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Document 52012PC0150
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 1999/4/EC, 2000/36/EC, 2001/111/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC as regards the powers to be conferred on the Commission
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione
/* COM/2012/0150 final - 2012/0075 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione /* COM/2012/0150 final - 2012/0075 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Motivazione e obiettivi della proposta La proposta è volta ad applicare alle competenze
di esecuzione della Commissione previste dalle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE,
2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE la distinzione introdotta dagli articoli
290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fra
competenze delegate e competenze di esecuzione della Commissione e a conferire
a quest'ultima competenze delegate supplementari. Il trattato stabilisce una distinzione tra le
competenze delegate alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali
dell'atto legislativo, come previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del trattato
(atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per l'adozione di
condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione, come previsto dall'articolo 291, paragrafo 2, del trattato (atti
di esecuzione). Nel caso degli atti delegati, il legislatore delega alla
Commissione il potere di adottare atti paralegislativi. Nel caso degli atti di
esecuzione, il contesto è molto diverso. Gli Stati membri sono di fatto i
principali responsabili dell'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione europea. Tuttavia, se l'applicazione dell'atto legislativo richiede
condizioni uniformi per la sua esecuzione, la Commissione è autorizzata ad
adottare gli atti corrispondenti. L'applicazione delle nuove norme del trattato
alle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE si
basa su una classificazione delle competenze attuali della Commissione secondo
la nuova filosofia. Inoltre, sempre nel contesto di questa nuova
filosofia, le disposizioni delle direttive sopra menzionate sono state anche
esaminate al fine di determinare se fosse necessario conferire competenze
supplementari alla Commissione conformemente alla nuova classificazione
introdotta dal trattato. Al termine di questo esercizio è stato elaborato
un progetto di proposta di modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE,
2001/113/CE e 2001/114/CE. ·
Contesto generale Gli articoli 290 e 291 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) operano una distinzione fra due
diverse categorie di atti della Commissione: –
l'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore
di “delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali
dell'atto legislativo”. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti
giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti delegati”
(articolo 290, paragrafo 3); –
l'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati
membri di “[adottare] tutte le misure di diritto interno necessarie
per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione”. Tali
atti conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione qualora siano
necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia
usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono
chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4). ·
Disposizioni in vigore nel settore della
proposta Articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio,
abrogata dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. ·
Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Non pertinente. 2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI
CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO ·
Consultazione delle parti interessate ·
Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare le parti
interessate né ottenere il parere di esperti esterni dal momento che la
proposta si riferisce a una questione interistituzionale che riguarda tutti gli
atti del Consiglio e/o del Consiglio e del Parlamento europeo. ·
Valutazione d'impatto Non occorre una valutazione d'impatto poiché la
proposta si riferisce a una questione interistituzionale che riguarda tutti gli
atti del Consiglio e/o del Consiglio e del Parlamento europeo. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte Identificare le competenze delegate e le
competenze di esecuzione che dovrebbero essere conferite alla Commissione con
riguardo alle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE
e stabilire le procedure rispettive per l'adozione degli atti corrispondenti
nel nuovo contesto giuridico determinato dall'entrata in vigore degli articoli 290
e 291 del TFUE. ·
Base giuridica Articoli 43 e 114 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. ·
Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell’ambito delle competenze
condivise tra l’UE e gli Stati membri e rispetta il principio di
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità. ·
Scelta degli strumenti La proposta rientra nell'ambito dell'esercizio di
allineamento e riguarda unicamente le competenze della Commissione nel nuovo
contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona. Poiché le disposizioni
relative alle competenze delegate della Commissione non necessitano il
recepimento negli ordinamenti giuridici degli Stati membri è stata scelta la
forma del regolamento. 2012/0075 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE,
2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da
conferire alla Commissione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e
l'articolo 114, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea[1], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[2],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 1999/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli
estratti di caffè e agli estratti di cicoria[3],
la direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana[4], la direttiva 2001/111/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero
destinati all'alimentazione umana[5],
la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle
confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana[6],
e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana[7],
conferiscono alla Commissione, al fine dell'attuazione di alcune loro
disposizioni, competenze che devono essere esercitate conformemente alle
procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione[8],
modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio[9]. (2) A seguito dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona occorre allineare tali competenze all'articolo 290
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato). (3) Benché gli allegati delle
direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE e 2001/114/CE contengano elementi
tecnici che potrebbero dover essere adattati o aggiornati per tener conto
dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili, tali direttive non
conferiscono alla Commissione competenze adeguate che le consentano di adattare
o aggiornare rapidamente i suddetti allegati per tener conto di tale
evoluzione. Inoltre, la direttiva 1999/4/CE non conferisce alla Commissione
competenze adeguate che le consentano di adattare o di aggiornare rapidamente
il relativo allegato per tener conto del progresso tecnico, benché tale
allegato contenga elementi tecnici che potrebbero a loro volta dover essere
adattati o aggiornati per tener conto di tale progresso. Inoltre, benché talune
disposizioni della sezione A e della sezione B, punto 1, dell'allegato I della
direttiva 2000/36/CE contengano elementi tecnici che potrebbero dover essere
adattati o aggiornati per tener conto del progresso tecnico, la Commissione non
dispone delle competenze necessarie per procedere a tale adeguamento. Pertanto,
al fine di garantire un'attuazione coerente delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE,
2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, è opportuno conferire alla Commissione
competenze supplementari che le consentano di adattare o di aggiornare gli
allegati delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE e 2001/114/CE per
tener conto del progresso tecnico e dell'evoluzione delle norme internazionali.
