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Document 52012DC0599
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 30th Annual Report from the Commission to the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities (2011)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 30a relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia dell'Unione europea (2011)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 30a relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia dell'Unione europea (2011)
/* COM/2012/0599 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 30a relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia dell'Unione europea (2011) /* COM/2012/0599 final */
Introduzione La presente
relazione per il 2011 è presentata al Parlamento europeo in seguito alla
risoluzione del 16 dicembre 1981 del Parlamento stesso sulle attività
antidumping dell'Unione europea nonché alla relazione della commissione
parlamentare per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Si tratta di una
relazione di sintesi che riepiloga i principali eventi del 2011 ed è, come
negli anni precedenti, completata da un più dettagliato documento di lavoro dei
servizi della Commissione e dai relativi allegati. La struttura generale e i
titoli delle varie sezioni di questa relazione corrispondono a quelli del
documento di lavoro, il che facilita il riferimento alle più ampie informazioni
in esso contenute. È possibile
consultare la presente relazione e il testo integrale del documento di lavoro
sul seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm 1. Sintesi
della legislazione vigente Le inchieste antidumping (AD), antisovvenzioni (AS)
e con finalità di salvaguardia sono svolte in applicazione dei regolamenti di
base del Consiglio. Il documento di lavoro contiene una sintesi della
legislazione vigente. I testi base sulla problematica antidumping e
antisovvenzioni sono denominati nel seguito "il/i regolamento/i di
base". 2. Concetti
di base Nella sezione 2 del documento di lavoro sono
presentate terminologia e procedure utilizzate nelle inchieste relative agli
strumenti di difesa commerciale (Trade Defence Instruments - TDI). 3. Ammodernamento
dei TDI Al fine di esaminare le possibilità per migliorare
l'attuale sistema degli strumenti di difesa commerciale (TDI), nell'ottobre
2011 la Commissione ha lanciato un'iniziativa volta a modernizzare gli
strumenti di difesa commerciale. Nonostante che negli ultimi dieci anni il
contesto economico sia sensibilmente cambiato, le norme dell'Unione europea in
tema di strumenti di difesa commerciale sono rimasti sostanzialmente invariati
dalle ultime modifiche legislative apportate a tutti i regolamenti di base nel
2004. In questo quadro, e tenuto conto del difficile contesto economico che le
imprese si trovano ad affrontare, la Commissione ha deciso di analizzare i
punti di forza e di debolezza delle attuali norme in tema di difesa commerciale
con l'obiettivo di adeguarle e migliorarle in modo equilibrato a beneficio di
tutte le parti interessate. Al fine di esplorare le possibilità di
miglioramento la Commissione ha avviato una consultazione pubblica nella
primavera del 2012. Nel preparare tale consultazione pubblica la Commissione ha
preso in considerazione non solo i risultati di uno studio di valutazione sugli
strumenti di difesa commerciale dell'UE (v. sotto), ma anche informazioni
provenienti da una serie di colloqui con esperti. È in corso il processo di
modernizzazione e qualsiasi proposta della Commissione non sarà adottata prima
del novembre/dicembre 2012. Nel corso del 2011
sono proseguiti i lavori su uno studio di valutazione degli strumenti di difesa
commerciale dell'Unione europea eseguito da un consulente indipendente. Il
rapporto finale è stato pubblicato all'inizio del 2012. Scopo della valutazione
era consentire alla Commissione di progettare o migliorare i suoi interventi
politici e a monitorarne l'efficacia. Si è ritenuto inoltre che aiuterebbe i
cittadini a esercitare il loro diritto di controllare, criticare e influenzare
le scelte politiche e le attività svolte per loro conto dalla Commissione. 4. Status
di paese a economia di mercato (SEM) Ai fini delle inchieste antidumping un paese può
essere considerato a pieno titolo come un'economia di mercato se soddisfa
cinque criteri, specificati nel documento di lavoro allegato alla presente
relazione. Il
2011 ha visto il proseguimento della valutazione di quattro delle sei richieste
