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Document 52011PC0876
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
/* COM/2011/0876 final - 2011/0429 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque /* COM/2011/0876 final - 2011/0429 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta della Commissione
riguarda la revisione dell’elenco delle sostanze prioritarie in materia di
acque, ossia le sostanze chimiche individuate tra quelle che presentano un
rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente
acquatico a livello di UE ed elencate nell’allegato X della direttiva quadro
sulle acque (direttiva 2000/60/CE)[1].
L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro sulle acque prescrive alla
Commissione l’obbligo di riesaminare l’elenco delle sostanze prioritarie almeno
ogni quattro anni; l’articolo 8 della direttiva sugli standard di qualità
ambientale (direttiva 2008/105/CE)[2],
che fissa gli standard di qualità ambientale[3]
per le sostanze prioritarie, prevede che la Commissione riferisca il risultato
del suo primo riesame al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2011.
Nell’ambito del riesame, la Commissione deve considerare, fra l’altro, le
sostanze indicate nell’allegato III della medesima direttiva per la loro
eventuale inclusione nell’elenco. Si richiede inoltre di proporre, se del caso,
nuove sostanze prioritarie, di fissare all’occorrenza standard di qualità
ambientale per le acque di superficie, i sedimenti o il biota[4], e di riesaminare gli standard di qualità
ambientale e lo stato delle sostanze prioritarie esistenti. ·
Contesto generale La direttiva quadro sulle acque riconosce il
fatto che l’ambiente acquatico è sottoposto a notevoli pressioni, dovute tra
l’altro all’inquinamento chimico, e rileva la necessità di una gestione sostenibile
delle acque. Tra i suoi obiettivi ambientali si annoverano il raggiungimento di
un buono stato chimico ed ecologico per i corpi idrici sotterranei e di
superficie e la prevenzione del deterioramento dello stato delle acque. La
direttiva è attuata a livello di bacini idrografici. Gli Stati membri erano
tenuti ad adottare entro il 2009 un piano di gestione dei bacini idrografici
basato, tra le altre cose, su un’analisi delle pressioni e degli impatti nonché
sui risultati del monitoraggio, oltre che un programma di misure per ciascun
bacino idrografico. Per raggiungere un buono stato chimico i corpi
idrici devono soddisfare gli standard di qualità ambientale (SQA) fissati per
le sostanze prioritarie e per gli altri 8 inquinanti che già erano stati
regolamentati a livello UE. Le attuali 33 sostanze prioritarie comprendono un
gruppo di sostanze industriali, prodotti fitosanitari e metalli/composti
metallici. Alcune sostanze prioritarie sono classificate come sostanze
pericolose prioritarie a causa della loro persistenza, bioaccumulo e/o
tossicità o perché danno adito a preoccupazioni analoghe, criteri questi che
rispecchiano i criteri previsti per le sostanze estremamente problematiche ai sensi
del regolamento REACH[5].
Gli Stati membri sono tenuti a controllare le sostanze prioritarie presenti nei
corpi idrici superficiali e a segnalare i superamenti degli SQA. La direttiva
quadro sulle acque prevede l’adozione di misure per il controllo degli
scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e di sostanze
pericolose prioritarie nell’ambiente acquatico: la graduale riduzione nel caso
delle sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione nel caso
delle sostanze pericolose prioritarie. L’obiettivo di un buono stato ecologico
prevede che, per le sostanze chimiche identificate come sostanze che destano
preoccupazione a livello locale/di bacino idrico/nazionale ma non come sostanze
prioritarie a livello di Unione europea, siano fissati standard nazionali.
Tali sostanze chimiche sono denominate sostanze inquinanti specifiche dei
bacini idrografici. I lavori tecnici nell’ambito del riesame
dell’elenco delle sostanze prioritarie sono iniziati nel 2007 con un esercizio
di definizione delle priorità allo scopo di individuare eventuali nuove
sostanze prioritarie; sono seguite alcune procedure per la fissazione di SQA
per tali nuove sostanze e per il riesame degli SQA per le sostanze prioritarie
esistenti, oltre che del loro stato. I piani di gestione dei bacini idrografici
e i programmi di misure aggiornati nel 2015 terranno conto delle nuove sostanze
proposte e dei suggerimenti di modifica formulati per le sostanze esistenti. Nel corso del riesame dell’elenco delle
sostanze prioritarie sono stati individuati miglioramenti nel funzionamento
della direttiva sugli standard di qualità ambientale ed è stato ideato un
meccanismo per migliorare la rilevazione di nuove sostanze prioritarie nei
futuri riesami. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta –
Direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. –
Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel
settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio. –
Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31
luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e
il monitoraggio dello stato delle acque. ·
Coerenza con altre politiche Il sesto programma di azione in materia di
ambiente individua tra le azioni principali una serie di misure per le
sostanze prioritarie (cfr. articolo 7, paragrafo 2, lettera e), della
decisione 1600/2002/CE[6]).
