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Document 52012PC0093
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on accounting rules and action plans on greenhouse gas emissions and removals resulting from activities related to land use, land use change and forestry
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura
/* COM/2012/093 final - 2012/0042 (COD) */
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura /* COM/2012/093 final - 2012/0042 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La necessità di un intervento immediato
contro i cambiamenti climatici Al termine del 2010, nell'ambito della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)
è stato riconosciuto che il riscaldamento globale non deve superare di oltre 2°C
le temperature registrate prima della rivoluzione industriale[1]. Si tratta di un aspetto
cruciale per limitare le conseguenze negative delle interferenze umane con il
sistema climatico. Le emissioni globali devono pertanto cominciare a diminuire.
Questo obiettivo a lungo termine richiede che entro il 2050 le emissioni
globali di gas a effetto serra siano ridotte di almeno il 50% rispetto ai
livelli del 1990[2]. Entro il 2050, i paesi industrializzati
dovrebbero ridurre collettivamente le proprie emissioni in misura compresa tra
l'80 e il 95% rispetto ai livelli del 1990. Nel medio termine, entro il 2020,
l'Unione si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra
del 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% in caso di condizioni favorevoli)[3]. Il settore dell'uso del suolo,
dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) non è preso in
considerazione nell'ambito di tale impegno. Tuttavia, la direttiva 2009/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra[4] (il sistema di scambio delle
quote di emissione dell'UE, "sistema UE ETS") e la decisione 406/2009/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli
sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al
fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020[5]
("decisione sulla condivisione dello sforzo"), indicano che tutti i
settori economici dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione entro il 2020.
Inoltre, l'articolo 9 della decisione 406/2009/CE invitava la Commissione a
valutare le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti
derivanti da attività LULUCF nell'impegno di riduzione assunto dall'Unione nonché
a formulare se del caso una proposta legislativa, garantendo nel contempo la
permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore nonché un
monitoraggio e una contabilizzazione accurati delle emissioni e degli
assorbimenti corrispondenti. A seguito di un'ampia consultazione degli
Stati membri e delle parti interessate, nonché di una valutazione d'impatto, la
Commissione propone dunque una decisione volta a fornire, in un primo tempo, un
quadro giuridico comprendente norme di contabilizzazione rigorose, armonizzate
e complete applicabili alle attività LULUCF, che tengano conto delle
caratteristiche specifiche del settore. La proposta stabilisce per il settore
LULUCF un quadro giuridico separato da quelli che regolano gli impegni
esistenti (UE ETS e decisione sulla condivisione dello sforzo), il che
significa che in questa fase il suddetto settore non verrebbe ufficialmente
incluso nell'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto
serra. Solo dopo aver predisposto solide norme di contabilizzazione e sistemi
di monitoraggio e di comunicazione, il settore LULUCF potrà essere
ufficialmente incluso negli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione.
A tal fine la Commissione ha inoltre presentato una proposta volta ad abrogare
la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
febbraio 2004, relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a
effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto[6], sostituendola con un
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a
livello nazionale e dell'Unione europea[7]. Il ruolo dell'uso del suolo e della
silvicoltura nei cambiamenti climatici Nell'Unione, le emissioni di gas a effetto
serra provengono principalmente dalla produzione di energia e da altre fonti
antropiche. Contemporaneamente, il carbonio è assorbito (eliminato)
dall'atmosfera tramite la fotosintesi e immagazzinato negli alberi e nei
prodotti del legno associati, in altre piante e nei suoli. Un uso adeguato dei
terreni e opportune pratiche di gestione silvicole e agricole possono dunque
limitare le emissioni di carbonio e aumentare l'assorbimento di quello presente
nell'atmosfera. Tali pratiche rientrano nel settore LULUCF, che include
principalmente le emissioni e gli assorbimenti di biossido di carbonio (CO2)
da parte degli ecosistemi terrestri, generalmente stimati come variazioni della
riserva di carbonio[8].
Nel 2009 il settore LULUCF ha assorbito dall'atmosfera un quantitativo di
carbonio pari a circa il 9% delle emissioni complessive di gas a effetto serra
dell'Unione negli altri settori. L'agricoltura, la silvicoltura, le industrie
correlate e l'energia costituiscono i settori economici più rilevanti per le
attività LULUCF e possono contribuire in vario modo a ridurre le emissioni e a
potenziare i pozzi di assorbimento. Le misure agricole volte a ridurre
la conversione dei pascoli e le perdite di carbonio provenienti dalla
coltivazione di terreni organici potrebbero includere il miglioramento delle
pratiche agronomiche, ad esempio grazie a una maggiore differenziazione delle
specie coltivate (ad esempio aumentando le leguminose) e a una maggiore
rotazione delle colture. Le pratiche agroforestali che aumentano le riserve di
carbonio presenti nei suoli potrebbero contribuire a ridurre le emissioni
associando, sulle stesse terre, l'allevamento di bestiame o la produzione di
colture alimentari alla coltivazione di alberi destinati alla produzione di
legname, energia o altri prodotti del legno. È inoltre possibile reintrodurre o
lasciare quantitativi di materiali organici nei terreni per migliorare la
produttività delle terre coltivate e dei pascoli, mentre la riumidificazione,
il ritiro dalla produzione o l'assenza di drenaggio dei suoli organici, incluse
le torbiere, e il ripristino dei suoli degradati possono avere un impatto
positivo rilevante in termini di mitigazione e biodiversità. In tali
condizioni, includere la gestione delle terre coltivate e dei pascoli nella
contabilizzazione delle emissioni costituirebbe un passo necessario verso il
pieno riconoscimento del contributo di queste attività al rispetto degli
impegni assunti in materia di lotta contro i cambiamenti climatici. Anche la silvicoltura offre varie
possibilità per favorire la mitigazione, ad esempio
grazie all'uso di pratiche come la conversione di aree non boschive in foreste
(imboschimento)[9],
evitando la conversione delle superfici forestali in altri tipi di terreni
(disboscamento), immagazzinando il carbonio nelle foreste esistenti grazie
all'allungamento dei periodi di rotazione forestale, evitando il taglio raso
(ossia la gestione forestale mediante sfoltimento o abbattimento selettivo) e
favorendo la conversione in foreste intatte, nonché promuovendo il ricorso
generalizzato a misure di prevenzione volte a limitare gli impatti di eventi
perturbanti come gli incendi, gli attacchi di parassiti e le tempeste. Le
foreste esistenti possono inoltre essere rese più produttive allineando
maggiormente la frequenza delle rotazioni al massimo produttivo, aumentando la
resa delle foreste a bassa produttività e intensificando la raccolta di rami e
residui di legno, a condizione che vengano salvaguardate la biodiversità, la
fertilità dei suoli e la materia organica. Altri risultati si possono ottenere
modificando la composizione delle specie e i ritmi di crescita. Oltre alle opportunità direttamente connesse alla
silvicoltura e all'agricoltura, anche le industrie ad esse correlate
(pasta e carta, trasformazione del legno) e i settori delle energie
rinnovabili offrono possibilità di mitigazione se la gestione delle
superfici agricole e delle foreste è finalizzata alla produzione di legno ed
energia. Il carbonio, oltre che negli alberi, in altre piante e nei suoli, può
essere anche immagazzinato per vari decenni in alcuni prodotti (ad esempio il
legname da costruzione). L'industria e le politiche orientate ai consumatori
possono offrire un importante contributo per aumentare l'uso prolungato e il
riciclaggio del legno e/o la produzione di pasta, carta ed altri prodotti del
legno, sostituendo in tal modo prodotti equivalenti a più alta intensità di
emissioni (ad es. cemento, acciaio, plastica ottenuta da combustibili fossili).
Di fatto, le bioindustrie possono far uso delle colture destinate alla
sostituzione di materiali (ad es. la canapa e l'erba da usare come materiali
isolanti al posto della fibra di vetro, la paglia per la fabbricazione di
mobili, il lino e il sisal per la fabbricazione di pannelli per le porte delle
auto, le bioplastiche) o alla produzione di energia (ad es. la biomassa al
posto dei combustibili fossili). Gli studi effettuati mostrano che per ogni
tonnellata di carbonio contenuto in prodotti del legno che sostituiscono
prodotti diversi dal legno è possibile ottenere una riduzione media delle
emissioni di gas a effetto serra pari a due tonnellate di carbonio[10]. Il fatto di estendere il regime di contabilizzazione
obbligatoria alla gestione delle foreste, delle terre coltivate e dei pascoli
darebbe maggiore visibilità alle misure adottate dagli agricoltori, dai
silvicoltori e dalle industrie forestali e fornirebbe la base per definire
incentivi politici volti a intensificare i loro sforzi di mitigazione. Se tali sforzi venissero contabilizzati, il loro
effetto globale sui gas a effetto serra sarebbe rispecchiato in modo più
corretto, con un conseguente miglioramento del rapporto costi-efficacia nel conseguire
gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Dato che l'uso delle terre agricole, la
silvicoltura e le industrie correlate differiscono molto da uno Stato membro
all'altro quanto al potenziale di emissioni, nessun approccio politico
unilaterale sarebbe in grado di adattarsi a tutti. Occorre un approccio su
misura, capace di adeguarsi alle varie forme di impiego dei terreni e alle
varie pratiche forestali. Il prerequisito fondamentale per proteggere e
potenziare le riserve di carbonio, nonché il ritmo degli assorbimenti, consiste
nel mettere su un piano di parità i vari tipi di misure applicabili ai vari
settori negli Stati membri (ad es. gestione dei pascoli o produzione di
bioenergia) tramite una contabilizzazione accurata e armonizzata delle emissioni
e degli assorbimenti derivanti dal settore LULUCF. Insufficienza delle politiche attuali Benché il settore LULUCF non venga ancora
contabilizzato nel quadro dell'obiettivo di riduzione delle emissioni fissato
dall'Unione per il 2020, esso è preso parzialmente in considerazione con
riguardo agli impegni assunti dall'Unione in sede UNCFFF nell'ambito del
protocollo di Kyoto ("protocollo di Kyoto"), approvato con decisione 2002/358/CE
del Consiglio[11]
per il periodo dal 2008 al 2012. Tuttavia, le
norme internazionali esistenti in materia di contabilizzazione, che
rappresentano un misto di pratiche volontarie e obbligatorie, presentano
notevoli inconvenienti. Soprattutto, la
contabilizzazione è facoltativa per la maggior parte delle attività LULUCF, in
particolare per la gestione delle foreste (che rappresenta circa il 70%
del settore) e per la gestione delle terre coltivate e dei pascoli (circa il 17%
del settore). Di conseguenza, nel corso del
primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto, la contabilizzazione
risulta molto variabile da uno Stato membro all'altro.
