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Document 52011PC0635
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Common European Sales Law
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un diritto comune europeo della vendita
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un diritto comune europeo della vendita
/* COM/2011/0635 definitivo - 2011/0284 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un diritto comune europeo della vendita /* COM/2011/0635 definitivo - 2011/0284 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA ·
Motivazione e obiettivi della proposta Il sussistere di differenze tra i singoli
diritti dei contratti degli Stati membri è un ostacolo per chi, professionista
o consumatore, intenda effettuare scambi transfrontalieri nel mercato interno.
Proprio a causa di questi ostacoli i professionisti, in particolare le piccole
e medie imprese (PMI), esitano a lanciarsi nel commercio transfrontaliero e ad
espandersi su nuovi mercati e i consumatori non riescono ad accedere ai prodotti
offerti in altri Stati membri. Attualmente solo un professionista dell'Unione
su dieci nel settore della vendita dei beni esporta all'interno dell'Unione e
per lo più solo in pochi Stati membri. Gli ostacoli legati al diritto dei
contratti sono uno dei principali fattori responsabili di questa situazione.
Secondo sondaggi[1],
nel classificare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri, ossia la normativa
tributaria, gli oneri amministrativi, le difficoltà di consegna, la lingua e la
cultura, i professionisti collocano al primo posto gli ostacoli legati al
diritto dei contratti. La necessità per i professionisti di adeguarsi
ai diversi diritti nazionali dei contratti applicabili alle transazioni
transfrontaliere rende queste operazioni più complesse e costose di quelle
nazionali, sia tra imprese (business to business) che tra imprese e
consumatori (business to consumer). Rispetto alle situazioni nazionali, le
situazioni transfrontaliere di norma comportano costi aggiuntivi a carico dei
professionisti, connessi alla difficoltà di reperire le norme straniere
applicabili, alla consulenza legale, alla necessità di negoziare la legge
applicabile nelle transazioni tra imprese e di adeguare i contratti ai
requisiti della legge del consumatore nelle transazioni tra un'impresa e un
consumatore. Nelle transazioni transfrontaliere tra imprese
e consumatori notevole è l'incidenza dei costi legati al diritto dei contratti
e degli ostacoli giuridici indotti dalla diversità delle norme imperative
nazionali a tutela del consumatore. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[2], il professionista che dirige
le sue attività verso consumatori residenti in un altro Stato membro deve
conformarsi al diritto dei contratti di tale Stato membro. Se però le parti
hanno scelto un'altra legge applicabile ma le norme imperative a tutela del
consumatore dello Stato membro del consumatore prevedono un livello di
protezione più elevato, è d'obbligo rispettare tali norme. Il professionista
pertanto deve prima accertare se la legge dello Stato membro di residenza
abituale del consumatore prevede un livello di protezione più elevato, quindi
deve garantire che il contratto ne rispetti i requisiti. L'armonizzazione
esistente del diritto del consumo a livello dell'Unione ha sortito un certo
ravvicinamento in alcuni settori, tuttavia tra i diritti degli Stati membri
permangono differenze sostanziali. Nel commercio elettronico il professionista
si trova poi a sostenere ancora altri costi legati al diritto dei contratti,
dovendo adeguare il suo sito web ai requisiti di legge di ciascuno Stato membro
verso cui dirige le attività. Nelle transazioni transfrontaliere tra
professionisti le parti non sono soggette alle stesse restrizioni sulla legge
applicabile, eppure l'impatto economico del dover negoziare e applicare una
legge straniera è comunque elevato. L'onere di avere a che fare con più leggi
nazionali è gravoso soprattutto per le PMI. Nei rapporti con imprese più
grandi, le PMI di solito devono acconsentire ad applicare la legge del partner
commerciale, sopportare i costi necessari per informarsi sul contenuto di tale
legge straniera e conformarvisi. Nei contratti tra PMI l'esigenza di negoziare
la legge applicabile rappresenta un ostacolo significativo agli scambi
transfrontalieri. In entrambi i tipi di contratti (tra imprese e tra imprese e
consumatori) i costi aggiuntivi per le PMI possono essere addirittura sproporzionati
al valore della transazione. I costi poi aumentano proporzionalmente al
numero di Stati membri in cui il professionista esporta: più sono i paesi, più
quello sarà incline a vedere nelle differenze del diritto dei contratti un
ostacolo agli scambi. Le PMI sono particolarmente svantaggiate: minore il
fatturato, maggiore la quota dei costi di transazione. Negli scambi transfrontalieri i professionisti
sono inoltre alle prese con una maggiore complessità giuridica rispetto agli
scambi nazionali, in quanto spesso hanno a che fare con diritti molteplici
dalle caratteristiche divergenti. Avere a che fare con leggi straniere rende le
operazioni transfrontaliere ancora più complesse. Secondo i professionisti, la
difficoltà di informarsi sulle disposizioni del diritto dei contratti straniero
è il primo ostacolo alle transazioni tra imprese e consumatori e il terzo
ostacolo alle transazioni tra imprese[3].
La complessità giuridica aumenta se i paesi hanno un sistema giuridico
sostanzialmente diverso; al contrario, è empiricamente provato che gli scambi
bilaterali tra paesi con sistemi giuridici di origine comune sono molto più
intensi degli scambi tra due paesi privi di tale comunanza[4]. Pertanto, le differenze tra i diritti dei
contratti, i costi di transazione aggiuntivi e la conseguente complessità delle
transazioni transfrontaliere dissuadono un numero considerevole di
professionisti, soprattutto PMI, dall'espandersi su mercati di altri Stati
membri. Le differenze poi limitano la concorrenza nel mercato interno. Ogni
anno il valore degli scambi tra Stati membri cui si è rinunciato per il
semplice motivo della diversità dei diritti dei contratti è pari a circa dieci
miliardi di euro. Le occasioni perse nel commercio
transfrontaliero hanno inoltre ripercussioni negative sui consumatori europei.
Meno intensi sono gli scambi, minori le importazioni e la concorrenza tra
professionisti. Le conseguenze sono una scelta più limitata di prodotti sul
mercato del consumatore e un prezzo superiore. Acquistare all'estero può presentare il
vantaggio economico sostanziale di disporre di un'offerta maggiore e migliore,
eppure la maggior parte dei consumatori europei continua a fare acquisti solo
sul mercato nazionale. Una delle cause fondamentali è l'incertezza che spesso suscita
nei consumatori la diversità dei diritti nazionali, quanto ai diritti di cui
godono nelle situazioni transfrontaliere. Ad esempio, una delle preoccupazioni
principali dei consumatori riguarda i rimedi disponibili nell'ipotesi che il
prodotto acquistato da un professionista di un altro Stato Membro non sia
conforme al contratto. Molti consumatori evitano pertanto di fare acquisti
fuori del mercato nazionale lasciandosi così sfuggire occasioni sul mercato
interno, in quanto spesso, in un altro Stato membro, si possono trovare
migliori offerte in termini di qualità e prezzo. Il commercio elettronico facilita la ricerca
di offerte e il confronto dei prezzi e di altre condizioni a prescindere dal
luogo in cui è stabilito il professionista. Tuttavia, quando il consumatore
cerca di fare ordinazioni presso un'azienda di un altro Stato membro spesso si
scontra con la pratica commerciale del rifiuto di vendere, giustificata di
solito dalla diversità fra i diritti dei contratti. Obiettivo generale
della proposta è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato
interno facilitando l'espansione degli scambi transfrontalieri per le imprese e
gli acquisti transfrontalieri per i consumatori. Questo obiettivo può essere
conseguito con un corpus autonomo e uniforme di norme di diritto dei contratti,
comprensivo di norme a tutela del consumatore – il diritto comune europeo della
vendita – da considerarsi alla stregua di un secondo regime di diritto dei
contratti nell'ambito dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro. I professionisti avranno così la possibilità
di applicare il diritto comune europeo della vendita a tutte le loro
transazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione europea, a condizione che
l'altra parte sia d'accordo, anziché doversi adeguare ai diversi diritti
nazionali dei contratti. Il diritto comune dovrà regolare il contratto nel suo
intero ciclo di vita, ricomprendendo molte delle materie rilevanti ai fini
della conclusione dei contratti transfrontalieri. Di conseguenza, reperire le
leggi nazionali di altri Stati membri sarà ancora una necessità per i
professionisti soltanto per alcune materie meno importanti, che esulano dal
campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita. Nelle
transazioni tra imprese e consumatori, non sarà più necessario identificare le
norme imperative a tutela del consumatore prescritte dalla legge del
consumatore, giacché il diritto comune europeo della vendita contemplerà norme
completamente armonizzate che garantiscono un elevato livello di protezione del
consumatore in tutto il territorio dell'Unione europea. Nelle transazioni
transfrontaliere tra professionisti, i negoziati sulla legge applicabile
incontreranno meno difficoltà visto che le parti potranno convenire di
applicare il diritto comune europeo della vendita – parimenti accessibile a
entrambe – per disciplinare il rapporto contrattuale. Conseguenza diretta: i professionisti si
risparmiano i costi di transazione aggiuntivi legati al diritto dei contratti
per operare in un ambiente giuridico meno complesso per gli scambi
transfrontalieri, sulla base di un corpus unico di norme applicabili in tutta l'Unione
europea. I professionisti saranno allora nelle condizioni di approfittare
meglio del mercato interno operando anche oltre frontiera, con il risultato che
aumenterà la concorrenza nel mercato interno. I consumatori godranno di un
accesso migliore alle offerte provenienti da tutta l'Unione europea a prezzi
inferiori e subiranno meno rifiuti di vendere; avranno poi maggiori certezze
quanto ai loro diritti in caso di acquisti transfrontalieri grazie a un corpus
unico di norme imperative che offrono al consumatore una tutela elevata. Contesto
generale Con la sua comunicazione del 2001[5] la Commissione ha avviato un'ampia
consultazione pubblica sul quadro giuridico frammentario nel settore del
diritto dei contratti e sui suoi effetti ostativi agli scambi transfrontalieri.
Nel luglio 2010 ha quindi avviato una seconda consultazione pubblica con il
libro verde sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei
contratti per i consumatori e le imprese[6]
("libro verde"), in cui prospetta possibili strategie per consolidare
il mercato interno facendo progredire il settore del diritto europeo dei
contratti. In risposta al libro verde, l'8 giugno 2011 il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime forte sostegno a
uno strumento per migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato
interno e recare benefici a professionisti, consumatori e sistemi giudiziari
degli Stati membri. La comunicazione della Commissione "Europa
2020"[7]
riconosce l'esigenza di agevolare e rendere meno onerosa per imprese e
consumatori la conclusione di contratti con partner di altri Stati membri,
segnatamente facendo progressi verso una legge europea facoltativa in materia
di contratti. L'agenda digitale europea[8]
prevede uno strumento opzionale di diritto europeo dei contratti per fare
fronte alla frammentazione del diritto contrattuale e aumentare la fiducia dei
consumatori nel commercio elettronico. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta I diritti dei contratti degli Stati membri
presentano differenze significative. L'Unione ha iniziato a disciplinare il
settore del diritto dei contratti adottando direttive di armonizzazione minima
in materia di protezione dei consumatori. Il principio dell'armonizzazione
minima significa che gli Stati membri possono mantenere o introdurre requisiti
obbligatori più rigorosi di quelli previsti dall'acquis. Nella pratica, tale
approccio ha portato a soluzioni divergenti negli Stati membri anche nei
settori in cui si era avuta un'armonizzazione a livello europeo. La direttiva
sui diritti dei consumatori, di recente adozione, prevede invece l'armonizzazione
completa per quanto concerne l'informativa precontrattuale da fornire al
consumatore, il diritto di recesso del consumatore nei contratti a distanza e
nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e alcuni aspetti della
consegna dei beni e del passaggio del rischio. Riguardo ai rapporti tra professionisti, l'Unione
ha disciplinato la materia della lotta contro i ritardi di pagamento fissando
norme sui tassi d'interesse minimi. A livello internazionale, la convenzione di
Vienna sulla vendita internazionale di merci, che si applica ogniqualvolta le
parti non abbiano optato per una legge specifica, regola alcuni aspetti dei
contratti di vendita di beni tralasciandone altri importanti come i vizi del
consenso, le clausole abusive e la prescrizione. Altre limitazioni all'applicabilità
della convenzione di Vienna discendono dal fatto che non tutti gli Stati membri
l'hanno firmata[9]
e che non esiste un meccanismo che ne garantisca l'interpretazione uniforme. Alcuni atti normativi dell'Unione sono
rilevanti nei rapporti sia tra imprese e consumatori, sia tra imprese. La
direttiva sul commercio elettronico[10]
contiene norme sulla validità dei contratti conclusi per via elettronica e su
alcuni requisiti precontrattuali. In materia di diritto internazionale privato,
l'Unione ha adottato strumenti sulla scelta della legge applicabile, in primis
il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma I)[11]
e, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, il regolamento
(CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007,
sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)[12]. Il primo contempla norme per
le obbligazioni contrattuali, il secondo per le obbligazioni extracontrattuali
e norme che discendono da dichiarazioni precontrattuali. I regolamenti Roma I e Roma II continueranno
ad applicarsi e restano impregiudicati. Sarà tuttavia ancora necessario
determinare la legge applicabile ai contratti transfrontalieri. A questo provvede
il normale funzionamento del regolamento Roma I: possono scegliere la legge
applicabile le parti stesse (articolo 3 del regolamento Roma I); in mancanza di
scelta si applica l'articolo 4 del medesimo regolamento. Nei contratti tra
professionisti e consumatori, alle condizioni stabilite dall'articolo 6,
paragrafo 1, del richiamato regolamento, se le parti non hanno convenuto la
legge applicabile, il contratto sarà disciplinato dalla legge del paese nel
quale il consumatore ha la residenza abituale. Il diritto comune europeo della vendita sarà
un secondo regime di diritto dei contratti all'interno dell'ordinamento
nazionale di ciascuno Stato membro. Se le parti avranno convenuto di applicare
il diritto comune europeo della vendita, le sue saranno le sole norme nazionali
vigenti per le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Alle materie
rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita
non sarà possibile applicare nessun'altra norma nazionale. La scelta di
avvalersi del diritto comune europeo della vendita è operata fra due rami
distinti del diritto della vendita all'interno dello stesso ordinamento
nazionale e non equivale pertanto, né deve essere confusa con la scelta della
legge applicabile ai sensi del diritto internazionale privato. Poiché il diritto comune europeo della vendita
non disciplinerà ogni singolo aspetto del contratto (come l'illegalità del
contratto o la rappresentanza), le norme di diritto civile dello Stato membro
applicabili al contratto continueranno a regolarne gli aspetti residui. Stando al normale funzionamento del
regolamento Roma I, sussistono tuttavia restrizioni alla scelta del diritto
applicabile alle transazioni tra imprese e consumatori. Se le parti scelgono la
legge di un altro Stato membro diversa dalla legge del consumatore, tale scelta
non può, ricorrendo le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, privare il
consumatore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge
del paese in cui ha la residenza abituale (articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento Roma I). Quest'ultima disposizione può non avere rilevanza pratica
se le parti hanno optato, nell'ambito del diritto nazionale vigente, per il
diritto comune europeo della vendita. Questo perché le norme di diritto comune
europeo della vendita del diritto nazionale prescelto sono identiche alle norme
di diritto comune europeo della vendita del paese del consumatore. Di
conseguenza, le norme imperative a tutela del consumatore del paese del
consumatore non sono superiori né questi è privato della protezione
assicuratagli dalla legge del paese in cui ha la residenza abituale. ·
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è coerente con l'obiettivo di
realizzare un livello elevato di protezione dei consumatori in quanto contiene
norme imperative di salvaguardia cui le parti non possono derogare a danno del
consumatore. Inoltre, il livello di protezione garantito dalle norme imperative
è pari o superiore a quello riconosciuto dall'acquis vigente. La proposta è altresì coerente con la politica
dell'Unione di aiutare le PMI a trarre maggiore profitto dalle opportunità
offerte dal mercato interno. Il diritto comune europeo della vendita può
applicarsi ai contratti tra professionisti quando almeno una delle parti è un
PMI in base alla raccomandazione 2003/361 della Commissione[13] relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese, pur tenendo conto degli sviluppi
futuri. Infine, la proposta è coerente con la politica
commerciale internazionale dell'Unione, in quanto non è discriminatoria nei
confronti delle parti di paesi terzi che potrebbero scegliere di applicare il
diritto comune europeo della vendita, a condizione che una parte del contratto
sia stabilita in uno Stato membro. La presente proposta non pregiudica eventuali
iniziative delle Commissione sulla responsabilità per inosservanza del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, ad esempio con riguardo alle regole
della concorrenza. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO ·
Consultazione delle parti interessate Con la pubblicazione del libro verde la
Commissione ha avviato un'ampia consultazione pubblica che si è conclusa il 31
gennaio 2011 e per la quale ha ricevuto 320 risposte da tutte le categorie di
parti interessate dell'Unione. Molte hanno riconosciuto il valore dell'opzione 1
(pubblicazione dei risultati del gruppo di esperti) e dell'opzione 2 (uno
strumentario per il legislatore europeo). Più Stati membri e altre parti
interessate hanno espresso sostegno per l'opzione 4 (uno strumento facoltativo
di diritto europeo dei contratti), da sola o in combinazione con uno
strumentario, subordinandola a determinate condizioni quali un livello elevato
di protezione del consumatore e disposizioni chiare e di facile applicazione.