La proposta è coerente con le politiche corrispondenti e con la legislazione
principale, tra cui: –
Politica in materia di sostanze chimiche:
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche –
Politica in materia di prodotti fitosanitari:
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e la direttiva
2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
dei pesticidi –
Politica in materia di biocidi: direttiva 98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa
all’immissione sul mercato dei biocidi –
Politica in ambito farmaceutico: direttiva
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano –
Politica in materia di emissioni industriali:
direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio
2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
relativa alle emissioni industriali –
Politica in materia di rifiuti: direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa
ai rifiuti; direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8
giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione);
direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) –
Politica in materia di inquinanti organici
persistenti: regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti –
Politica in materia di protezione dell’ambiente
marino: direttiva 2008/56/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva
quadro sulla strategia per l’ambiente marino). 2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO ·
Consultazioni e ricorso al parere di esperti I lavori tecnici per il riesame, in particolare
la definizione di priorità e la fissazione di SQA, sono stati diretti dalla DG
ENV e dal Centro comune di ricerca e svolti nel periodo 2008-2010 da una serie
di esperti, tra cui membri del gruppo di lavoro E sugli aspetti chimici
nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle
acque[7], in
particolare due sottogruppi del gruppo di lavoro E, e consulenti INERIS (con
contributi dall’Ufficio internazionale per l’acqua (International Office for
Water, IOW). I membri del gruppo di lavoro E e dei due sottogruppi sono
esperti delle direzioni generali della Commissione (ENV, ENTR e SANCO), degli
Stati membri e delle organizzazioni interessate tra cui una serie di
associazioni europee dell’industria (AESGP, AISE, Business Europe, CEFIC, CEPI,
CONCAWE, COPA-COGECA, ECPA, EFPIA, EUCETSA, EUDA, EUREAU, EURELECTRIC, EUROFER,
EUROMETAUX, EUROMINES), delle ONG (EEB, Greenpeace, WWF) e delle organizzazioni
intergovernative (OSPAR). Il gruppo di lavoro E ha fornito contributi
significativi al riesame, prestando assistenza nella raccolta dei dati (tra cui
dati sul monitoraggio e sui pericoli), nel processo di definizione delle
priorità ai fini dell’identificazione di nuove sostanze, nell’aggiornamento del
documento tecnico di orientamento sulla fissazione degli SQA e nella
conseguente definizione di tali standard. Ha inoltre partecipato al riesame
delle sostanze prioritarie e degli SQA attuali. I due sottogruppi del gruppo di
lavoro E che hanno svolto la maggior parte delle attività erano il gruppo di
esperti sul documento di orientamento tecnico per gli standard di qualità
ambientale (EG-EQS) e il sottogruppo sul riesame delle sostanze prioritarie
(SG-R), entrambi copresieduti da esperti del Centro comune di ricerca e del
Regno Unito. Le associazioni industriali partecipanti al gruppo di lavoro E
hanno coinvolto le loro principali società affiliate, generalmente
rappresentate da esperti tecnici, nelle discussioni dei sottogruppi,
soprattutto nelle fasi conclusive della procedura di selezione e al momento
della fissazione degli SQA. Il progetto di SQA è stato trasmesso per
parere al comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA)[8]. Nel suo parere sul fascicolo riguardante gli SQA per il nichel, il
CSRSA ha rilevato che un'analisi approfondita, compresa l'analisi statistica
indipendente, di alcuni dati relativi a fasi superiori potrebbe influenzare gli
SQA definitivi. Sebbene da allora si sia cercato di orientarsi in tale
direzione, le differenze di opinione tra i vari esperti hanno indotto a fissare
lo standard di qualità ambientale AA (acque interne) per il nichel a 4 anziché
a 2 μg/l nel progetto di proposta, in attesa dell’esito di ulteriori
consultazioni con il CSRSA in merito alle conclusioni dell’analisi. ·
Valutazione dell’impatto Nel 2010, in coincidenza con le ultime fasi
dei lavori tecnici, sono iniziate le attività di valutazione dell’impatto, con
l’avvio di uno studio affidato al consulente Entec[9]. Il consulente ha predisposto una serie di
relazioni sugli impatti delle sostanze, tenendo conto delle conclusioni dei
lavori tecnici[10],
relazioni che sono successivamente servite per la stesura di buona parte della
relazione sulla valutazione d’impatto annessa alla presente proposta. Un gruppo direttivo sulla valutazione
d’impatto ha partecipato alla preparazione della valutazione d’impatto, con la
collaborazione dei seguenti servizi della Commissione: il segretariato generale
(SG), le direzioni generali AGRI, ENTR, MARE, REGIO, RTD e SANCO e il Centro
comune di ricerca. Per l’elaborazione della relazione sulla
valutazione d’impatto sono state condotte consultazioni con il gruppo di lavoro
E e con altre parti interessate non rappresentate nel gruppo. Il comitato per la valutazione d’impatto ha
discusso la relazione sulla valutazione d’impatto nella sua riunione del 22
giugno 2011. Le osservazioni formulate sono state inserite nella relazione
sulla valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Base giuridica La base giuridica della proposta è l’articolo
192, paragrafo 1, del trattato. ·
Principio di sussidiarietà e di proporzionalità L’inquinamento idrico è una questione di
importante interesse transfrontaliero. Il 60% del territorio dell’UE è
costituito da bacini idrografici condivisi. Per questo motivo, e poiché
nell’Unione europea vengono usate numerose sostanze inquinanti, risulta appropriato
fissare SQA armonizzati per tali sostanze a livello di UE, laddove emerga un
rischio significativo per l’ambiente acquatico o da esso originato. Oltre a una
protezione generale, si garantisce una maggiore parità di condizioni rispetto
al passato, quando soltanto pochi Stati membri fissavano uno standard di
qualità ambientale o tali standard nazionali erano estremamente diversi tra
loro. La presente proposta si limita a individuare
le sostanze prioritarie e a stabilire SQA a livello di UE. Non si propongono
misure aggiuntive a livello di UE, oltre a quelle già disponibili. Agli Stati
membri è lasciata la libertà di adottare misure di controllo dell’inquinamento
specifiche e supplementari, scegliendo le modalità più efficaci per raggiungere
gli obiettivi tenendo conto della situazione locale. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: una direttiva recante
modifica della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sugli standard di
qualità ambientale. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ·
Illustrazione dettagliata della proposta La proposta modifica la direttiva sugli
standard di qualità ambientale e la direttiva quadro sulle acque, quest'ultima
soltanto nella parte riservata all’allegato X. L’articolo 1 sostituisce l’allegato X della
direttiva quadro sulle acque con il testo formulato nell’allegato I della
presente direttiva. L’allegato X aggiornato comprende le nuove sostanze
prioritarie proposte e classifica due sostanze prioritarie come sostanze
pericolose prioritarie. L’allegato è semplificato grazie all’inserimento di
alcune delle informazioni che in precedenza figuravano nella tabella nelle note
a piè di pagina. L’articolo 2 della presente proposta modifica
le disposizioni della direttiva sugli standard di qualità ambientale di seguito
specificate. L’articolo 2 è modificato al fine di
introdurre una definizione del termine “matrice”, ossia il comparto ambientale
al quale si applicano gli SQA e in cui pertanto devono essere controllate le
concentrazioni di sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie, in
genere l’acqua, i sedimenti o il biota (i pesci, se non altrimenti
specificato). L’articolo 3 è modificato per uniformarlo alla
nuova struttura dell’allegato I, parte A, (in particolare con l’inclusione
di standard per il biota nell’allegato) e per aggiornare gli obblighi degli
Stati membri in relazione alla selezione della matrice per i controlli. Per
ciascuna sostanza è specificata, in base alle sue proprietà intrinseche, una
matrice per i controlli predefinita. Continua a essere garantita agli Stati
membri la flessibilità di scegliere una matrice alternativa, ma tale scelta è
condizionata al soddisfacimento dei criteri minimi di efficienza per i metodi
di analisi di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE della Commissione[11]. Inoltre, per semplificare la segnalazione,
gli obblighi di notifica fissati all’articolo 3 della direttiva sugli standard
di qualità ambientale si applicano per la comunicazione dei piani di gestione
dei bacini idrografici di cui all’articolo 15 della direttiva quadro sulle
acque. Infine, la competenza del comitato per modificare il punto 3
dell’allegato I, parte B, è conformata ai nuovi poteri delegati. L’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 5,
paragrafo 6, sono soppressi al fine di allineare l’atto alle nuove competenze
di esecuzione previste dal trattato. Tali competenze non sono adatte per
l’adozione di linee guida tecniche, dal momento che queste non sono documenti
giuridicamente vincolanti. L’articolo 8 è aggiornato. È inserito un nuovo articolo 8 bis che
stabilisce disposizioni specifiche per le sostanze che si comportano come
sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie. È inserito un nuovo articolo 8 ter volto
a istituire un elenco di controllo per la raccolta mirata di dati sul
monitoraggio, allo scopo di favorire future revisioni dell’elenco delle
sostanze prioritarie. L’articolo 9 è modificato per allineare il
nuovo regolamento (UE) n. 182/2011[12]
sulle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione e introduce un nuovo
articolo 10 sull’esercizio delle competenze delegate. La parte A dell’allegato I è sostituita
dall’allegato II della presente direttiva, che introduce le nuove sostanze
prioritarie proposte, modifica gli standard di qualità ambientale per alcune
sostanze prioritarie esistenti[13] e
introduce una colonna per gli standard riguardanti il biota. Quest’ultima
colonna contiene i tre standard relativi al biota che erano già stati fissati
dalla direttiva sugli standard di qualità ambientale, all’articolo 3, paragrafo
2, lettera a), oltre che gli standard relativi al biota per alcune altre
sostanze prioritarie esistenti e qualche nuova sostanza prioritaria.