Un altro svantaggio è costituito dalla mancanza di incentivi a favore
della mitigazione dei cambiamenti climatici in silvicoltura. Occorre migliorare la contabilizzazione per
creare condizioni eque nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle
industrie connesse e dell'energia negli Stati membri al fine di garantire un
trattamento coerente per tutti sul mercato interno dell'Unione. Una stima affidabile e armonizzata delle emissioni
e degli assorbimenti in agricoltura e in silvicoltura richiede investimenti
nella capacità di monitoraggio e comunicazione delle informazioni. Persistono tuttavia divari significativi e il grado
di accuratezza e completezza dei dati comunicati deve essere migliorato,
soprattutto per quanto riguarda i suoli agricoli. I miglioramenti
apportati al monitoraggio e alla comunicazione delle informazioni non
servirebbero solo ad agevolare la contabilizzazione, ma offrirebbero anche un
indicatore valido, chiaro e visibile dei progressi compiuti nei settori
dell'agricoltura e della silvicoltura. È inoltre importante favorire la creazione
di sinergie con obiettivi di più vasta portata. Esistono
incentivi per promuovere l'uso della bioenergia[12], ma non esiste attualmente un
approccio coerente per attenuare i cambiamenti climatici nel settore LULUCF
tramite misure nel settore agricolo e forestale e nelle industrie collegate. La mitigazione dei
cambiamenti climatici potrebbe svolgere di fatto un ruolo sempre più importante
nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Nel
quadro della politica di sviluppo rurale dell'Unione dopo il 2013, l'offerta di
migliori incentivi alla cattura del carbonio in agricoltura e in silvicoltura
potrebbe contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all'adeguamento ai medesimi. Alcuni di questi
incentivi consentirebbero al tempo stesso di aumentare e proteggere le riserve
di carbonio e produrrebbero benefici collaterali per la biodiversità e
l'adattamento aumentando la capacità di ritenzione d'acqua e riducendo
l'erosione. La contabilizzazione obbligatoria dei flussi di carbonio associati
renderebbe più visibile il contributo positivo di queste misure e confermerebbe
il loro pieno contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici. La contabilizzazione del settore LULUCF chiarirebbe
inoltre i benefici della bioenergia sostenibile evidenziando con maggiore
chiarezza le emissioni ad esso correlate, in particolare quelle risultanti
dalla combustione della biomassa, che attualmente non vengono contabilizzate. Ciò rafforzerebbe gli incentivi costituiti dai
criteri di sostenibilità nel quadro degli obiettivi connessi alle energie
rinnovabili. Le attività LULUCF si distinguono tuttavia
dagli altri settori. Gli assorbimenti e le emissioni di gas a effetto serra in
questo settore sono il risultato di processi naturali relativamente lenti.
Possono passare decenni prima che misure come l'imboschimento abbiano effetti
significativi. Gli interventi volti ad aumentare gli assorbimenti e a ridurre
le emissioni in silvicoltura e in agricoltura andrebbero pertanto considerati
sul lungo periodo. Inoltre, le emissioni e gli assorbimenti sono fenomeni
reversibili: tali inversioni possono essere dovute ad eventi estremi come
incendi, tempeste, siccità o attacchi di parassiti che hanno un impatto sulla
copertura boschiva o agricola, oppure a decisioni legate alla gestione
(relative ad es. alla raccolta o all'impianto di alberi). Inoltre, le emissioni
e gli assorbimenti dovuti alle foreste fluttuano enormemente da un
anno all'altro; tali fluttuazioni, che in alcuni Stati membri
possono raggiungere anche il 35% del totale di emissioni annuali, sono dovute a
perturbazioni naturali e ad attività di raccolta. Ciò renderebbe difficile per
gli Stati membri conformarsi agli obiettivi annuali. Benché le emissioni e gli assorbimenti da
parte delle attività LULUCF vengano comunicati nell'ambito dell'UNFCCC e
parzialmente contabilizzati nel quadro del protocollo di Kyoto, il settore è
stato escluso dagli impegni assunti dall'Unione in materia di clima nell'ambito
del pacchetto su clima ed energia a causa delle gravi carenze riscontrate nelle
norme internazionali in materia di contabilizzazione delle emissioni e degli
assorbimenti provenienti da questo settore. Inoltre, al momento di fissare
l'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione si prevedeva che il
vertice sul clima di Copenaghen del 2009 si concludesse con un accordo
internazionale sul clima, comprendente norme di contabilizzazione rivedute per
le attività LULUCF, che avrebbero potuto in seguito essere adottate
dall'Unione. Le cose sono poi andate diversamente. Alcuni progressi sono stati tuttavia compiuti
nel corso della 17a conferenza delle parti dell'UNFCCC che fungeva
da riunione della parti del protocollo di Kyoto, tenutasi a Durban nel dicembre
2011. In quest'ambito, la decisione -/CMP.7 ha fissato le norme, le definizioni
e le modalità per la contabilizzazione del settore LULUCF a partire dal secondo
periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. In particolare, è stata
resa obbligatoria la contabilizzazione legata alle attività di gestione
forestale, anche in relazione ai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno, e
sono state fissate le definizioni di "perturbazione naturale" e
"drenaggio e riumidificazione delle zone umide". È dunque importante
che a livello dell'Unione si proceda in parallelo con quanto intrapreso a
livello internazionale. Le proposte giuridiche relative alla contabilizzazione
delle emissioni e degli assorbimenti provenienti da attività LULUCF nell'Unione
devono essere in linea con le decisioni adottate a livello internazionale al
fine di garantire un livello adeguato di coerenza; allo stesso tempo, ciò
dovrebbe tuttavia offrire all'Unione la possibilità di dare il buon esempio
nella prospettiva di un accordo internazionale applicabile a partire dal
secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La presente proposta è dunque volta a
integrare gradualmente il settore LULUCF nella politica climatica dell'Unione,
creando un contesto giuridico distinto che tenga conto delle caratteristiche
del settore e definendo un quadro contabile stabile e armonizzato. Soprattutto,
essa completerebbe la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra
di origine antropica provenienti da tutte le attività economiche all'interno
dell'Unione. In quest'ambito, la proposta aumenterebbe la visibilità degli
sforzi di mitigazione in corso e dei nuovi sforzi nei settori dell'agricoltura,
della silvicoltura e delle industrie correlate e fornirebbe una base per
definire adeguati incentivi politici (ad es. nell'ambito della PAC e in vista
della Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle
risorse[13]).
Il fatto di definire norme di contabilizzazione comuni creerebbe inoltre
condizioni di equità fra tutti gli Stati membri, consentendo di registrare
l'evoluzione delle riserve di carbonio dovuta all'uso di biomassa prodotta sul
mercato interno e completando le informazioni contabili relative alla
bioenergia a livello dell'economia. Ciò rafforzerebbe l'integrità ambientale
della politica dell'Unione in materia di clima. La proposta costituirebbe
infine un passo importante e necessario nella ricerca di mezzi efficaci sul
piano dei costi per perseguire obiettivi più ambiziosi in materia di clima. A
tal fine è dunque importante istituire norme di contabilizzazione rigorose e
armonizzate per il settore e garantire che esse contribuiscano ad affrontare le
sfide esistenti nella lotta ai cambiamenti climatici. 2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI
CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate All'inizio del 2010, nell'ambito del Programma
europeo per il cambiamento climatico è stato istituito un gruppo di esperti
sulla politica climatica per le attività LULUCF. Il gruppo riuniva una vasta
gamma di parti interessate: ONG ambientali, associazioni di categoria, esperti
delle amministrazioni pubbliche e ricercatori. L'obiettivo del gruppo era di
formulare e fornire contributi su temi cruciali connessi all'inclusione del
settore LULUCF tra gli sforzi compiuti dall'Unione a favore della mitigazione
dei cambiamenti climatici. Ciò ha contribuito a definire ed orientare i
lavori della Commissione. La relazione di sintesi contenente le
principali conclusioni è disponibile sul sito web della Commissione relativo
all'azione climatica[14]. Una consultazione pubblica online è stata
svolta nel 2010 per raccogliere pareri sulle opportunità e le sfide legate
all'inclusione del settore LULUCF negli impegni assunti dall'Unione con
riguardo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra[15]. Sono stati ricevuti in totale
153 contributi, che rappresentano il punto di vista di aziende private,
organizzazioni professionali e industriali, singoli cittadini e proprietari
fondiari privati, organizzazioni non governative, università, ricercatori e
autorità pubbliche. Le stesse domande sono state successivamente sottoposte
agli Stati membri, che hanno fatto pervenire 14 risposte. Sulla base dei dati
raccolti tramite la consultazione pubblica online possono essere evidenziati
gli aspetti seguenti: ·
la maggior parte degli interpellati ritiene che le
attività connesse all'uso del suolo potrebbero contribuire a mitigare i
cambiamenti climatici sia a breve termine (fino al 2020) che nel lungo periodo
(tra il 2020 e il 2050); ·
la maggioranza ha risposto che il settore LULUCF
andrebbe preso in considerazione negli obiettivi di riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra fissati dall'Unione per il 2020; molti ritenevano
inoltre che il settore andasse incluso solo a condizione che l'Unione sia
disposta ad assumere impegni più ambiziosi; ·
gli interpellati preferivano in genere un quadro di
contabilizzazione separato per il settore LULUCF anziché l'inclusione nell'UE
ETS o nell'ESD; ·
la maggior parte degli interpellati conveniva
inoltre sulla necessità di una maggiore armonizzazione e standardizzazione
nelle attività di comunicazione e monitoraggio all'interno dell'Unione; ·
la stragrande maggioranza riteneva che le politiche
unionali e nazionali esistenti non bastano a garantire che le attività di uso
del suolo contribuiscano a una mitigazione dei cambiamenti climatici. I risultati completi della consultazione
pubblica online e della consultazione con gli Stati membri sono
disponibili sulle pagine web pertinenti della Commissione[16]. Il 28 gennaio 2011 la Commissione ha infine
organizzato una riunione delle parti interessate a Bruxelles. Al dibattito
hanno preso parte circa 75 rappresentanti degli Stati membri, delle
associazioni di categoria, di ONG ambientali e di istituti di ricerca. Il
verbale dei lavori è inoltre disponibile sulle pagine web pertinenti della
Commissione[17]. Valutazione dell'impatto La valutazione dell'impatto ha esaminato tre
aspetti chiave che vanno affrontati nel valutare in che modo il settore LULUCF
andrebbe incluso negli impegni assunti dall'Unione con riguardo alla riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare: ·
come garantire valide norme di contabilizzazione
per le emissioni e gli assorbimenti; ·
come predisporre un valido meccanismo di
monitoraggio e comunicazione; ·
come istituire il quadro di azione adeguato per
includere il settore negli impegni assunti dall'Unione in materia di
cambiamenti climatici. Sulla base del quadro di azione volto ad
includere il settore LULUCF negli impegni dell'Unione, attualmente regolato
dalla decisione sulla condivisione dello sforzo e dall'UE ETS, la valutazione
d'impatto ha preso in esame tre opzioni di integrazione, ossia come parte della
suddetta decisione, come contesto separato oppure ritardando del tutto
l'inclusione. Ciascuna opzione affrontava le questioni della contabilizzazione
e del monitoraggio. I potenziali impatti sociali, economici e ambientali
delle varie opzioni sono stati esaminati nel dettaglio. La valutazione
d'impatto ha concluso che esistono buone ragioni per includere il settore
LULUCF negli impegni assunti dall'Unione in materia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra: migliorare la coerenza delle politiche,
l'integrità ambientale e l'efficienza economica. Ma
ciò sarà possibile solo a condizione di predisporre un quadro di azione
adeguato per il settore LULUCF. L'alta
variabilità del tasso di emissioni e assorbimenti nelle foreste rende
inadeguati gli obiettivi di riduzione del tipo fissato per gli altri settori. Anche i tempi lunghi necessari perché le misure di
mitigazione abbiano effetto distinguono il settore LULUCF dalla maggior parte
degli altri settori. Tenuto conto di quanto
precede, la valutazione d'impatto indica come opzione preferibile un
contesto giuridico separato per le attività LULUCF.
