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Document 52012AP0219

    Il diritto d'inchiesta del Parlamento europeo Proposta, approvata dal Parlamento europeo il 23 maggio 2012 , di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2009/2212(INI))
    Proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

    GU C 264E del 13.9.2013, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 264/41


    Mercoledì 23 maggio 2012
    Il diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

    P7_TA(2012)0219

    Proposta, approvata dal Parlamento europeo il 23 maggio 2012, di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2009/2212(INI)) (1)

    2013/C 264 E/07

     


    (1)  Il Parlamento ha deciso di rimandare il voto sulla proposta di risoluzione, ai sensi dell'articolo 41, terzo comma, del suo regolamento (A7-0352/2011).


    Mercoledì 23 maggio 2012
    PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

    relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 226, terzo comma,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    vista l'approvazione del Consiglio (1),

    vista l'approvazione della Commissione (2),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il trattato di Lisbona ha creato le condizioni per un rinnovato e rafforzato equilibrio istituzionale all'interno dell'Unione che consente alle sue istituzioni di funzionare in modo più efficiente, trasparente e democratico. In tale contesto, sono state rafforzate ed ampliate le funzioni del Parlamento europeo in materia di controllo politico. In conformità con la prassi parlamentare nazionale e i requisiti previsti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo denominati «i trattati»), le commissioni d'inchiesta del Parlamento europeo dovrebbero quindi essere rafforzate ed ottenere poteri specifici, autentici e chiaramente delimitati che siano più in linea con la sua importanza e competenze politiche, rispettando ad un tempo il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. I poteri delle commissioni d'inchiesta, che rappresentano strumenti eccezionali di controllo politico, dovrebbero lasciare impregiudicate le responsabilità di altre istituzioni.

    (2)

    Il 19 aprile 1995, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA (3) che definisce le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo. Tale decisione alludeva alla possibilità che le relative disposizioni potessero essere rivedute alla luce dell'esperienza acquisita.

    (3)

    A fronte del rinnovato equilibrio istituzionale creato dal trattato di Lisbona e dell'esperienza acquisita grazie all'attività delle commissioni d'inchiesta del Parlamento europeo, è opportuno abrogare la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA e sostituirla con un nuovo regolamento.

    (4)

    In linea con il principio di utilità riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (4), occorre conferire al Parlamento europeo e alle sue commissioni d'inchiesta i poteri indispensabili per svolgere i compiti derivanti dal diritto d'inchiesta. A tal fine, è altresì essenziale che le istituzioni e gli organi dell'Unione nonché gli Stati membri prendano tutte le misure intese ad agevolare lo svolgimento di tali compiti;

    (5)

    Nessuna commissione d'inchiesta dovrebbe essere costituita qualora i fatti presunti siano all'esame di un organo giurisdizionale e fino a quando il caso sia ancora oggetto di procedimento giudiziario. Tuttavia, al fine di evitare conflitti tra inchieste di natura politica e inchieste di natura giudiziaria, il Parlamento europeo dovrebbe essere in grado di valutare se sia necessario e di sospendere l'indagine di una commissione d'inchiesta se, una volta che essa sia stata costituita, abbia avuto inizio un procedimento giudiziario che abbia un nesso con i presunti fatti.

    (6)

    I principi di trasparenza, buon governo e responsabilità democratica presuppongono che i lavori delle commissioni d'inchiesta e, in particolare, le audizioni siano pubblici. D'altro canto, occorre prevedere la possibilità che i lavori si svolgano a porte chiuse e predisporre opportune norme in materia di riservatezza, al fine di garantire l'efficienza delle inchieste, la protezione degli interessi vitali degli Stati membri, la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in linea segnatamente con la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali, o la tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica.

    (7)

    Il diritto d'inchiesta, in quanto importante elemento dei poteri di sorveglianza parlamentare, è volto a determinare le modalità in base alle quali il corpus juris esistente è stato attuato in passato. È quindi indispensabile che una commissione d'inchiesta possa fare affidamento su prove concrete raccolte nel corso della propria indagine. A tal fine, una commissione d'inchiesta dovrebbe essere in grado di sentire membri delle istituzioni dell'Unione e dei governi degli Stati membri, ottenere prove da funzionari e altri agenti dell'Unione o degli Stati membri e ottenere prove da ogni altra persona che risieda nell'Unione, chiedere relazioni di esperti, richiedere documenti ed effettuare indagini in loco.

    (8)

    Le indagini dovrebbero essere condotte rispettando appieno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare il principio di equità, e il diritto degli interessati ad esprimere le proprie opinioni sui fatti che li riguardano.