Una delle principali preoccupazioni manifestate in risposta al libro verde
riguarda la mancanza di chiarezza sul contenuto sostanziale dell'eventuale
strumento di diritto europeo dei contratti. La Commissione l'ha accolta dando
alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni sullo studio di
fattibilità elaborato dal gruppo di esperti nel settore del diritto europeo dei
contratti. Le risposte al libro verde indicano poi una
preferenza per il campo di applicazione materiale dello strumento. La proposta
si concentra pertanto sui contratti di vendita di beni. Con decisione del 26 aprile 2010[14] la Commissione ha istituito un
gruppo di esperti nel settore del diritto europeo dei contratti, incaricato di
elaborare uno studio di fattibilità su un eventuale futuro strumento di diritto
europeo dei contratti riguardante gli aspetti salienti della pratica delle
transazioni transfrontaliere. Nel settembre 2010 è stato istituito un gruppo
ad hoc delle principali parti interessate (associazioni di imprese e di
consumatori, rappresentanti del settore bancario e assicurativo e delle
professioni legali di avvocato e notaio) allo scopo di dare al gruppo di
esperti un parere pratico sul grado di facilità di applicazione delle norme
elaborate per lo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è stato
pubblicato il 3 maggio 2011 e fino al 1º luglio 2011 si è tenuta una
consultazione informale. ·
Valutazione d'impatto La valutazione d'impatto ha analizzato le
sette opzioni possibili enunciate nel libro verde. La relazione sulla
valutazione d'impatto descrive e analizza tali opzioni nel dettaglio. Le opzioni possibili erano le seguenti:
scenario di base (status quo), uno strumentario per il legislatore, una
raccomandazione su un diritto comune europeo della vendita, un regolamento
istitutivo di un diritto comune europeo della vendita facoltativo, una
direttiva (di armonizzazione minima o completa) relativa a un diritto comune
europeo della vendita obbligatorio, un regolamento istitutivo di un diritto europeo
dei contratti e un regolamento istitutivo di un codice civile europeo. Da un'analisi comparativa dell'impatto di tali
opzioni, la relazione sulla valutazione d'impatto è giunta alla conclusione che
le opzioni relative a un regime uniforme facoltativo di diritto dei contratti,
a una direttiva di armonizzazione completa e a un regolamento istitutivo di un
regime uniforme obbligatorio di diritto dei contratti permetterebbero di
raggiungere gli obiettivi strategici. Pur riducendo di molto i costi di transazione
a carico dei professionisti e offrendo un quadro giuridico meno complesso a
quanti intendono lanciarsi nel commercio transfrontaliero, le due ultime
opzioni finirebbero comunque per creare un onere notevole per i professionisti,
in quanto dovrebbe adeguarsi al nuovo quadro normativo anche chi effettua
scambi sul mercato nazionale. I costi per familiarizzarsi con il nuovo regime
obbligatorio sarebbero particolarmente significativi rispetto a un regime
uniforme facoltativo poiché riguarderebbero tutti i professionisti. Al
contrario, un regime uniforme facoltativo di diritto dei contratti creerebbe
solo costi una tantum per i professionisti che intendono applicarlo ai loro
scambi transfrontalieri. L'istituzione di un regime uniforme facoltativo di
diritto dei contratti è risultata pertanto l'azione più proporzionata poiché
ridurrà i costi di transazione sostenuti dai professionisti che esportano verso
più Stati membri offrendo nel contempo ai consumatori una maggiore scelta di
prodotti a un prezzo inferiore, e aumenterà il livello di protezione per i
consumatori che fanno acquisti oltre frontiera, accattivandone la fiducia visto
che questi godranno degli stessi diritti in tutta l'Unione. 3. ELEMENTI GIURIDICI
DELLA PROPOSTA ·
Sintesi della misura proposta La proposta prevede l'istituzione di un
diritto comune europeo della vendita. Essa armonizza il diritto dei contratti
degli Stati membri, non già imponendo modifiche ai diritti nazionali in vigore
ma creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo
regime di diritto dei contratti, per i contratti rientranti nel suo campo di
applicazione, che sarà identico in tutta l'Unione e coesisterà con le norme
vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo della
vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per
accordo espresso delle parti. ·
Base giuridica La presente proposta si basa sull'articolo 114
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Essa istituisce un corpus unico e uniforme di
norme di diritto dei contratti completamente armonizzate, comprensivo di norme
a tutela del consumatore – il diritto comune europeo della vendita – da
considerarsi alla stregua di un secondo regime di diritto dei contratti nell'ambito
dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro, applicabile nelle
transazioni transfrontaliere previo accordo valido delle parti. Tale accordo
non equivale né va confuso con la scelta della legge applicabile ai sensi delle
norme di diritto internazionale privato, poiché la scelta avviene all'interno
del diritto nazionale applicabile secondo le norme di diritto internazionale
privato. Questa soluzione ha per obiettivo l'istituzione
e il funzionamento del mercato interno, in quanto elimina gli ostacoli all'esercizio
delle libertà fondamentali derivanti dalle differenze tra i diritti nazionali,
in particolare dai costi di transazione aggiuntivi, dalla complessità giuridica
percepita dai professionisti quando concludono transazioni transfrontaliere e
dalla mancanza di fiducia nei propri diritti espressa dai consumatori che
acquistano da un altro paese UE, tutti ostacoli che hanno un effetto diretto
sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno e limitano la
concorrenza. In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3,
del TFUE, il diritto comune europeo della vendita garantirà un livello di
protezione elevato dei consumatori grazie a un proprio corpus di norme
imperative che manterranno o miglioreranno il livello di protezione di cui
godono i consumatori ai sensi della vigente normativa dell'Unione. ·
Principio di sussidiarietà La proposta rispetta il principio di
sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'obiettivo della proposta, vale a dire
contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un corpus
uniforme di norme di diritto dei contratti, ha una chiara dimensione
transnazionale e non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati
membri nel quadro dei loro sistemi nazionali. Fino a che le divergenze tra i diritti
nazionali dei contratti continueranno a generare forti costi di transazione
aggiuntivi per le transazioni transfrontaliere, non sarà possibile conseguire
in pieno l'obiettivo di completare il mercato interno facilitando l'espansione
degli scambi transfrontalieri per i professionisti e gli acquisti
transfrontalieri per i consumatori. Adottando misure non coordinate a livello
nazionale, gli Stati membri non riusciranno a eliminare i costi di transazione
aggiuntivi né la complessità giuridica derivanti dalle differenze dei diritti
nazionali dei contratti con cui si scontrano i professionisti negli scambi
transfrontalieri nell'UE. I consumatori continueranno ad avere una scelta
ridotta e un accesso limitato ai prodotti di altri Stati membri, per giunta
mancherà loro la fiducia che deriva dal conoscere i propri diritti. L'obiettivo della proposta potrebbe pertanto
essere conseguito meglio a livello dell'Unione, in ossequio al principio di
sussidiarietà. L'Unione è nella posizione migliore per risolvere i problemi
della frammentazione giuridica adottando una misura nel settore del diritto dei
contratti che ravvicini le norme applicabili alle transazioni transfrontaliere.
In un mercato in evoluzione che stimola gli Stati membri ad agire in modo indipendente,
ad esempio regolando il mercato emergente dei contenuti digitali, è probabile
che aumentino le divergenze normative all'origine dell'aumento dei costi di
transazione e delle disparità nella protezione dei consumatori. ·
Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità enunciato all'articolo 5 del TUE. Il campo di applicazione della proposta è
limitato agli aspetti che pongono reali problemi nelle transazioni
transfrontaliere e non comprende le questioni disciplinate meglio dal diritto
nazionale. Per quanto riguarda il campo di applicazione materiale, la proposta
contiene disposizioni relative ai diritti e agli obblighi delle parti durante
il ciclo di vita del contratto senza tuttavia toccare, ad esempio, le norme sulla
rappresentanza, la cui eventuale contestazione è meno probabile. Quanto al
campo di applicazione territoriale, la proposta concerne le situazioni
transfrontaliere che presentano il problema dei costi di transazione aggiuntivi
e della complessità giuridica. Da ultimo, il campo di applicazione personale
della proposta è limitato alle transazioni che più di frequente presentano
problemi di mercato interno, ossia i rapporti tra imprese di cui almeno una sia
una PME e i rapporti tra imprese e consumatori. Non sono ricompresi i contratti
tra singoli individui e i contratti tra professionisti nessuno dei quali sia
una PME, in quanto per tali tipi di contratti transfrontalieri non sembra
sussistere l'esigenza di un'azione. Il regolamento lascia agli Stati membri la
duplice possibilità di autorizzare le parti ad avvalersi del diritto comune
europeo della vendita in un contesto meramente nazionale e di applicarlo per i
contratti fra professionisti in cui nessuna parte è una PMI. La proposta è proporzionata poiché, rispetto
alle altre soluzioni possibili esaminate, il diritto comune europeo della
vendita ha natura facoltativa e volontaria. Ciò significa che si applica se
sussiste un accordo tra le parti che lo ritengano entrambe vantaggioso per una
determinata transazione transfrontaliera. Essendo un corpus facoltativo di
norme applicabile solo nei casi transfrontalieri, può ridurre gli ostacoli agli
scambi transfrontalieri senza incidere sulle tradizioni e sugli ordinamenti
giuridici profondamente radicati. Il diritto comune europeo della vendita sarà
un regime facoltativo che si aggiungerà alle norme vigenti di diritto dei
contratti senza sostituirle. La misura legislativa pertanto non andrà oltre
quanto necessario per creare nuove opportunità per i professionisti e i
consumatori del mercato unico. ·
Scelta dello strumento Lo strumento scelto per questa iniziativa è un
regolamento che istituisce un diritto comune europeo della vendita facoltativo.
Uno strumento non vincolante, come uno
strumentario per il legislatore europeo o una raccomandazione rivolta agli
Stati membri, non conseguirebbe l'obiettivo di migliorare l'istituzione e il
funzionamento del mercato interno. Una direttiva o un regolamento che
sostituisca i diritti nazionali con un diritto europeo dei contratti non
facoltativo si spingerebbe troppo in là, in quanto imporrebbe ai professionisti
nazionali che non intendono vendere oltre frontiera di sopportare costi che non
sarebbero controbilanciati dai risparmi riscontrabili nelle transazioni
transfrontaliere. Non sarebbe nemmeno appropriata una direttiva che fissi norme
minime di diritto europeo dei contratti non facoltativo poiché non
raggiungerebbe il livello di certezza giuridica e il grado di uniformità
necessario per ridurre i costi di transazione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Adottata la proposta, la Commissione creerà
una banca dati per lo scambio di informazioni sulle decisioni giudiziarie
relative al diritto comune europeo della vendita o ad altre disposizioni del
presente regolamento, e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
europea. È probabile che i costi connessi alla banca dati aumentino con il
numero delle decisioni definitive. Nel contempo la Commissione organizzerà
corsi di formazione per gli operatori del diritto che applicano il diritto
comune europeo della vendita[15],
i cui costi dovrebbero diminuire mano a mano che si diffondono le conoscenze
sul funzionamento del diritto comune europeo. 5. INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI ·
Semplificazione La proposta di un secondo regime facoltativo
di diritto dei contratti ha il vantaggio di consentire alle parti di ricorrere
a un corpus unico di norme di diritto dei contratti in tutta l'Unione, senza
con ciò sostituire i diritti nazionali dei contratti. Questo corpus autonomo e
uniforme ha la potenzialità di offrire alle parti una soluzione ai problemi più
comuni di diritto dei contratti insiti nelle situazioni transfrontaliere. Tale
opzione solleverebbe quindi i professionisti dall'incombenza di reperire leggi
nazionali diverse. Per aiutare i consumatori a conoscere i loro diritti ai
sensi del diritto comune europeo della vendita, sarà predisposta e trasmessa
loro una nota informativa standard. Da ultimo, la proposta è anche in grado di
garantire la futura coerenza della legislazione dell'UE in altri settori di
intervento in cui si applica il diritto dei contratti. ·
Clausola di riesame La proposta prevede il riesame dell'applicazione
del diritto comune europeo della vendita o delle disposizioni del presente
regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore, tenendo in
considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione
ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici
nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.
