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Document 52011PC0895
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali
/* COM/2011/0895 definitivo - 2011/0439 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali /* COM/2011/0895 definitivo - 2011/0439 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta –
Motivazione e obiettivi della proposta La strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva [COM(2010) 2020] è basata su tre
priorità interconnesse che si rafforzano a vicenda: sviluppare un'economia
basata sulla conoscenza e sull'innovazione, promuovere un'economia efficiente
sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio e competitiva,
nonché incoraggiare un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca
la coesione sociale e territoriale. Gli appalti pubblici svolgono un ruolo
fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli
strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi
con il miglioramento del clima imprenditoriale e del contesto per l'innovazione
delle imprese e promuovendo un più ampio ricorso agli appalti pubblici "verdi",
favorendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle
risorse e a basse emissioni di carbonio. La strategia Europa 2020 sottolinea
inoltre che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire l'uso più
efficiente dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti pubblici vanno
mantenuti aperti a livello UE. Per affrontare queste sfide è necessario
rivedere e ammodernare la normativa in vigore in materia di appalti pubblici
per renderla più idonea alla costante evoluzione del contesto politico, sociale
ed economico. Ciò non riguarda soltanto gli appalti statali o delle
amministrazioni pubbliche, ma anche le aggiudicazioni di contratti da parte di
operatori che dispongono di un proprio specifico regime di appalti. Nella comunicazione del 13 aprile 2011, "L'Atto
per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la
fiducia", la Commissione ha elencato — tra le dodici azioni chiave
prioritarie che le istituzioni dell'UE devono adottare entro la fine del 2012 —
la messa in opera di un quadro normativo rivisto e ammodernato in materia di
appalti pubblici, al fine di rendere più flessibile la procedura di
aggiudicazione dei contratti e utilizzare meglio i contratti d'appalto pubblici
a sostegno di altre politiche. La presente proposta si propone di perseguire
due obiettivi complementari: ·
accrescere l'efficienza della spesa per garantire i
migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo, in materia
di appalti. Ciò comporta, in particolare, una semplificazione e una maggior
flessibilità dell'attuale normativa in materia di appalti pubblici. Procedure
semplificate ed efficienti andranno a vantaggio di tutti gli operatori
economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti
transfrontalieri; ·
far sì che i committenti facciano un miglior uso
degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente,
una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, la lotta
contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione
sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per la
fornitura di servizi pubblici di elevata qualità. –
Contesto generale Gli appalti pubblici svolgono una funzione
importante nell'andamento economico complessivo dell'Unione europea. In Europa
gli acquirenti pubblici spendono circa il 18% del PIL dell'UE per beni, lavori
e servizi. Dato il volume degli acquisti, gli appalti pubblici possono essere
utilizzati come una potente leva per realizzare un mercato unico che promuova
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'attuale generazione di direttive sugli appalti
pubblici, ossia le direttive 2004/17/CE[1]
e 2004/18/CE[2],
rappresenta l'ultima fase di una lunga evoluzione iniziata nel 1971 con l'approvazione
della direttiva 71/305/CEE. Garantendo procedure trasparenti e non
discriminatorie tali direttive mirano soprattutto ad assicurare che gli
operatori economici provenienti da tutto il mercato unico possano beneficiare
appieno delle libertà fondamentali nel campo degli appalti pubblici. Una valutazione economica complessiva ha
evidenziato che le direttive sugli appalti pubblici hanno realizzato i loro
obiettivi in misura considerevole, aumentando la trasparenza e intensificando
la concorrenza, realizzando al contempo risparmi quantificabili tramite prezzi
più bassi. Tuttavia le parti interessate hanno espresso l'esigenza
di una revisione delle direttive sugli appalti pubblici per semplificarne le
norme, migliorarne l'efficienza e l'efficacia e renderle più idonee ad
affrontare un contesto politico, sociale ed economico in continua evoluzione. Procedure
semplificate e più efficienti miglioreranno la flessibilità per le
amministrazioni aggiudicatrici, andranno a vantaggio di tutti gli operatori
economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti
transfrontalieri. Inoltre, il miglioramento delle norme in materia di appalti
pubblici permetterà agli enti aggiudicatori di fare un uso migliore di tali
appalti a sostegno di obiettivi a valenza sociale, come la tutela dell'ambiente,
una maggiore efficienza energetica e delle risorse, la lotta contro il cambiamento
climatico e la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale, nonché di
garantire le migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi sociali
di qualità. Tali orientamenti sono stati confermati dai risultati di un
processo di consultazione delle parti interessate realizzato dalla Commissione
nella primavera del 2011, in cui la grande maggioranza degli interpellati ha
sostenuto la proposta di riesame delle direttive sugli appalti pubblici al fine
di renderle più adeguate alle nuove sfide che i committenti pubblici e gli
operatori economici si trovano ad affrontare. –
Disposizioni vigenti nel settore della proposta Insieme con la nuova proposta di direttiva
sugli appalti indetti dalle amministrazioni pubbliche, la presente proposta
sostituirà le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi
fondamentali del quadro legislativo dell'Unione europea in materia di appalti
pubblici. La direttiva dovrà essere integrata dai
seguenti ulteriori elementi del quadro legislativo: ·
La direttiva 2009/81/CE[3] che stabilisce norme specifiche
relative agli appalti in settori che presentano un carattere sensibile, vale a
dire la difesa e la sicurezza. ·
La direttiva 92/13/CEE[4] che stabilisce norme comuni a
livello nazionale relative alle procedure di ricorso per garantire che in tutti
gli Stati membri siano previsti mezzi di ricorso rapidi ed efficaci nei casi in
cui gli offerenti ritengano che gli appalti siano stati aggiudicati in modo non
equo. –
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Questa iniziativa attua la strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [COM(2010) 2020] e le
iniziative faro di Europa 2020: un'agenda digitale per l'Europa [COM(2010) 245],
l'Unione dell'innovazione [COM(2010) 546], una politica industriale integrata
per l'era della globalizzazione [COM(2010) 614], energia 2020 [COM(2010) 639] e
un'Europa efficiente in termini di risorse [COM(2011) 21]. Essa attua inoltre l'Atto
per il mercato unico [COM(2011) 206], in particolare la sua dodicesima azione
chiave: "Revisione e ammodernamento del quadro normativo degli appalti
pubblici". Si tratta di una iniziativa strategica che rientra nel
programma di lavoro della Commissione per il 2011. 2. Consultazione
delle parti interessate e valutazione dell'impatto –
Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali
settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Il 27 gennaio 2011 la Commissione ha
pubblicato un Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE
in materia di appalti pubblici — Per una maggiore efficienza del mercato
europeo degli appalti[5]
avviando un'ampia consultazione pubblica sulle possibili opzioni per le
modifiche normative volte a rendere più semplice e flessibile l'aggiudicazione
degli appalti e a favorire una migliore utilizzazione degli appalti pubblici a
sostegno di altre politiche. L'obiettivo del Libro verde era di identificare
una serie di settori essenziali per la riforma e raccogliere le opinioni delle
parti interessate riguardo a opzioni concrete per modifiche normative. Tra le
questioni contemplate vi erano l'esigenza di semplificare e rendere più
flessibili le procedure, l'uso strategico degli appalti pubblici per promuovere
altri obiettivi politici, il miglioramento dell'accesso delle PMI agli appalti
pubblici e la lotta a favoritismi, corruzione e conflitti d'interesse. La consultazione pubblica si è conclusa il 18 aprile 2011
ed è stata caratterizzata da un elevato livello di partecipazione: sono state
ricevute in tutto 623 risposte, provenienti da diversi gruppi di soggetti
interessati, comprese le autorità degli Stati membri, acquirenti pubblici
locali e regionali e le loro associazioni di settore, imprese, associazioni
industriali, personalità del mondo accademico, organizzazioni della società
civile (compresi i sindacati) e singoli cittadini. La maggior parte delle
risposte provenivano da Regno Unito, Germania, Francia e, in misura
minore, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Spagna e Danimarca. I risultati della consultazione sono stati
riassunti in un documento di sintesi[6]
e presentati e discussi in una conferenza pubblica il 30 giugno 2011[7]. Sintesi delle risposte e modo in cui
sono state prese in considerazione La grande maggioranza delle parti interessate
hanno apprezzato l'iniziativa della Commissione europea di rivedere l'attuale
politica degli appalti pubblici. Tra i vari argomenti discussi nel Libro verde
le parti interessate hanno sottolineato in particolare il bisogno di
semplificare le procedure e renderle più flessibili. I soggetti interessati
ritengono unanimemente che la normativa in materia di appalti pubblici da
aggiudicare a gestori di servizi di pubblica utilità sia tuttora pertinente. La
vasta maggioranza dei partecipanti alla consultazione conviene sulla
persistente necessità di fare appello a un insieme specifico di norme da
applicare ai gestori di servizi pubblici e sul fatto che le diverse norme
riflettano adeguatamente il carattere specifico degli appalti per servizi di
pubblica utilità. Analogamente, una netta maggioranza dei
partecipanti condivide l'opinione secondo la quale i criteri utilizzati per
definire i soggetti sottoposti a norme riguardanti gli operatori dei servizi di
pubblica utilità (attività svolte dai soggetti interessati, statuto giuridico
e, qualora si tratti di privati, esistenza di diritti speciali o esclusivi)
siano tutt'ora adeguate e vadano mantenute. La maggior parte dei
partecipanti concorda inoltre sul fatto che il perseguimento di uno scopo di
lucro o l'etica commerciale delle aziende private non possano essere
considerati elementi sufficienti a garantire che gli appalti siano aggiudicati
in maniera obiettiva ed equa, se le aziende operano sulla base di diritti
speciali o esclusivi. I partecipanti hanno espresso opinioni diverse
riguardo l'uso strategico degli appalti pubblici per realizzare gli obiettivi a
valenza sociale della strategia Europa 2020. Molte parti interessate, in
particolare le imprese, hanno espresso una generale riluttanza all'idea di
utilizzare gli appalti pubblici a sostegno di altri obiettivi politici. Altre,
in particolare le organizzazioni della società civile, si sono espresse
chiaramente in favore di un tale uso strategico e hanno raccomandato l'introduzione
di cambiamenti di ampia portata ai principi stessi della politica dell'Unione
europea in materia di appalti pubblici. –
Ricorso al parere di esperti Oltre alla consultazione legata al Libro verde,
nel 2010-2011 la Commissione europea ha svolto una valutazione globale dell'impatto
e dell'efficacia della normativa UE sugli appalti pubblici sulla base di un
ampio corpus di dati e di una nuova ricerca indipendente. Gli studi hanno
valutato in modo particolare il costo e l'efficacia delle procedure di appalto,
le questioni relative agli appalti transfrontalieri, l'accesso delle PMI ai
mercati degli appalti e l'uso strategico degli appalti in Europa. Per quanto
riguarda gli appalti dei servizi di pubblica utilità, la valutazione ha
esaminato se i settori dei servizi pubblici siano più esposti alla concorrenza
oggi rispetto a quando è stato adottato il regime degli appalti. Dai risultati della valutazione è emerso che l'attività
legislativa per liberalizzare l'accesso ai settori di pubblica utilità non si è
ancora tradotta in una pressione concorrenziale efficace e sostenuta sugli
operatori già attivi sul mercato. Molti settori di pubblica utilità continuano
a essere caratterizzati da alti livelli di concentrazione del mercato o da una
debole concorrenza. Le valutazioni hanno concluso che le condizioni non si sono
evolute a misura da rendere la concorrenza sufficientemente forte su base
settoriale e consentire l'esclusione di alcuni settori dal campo di
applicazione della direttiva sugli appalti di servizi di utilità pubblica. In
generale occorre continuare ad applicare gli orientamenti della direttiva,
sebbene alcune eccezioni specifiche all'applicazione delle norme in materia di
appalti possano essere giustificate sulla base di un esame approfondito e caso
per caso. –
Valutazione dell'impatto La valutazione dell'impatto e la sua sintesi
offrono una panoramica delle varie opzioni per ciascuno dei cinque gruppi di
problemi fondamentali (organizzazione amministrativa, campo d'applicazione,
procedure di appalto, appalti strategici e accesso ai mercati degli appalti). Sulla
base di un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi offerti dalle varie
soluzioni, è stato identificato un pacchetto di opzioni preferite che
dovrebbero ottimizzare le sinergie tra le diverse soluzioni, consentendo di
neutralizzare, tramite i risparmi derivanti da una particolare azione, i costi
correlati da imputare a un'altra azione (ad esempio: l'eventuale insorgere di
un numero maggiore di requisiti procedurali, a seguito del ricorso ad appalti
strategici, potrebbe essere parzialmente compensato dai risparmi derivanti da
una migliore progettazione delle procedure d'appalto). La presente proposta è
stata formulata sulla base di dette opzioni preferite. Il progetto di relazione sulla valutazione
dell'impatto è stato esaminato dal comitato per la valutazione dell'impatto,
che ha richiesto emendamenti riguardo, in particolare, all'identificazione
degli elementi specifici del quadro legislativo, la descrizione delle opzioni
in discussione, un'analisi costi/benefici più approfondita rispetto alle azioni
principali e l'integrazione sistematica delle osservazioni fornite dalle parti
interessate sia nella definizione del problema che nell'analisi degli impatti
così da completarle. Tali raccomandazioni sono state integrate nella relazione
finale. Il parere sulla relazione fornito dal comitato per la valutazione dell'impatto
è pubblicato insieme alla presente proposta, alla relazione finale sulla
valutazione dell'impatto e al suo riassunto. 3. Elementi giuridici della proposta –
Base giuridica La proposta si fonda sull'articolo 53,
paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE). –
Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in
quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione
europea. Gli obiettivi della proposta non possono
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti
motivi: il coordinamento delle procedure di appalto
per contratti al di sopra di determinate soglie si è dimostrato uno strumento
importante per la realizzazione del mercato interno nel settore degli acquisti
da parte dei gestori dei servizi di pubblica utilità. Esso garantisce agli
operatori economici di tutto il mercato interno un accesso efficace e a pari condizioni
ai contratti. L'esperienza maturata con le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
nonché con le precedenti generazioni di direttive sugli appalti pubblici, ha
dimostrato che le procedure di appalto su scala europea garantiscono
trasparenza e obiettività alle gare, con conseguenti notevoli risparmi e
migliori risultati di gara, a vantaggio dei gestori dei servizi, dei loro
clienti e, in ultima analisi, del contribuente europeo; non è possibile ottenere la piena
realizzazione di questo obiettivo attraverso l'azione degli Stati membri, in
quanto ciò determinerebbe inevitabilmente l'istituzione di requisiti di segno
divergente o addirittura di regimi procedurali tra loro contrastanti che
aumenterebbero la complessità della regolamentazione e creerebbero ostacoli
ingiustificati per le attività transfrontaliere. Pertanto la proposta rispetta il principio di
sussidiarietà. –
Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità poiché non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo
di garantire il buon funzionamento del mercato interno attraverso una serie di
procedure di appalto coordinato su scala europea. Inoltre, la proposta si basa
su un approccio che fornisce agli Stati membri un "ventaglio di strumenti"
che consentono loro la massima flessibilità per adeguare le procedure e gli
strumenti alla loro situazione specifica. Rispetto alle attuali direttive sugli appalti
pubblici, la direttiva proposta permetterà di ridurre gli oneri amministrativi
connessi allo svolgimento della procedura sia per gli enti aggiudicatori che
per gli operatori economici; se sono previsti nuovi requisiti (per esempio, nel
contesto degli appalti strategici), questi saranno compensati dall'eliminazione
di restrizioni in altri settori. –
Scelta dello strumento Poiché la proposta si fonda sull'articolo 53,
paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del TFUE, il ricorso a un
regolamento per disposizioni applicabili sia all'acquisto di beni che di
prestazioni non sarebbe permesso dal trattato. Di conseguenza, lo strumento
proposto è una direttiva. Nel corso della valutazione dell'impatto sono
state scartate le opzioni non legislative per i motivi elencati
dettagliatamente nella relazione sulla valutazione. 4. Incidenza sul bilancio La proposta non incide sul bilancio. 5. Informazioni
supplementari –
Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione
della normativa vigente (direttiva 2004/17/CE). –
Riesame/revisione/clausola di cessazione dell'efficacia La proposta contiene una clausola di revisione
sugli effetti economici delle soglie degli appalti. –
Provvedimenti di recepimento e documenti
esplicativi La proposta
riguarda un settore nel quale la normativa dell'Unione svolge una funzione di
coordinamento, con un impatto significativo su un'ampia gamma di settori
giuridici nazionali. Al di là del coordinamento, molte disposizioni si
propongono la piena armonizzazione e la proposta prevede un ampio numero di
obblighi normativi. Gli Stati membri integrano la normativa dell'Unione con
ulteriori disposizioni nazionali in modo da rendere operativo l'intero sistema. In tale
contesto, la Commissione ha identificato una serie di fattori che rendono
necessarie spiegazioni da parte degli Stati membri, ai fini sia di una corretta
comprensione dei provvedimenti di recepimento che del funzionamento dell'intero
sistema normativo in materia di appalti pubblici a livello nazionale: –
i provvedimenti di recepimento e di esecuzione
vengono adottati a livelli istituzionali diversi (nazionali/federali,
regionali, locali); –
oltre ai diversi strati di regolamentazione, in
molti Stati membri vengono elaborate norme che riguardano il particolare
settore coinvolto o il tipo di appalto interessato; –
misure amministrative, di natura generale o
specifica, si aggiungono e in alcuni casi si sovrappongono al quadro normativo
principale. Solo gli Stati
membri possono fornire una spiegazione su come le diverse misure nazionali
recepiscono le direttive dell'Unione nel settore degli appalti pubblici e come
le stesse misure interagiscono fra loro. Di conseguenza,
la pubblicazione di documenti che riguardano il rapporto tra le varie sezioni
della presente direttiva e le corrispondenti sezioni dei provvedimenti di
recepimento nazionale dovrebbe avvenire contemporaneamente alla pubblicazione
dei loro provvedimenti di recepimento, facendo ricorso in particolare alle
tavole di concordanza in quanto strumento operativo per l'analisi delle misure
nazionali. –
Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una materia di
competenza dello Spazio economico europeo ed è quindi opportuno estenderlo al
SEE. –
Illustrazione dettagliata della proposta 1) Semplificazione e maggior flessibilità
delle procedure di appalto La proposta di direttiva prevede una
semplificazione e una maggior flessibilità del regime procedurale istituito
dalle attuali direttive sugli appalti pubblici. A tal fine, essa contiene le
seguenti misure: Chiarimento circa il campo di applicazione: la nozione di "procedura d'appalto", termine che figura
anche nel titolo della proposta di direttiva, è stata recentemente introdotta
al fine di determinare meglio il campo di applicazione e l'obiettivo della
legislazione in materia di appalti nonché agevolare l'applicazione delle
soglie. Le definizioni di alcuni concetti fondamentali che determinano il campo
di applicazione della direttiva (come organismo di diritto pubblico, appalti
pubblici di lavori e di servizi, appalti misti) sono state riviste alla luce
della giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, la proposta
cerca di mantenere una continuità d'uso per quei termini e concetti che sono
stati sviluppati nel corso degli anni attraverso la giurisprudenza della Corte
e che sono ben noti agli esperti del settore. In tale contesto, va osservato
che alcune variazioni minori delle formulazioni o presentazioni che compaiono
nelle precedenti direttive non implicano necessariamente un cambiamento di
fondo, ma possono essere dovute a una semplificazione del testo. La nozione di diritti speciali o esclusivi è essenziale
per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal
momento che gli enti che non sono né amministrazioni aggiudicatrici né imprese
pubbliche ai sensi della direttiva stessa sono soggetti alla sua applicazione
solo nella misura in cui esercitano una delle attività contemplate sulla base
di tali diritti. È pertanto opportuno chiarire che i diritti concessi in virtù
di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata
e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, in particolare
in conformità alla legislazione dell'Unione, non costituiscono dei diritti
speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva. Sarà abolita la tradizionale distinzione tra
servizi prioritari e non prioritari (servizi di tipo "A" o "B").
I risultati della valutazione indicano che non è più giustificato limitare la
piena applicazione della legislazione in materia di appalti a un gruppo
limitato di servizi. Tuttavia, è apparso altresì evidente che il normale regime
degli appalti non è adeguato ai servizi sociali che necessitano di un insieme
di norme specifiche (cfr. infra). In base ai risultati della valutazione, il
campo di applicazione è rimasto sostanzialmente invariato, per quanto riguarda
i settori interessati. Tuttavia, si è ritenuto opportuno escludere dal campo di
applicazione gli appalti finalizzati alla prospezione di petrolio e di gas, in
quanto è stato assodato che tale settore è oggetto di un'estrema pressione
concorrenziale, tanto da rendere non più necessaria la disciplina contenuta
nelle norme europee in materia di appalti. La dimensione competitiva che
caratterizza questo settore di attività è stata esaminata nel contesto di
quattro diverse richieste di esonero in applicazione dell'attuale articolo 30[8]. In tutti e quattro i casi si è
constatato che il mercato geografico di riferimento ha portata mondiale,
riflettendo tra l'altro una prassi ormai consolidata nei casi di fusione[9]. Si è sempre ritenuto che il
mercato della prospezione non presentasse un elevato grado di concentrazione. Società
pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di tre operatori
privati internazionali integrati verticalmente, le cosiddette "super major"
(BP, ExxonMobil e Shell), e di un certo numero di cosiddette "major";
anche la quota di mercato individuale delle super major si situa
abbondantemente al di sotto dell'uno per cento. Si è sempre reputato che ciò
costituisse la prova di un'esposizione diretta alla concorrenza, per di più l'accesso
al mercato è stato ulteriormente liberalizzato dalle disposizioni contenute
nella direttiva sul rilascio di autorizzazioni nel settore degli idrocarburi[10]. È quindi opportuno
semplificare la situazione giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per
tutti i soggetti interessati (enti aggiudicatori, Stati membri, Commissione
europea, Parlamento europeo e Consiglio), evitando di dover adottare
singole decisioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 30 per ciascuno
degli altri 23 Stati membri. Un ventaglio di strumenti a disposizione ("toolbox
approach"): il sistema prevede che a livello di
Stati membri saranno disponibili tre tipi di procedure di base, già previsti
dalle attuali direttive: procedure aperte e ristrette, nonché procedure
negoziate previa indizione di gara. È possibile inoltre prevedere, sia come
procedura standard che subordinata a determinate condizioni, un nuovo tipo di
procedura per appalti innovativi (cfr. infra). Gli enti aggiudicatori avranno inoltre a loro
disposizione un insieme di sei specifici strumenti e tecniche d'appalto,
destinati agli appalti aggregati ed elettronici: accordi quadro, sistemi
dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, centrali di
committenza e appalti comuni. Rispetto alla direttiva vigente, questi strumenti
sono stati migliorati e resi più chiari al fine di facilitare la procedura d'appalto
elettronica. Promozione degli appalti elettronici: l'utilizzo di mezzi elettronici di comunicazione e di trattamento
delle operazioni da parte degli acquirenti può generare importanti risparmi e
migliorare i risultati degli appalti riducendo contemporaneamente sprechi ed
errori. La proposta intende aiutare gli Stati membri a realizzare il
passaggio agli appalti elettronici consentendo ai fornitori di partecipare a
procedure di appalto on-line in tutto il mercato interno. A tal fine, la
proposta di direttiva prevede l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per
via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i
documenti di gara; essa impone il passaggio a una comunicazione integralmente
elettronica per tutte le procedure di appalto, con particolare riguardo alla
presentazione per via elettronica, nei limiti di un periodo di transizione di
due anni. La proposta semplifica e migliora i sistemi dinamici di acquisizione
e i cataloghi elettronici, strumenti di aggiudicazione interamente
informatizzati, particolarmente consoni ad appalti altamente aggregati gestiti
da centrali di committenza. Il passaggio agli appalti elettronici
consentirebbe inoltre alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire,
individuare e correggere gli errori comunemente imputabili a un'errata
comprensione o interpretazione della normativa sugli appalti pubblici. Modernizzazione delle procedure: la proposta prevede un approccio più flessibile e maggiormente
orientato agli utenti per alcune caratteristiche importanti delle procedure di
appalto. I termini per la partecipazione e la presentazione delle offerte sono
stati abbreviati, consentendo una procedura più rapida e semplice. La
distinzione tra criteri di selezione degli offerenti e di aggiudicazione dell'appalto,
che è spesso fonte di errori e malintesi, è stata resa più flessibile, consentendo
agli enti aggiudicatori di decidere in quale ordine esaminare i criteri (se sia
cioè più pratico vagliare quelli di aggiudicazione prima di quelli di
selezione) e di tener conto, in quanto criterio di assegnazione di
punteggio, dell'organizzazione e della qualità del personale incaricato di
eseguire il contratto. È stata semplificata e razionalizzata la
procedura di esenzione degli appalti aggiudicati in mercati ove esiste una
sufficiente esposizione alla concorrenza (le attuali decisioni derivanti dall'applicazione
dell'articolo 30). Sono stati rivisti e chiariti una serie di esoneri di notevole
rilevanza pratica, in particolare l'esenzione intragruppo o in caso di
joint-venture. La modifica dei contratti durante il loro
periodo di validità è diventata un'istanza sempre più rilevante e problematica
per gli esperti del settore. Una disposizione specifica relativa alla modifica
dei contratti riprende le principali soluzioni sviluppate dalla giurisprudenza
e fornisce una soluzione pratica per affrontare circostanze impreviste che
richiedono l'adattamento di un contratto d'appalto pubblico durante il suo
periodo di validità. 2) Uso strategico degli appalti pubblici in
risposta alle nuove sfide La proposta di direttiva si fonda su un approccio
attivo che fornisce agli enti appaltatori gli strumenti necessari per
contribuire a raggiungere gli obiettivi cruciali della strategia Europa 2020,
attraverso l'utilizzo del loro potere d'acquisto per ottenere merci e servizi
che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il
cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le
condizioni sociali. Calcolo dei costi del ciclo di vita: la proposta fornisce agli acquirenti la possibilità di basare le loro
decisioni di aggiudicazione sui costi del ciclo di vita dei prodotti, servizi o
lavori che prevedono acquistare. Il ciclo di vita comprende tutte le fasi dell'esistenza
di prodotti, lavori o forniture di servizi, a partire dall'acquisizione della
materia prima o dalla generazione di risorse fino a giungere allo smaltimento
di un prodotto a fine vita, allo smantellamento di un cantiere a fine lavoro
nonché alla conclusione di una prestazione. I costi da prendere in
considerazione non includono solamente le spese monetarie dirette ma anche i
costi ambientali esterni, se possono essere monetizzati e verificati. Una volta
definita una metodologia dell'Unione europea per il calcolo dei costi del ciclo
di vita, gli enti aggiudicatori sono tenuti a utilizzarla. Processo di produzione: gli enti aggiudicatori possono far riferimento a tutti i fattori
direttamente collegati al processo di produzione sia nelle specifiche tecniche
che nei criteri di aggiudicazione, sempreché si riferiscano ad aspetti di tale
processo strettamente legati alla produzione o alla fornitura delle merci o dei
servizi acquisiti. Ciò esclude i requisiti non connessi al processo di
produzione dei prodotti, lavori o servizi ai quali si riferisce l'appalto,
quale il requisito sulla responsabilità sociale generale delle imprese che
copre la globalità dell'attività dell'aggiudicatario. Etichette: gli
enti aggiudicatori possono esigere che lavori, forniture o servizi siano muniti
di particolari etichette o marchi di certificazione ambientali, sociali o
relativi ad altre caratteristiche, a condizione che riconoscano anche etichette
o marchi di certificazione equivalenti. Ciò vale, ad esempio, per le etichette
o i marchi di qualità ecologica europei o (multi)nazionali oppure che attestano
che un prodotto non ha fatto ricorso all'impiego di lavoro minorile. I sistemi
di certificazione in questione devono riguardare caratteristiche legate all'oggetto
dell'appalto ed essere concepiti sulla scorta di informazioni scientifiche, a
seguito di una procedura aperta e trasparente nonché resi accessibili a tutte
le parti interessate. Sanzionare le violazioni degli obblighi
derivanti dal diritto del lavoro, di previdenza sociale e dell'ambiente: ai sensi della presente proposta di direttiva, un
ente aggiudicatore può escludere operatori economici dalla procedura se
individua violazioni degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in
materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o dell'ambiente, nonché
di disposizioni internazionali di diritto del lavoro. Inoltre, gli enti
aggiudicatori saranno tenuti a respingere le offerte in caso accertino che
siano anormalmente basse a causa di violazioni della normativa dell'Unione in
materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale o dell'ambiente. Servizi sociali: la valutazione dell'impatto
e dell'efficacia della normativa UE in materia di appalti pubblici ha
evidenziato che i servizi sociali, sanitari e scolastici presentano
caratteristiche specifiche che rendono inappropriata l'applicazione delle norme
sugli appalti pubblici di servizi a questi settori. Si tratta di servizi
generalmente forniti in un particolare contesto, che varia notevolmente da uno
Stato membro all'altro, a causa delle diverse tradizioni amministrative,
organizzative e culturali. Per la loro stessa natura, i servizi in questo
settore ricoprono una dimensione solo limitatamente transfrontaliera. Occorre
dunque che gli Stati membri abbiano ampia discrezionalità nell'organizzare la
scelta dei fornitori di servizi. La proposta tiene conto di ciò, tramite la
messa a disposizione di un regime specifico per i contratti pertinenti a questi
servizi, con una soglia più elevata pari a 1 000 000 EUR, e
imponendo l'obbligo di applicare solo i principi fondamentali di trasparenza e
di parità di trattamento. Un'analisi quantitativa del valore dei contratti d'appalto
dei servizi pertinenti aggiudicati a operatori economici provenienti dall'estero
ha dimostrato che i contratti al di sotto di tale soglia, in genere, non
suscitano un interesse transfrontaliero nel contesto specifico degli appalti
nei settori dei servizi di pubblica utilità. Innovazione: la
ricerca e l'innovazione svolgono un ruolo centrale nella strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli acquirenti
dovrebbero essere in grado di acquistare prodotti e servizi innovativi che
promuovano la crescita futura e migliorino l'efficienza e la qualità dei
servizi pubblici. A tal fine la proposta prevede il cosiddetto partenariato per
l'innovazione, una nuova procedura speciale per lo sviluppo e il successivo
acquisto di prodotti, lavori e servizi nuovi e innovativi, a condizione che
possano essere forniti nel rispetto delle prestazioni e dei costi concordati. Inoltre,
la proposta è volta a migliorare e semplificare la procedura di dialogo
competitivo e a facilitare gli appalti comuni transfrontalieri, che
rappresentano uno strumento importante per promuovere politiche d'acquisto
innovative. 3) Migliorare l'accesso al mercato delle
PMI e delle imprese in fase di avviamento (start-up) Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano
un potenziale enorme per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l'innovazione.
