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Document 52011PC0876

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

/* COM/2011/0876 final - 2011/0429 (COD) */

52011PC0876

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque /* COM/2011/0876 final - 2011/0429 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta della Commissione riguarda la revisione dell’elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque, ossia le sostanze chimiche individuate tra quelle che presentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico a livello di UE ed elencate nell’allegato X della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE)[1]. L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro sulle acque prescrive alla Commissione l’obbligo di riesaminare l’elenco delle sostanze prioritarie almeno ogni quattro anni; l’articolo 8 della direttiva sugli standard di qualità ambientale (direttiva 2008/105/CE)[2], che fissa gli standard di qualità ambientale[3] per le sostanze prioritarie, prevede che la Commissione riferisca il risultato del suo primo riesame al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2011. Nell’ambito del riesame, la Commissione deve considerare, fra l’altro, le sostanze indicate nell’allegato III della medesima direttiva per la loro eventuale inclusione nell’elenco. Si richiede inoltre di proporre, se del caso, nuove sostanze prioritarie, di fissare all’occorrenza standard di qualità ambientale per le acque di superficie, i sedimenti o il biota[4], e di riesaminare gli standard di qualità ambientale e lo stato delle sostanze prioritarie esistenti.

· Contesto generale

La direttiva quadro sulle acque riconosce il fatto che l’ambiente acquatico è sottoposto a notevoli pressioni, dovute tra l’altro all’inquinamento chimico, e rileva la necessità di una gestione sostenibile delle acque. Tra i suoi obiettivi ambientali si annoverano il raggiungimento di un buono stato chimico ed ecologico per i corpi idrici sotterranei e di superficie e la prevenzione del deterioramento dello stato delle acque. La direttiva è attuata a livello di bacini idrografici. Gli Stati membri erano tenuti ad adottare entro il 2009 un piano di gestione dei bacini idrografici basato, tra le altre cose, su un’analisi delle pressioni e degli impatti nonché sui risultati del monitoraggio, oltre che un programma di misure per ciascun bacino idrografico.

Per raggiungere un buono stato chimico i corpi idrici devono soddisfare gli standard di qualità ambientale (SQA) fissati per le sostanze prioritarie e per gli altri 8 inquinanti che già erano stati regolamentati a livello UE. Le attuali 33 sostanze prioritarie comprendono un gruppo di sostanze industriali, prodotti fitosanitari e metalli/composti metallici. Alcune sostanze prioritarie sono classificate come sostanze pericolose prioritarie a causa della loro persistenza, bioaccumulo e/o tossicità o perché danno adito a preoccupazioni analoghe, criteri questi che rispecchiano i criteri previsti per le sostanze estremamente problematiche ai sensi del regolamento REACH[5]. Gli Stati membri sono tenuti a controllare le sostanze prioritarie presenti nei corpi idrici superficiali e a segnalare i superamenti degli SQA. La direttiva quadro sulle acque prevede l’adozione di misure per il controllo degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e di sostanze pericolose prioritarie nell’ambiente acquatico: la graduale riduzione nel caso delle sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione nel caso delle sostanze pericolose prioritarie.

L’obiettivo di un buono stato ecologico prevede che, per le sostanze chimiche identificate come sostanze che destano preoccupazione a livello locale/di bacino idrico/nazionale ma non come sostanze prioritarie a livello di Unione europea, siano fissati standard nazionali. Tali sostanze chimiche sono denominate sostanze inquinanti specifiche dei bacini idrografici.

I lavori tecnici nell’ambito del riesame dell’elenco delle sostanze prioritarie sono iniziati nel 2007 con un esercizio di definizione delle priorità allo scopo di individuare eventuali nuove sostanze prioritarie; sono seguite alcune procedure per la fissazione di SQA per tali nuove sostanze e per il riesame degli SQA per le sostanze prioritarie esistenti, oltre che del loro stato. I piani di gestione dei bacini idrografici e i programmi di misure aggiornati nel 2015 terranno conto delle nuove sostanze proposte e dei suggerimenti di modifica formulati per le sostanze esistenti.

Nel corso del riesame dell’elenco delle sostanze prioritarie sono stati individuati miglioramenti nel funzionamento della direttiva sugli standard di qualità ambientale ed è stato ideato un meccanismo per migliorare la rilevazione di nuove sostanze prioritarie nei futuri riesami.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

– Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

– Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

– Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

· Coerenza con altre politiche

Il sesto programma di azione in materia di ambiente individua tra le azioni principali una serie di misure per le sostanze prioritarie (cfr. articolo 7, paragrafo 2, lettera e), della decisione 1600/2002/CE[6]). La proposta è coerente con le politiche corrispondenti e con la legislazione principale, tra cui:

– Politica in materia di sostanze chimiche: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche

– Politica in materia di prodotti fitosanitari: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

– Politica in materia di biocidi: direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

– Politica in ambito farmaceutico: direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

– Politica in materia di emissioni industriali: direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

– Politica in materia di rifiuti: direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione); direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

– Politica in materia di inquinanti organici persistenti: regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti

– Politica in materia di protezione dell’ambiente marino: direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).

2.         ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

· Consultazioni e ricorso al parere di esperti

I lavori tecnici per il riesame, in particolare la definizione di priorità e la fissazione di SQA, sono stati diretti dalla DG ENV e dal Centro comune di ricerca e svolti nel periodo 2008-2010 da una serie di esperti, tra cui membri del gruppo di lavoro E sugli aspetti chimici nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque[7], in particolare due sottogruppi del gruppo di lavoro E, e consulenti INERIS (con contributi dall’Ufficio internazionale per l’acqua (International Office for Water, IOW). I membri del gruppo di lavoro E e dei due sottogruppi sono esperti delle direzioni generali della Commissione (ENV, ENTR e SANCO), degli Stati membri e delle organizzazioni interessate tra cui una serie di associazioni europee dell’industria (AESGP, AISE, Business Europe, CEFIC, CEPI, CONCAWE, COPA-COGECA, ECPA, EFPIA, EUCETSA, EUDA, EUREAU, EURELECTRIC, EUROFER, EUROMETAUX, EUROMINES), delle ONG (EEB, Greenpeace, WWF) e delle organizzazioni intergovernative (OSPAR).

