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Document 52012PC0124
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell’Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di beni e servizi dell’Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell’Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di beni e servizi dell’Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi
/* COM/2012/0124 final - 2012/0060 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell’Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di beni e servizi dell’Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi /* COM/2012/0124 final - 2012/0060 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta Viene presentata qui una nuova proposta nel
quadro della politica internazionale dell’Unione europea in materia di appalti
pubblici. Principale obiettivo della presente iniziativa è migliorare le
condizioni di partecipazione delle imprese dell’UE agli appalti pubblici nei
paesi terzi. Attualmente molti dei principali partner commerciali dell’UE
applicano nei confronti dei fornitori dell’UE tutta una serie di pratiche
restrittive nel settore degli appalti. La presente iniziativa conferma inoltre
lo status giuridico degli offerenti, dei beni e dei servizi provenienti dai
paesi che hanno concluso un accordo internazionale con l’UE in materia di
appalti pubblici e chiarisce le norme applicabili agli offerenti, ai beni e ai
servizi non contemplati da detti accordi. Contesto generale Nei negoziati sulla revisione dell’accordo
sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement – GPA) nel
quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nei negoziati
bilaterali con i paesi terzi, l’UE sostiene da tempo un’apertura ambiziosa dei
mercati internazionali degli appalti pubblici. Nell’UE sono aperti alla partecipazione di offerenti provenienti dai
paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC appalti pubblici
per un valore di circa 352 miliardi di euro. Tuttavia, molti paesi terzi sono riluttanti ad
aprire i propri mercati degli appalti pubblici alla concorrenza internazionale
o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Il
valore degli appalti pubblici aperti agli offerenti esteri ammonta attualmente
a 178 miliardi di euro negli Stati Uniti e a 27 miliardi di euro in
Giappone, mentre solo una quota minima del mercato cinese è aperta alle imprese
straniere. Molti paesi hanno inoltre
adottato misure protezionistiche, soprattutto a seguito della crisi economica.
Nel complesso, più della metà del mercato mondiale degli appalti pubblici è
attualmente chiuso alla concorrenza estera a causa di misure protezionistiche,
e la tendenza è in crescita. Di conseguenza, solo 10 miliardi
di euro in esportazioni provenienti dall’UE (pari allo 0,08% del PIL dell’UE)
trovano sbocco sui mercati mondiali degli appalti pubblici, mentre secondo le
stime le esportazioni mancate dell’UE a causa delle restrizioni ammontano ad
altri 12 miliardi di euro. Al contrario, il mercato UE degli appalti
pubblici è rimasto per lo più aperto alla concorrenza internazionale nonostante
le crescenti pressioni sul mercato interno in alcuni settori chiave (ferrovie,
edilizia, servizi informatici), in particolare da parte delle economie
emergenti. Ad eccezione di talune disposizioni, limitate però agli appalti di
forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici[1], l’UE non si è valsa del potere
di disciplinare l’accesso di imprese, beni e servizi stranieri al suo mercato
degli appalti pubblici. Dato il crescente peso delle economie
emergenti, l’assenza di condizioni di parità è causa di molti problemi. Il
principale problema dell’UE è la mancanza di sufficienti strumenti di pressione
nei negoziati internazionali con i partner commerciali per correggere gli
squilibri e ottenere impegni sostanziali per quanto riguarda l’accesso delle
imprese dell’UE ai mercati degli appalti pubblici. Inoltre, le amministrazioni
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non dispongono di un quadro chiaro che
consenta loro di attuare gli impegni internazionali dell’UE. La presente iniziativa mira a risolvere questi
problemi: in primo luogo, rafforzando la posizione dell’Unione europea nei
negoziati volti a ottenere dai partner commerciali l’apertura dei mercati degli
appalti pubblici alle imprese dell’UE; in secondo luogo, chiarendo, a tal fine,
le regole che disciplinano l’accesso di imprese, beni e servizi di paesi terzi
al mercato degli appalti pubblici dell’UE. In ultima analisi, l’obiettivo è
quello di accrescere, in linea con la strategia Europa 2020, le opportunità
commerciali delle imprese dell’UE a livello mondiale, creando in tal modo nuovi
posti di lavoro e promuovendo l’innovazione. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Le due direttive di base dell’Unione europea
in materia di appalti pubblici[2]
non prevedono un quadro generale di disciplina delle offerte contenenti beni e
servizi esteri sul mercato degli appalti pubblici dell’UE. Le uniche norme
specifiche sono quelle previste dagli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE.
Tuttavia, tali disposizioni si applicano unicamente agli appalti delle imprese
di servizi pubblici e hanno un ambito di applicazione troppo limitato per avere
un impatto rilevante sui negoziati in materia di accesso al mercato. Infatti,
gli appalti delle imprese di servizi pubblici nell’UE rappresentano solo il 20%
circa del totale del mercato degli appalti pubblici dell’UE. Nella proposta di modernizzazione delle norme
UE in materia di appalti pubblici[3],
la Commissione ha deciso di non riprendere gli articoli 58 e 59 della direttiva
sulle imprese di servizi pubblici in considerazione della presente iniziativa. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell’Unione La presente
iniziativa attua la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva [COM(2010) 2020] e l’iniziativa faro della strategia
Europa 2020 per una politica industriale integrata per l’era della
globalizzazione [COM(2010) 614]. Essa attua anche l’Atto per il mercato unico
[COM(2011) 206] e la comunicazione su commercio, crescita e affari mondiali
[COM(2010) 612]. Si tratta di un’iniziativa strategica del programma di lavoro
della Commissione per il 2011 [COM(2010) 623]. La presente proposta è inoltre in linea con le
politiche e gli obiettivi dell’Unione in materia di sviluppo, in particolare
perché esclude, in linea generale, dall’ambito di applicazione del presente
strumento i beni e servizi dei paesi meno sviluppati. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle parti interessate Per raccogliere le
opinioni delle parti in causa, la Commissione ha organizzato, oltre a singole
riunioni, una serie di consultazioni e azioni di informazione. Una consultazione
pubblica su internet si è svolta tra il 7 giugno e 2 agosto 2011. Tre
questionari dettagliati sono stati indirizzati: i) alle amministrazioni
aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori e agli Stati membri, ii) alle imprese
e/o ai loro rappresentanti, e iii) alle altre parti potenzialmente interessate
(cittadini, ONG, sindacati). La Commissione ha ricevuto un totale di 215
contributi[4].