    (9)

    Le commissioni d'inchiesta dovrebbero rispettare appieno i diritti di coloro che chiamano a testimoniare, conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (10)

    Le indagini dovrebbero altresì tener conto del principio secondo il quale le conclusioni di un'inchiesta dovrebbero basarsi esclusivamente su elementi che abbiano valore probatorio. A tal fine, è opportuno che la commissione d'inchiesta possa, in particolare, accedere a qualsiasi documento pertinente in possesso delle istituzioni o degli organi dell'Unione, degli Stati membri o, se il documento è ritenuto pertinente per il buon esito dell'inchiesta, di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

    (11)

    In linea con il principio di leale cooperazione e con l'impegno di contribuire a sostenere l'ordinamento giuridico dell'Unione, le istituzioni e gli organi dell'Unione o gli Stati membri dovrebbero designare i funzionari o gli altri agenti che autorizzano a comparire dinanzi a una commissione d'inchiesta qualora la commissione li inviti a farlo. Inoltre, una commissione d'inchiesta dovrebbe poter sentire i membri della Commissione competenti per i fatti oggetto dell'indagine, se la loro testimonianza è considerata di importanza fondamentale e necessaria per una valutazione approfondita dei fatti oggetto dell'indagine.

    (12)

    Tuttavia, al fine di garantire che la commissione d'inchiesta possa essere certa che le proprie conclusioni si basino su elementi aventi valore probante, essa dovrebbe altresì avere il diritto richiedere l'audizione di ogni individuo che risieda nell'Unioneche abbia l'obbligo di rispondere alle domande in buona fede, in modo esauriente e veritiero. Inoltre, se i funzionari e gli agenti dell'Unione non sono autorizzati a norma degli articoli 17 e 19 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, stabilito dal regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (5), e dell'articolo 11 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, contenuto nello stesso regolamento, a rispondere alle citazioni della commissione, a partecipare all'audizione e a produrre dichiarazioni o fornire prove personalmente, il funzionario o l'autorità responsabile per il diniego di autorizzazione dovrebbe comparire dinanzi alla commissione e spiegare le ragioni di tale diniego.

    (13)

    All'atto della ratifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri hanno altresì convenuto di conferire al Parlamento europeo il diritto di indagare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'attuazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, essi dovrebbero adoperarsi affinché le proprie autorità nazionali, in linea con le disposizioni del diritto nazionale, forniscano il necessario sostegno per consentire alle commissioni d'inchiesta di svolgere il proprio compito.

    (14)

    Al fine di rafforzare il controllo democratico a livello di Unione, le disposizioni del presente regolamento concedono ampi poteri alle commissioni d'inchiesta. Per dare effetto a tali disposizioni, rafforzare l'efficacia delle inchieste e portarle maggiormente in linea con la prassi dei parlamenti nazionali, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in casi ben precisi. Spetta agli Stati membri garantire che determinate violazioni siano oggetto di opportune sanzioni a titolo del diritto nazionale e avviare opportuni procedimenti a carico dei responsabili di tali violazioni.

    (15)

    Occorre rispettare la dottrina della separazione dei poteri in base alla quale, onde evitare abusi di potere, il legislatore (il parlamento), l'esecutivo (il governo) e la magistratura (i tribunali) dovrebbero essere separati l'uno dall'altro.

    (16)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Sezione 1

    Oggetto e norme generali sulla costituzione di una commissione d'inchiesta

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità dettagliate per l'esercizio del diritto del Parlamento europeo, nell'ambito delle sue funzioni, di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione imputabili a un'istituzione o a un organo dell'Unione, a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o a persone cui il diritto dell'Unione conferisce mandato di applicare quest'ultimo.

    2.   Le disposizioni che disciplinano l'organizzazione interna delle commissioni d'inchiesta sono stabilite nel regolamento del Parlamento europeo.

    Articolo 2

    Costituzione e mandato delle commissioni d'inchiesta

    1.   Alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dai trattati, il Parlamento europeo può costituire commissioni temporanee d'inchiesta.

    2.   Il Parlamento europeo può costituire tali commissioni d'inchiesta su richiesta di un quarto dei suoi membri.

    3.   La decisione di costituire una commissione d'inchiesta ne specifica il mandato, fra cui in particolare:

    a)

    l'oggetto e lo scopo dell'inchiesta, con riferimento alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione;

    b)

    la sua composizione, sulla base di una rappresentanza equilibrata delle forze politiche;

    c)

    il termine per il deposito della sua relazione che non deve superare dodici mesi dal giorno in cui si riunisce la prima volta e che può, con decisione motivata del Parlamento europeo, essere prorogato due volte di non più di tre mesi.