In termini di contabilizzazione, l'opzione ritenuta preferibile prevede la contabilizzazione
obbligatoria delle emissioni e degli assorbimenti provenienti sia dalle
attività agricole che da quelle forestali e riconosce la stessa importanza
alle azioni di mitigazione indipendentemente dal settore di provenienza
(silvicoltura, agricoltura, industrie correlate o settore dell'energia). Questa impostazione risulta maggiormente efficace
sotto il profilo dei costi e garantirà eque condizioni operative non solo agli
Stati membri ma anche ai vari settori del mercato interno dell'Unione. Essa fornirà inoltre un contesto per offrire
incentivi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle industrie correlate affinché
adottino misure di mitigazione, garantendo che tali misure siano visibili e
adeguatamente registrate. Un'ampia copertura
delle emissioni e degli assorbimenti garantirà inoltre che eventuali inversioni
vengano registrate nel sistema di contabilizzazione. È
tuttavia necessario che le azioni di mitigazione non vengano sospese. Potrebbero essere predisposti piani d'azione
nazionali per offrire una strategia e formulare previsioni per le attività
LULUCF. Si tratterebbe di una tappa intermedia
verso la piena integrazione del settore nelle attuali politiche. Dalla valutazione d'impatto è emersa anche la
necessità di migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni
al fine di rafforzare il quadro contabile e gli indicatori che permettono di
rilevare i progressi compiuti nel settore agricolo e forestale. La Commissione propone di conseguire tale obiettivo
in un contesto separato, ossia rivedendo la decisione relativa al meccanismo di
monitoraggio. A fini di comparabilità ed
efficienza dei costi sarebbe inoltre opportuno fare un miglior uso di strumenti
di monitoraggio unionali come LUCAS e CORINE. I risultati completi sono presentati nella
valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Sintesi della proposta L'obiettivo
principale della decisione proposta è di stabilire norme di contabilizzazione
rigorose ed esaurienti per il settore LULUCF nonché consentire il futuro
sviluppo della politica verso la piena inclusione di tale settore negli impegni
assunti dall'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra una volta che le condizioni lo consentano. A tal fine la decisione
proposta stabilisce un quadro per: ·
l'obbligo per gli Stati membri di contabilizzare le
emissioni di gas a effetto serra provenienti da fonti associate ad attività
agricole e forestali del settore LULUCF e gli assorbimenti ad opera di pozzi
associati alle stesse attività, nonché la contabilizzazione volontaria per
quanto concerne le attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione
delle zone umide; ·
le norme generali di contabilizzazione da
applicare; ·
le norme di contabilizzazione specifiche per
l'imboschimento, il rimboschimento, il disboscamento, la gestione delle
foreste, le variazioni nel bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del
legno, la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la
rivegetazione, il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide; ·
le norme di contabilizzazione specifiche per le
perturbazioni naturali; ·
l'adozione di piani d'azione LULUCF negli Stati
membri, volti a limitare o ridurre le emissioni provenienti da fonti associate
ad attività LULUCF e a mantenere o aumentare gli assorbimenti da parte di pozzi
associati alle stesse attività, nonché la valutazione di tali piani da parte
della Commissione; ·
il conferimento alla Commissione del potere di
aggiornare le definizioni di cui all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti
apportati alle definizioni adottate dagli organismi dell'UNFCCC o del
protocollo di Kyoto o in virtù di altri accordi multilaterali in materia di
cambiamenti climatici conclusi dall'Unione; di modificare l'allegato I per
aggiungere periodi di contabilizzazione e garantire la coerenza fra tali
periodi e i periodi corrispondenti applicabili agli impegni assunti dall'Unione
sulla riduzione delle emissioni in altri settori; di modificare l'allegato II
per aggiornare i livelli di riferimento conformemente ai livelli proposti dagli
Stati membri a norma dell'articolo 6, fatte salve le correzioni apportate a
norma della presente decisione; di rivedere le informazioni fornite
all'allegato III conformemente ai progressi scientifici nonché le condizioni
connesse alle norme di contabilizzazione applicabili per le perturbazioni
naturali previste all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei progressi
scientifici o di tener conto delle revisioni di atti adottati da organi
dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Basi giuridiche La base giuridica della presente proposta è
l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. La proposta persegue un obiettivo legittimo nell'ambito del campo di
applicazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, ovvero il contrasto ai cambiamenti climatici. La proposta
legislativa è volta a garantire, da parte degli Stati membri, una
contabilizzazione accurata e coerente delle emissioni provenienti da fonti
connesse ad attività LULUCF e degli assorbimenti da parte di pozzi connessi
alle stesse attività, e dunque a migliorare la disponibilità delle informazioni
necessarie per la definizione di politiche e l'adozione di decisioni nel quadro
degli impegni dell'Unione in materia di cambiamenti climatici, nonché a fornire
incentivi agli sforzi di mitigazione. Il conseguimento di tale obiettivo risulta
impossibile con interventi meno restrittivi della proposta legislativa. Principio di sussidiarietà Affinché l'intervento dell'Unione sia
giustificato, deve essere rispettato il principio di sussidiarietà. (a)
Natura transnazionale del problema (criterio di
necessità) I cambiamenti climatici costituiscono un tema
transfrontaliero che richiede un'azione congiunta da parte degli Stati membri.
