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Document 52012AP0333

Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))
P7_TC1-COD(2011)0194 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che modifica il regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III

GU C 353E del 3.12.2013, p. 212–241 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/212


Mercoledì 12 settembre 2012
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***I

P7_TA(2012)0333

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

2013/C 353 E/43

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0416),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 (2),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0217/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.


Mercoledì 12 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0194

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che modifica il regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'ambito di applicazione della politica comune della pesca (PCP) si estende alle misure di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (OCM) è parte integrante della PCP e dovrebbe contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la PCP è attualmente in fase di revisione, l'OCM dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(2)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (4), dovrebbe essere rivisto per tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.

(2 bis)

La pesca svolge un ruolo particolarmente importante nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche; poiché tale attività è la fonte di reddito dei pescatori in queste regioni, é opportuno favorire la stabilità del mercato e una migliore corrispondenza tra offerta e domanda. [Em. 1]

(3)

Le disposizioni dell'OCM dovrebbero essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Pesci e molluschi costituiscono un bene comune. Pertanto, poiché la pesca non è un'attività come le altre, essa dovrebbe, in particolare, essere disciplinata da misure rispondenti a criteri ambientali ed ecosistemici, a prescindere dalle esigenze del mercato. [Em. 2]

(3 bis)

Poiché le disposizioni commerciali dell'OMC attualmente in vigore funzionano in modo soddisfacente, ogni nuova proposta dovrebbe, per quanto possibile, cercare di mantenere lo status quo. La Commissione dovrebbe tuttavia assicurare che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi rispettino pienamente le pratiche di pesca sostenibili e le disposizioni del diritto dell'Unione, al fine di garantire che i prodotti dell'Unione e i prodotti importati competano in condizioni di parità. [Em. 3]

(4)

L'OCM dovrebbee contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP.

(5 bis)

Considerando i cospicui volumi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dall'Unione e la notevole quota di consumo complessivo dell'Unione rappresentata dai prodotti importati, è indispensabile che l'OCM si iscriva nel quadro di una politica commerciale e doganale volta a regolare le importazioni e a controllarne gli effetti sui prezzi che i produttori dell'Unione ottengono alla prima vendita e sulla redditività delle loro attività. [Em. 4]

(5 ter)

Occorre assicurare la massima coerenza possibile fra la PCP e la politica commerciale comune, mettendo sistematicamente quest'ultima al servizio degli obiettivi della prima, sia nel quadro dei negoziati multilaterali dell'OMC che in quello degli accordi commerciali bilaterali o regionali. [Em. 5]

(5 quater)

È opportuno garantire che tutte le amministrazioni nazionali incaricate del controllo doganale e sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati nell'Unione siano dotate degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie di cui necessitano per adempiere efficacemente i loro compiti. [Em. 6]

(6)

È importante che la gestione dell'OCM sia guidata dai principi di buona governance della PCP.

(6 bis)

Affinché l'OCM abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie disponibili, nonché in merito all'importanza di essere in grado di capire le informazioni contenute nelle etichette. [Em. 7]

(7)

Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della PCP e dell'OCM. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine diobiettivie fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più adeguato nella gestione quotidiana della pesca, in un quadro definito dagli obiettivi della PCP. Occorre inoltre garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti , vedano migliorare il proprio reddito e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori dovrebbero tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, soprattutto per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, in particolare le delle caratteristiche specifiche della pesca artigianale e dell'acquacoltura estensiva . Gli Stati membri e le amministrazioni regionali dovrebbero poter essere incaricate dell'applicazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di produttori sulle questioni di gestione, in particolare, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca . [Em. 8]

(7 bis)

Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno fissare criteri adeguati per la loro istituzione, in particolare per quanto riguarda il numero minimo degli aderenti e il loro riconoscimento ufficiale. [Em. 9]

(8)

Le organizzazioni interprofessionali, che riuniscono varie categorie di operatori, possono contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione nell'ambito della catena di valore e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.

(9)

È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. La procedura per l'estensione delle norme dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.

(10)

Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori dovrebbero definire e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i loro obiettivi.

(10 bis)

Lo sbarco della totalità delle catture accidentali e accessorie e la riduzione dei rigetti rappresentano due degli obiettivi della riforma della PCP attualmente in corso. Per conseguire tali obiettivi, occorre intensificare l'impiego di tecniche e attrezzature di pesca selettive onde evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime. [Em. 165]

(11)

La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Questo meccanismo dovrebbe contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali dell'Unione ai fini della realizzazione del mercato unico.

(11 bis)

In considerazione della lontananza e dell'isolamento geografico delle regioni ultra-periferiche, può essere previsto un programma d'azione specifico che tenga conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni, in conformità dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Em. 11]

(11 ter)

La Commissione dovrebbe stabilire misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura. [Em. 12]

(12)

È opportuno accordare alle Le organizzazioni di produttori un'assistenza finanziaria dell'Unione, a titolo del possono creare un Fondo collettivo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di destinato a finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso. [Em. 13]

(13)

Per tener conto della disparità dei prezzi sul territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori dovrebbe avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. Tale prezzo limite di attivazione non dovrebbe dar luogo alla fissazione di prezzi minimi che potrebbero ostacolare la concorrenza.