Una relazione di sintesi dei contributi figura nell’allegato I della relazione
sulla valutazione d’impatto. Nell’ambito di questo processo di consultazione la
Commissione ha organizzato anche un’audizione pubblica l’8 luglio 2011
a Bruxelles. Le parti sociali hanno inoltre avuto la possibilità di esprimere
il loro parere nel forum di collegamento organizzato dalla direzione generale Occupazione
e affari sociali il 7 febbraio 2011. Consultazioni specifiche
sono state organizzate anche con le delegazioni dell’UE nei paesi terzi
e con gli Stati membri in seno al comitato consultivo per gli appalti
pubblici. Temi specifici (ossia l’articolo 58 della direttiva sulle imprese
di servizi pubblici e il trattamento delle offerte anormalmente basse) sono
stati affrontati anche nel corso della consultazione sulla modernizzazione
delle politiche nel settore degli appalti pubblici. Le norme minime della
Commissione in materia di consultazione sono state pertanto pienamente
rispettate. Sintesi
delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione In generale l’iniziativa
della Commissione è stata accolta con favore. Un’ampia maggioranza dei
partecipanti alla consultazione ha espresso il proprio accordo con la
descrizione fornita dalla Commissione dell’attuale livello di accesso al
mercato degli appalti pubblici dell’UE per i beni, i servizi e le imprese dei
paesi terzi e ha sostenuto gli obiettivi individuati per l’iniziativa. Per quanto
riguarda le opzioni politiche delineate è importante notare che le opinioni
espresse sono divergenti: nel complesso, una maggioranza significativa delle
parti in causa sembra sostenere un’iniziativa legislativa (circa il 65%),
mentre una consistente minoranza, prossima al 35%, preferisce l’opzione dello status
quo. Tuttavia, anche all’interno dei diversi gruppi di parti interessate le
opinioni divergono per quanto riguarda l’opzione da preferire. Ad esempio, due
terzi delle autorità pubbliche e delle amministrazioni aggiudicatrici/degli
enti aggiudicatori (anche dei paesi terzi) sono a favore dell’opzione dello status
quo o di un’opzione non legislativa, mentre circa il 75% delle imprese e
delle altre parti interessate è a favore di un’iniziativa legislativa. Le
opinioni divergono anche in merito all’opzione legislativa stessa: sebbene
quasi la metà delle risposte sia favorevole all’opzione legislativa basata sull’approccio
A[5], un numero significativo è
favorevole invece ad approcci alternativi. Si rilevi che, sebbene abbia
raccolto il minor numero di preferenze, l’opzione legislativa basata sull’approccio
B[6] è stata comunque sostenuta da
un numero considerevole di risposte. Tra i principali
argomenti avanzati dalle parti in causa pro o contro l’una o l’altra opzione
rientrano: l’importanza del rapporto qualità/prezzo, il timore che talune
opzioni possano compromettere la competitività e la produttività, il rischio di
misure di ritorsione dei nostri partner commerciali, l’onere amministrativo che
potrebbe derivare da una tale iniziativa e il fatto che l’iniziativa potrebbe
mettere a repentaglio il ruolo dell’UE in quanto sostenitrice dell’apertura del
mercato. I sindacati e le organizzazioni non governative (ONG) sono rimasti
relativamente neutri sulla scelta delle opzioni; nei loro contributi hanno dato
piuttosto risalto alla necessità che i paesi terzi rispettino le convenzioni
dell’OIL quando partecipano ad appalti nell’UE o che l’UE apra le frontiere in
modo da favorire un commercio equo con i paesi meno sviluppati. Ricorso al parere di esperti Il ricorso a esperti esterni non è stato
ritenuto necessario in aggiunta alle consultazioni di cui sopra. La Commissione
possiede tradizionalmente significative competenze nel settore degli appalti
pubblici. Valutazione d’impatto La Commissione ha preso in considerazione
diverse opzioni al fine di individuare la più adeguata. La prima opzione consiste nell’astenersi dall’intraprendere
qualsiasi ulteriore azione in questo settore, proseguendo i negoziati
internazionali sull’accesso al mercato con i partner commerciali (eventualmente
rafforzando la posizione dell’UE). Tuttavia, a giudicare dall’esperienza passata,
è improbabile che una simile opzione consenta di accrescere sostanzialmente le
possibilità per beni, servizi e fornitori dell’UE di partecipare alle procedure
di appalto nei paesi terzi. Il risultato inevitabile sarebbe che si
continuerebbe a perdere su vasta scala opportunità di partecipare ad appalti. Un secondo tipo di opzione consisterebbe nel
migliorare l’applicazione degli strumenti attualmente previsti dalla direttiva 2004/17/CE
(articoli 58 e 59), sulla base di un migliore orientamento o di un’estensione
di questi strumenti all’intero ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE. Basato esclusivamente sull’uso facoltativo da parte delle singole
amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, chiaramente questo scenario
non migliorerebbe in modo significativo gli strumenti di pressione dell’UE nei
negoziati internazionali. Una terza opzione consisterebbe nel prevedere
una chiusura generalizzata o per settore del mercato degli appalti pubblici
dell’UE ai beni, ai servizi e ai fornitori di paesi terzi, fatti salvi gli
obblighi internazionali dell’UE in questo campo. Tuttavia, una tale opzione
suscita serie preoccupazioni per quanto riguarda le misure di ritorsione che
potrebbe suscitare, i costi che potrebbe generare per le amministrazioni
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e l’impatto sulla competitività dell’UE. Pertanto, la Commissione sostiene una quarta
opzione, ossia creare uno strumento autonomo che consenta di trovare il giusto
equilibrio tra, da un lato, la necessità di rafforzare la posizione dell’Unione
nei negoziati sull’accesso al mercato e, dall’altro, quella di preservare la
competitività nel regime degli appalti pubblici nell’Unione europea. A tal fine, la proposta crea un meccanismo
duplice. Le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori
sarebbero autorizzati, sotto la supervisione della Commissione, a escludere le
offerte il cui valore sia costituito per oltre il 50% da beni e/o servizi non
contemplati dagli impegni assunti a livello internazionale in materia di
accesso al mercato. Inoltre, la Commissione sarebbe autorizzata a reagire
limitando temporaneamente l’accesso al mercato per i paesi che manifestamente
escludono o discriminano i fornitori, i beni e i servizi dell’Unione nelle procedure
nazionali di appalto e rifiutando nei negoziati di accordare migliori
condizioni di accesso al mercato. Le eventuali restrizioni all’accesso al
mercato degli appalti pubblici dell’UE che la Commissione adotterà
conformemente al presente regolamento saranno misurate e attentamente mirate. Il comitato per la valutazione d’impatto della Commissione ha formulato
due pareri sulla relazione sulla valutazione d’impatto. A seguito del primo
parere, la relazione sulla valutazione d’impatto è stata modificata come segue:
la definizione del problema è stata rimaneggiata per porre l’accento sul
problema principale individuato nella valutazione d’impatto, ossia la necessità
di un’ulteriore apertura dei mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi e i
problemi legati al rispetto degli impegni internazionali dell’UE. La gamma
delle opzioni da considerare è stata ampliata. Oltre ad una politica negoziale
più attiva, la valutazione d’impatto tiene conto dell’estensione del vigente
regime degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE a tutti gli appalti
rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive UE e la possibilità di
un’accettazione selettiva degli appalti non contemplati. Infine, l’analisi dell’impatto
è stata affinata in modo da migliorare la misurazione delle misure di
ritorsione e dei dati relativi all’occupazione. L’allegato 10 della relazione
sulla valutazione d’impatto fornisce un quadro più approfondito del modo in cui
il primo parere formulato dal comitato per la valutazione d’impatto è stato incorporato
nella relazione riveduta, ripresentata l’8 febbraio 2012. Nel parere sulla
relazione riveduta, pur riconoscendo i miglioramenti apportati alla relazione e
l’inclusione delle raccomandazioni formulate nel suo primo parere, il comitato
per la valutazione d’impatto ha tuttavia indicato di non poter emettere un
parere positivo. Il comitato ritiene che vi siano ancora una serie di aspetti
sui quali la valutazione possa essere rafforzata e individua una serie di
azioni per migliorare ulteriormente la relazione (ossia, affinare la
presentazione delle opzioni, migliorare la presentazione del modello utilizzato
per stimare l’impatto, giustificare meglio la proporzionalità dell’opzione
prescelta, ecc.). La relazione finale sulla valutazione d’impatto ha integrato
tali raccomandazioni nella misura del possibile. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte I principali obiettivi della presente proposta
sono rafforzare la posizione dell’Unione europea nei negoziati sulle condizioni
di accesso di beni, servizi e fornitori dell’UE ai mercati degli appalti
pubblici dei paesi terzi e chiarire la situazione giuridica per offerenti, beni
e servizi esteri che partecipano al mercato degli appalti pubblici dell’UE. Di
conseguenza, la presente proposta prevede di dotare l’UE di una politica
esterna complessiva in materia di appalti pubblici che disciplini l’accesso di
beni e servizi esteri al mercato degli appalti pubblici dell’UE e comprenda
meccanismi per incoraggiare i partner commerciali dell’UE ad avviare
discussioni sull’accesso al mercato. In primo luogo, la proposta recepisce nella
normativa UE il principio secondo il quale sul mercato interno degli appalti
dell’UE i beni e i servizi contemplati da impegni in materia di accesso al
mercato sono trattati allo stesso modo dei beni e servizi dell’UE, ed estende
tale trattamento ai beni e ai servizi originari dei paesi meno sviluppati. Per quanto riguarda il trattamento dei beni e
servizi non contemplati da impegni in materia di accesso al mercato, è previsto
un approccio in tre fasi. La Commissione può autorizzare le
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori a escludere le offerte
nelle quali il valore dei beni e servizi non contemplati sia superiore al 50%
del valore complessivo dei beni e dei servizi inclusi nell’offerta. Dopo aver
informato nel bando di gara i potenziali offerenti dell’intenzione di escludere
tali offerte, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore deve
comunicare alla Commissione le offerte ricevute che rientrano in tale
categoria. La Commissione autorizzerà l’esclusione in mancanza di sostanziale
reciprocità nell’apertura del mercato tra l’Unione europea e il paese di cui i
beni e/o servizi sono originari. La Commissione approverà l’esclusione quando i
beni e i servizi in questione rientrano nel campo di applicazione di una
riserva in materia di accesso al mercato concessa dall’Unione europea nel
quadro di un accordo internazionale. Inoltre, la presente proposta istituisce un
meccanismo dell’UE per migliorare la posizione negoziale dell’UE nei negoziati
internazionali in materia di accesso al mercato, basato sulle indagini della