L’elencazione degli standard per il biota nell’allegato I della direttiva sugli
standard di qualità ambientale semplifica la presentazione a vantaggio della
chiarezza. Il punto 2 dell’allegato I, parte B, della
direttiva sugli standard di qualità ambientale è modificato per inserire un
adeguato riferimento alle competenze di esecuzione di cui all’articolo 9. L’allegato II della direttiva sugli standard
di qualità ambientale è soppresso in quanto obsoleto. L’allegato III della direttiva sugli standard
di qualità ambientale, collegato all’attuale articolo 8, è cancellato in quanto
obsoleto. L’articolo 3 della presente proposta definisce
gli obblighi in materia di recepimento nella legislazione nazionale e di
notifica delle disposizioni nazionali alla Commissione. L’articolo 4 si riferisce all’entrata in
vigore. L’articolo 5 stabilisce che i destinatari
della presente direttiva sono gli Stati membri. 2011/0429 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2000/60/CE e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della
politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[14], visto il parere del Comitato delle regioni[15], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L’inquinamento chimico delle acque di superficie
rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la
tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l’accumulo negli
ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché una minaccia per
la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause
dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel
modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale. (2)
La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque[16]
tratteggia una strategia per combattere l’inquinamento idrico. Tale strategia
prevede l’individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che presentano un
rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente
acquatico a livello di Unione. La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione
di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque[17] elabora un primo elenco di 33 sostanze o
gruppi di sostanze prioritarie a livello di Unione europea che sono attualmente
inserite nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE. (3)
La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale
nel settore della politica delle acque[18]
definisce standard di qualità ambientale (SQA) per le 33 sostanze prioritarie
individuate nella decisione n. 2455/2001/CE e per altri 8 inquinanti che
erano già regolamentati a livello di Unione, in conformità con le disposizioni
e gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE. (4)
La Commissione ha condotto una revisione
dell’elenco delle sostanze prioritarie ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4,
della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 8 della direttiva 2008/105/CE ed è
giunta alla conclusione che è opportuno modificare l’elenco delle sostanze
prioritarie individuando nuove sostanze cui attribuire una priorità
d’intervento a livello di Unione, definendo per le stesse SQA, aggiornando gli
SQA per alcune sostanze esistenti in base alle nuove acquisizioni scientifiche
e fissando SQA relativi al biota per alcune sostanze prioritarie nuove ed
esistenti. (5)
Il riesame dell’elenco di sostanze prioritarie si è
avvalso del contributo delle ampie consultazioni condotte con esperti dei
servizi della Commissione, degli Stati membri, delle parti interessate e del
comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA). (6)
A partire dall’adozione della direttiva 2000/60/CE
sono stati adottati numerosi atti dell’Unione applicabili a singole sostanze
prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma
dell'articolo 16 della medesima direttiva. Inoltre, molti provvedimenti di
tutela ambientale ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative
dell’UE in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l’attuazione e la
revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli.
L’inserimento di una sostanza nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE
non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[19]. (7)
Da quando sono stati fissati SQA per le 33 sostanze
prioritarie inserite nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE, è stata
portata a termine una serie di valutazioni del rischio ai sensi del regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla
valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti[20], successivamente sostituito dal regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[21]. Al fine di assicurare un livello di
protezione adeguato e di aggiornare gli SQA in base alle recenti acquisizioni
scientifiche e tecniche sui rischi per l’ambiente acquatico o da esso
originati, è necessario rivedere gli SQA per alcune delle sostanze esistenti. (8)
Sono state individuate ulteriori sostanze che presentano
un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico a livello
dell'Unione, alle quali è stata data priorità sulla scorta degli approcci
specificati all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e che
devono essere inserite nell’elenco delle sostanze prioritarie. Nel fissare gli
SQA per queste sostanze si è tenuto conto delle informazioni scientifiche e
tecniche più recenti a disposizione. (9)
Per stabilire SQA per le sostanze pericolose
prioritarie sono generalmente necessari livelli di incertezza maggiori rispetto
alle sostanze prioritarie; in ogni caso, gli SQA rappresentano un punto di
riferimento per valutare la conformità con l’obiettivo del buono stato chimico
delle acque superficiali, così come definito all’articolo 2, punto 24, e all’articolo
4, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2000/60/CE.
Tuttavia, se si desidera garantire un livello di protezione adeguato per
l’ambiente e la salute umana, l’obiettivo ultimo per le sostanze pericolose
prioritarie è l’arresto o l’eliminazione graduale delle emissioni, degli
scarichi e delle perdite di tali sostanze, così come stabilito all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE. (10)
Negli ultimi anni il sapere scientifico sul destino
e sugli effetti degli inquinanti nelle acque ha subito una profonda evoluzione.