per ottenere l'SEM presentate da Cina, Vietnam, Armenia, Kazakistan, Mongolia e
Bielorussia. Nel corso dell'anno tutti questi paesi, fatta eccezione per
Bielorussia e Armenia, hanno continuato a fornire informazioni supplementari a
sostegno delle loro richieste, che si trovano attualmente in fasi diverse di
avanzamento. Già nel 2010 le consultazioni con le autorità della Repubblica di
Bielorussia sono state sospese a causa della situazione politica del paese. Nel
giugno del 2010 all'Armenia sono stati inviati quesiti aggiuntivi sugli
ulteriori sviluppi nei loro progressi verso l'SEM. Alla fine del 2011 tuttavia
l'Armenia non aveva trasmesso nuove informazioni alla Commissione. Gli altri
quattro paesi candidati hanno portato avanti la loro domanda di SEM e si trovano
in fasi differenti di avanzamento in termini di realizzazione dei cinque
criteri per beneficiarne. Sono
proseguiti i lavori per la richiesta di SEM della Cina compresa la 11a riunione del
gruppo di lavoro tematico dedicato all'SEM svoltasi a Bruxelles nel novembre
2011. Nella riunione del gruppo di lavoro le due parti hanno discusso i
progressi cinesi nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e della
normativa antitrust. Nel 2011, lo studio sulle pratiche contabili della
Repubblica popolare cinese è stato portato a termine. Purtroppo i risultati
dello studio sono parziali e insufficienti per elaborare conclusioni fondate
sui progressi della Cina in questo settore. La
riunione del gruppo di lavoro UE-Vietnam sull'SEM ha avuto luogo a Bruxelles
nel dicembre 2011. Le autorità vietnamite hanno risposto alle domande della
Commissione sui quattro criteri rimanenti. Si è convenuto che il Vietnam
avrebbe inviato informazioni supplementari sulle questioni sollevate nel corso
della riunione. Entro la fine del 2011 tuttavia il Vietnam non aveva trasmesso
ulteriori informazioni alla Commissione. Per quanto riguarda il Kazakistan, nel febbraio 2011 alle
autorità del paese è stata inviata una nota verbale che definisce i principali
problemi relativi ai cinque criteri di riconoscimento dell'SEM. Benché nel 2010
si fosse deciso di mettere a punto congiuntamente con il Kazakistan una tabella
di marcia per le iniziative da prendere sull'SEM, nel 2011 non c'è stato alcun
progresso nei lavori. Nel settembre 2011 si è svolta a Ulan Bator una riunione
del gruppo di lavoro con le autorità mongole, nel corso della quale sono state
condivise e discusse informazioni sui progressi della Mongolia su criteri per
ottenere l'SEM. 5. Attività
di informazione e comunicazione/Contatti bilaterali 5.1. Piccole e medie imprese (PMI) Nel 2011 la Commissione ha
pubblicato la "Paper on Actions to Address the Difficulties Encountered by
SMEs Involved in Trade Defence Instruments" ("Studio per iniziative
volte a far fronte alle difficoltà incontrate dalle PMI interessate dall'azione
di strumenti di difesa commerciale"). Il
documento contiene una serie di iniziative concrete che potrebbero essere
facilmente realizzate per assistere meglio le PMI in tutti i settori della
difesa commerciale e per le quali si è raggiunto un certo livello di
convergenza con gli Stati membri. Tale
documento, basato sui risultati dello studio condotto da un contraente
indipendente, è stato discusso con gli Stati membri e insieme a essi approvato
nel 2011. Obiettivo dello studio era
individuare le esigenze che le PMI dei 27 Stati membri dell'UE possono avere
nel momento in cui presentano una denuncia o partecipano alle inchieste di
difesa commerciale in qualità di importatori o di utilizzatori, oppure in qualità
di esportatori nelle inchieste aperte da paesi terzi, in considerazione
dell'importante ruolo delle PMI nell'economia dell'UE e delle difficoltà che
incontrano a partecipare a inchieste di difesa commerciale. In considerazione della complessità dei procedimenti
riguardanti i TDI, in particolare per le PMI a causa delle loro piccole
dimensioni e della loro frammentazione, è stato istituito l'ufficio
d'assistenza in materia di difesa commerciale per le PMI (Trade Defence
Helpdesk for SMEs). Esso si occupa di questioni e problemi relativi ai TDI, di
carattere generale o riguardanti casi particolari, che interessano in modo
specifico le PMI. Una parte del sito web sui TDI è dedicata alle PMI e rinvia
ai punti di contatto dell'ufficio d'assistenza in materia di difesa
commerciale. Nel 2011 questi punti di contatto hanno ricevuto numerose
richieste di informazioni, e a tutte è stata data immediatamente una risposta.