Commissione, la consultazione con i paesi terzi e, se del caso, l’imposizione
di misure restrittive temporanee da parte della Commissione. Su richiesta delle parti in causa o di propria
iniziativa, la Commissione può condurre indagini volte a verificare l’esistenza
di pratiche restrittive nel settore degli appalti. Qualora l’esistenza di tali
pratiche venga confermata, la Commissione inviterà il paese interessato ad
avviare consultazioni al fine di risolvere il problema, migliorando in tal modo
l’accesso al mercato per le imprese dell’UE. Se il paese in questione non è disposto ad
avviare consultazioni o a proporre soluzioni soddisfacenti per porre fine alle
misure restrittive in materia di appalti, l’Unione europea può adottare una
decisione intesa a limitare temporaneamente l’accesso dei beni e/o dei servizi
originari di tale paese al mercato degli appalti pubblici dell’UE. Infine, a integrazione delle disposizioni in
materia di offerte anormalmente basse contenute nella proposta di riforma delle
direttive sugli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti
aggiudicatori saranno tenuti a informare gli altri offerenti quando intendono
accettare offerte anormalmente basse, se il valore dei beni e dei servizi non
contemplati supera il 50% del valore complessivo dei beni e dei servizi inclusi
nell’offerta. Dato che la proposta di riforma delle direttive sugli appalti
pubblici tiene già conto della necessità che i paesi terzi rispettino le norme
fondamentali dell’OIL in materia di lavoro, non è necessario disciplinare
questo aspetto nel presente testo. L’obiettivo dell’iniziativa, concepita come
strumento politico per stimolare i negoziati, non è, occorre sottolinearlo,
chiudere il mercato degli appalti pubblici dell’Unione europea, bensì ottenere
un migliore accesso ai mercati degli appalti pubblici dei nostri partner
commerciali. È fondamentale preservare condizioni di concorrenza sul mercato
interno degli appalti pubblici, che apportano benefici tangibili per le
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e la società nel suo
complesso. Base giuridica Articolo 207 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione
europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni. La presente proposta costituisce un giusto
equilibrio tra gli interessi di tutte le parti in causa, e la forma e la
sostanza dell’azione dell’UE non vanno al di là di quanto è necessario per il
conseguimento degli obiettivi del trattato. In primo luogo, le amministrazioni
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori potranno escludere le offerte consistenti
per oltre il 50% di beni e servizi non contemplati, sotto la supervisione della
Commissione. Ciò garantisce che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti
aggiudicatori siano liberi di decidere se accettare beni e servizi,
indipendentemente dalla loro origine, o se limitare l’accesso di beni e servizi
non contemplati da accordi internazionali conclusi dall’Unione europea, nella
misura in cui tali restrizioni siano in linea con la politica commerciale
comune, che è materia di competenza esclusiva dell’UE. La supervisione della
Commissione è stata attentamente concepita per garantire uniformità e di
proporzionalità. In secondo luogo, lo strumento messo a disposizione della Commissione
dal presente regolamento consentirà di garantire che l’UE disponga di un
meccanismo per condurre indagini sulle pratiche restrittive nel settore degli
appalti e per avviare consultazioni in materia con i paesi terzi in questione.
Soltanto in mancanza di ogni altra soluzione la Commissione adotterà misure
restrittive temporanee. I costi amministrativi sono mantenuti quanto
più possibile bassi, ma occorre prendere provvedimenti per preservare la
coerenza della politica commerciale comune. I meccanismi di supervisione e di
indagine dovranno essere attuati dai servizi della Commissione che si occupano
attualmente della politica esterna in materia di appalti pubblici e del
controllo dell’accesso al mercato, il che dovrebbe limitare l’impatto sulle risorse
umane della Commissione. L’onere amministrativo a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori sarà circoscritto alle situazioni in
cui la Commissione adotti misure restrittive o ai casi in cui le
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori scelgano essi stessi di
utilizzare il meccanismo e sarà basato sull’utilizzazione di formulari tipo o
sul ricorso all’autocertificazione, in modo da limitare le indagini che le
singole amministrazioni/i singoli enti dovrebbero effettuare per verificare l’origine
dei beni o servizi. Scelta dello strumento Lo strumento proposto è il regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati, perché
soltanto il regolamento può garantire in misura sufficiente l’uniformità delle
azioni intraprese dall’Unione europea in materia di politica commerciale
comune. Inoltre, questo strumento conferisce poteri alla Commissione europea,
il che significa che il recepimento non sarebbe utile. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta in sé non incide sul bilancio. I
compiti aggiuntivi assegnati alla Commissione possono essere assolti con le
risorse esistenti. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Clausola di riesame/revisione/cessazione
dell’efficacia La proposta comprende una clausola di riesame. Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore
contemplato dall’accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio
economico europeo. Illustrazione dettagliata della proposta L’articolo 1 definisce l’oggetto e il
campo di applicazione del presente regolamento, sulla base delle direttive dell’UE
2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici e della proposta di
direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione presentata dalla
Commissione[7]. L’articolo 2 contiene le pertinenti
definizioni, la maggior parte delle quali sono state riprese dalle direttive
dell’UE in materia di appalti pubblici. Il testo definisce anche i “beni e
servizi contemplati” e i “beni e servizi non contemplati”, due concetti
fondamentali per l’applicazione del presente regolamento. L’articolo 3 stabilisce, ai fini del
presente regolamento, le norme in materia di origine applicabili ai beni e
servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti
aggiudicatori. Conformemente agli impegni internazionali assunti dall’UE, per i
beni le norme in materia di origine sono in linea con le norme sull’origine non
preferenziale di cui al codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92).
Per i servizi l’origine è definita sulla base delle pertinenti norme del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di diritto di
stabilimento e sulle definizioni contenute nell’accordo generale sugli scambi
di servizi (General Agreement on Trade in Services - GATS) (articolo
XXVIII). L’articolo 4 stabilisce le norme sull’accesso
al mercato degli appalti pubblici dell’UE applicabili ai beni e ai servizi
esteri contemplati da impegni in materia di accesso al mercato dell’UE
(denominati “beni e servizi contemplati”) e ai beni e ai servizi originari dei
paesi meno sviluppati. Entrambe le categorie devono essere trattate alla
stregua dei beni e dei servizi dell’UE. L’articolo 5 definisce le regole di
accesso applicabili ai beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati
da impegni in materia di accesso al mercato dell’UE (denominati “beni e servizi
non contemplati”). L’accesso di tali beni e servizi può essere soggetto a
misure restrittive adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti
aggiudicatori o dalla Commissione conformemente ai meccanismi istituiti dal
presente regolamento. L’articolo 6 fissa le condizioni alle
quali la Commissione può autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti
aggiudicatori a escludere dalle gare di appalto le offerte nelle quali il
valore dei beni e dei servizi non contemplati superi il 50% del valore
complessivo dei beni o servizi compresi nell’offerta, per contratti di valore
stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR. Quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente
aggiudicatore ha comunicato nel bando di gara l’intenzione di escludere i beni
e i servizi non contemplati e riceve offerte che rientrano in questa categoria,
deve informarne la Commissione e indicare le caratteristiche delle offerte in
questione. Secondo i bandi pubblicati sul TED - tenders electronic daily,
supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, solo il 7% degli
appalti pubblicati nella Gazzetta ufficiale ha un valore superiore a 5 milioni
di euro. Tuttavia, detti contratti rappresentano il 61% di tutto il
mercato UE degli appalti pubblici. La Commissione stima che riceverà ogni anno
un massimo di 35-45 bandi. Per contratti di valore stimato pari o
superiore a 5 000 000 EUR la Commissione dovrà adottare una decisione
relativa all’esclusione. Per tutti gli appalti la Commissione dovrà approvare
la prevista esclusione quando i beni e i servizi in questione siano oggetto di
una riserva in materia di accesso al mercato ai sensi degli accordi
internazionali conclusi dall’UE in materia di appalti pubblici. In mancanza di
tale accordo, la Commissione approva l’esclusione se il paese terzo in
questione applica misure restrittive nel settore degli appalti con conseguente
mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l’Unione
e il paese terzo in questione. Per valutare se esiste mancanza di sostanziale
reciprocità, la Commissione esamina in che misura la legislazione nazionale in
materia di appalti pubblici del paese in questione garantisca trasparenza in
linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici ed eviti
qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici
dell’Unione. Inoltre essa esamina in che misura le autorità pubbliche e/o i
singoli enti aggiudicatori applichino o adottino pratiche discriminatorie nei
confronti di beni, servizi e operatori economici dell’Unione. L’articolo 7 impone alle
amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori l’obbligo specifico di
informare gli altri offerenti in una gara d’appalto della decisione di
accettare un’offerta anormalmente bassa se il valore dei beni e dei servizi non
contemplati supera il 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi
inclusi nell’offerta. L’articolo 8 fissa le condizioni alle
quali la Commissione può avviare, di propria iniziativa o su richiesta degli
Stati membri o delle parti interessate, un’indagine esterna mirante ad
accertare se un paese terzo applica misure restrittive nel settore degli
appalti pubblici e le modalità di svolgimento dell’indagine. L’articolo 9 istituisce un meccanismo
di consultazione con i paesi terzi nel caso in cui, dopo aver condotto un’indagine
esterna nel settore degli appalti pubblici, la Commissione ritenga che il paese
in questione abbia adottato o applichi pratiche restrittive. Secondo tale
meccanismo, la Commissione inviterà il paese in questione ad avviare
discussioni al fine di eliminare le pratiche restrittive e assicurare la
trasparenza e la parità di trattamento per i fornitori, i beni e i servizi dell’UE.