Un accesso facile ai mercati degli appalti può aiutarle a mettere a frutto
questo potenziale consentendo agli enti aggiudicatori di allargare la loro base
di fornitori, con conseguenze positive grazie all'aumento della concorrenza per
i contratti pubblici. Per favorire l'accesso delle PMI agli appalti pubblici la
Commissione europea ha pubblicato nel 2008 il "Codice europeo di buone
pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici"[11]. La presente proposta si basa
su tale documento e fornisce misure concrete per eliminare gli ostacoli all'accesso
delle PMI al mercato. Semplificazione degli obblighi di
informazione: si prevede pertanto che gli enti
aggiudicatori possano applicare i criteri di selezione di cui alla direttiva
sugli appalti pubblici proposta e che, qualora essi lo facciano, siano in
seguito tenuti ad applicare le disposizioni che riguardano in particolare il
massimale relativo ai requisiti sul fatturato minimo, nonché le disposizioni in
materia di autocertificazione. Migliore accesso ad accordi quadro: ai sensi delle vigenti direttive, non vi è limite alla durata degli
accordi quadro conclusi nei settori dei servizi di pubblica utilità. Ciò può
comportare una chiusura del mercato. La proposta limita tale durata a quattro
anni (salvo in casi debitamente giustificati) con un miglioramento dell'accesso
alle opportunità commerciali e della concorrenza, anche a beneficio delle PMI. Pagamento diretto dei subappaltatori: gli Stati membri possono prevedere che i subappaltatori richiedano un
pagamento diretto da parte dell'ente aggiudicatore per forniture, lavori e
servizi forniti al contraente principale nel quadro del contratto di
prestazione. Ciò consente ai subappaltatori, che spesso sono PMI, di
proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento. 4) Procedure corrette Gli interessi finanziari in gioco e l'interazione
tra il settore pubblico e quello privato fanno degli appalti pubblici un'area
in cui è particolarmente elevato il rischio di prassi commerciali scorrette,
come conflitti di interessi, favoritismi e corruzione. La proposta rafforza le
garanzie esistenti contro tali rischi e prevede ulteriori tutele. Conflitti di interesse: la proposta contiene una disposizione specifica sul conflitto di
interessi, che riguarda situazioni di conflitto — reali, potenziali o percepite
— che coinvolgono il personale di un'amministrazione aggiudicatrice in materia
di appalti o di prestatori di servizi d'appalto che intervengono nella
procedura nonché la dirigenza dell'autorità aggiudicatrice che può influenzare
il risultato di una procedura di appalto anche se non formalmente coinvolta. Date
le differenze nei processi decisionali delle imprese e delle amministrazioni
aggiudicatrici, è opportuno limitare tali disposizioni agli appalti gestiti da
queste ultime. Comportamento illecito: la proposta contiene una disposizione specifica riguardante
comportamenti illeciti da parte di candidati e offerenti, quali i tentativi di
influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con
altri partecipanti onde manipolare i risultati della procedura, che portano all'esclusione
dalla procedura stessa. Attività illecite di questo tipo violano i principi
fondamentali del diritto dell'Unione e possono dar luogo a gravi distorsioni
della concorrenza. Indebiti vantaggi:
le consultazioni di mercato costituiscono uno strumento utile a disposizione
degli enti aggiudicatori al fine di ottenere informazioni sulla struttura, le
capacità, le risorse del mercato e, contemporaneamente, per informare gli
operatori di mercato in merito ai progetti e ai requisiti degli acquirenti
riguardo agli appalti. Tuttavia, i contatti preliminari con i partecipanti al
mercato non devono dar luogo a vantaggi indebiti o distorsioni della concorrenza.
La proposta contiene a tal fine una disposizione specifica su misure di tutela
contro il rischio di un'indebita preferenza a favore dei partecipanti che
abbiano fornito consulenze all'ente aggiudicatore o abbiano partecipato alla
preparazione della procedura. 5) Governance Organi nazionali di vigilanza: dalla valutazione è emerso che non tutti gli Stati membri vigilano in
modo coerente e sistematico sull'attuazione e il funzionamento delle norme in
materia di appalti pubblici. Ciò compromette un'efficiente e uniforme
applicazione del diritto dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero
designare un'unica autorità nazionale incaricata del monitoraggio, dell'attuazione
e della vigilanza in materia di appalti pubblici. Solo nel caso sia presente un
unico organo in grado di espletare i diversi compiti si potrà garantire di
avere una visione d'insieme delle principali difficoltà di attuazione e di
poter suggerire misure adeguate per rimediare ai problemi strutturali di fondo.
Tale organo sarà in grado di fornire un riscontro immediato sul funzionamento
della politica e sulle carenze potenziali nella legislazione e nelle prassi
nazionali, contribuendo in tal modo a una rapida individuazione delle
soluzioni. Centri di conoscenza: in molti casi, gli entri aggiudicatori non posseggono al loro interno
le competenze necessarie per occuparsi di progetti d'appalto complessi. I
risultati delle gare di appalto potrebbero essere sensibilmente migliorati con
il ricorso a un sostegno professionale adeguato e indipendente da parte di
strutture amministrative, attraverso un ampliamento delle conoscenze e della
professionalità dei committenti pubblici e una migliore assistenza alle
aziende, soprattutto per le PMI. La proposta impone agli Stati membri di
fornire strutture di sostegno che offrano consulenza, orientamenti, formazione
e assistenza, sia di tipo legale che pratico, nella preparazione e svolgimento
delle procedure di appalto. A livello nazionale sono già presenti
strutture e meccanismi di sostegno, sebbene organizzati in modi molto diversi e
destinati a diverse aree d'interesse per le amministrazioni e gli enti
aggiudicatori. Gli Stati membri potranno dunque fare ricorso a tali
meccanismi, servirsi delle loro competenze e promuovere i servizi messi a
disposizione quali strumenti adeguati e aggiornati in grado di fornire un
sostegno appropriato sia ad amministrazioni ed enti aggiudicatori che agli
operatori economici. Per rendere più efficace la lotta alla corruzione e ai
favoritismi, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno inviare il testo dei
contratti conclusi all'organo di vigilanza che sarà quindi in grado di
esaminarli e rilevare eventuali segnali sospetti, e dovranno consentire l'accesso
ai documenti ai soggetti interessati sempreché ciò non pregiudichi interessi
legittimi pubblici o privati. Dato che è chiaramente difficile proteggere i
legittimi interessi commerciali ed evitare la distorsione della concorrenza,
tale obbligo non va esteso alle imprese (pubbliche o private) che operano in
questi settori. Inoltre, occorre evitare di dar luogo a oneri amministrativi
sproporzionati; l'obbligo di trasmissione del testo completo dei contratti
conclusi deve quindi limitarsi a contratti il cui valore è relativamente
elevato. Le soglie proposte rappresentano un giusto equilibrio tra, da un lato,
l'aumento degli oneri amministrativi e, dall'altro, una garanzia di maggior
trasparenza: la presenza di una soglia che va da 1 000 000 EUR
per le forniture e i servizi, fino a 10 000 000 EUR per appalti
di lavori, significa che tale obbligo si applica al 10-20% di tutte le
procedure d'appalto pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Non è previsto che i requisiti pertinenti agli
organi di vigilanza e ai centri di conoscenza diano origine, globalmente, a un
onere finanziario aggiuntivo per gli Stati membri. Se si prevedono oneri a
seguito della riorganizzazione o della messa a punto delle attività dei
meccanismi e delle strutture già esistenti, tali costi verranno neutralizzati
dalla riduzione delle spese di giudizio (sia per gli enti aggiudicatori che per
le imprese), dei costi relativi ai ritardi di aggiudicazione dei contratti
dovuti a una scorretta applicazione delle norme sugli appalti pubblici o a una
preparazione lacunosa delle procedure di appalto, nonché dei costi derivanti dalle
attuali modalità inefficienti e frammentarie di fornitura delle consulenze
destinate agli enti aggiudicatori. Cooperazione amministrativa: la proposta prevede inoltre una cooperazione efficace che consenta
agli organi nazionali di vigilanza di scambiare informazioni e buone pratiche
nonché di collaborare mediante il sistema d'informazione del mercato interno
(IMI). 2011/0439 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo
114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali[12], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[13], visto il parere del Comitato delle regioni[14], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Alla luce dei risultati della valutazione dell'impatto
e dell'efficacia della normativa dell'Unione europea in materia di appalti
pubblici[15]
risulta opportuno mantenere norme riguardanti gli appalti degli enti erogatori
di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali, in quanto le autorità nazionali continuano a essere in grado
di influenzare il comportamento di questi enti, anche attraverso la
partecipazione al loro capitale sociale o l'inserimento di propri
rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza. Un
ulteriore motivo che spinge a continuare a regolare normativamente gli appalti
pubblici in questi settori è costituito dalla natura chiusa dei mercati in cui
agiscono gli operatori, data l'esistenza di diritti speciali o esclusivi
concessi dagli Stati membri in materia di alimentazione, fornitura o gestione
delle reti per erogare il servizio pertinente. (2)
Al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza
degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di
coordinamento per i contratti con valore superiore a una certa soglia. Tale
coordinamento è necessario per assicurare l'effetto dei principi del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare la libera circolazione
delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi,
nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non
discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. In
considerazione della natura dei settori interessati dal coordinamento, quest'ultimo,
pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, dovrebbe
istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima
flessibilità. (3)
Per gli appalti il cui valore è inferiore alla
soglia che fa scattare l'applicazione di disposizioni di coordinamento a
livello dell'Unione, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della
Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi del trattato. (4)
Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale
nella strategia Europa 2020[16],
in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione
di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur contemporaneamente
garantendo l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale
normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali[17] e della direttiva 2004/18/CE,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[18] deve essere rivista e
aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando
in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo
ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il
conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario
chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore
certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza costante
della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti a questo ambito. (5)
Conformemente all'articolo 11 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente
devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e
azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo gli enti aggiudicatori
possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo
sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro contratti il
migliore rapporto qualità/prezzo. (6)
È opportuno che la nozione di appalto o la
definizione di ciò che costituisce un singolo appalto siano il più possibile
simili a quelle applicate in conformità della direttiva […] del Parlamento
europeo e del Consiglio, del […], in materia di appalti pubblici[19], tenendo debitamente conto
delle specificità dei settori contemplati dalla presente direttiva. Il concetto
di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari a
svolgere un particolare progetto, ad esempio un progetto d'opera o un insieme
di lavori, forniture e/o servizi. L'esistenza di un progetto unico può ad
esempio essere indicata dalla presenza di una pianificazione e concezione
globale da parte dell'ente aggiudicatore, dal fatto che i diversi elementi
acquistati soddisfano un'unica funzione economica e tecnica o sono in altro
modo collegati tra loro e dal fatto che vengono realizzati in un periodo di
tempo limitato. (7)
La necessità di garantire l'effettiva
liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle
norme sull'aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano
identificati prescindendo dal loro statuto giuridico. Non dovrebbe dunque
essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore
pubblico ed enti che operano nel settore privato. Occorre inoltre far sì che, a
norma dell'articolo 345 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia
lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. (8)
La nozione di diritti speciali o esclusivi è
essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente
direttiva, dal momento che gli enti che non sono né amministrazioni
aggiudicatrici né imprese pubbliche ai sensi della presente direttiva sono
soggetti alla sua applicazione solo nella misura in cui esercitano una delle
attività contemplate sulla base di tali diritti. È pertanto opportuno chiarire
che i diritti concessi mediante una procedura fondata su criteri obiettivi, in
particolare in conformità alla legislazione dell'Unione, e in base alla quale è
stata assicurata un'adeguata pubblicità, non costituiscono dei diritti speciali
o esclusivi ai fini della presente direttiva. La normativa deve comprendere
la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale[20], la direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica[21], la direttiva 97/67/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualità del servizio[22], la direttiva 94/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi[23]
e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su
strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69
e (CEE) n. 1107/70[24]. (9)
Gli enti aggiudicatori che operano nel settore dell'acqua
potabile possono comunque svolgere altre attività connesse alla gestione dell'acqua,
ad esempio progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio nonché
evacuazione e trattamento delle acque reflue. In tal caso, gli enti
aggiudicatori devono essere in grado di applicare le procedure di appalto
previste nella presente direttiva riguardo a tutte le attività da loro svolte
che riguardano la gestione dell'acqua e che fanno parte di qualsiasi fase del "ciclo
dell'acqua". Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per
gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua, data la
necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione. (10)
È opportuno escludere gli appalti finalizzati alla
prospezione di petrolio e gas, in quanto si è rilevato che tale settore è stato
costantemente oggetto di un'estrema pressione concorrenziale, così da rendere
non più necessaria la disciplina contenuta nelle norme europee in materia di
appalti. (11)
È possibile procedere all'aggiudicazione di
contratti che rispondano a requisiti pertinenti a varie attività, che possono
essere eventualmente soggetti a regimi giuridici diversi. Occorre precisare che
il regime giuridico applicabile a un singolo contratto destinato a contemplare
varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui
è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui il contratto è
destinato in via prioritaria, è possibile basarsi sull'analisi dei requisiti ai
quali il contratto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente
aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo del contratto e della
redazione dei documenti di gara. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto
di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali
non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di
utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività
cui il contratto è destinato in via prioritaria. Occorre prevedere quali
norme si debbano applicare in siffatti casi. (12)
Anche se non implicano necessariamente
comportamenti corrotti, i conflitti di interesse — reali, potenziali o solo
percepiti — possono potenzialmente influenzare in modo sostanziale e indebito
le decisioni in materia di appalti pubblici con il conseguente effetto di
falsare la concorrenza e pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti.
È pertanto necessario istituire meccanismi efficaci per prevenire, individuare
e risolvere i conflitti di interesse. Date le differenze nei processi
decisionali delle imprese e delle amministrazioni aggiudicatrici, è opportuno
limitare tali disposizioni agli appalti gestiti da queste ultime. (13)
I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti
a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il
processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde
manipolare i risultati della procedura, possono dar luogo a violazioni dei
principi di base del diritto dell'Unione e a gravi distorsioni della
concorrenza. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una
dichiarazione sull'onore dove si impegnano a non intraprendere tali attività
illecite, sotto pena di esclusione se tale dichiarazione risulta falsa. (14)
La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22
dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le
materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay
Round (1986-1994)[25]
ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito
dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo".
Scopo dell'Accordo è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e
doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il
commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri
pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, gli enti
aggiudicatori soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione
della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari di
tali accordi. (15)
L'Accordo si applica ai contratti che superano
determinate soglie, stabilite nell'Accordo stesso ed espresse in diritti
speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva devono
essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro
delle soglie indicate nell'Accordo. È altresì opportuno prevedere una revisione
periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un'operazione
meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto
ai diritti speciali di prelievo. Al fine di evitare il proliferare di tali
soglie è inoltre opportuno, fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione,
continuare ad applicare le stesse soglie a tutti gli enti aggiudicatori, a
prescindere dal settore in cui operano. (16)
I risultati della valutazione hanno dimostrato la
necessità di rivedere la decisione di escludere taluni servizi da una piena applicazione
della presente direttiva. Di conseguenza, la piena applicazione della
direttiva viene estesa a una serie di servizi (quali quelli alberghieri e
legali, in quanto entrambi presentano una percentuale particolarmente elevata
di scambi transfrontalieri). (17)
Altre categorie di servizi, per la loro stessa
natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transnazionale,
segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali,
sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un
particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro
a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime
specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più
elevata pari a 1 000 000 EUR. Nel contesto specifico degli
appalti che riguardano questi settori, i servizi alla persona il cui valore si
situa al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per
i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano chiare indicazioni
contrarie, quali il finanziamento di progetti transfrontalieri da parte dell'Unione.
I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere
improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza
del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri
devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei
fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della
presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto
dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e
assicurando che gli enti aggiudicatori abbiano la facoltà di applicare criteri
di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri
stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali
elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea[26]. Gli Stati membri e/o gli enti
aggiudicatori sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di
organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la
conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice
finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a
tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in
precedenza dall'ente aggiudicatore, senza che vengano previsti limiti o quote,
a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i
principi di trasparenza e di non discriminazione. (18)
In quanto destinata agli Stati membri, la presente
direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a
nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura
è opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme
internazionali. (19)
Vi è una notevole incertezza giuridica circa il
modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere
disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata
in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse
amministrazioni aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza verrebbe
egualmente applicata alle amministrazioni pubbliche, se esse operano nei
settori contemplati dalla presente direttiva, è opportuno garantire che vengano
applicate le stesse norme sia nella presente direttiva che nella direttiva
[…/…/UE] [in materia di appalti pubblici]. (20)
È opportuno escludere taluni contratti di servizi,
forniture e lavori aggiudicati a un'impresa collegata la cui attività
principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al
raggruppamento cui appartiene, invece di renderli disponibili sul mercato. È anche
opportuno escludere taluni contratti di servizi, forniture e lavori attribuiti
da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti
aggiudicatori per svolgere attività contemplate dalla presente direttiva e di
cui tale ente faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione
provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-venture
che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme
appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro
cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d'affari dal mercato e
oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza
indizioni di gara, la composizione di tali joint-venture e la stabilità delle
relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte. (21)
È inoltre opportuno chiarire i rapporti tra le
disposizioni in materia di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e le
disposizioni in materia di aggiudicazione dei contratti alle imprese collegate
o nel contesto delle joint-venture. (22)
La presente direttiva non dovrebbe essere applicata
agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività di cui
agli articoli da 5 a 11, né ai concorsi di progettazione organizzati per
esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è
esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente
accessibili. È dunque opportuno mantenere la procedura, applicabile a tutti i
settori di cui alla presente direttiva, così da permettere di prendere in
considerazione gli effetti di un'apertura, attuale o futura, alla concorrenza. Tale procedura
dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato
procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un'applicazione
uniforme del diritto dell'Unione europea in materia. (23)
L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe
essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle
caratteristiche specifiche del settore interessato. Tale valutazione,
tuttavia, è condizionata dall'obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata
e dal doversi basare sulle informazioni a disposizione della Commissione —
provenienti sia da fonti già disponibili oppure ottenute nel contesto della
richiesta ai sensi dell'articolo 28 — che non possono essere integrate facendo
ricorso a metodi che necessitano un notevole dispendio di tempo, incluso ad
esempio il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici
interessati. La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza svolta
nel contesto della presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione in
toto della normativa in materia di concorrenza. (24)
L'attuazione e l'applicazione della pertinente
legislazione dell'Unione, così da aprire l'accesso a un determinato settore o
parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia
libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe
essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. È
opportuno che tale allegato si riferisca attualmente alla direttiva 2009/73/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE[27], alla direttiva 2009/72/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE[28] e alla direttiva 94/22/CE. (25)
La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione
e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e
sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli enti appaltanti dovrebbero
utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per
stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un
ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi
pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale.
Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori
benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di
nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo
in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe
contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e
aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in
questo ambito. Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che
consenta agli enti aggiudicatori di istituire un partenariato per l'innovazione
a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di un prodotto, di servizi
o di lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che si possano
fornire nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il
partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare una domanda di
mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo
sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato
stesso. (26)
Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla
concorrenza, le procedure negoziate senza indizione di gara devono essere
utilizzate solo in circostanze assolutamente eccezionali. L'eccezionalità deve
essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per
cause di forza maggiore, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte
di giustizia dell'Unione europea, o se è chiaro fin dall'inizio che la
pubblicazione non genererebbe maggiore competitività, non da ultimo perché un
solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l'appalto. Solo
situazioni di reale esclusività possono giustificare l'utilizzazione della
procedura negoziata senza indizione di gara, se la situazione di esclusività
non è stata creata dallo stesso ente appaltante per la futura gara di appalto e
se non esistono sostituti adeguati, la cui disponibilità dovrebbe essere valutata
accuratamente. (27)
I mezzi elettronici di informazione e comunicazione
possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia
e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma
per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di
appalto. Il loro uso determina economie in termini di tempo. È pertanto
opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai
mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le
modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre,
mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità
adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire,
individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di
appalto. (28)
Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si
registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei
committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi
e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior
professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere
raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di enti aggiudicatori
coinvolti, oppure in termini di volume e di valore nel tempo. Tuttavia, l'aggregazione
e la centralizzazione degli acquisti devono essere attentamente monitorate al
fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni,
nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di
accesso al mercato per le piccole e medie imprese. (29)
Lo strumento degli accordi quadro può costituire
una soluzione efficiente per gli appalti in tutta l'Europa; tuttavia, vi è la
necessità di rafforzare la concorrenza attraverso il miglioramento sia della
trasparenza degli appalti gestiti mediante accordi quadro sia dell'accesso agli
appalti stessi. È pertanto opportuno rivedere le disposizioni applicabili agli
accordi quadro, in particolare limitandone la durata e prevedendo mini-gare per
l'aggiudicazione di contratti specifici basati su un determinato accordo
quadro. (30)
Alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario
adattare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per
consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle
possibilità offerte da questo strumento. I sistemi devono essere semplificati,
in particolare attraverso una gestione che utilizzi una procedura ristretta e
che elimini, di conseguenza, la necessità di presentare offerte indicative,
individuate come uno degli oneri più gravosi associati a tali sistemi. Ne
consegue che la partecipazione a procedure di appalto gestite tramite il
sistema dinamico di acquisizione dovrebbe essere consentita a un operatore
economico che presenti una domanda di partecipazione e che soddisfi i criteri
di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori
di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di
assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un'ampia
concorrenza. (31)
Inoltre, si assiste al costante sviluppo di nuove
tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. Esse
consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa
pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre
tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel
rispetto dei criteri della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento,
di non discriminazione e di trasparenza. In particolare, se la concorrenza è
stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un
sistema dinamico di acquisizione e se vengono offerte garanzie sufficienti per
assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, gli
enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di indire appalti per acquisti
specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi. In
linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione
elettronica, gli enti aggiudicatori dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati
all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le
offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino
il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di
trattamento. (32)
Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più
diffuso l'uso delle tecniche di acquisto centralizzato. Le centrali di
committenza sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti
pubblici/accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o
enti aggiudicatori. Tali tecniche consentono, dato l'ampio volume degli
acquisti, un aumento della concorrenza e della professionalità della commessa
pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione unionale delle centrali di
committenza che assistono gli enti aggiudicatori, senza impedire che continuino
a sussistere sistemi di acquisizione meno sistematici o istituzionalizzati o la
prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e
gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un ente aggiudicatore.
Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e
gli enti aggiudicatori che a essa fanno direttamente o indirettamente ricorso,
la responsabilità di vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla
presente direttiva, anche quando si tratta di misure correttive. Nel caso in
cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto
competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e
direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un ente
aggiudicatore gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura
della gara nell'ambito di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei singoli
appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, lo stesso ente dovrebbe
continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce. (33)
I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente
idonei a sostenere pratiche e strumenti di acquisto centralizzato grazie alle
possibilità da loro offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei
dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso
dei mezzi elettronici di comunicazione deve pertanto, come prima fase, essere
reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire
la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione europea. A ciò dovrebbe
seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in
tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di due anni. (34)
L'aggiudicazione congiunta dei contratti d'appalto
da parte di enti aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra
attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in particolare a
causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante
il fatto che la direttiva 2004/17/CE preveda implicitamente la collaborazione
transfrontaliera negli appalti pubblici, in pratica diversi sistemi giuridici
nazionali hanno esplicitamente o implicitamente reso gli appalti comuni
transfrontalieri giuridicamente incerti o impossibili. Gli enti aggiudicatori
dei diversi Stati membri potrebbero essere interessati alla collaborazione e
all'aggiudicazione congiunta dei contratti, così da sfruttare al massimo il
potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di
condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di
progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere
ragionevolmente sostenuta da un unico ente aggiudicatore. Occorre pertanto
stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da
determinare la legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione
tra enti aggiudicatori in tutto il mercato unico. Inoltre, enti aggiudicatori
appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici
congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme
specifiche per questa forma di appalti comuni. (35)
Le specifiche tecniche stabilite dai committenti
pubblici devono permettere di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza. A
tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà
delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di
concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in
modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante
requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto
rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei
lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate
in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere
possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile
nonché stimolare l'innovazione. In caso di riferimento a una norma europea o,
in mancanza di quest'ultima, a una norma nazionale, le offerte basate su altre
soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti fissati dagli enti
aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza devono essere
prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza,
gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da
terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova
appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore
economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova
o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. (36)
Gli enti aggiudicatori che desiderano acquistare
lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali
o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette,
quali il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, marchi (multi)nazionali di
qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali
la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi
all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre
essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di
criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale
partecipano le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i
consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che
il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti. (37)
Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di
persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale che del personale
di un ente aggiudicatore, è necessario che gli enti aggiudicatori definiscano
specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per i
portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti,
salvo in casi debitamente giustificati. (38)
Al fine di incoraggiare il coinvolgimento delle
piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, è
opportuno prevedere esplicitamente che i contratti possano essere suddivisi in
lotti, omogenei o eterogenei. Se i contratti sono suddivisi in lotti, gli enti
aggiudicatori possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore
economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la
concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; essi possono
altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso
offerente. (39)
Sempreché sia compatibile con la necessità di
assicurare la realizzazione dell'obiettivo di pratiche commerciali leali pur
permettendo la massima flessibilità, è opportuno prevedere l'applicazione della
direttiva [2004/18/CE] sugli appalti pubblici per quanto riguarda i requisiti
relativi alla capacità economica e finanziaria e alle prove documentali. Si prevede
pertanto che gli enti aggiudicatori possano applicare i criteri di selezione di
cui alla direttiva [2004/18/CE] e che, qualora essi lo facciano, siano in
seguito tenuti ad applicare le disposizioni che riguardano in particolare il
massimale relativo ai requisiti sul fatturato minimo nonché in materia di
autocertificazione. (40)
È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti
pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione
criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli
interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività
illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe
essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Tenuto conto
del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili
al riguardo, è opportuno lasciare a tali enti la scelta di decidere se
applicare o meno i criteri di esclusione di cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2004/18]
dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero
avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni
di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità
per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri
professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di
diritti di proprietà intellettuale. (41)
Nei casi in cui gli enti aggiudicatori sono tenuti
ad applicare o scelgono di applicare i criteri di esclusione di cui al
precedente paragrafo, devono applicare la direttiva [2004/18] per quanto
riguarda la possibilità che gli operatori economici adottino misure volte a
porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire che tali
comportamenti non ammessi si verifichino di nuovo. (42)
Gli enti aggiudicatori possono esigere che vengano
applicate misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione di un
contratto. I sistemi di gestione ambientale, a prescindere dalla loro
registrazione conformemente agli strumenti normativi dell'Unione europea,
quali il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[29] possono dimostrare che l'operatore
economico possiede la capacità tecnica di realizzare l'appalto. In alternativa
ai sistemi di registrazione per la gestione ambientale, occorre accettare come
elemento di prova la descrizione delle misure applicate dall'operatore
economico per assicurare lo stesso livello di protezione ambientale, laddove l'operatore
economico interessato non abbia accesso a detti sistemi o non abbia la
possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. (43)
Occorre aggiudicare i contratti sulla base di
criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero
assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva
concorrenza, anche laddove gli enti aggiudicatori richiedano lavori, forniture e
servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità. Di conseguenza,
gli enti aggiudicatori dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione
"l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso",
tenendo conto che in quest'ultimo caso essi sono liberi di fissare norme di
qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di
esecuzione di un appalto. (44)
Quando gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi devono
fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte
per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La
determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto
essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna
offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle
specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna
offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire
agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e devono garantire
la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti
che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. (45)
È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il
potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della
strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle
sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia
opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia
ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già
fissato requisiti in materia di appalti volti a ottenere obiettivi specifici
nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla
promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su
strada[30])
e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma
comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le
apparecchiature per ufficio[31]).
Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita
ha fatto grandi progressi. Appare opportuno proseguire su questa strada,
lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e
prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni
prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo
per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente
il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. (46)
Le suddette disposizioni settoriali devono essere
integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da
conferire maggiori responsabilità agli enti aggiudicatori perché conseguano gli
obiettivi della strategia Europa 2020 tramite le loro strategie di acquisto. Occorre
pertanto chiarire che gli enti aggiudicatori possono determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio
basato sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la metodologia che verrà
utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia
accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto di costo dell'intero
ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei
lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo
sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento
finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e
controllati. È necessario elaborare metodi comuni a livello dell'Unione per il
calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o
servizi; una volta elaborato il metodo, il suo uso è reso obbligatorio. (47)
Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di
aggiudicazione, gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno
specifico processo di produzione, una specifica modalità di prestazione di
servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un
prodotto o di un servizio, sempreché essi siano collegati all'oggetto dell'appalto
pubblico. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale
negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire —
nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa —
alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale
direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in
questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della
salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla
promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi
vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per
quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio
di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi
alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente
di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco
dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[32] e in modo da non discriminare
direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o
di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio
ai quali l'Unione aderisce. (48)
Per gli appalti di servizi e per gli appalti che
comportano la progettazione di lavori, agli enti aggiudicatori dovrebbe inoltre
essere consentito di utilizzare — quali criteri di aggiudicazione — l'organizzazione,
le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto
in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto
e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. (49)
Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto
alle opere, le forniture o i servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi
errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare
eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, gli enti aggiudicatori
dovrebbero essere obbligati a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato
nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da
altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione
sufficiente, l'ente aggiudicatore deve avere il diritto di respingere l'offerta.
Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'ente aggiudicatore ha
stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la
normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della politica sociale o
del lavoro o ambientale nonché con le disposizioni internazionali di diritto
del lavoro. (50)
Le condizioni di esecuzione di un appalto sono
compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente
o indirettamente, discriminatorie, siano collegate all'oggetto dell'appalto e
siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nei documenti di gara. In
particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale sul
luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari
difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela
dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono
citare, tra gli altri, gli obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto —
di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione
per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle
convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale,
e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito
dalla legislazione nazionale. (51)
Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le
leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi in vigore in materia di
condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che
unionale, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al
diritto dell'Unione europea. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui
lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per
la realizzazione di un appalto, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[33], stabilisce le condizioni
minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti dei
lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal
senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave
illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione
di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. (52)
Al computo dei termini di cui alla presente
direttiva si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71
del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili
ai periodi di tempo, alle date e ai termini[34]. (53)
È necessario precisare, tenendo conto della
pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le
condizioni a titolo delle quali le modifiche di un contratto durante la sua
esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d'appalto
è necessaria quando vengono apportate modifiche sostanziali al contratto
iniziale, in particolare per il campo di applicazione e il contenuto dei
diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei
diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione
delle parti di rinegoziare termini essenziali o condizioni del contratto in
questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate
avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero
già state parte della procedura iniziale. (54)
Gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad
affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno
aggiudicato l'appalto. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per
adattare il contratto a queste circostanze, senza ricorrere a una nuova
procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a
circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente
preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'ente aggiudicatore,
tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle
caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in
questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse
investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia,
ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura
generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i
servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un
cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo
genere, è possibile ipotizzare un'influenza ipotetica sul risultato. (55)
In linea con i principi di parità di trattamento e
di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro
operatore economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in
corso d'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire
talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente
interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali
non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti
i contratti eseguiti da tale impresa. (56)
Rispetto ai singoli contratti, gli enti
aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante
clausole di revisione, senza che tali clausole conferiscano loro
discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire
in che misura le modifiche possono essere previste nel contratto iniziale. (57)
Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri non
vigilano in modo coerente e sistematico sull'attuazione e il funzionamento
delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò incide negativamente sulla
corretta applicazione delle disposizioni derivanti dalle direttive,
rappresentando un'importante fonte di costi e incertezze. Diversi Stati membri
hanno designato un organismo centrale nazionale che si occupa di appalti
pubblici, ma il potere di svolgere funzioni in questo ambito a esso conferito
varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. La presenza di meccanismi di
monitoraggio e vigilanza più chiari, coerenti e affidabili aumenterebbe le
conoscenze in merito al funzionamento delle norme sugli appalti, la certezza
del diritto per le imprese e gli enti aggiudicatori e contribuirebbe altresì a
creare condizioni paritarie. Tali meccanismi potrebbero servire come strumenti
di rilevamento e risoluzione rapida dei problemi, in particolare rispetto ai
progetti cofinanziati dall'Unione, e di individuazione di carenze strutturali. Emerge
in particolare la forte esigenza di coordinare tali meccanismi per garantire l'applicazione,
la vigilanza e il monitoraggio della politica in materia di appalti pubblici,
nonché la valutazione sistematica dei risultati degli appalti pubblici in tutta
l'Unione europea. (58)
Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica
autorità nazionale incaricata del monitoraggio, dell'attuazione e della
vigilanza in materia di appalti pubblici. Tale organismo centrale dovrebbe
ricevere informazioni di prima mano e tempestive in particolare riguardo ai
diversi problemi che incidono sull'esecuzione della legislazione in materia di
appalti pubblici. Dovrebbe essere in grado di fornire un riscontro immediato
sul funzionamento della politica, sulle carenze potenziali nella legislazione e
nelle prassi nazionali e contribuire a una rapida individuazione delle
soluzioni. Al fine di combattere efficacemente la corruzione e le frodi, il
suddetto organismo centrale e il pubblico in generale dovrebbero avere la
possibilità di ispezionare i testi dei contratti conclusi. I contratti di
valore elevato dovrebbero pertanto essere trasmessi all'organismo di vigilanza
e le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di accedere a tali
documenti, sempreché ciò non pregiudichi interessi legittimi pubblici o
privati. (59)
Non tutti gli enti aggiudicatori possono avere la
competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di
vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale
adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e
vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a
strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che
offrano assistenza tecnica agli enti aggiudicatori; dall'altro, le imprese, in
particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in
particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti
su base transfrontaliera. (60)
Le strutture o i meccanismi di sostegno,
monitoraggio o vigilanza sono già in funzione a livello nazionale e possono
sicuramente essere utilizzati per garantire il monitoraggio, l'attuazione e la
vigilanza sugli appalti pubblici e per fornire il sostegno necessario agli enti
aggiudicatori e agli operatori economici. (61)
Una cooperazione efficace è necessaria per
garantire consulenze e prassi coerenti all'interno di ciascuno Stato membro e
nell'ambito dell'Unione. Gli organismi designati per il monitoraggio, l'attuazione,
la vigilanza e l'assistenza tecnica dovrebbero essere in grado di condividere
informazioni e cooperare; nel medesimo ambito, le autorità nazionali designate
da ciascuno Stato membro dovrebbero fungere da punto di contatto privilegiato
per i servizi della Commissione per la raccolta di dati, lo scambio di
informazioni e il monitoraggio dell'attuazione della normativa unionale in
materia di appalti pubblici. (62)
Per potersi adattare ai rapidi progressi tecnici,
economici e normativi è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere
di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, per la modifica di un certo numero di elementi non
essenziali della presente direttiva. Infatti,
data la necessità di rispettare gli accordi internazionali, la Commissione
dovrebbe avere il potere di modificare le modalità tecniche dei metodi di
calcolo delle soglie e periodicamente rivedere le soglie stesse; i riferimenti
alla nomenclatura CPV possono subire modifiche normative a livello dell'UE ed è
necessario riflettere tali cambiamenti nel testo della presente direttiva; i
dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronici
devono essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici e alle
esigenze amministrative; è inoltre necessario attribuire alla Commissione la
facoltà di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni
elettroniche così da garantire l'interoperabilità di formati tecnici, processi
e messaggistica delle procedure di appalto condotte utilizzando mezzi
elettronici di comunicazione tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle
esigenze amministrative; inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il
potere di adeguare il contenuto obbligatorio delle informazioni che devono
figurare nei bandi e negli avvisi in modo che riflettano le esigenze
amministrative e le modifiche normative a livello nazionale e dell'UE; l'elenco
degli atti legislativi dell'Unione europea che istituisce metodi comuni per il
calcolo dei costi del ciclo di vita di cui all'articolo 77, paragrafo 3; l'elenco
delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale
di cui agli articoli 70 e 79, e l'elenco della legislazione dell'Unione europea
di cui all'articolo 27, paragrafo 3, la cui attuazione introduce la presunzione
di libero accesso a un determinato mercato, nonché l'allegato II di cui all'articolo
4, paragrafo 4, che stabilisce un elenco di atti legislativi da prendere in
considerazione per valutare se esistano diritti speciali o esclusivi, devono
essere tempestivamente adeguati per incorporare le misure adottate su base
settoriale. Al fine di soddisfare tale esigenza, alla Commissione dovrebbe
essere delegato il potere di mantenere gli elenchi aggiornati. (63)
È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.
Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre
che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (64)
Occorre conferire alla Commissione competenze di
esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della
presente direttiva, per quanto riguarda: le modalità di trasmissione e
pubblicazione dei dati di cui all'allegato IX, le modalità per la redazione e
la trasmissione di bandi o avvisi, dei modelli di formulari per la
pubblicazione di bandi e avvisi, le norme di elaborazione dei dati e di
messaggistica e il modello comune da utilizzare dagli organi di vigilanza per
la redazione della relazione statistica e sull'attuazione. Occorre che tali
poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di vigilanza da
parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione[35].
Per l'adozione di detti atti di esecuzione, che non hanno ripercussioni né
da un punto di vista finanziario né su natura e ambito degli obblighi derivanti
dalla presente direttiva, occorre utilizzare la procedura consultiva. Al
contrario, tali atti sono caratterizzati da una finalità puramente
amministrativa e sono intesi ad agevolare l'applicazione delle norme stabilite
dalla presente direttiva. Inoltre, le decisioni per stabilire se una
determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza sui mercati ove vi
sia libero accesso vengono adottate in condizioni che assicurano modalità
uniformi per l'applicazione di detta disposizione. Dovrebbero quindi essere
conferite alla Commissione competenze di esecuzione anche per quanto riguarda
le disposizioni particolareggiate per l'applicazione della procedura di cui all'articolo
28, per stabilire se l'articolo 27 nonché le decisioni stesse siano
applicabili. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di vigilanza da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[36]. Per l'adozione di detti
atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. (65)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a
dire il coordinamento di norme comuni riguardo a certi aspetti delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di appalti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente
dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione
può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5
del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di
proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di
là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. (66)
La direttiva 2004/17/CE dovrebbe quindi essere
abrogata. (67)
Conformemente alla dichiarazione politica congiunta
degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato,
la notifica dei loro provvedimenti di recepimento con uno o più documenti
intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda
la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali
documenti sia giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: TITOLO I: CAMPO DI APPLICAZIONE,
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I: Oggetto e definizioni Articolo 1: Oggetto e campo di applicazione Articolo 2: Definizioni Articolo 3: Appalti misti e appalti che
riguardano più attività CAPO II: Campo di applicazione personale: definizione
delle attività e degli enti interessati SEZIONE 1: ENTI Articolo 4: Enti aggiudicatori SEZIONE 2: ATTIVITÀ Articolo 5: Gas ed energia termica Articolo 6: Elettricità Articolo 7: Acqua Articolo 8: Servizi di trasporto Articolo 9: Porti e aeroporti Articolo 10: Servizi postali Articolo 11: Estrazione di petrolio e gas e
prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi CAPO III: Campo d'applicazione materiale SEZIONE 1: SOGLIE Articolo 12: Soglie Articolo 13: Metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti Articolo 14: Revisione delle soglie SEZIONE 2: APPALTI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE
ESCLUSI Sottosezione 1: Esclusioni riguardanti tutti
gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia Articolo 15: Appalti aggiudicati a scopo di
rivendita o di locazione a terzi Articolo 16: Appalti e concorsi di
progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dall'esercizio di un'attività
interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo Articolo 17: Difesa e sicurezza Articolo 18: Appalti aggiudicati e concorsi di
progettazione organizzati in base a norme internazionali Articolo 19: Esclusioni specifiche per gli
appalti di servizi Articolo 20: Appalti aggiudicati da taluni
enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di
combustibili destinati alla produzione di energia Sottosezione 2: Relazioni speciali (enti
controllati, cooperazione, imprese collegate e joint-venture) Articolo 21: Relazioni tra amministrazioni
pubbliche Articolo 22: Appalti aggiudicati a un'impresa
collegata Articolo 23: Appalti aggiudicati a una
joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture Articolo 24: Notifica di informazioni Sottosezione 3: Situazioni specifiche Articolo 25: Servizi di ricerca e sviluppo Articolo 26: Appalti sottoposti a un regime
speciale Sottosezione 4: Attività direttamente esposte
alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali Articolo 27: Attività direttamente esposte
alla concorrenza Articolo 28: Procedura atta a stabilire se l'articolo
27 è applicabile CAPO IV: Principi generali Articolo 29: Principi per l'aggiudicazione
degli appalti Articolo 30: Operatori economici Articolo 31: Appalti riservati Articolo 32: Riservatezza Articolo 33: Norme applicabili alle
comunicazioni Articolo 34: Obbligo generale di utilizzare
mezzi di comunicazione elettronici Articolo 35: Nomenclature Articolo 36: Conflitti di interesse Articolo 37: Comportamento illecito TITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI
APPALTI CAPO I: Procedure Articolo 38: Condizioni relative all'accordo
sugli appalti pubblici e ad altri accordi internazionali Articolo 39: Scelta delle procedure Articolo 40: Procedura aperta Articolo 41: Procedura ristretta Articolo 42: Procedura negoziata con previa
indizione di gara Articolo 43: Partenariati per l'innovazione Articolo 44: Uso della procedura negoziata
senza previa indizione di gara CAPO II: Tecniche e strumenti per gli
appalti elettronici e aggregati Articolo 45: Accordi quadro Articolo 46: Sistemi dinamici di acquisizione Articolo 47: Aste elettroniche Articolo 48: Cataloghi elettronici Articolo 49: Attività di centralizzazione
della committenza e centrali di committenza Articolo 50: Attività di committenza
ausiliarie Articolo 51: Appalti comuni occasionali Articolo 52: Appalti comuni tra enti
aggiudicatori di Stati membri diversi CAPO III: Svolgimento della procedura SEZIONE 1: PREPARAZIONE Articolo 53: Consultazioni preliminari di
mercato Articolo 54: Specifiche tecniche Articolo 55: Etichette Articolo 56: Relazioni di prova,
certificazione e altri mezzi di prova Articolo 57: Comunicazione delle specifiche
tecniche Articolo 58: Varianti Articolo 59: Suddivisione degli appalti in
lotti Articolo 60: Fissazione dei termini SEZIONE 2: PUBBLICITÀ E TRASPARENZA Articolo 61: Avviso periodico indicativo Articolo 62: Avvisi sull'esistenza di un
sistema di qualificazione Articolo 63: Bandi di gara Articolo 64: Avvisi relativi agli appalti
aggiudicati Articolo 65: Redazione e modalità di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi Articolo 66: Pubblicazione a livello nazionale Articolo 67: Disponibilità elettronica dei
documenti di gara Articolo 68: Inviti a presentare un'offerta o
a partecipare a una trattativa; inviti a confermare interesse Articolo 69: Informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti SEZIONE 3: SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E
AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI Articolo 70: Principi generali Sottosezione 1: Qualificazione e selezione
qualitativa Articolo 71: Sistemi di qualificazione Articolo 72: Criteri di selezione qualitativa Articolo 73: Affidamento sulle capacità di
altri soggetti Articolo 74: Uso dei motivi di esclusione e
dei criteri di selezione di cui alla [direttiva 2004/18/CE] Articolo 75: Norme di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale Sottosezione 2: Aggiudicazione dell'appalto Articolo 76: Criteri di aggiudicazione dell'appalto Articolo 77: Calcolo dei costi del ciclo di
vita Articolo 78: Ostacoli all'aggiudicazione Articolo 79: Offerte anormalmente basse Capo IV: Esecuzione del contratto Articolo 80: Condizioni di esecuzione del
contratto Articolo 81: Subappalto Articolo 82: Modifica di contratti durante il
periodo della loro validità Articolo 83: Risoluzione dei contratti TITOLO III: REGIMI PARTICOLARI IN
MATERIA DI APPALTI CAPO I: Servizi sociali e altri servizi specifici Articolo 84: Aggiudicazione dei contratti di
servizi sociali e di altri servizi specifici Articolo 85: Pubblicazione dei bandi e degli
avvisi Articolo 86: Principi per l'aggiudicazione
degli appalti CAPO II: Regole sui concorsi di progettazione Articolo 87: Disposizioni generali Articolo 88: Campo di applicazione Articolo 89: Bandi e avvisi Articolo 90: Organizzazione dei concorsi di
progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice Articolo 91: Decisioni della commissione
giudicatrice TITOLO IV: GOVERNANCE Articolo 92: Applicazione Articolo 93: Vigilanza pubblica Articolo 94: Relazioni uniche sulle procedure
di aggiudicazione degli appalti Articolo 95: Presentazione di relazioni
nazionali Articolo 96: Assistenza agli enti aggiudicatori
e alle imprese Articolo 97: Cooperazione amministrativa TITOLO V: POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI
ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 98: Esercizio della delega Articolo 99: Procedura d'urgenza Articolo 100: Procedura di comitato Articolo 101: Recepimento Articolo 102: Abrogazione Articolo 103: Riesame Articolo 104: Entrata in vigore Articolo 105: Destinatari ALLEGATI ALLEGATO I: Elenco delle attività di cui all'articolo
2, punto 8, lettera a) ALLEGATO II: Elenco della legislazione
dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 ALLEGATO III: Elenco della legislazione
dell'Unione di cui all'articolo 27, paragrafo 3 ALLEGATO IV: Requisiti relativi ai
dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di
partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei
concorsi ALLEGATO V: Elenco degli accordi
internazionali di cui all'articolo 38 ALLEGATO VI, Parte A: Informazioni che devono
figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 61) ALLEGATO VI, Parte B: Informazioni che devono
figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di
committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di
indizione di una gara (di cui all'articolo 61, paragrafo 1) ALLEGATO VII: Informazioni che devono figurare
nel capitolato d'oneri nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 47,
paragrafo 4) ALLEGATO VIII: Definizione di alcune
specifiche tecniche ALLEGATO IX: Caratteristiche relative alla
pubblicazione ALLEGATO X: Informazioni che devono figurare
negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo
39, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 62) ALLEGATO XI: Informazioni che devono figurare
nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 63) ALLEGATO XII: Informazioni che devono figurare
negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 64) ALLEGATO XIII: Contenuto degli inviti a
presentare offerte, a negoziare o a manifestare il proprio interesse ai sensi
dell'articolo 68 ALLEGATO XIV: Elenco delle convenzioni
internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale di cui agli
articoli 70 e 79 ALLEGATO XV: Elenco della legislazione dell'Unione
di cui all'articolo 77, paragrafo 3 ALLEGATO XVI: Informazioni che devono figurare
negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello
stesso, di cui all'articolo 82, paragrafo 6 ALLEGATO XVII: Servizi di cui all'articolo 84 ALLEGATO XVIII: Informazioni che devono
figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi
sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 85) ALLEGATO XIX: Informazioni che devono figurare
negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 89, paragrafo 1) ALLEGATO XX: Informazioni che devono figurare
negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 89,
paragrafo 1) ALLEGATO XXI: Tavola di concordanza TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I
Oggetto e definizioni Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione 1.
La presente direttiva stabilisce norme relative
alle procedure di appalto da parte di enti aggiudicatori quali definiti all'articolo
4 per contratti e concorsi di progettazione il cui valore stimato è pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 12. 2.
Ai sensi della presente direttiva, si parla di
appalto quando uno o più enti aggiudicatori acquistano — o acquisiscono sotto
altre forme — lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dagli
enti aggiudicatori stessi, a condizione che i lavori, le forniture o i servizi
siano destinati all'esercizio di una delle attività di cui agli articoli da 5 a
11. Un insieme completo di lavori, forniture e/o
servizi, anche se acquistati attraverso contratti diversi, costituisce un
appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano
parte di un progetto unico. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano
le seguenti definizioni. (1)
Per "amministrazioni aggiudicatrici" si
intende lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto
pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici
territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico. (2)
Per "autorità regionali" si intendono
tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 1 e nella
NUTS 2, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio[37]. (3)
Per "autorità locali" si intendono tutte
le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative
più piccole, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003. (4)
Per "organismo di diritto pubblico" si
intende qualsiasi organismo che abbia tutte le seguenti caratteristiche: (a)
è istituito con l'obiettivo specifico o ha l'obiettivo
specifico di soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale o commerciale. A tal fine, un organismo che opera in
condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e che sostiene
le perdite risultanti dall'esercizio delle sue attività, non ha l'obiettivo di
rispondere a esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale; (b)
è dotato di personalità giuridica; (c)
è finanziato per la maggior parte da autorità
statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la sua
gestione è posta sotto la vigilanza di tali organismi; o il suo organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della
metà dei quali è designata dallo Stato, da enti locali o regionali o da altri organismi
di diritto pubblico. (5)
Per "impresa pubblica" si intende un'impresa
su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno
una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese
in questione. (6)
Per "diritti speciali o esclusivi" si
intendono i diritti concessi da un'autorità competente di uno Stato membro
mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente
l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività di cui agli
articoli da 5 a 11 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti
di esercitare tale attività. (7)
Per "appalti di lavori, forniture e servizi"
si intendono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più
degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e uno o più
operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva. (8)
Per "appalti di lavori" si intendono
appalti aventi per oggetto una delle seguenti azioni: (a)
l'esecuzione, o la progettazione e l'esecuzione, di
lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I; (b)
l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione,
di un'opera, oppure (c)
la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
corrispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore che esercita
un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. (9)
Per "opera" si intende il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica. (10)
Per "appalti di forniture" si intendono
appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un
appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in
opera e di installazione. (11)
Per "appalti di servizi" si intendono
appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui
al paragrafo 8. (12)
Per "imprenditore" si intende una persona
fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone
e/o enti che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. (13)
Per "offerente" si intende un operatore
economico che ha presentato un'offerta. (14)
Per "candidato" si intende l'operatore
economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una
procedura ristretta o negoziata oppure a un partenariato per l'innovazione". (15)
Per "documenti di gara" si intendono
tutti i documenti prodotti dall'ente aggiudicatore o ai quali l'ente
aggiudicatore si riferisce per descrivere o determinare elementi dell'appalto o
della procedura, compresi — qualora vengano usati come mezzo di indizione di
gara — il bando di gara, l'avviso di preinformazione o gli avvisi sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, le condizioni
contrattuali proposte, i formati per la presentazione dei documenti da parte
dei candidati e degli offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari. (16)
Per "attività di centralizzazione delle
committenze" si intendono attività svolte su base permanente, in una delle
seguenti forme: (a)
l'acquisto di forniture e/o servizi destinati a
enti aggiudicatori, (b)
l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di
accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a enti aggiudicatori. (17)
Per "attività di committenza ausiliarie"
si intendono attività che consistono nella prestazione di sostegno alle
attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: (a)
infrastrutture tecniche che consentano agli enti
aggiudicatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro
per lavori, forniture o servizi; (b)
consulenza sullo svolgimento o sulla concezione
delle procedure di appalto; (c)
preparazione e gestione delle procedure di appalto
in nome e per conto dell'ente aggiudicatore interessato. (18)
Per "centrale di committenza" si intende
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, punto 1, o un'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della direttiva [2004/18/CE]
che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso,
attività di committenza ausiliarie. (19)
Per "prestatore di servizi in materia di
appalti" si intende un organismo pubblico o privato che offre attività di
committenza ausiliarie sul mercato. (20)
I termini "scritto" o "per iscritto"
designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi
comunicato. Tale espressione può includere informazioni trasmesse e archiviate
con mezzi elettronici. (21)
Per "mezzo elettronico" si intende uno
strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e
l'archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio,
attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. (22)
Per "ciclo di vita" si intendono tutte le
fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione
e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione
di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle
risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere
a fine lavoro o alla conclusione di una prestazione. (23)
Per "concorsi di progettazione" si
intendono le procedure intese a fornire all'ente aggiudicatore, soprattutto nel
settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura,
dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza
assegnazione di premi. Articolo 3
Appalti misti e appalti che riguardano più attività 1.
Gli appalti aventi per oggetto due o più tipi di
appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalti che caratterizza l'oggetto principale del
contratto in questione. Nel caso di appalti misti che consistono in
servizi ai sensi del titolo III, capo I e in altri servizi oppure in servizi e
forniture, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori dei
rispettivi servizi o forniture. Nel caso di appalti misti che contengono elementi
di contratti di forniture, lavori e servizi e di contratti di concessione, la
parte del contratto che costituisce un contratto disciplinato dalla presente
direttiva viene aggiudicata in conformità con le disposizioni di quest'ultima. Se le diverse parti del contratto in questione
sono oggettivamente non separabili, l'applicazione della presente direttiva è
determinata in base all'oggetto principale del contratto in questione. 2.
A un appalto destinato all'esercizio di più
attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è
destinato. Tuttavia la scelta tra l'aggiudicazione di un
unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere
effettuata al fine di escludere detto appalto dal campo di applicazione della
presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva [2004/18/CE]. 3.
Se una delle attività cui è destinato l'appalto è
disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla citata direttiva [2004/18/CE],
se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività sia principalmente
destinato l'appalto, esso è aggiudicato secondo la citata direttiva [2004/18/CE]. 4.
Se una delle attività cui è destinato l'appalto è
disciplinata dalla presente direttiva e un'altra attività non è disciplinata né
dalla presente direttiva né dalle direttive [2004/18/CE] o 2009/81/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[38],
e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia
principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della presente direttiva. CAPO II
Campo di applicazione personale: definizione delle attività e degli enti
interessati Sezione 1
Enti Articolo 4
Enti aggiudicatori 1.
Un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2,
punto 5, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i
casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente: (a)
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto
dell'impresa; (b)
controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa; (c)
possono designare più della metà dei membri dell'organo
di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 2.
I diritti concessi in virtù di una procedura in
base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale
concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono "diritti
speciali o esclusivi" ai sensi dell'articolo 2, punto 6. Ciò comprende: (a)
le procedure di appalto con previa indizione di
gara ai sensi della direttiva [2004/18/CE], della [direttiva …
(concessioni)] o della presente direttiva; (b)
le procedure ai sensi di altri atti legislativi
dell'Unione elencate all'allegato II, in grado di garantire un'adeguata
trasparenza preliminare per la concessione di autorizzazioni sulla base di
criteri oggettivi. 3.
La presente direttiva si applica agli enti
aggiudicatori: (a)
che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 5 a 11; (b)
che, quando non sono amministrazioni aggiudicatrici
né imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività
tra quelle di cui agli articoli da 5 a 11 e operano in virtù di diritti
speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato
membro. 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alle modifiche dell'elenco
della legislazione dell'Unione di cui all'allegato II, quando le modifiche si
dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, o dell'abrogazione
o della modifica di tale legislazione. Sezione 2
Attività Articolo 5
Gas ed energia termica 1.
Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, la
presente direttiva si applica alle seguenti attività: (a)
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; (b)
l'alimentazione di tali reti con gas o energia
termica. 2.
L'alimentazione con gas o energia termica di reti
che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che
non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al
paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
la produzione di gas o di energia termica da parte
dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività
non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 6 a 8; (b)
l'alimentazione della rete pubblica mira solo a
sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del
fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno
in corso. Articolo 6
Elettricità 1.
Per quanto riguarda l'elettricità, la presente
direttiva si applica alle seguenti attività: (a)
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; (b)
l'alimentazione di tali reti con l'elettricità. Ai fini della presente direttiva, il concetto di
alimentazione con l'elettricità comprende la generazione (produzione) e la
vendita all'ingrosso di elettricità. 2.
L'alimentazione con elettricità di reti che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è
un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al
paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
la produzione di elettricità da parte dell'ente
interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività
non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli 5, 7 e 8; (b)
l'alimentazione della rete pubblica dipende solo
dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di
energia dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno
in corso. Articolo 7
Acqua 1.
La presente direttiva si applica alle seguenti
attività: (a)
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; (b)
l'alimentazione di tali reti con acqua potabile. 2.
La presente direttiva si applica anche agli appalti
o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti che
esercitano un'attività di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle
seguenti attività: (a)
progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o
drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua
potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da
tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio; (b)
smaltimento o trattamento delle acque reflue. 3.
L'alimentazione con acqua potabile di reti che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è
un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al
paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
la produzione di acqua potabile da parte dell'ente
interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività
non prevista dagli articoli da 5 a 8; (b)
l'alimentazione della rete pubblica dipende solo
dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di
acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso
l'anno in corso. Articolo 8
Servizi di trasporto La presente direttiva si applica alle attività
relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire
un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario,
filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo. Nei servizi di trasporto, si considera che una
rete esista se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite
dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative
alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza
del servizio. Articolo 9
Porti e aeroporti La presente direttiva si applica alle attività
relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di
aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai
vettori aerei, marittimi e fluviali. Articolo 10
Servizi postali 1.
La presente direttiva si applica alle attività
relative alla prestazione di: (a)
servizi postali; (b)
altri servizi diversi da quelli postali, a
condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche
servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), e che le condizioni
di cui all'articolo 27, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda
i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b). 2.