Il gruppo di lavoro E ha fornito contributi significativi al riesame, prestando assistenza nella raccolta dei dati (tra cui dati sul monitoraggio e sui pericoli), nel processo di definizione delle priorità ai fini dell’identificazione di nuove sostanze, nell’aggiornamento del documento tecnico di orientamento sulla fissazione degli SQA e nella conseguente definizione di tali standard. Ha inoltre partecipato al riesame delle sostanze prioritarie e degli SQA attuali. I due sottogruppi del gruppo di lavoro E che hanno svolto la maggior parte delle attività erano il gruppo di esperti sul documento di orientamento tecnico per gli standard di qualità ambientale (EG-EQS) e il sottogruppo sul riesame delle sostanze prioritarie (SG-R), entrambi copresieduti da esperti del Centro comune di ricerca e del Regno Unito. Le associazioni industriali partecipanti al gruppo di lavoro E hanno coinvolto le loro principali società affiliate, generalmente rappresentate da esperti tecnici, nelle discussioni dei sottogruppi, soprattutto nelle fasi conclusive della procedura di selezione e al momento della fissazione degli SQA.

Il progetto di SQA è stato trasmesso per parere al comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA)[8].

Nel suo parere sul fascicolo riguardante gli SQA per il nichel, il CSRSA ha rilevato che un'analisi approfondita, compresa l'analisi statistica indipendente, di alcuni dati relativi a fasi superiori potrebbe influenzare gli SQA definitivi. Sebbene da allora si sia cercato di orientarsi in tale direzione, le differenze di opinione tra i vari esperti hanno indotto a fissare lo standard di qualità ambientale AA (acque interne) per il nichel a 4 anziché a 2 μg/l nel progetto di proposta, in attesa dell’esito di ulteriori consultazioni con il CSRSA in merito alle conclusioni dell’analisi.

· Valutazione dell’impatto

Nel 2010, in coincidenza con le ultime fasi dei lavori tecnici, sono iniziate le attività di valutazione dell’impatto, con l’avvio di uno studio affidato al consulente Entec[9]. Il consulente ha predisposto una serie di relazioni sugli impatti delle sostanze, tenendo conto delle conclusioni dei lavori tecnici[10], relazioni che sono successivamente servite per la stesura di buona parte della relazione sulla valutazione d’impatto annessa alla presente proposta.

Un gruppo direttivo sulla valutazione d’impatto ha partecipato alla preparazione della valutazione d’impatto, con la collaborazione dei seguenti servizi della Commissione: il segretariato generale (SG), le direzioni generali AGRI, ENTR, MARE, REGIO, RTD e SANCO e il Centro comune di ricerca.

Per l’elaborazione della relazione sulla valutazione d’impatto sono state condotte consultazioni con il gruppo di lavoro E e con altre parti interessate non rappresentate nel gruppo.

Il comitato per la valutazione d’impatto ha discusso la relazione sulla valutazione d’impatto nella sua riunione del 22 giugno 2011. Le osservazioni formulate sono state inserite nella relazione sulla valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Base giuridica

La base giuridica della proposta è l’articolo 192, paragrafo 1, del trattato.

· Principio di sussidiarietà e di proporzionalità

L’inquinamento idrico è una questione di importante interesse transfrontaliero. Il 60% del territorio dell’UE è costituito da bacini idrografici condivisi. Per questo motivo, e poiché nell’Unione europea vengono usate numerose sostanze inquinanti, risulta appropriato fissare SQA armonizzati per tali sostanze a livello di UE, laddove emerga un rischio significativo per l’ambiente acquatico o da esso originato. Oltre a una protezione generale, si garantisce una maggiore parità di condizioni rispetto al passato, quando soltanto pochi Stati membri fissavano uno standard di qualità ambientale o tali standard nazionali erano estremamente diversi tra loro.

La presente proposta si limita a individuare le sostanze prioritarie e a stabilire SQA a livello di UE. Non si propongono misure aggiuntive a livello di UE, oltre a quelle già disponibili. Agli Stati membri è lasciata la libertà di adottare misure di controllo dell’inquinamento specifiche e supplementari, scegliendo le modalità più efficaci per raggiungere gli obiettivi tenendo conto della situazione locale.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: una direttiva recante modifica della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sugli standard di qualità ambientale.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

· Illustrazione dettagliata della proposta

La proposta modifica la direttiva sugli standard di qualità ambientale e la direttiva quadro sulle acque, quest'ultima soltanto nella parte riservata all’allegato X.

L’articolo 1 sostituisce l’allegato X della direttiva quadro sulle acque con il testo formulato nell’allegato I della presente direttiva. L’allegato X aggiornato comprende le nuove sostanze prioritarie proposte e classifica due sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie. L’allegato è semplificato grazie all’inserimento di alcune delle informazioni che in precedenza figuravano nella tabella nelle note a piè di pagina.

L’articolo 2 della presente proposta modifica le disposizioni della direttiva sugli standard di qualità ambientale di seguito specificate.

L’articolo 2 è modificato al fine di introdurre una definizione del termine “matrice”, ossia il comparto ambientale al quale si applicano gli SQA e in cui pertanto devono essere controllate le concentrazioni di sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie, in genere l’acqua, i sedimenti o il biota (i pesci, se non altrimenti specificato).

L’articolo 3 è modificato per uniformarlo alla nuova struttura dell’allegato I, parte A, (in particolare con l’inclusione di standard per il biota nell’allegato) e per aggiornare gli obblighi degli Stati membri in relazione alla selezione della matrice per i controlli. Per ciascuna sostanza è specificata, in base alle sue proprietà intrinseche, una matrice per i controlli predefinita. Continua a essere garantita agli Stati membri la flessibilità di scegliere una matrice alternativa, ma tale scelta è condizionata al soddisfacimento dei criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE della Commissione[11]. Inoltre, per semplificare la segnalazione, gli obblighi di notifica fissati all’articolo 3 della direttiva sugli standard di qualità ambientale si applicano per la comunicazione dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 15 della direttiva quadro sulle acque. Infine, la competenza del comitato per modificare il punto 3 dell’allegato I, parte B, è conformata ai nuovi poteri delegati.