Gli interventi nazionali da soli non riuscirebbero a conseguire gli obiettivi
comuni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati a livello
dell'Unione né sarebbero in grado di realizzare obiettivi o impegni concordati
a livello internazionale. Occorre dunque che l'Unione predisponga un quadro
giuridico che garantisca nella misura del possibile una contabilizzazione
armonizzata per il settore LULUCF al fine di rafforzare il suo contributo agli
impegni assunti dall'Unione in materia di cambiamenti climatici. (b)
Criterio di efficacia (valore aggiunto) In termini di efficacia, un intervento a
livello dell'Unione produrrebbe vantaggi evidenti rispetto all'intervento a
livello degli Stati membri. Poiché gli impegni fondamentali in materia di
cambiamenti climatici vengono assunti a livello dell'Unione, è a tale livello
che lo sviluppo degli strumenti di contabilizzazione richiesti risulta più
efficace. Inoltre, il superamento dei problemi identificati, come la necessità
di disporre di metodi di contabilizzazione precisi e coerenti per le diverse
attività LULUCF, richiede norme comuni per tutti gli Stati membri. Ciò può
essere garantito solo a livello dell'Unione. Questo contesto giuridico garantirà
l'efficacia del sistema ricorrendo a piani di azione LULUCF e sistemi di
contabilizzazione affidabili e armonizzati e consentendo una valutazione più
dettagliata dei progressi compiuti negli Stati membri. Ciò garantirà la
coerenza della politica climatica dell'Unione e ne rafforzerà l'efficienza
economica, migliorando ulteriormente l'integrità ambientale degli impegni
assunti dall'Unione in materia di clima. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni: non si spinge oltre ciò che è necessario per
il conseguimento degli obiettivi di migliorare la qualità dei dati relativi ai
cambiamenti climatici e garantire la conformità agli obblighi imposti e agli
impegni assunti a livello internazionale e dell'Unione. La proposta è in linea con l'obiettivo globale
dell'Unione di raggiungere gli obiettivi per essa previsti dal pacchetto su
clima ed energia, dal protocollo di Kyoto, dall'accordo di Copenaghen e dalle
decisioni n. 1/CP.16, 1/CMP.6 e 2/CMP.6 ("accordi di Cancún"). La proposta prevede l'attuazione di norme di
contabilizzazione simili a quelle discusse e applicate a livello
internazionale, ma più rigorose ed esaurienti, in particolare per quanto
riguarda la decisione -/CMP.7. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Come indicato nella scheda finanziaria
allegata alla presente decisione, quest'ultima sarà attuata utilizzando il
bilancio esistente e non inciderà sul quadro finanziario pluriennale. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI La proposta comprende una disposizione in
virtù della quale la Commissione riesaminerà le norme di contabilizzazione
previste dalla decisione entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla
fine del primo periodo di contabilizzazione. 2012/0042 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alle norme di contabilizzazione e ai
piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a
effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo,
ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[18], visto il parere del Comitato delle regioni[19], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il settore delle attività dell'Unione connesse
all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF)
è un pozzo netto che elimina dall'atmosfera una quantità di gas a effetto serra
equivalente a una quota significativa delle emissioni totali dell'Unione. Esso
dà luogo ad emissioni e assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra in
conseguenza delle variazioni nei quantitativi di carbonio immagazzinati nella
vegetazione e nei suoli. Le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dal settore LULUCF non sono contabilizzati negli obiettivi di
riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra assunti dall'Unione
per il 2020 a norma della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri
per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli
impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra entro il 2020[20],
e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio[21],
benché vengano in parte presi in considerazione ai fini del rispetto degli
obiettivi quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a norma
dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ("protocollo di
Kyoto") allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici ("UNFCCC"), approvato con decisione 2002/358/CE
del Consiglio[22]. (2)
L'articolo 9 della decisione 406/2009/CE prevede
che la Commissione valuti le modalità di inclusione delle emissioni e degli
assorbimenti di gas a effetto serra derivanti da attività di uso del suolo,
cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell'impegno di riduzione delle
emissioni assunto dall'Unione, garantendo nel contempo la permanenza e
l'integrità ambientale del contributo del settore, nonché un monitoraggio e una
contabilizzazione accurati di tali emissioni e assorbimenti. La presente
decisione deve pertanto fissare innanzitutto norme di contabilizzazione
applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti
dal settore LULUCF. Nel frattempo, per garantire la salvaguardia e il
rafforzamento delle riserve di carbonio, occorre inoltre provvedere affinché
gli Stati membri adottino piani di azione LULUCF che definiscano misure volte a
limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o ad aumentare gli assorbimenti
provenienti dal settore LULUCF. (3)
La 17a Conferenza delle Parti
dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel dicembre 2011, ha adottato la decisione
-/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che funge da riunione delle parti del
protocollo di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La suddetta decisione
fissa le norme di contabilizzazione per il settore LULUCF applicabili a partire
dal secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. La presente
decisione deve essere in linea con la decisione sopra menzionata per garantire
un adeguato livello di coerenza fra le norme interne dell'Unione e le
metodologie concordate nel quadro dell'UNFCCC. La presente decisione deve
inoltre rispecchiare le peculiarità del settore LULUCF dell'Unione. (4)
Le norme di contabilizzazione LULUCF devono
rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore agricolo e forestale per aumentare
il contributo alla riduzione di emissioni proveniente dai cambiamenti apportati
all'uso del suolo. La presente decisione deve disporre norme di
contabilizzazione applicabili su base obbligatoria alle attività silvicole di
imboschimento, rimboschimento, disboscamento e gestione delle foreste, nonché
alle attività agricole di gestione dei pascoli e delle terre coltivate. Deve
inoltre disporre norme di contabilizzazione applicabili su base volontaria alle
attività di rivegetazione e a quelle di drenaggio e riumidificazione delle zone
umide. (5)
Al fine di garantirne la loro integrità ambientale,
le norme di contabilizzazione applicabili al settore LULUCF dell'Unione devono
essere basate sui principi contabili stabiliti nelle decisioni -/CMP.7 e 16/CMP.1
della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo
di Kyoto. (6)
Le norme di contabilizzazione devono rispecchiare
in modo adeguato le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti dovute ad
attività umane. A tal riguardo, la presente decisione deve disporre l'uso di
metodologie specifiche con riguardo alle diverse attività LULUCF. Le emissioni
e gli assorbimenti connessi ad attività di imboschimento, rimboschimento e
disboscamento sono il diretto risultato di interventi umani e andrebbero
pertanto contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, dato che non tutte le
emissioni e gli assorbimenti derivanti dalla gestione delle foreste sono
antropogenici, le norme di contabilizzazione corrispondenti devono prevedere
l'uso di livelli di riferimento che consentano di escludere gli effetti di
caratteristiche naturali e proprie di un paese specifico. I livelli di
riferimento costituiscono stime delle emissioni o degli assorbimenti annui
netti risultanti dalla gestione delle foreste sul territorio di uno Stato
membro per gli anni compresi in un determinato periodo di contabilizzazione e
devono essere fissati secondo modalità trasparenti conformemente alla decisione
-/CMP.7. Tali livelli devono essere aggiornati per rispecchiare i miglioramenti
apportati alle metodologie o ai dati disponibili negli Stati membri.
Date le incertezze inerenti alle proiezioni su cui si basano i livelli di
riferimento, le norme di contabilizzazione devono fissare un limite massimo
applicabile alle emissioni e agli assorbimenti netti connessi alla gestione
delle foreste che possono essere contabilizzati. (7)
Le norme di contabilizzazione devono consentire agli
Stati membri di indicare con precisione nei loro conti il momento in cui hanno
luogo emissioni di gas a effetto serra provenienti dal legno raccolto, per
fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti da tale legno con lunghi cicli
di vita. La funzione di decadimento di primo grado applicabile alle emissioni
risultanti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno dovrebbe dunque
corrispondere all'equazione 12.1 degli orientamenti 2006 del gruppo
intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) per gli inventari nazionali
dei gas a effetto serra e i valori di emivita per default corrispondenti
dovrebbero essere basati sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti IPCC 2003
sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la
silvicoltura. (8)
Poiché da un anno all'altro le emissioni e gli
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalle attività agricole
fluttuano molto meno rispetto a quelli connessi alle attività forestali, gli
Stati membri devono contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a
effetto serra provenienti da attività di gestione delle terre coltivate e dei
pascoli in relazione al proprio anno di riferimento, conformemente alla loro
relazione iniziale riveduta sui dati relativi alle emissioni nell'anno di riferimento
quale presentata all'UNFCCC a norma della decisione 13/CMP.1 della Conferenza
delle Parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto
(decisione n. 13/CMP.1). (9)
Le perturbazioni naturali, come gli incendi, le
infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi
e le perturbazioni geologiche, possono comportare emissioni o riduzioni di gas
a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare
un'inversione degli assorbimenti precedenti. Poiché un'inversione può essere
anche il risultato di decisioni legate alla gestione, come quella di
raccogliere alberi o di piantarli, la presente decisione deve garantire che le
inversioni degli assorbimenti dovute a interventi umani vengano accuratamente
registrate nella contabilizzazione LULUCF. La presente decisione deve inoltre
offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere da tale
contabilizzazione le emissioni risultanti da perturbazioni che essi non sono in
grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano le suddette
disposizioni non deve tuttavia condurre a una sottovalutazione indebita delle
emissioni. (10)
Le norme in materia di comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai
cambiamenti climatici, incluse le informazioni sul settore LULUCF, rientrano
nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a
livello nazionale e dell'Unione europea (COM/2011/0789 definitivo – 2011/0372
(COD)] ed esulano pertanto dal campo di applicazione della presente decisione. (11)
Le fluttuazioni da un anno all'altro nelle
emissioni e negli assorbimenti, la frequente necessità di ricalcolare taluni
dati comunicati e i tempi lunghi necessari affinché le modifiche apportate alle
pratiche agricole e forestali abbiano un effetto sulla quantità di carbonio
immagazzinata nella vegetazione e nei suoli renderebbero la contabilizzazione
del settore LULUCF inaccurata e inaffidabile se compilata su base annua. La
presente decisione deve dunque predisporre periodi di contabilizzazione più
lunghi e maggiormente adeguati. (12)
I piani di azione LULUCF degli Stati membri devono
prevedere misure volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o
aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF. Ciascun piano di
azione LULUCF deve contenere determinate informazioni secondo quanto
specificato nella presente decisione. Inoltre, al fine di promuovere le buone
pratiche, l'allegato della presente decisione deve fissare un elenco indicativo
di misure che potrebbero anche essere incluse in tali piani.
La Commissione deve valutare periodicamente il contenuto e l'attuazione
dei piani di azione LULUCF degli Stati membri e, ove del caso, fornire
raccomandazioni per rafforzare l'azione degli Stati membri. (13)
È opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea al fine di aggiornare le definizioni stabilite
all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti apportati alle definizioni
adottate dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da un altro
accordo multilaterale in materia di cambiamenti climatici concluso dall'Unione;
di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e
garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi corrispondenti applicabili
agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri
settori; di modificare l'allegato II con livelli di riferimento aggiornati
conformemente ai livelli di riferimento contenuti nelle proposte presentate
dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 su riserva delle correzioni
apportate a norma della presente decisione; di rivedere le informazioni fornite
all'allegato III conformemente ai progressi scientifici nonché le condizioni
connesse alle norme di contabilizzazione per le perturbazioni naturali
stabilite all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei progressi scientifici o di
rispecchiare le revisioni degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o del
protocollo di Kyoto. È particolarmente importante che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.
Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la
Commissione deve anche garantire una trasmissione corretta e tempestiva dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (14)
Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, a motivo
della loro natura, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli
Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti
dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto
e campo di applicazione La presente decisione fissa le norme di
contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti da
attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla
silvicoltura. Essa prevede inoltre che gli Stati membri dispongano piani di
azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare
gli assorbimenti, nonché la valutazione di tali piani da parte della
Commissione. Articolo 2 Definizioni 1.