Ai fini della presente direttiva e fatta salva la
direttiva 97/67/CE, si intende per: (a)
"invio postale": un invio indirizzato
nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna,
indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta
ad esempio di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti
merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso; (b)
"servizi postali": servizi consistenti
nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono
sia i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio
universale stabilito in conformità con la direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne
sono esclusi; (c)
"altri servizi diversi dai servizi postali":
servizi forniti nei seguenti ambiti: (i) servizi di gestione
di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio,
compresi i "mailroom management services"); (ii) servizi speciali
connessi e effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione
sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli
indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata); (iii) servizi di
spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di
invii pubblicitari, privi di indirizzo; (iv) servizi finanziari,
quali definiti nel CPV (vocabolario comune per gli appalti) con i numeri di
riferimento da 66100000-1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, lettera c),
compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti
postali; (v) servizi di
filatelia; (vi) servizi logistici
(servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre
funzioni non connesse ai servizi postali). Articolo 11
Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di
carbone o di altri combustibili solidi La presente direttiva si applica alle attività
relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini: (a)
estrazione di petrolio o di gas; (b)
prospezione o estrazione di carbone o di altri
combustibili solidi. Capo III: Campo d'applicazione materiale Sezione 1
SOGLIE Articolo 12
Soglie La presente direttiva si applica agli appalti
che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 15 a 20 o
ai sensi dell'articolo 27 concernente l'esercizio dell'attività in questione e
il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o
superiore alle soglie seguenti: (a)
400 000 EUR per gli appalti di forniture
e di servizi nonché per i concorsi di progettazione; (b)
5 000 000 EUR per gli appalti di lavori; (c)
1 000 000 EUR per i contratti di servizi
sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVII. Articolo 13
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti 1.
Il calcolo del valore stimato di un appalto è
basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente
aggiudicatore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi
eventuali del contratto. Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o
pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto. 2.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato
di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di
applicazione della presente direttiva. Pertanto, un appalto unico non può
essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nel campo di applicazione
della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino. 3.
Questa stima è valida al momento dell'invio dell'avviso
con cui si indice una gara o, nei casi in cui non sia previsto un avviso, al
momento in cui l'ente aggiudicatore avvia la procedura d'appalto, in particolare
definendo le caratteristiche essenziali dell'appalto da aggiudicare. 4.
Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo
stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera
durata dell'accordo o del sistema. 5.
Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA,
delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
previsto partenariato, nonché dei prodotti, servizi o lavori da mettere a punto
e fornire alla fine del partenariato. 6.
Ai fini dell'articolo 12, gli enti aggiudicatori
includono nel valore stimato di un appalto di lavori sia il costo dei lavori
stessi che il valore stimato complessivo di tutte le forniture o di tutti i
servizi che vengono messi a disposizione dell'imprenditore dagli enti
aggiudicatori, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. 7.
Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto
di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali
lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 12, la presente direttiva si applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto. 8.
Quando un progetto volto a ottenere forniture
omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
separati, nell'applicazione dell'articolo 12 si tiene conto del valore stimato
della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 12, la presente direttiva si applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto. 9.
Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti
per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente
direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in
questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi
oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore
cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera
il 20% del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera
prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di
acquisto di servizi. 10.
Se gli appalti di forniture o di servizi presentano
carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un
determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: (a)
il valore reale complessivo dei contratti
successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto
dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire
nei 12 mesi successivi al contratto iniziale, oppure (b)
il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o
nel corso dell'esercizio se questo è superiore a 12 mesi. 11.
Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il
valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è
il seguente: (a)
per gli appalti a durata determinata, se quest'ultima
è pari o inferiore a 12 mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto
oppure, se questa è superiore a 12 mesi, il valore complessivo compreso il
valore stimato dell'importo residuo; (b)
per gli appalti a durata indeterminata o se questa
non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48. 12.
Per gli appalti di servizi, il valore da assumere
come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il
seguente: (a)
servizi assicurativi: il premio da pagare e altre
forme di remunerazione; (b)
servizi bancari e altri servizi finanziari: gli
onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione; (c)
appalti riguardanti la progettazione: gli onorari,
le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione. 13.
Per gli appalti di servizi che non fissano un
prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore
stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente: (a)
nel caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata; (b)
nel caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48. Articolo 14
Revisione delle soglie 1.
Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due
anni che le soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b)
corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) e
procede, se necessario, alla loro revisione. In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo
sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla
base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di
prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto
precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle
soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro
inferiore rispetto al valore risultante da tale calcolo, per assicurare il
rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti
speciali di prelievo. 2.
Dal 1° gennaio 2014, ogni due anni, la Commissione
determina, nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione
monetaria, i valori delle soglie di cui all'articolo 12, lettere a)
e b), rivedute a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Contestualmente, la Commissione determina, nelle
valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria,
i valori della soglia di cui all'articolo 12, lettera c). In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo
sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media
del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i 24 mesi che
terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra
in vigore il 1º gennaio. 3.
Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro
controvalore nelle valute nazionali sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre
successivo alla loro revisione. 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 98 per adattare la metodologia di
cui al paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all'accordo
sugli appalti pubblici per la revisione delle soglie di cui all'articolo 12,
lettere a) e b) e per la determinazione delle soglie nelle valute
nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, come
menzionato al paragrafo 2 del presente articolo. Le è inoltre conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 98 per la revisione delle soglie di cui all'articolo
12, lettere a) e b), se necessario. 5.
Qualora si renda necessaria la revisione delle
soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b) e i limiti di tempo
non consentano l'uso della procedura di cui all'articolo 98, e quindi motivi
imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 99 si
applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 4,
secondo comma. Sezione 2
Appalti e concorsi di progettazione esclusi Sottosezione
1
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali
per i settori dell'acqua e dell'energia Articolo 15
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi 1.
La presente direttiva non si applica agli appalti
aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente
aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o
la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono
liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente
aggiudicatore. 2.
Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione
o all'organo nazionale di vigilanza, su loro richiesta, tutte le categorie di
prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La
Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che
considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere
commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando
comunicano le informazioni. Articolo 16
Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o
organizzati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio
di un'attività in un paese terzo 1.
La presente direttiva non si applica né agli
appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio
delle loro attività di cui agli articoli da 5 a 11 o per l'esercizio di tali
attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento
materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione, né ai
concorsi di progettazione organizzati a tali fini. 2.
Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione
o all'organo nazionale di vigilanza, su sua richiesta, qualsiasi attività che
considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare
periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a
titolo d'informazione, gli elenchi delle categorie di attività che considera
escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale
sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano
queste informazioni. Articolo 17
Difesa e sicurezza 1.
Per gli appalti aggiudicati e i concorsi di
progettazione organizzati nei settori della difesa e della sicurezza, la
presente direttiva non si applica: (a)
agli appalti ai quali si applica la direttiva 2009/81/CE; (b)
agli appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non
si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest'ultima. 2.
La presente direttiva non si applica agli appalti e
ai concorsi di progettazione diversi da quelli di cui al paragrafo 1 in quanto
una procedura di appalto quale quella prevista dall'articolo 39, paragrafo 1,
non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno
Stato membro. Articolo 18
Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione
organizzati in base a norme internazionali La presente direttiva non si applica agli
appalti o ai concorsi di progettazione che l'ente aggiudicatore è tenuto ad
aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d'appalto diverse da
quelle della presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti
modalità: (a)
in base a un accordo internazionale concluso in
conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e
riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o
alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; (b)
in base a un accordo internazionale in relazione
alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o
di un paese terzo; (c)
in base a una particolare procedura di un'organizzazione
internazionale; (d)
in base a norme sugli appalti pubblici fornite da
un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di
finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione sono interamente
finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi
di progettazione cofinanziati in larga misura da un'organizzazione
internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si
accordano sulle procedure di gare d'appalto applicabili, in conformità al
trattato. Ogni accordo di cui al primo comma, lettera a)
viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo
per gli appalti pubblici di cui all'articolo 100. Articolo 19
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi La presente direttiva non si applica agli
appalti di servizi: (a)
aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali
che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni. Tuttavia, i contratti
di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente
al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro
forma, nel campo di applicazione della presente direttiva; (b)
concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione; (c)
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[39]e
operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF); (d)
concernenti i contratti di lavoro; (e)
concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana; (f)
relativi ai contratti concernenti il tempo di
trasmissione aggiudicati alle emittenti radiotelevisive. La trasmissione di cui alla lettera f)
include la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete
elettronica. Articolo 20
Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto
di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla
produzione di energia La presente direttiva non si applica: (a)
agli appalti per l'acquisto di acqua, se
aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività
relative all'acqua potabile di cui all'articolo 7, paragrafo 1; (b)
agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che
sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 1, o all'articolo
11 per la fornitura di: (i) energia; (ii) combustibili
destinati alla produzione di energia. Sottosezione
2
Relazioni speciali (enti controllati, cooperazione, imprese collegate e
joint-venture) Articolo 21
Relazioni tra amministrazioni pubbliche 1.
Un appalto aggiudicato da un'amministrazione
aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di
applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni: (a)
l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa
esercitato sui propri servizi; (b)
almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica
sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre
persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui
trattasi; (c)
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna
partecipazione privata. Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice
eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi ai sensi della lettera a) del primo comma qualora essa
eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle
decisioni significative della persona giuridica controllata. 2.
Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente
controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto al
proprio ente controllante o a un'altra persona giuridica controllata dalla
stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica
alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione
privata. 3.
Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita
su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, può tuttavia
assegnare un contratto senza applicare le disposizioni di cui alla presente
direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre
amministrazioni aggiudicatrici, se son soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
le amministrazioni aggiudicatrici esercitano
congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a
quello da esse esercitato sui propri servizi; (b)
almeno il 90% delle attività della persona
giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici
controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse
amministrazione aggiudicatrici; (c)
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna
partecipazione privata. Ai fini della lettera a), si ritiene che le
amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo
congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
gli organi decisionali delle persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti; (b)
le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di
esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; (c)
la persona giuridica controllata non persegue
interessi distinti da quelli delle amministrazioni pubbliche a essa associate; (d)
la persona giuridica controllata non trae dagli
appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso
dal rimborso dei costi reali. 4.
Un accordo concluso tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici non si considera un "contratto di lavori, forniture o di
servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della presente direttiva,
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse
svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica
diritti e obblighi reciproci delle parti; (b)
l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni
inerenti all'interesse pubblico; (c)
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non
svolgono sul mercato aperto più del 10% — in termini di fatturato — delle
attività pertinenti all'accordo; (d)
l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti
al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture; (e)
nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è
alcuna partecipazione privata. 5.
L'assenza di partecipazione privata di cui ai
paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o
dalla conclusione dell'accordo. Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non
sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione
privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla
concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti. Articolo 22
Appalti aggiudicati a un'impresa collegata 1.
Ai fini del presente articolo, per "impresa
collegata" si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali sono
consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore conformemente alle disposizioni
della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio[40]. 2.
Nel caso di enti che non rientrano nel campo di
applicazione di tale direttiva, per "impresa collegata" si intende: (a)
un'impresa su cui l'ente aggiudicatore può
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo
2, punto 5, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva; (b)
un'impresa che può esercitare un'influenza
dominante sull'ente aggiudicatore; (c)
un'impresa che, come l'ente aggiudicatore, è
soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di
proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne. 3.
In deroga all'articolo 21 e se le condizioni di cui
al paragrafo 4 sono rispettate, la presente direttiva non si applica agli
appalti aggiudicati: (a)
da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata, o (b)
da una joint-venture, composta esclusivamente da
più enti aggiudicatori per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 5 a 11,
presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. 4.
Il paragrafo 3 si applica: (a)
agli appalti di servizi, purché almeno l'80% del
fatturato totale medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni
nel campo dei servizi in generale provenga dalla prestazione di tali servizi
alle imprese cui è collegata; (b)
agli appalti di forniture, purché almeno l'80% del
fatturato totale medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni
nel campo delle forniture in generale provenga dalla prestazione di tali
forniture alle imprese cui è collegata; (c)
agli appalti di lavori, purché almeno l'80% del
fatturato totale medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni
nel campo dei lavori in generale provenga dalla prestazione di tali lavori alle
imprese cui è collegata. 5.
Se, a causa della data della costituzione o di
inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni
non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, segnatamente in base a
proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al
paragrafo 4, lettera a), b) o c). Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore
forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette
percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto
rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali
imprese collegate. Articolo 23
Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente
aggiudicatore facente parte di una joint-venture In deroga all'articolo 21 e purché la
joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per
un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture
preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per
almeno lo stesso periodo, la presente direttiva non si applica agli appalti
aggiudicati: (a)
da una joint-venture, composta esclusivamente da
più enti aggiudicatori per svolgere attività di cui agli articoli da 5 a 11, a
uno di tali enti aggiudicatori, oppure (b)
da un ente aggiudicatore a una tale joint-venture
di cui fa parte. Articolo 24
Notifica di informazioni Gli enti aggiudicatori notificano alla
Commissione o all'organo nazionale di vigilanza, su loro richiesta, le seguenti
informazioni relative all'applicazione dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, e
dell'articolo 23: (a)
i nomi delle imprese o delle joint-venture
interessate; (b)
la natura e il valore degli appalti considerati; (c)
gli elementi che la Commissione o l'organo
nazionale di vigilanza possono giudicare necessari per provare che le
relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli
appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all'articolo 22 o 23. Sottosezione 3
Situazioni specifiche Articolo 25
Servizi di ricerca e sviluppo 1.
La presente direttiva si applica ai contratti per
servizi di ricerca e sviluppo con numero di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7,
tranne 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, a condizione che siano soddisfatte
le due condizioni seguenti: (a)
i risultati appartengano esclusivamente all'ente
aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività; (b)
la prestazione del servizio sia interamente
retribuita dall'ente aggiudicatore. La presente direttiva non si applica ai contratti
per servizi di ricerca e sviluppo con numero di riferimento CPV da 73000000-2 a
73436000-7, tranne 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, quando non sia
soddisfatta una delle condizioni di cui al primo comma, lettera a)
o b). 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare i numeri di
riferimento CPV di cui al paragrafo 1 in modo da riflettere i cambiamenti della
nomenclatura CPV, a condizione che tali modifiche non comportino una modifica
del campo di applicazione della presente direttiva. Articolo 26
Appalti sottoposti a un regime speciale 1.
Fatto salvo l'articolo 27, la Repubblica d'Austria
e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di
autorizzazione o altre misure appropriate, affinché ogni ente che opera nei
settori di cui alle decisioni 2002/205/CE e 2004/73/CE: (a)
osservi i principi di non discriminazione e di
concorrenza nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di
servizi, soprattutto riguardo all'informazione che esso rende disponibile agli
operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti; (b)
comunichi alla Commissione, alle condizioni di cui
alla decisione 93/327/CEE della Commissione[41],
le informazioni relative agli appalti che essi aggiudicano. 2.
Fatto salvo l'articolo 27, il Regno Unito
provvede, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate,
affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 97/367/CEE applichi
il paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli appalti
aggiudicati per lo svolgimento di tale attività in Irlanda del Nord. 3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli appalti
aggiudicati a fini della prospezione di petrolio o gas. Sottosezione 4
Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni
procedurali Articolo 27
Attività direttamente esposte alla concorrenza 1.
Gli appalti destinati a permettere la prestazione
di un'attività di cui agli articoli da 5 a 11 non sono soggetti alla presente
direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la
domanda ai sensi dell'articolo 28 possono dimostrare che nello Stato membro in
cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su
mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono
soggetti i concorsi di progettazione organizzati per l'esercizio di tale
attività nella zona geografica in questione. Tale valutazione della
concorrenza, che sarà effettuata alla luce delle informazioni disponibili alla
Commissione e ai fini della presente direttiva, lascia impregiudicata l'applicazione
della normativa in materia di concorrenza. 2.
Ai fini del paragrafo 1, per determinare se un'attività
è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle
disposizioni del trattato in materia di concorrenza, tra i quali possono
figurare le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni
o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più
fornitori dei beni o servizi in questione Il mercato geografico di riferimento, sulla base
del quale viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal
territorio nel quale le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella
domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono
sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in
particolare a motivo di condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da
quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto
segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in
questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei
consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli
vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle
imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi. 3.
Ai fini del paragrafo 1, un mercato è considerato
liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme
della legislazione dell'Unione di cui all'allegato III. Se non è possibile presumere il libero accesso a
un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al
mercato in questione è libero di fatto e di diritto. Articolo 28
Procedura atta a stabilire se l'articolo 27 è applicabile 1.
Quando uno Stato membro o, se la legislazione dello
Stato membro interessato lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene che, sulla
base dei criteri di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, una determinata
attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente
accessibili, esso può richiedere che venga stabilito che la presente direttiva
non si applichi all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi
di progettazione per la realizzazione dell'attività in questione. Le domande sono accompagnate da una posizione
motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente
competente per l'attività in questione. Detta posizione analizza in modo approfondito
le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo
27, paragrafo 1, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso. Lo Stato membro o l'ente aggiudicatore interessato
informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di
tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dell'accordo
riguardante il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1. 2.
Su richiesta presentata in conformità al paragrafo 1
del presente articolo, la Commissione può, mediante una decisione di esecuzione
adottata entro i termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo, stabilire
se un'attività di cui agli articoli da 5 a 11 sia direttamente esposta alla
concorrenza sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 27. Gli atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 100,
paragrafo 2. Gli appalti destinati a permettere la prestazione
dell'attività di cui trattasi e i concorsi di progettazione organizzati per l'esercizio
di tale attività non sono più soggetti alla presente direttiva se la
Commissione: (a)
ha adottato la decisione di esecuzione di cui al
primo comma del presente paragrafo che stabilisce l'applicabilità dell'articolo
27, paragrafo 1, entro il termine previsto dal paragrafo 3 del presente
articolo; (b)
non ha adottato la decisione di esecuzione di cui
al primo comma del presente paragrafo entro il termine previsto dal
paragrafo 3 del presente articolo. 3.
Le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 2
devono essere adottate entro i seguenti termini; (a)
90 giorni lavorativi se è possibile presumere il
libero accesso a un determinato mercato in base all'articolo 27, paragrafo 3,
primo comma; (b)
130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di
cui alla lettera a). Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo
successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui al
paragrafo 1 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della
domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui
essa riceve le informazioni complete. I termini di cui al primo comma possono
essere prorogati dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente
aggiudicatore che hanno presentato la richiesta. La Commissione può chiedere allo Stato membro o
all'ente aggiudicatore interessati o all'amministrazione nazionale indipendente
di cui al paragrafo 1 del presente articolo o ad altre amministrazioni
nazionali competenti, compreso l'organo di vigilanza di cui all'articolo 93, di
fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le
informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o
incomplete, i termini di cui al primo comma sono sospesi per il periodo
intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di
informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta. 4.
Se un'attività in un dato Stato membro è già
oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo,
le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro
pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non
sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima
domanda. 5.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che
stabilisce norme dettagliate per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4. Tale
atto di esecuzione comprende almeno: (a)
la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
per informazione, della data alla quale i termini di cui al primo comma
del paragrafo 3 hanno inizio e fine, comprese le proroghe o le sospensioni dei
termini, se del caso, come previsto dal paragrafo 3; (b)
la pubblicazione dell'eventuale applicabilità dell'articolo
27, paragrafo 1, a norma secondo paragrafo del presente articolo, secondo comma,
lettera b); (c)
disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il
contenuto e altri dettagli delle domande di cui al paragrafo 1 del presente
articolo; (d)
norme relative ai termini stabiliti al paragrafo 3
del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 100, paragrafo 2. CAPO IV
Principi generali Articolo 29
Principi per l'aggiudicazione degli appalti Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori
economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in
maniera trasparente e proporzionata. La concezione della procedura di appalto non è
finalizzata a escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente
direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza. Articolo 30
Operatori economici 1.
Gli operatori economici che, in base alla normativa
dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la
prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto
che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto,
essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori
nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di
posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di
indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per
l'appalto di cui trattasi. 2.
I raggruppamenti di operatori economici sono
autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Per la partecipazione di tali
raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti
aggiudicatori non stabiliscono condizioni specifiche che non vengono imposte ai
singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda
di partecipazione gli enti aggiudicatori non richiedono che i raggruppamenti di
operatori economici abbiano una forma giuridica specifica. Gli enti aggiudicatori possono stabilire
condizioni specifiche per l'esecuzione del contratto da parte di un
raggruppamento purché esse siano giustificate da motivazioni obiettive e
proporzionate. Tali condizioni possono imporre a un raggruppamento di assumere
una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto,
nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione
dell'appalto. Articolo 31
Appalti riservati Gli Stati membri possono riservare il diritto
di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad
operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e
professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando
oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o
programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso di indizione di gara fa riferimento
al presente articolo. Articolo 32
Riservatezza 1.
Gli enti aggiudicatori possono imporre agli
operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale
delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili durante tutta
la procedura di appalto, comprese le informazioni relative al funzionamento di
un sistema di qualificazione, a prescindere dal fatto che esso sia stato reso
pubblico o meno usando come mezzo di indizione di gara un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione. 2.
Salvo che non sia altrimenti previsto nella
presente direttiva o nella legislazione nazionale in materia di accesso alle
informazioni, e fatti salvi gli obblighi di pubblicità degli appalti
aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti
agli articoli 64 e 69 della presente direttiva, l'ente aggiudicatore non rivela
informazioni comunicategli dagli operatori economici e da essi considerate
riservate; tali informazioni comprendono, tra l'altro, segreti tecnici o
commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte. Articolo 33
Norme applicabili alle comunicazioni 1.
Per tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni, gli enti aggiudicatori possono scegliere tra i seguenti mezzi di
comunicazione, tranne quando l'utilizzazione di mezzi elettronici è
obbligatoria a norma dell'articolo 46, dell'articolo 47, dell'articolo 48, dell'articolo
49, paragrafo 4, dell'articolo 65, paragrafo 2, o dell'articolo 67 della
presente direttiva: (a)
via elettronica, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5; (b)
posta o fax; (c)
telefono, nei casi e alle condizioni di cui al
paragrafo 6; (d)
una combinazione di questi metodi. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso
di mezzi di comunicazione elettronici in situazioni diverse da quelle di cui
all'articolo 46, all'articolo 47, all'articolo 48, all'articolo 49, paragrafo 4,
all'articolo 65, paragrafo 2 o all'articolo 67 della presente direttiva. 2.
Il mezzo di comunicazione scelto è comunemente
disponibile e non limita l'accesso degli operatori economici alla procedura di
appalto. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione
di informazioni, gli enti aggiudicatori garantiscono che l'integrità dei dati e
la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione sono mantenute.
Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione
soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. 3.
Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via
elettronica, nonché le loro caratteristiche tecniche, hanno carattere non
discriminatorio, sono comunemente disponibili, sono compatibili con i prodotti
della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso e
non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione. I dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di
ricezione elettronica ritenuti conformi al primo comma del presente
paragrafo sono indicate all'allegato IV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare i dettagli e le
caratteristiche tecniche di cui all'allegato IV per motivi legati al progresso
tecnico o di ordine amministrativo. Per garantire l'interoperabilità dei formati
tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare
in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire l'uso
obbligatorio di determinati standard tecnici, almeno per quanto riguarda la
presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di
autenticazione elettronica. 4.
Gli enti aggiudicatori possono, se necessario,
prevedere l'uso di strumenti che in genere non sono disponibili, purché offrano
modalità alternative di accesso. Si ritiene che gli enti aggiudicatori presentino
adeguate modalità alternative di accesso in tutte le seguenti situazioni: (a)
offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto
per via elettronica a tali strumenti a decorrere dalla data di pubblicazione
dell'avviso, conformemente all'allegato IX, o dalla data di invio dell'invito a
confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse
deve indicare l'indirizzo internet presso il quale tali strumenti sono
accessibili; (b)
garantiscono che gli offerenti stabiliti in Stati
membri diversi da quello dell'ente aggiudicatore abbiano accesso alla procedura
di aggiudicazione tramite un "token" (cioè una credenziale temporanea
elettronica per un'autenticazione provvisoria) fornito online senza costi
aggiuntivi; o (c)
offrono un canale alternativo per la presentazione
elettronica delle offerte. 5.
Ai dispositivi di trasmissione e di ricezione
elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle
domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: (a)
le informazioni sul capitolato d'oneri per la
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica,
compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli
interessati; (b)
i dispositivi, i metodi di autenticazione e le firme
elettroniche sono conformi ai requisiti di cui all'allegato IV; (c)
gli enti aggiudicatori specificano il livello di
sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per
le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti; il livello è
proporzionato ai rischi connessi; (d)
se sono necessarie firme elettroniche avanzate,
così come definite nella direttiva 1999/93/CE[42],
gli enti aggiudicatori, sempreché la firma sia valida, accettano le firme
basate su un certificato elettronico qualificato di cui all'elenco di fiducia,
secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione 2009/767/CE[43], create con o senza
dispositivo per la creazione di una firma sicura, subordinatamente alle
seguenti condizioni: (a)
essi stabiliscono il formato della firma
elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della
Commissione 2011/130/UE[44]
e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; (b)
in caso di offerte firmate con il sostegno di un
certificato qualificato che figura nell'elenco di fiducia, non applicano
ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte
degli offerenti. 6.
Alla trasmissione delle domande di partecipazione
si applicano le regole seguenti: (a)
le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione
degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono; qualora
siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere
confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro
ricezione; (b)
gli enti aggiudicatori possono esigere che le
domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o
per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale. Ai fini della lettera b), l'ente
aggiudicatore indica nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a
confermare interesse che le domande di partecipazione presentate mediante fax
devono essere confermate per posta o per via elettronica, precisando il termine
per l'invio di tale conferma. 7.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare i dati elaborati elettronicamente per le procedure relative agli
appalti pubblici e sviluppare strumenti adeguati per prevenire, individuare e
correggere gli errori che si verificano nelle diverse fasi. Articolo 34
Obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione
elettronici Gli Stati membri provvedono affinché, entro
due anni dalla data di cui all'articolo 101, paragrafo 1, tutte le procedure di
aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano eseguite
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in particolare la presentazione
per via elettronica, in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Tale obbligo non si applica se l'uso di mezzi
elettronici richiede strumenti specializzati o formati elettronici che non sono
comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. Spetta
agli enti aggiudicatori che utilizzano altri mezzi di comunicazione per la
presentazione delle offerte dimostrare nei documenti di gara che l'uso di mezzi
elettronici, a causa della particolare natura delle informazioni da scambiare
con gli operatori economici, richiederebbe strumenti appositi o formati
elettronici che non sono comunemente disponibili in tutti gli Stati membri. Si ritiene che gli enti aggiudicatori abbiano
motivo legittimo di non richiedere mezzi elettronici di comunicazione nella
procedura di presentazione nei casi seguenti: (a)
la descrizione delle specifiche tecniche, a causa
della natura specialistica dell'appalto, non può essere fornita ricorrendo a
formati elettronici generalmente condivisi dai programmi comunemente diffusi; (b)
i programmi in grado di gestire i formati
elettronici adatti a descrivere le specifiche tecniche sono protetti da licenza
di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere
scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'ente aggiudicatore; (c)
i programmi in grado di gestire formati elettronici
adatti a descrivere le specifiche tecniche fanno ricorso a formati che non
possono essere gestiti da nessun programma libero o scaricabile. Articolo 35
Nomenclature 1.
I riferimenti a nomenclature nel contesto degli
appalti pubblici sono effettuati sulla base del "Vocabolario comune per
gli appalti (CPV)" adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002[45]. 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 98 per adattare i numeri di riferimento
di cui agli allegati II e XVI ogniqualvolta i cambiamenti della
nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano
una modifica del campo di applicazione di quest'ultima. Articolo 36
Conflitti di interesse 1.
Gli Stati membri, per quanto riguarda le autorità
aggiudicatrici di cui all'articolo 2, punto 1, prevedono regole atte a
prevenire efficacemente, individuare e porre immediatamente rimedio a conflitti
di interessi che si verifichino nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti soggette alla presente direttiva, comprese la
concezione e la preparazione della procedura, la redazione dei documenti di
gara, la selezione dei candidati e degli offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto,
in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la
parità di trattamento di tutti gli offerenti. Il concetto di conflitto di interessi copre almeno
i casi in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente
o indirettamente, un interesse privato nel risultato della procedura di
aggiudicazione degli appalti che può essere percepito come un elemento in grado
di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni. Ai fini del presente articolo per "interessi
privati" si intendono quelli familiari, affettivi, economici o politici,
oppure altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli
interessi professionali confliggenti. 2.
Le regole di cui al paragrafo 1 si applicano ai
conflitti di interessi che riguardano almeno le seguenti categorie di persone: (a)
il personale dell'amministrazione aggiudicatrice, i
prestatori di servizi in materia di appalti o il personale di altri prestatori
di servizi che sono coinvolti nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione; (b)
il presidente dell'amministrazione aggiudicatrice e
i membri degli organi decisionali dell'amministrazione aggiudicatrice che,
senza essere necessariamente coinvolti nello svolgimento della procedura di
gara, possono tuttavia influenzare l'esito di tale procedura. 3.
In particolare, gli Stati membri garantiscono: (a)
che il personale di cui al paragrafo 2, lettera a),
sia tenuto a comunicare ogni conflitto di interessi in relazione a uno
qualsiasi dei candidati o degli offerenti non appena ne venga a conoscenza, al
fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure
correttive, (b)
che i candidati e gli offerenti siano tenuti a presentare,
all'inizio della procedura, una dichiarazione sull'esistenza di legami
privilegiati con le persone di cui al paragrafo 2, lettera b), che
rischiano di mettere tali persone in una situazione di conflitto di interessi. L'amministrazione
aggiudicatrice indica nella relazione unica di cui all'articolo 94 se un
candidato o un offerente hanno presentato una dichiarazione. In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione
aggiudicatrice adotta misure adeguate. Tra tali misure può figurare l'esclusione
del membro del personale in questione dalla partecipazione alla procedura di
gara in oggetto o la sua riassegnazione ad altri obblighi e responsabilità. Qualora
i conflitti di interesse non possano essere risolti efficacemente con altri
mezzi, il candidato o l'offerente interessato sono esclusi dalla procedura. Qualora si individui la presenza di legami
privilegiati, l'amministrazione aggiudicatrice informa immediatamente l'organo
di vigilanza designato a norma dell'articolo 93 e adotta misure adeguate per evitare
qualsiasi influenza indebita sul processo di aggiudicazione e assicurare parità
di trattamento dei candidati e degli offerenti. Se il conflitto di interessi
non può essere risolto efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente
interessato sono esclusi dalla procedura. 4.