(14)

Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri e da diverse regioni . Occorre pertanto prevedere incoraggiare anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali a livello transregionale basate, ove opportuno, sulle regioni biogeografiche, e a livello transnazionale . Tali organizzazioni dovrebbero essere intese come partenariati che mirano a elaborare norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati . [Em. 14]

(15)

L'applicazione di norme comuni di commercializzazione dovrebbe permettere di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare il commercio basato su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(16)

La crescente varietà di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile È necessario fornire ai consumatori un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti. Per promuovere la differenziazione informazioni chiare e complete, in particolare sull'origine, il metodo e la data di produzione dei prodotti , al fine di permettere loro di compiere scelte informate è inoltre necessario tener conto delle informazioni aggiuntive che potrebbero essere fornite su base volontaria. [Em. 15]

(16 bis)

L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca, provenienti sia dall'Unione che da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica dei prodotti della pesca. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca a livello di Unione. [Em. 16]

(16 ter)

Al fine di tutelare i consumatori europei, le autorità degli Stati membri competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture. [Em. 17]

(16 quater)

Data l'importanza che i consumatori attribuiscono ai criteri di origine e di provenienza, nel senso ampio dei termini, nella scelta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disponibili sul mercato, occorre adoperarsi particolarmente affinché dispongano di informazioni al riguardo che siano il più possibile affidabili, chiare e complete. [Em. 18]

(16 quinquies)

Per assicurare la coerenza fra la PCP, in particolare negli aspetti concernenti l'OCM e l'informazione dei consumatori, e la politica commerciale comune, occorre evitare ogni definizione eccessivamente ampia dell'origine doganale preferenziale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché ogni deroga alle definizioni comunemente applicabili, che nuoce alla tracciabilità dei prodotti e determina confusione riguardo al luogo e alle condizioni reali del loro approvvigionamento. [Em. 19]

(17)

Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 101 TFUE dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

(17 bis)

È necessario garantire che i prodotti importati che sono immessi nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione cui sono tenuti a conformarsi i produttori dell'Unione. [Em. 20]

(18)

È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore, tra cui la sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni , alle quali dovrebbero applicarsi le stesse norme che si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione . A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (5), devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. [Em. 21]

(19)

Occorre migliorare le informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

(20)

Al fine di integrare o modificare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento stabilire norme concernenti il corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali , integrare o modificare il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, definire e modificare le norme comuni di commercializzazione, integrare o modificare le informazioni obbligatorie nonché fissare criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al loro sostegno finanziario, alle loro regole interne, al contenuto del piano di produzione e del piano di commercializzazione nonché alla definizione e alle modifiche delle norme comuni di commercializzazione agli articoli 24, 33, 41 e 46. [Em. 22] È di particolare importanza che, nel corso dei lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, relativo ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, al formato, ai termini e alla procedura di notifica alla Commissione delle decisioni di concessione o revoca del riconoscimento, alle norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli da parte degli Stati membri, al formato e alla procedura di notifica da parte degli Stati membri in caso di estensione delle norme; alla procedura e ai termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, del piano di produzione e del piano di commercializzazione, e al formato della pubblicazione da parte dello Stato membro dei prezzi limite, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(22 bis)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti e della necessità di ulteriori iniziative comuni, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. ll presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 dovrebbe essere abrogato ma, ai fini della certezza giuridica, alcune disposizioni dovrebbero continuare ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(23 bis)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1184/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.   È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("l'organizzazione comune dei mercati").

2.   L'organizzazione comune dei mercati ("OMC") comprende i seguenti strumenti:

a)

organizzazioni professionali;

b)

norme di commercializzazione;

c)

informazione del consumatore;

d)

norme di concorrenza;

e)

informazioni sul mercato;

e bis)

dimensione esterna. [Em. 23]

Articolo 2

Ambito di applicazione

L'OCM si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I che sono prodotti o commercializzati nell'Unione. [Em. 24]

Articolo 3

Obiettivi

L'OCM contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli 2 e 3 del dal regolamento (UE) n. …/20XX del … del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (7) e, in particolare, fornisce incentivi di mercato a sostegno di pratiche di produzione più sostenibili, migliora la posizione di mercato dei prodotti dell'Unione, elabora strategie di produzione che consentono di adeguare la politica comune della pesca ("PCP") ai cambiamenti strutturali e alle fluttuazioni a breve termine dei mercati e rafforza il potenziale di mercato dei prodotti dell'Unione . [Em. 25]

Articolo 4

Principi

L'OCM è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 4 del regolamento sulla politica comune della pesca , che dovrà conseguire mediante una chiara definizione delle responsabilità a livello di Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale, una prospettiva a lungo termine, un ampio coinvolgimento degli operatori, la responsabilità dello Stato di bandiera e la coerenza con la politica marittima integrata, la politica commerciale e le altre politiche dell'Unione . [Em. 26]

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. …/20XX (8) e quelle di cui al regolamento (CE) n . 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca  (9) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio  (10) [Em. 27].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   'prodotti della pesca': gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;

b)   'prodotti dell'acquacoltura': gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati elencati nell'allegato I;

c)   'produttore': le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;

d)   'settore della pesca o dell'acquacoltura': il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;

d bis)    'catture accidentali':

le catture così definite nel regolamento (UE) n. …/20XX  (11) ; [Em. 28]

e)   'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno;

f)   'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione.