A tal fine la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo una relazione, corredata se del caso di
proposte di modifica del regolamento. ·
Spazio economico europeo Il regolamento proposto riguarda un settore
contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo al SEE. ·
Illustrazione della proposta La proposta consta di tre parti principali: un
regolamento, l'allegato I del regolamento contenente le norme di diritto dei
contratti (diritto comune europeo della vendita) e l'allegato II contenente una
nota informativa standard. A. Il regolamento L'articolo 1 fissa la finalità e l'oggetto
del regolamento. L'articolo 2 contiene un elenco di
definizioni dei termini usati nel regolamento. Alcune definizioni esistono già
nell'acquis pertinente, altri concetti sono definiti per la prima volta. L'articolo 3 spiega la natura
facoltativa delle norme di diritto dei contratti nei contratti transfrontalieri
di vendita di beni, fornitura di contenuto digitale e di servizi connessi. L'articolo 4 stabilisce il campo di
applicazione territoriale del regolamento, limitato ai contratti
transfrontalieri. L'articolo 5 definisce il campo di
applicazione materiale dei contratti di vendita di beni, fornitura di contenuti
digitali e prestazione di servizi connessi come l'installazione e la
riparazione. L'articolo 6 esclude dal campo di
applicazione i contratti misti e la vendita rateale. L'articolo 7 illustra il campo di
applicazione personale, che comprende i contratti tra imprese e consumatori e i
contratti tra imprese in cui almeno una delle parti è una PMI. L'articolo 8 spiega che la scelta del
diritto comune europeo della vendita è subordinata a un apposito accordo delle
parti. Nei contratti tra imprese e consumatori la scelta del diritto comune
europeo della vendita è valida solo se il consenso del consumatore è prestato
con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo
a concludere il contratto. L'articolo 9 contiene vari obblighi di
informazione sul diritto comune europeo della vendita nei contratti tra
professionisti e consumatori. In particolare, il consumatore deve ricevere la
nota informativa di cui all'allegato II. L'articolo 10 impone agli Stati membri
di disporre sanzioni a carico dei professionisti per inosservanza degli
specifici obblighi di cui agli articoli 8 e 9. L'articolo 11 spiega che, se
validamente scelto, il diritto comune europeo della vendita è il solo diritto
applicabile alle materie da questo disciplinate e che di conseguenza, per
quelle materie, non si applicano altre norme nazionali. La scelta di tale
diritto opera retroattivamente e si estende al rispetto degli obblighi di
informativa precontrattuale e ai rimedi per la loro inosservanza. L'articolo 12 precisa che il
regolamento fa salvi i requisiti di informazione previsti dalla direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno[16]. L'articolo 13 dispone che gli Stati
membri possono adottare leggi che autorizzino le parti ad avvalersi del diritto
comune europeo della vendita in un contesto meramente nazionale e per i
contratti fra professionisti in cui nessuna parte è una PMI. L'articolo 14 impone agli Stati membri
di notificare le decisioni definitive dei rispettivi organi giurisdizionali che
interpretano il diritto comune europeo della vendita o altre disposizioni del
presente regolamento. La Commissione creerà una banca dati di tali decisioni. L'articolo 15 contiene una clausola di
riesame. L'articolo 16 dispone che il
regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. B. Allegato I L'allegato I contiene il testo del diritto
comune europeo della vendita. La parte I "Disposizioni preliminari"
espone i principi generali di diritto dei contratti che tutte le parti sono
tenute a rispettare nei loro scambi, come la buona fede e la correttezza. Il
principio della libertà contrattuale, inoltre, consente alle parti di derogare
al diritto comune europeo della vendita, tranne alle norme espressamente
qualificate come imperative come quelle a tutela del consumatore. La parte II "Concludere un contratto
vincolante" contiene disposizioni sul diritto delle parti di ricevere
informazioni precontrattuali essenziali e norme sulle modalità per concludere
gli accordi tra le due parti. Vi figurano inoltre disposizioni specifiche che
conferiscono al consumatore il diritto di recedere dai contratti a distanza o
negoziati fuori dei locali commerciali. Contiene infine disposizioni sull'annullamento
dei contratti stipulati a seguito di errore, dolo, minacce o iniquo
sfruttamento. La parte III "Valutazione del
contenuto del contratto" contiene disposizioni generali per l'interpretazione
delle clausole contrattuali in caso di dubbio, norme sul contenuto e gli
effetti del contratto, oltre a criteri per individuare eventuali clausole
abusive e quindi invalide. La parte IV "Obbligazioni e rimedi
delle parti del contratto di vendita" esamina le norme specifiche
sugli obblighi del venditore e del compratore nei contratti di vendita e nei
contratti di fornitura di contenuto digitale e contiene anche disposizioni sui
rimedi in caso di inadempimento del compratore o del venditore. La parte V "Obbligazioni e rimedi
delle parti nei contratti di servizi connessi" riguarda i casi in cui
il venditore fornisce, in stretto collegamento con un contratto di vendita di
beni o fornitura di contenuto digitale, determinati servizi quali l'installazione,
la riparazione o la manutenzione. Qui si spiega quali norme specifiche si
applicano in tali situazioni, in particolare quali sono i diritti e gli
obblighi delle parti ai sensi di detti contratti. La parte VI "Risarcimento del danno e
interessi" contiene norme comuni supplementari sul risarcimento del
danno e sugli interessi per ritardo di pagamento. La parte VII "Restituzione"
contiene le norme applicabili a quanto deve essere restituito in caso di
annullamento o risoluzione del contratto. La parte VIII "Prescrizione"
disciplina gli effetti del trascorrere del tempo sull'esercizio dei diritti
derivanti dal contratto. L'appendice 1 contiene le istruzioni
tipo sul recesso che il professionista deve fornire al consumatore prima della
conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali, e l'appendice 2 il modulo di recesso tipo. C. Allegato II Nell'allegato II figura la nota informativa
standard sul diritto comune europeo della vendita che il professionista deve
rilasciare al consumatore prima che le parti concordino di applicare il diritto
comune europeo della vendita. 2011/0284 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo a un diritto comune europeo della
vendita IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[17],
visto il parere del Comitato delle regioni[18], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Notevoli strozzature ostacolano ancora l'attività
economica transfrontaliera impedendo di sfruttare appieno le potenzialità del
mercato interno a beneficio della crescita e dell'occupazione. Attualmente solo
un professionista dell'Unione su dieci esporta beni all'interno dell'Unione e
per lo più solo in pochi Stati membri. Di tutti gli ostacoli agli scambi
transfrontalieri (normativa tributaria, oneri amministrativi, difficoltà di
consegna, lingua e cultura), per i professionisti è la difficoltà di reperire
le norme di diritto dei contratti straniero una delle maggiori barriere alle
transazioni fra imprese e fra imprese e consumatori. Ciò si ripercuote sui
consumatori, che hanno un accesso limitato ai beni. La diversità dei diritti
nazionali dei contratti costituisce quindi un deterrente all'esercizio di
libertà fondamentali come la libera prestazione di beni e servizi, e una
barriera al funzionamento e alla progressiva instaurazione del mercato interno,
ma ha anche l'effetto di limitare la concorrenza, specie nei mercati degli
Stati membri più piccoli. (2)
I contratti sono lo strumento giuridico
indispensabile per ogni operazione economica. La necessità di identificare o negoziare
la legge applicabile, reperire le disposizioni straniere applicabili e spesso
tradurle, ottenere la consulenza di un legale per familiarizzarsi con gli
obblighi imposti dal diritto straniero e adattare i contratti alle varie
legislazioni nazionali applicabili negli scambi transfrontalieri fa sì che, per
i professionisti, il commercio transfrontaliero risulti più complesso e costoso
di quello interno. Le barriere legate al diritto dei contratti contribuiscono
quindi in misura determinante a dissuadere numerosi professionisti, desiderosi
di esportare all'estero, dal lanciarsi nel commercio transfrontaliero o dall'espandere
le attività verso più Stati membri. Il loro effetto deterrente è
particolarmente forte sulle piccole e medie imprese (PMI) per le quali i costi
per entrare in più mercati stranieri sono spesso molto elevati rispetto al giro
d'affari. I professionisti perdono così l'opportunità di realizzare quelle
economie che invece farebbero se fosse loro possibile vendere beni e servizi
sulla base di un unico diritto dei contratti uniforme per tutte le loro
transazioni commerciali transfrontaliere e, nell'ambiente online, di un unico
sito web. (3)
L'incidenza dei costi di transazione legati al
diritto dei contratti è notevole e, insieme agli ostacoli giuridici indotti
dalla diversità delle norme imperative nazionali a tutela del consumatore, ha
un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno nelle transazioni tra
imprese e consumatori. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento (CE) n. 593/2008)[19], al professionista che dirige
le sua attività verso consumatori residenti in un altro Stato membro si applicano
le norme di tutela del consumatore dello Stato membro nel quale il consumatore
ha la residenza abituale che garantiscono un livello più elevato di protezione
e alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge di
quello Stato membro, anche laddove le parti abbiano scelto un'altra legge
applicabile. Il professionista pertanto deve prima accertare se la legge del
consumatore conferisce una protezione più elevata, quindi deve assicurare che
il contratto ne rispetti i requisiti. Nel commercio elettronico poi, insorgono
ulteriori costi per l'adattamento dei siti web che devono rispecchiare i
requisiti di legge dei diritti stranieri dei contratti applicabili al
consumatori. L'armonizzazione esistente del diritto del consumo a livello dell'Unione
ha sortito un certo ravvicinamento in alcuni settori, tuttavia tra i diritti
degli Stati membri permangono differenze sostanziali: l'attuale armonizzazione
lascia agli Stati membri un'ampia gamma di opzioni su come conformarsi agli
obblighi della normativa dell'Unione e dove fissare il livello di tutela del
consumatore. (4)
Le barriere legate al diritto dei contratti che
impediscono ai professionisti di godere appieno del potenziale del mercato
interno sono d'ostacolo anche per i consumatori. Meno intensi sono gli scambi
transfrontalieri, minori le importazioni e la concorrenza. Il consumatore
risulta quindi svantaggiato in quanto dispone di una scelta limitata di
prodotti a prezzi superiori, direttamente perché sono pochi i professionisti
stranieri che offrono beni e servizi, indirettamente per i limitati scambi
transfrontalieri tra imprese sul mercato all'ingrosso. Acquistare all'estero
può presentare il vantaggio economico sostanziale di disporre di maggiori e
migliori offerte, eppure molti consumatori esitano ad acquistare oltre
frontiera a causa dell'incertezza che pesa sui loro diritti. Una delle maggiori
preoccupazioni è per l'appunto il diritto dei contratti; i consumatori si
chiedono, ad esempio, se riceveranno adeguata protezione in caso di acquisto di
prodotti difettosi. Di conseguenza, numerosissimi consumatori preferiscono
rivolgersi al solo mercato nazionale anche se questo implica minor scelta e
prezzi più alti. (5)
Per giunta, anche volendo approfittare delle
differenze di prezzo fra Stati membri acquistando da un professionista in un
altro Stato membro, il consumatore spesso si scontra con il rifiuto di vendere
dello stesso professionista. Benché il commercio elettronico abbia largamente
facilitato la ricerca di offerte così come il confronto dei prezzi e di altre
condizioni a prescindere dal luogo in cui sia stabilito il professionista, di
fatto molto spesso gli ordini inoltrati da consumatori dall'estero sono
rifiutati da professionisti che non vogliono concludere transazioni
transfrontaliere. (6)
Le differenze dei diritti nazionali dei contratti
costituiscono pertanto barriere che impediscono a consumatori e professionisti
di cogliere i vantaggi del mercato interno. Tali barriere sarebbero
notevolmente ridotte se i contratti potessero fondarsi su un corpus unico e
uniforme di norme, a prescindere dal luogo in cui sono stabilite le parti.
Detto corpus uniforme di norme di diritto dei contratti dovrebbe regolare il
contratto nel suo intero ciclo di vita, ricomprendendo molti degli aspetti più
importanti ai fini della conclusione di un contratto. Dovrebbe poi constare di
norme completamente armonizzate a tutela dei consumatori. (7)
Le divergenze fra diritti nazionali dei contratti e
il loro impatto sul commercio transfrontaliero limitano anche la concorrenza.
Se gli scambi commerciali sono pochi c'è meno concorrenza e di conseguenza i
professionisti sono meno incentivati a innovare e a migliorare la qualità dei
loro prodotti o ridurre i prezzi. Specie negli Stati membri più piccoli dove la
concorrenza è poca, il fatto che professionisti stranieri decidano di non
penetrare in quei mercati per ragioni di costi e complessità ne limita
ulteriormente la concorrenza, con un considerevole impatto sulla scelta e i
livelli di prezzo dei prodotti disponibili. Per giunta, gli ostacoli agli
scambi transfrontalieri possono nuocere alla concorrenza fra PMI e imprese più
grandi. Visto in effetti il notevole impatto dei costi rispetto al giro d'affari,
è molto più probabile che una PMI rinunci a un mercato straniero che non un
concorrente di maggiori dimensioni. (8)
Per sormontare tali barriere legate al diritto dei
contratti, alle parti dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di convenire
che i loro contratti rispondano a un corpus unico e uniforme di norme di
diritto dei contratti che abbiano lo stesso significato e siano interpretate
allo stesso modo in tutti gli Stati membri: il diritto comune della vendita. Il
diritto comune europeo della vendita dovrebbe rappresentare un'opzione in più,
che amplia la scelta delle parti ed è percorribile quando entrambe la
considerano utile per facilitare gli scambi transfrontalieri e ridurre i costi
di transazione e di opportunità, non meno di altri ostacoli che il diritto dei
contratti oppone al commercio transfrontaliero. È auspicabile che diventi la
base di un rapporto contrattuale solo qualora le parti decidano congiuntamente
di applicarlo. (9)
Il presente regolamento istituisce un diritto
comune europeo della vendita. Esso armonizza il diritto dei contratti degli
Stati membri, non già imponendo modifiche ai diritti nazionali in vigore ma
creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime
di diritto dei contratti per i contratti rientranti nel suo campo di
applicazione. Tale secondo regime dovrà essere identico in tutta l'Unione e
coesistere con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto
comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su
base volontaria e per accordo espresso delle parti. (10)
È necessario che l'accordo di usare il diritto
comune europeo della vendita sia frutto di una scelta espressa nell'ambito del
proprio diritto nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008
o, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, in virtù del regolamento
(CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007,
sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento (CE)
n. 864/2007)[20]
o di altre norme di conflitto pertinenti. L'accordo di ricorrere al diritto
comune europeo della vendita non può pertanto essere assimilato o confuso con
la scelta della legge applicabile ai sensi delle norme di conflitto, né può
pregiudicarne l'applicazione. Il presente regolamento non inciderà pertanto
sulle norme di conflitto vigenti. (11)
È necessario che il diritto comune europeo della
vendita comprenda un corpus completo di norme imperative a tutela dei
consumatori completamente armonizzate. In conformità dell'articolo 114,
paragrafo 3, del trattato, dette norme dovranno assicurare un livello di
protezione elevato dei consumatori, al fine di rafforzarne la fiducia nel
diritto comune europeo della vendita e indurli a concludere contratti
transfrontalieri in base ad esso. Dovranno poi mantenere o migliorare il
livello di protezione di cui i consumatori beneficiano in virtù del diritto del
consumo dell'Unione. (12)
Poiché il diritto comune europeo della vendita
contiene un corpus completo di norme imperative a tutela dei consumatori
completamente armonizzate, se le parti scelgono di applicarlo i diritti degli
Stati membri non presenteranno divergenze al riguardo. Di conseguenza, l'articolo
6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, che si fonda sull'esistenza
di livelli divergenti di protezione del consumatore negli Stati membri, non ha
rilevanza pratica per gli aspetti disciplinati dal diritto comune europeo della
vendita. (13)
È opportuno che il diritto comune europeo della
vendita si applichi ai contratti transfrontalieri, poiché è in quel contesto
che le divergenze fra diritti nazionali portano a complessità e costi
aggiuntivi e dissuadono le parti dallo stabilire rapporti contrattuali. Nei
contratti fra imprese, la natura transfrontaliera del contratto dovrebbe essere
stabilita sulla base della residenza abituale delle parti. Nei contratti tra
imprese e consumatori, è auspicabile che il requisito della natura
transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo generale indicato dal consumatore o
l'indirizzo di consegna dei beni oppure l'indirizzo di fatturazione indicato
dal consumatore sia situato in uno Stato membro ma fuori dello Stato in cui il
professionista ha la residenza abituale. (14)
L'applicazione del diritto comune europeo della
vendita non dovrebbe limitarsi a situazioni transfrontaliere tra Stati membri
soltanto, dovrebbe invece facilitare anche gli scambi fra Stati membri e paesi
terzi. Ove siano coinvolti consumatori di paesi terzi, l'accordo sull'uso del
diritto comune europeo della vendita, che comporterebbe per loro la scelta di
una legge straniera, andrebbe subordinato alle norme applicabili sul conflitto
di leggi. (15)
Per i professionisti attivi nel commercio nazionale
e transfrontaliero può risultare utile avvalersi di un contratto unico e
uniforme per tutte le loro operazioni. Gli Stati membri dovrebbero quindi
essere liberi di autorizzare le parti ad avvalersi del diritto comune europeo
della vendita anche in un contesto puramente nazionale. (16)
Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe
applicarsi in particolar modo alla vendita di beni mobili, compresa la loro
fabbricazione o produzione, essendo questo l'unico tipo di contratto importante
da un punto di vista economico a presentare un particolare potenziale per la
crescita degli scambi transfrontalieri, specie del commercio elettronico. (17)
Per rispecchiare la crescente importanza dell'economia
digitale, è auspicabile che rientrino nel campo di applicazione del diritto
comune europeo della vendita anche i contratti di fornitura di contenuto
digitale. Il trasferimento di contenuti digitali a fini di conservazione,
trasformazione o accesso e di uso ripetuto, come lo scaricamento di musica, è
in rapida ascesa e presenta un elevato potenziale di crescita ma si svolge in
un contesto in cui è ancora notevole la discrepanza e l'incertezza giuridica.
Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe pertanto disciplinare la
fornitura di contenuto digitale, che il contenuto sia o meno fornito su
supporto materiale. (18)
I contenuti digitali sono spesso forniti non in
cambio di un corrispettivo in denaro ma associati a beni o servizi a pagamento separati,
comprendenti un corrispettivo non pecuniario come può essere l'accesso ai
propri dati personali, o addirittura a titolo gratuito nel contesto di una
strategia di mercato fondata sulla prospettiva che il consumatore acquisti in
un secondo tempo altri o più sofisticati prodotti a contenuto digitale. Alla
luce di questa specifica struttura di mercato e del fatto che eventuali difetti
del contenuto digitale fornito possono nuocere agli interessi economici dei
consumatori indipendentemente dalle condizioni in cui è stato fornito, non
bisogna che l'applicabilità del diritto comune europeo della vendita sia
subordinata al pagamento di un corrispettivo in denaro per quel dato contenuto
digitale. (19)
Al fine di massimizzare il valore aggiunto del
diritto comune europeo della vendita, il suo campo d'applicazione materiale
dovrà includere anche certi servizi prestati dal venditore che sono
direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto
digitale fornito sulla base del diritto comune europeo della vendita, e che
spesso nella pratica sono riuniti nello stesso contratto o inclusi in un
contratto collegato, in particolare la riparazione, la manutenzione e l'installazione
dei beni o contenuti digitali. (20)
Non è opportuno che il diritto comune europeo della
vendita si applichi ai contratti collegati in virtù dei quali il compratore
acquista beni o riceve un servizio da terzi, ciò perché il terzo non è parte
dell'accordo fra i contraenti sull'uso del diritto comune europeo della
vendita. Il contratto collegato con un terzo dovrebbe essere regolato dalla
legge nazionale che è applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008,
del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti. (21)
Per affrontare in modo mirato e proporzionato i
problemi attuali di mercato interno e concorrenza, il campo d'applicazione
personale del diritto comune europeo della vendita dovrà incentrarsi sui
soggetti che il divergere dei diritti nazionali dei contratti attualmente
dissuade dal concludere affari all'estero, con tutto l'effetto negativo sul
commercio transfrontaliero che ne consegue. È opportuno pertanto che rientrino
in tale campo di applicazione tutte le transazioni tra imprese e consumatori e
tutti i contratti tra professionisti quando almeno una delle parti è un PMI, in
base alla raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003,
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[21]. Dovrebbe tuttavia restare
salva la possibilità per gli Stati membri di adottare leggi che autorizzino l'applicazione
del diritto comune europeo della vendita ai contratti fra professionisti in cui
nessuna parte è una PMI. In ogni caso, nelle transazioni tra imprese i
professionisti godono di totale autonomia e nella redazione delle loro clausole
contrattuali sono incoraggiati ad ispirarsi al diritto comune europeo della
vendita. (22)
L'accordo delle parti di un contratto è
indispensabile per l'applicazione del diritto comune europeo della vendita. È
necessario che tale accordo sia sottoposto a stretti requisiti nelle
transazioni fra imprese e consumatori e che, poiché nella pratica sarà
soprattutto il professionista a proporre l'uso del diritto comune europeo della
vendita, i consumatori siano pienamente consapevoli di acconsentire a usare
norme che differiscono da quelle del loro diritto nazionale in vigore.
