Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0716

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO su una posizione dell’Unione europea relativa alla decisione del Consiglio generale dell’OMC sulla proroga della deroga dell’OMC al fine di attuare il regime delle preferenze commerciali autonome dell’UE concesse ai Balcani occidentali

    /* COM/2011/0716 definitivo - 2011/0316 (NLE) */

    52011PC0716




    RELAZIONE

    Nel 2010, l’Unione europea (UE) ha avviato il processo di rinnovamento del regime preferenziale autonomo per i Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2015. La procedura legislativa necessaria per adottare il rinnovamento del regime è stata completata.

    Per consentire ai Balcani occidentali di ottenere dalla UE il trattamento preferenziale delle domande di regime preferenziale autonomo, senza che lo stesso trattamento preferenziale debba essere esteso ai prodotti simili di altri membri dell’OMC, l’UE deve chiedere di prorogare la deroga alle disposizioni GATT 1994 Articolo I: 1 fino al 31 dicembre 2016.

    1. 2011/0316 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    su una posizione dell’Unione europea relativa alla decisione del Consiglio generale dell’OMC sulla proroga della deroga dell’OMC al fine di attuare il regime delle preferenze commerciali autonome dell’UE concesse ai Balcani occidentali

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    2. L’Unione europea ha adottato una normativa che rinnova il regime preferenziale autonomo per i Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2015. Senza una deroga dell’Unione europea agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ( General Agreement on Tariffs and Trade - GATT 1994) il trattamento di cui al regime preferenziale autonomo sarebbe necessariamente esteso a tutti gli altri membri dell’OMC. È pertanto opportuno chiedere una deroga all’articolo I.1 del GATT 1994 ai sensi dell’articolo IX:3 dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC)

    3. In data 26 ottobre 2011, l’Unione europea ha presentato domanda in tal senso.

    4. Il Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio delibererà su tale richiesta.

    5. È opportuno, pertanto, che la posizione dell’Unione europea ai lavori del consiglio generale dell’OMC sia quella di favorire l’adozione della richiesta,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione dell’Unione europea al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è quella di approvare la proroga della deroga dell’OMC per i Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2016. Tale posizione è espressa dalla Commissione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

    Fatto a […],

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Top