Ai fini della presente decisione si intende per: (a)
"emissioni": le emissioni antropogeniche
di gas a effetto serra a partire da fonti; (b)
"assorbimenti": gli assorbimenti antropogenici
di gas a effetto serra ad opera di pozzi; (c)
"imboschimento": la conversione in
foresta, per azione antropica diretta, di un'area che non è stata boschiva per
un periodo di almeno 50 anni, mediante impianto, semina e/o un intervento umano
di sostegno alle modalità naturali di propagazione, se tale conversione ha
avuto luogo dopo il 1° gennaio 1990; (d)
"rimboschimento": la conversione in
foresta, per azione antropica diretta, di un'area non boschiva mediante
impianto, semina e/o un intervento umano di sostegno alle modalità naturali di
propagazione, su un terreno precedentemente coperto da foresta, ma che è stato
convertito in terreno non forestale, se tale conversione ha avuto luogo dopo il
1° gennaio 1990; (e)
"disboscamento": la conversione, per
azione antropica diretta, di una foresta in un'area non boschiva, se tale
conversione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1990; (f)
"gestione delle foreste": ogni attività
risultante da un sistema di pratiche applicabili a una foresta e volto a
migliorare le funzioni ecologiche, economiche o sociali della foresta; (g)
"gestione delle terre coltivate": ogni
attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a un terreno adibito
a colture agricole e a un terreno ritirato dalla produzione o temporaneamente
non adibito alla produzione di colture; (h)
"gestione dei pascoli": ogni attività
risultante da un sistema di pratiche applicabili ai terreni utilizzati per la
produzione zootecnica e volta a controllare o condizionare la quantità e il
tipo di vegetazione e di animali prodotti; (i)
"rivegetazione": qualsiasi azione
antropica diretta volta ad accrescere la riserva di carbonio di un sito che
copra una superficie minima di 0,05 ettari, tramite la propagazione di
vegetazione, purché tale attività non costituisca un intervento di imboschimento
o di rimboschimento; (j)
"riserva di carbonio": la quantità di
carbonio elementare immagazzinata in un bacino di carbonio, espressa in milioni
di tonnellate; (k)
"drenaggio e riumidificazione delle zone
umide": ogni attività risultante da un sistema di drenaggio o
riumidificazione di aree di una superficie minima di 1 ettaro e sui cui
sia presente suolo organico, purché l'attività non costituisca un'altra
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e dove il drenaggio consista in
una riduzione, per azione antropica diretta, della falda freatica del suolo, e
la riumidificazione consista nell'inversione parziale o totale, per azione
antropica diretta, di tale drenaggio; (l)
"fonte": qualsiasi processo, attività o
meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un
precursore di un gas a effetto serra; (m)
"pozzo": qualsiasi processo, attività o
meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un
precursore di un gas a effetto serra; (n)
"bacino di carbonio": la totalità o una
parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno
Stato membro nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di
un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra
contenente carbonio; (o)
"precursore di un gas a effetto serra":
un composto chimico che partecipa alle reazioni chimiche che producono uno dei
gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2; (p)
"prodotto ottenuto dall'estrazione del
legno": qualsiasi prodotto dell'estrazione del legno, inclusi il materiale
ligneo e la corteccia, che ha lasciato un sito in cui il legno viene raccolto; (q)
"foresta": un'area di terreno di almeno 0,5
ettari, con copertura arborea o densità equivalente pari almeno al 10% della
superficie, coperta da alberi in grado di raggiungere un'altezza di almeno 5
metri nella fase di maturità sul luogo di crescita, inclusi i giovani
popolamenti naturali in fase di crescita, o un impianto che deve ancora
raggiungere una copertura arborea o densità equivalente pari almeno al 10% o
un'altezza di almeno 5 metri, compresa qualsiasi superficie che normalmente
costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente
presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause
naturali, ma che si prevede tornerà ad essere coperto da foresta; (r)
"copertura arborea": la quota di una
determinata superficie coperta da chiome arboree, espressa in percentuale; (s)
"densità di popolazione": la densità di
alberi in piedi e in crescita su una superficie coperta da foresta, misurata in
base a un metodo definito dallo Stato membro; (t)
"perturbazione naturale": ogni evento o
circostanza non antropogenici che provocano un rilascio significativo di
emissioni dalle foreste o dai suoli agricoli e il cui manifestarsi sfugge al
controllo dello Stato membro interessato, a condizione che lo Stato membro
suddetto sia anche obiettivamente incapace di limitare in misura significativa
l'effetto del fenomeno o della circostanza sulle emissioni, anche
successivamente al loro verificarsi; (u)
"valore di emivita": il numero di anni
necessari al contenuto di carbonio di un prodotto del legno per dimezzarsi
rispetto al quantitativo iniziale; (v)
"metodo di ossidazione istantanea":
metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio
nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti
ottenuti dall'estrazione del legno avviene nel momento in cui uno Stato membro
include tali prodotti nei propri conti a norma della presente decisione; (w)
"abbattimento di salvataggio": ogni
attività consistente nel recupero di legname colpito da una perturbazione
naturale e che può essere ancora utilizzato almeno in parte. 2.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare le definizioni di cui
al paragrafo 1 del presente articolo per adattarle alle definizioni modificate
adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di un altro
accordo multilaterale relativo ai cambiamenti climatici concluso dall'Unione. Articolo 3 Obbligo
di redigere e mantenere una contabilizzazione LULUCF 1.
Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui
all'allegato I, gli Stati membri redigono e mantengono una contabilizzazione
che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti
dalle attività praticate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti
categorie: (a)
imboschimento; (b)
rimboschimento; (c)
disboscamento; (d)
gestione delle foreste; (e)
gestione delle terre coltivate; (f)
gestione dei pascoli. Gli Stati membri possono inoltre redigere e
mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli
assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione e di drenaggio e
riumidificazione delle zone umide. 2.
La contabilizzazione di cui al paragrafo 1 include
le emissioni e gli assorbimenti dei seguenti gas a effetto serra: (a)
biossido di carbonio (CO2); (b)
metano (CH4); (c)
ossido di azoto (N2O). 3.
Gli Stati membri includono nella propria
contabilizzazione una determinata attività di cui al paragrafo 1 a decorrere
dall'inizio dell'attività o dal 1° gennaio 2013, a seconda di quale delle due
date risulti più recente. Articolo 4 Norme
generali in materia di contabilizzazione 1.
Nell'ambito della contabilizzazione di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri indicano le fonti con un segno
positivo (+) e i pozzi con un segno negativo (-). 2.
Le emissioni e gli assorbimenti risultanti da
attività che rientrano in una o più categorie di attività di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, vengono contabilizzati in un'unica categoria. 3.
Gli Stati membri, sulla base di dati trasparenti e
verificabili, determinano le superfici su cui è condotta un'attività che
rientra in una delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Essi
garantiscono che tali superfici siano precisamente identificabili nell'ambito
della contabilizzazione relativa alla categoria corrispondente. 4.
Gli Stati membri includono nella propria
contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ogni variazione della
riserva di carbonio immagazzinata nei seguenti bacini: (a)
biomassa superficiale; (b)
biomassa sotterranea; (c)
lettiera del sottobosco; (d)
legno morto; (e)
carbonio organico nel suolo; (f)
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non
contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio di cui al primo comma,
lettere da a) ad e), se il bacino di carbonio in questione non costituisce un
pozzo in declino o una fonte. Gli Stati membri considerano che un bacino di
carbonio non costituisce un pozzo in declino o una fonte solo quando ciò sia dimostrato
sulla base di dati trasparenti e verificabili. 5.
Gli Stati membri chiudono la contabilizzazione di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, al termine di ciascun periodo di
contabilizzazione di cui all'allegato I specificando le emissioni totali e gli
assorbimenti totali contabilizzati nel corso del periodo considerato. 6.
Gli Stati membri mantengono una registrazione
completa e accurata di tutti i metodi e i dati impiegati per conformarsi ai
loro obblighi a norma della presente decisione. 7.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare l'allegato I per
aggiungere periodi di contabilizzazione e per garantire la coerenza fra tali
periodi e i periodi di contabilizzazione corrispondenti applicabili agli
impegni in materia di riduzione delle emissioni assunti dall'Unione in altri
settori. Articolo 5 Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il
disboscamento 1.
Nella contabilizzazione relativa al rimboschimento,
gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano
unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano boschivi al 1°
gennaio 1990. 2.
Quando gli Stati membri contabilizzano le
variazioni nette delle emissioni e degli assorbimenti di biossido di carbonio (CO2)
risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento, tali
variazioni nette rappresentano il totale degli assorbimenti e delle emissioni
per gli anni compresi in ciascun periodo di contabilizzazione specificato
all'allegato I, calcolati sulla base di dati trasparenti e verificabili
addizionando, per ogni anno del periodo considerato, la differenza fra la
riserva di carbonio al 31 dicembre e la riserva di carbonio al 1° gennaio dello
stesso anno. 3.
Quando gli Stati membri registrano nella propria
contabilizzazione le emissioni di metano (CH4) e di ossido di azoto
(N2O) risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e
disboscamento, tali emissioni rappresentano il totale delle emissioni per gli
anni compresi in ciascun periodo di contabilizzazione specificato all'allegato
I, calcolati sulla base di dati trasparenti e verificabili addizionando le
emissioni relative a ciascun anno dello stesso periodo. 4.
Gli Stati membri continuano a redigere e mantenere
una contabilizzazione che rispecchi le emissioni e gli assorbimenti risultanti
da terreni che sono stati identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3,
come soggetti a imboschimento, rimboschimento o disboscamento, anche quando
tale attività non venga più condotta su quei terreni. 5.
Gli Stati membri fanno uso della stessa unità di
valutazione spaziale per determinare le aree forestali oggetto di
imboschimento, rimboschimento e disboscamento. Articolo 6 Norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste 1.
Nella contabilizzazione relativa alla gestione
delle foreste, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti
risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun
periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui viene sottratto il valore
ottenuto moltiplicando il numero di anni che costituiscono tale periodo per il
loro livello di riferimento indicato nell'allegato II. 2.
Se per un dato periodo di contabilizzazione il
calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati membri registrano
nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste un
quantitativo totale di emissioni e assorbimenti non superiore al 3,5% delle
emissioni da loro registrate nel proprio anno di riferimento, quali figuranti
nelle loro relazioni iniziali rivedute relative alle emissioni dell'anno di
riferimento presentate all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1,
escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, moltiplicate per il numero di anni del periodo di
contabilizzazione considerato. 3.
Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di
calcolo che essi applicano alla propria contabilizzazione relativa alle
attività di gestione delle foreste siano coerenti con i metodi di calcolo applicati
per il calcolo dei propri livelli di riferimento di cui all'allegato II con
riguardo agli aspetti seguenti: (a)
bacini di carbonio e gas a effetto serra; (b)
superficie oggetto di gestione forestale; (c)
prodotti ottenuti dall'estrazione del legno; (d)
perturbazioni naturali. 4.
Al massimo un anno prima del termine di ciascun
periodo di contabilizzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione
proposte di livelli di riferimento riveduti per il periodo di contabilizzazione
successivo secondo il metodo di cui alla decisione -/CMP.7, impiegato per il
calcolo dei livelli di riferimento fissati nella suddetta decisione. 5.