Sono disponibili maggiori informazioni sul comparto dell’ambiente acquatico
(acqua, sedimenti o biota, di seguito “la matrice”) in cui è probabile che si
trovi una sostanza, e quindi dove si hanno maggiori probabilità di poterne
misurare la concentrazione. Alcune sostanze estremamente idrofobe si accumulano
nel biota e difficilmente vengono rilevate nell’acqua, anche utilizzando le
tecniche analitiche più all’avanguardia. Per tali sostanze è necessario fissare
SQA nel biota. Nonostante ciò, perché possano trarre profitto dalla propria
strategia di monitoraggio e adattarla alle circostanze locali, è opportuno
offrire agli Stati membri la flessibilità di ricorrere a matrici alternative
(acque, sedimenti o biota) per il monitoraggio, purché il livello di protezione
offerto dagli SQA e dal sistema di monitoraggio sia equivalente a quello
offerto dagli SQA e dalla matrice indicati nella presente direttiva. (11)
La direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio
2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il
monitoraggio dello stato delle acque[22],
fissa criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi usati per monitorare
lo stato delle acque. Tali criteri garantiscono informazioni comprensibili e
pertinenti relative al monitoraggio, dal momento che rendono obbligatorio l’uso
di metodi di analisi sufficientemente sensibili per assicurare che ogni
superamento degli SQA possa essere rilevato e misurato in maniera affidabile. È
indispensabile consentire agli Stati membri di utilizzare matrici per i
controlli diverse da quelle specificate dalla presente direttiva soltanto nel
caso in cui il metodo di analisi impiegato soddisfi i criteri minimi di
efficienza di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE per gli SQA e la
matrice, o fornisca risultati significativamente migliori rispetto al metodo
adottato per gli SQA e alla matrice specificati nella presente direttiva. (12)
Le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche
(PBT) e altre sostanze che si comportano come PBT potrebbero persistere
nell’ambiente acquatico per decenni a livelli che presentano un rischio
significativo, anche nel caso in cui siano già state adottate importanti misure
per ridurre o eliminare le emissioni. Alcune sono inoltre in grado di
propagarsi a lunga distanza e sono praticamente onnipresenti nell’ambiente. Alcune
di esse figurano tra le sostanze pericolose prioritarie esistenti e proposte e,
per la loro onnipresenza nel lungo termine, richiedono a volte particolare
attenzione per quanto concerne l’impatto sulla presentazione dello stato
chimico ai sensi della direttiva 2000/60/CE e in relazione ai requisiti di
monitoraggio. (13)
Per quanto concerne la presentazione dello stato
chimico conformemente alla sezione 1.4.3 dell’allegato V della direttiva
2000/60/CE, è bene permettere agli Stati membri di fornire una presentazione
distinta dell’impatto sullo stato chimico delle sostanze che si comportano come
PBT ubiquitarie, per non oscurare i miglioramenti ottenuti sulla qualità
dell’acqua in relazione alle altre sostanze. Oltre al quadro obbligatorio
concernente tutte le sostanze, potrebbero essere presentati due quadri supplementari,
il primo riguardante unicamente le sostanze che si comportano come PBT
ubiquitarie e il secondo per le altre sostanze. (14)
È necessario adeguare i controlli alla scala
spaziale e temporale della variazione di concentrazioni attesa. In
considerazione dell’ampia distribuzione e dei tempi di recupero protratti
previsti per le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, è opportuno
permettere agli Stati membri di ridurre il numero di siti di monitoraggio e/o
la frequenza dei controlli per tali sostanze, a patto che sia disponibile una
base di riferimento statisticamente valida per i monitoraggi. (15)
La particolare attenzione conferita alle sostanze
che si comportano come PBT ubiquitarie non esenta l’Unione o gli Stati membri
dall’obbligo di adottare misure aggiuntive rispetto a quelle già intraprese,
anche a livello internazionale, per ridurre o eliminare le emissioni, gli
scarichi e le perdite di tali sostanze, allo scopo di conseguire gli obiettivi
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2000/60/CE. (16)
Per le valutazioni del rischio condotte a supporto
della selezione di nuove sostanze prioritarie sono necessari dati di
monitoraggio di elevata qualità, oltre che dati sugli effetti ecotossicologici.
I dati di monitoraggio raccolti dagli Stati membri, per quanto
significativamente migliorati negli ultimi anni, non sono sempre adatti allo
scopo in termini di qualità e distribuzione a livello di Unione. I dati
disponibili sono particolarmente lacunosi per molti inquinanti emergenti, che possono
essere definiti come inquinanti attualmente non inseriti nei programmi di
monitoraggio di routine a livello di Unione, ma che potrebbero presentare un
rischio significativo tale da renderne necessaria la regolamentazione, in base
al loro potenziale (eco)tossicologico e agli effetti sulla salute oltre che
alle loro concentrazioni nell’ambiente (acquatico). (17)
È necessario un nuovo meccanismo che fornisca alla
Commissione informazioni di monitoraggio mirate e di elevata qualità,
concernenti la concentrazione di sostanze nell’ambiente acquatico, con
particolare riguardo per gli inquinanti emergenti e le sostanze per le quali i
dati di monitoraggio non presentano una qualità sufficiente perché possano
essere usati nella valutazione del rischio. Il nuovo meccanismo dovrebbe
favorire la raccolta di tali informazioni nei bacini idrografici dell’Unione.
Per mantenere i costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, il meccanismo
dovrebbe essere applicato a un numero limitato di sostanze, inserite
provvisoriamente in un elenco di controllo, e in un numero limitato di siti di
monitoraggio, ma fornire dati rappresentativi adatti per il processo di
definizione delle priorità a livello di Unione. È fondamentale che
l’elenco sia dinamico, per rispondere alle nuove informazioni sui rischi
potenziali presentate dagli inquinanti emergenti e per evitare il monitoraggio
di una sostanza per un periodo di tempo più lungo del necessario. (18)
Allo scopo di semplificare e chiarire gli obblighi
degli Stati membri in materia di relazioni, e al fine di migliorare la coerenza
con altri elementi correlati della gestione idrica, è opportuno inglobare gli
obblighi di notifica di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/105/CE negli
obblighi generali relativi alla presentazione di relazioni di cui all’articolo
15 della direttiva 2000/60/CE. (19)
Con l’adozione della presente proposta e la
trasmissione della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la
Commissione ha ultimato il suo primo riesame dell’elenco delle sostanze
prioritarie, come previsto dall’articolo 8 della direttiva 2008/105/CE. Ha
effettuato, tra le altre cose, un riesame delle sostanze di cui all’allegato
III della suddetta direttiva, ad alcune delle quali sono state attribuite
priorità d’intervento. Attualmente non sono disponibili elementi sufficienti
per attribuire priorità d’intervento ad altre sostanze. La possibilità che
possano emergere nuove informazioni relative a tali sostanze spiega il motivo
per cui esse non saranno escluse da un futuro riesame, così come le altre
sostanze considerate ma non classificate come prioritarie nel presente riesame.
È necessario quindi sopprimere l’allegato III della direttiva 2008/105/CE in
quanto obsoleto. L’articolo 8 della medesima direttiva va pertanto modificato
di conseguenza, anche in relazione alla data indicata per la trasmissione dei
risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio. (20)
Per garantire una risposta tempestiva ai progressi
tecnici e scientifici compiuti nel settore interessato dalla presente direttiva
è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi
dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in
relazione all’aggiornamento dei metodi per l’applicazione degli SQA fissati
nella direttiva. (21)
Inoltre, al fine di migliorare la base di
informazioni per la futura individuazione delle sostanze prioritarie, in
particolare per quanto concerne gli inquinanti emergenti, occorre delegare alla
Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea in relazione all’elaborazione di un elenco di
controllo. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni
appropriate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. (22)
Nel preparare e redigere gli atti delegati, la
Commissione è tenuta a garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e
adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (23)
È indispensabile conferire alla Commissione
competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi per
l’attuazione della presente direttiva, dei metodi di monitoraggio usati per il
controllo delle sostanze inserite nell’elenco di controllo e dei formati da
utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni relative
ai monitoraggi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[23].