Pertanto, il consenso del consumatore non potrà essere ammesso altro che sotto
forma di dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che indica la
volontà di concludere il contratto. Non sarà quindi possibile proporre l'uso
del diritto comune europeo della vendita come clausola contrattuale, men che
meno come clausola tipo del professionista. Il professionista dovrà dare al
consumatore conferma dell'accordo di applicare il diritto comune europeo della
vendita su un supporto durevole. (23)
Oltre a una scelta consapevole, è opportuno che il
consenso del consumatore all'uso del diritto comune europeo della vendita sia
anche una scelta informata. Pertanto, il professionista non solo dovrà richiamare
l'attenzione del consumatore sull'intenzione di applicare il diritto comune
europeo della vendita, ma anche informarlo sulla sua natura e caratteristiche
principali. Per facilitare tale compito, evitando nel contempo inutili oneri
amministrativi, e garantire al consumatore un'informazione di livello e qualità
uniforme, il professionista gli dovrà rilasciare la nota informativa standard
prevista dal presente regolamento e disponibile in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione. Laddove non sia possibile trasmettere tale nota al consumatore, ad
esempio nell'ambito di contatti telefonici, o qualora il professionista abbia
omesso di rilasciare la nota informativa, l'accordo sull'uso del diritto comune
europeo della vendita non potrà obbligare il consumatore finché questi non
abbia ricevuto la nota informativa insieme alla conferma dell'accordo e non
abbia successivamente espresso il proprio consenso. (24)
Onde evitare un'applicazione selettiva di certi
elementi del diritto comune europeo della vendita, che potrebbe sbilanciare l'equilibrio
fra i diritti e gli obblighi delle parti e avere effetti negativi sulla
protezione del consumatore, è opportuno che la scelta riguardi tale diritto
comune europeo nel suo complesso e non solo alcune sue parti. (25)
Qualora a disciplinare il contratto in questione
sia la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale
di merci, è opportuno che la scelta del diritto comune europeo della vendita
comporti l'accordo delle parti ad escludere tale convenzione. (26)
Le disposizioni del diritto comune europeo della
vendita dovrebbero regolare le questioni di diritto dei contratti che hanno una
rilevanza pratica durante l'intero ciclo di vita dei tipi di contratto
rientranti nel campo di applicazione materiale e personale, in particolare
quelli conclusi online. Oltre ai diritti e agli obblighi delle parti e ai
rimedi in caso di inadempimento, il diritto comune europeo della vendita dovrà
disciplinare gli obblighi di informativa precontrattuale, la conclusione del
contratto (inclusi i requisiti di forma), il diritto di recesso e i suoi
effetti, l'annullamento del contratto stipulato a seguito di errore, dolo,
minacce o iniquo sfruttamento (e le conseguenze di tale annullamento), l'interpretazione,
il contenuto e gli effetti del contratto, la valutazione e le conseguenze del
carattere abusivo delle clausole contrattuali, la restituzione a seguito dell'annullamento
e della risoluzione, e la prescrizione ed esclusione dei diritti. Esso dovrà
stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione di tutti gli obblighi e
doveri che ne discendono. (27)
Qualsiasi materia di natura contrattuale o
extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione del diritto comune
europeo della vendita è regolata dalle norme preesistenti, estranee al diritto
comune europeo, della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE)
n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto
pertinenti. Tali materie includono la personalità giuridica, l'invalidità del
contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, la
determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la
rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti
compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà
compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale e la
responsabilità extracontrattuale. La questione se domande concorrenti attinenti
alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere
assieme è anch'essa esclusa dal campo di applicazione del diritto comune
europeo della vendita. (28)
Non è opportuno che il diritto comune europeo della
vendita disciplini materie che esulano dal diritto dei contratti. Il presente
regolamento non deve pregiudicare le norme di diritto dell'Unione o nazionale
con riferimento a tali materie. A titolo di esempio, è opportuno che restino
fuori dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita gli
obblighi di informativa imposti per la tutela della salute e sicurezza o per
motivi ambientali. Il presente regolamento non deve pregiudicare gli obblighi
di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[22]. (29)
È opportuno che, sussistendo un accordo valido sull'uso
del diritto comune europeo della vendita, soltanto tale diritto possa
disciplinare le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Le norme del
diritto comune europeo della vendita devono essere interpretate in modo
autonomo e conformemente ai principi consolidati sull'interpretazione della
legislazione dell'Unione. Le questioni concernenti materie rientranti nel campo
di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non sono da questo
espressamente disciplinate sono risolte unicamente interpretando le sue norme,
senza ricorrere ad altre leggi. Il diritto comune europeo della vendita andrà
interpretato in base ai principi su cui si fonda, ai suoi obiettivi e a tutte
le sue disposizioni. (30)
La libertà contrattuale dovrebbe essere il
principio ispiratore del diritto comune europeo della vendita. L'autonomia
delle parti andrebbe limitata solo se e in quanto indispensabile, in
particolare per motivi di tutela del consumatore. Qualora ricorra simile
necessità, dovrebbe essere chiaramente indicata la natura imperativa delle
norme in questione. (31)
È auspicabile che la collaborazione fra le parti
sia improntata al principio della buona fede e della correttezza. Alcune
disposizioni costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale
della buona fede e della correttezza e dovrebbero pertanto prevalere sul
principio generale, che quindi non deve servire per modificare gli specifici
diritti e obblighi delle parti definiti nelle norme. Gli obblighi concreti che
discendono dal principio della buona fede e della correttezza dovrebbero
dipendere anche dal livello relativo di perizia delle parti e non essere quindi
gli stessi nelle transazioni tra imprese e consumatori e nelle transazioni fra
imprese. Nei rapporti tra imprese, è opportuno che le buone pratiche
commerciali della specifica situazione interessata costituiscano un fattore
rilevante a questi fini. (32)
Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe
tendere a preservare i contratti validi ove possibile ed opportuno, alla luce
degli interessi legittimi delle parti. (33)
È necessario che il diritto comune europeo della
vendita identifichi soluzioni equilibrate per gli interessi legittimi delle
parti predisponendo rimedi accessibili in caso di inadempimento del contratto e
il relativo esercizio. Nei contratti tra imprese e consumatori il sistema di
rimedi dovrebbe rispecchiare il fatto che la responsabilità per difetto di
conformità dei beni, del contenuto digitale o dei servizi ricade sul professionista.
(34)
Al fine di rafforzare la certezza giuridica dando
pubblico accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea e delle autorità giudiziarie nazionali sull'interpretazione del diritto
comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento,
è opportuno che la Commissione crei una banca dati contenente le decisioni
definitive pertinenti. Perché la cosa sia fattibile, gli Stati membri dovranno
fare in modo che le decisioni nazionali siano trasmesse rapidamente alla
Commissione. (35)
È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento
del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente
regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in
considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione
ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici
nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.
(36)
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a
dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un
corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui avvalersi nelle
transazioni transfrontaliere in tutta l'Unione, non può essere conseguito in
misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a
livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale
obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (37)
Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16, 38 e 47, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Finalità e oggetto 1.
Il presente regolamento intende migliorare le
condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, predisponendo
un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui all'allegato I ("diritto
comune europeo della vendita"). Dette norme possono essere utilizzate
nelle transazioni transfrontaliere per la vendita di beni, la fornitura di
contenuto digitale e la prestazione di servizi connessi, qualora le parti del
contratto lo convengano. 2.
Il presente regolamento consente ai professionisti
di avvalersi di un corpus comune di norme e applicare le stesse clausole
contrattuali a tutte le loro transazioni transfrontaliere, riducendo così i
costi superflui e garantendo nel contempo un livello elevato di certezza
giuridica. 3.
Per quanto riguarda i contratti tra professionisti
e consumatori, il presente regolamento contiene un corpus completo di norme a
tutela dei consumatori intese a garantire un livello elevato di protezione,
rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e stimolarli ad
acquistare oltre frontiera. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (a)
"contratto": l'accordo diretto a creare
obbligazioni o produrre altri effetti giuridici; (b)
"buona fede e correttezza": uno standard
di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e considerazione degli interessi
dell'altra parte della transazione o del rapporto in questione; (c)
"danno": la perdita patrimoniale e non
patrimoniale riferibile in quest'ultimo caso solo ed esclusivamente al dolore e
alla sofferenza, escludendo così altre forme quali il deterioramento della
qualità della vita e il suo mancato godimento; (d)
"clausole contrattuali standard": le
clausole contrattuali redatte preventivamente per differenti transazioni che
coinvolgono più parti e che non sono state oggetto di negoziazioni individuali
delle parti stesse, ai sensi dell'articolo 7 del diritto comune europeo della
vendita; (e)
"professionista": la persona fisica o la
persona giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale; (f)
"consumatore": la persona fisica che
agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale; (g)
"risarcimento": la somma di denaro cui
una persona ha diritto a titolo di compensazione per aver subito una perdita,
una lesione o un danno; (h)
"bene": qualsiasi bene mobile materiale,
esclusi: i) l'elettricità e il gas naturale, e ii) l'acqua e altri tipi di gas, quando non sono
messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; (i)
"prezzo": il valore economico espresso in
denaro dovuto come corrispettivo per la vendita di beni, la fornitura di
contenuto digitale o la prestazione del servizio connesso; (j)
"contenuto digitale": i dati prodotti e
forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del consumatore,
inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali
scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di
personalizzare l'hardware o il software esistente, ed esclusi: i) i servizi finanziari, compresi i servizi
bancari on line; ii) la consulenza legale o finanziaria per via
elettronica; iii) i servizi di assistenza sanitaria per
via elettronica; iv) i servizi e le reti di comunicazione
elettronica, le infrastrutture e i servizi collegati; v) i giochi d'azzardo; vi) la creazione di nuovo contenuto digitale
e la modifica del contenuto digitale esistente ad opera del consumatore, o
altra interazione con le creazioni di altri utenti; (k)
"contratto di vendita": il contratto in
base al quale il professionista ("venditore") trasferisce o si
impegna a trasferire la proprietà di beni a un'altra persona ("compratore"),
il quale ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti di
fornitura di beni da fabbricare o produrre ed esclusi i contratti di vendita
forzata o che comportino in altro modo l'intervento della pubblica autorità; (l)
"contratto di vendita al consumatore": il
contratto di vendita in cui il venditore è un professionista e il compratore è
un consumatore; (m)
"servizi connessi": i servizi connessi
che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come l'installazione, la
manutenzione, la riparazione o altra trasformazione, prestati dal venditore di
beni o dal fornitore di contenuto digitale ai sensi del contratto di vendita,
del contratto di fornitura di contenuto digitale o di diverso contratto di
servizi connessi concluso contestualmente al contratto di vendita o al
contratto di fornitura di contenuto digitale, esclusi: i) i servizi di trasporto, iii) i servizi di formazione, iii) i servizi di supporto alle
telecomunicazioni, e iv) i servizi finanziari; (n)
"prestatore di servizi": il venditore di
beni o il fornitore di contenuto digitale che si obbliga a fornire al cliente
un servizio connesso ai beni venduti o al contenuto digitale fornito; (o)
"cliente": chiunque acquista un servizio
connesso; (p)
"contratto a distanza": il contratto
concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime
organizzato di vendita a distanza senza la presenza fisica e simultanea del
professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona
fisica che lo rappresenta e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o
più mezzi di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso; (q)
"contratto negoziato fuori dei locali
commerciali": il contratto tra il professionista e il consumatore: i) concluso alla presenza fisica e
simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica,
della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, in un luogo diverso
dai locali del professionista, oppure concluso sulla base di un'offerta fatta
dal consumatore nelle stesse circostanze, oppure ii) concluso nei locali del professionista o
con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il
consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo
diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del
professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona
fisica che lo rappresenta e del consumatore, oppure iii) concluso durante un viaggio promozionale
organizzato dal professionista o, se il professionista è una persona giuridica,
dalla persona fisica che lo rappresenta e avente lo scopo o l'effetto di
promuovere e vendere beni o fornire contenuto digitale o servizi connessi al
consumatore; (r)
"locali commerciali": i) qualsiasi locale immobile adibito alla
vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base
permanente, oppure ii) qualsiasi locale mobile adibito alla
vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a
carattere abituale; (s)
"garanzia": l'impegno del professionista
o del produttore, assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli
obblighi giuridici ai sensi dell'articolo 106 per difetto di conformità, di rimborsare
il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene o sul
contenuto digitale qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a
qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o
prima della conclusione del contratto; (t)
"supporto durevole": il supporto che
permetta a una parte di conservare le informazioni che le sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui sono destinate e che permetta la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate; (u)
"asta pubblica": metodo di vendita in cui
beni o contenuto digitale sono offerti dal professionista al consumatore che
partecipa o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona,
mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste
e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o del contenuto
digitale; (v)
"norma imperativa": la disposizione che
le parti non possono escludere di applicare, cui non possono derogare e di cui
non possono modificare gli effetti; (w)
"creditore": la persona che ha il diritto
all'adempimento di una prestazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra
persona, il debitore; (x)
"debitore": il soggetto che ha assunto un'obbligazione,
pecuniaria o non pecuniaria, nei confronti di un altro soggetto, il creditore; (y)
"obbligazione": il dovere di adempiere
dovuto da una parte nei confronti di un'altra all'interno di un rapporto
giuridico. Articolo 3
Natura facoltativa del diritto comune europeo della vendita Le parti possono convenire che il diritto
comune europeo della vendita disciplina i loro contratti transfrontalieri di
vendita di beni, di fornitura di contenuto digitale e di prestazione di servizi
connessi rientranti nel campo di applicazione territoriale, materiale e
personale definito agli articoli da 4 a 7. Articolo 4
Contratti transfrontalieri 1.
Il diritto comune europeo della vendita può
applicarsi ai contratti transfrontalieri. 2.
Ai fini del presente regolamento, un contratto fra
professionisti è transfrontaliero se le parti hanno la residenza abituale in
paesi diversi, uno dei quali almeno sia uno Stato membro. 3.
Ai fini del presente regolamento, un contratto fra
un professionista e un consumatore è transfrontaliero se: (a)
l'indirizzo indicato dal consumatore, l'indirizzo
di consegna del bene o l'indirizzo di fatturazione si trovano in uno paese
diverso da quello in cui il professionista ha la residenza abituale, e (b)
almeno uno di questi paesi è uno Stato membro. 4.
Ai fini del presente regolamento, per residenza
abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in
cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di un
professionista che sia una persona fisica si intende la sua sede di attività
principale. 5.
Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio
dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di
attività del professionista, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o
altra sede di attività è considerato residenza abituale del professionista. 6.
Al fine di determinare se un contratto è
transfrontaliero, il momento rilevante è quello in cui è stato raggiunto l'accordo
di applicare il diritto comune europeo della vendita. Articolo 5
Contratti cui può applicarsi il diritto comune europeo della vendita Il diritto comune europeo della vendita può
disciplinare: a) i contratti di vendita; b) i contratti di fornitura di contenuto
digitale, su supporto materiale o meno, che l'utente possa memorizzare,
trasformare o cui possa accedere e che possa riutilizzare, a prescindere che il
contenuto digitale sia fornito contro il pagamento di un prezzo; c) i contratti di servizi connessi,
indipendentemente dal fatto che per quei servizi sia stato pattuito un prezzo
separato. Articolo 6
Esclusione dei contratti misti e dei contratti collegati al credito al
consumo 1.
Il diritto comune europeo della vendita non può
applicarsi ai contratti misti che contengono elementi diversi dalla vendita di
beni, dalla fornitura di contenuto digitale e dalla prestazione di servizi
connessi ai sensi dell'articolo 5. 2.
Il diritto comune europeo della vendita non può
applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui il
professionista concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto
forma di dilazione di pagamento, prestito o altra agevolazione finanziaria
analoga. Il diritto comune europeo della vendita può invece applicarsi ai
contratti tra un professionista e un consumatore in cui sono forniti in modo
continuato beni, contenuto digitale o servizi connessi dello stesso tipo e il
consumatore versa il corrispettivo per tali beni, contenuto digitale o servizi
connessi con pagamenti rateali per la durata della fornitura. Articolo 7
Parti del contratto 1.
Il diritto comune europeo della vendita può
applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di
contenuto digitale sia un professionista. Nei contratti in cui tutte le parti
sono professionisti, il diritto comune europeo della vendita può applicarsi
quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI). 2.
Ai fini del presente regolamento, è una PMI il
professionista che: (a)
occupa meno di 250 persone, e (b)
ha un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni
di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro
o, per una PMI che ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta
non è l'euro o in un paese terzo, a un importo equivalente nella valuta di
quello Stato membro o quel paese terzo. Articolo 8
Accordo sull'applicazione del diritto comune europeo della vendita 1.
L'applicazione del diritto comune europeo della
vendita è subordinata all'accordo delle parti. L'esistenza di tale accordo e la
sua validità sono determinate sulla base dei paragrafi 2 e 3 del presente
articolo, dell'articolo 9 e delle disposizioni pertinenti del diritto comune
europeo della vendita. 2.
Nei rapporti tra professionista e consumatore l'accordo
di applicare il diritto comune europeo della vendita è valido solo se il
consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta
dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto. Il
professionista dà conferma dell'accordo al consumatore su un mezzo durevole. 3.
Nei rapporti tra professionista e consumatore il
diritto comune europeo della vendita non può essere scelto in parte, ma solo
nella sua integralità. Articolo 9
Nota informativa standard nei contratti tra professionisti e consumatori 1.