Capo II

Organizzazioni professionali

Sezione I

Costituzione, obiettivi e misure

Articolo 6

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Nella costituzione delle organizzazioni di produttori della pesca occorre tener conto della situazione specifica dei produttori della pesca costiera su piccola scala e della pesca artigianale in modo che, in particolare, detti produttori beneficino di discriminazione positiva per quanto riguarda l'accesso al sostegno per la costituzione di organizzazioni di produttori. [Em. 29]

Articolo 7

Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca perseguono i seguenti obiettivi:

a)

promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione , gestione e sfruttamento prevista dal regolamento (UE) n. …/20XX (11) e negli atti giuridici in materia ambientale; [Em. 30]

a bis)

pianificare la produzione dei loro aderenti e assistere gli Stati membri e le autorità regionali per quanto riguarda le questioni legate alla gestione della pesca nonché condividere le migliori pratiche messe a punto dai pescherecci dell'Unione; [Em. 31]

a ter)

contribuire all'approvvigionamento alimentare nonché salvaguardare e creare occupazione nelle zone costiere e rurali, compresi i programmi di formazione professionale e di cooperazione, al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore e garantire un equo tenore di vita a chi svolge attività di pesca; [Em. 32]

b)

gestire evitare, ridurre al minimo e sfruttare al meglio le catture indesiderate di stock commerciali senza creare un mercato significativo per tali catture ; [Em. 33]

b bis)

contribuire all'eliminazione delle attività di pesca illegali non segnalate e non regolamentate, effettuando sugli aderenti i controlli interni che si rendano necessari; [Em. 34]

b ter)

ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante l'adozione di misure di attuazione volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca, a controllare lo sforzo e ad evitare catture indesiderate e non autorizzate; [Em. 35]

b quater)

gestire i diritti di accesso alle risorse assegnati ai loro aderenti conformemente alle disposizioni del capo IV del regolamento (UE) n. …/20XX  (12); [Em. 36]

c)

migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei propri aderenti;

d)

stabilizzare i mercati;

e)

migliorare la redditività dei produttori e incrementare il reddito degli operatori della pesca; [Em. 37]

e bis)

garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e migliorare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa, al fine di rafforzare la comprensione dello stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche nonché educare i consumatori in merito alla grande varietà di specie disponibili per il consumo; [Em. 38]

e ter)

promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione ("TIC") al fine di garantire una migliore commercializzazione e prezzi più elevati dei prodotti della pesca; [Em. 39]

Articolo 8

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono avvalersi si avvalgono, tra l'altro, delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7: [Em. 41]

a)

pianificare la gestione delle le attività di pesca dei loro aderenti , compreso lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e assistere gli Stati membri e le autorità regionali in merito ai predetti piani di gestione ; [Em. 42]

b)

fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e assistere i propri aderenti al fine di evitare e ridurre al minimo queste ultime secondo una delle seguenti modalità;

destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;

immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);

provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi; [Em. 43 e 44]

c)

adeguare la produzione alle esigenze di mercato;

d)

canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

e)

gestire l'ammasso temporaneo dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 35 e 36;

f)

verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità;

f bis)

migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; eseguire studi al fine di migliorare le attività di pianificazione e gestione e sostenere i programmi professionali per promuovere i prodotti della pesca sostenibile; [Em. 46]

f ter)

trasmettere su base volontaria alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni relative allo stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche, con scadenze e mezzi ritenuti congrui; [Em. 47]

f quater)

gestire le possibilità di pesca dei loro aderenti a livello collettivo; [Em. 48]

f quinquies)

promuovere l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti della pesca. [Em. 49]

Articolo 9

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 10

Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

a)

promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura produttive ed economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibili da parte dei propri aderenti , nonché i benefici dell'acquacoltura biologica, offrendo loro opportunità di sviluppo , in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità regionali e in conformità con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino  (13) e con la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche  (14), nel quadro giuridico stabilito all'interno di ogni Stato membro o di una sua parte;[Em. 151]

a bis)

garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca che siano gestite in modo sostenibile; [Em. 52]

b)

contribuire all'approvvigionamento alimentare , nel rispetto di elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali; [Em. 53]

c)

accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. …/20XX (15);

d)

migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti dell'acquacoltura dei propri aderenti;

d bis)

stabilizzare i mercati; [Em. 54]

e)

migliorare la redditività dei produttori e il reddito dei lavoratori del settore, migliorando nel contempo le loro condizioni di lavoro; [Em. 55].