Il regime di consultazione tiene conto delle diverse situazioni che potrebbero presentarsi:
esistenza di un meccanismo di risoluzione delle controversie per le pratiche
restrittive nel settore degli appalti che incidono su appalti contemplati,
adozione di misure correttive unilaterali o conclusione di un accordo
internazionale che preveda la parità di trattamento per i fornitori, i beni e i
servizi dell’UE in precedenza oggetto di pratiche restrittive. La Commissione è
autorizzata ad adottare un atto esecutivo per vietare l’esclusione delle
offerte comprendenti beni e servizi non contemplati originari di paesi con i
quali siano stati avviati negoziati sostanziali sull’accesso al mercato che
presentino una ragionevole probabilità di eliminare le pratiche restrittive
nell’immediato futuro. L’articolo 10 autorizza la Commissione
ad adottare un atto esecutivo concernente le “misure restrittive”, purché l’indagine
abbia confermato l’esistenza nel paese terzo di misure restrittive nel settore
degli appalti e che la Commissione abbia tentato di avviare discussioni sull’accesso
al mercato nell’ambito del meccanismo di consultazione. In linea di principio
tra tali misure possono rientrare: i) l’esclusione delle offerte costituite per
oltre il 50% da beni o servizi originari del paese in questione e/o ii) una
penalità obbligatoria applicabile sul prezzo dei beni o servizi appaltati
originari del paese in questione. L’articolo 11 stabilisce le norme per
la revoca o la sospensione delle misure restrittive adottate, nonché per l’adozione
della decisione della Commissione che vieta il ricorso all’articolo 6 da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori. L’articolo 12 definisce le norme in
materia di comunicazione agli offerenti dell’applicazione di misure restrittive
adottate dalla Commissione nell’ambito delle singole procedure di appalto
pubblico. L’articolo 13 stabilisce i casi in cui
le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sono autorizzati a
sospendere le misure adottate a norma del presente regolamento. Tale
disposizione mira a dare alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti
aggiudicatori il grado di flessibilità necessaria per soddisfare le loro
esigenze di acquisto e a garantire allo stesso tempo, mediante l’obbligo di
comunicazione, un adeguato controllo da parte della Commissione. Gli articoli 14 e 15 conferiscono alla
Commissione la delega di poteri per adottare atti delegati ai sensi dell’articolo
14 intesi a modificare l’allegato a seguito della conclusione da parte dell’Unione
di nuovi accordi internazionali nel settore degli appalti pubblici. L’articolo 16 prevede i rimedi
giuridici in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. L’articolo 17 prevede la pertinente
procedura di comitato per l’adozione degli atti di esecuzione. Inoltre,
conferisce alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per l’adozione
dei formulari tipo. L’articolo 18 contiene norme sulla
riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento. L’articolo 19 impone alla Commissione
di riferire sull’attuazione del presente regolamento almeno ogni tre anni dopo
la sua entrata in vigore. L’articolo 20 prevede l’abrogazione
degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. L’articolo 21 fissa la data di entrata
in vigore del presente regolamento. 2012/0060 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo all’accesso di beni e servizi di
paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell’Unione europea e
alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di beni e servizi
dell’Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8], visto il parere del Comitato delle regioni[9], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)(1) L’articolo 21 del trattato sull’Unione europea sancisce che l’Unione
definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato
livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al
fine, tra l’altro, di incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia
mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli
scambi internazionali. (2)(2) Ai sensi dell’articolo 206 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), l’Unione, tramite l’istituzione di un’unione doganale,
contribuisce nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio
mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi
internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle
barriere doganali e di altro tipo. (3)(3) Conformemente all’articolo 26 del TFUE, l’Unione adotta le misure
destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che
comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le
disposizioni dei trattati. (4)(4) L’articolo III, paragrafo 8, dell’accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)
del 1994 e l’articolo XIII dell’accordo generale sugli scambi di servizi (General
Agreement on Trade in Services - GATS) escludono gli appalti pubblici dall’ambito
di applicazione dalle principali discipline multilaterali dell’OMC. (5)(5) In seno all’Organizzazione mondiale del commercio e nel quadro
delle sue relazioni bilaterali, l’Unione sostiene un’ambiziosa apertura
internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici dell’Unione e
dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio
reciproco. (6)(6) Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati
degli appalti alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di
apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori
economici dell’Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore
degli appalti in molti dei partner commerciali dell’Unione. Queste pratiche
restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali. (7)(7) La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali[10]
e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi[11]
contengono soltanto poche disposizioni relative alla dimensione esterna della
politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, in particolare gli
articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Tuttavia, tali disposizioni hanno
un ambito di applicazione limitato e, a causa della mancanza di orientamenti in
materia, non sono applicate frequentemente dalle amministrazioni
aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori. (8)(8) Conformemente all’articolo 207 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea la politica commerciale comune in materia di appalti
pubblici deve essere basata su principi uniformi. (9)(9) Nell’interesse della certezza del diritto per gli operatori
economici e le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dell’Unione
e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall’Unione
europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli
appalti pubblici siano recepiti nell’ordinamento giuridico dell’UE in modo da
garantirne l’effettiva applicazione. È opportuno che la Commissione formuli
orientamenti sull’applicazione degli impegni internazionali già assunti dall’Unione
europea in materia di accesso al mercato. Occorre che tali orientamenti siano
aggiornati regolarmente e forniscano informazioni di facile uso. (10)(10) Gli obiettivi di migliorare l’accesso degli operatori
economici dell’UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi protetti da
misure restrittive e di preservare pari condizioni di concorrenza all’interno
del mercato unico europeo richiedono che il trattamento dei beni e servizi
originari di paesi terzi non contemplati dagli impegni internazionali assunti
dall’Unione sia armonizzato in tutta l’Unione europea. (11)(11) A tal fine, è opportuno stabilire norme in materia di
origine, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori
sappiano se i beni e i servizi sono contemplati da impegni internazionali
assunti dall’Unione europea. Occorre che l’origine di un bene sia determinata
conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario[12].