(4) Al fine di integrare o
modificare alcuni elementi non essenziali delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE,
2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per tener conto del progresso tecnico
e/o, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali, occorre dunque
delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato per quanto concerne il campo di applicazione
e il contenuto descritti di seguito: con riguardo alla direttiva 1999/4/CE,
adattare o aggiornare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e
definizioni dei prodotti nell'allegato, generalmente espresse in percentuale;
con riguardo alla direttiva 2000/36/CE, adattare o aggiornare le
caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni di vendita e alle
definizioni della sezione A dell'allegato 1, generalmente espresse in
percentuale e/o grammi, nonché delle sezioni B, C e D del suddetto allegato;
con riguardo alla direttiva 2001/111/CE, adattare o aggiornare la parte A
dell'allegato per quanto concerne le caratteristiche tecniche relative alle
denominazioni e definizioni dei prodotti, nonché la parte B dell'allegato; con
riguardo alla direttiva 2001/113/CE, adattare o aggiornare l'allegato I per
quanto concerne le caratteristiche tecniche relative alle denominazioni e
definizioni dei prodotti, generalmente espresse in grammi e/o percentuali,
nonché l'allegato II e la parte B dell'allegato III; e, con riguardo alla
direttiva 2001/114/CE, adattare o aggiornare l'allegato I per quanto concerne
le caratteristiche tecniche relative alle denominazioni e definizioni dei
prodotti, generalmente espresse in percentuali, nonché l'allegato II. (5) È di particolare importanza
che la Commissione proceda a consultazioni appropriate durante il suo lavoro di
preparazione, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (6) A seguito dell'adozione del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[10], che si applica a tutte le
fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di derrate
alimentari e alimenti per animali a livello dell'Unione e a livello nazionale,
le disposizioni generali dell'Unione relative alle derrate alimentari si
applicano direttamente ai prodotti oggetto delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE,
2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE. Di conseguenza, non è più necessario
che la Commissione disponga delle competenze per allineare le disposizioni
delle direttive in questione alle disposizioni generali dell'Unione in materia
di derrate alimentari. Le disposizioni che conferiscono tali competenze devono
essere pertanto abrogate. (7) Occorre pertanto modificare
di conseguenza le direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE. (8) Poiché le modifiche da
apportare alla direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE
riguardano esclusivamente i poteri della Commissione, non occorre che siano
recepite dagli Stati membri, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli articoli 4 e 5 della direttiva 1999/4/CE
sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 4 Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 5 al fine di modificare le
caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle definizioni dei
prodotti di cui all'allegato per tener conto dell'evoluzione delle norme
internazionali applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico. Articolo 5 1. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all’articolo 4
è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal
(...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in
vigore del presente atto modificativo). 3. La delega di potere di cui all’articolo 4
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." Articolo 2 Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2000/36/CE
sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 5 Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 6 al fine di modificare le
caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni di vendita e alle
definizioni di cui alla sezione A dell'allegato 1, nonché alle sezioni B, C e D
dello stesso allegato, per tener conto dell'evoluzione delle norme
internazionali applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico. Articolo 6 1. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all'articolo 5
è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere
dal (...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in
vigore del presente atto modificativo). 3. La delega di potere di cui all’articolo 5
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." Articolo 3 Gli articoli 4 e 5 della direttiva 2001/111/CE
sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 4 Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 5 al fine di modificare la parte A
dell'allegato con riguardo alle caratteristiche tecniche connesse alle
denominazioni e alle definizioni dei prodotti, nonché la parte B dello stesso
allegato, per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali
applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico. Articolo 5 1. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all’articolo 4
è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal
(...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in
vigore del presente atto modificativo). 3. La delega di potere di cui all’articolo 4
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." Articolo 4 Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/113/CE
sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 5 Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato I
con riguardo alle caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle
definizioni dei prodotti, nonché l'allegato II e la parte B dell'allegato III,
per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili, ove del
caso, e del progresso tecnico. Articolo 6 1. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all’articolo 5
è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal
(...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in
vigore del presente atto modificativo). 3. La delega di potere di cui all’articolo 5
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestuale notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." Articolo 5 Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/114/CE
sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 5 Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato I
con riguardo alle caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle
definizioni dei prodotti, nonché l'allegato II, per tener conto dell'evoluzione
delle norme internazionali applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico. Articolo 6 1. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all’articolo 5
è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal
(...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in
vigore del presente atto modificativo). 3. La delega di potere di cui all’articolo 5
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C [...] del [...], pag. […]. [2] GU C [...] del [...], pag. […]. [3] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26. [4] GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19. [5] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53. [6] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67. [7] GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19. [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [9] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11. [10] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.