e bis)

avviare programmi volti a promuovere il miglioramento costante dei prodotti e delle attività dell'acquacoltura ecologica e sostenibile, nonché la formazione e il perfezionamento professionali e azioni volte a garantire un equo tenore di vita a coloro che svolgono attività di acquacoltura, riducendo al minimo l'impatto negativo lungo l'intera filiera produttiva; [Em. 56]

e ter)

promuovere ogni altra attività che sia nell'interesse degli aderenti all'organizzazione di produttori e sviluppare o migliorare il funzionamento del settore per consentire alle organizzazioni di produttori di perseguire obiettivi non specificati nel presente articolo; [Em. 57]

e quater)

agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti dell'acquacoltura; [Em. 58]

e quinquies)

utilizzare, ove possibile, la TIC per riuscire ad ottenere il miglior prezzo possibile per i prodotti; [Em. 59]

Articolo 11

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono avvalersi , inter alia, delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 10: [Em. 60]

a)

promuovere un'acquacoltura responsabile , estensiva e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali; [Em. 61]

a bis)

pianificare la gestione delle attività acquicole dei loro aderenti; [Em. 62]

b)

adeguare la produzione alle esigenze di mercato;

c)

canalizzare l'offerta , la stabilizzazione dei prezzi e la commercializzazione dei prodotti dei loro; [Em. 63]

c bis)

gestire l'ammasso temporaneo dei prodotti dell'acquacoltura conformemente agli articoli 35 e 36; [Em. 64]

d)

verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità;

e)

raccogliere informazioni sull'ambiente e sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione; [Em. 65]

e bis)

migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; effettuare studi volti a migliorare le attività di pianificazione e gestione e sostenere i programmi professionali volti a promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile; [Em. 66]

e ter)

agevolare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti dell'acquacoltura; [Em. 67]

e quater)

promuovere i prodotti dell'acquacoltura sfruttando le potenzialità della certificazione, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine protetta e ai benefici in termini di sostenibilità. [Em. 68]

Articolo 12

Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori

1.   Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura può essere costituita in quanto gruppo creato su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.

2.   Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 13

Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori

Le associazioni di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

a)

realizzare in modo più sostenibile ed efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10; [Em. 69]

b)

coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti , compreso il miglioramento della commercializzazione dei prodotti per i consumatori; [Em. 70]

b bis)

rispettare tutte le misure volte a garantire, per ciascuno Stato membro, la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o tipo di pesca. [Em. 71]

Articolo 13 bis

Finanziamento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1.     Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può contribuire finanziariamente all'istituzione e/o allo sviluppo di associazioni di organizzazioni di produttori.

2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 che stabiliscano norme dettagliate relative a tale contributo finanziario. [Em. 72]

Articolo 14

Costituzione di organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 15

Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali perseguono i seguenti obiettivi:

a)

migliorare le condizioni di messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione;

b)

contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato e della messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

Articolo 16

Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15:

a)

redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

b)

promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità , e predisporre una chiara identificazione dei prodotti dell'Unione rispetto ai prodotti importati ; [Em. 73]

c)

definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste da atti giuridici dell'Unione o dal diritto nazionale;

d)

migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato oltre a fornire programmi di formazione e di perfezionamento professionali per incoraggiare e promuovere la qualità dei prodotti, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e le iniziative di ricerca e sviluppo ; [Em. 74]

e)

realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel settore delle TIC;

f)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile la cui quantità, la cui qualità e il cui prezzo rispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;

f bis)

promuovere presso i consumatori le specie provenienti da stock ittici in buono stato con apprezzabile valore nutritivo, non attualmente in commercio; [Em. 75]

g)

verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale e,ove necessario, adottare misure adeguate per garantire tale conformità.

Sezione II

Riconoscimento

Articolo 17

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1.    Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura tutti i gruppi di produttori dei suddetti settori che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

a)

svolgano un'attività economica sufficiente sul proprio territorio o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti e il volume di produzione commercializzabile di cui dispongono;

b)

siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato;

c)

siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 7 e 10;

d)

osservino le norme di concorrenza di cui al capo VI capo V ; [Em. 76] e

e)

non detengano una posizione dominante su un determinato mercato a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato. [Em. 77]

e bis)

diano prova di trasparenza per quanto concerne informazioni relative ai propri aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento; [Em. 78]

1 bis.     Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori. [Em. 79]

1 ter.     Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 104/2000 si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento. [Em. 80]

1 quater.     Occorre adottare misure per garantire che la partecipazione del settore della piccola pesca alle organizzazioni di produttori avvenga in maniera adeguata e rappresentativa. [Em. 81]

Articolo 18

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.    Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali tutti i gruppi stabiliti sul proprio territorio che ne facciano debitamente domanda, tenendo conto delle norme dell'Unione in particolare per quanto riguarda la concorrenza, a condizione che:

a)

rappresentino una parte significativa di almeno due delle seguenti attività in una determinata o più settori zona determinati , una parte significativa della produzione, della trasformazione o della commercializzazione e trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura che siano pescati da pescherecci dell'Unione o allevati negli Stati membri ;[Em. 82]

b)

non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c)

siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato membro;

d)

siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 15;

e)

tengano conto degli interessi dei consumatori; e

f)

non ostacolino il buon funzionamento della OCM.