L’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 5, paragrafo 6, sono soppressi al fine di allineare l’atto alle nuove competenze di esecuzione previste dal trattato. Tali competenze non sono adatte per l’adozione di linee guida tecniche, dal momento che queste non sono documenti giuridicamente vincolanti.

L’articolo 8 è aggiornato.

È inserito un nuovo articolo 8 bis che stabilisce disposizioni specifiche per le sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie.

È inserito un nuovo articolo 8 ter volto a istituire un elenco di controllo per la raccolta mirata di dati sul monitoraggio, allo scopo di favorire future revisioni dell’elenco delle sostanze prioritarie.

L’articolo 9 è modificato per allineare il nuovo regolamento (UE) n. 182/2011[12] sulle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione e introduce un nuovo articolo 10 sull’esercizio delle competenze delegate.

La parte A dell’allegato I è sostituita dall’allegato II della presente direttiva, che introduce le nuove sostanze prioritarie proposte, modifica gli standard di qualità ambientale per alcune sostanze prioritarie esistenti[13] e introduce una colonna per gli standard riguardanti il biota. Quest’ultima colonna contiene i tre standard relativi al biota che erano già stati fissati dalla direttiva sugli standard di qualità ambientale, all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), oltre che gli standard relativi al biota per alcune altre sostanze prioritarie esistenti e qualche nuova sostanza prioritaria. L’elencazione degli standard per il biota nell’allegato I della direttiva sugli standard di qualità ambientale semplifica la presentazione a vantaggio della chiarezza.

Il punto 2 dell’allegato I, parte B, della direttiva sugli standard di qualità ambientale è modificato per inserire un adeguato riferimento alle competenze di esecuzione di cui all’articolo 9.

L’allegato II della direttiva sugli standard di qualità ambientale è soppresso in quanto obsoleto.

L’allegato III della direttiva sugli standard di qualità ambientale, collegato all’attuale articolo 8, è cancellato in quanto obsoleto.

L’articolo 3 della presente proposta definisce gli obblighi in materia di recepimento nella legislazione nazionale e di notifica delle disposizioni nazionali alla Commissione.

L’articolo 4 si riferisce all’entrata in vigore.

L’articolo 5 stabilisce che i destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri.

2011/0429 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

visto il parere del Comitato delle regioni[15],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L’inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché una minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.

(2) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque[16] tratteggia una strategia per combattere l’inquinamento idrico. Tale strategia prevede l’individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che presentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico a livello di Unione. La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque[17] elabora un primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze prioritarie a livello di Unione europea che sono attualmente inserite nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE.

(3) La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque[18] definisce standard di qualità ambientale (SQA) per le 33 sostanze prioritarie individuate nella decisione n. 2455/2001/CE e per altri 8 inquinanti che erano già regolamentati a livello di Unione, in conformità con le disposizioni e gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

(4) La Commissione ha condotto una revisione dell’elenco delle sostanze prioritarie ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 8 della direttiva 2008/105/CE ed è giunta alla conclusione che è opportuno modificare l’elenco delle sostanze prioritarie individuando nuove sostanze cui attribuire una priorità d’intervento a livello di Unione, definendo per le stesse SQA, aggiornando gli SQA per alcune sostanze esistenti in base alle nuove acquisizioni scientifiche e fissando SQA relativi al biota per alcune sostanze prioritarie nuove ed esistenti.

(5) Il riesame dell’elenco di sostanze prioritarie si è avvalso del contributo delle ampie consultazioni condotte con esperti dei servizi della Commissione, degli Stati membri, delle parti interessate e del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA).

(6) A partire dall’adozione della direttiva 2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti dell’Unione applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della medesima direttiva. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative dell’UE in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l’attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli. L’inserimento di una sostanza nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[19].

(7) Da quando sono stati fissati SQA per le 33 sostanze prioritarie inserite nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE, è stata portata a termine una serie di valutazioni del rischio ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti[20], successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[21]. Al fine di assicurare un livello di protezione adeguato e di aggiornare gli SQA in base alle recenti acquisizioni scientifiche e tecniche sui rischi per l’ambiente acquatico o da esso originati, è necessario rivedere gli SQA per alcune delle sostanze esistenti.

(8) Sono state individuate ulteriori sostanze che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico a livello dell'Unione, alle quali è stata data priorità sulla scorta degli approcci specificati all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e che devono essere inserite nell’elenco delle sostanze prioritarie. Nel fissare gli SQA per queste sostanze si è tenuto conto delle informazioni scientifiche e tecniche più recenti a disposizione.

(9) Per stabilire SQA per le sostanze pericolose prioritarie sono generalmente necessari livelli di incertezza maggiori rispetto alle sostanze prioritarie; in ogni caso, gli SQA rappresentano un punto di riferimento per valutare la conformità con l’obiettivo del buono stato chimico delle acque superficiali, così come definito all’articolo 2, punto 24, e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, se si desidera garantire un livello di protezione adeguato per l’ambiente e la salute umana, l’obiettivo ultimo per le sostanze pericolose prioritarie è l’arresto o l’eliminazione graduale delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tali sostanze, così come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE.

(10) Negli ultimi anni il sapere scientifico sul destino e sugli effetti degli inquinanti nelle acque ha subito una profonda evoluzione. Sono disponibili maggiori informazioni sul comparto dell’ambiente acquatico (acqua, sedimenti o biota, di seguito “la matrice”) in cui è probabile che si trovi una sostanza, e quindi dove si hanno maggiori probabilità di poterne misurare la concentrazione. Alcune sostanze estremamente idrofobe si accumulano nel biota e difficilmente vengono rilevate nell’acqua, anche utilizzando le tecniche analitiche più all’avanguardia. Per tali sostanze è necessario fissare SQA nel biota. Nonostante ciò, perché possano trarre profitto dalla propria strategia di monitoraggio e adattarla alle circostanze locali, è opportuno offrire agli Stati membri la flessibilità di ricorrere a matrici alternative (acque, sedimenti o biota) per il monitoraggio, purché il livello di protezione offerto dagli SQA e dal sistema di monitoraggio sia equivalente a quello offerto dagli SQA e dalla matrice indicati nella presente direttiva.