In caso di modifiche delle pertinenti disposizioni
della decisione -/CMP.7, gli Stati membri comunicano alla Commissione
proposte di livelli di riferimento riveduti che rispecchiano tali modifiche al
massimo entro sei mesi dalla data di adozione. 6.
Quando uno Stato membro può disporre di metodi
migliori che gli consentono di calcolare i livelli di riferimento con maggiore
accuratezza o in caso di un miglioramento significativo della qualità dei dati
a cui ha accesso, esso comunica senza indugio alla Commissione proposte di
livelli di riferimento riveduti che rispecchino tali cambiamenti. 7.
Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati membri
precisano il quantitativo di emissioni annue risultanti da perturbazioni
naturali che sono state incluse nella loro proposta di livelli di riferimento
riveduti e il metodo impiegato per stimare tale quantitativo. 8.
La Commissione verifica l'accuratezza delle
proposte di livelli di riferimento riveduti. 9.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 12 per aggiornare secondo le necessità
i livelli di riferimento di cui all'allegato II. 10.
Gli Stati membri registrano nella propria
contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste l'impatto di ogni
modifica dell'allegato II con riguardo all'intero periodo di contabilizzazione
interessato. Articolo 7 Norme di contabilizzazione per i prodotti ottenuti dall'estrazione del
legno 1.
Gli Stati membri registrano nella propria
contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni
provenienti da prodotti ottenuti dall'estrazione del legno contenenti carbonio
al 1° gennaio 2013, anche se i suddetti prodotti sono stati raccolti prima di
tale data. 2.
Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 3,
paragrafo 1, relativi ai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno, gli Stati
membri registrano le emissioni risultanti dai seguenti prodotti ottenuti
dall'estrazione del legno sulla base di calcoli conformi alla funzione di
decadimento di primo grado e ai valori di emivita per default indicati
nell'allegato III: (a)
carta; (b)
pannelli di legno; (c)
legno segato. Gli Stati membri possono utilizzare valori di
emivita propri di ciascun paese al posto di quelli indicati nell'allegato III,
a condizione che tali valori siano determinati dagli Stati membri sulla base di
dati trasparenti e verificabili. Nella contabilizzazione relativa ai prodotti
ottenuti dall'estrazione del legno esportati, gli Stati membri possono
utilizzare valori di emivita propri al posto di quelli indicati nell'allegato
III, a condizione che tali valori siano determinati dagli Stati membri sulla
base di dati trasparenti e verificabili sull'uso di tali prodotti nel paese
d'importazione. 3.
Quando gli Stati membri registrano nella propria
contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni di
biossido di carbonio (CO2) provenienti dai prodotti dell'estrazione
del legno nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi, essi applicano a tal fine
il metodo di ossidazione istantanea. 4.
Quando gli Stati membri registrano nella propria
contabilizzazione le emissioni provenienti dai prodotti ottenuti
dall'estrazione del legno, essi applicano anche a tal fine il metodo di
ossidazione istantanea. 5.
Uno Stato membro registra nella propria
contabilizzazione le emissioni provenienti da prodotti ottenuti dall'estrazione
del legno solo quando tali emissioni derivano da prodotti dell'estrazione del
legno rimossi da terreni inclusi nella contabilizzazione del medesimo Stato
membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. 6.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le informazioni indicate
all'allegato III in funzione del progresso scientifico. Articolo 8 Norme
di contabilizzazione per la gestione delle terre coltivate, la gestione dei
pascoli, la rivegetazione e il drenaggio e la riumidificazione delle zone
umide 1.
Nella contabilizzazione relativa alla gestione
delle terre coltivate e alla gestione dei pascoli, gli Stati membri registrano
le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come
emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui
all'allegato I, cui viene sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero
di anni del periodo di contabilizzazione interessato per le emissioni e gli
assorbimenti dello Stato membro risultanti da tali attività nel suo anno di
riferimento, quali figuravano nella relazione iniziale riveduta relativa alle
emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC a norma dell'allegato
della decisione 13/CMP.1. 2.
Quando uno Stato membro decide di redigere e
mantenere una contabilizzazione per le attività di rivegetazione e/o drenaggio
e riumidificazione di zone umide, esso applica il metodo di calcolo di cui al
paragrafo 1. Nella contabilizzazione relativa al drenaggio e
alla riumidificazione delle zone umide, gli Stati membri registrano le
emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività su tutti i terreni
drenati e su tutti quelli riumidificati a partire dal 1990. Articolo 9 Norme di contabilizzazione per le perturbazioni naturali 1.
Quando le condizioni di cui al paragrafo 2 sono
soddisfatte, gli Stati membri possono escludere dai calcoli relativi ai loro
obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b), d), e) ed f)
dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto serra non
antropogeniche provenienti da fonti legate a perturbazioni naturali. Se gli
Stati membri escludono tali emissioni, essi escludono anche ogni successivo
assorbimento sui terreni sui cui si sono verificate tali perturbazioni. Non
possono tuttavia escludere le emissioni di gas a effetto serra non
antropogeniche provenienti da fonti legate a perturbazioni naturali che sono
state incluse nel calcolo del loro livello di riferimento a norma dell'articolo
6, paragrafi 4, 5 e 6. 2.
Gli Stati membri possono escludere le emissioni non
antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti di cui al paragrafo 1
dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle
lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 1, quando tali emissioni di gas
a effetto serra non antropogeniche provenienti da perturbazioni naturali
superano in uno stesso anno il 5% delle emissioni totali prodotte da uno Stato
membro nel suo anno di riferimento, quali figurano nella relazione iniziale
riveduta relativa alle emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC
a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1, escluse le emissioni e gli
assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, purché
siano soddisfatte le condizioni seguenti: (a)
lo Stato membro identifica tutte le superfici
escluse dalla contabilizzazione degli Stati membri a norma dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettere a), b) e d), in base alla loro posizione geografica,
all'anno e ai tipi di perturbazione naturale; (b)
lo Stato membro effettua una stima delle emissioni
di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da fonti dovute a
perturbazioni naturali, nonché dei successivi assorbimenti nelle superfici
escluse; (c)
non si sono verificati cambiamenti dell'uso del
suolo sulle superfici escluse e lo Stato membro applica metodi e criteri
trasparenti e verificabili per identificare i cambiamenti di uso del suolo su
queste superfici; (d)
lo Stato membro, ove possibile, adotta misure volte
a gestire o controllare l'impatto delle perturbazioni naturali; (e)
lo Stato membro, ove possibile, adotta misure volte
a ripristinare le superfici escluse; (f)
le emissioni risultanti dai prodotti ottenuti
dall'estrazione del legno recuperati a seguito di un abbattimento di
salvataggio non sono state contabilizzate. 3.
Gli Stati membri possono inoltre escludere
separatamente le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra
provenienti da fonti di cui al paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro
obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere e) ed f) dell'articolo 3,
paragrafo 1, quando tali emissioni di gas a effetto serra non
antropogeniche provenienti da perturbazioni naturali superano in uno stesso
anno il 5% delle emissioni totali prodotte da uno Stato membro nel suo anno di
riferimento, quali figurano nella relazione iniziale riveduta dello Stato
membro relativa alle emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC a
norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1, escluse le emissioni e gli
assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, purché
siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. 4.
Gli Stati membri includono nella contabilizzazione
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni risultanti dai prodotti
ottenuti dall'estrazione del legno recuperati a seguito di un abbattimento di
salvataggio a norma dell'articolo 7. 5.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le condizioni di cui al
paragrafo 2, primo comma, alla luce dei progressi scientifici o per tener conto
delle revisioni di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di
Kyoto. Articolo 10 Piani
di azione LULUCF 1.
Non più tardi di sei mesi dall'inizio di ciascun
periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e
trasmettono alla Commissione progetti di piani di azione LULUCF volti a
limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti
risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri
provvedono a consultare una vasta gamma di parti interessate. I progetti di piani di azione LULUCF coprono la
durata del periodo di contabilizzazione considerato di cui all'allegato I. 2.
Gli Stati membri includono nei loro progetti di
piani di azione LULUCF le seguenti informazioni relative a ciascuna delle
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1: (a)
una descrizione delle tendenze osservate
precedentemente in materia di emissioni e assorbimenti; (b)
proiezioni relative alle emissioni e agli
assorbimenti per ciascun periodo di contabilizzazione; (c)
un'analisi delle possibilità di limitazione o
riduzione delle emissioni e di mantenimento o incremento degli assorbimenti; (d)
un elenco delle misure da adottare, incluse, se del
caso, quelle specificate all'allegato IV, al fine di sfruttare le
possibilità di mitigazione eventualmente identificate dall'analisi di cui alla
lettera c); (e)
le politiche previste al fine di applicare le
misure di cui alla lettera d), inclusa una descrizione dell'effetto atteso di
tali misure sulle emissioni e gli assorbimenti; (f)
calendari di adozione e attuazione delle misure di
cui alla lettera d). 3.
La Commissione valuta il progetto di piano d'azione
LULUCF di uno Stato membro entro tre mesi dal ricevimento di tutte le
informazioni richieste trasmesse dallo Stato membro. La Commissione
pubblica i risultati della valutazione e può formulare raccomandazioni, ove del
caso, al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per
limitare o ridurre le emissioni e mantenere o aumentare gli assorbimenti. Gi Stati membri tengono debitamente conto delle
osservazioni della Commissione e pubblicano in forma elettronica e rendono
disponibili al pubblico i loro piani di azione LULUCF entro tre mesi dal
ricevimento della valutazione della Commissione. 4.
Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro
la data che cade a metà di ciascun periodo di contabilizzazione di cui
all'allegato I, nonché entro la fine di ciascuno di tali periodi, una relazione
che descrive i progressi compiuti nell'attuazione dei piani di azione LULUCF. 5.
La Commissione valuta l'attuazione dei piani di
azione LULUCF da parte degli Stati membri entro sei mesi dal ricevimento
delle relazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica tali relazioni e i
risultati della valutazione e può eventualmente formulare raccomandazioni al
fine di rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per limitare o
ridurre le emissioni e per mantenere o aumentare gli assorbimenti. Gli Stati
membri tengono nella debita considerazione le osservazioni della Commissione. Articolo 11 Riesame La Commissione riesamina le norme di
contabilizzazione di cui alla presente decisione al massimo entro un anno dal
termine del primo periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I. Articolo 12 Esercizio
della delega 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
La delega di potere di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9,
all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, è conferita alla
Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente decisione. 3.
