Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0496

    P7_TA(2012)0496 Introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato e abroga la direttiva 2002/30/CE (COM(2011)0828 — C7-0456/2011 — 2011/0398(COD)) P7_TC1-COD(2011)0398 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE

    GU C 434 del 23.12.2015, p. 245–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 434/245


    P7_TA(2012)0496

    Introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato e abroga la direttiva 2002/30/CE (COM(2011)0828 — C7-0456/2011 — 2011/0398(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2015/C 434/44)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0828),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0456/2011),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dal Bundesrat tedesco e dal Senato dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 maggio 2012 (2),

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0372/2012),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 173.

    (2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 110.


    P7_TC1-COD(2011)0398

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti. Esso richiede un approccio integrato volto a garantire sia l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto dell'Unione sia la tutela dell'ambiente.

    (2)

    Ai fini dello Lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo è necessario adottare richiede l'adozione di una serie di misure intese a ridurre le emissioni acustiche il rumore prodotto deidai velivoli nei pressi e all'interno degli aeroporti in cui esistono particolari problemi di inquinamento acustico. Molti cittadini dell'Unione sono esposti a livelli elevati di rumore che possono ripercuotersi negativamente sulla salute, in particolare per quanto concerne i voli notturni . [Em. 1]

    (3)

    In seguito al ritiro dei velivoli più rumorosi, a norma della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (4) e della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (5), occorre aggiornare le nuove misure affinché le autorità possano trattare il problema dei velivoli più rumorosi per migliorare il clima acustico intorno agli aeroporti dell'Unione, entro il quadro internazionale dell'approccio equilibrato alla gestione del rumore.

    (4)

    La risoluzione A33/7 dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) introduce il concetto di «approccio equilibrato» alla gestione del rumore e definisce un metodo coerente per affrontare il problema delle emissioni acustiche dei velivoli. È opportuno che l'approccio equilibrato dell'ICAO resti il fondamento su cui poggia la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dall'aviazione, in quanto settore di dimensioni mondiali. L'approccio equilibrato riconosce e non pregiudica la validità dei pertinenti obblighi di legge, degli accordi in vigore, della normativa vigente e delle politiche consolidate. L'integrazione delle norme internazionali dell'approccio equilibrato nel presente regolamento dovrebbe consentire di ridurre notevolmente il rischio di controversie internazionali, nel caso in cui le restrizioni operative dirette a contenere il rumore si ripercuotano sull'attività di vettori di paesi terzi.

    (5)

    La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 15 febbraio 2008, dal titolo «Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari — (Relazione sull’applicazione della direttiva 2002/30/CE)», metteva in rilievo la necessità di chiarire, nel testo della direttiva 2002/30/CE, la ripartizione delle responsabilità e precisare gli obblighi e i diritti delle parti interessate durante il processo di determinazione del rumore, in modo da conseguire gli obiettivi di abbattimento del rumore con misure improntate al principio costi/efficacia.

    (6)

    L'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti dell'Unione, ad opera degli Stati membri in base alla valutazione di ogni singola situazione, pur limitando la capacità, può contribuire a migliorare la situazione acustica intorno agli aeroporti. È tuttavia possibile che un uso inefficiente della capacità esistente provochi distorsioni della concorrenza oppure ostacoli l'efficienza dell'intera rete aeronautica dell'Unione. Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in isura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere conseguiti meglio a livello di Unione, adottando norme armonizzate in materia di restrizioni operative nell'ambito del processo di gestione del rumore, l'Unione può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi. Il metodo armonizzato, oltre a non imporre obiettivi qualitativi in materia di rumore, che continueranno ad emanare dalla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (6) o da altre norme europee, nazionali e locali, non pregiudica la scelta effettiva di misure.

    (6 bis)

    Al fine di ridurre la necessità di adottare restrizioni operative, i piani d'azione nazionali di cui alla direttiva 2002/49/CE dovrebbero, nell'immediato futuro, prevedere l'adozione di misure complementari per la gestione del rumore esterno agli aeroporti, quali ad esempio l'insonorizzazione delle abitazioni e l'introduzione di piani di isolamento acustico in generale. [Em. 2]

    (7)

    La determinazione del rumore, che dovrebbe essere effettuata con regolarità, dovrebbe condurre all'adozione di misure supplementari di abbattimento del rumore solo se la combinazione delle misure vigenti di mitigazione non consente di raggiungere gli obiettivi prestabiliti in materia di abbattimento.