(11) La direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque[22], fissa criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi usati per monitorare lo stato delle acque. Tali criteri garantiscono informazioni comprensibili e pertinenti relative al monitoraggio, dal momento che rendono obbligatorio l’uso di metodi di analisi sufficientemente sensibili per assicurare che ogni superamento degli SQA possa essere rilevato e misurato in maniera affidabile. È indispensabile consentire agli Stati membri di utilizzare matrici per i controlli diverse da quelle specificate dalla presente direttiva soltanto nel caso in cui il metodo di analisi impiegato soddisfi i criteri minimi di efficienza di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE per gli SQA e la matrice, o fornisca risultati significativamente migliori rispetto al metodo adottato per gli SQA e alla matrice specificati nella presente direttiva.

(12) Le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e altre sostanze che si comportano come PBT potrebbero persistere nell’ambiente acquatico per decenni a livelli che presentano un rischio significativo, anche nel caso in cui siano già state adottate importanti misure per ridurre o eliminare le emissioni. Alcune sono inoltre in grado di propagarsi a lunga distanza e sono praticamente onnipresenti nell’ambiente. Alcune di esse figurano tra le sostanze pericolose prioritarie esistenti e proposte e, per la loro onnipresenza nel lungo termine, richiedono a volte particolare attenzione per quanto concerne l’impatto sulla presentazione dello stato chimico ai sensi della direttiva 2000/60/CE e in relazione ai requisiti di monitoraggio.

(13) Per quanto concerne la presentazione dello stato chimico conformemente alla sezione 1.4.3 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, è bene permettere agli Stati membri di fornire una presentazione distinta dell’impatto sullo stato chimico delle sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, per non oscurare i miglioramenti ottenuti sulla qualità dell’acqua in relazione alle altre sostanze. Oltre al quadro obbligatorio concernente tutte le sostanze, potrebbero essere presentati due quadri supplementari, il primo riguardante unicamente le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie e il secondo per le altre sostanze.

(14) È necessario adeguare i controlli alla scala spaziale e temporale della variazione di concentrazioni attesa. In considerazione dell’ampia distribuzione e dei tempi di recupero protratti previsti per le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, è opportuno permettere agli Stati membri di ridurre il numero di siti di monitoraggio e/o la frequenza dei controlli per tali sostanze, a patto che sia disponibile una base di riferimento statisticamente valida per i monitoraggi.

(15) La particolare attenzione conferita alle sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie non esenta l’Unione o gli Stati membri dall’obbligo di adottare misure aggiuntive rispetto a quelle già intraprese, anche a livello internazionale, per ridurre o eliminare le emissioni, gli scarichi e le perdite di tali sostanze, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

(16) Per le valutazioni del rischio condotte a supporto della selezione di nuove sostanze prioritarie sono necessari dati di monitoraggio di elevata qualità, oltre che dati sugli effetti ecotossicologici. I dati di monitoraggio raccolti dagli Stati membri, per quanto significativamente migliorati negli ultimi anni, non sono sempre adatti allo scopo in termini di qualità e distribuzione a livello di Unione. I dati disponibili sono particolarmente lacunosi per molti inquinanti emergenti, che possono essere definiti come inquinanti attualmente non inseriti nei programmi di monitoraggio di routine a livello di Unione, ma che potrebbero presentare un rischio significativo tale da renderne necessaria la regolamentazione, in base al loro potenziale (eco)tossicologico e agli effetti sulla salute oltre che alle loro concentrazioni nell’ambiente (acquatico).

(17) È necessario un nuovo meccanismo che fornisca alla Commissione informazioni di monitoraggio mirate e di elevata qualità, concernenti la concentrazione di sostanze nell’ambiente acquatico, con particolare riguardo per gli inquinanti emergenti e le sostanze per le quali i dati di monitoraggio non presentano una qualità sufficiente perché possano essere usati nella valutazione del rischio. Il nuovo meccanismo dovrebbe favorire la raccolta di tali informazioni nei bacini idrografici dell’Unione. Per mantenere i costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, il meccanismo dovrebbe essere applicato a un numero limitato di sostanze, inserite provvisoriamente in un elenco di controllo, e in un numero limitato di siti di monitoraggio, ma fornire dati rappresentativi adatti per il processo di definizione delle priorità a livello di Unione. È fondamentale che l’elenco sia dinamico, per rispondere alle nuove informazioni sui rischi potenziali presentate dagli inquinanti emergenti e per evitare il monitoraggio di una sostanza per un periodo di tempo più lungo del necessario.

(18) Allo scopo di semplificare e chiarire gli obblighi degli Stati membri in materia di relazioni, e al fine di migliorare la coerenza con altri elementi correlati della gestione idrica, è opportuno inglobare gli obblighi di notifica di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/105/CE negli obblighi generali relativi alla presentazione di relazioni di cui all’articolo 15 della direttiva 2000/60/CE.

(19) Con l’adozione della presente proposta e la trasmissione della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha ultimato il suo primo riesame dell’elenco delle sostanze prioritarie, come previsto dall’articolo 8 della direttiva 2008/105/CE. Ha effettuato, tra le altre cose, un riesame delle sostanze di cui all’allegato III della suddetta direttiva, ad alcune delle quali sono state attribuite priorità d’intervento. Attualmente non sono disponibili elementi sufficienti per attribuire priorità d’intervento ad altre sostanze. La possibilità che possano emergere nuove informazioni relative a tali sostanze spiega il motivo per cui esse non saranno escluse da un futuro riesame, così come le altre sostanze considerate ma non classificate come prioritarie nel presente riesame. È necessario quindi sopprimere l’allegato III della direttiva 2008/105/CE in quanto obsoleto. L’articolo 8 della medesima direttiva va pertanto modificato di conseguenza, anche in relazione alla data indicata per la trasmissione dei risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20) Per garantire una risposta tempestiva ai progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore interessato dalla presente direttiva è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione all’aggiornamento dei metodi per l’applicazione degli SQA fissati nella direttiva.