    Articolo 3

    Cessazione di esistenza delle commissioni d'inchiesta

    Una commissione d'inchiesta cessa di esistere:

    a)

    con il deposito della sua relazione; o

    b)

    raggiunto il termine per il deposito della sua relazione; e

    c)

    in ogni caso, alla fine della legislatura.

    Articolo 4

    Nuove inchieste

    Una commissione d'inchiesta non può essere costituita né ricostituita per fatti già oggetto d'inchiesta da parte di una commissione d'inchiesta prima della scadenza di un termine minimo di dodici mesi dalla cessazione dell'esistenza della precedente commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 3, lettere a) o b), se non sono emersi fatti nuovi. Una commissione d'inchiesta può essere in ogni caso costituita qualora siano emersi fatti nuovi e gravi che siano considerati tali da modificare conclusioni sostanziali.

    Sezione 2

    Norme procedurali di carattere generale

    Articolo 5

    Incompatibilità

    1.   Una commissione d'inchiesta non può indagare sui fatti presunti all'esame di un organo giurisdizionale e fino a quando il caso sia ancora oggetto di procedimento giudiziario.

    2.   Se, costituita una commissione d'inchiesta, viene avviato un procedimento giudiziario correlato ai fatti presunti, il Parlamento europeo esamina se sia necessario sospendere l'indagine della commissione fino all'espletamento di tale procedimento conformemente all'articolo 226 del TFUE.

    Il periodo di sospensione non viene computato ai fini del termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c).

    3.   Entro due mesi dalla costituzione di una commissione d'inchiesta o dal momento in cui la Commissione abbia avuto conoscenza di una denuncia, dinanzi a una commissione d'inchiesta, di una violazione del diritto dell'Unione ad opera di uno Stato membro, la Commissione può notificare al Parlamento europeo che un fatto riguardante una commissione temporanea d'inchiesta è oggetto di un procedimento precontenzioso dell'Unione. In tal caso, la commissione d'inchiesta adotta tutte le misure necessarie affinché la Commissione possa esercitare pienamente i suoi poteri conformemente ai trattati.

    Articolo 6

    Pubblicità dei lavori

    1.   I lavori della commissione d'inchiesta e, in particolare, le audizioni svolte dalla commissione sono pubblici.

    2.   Eccezionalmente, i lavori si svolgono a porte chiuse se richiesto da un quarto dei membri della commissione d'inchiesta, da un'istituzione o da un organo dell'Unione o dalle autorità nazionali interessate. Qualora una persona chiamata a deporre o un esperto chiedano di essere sentiti a porte chiuse, la commissione d'inchiesta esamina a porte chiuse tale richiesta e le ragioni addotte.

    Le informazioni riservate di cui all'articolo 8 sono esaminate a porte chiuse.

    Articolo 7

    Persone chiamate in causa nel corso di un'inchiesta

    Ove la chiamata in causa di una persona nel corso di un'inchiesta possa arrecargli un danno, tale persona è informata dalla commissione d'inchiesta. Essa sente tale persona qualora ne faccia richiesta.

    Articolo 8

    Riservatezza

    1.   Le informazioni raccolte dalla commissione d'inchiesta sono destinate unicamente allo svolgimento dei compiti assegnatile. Esse non possono essere pubblicate se contengono materiale di carattere riservato. Le informazioni riservate sono trattate e tutelate dal Parlamento europeo in conformità con le norme interne applicabili alle «informazioni classificate UE» e alle «altre informazioni riservate» non classificate.

    2.   Il paragrafo 1 si applica anche alle informazioni la cui pubblicazione:

    a)

    pregiudicherebbe la tutela della vita privata e l'integrità di una persona, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, o

    b)

    pregiudicherebbe gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la roprietà intellettuale, o

    c)

    causerebbe notevole pregiudizio all'interesse dell'Unione o di uno o più Stati membri.

    3.   I membri della commissione d'inchiesta e chiunque, in ragione delle sue funzioni, sia venuto al corrente di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni adottate da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a tenerli segreti a chiunque non sia autorizzato nonché al pubblico.

    Articolo 9

    Cooperazione

    Le istituzioni e gli organi dell'Unione nonché le autorità nazionali degli Stati membri, in conformità con le disposizioni del diritto unionale e nazionale, assistono la commissione d'inchiesta nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del principio di leale cooperazione.

    Articolo 10

    Comunicazioni

    Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

    Articolo 11

    Risultati delle inchieste

    1.   La commissione d'inchiesta presenta la propria relazione definitiva al Parlamento europeo.

    2.   La relazione definitiva della commissione d'inchiesta può comprendere le conclusioni della minoranza, purché tali conclusioni ottengano il sostegno di almeno un quarto dei membri della commissione.