(24)
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a
dire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali
attraverso l’istituzione di SQA per le sostanze prioritarie e per alcuni altri
inquinanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri
e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso livello di
protezione delle acque superficiali in tutta l’Unione, essere realizzato meglio
a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo. (25)
È pertanto necessario modificare di conseguenza la
direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2008/105/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L’allegato X della direttiva 2000/60/CE è
sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente direttiva. Articolo 2 La direttiva 2008/105/CE è così modificata: 1.
L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente: “Articolo
2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le
definizioni stabilite all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e all’articolo
2 della direttiva 2009/90/CE. Si applica inoltre la seguente definizione: “Matrice”: un comparto dell’ambiente acquatico,
sia esso l’acqua, i sedimenti o il biota.”. 2.
L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente: “Articolo
3 1. Conformemente all’articolo 1 della
presente direttiva e all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati
membri applicano gli SQA figuranti nell’allegato I, parte A, della presente
direttiva ai corpi idrici superficiali. Gli Stati membri applicano gli SQA ai corpi idrici
superficiali secondo le disposizioni dell’allegato I, parte B. [Nota: la
modifica non riguarda il presente paragrafo] 2. Per le sostanze numeri 5, 15, 16, 17, 21,
28, 34, 35, 37, 43 e 44 che figurano nell’allegato I, parte A, gli Stati
membri applicano gli SQA per il biota fissati nell’allegato I, parte A. Per le
altre sostanze, gli Stati membri applicano gli SQA per l’acqua fissati
nell’allegato I, parte A. 3. Gli Stati membri possono decidere di
applicare uno standard di qualità ambientale per una matrice diversa da quella
specificata al paragrafo 2. Gli Stati membri che si avvalgono di tale
possibilità applicano gli SQA pertinenti di cui all’allegato I, parte A, o, se
non è presente alcuno standard per la matrice in questione, ne fissano uno che
offre almeno il medesimo livello di protezione dello standard di qualità
ambientale previsto nel suddetto allegato. Gli Stati membri possono ricorrere a tale opzione
soltanto se il metodo di analisi usato per la matrice selezionata soddisfa i
criteri minimi di efficienza specificati all’articolo 4 della direttiva
2009/90/CE(*) della Commissione o,
nell’eventualità in cui tali criteri non siano rispecchiati per alcuna matrice,
se il metodo fornisce risultati significativamente migliori rispetto al metodo
impiegato per la matrice di cui al paragrafo 2. 4. Per le sostanze alle quali si applica uno
standard di qualità ambientale per i sedimenti e/o il biota, gli Stati membri
sottopongono la sostanza a monitoraggio nella corrispondente matrice almeno una
volta all’anno, sempre che le conoscenze tecniche disponibili e il parere di
esperti non giustifichino un intervallo diverso. 5. Gli Stati membri inseriscono nei
rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici,
conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE: a) una tabella contenente i limiti di
quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle
prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri di cui all'articolo 4 della
direttiva 2009/90/CE della Commissione; b) per le sostanze per le quali si applica
l’opzione di cui al paragrafo 3: i) i motivi e la giustificazione per la
scelta di tale opzione; ii) se del caso, gli SQA alternativi
stabiliti, la dimostrazione che tali standard garantiranno perlomeno il
medesimo livello di protezione, ivi compresi i dati e la metodologia utilizzati
per ottenere questi standard, e le categorie di acque superficiali a cui si
applicherebbero; iii) per permettere un confronto con le
informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo, i
limiti di quantificazione dei metodi di analisi per la matrice o le matrici
specificate nell'allegato I, parte A, della presente direttiva, comprese le
informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri fissati
all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE della Commissione; c) la giustificazione della frequenza
applicata per i monitoraggi, in conformità del paragrafo 4, se gli intervalli
tra un monitoraggio e l’altro sono superiori a 1 anno. 6. Gli Stati membri dispongono l'analisi
della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie
elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o
nel biota, con particolare attenzione per le sostanze numeri 2, 5, 6, 7, 12,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44, in base al
monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell’articolo 8 della
direttiva 2000/60/CE. Essi adottano misure atte a garantire, fatto salvo
l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino
in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente. [Nota: la
modifica riguarda soltanto l’aggiunta dei riferimenti alle nuove sostanze
prioritarie (da 30 a 44)] Gli Stati membri determinano la frequenza del
monitoraggio nei sedimenti e/o nel biota in modo da disporre di dati
sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo
indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, a meno
che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un
altro intervallo. [Nota: la modifica non riguarda il presente paragrafo] 7. La Commissione esamina i progressi
tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di
cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE e
le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione
del pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed
eventualmente propone che gli SQA che figurano nell’allegato I, parte A, della
presente direttiva siano sottoposti a revisione a norma della procedura di cui
all'articolo 294 del trattato, secondo il calendario previsto all'articolo 16,
paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. [Nota: la modifica non riguarda il
presente paragrafo] 8. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 10 in relazione alla modifica
dell’allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva. _________ (*) GU L 201
dell’1.8.2009, pag. 36.”. 3.
L’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 5,
paragrafo 6, sono soppressi. 4.
L’articolo 8 è sostituito dal testo seguente: “Articolo 8 Riesame dell'allegato X della direttiva
2000/60/CE La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il
risultato del regolare riesame dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE
previsto dall’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva. Se del caso,
correda la relazione di opportune proposte, in particolare volte a individuare
nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare
alcune sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie e, ove
opportuno, a fissare SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti
o il biota.”. 5.
È inserito il seguente articolo 8 bis: “Articolo
8 bis Disposizioni specifiche per le sostanze che si
comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie Per le sostanze numeri 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e
44 di cui all’allegato I, parte A, della presente direttiva, gli Stati
membri possono: a) presentare, nei piani di gestione dei bacini
idrografici predisposti in conformità all’articolo 13 della direttiva
2000/60/CE, informazioni sullo stato chimico separate rispetto alle
informazioni riguardanti le altre sostanze, nel rispetto degli obblighi
dell’allegato V, sezione 1.4.3, della medesima direttiva concernenti la
presentazione dello stato chimico generale, e/o b) effettuare controlli meno intensivi rispetto a
quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 4, della presente direttiva e dell’allegato V della direttiva
2000/60/CE, purché i controlli eseguiti siano rappresentativi ed esista già un
riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze
nell’ambiente acquatico, che interessi almeno un ciclo di pianificazione della
gestione dei bacini idrografici di sei anni. Il disposto del primo comma non pregiudica gli
obiettivi e gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
all’articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e all’articolo 16, paragrafo 6,
della direttiva 2000/60/CE.”. 6.