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di informazioni per la futura individuazione delle sostanze prioritarie, in particolare per quanto concerne gli inquinanti emergenti, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione all’elaborazione di un elenco di controllo. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni appropriate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(22) Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione è tenuta a garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23) È indispensabile conferire alla Commissione competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione della presente direttiva, dei metodi di monitoraggio usati per il controllo delle sostanze inserite nell’elenco di controllo e dei formati da utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni relative ai monitoraggi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[23].

(24) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l’istituzione di SQA per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta l’Unione, essere realizzato meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25) È pertanto necessario modificare di conseguenza la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2008/105/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2008/105/CE è così modificata:

1. L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni stabilite all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e all’articolo 2 della direttiva 2009/90/CE.

Si applica inoltre la seguente definizione:

“Matrice”: un comparto dell’ambiente acquatico, sia esso l’acqua, i sedimenti o il biota.”.

2. L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 3

1.       Conformemente all’articolo 1 della presente direttiva e all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell’allegato I, parte A, della presente direttiva ai corpi idrici superficiali.

Gli Stati membri applicano gli SQA ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell’allegato I, parte B. [Nota: la modifica non riguarda il presente paragrafo]

2.       Per le sostanze numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44 che figurano nell’allegato I, parte A, gli Stati membri applicano gli SQA per il biota fissati nell’allegato I, parte A. Per le altre sostanze, gli Stati membri applicano gli SQA per l’acqua fissati nell’allegato I, parte A.

3.       Gli Stati membri possono decidere di applicare uno standard di qualità ambientale per una matrice diversa da quella specificata al paragrafo 2.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità applicano gli SQA pertinenti di cui all’allegato I, parte A, o, se non è presente alcuno standard per la matrice in questione, ne fissano uno che offre almeno il medesimo livello di protezione dello standard di qualità ambientale previsto nel suddetto allegato.

Gli Stati membri possono ricorrere a tale opzione soltanto se il metodo di analisi usato per la matrice selezionata soddisfa i criteri minimi di efficienza specificati all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE(*) della Commissione o, nell’eventualità in cui tali criteri non siano rispecchiati per alcuna matrice, se il metodo fornisce risultati significativamente migliori rispetto al metodo impiegato per la matrice di cui al paragrafo 2.

4.       Per le sostanze alle quali si applica uno standard di qualità ambientale per i sedimenti e/o il biota, gli Stati membri sottopongono la sostanza a monitoraggio nella corrispondente matrice almeno una volta all’anno, sempre che le conoscenze tecniche disponibili e il parere di esperti non giustifichino un intervallo diverso.

5.       Gli Stati membri inseriscono nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici, conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE:

a)      una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/90/CE della Commissione;

b)       per le sostanze per le quali si applica l’opzione di cui al paragrafo 3:

i)        i motivi e la giustificazione per la scelta di tale opzione;

ii)       se del caso, gli SQA alternativi stabiliti, la dimostrazione che tali standard garantiranno perlomeno il medesimo livello di protezione, ivi compresi i dati e la metodologia utilizzati per ottenere questi standard, e le categorie di acque superficiali a cui si applicherebbero;

iii)      per permettere un confronto con le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo, i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per la matrice o le matrici specificate nell'allegato I, parte A, della presente direttiva, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri fissati all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE della Commissione;

c)      la giustificazione della frequenza applicata per i monitoraggi, in conformità del paragrafo 4, se gli intervalli tra un monitoraggio e l’altro sono superiori a 1 anno.

6.       Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, con particolare attenzione per le sostanze numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Essi adottano misure atte a garantire, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente. [Nota: la modifica riguarda soltanto l’aggiunta dei riferimenti alle nuove sostanze prioritarie (da 30 a 44)]

Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o nel biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo. [Nota: la modifica non riguarda il presente paragrafo]

7.       La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed eventualmente propone che gli SQA che figurano nell’allegato I, parte A, della presente direttiva siano sottoposti a revisione a norma della procedura di cui all'articolo 294 del trattato, secondo il calendario previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. [Nota: la modifica non riguarda il presente paragrafo]

8.       La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 in relazione alla modifica dell’allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva.

_________

(*)     GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36.”.

3. L’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 5, paragrafo 6, sono soppressi.

4. L’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 8

Riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato del regolare riesame dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE previsto dall’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva. Se del caso, correda la relazione di opportune proposte, in particolare volte a individuare nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare alcune sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie e, ove opportuno, a fissare SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota.”.

5. È inserito il seguente articolo 8 bis:

“Articolo 8 bis

Disposizioni specifiche per le sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie

Per le sostanze numeri 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44 di cui all’allegato I, parte A, della presente direttiva, gli Stati membri possono:

a) presentare, nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, informazioni sullo stato chimico separate rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze, nel rispetto degli obblighi dell’allegato V, sezione 1.4.3, della medesima direttiva concernenti la presentazione dello stato chimico generale, e/o

b) effettuare controlli meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché i controlli eseguiti siano rappresentativi ed esista già un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell’ambiente acquatico, che interessi almeno un ciclo di pianificazione della gestione dei bacini idrografici di sei anni.

Il disposto del primo comma non pregiudica gli obiettivi e gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e all’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE.”.