Le richieste hanno riguardato sia le procedure, sia il contenuto dei
procedimenti relativi ai TDI. 5.2. Contatti bilaterali/attività
di informazione – industria e paesi terzi Una
parte importante del lavoro dei servizi TDI è quella di illustrare la
legislazione e la pratica dell'attività di difesa commerciale dell'UE. Nel
2011 si è svolto un seminario sulla difesa commerciale per i funzionari dei
paesi terzi. Nel corso del 2011 si sono inoltre svolti vari contatti
bilaterali con paesi terzi, fra cui Cina, Corea, Turchia e Australia, dedicati
alla discussione di diversi aspetti relativi alla difesa commerciale. . Nello
stesso anno si sono anche tenute numerose riunioni con le principali
associazioni di parti interessate e di imprese, tra cui Business Europe e
EuroCommerce. 6. Consigliere-auditore Il 2011 è stato il quinto anno di attività del
consigliere-auditore della DG Commercio, che ha assunto le sue funzioni
nell'aprile 2007. Il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente ed è
ora amministrativamente alle dirette dipendenze del commissario per il
commercio. Nel 2011 gli è stato assegnato il ruolo di collaboratore
amministrativo del direttore generale della DG Commercio. Il mandato formale
del consigliere-auditore è stato pubblicato all'inizio del 2012[1]. Il ruolo principale del consigliere-auditore è garantire un
esercizio efficace dei diritti di difesa nei procedimenti di natura commerciale
promossi dalla Commissione europea. I diritti della difesa non comprendono solo
il diritto di essere ascoltati e di accedere al fascicolo, ma anche una più
ampia serie di diritti descritti nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea come segue: il diritto di ogni persona (i) "di essere
ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento
individuale che le rechi pregiudizio"; (ii) "a che le questioni che
la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine
ragionevole", e (iii) "di accedere al fascicolo che la riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale
e commerciale". Il consigliere-auditore assiste inoltre il direttore
generale della DG Commercio su questioni di legittimità nonché, all'occorrenza,
su qualsiasi problema attinente ai procedimenti. Le richieste di intervento del consigliere-auditore hanno
mostrato la tendenza ad aumentare fin dalla istituzione della funzione nel
2007. Nel 2011 il consigliere-auditore ha effettuato 81 interventi in 35 casi
di difesa commerciale e ha tenuto 26 audizioni, di cui 4 audizioni congiunte di
parti aventi interessi analoghi. Gli interventi in questione sono stati
richiesti dai produttori/esportatori di paesi terzi, dall'industria
dell'Unione, da utilizzatori e importatori, e infine dai governi dei paesi
terzi. Il consigliere-auditore è intervenuto su questioni relative a tutte le
fasi dell'inchiesta e ha rivolto ai servizi della Commissione una serie di
raccomandazioni che sono state in gran parte seguite. Tali raccomandazioni
mirano soprattutto a rafforzare i diritti di difesa delle parti interessate. Le principali questioni affrontate dal consigliere-auditore
nel 2011 possono essere raggruppate in tre categorie (i) contenuto e qualità
delle informazioni diffuse; (ii) accesso a fascicoli e qualità dei fascicoli
non riservati, e (iii) disaccordo con decisioni, risultati e conclusioni. 7. Riepilogo
delle inchieste e delle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia 7.1. Aspetti generali Alla fine del 2011 l'UE applicava 117 misure
antidumping (cfr. allegato O) e 10 misure antisovvenzioni (cfr. allegato P). Nel 2011 era oggetto di misure AD o AS lo 0,25%
delle importazioni complessive nell'UE. Informazioni più dettagliate sulle questioni
trattate nel seguito sono fornite nel documento di lavoro allegato alla
presente relazione. Accanto al titolo di ciascuna sezione è riportato il
riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro. 7.2. Nuove inchieste (cfr.