Nei rapporti tra professionista e consumatore, in
aggiunta agli obblighi di informativa precontrattuale prescritti dal diritto
comune europeo della vendita, il professionista è tenuto a richiamare l'attenzione
del consumatore sull'intenzione di applicare il diritto comune europeo della
vendita prima dell'accordo, rilasciandogli in modo palese la nota informativa
di cui all'allegato II. Se l'accordo di applicare il diritto comune europeo
della vendita è raggiunto per telefono o con altro mezzo che non permetta di
rilasciare al consumatore la nota informativa, o se il professionista ha omesso
di rilasciare la nota informativa, tale accordo non vincola il consumatore
finché questi non abbia ricevuto la conferma di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
unitamente alla nota informativa e abbia successivamente acconsentito ad
applicare il diritto comune europeo della vendita. 2.
La nota informativa di cui al paragrafo 1 contiene
l'hyperlink, se rilasciata in forma elettronica, o l'indicazione, in tutti gli
altri casi, di un sito web dal quale potersi procurare gratuitamente il testo
del diritto comune europeo della vendita. Articolo 10
Sanzioni per violazione di specifici obblighi Gli Stati membri determinano le sanzioni da
irrogare in caso di violazione da parte del professionista nei rapporti con il
consumatore degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 e adottano tutte le
misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le
relative disposizioni alla Commissione entro [1 anno dopo la data di
applicazione del presente regolamento] e ne notificano quanto prima le
eventuali successive modificazioni. Articolo 11
Conseguenze dell'applicazione del diritto comune europeo della vendita Ove le parti abbiano validamente convenuto di
applicare al contratto il diritto comune europeo della vendita, questo e solo
questo ne disciplina le materie rientranti nel proprio campo di applicazione.
Purché il contratto sia effettivamente concluso, il diritto comune europeo
della vendita disciplina anche l'osservanza degli obblighi di informativa
precontrattuale e i rimedi per la loro inosservanza. Articolo 12
Obblighi di informazione derivanti dalla direttiva servizi Il presente regolamento fa salvi gli obblighi
di informazione prescritti dalle disposizioni nazionali di attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno, e che integrano gli obblighi di
informazione prescritti dal diritto comune europeo della vendita. Articolo 13 Opzioni
degli Stati membri Uno Stato membro può decidere che il diritto
comune europeo della vendita può applicarsi: a) quando, nei contratti tra
professionisti, la residenza abituale dei professionisti o, nei contratti tra
professionisti e consumatori, la residenza abituale del professionista, l'indirizzo
indicato dal consumatore, l'indirizzo di consegna del bene o l'indirizzo di
fatturazione si trovano in quello Stato membro, e/o b) quando tutte le parti del contratto
sono professionisti ma nessuna è una PMI ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. Articolo 14
Comunicazione delle decisioni giudiziarie che applicano il presente
regolamento 1.
Gli Stati membri assicurano che siano comunicate
alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei
loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni del
presente regolamento. 2.
La Commissione europea istituisce un sistema che
permetta di consultare le informazioni relative alle decisioni di cui al
paragrafo 1 e alle pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione
europea. Tale sistema è accessibile al pubblico. Articolo 15
Valutazione 1.
Entro … [4 anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione
informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare
al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla
misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze
osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in
ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono
una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle
disposizioni del diritto comune europeo della vendita. 2.
Entro … [5 anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata
in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in
considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione
ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici
nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. Articolo 16
Entrata in vigore e applicazione 1.
Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. 2.
Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata
in vigore]. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
DIRITTO COMUNE EUROPEO DELLA VENDITA INDICE Parte I: Disposizioni preliminari...................................................................................................... 5 Capo 1: Principi generali e applicazione......................................................................................... 5 Sezione 1: Principi generali............................................................................................................ 5 Sezione 2: Applicazione................................................................................................................ 5 Parte II: Concludere un contratto vincolante................................................................................... 5 Capo 2: Informazioni precontrattuali.............................................................................................. 5 Sezione 1: Informazioni precontrattuali che il
professionista deve fornire al consumatore.................. 5 Sezione 2: Informazioni precontrattuali nei
contratti tra professionisti............................................... 5 Sezione 3: Contratti conclusi con mezzi
elettronici.......................................................................... 5 Sezione 4: Obbligo di garantire la correttezza
delle informazioni fornite........................................... 5 Sezione 5: Rimedi in caso di violazione degli
obblighi di informazione.............................................. 5 Capo 3: Conclusione del contratto................................................................................................. 5 Capo 4: Diritto di recesso nei contratti a distanza
e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali conclusi tra
professionisti e consumatori........................................................................................................... 5 Capo 5: Vizi del consenso............................................................................................................. 5 Parte III: Valutazione del contenuto del
contratto........................................................................... 5 Capo 6: Interpretazione................................................................................................................. 5 Capo 7: Contenuto ed effetti......................................................................................................... 5 Capo 8: Clausole abusive.............................................................................................................. 5 Sezione 1: Disposizioni generali..................................................................................................... 5 Sezione 2: Clausole abusive nei contratti tra
professionista e consumatore....................................... 5 Sezione 3: Clausole contrattuali abusive nei
contratti tra professionisti............................................. 5 Parte IV: Obbligazioni e rimedi delle parti del
contratto di vendita o del contratto per la fornitura di contenuto digitale 5 Capo 9: Disposizioni generali......................................................................................................... 5 Capo 10: Obbligazioni del venditore.............................................................................................. 5 Sezione 1: Disposizioni generali..................................................................................................... 5 Sezione 2: Consegna..................................................................................................................... 5 Sezione 3: Conformità dei beni e del contenuto
digitale................................................................... 5 Capo 11: Rimedi esperibili dal compratore.................................................................................... 5 Sezione 1: Disposizioni generali..................................................................................................... 5 Sezione 2: Correzione da parte del venditore................................................................................. 5 Sezione 3: Richiesta di adempimento............................................................................................. 5 Sezione 4: Rifiuto dell'adempimento delle
obbligazioni del compratore............................................ 5 Sezione 5: Risoluzione................................................................................................................... 5 Sezione 6: Riduzione del prezzo..................................................................................................... 5 Sezione 7: Oneri di verifica e comunicazione nei
contratti fra professionisti...................................... 5 Capo 12: Obbligazioni del compratore.......................................................................................... 5 Sezione 1: Disposizioni generali..................................................................................................... 5 Sezione 2: Pagamento del prezzo................................................................................................... 5 Sezione 3: Presa in consegna......................................................................................................... 5 Capo 13: Rimedi esperibili dal venditore........................................................................................ 5 Sezione 1: Disposizioni generali..................................................................................................... 5 Sezione 2: Richiesta di adempimento............................................................................................. 5 Sezione 3: Rifiuto dell'adempimento delle
obbligazioni del venditore................................................ 5 Sezione 4: Risoluzione................................................................................................................... 5 Capo 14: Passaggio del rischio...................................................................................................... 5 Sezione 1: Disposizioni generali..................................................................................................... 5 Sezione 2: Passaggio del rischio nei contratti
di vendita al consumatore........................................... 5 Sezione 3: Passaggio del rischio nei contratti
tra professionisti......................................................... 5 Parte V: Obbligazioni e rimedi delle parti nei
contratti di servizi connessi......................................... 5 Capo 15: Obbligazioni e rimedi delle parti...................................................................................... 5 Sezione 2: Obbligazioni del prestatore di servizi............................................................................. 5 Sezione 3: Obbligazioni del cliente................................................................................................. 5 Sezione 4: Rimedi......................................................................................................................... 5 Parte VI: Risarcimento del danno e interessi................................................................................... 5 Capo 16: Risarcimento del danno e interessi.................................................................................. 5 Sezione 1: Risarcimento del danno................................................................................................. 5 Sezione 2: Interessi di mora: disposizioni generali........................................................................... 5 Sezione 3: Mora del professionista................................................................................................ 5 Parte VII: Restituzione.................................................................................................................. 5 Capo 17: Restituzione................................................................................................................... 5 Parte VIII: Prescrizione................................................................................................................. 5 Capo 18: Prescrizione................................................................................................................... 5 Sezione 1: Disposizioni generali..................................................................................................... 5 Sezione 2: Termini e decorrenza della
prescrizione......................................................................... 5 Sezione 3: Proroga dei termini di prescrizione................................................................................ 5 Sezione 4: Interruzione dei termini di
prescrizione........................................................................... 5 Sezione 5: Effetti della prescrizione................................................................................................ 5 Sezione 6: Accordi di deroga........................................................................................................ 5 Appendice 1................................................................................................................................. 5 Appendice 2................................................................................................................................. 5 Parte I Disposizioni
preliminari Capo 1 Principi
generali e applicazione Sezione 1 Principi generali Articolo 1
Libertà contrattuale 1.
Le parti sono libere di concludere contratti e di
determinarne il contenuto, nel rispetto delle norme imperative applicabili. 2.
Le parti possono escludere l'applicazione di
qualsiasi disposizione del diritto comune europeo della vendita, oppure
derogarvi o modificarne gli effetti, salvo che sia altrimenti stabilito dalle
disposizioni stesse. Articolo 2
Buona fede e correttezza 1.
Le parti sono tenute ad agire secondo buona fede e
correttezza. 2.
La violazione di tale dovere può precludere alla
parte l'esercizio di un diritto, di un rimedio o di un'eccezione di cui
potrebbe altrimenti valersi, oppure può renderla responsabile per qualsiasi
danno derivante dalla violazione all'altra parte. 3.
Le parti non possono escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 3
Collaborazione Le parti hanno l'obbligo di collaborare tra
loro nella misura in cui vi siano ragionevolmente tenute ai
fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Sezione 2 Applicazione Articolo 4
Interpretazione 1.
Il diritto comune europeo della vendita deve essere
interpretato in modo autonomo e conformemente agli obiettivi e ai principi che
lo ispirano. 2.
Le questioni rientranti nel campo di applicazione
del diritto comune europeo della vendita che non siano da questo espressamente
disciplinate devono essere risolte in base agli obiettivi e ai principi che lo
ispirano e a tutte le sue disposizioni, senza ricorrere alla legge nazionale
che sarebbe applicabile qualora non ne fosse stata concordata l'applicazione,
né a qualunque altra legge. 3.
Se una determinata situazione è disciplinata da una
norma generale e da una norma speciale, in caso di conflitto prevale la norma
speciale. Articolo 5
Ragionevolezza 1.
La ragionevolezza deve essere accertata
obiettivamente, tenendo conto della natura e dello scopo del contratto, delle
circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti nelle
attività commerciali o professionali di cui trattasi. 2.
Qualunque riferimento a ciò che si può pretendere
da un determinato soggetto, a ciò che un determinato soggetto può pretendere e
a ciò che si può presumere in una determinata situazione s'intende fatto a
quanto è ragionevolmente pretendibile o presumibile. Articolo 6
Forma libera Salvo se diversamente disposto dal diritto
comune europeo della vendita, i contratti, le dichiarazioni e gli altri atti da
esso disciplinati non devono necessariamente essere compiuti o comprovati in
una forma determinata. Articolo 7
Clausole contrattuali non negoziate individualmente 1.
La clausola contrattuale proposta da una parte non
si considera negoziata individualmente se l'altra parte non ha potuto
influenzarne il contenuto. 2.
La clausola contrattuale scelta da una parte all'interno
di un'insieme di clausole proposte dall'altra non si considera negoziata
individualmente per il solo fatto di essere stata scelta. 3.
La parte che sostiene che una clausola contrattuale
predisposta come clausola contrattuale standard sia stata successivamente
negoziata individualmente ha l'onere di provare l'effettiva negoziazione. 4.
Nei contratti tra professionista e consumatore, l'onere
di provare che una clausola proposta dal professionista sia stata negoziata
individualmente incombe al professionista. 5.
Nei contratti tra professionista e consumatore, le
clausole redatte da un terzo si considerano proposte dal professionista, salvo
che siano state inserite nel contratto dal consumatore. Articolo 8
Risoluzione del contratto 1.
"Risolvere il contratto" significa
estinguere i diritti e gli obblighi delle parti discendenti dal contratto, ad
eccezione di quelli derivanti da clausole contrattuali relative alla
composizione delle controversie o da altre clausole destinate ad avere
efficacia anche dopo la risoluzione. 2.
Gli importi dovuti e il risarcimento per
inadempimento antecedente alla risoluzione rimangono esigibili. In caso di
risoluzione per inadempimento o per inadempimento antecedente alla scadenza, la
parte che risolve il contratto ha inoltre diritto al risarcimento in luogo dell'adempimento
futuro dell'altra parte. 3.
Gli effetti della risoluzione relativi al rimborso
del prezzo e alla restituzione dei beni o del contenuto digitale nonché gli
altri effetti restitutori sono disciplinati dalle disposizioni sulla
restituzione di cui al capo 17. Articolo 9
Contratti misti 1.
Nei contratti che prevedono sia la vendita di beni
o la fornitura di contenuto digitale sia la prestazione di servizi connessi, le
norme della parte IV si applicano alle obbligazioni e ai rimedi delle parti in
qualità di venditore e compratore di beni o di contenuto digitale e le norme
della parte V si applicano alle obbligazioni e ai rimedi delle parti in qualità
di prestatore di servizi e cliente. 2.
Se, nei contratti di cui al paragrafo 1, le
obbligazioni contrattuali del venditore e del prestatore di servizi devono
essere adempiute in modo frazionato o sono comunque divisibili, ed esiste una
causa di risoluzione per inadempimento di una frazione della prestazione cui
può essere riferita una quota del prezzo, il compratore e il cliente possono
risolvere il contratto limitatamente a tale frazione. 3.
Il paragrafo 2 non si applica qualora il compratore
o il cliente non possano essere ragionevolmente tenuti ad accettare l'adempimento
delle altre frazioni o qualora l'inadempimento sia tale da giustificare la
risoluzione del contratto nel suo insieme. 4.
Se le obbligazioni contrattuali del venditore e del
prestatore di servizi non sono divisibili o non può essere ripartito il prezzo,
il compratore e il cliente possono risolvere il contratto solo se l'inadempimento
è tale da giustificare la risoluzione del contratto nel suo insieme. Articolo 10
Comunicazione 1.
Il presente articolo si applica alle comunicazioni
effettuate per qualsiasi fine previsto dalle norme del diritto comune europeo della
vendita o dal contratto. Per comunicazione si intende la partecipazione di
qualunque dichiarazione destinata a produrre effetti giuridici o a fornire
informazioni ai fini di legge. 2.
La comunicazione può essere data con qualunque
mezzo appropriato alle circostanze. 3.
La comunicazione ha efficacia dal momento in cui
perviene al destinatario, salvo che ne sia prevista l'efficacia differita. 4.
La comunicazione si considera pervenuta: (a)
quando è consegnata al destinatario; (b)
quando è consegnata alla sede d'affari del
destinatario oppure, in mancanza di una sede d'affari o se la comunicazione non
ha contenuto professionale, quando è consegnata alla residenza abituale del
destinatario; (c)
se trattasi di comunicazione per posta elettronica
o altra comunicazione individuale, quando il destinatario può accedervi; oppure (d)
quando è altrimenti messa a disposizione del
destinatario in un luogo e secondo modalità tali che questi vi possa
ragionevolmente accedere senza ingiustificato ritardo. La comunicazione si considera pervenuta al
destinatario non appena si verifichi una delle condizioni di cui alle lettere
a), b), c) o d). 5.
La comunicazione non ha efficacia se la sua revoca
perviene al destinatario anteriormente o contestualmente alla comunicazione
stessa. 6.
Nei rapporti fra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione dei
paragrafi 3 e 4, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 11
Computo dei termini 1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
al computo dei termini per qualsiasi fine previsto dal diritto comune europeo della
vendita. 2.
Fatti salvi i paragrafi da 3 a 7: (a)
il termine espresso in giorni decorre dall'inizio
della prima ora del primo giorno e scade con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo
giorno del termine; (b)
il termine espresso in settimane, mesi o anni
decorre dall'inizio della prima ora del primo giorno e scade con lo spirare
dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo
anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno da cui il termine
medesimo decorre; se il termine è espresso in mesi o in anni e il giorno in cui
cade la scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultima
ora dell'ultimo giorno di detto mese. 3.
Se il termine espresso in giorni, settimane, mesi o
anni decorre dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto o da
un ora specifica, il giorno nel quale si verifica l'evento, si compie l'atto o
giunge l'ora specifica non è incluso nel termine. 4.
I termini comprendono i sabati, le domeniche e i
giorni festivi legali, salvo che tali giorni siano espressamente esclusi o che
i termini siano espressi in giorni feriali. 5.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo legale nel luogo in cui si deve compiere l'atto,
il termine scade con lo spirare dell'ultima ora del giorno feriale successivo.
Tale disposizione non si applica ai termini decorrenti retroattivamente da una
determinata data o un determinato evento. 6.
Se è spedito un documento in cui è fissato un
termine entro cui il destinatario deve rispondere o agire ma non ne è
specificata la decorrenza, il termine, in mancanza di indicazione contraria,
decorre dal momento in cui il documento perviene al destinatario. 7.
Ai fini del presente articolo, si intende per: (a)
"giorno festivo legale": con riferimento
a uno Stato membro dell'Unione europea o a parte di esso, qualsiasi giorno
designato come tale in quello Stato membro, o in una parte di quello Stato
membro, in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; e (b)
"giorno feriale": qualsiasi giorno che
non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo legale. Articolo 12
Dichiarazioni o comportamenti unilaterali 1.