1 bis.     Possono inoltre considerarsi riconosciute le organizzazioni interprofessionali esistenti che soddisfino tutte le condizioni di cui al presente articolo, anche se stabilite con atto esecutivo o per effetto di legge. [Em. 83]

Articolo 19

Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori , le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del relativo atto di riconoscimento. [Em. 84]

Articolo 20

Organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali transnazionali

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori , a un'associazione di organizzazioni di produttori o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari a permettere l'esercizio di controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione. [Em. 85]

Articolo 21

Attribuzione di possibilità di pesca

Un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi svolgono i loro compiti ferme restando le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. …/20XX (16).

Articolo 22

Comunicazione alla Commissione e pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori [Em. 87]

Gli Stati membri comunicano alla All'inizio di ogni anno la Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un pubblica l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute durante l'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso anno . [Em. 88]

Articolo 23

Controlli da parte della Commissione

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione può svolgere controlli e chiede chiedere , se del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni. [Em. 89]

Articolo 24

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' articolo 50 al fine di che stabiliscano regole concernenti il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio ad esse applicabili, gli obblighi dei loro aderenti e le misure previste per garantire il rispetto di tali regole, incluse le sanzioni applicabili. [Em. 90]

a)

modificare o integrare le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 17 e 18. Tali condizioni possono riguardare il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni; [Em. 91]

b)

stabilire le norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma degli articoli 20 e 21. [Em. 92]

Articolo 25

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:

a)

ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 17 e 18 o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 19;

b)

al formato, ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'articolo 22;

b bis)

alle norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma dell'articolo 20. [Em. 93]

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 51.

Sezione III

Estensione delle norme

Articolo 26

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori [Em. 94]

1.   Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione o all'associazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione o l'associazione di organizzazioni di produttori è rappresentativa, a condizione che: [Em. 95]

a)

l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro , compreso, se del caso, il settore della piccola pesca e della pesca artigianale, e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti; [Em. 96]

b)

le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, lettere da a) a e); e

b bis)

siano salvaguardate le regole della libera concorrenza tra le imprese. [Em. 97]

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 65 % 30 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme. [Em. 98]

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme. [Em. 99]

4.   Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 90 giorni trenta giorni e dodici mesi. [Em. 100]

Articolo 27

Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono all'organizzazione, a condizione che:

a)

l'organizzazione interprofessionale sia responsabile di almeno il 65 % delle attività svolte in due o più dei seguenti settori: produzione, commercializzazione o trasformazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; e

b)

le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 16, lettere da a) a f) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.

2.   L'estensione delle norme si applica per un massimo di tre anni.

Articolo 28

Responsabilità finanziaria

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti a norma degli articoli 26 e 27, lo Stato membro interessato può stabilire che essi paghino all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti e derivanti dall'estensione delle norme.

Articolo 29

Autorizzazione da parte della Commissione

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono decidono di rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27. [Em. 101]

2.   La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme notificate da parte di uno Stato membro a condizione che:

a)

siano rispettate le disposizioni degli articoli 26 e 27;

b)

siano rispettate le norme di cui al capo VI in materia di concorrenza;

c)

l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e

d)

non siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

3.   Entro due mesi quindici giorni dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di due mesi quindici giorni , si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme. [Em. 102]

Articolo 30

Revoca dell'autorizzazione

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. In tal caso, essa ne informa gli Stati membri.

Articolo 31

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al formato e alla procedura di notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione IV

Pianificazione della produzione e della commercializzazione

Articolo 32

Piano di produzione e di commercializzazione

1.    Conformemente agli orientamenti ricevuti dalla Commissione, ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e commercializzazione che illustra le modalità di conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3, 7 e 10 .all'articolo 3 [Em. 103]

2.   Lo Stato membro procede all'approvazione del piano. Una volta approvato, esso viene immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.

3.   Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione. Tale revisione viene comunicata per approvazione alle autorità competenti dello Stato membro.

4.   L'organizzazione di produttori redige una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione di cui al paragrafo 1 e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro.

5.   Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo; qualora uno Stato membro accerti la mancata conformità ai suddetti obblighi, può decidere di revocare il riconoscimento. [Em. 104]

Articolo 33

Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 per definire norme relative al contenuto del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Articolo 34

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla procedura e ai termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32. tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione V

Stabilizzazione dei mercati

Articolo 35

Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori possono finanziare cofinanziare l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II, a condizione che: [Em. 105]

a)

i prodotti siano stati messi in vendita da organizzazioni di produttori ma non sia stato possibile trovare un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 36;

b)

i prodotti soddisfino le norme di commercializzazione adottate in virtù dell'articolo 39 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;

c)

i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura e, ove del caso, bollitura e pastorizzazione; la filettatura o il taglio e, se del caso, l'asportazione della testa, possono accompagnare uno dei processi sopra elencati;

d)

i prodotti conferiti all'ammasso siano reintrodotti sul mercato per il consumo umano in una fase successiva; e

d bis)

. siano fissati in maniera chiara il periodo minimo e massimo di finanziamento dell'ammasso dei prodotti della pesca elencati all'allegato II. [Em. 106]

Articolo 36

Prezzi di attivazione del meccanismo di ammasso

1.   Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II e per i prodotti dell'acquacoltura . [Em. 107]

2.   Il prezzo limite non può superare l'80 % del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.

3.   Per la determinazione del prezzo limite occorre tener conto dei seguenti elementi:

a)

l'andamento della produzione e della domanda;

b)

la stabilizzazione dei prezzi di mercato;

c)

la convergenza dei mercati;

d)

i redditi dei produttori; e

e)

gli interessi dei consumatori.