Tutte le misure adottate in virtù del presente
articolo sono documentate nella relazione unica di cui all'articolo 94. Articolo 37
Comportamento illecito I candidati sono tenuti, all'inizio della
procedura, a fornire una dichiarazione sull'onore che gli offerenti non hanno
cercato e non cercheranno di: (a)
esercitare influenze indebite sul processo
decisionale dell'ente aggiudicatore o ottenere informazioni riservate che
possano conferire loro vantaggi indebiti nella procedura di aggiudicazione dell'appalto; (b)
concludere accordi con altri candidati e offerenti
volti a falsare la concorrenza; (c)
fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione. TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI CAPO I
Procedure Articolo 38
Condizioni relative all'accordo sugli appalti pubblici e
ad altri accordi internazionali 1.
Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati
III, IV e V e dalle note generali dell'appendice I dell'UE all'accordo
sugli appalti pubblici (AAP) nonché dagli altri accordi internazionali ai quali
l'Unione è vincolata, elencati all'allegato V della presente direttiva, gli
enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a)
accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei
firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso
ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione
europea. Applicando la presente direttiva agli operatori economici dei
firmatari degli accordi di cui trattasi, gli enti aggiudicatori si conformano a
tali accordi. 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco che figura
nell'allegato V, quando ciò si dimostri necessario sulla base della conclusione
di nuovi accordi internazionali o della modifica degli accordi internazionali
vigenti. Articolo 39
Scelta delle procedure 1.
Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di
lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate in
modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo
il disposto dell'articolo 42, sia stato pubblicato un avviso di indizione di
gara in conformità con la presente direttiva. Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli
enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate
precedute da indizione di gara, come disposto dalla presente direttiva. 2.
La gara può essere indetta con una delle seguenti
modalità: (a)
un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo
61 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata; (b)
un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione a norma dell'articolo 62 se il contratto è aggiudicato mediante
procedura ristretta o negoziata o tramite un partenariato per l'innovazione; (c)
mediante un bando di gara a norma dell'articolo 63. Nel caso di cui alla lettera a), gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla
pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a
confermare il proprio interesse per iscritto mediante un "invito a
confermare interesse", conformemente all'articolo 68. 3.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità
che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa
indizione di gara solo nelle circostanze e nei casi specifici espressamente
previsti all'articolo 42. Articolo 40
Procedura aperta 1.
Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di
indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è
di 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni
richieste per la selezione qualitativa. 2.
Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano
pubblicato un avviso periodico indicativo che non viene usato come mezzo di
indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come
stabilito al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, può
essere ridotto a 20 giorni, a condizione che siano soddisfatte entrambe le
seguenti condizioni: (a)
l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle
informazioni richieste nell'allegato VI, parte A, sezione I, tutte le
informazioni richieste nell'allegato VI, parte A, sezione II, sempreché
queste ultime siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso; (b)
l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non
meno di 45 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara. 3.
Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati
dagli enti aggiudicatori, i termini stabiliti al secondo comma del
paragrafo 1 non possono essere rispettati, gli enti aggiudicatori possono
fissare un termine non inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di invio
del bando di gara. 4.
L'ente aggiudicatore può ridurre di cinque giorni
il termine per la ricezione delle offerte di cui al secondo comma del
paragrafo 1 se accetta che le offerte possano essere presentate per via
elettronica conformemente all'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5. Articolo 41
Procedura ristretta 1.
Nelle procedure ristrette, qualsiasi operatore
economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso
di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste per la selezione
qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di 30 giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e
non può in alcun caso essere inferiore a 15 giorni. 2.
Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente
aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno
presentare un'offerta. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di
candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità con l'articolo
72, paragrafo 2. Il termine per la ricezione delle offerte può
essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché
tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare
le loro offerte. Se è impossibile pervenire a un accordo sul
termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine
che non può essere inferiore, in alcun caso, a dieci giorni dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Articolo 42
Procedura negoziata con previa indizione di gara 1.
Nelle procedure negoziate con previa indizione di
gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le
informazioni richieste per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di 30 giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è
usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse e non
può in alcun caso essere inferiore a 15 giorni. 2.
Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente
aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno
partecipare ai negoziati. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di
candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità con l'articolo
72, paragrafo 2. Il termine per la ricezione delle offerte può
essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati,
purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e
presentare le loro offerte. Se è impossibile pervenire a un accordo sul
termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine
che non può essere inferiore, in alcun caso, a dieci giorni dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Articolo 43
Partenariati per l'innovazione 1.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità
per gli enti aggiudicatori di applicare partenariati per l'innovazione come
disposto dalla presente direttiva. Gli Stati membri hanno facoltà di
decidere di non recepire i partenariati per l'innovazione nell'ordinamento
nazionale o di limitarne l'uso a taluni tipi di appalti. Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi
operatore economico può presentare una domanda di partecipare in risposta
a un bando di gara, in conformità con l'articolo 39, paragrafo 2,
lettere b) e c), al fine di stabilire un partenariato strutturato per
lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e per il successivo
acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che
essi corrispondano alle prestazioni e ai costi concordati. 2.
Il partenariato è strutturato in fasi successive
secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, fino
alla produzione della fornitura o nella fornitura di tali servizi. Il
partenariato prevede che le parti raggiungano obiettivi intermedi e che il
pagamento della remunerazione avvenga mediante congrue rate. In base a
questi obiettivi, l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di
risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le
fasi restanti, a condizione di avere acquisito i relativi diritti di proprietà
intellettuale. 3.
L'appalto è aggiudicato in base alle regole di
procedura negoziata con previa indizione di gara stabilite all'articolo 42. Nel selezionare i candidati, gli enti
aggiudicatori prestano particolare attenzione ai criteri relativi alle capacità
e all'esperienza dell'offerente nel settore della ricerca e dello sviluppo o
nella messa a punto di soluzioni innovative. Essi possono limitare il numero di
candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura conformemente all'articolo
72, paragrafo 2. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente
aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno
presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le
esigenze individuate dall'ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte
con soluzioni esistenti. Il contratto è aggiudicato unicamente sulla
base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera a). 4.
La struttura del partenariato e, in particolare, la
durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della
soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione
necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile
sul mercato. Il valore e la durata di un contratto per l'acquisto delle
forniture, dei servizi o dei lavori che ne risultano rimangono entro limiti
appropriati, tenendo conto della necessità di recuperare le spese, comprese
quelle sostenute per sviluppare una soluzione innovativa, e di realizzare un
profitto adeguato. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere ai
partenariati innovativi in modo da ostacolare, limitare o distorcere la
concorrenza. Articolo 44
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di
gara Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una
procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: (a)
quando, in risposta a una procedura con previa
indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; (b)
quando un appalto è destinato solo a scopi di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere
redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione
dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che
perseguano, segnatamente, questi scopi; (c)
quando lo scopo dell'appalto consiste nella
creazione o nell'ottenimento di un'opera d'arte; (d)
quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni: (i) assenza di
concorrenza per motivi tecnici; (ii) protezione di
brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale; (iii) tutela di altri
diritti esclusivi. Tale eccezione si applica solo quando non esistano
sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; (e)
nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti da cause di forza maggiore, i termini
stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le
procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere
rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non
devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore; (f)
nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo
parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse
l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; (g)
per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore al quale
gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che
tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura a titolo dell'articolo 39, paragrafo 1. (h)
per forniture quotate e acquistate in una borsa
delle materie prime o in altri mercati analoghi quali le borse dell'energia
elettrica; (i)
per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile,
approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata,
acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi
normalmente praticati sul mercato; (j)
per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività
commerciale o presso i liquidatori in caso di procedura di insolvenza, di un
accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e
regolamenti nazionali; (k)
quando l'appalto di servizi in questione consegue a
un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva ed è
destinato, in base alle norme vigenti, a essere aggiudicato al vincitore o a
uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso
di progettazione sono invitati a partecipare ai negoziati. Ai fini dell'applicazione della lettera a),
un'offerta non è ritenuta appropriata se: (a)
è irregolare o inaccettabile, e (b)
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è
quindi inadeguata a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore
specificate nei documenti di gara. In particolare, le offerte sono considerate
irregolari se non rispettano i documenti di gara o se i prezzi offerti sono al
riparo dalle normali forze concorrenziali. In particolare, le offerte sono considerate
inaccettabili nei seguenti casi: (a)
sono state ricevute in ritardo; (b)
sono state presentate da offerenti che non
possiedono le qualifiche necessarie; (c)
il loro prezzo supera il bilancio dell'ente aggiudicatore
stabilito prima dell'avvio della procedura di appalto; la determinazione del
bilancio precedente all'avvio della procedura deve essere documentata per
iscritto; (d)
sono state giudicate anormalmente basse ai sensi
dell'articolo 79. Ai fini del paragrafo 1, lettera g) del
presente articolo, il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o
servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione
della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli
articoli 12 e 13, tengono conto dell'importo complessivo stimato per i lavori o
i servizi successivi. CAPO II
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Articolo 45
Accordi quadro 1.
Gli enti aggiudicatori possono concludere accordi
quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente
direttiva. Un accordo quadro è un accordo concluso tra uno o
più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici allo scopo di definire
le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La durata di un accordo quadro non supera i
quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare
dall'oggetto dell'accordo quadro. 2.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3
e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra, da una
parte, gli enti aggiudicatori chiaramente individuati a tal fine nell'avviso di
indizione di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando come mezzo di
indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, nell'invito a presentare offerte, e, dall'altra, gli operatori
economici inizialmente parti dell'accordo quadro. Gli appalti basati su un accordo quadro non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate
in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli
accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza. 3.
Quando un accordo quadro è concluso con un solo
operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, gli enti
aggiudicatori possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 4.
Quando un accordo quadro è concluso con più
operatori economici, esso può essere eseguito in una delle due modalità
seguenti: (a)
secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale
degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale
prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara; (b)
riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture. 5.
Il confronto competitivo di cui al paragrafo 4, lettera b)
si basa sulle medesime condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo
quadro, se necessario precisandole, e, se del caso, su altre condizioni indicate
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura: (a)
per ogni appalto da aggiudicare gli enti
aggiudicatori consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado
di realizzare l'oggetto dell'appalto; (b)
gli enti aggiudicatori fissano un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico
tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il
tempo necessario per la trasmissione delle offerte; (c)
le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per
la loro presentazione; (d)
gli enti aggiudicatori aggiudicano ogni appalto all'offerente
che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione
fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. Articolo 46
Sistemi dinamici di acquisizione 1.
Per acquisti di uso corrente, le cui
caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le
esigenze degli enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico
di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo
di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutta la sua durata a
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. 2.
Per aggiudicare contratti nell'ambito di un sistema
dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori seguono le norme della
procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione
sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve
essere limitato ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2. Tutte le comunicazioni
nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate
esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 33, paragrafi
da 2 a 6. 3.
Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema
dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori: (a)
pubblicano un avviso di indizione di gara
precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; (b)
precisano nel capitolato d'oneri, almeno, la natura
e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni
necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, il dispositivo elettronico
utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento; (c)
offrono accesso libero, diretto e completo, finché
il sistema è valido, al capitolato d' oneri e a ogni documento complementare, a
norma dell'articolo 67. 4.
Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia
operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione,
la possibilità di chiedere di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui
al paragrafo 2. Gli enti aggiudicatori mettono a punto la valutazione di tali
domande in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal
loro ricevimento. Gli enti aggiudicatori comunicano al più presto
all'operatore economico di cui al primo comma se è stato ammesso o meno al
sistema dinamico di acquisizione. 5.
Gli enti aggiudicatori invitano tutti i
partecipanti qualificati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto
nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 68. Essi aggiudicano l'appalto all'offerente che ha
presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione
enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di
acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di
indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. Detti criteri possono, all'occorrenza,
essere precisati nell'invito a presentare offerte. 6.
Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso di
indizione di gara la durata del sistema dinamico di acquisizione. Essi
informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale durata utilizzando i
seguenti modelli uniformi: (a)
se la durata viene modificata senza porre fine al
sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara
per il sistema dinamico di acquisizione; (b)
se viene posto termine al sistema, un avviso di
aggiudicazione di cui all'articolo 64. 7.
Non possono essere posti a carico degli operatori
economici interessati o dei partecipanti al sistema dinamico di acquisizione
contributi di carattere amministrativo. Articolo 47
Aste elettroniche 1.
Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad aste
elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al
ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, gli enti aggiudicatori utilizzano un
processo elettronico per fasi successive (asta elettronica), che interviene
dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle
sulla base di un trattamento automatico. 2.
Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate
precedute da un'indizione di gara, gli enti aggiudicatori possono decidere che
l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le
specifiche dell'offerta possono essere fissate in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta
elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le
parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 45, paragrafo 4, lettera b),
e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 46. 3.
L'asta elettronica si fonda su uno dei seguenti
criteri: (a)
unicamente i prezzi quando l'appalto viene
aggiudicato al costo più basso; (b)
i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta
indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta
economicamente più vantaggiosa. 4.
Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a
un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte. Il
capitolato d'oneri comprende almeno le informazioni di cui all'allegato VII. 5.
Prima di procedere all'asta elettronica, gli enti
aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte
conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla
relativa ponderazione. Un'offerta è considerata ammissibile se presentata
da un'offerente qualificato ed è conforme alle specifiche tecniche. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte
ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare
all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste,
le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta
elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di
due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 6.
Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato
della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata
conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 76, paragrafo 5, primo comma. L'invito precisa altresì la formula matematica che
determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in
funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula
integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel
capitolato d'oneri. A tal fine le eventuali forcelle devono essere
precedentemente espresse con un determinato valore. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna
variante deve essere fornita una formula separata. 7.
Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli
enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le
informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva
classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti
altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri.
Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il
numero di partecipanti alla fase dell'asta. In nessun caso, tuttavia, essi
possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle
fasi dell'asta elettronica. 8.
Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta
elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: (a)
alla data e all'ora preventivamente indicate; (b)
quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori
che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano
preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione
dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; (c)
quando il numero di fasi dell'asta preventivamente
indicato è stato raggiunto. Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di
dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c),
eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito
a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 9.
Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,
gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 76, in
funzione dei risultati dell'asta elettronica. Articolo 48
Cataloghi elettronici 1.
Se gli enti aggiudicatori richiedono l'uso di mezzi
di comunicazione elettronici in conformità all'articolo 33, essi possono
esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso
di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti. Le offerte presentate sotto forma di catalogo
elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. 2.
I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati
o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di
appalto in conformità con le specifiche tecniche e il formato definiti dall'ente
aggiudicatore. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i
requisiti richiesti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli
eventuali requisiti supplementari stabiliti dall'ente aggiudicatore
conformemente all'articolo 33. 3.
Quando la presentazione delle offerte sotto forma
di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, gli enti aggiudicatori: (a)
lo indicano nel bando di gara, nell'invito a
confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare; (b)
indicano nel capitolato d'oneri tutte le
informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, relative al
formato, al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalità e specifiche
tecniche di collegamento per il catalogo. 4.
Quando un accordo quadro è concluso con più operatori
economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi
elettronici, gli enti aggiudicatori possono prevedere che la riapertura del
confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi
aggiornati. In questo caso gli enti aggiudicatori utilizzano uno dei seguenti
metodi alternativi: (a)
invitare gli offerenti a ripresentare i loro
cataloghi elettronici, adattati alle esigenze dello specifico contratto in
questione; (b)
comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle
informazioni raccolte dai cataloghi già presentati (in appresso, opzione "punch
out") per costituire offerte adattate ai requisiti dello specifico
contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia
stato preannunciato nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. 5.
Se gli enti aggiudicatori riaprono il confronto
competitivo per contratti specifici in conformità al paragrafo 4, lettera b),
essi indicano la data e l'ora alla quale intendono procedere alla raccolta
delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del
contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di
rifiutare tale raccolta. Gli enti aggiudicatori consentono un congruo lasso
di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima di aggiudicare l'appalto, gli enti
aggiudicatori presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in
modo da concedergli la possibilità di contestare o confermare la correttezza
dell'offerta così costituita. 6.
Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti
sulla base di un sistema dinamico di acquisizione tramite l'opzione "punch
out" a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico
di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico conforme alle
specifiche tecniche e al formato stabiliti dall'ente aggiudicatore. Questo
catalogo viene completato dai candidati in una fase successiva, quando essi
sono informati dell'intenzione dell'ente aggiudicatore di costituire offerte
avvalendosi dell'opzione "punch out". L'opzione "punch
out" è messa in atto in conformità con le disposizioni del paragrafo 4,
lettera b), e del paragrafo 5. Articolo 49
Attività di centralizzazione della committenza e centrali
di committenza 1.
Gli enti aggiudicatori possono acquistare lavori,
forniture e/o servizi facendo ricorso a una centrale di committenza. 2.
Gli Stati membri prevedono per gli enti
aggiudicatori la possibilità di ricorrere ad attività di centralizzazione delle
committenze offerte da centrali di committenza stabilite in un altro Stato
membro. 3.
Un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai
sensi della presente direttiva quando procede all'aggiudicazione facendo
ricorso ad attività di centralizzazione delle committenze, nella misura in cui
le procedure di aggiudicazione degli appalti in questione e la loro esecuzione
sono effettuate esclusivamente dall'autorità centrale competente in materia di
appalti in tutte le loro fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di
gara fino alla completa esecuzione del contratto o dei contratti che ne
derivano. Tuttavia, se alcune fasi della procedura di
aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono
effettuate dall'ente aggiudicatore interessato, l'ente aggiudicatore continua a
essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente
direttiva nei confronti delle fasi da esso condotte. 4.
Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti
svolte da una centrale di committenza vengono effettuate utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 33. 5.
Gli enti aggiudicatori possono, senza applicare le
procedure di cui alla presente direttiva, scegliere una centrale di committenza
per svolgere attività di committenza centralizzate anche nei casi in cui la
centrale di committenza è remunerata per farlo. 6.
Le centrali di committenza garantiscono inoltre la
documentazione di tutte le operazioni effettuate nel quadro dell'esecuzione dei
contratti, degli accordi quadro o dei sistemi dinamici di acquisizione che essa
conclude nel corso della sua attività di committenza centralizzata. Articolo 50
Attività di committenza ausiliarie I fornitori di attività di committenza ausiliarie
sono scelti conformemente alle procedure di appalto stabilite nella presente
direttiva. Articolo 51
Appalti comuni occasionali 1.
Uno o più enti aggiudicatori possono decidere di
eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici. 2.
Se un ente aggiudicatore conduce da solo la
procedura di aggiudicazione degli appalti in questione in tutte le sue fasi,
dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione
del contratto o dei contratti, tale ente aggiudicatore ha la responsabilità
esclusiva di rispettare gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione dell'appalto
e l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate da più di uno
degli enti aggiudicatori coinvolti, ciascuno di essi continua a essere
responsabile dell'adempimento degli obblighi che gli derivano dalla presente
direttiva nei confronti delle fasi da esso condotte. Articolo 52
Appalti comuni tra enti aggiudicatori di Stati membri
diversi 1.
Fatte salve le disposizioni di cui al titolo I,
capo III, sezione 2, sottosezione 2, "Relazioni speciali", le
amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono
congiuntamente aggiudicare appalti pubblici mediante uno dei mezzi descritti
nel presente articolo. 2.
Diversi enti aggiudicatori possono acquistare
lavori, forniture e/o servizi direttamente da una centrale di committenza
ubicata in un altro Stato membro o facendo ricorso a essa. In tal caso, la
procedura di aggiudicazione è effettuata conformemente alle disposizioni
nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. 3.
Diversi enti aggiudicatori di diversi Stati membri
possono aggiudicare congiuntamente un appalto. In tal caso, gli enti
aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina: (a)
quali disposizioni nazionali applicare alla
procedura di aggiudicazione; (b)
l'organizzazione interna della procedura di
aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la
ripartizione delle responsabilità, la distribuzione dei lavori, delle forniture
e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché la conclusione dei contratti. Nel determinare la pertinente legislazione
nazionale applicabile ai sensi della lettera a), gli enti aggiudicatori
possono scegliere le disposizioni nazionali di un qualsiasi Stato membro nel
quale è ubicato almeno uno di tali enti partecipanti. 4.
Quando più enti aggiudicatori di diversi Stati
membri hanno istituito un soggetto giuridico congiunto, inclusi i gruppi
europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio[46],
nonché altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell'Unione, gli enti
aggiudicatori partecipanti concordano — attraverso una decisione dell'organismo
competente — di applicare le norme in materia di appalti vigenti in uno degli
Stati membri seguenti: (a)
le disposizioni nazionali dello Stato membro nel
quale il soggetto giuridico congiunto ha la sua sede sociale; (b)
le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui
il soggetto giuridico congiunto esercita le sue attività. È possibile applicare tale accordo per un periodo
indeterminato quando la modalità è stabilita nell'atto costitutivo del soggetto
giuridico congiunto, oppure per un determinato periodo o per determinati tipi
di contratti, nonché in base a una o più aggiudicazioni di singoli appalti. 5.
In assenza di un accordo che definisce il diritto
applicabile in materia di appalti pubblici, la normativa nazionale che
disciplina l'aggiudicazione dell'appalto deve essere determinata secondo le
modalità seguenti: (a)
se il procedimento viene svolto o gestito da un
ente aggiudicatore che partecipa a nome degli altri enti, si applicano le
disposizioni nazionali dello Stato membro di tale ente aggiudicatore; (b)
se la procedura non è effettuata o gestita da uno
degli enti aggiudicatori partecipanti a nome degli altri enti, e (i) se riguarda un
appalto di lavori, gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali
dello Stato membro in cui sono situati la maggior parte dei lavori; (ii) se riguarda un
contratto di servizi o di forniture, gli enti aggiudicatori applicano le
disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la maggior parte dei servizi o
delle forniture viene erogata; (c)
se non è possibile determinare il diritto nazionale
applicabile ai sensi delle lettere a) o b), gli enti aggiudicatori
applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice che sostiene la maggior parte dei costi. 6.
In assenza di un accordo che definisce la normativa
sugli appalti pubblici applicabile ai sensi del paragrafo 4, la legislazione
nazionale in materia di gare d'appalto bandite da soggetti giuridici congiunti
istituiti da diversi enti aggiudicatori di diversi Stati membri deve
essere determinata secondo le regole seguenti: (a)
se la procedura si svolge o viene gestita dall'organo
competente del soggetto giuridico congiunto, si applicano le disposizioni
nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto giuridico ha la sua sede
sociale; (b)
se la procedura è svolta o gestita da un membro del
soggetto giuridico congiunto per conto di quest'ultimo, si applicano le regole
di cui al paragrafo 5, lettere a) e b); (c)
se non è possibile determinare il diritto nazionale
applicabile ai sensi del paragrafo 5, lettere a) o b), gli enti
aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il
soggetto giuridico ha la sua sede sociale. 7.
Uno o più enti aggiudicatori possono attribuire
singoli contratti nell'ambito di un accordo quadro concluso da, o
congiuntamente a, un ente aggiudicatore situato in un altro Stato membro, a
condizione che l'accordo quadro contenga disposizioni specifiche che consentono
al rispettivo ente o enti aggiudicatori di attribuire i singoli contratti. 8.
Le decisioni di aggiudicazione dei contratti d'appalto
per appalti pubblici transfrontalieri sono soggette ai normali meccanismi di
revisione in base al diritto nazionale applicabile. 9.
Per consentire un funzionamento efficace dei
meccanismi di revisione, gli Stati membri garantiscono la piena attuazione
nel proprio ordinamento giuridico interno delle decisioni degli organi di
ricorso ai sensi della direttiva 92/13/CEE del Consiglio[47] e aventi sede in altri Stati
membri, se dette decisioni coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici stabilite
nel proprio territorio che partecipano alla procedura di aggiudicazione dei
pertinenti appalti pubblici transfrontalieri. CAPO III
Svolgimento della procedura Sezione 1: Preparazione Articolo 53
Consultazioni preliminari di mercato 1.
Prima dell'avvio di una procedura di appalto, gli
enti aggiudicatori possono svolgere consultazioni di mercato per valutare la struttura,
la capacità e le risorse del mercato e per informare gli operatori economici
degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. A tal fine, gli enti aggiudicatori possono
sollecitare o accettare consulenze da strutture amministrative di sostegno, da
terzi o dai partecipanti al mercato, a condizione che tali consulenze non
abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza e non comportino una violazione
dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 2.
Qualora un candidato o un offerente o un'impresa
collegata a un candidato o a un offerente abbia informato l'ente aggiudicatore
o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di
aggiudicazione dell'appalto, l'ente aggiudicatore adotta misure opportune per
garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato
o dell'offerente in questione. Tali misure includono la comunicazione agli altri
candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della
partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura
o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini
adeguati per la ricezione delle offerte Il candidato o l'offerente interessato
è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi
per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità
di trattamento. Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o
agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione
alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un
elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono
documentate nella relazione unica richiesta dall'articolo 94. Articolo 54
Specifiche tecniche 1.
Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato
VIII figurano nei documenti di gara. Essi definiscono le caratteristiche
previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi
allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o
servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al
punto 22 dell'articolo 2. Le specifiche tecniche indicano inoltre se sarà
richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato
all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale
o del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che dette specifiche
tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione
adeguata per tutti gli utenti. Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano
adottate con un atto legislativo dell'Unione, le specifiche tecniche devono,
per quanto riguarda i criteri di accessibilità, essere definite mediante
riferimento a esse. 2.
Le specifiche tecniche garantiscono agli operatori
economici parità di accesso alla procedura di aggiudicazione e non comportano
la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici
alla concorrenza. 3.
Fatte salve le regole tecniche nazionali
obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione
le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: (a) in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali,
a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli
offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di
aggiudicare l'appalto; b) mediante riferimento a specifiche
tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme
europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni,
alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati
dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme
nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche
nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle
opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o
equivalente"; c) in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche di cui
alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette
prestazioni o con detti requisiti funzionali; (d) mediante riferimento
alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche
e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per
altre caratteristiche. 4.
A meno che non siano giustificate dall'oggetto dell'appalto,
le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza
determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un
brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica con l'effetto
di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o
riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto
non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un
siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente". 5.
Se un ente aggiudicatore si avvale della
possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b),
esso non respinge un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i
servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali ha fatto
riferimento qualora nella propria offerta l'offerente provi, con qualsiasi mezzo
appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 56, che le soluzioni
da esso proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche. 6.
Se un ente aggiudicatore si avvale della
possibilità, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le
specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esso
non respinge un'offerta di forniture, servizi o lavori conformi a una norma
nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea,
ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento
tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche
contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a
provare con qualunque mezzo appropriato, compresi quelli di cui all'articolo 56,
che le forniture, i servizi o i lavori conformi alla norma ottemperino alle
prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente aggiudicatore. Articolo 55
Etichette 1.
Gli enti aggiudicatori che stabiliscono le
caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o
forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono
contemplate all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che
tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a
condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto
le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a
definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto
dell'appalto; (b)
i requisiti per l'etichettatura siano elaborati
sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi,
verificabili e non discriminatori; (c)
le etichettature siano stabilite nel quadro di un
processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti
interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i
distributori e le organizzazioni ambientali; (d)
le etichettature siano accessibili a tutte le parti
interessate; (e)
i criteri relativi alle etichette siano stabili da
terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. Gli enti aggiudicatori che esigono un'etichetta
specifica accettano tutte le etichette equivalenti che rispondono ai requisiti
indicati dagli enti aggiudicatori. Per forniture non munite di etichetta, gli
enti aggiudicatori accettano anche una documentazione tecnica del fabbricante o
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato. 2.
Quando un'etichetta soddisfa le condizioni di cui
al paragrafo 1, punti b), c), d), ed e), ma stabilisce
anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, gli enti aggiudicatori
possono utilizzare le specifiche dettagliate di tale etichetta, o, all'occorrenza,
parti di queste connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le
caratteristiche dell'oggetto in questione. Articolo 56
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova 1.
Gli enti aggiudicatori possono esigere che gli
operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità alle
specifiche tecniche, una relazione di prova di un organismo riconosciuto o un
certificato rilasciato da un organismo riconosciuto. Gli enti aggiudicatori che richiedono la
presentazione di certificati attestanti la conformità con particolari
specifiche tecniche rilasciati da organismi riconosciuti accettano anche i
certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti. 2.
Gli enti aggiudicatori accettano mezzi di prova
appropriati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione
tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso ai
certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o non ha la
possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. 3.
Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, per
"organismi riconosciuti" si intendono i laboratori di prova e di
calibratura nonché gli organismi di ispezione e di certificazione accreditati a
norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio[48]. 4.
Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri
Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e i documenti
presentati come prova del rispetto dei requisiti tecnici di cui all' articolo 54,
paragrafo 6 e all'articolo 55, paragrafi 1, 2 e 3. Le autorità competenti dello
Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo
96. Articolo 57
Comunicazione delle specifiche tecniche 1.
Su richiesta degli operatori economici interessati
alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione
le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di
lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi
per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche
sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e
diretta. 2.
Quando le specifiche tecniche sono basate su
documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito,
illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione
del riferimento a tali documenti. Articolo 58
Varianti 1.