La dichiarazione unilaterale di volontà deve essere
interpretata nel modo in cui è compresa, in base a quanto può ragionevolmente
presumersi, dalla persona alla quale è destinata. 2.
Se il dichiarante ha inteso conferire a un'espressione
un significato particolare e il destinatario conosceva o era ragionevolmente
tenuto a conoscere tale intenzione, l'espressione deve essere interpretata nel
modo inteso dal dichiarante. 3.
Gli articoli da 59 a 65 si applicano, con gli
opportuni adattamenti, all'interpretazione delle dichiarazioni unilaterali di
volontà. 4.
Le norme sui vizi del consenso di cui al capo 5 si
applicano, con gli opportuni adattamenti, alle dichiarazioni unilaterali di
volontà. 5.
Nel presente articolo qualunque riferimento alla
dichiarazione di volontà si intende fatto anche al comportamento ad essa
equiparabile. Parte II Concludere
un contratto vincolante Capo 2 Informazioni
precontrattuali Sezione 1 Informazioni
precontrattuali che il professionista deve fornire al consumatore Articolo 13
Obbligo di fornire informazioni in caso di conclusione di un contratto a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali 1.
Il professionista che conclude un contratto a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali ha l'obbligo di fornire al
consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile, prima
che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una
proposta: (a)
le caratteristiche principali dei beni, del contenuto
digitale o dei servizi connessi da fornire, nella misura adeguata al supporto
di comunicazione e ai beni, al contenuto digitale o ai servizi connessi; (b)
il prezzo totale e le spese aggiuntive,
conformemente all'articolo 14; (c)
l'identità e l'indirizzo del professionista,
conformemente all'articolo 15; (d)
le clausole contrattuali, conformemente all'articolo
16; (e)
il diritto di recesso, conformemente all'articolo 17;
(f)
se del caso, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza
postvendita, dei servizi postvendita, delle garanzie commerciali e del
trattamento dei reclami da parte del professionista; (g)
se applicabile, la possibilità di valersi di un
meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie cui sia assoggettato
il professionista e le relative modalità di accesso; (h)
se applicabile, la funzionalità del contenuto
digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; e (i)
se del caso, qualsiasi rilevante interoperabilità
tra il contenuto digitale, l'hardware e il software, che il professionista
conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere. 2.
Le informazioni fornite, salvo l'indirizzo di cui
al paragrafo 1, lettera c), formano parte integrante del contratto e non
possono essere modificate se non con l'accordo esplicito delle parti. 3.
Per quanto riguarda i contratti a distanza le
informazioni di cui all'articolo 14 devono: (a)
essere fornite o rese disponibili al consumatore in
modo consono al mezzo di comunicazione a distanza impiegato; (b)
essere formulate in un linguaggio semplice e
comprensibile; e (c)
in quanto presentate su un supporto durevole,
essere leggibili. 4.
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei
locali commerciali le informazioni richieste dal presente articolo devono: (a)
essere fornite su supporto cartaceo o, se il
consumatore vi consente, su un altro supporto durevole; e (b)
essere leggibili e espresse in un linguaggio
semplice e comprensibile. 5.
Il presente articolo non si applica ai contratti: (a)
di fornitura di alimenti, bevande o altri beni
destinati al consumo domestico corrente e materialmente forniti da
professionisti in passaggi frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o
al posto di lavoro del consumatore; (b)
conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati; (c)
negoziati fuori dei locali commerciali, se il
prezzo o, in caso di contratti multipli conclusi contestualmente, il prezzo
totale non è superiore a 50 EUR o all'importo equivalente nella valuta
concordata per il pagamento del prezzo contrattuale. Articolo 14
Informazioni sul prezzo e sulle spese aggiuntive 1.
Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 1, lettera b), devono comprendere: (a)
il prezzo totale dei beni, del contenuto digitale o
dei servizi connessi al lordo delle imposte o, se la natura dei beni, del
contenuto digitale o dei servizi connessi comporta l'impossibilità di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo; e (b)
se del caso, tutte le spese aggiuntive di
spedizione, consegna o postali e ogni altra spesa oppure, qualora tali spese
non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che
tali spese potranno essere addebitate al consumatore. 2.
Nei contratti a tempo indeterminato o nei contratti
comprendenti un abbonamento, le informazioni devono indicare il prezzo totale
per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l'addebitamento di
una tariffa fissa, le informazioni devono indicare il prezzo totale mensile. Se
il prezzo totale non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, devono
essere comunicate le modalità di calcolo del prezzo. 3.
Qualora sia calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base, il costo derivante dall'uso del mezzo di comunicazione a
distanza per la conclusione del contratto deve essere comunicato dal
professionista al consumatore. Articolo 15
Informazioni sull'identità e sull'indirizzo del professionista Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo
13, paragrafo 1, lettera c), devono comprendere: a) l'identità del professionista, ad
esempio la sua denominazione sociale; b) l'indirizzo geografico al quale il
professionista è stabilito; c) il numero di telefono, di fax e l'indirizzo
elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare
rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui; d) se del caso, l'identità e l'indirizzo
geografico di qualunque altro professionista per conto del quale il
professionista agisce; e e) se diverso dall'indirizzo fornito a
norma delle lettere b) e d) del presente articolo, l'indirizzo geografico del
professionista e, se del caso, quello del professionista per conto del quale
agisce, presso cui devono pervenire gli eventuali reclami del consumatore. Articolo 16
Informazioni sulle clausole contrattuali Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo
13, paragrafo 1, lettera d), devono comprendere: a) le modalità di pagamento, consegna
dei beni, fornitura del contenuto digitale o prestazione dei servizi connessi,
e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni, a
fornire il contenuto digitale o a prestare i servizi connessi; b) se del caso, la durata del
contratto, la durata minima degli obblighi del consumatore o, se il contratto è
a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo tacito, le condizioni di
risoluzione del contratto; e c) se del caso, l'esistenza e le
condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore debba
costituire su richiesta del professionista; d) se del caso, l'esistenza di
pertinenti codici di condotta e le modalità per ottenerne copia. Articolo 17
Informazioni sul diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati
fuori dei locali commerciali 1.
Quando il consumatore ha diritto di recesso ai
sensi del capo 4, le informazioni da fornire a norma dell'articolo 13,
paragrafo 1, lettera e), devono comprendere le condizioni, i termini e le
procedure per l'esercizio di tale diritto conformemente all'appendice 1 nonché
il modulo di recesso tipo di cui all'appendice 2. 2.
Se del caso, le informazioni da fornire ai sensi
dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), devono comprendere l'informazione
che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni nell'ipotesi
del recesso e, nei contratti a distanza, che il consumatore dovrà sostenere il
costo della restituzione dei beni nell'ipotesi del recesso qualora i beni per
loro natura non possano essere in linea di principio restituiti a mezzo posta. 3.
Se il consumatore può esercitare il diritto di
recesso dopo aver chiesto che la prestazione del servizio connesso inizi
durante il termine di recesso, le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo
13, paragrafo 1, lettera e), comprendono l'informazione che il consumatore è
tenuto a pagare al professionista l'importo di cui all'articolo 45, paragrafo 5.
4.
L'obbligo di fornire le informazioni richieste dai
paragrafi 1, 2 e 3 può essere adempiuto comunicando al consumatore le
istruzioni tipo sul recesso di cui all'appendice 1. Si considera che il
professionista abbia adempiuto a tale obbligo di informazione se ha fornito al
consumatore tale modulo debitamente compilato. 5.
Se non è previsto il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 40, paragrafo 2, lettere da c) a i) e dell'articolo 40, paragrafo
3, le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1,
lettera e), comprendono la dichiarazione che il consumatore non ha diritto di
recesso o, se del caso, l'indicazione delle circostanze in cui il consumatore
perde tale diritto. Articolo 18
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali: ulteriori obblighi di
informazione e conferma 1.
Il professionista deve fornire al consumatore una
copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o,
se il consumatore vi acconsente, su un altro supporto durevole, nonché, se del
caso, la conferma del consenso e della rinuncia del consumatore ai sensi dell'articolo
40, paragrafo 3, lettera d). 2.
Se il consumatore desidera che la prestazione dei
servizi connessi inizi durante il termine di recesso previsto all'articolo 42,
paragrafo 2, il professionista deve esigere che il consumatore presenti una
richiesta esplicita a tal fine su un supporto durevole. Articolo 19
Contratti a distanza: ulteriori obblighi di informazione e altri obblighi 1.
Il professionista, se effettua una chiamata
telefonica al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, deve
rivelare all'inizio della conversazione con il consumatore la sua identità e,
se del caso, l'identità della persona per conto della quale effettua la
chiamata, nonché lo scopo commerciale della stessa. 2.
Se il contratto a distanza è concluso mediante un
mezzo di comunicazione a distanza che offra spazi e tempi limitati per la
visualizzazione delle informazioni, il professionista deve fornire su quel
mezzo, prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni di cui al
paragrafo 3 del presente articolo. Le informazioni di cui all'articolo 13
devono essere fornite dal professionista in un modo appropriato a norma del
paragrafo 3 di tale articolo. 3.
Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 2
comprendono: (a)
le caratteristiche principali dei beni, del
contenuto digitale o dei servizi connessi, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1,
lettera a); (b)
l'identità del professionista, a norma dell'articolo
15, lettera a); (c)
il prezzo totale, compresi tutti gli elementi di
cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 14, paragrafi
1 e 2; (d)
il diritto di recesso; e (e)
se del caso, la durata del contratto e, qualora il
contratto sia a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del
contratto, di cui all'articolo 16, lettera b). 4.
Il contratto a distanza concluso per telefono è
valido solo se il consumatore ha firmato la proposta o ha inviato il proprio
consenso scritto per la conclusione del contratto. Il professionista deve
fornire al consumatore la conferma dell'accordo su un supporto durevole. 5.
Il professionista deve fornire al consumatore su un
supporto durevole la conferma del contratto concluso, compresa, se del caso, la
conferma del consenso e dell'accettazione del consumatore ai sensi dell'articolo
40, paragrafo 3, lettera d), e tutte le informazioni di cui all'articolo 13. Il
professionista deve fornire tali informazioni entro un termine ragionevole
dalla conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre il momento in
cui sono consegnati i beni o abbia inizio la fornitura del contenuto digitale o
l'esecuzione del servizio connesso, salvo che l'informazione sia già stata
fornita al consumatore su un supporto durevole prima della conclusione del
contratto a distanza. 6.
Se il consumatore desidera che la prestazione dei
servizi connessi inizi durante il termine di recesso previsto all'articolo 42,
paragrafo 2, il professionista deve esigere che il consumatore presenti una
richiesta esplicita a tal fine su un supporto durevole. Articolo 20
Obbligo di fornire informazioni in caso di conclusione di un contratto
diverso dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali 1.
Per i contratti diversi dai contratti a distanza o
negoziati fuori dei locali commerciali, prima che il contratto sia concluso o
che il consumatore sia vincolato da una proposta, il professionista deve
fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile,
qualora esse non risultino già dal contesto: (a)
le caratteristiche principali dei beni, del
contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire, in misura consona al
supporto di comunicazione e ai beni, al contenuto digitale o ai servizi
connessi; (b)
il prezzo totale e le spese aggiuntive,
conformemente all'articolo 14, paragrafo 1; (c)
l'identità del professionista, ad esempio la sua
denominazione sociale, l'indirizzo geografico a cui è stabilito e il numero di
telefono; (d)
le clausole contrattuali, conformemente all'articolo
16, lettere a) e b); (e)
se del caso, l'esistenza e le condizioni dei
servizi postvendita del professionista, delle sue garanzie commerciali e del
suo trattamento dei reclami; (f)
se applicabile, la funzionalità del contenuto
digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; e (g)
se del caso, qualsiasi rilevante interoperabilità
tra il contenuto digitale, l'hardware e il software, che il professionista
conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere. 2.
Il presente articolo non si applica ai contratti
che comportano transazioni commerciali giornaliere e che sono eseguiti
immediatamente al momento della loro conclusione. Articolo 21
Onere della prova Il professionista ha l'onere di provare di
aver fornito le informazioni prescritte dalla presente sezione. Articolo 22
Imperatività delle norme Le parti non possono, a danno del consumatore,
escludere l'applicazione della presente sezione, né derogarvi o modificarne gli
effetti. Sezione 2 Informazioni
precontrattuali nei contratti tra professionisti Articolo 23
Obbligo di fornire informazioni su beni e servizi connessi 1.
Prima della conclusione di un contratto di vendita
di beni, fornitura di contenuto digitale o prestazione di servizi connessi tra
professionisti, il fornitore ha il dovere di comunicare all'altro
professionista, con qualunque mezzo appropriato, tutte le informazioni relative
alle caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi
connessi che egli possieda o sia ragionevolmente tenuto a possedere e la cui
dissimulazione all'altra parte sia contraria alla buona fede e alla
correttezza. 2.
Per determinare se il paragrafo 1 prescrive al
prestatore di comunicare una data informazione, deve aversi riguardo a tutte le
circostanze, in particolare: (a)
l'eventuale competenza specifica del prestatore; (b)
il costo al quale il prestatore può ottenere l'informazione; (c)
la facilità con cui l'altro professionista può
ottenere l'informazione con altri mezzi; (d)
la natura delle informazioni; (e)
la presunta importanza dell'informazione per l'altro
professionista; e (f)
le buone pratiche commerciali nella situazione di
cui trattasi. Sezione 3: Contratti conclusi
con mezzi elettronici Articolo 24
Ulteriori obblighi di informazione nei contratti a distanza conclusi con mezzi
elettronici 1.
Il presente articolo si applica quando il
professionista mette a disposizione gli strumenti per la conclusione del
contratto e tali strumenti sono elettronici e non comportano lo scambio
esclusivo di messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni individuali. 2.
Il professionista deve mettere a disposizione dell'altra
parte strumenti tecnici adeguati, efficaci ed accessibili che permettano a
quest'ultima di individuare e correggere, prima di formulare o accettare una
proposta, gli errori commessi nell'inserimento dei dati. 3.
Prima che l'altra parte formuli o accetti la
proposta, il professionista deve fornire informazioni su quanto segue: (a)
le fasi tecniche da seguire per la conclusione del
contratto; (b)
l'eventuale archiviazione del documento
contrattuale da parte del professionista e la possibilità di accedervi; (c)
i mezzi tecnici per individuare e correggere, prima
di formulare o accettare la proposta, gli errori commessi nell'inserimento dei
dati; (d)
le lingue proposte per la conclusione del
contratto; (e)
le clausole contrattuali. 4.
Il professionista deve assicurare che le clausole
contrattuali di cui al paragrafo 3, lettera e), siano disponibili in caratteri
alfabetici o in altra forma intellegibile su un supporto durevole, secondo
modalità che consentano la lettura, l'archiviazione, e la riproduzione in forma
tangibile dell'informazione. 5.
Il professionista deve avvisare l'altra parte, con
mezzi elettronici e senza ingiustificato ritardo, di aver ricevuto la sua
proposta o accettazione. Articolo 25
Ulteriori obblighi nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici 1.
Nei contratti a distanza conclusi con mezzi
elettronici che impongano al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento,
il professionista deve comunicare al consumatore in modo chiaro ed evidente,
immediatamente prima che questi inoltri l'ordine, le informazioni di cui all'articolo
13, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16,
lettera b). 2.
Il professionista deve assicurarsi che, al momento
di inoltrare l'ordine, il consumatore dichiari espressamente di sapere che l'ordine
implica l'obbligo di un pagamento. Se l'inoltro dell'ordine presuppone l'azionamento
di un pulsante o di una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga
devono recare esclusivamente e in modo facilmente leggibile le parole "ordine
con obbligo di pagamento" o una formulazione corrispondente ed
inequivocabile, indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di
effettuare un pagamento al professionista. Se il professionista non osserva le
disposizioni del presente paragrafo, il consumatore non è vincolato dal
contratto o dall'ordine. 3.
Il professionista deve indicare in modo chiaro e
leggibile nei suoi siti di commercio elettronico, almeno all'inizio del
procedimento di ordinazione, se si applicano restrizioni alla consegna e quali
siano i mezzi di pagamento accettati. Articolo 26
Onere della prova Nei rapporti tra professionista e consumatore,
il professionista ha l'onere di provare d'aver fornito le informazioni
prescritte dalla presente sezione. Articolo 27
Imperatività delle norme Nei rapporti tra professionista e consumatore
le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione della
presente sezione, né derogarvi o modificarne gli effetti. Sezione 4 Obbligo di
garantire la correttezza delle informazioni fornite Articolo 28
Obbligo di garantire la correttezza delle informazioni fornite 1.
La parte che fornisce informazioni prima o al momento
della conclusione del contratto, in osservanza degli obblighi stabiliti nel
presente capo o in base ad altre circostanze, deve adeguatamente assicurarsi
che le informazioni fornite siano corrette e non ingannevoli. 2.
La parte cui siano state fornite informazioni
inesatte o ingannevoli in violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1, e che
vi abbia fatto ragionevole affidamento nel concludere il contratto con la parte
che le ha fornite, dispone dei rimedi di cui all'articolo 29. 3.
Nei rapporti tra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Sezione 5 Rimedi in caso di
violazione degli obblighi di informazione Articolo 29
Rimedi in caso di violazione degli obblighi di informazione 1.