    (8)

    Mentre un'analisi dei costi e dei benefici dà un'indicazione degli effetti economici positivi totali, un obiettivo di abbattimento del rumore dovrebbe essere scelto mettendo a confronto tutti i costi generati e tutti i benefici ottenuti, una valutazione dell'efficacia dei costi verte sul lo strumento per il raggiungimento di un determinato tale obiettivo al minor costo, raffrontando solo i costi dovrebbe essere efficace in termini di costi , tenendo conto degli aspetti sanitari, economici e sociali . [Em. 4]

    (9)

    È importante poter sospendere le misure di mitigazione del rumore per evitare conseguenze indesiderate sulla sicurezza, sulla capacià aeroportuale e sulla concorrenza. Se una procedura di ricorso introdotta contro opporutno che la Commissione possa valutare le restrizioni operative volte a contenere il rumore può vertere sugli obiettivi di abbattimento, sui metodi di determinazione e sulla scelta delle misure improntate al principio costi/efficacia, essa non ne può sospendere l' proposte prima della loro applicazione. È pertanto opportuno che la Commissione, prima dell'applicazione delle misure, possa avvalersi del diritto di controllo e sospendere le misure ritenute causa di conseguenze indesiderate o irreversibili. Si ritiene che la sospensione debba avere durata limitata. [Em. 5]

    (9 bis)

    Il ricorso a procedure operative approvate di abbattimento del rumore dovrebbe garantire che, considerati tutti i fattori che potrebbero incidere su una determinata operazione, sia garantita la necessaria sicurezza dei voli. Le misure operative di abbattimento del rumore non devono impedire o vietare l'applicazione di misure di sicurezza antiterrorismo. [Em. 6]

    (10)

    Le valutazioni suldeterminazioni del rumore devonodovrebbero poggiare sulle informazioni esistenti disponibili e garantire che tali basarsi su criteri oggettivi e misurabili, comuni a tutti gli Stati membri, conformemente alla direttiva 2002/49/CE . Tali informazioni siano dovrebbero essere affidabili , acquisite in modo trasparente, comparabili e accessibili alle autorità competenti e alle parti interessate a tutti i soggetti interessati. È necessario che le autorità competenti si dotino degli opportuni strumenti di controllo e garanzia dell'esecuzione. Le determinazioni del rumore dovrebbero essere effettuate o supervisionate da agenzie esterne indipendenti dal gestore dell'aeroporto. [Em. 7]

    (11)

    Gli Stati membri hanno introdotto restrizioni operative dirette a contenere il rumore in conformità di normative nazionali basate su metodi di determinazione del rumore riconosciuti a livello nazionale, che possono non conformarsi (ancora) del tutto al metodo indicato nel documento 29 della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC), recante Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports, né utilizzare le informazioni riconosciute a livello internazionale sulle emissioni acustiche dei velivoli. Pur tuttavia, l'efficienza e l'efficacia di una restrizione operativa, così come del relativo piano d'azione in cui essa rientra, dovrebbero essere valutate in base ai metodi illustrati nel doc. 29 dell'ECAC e all'approccio equilibrato dell'ICAO. È pertanto opportuno che gli Stati membri adeguino le valutazioni delle restrizioni operative vigenti nella legislazione nazionale in modo da renderle conformi al doc. 29 dell'ECAC.

    (12)

    Ove le informazioni sul rumore fossero centralizzate si ridurrebbero notevolmente gli oneri amministrativi sia per le compagnie aeree sia per i gestori di aeroporti. Tali informazioni sono attualmente fornite e gestite a livello dei singoli aeroporti. Esse devono essere messe a loro disposizione a fini operativi. È importante utilizzare, come strumenti di convalida, la banca dati dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Agenzia) sulla certificazione della rispondenza alle norme acustiche, insieme ai dati sui singoli voli dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol). Attualmente questi dati sono sistematicamente richiesti per la gestione centrale del flusso, ma devono essere indicati ai fini del presente regolamento e per il regolamento sulle prestazioni della gestione del traffico aereo. Un accesso soddisfacente a dati di modellazione convalidati dovrebbe migliorare la qualità del rilevamento delle curve isofoniche dei singoli aeroporti e quella della mappatura strategica, agevolando l'adozione di decisioni politiche.

    (13)

    PerAl fine di tenere conto della costante evoluzione delle tecnologie relative alle cellule e ai motori aerei, nonché dei metodi utilizzati per rilevare le curve isofoniche, si dovrebbe conferiredovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguardariguardo i seguenti aspetti: l'aggiornamento regolare delle norme acustiche per i velivoli di cui al presente regolamento e il riferimento ai relativi metodi di certificazione; la modifica delle definizioni di «velivolo marginalmente conforme» e «velivolo civile»; l'aggiornamento del riferimento al metodo di calcolo delle curve isofoniche del metodo e della relazione tecnica concernenti la determinazione del rumore a livello di aeroporto . È particolarmente importantedi particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportuneadeguate consultazioni, anche sentendo il parere deglia livello di esperti. LNella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione, nel corso dell'elaborazione e della redazione degli atti delegati, deve far sì che i documenti pertinenti siano trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente, tempestivamente e in modo adeguatodovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 8]

    (13 bis)

    Affinché sia garantita la certezza del diritto e l'affidabilità della programmazione, le restrizioni operative e le decisioni sull'utilizzazione di aeroporti, comprese le decisioni dei tribunali e l'esito dei processi di mediazione già introdotti o in fase di esame prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ma essere disciplinati dalle norme esistenti. [Em. 9]

    (16)

