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Document 52012IP0492

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall'Austria) (COM(2012)0621 — C7-0361/2012 — 2012/2277(BUD))

GU C 434 del 23.12.2015, p. 210–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/210


P7_TA(2012)0492

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall'Austria) (COM(2012)0621 — C7-0361/2012 — 2012/2277(BUD))

(2015/C 434/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0621 — C7-0361/2012),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre di cui al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0419/2012),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009, che possono chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che l'Austria ha richiesto un contributo finanziario in relazione a 1  050 licenziamenti, di cui 350 sono ammessi all'assistenza, in 105 imprese operanti nella divisione 88 della NACE revisione 2 («Assistenza sociale non residenziale») (3) nella regione NUTS II della Stiria (AT22) in Austria;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che l'Austria ha quindi diritto a un contributo finanziario a norma di detto regolamento;

2.

osserva che le autorità austriache hanno presentato la domanda per un contributo finanziario del FEG il 21 dicembre 2011 e che la valutazione completa di detta domanda è stata messa a disposizione dalla Commissione il 19 ottobre 2012; si rammarica che il periodo di valutazione si sia protratto per ben 10 mesi;

3.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza immediata ai lavoratori, le autorità austriache abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure il 1o ottobre 2011, prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

4.

rileva che la Stiria è già stata colpita da massicci licenziamenti e che i lavoratori di questa regione hanno beneficiato dell'assistenza del FEG per il tramite di tre domande, segnatamente: EGF/2009/009 AT/Steiermark, EGF/2010/007 AT/Steiermark -Niederosterreich e EGF/2010/008 AT/AT&S;

5.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si aspetta che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

6.

rileva che progetto FEG sarà posto in atto nel quadro di una fondazione per il lavoro istituita a livello regionale e sarà gestito da un'associazione di sviluppo che ha avuto in passato l'esperienza di una domanda presentata a titolo del FEG (EGF/2009/009 AT/Steiermark); ricorda che le fondazioni per il lavoro sono istituzioni create da parti sociali settoriali al fine di offrire ai lavoratori confrontati ai mutamenti industriali misure di formazione intese ad aumentare la loro capacità di trovare un impiego; ricorda che questo modello di misure attive sul mercato del lavoro ha avuto molto successo in passato per quanto concerne il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e l'uso dei fondi del FEG per questo scopo;

7.

sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti i licenziamenti collettivi;

8.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura migliorata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, volta a presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;

9.

accoglie con favore la proposta di pacchetto coordinato di servizi personalizzati e le descrizioni dettagliate delle misure presentate nella proposta della Commissione; si compiace del fatto che l'offerta di formazione sia combinata con le prospettive economiche e con le future esigenze in materia di competenze e qualifiche della regione;

10.

ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, fornendo un sostegno specifico, una tantum e limitato nel tempo che sia volto ad aiutare i lavoratori licenziati a seguito della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;

11.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori che sono stati licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione di lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

12.

richiama l'attenzione sull'indennità giornaliera destinata ai lavoratori che partecipano ad attività di formazione o che sono alla ricerca di un impiego, che può ammontare a 1  000 EUR per lavoratore/mese (calcolata per 11 mesi, le indennità di disoccupazione sono interrotte durante tale periodo) e che sarà combinata con un'indennità di formazione pari a 200 EUR per lavoratore/mese; ricorda che il FEG dovrebbe servire, in futuro, a finanziare principalmente la formazione e la ricerca di un impiego nonché programmi di orientamento professionale e che il suo contributo finanziario alle indennità dovrebbe sempre avere carattere complementare e parallelo rispetto a quanto viene messo a disposizione dei lavoratori licenziati in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

13.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sul modo in cui esso completa le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

14.

ritiene che il rapporto tra l'indennità giornaliera sommata all'indennità di formazione (14  400 EUR) e il costo della formazione (7  000 EUR) rappresenti un quasi-finanziamento ingiustificato delle indennità di disoccupazione;

15.

si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta, alla linea di bilancio FEG 04 05 01, stanziamenti di pagamento pari a 50 milioni di EUR; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà nella misura del possibile, di dover effettuare storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

16.

rileva che il costo delle misure proposte ammonta a circa 22  000 EUR per lavoratore, di cui circa 14  000 coperti dal FEG, il che rende il contributo pro capite molto elevato rispetto ad altre domande FEG;

17.

si rammarica della decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire un'assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a seguito della crisi finanziaria ed economica attuale, oltre che a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, e che consente un aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande presentate dopo la scadenza del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio detta misura;

18.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall'Austria)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/13/UE.)


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