Conformemente al predetto regolamento occorre considerare beni dell’Unione i
beni ottenuti o prodotti interamente nell’Unione. Occorre che un bene alla cui
produzione hanno contribuito due o più paesi sia considerato originario del
paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale,
economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale
scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia
rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. È opportuno
che l’origine di un servizio sia determinata sulla base dell’origine della
persona fisica o giuridica che lo presta. Occorre che gli orientamenti di cui
al considerando 9 disciplinino l’applicazione pratica delle norme in materia di
origine. (12)(12) È necessario che la Commissione valuti se autorizzare le
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai sensi delle direttive
[2004/17/CE, 2004/18/CE e della direttiva […] del Parlamento europeo e del
Consiglio, del [….], sull’aggiudicazione di contratti di concessione[13]], a escludere dalla procedura,
per gli appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR, i
beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall’Unione
europea. (13)(13) Per motivi di trasparenza, occorre che le
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono avvalersi
della facoltà loro concessa dal presente regolamento di escludere dalla
procedura d’appalto le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi
terzi, nelle quali il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia
superiore al 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi, ne informino
gli operatori economici nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. (14)(14) Al fine di consentire alla Commissione di decidere sull’esclusione
dei beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati dagli impegni
internazionali assunti dall’Unione, occorre che le amministrazioni
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori informino la Commissione della loro
intenzione di escludere tali beni e servizi utilizzando un formulario tipo
contenente informazioni sufficienti. (15)(15) Per appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000
EUR è opportuno che la Commissione approvi la prevista esclusione se l’accordo
internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici tra l’Unione
e il paese di origine dei beni e/o dei servizi prevede per i beni e/o i servizi
per i quali viene proposta l’esclusione una riserva esplicita dell’Unione in
materia di accesso al mercato. In mancanza di tale accordo, è opportuno che la
Commissione approvi l’esclusione se il paese terzo applica misure restrittive
nel settore degli appalti, con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità
in termini di apertura del mercato tra l’Unione e il paese terzo in questione. La
mancanza di sostanziale reciprocità è presunta laddove le misure restrittive
nel settore degli appalti comportino una discriminazione grave e ricorrente degli
operatori economici, dei beni e dei servizi dell’UE. (16)(16) Per valutare se esiste mancanza di sostanziale
reciprocità, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la
legislazione nazionale in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisca
trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici
ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori
economici dell’Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le
autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti
aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di
beni, servizi e operatori economici dell’Unione. (17)(17) Occorre che
la Commissione possa impedire un eventuale impatto negativo della prevista
esclusione sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione.
Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l’Unione
in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e la Commissione
ritiene che vi siano ragionevoli prospettive di eliminare le pratiche
restrittive nell’immediato futuro, occorre che la Commissione possa adottare un
atto di esecuzione in base al quale per un periodo di un anno i beni e i
servizi originari del paese in questione non siano esclusi dalle procedure d’appalto. (18)(18) Alla luce del
fatto che l’accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti
pubblici dell’Unione europea rientra nell’ambito di applicazione della politica
commerciale comune, occorre che gli Stati membri o le amministrazioni
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possano limitare l’accesso di beni e
servizi dei paesi terzi alle loro procedure d’appalto mediante misure diverse
da quelle previste dal presente regolamento. (19)(19) Data la maggiore difficoltà che, nel contesto di offerte
comprendenti beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei
beni o servizi non contemplati supera il 50% del valore complessivo di tali
beni o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno
a valutare le spiegazioni fornite dagli offerenti, è opportuno prevedere una
maggiore trasparenza nel trattamento delle offerte anormalmente basse. Occorre
che, oltre a rispettare le norme di cui all’articolo 69 della direttiva sugli
appalti pubblici e all’articolo 79 della direttiva sugli appalti di enti
erogatori di acqua e di energia e di enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che
intende accettare un’offerta anormalmente bassa informi per iscritto gli altri
offerenti, indicando anche le ragioni del carattere anormalmente basso del
prezzo o dei costi applicati. In tal modo gli altri offerenti potranno
contribuire a una valutazione più precisa della possibilità che l’aggiudicatario
sia in grado di dare piena esecuzione al contratto alle condizioni precisate
nel bando di gara. Pertanto, tale informazione aggiuntiva permetterebbe di
creare condizioni di maggiore parità sul mercato degli appalti pubblici dell’UE. (20) Occorre che la Commissione
possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno
Stato membro, avviare in qualsiasi momento un’indagine esterna nel settore
degli appalti pubblici avente a oggetto presunte pratiche restrittive applicate
da un paese terzo. Al riguardo occorrerà in particolare considerare se la
Commissione avrà approvato una serie di proposte di esclusione in relazione a
un paese terzo conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del presente
regolamento. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (CE) n. 3286/94
del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie
nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio
dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali,
in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione
mondiale del commercio[14]. (21) Occorre che la Commissione
possa avviare un’indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua
disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o
applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici. Se l’esistenza
di pratiche restrittive nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata,
è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare
consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di
partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i
beni e i servizi dell’UE. (22)(22) Se le consultazioni con il paese in questione non
consentono un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione
alle gare d’appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell’UE,
occorre che la Commissione adotti misure restrittive appropriate. (23)(23) Le misure in questione possono comportare l’esclusione
obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici nell’Unione europea, o l’assoggettamento
delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ad una penalità
obbligatoria applicabile sul prezzo. Per evitare l’elusione di tali misure, può
essere inoltre necessario escludere talune persone giuridiche, controllate o
possedute da soggetti esteri ma stabilite nell’Unione europea, che non svolgono
attività commerciali sostanziali tali da avere un legame diretto ed effettivo
con l’economia di uno Stato membro interessato. Occorre che le misure
appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel
settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio. (24)(24) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli
enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità
in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo.
Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti
aggiudicatori possano sospendere le misure che limitano l’accesso di beni e
servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell’Unione
oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti per
soddisfare determinati bisogni pubblici essenziali, ad esempio la salute e la
sicurezza pubblica, o qualora l’applicazione delle misure possa comportare un
aumento sproporzionato dei prezzi o dei costi dell’appalto. (25)(25) In caso di applicazione non corretta da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori delle deroghe alle
misure che limitano l’accesso di beni e servizi non contemplati, occorre che la
Commissione possa applicare il meccanismo correttore di cui all’articolo 3
della direttiva 89/665/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori[15]
o all’articolo 8 della direttiva 92/13/CEE del Consiglio che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione
delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni[16]. Allo stesso scopo, occorre
che i contratti conclusi con un operatore economico in violazione di decisioni
della Commissione relative a proposte di esclusione comunicate dalle
amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o in violazione di
misure che limitano l’accesso dei beni e servizi non contemplati siano
dichiarati privi di effetti a norma della direttiva 2007/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[17]. (26)(26) Alla luce della politica generale dell’Unione per quanto
riguarda i paesi meno sviluppati, come prevista, tra l’altro, dal regolamento
(CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione
di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1°gennaio 2009,
è opportuno assimilare i beni e servizi provenienti da tali paesi ai beni e
servizi dell’Unione. (27)(27) Al fine di recepire nell’ordinamento giuridico dell’Unione
europea gli impegni internazionali assunti in materia di accesso al mercato
degli appalti pubblici dopo l’adozione del presente regolamento, occorre
delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo
290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica
dell’elenco di accordi internazionali allegato al presente regolamento. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (28)(28) Al fine di
garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre
attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali
competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione. (29) Per l’adozione degli atti di
esecuzione al fine di elaborare i formulari tipo per la pubblicazione di bandi
e avvisi, è opportuno che per la trasmissione delle comunicazioni alla
Commissione e per l’origine dei beni o dei servizi si faccia ricorso alla
procedura consultiva. Le decisioni in materia non hanno alcuna incidenza né da
un punto di vista finanziario né sulla natura e l’ambito di applicazione degli
obblighi previsti dal presente regolamento. Al contrario, questi atti hanno
carattere puramente amministrativo e sono intesi ad agevolare l’applicazione
delle norme stabilite dal presente regolamento. (30) È opportuno che la Commissione
riferisca almeno ogni tre anni in merito all’applicazione del presente
regolamento. (31) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e
opportuno, per conseguire l’obiettivo fondamentale di creare una politica
esterna comune nel settore degli appalti pubblici, fissare norme sul
trattamento dei beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali
assunti dall’Unione europea. Il presente regolamento sull’accesso di operatori
economici, beni e servizi dei paesi terzi si limita a quanto necessario per
conseguire tale obiettivo in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 4, del
trattato sull’Unione europea, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e campo di
applicazione
1. Il presente regolamento fissa
disposizioni per l’accesso di beni e servizi dei paesi terzi all’aggiudicazione,
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori dell’Unione,
di appalti per l’esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e la
prestazione di servizi e stabilisce procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso
di beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici dei paesi
terzi. 2. Il presente regolamento si
applica agli appalti rientranti nel campo di applicazione dei seguenti atti: (a)
direttiva [2004/17/CE]; (b)
direttiva [2004/18/CE]; (c)
direttiva [201./… sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione]. Il presente regolamento si applica all’aggiudicazione
degli appalti di beni o servizi acquistati a scopi pubblici e non a fini di
rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni o nella
prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale. Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per: (a)
“fornitore”: persona fisica o giuridica che offre
beni sul mercato; (b)
“prestatore di servizi”: persona fisica o giuridica
che offre sul mercato l’esecuzione di lavori e/o opere o la prestazione di
servizi; (c)
“amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore”:
amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’[articolo 1, paragrafo 9, della
direttiva 2004/18/CE], ente aggiudicatore ai sensi dell’[articolo 2 della
direttiva 2004/17/CE e degli articoli 3 e 4 della direttiva 20.. sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione]; (d)
“beni o servizi contemplati”: beni o servizi
originari di un paese con cui l’Unione europea ha concluso un accordo
internazionale in materia di appalti pubblici, comprensivo di impegni sull’accesso
al mercato, che contempla detti beni e servizi. L’allegato I del presente
regolamento contiene l’elenco degli accordi pertinenti; (e)
“beni o servizi non contemplati”: beni o servizi
originari di un paese con cui l’Unione europea non ha concluso un accordo
internazionale in materia di appalti pubblici comprensivo di impegni sull’accesso
al mercato, o beni o servizi originari di un paese con cui l’Unione ha concluso
un siffatto accordo che non contempla tuttavia detti beni e servizi; (f)
“misura”: provvedimento legislativo o regolamentare
oppure prassi o una combinazione degli stessi; (g)
“parte interessata”: società costituita
conformemente al diritto di uno Stato membro avente la sede legale, la sede
amministrativa centrale o lo stabilimento principale nell’Unione, direttamente
partecipante alla produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto
delle misure restrittive del paese terzo nel settore degli appalti. 2. Ai fini del presente
regolamento (a)
il termine “paese” può riferirsi ad uno Stato o ad
un territorio doganale a sé stante, senza considerazioni di sovranità; (b)
il termine “operatore economico” comprende entrambi
i concetti di fornitore e di prestatore di servizi; (c)
l’operatore economico che ha presentato un’offerta
è designato con il termine di “offerente”; (d)
ai fini del presente regolamento l’esecuzione di
lavori e/o opere ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e 201./..
