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Document 52011PC0797

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Mozambico

/* COM/2011/0797 definitivo - 2011/0376 (NLE) */

52011PC0797

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Mozambico /* COM/2011/0797 definitivo - 2011/0376 (NLE) */


RELAZIONE

In base al pertinente mandato conferito dal Consiglio[1], la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha condotto negoziati con la Repubblica del Mozambico al fine di rinnovare il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Mozambico. In seguito a tali negoziati, il 2 giugno 2011 è stato siglato un nuovo protocollo. Esso copre un periodo di tre anni, che inizia a decorrere dall'adozione della pertinente decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del protocollo e si protrae fino dopo la scadenza del protocollo in vigore, il 31 dicembre 2011.

La presente procedura, relativa alla ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a titolo del protocollo, è avviata in concomitanza delle procedure relative alla decisione del Consiglio, con l'accordo del Parlamento europeo, sulla conclusione del nuovo protocollo e alla decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del medesimo.

Il nuovo protocollo conferisce agli armatori dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico, per 43 pescherecci con reti a circuizione e 32 pescherecci con palangari. In conformità del trattato, occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

Si invita la Commissione ad adottare la presente proposta e a trasmetterla al Consiglio.

2011/0376 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Mozambico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

1. Il 2 giugno 2011 è stato siglato un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Mozambico, che conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico in materia di pesca.

2. Il […] il Consiglio ha adottato la decisione XXX/2010/UE[3] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

3. Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di validità del protocollo.

4. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[4], la Commissione informa gli Stati membri interessati se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell’ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca non sono pienamente utilizzate. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. Occorre stabilire detto termine.

5. Poiché il protocollo dell'accordo di partenariato attualmente in vigore scade il 31 dicembre 2011, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

6. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito "il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) Tonniere con reti a circuizione

Spagna | 22 unità |

Francia | 20 unità |

Italia | 1 unità |

Totale | 43 unità |

b) Pescherecci con palangari di superficie:

Spagna | 16 unità |

Francia | 8 unità |

Portogallo | 7 unità |

Regno Unito | 1 unità |

Totale | 32 unità |

7. Fatte salve le disposizioni dell'accordo di partenariato e del protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.

8. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

9. Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca assegnate nell'ambito dell'accordo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state esaurite.

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] Decisione del Consiglio n. xxx/2011 del xx xxx 2011 – Rif . SEC(2010) n. 1593 definitivo

[2] GU C [...] del [...], pag.

[3] GU L […] del […], pag. […].

[4] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

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