    Tenuto conto della necessità di un'applicazione coerente del metodo di determinazione del rumore nel mercato aeronautico dell'Unione, il presente regolamento stabilisce disposizioni comuni nell'ambito delle restrizioni operative dirette al contenimento del rumore. È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2002/30/CE,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto, obiettivi e campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce le norme concernenti l'introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore, in modo coerente a livello dei singoli aeroporti e, ove sia stato identificato un problema di inquinamento acustico , per migliorare il clima acustico e limitare o ridurre il numero delle persone che subiscono in misura significativa gli effetti nocivi del esposte al rumore prodotto dai velivoli, in conformità con l'approccio equilibrato. [Em. 11]

    2.   Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

    a)

    favorire il raggiungimento di obiettivi ambientali specifici di riduzione dell'inquinamento acustico, così come definiti nelle normative unionali, nazionali e o locali, e valutarne l'interdipendenza con altri obiettivi ambientali, compresi gli aspetti relativi alla salute, a livello dei singoli aeroporti; [Em. 12]

    b)

    consentire la scelta delle misure di mitigazione del rumore maggiormente improntate al principio costi/efficacia, tenendo conto degli aspetti sanitari, economici e sociali, in conformità dell'approccio equilibrato, in modo da ottenere uno sviluppo sostenibile delle capacità aeroportuali e delle reti di gestione del traffico aereo in una prospettiva gate-to-gate. [Emm. 44 e 48]

    3.   Il presente regolamento si applica ai voli dei velivoli utilizzati in attività civili. [Em. 14]

    Non si applica ai voli dei velivoli utilizzati in attività militari, doganali, di polizia o in servizi simili. [Em. 15]

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1.

    «aeroporto», un aeroporto con un traffico superiore a 50  000 movimenti di velivoli civili per anno calendario (intendendosi per movimento il decollo o l'atterraggio), tenendo conto della media degli ultimi tre anni calendario prima della determinazione del rumore;

    2.

    «approccio equilibrato», il metodo la procedura stabilita dall'ICAO nel volume 1, parte V dell'allegato 16 della Convenzione relativa all' aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) attraverso il la quale si esamina, in maniera coerente, la serie di misure disponibili, ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, la pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative, allo scopo di risolvere il problema dell'ridurre al minimo l'inquinamento acustico nel massimo rispetto del principio costi/efficacia , tenendo conto tra l'altro degli aspetti sanitari ed economici, a livello dei singoli aeroporti per tutelare la salute dei cittadini che risiedono nelle aree in prossimità di un aeroporto ; [Em. 45 e 49]

    3.

    «velivolo», un aeromobile ad ali fisse la cui massa massima certificata al decollo è pari o superiore a 34  000 kg, o con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il tipo di aereo in questione superiore a 19, esclusi i sedili riservati all'equipaggio;

    4.

    «velivolo marginalmente conforme», un velivolo civile che è certificato conformemente ai soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago con un margine cumulativo non superiore a 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels — unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita), intendendosi per per un periodo transitorio di quattro anni a decorrere da …  (7) , e con un margine cumulativo non superiore a 10 EPNdB dopo la fine di tale periodo transitorio. Per margine cumulativo s'intende la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè le differenze fra il livello di rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato) misurate in ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore quali definiti nel volume 1, parte II, capitolo 4 capo 3 , dell'allegato 16 della convenzione di Chicago; [Em. 17]

    5.

    «intervento diretto a contenere il rumore», ogni misura che incide sul clima acustico della zona intorno all'aeroporto, a cui si applicano i principi dell'approccio equilibrato dell'ICAO, ivi compresi interventi non operativi che possono ripercuotersi sul numero delle persone esposte al rumore prodotto dai velivoli;

    6.

    «restrizioni operative», un intervento diretto a contenere il rumore che limita l'accesso ad un aeroporto o ne riduce l'uso ottimale delle capacità, ivi comprese le restrizioni operative intese a vietare l'esercizio di velivoli marginalmente conformi in aeroporti determinati, come pure le restrizioni operative parziali che incidono sull'esercizio dei velivoli civili si applicano ad esempio in un dato determinato periodo di tempo durante il giorno o solo ad alcune piste dell'aeroporto . [Em. 18]

    Articolo 3

    Autorità competenti e diritto di impugnazione

    1.   Gli Stati membri in cui è ubicato un aeroporto designano le una o più autorità competenti incaricate diadottare le misure relative alle seguire il processo di adozione delle restrizioni operative e un organo di ricorso indipendente, secondo le leggi e le prassi nazionali .

    2.   Le autorità competenti e l'organo di ricorso sono indipendenti da ogni organizzazione che possa essere interessata dall'intervento diretto a contenere il rumore.

    3.   Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e dell'organo di ricorso designati, di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni.