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione] è considerata prestazione di
servizio; (e)
per “penalità obbligatoria applicabile sul prezzo”
si intende l’obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti
aggiudicatori di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo di servizi
e/o beni originari di taluni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto. Articolo 3
Norme in materia di origine
1. L’origine di un bene è
determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario[18]. 2. L’origine di un servizio è
determinata sulla base dell’origine della persona fisica o giuridica che lo
presta. Si ritiene che l’origine del prestatore del servizio sia: (a)
per le persone fisiche, il paese del quale la
persona è cittadino o in cui gode del diritto di residenza permanente; (b)
per le persone giuridiche: (1)
se il servizio non è prestato mediante una presenza
commerciale nell’Unione, il paese in cui la persona giuridica è costituita o
altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui
territorio la persona giuridica svolge un’attività commerciale sostanziale; (2)
se il servizio è prestato mediante una presenza
commerciale nell’Unione, lo Stato membro in cui la persona giuridica è
stabilita e nel cui territorio svolge un’attività commerciale sostanziale tale
da avere un legame diretto ed effettivo con l’economia dello Stato membro in
questione. Ai fini del punto 2, se la persona giuridica non
svolge un’attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed
effettivo con l’economia dello Stato membro in questione, l’origine è l’origine
delle persone fisiche o giuridiche che possiedono o controllano la persona
giuridica che presta il servizio. La persona giuridica che presta il servizio è
considerata: “posseduta” da persone di un determinato paese se
più del 50% del capitale proprio è di proprietà di persone di tale paese e “controllata”
da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare
la maggioranza dei suoi amministratori o comunque dirigerne legalmente l’operato. 3. Ai fini del presente regolamento,
i beni o servizi originari dei paesi dello Spazio economico europeo diversi
dagli Stati membri sono trattati come quelli originari degli Stati membri. Capo II
Trattamento di beni e servizi
contemplati e di beni e servizi non contemplati. Offerte anormalmente basse
Articolo 4
Trattamento dei beni e
servizi contemplati
Al momento dell’aggiudicazione degli appalti
per l’esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano i
beni e i servizi contemplati come beni e servizi originari dell’Unione europea. I beni o servizi originari dei paesi meno
sviluppati elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 sono
considerati beni e servizi contemplati. Articolo 5
Disposizioni in materia di
accesso dei beni e servizi non contemplati
I beni e servizi non contemplati possono
essere soggetti a misure restrittive adottate dalla Commissione: a) su richiesta di singole
amministrazioni aggiudicatrici/di singoli enti aggiudicatori conformemente all’articolo 6; b) in conformità agli articoli 10
e 11. Articolo 6
Autorizzazione delle
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori a escludere offerte
comprendenti beni e servizi non contemplati
1. Per contratti di valore
stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA), la Commissione valuta, su richiesta delle
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, se approvare l’esclusione
delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle
procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non
contemplati è superiore al 50% del valore complessivo dei beni o servizi che
costituiscono l’offerta, alle condizioni indicate di seguito. 2. Le amministrazioni
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono chiedere, sulla base del
paragrafo 1, l’esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti
indicano tale intenzione nel bando di gara pubblicato a norma dell’articolo 35
della direttiva 2004/18/CE o dell’articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell’articolo
26 della direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti
aggiudicatori impongono agli offerenti di fornire informazioni sull’origine dei
beni e/o dei servizi contenuti nell’offerta e il loro valore. Esse accettano l’autocertificazione
come dimostrazione preliminare del fatto che le offerte non possono essere
escluse in virtù del paragrafo 1. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente
aggiudicatore può chiedere all’offerente in qualsiasi momento nel corso della
procedura di presentare tutta la documentazione richiesta o parte di essa se
ciò appare necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo
per le dichiarazioni relative all’origine dei beni e dei servizi. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17,
paragrafo 3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti
aggiudicatori che ricevono offerte rispondenti alle condizioni del paragrafo 1,
per le quali intendono chiedere l’esclusione per questo motivo, ne informano la
Commissione. Mentre è in corso la procedura di comunicazione l’amministrazione
aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può proseguire l’analisi delle offerte. La comunicazione è inviata per via elettronica
mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per
stabilire i formulari tipo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Il formulario tipo
contiene le seguenti informazioni: (a)
denominazione e recapito dell’amministrazione
aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore; (b)
descrizione dell’oggetto dell’appalto; (c)
denominazione e recapito dell’operatore economico
la cui offerta sarebbe esclusa; (d)
informazioni sull’origine dell’operatore economico,
dei beni e/o dei servizi e loro valore. La Commissione può chiedere all’amministrazione
aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di fornire informazioni aggiuntive. Tali informazioni sono fornite entro otto giorni
lavorativi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di
ricezione della richiesta di informazioni aggiuntive. Se la Commissione non
riceve informazioni entro detto termine, il termine di cui al paragrafo 3 è
sospeso fino al momento in cui la Commissione riceve le informazioni richieste. 3. Per i contratti di cui al
paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che autorizza la
prevista esclusione entro il termine di due mesi a decorrere dal primo giorno
lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la comunicazione. Tali atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17,
paragrafo 2. Nei casi debitamente giustificati, il termine può essere prorogato
una volta per un massimo di due mesi, in particolare se le informazioni a
corredo della comunicazione o i documenti ad essa allegati sono incompleti o
inesatti o se i fatti riportati hanno subito modifiche sostanziali. Se, scaduto
il termine di due mesi o il periodo di proroga, la Commissione non ha adottato
una decisione con cui approva o respinge l’esclusione, l’esclusione si
considera respinta dalla Commissione. 4. Quando adotta atti di
esecuzione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione approva la prevista
esclusione nei seguenti casi: (a)
se l’accordo internazionale in materia di accesso
ai mercati degli appalti pubblici tra l’Unione e il paese di origine dei beni
e/o dei servizi contiene, per i beni e/o i servizi per i quali è proposta l’esclusione,
riserve esplicite dell’Unione sull’accesso al mercato; (b)
in mancanza di un accordo ai sensi della lettera a)
e se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti che
determinino la mancanza di sostanziale reciprocità nell’apertura del mercato
tra l’Unione e il paese terzo in questione. Ai fini della lettera b), la mancanza di
sostanziale reciprocità è presunta se le misure restrittive nel settore degli
appalti comportano discriminazioni gravi e ricorrenti nei confronti di
operatori economici, beni e servizi dell’Unione. Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del
paragrafo 3, la Commissione respinge la prevista esclusione se questa viola gli
impegni in materia di accesso al mercato assunti dall’Unione con gli accordi
internazionali da essa conclusi. 5. Nel valutare se esiste
mancanza di sostanziale reciprocità, la Commissione esamina i seguenti aspetti: (a)
in che misura la legislazione in materia di appalti
pubblici del paese in questione garantisce trasparenza in linea con le norme
internazionali nel settore degli appalti pubblici ed evita qualsiasi
discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell’Unione; (b)
in che misura le autorità pubbliche e/o le singole
amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori applicano o
adottano pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori
economici dell’Unione. 6. Prima di adottare una
decisione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede all’audizione dell’offerente
o degli offerenti in questione. 7. Le amministrazioni
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno escluso offerte conformemente
al paragrafo 1 ne fanno menzione nell’avviso di aggiudicazione dell’appalto
pubblicato a norma dell’articolo 35 della direttiva 2004/18/CE, dell’articolo 42
della direttiva 2004/17/CE o dell’articolo 27 della direttiva sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione. La Commissione adotta atti di esecuzione per
stabilire i formulari tipo degli avvisi di aggiudicazione dell’appalto. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo
17, paragrafo 3. 8. Il paragrafo 1 non si applica
se la Commissione ha adottato l’atto di esecuzione in materia di accesso temporaneo
dei beni e servizi originari di un paese che ha avviato negoziati sostanziali
con l’Unione europea ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4. Capo III
Disposizioni in materia di offerte
anormalmente basse
Articolo 7
Offerte anormalmente basse
L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente
aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell’articolo 69 della direttiva
sugli appalti pubblici o dell’articolo 79 della direttiva sulle procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni
dell’offerente, un’offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi
originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non
contemplati sia superiore al 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi
che costituiscono l’offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti
indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi
applicati. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente
aggiudicatore può astenersi dal comunicare le informazioni qualora la
comunicazione possa ostacolare il controllo dell’applicazione della normativa,
sia altrimenti contraria all’interesse pubblico, leda i legittimi interessi
commerciali degli operatori economici pubblici o privati o possa pregiudicare
la parità di concorrenza tra di essi. Capo IV
Indagini della Commissione,
consultazioni e misure intese a limitare temporaneamente l’accesso di beni e
servizi non contemplati al mercato degli appalti pubblici dell’Unione
Articolo 8
Indagini relative all’accesso
di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti
pubblici di paesi terzi
1. Se lo giudica nell’interesse
dell’Unione, la Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa
o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, un’indagine
esterna su presunte misure restrittive applicate nel settore degli appalti. In particolare, la Commissione considera se sono
state approvate esclusioni conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del
presente regolamento. Se avvia un’indagine, la Commissione pubblica un
avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con il quale invita
le parti interessate e gli Stati membri a fornirle tutte le informazioni
pertinenti entro un termine prestabilito. 2. L’indagine di cui al
paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 6. 3. La Commissione valuta se il
paese terzo in questione applica misure restrittive nel settore degli appalti
sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati
membri e/o dei dati da essa raccolti durante l’indagine, e conclude la
valutazione entro nove mesi dall’avvio dell’indagine. In casi debitamente
giustificati il termine può essere prorogato di tre mesi. 4. La Commissione, qualora in
esito all’indagine concluda che il paese terzo in questione non applica misure
restrittive nel settore degli appalti, adotta una decisione di chiusura dell’indagine.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo
17, paragrafo 2. Articolo 9
Consultazione del paese terzo
1. La Commissione, qualora in
esito ad un’indagine accerti che un paese terzo applica misure restrittive nel
settore degli appalti, invita il paese terzo in questione, se lo ritiene
giustificato nell’interesse dell’Unione, ad avviare consultazioni volte a
garantire che gli operatori economici, i beni e i servizi dell’Unione possano
partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici
nel paese terzo a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse agli
operatori economici, ai beni e ai servizi nazionali del paese terzo, nonché ad
assicurare l’applicazione dei principi di trasparenza e di parità di
trattamento. Se il paese in questione rifiuta di avviare
consultazioni, la Commissione, quando adotta atti di esecuzione a norma dell’articolo
10 per limitare l’accesso dei beni e dei servizi originari di tale paese terzo,
decide sulla base dei fatti accertati. 2. Se il paese in questione è
parte dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC o ha concluso con l’Unione
un accordo commerciale che comprende disposizioni in materia di appalti
pubblici, la Commissione applica i meccanismi di consultazione e/o le procedure
di risoluzione delle controversie di cui all’accordo quando le pratiche
restrittive si riferiscono agli appalti contemplati da impegni in materia di
accesso al mercato assunti dal paese in questione nei confronti dell’Unione. 3. Se, dopo l’avvio delle
consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di
riparazione/correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in
materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni o
porvi fine. La Commissione sorveglia l’applicazione delle
misure di riparazione/correttive, se del caso sulla base di informazioni
periodiche che può richiedere al paese terzo in questione. Se le misure di riparazione/correttive adottate
dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo
inadeguato, la Commissione può: i) riprendere le consultazioni con il paese terzo
in questione o avviare nuove consultazioni e/o ii) adottare, a norma dell’articolo 10, atti di
esecuzione per limitare l’accesso dei beni e servizi originari del paese terzo. Gli atti di esecuzione di cui al presente
paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17,
paragrafo 2. 4. Se dopo l’avvio delle
consultazioni risulta che il mezzo più idoneo per porre fine a pratiche
restrittive nel settore degli appalti è la conclusione di un accordo
internazionale, i relativi negoziati sono condotti conformemente agli articoli 207
e 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il paese ha
avviato negoziati sostanziali con l’Unione europea in materia di accesso al mercato
degli appalti pubblici, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in
base al quale i beni e i servizi originari del paese in questione non possono
essere esclusi dalle procedure di appalto ai sensi dell’articolo 6. 5. La Commissione può porre fine
alle consultazioni se il paese in questione assume impegni internazionali
concordati con l’Unione in uno dei seguenti ambiti: (a)
adesione all’accordo dell’OMC sugli appalti
pubblici, (b)
conclusione con l’Unione di un accordo bilaterale
che comprende impegni relativi all’accesso al mercato degli appalti pubblici, (c)
ampliamento degli impegni in materia di accesso al
mercato assunti nel quadro dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici o nel
quadro di un accordo bilaterale concluso con l’Unione in tale ambito. La Commissione può porre fine alle consultazioni
anche se le misure restrittive nel settore degli appalti sono ancora in vigore
nel momento in cui gli impegni sono assunti, purché questi comprendano
disposizioni dettagliate relative alla loro graduale eliminazione. 6. Se le consultazioni con il
paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro 15 mesi
dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e valuta l’eventualità di
adottare, ai sensi dell’articolo 10, atti di esecuzione per limitare l’accesso
dei beni e servizi originari del paese terzo. Articolo 10
Adozione di misure intese a
limitare l’accesso di beni e servizi non contemplati al mercato degli appalti
pubblici dell’UE
1. Se, in esito ad un’indagine
ai sensi dell’articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all’articolo 9,
è accertato che le misure restrittive nel settore degli appalti adottate o
applicate dal paese terzo determinano la mancanza di sostanziale reciprocità
nell’apertura del mercato tra l’Unione e il paese terzo, di cui all’articolo 6,
la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l’accesso
dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17,
paragrafo 2. 2. Le misure adottate ai sensi
del paragrafo 1 possono assumere una delle seguenti forme: (a)
l’esclusione delle offerte in cui più del 50% del
valore complessivo è costituito da beni o servizi non contemplati originari del
paese che ha adottato o applica pratiche restrittive nel settore degli appalti
e/o (b)
una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo
relativamente alla parte dell’offerta consistente in beni o servizi non
contemplati originari del paese che ha adottato o applica pratiche restrittive
nel settore degli appalti. 3. Le misure adottate
conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a: (a)
appalti pubblici di alcune categorie predefinite di
amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori; (b)
appalti pubblici per alcune categorie predefinite
di beni o servizi; (c)
appalti pubblici di importo fino ad una soglia
predefinita o superiore alla soglia. Articolo 11
Revoca o sospensione delle
misure
1. Se ritiene che non si
applichino più le ragioni che giustificavano le misure adottate a norma dell’articolo
9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, la Commissione può adottare un atto
esecutivo: (a)
per abrogare le misure o (b)
per sospendere l’applicazione delle misure per un
periodo massimo di un anno. Ai fini della lettera b), la Commissione può in
ogni momento ripristinare l’applicazione delle misure mediante un atto di
esecuzione. 2. Gli atti di esecuzione di cui
al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo
17, paragrafo 2. Articolo 12
Informazioni agli offerenti
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che avviano una procedura di appalto
soggetta a misure restrittive, adottate a norma dell’articolo 10 o ripristinate
a norma dell’articolo 11, ne fanno menzione nel bando di gara pubblicato a
norma dell’articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell’articolo 42
della direttiva 2004/17/CE. La Commissione adotta atti di esecuzione per
stabilire i formulari tipo secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17,
paragrafo 3. Se l’esclusione di un’offerta si basa sull’applicazione di misure
adottate a norma dell’articolo 10 o ripristinate a norma dell’articolo 11,
le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori ne informano gli
offerenti non aggiudicatari. Articolo 13
Deroghe
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare alla
procedura di aggiudicazione le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 se: (a)
non esistono beni o servizi dell’Unione e/o beni o
servizi contemplati che soddisfano i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente
aggiudicatore o (b)
l’applicazione delle misure comporterebbe un
