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Document 52012PC0150

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione

/* COM/2012/0150 final - 2012/0075 (COD) */

52012PC0150

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione /* COM/2012/0150 final - 2012/0075 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta è volta ad applicare alle competenze di esecuzione della Commissione previste dalle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE la distinzione introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fra competenze delegate e competenze di esecuzione della Commissione e a conferire a quest'ultima competenze delegate supplementari.

Il trattato stabilisce una distinzione tra le competenze delegate alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del trattato (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per l'adozione di condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come previsto dall'articolo 291, paragrafo 2, del trattato (atti di esecuzione). Nel caso degli atti delegati, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare atti paralegislativi. Nel caso degli atti di esecuzione, il contesto è molto diverso. Gli Stati membri sono di fatto i principali responsabili dell'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione europea. Tuttavia, se l'applicazione dell'atto legislativo richiede condizioni uniformi per la sua esecuzione, la Commissione è autorizzata ad adottare gli atti corrispondenti. L'applicazione delle nuove norme del trattato alle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE si basa su una classificazione delle competenze attuali della Commissione secondo la nuova filosofia.

Inoltre, sempre nel contesto di questa nuova filosofia, le disposizioni delle direttive sopra menzionate sono state anche esaminate al fine di determinare se fosse necessario conferire competenze supplementari alla Commissione conformemente alla nuova classificazione introdotta dal trattato.

Al termine di questo esercizio è stato elaborato un progetto di proposta di modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE.

· Contesto generale

Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) operano una distinzione fra due diverse categorie di atti della Commissione:

– l'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di “delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo”. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti delegati” (articolo 290, paragrafo 3);

– l'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di “[adottare] tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione”. Tali atti conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

· Disposizioni in vigore nel settore della proposta

Articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, abrogata dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2.           ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

· Consultazione delle parti interessate

· Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare le parti interessate né ottenere il parere di esperti esterni dal momento che la proposta si riferisce a una questione interistituzionale che riguarda tutti gli atti del Consiglio e/o del Consiglio e del Parlamento europeo.

· Valutazione d'impatto

Non occorre una valutazione d'impatto poiché la proposta si riferisce a una questione interistituzionale che riguarda tutti gli atti del Consiglio e/o del Consiglio e del Parlamento europeo.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

Identificare le competenze delegate e le competenze di esecuzione che dovrebbero essere conferite alla Commissione con riguardo alle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE e stabilire le procedure rispettive per l'adozione degli atti corrispondenti nel nuovo contesto giuridico determinato dall'entrata in vigore degli articoli 290 e 291 del TFUE.

· Base giuridica

Articoli 43 e 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nell’ambito delle competenze condivise tra l’UE e gli Stati membri e rispetta il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

· Scelta degli strumenti

La proposta rientra nell'ambito dell'esercizio di allineamento e riguarda unicamente le competenze della Commissione nel nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona. Poiché le disposizioni relative alle competenze delegate della Commissione non necessitano il recepimento negli ordinamenti giuridici degli Stati membri è stata scelta la forma del regolamento.

2012/0075 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea[1],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria[3], la direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana[4], la direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana[5], la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana[6], e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana[7], conferiscono alla Commissione, al fine dell'attuazione di alcune loro disposizioni, competenze che devono essere esercitate conformemente alle procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[8], modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio[9].

(2)       A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona occorre allineare tali competenze all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato).

(3)       Benché gli allegati delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE e 2001/114/CE contengano elementi tecnici che potrebbero dover essere adattati o aggiornati per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili, tali direttive non conferiscono alla Commissione competenze adeguate che le consentano di adattare o aggiornare rapidamente i suddetti allegati per tener conto di tale evoluzione. Inoltre, la direttiva 1999/4/CE non conferisce alla Commissione competenze adeguate che le consentano di adattare o di aggiornare rapidamente il relativo allegato per tener conto del progresso tecnico, benché tale allegato contenga elementi tecnici che potrebbero a loro volta dover essere adattati o aggiornati per tener conto di tale progresso. Inoltre, benché talune disposizioni della sezione A e della sezione B, punto 1, dell'allegato I della direttiva 2000/36/CE contengano elementi tecnici che potrebbero dover essere adattati o aggiornati per tener conto del progresso tecnico, la Commissione non dispone delle competenze necessarie per procedere a tale adeguamento. Pertanto, al fine di garantire un'attuazione coerente delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze supplementari che le consentano di adattare o di aggiornare gli allegati delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE e 2001/114/CE per tener conto del progresso tecnico e dell'evoluzione delle norme internazionali.