allegati A-E e allegato N) Nel corso del 2011 sono state aperte 21[2] inchieste. Sono stati istituiti
dazi provvisori nell'ambito di 10 procedimenti; inoltre 13 inchieste si sono concluse
con l'istituzione di dazi definitivi. 11 procedimenti sono stati chiusi senza
provedimenti. 21 misure sono scadute automaticamente al termine del periodo di
cinque anni. 7.3. Inchieste di riesame Le inchieste di riesame costituiscono come sempre
una parte rilevante del lavoro compiuto dai servizi responsabili dei TDI. Nel
periodo 2007-2011 hanno rappresentato il 63% delle inchieste aperte. La tabella
2 del documento di lavoro riporta i relativi dati statistici per gli anni
2007-2011. 7.3.1. Riesami in previsione della
scadenza (cfr. allegato F) L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 dei
regolamenti di base prevedono la scadenza delle misure dopo cinque anni, a meno
che un riesame in previsione della scadenza dimostri la necessità di mantenerle
in vigore nella loro forma originaria. Nel corso del 2011 sono state aperte 8 inchieste
di riesame in previsione della scadenza; inoltre 8 riesami in previsione della
scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio per un periodo di altri 5
anni, mentre 4 di tali riesami si sono conclusi con la revoca delle misure. 7.3.2. Riesami intermedi (cfr.
allegato G) L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 19 dei
regolamenti di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure in
vigore nel corso del periodo della loro validità; tali riesami possono
limitarsi agli aspetti attinenti al dumping o alle sovvenzioni o a quelli
relativi al pregiudizio. Nel 2011 sono stati aperti in totale 9 riesami
intermedi; inoltre 7 riesami intermedi si sono conclusi con la conferma o la
modifica del dazio. 5 riesami intermedi si sono conclusi con la revoca delle
misure. 7.3.3. Riesami intermedi di altro
tipo (cfr. allegato H) Nel 2011 sono stati avviati due riesami di
"altro tipo", ossia non contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3 né
dall'articolo 19 dei regolamenti di base. 7.3.4. Riesami relativi a nuovi
esportatori (cfr. allegato I) L'articolo 11, paragrafo 4 e l'articolo 20 dei
regolamenti di base prevedono, rispettivamente, un riesame "relativo a
nuovi esportatori" e un riesame "accelerato" al fine di
determinare un margine di dumping individuale o un dazio compensativo
individuale per i nuovi esportatori aventi sede nel paese esportatore in
questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta.
Tali esportatori devono provare di essere veramente nuovi esportatori e di
avere effettivamente iniziato ad esportare verso l'UE dopo il periodo
dell'inchiesta. Per questi esportatori può essere calcolato un dazio
individuale, che di norma è inferiore al dazio applicato per il paese. Nel 2011 sono stati avviati
2 riesami relativi a nuovi esportatori. 7.3.5. Inchieste relative a casi di
assorbimento del dazio (cfr. allegato J) Qualora vi siano informazioni sufficienti per
dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima o dopo che
venissero prese misure, i prezzi all'esportazione sono calati, o che non vi
sono state variazioni, o vi sono state variazioni irrilevanti, nei prezzi di
rivendita o nei successivi prezzi di vendita nell'UE del prodotto importato,
può essere aperto un riesame per assorbimento del dazio, al fine di esaminare
se il provvedimento abbia avuto un impatto sui prezzi summenzionati. Per tenere
conto di prezzi all'esportazione più bassi si possono ricalcolare i margini di
dumping e aumentare i dazi. La possibilità di riesami per assorbimento del
dazio è prevista dagli articoli 12 e 19, paragrafo 3, dei regolamenti di base. Nel 2011 non sono stati aperti né chiusi riesami
di questo tipo. 7.3.6. Inchieste antielusione (cfr. allegato
K) L'articolo 13 e l'articolo 23 dei regolamenti di
base prevedono la possibilità di una riapertura delle inchieste nel caso in cui
vi siano prove di elusione delle misure. Nel corso del 2011 sono state aperte 3 di queste
inchieste; inoltre 4 inchieste antielusione si sono concluse con l'estensione
delle misure e altre 2 sono state concluse senza estensione delle misure. 7.4. Inchieste di salvaguardia