È inserito il seguente articolo 8 ter: “Articolo
8 ter Elenco
di controllo 1. La Commissione redige un elenco di
controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di
monitoraggio a livello di Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di
definizione delle priorità d’intervento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2,
della direttiva 2000/60/CE. L’elenco di controllo, che non deve contenere più
di 25 sostanze o gruppi di sostanze simultaneamente, specifica la matrice per i
controlli per ciascuna sostanza. Le sostanze sono selezionate tra quelle
che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio
significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o da esso originato.
Nel selezionare le sostanze per l’elenco di controllo la Commissione tiene
conto di tutte le informazioni disponibili, compresi i progetti di ricerca, i
programmi di caratterizzazione e di monitoraggio degli Stati membri di cui agli
articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE nonché le informazioni sui volumi di
produzione, sui modelli di utilizzo, sulle concentrazioni ambientali e sugli
effetti, comprese le informazioni raccolte conformemente alle direttive
98/8/CE, 2001/82/CE* e 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio**, nonché
ai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio***. 2. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 10 per quanto riguarda la preparazione
dell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La Commissione redige il primo elenco di
controllo di cui al paragrafo 1 entro il […][24]. 4. Gli Stati membri monitorano ciascuna
sostanza presente nell’elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio
rappresentative selezionate, per un periodo di almeno 12 mesi decorrente entro
3 mesi dall’inserimento della sostanza nell’elenco di controllo. Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione su
una media di 15 000 km2 di superficie territoriale, con un
minimo di una stazione per Stato membro. Nel selezionare le stazioni rappresentative, la
frequenza e le tempistiche dei monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati
membri tengono conto dei modelli di utilizzo della stessa. I monitoraggi devono
essere eseguiti almeno una volta all’anno. 5. Gli Stati membri riferiscono alla
Commissione i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi del paragrafo 4 entro
18 mesi dall’inserimento della sostanza nell'elenco di controllo, e
successivamente ogni 12 mesi, per tutto il tempo che la sostanza è presente
nell’elenco. La relazione contiene informazioni sulla rappresentatività della
stazione e sulla strategia di monitoraggio. 6. La
Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le specifiche
tecniche per il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo e
i formati tecnici dei risultati del monitoraggio e delle informazioni a queste
correlate trasmessi alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2. * GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. ** GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. *** GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.”. 7.
L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente: “Articolo
9 1. La Commissione è assistita dal comitato di cui
all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.(*) 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*) GU L 55 del 28.2.2011,
pag. 13.”. 8.
L’articolo 10 è sostituito dal testo seguente: “Articolo 10 Esercizio
della delega 1. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati, fatte salve le condizioni di cui al presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui
all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8 ter, paragrafo 2, è
conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dal
[…][25]. 3. La delega di poteri di cui all’articolo 3,
paragrafo 8, e all’articolo 8 ter, paragrafo 2, può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di
revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima.
Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della decisione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi
precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 8, e dell’articolo 8 ter, paragrafo 2, entra
in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il Consiglio non ha espresso
obiezioni entro un periodo di due mesi dalla notifica di tale atto al
Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine,
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione
dell’assenza di obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”. 9.
Nell’allegato I, la parte A è sostituita dal testo
che figura nell'allegato II della presente direttiva. 10.
Nell’allegato I, il punto 2 della parte B è
sostituito dal seguente: “2. Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo
idrico superficiale, applicare gli SQA-CMA significa che la concentrazione
rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all’interno del corpo
idrico non supera lo standard prescritto. Tuttavia, conformemente alla sezione 1.3.4
dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri possono instaurare
metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire un adeguato
livello di attendibilità e di precisione nella determinazione della conformità
al relativo SQA-CMA. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle
modalità stabilite secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 9,
paragrafo 2, della presente direttiva.”. 11.
Gli allegati II e III sono soppressi. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il[26]. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra
queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri trasmettono alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate
nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Articolo 5 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 31.1.2012 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I “ALLEGATO X
ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE Numero || Numero CAS1 || Numero UE2 || Denominazione della sostanza prioritaria3 || Identificata come sostanza pericolosa prioritaria (1) 15972-60-8 || 240-110-8 || Alacloro || (2) 120-12-7 || 204-371-1 || Antracene || X (3) 1912-24-9 || 217-617-8 || Atrazina || (4) 71-43-2 || 200-753-7 || Benzene || (5) non applicabile || non applicabile || Difenileteri bromati || X4 (6) 7440-43-9 || 231-152-8 || Cadmio e composti || X (7) 85535-84-8 || 287-476-5 || Cloro alcani, C10-13 || X (8) 470-90-6 || 207-432-0 || Clorfenvinfos || (9) 2921-88-2 || 220-864-4 || Clorpirifos (Clorpirifos etile) || (10) 107-06-2 || 203-458-1 || 1,2‑dicloroetano || (11) 75-09-2 || 200-838-9 || Diclorometano || (12) 117-81-7 || 204-211-0 || Di(2‑etilesil)ftalato (DEHP) || X (13) 330-54-1 || 206-354-4 || Diuron || (14) 115-29-7 || 204-079-4 || Endosulfan || X (15) 206-44-0 || 205-912-4 || Fluorantene5 || (16) 118-74-1 || 204-273-9 || Esaclorobenzene || X (17) 87-68-3 || 201-765-5 || Esaclorobutadiene || X (18) 608-73-1 || 210-168-9 || Esaclorocicloesano || X (19) 34123-59-6 || 251-835-4 || Isoproturon || (20) 7439-92-1 || 231-100-4 || Piombo e composti || (21) 7439-97-6 || 231-106-7 || Mercurio e composti || X (22) 91-20-3 || 202-049-5 || Naftalene || (23) 7440-02-0 || 231-111-4 || Nichel e composti || (24) non applicabile || non applicabile || Nonilfenoli || X6 (25) non applicabile || non applicabile || Octilfenoli7 || (26) 608-93-5 || 210-172-0 || Pentaclorobenzene || X (27) 87-86-5 || 201-778-6 || Pentaclorofenolo || (28) non applicabile || non applicabile || Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)8 || X (29) 122-34-9 || 204-535-2 || Simazina || (30) non applicabile || non applicabile || Tributilstagno (composti) || X9 (31) 12002-48-1 || 234-413-4 || Triclorobenzeni || (32) 67-66-3 || 200-663-8 || Triclorometano (cloroformio) || (33) 1582-09-8 || 216-428-8 || Trifluralin || X (34) 115-32-2 || 204-082-0 || Dicofol || X (35) 1763-23-1 || 217-179-8 || Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS) || X (36) 124495-18-7 || non applicabile || Chinossifen || X (37) non applicabile || non applicabile || Diossine e composti diossina-simili || X10 (38) 74070-46-5 || 277-704-1 || Aclonifen || (39) 42576-02-3 || 255-894-7 || Bifenox || (40) 28159-98-0 || 248-872-3 || Cibutrina || (41) 52315-07-8 || 257-842-9 || Cipermetrina11 || (42) 62-73-7 || 200-547-7 || Diclorvos || (43) non applicabile || non applicabile || Esabromociclododecani (HBCDD) || X12 (44) 76-44-8 / 1024-57-3 || 200-962-3 / 213-831-0 || Eptacloro ed eptacloro epossido || X (45) 886-50-0 || 212-950-5 || Terbutrina || (46) 57-63-6 || 200-342-2 || 17alfa-etinilestradiolo13 || (47) 50-28-2 || 200-023-8 || 17beta-estradiolo13 || (48) 15307-79-6 || 239-346-4 || Diclofenac13 ||