6. È inserito il seguente articolo 8 ter:

“Articolo 8 ter

Elenco di controllo

1.       La Commissione redige un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d’intervento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

L’elenco di controllo, che non deve contenere più di 25 sostanze o gruppi di sostanze simultaneamente, specifica la matrice per i controlli per ciascuna sostanza. Le sostanze sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o da esso originato. Nel selezionare le sostanze per l’elenco di controllo la Commissione tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi i progetti di ricerca, i programmi di caratterizzazione e di monitoraggio degli Stati membri di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE nonché le informazioni sui volumi di produzione, sui modelli di utilizzo, sulle concentrazioni ambientali e sugli effetti, comprese le informazioni raccolte conformemente alle direttive 98/8/CE, 2001/82/CE* e 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**, nonché ai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.       La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 per quanto riguarda la preparazione dell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.       La Commissione redige il primo elenco di controllo di cui al paragrafo 1 entro il […][24].

4.       Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell’elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate, per un periodo di almeno 12 mesi decorrente entro 3 mesi dall’inserimento della sostanza nell’elenco di controllo.

Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione su una media di 15 000 km2 di superficie territoriale, con un minimo di una stazione per Stato membro.

Nel selezionare le stazioni rappresentative, la frequenza e le tempistiche dei monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati membri tengono conto dei modelli di utilizzo della stessa. I monitoraggi devono essere eseguiti almeno una volta all’anno.

5.       Gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi del paragrafo 4 entro 18 mesi dall’inserimento della sostanza nell'elenco di controllo, e successivamente ogni 12 mesi, per tutto il tempo che la sostanza è presente nell’elenco. La relazione contiene informazioni sulla rappresentatività della stazione e sulla strategia di monitoraggio.

6.       La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le specifiche tecniche per il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo e i formati tecnici dei risultati del monitoraggio e delle informazioni a queste correlate trasmessi alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

*        GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

**      GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

***    GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.”.

7. L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.(*)

2.       Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*)     GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.”.

8. L’articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 10

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, fatte salve le condizioni di cui al presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8 ter, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dal […][25].

3. La delega di poteri di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8 ter, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, e dell’articolo 8 ter, paragrafo 2, entra in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il Consiglio non ha espresso obiezioni entro un periodo di due mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione dell’assenza di obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”.

9. Nell’allegato I, la parte A è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente direttiva.

10. Nell’allegato I, il punto 2 della parte B è sostituito dal seguente:

“2. Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-CMA significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all’interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

Tuttavia, conformemente alla sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione nella determinazione della conformità al relativo SQA-CMA. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.”.

11. Gli allegati II e III sono soppressi.

Articolo 3

1.       Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il[26]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.       Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31.1.2012

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I

“ALLEGATO X ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE

Numero || Numero CAS1 || Numero UE2 || Denominazione della sostanza prioritaria3 || Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(1) 15972-60-8 || 240-110-8 || Alacloro ||

(2) 120-12-7 || 204-371-1 || Antracene || X

(3) 1912-24-9 || 217-617-8 || Atrazina ||

(4) 71-43-2 || 200-753-7 || Benzene ||

(5) non applicabile || non applicabile || Difenileteri bromati || X4

(6) 7440-43-9 || 231-152-8 || Cadmio e composti || X

(7) 85535-84-8 || 287-476-5 || Cloro alcani, C10-13 || X

(8) 470-90-6 || 207-432-0 || Clorfenvinfos ||

(9) 2921-88-2 || 220-864-4 || Clorpirifos (Clorpirifos etile) ||

(10) 107-06-2 || 203-458-1 || 1,2‑dicloroetano ||

(11) 75-09-2 || 200-838-9 || Diclorometano ||

(12) 117-81-7 || 204-211-0 || Di(2‑etilesil)ftalato (DEHP) || X

(13) 330-54-1 || 206-354-4 || Diuron ||

(14) 115-29-7 || 204-079-4 || Endosulfan || X

(15) 206-44-0 || 205-912-4 || Fluorantene5 ||

(16) 118-74-1 || 204-273-9 || Esaclorobenzene || X

(17) 87-68-3 || 201-765-5 || Esaclorobutadiene || X

(18) 608-73-1 || 210-168-9 || Esaclorocicloesano || X

(19) 34123-59-6 || 251-835-4 || Isoproturon ||

(20) 7439-92-1 || 231-100-4 || Piombo e composti ||

(21) 7439-97-6 || 231-106-7 || Mercurio e composti || X

(22) 91-20-3 || 202-049-5 || Naftalene ||

(23) 7440-02-0 || 231-111-4 || Nichel e composti ||

(24) non applicabile || non applicabile || Nonilfenoli || X6

(25) non applicabile || non applicabile || Octilfenoli7 ||

(26) 608-93-5 || 210-172-0 || Pentaclorobenzene || X

(27) 87-86-5 || 201-778-6 || Pentaclorofenolo ||

(28) non applicabile || non applicabile || Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)8 || X

(29) 122-34-9 || 204-535-2 || Simazina ||

(30) non applicabile || non applicabile || Tributilstagno (composti) || X9

(31) 12002-48-1 || 234-413-4 || Triclorobenzeni ||

(32) 67-66-3 || 200-663-8 || Triclorometano (cloroformio) ||

(33) 1582-09-8 || 216-428-8 || Trifluralin || X

(34) 115-32-2 || 204-082-0 || Dicofol || X

(35) 1763-23-1 || 217-179-8 || Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS) || X

(36) 124495-18-7 || non applicabile || Chinossifen || X

(37) non applicabile || non applicabile || Diossine e composti diossina-simili || X10

(38) 74070-46-5 || 277-704-1 || Aclonifen ||

(39) 42576-02-3 || 255-894-7 || Bifenox ||

(40) 28159-98-0 || 248-872-3 || Cibutrina ||

(41) 52315-07-8 || 257-842-9 || Cipermetrina11 ||

(42) 62-73-7 || 200-547-7 || Diclorvos ||

(43) non applicabile || non applicabile || Esabromociclododecani (HBCDD) || X12

(44) 76-44-8 / 1024-57-3 || 200-962-3 / 213-831-0 || Eptacloro ed eptacloro epossido || X

(45) 886-50-0 || 212-950-5 || Terbutrina ||

(46) 57-63-6 || 200-342-2 || 17alfa-etinilestradiolo13 ||

(47) 50-28-2 || 200-023-8 || 17beta-estradiolo13 ||

(48) 15307-79-6 || 239-346-4 || Diclofenac13 ||

__________________________

1             CAS: Chemical Abstracts Service.

2             Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

3             Durante la definizione degli standard di qualità ambientale, nel caso di gruppi di sostanze sono definite, salvo indicazioni esplicite, le singole sostanze tipiche rappresentative.