4.   Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

Articolo 37

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'articolo 36, paragrafo 4. tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione VI

Fondo collettivo

Articolo 38

Fondo collettivo

-1.

La creazione, la ristrutturazione e l'attuazione di piani volti a migliorare la qualità delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sono finanziate mediante il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. [Em. 108]

1.

Ciascuna organizzazione di produttori può creare un fondo collettivo, da destinare unicamente al Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può essere utilizzato per il finanziamento delle misure seguenti: [Em. 109]

a)

piani di produzione e di commercializzazione approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 32;

b)

meccanismo di ammasso istituito conformemente agli articoli 35 e 36.

1 bis.

Il finanziamento degli strumenti contemplati nell'OCM, incluso il Fondo collettivo, è fissato nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, fatti salvi i tassi di cofinanziamento stabiliti. [Em. 110]

Capo III

Norme di commercializzazione

Articolo 39

Fissazione di norme di commercializzazione

1.   Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano , indipendentemente dalla loro origine (unionale o di importazione), possono essere fissate norme comuni di commercializzazione. [Em. 111]

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare, in particolare:

a)

le taglie minime di commercializzazione, stabilite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 3 all'articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento (UE) n. …/20XX (17); [Em. 112]

a bis)

la classificazione per categoria di qualità, taglia, peso e presentazione; [Em. 113]

b)

le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo quanto disposto:

a)

dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (18);

b)

dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (19); e

c)

dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 40

Rispetto delle norme di commercializzazione

1.   I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme. La presente disposizione si applica altresì a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati. [Em. 114]

2.   Gli Stati membri verificano che i prodotti oggetto di norme comuni di commercializzazione siano conformi a tali norme. Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.

3.   Sotto la responsabilità degli Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere distribuiti gratuitamente ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nell'Unione, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato come aventi diritto alla pubblica assistenza.

Articolo 40 bis

Norme sanitarie e di igiene

Al fine di evitare la concorrenza sleale del mercato dell'Unione, i prodotti importati devono soddisfare esattamente le stesse norme in materia di salute e igiene applicate ai prodotti dell'Unione ed essere soggetti agli stessi controlli, compresa la totale tracciabilità. La rigorosità dei controlli effettuati sia alle frontiere sia nei punti di origine deve essere tale da garantire la totale conformità a detti requisiti. [Em. 116]

Articolo 41

Atti delegati

Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 che definiscano le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, con riguardo alla qualità, alle dimensioni o al peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura e, se così richiesto in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle predette norme, apportino le necessarie modifiche, garantendo al tempo stesso che le norme siano definite in modo equo e trasparente.

Capo IV

Informazione dei consumatori

Articolo 42

Informazioni obbligatorie

1.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine geografica , possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino riportino le informazioni obbligatorie sugli alimenti indicate al capo IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (20).

1 bis.     Il contrassegno o l'etichettatura indicano altresì quanto segue: [Em. 117]

a)

la denominazione commerciale della specie;

b)

il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "… catturato …" o "… catturato in acque dolci …" o "… allevato …", ivi compreso, per la pesca di cattura, il tipo di attrezzo utilizzato quale definito all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione; [Em. 167]

c)

lo stock ittico specifico e la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato;[Em. 118]

d)

per i prodotti destinati ad essere venduti freschi, la data dello sbarco della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura; [Em. 119]

e)

se il prodotto è fresco o se è stato scongelato i termini "prodotto scongelato" per i prodotti congelati immessi direttamente sul mercato per la vendita come prodotti freschi, come attestato da una classificazione del controllo di qualità, fatti salvi gli allegati V e VI del regolamento (UE) n. 1169/2011 e l'articolo 68, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. [Em. 120]

2.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle parti h) e i) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

a)

la denominazione commerciale della specie,

b)

il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "… catturato …" o "… catturato in acque dolci …" o "… allevato …",

c)

la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato. [Em. 121]

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 bis devono essere riportate in modo chiaro e visibile.