    3.   Il Parlamento europeo può trasmettere alle istituzioni o agli organi dell'Unione o agli Stati membri, affinché le trasmettano alle autorità competenti, le raccomandazioni da esso eventualmente adottate sulla base della relazione definitiva.

    Sezione 3

    Indagine

    Articolo 12

    Svolgimento dell'indagine

    1.   Al fine di effettuare indagini, entro i limiti del proprio mandato e in conformità degli articoli da 14 a 18, la commissione d'inchiesta può:

    sentire membri delle istituzioni dell'Unione e membri dei governi degli Stati membri;

    raccogliere le prove fornite da funzionari e altri agenti dell'Unione o degli Stati membri;

    raccogliere le prove fornite da altre persone residenti nell'Unione;

    richiedere relazioni di esperti;

    richiedere documenti;

    svolgere indagini in loco.

    2.   Nel corso delle proprie indagini la commissione d'inchiesta può chiedere assistenza alle autorità nazionali.

    3.   Qualora le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione coinvolgano l'eventuale responsabilità di un organo o di un'autorità di uno Stato membro, la commissione d'inchiesta può chiedere al parlamento dello Stato membro interessato di collaborare nell'indagine.

    A tal fine, il Parlamento europeo può concludere accordi interparlamentari con i parlamenti degli Stati membri.

    Articolo 13

    Indagini in loco

    La commissione d'inchiesta può condurre indagini in loco. Esse sono condotte, ove appropriato, in cooperazione con le autorità nazionali, in conformità con le disposizioni del diritto nazionale.

    Articolo 14

    Richieste di documenti

    1.   Su richiesta della commissione d'inchiesta rivolta alle istituzioni e agli organi dell'Unione, qualsiasi documento rilevante in loro possesso é messo a disposizione della commissione.

    2.   Su richiesta della commissione d'inchiesta rivolta alle autorità degli Stati membri, esse mettono a disposizione della commissione qualsiasi documento in loro possesso in conformità con le disposizioni del diritto nazionale, fatte salve le norme di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE.

    3.   La commissione d'inchiesta può chiedere a qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata di mettere a disposizione i documenti che ritenga pertinenti per il buon esito della propria inchiesta. Tali persone, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione e nazionale, ottemperano alla richiesta della commissione. Esse possono invocare i diritti di cui beneficerebbero a titolo del diritto nazionale in caso di sequestro di oggetti da parte delle autorità nazionali di forza pubblica.

    4.   Le richieste di documenti indicano la base giuridica e l'obiettivo della richiesta e specificano quali documenti sono richiesti e fissano i termini entro i quali devono essere forniti i documenti. Esse precisano inoltre le eventuali conseguenze di un immotivato rifiuto di fornire i documenti richiesti.

    Articolo 15

    Testimoni

    1.   Ai fini del presente regolamento, per «persona» s'intende una persona fisica che fornisce prove in un'audizione di una commissione d'inchiesta in conformità delle disposizioni del presente articolo.

    La commissione d'inchiesta può chiedere a chiunque sia residente nell'Unione di partecipare a una sua audizione se ciò sia necessario per essere in grado di svolgere i propri compiti.

    Ogni richiesta contiene nome, cognome e indirizzo della persona interessata e indica precisamente in merito a quale oggetto e per quali motivi la commissione d'inchiesta desidera sentire tale persona. Essa è trasmessa dalla commissione all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui risiede la persona in conformità dell'articolo 10. Conformemente al principio di cooperazione leale e delle pertinenti disposizioni giuridiche, l'autorità nazionale competente cita la persona a comparire dinanzi alla commissione d'inchiesta.

    2.   Le persone in questione rispondono in buona fede, in modo esaustivo e veritiero alle domande loro rivolte dai membri della commissione d'inchiesta. Esse possono invocare il diritto di rifiutarsi di deporre di cui beneficerebbero se citate e sentite da una commissione parlamentare d'inchiesta o da un organismo analogo nel loro Stato membro di residenza ovvero, in assenza di tale commissione o organismo, nello Stato membro in cui si tiene l'audizione.

    Le persone in questione sono preventivamente informate dei loro diritti ed obblighi e delle eventuali conseguenze dovute ad un immotivato rifiuto alla richiesta di comparire, alla fornitura di prove false e alla corruzione di persone.

    Articolo 16

    Testimonianza dei membri delle istituzioni dell'Unione e dei membri dei governi degli Stati membri

    La commissione d'inchiesta può invitare le istituzioni dell'Unione, ad eccezione della Corte di giustizia dell'Unione europea–, o i governi degli Stati membri a designare uno o più dei propri membri a partecipare ai suoi lavori se la loro testimonianza è considerata di importanza fondamentale e necessaria per una valutazione approfondita dei fatti oggetto dell'indagine.