La delega di potere di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9,
all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, può essere revocata
in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione
di revoca pone fine alla delega di potere in essa specificata. Gli effetti
della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a
una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata
la validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 2,
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9,
all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, entra in vigore
solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni
entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o
se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il
Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio. Articolo 13 La presente decisione entra in vigore il 1°
gennaio 2013. Articolo 14 Gli Stati
membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12.3.2012 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I PERIODI
DI CONTABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 Periodo di contabilizzazione || Anni Primo periodo di contabilizzazione || Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 ALLEGATO II LIVELLI
DI RIFERIMENTO DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 Stato membro || Gg equivalenti di biossido di carbonio (CO2) per anno Austria || -6516 Belgio || -2499 Bulgaria || -7950 Cipro || -157 Repubblica ceca || -4686 Danimarca || 409 Estonia || -2741 Finlandia || -20466 Francia || -67410 Germania || -22418 Grecia || -1830 Ungheria || -1000 Irlanda || -142 Italia || -22166 Lettonia || -16302 Lituania || -4552 Lussemburgo || -418 Malta || -49 Paesi Bassi || -1425 Polonia || -27133 Portogallo || -6830 Romania || -15793 Slovacchia || -1084 Slovenia || -3171 Spagna || -23100 Svezia || -41336 Regno Unito || -8268 ALLEGATO III FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO E VALORI DI EMIVITA PER DEFAULT
DI CUI ALL'ARTICOLO 7 Funzione di
decadimento di primo grado con inizio da e che prosegue fino
all'anno in corso: , dove: anno la riserva
di carbonio del bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno
all'inizio dell'anno , Gg C costante di
decadimento di primo grado espressa in unità di anno-1 ,
dove HL rappresenta l'emivita del bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione
del legno, in anni). flusso
entrante nel bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno nell'anno ,
Gg C anno-1 variazione
della riserva di carbonio nel bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del
legno nell'anno , Gg C anno-1 Valori di emivita
per default (HL): 2 anni
per la carta 25
anni per i pannelli di legno 35
anni per il legno segato. ALLEGATO IV MISURE CHE POSSONO ESSERE INCLUSE NEI PIANI DI AZIONE LULUCF
A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, LETTERA D) (a)
Misure connesse alla gestione delle terre coltivate,
come ad esempio: –
migliorare le pratiche agronomiche grazie a una
migliore selezione delle varietà colturali; –
estendere la rotazione delle colture ed evitare o
ridurre il ricorso al maggese completo; –
migliorare la gestione dei nutrienti, della
lavorazione del terreno/dei residui e delle acque; –
incoraggiare le pratiche agro-forestali e le
possibilità di cambiamento della copertura (uso) dei terreni. (b)
Misure connesse alla gestione e al miglioramento
dei pascoli, come ad esempio: –
impedire la conversione dei pascoli in terre
coltivate e il ritorno delle terre coltivate alla vegetazione originaria; –
migliorare la gestione dei pascoli modificando
l'intensità e i periodi di pascolo; –
accrescere la produttività; –
migliorare la gestione dei nutrienti; –
migliorare la gestione dell'uso del fuoco come
pratica colturale; –
introdurre specie più adeguate, in particolare
specie con radici profonde. (c)
Misure volte a migliorare la gestione dei suoli
agricoli organici, in particolare le torbiere, come ad esempio: –
incentivare pratiche agricole sostenibili per le
zone umide; –
incentivare pratiche agricole adattate, limitando
in particolare il più possibile la perturbazione dei suoli o le pratiche
estensive. (d)
Misure volte a impedire il drenaggio e a
incentivare la riumidificazione delle zone umide. (e)
Misure connesse agli acquitrini esistenti o
parzialmente drenati, come ad esempio: –
impedire un ulteriore drenaggio; –
promuovere la riumidificazione e il ripristino
degli acquitrini; –
prevenire gli incendi di palude. (f)
Ripristino dei terreni degradati. (g)
Misure connesse ad attività forestali come ad
esempio: –
prevenire il disboscamento; –
effettuare operazioni di imboschimento e
rimboschimento; –
conservare il carbonio nelle foreste esistenti; –
stimolare la produzione nelle foreste esistenti; –
accrescere il bacino di prodotti ottenuti
dall'estrazione del legno; –
migliorare la gestione delle foreste, anche tramite
una composizione ottimizzata delle specie, interventi di manutenzione e tagli
di sfoltimento, nonché grazie alla conservazione dei suoli. (h)
Maggiore protezione contro perturbazioni naturali
come gli incendi, gli agenti nocivi e le tempeste. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settore
politico interessato nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
dell'azione e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di controllo e di comunicazione 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Denominazione della proposta/iniziativa
Decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di contabilizzazione e i
piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto
serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso
del suolo e alla silvicoltura
1.2.
Settore politico interessato nella struttura
ABM/ABB[23]
AMBIENTE
E AZIONI PER IL CLIMA [07]
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
x La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un'azione preparatoria[24] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione
esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una
nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivi strategici pluriennali della Commissione
oggetto della proposta/iniziativa
La
proposta è coerente con la strategia Europa 2020 ed è volta a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n. Attuazione della politica e della legislazione dell'UE in
materia di azioni a favore del clima (codice ABB 07 12) Attività ABM/ABB interessate 07 12 01 (Attuazione della politica e della legislazione
dell'Unione in materia di azioni a favore del clima)
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti
Precisare gli effetti che la
proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La proposta istituisce un contesto giuridico stabile e
armonizzato per contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto
serra (GHG) provenienti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti
di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) nell'Unione, consentendo una
valutazione dettagliata dei progressi compiuti negli Stati membri. In
particolare la proposta dovrebbe: – migliorare la visibilità degli sforzi di mitigazione e
incoraggiare tali sforzi tramite l'aumento degli assorbimenti e la riduzione
delle emissioni in agricoltura e in silvicoltura nonché, nel settore
industriale, grazie alla produzione di prodotti ottenuti dall'estrazione del
legno; – rafforzare l'integrità ambientale degli impegni garantendo
che le emissioni e gli assorbimenti vengano registrati correttamente e
garantire una produzione di bioenergia sostenibile e senza effetti negativi sul
clima integrando le misure politiche esistenti; e – migliorare l'efficienza economica perseguendo obiettivi
più ambiziosi al cui conseguimento tutti i settori abbiano la possibilità di
contribuire. Indicatori di risultato e di incidenza Precisare gli indicatori che permettono di
seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. I seguenti indicatori corrispondono agli obiettivi generici,
specifici e operativi della proposta: – evoluzione delle emissioni e degli assorbimenti; – numero di casi di inosservanza da parte degli Stati
membri, piani di azione LULUCF degli Stati membri e relazioni presentate alla
Commissione entro i termini stabiliti, presentazione alla Commissione entro i
termini dei livelli di riferimento degli Stati membri; – conformità delle relazioni degli Stati membri ai requisiti
della proposta; – completezza delle relazioni trasmesse dagli Stati membri
alla Commissione e grado di applicazione di norme di contabilizzazione comuni
da parte degli Stati membri; – disponibilità di dati e informazioni nei settori
interessati dalla proposta.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità dell'azione nel breve e lungo termine
La proposta persegue un duplice obiettivo: – garantire una contabilizzazione solida e armonizzata delle
emissioni e degli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF negli Stati
membri; – incentivare gli sforzi di mitigazione degli Stati membri
grazie all'elaborazione e all'applicazione di piani di azione LULUCF.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
In termini di efficacia, un intervento a livello dell'Unione
produrrebbe evidenti benefici rispetto all'intervento a livello degli Stati
membri. Poiché gli impegni fondamentali in materia di cambiamenti climatici
vengono assunti a livello dell'Unione, è a tale livello che lo sviluppo degli
strumenti di contabilizzazione richiesti risulta più efficace. Inoltre, per
superare i problemi individuati, come la necessità di disporre di norme di
contabilizzazione adeguate e coerenti per le diverse attività LULUCF, occorre
un approccio comune a tutti gli Stati membri che può essere assicurato solo a
livello dell'Unione. Questo contesto giuridico garantirà un valore aggiunto
effettivo grazie all'impiego di una contabilizzazione comune e accurata in
tutti gli Stati membri, definendo piani di azione LULUCF e consentendo in tal
modo una valutazione e una stima più accurate dei progressi compiuti negli
Stati membri. Ciò garantirà la coerenza della politica dell'Unione a favore del
clima, migliorerà ulteriormente l'integrità ambientale degli impegni
dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e rafforzerà l'efficienza
economica della politica dell'Unione a favore del clima.
1.5.3.
Principali insegnamenti tratti da esperienze simili
La
proposta si basa sull'esperienza acquisita a livello internazionale e intende
ovviare alle carenze delle norme di contabilizzazione esistenti nell'ambito del
protocollo di Kyoto. È stata svolta una valutazione accurata al fine di
proporre un contesto stabile e armonizzato per la contabilizzazione nel settore
LULUCF.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
La proposta è coerente con la strategia Europa 2020 e con
l'iniziativa faro Europa 2020 "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle
risorse" e risulta complementare con le politiche sociali, climatiche e
energetiche dell'Unione. Essa integra inoltre la politica agricola comune (PAC) post-2013
al fine di attuarne le componenti ecologiche e, nel quadro della politica di
sviluppo rurale dell'Unione, gli incentivi alla cattura del carbonio in
agricoltura e silvicoltura potrebbero essere notevolmente migliorati. Una
contabilizzazione adeguata dei flussi positivi di carbonio associati darebbe
una maggiore visibilità al contributo positivo di queste misure attuate tramite
la PAC. La contabilizzazione del settore LULUCF contribuirebbe
dunque all'uso sostenibile della bioenergia e offrirebbe anche un indicatore
affidabile, chiaro e visibile dei progressi compiuti in agricoltura e in
silvicoltura. Senza una contabilizzazione completa e obbligatoria delle attività
LULUCF, gli sforzi compiuti dagli Stati membri, dagli agricoltori e dai
silvicoltori per offrire servizi di mitigazione dei cambiamenti climatici non
verranno rispecchiati nelle misure adottate dall'Unione per raggiungere i
propri obiettivi in materia di riduzione dei gas a effetto serra.
1.6.