(4)       Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per tener conto del progresso tecnico e/o, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali, occorre dunque delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto concerne il campo di applicazione e il contenuto descritti di seguito: con riguardo alla direttiva 1999/4/CE, adattare o aggiornare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e definizioni dei prodotti nell'allegato, generalmente espresse in percentuale; con riguardo alla direttiva 2000/36/CE, adattare o aggiornare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni di vendita e alle definizioni della sezione A dell'allegato 1, generalmente espresse in percentuale e/o grammi, nonché delle sezioni B, C e D del suddetto allegato; con riguardo alla direttiva 2001/111/CE, adattare o aggiornare la parte A dell'allegato per quanto concerne le caratteristiche tecniche relative alle denominazioni e definizioni dei prodotti, nonché la parte B dell'allegato; con riguardo alla direttiva 2001/113/CE, adattare o aggiornare l'allegato I per quanto concerne le caratteristiche tecniche relative alle denominazioni e definizioni dei prodotti, generalmente espresse in grammi e/o percentuali, nonché l'allegato II e la parte B dell'allegato III; e, con riguardo alla direttiva 2001/114/CE, adattare o aggiornare l'allegato I per quanto concerne le caratteristiche tecniche relative alle denominazioni e definizioni dei prodotti, generalmente espresse in percentuali, nonché l'allegato II.

(5)       È di particolare importanza che la Commissione proceda a consultazioni appropriate durante il suo lavoro di preparazione, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)       A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[10], che si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di derrate alimentari e alimenti per animali a livello dell'Unione e a livello nazionale, le disposizioni generali dell'Unione relative alle derrate alimentari si applicano direttamente ai prodotti oggetto delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE. Di conseguenza, non è più necessario che la Commissione disponga delle competenze per allineare le disposizioni delle direttive in questione alle disposizioni generali dell'Unione in materia di derrate alimentari. Le disposizioni che conferiscono tali competenze devono essere pertanto abrogate.

(7)       Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE.

(8)       Poiché le modifiche da apportare alla direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE riguardano esclusivamente i poteri della Commissione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 4 e 5 della direttiva 1999/4/CE sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 4

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 al fine di modificare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle definizioni dei prodotti di cui all'allegato per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico.

Articolo 5

1.      Il potere di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.      La delega di potere di cui all’articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto modificativo).

3.      La delega di potere di cui all’articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.      L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Articolo 2

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2000/36/CE sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 al fine di modificare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni di vendita e alle definizioni di cui alla sezione A dell'allegato 1, nonché alle sezioni B, C e D dello stesso allegato, per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico.

Articolo 6

1.      Il potere di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.      La delega di potere di cui all'articolo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal (...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto modificativo).

3.      La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.      L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Articolo 3

Gli articoli 4 e 5 della direttiva 2001/111/CE sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 4

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 al fine di modificare la parte A dell'allegato con riguardo alle caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle definizioni dei prodotti, nonché la parte B dello stesso allegato, per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico.

Articolo 5

1.      Il potere di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.      La delega di potere di cui all’articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto modificativo).

3.      La delega di potere di cui all’articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.      L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Articolo 4

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/113/CE sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato I con riguardo alle caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle definizioni dei prodotti, nonché l'allegato II e la parte B dell'allegato III, per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico.

Articolo 6

1.      Il potere di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.      La delega di potere di cui all’articolo 5 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto modificativo).

3.      La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestuale notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.      L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Articolo 5

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/114/CE sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato I con riguardo alle caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle definizioni dei prodotti, nonché l'allegato II, per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico.

Articolo 6

1.      Il potere di adottare gli atti delegati di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.      La delega di potere di cui all’articolo 5 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto modificativo).

3.      La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.      L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C [...] del [...], pag. […].

[2]               GU C [...] del [...], pag. […].

[3]               GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

[4]               GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

[5]               GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

[6]               GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

[7]               GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

[8]               GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[9]               GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

[10]             GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

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