4.   I paragrafi 1 bis e 3 si applicano fatto salvo quanto disposto:

a)

dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (21);

b)

dal regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (22);

c)

dal regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (23);

c bis)

dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (24). [Em. 122]

Articolo 42 bis

Informazioni sulla certificazione ecologica

Previa consultazione dei soggetti interessati, entro il 1o gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata di una proposta, concernente la creazione di un sistema unionale di certificazione ecologica per i prodotti della pesca. La relazione esamina i requisiti minimi potenziali per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di tale certificazione ecologica. [Em. 123]

Articolo 43

Denominazione commerciale

Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 1 bis, lettera a), gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle designazioni commerciali ammesse nel proprio territorio. Tale elenco reca:

a)

il nome scientifico di ciascuna speciequale riportato nel sistema d'informazione FishBase; [Em. 124]

b)

il nome nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro;

c)

se del caso, in aggiunta a quelli indicati alle lettere a) e b), ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale. [Em. 125]

Articolo 44

Indicazione della zona di cattura , di allevamento o di produzione coltura [Em. 126]

1.   L'indicazione della zona di cattura o di produzione provenienza dei prodotti, ovvero del luogo in cui sono stati catturati o allevati, di cui all'articolo 42, paragrafo 1 bis, lettera c), reca: [Em. 127]

a)

nel caso di prodotti della pesca catturati in mare:

i)

la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO , inclusa la sua denominazione costiera e geografica, espressa in termini comprensibili per il consumatore ; [Em. 128]

ii)

informazioni in merito alla cattura dei prodotti all'interno o all'esterno delle acque dell'Unione; [Em. 129]

iii)

informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato i prodotti; [Em. 130]

b)

nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto; [Em. 131]

c)

nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto è sottoposto alla fase finale del processo di allevamento per almeno tre mesi.

2.    Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 510/2006, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa. [Em. 132]

Articolo 45

Informazioni supplementari facoltative

1.   In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norme dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria , a condizione che siano chiare e inequivocabili : [Em. 133]

-a)

la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell’acquacoltura; [Em. 134]

a)

informazioni di tipo ambientale;

b)

informazioni di tipo etico o sociale;

c)

informazioni in merito alle tecniche di produzione;

d)

informazioni in merito alle pratiche di produzione;

e)

informazioni in merito al contenuto nutrizionale del prodotto.

e bis)

informazioni riguardanti il porto di sbarco del prodotto; [Em. 135]

e ter)

la data di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura per i quali tali informazioni non devono essere obbligatoriamente riportate ai sensi dell'articolo 42. [Em. 136]

2.   L'indicazione delle informazioni facoltative non deve occupare le parti del marchio o dell'etichettatura riservate alle informazioni obbligatorie.

2 bis     Non devono essere riportate informazioni volontarie che non sia possibile verificare. [Em. 137]

3.   Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto disposto:

a)

dalla direttiva 2000/13/CE;

b)

dal regolamento (UE) n. 1169/2011;

c)

dal regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (25);

d)

dal regolamento (CE) n. 510/2006;

e)

dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (26); e

f)

dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (27).

Articolo 46

Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 50 al fine di:

a)

integrare o modificare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43 e all'articolo 44, garantendo al tempo stesso che tali informazioni siano fornite in modo preciso e trasparente;

b)

fissare criteri minimi relativi alle informazioni fornite volontariamente dagli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, garantendo al tempo stesso che le condizioni che disciplinano l'indicazione di tali informazioni siano precise, trasparenti e non discriminatorie. [Em. 138]

Capo V

Norme di concorrenza

Articolo 47

Applicazione delle norme di concorrenza

Gli articoli da 101 a 106 TFUE e gli specifici regolamenti o direttive adottati ai fini della relativa attuazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che riguardano la produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 48

Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

1.   In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori, relativi alla produzione, alla commercializzazione, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che:

a)

risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b)

non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo identico;

c)

non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

d)

non escludono la concorrenza; e

e)

non compromettono il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

2.   In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che:

a)

risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b)

non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

c)

non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

d)

non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;

e)

non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; e

f)

non introducono limiti alla concorrenza, se non quelli indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Capo VI

Informazioni sul mercato

Articolo 49

Informazioni sul mercato

1.   La Commissione:

a)

raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale fornisce sostegno finanziario e pratico alle organizzazioni di produttori al fine di agevolare la creazione a livello nazionale di banche dati e mercati elettronici al fine di migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori di mercato e i trasformatori; [Em. 139]

b)

vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato e rende pubblici i risultati della vigilanza e delle analisi ; [Em. 140]

c)

fornisce studi di mercato ad hoc e un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi;

c bis)

si impegna a condurre una campagna a livello di Unione in modo da assicurare che i consumatori siano consapevoli dell’enorme varietà di specie ittiche sbarcate nei porti dell'Unione e per informare i cittadini dell'Unione sui diversi periodi in cui alcune specie sono di stagione, insieme a campagne promozionali sulle nuove misure di etichettatura introdotte; [Em. 141]

c ter)

si impegna a garantire che nelle scuole elementari e secondarie di tutta l'Unione si svolgano campagne di informazione affinché i cittadini più giovani e i loro insegnanti siano consapevoli dei benefici del consumo di pesce e dell'enorme varietà di specie di pesce disponibili per il consumo; [Em. 142]

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:

a)

facilitare l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente agli atti giuridici dell'Unione;

b)

mettere a disposizione delle di tutte le parti interessate le informazioni di mercato al livello adeguato adeguate. Le informazioni devono essere messe a disposizione dei consumatori in modo accessibile e comprensibile. [Em. 143]

3.   Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Capo VII

Disposizioni procedurali

Articolo 50

Esercizio della delega

1.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 13 bis, 24, 33 e 41 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal … (28).