    Su richiesta di cui al primo comma, la Commissione designa uno o più membri della commissione competente per i fatti oggetto dell'indagine a comparire dinanzi alla commissione d'inchiesta.

    Articolo 17

    Funzionari e altri agenti dell'Unione e degli Stati membri

    1.   La commissione d'inchiesta può invitare le istituzioni o gli organi dell'Unione a designare uno o più funzionari o altri agenti a partecipare ai suoi lavori.

    Le istituzioni o gli organi dell'Unione designano i funzionari o gli altri agenti che autorizzano a comparire dinanzi alla commissione d'inchiesta.

    2.   La commissione d'inchiesta può citare un funzionario o altro agente specifico dell'Unione a testimoniare in una materia legata al suo ufficio, se ritiene che sentire tale persona sia necessario per essere in grado di svolgere il proprio compito. Se il funzionario o altro agente interessato non è autorizzato ai sensi degli articoli 17 e 19 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e dell'articolo 11 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ad ottemperare alla citazione della commissione, a presentarsi all'audizione come testimone, a produrre dichiarazioni e a fornire prove personalmente, il funzionario o l'autorità responsabile della negazione dell'autorizzazione compare dinanzi alla commissione d'inchiesta per motivare la decisione.

    3.   La commissione d'inchiesta può chiedere agli Stati membri di designare uno o più funzionari a partecipare ai suoi lavori.

    4.   Lo Stato membro interessato designa i funzionari autorizzati a comparire dinanzi alla commissione d'inchiesta a norma del diritto di detto Stato membro.

    I funzionari in questione depongono a nome e su istruzioni del loro governo. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dalle rispettive normative.

    Qualora il funzionario interessato non sia autorizzato a fornire prove alla commissione d'inchiesta, un rappresentante abilitato a impegnare il governo dello Stato membro interessato compare dinanzi alla commissione e spiega i motivi della mancata autorizzazione.

    Articolo 18

    Esperti

    1.   La commissione d'inchiesta può decidere di chiedere relazioni di uno o più esperti. La sua decisione al riguardo definisce il compito degli esperti e stabilisce i termini entro cui la relazione deve essere elaborata.

    2.   Gli esperti possono esprimere il proprio parere soltanto sui quesiti che sono stati loro espressamente sottoposti.

    3.   Su proposta di un esperto, la commissione d'inchiesta può chiedere di sentire qualsiasi persona residente nell'Unione in conformità degli articoli da 15 a 17.

    4.   Dopo aver elaborato una relazione, un esperto può essere sentito dalla commissione d'inchiesta.

    Articolo 19

    Sanzioni

    1.   E' preso formalmente atto di qualsiasi rifiuto o inadempienza a rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

    Il presidente del Parlamento europeo può comunicare, in tutto o in parte, i punti di cui è stato preso ufficialmente atto e predisporne la comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti violazioni del presente regolamento siano oggetto di opportune sanzioni a titolo del loro diritto nazionale:

    immotivato rifiuto di fornire i documenti richiesti;

    immotivato rifiuto delle persone alla richiesta di comparire;

    fornitura di prove false; e

    corruzione di persone.

    Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e riflettono le sanzioni per le corrispondenti infrazioni in relazione all'attività delle commissioni d'inchiesta dei parlamenti nazionali.

    3.   Qualora una persona sia ragionevolmente sospettata di aver commesso una delle violazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro in cui risiede tale persona avvia un opportuno procedimento a suo carico ai sensi del proprio diritto nazionale.

    Articolo 20

    Costi

    Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri e dei funzionari o degli altri agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione sono a carico di questi ultimi. Le spese di viaggio e di soggiorno delle altre persone che compaiono dinanzi ad una commissione d'inchiesta sono rimborsate dal Parlamento europeo secondo i massimali fissati per le audizioni di esperti.

    Sezione 4

    Disposizioni finali

    Articolo 21

    Abrogazione

    La decisione 95/167/CE, Euratom, CECA è abrogata.

    Articolo 22

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere da… (6):

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente


    (1)  GU …

    (2)  GU …

    (3)  GU L 78, del 6.4.1995, pag. 1.

    (4)  Sentenza nelle cause congiunte 281, 283-285 e 287/85 Germania, Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito contro Commissione (Raccolta 1987, pag. 3203, punto 28).

    (5)  GU L 56, del 4.3.1968, pag. 1.

    (6)  GU: inserire la data: dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento


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