    4.     Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito il diritto di impugnazione delle restrizioni operative, adottate ai sensi del presente regolamento, dinanzi all'organo di ricorso conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali. [Em. 19]

    Articolo 4

    Disposizioni generali relative alla gestione del rumore prodotto dai velivoli

    1.   Gli Stati membri adottano un approccio attuano l'approccio equilibrato riguardo alla gestione del rumore prodotto dai velivoli , a livello dei singoli aeroporti, entro l'ambito di applicazione del presente regolamento . A tal fine essi valutano la situazione del rumore a livello di singolo aeroporto conformemente alla direttiva 2002/49/CE, compresi gli effetti nocivi sulla salute umana. Qualora sia constatato un problema di inquinamento acustico essi . [Em. 20]

    a)

    determinano il provvedono affinché sia definito l'obiettivo di abbattimento del rumore per l'aeroporto interessato, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 8 e dell'allegato V della direttiva 2002/49/CE ;

    b)

    definiscono l'obiettivo ambientale di abbattimento del rumore; [Em. 21]

    c)

    individuano le misure disponibili atte a ridurre l'impatto acustico;

    d)

    valutano la effettuano una valutazione formale e completa della probabile efficacia delle misure sotto il profilo dei costi; [Em. 22]

    e)

    scelgono le misure;

    f)

    consultano le parti interessate in maniera trasparente sugli interventi che intendono mettere in atto;

    g)

    decidono in merito alle misure da adottare e forniscono informazioni sufficienti su di esse;

    h)

    attuano le misure; e

    i)

    prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie.

    2.   Gli Stati membri, quando mettono in atto interventi diretti a contenere il rumore, prendono in considerazione la seguente combinazione di misure disponibili, al fine di determinare la combinazione di misure che offre il miglior rapporto costi/benefici:

    a)

    effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli;

    b)

    pianificazione e gestione territoriali;

    c)

    procedure operative volte all'abbattimento del rumore , compresa la direzione delle rotte di decollo e atterraggio ; [Em. 23]

    d)

    non come prima soluzione, restrizioni operative.

    Tra le misure disponibili può rientrare il ritiro dei velivoli marginalmente conformi, se tale misura è ritenuta necessaria. Gli Stati membri possono offrire incentivi economici per incoraggiare gli operatori del trasporto aereo a utilizzare velivoli meno rumorosi durante il periodo transitorio di cui all'articolo 2, punto 4. [Em. 24]

    3.   Gli Stati membri possono, nell'ambito dell'approccio equilibrato, distinguere le misure di mitigazione del rumore in base al tipo di alle prestazioni acustiche del velivolo, all'uso delle piste , alla rotta aerea e/o all'arco temporale. [Em. 25]

    4.   Fatto salvo il paragrafo 3, le restrizioni operative sotto forma di ritiro dei velivoli marginalmente conformi dalle operazioni aeroportuali non riguardano i velivoli subsonici civili che sono conformi, grazie alla loro certificazione originale o alla ricertificazione, alla norma acustica di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago.

    5.   Le misure o la combinazione di misure adottate in conformità del presente regolamento per un determinato aeroporto non sono idonee a più restrittive di quanto necessario per conseguire gli obiettivi ambientali di abbattimento del rumore stabiliti per tale aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità, sull'identità o sull'attività degli operatori di trasporto aereo e non sono arbitrarie . [Em. 26]

    6.   Le misure adottate in conformità del presente regolamento contribuiscono ai piani d'azione nazionali relativi al rumore generato dal traffico aereo, di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/49/CE.

    6 bis.     Gli Stati membri adottano, rapidamente e senza alcun indebito ritardo, le misure legislative necessarie per l'applicazione del presente articolo. [Em. 27]

    Articolo 5

    Disposizioni relative alla determinazione del rumore

    1.   Le autorità competenti determinano assicurano che sia determinato periodicamente il rumore degli aeroporti sul loro territorio di cui sono responsabili , in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 2002/49/CE e in base alla normativa nazionale o locale. Le autorità competenti possono chiedere l'assistenza dall'organo di valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010 che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (8).

    2.   Al fine di determinare il rumore attuale e futuro, le autorità competenti usano i metodi, i descrittori e le informazioni di cui all'allegato I.

    3.   Se dalla in seguito a tale determinazione del rumore risulta che sono possono essere necessarie nuove misure per conseguire gli obiettivi di abbattimento del rumore o per mantenerli allo stesso livello di restrizione operativa per risolvere un problema di inquinamento acustico in un aeroporto , le autorità competenti provvedono affinché:

    a)

    tengono siano applicati i metodi, i descrittori e le informazioni di cui all'allegato I I per tenere in dovuta considerazione il contributo di ciascun tipo di misura applicabile nell'ambito dell'approccio equilibrato, in conformità all'allegato I;

    b)

    sia istituita, al livello adeguato, una cooperazione tecnica tra i gestori auroportuali, gli operatori di velivoli e i fornitori di servizi di navigazione aerea affinché siano esaminate misure di mitigazione del rumore. Le autorità competenti provvedono inoltre affinché i residenti locali o i loro rappresentanti e le autorità locali competenti siano consultati e siano fornite loro informazioni tecniche sulle misure di mitigazione del rumore;

    c)

    sia valutata l'efficacia in termini di costi di ogni nuova restrizione operativa, a norma dell'allegato II. Le modificazioni tecniche di ordine minore, apportate a misure esistenti, che non hanno un'incidenza sostanziale sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative;

