dei dati personali, l'utilizzo delle informazioni e la
protezione del segreto professionale e commerciale; b) i costi connessi all’esecuzione di una
richiesta di assistenza; c) la designazione dell’autorità unica degli
Stati membri; d) la comunicazione delle misure di
follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di
informazioni; e) la richiesta di assistenza, comprese le
richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la
fissazione dei termini di risposta; f) la comunicazione di informazioni senza
preventiva richiesta e g) le relazioni degli Stati membri con la
Commissione e con i paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.”. 17. L'articolo 52 è soppresso. 18. L'articolo 54 è sostituito dal
seguente: “Articolo 54
Procedura di comitato 1. La Commissione
è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura
istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011.”. 19. È inserito il seguente
articolo 54 bis: “Articolo 54
bis Esercizio
della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di poteri di cui all'articolo 6,
paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafi 5 e 6,
all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, è conferita
per un periodo di tempo indeterminato. 3. La delega di poteri di cui all’articolo 6,
paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafi 5 e 6,
all’articolo 16, paragrafi 1 e 4, e all’articolo 17, paragrafo 3, può essere
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati
già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 12,
paragrafi 5 e 6, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 17,
paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 286 del 29.10.2008. [2] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.