(cfr. allegato L) Nel 2011 non è stata avviata alcuna inchiesta di
salvaguardia. L'inchiesta di salvaguardia che era stata avviata nel 2010 è
stata chiusa senza provvedimenti. 8. Applicazione delle misure
AD/AS 8.1. Azioni svolte per dare
seguito alle misure Le attività svolte per dare seguito alle misure in
vigore si sono concentrate su quattro principali obiettivi: (1) prevenire le
frodi; (2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato; (3)
migliorare l'efficienza dei controlli utilizzando gli strumenti adeguati, e 4)
contrastare le pratiche irregolari. Queste attività hanno permesso ai servizi
TDI di garantire proattivamente, in collaborazione con gli Stati membri,
l'effettiva applicazione delle misure di difesa commerciale nell'Unione
europea. 8.2. Monitoraggio degli impegni
(cfr. allegati M e Q) Il monitoraggio degli impegni rientra tra le
attività di applicazione delle misure, essendo gli impegni una delle forme che
assumono le misure AD o AS. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi
assicurata che possono effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del
dumping o delle sovvenzioni. All'inizio del 2011 erano in vigore 22 impegni. Nel
2011 si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: gli
impegni di cinque società sono terminati a causa della scadenza/abrogazione
delle misure e l'impegno di una società è stato accettato. Ciò porta a 18 il
numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2011. 9. Rimborsi (cfr. allegato U) L'articolo 11, paragrafo 8 e l'articolo 21,
paragrafo 1 dei regolamenti di base consentono agli importatori di chiedere il
rimborso dei dazi riscossi qualora sia dimostrato che il margine di
dumping/sovvenzioni è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello
del dazio in vigore. Nel 2011 sono state presentate 26 nuove domande di
rimborso. Alla fine del 2011 erano in corso 12 inchieste riguardanti 18
domande. Nel 2011 sono state adottate 24 decisioni della Commissione: 12 che
concedevano un rimborso parziale e 12 che respingevano le domande di rimborso.
Sette domande sono state ritirate. 10. Controllo giurisdizionale:
decisioni della Corte di giustizia e del Tribunale Nel 2011 la Corte di giustizia e il Tribunale
hanno pronunciato un totale di 9 sentenze relative a misure antidumping o
antisovvenzioni. Un riassunto di alcune di queste sentenze figura nel documento
di lavoro. Nel corso del 2011 sono state intentate 16 nuove
cause, di cui 12 dinanzi al Tribunale e 4 dinanzi alla Corte di giustizia. Nell'allegato S del documento di lavoro figura un
elenco delle cause in materia di AD/AS ancora pendenti alla fine del 2011
dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale. 11. Attività nel quadro
dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) 11.1. Risoluzione dei contenziosi
antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione
dei contenziosi tra i membri dell'Organizzazione in merito all'applicazione
degli accordi OMC. Nel luglio 2011 l'organo d'appello dell'OMC ha
pubblicato una relazione sul procedimento di risoluzione dei contenziosi
iniziato dalla Cina nei confronti dell'UE sulle misure antidumping sulle
importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari
di quel paese. Questa è stata la prima sfida lanciata dalla Cina all'UE
nell'ambito dell'OMC dal 2001, anno della sua adesione. Il panel ha distribuito
ai membri dell'OMC la sua relazione nel dicembre 2010, e nel marzo 2011 l'UE ha
presentato ricorso contro determinati aspetti di tale relazione. Nel luglio del
2011 l'organo d'appello ha pubblicato la sua relazione, adottata dall'organo di
conciliazione (DSB) nel corso della riunione del 28 luglio 2011. Il panel e
l'organo di appello hanno respinto la maggior parte delle argomentazioni della
Cina riguardanti il regolamento sugli elementi di fissaggio; alcuni aspetti di
tale regolamento sono stati tuttavia considerati come una violazione della
normativa OMC. Il panel e l'organo d'appello hanno inoltre rilevato che
l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base è incompatibile con gli