    4.   Le autorità competenti provvedono a che sia istituito, a livello adeguato, un forum per la cooperazione tecnica tra il gestore dell'aeroporto, l'operatore di trasporto aereo e il fornitore di servizi di navigazione aerea e che operi, per gli interventi di competenza delle suddette parti, tenendo in dovuta considerazione l'interdipendenza tra le misure per mitigare il rumore e quelle per ridurre le emissioni. I membri del forum per la cooperazione tecnica consultano regolarmente i residenti locali o i loro rappresentanti e forniscono alle autorità competenti informazioni e orientamenti tecnici sulle misure di mitigazione del rumore.

    5.   Le autorità competenti valutano le nuove misure in termini di costi/efficacia, come indicato nel paragrafo 3, in conformità dell'allegato II. Le modificazioni tecniche di ordine minore, apportate a una misura esistente, che non hanno un'incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative.

    6.   Le autorità competenti organizzano

    d)

    il processo di consultazione delle parti interessate sia organizzato con tempestività e in maniera effettiva, garantendo che i dati e i metodi di calcolo siano accessibili e trasparenti. Le parti interessate dispongono di almeno tre mesi per comunicare le loro osservazioni prima dell'adozione delle nuove misure restrizioni operative . Tra le parti interessate figurano almeno:

    a)

    rappresentanti dei residenti locali che abitano nell'intorno degli aeroporti interessati da problemi di inquinamento acustico generato dal traffico aereo;

    b)

    operatori degli aeroporti interessati;

    c)

    rappresentanti degli operatori di trasporto aereo che potrebbero essere interessati dagli interventi diretti a contenere il rumore;

    d)

    fornitori di servizi di navigazione aerea interessati;

    e)

    il gestore della rete, di cui al regolamento n. 677/2011 della Commissione  (9) .

    i)

    i residenti locali che abitano nelle vicinanze degli aeroporti interessati dall'inquinamento acustico generato dal traffico aereo, o i loro rappresentanti e i rappresentanti delle autorità locali e regionali competenti;

    ii)

    i rappresentanti delle imprese locali con sede nelle vicinanze degli aeroporti, le cui attività subiscono ripercussioni a causa del traffico aereo e delle operazioni aeroportuali;

    iii)

    i gestori degli aeroporti interessati;

    iv)

    i rappresentanti degli operatori di velivoli che potrebbero essere interessati dagli interventi diretti a contenere il rumore;

    v)

    i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati;

    vi)

    il gestore della rete di cui al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM)  (10) ;

    vii)

    ove applicabile, il coordinatore designato per l'assegnazione delle bande orarie.

    7.   Le autorità competenti seguono e controllano l'attuazione delle misure di mitigazione del rumore, intervenendo laddove opportuno. Esse provvedono affinché informazioni pertinenti siano disponibili on-line, permettendo così ai residenti locali che abitano nelle zone intorno agli aeroporti siano regolarmente informati e ad altre parti interessate di accedere gratuitamente alle informazioni .

    Le informazioni pertinenti comprendono:

    a)

    le informazioni relative alle presunte violazioni dovute a cambiamenti di rotta aerea, in relazione all'impatto prodotto e ai motivi di tali cambiamenti;

    b)

    i criteri utilizzati per la distribuzione e la gestione del traffico in ciascun aeroporto, nella misura in cui tali criteri possano produrre un impatto ambientale o acustico.

    8.     Le autorità competenti provvedono a garantire che i gestori di strutture aeroportuali installino sistemi informatizzati di misurazione del rumore in diversi punti in prossimità delle traiettorie dei velivoli che producono, o è probabile che producano, un impatto sulla popolazione. I dati raccolti dai sistemi di misurazione del rumore possono essere consultati via internet. [Em. 28]

    Articolo 6

    Informazioni sulle prestazioni acustiche

    1.   Le decisioni sulle restrizioni operative dirette a contenere il rumore si basano sulle emissioni acustiche dei velivoli, determinate dalla procedura di certificazione effettuata in conformità dell'allegato 16, volume 1, della convenzione di Chicago, quinta edizione (luglio 2008).

    2.   Su richiesta della Commissione , e qualora l'Agenzia non sia già in possesso delle informazioni necessarie, gli operatori di trasporto aereo comunicano le seguenti informazioni sulle prestazioni acustiche dei loro velivoli che utilizzano aeroporti dell'Unione:

    a)

    numero di identificazione (tail number) dei velivoli;

    b)

    il/i certificato/i delle emissioni acustiche acustico/i dei velivoli utilizzati, insieme al relativo peso massimo effettivo certificato al decollo;

    c)

    ogni eventuale modificazione dei velivoli che incida sulle prestazioni acustiche e sia registrata nel loro certificato acustico.

    d)

    informazioni sulle prestazioni e sulle emissioni acustiche dei velivoli a fini di modellazione del rumore.