aumento sproporzionato del prezzo o dei costi del contratto. 2. L’amministrazione
aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che non intende applicare le misure
adottate ai sensi dell’articolo 10 o ripristinate ai sensi dell’articolo 11 del
presente regolamento, menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai
sensi dell’articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell’articolo 42 della
direttiva 2004/17/CE. Ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni
di calendario dalla pubblicazione del bando di gara. La comunicazione è inviata per via elettronica
mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per
stabilire il formulario tipo per il bando di gara e per la comunicazione
secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 3. La comunicazione contiene le seguenti
informazioni: (a)
denominazione e recapito dell’amministrazione
aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore; (b)
descrizione dell’oggetto dell’appalto; (c)
informazioni sull’origine degli operatori
economici, dei beni e/o dei servizi da ammettere; (d)
ragioni alla base della decisione di non applicare
le misure restrittive e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga; (e)
se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta
utile dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. La Commissione può chiedere all’amministrazione
aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore in questione di fornire informazioni
aggiuntive. 3. L’amministrazione
aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che procede all’aggiudicazione mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara conformemente all’articolo
31 della direttiva 2004/18/CE o all’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE
e decide di non applicare una misura adottata ai sensi dell’articolo 10 o
ripristinata ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento, ne fa menzione
nell’avviso di aggiudicazione dell’appalto pubblicato ai sensi dell’articolo 35
della direttiva 2004/18/CE o dell’articolo 43 della direttiva 2004/17/CE
e ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto. La comunicazione è inviata per via elettronica
mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per
stabilire il formulario tipo dei bandi di gara e delle comunicazioni secondo la
procedura consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 3. La comunicazione contiene
le seguenti informazioni: (a)
denominazione e recapito dell’amministrazione
aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore; (b)
descrizione dell’oggetto dell’appalto; (c)
informazioni sull’origine degli operatori
economici, dei beni e/o dei servizi ammessi; (d)
ragioni alla base della decisione di non applicare
le misure restrittive e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga; (e)
se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta
utile dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Capo V
Delega di poteri e competenze di
esecuzione, relazioni e disposizioni finali
Articolo 14 Modifica dell’allegato
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 riguardo alla modifica
dell’allegato per tener conto della conclusione, da parte dell’Unione europea,
di nuovi accordi internazionali in materia di appalti pubblici. Articolo 15
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all’articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di
tempo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente
regolamento]. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né
il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data
in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 16
Attuazione
1. In caso di applicazione non
corretta delle deroghe di cui all’articolo 13 da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, la Commissione può applicare il
meccanismo correttore di cui all’articolo 3 della direttiva 89/665/CEE o all’articolo
8 della direttiva 92/13/CEE. 2. I contratti conclusi con un
operatore economico in violazione di atti di esecuzione della Commissione
adottati ai sensi dell’articolo 6 sulla prevista esclusione comunicata dalle
amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o in violazione di
misure adottate ai sensi dell’articolo 10 o ripristinate ai sensi dell’articolo
11 sono dichiarati privi di effetti ai sensi della direttiva 2007/66/CE. Articolo 17
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita
dal comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici istituito dalla
decisione 71/306/CEE[19]
del Consiglio e dal comitato istituito a norma dell’articolo 7 del regolamento
sugli ostacoli agli scambi[20].
I predetti comitati sono comitati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011 e il comitato competente è il comitato istituito dal
regolamento sugli ostacoli agli scambi. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011 e il comitato competente è il comitato istituito dalla
decisione 71/306/CEE del Consiglio. Articolo 18
Riservatezza
1. Le informazioni ricevute in applicazione
del presente regolamento sono usate solo per lo scopo per il quale sono state
richieste. 2. Né la Commissione né il
Consiglio né il Parlamento europeo né gli Stati membri né i loro funzionari
divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento,
salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite. 3. La parte che ha fornito le
informazioni può chiedere che le informazioni presentate siano trattate come
riservate e che siano accompagnate da un riassunto non riservato delle stesse o
dall’indicazione dei motivi per i quali non possono essere riassunte. 4. Quando una domanda intesa a
ottenere un trattamento riservato non risulta giustificata e quando la parte
che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la
pubblicazione integrale o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto
di tali informazioni. 5. I paragrafi da 1 a 4 non
ostano alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità dell’Unione.
Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti
interessate a che i loro segreti commerciali non siano divulgati. Articolo 19
Relazioni
Entro il 1° gennaio 2017 e almeno ogni tre
anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta
al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del
presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali
avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l’accesso per gli
operatori economici dell’Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta
alla Commissione le informazioni necessarie. Articolo 20
Abrogazione
Gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE
sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21.3.2012 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente ALLEGATO Elenco
degli accordi internazionali conclusi dall’Unione in materia di appalti
pubblici che comprendono impegni in materia di accesso al mercato Accordo multilaterale: - accordo sugli appalti pubblici (GU L 336 del
23.12.1994). Accordi bilaterali: - accordo di libero scambio tra la Comunità
europea e il Messico (GU L 276 del 28.10.2000 e GU L 157 del 30.6.2000); - accordo tra la Comunità Europea e la
Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (GU L 114
del 30.4.2002); - accordo di libero scambio tra la Comunità
europea e il Cile (GU L 352 del 30.12.2002); - accordo di stabilizzazione
e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e l’ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 87 del 20.3.2004); - accordo di stabilizzazione
e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Croazia, dall’altra (GU L 26 del 28.1.2005); - accordo di stabilizzazione
e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007); - accordo di stabilizzazione
e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Albania, dall’altra (GU L 107 del 28.4.2009); - accordo di libero scambio
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011). [1] Articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE sulle procedure in materia
di appalti nei servizi pubblici. [2] Direttiva 2004/18/CE per gli enti dei cosiddetti settori
tradizionali e direttiva 2004/17/CE per gli enti erogatori di acqua e di
energia e per gli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
(GU L 134 del 30.4.2004, rispettivamente pag. 1 e pag. 114). [3] COM(2011) 895 definitivo e COM(2011) 896 definitivo. [4] Oltre alle
risposte online sono stati inviati anche contributi scritti. [5] Approccio A: le autorità aggiudicatrici/gli enti
aggiudicatori dell’UE sarebbero tenuti, in linea di massima, ad escludere i
beni, i servizi e le imprese di paesi terzi non contemplati da impegni
internazionali dell’UE. [6] Approccio B: le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti
aggiudicatori dell’UE godrebbero della facoltà di decidere, previa
comunicazione alla Commissione, l’esclusione di beni, servizi e imprese di
paesi terzi non contemplati da impegni internazionali dell’UE. Inoltre, la
Commissione sarebbe dotata di uno strumento specifico che le permetterebbe di
condurre indagini sulla situazione di accesso al mercato per i beni, i servizi
e le imprese dell’UE e d’imporre misure restrittive sui beni e servizi
originari dei paesi terzi in cui i beni, i servizi e le imprese dell’UE non
godono di sufficiente accesso al mercato degli appalti pubblici. [7] COM(2011) 897 definitivo. [8] GU C [...] del [...], pag. [9] GU C [...] del [...], pag. [10] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. [11] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [12] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. [13] GU L [...] del [...], pag. [14] GU L 349 del 31.12.1994. [15] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33. [16] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14. [17] GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31. [18] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. [19] GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. [20] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.