obblighi dell'Unione europea sull'accordo antidumping dell'OMC. Nel settembre
2011 l’Unione europea ha informato l'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC
dell'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni del DSB in questa
controversia in un modo tale da rispettare gli obblighi verso l'OMC. Nel febbraio
2012 la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio una
modifica al regolamento antidumping di base per tenere conto della decisione
dell'organo di conciliazione[3]. A ottobre 2011 è stata pubblicata la relazione del
panel dell'OMC sulla controversia riguardante le misure antidumping su talune
calzature in cuoio originarie della Cina. Il panel, istituito nel maggio 2010,
ha concluso che, nella maggior parte delle questioni esaminate, l'UE ha agito
in piena conformità con le norme dell'OMC e ha confermato le conclusioni
raggiunte nella controversia sugli elementi di fissaggio per quanto riguarda
l’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Dal momento che i
regolamenti che istituivano misure sulle importazioni di calzature scadevano
nel marzo 2011, il panel ha concluso che non esistevano le basi per una
raccomandazione che rendesse i provvedimenti [decaduti] conformi all'articolo
19.1 del DSU. Il panel ha tuttavia raccomandato che l'Unione europea portasse
l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base a piena conformità con i
propri obblighi rispetto agli accordi OMC. 11.2. Altre attività dell'OMC Nel 2011 la presidenza
del gruppo di negoziazione DDA sulle norme ha lanciato delle consultazioni
multilaterali informali a proposito di varie tematiche in cui si riteneva che
il divario fra Stati membri fosse ancora troppo ampio. Il risultato è stato un
nuovo testo sulle discipline antidumping che dava ampio risalto alle aree di
convergenza e alle problematiche irrisolte, mentre i progressi fatti nelle
trattative sulle sovvenzioni in generale e su quelle alla pesca in particolare
sono stati riportati in un'altra relazione (documento OMC TN/RL/W/254 del 21
aprile 2011). Questi documenti riflettono con precisione lo stato dei negoziati
in tali ambiti, ma non è stato possibile realizzare progressi nel secondo nel
2011, in parte a causa della dinamica globale dei negoziati sull'agenda di
sviluppo di Doha. In seguito alle dimissioni del presidente Francis è emerso un
accordo tra i membri sulla nomina dell'ambasciatore McCook (Giamaica) a
presidente del gruppo. La nomina è stata confermata nel corso di una riunione
formale tenutasi nel febbraio 2012. Successivamente il gruppo tecnico, un
sottogruppo del gruppo di negoziazione, è stato convocato due volte (in
febbraio e aprile 2012). Parallelamente a
queste attività, i servizi della Commissione hanno continuato a partecipare ai
lavori regolari dei comitati antidumping, sovvenzioni e misure compensative e
di salvaguardia. I comitati si sono riuniti due volte in sessioni regolari per
esaminare notifiche e discutere questioni di interesse particolare. Conclusione Nel 2011 si è avuto
un aumento sia del numero di nuovi casi avviati nel corso dell'anno precedente
sia del numero delle misure provvisorie istituite. Il numero di inchieste
chiuse senza l'istituzione di misure è aumentato leggermente, mentre il numero
delle misure provvisorie istituite nel corso dell'anno precedente ha subito una
flessione di quasi un quarto. Per quanto riguarda i riesami, questi continuano
a rappresentare una parte consistente del lavoro dei servizi, sebbene il numero
di riesami avviati sia calato di quasi un sesto rispetto al 2010. I riesami
terminati sono aumentati in modo significativo rispetto al 2010. Va infine ricordato
che le misure di difesa commerciale in atto nel 2011 hanno riguardato solo lo
0,25% delle importazioni totali, riflettendo l'approccio moderato e
regolamentare nell'impiego di tali strumenti da parte dell'UE. [1] GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5. [2] La tabella 1 del documento di lavoro riporta i dati
statistici relativi alle nuove inchieste per gli anni 2007-2011 avviate a norma
degli articoli 5 e 10 dei regolamenti di base. [3] COM(2012) 41 definitivo.