    Per ogni volo che si serve di un aeroporto dell'Unione, gli operatori di trasporto aereo comunicano il certificato delle prestazioni acustiche utilizzato e il numero di registrazione.

    L'operatore informa la Commissione ogniqualvolta modifichi il certificato acustico utilizzato per un velivolo.

    I dati sono forniti gratuitamente, in versione elettronica e, ove appropriato, nel formato eventualmente indicato. La Commissione sostiene i costi della presentazione di tali dati.

    3.    La modellazione del rumore ambientale presso le zone aeroportuali si basa sulle informazioni fornite dal produttore relativamente alle emissioni e alle prestazioni acustiche dei velivoli, il cui utilizzo è raccomandato dalla comunità internazionale e che sono rese disponibili mediante l'ICAO. L'Agenzia verifica i dati sulle prestazioni e sulle emissioni acustiche a fini di modellazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (11). L'Agenzia si basa sulla procedura istituita dal gruppo di lavoro sulla modellazione e le banche dati del Comitato ICAO sulla protezione dell'ambiente nel settore aereo per determinare la validità dei dati e le migliori prassi e per garantire una costante armonizzazione fra le agenzie internazionali del settore dell'aeronavigabilità.

    4.   I dati sono conservati in una banca dati centrale e sono messi a disposizione, per fini operativi, delle autorità competenti, degli operatori di trasporto aereo, dei fornitori di servizi di navigazione aerea e degli operatori aeroportuali. [Em. 29]

    Articolo 7

    Disposizioni sull'introduzione di restrizioni operative

    1.   Le autorità competenti notificano agli Stati membri, alla Commissione e alle relative parti interessate, per l'aeroporto interessato e per la relativa stagione di traffico, l'introduzione di una restrizione operativa sei tre mesi prima della sua adozione, e comunque almeno due mesi prima della determinazione dei parametri di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie di cui all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (12).

    2.   In seguito alla determinazione del rumore realizzata in conformità dell'articolo 5, la notifica della decisione è accompagnata da una relazione scritta che spiega le ragioni alla base dell'introduzione della restrizione operativa, l'obiettivo ambientale di abbattimento del rumore stabilito per l'aeroporto, le misure prese in considerazione per conseguire tale obiettivo e la valutazione della probabile efficacia sul piano dei costi delle varie misure considerate, ivi compreso il loro eventuale impatto transfrontaliero.

    3.   Se una restrizione operativa riguarda il ritiro da un aeroporto di velivoli marginalmente conformi, è fatto divieto ai velivoli marginalmente conformi di prestare nuovi servizi in tale aeroporto nei sei mesi successivi alla notifica , e comunque almeno due mesi prima della determinazione dei parametri di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie di cui al paragrafo 1 . Le autorità competenti decidono la percentuale annua di velivoli marginalmente conformi da ritirare. dalla flotta degli operatori interessati dalla restrizione in tale aeroporto, tenendo in debita considerazione l'età del velivolo e la composizione dell'intera flotta. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, questa Questa percentuale annua non supera il 20 % del numero di 25 % dei movimenti ed è applicata uniformemente a ciascun operatore interessato, in rapporto al suo numero di movimenti effettuati con velivoli marginalmente conformi che compongono la flotta in servizio presso tale aeroporto dell'operatore interessato dalla misura.

    4.   Gli eventuali ricorsi contro le decisioni relative a restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono presentati in conformità della legislazione nazionale. [Em. 30]

    Articolo 8

    Paesi in via di sviluppo

    1.   Le autorità competenti possono prevedere deroghe alle restrizioni operative dirette a contenere il rumore per i velivoli marginalmente conformi immatricolati nei paesi in via di sviluppo, a condizione che tali velivoli:

    a)

    siano dotati di un certificato attestante la conformità alle norme acustiche di cui al volume 1, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago;

    b)

    siano stati in servizio nell'Unione nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, siano stati iscritti nel registro del paese in via di sviluppo interessato dalla deroga e continuino ad essere gestiti da una persona fisica o giuridica stabilita in tale paese.

    2.   Quando uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 9

    Deroghe per attività di carattere eccezionale

    In determinati casi le autorità competenti possono autorizzare, negli aeroporti situati sul loro territorio, singole attività svolte da velivoli marginalmente conformi che non potrebbero effettuarsi sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

    Tale deroga è limitata ai seguenti velivoli:

    a)

    velivoli le cui singole attività siano di carattere talmente eccezionale che sarebbe irragionevole negare una deroga temporanea;

    b)

    velivoli su voli non aventi fini di lucro per trasformazioni, riparazioni o attività di manutenzione;

    b bis)

    velivoli su voli operati a fini umanitari o diplomatici. [Em. 31]

    Articolo 10

    Diritto di controllo

    1.   La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e fatta salva un'eventuale procedura di ricorso in corso, può , entro due mesi dal giorno in cui ne riceve comunicazione, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, valutare il processo per l'introduzione di esercitare un controllo sulla decisione che introduce una restrizione operativa, prima della sua attuazione per contenere il rumore . La Commissione può sospendere la decisione se ritiene che non rispetti le prescrizioni del se ritiene che l'introduzione di una restrizione operativa per contenere il rumore non segua il processo stabilito dal presente regolamento, oppure sia altrimenti in contrasto con il diritto dell'Unione può trasmetterne notifica alle autorità competenti . Le autorità competenti possono tenere conto del parere della Commissione .