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui agli articoli 13 bis, 24, 33 e 41. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 13 bis, 24, 33 e 41 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 51

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 52

Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è aggiunto il testo seguente:

"e del regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (29)  (30)

Articolo 52 bis

Misure transitorie

Fatto salvo quanto previsto al capo IV, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi, etichettati o contrassegnati prima del … (31), possono essere commercializzati e venduti fino ad esaurimento delle scorte. [Em. 144]

Articolo 53

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia, gli articoli 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 si applicano fino al 31 dicembre 2013.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato III.

Articolo 54

Clausola di revisione

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del 2022 2019 . [Em. 145]

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 36, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 1o gennaio 2014. Le disposizioni concernenti le informazioni ai consumatori di cui all'articolo 42 si applicano in conformità con la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011. [Em. 146]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente […]

Per il Consiglio

Il presidente […]


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012.

(4)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(5)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(7)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(8)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(9)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(10)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(11)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(12)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(13)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(14)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(15)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(16)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(17)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(18)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(19)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(20)   GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(21)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(22)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

(23)  GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

(24)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(25)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(26)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(27)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(28)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(29)  GU …"

(30)  

+

Numero e data del presente regolamento.

(31)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 12 settembre 2012
ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0301

Pesci vivi

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

b)

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana

c)

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

d)

 

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

altri

 

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

0511 91 10

Cascami di pesci

0511 91 90

altri

e)

1212 20 00

Alghe

f)

 

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1504 10

Oli di fegato di pesci e loro frazioni

1504 20

Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

g)

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

h)

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

i)

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

j)

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);

1902 20 10

contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

k)

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

l)

 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

2309 90

altre:

ex 2309 90 10

Solubili di pesce

Farine di pesce,

Tonno destinato alla trasformazione

Specie acquicole di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie Sprattus sprattus e Coryphaena hippurus [Em. 147]

Mercoledì 12 settembre 2012
ALLEGATO II

Codice NC

Designazione delle merci

0302 22 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90

Limande (Limanda limanda)

0302 29 10

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Passere artiche (Platichthys flesus)

0302 31 10

e

0302 31 90

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Aringhe della specie Clupea harengus

0302 50 10

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0302 61 10

Sardine della specie Sardina pilchardus

0302 62 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

ex 0302 64

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

0302 65 20

e

0302 65 50

Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

e

0302 69 33

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlani (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Molve (Molva spp.)

0302 69 55

Acciughe (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Naselli della specie Merluccius merluccius

0302 69 81

Rane pescatrici (Lophius spp.)

0302 69 99

Razza (Raja spp, Amblyraja spp e Leucoraja spp)

0302 84 10

Spigola (Dicentrarchus labrax [Em. 148]

ex 0307 41 10

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Gamberetti della specie Crangon crangon e gamberelli boreali (Pandalus borealis)

0302 23 00

Sogliole (Solea spp.)

0306 24 30

Granchi porri (Cancer pagurus)

0306 29 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

e

0303 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Naselli del genere Merluccius

0303 79 71

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Pesci spada (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Gamberetti della famiglia Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

e

0307 49 38

Calamari (Loligo spp.)

0307 49 51

Calamari (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Polpi o piovre (Octopus spp.)

0307 99 11

Totani (Illex spp.)

0303 41 10

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Tonni albacora (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Tonnetti striati (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

Tonni rossi (Thunnus Thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus

ex 0302 29 90

Sogliola limanda (Microstomus kitt)

0302 35 10

e

0302 35 90

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Pesce castagna (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

ex 0302 69 99

Gado barbato (Trisopterus luscus) e merluzzo capellano (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Boga (Boops boops)

ex 0302 69 99

Menola (Maena smaris)

ex 0302 69 99

Grongo (Conger conger)

ex 0302 69 99

Cappone (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Suro (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Cefalo (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

e

ex 0304 19 99

Razza (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Pesce sciabola (Lepidopus caudatus e Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Buccino (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

Tanuta (Spondyliosoma cantharus)

Pesce tamburo (Caproidae)

Spratto (Sprattus sprattus)

Rombo (Psetta maxima)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Argentina (Argentina silus)

Grancevola (Maja Brachydactela)

Astice (Homarus gammarus)[Em. 149]

Mercoledì 12 settembre 2012
ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 104/2000

Presente regolamento

Articolo 1

Articoli 1, 2, 3, 4 e 5

Articoli 2 e 3

Articoli 39, 40 e 41

Articolo 4

Articoli 42, 43, 44, 45

Articolo 5, paragrafo 1

Articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6

Articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25

Articolo 7

Articoli 26, 28, 29, 30 e 31

Articolo 8

Articoli 9, 10, 11 e 12

Articoli 32, 33, 34 e 38

Articolo 13

Articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25

Articolo 14

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 27

Articolo 16

Articoli 28, 29, 30 e 31

Articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27

Articoli 35, 36, 37 e 38

Articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33

Articolo 34

Articoli 22, 25 e 37

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articoli 50 e 51

Articoli 38 e 39

Articolo 51

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 54

Articolo 42

Articoli 52 e 53

Articolo 43

Articolo 55

Articolo 47

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 49


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