4             Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri CAS 93703-48-1, 32534‑81‑9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).

5             Il fluorantene è stato iscritto nell’elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.

6             Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

7             Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l’isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

8            Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto.

9             Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).

10            Sono inclusi i seguenti composti:

7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)

10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF          (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

11            Sono compresi gli otto isomeri che contribuiscono a CAS 52315-07-8, e pertanto anche a CAS 67375-30-8 (alfa cipermetrina).

12            Sono compresi 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).

13            L’inserimento di tali sostanze nell’allegato X non pregiudica le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004, della direttiva 2001/83/CE e della direttiva 2001/82/CE.”.

ALLEGATO II

“PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA)

AA: media annua.

CMA: concentrazione massima ammissibile.

Unità di misura: [µg/l] per le colonne da (4) a (7)

            [µg/kg di peso umido] per la colonna (8)

|| (1) || (2) || (3) || (4) || (5) || (6) || (7) || (8)

|| N. || Denominazione della sostanza || Numero CAS1 || SQA-AA2 Acque superficiali interne3 || SQA-AA2 Altre acque di superficie || SQA-CMA4 Acque superficiali interne3 || SQA-CMA4 Altre acque di superficie || SQA Biota12

|| (1) || Alacloro || 15972‑60‑8 || 0,3 || 0,3 || 0,7 || 0,7 ||

|| (2) || Antracene || 120‑12‑7 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 ||

|| (3) || Atrazina || 1912‑24‑9 || 0,6 || 0,6 || 2,0 || 2,0 ||

|| (4) || Benzene || 71‑43‑2 || 10 || 8 || 50 || 50 ||

|| (5) || Difenileteri bromati5 || 32534‑81‑9 || 4,9 10-8 || 2,4 10-9 || 0,14 || 0,014 || 0,0085

|| (6) || Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell’acqua) 6 || 7440‑43‑9 || ≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) || 0,2 || ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) || ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) ||

|| (6a) || Tetracloruro di carbonio7 || 56‑23‑5 || 12 || 12 || non applicabile || non applicabile ||

|| (7) || Cloro alcani C10‑138 || 85535‑84‑8 || 0,4 || 0,4 || 1,4 || 1,4 ||

|| (8) || Clorfenvinfos || 470‑90‑6 || 0,1 || 0,1 || 0,3 || 0,3 ||

|| (9) || Clorpirifos (Clorpirifos etile) || 2921‑88‑2 || 0,03 || 0,03 || 0,1 || 0,1 ||

|| (9 bis) || Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin7 Dieldrin7 Endrin7 Isodrin7 || 309‑00‑2 60‑57‑1 72‑20‑8 465‑73‑6 || Σ = 0,01 || Σ = 0,005 || non applicabile || non applicabile ||

|| (9 ter) || DDT totale7,9 || non applicabile || 0,025 || 0,025 || non applicabile || non applicabile ||

|| || p,p'‑DDT7 || 50‑29‑3 || 0,01 || 0,01 || non applicabile || non applicabile ||

|| (10) || 1,2‑Dicloroetano || 107‑06‑2 || 10 || 10 || non applicabile || non applicabile ||

|| (11) || Diclorometano || 75‑09‑2 || 20 || 20 || non applicabile || non applicabile ||

|| (12) || Di(2‑etilesil)ftalato (DEHP) || 117‑81‑7 || 1,3 || 1,3 || non applicabile || non applicabile ||

|| (13) || Diuron || 330‑54‑1 || 0,2 || 0,2 || 1,8 || 1,8 ||

|| (14) || Endosulfan || 115‑29‑7 || 0,005 || 0,0005 || 0,01 || 0,004 ||

|| (15) || Fluorantene || 206‑44‑0 || 0,0063 || 0,0063 || 0,12 || 0,12 || 30

|| (16) || Esaclorobenzene || 118‑74‑1 || || || 0,05 || 0,05 || 10

|| (17) || Esaclorobutadiene || 87‑68‑3 || || || 0,6 || 0,6 || 55

|| (18) || Esaclorocicloesano || 608‑73‑1 || 0,02 || 0,002 || 0,04 || 0,02 ||

|| (19) || Isoproturon || 34123‑59‑6 || 0,3 || 0,3 || 1,0 || 1,0 ||

|| (20) || Piombo e composti || 7439‑92‑1 || 1,213 || 1,3 || 14 || 14 ||

|| (21) || Mercurio e composti || 7439‑97‑6 || || || 0,07 || 0,07 || 20

|| (22) || Naftalene || 91‑20‑3 || 2 || 2 || 130 || 130 ||

|| (23) || Nichel e composti || 7440‑02‑0 || 413 || 8,6 || 34 || 34 ||

|| (24) || Nonilfenoli (4-nonilfenolo) || 84852-15-3 || 0,3 || 0,3 || 2,0 || 2,0 ||

|| (25) || Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo)) || 140‑66‑9 || 0,1 || 0,01 || non applicabile || non applicabile ||

|| (26) || Pentaclorobenzene || 608‑93‑5 || 0,007 || 0,0007 || non applicabile || non applicabile ||

|| (27) || Pentaclorofenolo || 87‑86‑5 || 0,4 || 0,4 || 1 || 1 ||

|| (28) || Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)11 || non applicabile || non applicabile || non applicabile || non applicabile || non applicabile ||

|| || Benzo(a)pirene || 50-32-8 || 1,7 10-4 || 1,7 10-4 || 0,27 || 0,027 || 2 per pesci 5 per crostacei e cefalopodi 10 per molluschi