La parte che viola gli obblighi imposti dal
presente capo risponde di qualsiasi danno causato all'altra parte da tale
violazione. 2.
Il consumatore non è tenuto sostenere le spese
aggiuntive di cui all'articolo 14 o i costi della restituzione dei beni di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, se il professionista viola gli obblighi di
informazione relativi al tali spese o costi. 3.
I rimedi previsti dal presente articolo non
pregiudicano l'applicazione dei rimedi previsti dall'articolo 42, paragrafo 2,
dall'articolo 48 o dall'articolo 49. 4.
Nei rapporti tra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Capo 3 Conclusione
del contratto Articolo 30
Requisiti per la conclusione del contratto 1.
Il contratto è concluso quando: (a)
le parti raggiungono un accordo; (b)
le parti intendono far produrre all'accordo effetti
giuridici; e (c)
l'accordo, integrato se necessario da norme del
diritto comune europeo della vendita, ha contenuto e certezza sufficienti per
produrre effetti giuridici. 2.
L'accordo è raggiunto mediante l'accettazione della
proposta. L'accettazione può essere effettuata mediante dichiarazioni
esplicite, o mediante altre dichiarazioni o comportamenti. 3.
La volontà delle parti di conferire effetti
giuridici all'accordo si desume dalle loro dichiarazioni e dal loro
comportamento. 4.
Se una parte considera il consenso su una specifica
questione come un requisito per la conclusione del contratto, il contratto non
viene ad esistenza fino a quando non è stato raggiunto il consenso su tale
questione. Articolo 31
Proposta 1.
Una sollecitazione costituisce una proposta se: (a)
è volta alla conclusione di un contratto in caso di
accettazione; e (b)
ha contenuto e certezza sufficienti per dar luogo
ad un contratto. 2.
La proposta può essere rivolta a una o più persone
determinate. 3.
La sollecitazione rivolta al pubblico non
costituisce una proposta, salvo che le circostanze non indichino diversamente. Articolo 32
Revoca della proposta 1.
La proposta può essere revocata se la revoca giunge
al destinatario prima che questi abbia inviato l'accettazione o, in caso di
accettazione mediante comportamento, prima che il contratto sia concluso. 2.
Se costituisce proposta, la sollecitazione rivolta
al pubblico può essere revocata con gli stessi mezzi con cui è stata
effettuata. 3.
La revoca della proposta non ha effetto se: (a)
La proposta indica che è irrevocabile; (b)
La proposta fissa un termine per l'accettazione;
oppure (c)
il destinatario aveva altri motivi ragionevoli per
ritenere che la proposta fosse irrevocabile e ha agito facendovi affidamento. Articolo 33
Rifiuto della proposta La proposta diviene inefficace quando il suo
rifiuto giunge al proponente. Articolo 34
Accettazione 1.
Qualsiasi tipo di dichiarazione o comportamento del
destinatario che indichi accoglimento della proposta costituisce accettazione. 2.
Il silenzio o l'inazione non costituiscono, di per
sé, accettazione. Articolo 35
Momento della conclusione del contratto 1.
Se viene inviata l'accettazione, il contratto è
concluso nel momento in cui l'accettazione stessa giunge al proponente. 2.
In caso di accettazione mediante comportamento, il
contratto è concluso nel momento in cui la comunicazione del comportamento
giunge al proponente. 3.
In deroga al paragrafo 2, se, in base alla
proposta, alle pratiche instauratasi tra le parti o agli usi, l'accettazione
può avvenire mediante comportamento non comunicato al proponente, il contratto
è concluso nel momento in cui il destinatario della proposta inizia ad agire. Articolo 36
Termine per l'accettazione 1.
L'accettazione della proposta è efficace solo se
giunge al proponente entro il termine da lui stabilito nell'offerta. 2.
Se il proponente non ha fissato alcun termine, l'accettazione
è efficace solo se giunge al proponente entro un termine ragionevole a
decorrere dalla proposta. 3.
Nel caso in cui possa avvenire mediante
comportamento non comunicato al proponente, l'accettazione è efficace solo se
il comportamento è iniziato entro il termine fissato dal proponente, o, in
mancanza, entro un termine ragionevole. Articolo 37
Accettazione tardiva 1.
L'accettazione tardiva è efficace se, senza
ingiustificato ritardo, il proponente informa l'altra parte che la considera
tale. 2.
Se la lettera o altra comunicazione contenente l'accettazione
dimostra che questa è stata inviata secondo modalità tali che in caso di
trasmissione normale sarebbe pervenuta al proponente entro il termine, l'accettazione
tardiva è efficace salvo che, senza ingiustificato ritardo, il proponente
informi l'accettante che la proposta è scaduta. Articolo 38
Accettazione non conforme alla proposta 1.
La risposta del destinatario della proposta che
contenga o implichi clausole contrattuali aggiuntive o difformi, le quali
modifichino in maniera sostanziale quelle contenute nella proposta costituisce
rifiuto ed equivale a una nuova proposta. 2.
Si presumono sostanzialmente modificative le
clausole contrattuali aggiuntive o difformi riguardanti in particolare il
prezzo, il pagamento, la qualità e quantità dei beni, il luogo e il termine di
consegna, i limiti della responsabilità di una parte nei confronti dell'altra e
la risoluzione delle controversie. 3.
Qualsiasi risposta che esprima un chiaro assenso
alla proposta costituisce accettazione anche se contiene o sottointende
clausole contrattuali aggiuntive o difformi, purché queste non modifichino in
maniera sostanziale le clausole contenute nella proposta. Tali clausole
aggiuntive o difformi diventano parte integrante del contratto. 4.
La risposta che contenga o sottointenda clausole
contrattuali aggiuntive o difformi costituisce sempre rifiuto della proposta
se: (a)
la proposta limita espressamente la possibilità
dell'accettazione alle clausole contenute nella proposta; (b)
il proponente si oppone alle clausole aggiuntive o
difformi senza ingiustificato ritardo; oppure (c)
l'accettante subordina la propria accettazione all'assenso
del proponente alle clausole aggiuntive o difformi e tale assenso non perviene
all'accettante entro un termine ragionevole. Articolo 39
Clausole contrattuali standard confliggenti 1.
Se le parti hanno raggiunto un accordo, ma la
proposta e l'accettazione fanno riferimento a clausole contrattuali standard
confliggenti, il contratto è cionondimeno concluso. Tali clausole formano parte
del contratto nella misura in cui coincidono nella sostanza. 2.
In deroga al paragrafo 1, il contratto non è
concluso se una parte: (a)
ha manifestato in anticipo, esplicitamente e non
mediante clausole contrattuali standard, l'intenzione di non essere vincolata
quando ricorrano gli estremi del paragrafo 1; oppure (b)
informa l'altra parte di tale intenzione senza
ingiustificato ritardo. Capo 4 Diritto
di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali
commerciali conclusi tra professionisti e consumatori Articolo 40
Diritto di recesso 1.
Nel termine di cui all'articolo 42 il consumatore
ha il diritto di recedere, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover
sostenere spese diverse da quelli previste all'articolo 45, dai: (a)
contratti a distanza, (b)
contratti negoziati fuori dei locali commerciali, a
condizione che il prezzo o, in caso di contratti multipli conclusi
contestualmente, il prezzo totale dei contratti sia superiore a 50 EUR o all'importo
equivalente nella valuta concordata per il prezzo contrattuale al momento della
conclusione del contratto. 2.
Il paragrafo 1 non si applica: (a)
ai contratti conclusi tramite distributori
automatici o locali commerciali automatizzati; (b)
ai contratti di fornitura di alimenti, bevande o
altri beni destinati al consumo corrente domestico e materialmente forniti dal
professionista in passaggi frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o
al posto di lavoro del consumatore; (c)
ai contratti di fornitura di beni o servizi
connessi il cui prezzo sia legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il
professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante
il termine di recesso; (d)
ai contratti di fornitura di beni o contenuto
digitale confezionati su misura o chiaramente personalizzati; (e)
ai contratti di fornitura di beni che rischiano di
deteriorarsi o scadere rapidamente; (f)
ai contratti di fornitura di bevande alcoliche, il
cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di
vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo il decorso di trenta giorni
dal momento della conclusione del contratto e il cui valore effettivo dipenda
da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal
professionista; (g)
ai contratti di vendita di giornali, periodici e
riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali
pubblicazioni; (h)
ai contratti conclusi in occasione di aste
pubbliche; e (i)
ai contratti di fornitura di servizi di
vettovagliamento o servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora
prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici. 3.
Il paragrafo 1 non si applica qualora: (a)
i beni siano stati forniti in forma sigillata,
siano stati aperti dal consumatore e non si prestino ad essere restituiti per
motivi igienici o inerenti alla tutela della salute; (b)
i beni forniti siano stati, conformemente alla loro
natura, mescolati in modo inscindibile con altri beni dopo la consegna; (c)
i beni siano registrazioni audio o video o software
informatici forniti in forma sigillata e siano stati aperti dopo la consegna; (d)
la fornitura di contenuto digitale su supporto non
materiale sia iniziata con il previo consenso esplicito del consumatore e con
la sua rinuncia al diritto di recesso; e (e)
il consumatore abbia specificamente richiesto al
professionista di fargli visita ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di
riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista
fornisce servizi connessi oltre a quelli specificamente richiesti dal
consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per la manutenzione
o le riparazioni, il diritto di recesso spetta per tali servizi connessi o beni
supplementari. 4.
Se il consumatore ha fatto una proposta che, se
accettata, porta alla conclusione di un contratto soggetto al diritto di
recesso ai sensi del presente capo, il consumatore può revocare la proposta
anche qualora questa sia altrimenti irrevocabile. Articolo 41
Esercizio del diritto di recesso 1.
Il consumatore può esercitare il diritto di recesso
in qualunque momento prima della scadenza del termine di recesso di cui all'articolo
42. 2.
Il consumatore esercita il diritto di recesso dando
comunicazione al professionista della decisione di recedere. A tal fine il
consumatore può utilizzare il modulo di recesso tipo di cui all'appendice 2,
o presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di
recedere. 3.
Qualora offra al consumatore la possibilità di
compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso sul proprio sito web,
e il consumatore si avvalga di tale opzione possibilità, il professionista deve
trasmettere senza indugio al consumatore una ricevuta della comunicazione di
recesso su un supporto durevole. Il professionista risponde di qualsiasi danno
causato all'altra parte dalla violazione di tale obbligo. 4.
La comunicazione del recesso è effettuata in tempo
utile se inviata prima della fine del termine di recesso. 5.
L'onere di provare che il diritto di recesso è
stato esercitato a norma del presente articolo incombe al consumatore. Articolo 42
Termine di recesso 1.
Il termine di recesso scade allo spirare di
quattordici giorni dalle seguenti date: (a)
nei contratti di vendita, compresi quelli nei quali
il venditore si obbliga a offrire altresì servizi connessi, dal giorno in cui
il consumatore prende in consegna i beni; (b)
nei contratti di vendita di beni multipli ordinati
dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, compresi
quelli in cui il venditore si obbliga altresì a offrire servizi connessi, dal
giorno in cui il consumatore ha preso in consegna l'ultimo bene; (c)
in caso di contratti in cui i beni sono costituiti
da lotti o pezzi multipli, compresi quelli in cui il venditore si obbliga
altresì a offrire servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore ha preso
in consegna l'ultimo lotto o pezzo; oppure (d)
nei contratti per la consegna periodica di beni
durante un determinato periodo di tempo, compresi quelli in cui il venditore si
obbliga altresì a offrire servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore ha
preso in consegna il primo bene; (e)
nei contratti per la fornitura di servizi connessi,
conclusi dopo la consegna dei beni, dal giorno della conclusione del contratto;
e (f)
nei contratti per la fornitura di contenuto
digitale, qualora il contenuto digitale sia fornito su un supporto materiale,
dal giorno in cui il consumatore ha preso in consegna il supporto materiale
conformemente alla lettera a); (g)
qualora il contenuto digitale non sia fornito su un
supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. 2.
Se il professionista non fornisce al consumatore le
informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il termine di recesso scade: (a)
allo spirare di un anno dalla fine del termine di
recesso iniziale determinato a norma del paragrafo 1; oppure (b)
se il professionista fornisce al consumatore tali
informazioni entro un anno dalla fine del termine di recesso determinato a
norma del paragrafo 1, allo spirare di quattordici giorni dalla data in cui il
consumatore riceve le informazioni. Articolo 43
Effetti del recesso Il recesso estingue l'obbligazione contrattuale di
entrambre le parti: a) di eseguire il contratto, oppure b) di concludere un contratto nei casi
in cui il consumatore abbia effettuato una proposta. Articolo 44
Obbligazioni del professionista in caso di recesso 1.
Il professionista deve rimborsare tutti gli importi
ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna,
senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è
informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi
dell'articolo 41. Il professionista deve eseguire il rimborso utilizzando lo
stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale,
salvo che il consumatore abbia espressamente consentito l'uso di un altro mezzo
e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso. 2.
Fatto salvo il paragrafo 1, il professionista non è
tenuto a rimborsare le spese supplementari, qualora il consumatore abbia scelto
espressamente modalità di consegna diverse dalla consegna standard meno costosa
proposta dal professionista. 3.
Salvo che si sia impegnato a ritirare i beni, nei
contratti di vendita il professionista può sospendere il rimborso fino al
momento in cui abbia ricevuto i beni o, se è anteriore, fino al momento in cui
il consumatore dimostri di aver restituito i beni. 4.
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al
momento della conclusione del contratto, il professionista deve ritirare i beni
a sue spese qualora essi, per loro natura, non possano in linea di principio
essere restituiti a mezzo posta. Articolo 45
Obbligazioni del consumatore in caso di recesso 1.
Il consumatore deve restituire i beni o consegnarli
al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a riceverli,
senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in
cui comunica al professionista la decisione di recedere dal contratto ai sensi
dell'articolo 41, a meno che il professionista non si sia impegnato a ritirare
i beni. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della
scadenza del periodo di quattordici giorni. 2.
Il consumatore deve sostenere i costi diretti della
restituzione dei beni, sempre che il professionista non si sia impegnato a
sostenerli o abbia omesso di informare il consumatore che essi sono a carico di
quest'ultimo. 3.
Il consumatore è responsabile unicamente della
diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene
diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento dei beni. Il consumatore non è responsabile per la diminuzione
del valore dei beni se il professionista non ha fornito tutte le informazioni
sul diritto di recesso a norma dell'articolo 17, paragrafo 1. 4.
Fatto salvo il paragrafo 3, il consumatore non è
tenuto a pagare alcun indennizzo per l'utilizzo dei beni durante il termine di
recesso. 5.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di
recesso dopo aver presentato una richiesta esplicita affinché la prestazione
dei servizi connessi inizi durante il termine di recesso, il consumatore deve
versare al professionista un importo proporzionale a quanto fornito prima che
il consumatore esercitasse il diritto di recesso, rispetto a tutte le
prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore
deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale
concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo
proporzionale deve essere calcolato sulla base del valore di mercato di quanto
è stato fornito. 6.
Il consumatore non è tenuto a sostenere alcun costo
per: (a)
la prestazione integrale o parziale dei servizi
connessi durante il termine di recesso se: i) il professionista ha omesso di
fornire le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 3; oppure ii) il consumatore non ha espressamente
chiesto che la prestazione iniziasse durante il termine di recesso a norma dell'articolo
18, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafo 6; (b)
la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto
digitale che non è fornito su un supporto materiale quando: i) il consumatore non ha dato il suo
previo esplicito consenso affinché la fornitura del contenuto digitale abbia
inizio prima della scadenza del termine di recesso di cui all'articolo 42,
paragrafo 1; ii) il consumatore non ha rinunciato al
diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure iii) il professionista ha omesso di
fornire la conferma di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 19,
paragrafo 5. 7.
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il
consumatore. Articolo 46
Contratti accessori 1.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di
recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali a
norma degli articoli da 42 a 45, gli eventuali contratti accessori sono
automaticamente annullati senza spese per il consumatore salvo quanto disposto
dai paragrafi 2 e 3. Ai fini del presente articolo, per contratto accessorio si
intende il contratto mediante il quale il consumatore acquista beni, contenuto
digitale o servizi connessi in combinazione con un contratto a distanza o
negoziato fuori dei locali commerciali e in cui i beni, il contenuto digitale o
i servizi connessi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un
accordo con il professionista. 2.
Le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 si
applicano altresì ai contratti accessori nella misura in cui tali contratti
siano disciplinati dal diritto comune europeo della vendita. 3.
Per i contratti accessori non disciplinati dal
diritto comune europeo della vendita, le obbligazioni incombenti alle parti in
caso di recesso sono disciplinate dalla legge applicabile. Articolo 47
Imperatività delle norme Le parti non possono, a danno del consumatore,
escludere l'applicazione del presente capo, né derogarvi o modificarne gli
effetti. Capo 5 Vizi
del consenso Articolo 48
Errore 1.