Durata dell'azione e incidenza finanziaria
¨ Proposta/iniziativa
di durata limitata ¨ Proposta/iniziativa in vigore a
decorre dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA ¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al
AAAA x Proposta/iniziativa
di durata illimitata Attuazione
prevista dal 1° gennaio 2013 a seconda dei progressi compiuti con il processo
legislativo
1.7.
Modalità di gestione previste[25]
x Gestione
centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione
centralizzata indiretta con delega delle funzioni di
esecuzione a: ¨ agenzie esecutive ¨ organismi istituiti dalle Comunità[26] ¨ organismi pubblici
nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ¨ persone incaricate di attuare azioni
specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono
essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del
regolamento finanziario ¨ Gestione
concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione
decentrata con paesi terzi ¨ Gestione
congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori
informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni L'attuazione
della proposta spetterà essenzialmente agli Stati membri. La Commissione
valuterà le informazioni contenute nelle relazioni presentate dagli Stati
membri e formulerà, ove del caso, le necessarie raccomandazioni.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di controllo e di
comunicazione
Precisare frequenza e condizioni. Gli Stati membri compilano la contabilizzazione LULUCF su
base annuale, registrando le emissioni e gli assorbimenti provenienti dal
settore a norma della presente proposta al termine di ciascun periodo di
contabilizzazione. Le relazioni preparate nel quadro della presente proposta
saranno valutate dalla Commissione per ciascun periodo di contabilizzazione con
l'ausilio di consulenti tecnici. Sarebbe necessario uno studio volto a valutare l'attuazione
della presente decisione nel quadro della clausola di revisione.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
Trattandosi
di una proposta di decisione, i rischi connessi all'attuazione sono limitati
poiché gli obblighi proposti si basano su norme internazionali già stabilite e
attuate dagli Stati membri nel quadro dei loro impegni connessi al protocollo
di Kyoto.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Le
misure destinate a limitare gli eventuali rischi comprenderanno: dialogo
costruttivo e cooperazione con gli Stati membri, mantenimento di un contatto
con i servizi responsabili della Commissione, soprattutto in vista di garantire
che vengano soddisfatte le esigenze in materia di dati, consultazione di
esperti, soprattutto nella fase di adozione degli atti delegati, ricorso a una
consulenza tecnica esterna per le valutazioni corrispondenti, realizzazione di
studi al momento della revisione dell'atto giuridico e organizzazione di
conferenze tematiche, secondo le necessità.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e
protezione esistenti e previste. In considerazione degli importi interessati e del tipo di
appalto, l'iniziativa non presenta rischi particolari di frodi. La Commissione
gestisce e controlla le attività ricorrendo a tutti gli strumenti utilizzati
abitualmente, come il piano di gestione annuale della DG CLIMA. Particolare importanza rivestono, in tal senso, le norme per
i controlli interni n. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16. Trovano inoltre piena
applicazione i principi stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
del Consiglio (cosiddetto "regolamento finanziario") e le sue
disposizioni di attuazione. Le procedure di appalto vengono gestite dal circuito
finanziario della DG CLIMA, un circuito parzialmente decentrato che
prevede l'indipendenza gerarchica dagli ordinatori delegati dei soggetti
incaricati dell'iniziazione e della verifica finanziaria. Un comitato di controllo interno (ENVAC) esamina inoltre il
processo di selezione degli appaltatori e verifica la coerenza delle procedure
adottate dagli ordinanti alle disposizioni del regolamento finanziario e alle
disposizioni di attuazione sulla base di un controllo a campione casuale e a
campione di rischio dei contratti concessi nell'ambito dell'appalto. Oltre a queste misure, per l'adozione degli atti delegati si
provvederà affinché gli esperti consultati siano indipendenti e adeguatamente
qualificati.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·
Linee di bilancio di spesa esistenti Per
rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || SD/SND ([27]) || di paesi EFTA[28] || di paesi candidati[29] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 5 || 07 01 02 11 Altre spese di gestione per il settore "Ambiente e azione per il clima" || SND || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione….…..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario […] || [XX.YY.YY.YY] […] || […] || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
milioni di EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || Rubrica 2 DG: CLIMA || || || Anno N[30] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || - || - || - || - || - || - || - || - Pagamenti || (2) || - || - || - || - || - || - || - || - Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || - || - || - || - || - || - || - || - Pagamenti || (2a) || - || - || - || - || - || - || - || - Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[31] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 07 01 04 05 (e linee successive) || || (3) || 0, 100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300 TOTALE degli stanziamenti per la DG CLIMA || Impegni || =1+1a +3 || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300 Pagamenti || =2+2a +3 || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300 TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300 Pagamenti || =5+ 6 || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 ,100 || || || 0 ,600 || || || 0 ,600 || 1 ,300 TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 0 ,100 || || || 0 ,600 || || || 0 ,600 || 1 ,300 Pagamenti || =5+ 6 || 0 ,100 || || || 0 ,600 || || || 0 ,600 || 1 ,300 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" milioni di EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE DG: CLIMA || Risorse umane || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,889 Altre spese amministrative || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 2 ,433 TOTALE per la DG CLIMA || Stanziamenti || 0 ,475 || 0 ,457 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 3 ,322 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 3 ,322 milioni di EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[32] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0 ,575 || 0 ,475 || 0 ,475 || 1 ,075 || 0 ,475 || 0 ,475 || 1 ,075 || 4 ,622 Pagamenti || 0 ,575 || 0 ,475 || 0 ,475 || 1 ,075 || 0 ,475 || 0 ,475 || 1 ,075 || 4 ,622
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti operativi x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE RISULTATI Tipo di risul-tato[33] || Costo medio del risul-tato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO: Attuazione della politica e della legislazione dell'UE in materia di azioni a favore del clima (codice ABB 07 12) Risultato || Valutazione || 0 ,004 || 27 || 0,100 || || || || || 27 || 0,100 || || || || || 27 || 0,100 || 81 || 0 .300 Risultato || Studio || 0,500 || || || || || || || || || || || || || 1 || 0,500 || 1 || 0 .500 Risultato || Riesame || 0,500 || || || || || || || 1 || 0,500 || || || || || || || 1 || 0 .500 Totale parziale Obiettivo specifico 1 || 27 || 0 ,100 || 0 || - || 0 || - || 28 || 0,600 || 0 || - || 0 || - || 28 || 0,600 || 83 || 1 ,300 COSTO TOTALE || 0 || 0 ,100 || 0 || - || 0 || - || 0 || 0,600 || 0 || - || 0 || - || 0 || 0, 600 || 0 || 1, 300
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti amministrativi x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: milioni di EUR (al
terzo decimale) || Anno N[34] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Risorse umane (1 AD ETP già in servizio alla DG CLIMA) || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,889 Altre spese amministrative — 07 01 02 11 01 Missioni (5 all'anno; 0, 0015 milioni di EUR/missione) — 07 01 02 11 02 Conferenze (2 all'anno; 150 partecipanti; 0,035 milioni di EUR /conferenza) — 07 01 02 11 02 Riunioni (2 all'anno; 168 esperti al massimo (28 *6); 1 giornata; 0,135 milioni di EUR /riunione) TOTALE PARZIALE || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0, 070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0, 070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,053 0 ,490 1 ,890 2 ,433 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 ,475 || 0, 475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 3 ,322 Esclusa la RUBRICA 5[35] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 3 ,322
3.2.4.
Fabbisogno previsto di risorse umane
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse
umane x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 07 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno ETP)[36] || || XX 01 02 01 (CA, INT e SNE della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[37] || - in sede[38] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 XX è il settore
politico o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Svolgimento di azioni adeguate per dare attuazione agli obblighi della Commissione (ad es., esame delle relazioni degli Stati membri, conduzioni di analisi, monitoraggio dell'attuazione) Personale esterno ||
3.2.5.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
x La proposta/iniziativa è compatibile con
la programmazione finanziaria in vigore. ¨ La proposta/iniziativa implica una
riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. ¨ La proposta/iniziativa richiede
l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro
finanziario pluriennale[39].
3.2.6.
Partecipazione di terzi al finanziamento
xLa proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi La proposta/iniziativa
prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
x La proposta/iniziativa non ha alcuna
incidenza finanziaria sulle entrate. ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente
incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle altre
entrate [1] Decisione 1/CP.16 della Conferenza delle Parti
dell'UNFCCC ("Accordo di Cancún"). [2] In base alla quarta relazione di valutazione del Gruppo
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). [3] Conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. [4] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63. [5] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136. [6] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1. [7] COM(2011) 789 definitivo — 2011/0372 (COD). [8] Altre emissioni di gas a effetto serra prodotte da
attività agricole, come ad esempio il metano e l'ossido di azoto provenienti
dai ruminanti e dai fertilizzanti, non vengono contabilizzate nell'ambito del
settore LULUCF, che include principalmente le emissioni e gli assorbimenti di
carbonio nella vegetazione e nei suoli. Le emissioni di gas diversi dal CO2
provenienti dall'agricoltura sono incluse in un inventario agricolo separato. [9] Occorre tuttavia trovare un compromesso: la conversione
non deve indurre la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ossia la sostituzione
della produzione alimentare locale con prodotti importati, che presentano
un'impronta di carbonio più negativa. [10] Cfr. ad es. Sathre R. e O'Connor J. (2010), "A synthesis of research on
wood products and greenhouse gas impacts", seconda edizione,
Vancouver, B. C. FP Innovations, pag. 117. [11] GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1. [12] Direttiva 2009/28/CE. [13] COM(2011) 571 definitivo. [14] http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm [15] http://ec.europa.eu/clima/consultations/0003/index_en.htm [16] http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm [17] http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm [18] GU C [...] del [...], pag. [19] GU C [...] del [...], pag. [20] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136. [21] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. [22] GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1. [23] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [24] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a)
o b), del regolamento finanziario. [25] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [26] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [27] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [28] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [29] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [30] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [31] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [32] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.
Attuazione prevista nel 2013 a seconda dei progressi compiuti con il processo
legislativo. [33] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che
saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite…). [34] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. Attuazione prevista nel 2013 a seconda dei progressi
compiuti con il processo legislativo. [35] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [36] CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT =
intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en
délégation); LA = agente locale (Local Agent); SNE = esperto nazionale
distaccato (Seconded National Expert). . [37] Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [38] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [39] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.