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Document 52012JC0034
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea
/* JOIN/2012/034 final - 2012/0348 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea /* JOIN/2012/034 final - 2012/0348 (NLE) */
RELAZIONE 1.
Il Consiglio ha adottato la decisione 2012/665/PESC
del Consiglio che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente
misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea. La decisione
modifica la portata dell'embargo sulle armi. 2.
È necessaria un'azione a livello di UE per attuare
determinati aspetti della modifica relativa alla portata dell'embargo. 3.
Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n.
1284/2009 del Consiglio. 2012/0348 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n.
1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive
specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1, vista la decisione 2012/665/PESC del Consiglio
che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure
restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea[1], vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n.
1284/2009 del Consiglio[2],
del 22 dicembre 2009, ha istituito determinate misure restrittive nei confronti
della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC[3] (poi sostituita dalla decisione
2010/638/PESC del Consiglio[4]),
in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle
manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009. (2) Il 26 ottobre 2012 il
Consiglio ha adottato la decisione 2012/665/PESC recante modifica della
decisione 2010/638/PESC, che ha modificato la portata delle misure relative al
materiale militare. (3) Alcuni aspetti delle misure
in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte
degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede
un'azione normativa a livello dell'Unione. (4) Occorre modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così
modificato: (1)
All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente
lettera g): "g) la concessione di finanziamenti e la
prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di
intermediazione e di altri servizi pertinenti a esplosivi e relative
apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel
settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli
esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e
verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi
siano identificati." (2)
All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Lo Stato membro interessato informa gli
altri Stati membri, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione
di concedere un’autorizzazione ai sensi della lettera g) del paragrafo 1." (3)
L'allegato III è sostituito dall'allegato del
presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente
[…] ALLEGATO
"ALLEGATO
III Siti web informativi delle autorità competenti di
cui agli articoli 4, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 12 e
all'articolo 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea A. Autorità competenti di ciascuno Stato
membro: BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519 REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAESI BASSI www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
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comunicazioni alla Commissione europea: Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera
(FPI) EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles Belgio [1] GU L 299 del 27.10.2012, pag. 45. [2] GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26. [3] GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7. [4] GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.