Gli enti aggiudicatori possono prendere in
considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai
requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'oneri
se autorizzano o meno le varianti e, se le autorizzano, i requisiti minimi che
le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione. Qualora
le varianti siano autorizzate, essi devono anche garantire che i criteri di
aggiudicazione scelti possano essere utilmente applicati alle varianti che
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti. 2.
Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di
forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti
non respingono una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe,
rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un
appalto di forniture anziché un appalto di servizi. Articolo 59
Suddivisione degli appalti in lotti 1.
Gli appalti possono essere suddivisi in lotti
omogenei o eterogenei. L'articolo 13, paragrafo 7, è applicabile. Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è
un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a
presentare offerte o a negoziare, se le offerte sono limitate a uno o più
lotti. 2.
Gli enti aggiudicatori possono, anche ove sia
indicata la possibilità di presentare offerte per tutti i lotti, limitare il
numero di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente a condizione che
il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse. Gli enti aggiudicatori stabiliscono e indicano nei
documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori per l'aggiudicazione
dei singoli lotti qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione
prescelti comporti l'aggiudicazione a un offerente di un numero di lotti
superiore al numero massimo. 3.
Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere
aggiudicato più di un lotto, gli enti aggiudicatori possono disporre che venga
aggiudicato o un appalto per ciascun lotto oppure uno o più appalti che
interessano diversi lotti o la loro totalità. Gli enti aggiudicatori precisano nei documenti di
gara se essi si riservano il diritto di operare questa scelta e, in tal caso,
quali lotti possono essere raggruppati in un unico appalto. Gli enti aggiudicatori determinano come prima cosa
le offerte che rispondono al meglio ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo
76 per ciascun lotto. Essi possono aggiudicare un contratto per più di un
lotto a un offerente che non figuri al primo posto per tutti i singoli lotti
coperti da questo contratto, a condizione che i criteri di aggiudicazione
indicati ai sensi dell'articolo 76 siano soddisfatti in misura maggiore per
tutti i lotti che rientrano in tale contratto. Gli enti aggiudicatori
specificano nei documenti di gara i metodi che intendono usare per tale
confronto. Tali metodi sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori. 4.
Gli enti aggiudicatori possono esigere che tutti gli
imprenditori si coordinino sotto la direzione dell'operatore economico al quale
è stato aggiudicato il lotto che implica il coordinamento dell'intero progetto
o parti rilevanti di tale lotto. Articolo 60
Fissazione dei termini 1.
Nel fissare i termini per la ricezione delle
domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto
in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per
preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 39
a 44. 2.
Quando le offerte possono essere formulate soltanto
a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti
allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte sono
prorogati in modo che tutti gli operatori economici in questione possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte. Sezione 2
Pubblicità e trasparenza Articolo 61
Avviso periodico indicativo 1.
Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione
di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo il più
rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che
contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, sezione I,
sono pubblicati dalla Commissione o dagli enti aggiudicatori sul loro profilo
di committente, come indicato al punto 2, lettera b), dell'allegato IX.
Qualora la pubblicazione sia a cura degli enti aggiudicatori, essi inviano una
comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo su
un profilo di committente, come indicato al punto 3 dell'allegato IX. 2.
Quando una gara viene indetta per mezzo di un
avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate
precedute da indizione di gara, l'avviso risponde a tutti i seguenti requisiti: (a)
si riferisce specificatamente alle forniture, ai
lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; (b)
indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una
procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di
indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il
proprio interesse per iscritto; (c)
contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato
VI, parte A, sezione I, le informazioni di cui all'allegato VI, parte A,
sezione II; (d)
è stato pubblicato non oltre 12 mesi prima della
data di invio dell'invito a confermare interesse. Articolo 62
Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione Se gli enti aggiudicatori decidono di
introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 71, tale sistema
va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato X, indicando le finalità del
sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo
funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso
viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è
sufficiente un avviso iniziale. Articolo 63
Bandi di gara I bandi di gara possono essere utilizzati come
mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le
informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XI e sono pubblicati
conformemente all'articolo 65. Articolo 64
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati 1.
Entro due mesi dall'aggiudicazione di un appalto o
dalla conclusione di un accordo quadro, gli enti aggiudicatori inviano un
avviso di aggiudicazione, che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato
XII ed è pubblicato conformemente all'articolo 65. 2.
Se la gara per l'appalto in questione è stata
indetta mediante un avviso periodico indicativo e se l'ente aggiudicatore non
intende aggiudicare ulteriori contratti nei dodici mesi coperti dall'avviso
periodico indicativo, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione
specifica al riguardo. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità
all'articolo 45, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare
un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ciascun appalto
basato su tale accordo. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso di
aggiudicazione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di
ogni appalto aggiudicato sulla base di un sistema dinamico di acquisizione. Essi
possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni
trimestre. 3.
Le informazioni fornite a titolo dell'allegato XII
e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato IX.
Alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione
dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro diffusione
possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse
pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatori
economico, pubblico o privato, compresi gli interessi dell'operatore economico
cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra operatori economici. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e
sviluppo ("servizi R&S"), le informazioni riguardanti la natura e
la quantità dei servizi possono limitarsi, rispettivamente, a: (a)
l'indicazione "servizi R&S" se il
contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di
gara conformemente all'articolo 44, lettera b); oppure (b)
informazioni che siano almeno tanto dettagliate
quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara. 4.
Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XII
e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e
ai sensi dell'allegato IX per motivi statistici. Articolo 65
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli
avvisi 1.
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 61 a 64
contengono le informazioni indicate negli allegati XI, X, VI, parte A, VI,
parte B e XII e nel formato di modelli uniformi, compresi modelli uniformi per
le rettifiche. Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla
Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva
di cui all'articolo 100. 2.
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 61 a 64
sono redatti, trasmessi alla Commissione per via elettronica e pubblicati
conformemente all'allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque
giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli
avvisi da parte della Commissione sono a carico dell'Unione. 3.
Gli avvisi di indizione di gara di cui all'articolo
39, paragrafo 2, sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione,
scelta dall'ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tale lingua originale è
l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è
pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 4.
La Commissione garantisce che il testo integrale e
la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 61, paragrafo 2,
degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di
acquisizione di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera a), nonché degli
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di
indizione di gara di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b),
continuino a essere pubblicati: (a)
nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici
mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 64,
paragrafo 2, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione
di gara non sarà aggiudicato nessun altro contratto; (b)
nel caso di avvisi di indizione di gara che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validità
del sistema dinamico di acquisizione; (c)
nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione: per il periodo di validità. 5.
Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di
comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi. La Commissione rilascia all'ente aggiudicatore una
conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione
trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come
prova della pubblicazione. 6.
Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi
per appalti di lavori, forniture e servizi che non sono soggetti all'obbligo di
pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano
trasmessi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità
di trasmissione precisate nell'allegato IX. Articolo 66
Pubblicazione a livello nazionale 1.
Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli da 61 a 64
e le informazioni in essi contenute non possono essere pubblicati a livello
nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 65. 2.
Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale
non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi
trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente ma
indicano la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente. 3.
Gli avvisi periodici indicativi non possono essere
pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata alla
Commissione la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma;
gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione. Articolo 67
Disponibilità elettronica dei documenti di gara 1.
Gli enti aggiudicatori offrono un accesso
gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a
decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'articolo 65,
o di invio dell'invito a confermare interesse. Quando il mezzo di
indizione di una gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, tale accesso deve essere offerto il più rapidamente possibile e
al più tardi al momento dell'invio a presentare un'offerta o a negoziare. Il
testo dell'avviso o degli inviti deve indicare l'indirizzo internet presso il
quale tali documenti sono accessibili. 2.
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le
informazioni complementari sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari
sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell'articolo 40,
paragrafo 3, il termine è di quattro giorni. Articolo 68
Inviti a presentare un'offerta o a partecipare a una
trattativa; inviti a confermare interesse 1.
Nel caso delle procedure ristrette, dei
partenariati per l'innovazione e delle procedure negoziate con previa indizione
di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. Se come mezzo di indizione di gara è usato un
avviso periodico indicativo ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a),
gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori
economici che già hanno manifestato interesse a confermare nuovamente
interesse. 2.
Gli inviti di cui al paragrafo 1 menzionano l'indirizzo
elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili il capitolato d'oneri
e gli altri documenti complementari. Essi comprendono inoltre le informazioni
indicate nell'allegato XIII. Articolo 69
Informazioni a coloro che hanno chiesto una
qualificazione, ai candidati e agli offerenti 1.
Gli enti aggiudicatori informano ciascun candidato
e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni prese riguardo
alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione
a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale
decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto
per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di
non attuare un sistema dinamico di acquisizione. 2.
Su richiesta della parte interessata, gli enti
aggiudicatori comunicano quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla
ricezione di una richiesta scritta: (a)
a ogni candidato escluso, i motivi del rigetto
della sua domanda di partecipazione; (b)
a ogni offerente escluso, i motivi del rigetto
della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 54, paragrafi 5 e 6,
i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo
cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai
requisiti funzionali; (c)
a ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle
parti dell'accordo quadro; (d)
a ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, lo svolgimento e l'andamento delle trattative e del dialogo con
gli offerenti. 3.
Gli enti aggiudicatori possono decidere di non
comunicare nessuna delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto,
o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico
di acquisizione indicate al paragrafo 1 qualora la diffusione di tali
informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse
pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatore
economico pubblico o privato, compresi gli interessi dell'operatore economico
cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale
concorrenza tra operatori economici. 4.
Gli enti aggiudicatori che istituiscono e
gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della
loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi. Se la decisione sulla qualificazione richiede più
di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente
aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni
della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta
o respinta. 5.
I richiedenti la cui qualificazione è respinta
vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in
ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si
fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2. 6.
Gli enti aggiudicatori che istituiscono e
gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione
di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di
qualificazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine
alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore
economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla
qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano
l'azione proposta. Sezione 3
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti Articolo 70
Principi generali 1.
Ai fini della selezione dei partecipanti alle
procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole: (a)
gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e
criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 72,
paragrafo 1, o dell'articolo 74, paragrafo 2, escludono gli operatori economici
individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri; (b)
essi selezionano gli offerenti e i candidati
secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 72 e 74; (c)
nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate con indizione di gara e nei partenariati per l'innovazione, essi
riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 2,
il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b)
del presente paragrafo. 2.
Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle
procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli
enti aggiudicatori: (a)
qualificano gli operatori economici conformemente
all'articolo 71; (b)
applicano a tali operatori economici qualificati le
disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette
o negoziate oppure di partenariati per l'innovazione. 3.
Quando selezionano i partecipanti a una procedura
ristretta o negoziata o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono
sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti
aggiudicatori non possono: (a)
imporre condizioni amministrative, tecniche o
finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri; (b)
esigere prove o giustificativi già presenti nella
documentazione valida già disponibile. 4.
Gli enti aggiudicatori verificano la conformità
delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai
requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di
cui agli articoli 76 e 79, tenendo conto dell'articolo 58. 5.
L'ente aggiudicatore può decidere di non
aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha
accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli
obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del
lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni
internazionali in materia di diritto ambientale e di previdenza sociale
elencate nell'allegato XIV. 6.
Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori
possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità
degli offerenti, a condizione che le pertinenti disposizioni degli articoli da 70
a 79 siano osservate, in particolare che il contratto non venga aggiudicato a
un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 74 o che
non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore ai sensi
dell'articolo 72, paragrafo 1, e dell'articolo 74. 7.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco che figura
nell'allegato XIV, quando ciò si dimostri necessario sulla base della
conclusione di nuovi accordi internazionali o della modifica degli accordi
internazionali vigenti. Sottosezione 1
Qualificazione e selezione qualitativa Articolo 71
Sistemi di qualificazione 1.
Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano,
istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema
di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere
in qualsiasi momento di essere qualificati. 2.
Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere
vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e
criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che
richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il
funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l'iscrizione
al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata
del sistema. Quando tali criteri e norme comportano specifiche
tecniche, si applicano gli articoli da 54 a 56. Tali criteri e norme
possono all'occorrenza essere aggiornati. 3.
I criteri e le norme di cui al paragrafo 2 sono
resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Tali norme
e criteri aggiornati sono comunicati agli operatori economici interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di
qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti,
comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi. 4.
Viene conservato un elenco degli operatori
economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i
quali la qualificazione è valida. 5.
Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le
forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono
aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti
gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con
tale sistema. 6.
Tutte le spese fatturate in relazione alle domande
di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una
qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi
generati. Articolo 72
Criteri di selezione qualitativa 1.
Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e
criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei
candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici
interessati. 2.
Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella
necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche
della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi
possono, nella procedura ristretta o negoziata oppure in partenariati per l'innovazione,
definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano
all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a
presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia
dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza. Articolo 73
Affidamento sulle capacità di altri soggetti 1.
Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione
e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati
in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità
economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche
e professionali, questi può far valere, se necessario, la capacità di altri
soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal
caso l'operatore economico prova all'ente aggiudicatore di disporre di tali
mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo,
ad esempio, l'impegno assunto da tali soggetti a tal fine. Nel caso della capacità
economica e finanziaria, gli enti aggiudicatori possono esigere che l'operatore
economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione
del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di
operatori economici di cui all'articolo 30 può fare valere le capacità dei
partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 2.
Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione
e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o
negoziate oppure in partenariati per l'innovazione comportano requisiti
relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle
sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario e
per un particolare contratto, la capacità di altri soggetti, indipendentemente
dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso l'operatore economico
deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo,
ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine. Nel caso della capacità
economica e finanziaria, gli enti aggiudicatori possono esigere che l'operatore
economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione
del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di
operatori economici di cui all'articolo 30 può fare valere le capacità dei
partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 3.
Nel caso di appalti di lavori, di contratti di
prestazione di servizi e operazioni di posa in opera e installazione nel quadro
di un contratto di fornitura, gli enti aggiudicatori possono esigere che taluni
compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso
di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo
30, da un partecipante a tale raggruppamento. Articolo 74
Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di
cui alla [direttiva 2004/18/CE] 1.
Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e
la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in
un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione
e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte,
ristrette o negoziate oppure nei partenariati per l'innovazione possono
includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 55 della direttiva 2004/18
alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione
aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui
all'articolo 55, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/18/CE alle condizioni
stabilite in detto articolo. 2.
I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 possono
comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 56 della direttiva 2004/18/CE
alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda
il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal
secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo. 3.
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo, si applicano gli articoli da 57 a 60 della direttiva 2004/18/CE. Articolo 75
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale 1.
Quando richiedono la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore
economico a determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità
per le persone con disabilità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi
di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia,
certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla
certificazione. Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati
equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono
parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualità prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano
accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i
termini richiesti. 2.
Se gli enti aggiudicatori chiedono la presentazione
di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore
economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale,
essi fanno riferimento al sistema dell'UE di ecogestione e audit (EMAS) o ad
altre norme di gestione ambientale riconosciute a titolo dell'articolo 45 del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[49] o ad altre norme di gestione
ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da
organismi accreditati. Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati
equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono
parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di gestione
ambientale prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso
a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini
richiesti. 3.
Conformemente all'articolo 97, gli Stati membri
mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni
relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali
e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Sottosezione 2
Aggiudicazione dell'appalto Articolo 76
Criteri di aggiudicazione dell'appalto 1.
Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni
servizi, gli enti aggiudicatori procedono all'aggiudicazione degli appalti
sulla base di uno dei criteri che seguono: (a)
offerta economicamente più vantaggiosa; (b)
costo più basso. I costi possono essere valutati, a scelta dell'ente
aggiudicatore, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia,
come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita, secondo quanto
stabilito all'articolo 77. 2.
L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
del paragrafo 1, lettera a) dal punto di vista dell'ente aggiudicatore è
individuata sulla base di criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico
in questione. Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o ai
costi di cui al paragrafo 1, lettera b), altri criteri collegati all'oggetto
dell'appalto pubblico in questione, quali ad esempio: (a)
qualità, che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata
per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo; (b)
per gli appalti di servizi e per gli appalti che
comportano la progettazione di lavori, si può tenere conto dell'organizzazione,
delle qualifiche e dell'esperienza del personale incaricato di eseguire il
contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione
del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso
dell'ente aggiudicatore, che deve verificare che le sostituzioni garantiscano
un'organizzazione e una qualità equivalenti; (c)
servizi post-vendita e assistenza tecnica, data
della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, impegno in materia di
pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento; (d)
il processo specifico di produzione o di
prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi
altra fase del ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22, nella misura in
cui i criteri sono stabiliti conformemente al paragrafo 4 e riguardano
fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo
specifico di produzione o di prestazione dei lavori, delle forniture o dei
servizi richiesti. 3.
Gli Stati membri possono prevedere che l'aggiudicazione
di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. 4.
I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'ente
aggiudicatore una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la
possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che
consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.
Gli enti aggiudicatori verificano pertanto verificare efficacemente, sulla base
delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte
soddisfano i criteri di aggiudicazione. 5.
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l'ente
aggiudicatore precisa la ponderazione relativa che esso attribuisce a ciascuno
dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo
una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere
appropriato. Se la ponderazione non è possibile per ragioni
obiettive, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di
importanza. Tale ponderazione relativa o tale ordine di
importanza sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a confermare interesse, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare o nel capitolato d'oneri. Articolo 77
Calcolo dei costi del ciclo di vita 1.
I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto
pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di
un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22: (a)
costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione
(ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi
di manutenzione) e al fine vita (come la raccolta e il riciclaggio) e (b)
costi ambientali esterni direttamente legati al
ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere
determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas
a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione
dei cambiamenti climatici. 2.
Quando gli enti aggiudicatori valutano i costi
utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, essi indicano nei documenti
di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita.
La metodologia utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: (a)
è stata elaborata sulla scorta di informazioni
scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non
discriminatori; (b)
sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o
continua; (c)
sia accessibile a tutte le parti interessate. Gli enti aggiudicatori consentono agli operatori
economici, compresi gli operatori economici di paesi terzi, di applicare una
metodologia differente per stabilire i costi del ciclo di vita della loro
offerta, a condizioni che essi provino che detta metodologia rispetta i
requisiti fissati alle lettere a), b) e c) ed è equivalente a
quella indicata dagli enti aggiudicatori. 3.
Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo
dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione,
anche mediante atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un
settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita
rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 76, paragrafo 1. Un elenco di tali atti legislativi e delegati è
contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo all'aggiornamento
di tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione
di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione. Articolo 78
Ostacoli all'aggiudicazione Gli enti aggiudicatori non concludono il
contratto con l'aggiudicatario se sussiste una delle condizioni seguenti: (a)
l'offerente non è in grado di fornire i certificati
e i documenti richiesti a norma dell'articolo 74, paragrafo 3; (b)
la dichiarazione fornita dall'offerente ai sensi
dell'articolo 37 è falsa; (c)
la dichiarazione fornita dall'offerente ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), è falsa. Articolo 79
Offerte anormalmente basse 1.
L'ente aggiudicatore impone agli operatori
economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50%
inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti; (b)
il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20%
inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa; (c)
sono state presentate almeno cinque offerte. 2.
Quando le offerte appaiono anormalmente basse per
altri motivi, gli enti aggiudicatori possono chiederne spiegazione. 3.
Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono,
in particolare, riferirsi a: (a)
l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di
costruzione; (b)
le soluzioni tecniche adottate o eventuali
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i
prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; (c)
l'originalità delle forniture, dei servizi o dei
lavori proposti dall'offerente; (d)
la conformità, almeno in forma equivalente, con gli
obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del
lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni
internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale
elencate nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia del caso, con altre
disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente; (e)
l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di
Stato. 4.
L'ente aggiudicatore verifica le informazioni
fornite consultando l'offerente. Esso può rifiutare l'offerta solo se la prova non
giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli
elementi di cui al paragrafo 3. L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha
accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non soddisfa gli
obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del
lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o dalle disposizioni
internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate
nell'allegato XIV. 5.
L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può
respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente
e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente
stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era compatibile con
il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Quando l'ente
aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la
Commissione. 6.
Conformemente all'articolo 97, gli Stati membri
mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, tutte le
informazioni relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione a quanto
elencato al paragrafo 3. CAPO IV
Esecuzione del contratto Articolo 80
Condizioni di esecuzione del contratto Gli enti aggiudicatori possono esigere
condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto purché esse siano
indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'oneri. Dette
condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di
previdenza sociale e di ambiente e possono inoltre comprendere il requisito che
l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione (hedging)
a fronte del rischio di un aumento dei prezzi — derivante dalla fluttuazione
degli stessi — che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del
contratto. Articolo 81
Subappalto 1.
Nei documenti di gara l'ente aggiudicatore può
chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di
indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a
terzi, nonché i subappaltatori proposti. 2.
Gli Stati membri possono prevedere che, su
richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'ente
aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per
i servizi, le forniture o i lavori prestati al contraente principale. In tal
caso, gli Stati membri attuano idonei meccanismi che consentano al contraente
principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di
pagamento sono indicati nei documenti di gara. 3.
I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la
questione della responsabilità dell'operatore economico principale. Articolo 82
Modifica di contratti durante il periodo della loro
validità 1.
Una modifica sostanziale delle disposizioni di un
contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo della sua validità
viene considerata, ai fini della presente direttiva, come una nuova
aggiudicazione e richiede una nuova procedura di appalto in conformità con la
direttiva stessa. 2.
Una modifica di un contratto durante il periodo
della sua validità viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1
quando rende il contratto sostanzialmente diverso da quello inizialmente
concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica è
considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a)
la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito la selezione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'aggiudicazione dell'appalto
a un altro offerente; (b)
la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto a favore dell'aggiudicatario; (c)
la modifica estende notevolmente il campo di
applicazione del contratto comprendendo forniture, servizi o lavori non
inizialmente previsti nel contratto. 3.
La sostituzione della controparte contrattuale è
considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, il primo comma non si applica nel
caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale,
a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un
altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione della presente
direttiva. 4.
Se il valore della modifica può essere espresso in
termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del
paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 12
ed è inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica
non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche
successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle
successive modifiche. 5.
Le modifiche contrattuali non sono considerate
sostanziali ai sensi del paragrafo 1 se sono state previste nella documentazione
di gara in clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili.
Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni
nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del
contratto. 6.
In deroga al paragrafo 1, una modifica sostanziale
non richiede una nuova procedura di appalto nel caso in cui siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni: (a)
la necessità di modifica è determinata da
circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere; (b)
la modifica non altera la natura generale del
contratto. L'ente aggiudicatore pubblica nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea un avviso relativo a tali modifiche. Tale
avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XVI ed è pubblicato
conformemente all'articolo 65. 7.
Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere a
modifiche del contratto nei seguenti casi: (a)
se la modifica avrebbe il fine di porre rimedio a
inadempienze nell'esecuzione da parte del contraente o a conseguenze che
possono essere sanate mediante l'esecuzione degli obblighi contrattuali; (b)
se la modifica avrebbe il fine di compensare il
rischio dell'aumento dei prezzi che è stato sopportato dal contraente. Articolo 83
Risoluzione dei contratti Gli Stati membri garantiscono agli enti
aggiudicatori la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente
legislazione nazionale, di risolvere un contratto di lavori, forniture o
servizi durante il periodo di validità dello stesso se si verifica una delle
condizioni seguenti: (a)
le deroghe di cui all'articolo 21 non sono più
applicabili a seguito di una partecipazione privata nella persona giuridica cui
è stato aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4; (b)
una modifica del contratto costituisce una nuova
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 82; (c)
la Corte di giustizia dell'Unione europea constata,
in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato, che uno Stato
membro non ha ottemperato agli obblighi a esso derivanti dai trattati in quanto
un ente aggiudicatore appartenente a detto Stato membro ha proceduto all'aggiudicazione
del contratto in questione non rispettando gli obblighi a esso incombenti a
titolo dei trattati e della presente direttiva. TITOLO III
REGIMI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPALTI CAPO I
Servizi sociali e altri servizi specifici Articolo 84
Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri
servizi specifici I contratti di servizi sociali e di altri
servizi specifici di cui all'allegato XVII sono aggiudicati in conformità del
presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla
soglia indicata all'articolo 12, lettera c). Articolo 85
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi 1.
Gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione
di un contratto per i servizi di cui all'articolo 84 rendono nota tale
intenzione mediante un bando o un avviso di gara. 2.
Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un
contratto per i servizi di cui all'articolo 84 ne rendono noto il risultato
mediante un avviso di aggiudicazione. 3.
I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2
contengono le informazioni di cui all'allegato XVIII conformemente ai modelli
uniformi. Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 100. 4.
I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
pubblicati conformemente all'articolo 65. Articolo 86
Principi per l'aggiudicazione degli appalti 1.
Gli Stati membri istituiscono opportune procedure
di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo,
garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di
trattamento degli operatori economici e consentendo agli enti aggiudicatori di
tenere conto delle specificità dei servizi in questione. 2.
Gli Stati membri assicurano che gli enti
aggiudicatori possano tenere conto della necessità di garantire la qualità, la
continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le
esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la
responsabilizzazione degli utenti nonché l'innovazione. Gli Stati membri
possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga
unicamente sulla base del prezzo della fornitura del servizio. CAPO II
REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE Articolo 87
Disposizioni generali 1.
Le regole sull'organizzazione di un concorso di
progettazione sono stabilite in conformità con il presente capo e sono messe a
disposizione degli interessati a partecipare al concorso. 2.
L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di
progettazione non può essere limitata: (a)
facendo riferimento al territorio di un solo Stato
membro o a una parte di esso; (b)
per il fatto che, secondo la legislazione dello
Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere
persone fisiche o persone giuridiche. Articolo 88
Campo di applicazione 1.
Il presente capo si applica ai concorsi di
progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un
contratto di servizi, purché il valore stimato del contratto, al netto dell'IVA
e compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti,
sia pari o superiore all'importo di cui all'articolo 12, lettera a). 2.
Il presente capo si applica a tutti i concorsi di
progettazione per i quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e
dei versamenti ai partecipanti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai
sensi dell'articolo 44, lettera k) qualora l'ente aggiudicatore non
escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso, è uguale o superiore all'importo
di cui all'articolo 12, lettera a). Articolo 89
Bandi e avvisi 1.
Gli enti aggiudicatori che intendono indire un
concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di
concorso. Se intendono aggiudicare un contratto relativo a servizi successivi
ai sensi dell'articolo 44, lettera k), ciò è indicato nell'avviso di
concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso di
progettazione ne comunicano i risultati con un avviso. 2.
L'avviso di concorso contiene le informazioni
indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le
informazioni indicate nell'allegato XX, nel formato previsto per i modelli
uniformi. Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 100. L'avviso sui risultati di un concorso di
progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del
medesimo. Possono tuttavia essere escluse dalla
pubblicazione le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi la cui
divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare
operatore economico, pubblico o privato, compresi gli interessi dell'operatore
economico al quale il contratto è stato aggiudicato, oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3.
L'articolo 65, paragrafi da 2 a 6 si applica anche
agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione. Articolo 90
Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei
partecipanti e commissione giudicatrice 1.
Per organizzare i concorsi di progettazione, gli
enti aggiudicatori applicano procedure conformi alla presente direttiva. 2.
Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la
partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori
stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto
riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di
progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva
concorrenza. 3.
La commissione giudicatrice è composta unicamente
di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai
partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare
qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente. Articolo 91
Decisioni della commissione giudicatrice 1.
La commissione giudicatrice è autonoma nella sue
decisioni e nei suoi pareri. 2.
Essa esamina i piani e i progetti presentati dai
candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel
bando di concorso. 3.
Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi
membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto,
nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere
chiariti. 4.
L'anonimato è rispettato sino al parere o alla
decisione della commissione giudicatrice. 5.
I candidati possono essere invitati, se necessario,
a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. 6.
È redatto un processo verbale completo del dialogo
tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati. TITOLO IV
GOVERNANCE Articolo 92
Applicazione Conformemente alla direttiva 92/13/CEE del
Consiglio, gli Stati membri assicurano la corretta applicazione della presente
direttiva mediante meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti che
completano il sistema vigente per la revisione delle decisioni prese dagli enti
aggiudicatori. Articolo 93
Vigilanza pubblica 1.
Gli Stati membri designano un organo unico
indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di
attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la
Commissione. Tutti gli enti aggiudicatori sono soggetti a tale
vigilanza. 2.
Le autorità competenti coinvolte nelle attività di
attuazione sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi. Il
sistema di vigilanza pubblica è trasparente. A tal fine, vengono
pubblicati tutti i documenti di orientamento ed i pareri, nonché una relazione
annuale che illustra l'attuazione e l'applicazione delle norme previste dalla
presente direttiva. La relazione annuale contiene: (a)
l'indicazione del tasso di successo delle piccole e
medie imprese (PMI) negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50%
in termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce
un'analisi dei motivi; (b)
una panoramica globale sull'attuazione delle
politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure
che tengono conto di considerazioni relative alla protezione dell'ambiente e
all'inclusione sociale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità,
o che favoriscono l'innovazione. (c)
dati centralizzati sui casi segnalati di frode,
corruzione, conflitto di interessi e di altre gravi irregolarità nel settore
degli appalti pubblici, comprese quelle riguardanti progetti cofinanziati dal
bilancio dell'Unione. 3.