    2.   Le autorità competenti forniscono alla Commissione le informazioni attestanti l'osservanza del presente regolamento.

    3.   La Commissione decide, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e in special modo tenendo conto dei criteri dell'allegato II, se l'autorità competente interessata può procedere all'introduzione della restrizione operativa. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e allo Stato membro interessato.

    4.   Qualora la Commissione non abbia adottato una decisione nei sei trasmesso notifica del suo parere nei due mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui al della comunicazione, secondo quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 1 , l'autorità competente può attuare la decisione prevista sulla restrizione operativa. [Em. 32]

    Articolo 11

    Atti delegati

    È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 12 al fine di:

    a)

    modificare le definizioni di «velivolo» di cui all'articolo 2, punto 3, e «velivolo marginalmente conforme», di cui all'articolo 2, punto 4; [Em. 33]

    b)

    modificare e aggiornare le norme di certificazione acustica, di cui agli articoli 4 e 8, e la procedura di certificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

    c)

    modificare il metodo e la relazione tecnica di cui all'allegato I.

    Articolo 12

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 34]

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 13

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 25 del regolamento 1008/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) .

    Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Se il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura viene chiusa senza esito, entro la scadenza prevista per la trasmissione di un parere, allorché lo decida la presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato. [Em. 35]

    Articolo 14

    Informazione e revisione

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a richiesta, le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.

    Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.

    La relazione è corredata, se necessario, di proposte di revisione del regolamento.

    Articolo 14 bis

    Disposizioni transitorie

    Il presente regolamento non si applica alle restrizioni operative, alle decisioni sull'utilizzazione degli aeroporti, comprese le decisioni di organi giurisdizionali e gli atti conclusivi di processi di mediazione introdotti o all'esame prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tali provvedimenti, nella misura in cui è applicabile la direttiva 2002/30/CE, continuano a essere disciplinati dalla suddetta direttiva e, se del caso, dalle norme nazionali che la recepiscono. Pertanto restano validi per tali provvedimenti gli effetti della direttiva 2002/30/CE. Le modificazioni tecniche di entità minore apportate alla misura esistente, che non abbiano un'incidenza sostanziale sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative. [Em. 36]

    Articolo 15

    Abrogazione

    La direttiva 2002/30/CE è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag 173.

    (2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag 110.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012.

    (4)  GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40.

    (5)  GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

    (7)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (8)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

    (9)   GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.

    (10)   GU L 185 del 15.07.2011, pag. 1.

    (11)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

    (12)  GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1..

    (13)   GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

    ALLEGATO I

    Determinazione del rumore negli aeroporti

    Metodologia

    1.

    Le autorità competenti usano metodi di determinazione del rumore elaborati in conformità del doc. 29 dell'ECAC, Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports , terza edizione dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE . [Em. 37]

    Descrittori

    1.

    L'impatto del rumore generato dal traffico aereo è rappresentato almeno tramite i descrittori di rumore Lden e Lnight, definiti e calcolati in conformità dell'allegato I della direttiva 2002/49/CE.

    2.

    Per illustrare il disturbo arrecato dal rumore del traffico aereo, le autorità competenti possono utilizzare anche altri descrittori complementari di provata validità scientifica.

    Informazioni sulla gestione del rumore

    1.   Situazione attuale

    1.1.

    Descrizione dell'aeroporto con indicazione delle dimensioni, dell'ubicazione, delle zone intorno ad esso, del volume e della composizione del traffico aereo.

    1.2.

    Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale abbattimento del rumore fissati per l'aeroporto e il contesto nazionale, che deve includere la descrizione degli obiettivi acustici dei velivoli per lo stesso aeroporto. [Em. 38]

    1.3.

    Particolari delle curve isofoniche dell'anno in corso e degli almeno dei due anni precedenti, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore dei velivoli realizzata secondo le disposizioni dell'allegato III della direttiva 2002/49/CE . [Em. 39]

    1.4.