__________________________ 1 CAS: Chemical Abstracts Service. 2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a
carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche
notificate (ELINCS). 3 Durante la definizione degli standard di qualità ambientale, nel caso
di gruppi di sostanze sono definite, salvo indicazioni esplicite, le singole
sostanze tipiche rappresentative. 4 Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri CAS
93703-48-1, 32534‑81‑9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente). 5 Il fluorantene è stato iscritto nell’elenco quale indicatore di altri
idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi. 6 Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri
4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS
84852-15-3, UE 284-325-5). 7 Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l’isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo
(CAS 140-66-9, UE 205-426-2). 8 Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5),
benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS
191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6),
indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi antracene,
fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto. 9 Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4). 10 Sono inclusi i seguenti composti: 7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD):
2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4),
1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7),
1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9),
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9) 10 dibenzofurani policlorurati (PCDF):
2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6),
2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9),
1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9),
2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4),
1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 12 bifenili policlorurati diossina-simili
(DL-PCB): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS
70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB
114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6),
2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS
57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB
(PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6),
3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189,
CAS 39635-31-9). 11 Sono compresi gli
otto isomeri che contribuiscono a CAS 52315-07-8, e pertanto anche a CAS
67375-30-8 (alfa cipermetrina). 12 Sono compresi
1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano
(CAS 3194-55-6), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano
(CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8). 13 L’inserimento
di tali sostanze nell’allegato X non pregiudica le disposizioni del regolamento
(CE) n. 726/2004, della direttiva 2001/83/CE e della direttiva 2001/82/CE.”. ALLEGATO II “PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA) AA: media annua. CMA: concentrazione massima ammissibile. Unità di misura: [µg/l] per le colonne da (4) a
(7) [µg/kg di peso umido] per la colonna (8) || (1) || (2) || (3) || (4) || (5) || (6) || (7) || (8) || N. || Denominazione della sostanza || Numero CAS1 || SQA-AA2 Acque superficiali interne3 || SQA-AA2 Altre acque di superficie || SQA-CMA4 Acque superficiali interne3 || SQA-CMA4 Altre acque di superficie || SQA Biota12 || (1) || Alacloro || 15972‑60‑8 || 0,3 || 0,3 || 0,7 || 0,7 || || (2) || Antracene || 120‑12‑7 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || || (3) || Atrazina || 1912‑24‑9 || 0,6 || 0,6 || 2,0 || 2,0 || || (4) || Benzene || 71‑43‑2 || 10 || 8 || 50 || 50 || || (5) || Difenileteri bromati5 || 32534‑81‑9 || 4,9 10-8 || 2,4 10-9 || 0,14 || 0,014 || 0,0085 || (6) || Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell’acqua) 6 || 7440‑43‑9 || ≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) || 0,2 || ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) || ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) || || (6a) || Tetracloruro di carbonio7 || 56‑23‑5 || 12 || 12 || non applicabile || non applicabile || || (7) || Cloro alcani C10‑138 || 85535‑84‑8 || 0,4 || 0,4 || 1,4 || 1,4 || || (8) || Clorfenvinfos || 470‑90‑6 || 0,1 || 0,1 || 0,3 || 0,3 || || (9) || Clorpirifos (Clorpirifos etile) || 2921‑88‑2 || 0,03 || 0,03 || 0,1 || 0,1 || || (9 bis) || Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin7 Dieldrin7 Endrin7 Isodrin7 || 309‑00‑2 60‑57‑1 72‑20‑8 465‑73‑6 || Σ = 0,01 || Σ = 0,005 || non applicabile || non applicabile || || (9 ter) || DDT totale7,9 || non applicabile || 0,025 || 0,025 || non applicabile || non applicabile || || || p,p'‑DDT7 || 50‑29‑3 || 0,01 || 0,01 || non applicabile || non applicabile || || (10) || 1,2‑Dicloroetano || 107‑06‑2 || 10 || 10 || non applicabile || non applicabile || || (11) || Diclorometano || 75‑09‑2 || 20 || 20 || non applicabile || non applicabile || || (12) || Di(2‑etilesil)ftalato (DEHP) || 117‑81‑7 || 1,3 || 1,3 || non applicabile || non applicabile || || (13) || Diuron || 330‑54‑1 || 0,2 || 0,2 || 1,8 || 1,8 || || (14) || Endosulfan || 115‑29‑7 || 0,005 || 0,0005 || 0,01 || 0,004 || || (15) || Fluorantene || 206‑44‑0 || 0,0063 || 0,0063 || 0,12 || 0,12 || 30 || (16) || Esaclorobenzene || 118‑74‑1 || || || 0,05 || 0,05 || 10 || (17) || Esaclorobutadiene || 87‑68‑3 || || || 0,6 || 0,6 || 55 || (18) || Esaclorocicloesano || 608‑73‑1 || 0,02 || 0,002 || 0,04 || 0,02 || || (19) || Isoproturon || 34123‑59‑6 || 0,3 || 0,3 || 1,0 || 1,0 || || (20) || Piombo e composti || 7439‑92‑1 || 1,213 || 1,3 || 14 || 14 || || (21) || Mercurio e composti || 7439‑97‑6 || || || 0,07 || 0,07 || 20 || (22) || Naftalene || 91‑20‑3 || 2 || 2 || 130 || 130 || || (23) || Nichel e composti || 7440‑02‑0 || 413 || 8,6 || 34 || 34 || || (24) || Nonilfenoli (4-nonilfenolo) || 84852-15-3 || 0,3 || 0,3 || 2,0 || 2,0 || || (25) || Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo)) || 140‑66‑9 || 0,1 || 0,01 || non applicabile || non applicabile || || (26) || Pentaclorobenzene || 608‑93‑5 || 0,007 || 0,0007 || non applicabile || non applicabile || || (27) || Pentaclorofenolo || 87‑86‑5 || 0,4 || 0,4 || 1 || 1 || || (28) || Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)11 || non applicabile || non applicabile || non applicabile || non applicabile || non applicabile || || || Benzo(a)pirene || 50-32-8 || 1,7 10-4 || 1,7 10-4 || 0,27 || 0,027 || 2 per pesci 5 per crostacei e cefalopodi 10 per molluschi || || Benzo(b)fluorantene || 205‑99‑2 || 0,017 || 0,017 || || Benzo(k)fluorantene || 207‑08‑9 || 0,017 || 0,017 || Benzo(g,h,i)perilene || 191‑24‑2 || 8,2 10-3 || 8,2 10-4 Indeno(1,2,3-cd)pirene || 193-39-5 || || || (29) || Simazina || 122‑34‑9 || 1 || 1 || 4 || 4 || || (29 bis) || Tetracloro-etilene7 || 127‑18‑4 || 10 || 10 || non applicabile || non applicabile || || (29 ter) || Tricloro-etilene7 || 79‑01‑6 || 10 || 10 || non applicabile || non applicabile || || (30) || Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione) || 36643-28-4 || 0,0002 || 0,0002 || 0,0015 || 0,0015 || || (31) || Triclorobenzeni || 12002-48-1 || 0,4 || 0,4 || non applicabile || non applicabile || || (32) || Triclorometano || 67-66-3 || 2,5 || 2,5 || non applicabile || non applicabile || || (33) || Trifluralin || 1582-09-8 || 0,03 || 0,03 || non applicabile || non applicabile || || (34) || Dicofol || 115-32-2 || 1,3 10-3 || 3,2 10-5 || non applicabile10 || non applicabile10 || 33 || (35) || Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS) || 1763-23-1 || 6,5 10-4 || 1,3 10-4 || 36 || 7,2 || 9,1 || (36) || Chinossifen || 124495-18-7 || 0,15 || 0,015 || 2,7 || 0,54 || || (37) || Diossine e composti diossina-simili || Cfr. la nota 10 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE || || || || || Somma di PCDD+PCDF+PCB-DL 0,008 µg.kg-1 TEQ14 || (38) || Aclonifen || 74070-46-5 || 0,12 || 0,012 || 0,12 || 0,012 || || (39) || Bifenox || 42576-02-3 || 0,012 || 0,0012 || 0,04 || 0,004 || || (40) || Cibutrina || 28159-98-0 || 0,0025 || 0,0025 || 0,016 || 0,016 || || (41) || Cipermetrina || 52315-07-8 || 8 10-5 || 8 10-6 || 6 10-4 || 6 10-5 || || (42) || Diclorvos || 62-73-7 || 6 10-4 || 6 10-5 || 7 10-4 || 7 10-5 || || (43) || Esabromociclododecano (HBCDD) || Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE || 0,0016 || 0,0008 || 0,5 || 0,05 || 167 || (44) || Eptacloro ed eptacloro epossido || 76-44-8 / 1024-57-3 || 2 10-7 || 1 10-8 || 3 10-4 || 3 10-5 || 6,7 10-3 || (45) || Terbutrina || 886-50-0 || 0,065 || 0,0065 || 0,34 || 0,034 || || (46) || 17alfa-etinilestradiolo || 57-63-6 || 3,5 10-5 || 7 10-6 || non applicabile || non applicabile || || (47) || 17beta-estradiolo || 50-28-2 || 4 10-4 || 8 10-5 || non applicabile || non applicabile || || (48) || Diclofenac || 15307-79-6 || 0,1 || 0,01 || non applicabile10 || non applicabile10 ||
__________________________ 1 CAS: Chemical Abstracts
Service. 2 Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo
(SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale
di tutti gli isomeri. 3 Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi
idrici artificiali o fortemente modificati. 4 Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso
come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Quando compare la dicitura
"non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si ritiene che i valori
SQA-AA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi
continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla
tossicità acuta. 5 Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromati"
(voce n. 5), lo standard di qualità ambientale dovrebbe essere confrontato con
la somma delle concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154. 6 Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in
funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque
categorie: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: da 40 a < 50
mg CaCO3/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO3/l, classe
4: da 100 a < 200 mg CaCO3/l e classe 5: ≥200 mg CaCO3/l). 7 Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui
SQA sono identici a quelli fissati nella normativa applicata prima del 13
gennaio 2009. 8 Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo.
Il parametro o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo
analitico. 9 Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro2,2 bis(p‑clorofenil)etano
(numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1‑tricloro‑2(o-clorofenil)2-(p-clorofenil)etano
(numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2
bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72‑54‑8; numero
UE 200-783-0). 10 Per queste sostanze non sono disponibili informazioni sufficienti per
fissare un SQA‑CMA. 11 Per il gruppo di sostanze prioritarie “idrocarburi policiclici
aromatici” (IPA) (voce n. 28), lo standard di qualità ambientale relativo
al biota è basato sulla tossicità del benzo(a)pirene, che dovrebbe essere
misurata come marcatore degli altri IPA, e la cui concentrazione dovrebbe
essere confrontata con lo standard di qualità ambientale. Lo standard SQA-AA in
acqua è un valore corrispondente. 12 Se non esplicitamente indicato, lo standard di qualità ambientale per
il biota è riferito ai pesci. 13 Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle
sostanze. 14 PCDD: dibenzo-p-diossine
policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati;
PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: fattori
di tossicità equivalente. [1] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque (GU
L 327 del 22.12.2000, pag. 1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02000L0060-20090113:IT:NOT [2] Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel
settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE,
nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:IT:NOT [3] È definito standard di qualità ambientale “la
concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque,
nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute
umana e l’ambiente” (direttiva quadro sulle acque, articolo 2, paragrafo 35). [4] Il termine “biota” si riferisce a qualsiasi comunità di
organismi acquatici vivi che possono essere analizzati e usati come indicatori
di inquinamento, tra cui pesci, molluschi, invertebrati, ecc. [5] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:IT:NOT
[6] Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma
comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:242:0001:0015:IT:PDF
[7] http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm [8] Il
CSRSA è uno dei comitati scientifici che fornisce alla Commissione una
consulenza indipendente. È costituito da 17 scienziati. Per maggiori
informazioni cfr. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm [9] Contratto n. 070307/2009/547548/SER/D1. [10] Per le sostanze esistenti in corso di riesame, alcune
informazioni a sostegno dello studio sono state fornite da un secondo
consulente, WRc (con un contributo di Milieu). [11] Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio
2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il
monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:201:0036:0038:IT:PDF
[12] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:IT:PDF
[13] Le modifiche riguardano le seguenti sostanze esistenti:
numeri 2 (antracene), 5 (difeniletere bromato), 15 (fluorantene), 20 (piombo e
composti), 22 (naftalene), 23 (nichel e composti) e 28 (idrocarburi policiclici
aromatici). [14] GU C , pag. . [15] GU C , pag. . [16] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [17] GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1. [18] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84. [19] GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. [20] GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. [21] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. [22] GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36. [23] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [24] 12 mesi dall’adozione della presente direttiva. [25] Data di entrata in vigore della presente direttiva. [26] 12 mesi dall’adozione della presente direttiva.