L'organo di vigilanza è responsabile di quanto
segue: (a)
controllare l'applicazione delle norme sugli
appalti pubblici e delle relative pratiche da parte degli enti aggiudicatori,
in particolare delle centrali di committenza; (b)
fornire consulenze legali alle amministrazioni
aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli
appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti
pubblici in casi specifici; (c)
emettere pareri di propria iniziativa e
orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e
all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, su questioni
ricorrenti e su problemi sistemici relativi all'applicazione di detta
normativa, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della
pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; (d)
istituire e applicare sistemi di segnalazione del
rischio ("red flag") — globali e che possono dare luogo ad azioni
giudiziarie — intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi
di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in
materia di appalti; (e)
richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali
competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle
particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico; (f)
esaminare reclami provenienti da cittadini e
imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi
specifici e trasmetterne l'analisi agli enti aggiudicatori competenti, che
hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse,
di motivarne le ragioni; (g)
controllare le decisioni adottate dai giudici e
dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del trattato o delle
conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme
dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati
dall'Unione; l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di
appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o
indirettamente finanziati dall'Unione europea. Le funzioni di cui alla lettera e) lasciano
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime
istituito sulla base della direttiva 92/13/CEE. Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza
ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale,
per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una
violazione, se durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza
giuridica constata una violazione. 4.
Fatte salve le procedure generali e i metodi di
lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti
con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto
specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione
e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato
sull'Unione europea e dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente
direttiva in relazione all'aggiudicazione di contratti direttamente o
indirettamente finanziati dall'Unione. La Commissione può, in particolare, deferire all'organo
di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora
concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può
altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di
monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati
membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio a una violazione delle norme
e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla
Commissione. La Commissione può chiedere all'organo di
vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia
di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione.
La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi
e di garantire che le competenti autorità nazionali adottino idonei
provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di
appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali
saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza. 5.
Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo
di vigilanza per garantire che le decisioni degli enti aggiudicatori rispettino
la presente direttiva e i principi generali del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione
in quanto custode del trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame
di un caso individuale, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente
ai poteri a essa conferiti dal trattato. 6.
Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo
nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi
un valore pari o superiore a (a)
1 000 000 EUR nel caso di appalti di
forniture o di servizi; (b)
10 000 000 EUR in caso di appalti di
lavori. 7.
Fatta salva la legislazione nazionale in materia di
accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in
materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di
richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti
conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può
venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge,
sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. L'accesso alle parti che possono essere divulgate
viene dato entro un termine ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data della
richiesta. I richiedenti che presentino una richiesta di
accesso a un contratto non sono tenuti a dimostrare alcun interesse diretto o
indiretto in relazione a quel contratto particolare. Il destinatario delle
informazioni può renderle pubbliche. 8.
Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo
di vigilanza ai sensi dei paragrafi da 1 a 7, è incluso nella relazione
annuale di cui al paragrafo 2. Articolo 94
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli
appalti 1.
Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni
appropriate relative a ogni appalto, ogni accordo quadro e ogniqualvolta sia
istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti
a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni
riguardanti quanto segue: (a)
la qualificazione e la selezione degli operatori
economici e l'aggiudicazione degli appalti; (b)
il ricorso a procedure negoziate non precedute da
una gara a norma dell'articolo 44; (c)
la non applicazione dei capi da II a IV del titolo
II, in virtù delle deroghe previste dei capi II e III del titolo I. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento
di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse
siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, documentano tutte le
fasi della procedura di appalto, comprese tutte le comunicazioni con gli
operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione delle offerte,
il dialogo o il negoziato se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. 2.
Le informazioni sono conservate per almeno quattro
anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo,
l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione o all'organo nazionale di
vigilanza le necessarie informazioni, qualora essi lo richiedano. Articolo 95
Presentazione di relazioni nazionali 1.
Gli organi istituiti o designati a norma dell'articolo
93 trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno
successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica. 2.
La relazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno
il valore totale, ripartito per le categorie di attività di cui gli articoli da
5 a 11, degli appalti aggiudicati al di sotto delle soglie di cui all'articolo 12,
ma che rientrerebbero nel campo di applicazione della presente direttiva se il
loro valore superasse tale soglia. 3.
Gli Stati membri assicurano che tale relazione
contenga almeno il numero e il valore degli appalti aggiudicati, suddivisi per
le categorie di attività di cui agli articoli da 5 a 11, nonché tutte le
altre informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'Accordo.
Essa include il numero e il valore degli appalti aggiudicati con procedura
negoziata senza indizione di gara, ripartiti secondo i casi di cui all'articolo
44 e per le categorie di attività in cui agli articoli da 5 a 11, e precisa
anche lo Stato membro o il paese terzo di appartenenza dell'aggiudicatario. 4.
Per ciascuna delle attività di cui agli articoli da
5 a 11, la relazione annuale contiene inoltre un elenco degli enti
aggiudicatori che esercitano l'attività di cui trattasi, con indicazione, per
ciascuna entità, del numero di identificazione unico se tale numero è previsto
dalla legislazione nazionale. La Commissione può pubblicare periodicamente, per
informazione, l'elenco degli enti aggiudicatori nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. 5.
La Commissione stabilisce il modello uniforme da
utilizzare per la redazione della relazione annuale di attuazione e statistica
di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 100. 6.
Gli atti di cui al paragrafo 5 garantiscono: (a)
la possibilità di raccogliere i dati statistici
mediante campionamento, a fini di semplificazione amministrativa, a condizione
che la rappresentatività dei dati non risulti compromessa; (b)
il rispetto del carattere riservato delle
informazioni trasmesse. Articolo 96
Assistenza agli enti aggiudicatori e alle imprese 1.
Gli Stati membri mettono a disposizione strutture
di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti
ed assistenza agli enti aggiudicatori nel preparare e condurre le
procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre
che ciascun ente aggiudicatore possa ottenere assistenza e consigli competenti
sui singoli problemi. 2.
Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da
parte degli operatori economici, in particolare le PMI, e per facilitare una
corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati
membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite
reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese. 3.
Gli operatori economici che intendono partecipare a
una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre dell'assistenza
amministrativa necessaria. Tale assistenza riguarda almeno i requisiti
amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali
obblighi relativi al settore degli appalti elettronici. Gli Stati membri assicurano che gli operatori
economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti
relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di
diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro,
nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui
saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o
ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto. 4.
Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri
possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli
Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e
strutture. Articolo 97
Cooperazione amministrativa 1.
Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e
adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare
lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 56, 75 e 79. Essi
garantiscono la riservatezza delle informazioni che si scambiano. 2.
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri
interessati si scambiano informazioni in conformità con la legislazione in
materia di protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[50]
e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[51]. 3.
Ai fini del presente articolo, gli Stati membri
designano uno o più punti di contatto e ne comunicano i dati agli altri Stati
membri, agli organi di vigilanza e alla Commissione. Gli Stati membri
pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di contatto. L'organo
di vigilanza è incaricato del coordinamento di tali punti di contatto. 4.
Lo scambio di informazioni avviene attraverso il
sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito a norma del
regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio[52] [proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")
COM(2011) 522]. Gli Stati membri forniscono le informazioni richieste
dagli altri Stati membri nel più breve tempo possibile. TITOLO V
POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 98
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
La delega di potere di cui agli articoli 4, 35, 33,
38, 25, 65, 70, 77, 85 e 95 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata
a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. 3.
La delega di potere di cui agli articoli 4, 35, 33,
38, 25, 65, 70, 77, 85 e 95 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere
ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità
degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 98
in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio. Articolo 99
Procedura d'urgenza 1.
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente
articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano
sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto
delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso
alla procedura d'urgenza. 2.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono
sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo
98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a
seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il
Consiglio hanno sollevato obiezioni. Articolo 100
Procedura di comitato 1.
La Commissione è assistita dal comitato consultivo
per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio[53]. Tale comitato è un comitato
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 101
Recepimento 1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva al più tardi entro il 30 giugno 2014. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 102
Abrogazione La direttiva 2004/17/CE è abrogata a decorrere
dal 30 giugno 2014. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono
fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di
cui all'allegato XXI. Articolo 103
Riesame La Commissione riesamina gli effetti economici
sul mercato interno derivanti dall'applicazione delle soglie di cui all'articolo
12 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio
entro il 30 giugno 2017. In caso di qualsiasi modifica delle soglie
degli appalti applicabili in virtù dell'Accordo, alla relazione fa seguito, se
del caso, una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella
presente direttiva. Articolo 104
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 105
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 20.12.2011 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 8, LETTERA a) In caso di differenti interpretazioni tra CPV
e NACE si applica la nomenclatura CPV. NACE(1) || Codice CPV SEZIONE F || COSTRUZIONI Divisione || Gruppo || Classe || Descrizione || Note 45 || || || Costruzioni || Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni || 45000000 || 45.1 || || Preparazione del cantiere edile || || 45100000 || || 45.11 || Demolizione di edifici; sistemazione del terreno || Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture, — sgombero dei cantieri edili, — movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — preparazione del sito per l'estrazione di minerali: — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — drenaggio del cantiere edile, — drenaggio di terreni agricoli o forestali. || 45110000 || || 45.12 || Trivellazioni e perforazioni || Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, — scavo di pozzi, cfr. 45.25, — prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20. || 45120000 || 45.2 || || Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile || || 45200000 || || 45.21 || Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile || Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile: — ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate) viadotti, gallerie e sottopassaggi, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, — lavori urbani ausiliari, — montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate. Questa classe non comprende: — attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive cfr. 45.23, — lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, — attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, — gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. || 45210000 Eccetto: -45213316 45220000 45231000 45232000 || || 45.22 || Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici || Questa classe comprende: — costruzione di tetti, — copertura di tetti, — lavori di impermeabilizzazione. || 45261000 || || 45.23 || Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi || Questa classe comprende: — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, — costruzione di strade ferrate, — costruzione di piste di campi di aviazione, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, — segnaletica orizzontale per superfici stradali e delineazione di zone di parcheggio. Questa classe non comprende: — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. || 45212212 e DA03 45230000 eccetto: -45231000 -45232000 -45234115 || || 45.24 || Costruzione di opere idrauliche || Questa classe comprende: — costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei. || 45240000 || || 45.25 || Altri lavori speciali di costruzione || Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi, — posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, — piegatura d'ossature metalliche, — posa in opera di mattoni e pietre, — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — costruzione di camini e forni industriali. Questa classe non comprende: — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. || 45250000 45262000 || 45.3 || || Installazione dei servizi in un fabbricato || || 45300000 || || 45.31 || Installazione di impianti elettrici || Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d'uso privato, — impianti di segnalazione d'incendio, — sistemi d'allarme antifurto, — ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini, ecc. || 45213316 45310000 Eccetto: -45316000 || || 45.32 || Lavori di isolamento || Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22. || 45320000 || || 45.33 || Installazione di impianti idraulico-sanitari || Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione di: — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, — sistemi antincendio (sprinkler). Questa classe non comprende: — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. || 45330000 || || 45.34 || Altri lavori di installazione || Questa classe comprende: — installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori e attrezzature non classificati altrove. || 45234115 45316000 45340000 || 45.4 || || Lavori di rifinitura e completamento degli edifici || || 45400000 || || 45.41 || Intonacatura || Questa classe comprende: — lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. || 45410000 || || 45.42 || Posa in opera di infissi in legno o in metallo || Questa classe comprende: — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, — completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. || 45420000 || || 45.43 || Rivestimento di pavimenti e muri || Questa classe comprende: — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, — inclusi rivestimenti in gomma o plastica, — rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati. || 45430000 || || 45.44 || Tinteggiatura e posa in opera di vetrate || Questa classe comprende: — tinteggiatura interna ed esterna di edifici, — verniciatura di strutture di genio civile, — posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: — posa in opera di finestre, cfr. 45.42. || 45440000 || || 45.45 || Altri lavori di completamento degli edifici || Questa classe comprende: — installazione di piscine private, — pulizia a vapore, sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici, — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove. Questa classe non comprende: — pulizie effettuate all'interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. || 45212212 e DA04 45450000 || 45.5 || || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || || 45500000 || || 45.50 || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || Questa classe non comprende: — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32 || 45500000 (1) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990 (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1). ALLEGATO II
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 I diritti concessi in virtù di una procedura
in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale
concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono "diritti
speciali o esclusivi" ai sensi della presente direttiva. Il seguente
elenco contiene una serie di procedure, onde garantire un'adeguata trasparenza
preliminare, per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti
legislativi dell'Unione europea che non costituiscono "diritti speciali o
esclusivi" ai sensi della presente direttiva: (a)
rilascio di autorizzazioni per la gestione di
impianti a gas naturale in conformità delle procedure di cui all'articolo 4
della direttiva 98/30/CE; (b)
rilascio di autorizzazioni o invito a presentare
offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia
elettrica in conformità della direttiva 96/92/CE; (c)
la concessione di autorizzazioni, in conformità
delle procedure cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a un
servizio postale che non sia riservato o che non lo sarà; (d)
una procedura per la concessione di un'autorizzazione
a esercitare un'attività di sfruttamento degli idrocarburi a norma della
direttiva 94/22/CE; (e)
contratti di servizio pubblico ai sensi del
regolamento (CE) n. 1370/2007, assegnati sulla base di una procedura di gara
conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso. ALLEGATO III
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 27,
PARAGRAFO 3 A. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI
ENERGIA TERMICA Direttiva 2009/73/CE B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI
ELETTRICITÀ Direttiva 2009/72/CE C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI
ACQUA POTABILE Nessuna D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI Trasporto ferroviario di merci Direttiva 91/449/CEE del Consiglio, del 29
luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie[54] Trasporto ferroviario di passeggeri Nessuna E. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI
FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS Nessuna F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI
POSTALI Direttiva 97/67/CE G. ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS Direttiva 94/22/CE H. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI
ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI Nessuna I. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI
PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI Nessuna J. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI
AEROPORTUALI Nessuna ALLEGATO IV
REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, delle
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, O DEI PIANI e
PROGETTI NEI CONCORSI I dispositivi di ricezione elettronica delle
offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei
piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici
appropriati, almeno che: (a)
si possano stabilire con precisione l'ora e la data
esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle
domande di qualificazione e dei piani e dei progetti; (b)
si possa ragionevolmente garantire che nessuno
possa avere accesso ai dati trasmessi in base a tali requisiti prima della
scadenza dei termini specificati; (c)
in caso di violazione di questo divieto di accesso,
si possa ragionevolmente garantire che la violazione sia chiaramente
rilevabile; (d)
solo le persone autorizzate possono fissare o
modificare le date di apertura dei dati ricevuti; (e)
solo l'azione simultanea delle persone autorizzate
possa permette l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse
fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto
o del concorso; (f)
l'azione simultanea delle persone autorizzate deve
permettere l'accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata; (g)
i dati ricevuti e aperti in applicazione di tali
requisiti devono restare accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne
conoscenza; e (h)
l'autenticazione delle offerte deve essere conforme
ai requisiti di cui al presente allegato. ALLEGATO V
ELENCO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 38 Accordi con i seguenti paesi o gruppi di
paesi: –
Albania (GU L 107 del 28.4.2009) –
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 87 del 20.3.2004) –
CARIFOUM (GU L 289 del 30.10.2008) –
Cile (GU L 352 del 30.12.2002) –
Croazia (GU L 26 del 28.1.2005) –
Messico (GU L 276 del 28.10.2000 e GU L 157 del 30.6.2000) –
Montenegro (GU L 345 del 28.12.2007) –
Corea del Sud (GU L 127 del 14.5.2011) –
Svizzera (GU L 300 del 31.12.1972) ALLEGATO VI
PARTE A
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI
(di cui all'articolo 61) I. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI
CASO 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3. (a) Per
gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei
prodotti da fornire, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura. b) Per gli appalti di lavori: natura ed
entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti
relativi all'opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura. c) Per gli appalti di servizi: importo
totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (numero/numeri
di riferimento alla nomenclatura). 4. Data di
invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione
di tale avviso nel "profilo di committente". 5. Altre
eventuali informazioni. II. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SE L'AVVISO FUNGE
DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE
DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (di cui all'articolo 61, paragrafo 2) 6. Indicazione
del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente
aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti. 7. Indirizzo
di posta elettronica o sito internet al quale saranno disponibili per l'accesso
gratuito, illimitato e diretto, il capitolato d'oneri e ogni documento
complementare. 8. Indicare
eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione
è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. 9. Termine
ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta
o a negoziare. 10. Natura e
quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o
categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più
accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti
complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il
numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,
indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare
se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a
riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità. 11. Il codice
NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di
lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per
gli appalti di forniture e di servizi. se l'appalto è suddiviso in lotti, tali
informazioni sono fornite per ogni lotto. 12. Termine
di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio. 13. Indirizzo
cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio
interesse. 14. Termine
ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse. 15. Lingua o
lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte. 16. Requisiti
di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i
fornitori devono soddisfare. 17. (a) Data
provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto
o degli appalti. b) Tipo di procedura di appalto (ristretta o
negoziata). c) Importo e modalità di versamento delle
somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione. 18. Eventualmente,
le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto. 19. Eventualmente,
indicare se: (a)
la presentazione per via elettronica delle offerte
o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata, (b)
si farà ricorso all'ordinazione elettronica, (c)
si farà ricorso alla fatturazione elettronica, (d)
sarà accettato il pagamento elettronico. 20. Denominazione
e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o,
se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere
richiesta. 21. Criteri,
se noti, definiti all'articolo 76 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione
dell'appalto: "costo più basso" o "offerta economicamente più
vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la
gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel
capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a
manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettera b),
o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare. PARTE B
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE
NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA
MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA
(di cui all'articolo 61, paragrafo 1) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Numero/numeri di riferimento alla nomenclatura CPV. 4.
Indirizzo internet del "profilo di committente"
(URL). 5.
Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel
profilo di committente dell'avviso di preinformazione. Allegato
VII
Informazioni che devono figurare nel capitolato d'oneri nelle aste elettroniche
(di cui all'articolo 47, paragrafo 4) Il capitolato d'oneri
da utilizzare in caso gli enti aggiudicatori abbiano deciso di organizzare un'asta
elettronica contiene almeno i seguenti elementi: (a)
gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta
elettronica, purché essi siano quantificabili ed espressi in cifre o in
percentuali; (b)
i limiti eventuali dei valori che potranno essere
presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri dell'oggetto dell'appalto; (c)
le informazioni messe a disposizione degli
offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui
saranno messe a loro disposizione; (d)
le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta
elettronica; (e)
le condizioni alle quali gli offerenti potranno
rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il
rilancio; (f)
le informazioni pertinenti sul dispositivo
elettronico utilizzato e su modalità e specifiche tecniche di collegamento. ALLEGATO VIII
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE Ai fini della presente direttiva si intende
per: (1)
"specifiche tecniche", a seconda del
caso: (a)
nel caso di appalti di servizi o di forniture, le
specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche
richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i
livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una
progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità
per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso
del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al
prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le
istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo
di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della
conformità; b) nel caso di appalti di lavori, l'insieme
delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di gara, che
definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una
fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una
fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dagli enti
aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione
ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di
tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione
della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le
procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i
simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura,
le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in
qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Le caratteristiche
comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione
dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere
nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione
tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione
generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle
parti che la compongono; (2)
"norme", le specifiche tecniche,
approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui
osservanza non è in linea di massima obbligatoria ai fini di un'applicazione
ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie: (a)
"norma internazionale", una norma
adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a
disposizione del pubblico in generale; (b)
"norma europea", norma adottata da un
organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico in
generale; (c)
"norma nazionale", una norma adottata da
un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico in
generale; (3)
"omologazione tecnica europea", la
valutazione tecnica favorevole sull'idoneità all'impiego di un prodotto,
fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche
intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il
suo uso. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a
tale scopo dallo Stato membro; (4)
"specifiche tecniche comuni", le
specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati
membri o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del regolamento [XXX] del
Parlamento e del Consiglio sulla normalizzazione europea [che modifica le
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea; (5)
"riferimento tecnico", qualsiasi
documento elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle
norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze del
mercato. ALLEGATO IX
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE 1.
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 61, 62,
63, 64, 85 e 89 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati conformemente alle
seguenti regole: (a)
i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 61, 62, 63,
64, 85 e 89 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi periodici
indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 61,
paragrafo 1. Inoltre gli enti aggiudicatori possono divulgare
tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro "profilo di
committente" come specificato al punto 2, lettera b), in appresso; (b)
l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea conferma all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 65,
paragrafo 5, secondo comma. 2.
Pubblicazione di informazioni complementari o
aggiuntive. (a)
Gli enti aggiudicatori pubblicano integralmente su
internet il capitolato d'oneri e i documenti complementari; (b)
il profilo di committente può contenere: avvisi
periodici, di cui all'articolo 61, paragrafo 1, informazioni sugli
inviti a presentare offerte in corso, sulle commesse programmate, sui contratti
conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come
punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici
(posta elettronica). 3.
Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e
dei bandi per via elettronica Il formato e le modalità stabilite dalla
Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica
sono accessibili all'indirizzo internet: http://simap.eu.int. ALLEGATO X
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE
(di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 62) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a
laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti. 4.
Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione
dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale
sistema — numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Il codice NUTS del luogo
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il
codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti
di forniture e di servizi. 5.
Requisiti che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di
ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di
verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici
interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e
un riferimento a tali documenti sarà sufficiente. 6.
Periodo di validità del sistema di qualificazione e
formalità da espletare per il suo rinnovo. 7.
Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come
mezzo di indizione di gara. 8.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di
qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al paragrafo 1. 9.
Denominazione e indirizzo dell'organo competente
per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto
al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione,
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio
presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta. 10.
Criteri, se noti, definiti all'articolo 76 che
saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "costo più basso"
o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare
l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi
attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono
indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento
nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare. 11.
Eventualmente, indicare se: (a)
la presentazione per via
elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è
richiesta/accettata, (b)
si farà ricorso all'ordinazione
elettronica, (c)
si farà ricorso alla
fatturazione elettronica, (d)
sarà accettato il pagamento
elettronico. 12.
Altre eventuali informazioni. ALLEGATO XI
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA
(di cui all'articolo 63) A. PROCEDURE APERTE 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a
laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti. 4.
Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi;
indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o un sistema dinamico
di acquisizione), descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di
locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione
tra queste possibilità. 5.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 6.
Per le forniture e i lavori: (a)
natura e quantità dei prodotti da fornire
(numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali
opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto
per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di
appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio
dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità
delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri
di rimando alla nomenclatura). (b)
Indicazioni relative alla possibilità, per i
fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti
di esse. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto
è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità
di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti. (c)
Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo
dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti. 7.
Per i servizi: (a)
Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare
tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,
il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali
rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se
possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi
richiesti. (b)
Indicare se, in forza di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una
particolare professione. (c)
Riferimenti a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative. (d)
Indicare se le persone giuridiche sono tenute a
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio. (e)
Indicare se i prestatari possono presentare offerte
per una parte dei servizi in questione. 8.
Indicare, se noto, se la presentazione di varianti
è autorizzata o meno. 9.
Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto
di servizi e, se possibile, data di inizio. 10.
Indirizzo di posta elettronica o sito internet al
quale saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, il capitolato
d'oneri e ogni documento complementare. 11. a) Termine
ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si
tratta dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico. b) Indirizzo al quale inviarle. c) Lingua o lingue in cui devono essere
redatte. 12. a) Eventualmente,
persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. b) Data, ora e luogo di
tale apertura. 13. Se del
caso, cauzione e garanzie richieste. 14. Modalità
essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia. 15. Eventualmente,
forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici,
cui sia aggiudicato l'appalto. 16. Requisiti
minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario
dovrà soddisfare. 17. Periodo
di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta. 18. Eventualmente,
le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto. 19. Criteri
di cui all'articolo 76 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:
"costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa".
I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la
ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli
stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri. 20. Eventualmente,
la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso
che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel "profilo di
committente" cui si riferisce l'appalto. 21. Denominazione
e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o,
se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere
richiesta. 22. Data di
spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore. 23. Altre
eventuali informazioni. B. PROCEDURE RISTRETTE 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a
laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti. 4.
Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi;
indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del
progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). Indicare
eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di
locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una
combinazione tra queste possibilità. 5.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 6.
Per le forniture e i lavori: (a)
Natura e quantità dei prodotti da fornire
(numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali
opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto
per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di
appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio
dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità
delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri
di rimando alla nomenclatura). (b)
Indicazioni relative alla possibilità, per i
fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti
di esse. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto
è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità
di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti. (c)
Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo
dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti. 7.
Per i servizi: (a)
Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare
tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare
anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per
i servizi richiesti. (b)
Indicare se, in forza di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una
particolare professione. (c)
Riferimenti a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative. (d)
Indicare se le persone giuridiche sono tenute a
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio. (e)
Indicare se i prestatari possono presentare offerte
per una parte dei servizi in questione. 8.
Indicare, se noto, se la presentazione di varianti
è autorizzata o meno. 9.
Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto
e, se possibile, data di inizio. 10.
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto. 11. a) Termine
ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale
inviarle. c) Lingua o lingue in
cui devono essere redatte. 12. Termine
ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte. 13. Se del
caso, cauzione e garanzie richieste. 14. Modalità
essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia. 15. Informazioni
riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi
di carattere economico e tecnico che deve soddisfare. 16. Criteri
di cui all'articolo 76 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:
"costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa".
I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la
ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione
degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne
sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta. 17. Eventualmente,
le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto. 18. Eventualmente,
la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso
che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel "profilo di
committente" cui si riferisce l'appalto. 19. Denominazione
e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o,
se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere
richiesta. 20. Data di
invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore. 21. Altre
eventuali informazioni. C. PROCEDURE NEGOZIATE 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a
laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti. 4.
Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi;
indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del
progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). Indicare
eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di
locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una
combinazione tra queste possibilità. 5.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 6.
Per le forniture e i lavori: (a)
Natura e quantità dei prodotti da fornire
(numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali
opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto
per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di
appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio
dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità
delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri
di rimando alla nomenclatura). (b)
Indicazioni relative alla possibilità, per i
fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti
di esse. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto
è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità
di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti. (c)
Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo
dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti. 7.
Per i servizi: (a)
Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare
tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare
anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per
i servizi richiesti. (b)
Indicare se, in forza di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una
particolare professione. (c)
Riferimenti a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative. (d)
Indicare se le persone giuridiche sono tenute a
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio. (e)
Indicare se i prestatari possono presentare offerte
per una parte dei servizi in questione. 8.
Indicare, se noto, se la presentazione di varianti
è autorizzata o meno. 9.
Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto
e, se possibile, data di inizio. 10.
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto. 11. a) Termine
ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale
inviarle. c) Lingua o lingue in
cui devono essere redatte. 12. Eventualmente,
cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 13. Modalità
essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia. 14. Informazioni
riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi
di carattere economico e tecnico che deve soddisfare. 15. Criteri
di cui all'articolo 76 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:
"costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa".
I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la
ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione
degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne
sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare. 16. Eventualmente,
nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente
aggiudicatore. 17. Eventualmente,
le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto. 18. Eventualmente,
la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico o dell'avviso
che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel "profilo di committente"
cui si riferisce l'appalto. 19. Denominazione
e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del
caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di
ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax
e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in
questione può essere richiesta. 20. Data di
spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore. 21. Altre
eventuali informazioni. ALLEGATO XII
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI
AGGIUDICATI
(di cui all'articolo 64) I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea[55]. 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e
numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si
tratta di un accordo-quadro). 4.
Indicazione succinta del tipo e della quantità di
prodotti, lavori o servizi forniti. 5. a) Forma
di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso
periodico, avviso di gara). b) Data/e e riferimento/i della
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. c) Nel caso di appalti aggiudicati senza
previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 44. 6. Procedura
di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata). 7. Numero
di offerte ricevute, precisando quanto segue (a)
numero di offerte ricevute da operatori economici
costituiti da piccole e medie imprese, (b)
numero di offerte ricevute
dall'estero, (c)
numero di offerte ricevute per via elettronica. Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti
quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione. 8. Data di
aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. 9. Prezzo
pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 44, lettera i). 10. Per
ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono,
fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'aggiudicatario o degli
aggiudicatari, comprese: (a)
informazioni che specificano
se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa, (b)
informazioni che specificano
se l'appalto è stato aggiudicato a un consorzio. 11. Indicare,
eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato. 12. Prezzo
pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è
tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto. 13. Denominazione
ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o,
se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere
richiesta. 14. Informazioni
facoltative: –
valore e percentuale dell'appalto che è stata o può
essere subappaltata a terzi; –
criteri di aggiudicazione dell'appalto. II. Informazioni non destinate a essere
pubblicate 15. Numero di
appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori). 16. Valore di
ciascun appalto aggiudicato. 17. Paese d'origine
del prodotto o del servizio (origine unionale o non-unionale e, in quest'ultimo
caso, ripartizione per paese terzo). 18. Criteri
di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, costo più
basso). 19. Indicare
se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai
sensi dell'articolo 58, paragrafo 1. 20. Indicare
se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base
all'articolo 79. 21. Data di
invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore. ALLEGATO XIII
Contenuto degli inviti a presentare
offerte, a negoziare o a manifestare il proprio interesse AI SENSI DEll'articolo
68 1.
L'invito a presentare un'offerta o a negoziare di
cui all'articolo 68 deve contenere almeno: (a)
il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo
al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono
essere redatte; Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati
tramite un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito
a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta. (b)
Un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di
gara pubblicato. (c)
L'indicazione dei documenti eventualmente da
allegare. (d)
I criteri di aggiudicazione dell'appalto se non
compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione
con cui si indice la gara. (e)
La ponderazione relativa dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di
tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso
relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri. 2.