|| || Benzo(b)fluorantene || 205‑99‑2 || 0,017 || 0,017

|| || Benzo(k)fluorantene || 207‑08‑9 || 0,017 || 0,017

|| Benzo(g,h,i)perilene || 191‑24‑2 || 8,2 10-3 || 8,2 10-4

Indeno(1,2,3-cd)pirene || 193-39-5 || ||

|| (29) || Simazina || 122‑34‑9 || 1 || 1 || 4 || 4 ||

|| (29 bis) || Tetracloro-etilene7 || 127‑18‑4 || 10 || 10 || non applicabile || non applicabile ||

|| (29 ter) || Tricloro-etilene7 || 79‑01‑6 || 10 || 10 || non applicabile || non applicabile ||

|| (30) || Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione) || 36643-28-4 || 0,0002 || 0,0002 || 0,0015 || 0,0015 ||

|| (31) || Triclorobenzeni || 12002-48-1 || 0,4 || 0,4 || non applicabile || non applicabile ||

|| (32) || Triclorometano || 67-66-3 || 2,5 || 2,5 || non applicabile || non applicabile ||

|| (33) || Trifluralin || 1582-09-8 || 0,03 || 0,03 || non applicabile || non applicabile ||

|| (34) || Dicofol || 115-32-2 || 1,3 10-3 || 3,2 10-5 || non applicabile10 || non applicabile10 || 33

|| (35) || Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS) || 1763-23-1 || 6,5 10-4 || 1,3 10-4 || 36 || 7,2 || 9,1

|| (36) || Chinossifen || 124495-18-7 || 0,15 || 0,015 || 2,7 || 0,54 ||

|| (37) || Diossine e composti diossina-simili || Cfr. la nota 10 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE || || || || || Somma di PCDD+PCDF+PCB-DL 0,008 µg.kg-1 TEQ14

|| (38) || Aclonifen || 74070-46-5 || 0,12 || 0,012 || 0,12 || 0,012 ||

|| (39) || Bifenox || 42576-02-3 || 0,012 || 0,0012 || 0,04 || 0,004 ||

|| (40) || Cibutrina || 28159-98-0 || 0,0025 || 0,0025 || 0,016 || 0,016 ||

|| (41) || Cipermetrina || 52315-07-8 || 8 10-5 || 8 10-6 || 6 10-4 || 6 10-5 ||

|| (42) || Diclorvos || 62-73-7 || 6 10-4 || 6 10-5 || 7 10-4 || 7 10-5 ||

|| (43) || Esabromociclododecano (HBCDD) || Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE || 0,0016 || 0,0008 || 0,5 || 0,05 || 167

|| (44) || Eptacloro ed eptacloro epossido || 76-44-8 / 1024-57-3 || 2 10-7 || 1 10-8 || 3 10-4 || 3 10-5 || 6,7 10-3

|| (45) || Terbutrina || 886-50-0 || 0,065 || 0,0065 || 0,34 || 0,034 ||

|| (46) || 17alfa-etinilestradiolo || 57-63-6 || 3,5 10-5 || 7 10-6 || non applicabile || non applicabile ||

|| (47) || 17beta-estradiolo || 50-28-2 || 4 10-4 || 8 10-5 || non applicabile || non applicabile ||

|| (48) || Diclofenac || 15307-79-6 || 0,1 || 0,01 || non applicabile10 || non applicabile10 ||

__________________________

1                 CAS: Chemical Abstracts Service.

2             Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.

3             Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

4             Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si ritiene che i valori SQA-AA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.

5             Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromati" (voce n. 5), lo standard di qualità ambientale dovrebbe essere confrontato con la somma delle concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

6             Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO3/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO3/l, classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO3/l e classe 5: ≥200 mg CaCO3/l).

7             Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui SQA sono identici a quelli fissati nella normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.

8             Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.

9             Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro2,2 bis(p‑clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1‑tricloro‑2(o-clorofenil)2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72‑54‑8; numero UE 200-783-0).

10            Per queste sostanze non sono disponibili informazioni sufficienti per fissare un SQA‑CMA.

11            Per il gruppo di sostanze prioritarie “idrocarburi policiclici aromatici” (IPA) (voce n. 28), lo standard di qualità ambientale relativo al biota è basato sulla tossicità del benzo(a)pirene, che dovrebbe essere misurata come marcatore degli altri IPA, e la cui concentrazione dovrebbe essere confrontata con lo standard di qualità ambientale. Lo standard SQA-AA in acqua è un valore corrispondente.

12            Se non esplicitamente indicato, lo standard di qualità ambientale per il biota è riferito ai pesci.

13            Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.

14            PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: fattori di tossicità equivalente.

[1]               Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02000L0060-20090113:IT:NOT

[2]               Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:IT:NOT

[3]               È definito standard di qualità ambientale “la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l’ambiente” (direttiva quadro sulle acque, articolo 2, paragrafo 35).

[4]               Il termine “biota” si riferisce a qualsiasi comunità di organismi acquatici vivi che possono essere analizzati e usati come indicatori di inquinamento, tra cui pesci, molluschi, invertebrati, ecc.

[5]               Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:IT:NOT

[6]               Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:242:0001:0015:IT:PDF

[7]               http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm

[8]               Il CSRSA è uno dei comitati scientifici che fornisce alla Commissione una consulenza indipendente. È costituito da 17 scienziati. Per maggiori informazioni cfr. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm

[9]               Contratto n. 070307/2009/547548/SER/D1.

[10]             Per le sostanze esistenti in corso di riesame, alcune informazioni a sostegno dello studio sono state fornite da un secondo consulente, WRc (con un contributo di Milieu).

[11]             Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:201:0036:0038:IT:PDF

[12]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:IT:PDF

[13]             Le modifiche riguardano le seguenti sostanze esistenti: numeri 2 (antracene), 5 (difeniletere bromato), 15 (fluorantene), 20 (piombo e composti), 22 (naftalene), 23 (nichel e composti) e 28 (idrocarburi policiclici aromatici).

[14]             GU C , pag. .

[15]             GU C , pag. .

[16]             GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

[17]             GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

[18]             GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

[19]             GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

[20]             GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

[21]             GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

[22]             GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36.

[23]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[24]             12 mesi dall’adozione della presente direttiva.

[25]             Data di entrata in vigore della presente direttiva.

[26]             12 mesi dall’adozione della presente direttiva.

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