    Descrizione delle misure vigenti e già attuate e di quelle previste per gestire il rumore prodotto dai velivoli nel quadro dell'approccio equilibrato, in che modo incidono sulle emissioni sonore e come contribuiscono a risolvere la situazione, nella fattispecie:

    1.4.1.

    per la riduzione alla fonte:

    evoluzione della flotta aerea e sviluppi tecnologici;

    piani specifici di ammodernamento della flotta;

    1.4.2.

    per la pianificazione e la gestione del territorio:

    strumenti di pianificazione esistenti, come la pianificazione globale o la zonizzazione acustica;

    misure di mitigazione vigenti, quali norme per l'edilizia, programmi di isolamento acustico, o misure per ridurre le zone con destinazione d'uso sensibile;

    processo di consultazione sulle misure che riguardano la destinazione d'uso dei terreni;

    seguito dato a sconfinamenti illeciti;

    1.4.3.

    per le misure operative di abbattimento del rumore, purché tali misure non limitino le capacità aeroportuali, ricorso a:

    piste preferenziali;

    rotte preferenziali a fini acustici;

    procedure di decollo e avvicinamento destinate ad abbattere il rumore;

    indicazione del grado di conformità di tali misure tramite gli indicatori ambientali di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 691/2010;

    1.4.4.

    per le restrizioni operative, ricorso a:

    restrizioni generali, quali massimali di movimenti o quote di emissioni sonore;

    strumenti finanziari in vigore, quali imposte aeroportuali sul rumore;

    restrizioni specifiche per i velivoli, quali il ritiro di velivoli marginalmente conformi;

    restrizioni parziali, con distinzione tra misure notturne e diurne.

    2.   Previsioni in assenza di nuove misure

    2.1.

    Descrizioni di (eventuali) modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto già approvati e in programma; ad esempio, aumento della capacità, espansione delle piste e/o dei terminali e, previsioni di avvicinamenti e decolli, composizione futura del traffico, nonché la sua crescita prevista e uno studio dettagliato dell'impatto acustico che produrrebbero sul territorio circostante tali espansioni della capacità, delle piste e dei terminali nonché la modifica delle rotte aeree e delle traiettorie di avvicinamento e di decollo . [Em. 40]

    2.2.

    Nell'eventualità di un'estensione della capacità aeroportuale, indicazione dei vantaggi inerenti a tale capacità supplementare nel più vasto contesto regionale e della rete aeronautica.

    2.3.

    Descrizione degli effetti sul clima acustico in assenza di ulteriori misure e descrizione delle misure già programmate per migliorare tale impatto acustico nello stesso periodo.

    2.4.

    Curve isofoniche previste, compresa la stima del numero di persone che saranno probabilmente soggette al rumore dei velivoli, distinguendo fra aree residenziali preesistenti, aree residenziali di recente costruzione e aree residenziali future pianificate a cui le autorità competenti abbiano già concesso l'autorizzazione . [Em. 41]

    2.5.

    Valutazione delle conseguenze e dei costi possibili inerenti ad un'assenza di interventi miranti a ridurre gli effetti di un peggioramento dell'inquinamento acustico, nell'ipotesi di una tale evoluzione.

    3.   Valutazione delle misure supplementari

    3.1.

    Succinta esposizione delle misure supplementari cui si può fare ricorso e indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta. Descrizione delle misure scelte da sottoporre ad analisi più approfondita e informazioni sull'analisi dei costi e dei benefici, in particolare i costi derivanti dall'introduzione di tali misure; il numero di persone che dovrebbero beneficiare e l'arco temporale in cui verranno attuate; infine, una categorizzazione dell'efficacia globale delle singole misure. [Em. 42]

    3.2.

    Panoramica dei possibili effetti che le misure proposte potrebbero avere sull'ambiente e sulla concorrenza per altri aeroporti, altri operatori e altre parti interessate.

    3.3.

    Le motivazioni delle scelte operate.

    3.4.

    Riepilogo di natura non tecnica.

    ALLEGATO II

    Valutazione in termini costi/efficacia delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore

    Le restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono valutate in termini di costi/efficacia tenendo in debita considerazione i seguenti elementi, quantificandoli, laddove possibile:

    1)

    benefici attesi in termini di emissioni sonore , anche a livello di salute, derivanti dalle misure previste, nell'immediato e in futuro;

    2)

    sicurezza delle attività aeronautiche, ivi compreso il rischio per terzi salute e sicurezza dei residenti locali che abitano in prossimità dell'aeroporto ;

    3)

    capacità aeroportuale sicurezza delle attività aeronautiche, ivi compreso il rischio per terzi ;

    4)

    effetti sulla rete aeronautica europea. diretti, indiretti e catalitici a livello occupazionale ed economico, inclusi i potenziali effetti sulle economie regionali ;

    4 bis)

    impatto sulle condizioni di lavoro negli aeroporti;

    4 ter)

    capacità aeroportuale;

    4 quater)

    effetti sulla rete aeronautica europea;

    4 quinquies

    sostenibilità ambientale, ivi compresa l'interdipendenza tra rumore ed emissioni.

    Le autorità competenti possono inoltre tenere in considerazione i seguenti fattori:

    1)

    salute e sicurezza dei residenti locali che abitano in prossimità dell'aeroporto;

    2)

    sostenibilità ambientale, ivi compresa l'interdipendenza tra rumore ed emissioni;

    3)

    effetti diretti, indiretti e catalizzatori sull'occupazione. [Em. 43]


    Top