Quando viene indetta una gara per mezzo di un
avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i
candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni
particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la
selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato. L'invito comprende almeno tutte le seguenti
informazioni: (a)
natura e quantità, comprese tutte le opzioni
riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile,
termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i
lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto; (b)
tipo di procedura: ristretta o negoziata; (c)
eventualmente, la data in cui deve iniziare o
terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi; (d)
indirizzo e termine ultimo per l'inoltro delle
richieste dei documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono
essere redatte; (e)
indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e
fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli
altri documenti; (f)
condizioni di carattere economico e tecnico,
garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici; (g)
forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare
offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più
d'una fra queste forme; e (h)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro
ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste
informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o
nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa. ALLEGATO XIV
ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA
AMBIENTALE E DI PREVIDENZA SOCIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 70 E 79 –
Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la
tutela del diritto di organizzazione; –
Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di
negoziato collettivo; –
Convenzione 29 sul lavoro forzato; –
Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato; –
Convenzione 138 sull'età minima; –
Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito
del lavoro e dell'occupazione; –
Convenzione 100 sulla parità di retribuzione; –
Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro
infantile; –
Convenzione di Vienna per la protezione dello
strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo
strato di ozono; –
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di
Basilea); –
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti; –
Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo
assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) Rotterdam, 10.9.1998, e
relativi tre protocolli regionali. ALLEGATO
XV
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3 (a)
Direttiva 2009/33/CE. ALLEGATO XVI
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE
DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO
(di cui all'articolo 82, paragrafo 6) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Numero/numeri di riferimento alla nomenclatura CPV. 4.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 5.
Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:
natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura
ed entità dei servizi. 6.
Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla
modifica. 7.
Descrizione delle circostanze che hanno reso
necessaria la modifica. 8.
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto. 9.
Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice
NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet del nuovo o dei
nuovi operatori economici. 10.
Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea. 11.
Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di
vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di
procedure di ricorso o, se del caso, denominazione, indirizzo, numero di
telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il
quale si possono richiedere tali informazioni. ALLEGATO XVII
SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 84 Codice CPV || Descrizione 79611000-0 e da 85000000-2 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2) || Servizi sanitari e sociali 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) || Servizi amministrativi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura 75300000-9 || Servizi di assicurazione sociale obbligatoria 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 || Servizi di prestazioni sociali 98000000-3 || Altri servizi pubblici, sociali e personali 98120000-0 || Servizi forniti da associazioni sindacali 98131000-0 || Servizi religiosi ALLEGATO XVIII
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi
specifici
(di cui all'articolo 85) Parte A. Bando o avviso di gara 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del
caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantità o
valori coinvolti e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura. 4.
Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei
servizi. 5.
Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a
laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti. 6.
Principali condizioni da soddisfare da parte degli
operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso,
l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate. 7.
Scadenze per contattare l'ente aggiudicatore, in
vista della partecipazione. 8.
Altre eventuali informazioni. Parte B. Avviso di aggiudicazione 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Indicazione succinta del tipo e della quantità dei
servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto. 4.
Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. 5.
Numero di offerte ricevute. 6.
Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i. 7.
Altre eventuali informazioni. ALLEGATO XIX
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
(di cui all'articolo 89, paragrafo 1) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Descrizione del progetto (numero/numeri di
riferimento alla nomenclatura). 4.
Tipo di concorso: aperto o ristretto. 5.
Nel caso dei concorsi aperti: data limite di
ricezione dei progetti. 6.
Nel caso di concorsi ristretti: (a)
numero di partecipanti auspicato, o margini di
variazione accettati; (b)
eventualmente, nomi dei partecipanti già
selezionati; (c)
criteri di selezione dei partecipanti; (d)
termine ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione. 7.
Eventualmente, indicare se la partecipazione è
riservata a una particolare professione. 8.
Criteri che verranno applicati alla valutazione dei
progetti. 9.
Eventualmente, nomi dei membri della giuria
selezionati. 10.
Indicare se la decisione della giuria sia
vincolante per l'ente aggiudicatore. 11.
Eventualmente, numero e valore dei premi. 12.
Eventualmente, indicare gli importi pagabili a
tutti i partecipanti. 13.
Indicare se gli autori dei progetti premiati
abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari. 14.
Denominazione ed indirizzo dell'organo competente
per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto
al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione,
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio
presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta. 15.
Data d'invio del presente avviso. 16.
Altre informazioni pertinenti. ALLEGATO XX
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI
DI PROGETTAZIONE
(di cui all'articolo 89, paragrafo 1) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Principale attività esercitata. 3.
Descrizione del progetto (numero/numeri di
riferimento alla nomenclatura). 4.
Numero totale dei partecipanti. 5.
Numero dei partecipanti esteri. 6.
Vincitore/i del concorso. 7.
Eventualmente, premio o premi. 8.
Altre informazioni. 9.
Riferimento all'avviso di concorso. 10.
Denominazione ed indirizzo dell'organo competente
per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni
quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico
del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta. 11.
Data d'invio del presente avviso. ALLEGATO XXI
TAVOLA DI CONCORDANZA[56] Presente direttiva || Direttiva 2004/17/CE || Art. 1 || — || Nuovo Art. 2, prima frase || Art. 1, par. 1 || = Art. 2, punto 1 || Art. 2, par. 1, lettera a), primo comma || = Art. 2, punti 2 e 3 || — || Nuovo Art. 2, punto 4, lettera a), prima frase || Art. 2, par. 1, lettera a), secondo comma, primo trattino || = Art. 2, punto 4, lettera a), seconda frase || — || Nuovo Art. 2, punto 4, lettera b) || Art. 2, par. 1, lettera a), secondo comma, secondo trattino || = Art. 2, punto 4, lettera c) || Art. 2, par. 1, lettera a), secondo comma, terzo trattino || = Art. 2, punto 5 || Art. 2, par. 1, lettera b), primo comma || = Art. 2, punto 6 || Art. 2, par. 3 || Adattato Art. 2, punto 7 || Art. 1, par. 2, lettera a) || Adattato Art. 2, punto 8 || Art. 1, par. 2, lettera b), prima frase || Adattato Art. 2, punto 9 || Art. 1, par. 2, lettera b), seconda frase || = Art. 2, punto 10 || Art. 1, par. 2, lettera c) || Adattato Art. 2, punto 11 || Art. 1, par. 2, lettera d), primo comma || Modificato Art. 2, punto 12 || Art. 1, par. 7, primo e secondo comma || Adattato Art. 2, punto 13 || Art. 1, par. 7, terzo comma || = Art. 2, punto 14 || Art. 1, par. 7, terzo comma || Modificato Art. 2, punto 15 || Art. 34, par. 1 || Modificato Art. 2, punto 16 || Art. 1, par. 8 || Modificato Art. 2, punto 17 || || Nuovo Art. 2, punto 18 || Art. 1, par. 8 || Modificato Art. 2, punto 19 || || Nuovo Art. 2, punto 20 || Art. 1, par. 11 || = Art. 2, punto 21 || Art. 1, par. 12 || = Art. 2, punto 22 || || Nuovo Art. 2, punto 23 || Art. 1, par. 10 || = Art. 3, par. 1, primo comma || || Nuovo Art. 3, par. 1, secondo comma || Art. 1, par. 2, lettera d), secondo e terzo comma || Modificato Art. 3, par. 1, terzo comma || || Nuovo Art. 3, par. 2 || Art. 9, par. 1 || = Art. 3, par. 3 || Art. 9, par. 2 || = Art. 3, par. 4 || Art. 9, par. 3 || Modificato Art. 4, par. 1 || Art. 2, par. 1, lettera b) secondo comma || = Art. 4, par. 2, primo comma || Art. 2, par. 3; Considerando 25 || Adattato Art. 4, par. 2, secondo comma || || Nuovo Art. 4, par. 3 || Art. 2, par. 2 || = Art. 4, par. 4 || || Nuovo Art. 5 || Art. 3, parr. 1 e 2 || = Art. 6, par. 1 || Art. 3, par. 3 || Adattato Art. 6, par. 2 || Art. 3, par. 4 || = Art. 7 || Art. 4 || = Art. 8 || Art. 5, par. 1 || = || Art. 5, par. 2 || Soppresso Art. 9 || Art. 7, lettera b) || = Art. 10, par. 1 || Art. 6, par. 1 || = Art. 10, par. 2, lettera a) || Art. 6, par. 2, lettera a) || = Art. 10, par. 2, lettera b) || Art. 6, par. 2, lettera b) || Modificato Art. 10, par. 2, lettera c) || Art. 6, par. 2, lettera c) || Adattato Art. 11, lettera a) || Art. 7, lettera a) || Modificato Art. 11, lettera b) || Art. 7, lettera a) || = || Art. 8 || Soppresso || Allegati da I a X || Soppressi Art. 12 || Artt. 16 e 61 || Modificato Art. 13, par. 1 || Art. 17, par. 1; Art. 17, par. 8 || Modificato Art. 13, par. 2 || Art. 17, par. 2; Art. 17, par. 8 || Modificato Art. 13, par. 3 || || Nuovo Art. 13, par. 4 || Art. 17, par. 3 || = Art. 13, par. 5 || || Nuovo Art. 13, par. 6 || Art. 17, parr. 4 e 5 || Adattato Art. 13, par. 7 || Art. 17, par. 6, lettera a), primo e secondo comma || = Art. 13, par. 8 || Art. 17, par. 6, lettera b), primo e secondo comma || = Art. 13, par. 9 || Art. 17, par. 6, lettera a), terzo comma, e par. 6, lettera b), terzo comma || Adattato Art. 13, par. 10 || Art. 17, par. 7 || = Art. 13, par. 11 || Art. 17, par. 9 || = Art. 13, par. 12 || Art. 17, par. 10 || = Art. 13, par. 13 || Art. 17, par. 11 || = Art. 14 || Art. 69 || Adattato Art. 15, par. 1 || Art. 19, par. 1 || = Art. 15, par. 2 || Art. 19, par. 1 || Modificato Art. 16, par. 1 || Art. 20, par. 1; Art. 62, punto 1 || Adattato Art. 16, par. 2 || Art. 20, par. 2 || Modificato Art. 17, par. 1 || Art. 22 bis || Adattato Art. 17, par. 2 || Art. 21; Art. 62, punto 1 || Modificato Art. 18 || Art. 22; Art. 62, punto 1 || Modificato Art. 19, lettere a) e b) || Art. 24, lettere a) e b) || = Art. 19, lettera c) || Art. 24, lettera c) || Modificato Art. 19, lettera d) || Art. 24, lettera d) || = Art. 19, lettera e) || || Nuovo Art. 19, lettera f) e secondo comma || || Nuovo Art. 20 || Art. 26 || Adattato Art. 21 || || Nuovo Art. 22, par. 1 || Art. 23, par. 1 || Adattato Art. 22, par. 2 || Art. 23, par. 1 || Adattato Art. 22, par. 3 || Art. 23, par. 2 || Adattato Art. 22, par. 4 || Art. 23, par. 3, lettere da a) a c) || Adattato Art. 22, par. 5 || Art. 23, par. 3, secondo e terzo comma || Adattato Art. 23 || Art. 23, par. 4 || Adattato Art. 24 || Art. 23, par. 5 || Modificato Art. 25, par. 1 || Art. 24, lettera e) || Modificato Art. 25, par. 2 || || Nuovo Art. 26, parr. 1 e 2 || Art. 27 || Modificato Art. 26, par. 3 || || Nuovo Art. 27, par. 1, prima frase || Art. 30, par. 1; Art. 62, punto 2 || Adattato Art. 27, par. 1, seconda frase || || Nuovo Art. 27, par. 2, primo comma || Art. 30, par. 2 || = Art. 27, par. 2, secondo comma || || Nuovo Art. 27, par. 3 || Art. 30, par. 3 || = Art. 28, par. 1 || Art. 30, par. 4, primo comma, e par. 5, primo e secondo comma || Modificato Art. 28, par. 2 || Art. 30, par. 4, secondo comma, e par. 5, quarto comma; Art. 62, punto 2 || Adattato || Art. 30, par. 4, terzo comma || Soppresso Art. 28, par. 3, primo e secondo comma || Art. 30, par. 6, primo comma || Modificato Art. 28, par. 3, terzo comma || || Nuovo Art. 28, par. 3, quarto comma || Art. 30, par. 6, primo comma, seconda frase || Modificato Art. 28, par. 4 || Art. 30, par. 6, secondo comma || = Art. 28, par. 5 || Art. 30, par. 6, quarto comma || Modificato Art. 29 || Art. 10 || Modificato Art. 30, par. 1 || Art. 11, par. 1 || Adattato Art. 30, par. 2 || Art. 11, par. 2 || Modificato Art. 31 || Art. 28 || Adattato Art. 32 || Art. 13 || Modificato Art. 33, par. 1 || Art. 48, par. 1; Art. 64, par. 1 || Modificato Art. 33, par. 2 || Art. 48, parr. 2 e 3; Art. 64, parr. 1 e 2 || Adattato Art. 33, par. 3, primo comma || Art. 48, par. 4; Art. 64, par. 1 || Modificato Art. 33, par. 3, secondo comma || Art. 70, par. 2, lettera f) || = Art. 33, par. 3, terzo comma || || Nuovo Art. 33, par. 4 || || Nuovo Art. 33, par. 5 || Art. 48, par. 5; Art. 64, par. 3 || Modificato Art. 33, par. 6 || Art. 48, par. 6 || Adattato Art. 33, par. 7 || || Nuovo Art. 34 || || Nuovo Art. 35, par. 1 || Art. 1, par. 13 || Modificato Art. 35, par. 2 || Art. 70, par. 2, lettere c) e d) || Adattato Art. 36 || || Nuovo Art. 37 || || Nuovo Art. 38, par. 1 || Art. 12 || Modificato Art. 38, par. 2 || || Nuovo Art. 39, par. 1 || Art. 40, parr. 1 e 2 || Modificato Art. 39, par. 2 || Art. 42 || = Art. 39, par. 3 || || Nuovo Art. 40, par. 1 || Art. 1, par. 9, lettera a); Art. 45, par. 2 || Modificato Art. 40, par. 2 || Art. 45, par. 4 || Modificato Art. 40, par. 3 || || Nuovo Art. 40, par. 4 || || Nuovo Art. 41 || Art. 1, par. 9, lettera b); Art. 45, par. 3 || Modificato Art. 42 || Art. 1, par. 9, lettera c); Art. 45, par. 3 || Modificato Art. 43 || || Nuovo Art. 44, lettera a) || Art. 40, par. 3, lettera a) || = Art. 44, lettera b) || Art. 40, par. 3, lettera b) || = Art. 44, lettera c) || Art. 40, par. 3, lettera c) || Modificato Art. 44, lettera d) || Art. 40, par. 3, lettera c) || Modificato Art. 44, lettera e) || Art. 40, par. 3, lettera d) || Modificato Art. 44, lettera f) || Art. 40, par. 3, lettera e) || = Art. 44, lettera g) || Art. 40, par. 3, lettera g) || Modificato Art. 44, lettera h) || Art. 40, par. 3, lettera h) || Modificato Art. 44, lettera i) || Art. 40, par. 3, lettera j) || = Art. 44, lettera j) || Art. 40, par. 3, lettera k) || Adattato Art. 44, lettera k) || Art. 40, par. 3, lettera l) || Adattato Art. 44, secondo e terzo comma || || Nuovo Art. 44, quarto comma || Art. 40, par 3, lettera g) in fine || Adattato Art. 45, par. 1, primo e secondo comma || Art. 14, par. 1; Art. 1, par. 4 || Adattato Art. 45, par. 1, terzo comma || || Nuovo Art. 45, parr. da 2 a 5 || Art. 14, parr. 2-4; Art. 40, par. 3, lettera i) || Modificato Art. 46, par. 1 || Art. 1, par. 5; Art. 15, par. 1 || Modificato Art. 46, par. 2 || Art. 15, par. 2 || Modificato Art. 46, par. 3 || Art. 15, par. 3 || Adattato Art. 46, par. 4 || Art. 15, par. 4 || Modificato Art. 46, par. 5 || Art. 15, par. 6 || Modificato Art. 46, par. 6 || || Nuovo Art. 46, par. 7 || Art. 15, par. 7, terzo comma || = Art. 47, par. 1 || Art. 1, par. 6; Art. 56, par. 1 || Modificato Art. 47, par. 2, primo comma || Art. 56, par. 2, primo comma || = Art. 47, par. 2, secondo comma || Art. 56, par. 2, secondo comma || Adattato Art. 47, par. 3 || Art. 56, par. 2, terzo comma || Adattato Art. 47, par. 4 || Art. 56, par. 3 || Adattato Art. 47, par. 5 || Art. 56, par. 4 || Adattato Art. 47, par. 6 || Art. 56, par. 5 || Adattato Art. 47, par. 7 || Art. 56, par. 6 || = Art. 47, par. 8 || Art. 56, par. 7 || Adattato Art. 47, par. 9 || Art. 56, par. 8, primo comma || = Art. 48 || || Nuovo Art. 49, par. 1 || Art. 29, par. 1 || Modificato Art. 49, par. 2 || || Nuovo Art. 49, par. 3 || Art. 29, par. 2 || Modificato Art. 49, par. 4 || || Nuovo Art. 49, par. 5 || Art. 29, par. 2 || Modificato Art. 49, par. 6 || || Nuovo Art. 50 || || Nuovo Art. 51 || || Nuovo Art. 52 || || Nuovo Art. 53, par. 1 || Considerando 15 || Modificato Art. 53, par. 2 || || Nuovo Art. 54, par. 1 || Art. 34, par. 1 || Modificato Art. 54, par. 2 || Art. 34, par. 2 || Adattato Art. 54, par. 3 || Art. 34, par. 3 || Adattato Art. 54, par. 4 || Art. 34, par. 8 || = Art. 54, par. 5 || Art. 34, par. 4 || Adattato Art. 54, par. 6 || Art. 34, par. 5 || Modificato Art. 55, par. 1 || Art. 34, par. 6 || Modificato Art. 55, par. 2 || Art. 34, par. 6 || Adattato Art. 56, par. 1 || Art. 34, parr. 4, 5, 6 e 7 || Modificato Art. 56, par. 2 || Art. 34, parr. 4, 5 e 6 || Modificato Art. 56, par. 3 || Art. 34, par. 7 || Adattato Art. 56, par. 4 || || Nuovo Art. 57 || Art. 35 || Modificato Art. 58, par. 1 || Art. 36, par. 1 || Modificato Art. 58, par. 2 || Art. 36, par. 2 || Adattato Art. 59 || || Nuovo Art. 60, par. 1 || Art. 45, par. 1 || Adattato Art. 60, par. 2 || Art. 45, par. 9 || Modificato || Art. 45, par. 10 || Soppresso Art. 61, par. 1 || Art. 41, parr. 1 e 2 || Adattato Art. 61, par. 2 || Art. 42, par. 3; Art. 44, par. 1 || Adattato Art. 62 || Art. 41, par. 3 || Adattato Art. 63 || Art. 42, par. 1, lettera c); Art. 44, par. 1 || Adattato Art. 64, par. 1 || Art. 43, par. 1, primo comma; Art. 44, par. 1 || Adattato Art. 64, par. 2 || Art. 43, par. 1, secondo e terzo comma || Modificato Art. 64, par. 3 || Art. 43, parr.2 e 3 || Modificato Art. 64, par. 4 || Art. 43, par. 5 || Adattato Art. 65, par. 1 || Art. 44, par. 1; Art. 70, par. 1, lettera b) || Modificato Art. 65, par. 2 || Art. 44, parr. 2, 3 e par. 4, secondo comma || Modificato Art. 65, par. 3 || Art. 44, par. 4, primo comma || Adattato Art. 65, par. 4 || || Nuovo Art. 65, par. 5 || Art. 44, parr. 6 e 7 || Modificato Art. 65, par. 6 || Art. 44, par. 8 || Modificato Art. 66, par. 1 || Art. 44, par. 5, primo comma || Modificato Art. 66, parr. 2 e 3 || Art. 44, par. 5, secondo e terzo comma || Adattato Art. 67, par. 1 || Art. 45, par. 6 || Modificato Art. 67, par. 2 || Art. 46, par. 2 || Modificato Art. 68, par. 1 || Art. 47, par. 1, prima frase || Adattato Art. 68, par. 2 || Art. 47, par. 1, seconda frase || Adattato Art. 69, par. 1 || Art. 49, par. 1 || Adattato Art. 69, par. 2 || Art. 49, par. 2, primo e secondo comma || Adattato Art. 69, par. 3 || Art. 49, par. 2, terzo comma || = Art. 69, parr. 4, 5 e 6 || Art. 49, parr. 3, 4 e 5 || = Art. 70, par. 1 || Art. 51, par. 1 || Adattato Art. 70, par. 2 || Art. 51, par. 2 || = Art. 70, par. 3 || Art. 52, par. 1 || = Art. 70, par. 4 || Art. 51, par. 3 || Adattato Art. 70, par. 5 || || Nuovo Art. 70, par. 6 || || Nuovo Art. 70, par. 7 || || Nuovo Art. 71, par. 1 || Art. 53, par. 1 || = Art. 71, par. 2 || Art. 53, par. 2 || Adattato Art. 71, par. 3 || Art. 53, par. 6 || = Art. 71, par. 4 || Art. 53, par. 7 || = Art. 71, par. 5 || Art. 53, par. 9 || Adattato Art. 71, par. 6 || || Nuovo Art. 72, par. 1 || Art. 54, parr. 1 e 2 || Adattato Art. 72, par. 2 || Art. 54, par. 3 || Adattato Art. 73, par. 1 || Art. 53, parr. 4 e 5 || Modificato Art. 73, par. 2 || Art. 54, parr. 5 e 6 || Modificato Art. 73, par. 3 || || Nuovo Art. 74, par. 1 || Art. 53, par. 3; Art. 54, par. 4 || Adattato Art. 74, par. 2 || || Nuovo Art. 74, par. 3 || Art. 53, par. 3; Art. 54, par. 4 || Modificato Art. 75, par. 1 || Art. 52, par. 2 || Modificato Art. 75, par. 2 || Art. 52, par. 3 || Modificato Art. 75, par. 3 || || Nuovo Art. 76, par. 1 || Art. 55, par. 1 || Modificato Art. 76, par. 2 || Art. 55, par. 1, lettera a) || Modificato Art. 76, par. 3 || || Nuovo Art. 76, par. 4 || Considerando 1; Considerando 55, par. 3 || Modificato Art. 76, par. 5 || || Modificato Art. 77 || || Nuovo Art. 78 || || Nuovo Art. 79, par. 1 || Art. 57, par. 1 || Modificato Art. 79, par. 2 || Art. 57, par. 1 || Adattato Art. 79, par. 3, lettera a) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera a) || = Art. 79, par. 3, lettera b) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera b) || = Art. 79, par. 3, lettera c) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera c) || = Art. 79, par. 3, lettera d) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera d) || Modificato Art. 79, par. 3, lettera e) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera e) || = Art. 79, par. 4, primo e secondo comma || Art. 57, par. 2 || Modificato Art. 79, par. 4, terzo comma || || Nuovo Art. 79, par. 5 || Art. 57, par. 3 || Adattato Art. 79, par. 6 || || Nuovo || Art. 58; Art. 59 || Soppressi Art. 80 || Art. 38 || Modificato Art. 81, par. 1 || Art. 37, prima frase || = Art. 81, par. 2 || || Nuovo Art. 81, par. 3 || Art. 37, seconda frase || Adattato Art. 82, parr. da 1 a 5 e par. 7 || || Nuovo Art. 82, par. 6 || Art. 40, par. 3, lettera f) || Modificato Art. 83 || || Nuovo Art. 84 || || Nuovo Art. 85 || || Nuovo Art. 86 || || Nuovo Art. 87 || Art. 60 || = Art. 88 || Art. 61 || Adattato Art. 89, par. 1 || Art. 63, par. 1, primo comma || Adattato Art. 89, par. 2, primo e secondo comma || Art. 63, par.1, primo comma, secondo comma, prima frase || Adattato Art. 89, par. 2, terzo comma || Art. 63, par. 1, secondo comma, seconda frase || Modificato Art. 89, par. 3 || Art. 63, par. 2 || Adattato Art. 90 || Art. 65 || = Art. 91 || Art. 66 || = Art. 92 || Art. 72, primo comma || Adattato Art. 93, par. 1 || Art. 72, secondo comma || Modificato Art. 93, parr. da 2 a 8 || || Nuovo Art. 94 || Art. 50 || Modificato Art. 95, parr. da 1 a 3 || Art. 67 || Modificato Art. 95, par. 4 || || Nuovo Art. 95, par. 5 || Art. 70, par. 1, lettera c) || Adattato Art. 95, par. 6 || Art. 67, par. 3 || Modificato Art. 96 || || Nuovo Art. 97 || || Nuovo Art. 98 || Art. 68, parr. 3 e 4 || Modificato Art. 99 || Art. 68, par. 5 || Modificato Art. 100, par. 1 || Art. 68, par. 1 || Adattato Art. 100, par. 2 || Art. 68, par. 3 || Adattato Art. 101, par. 1 || Art. 71, par. 1 || Adattato Art. 101, par. 2 || Art. 71, par. 2 || = Art. 102 || Art. 73 || Adattato Art. 103 || || Nuovo Artt. 104 e 105 || Art. 74; Art. 75 || = || Allegati da I a X || Soppressi Allegato I (ad eccezione della prima frase || Allegato XII (ad eccezione della nota a piè di pagina 1) || = Prima frase dell'Allegato I || Nota a piè di pagina 1 dell'Allegato XII || Modificata Allegato II || || Nuovo Allegato III, lettere A, B, C, E, F, G, H, I e J || Allegato XI || Adattato Allegato III, lettera D || || Nuovo Allegato IV, lettere da a) a g) || Allegato XXIV, lettere da b) a h) || = Allegato IV, lettera h) || || Nuovo Allegato V || || Nuovo Allegato VI || Allegato XV || Modificato Allegato VII || Art. 56, par. 3, lettere da a) a f) || = Allegato VIII (ad eccezione del punto 4) || Allegato XXI || Adattato Allegato VIII, punto 4 || Allegato XXI || Modificato Allegato IX || Allegato XX || Modificato Allegato X || Allegato XIV || Modificato Allegato XI || Allegato XIII || Modificato Allegato XII || Allegato XVI || Modificato Allegato XIII, par. 1 || Art. 47, par. 4 || Adattato Allegato XIII, par. 2 || Art. 47, par. 5 || Adattato Allegato XIV || Allegato XXIII || Modificato Allegato XV || || Nuovo Allegato XVI || Allegato XVI || Modificato Allegato XVII || Allegato XVII || Modificato Allegato XVIII || || Nuovo Allegato XIX || Allegato XVIII || Modificato Allegato XX || Allegato XIX || Modificato Allegato XXI || Allegato XXVI || Modificato || Allegato XXII || Soppresso || Allegato XXV || Soppresso [1] Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
e servizi postali, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. [2] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [3] Direttiva 2009/81/CE, del 13 luglio 2009 relativa al
coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli
enti aggiudicatori nei settori della difesa e della sicurezza, e recante
modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, GU L 216 del 20.8.2009,
pag. 76. [4] Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni, GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14. [5] COM(2011) 15. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:IT:PDF. [6] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_document_en.pdf [7] http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_en.htm [8] Decisione di esecuzione 2011/481/UE della Commissione,
del 28 luglio 2011, che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e
di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Danimarca, ad esclusione
della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali, GU L 197 del 29.7.2011, pag. 20; decisione
di esecuzione 2011/372/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che
esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di
giacimenti petroliferi in Italia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali, GU L 166 del 25.6.2011, pag. 28; decisione 2010/192/UE
della Commissione, del 29 marzo 2010, che esonera la prospezione e lo
sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas in Inghilterra, Scozia e
Galles dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali , GU L 84 del 31.3.2010, pag. 52; decisione 2009/546/CE della
Commissione, dell'8 luglio 2009, che esonera la prospezione e lo sfruttamento
di giacimenti petroliferi o di gas nei Paesi Bassi dall'applicazione della
direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali , GU L 181 del 14.7.2009,
pag. 53. [9] Cfr. in particolare la decisione 2004/284/CE della
Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile
con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) e
decisioni successive, tra cui la decisione della Commissione, del 3 maggio 2007
(Caso n. COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO), che dichiara una
concentrazione compatibile con il mercato comune conformemente al regolamento
(CE) n. 139/2004 del Consiglio. [10] Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, GU L 79
del 29.3.1996, pag. 30. [11] Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea
SEC(2008) 2193. [12] GU C [13] GU C [14] GU C [15] SEC(2011) 853 definitivo del 27.6.2011. [16] COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010. [17] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. [18] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [19] Cfr. pag. [ ] della Gazzetta ufficiale. [20] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1. [21] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. [22] GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. [23] GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3. [24] GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1. [25] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1. [26] SPC/2010/10/8 definitivo del 6.10.2010. [27] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94. [28] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55. [29] GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1. [30] GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5. [31] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1. [32] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. [33] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. [34] GU L 124 del 8.6.1971, pag. 1. [35] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [36] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [37] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. [38] GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76. [39] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [40] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). [41] Decisione della Commissione, del 13 maggio 1993, che
definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree
geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas
naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla
Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati, GU L 129
del 27.5.1993, pag. 25. [42] Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU
L 13 del 19.1.2000, pag. 12). [43] GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36. [44] GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66. [45] GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1. [46] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19. [47] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14. [48] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. [49] GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1. [50] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [51] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. [52] GU L […]. [53] GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. [54] GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. [55] Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni
non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro
pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile. [56] La menzione "adattato" indica una nuova formulazione del
testo che non modifica il contenuto del testo della direttiva abrogata. Le
modifiche del contenuto delle disposizioni della direttiva abrogata sono
evidenziate dalla menzione "modificato".