Una parte può annullare il contratto per errore di
fatto o di diritto commesso al momento della sua conclusione quando: (a)
essa non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe
concluso a condizioni contrattuali sostanzialmente diverse se non fosse incorsa
nell'errore e l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere
tale circostanza; e (b)
l'altra parte: i) ha causato l'errore; ii) ha determinato la conclusione del
contratto viziato da errore, omettendo di adempiere all' obbligo
precontrattuale di informazione ai sensi del capo 2, sezioni da 1 a 4; iii) conosceva o era ragionevolmente
tenuta a conoscere l'errore ed ha fatto sì che il contratto venisse concluso in
base all'errore stesso omettendo le informazioni pertinenti, purché la
comunicazione di tali informazioni fosse richiesta dal principio di buona fede
e correttezza, oppure iv) è incorsa nello stesso errore. 2.
Una parte non può annullare il contratto per errore
se essa ha assunto il rischio dell'errore o deve sopportarlo nelle circostanze
di cui trattasi. 3.
L'inesattezza nell'espressione o nella trasmissione
delle dichiarazioni si considera un errore compiuto da chi ha formulato o
trasmesso le dichiarazioni stesse. Articolo 49
Dolo 1.
Una parte può annullare il contratto qualora l'altra
parte l'abbia indotta a concluderlo mediante falsa rappresentazione dolosa,
attuata con parole o comportamenti, o reticenza dolosa di informazioni che
secondo buona fede e correttezza o in base ad obblighi di informazione
precontrattuale avrebbe dovuto comunicarle. 2.
La falsa rappresentazione è dolosa se è realizzata
con la consapevolezza o la convinzione che la dichiarazione è falsa, o ignorando
per negligenza se è vera o falsa, e con l'intenzione di indurre il destinatario
in errore. La reticenza è dolosa se è diretta ad indurre in errore la persona a
cui l'informazione viene celata. 3.
Al fine di determinare se la buona fede e la
correttezza prescrivano alla parte di rivelare una determinata informazione,
deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare: (a)
l'eventuale competenza specifica della parte; (b)
il costo al quale la parte può ottenere l'informazione; (c)
la facilità con cui l'altra parte può procurarsi le
informazioni con altri mezzi; (d)
la natura delle informazioni; (e)
la manifesta importanza dell'informazione per l'altra
parte; e (f)
nei contratti tra professionisti, le buone pratiche
commerciali nella situazione di cui trattasi. Articolo 50
Minacce Una parte può annullare il contratto qualora
sia stata indotta a concluderlo dall'altra parte con la minaccia di un danno
ingiusto, imminente e grave o di un atto illecito. Articolo 51
Iniquo sfruttamento Una parte può annullare il contratto se al
tempo della sua conclusione: a) essa si trovava in uno stato di
dipendenza o aveva un rapporto di fiducia con l'altra parte, versava in
condizioni di difficoltà economica o aveva urgenti necessità, era affetta da
prodigalità, era ignorante o inesperta; e l'altra parte ne aveva conoscenza o doveva
ragionevolmente averne conoscenza e, date le circostanze e lo scopo del
contratto, ha approfittato della situazione in cui essa versava ottenendo un
beneficio eccessivo o un vantaggio ingiusto. Articolo 52
Comunicazione dell'annullamento 1.
L'annullamento si effettua mediante comunicazione
all'altra parte. 2.
La comunicazione dell'annullamento è efficace solo
se ha luogo entro: (a)
sei mesi in caso di errore, e (b)
un anno in caso di dolo, minacce o iniquo
sfruttamento, dal momento in cui la parte che la effettua ha
avuto conoscenza delle circostanze rilevanti o è diventata capace di agire
liberamente. Articolo 53
Convalida La parte legittimata all'annullamento ai sensi
del presente capo, qualora convalidi il contratto in maniera espressa o tacita
dopo aver avuto conoscenza delle circostanze rilevanti o dopo essere diventata
capace di agire liberamente, non può più annullare il contratto. Articolo 54
Effetti dell'annullamento 1.
Il contratto annullabile è valido sino a quando non
sia annullato ma, una volta annullato, è invalido con efficacia retroattiva
dall'inizio. 2.
Se il motivo dell'annullamento riguarda soltanto
singole clausole contrattuali, l'effetto dell'annullamento è limitato a tali
clausole salvo che la parte restante del contratto non possa essere
ragionevolmente mantenuta in vigore. 3.
Il diritto della parte alle restituzioni in natura
o per equivalente in denaro di quanto sia stato trasferito o corrisposto in
forza del contratto annullato è regolato dalle norme sulla restituzione di cui
al capo 17. Articolo 55
Risarcimento del danno La parte che ha diritto di annullare il
contratto secondo le disposizioni del presente capo, o che aveva tale diritto
prima di perderlo per decorso dei termini o per convalida del contratto, può
esigere, indipendentemente dall'effettivo annullamento del contratto, il
risarcimento del danno subito a causa dell'errore, del dolo, delle minacce o
dell'iniquo sfruttamento, a condizione che l'altra parte conoscesse o dovesse
ragionevolmente conoscere le circostanze rilevanti. Articolo 56
Esclusione o limitazione dei rimedi 1.
I rimedi previsti in caso di dolo, minacce e iniquo
sfruttamento non possono essere esclusi né limitati direttamente o
indirettamente. 2.
Nei rapporti tra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere né limitare, direttamente
o indirettamente, i rimedi previsti in caso di errore. Articolo 57
Scelta del rimedio La parte legittimata ad avvalersi di un
rimedio previsto dal presente capo, in circostanze che le conferiscono facoltà
di esperire un rimedio contro l'inadempimento, può scegliere quale esperire. Parte III Valutazione
del contenuto del contratto Capo 6 Interpretazione Articolo 58
Regole generali di interpretazione dei contratti 1.
Il contratto deve essere interpretato secondo la
comune intenzione delle parti anche quando questa non corrisponda al
significato corrente delle espressioni in esso utilizzate. 2.
Quando una parte ha inteso dare a un'espressione
impiegata nel contratto un determinato significato e al momento della
conclusione del contratto l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta
a conoscere tale intenzione, l'espressione stessa deve essere interpretata nel
senso in cui è stata intesa dalla prima. 3.
Salvo se diversamente disposto dai paragrafi 1 e 2,
il contratto deve essere interpretato secondo il significato che qualsiasi
persona ragionevole gli attribuirebbe. Articolo 59
Circostanze rilevanti Nell'interpretare il contratto si deve avere
riguardo, in particolare: a) alle circostanze nelle quali esso è
stato concluso, comprese le trattative; b) al comportamento delle parti, anche
posteriore alla conclusione del contratto; c) all'interpretazione che le parti
abbiano già dato ad espressioni identiche o simili a quelle usate nel
contratto; d) agli usi che di norma sono
considerati applicabili da contraenti che si trovano nella stessa situazione; e) alle pratiche che le parti hanno
instaurate nei loro rapporti; al significato comunemente attribuito alle
espressioni nel settore di attività considerato; alla natura e allo scopo del contratto; e . h) alla buona fede e alla correttezza. Articolo 60
Riferimento al contratto nel suo insieme Le espressioni usate nel contratto devono
essere interpretate alla luce del contratto considerato nel suo insieme. Articolo 61
Divergenze linguistiche Quando il contratto sia redatto in due o più
lingue e non è stabilito quale delle versioni faccia fede e qualora vi sia
difformità tra le versioni, prevale la versione nella quale il contratto è
stato redatto originariamente. Articolo 62
Prevalenza delle clausole contrattuali negoziate individualmente Laddove vi sia una discrepanza, le clausole
contrattuali negoziate individualmente prevalgono su quelle che non lo sono
state in conformità dell'articolo 7. Articolo 63
Prevalenza dell'interpretazione che rende le clausole contrattuali efficaci L'interpretazione che rende le clausole del
contratto efficaci prevale su quella non avente tale risultato. Articolo 64
Interpretazione a favore del consumatore 1.
In caso di dubbio sul senso di una clausola in un
contratto fra professionista e consumatore, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore, salvo che la clausola sia stata predisposta da quest'ultimo. 2.
Le parti non possono, a danno del consumatore,
escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli
effetti. Articolo 65
Interpretazione sfavorevole all'estensore della clausola Nei contratti non rientrati nell'ambito dell'articolo
64, in caso di dubbio circa il significato di clausole contrattuali non
negoziate individualmente in conformità dell'articolo 7, prevale l'interpretazione
sfavorevole alla parte che l'ha predisposta. Capo 7 Contenuto
ed effetti Articolo 66
Clausole del contratto Le clausole del contratto si desumono: a) dall'accordo delle parti, fatte
salve le norme imperative del diritto comune europeo della vendita; b) dagli usi o dalle pratiche che
vincolano le parti ai sensi dell'articolo 67; c) da qualunque disposizione del diritto
comune europeo della vendita che sia applicabile in assenza di accordo
contrario delle parti; e d) da qualunque clausola implicita ai
sensi dell'articolo 68. Articolo 67
Usi e pratiche nei contratti fra professionisti 1.
Nei contratti fra professionisti, le parti sono
vincolate dagli usi che esse hanno convenuto di applicare e dalle pratiche che
hanno instaurato tra di esse. 2.
Le parti sono vincolate da ogni uso considerato
generalmente applicabile da qualsiasi professionista che si trovi nella loro
stessa situazione. 3.
Gli usi e le pratiche non vincolano le parti se
contrastano con clausole contrattuali negoziate individualmente o con norme
imperative del diritto comune europeo della vendita. Articolo 68
Clausole contrattuali implicite 1.
Qualora sia necessario regolare una questione non
espressamente disciplinata né dall'accordo delle parti, né dagli usi o pratiche
né da disposizioni del diritto comune europeo della vendita, può presumersi l'esistenza
di una clausola aggiuntiva implicita, tenuto conto in particolare: (a)
della natura e dello scopo del contratto; (b)
delle circostanze in cui il contratto è stato
concluso; e (c)
del requisito della buona fede e della correttezza. 2.
La clausola implicita di cui al paragrafo 1 deve
essere tale da attuare nella misura del possibile quanto le parti avrebbero
probabilmente concordato se avessero disciplinato la questione. 3.
Il paragrafo 1 non si applica se le parti hanno
deliberatamente omesso di disciplinare la questione, accettando che il relativo
rischio gravi sull'una o sull'altra. Articolo 69
Clausole contrattuali desunte da dichiarazioni precontrattuali 1.
La dichiarazione resa dal professionista prima
della conclusione del contratto all'altra parte o al pubblico, relativamente
alle caratteristiche di quanto egli deve fornire in base al contratto, è considerata
clausola del contratto, salvo che: (a)
l'altra parte sapesse o fosse ragionevolmente
tenuta a sapere che la dichiarazione non era corretta o non era comunque
affidabile; oppure (b)
la decisione dell'altra parte di concludere il
contratto non potesse essere influenzata dalla dichiarazione. 2.
Ai fini del paragrafo 1, la dichiarazione resa da
un soggetto incaricato della pubblicità o della commercializzazione per conto
del professionista si considera resa dal professionista. 3.
Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui l'altra
parte sia un consumatore, la dichiarazione pubblica resa da o per conto di
produttori o altri soggetti in un momento anteriore della serie di transazioni
commerciali culminata nella conclusione del contratto si considera effettuata
dal professionista, salvo che questi, al momento della conclusione del
contratto, non la conoscesse e non fosse ragionevolmente tenuto a conoscerla. 4.
Nei rapporti tra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 70
Dovere di richiamare l'attenzione sulle clausole contrattuali non negoziate
individualmente 1.
Le clausole contrattuali predisposte da una parte e
che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 possono
essere fatte valere contro l'altra parte solo se questa ne era a conoscenza, o
se la parte che le ha predisposte ha provveduto a richiamare su di esse l'attenzione
dell'altra parte prima o al momento della conclusione del contratto. 2.
Ai fini del presente articolo, nei rapporti tra
professionista e consumatore, le clausole contrattuali non si considerano
portate adeguatamente all'attenzione del consumatore qualora ad esse si faccia
semplicemente riferimento in un documento contrattuale quantunque sottoscritto
dal consumatore. 3.
Le parti non possono escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 71
Pagamenti supplementari nei contratti tra professionista e consumatore 1.
Nei contratti tra professionista e consumatore, la
clausola che obblighi il consumatore a qualsiasi pagamento supplementare
rispetto alla remunerazione pattuita per l'adempimento dell'obbligazione
principale del professionista, in particolare se è inclusa mediante opzioni
preselezionate che il consumatore deve rifiutare se vuole evitare il pagamento
supplementare stesso, non è vincolante per il consumatore salvo che, prima di
essere vincolato dal contratto, il consumatore abbia espressamente acconsentito
a tale pagamento. Qualora abbia effettuato il pagamento supplementare, il
consumatore può ottenerne la restituzione. 2.
Le parti non possono, a danno del consumatore,
escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli
effetti. Articolo 72
Clausole di onnicomprensività 1.
Se un documento contrattuale scritto contiene una
clausola in cui si stabilisce che in esso sono contenute tutte le clausole del
contratto (clausola di onnicomprensività), le dichiarazioni, le promesse o gli
accordi precedenti che non siano inclusi nel documento non fanno parte del
contratto. 2.
Salvo diverse disposizioni del contratto, la
clausola di onnicomprensività non esclude la possibilità di utilizzare
precedenti dichiarazioni delle parti ai fini dell'interpretazione del contratto. 3.
Nei contratti fra professionista e consumatore,
quest'ultimo non è vincolato dalla clausola di onnicomprensività. 4.
Le parti non possono, a danno del consumatore,
escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli
effetti. Articolo 73
Determinazione del prezzo Quando l'ammontare del prezzo dovuto ai sensi
del contratto non possa essere altrimenti determinato, il prezzo dovuto è
costituito, salvo indicazione contraria, dal prezzo normalmente praticato in
circostanze simili al momento della conclusione del contratto o, qualora tale
prezzo non sia disponibile, dal prezzo determinato secondo ragionevolezza. Articolo 74
Determinazione unilaterale effettuata da una parte 1.
Qualora il prezzo o un'altra clausola contrattuale
debbano essere determinati da una sola parte e la determinazione da questa
effettuata risulti manifestamente irragionevole, si applica in via sostitutiva
il prezzo o la clausola contrattuale di norma applicati in circostanze simili
al momento della conclusione del contratto o, qualora non disponibili, il
prezzo o la clausola determinati secondo ragionevolezza. 2.
Le parti non possono escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 75
Determinazione effettuata da un terzo 1.
Qualora il prezzo o un'altra clausola del contratto
debbano essere determinati da un terzo e questi non possa o non voglia
determinarli, il giudice può, salvo che ciò sia incompatibile con le clausole
del contratto, nominare un'altra persona affinché provveda alla determinazione.
2.
Qualora il prezzo o la clausola contrattuale
determinati dal terzo risultino manifestamente irragionevoli, si applicano in
via sostitutiva il prezzo o la clausola contrattuale di norma applicati in
circostanze simili al momento della conclusione del contratto o, qualora non
disponibili, il prezzo o la clausola determinati secondo ragionevolezza. 3.
Ai fini del paragrafo 1, il termine "giudice"
include gli organi arbitrali. 4.
Nei rapporti fra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 76
Lingua Ove non possa essere determinata altrimenti,
la lingua da usare nelle comunicazioni relative al contratto o a diritti od
obbligazioni da esso derivanti è quella impiegata per la conclusione del
contratto. Articolo 77
Contratto di durata indeterminata 1.
Qualora le obbligazioni contrattuali debbano essere
eseguite in modo continuato o periodico, e le clausole contrattuali non
determinino la durata del rapporto contrattuale o non prevedano che esso possa
essere estinto mediante preavviso, ciascuna parte può recedere dal contratto
osservando un ragionevole termine di preavviso non superiore a due mesi. 2.
Nei rapporti tra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 78
Clausole contrattuali a favore di terzi 1.
Le parti contraenti possono, mediante il contratto,
conferire un diritto a favore di un terzo. Il terzo non deve necessariamente
esistere o essere individuato al momento della conclusione del contratto, ma
deve comunque essere individuabile. 2.
La natura ed il contenuto del diritto del terzo
sono definiti dal contratto. Il diritto può consistere in una esclusione o
limitazione della responsabilità del terzo verso una delle parti del contratto. 3.
Qualora, ai sensi del contratto, una delle parti
sia tenuta ad eseguire una prestazione ad un terzo: (a)
il terzo ha lo stesso diritto alla prestazione e ai
rimedi contro l'inadempimento che avrebbe qualora la parte obbligata fosse
tenuta ad eseguire la prestazione in forza di un contratto concluso con il
terzo stesso; e (b)
la parte obbligata può far valere contro il terzo
tutte le eccezioni opponibili all'altra parte del contratto. 4.
Il terzo può rifiutare il diritto attribuitogli
comunicando il rifiuto a una delle parti contraenti, purché vi provveda prima
di averlo espressamente o implicitamente accettato. A seguito del rifiuto, si
considera che il diritto non sia mai stato attribuito al terzo. 5.
Le parti contraenti possono sopprimere o modificare
la clausola contrattuale attributiva del diritto, purché vi provvedano prima
che una di esse abbia comunicato al terzo l'avvenuta attribuzione del diritto. Capo 8 Clausole
abusive Sezione 1 Disposizioni
generali Articolo 79
Effetti delle clausole contrattuali abusive 1.
Le clausole del contratto che siano predisposte da
una delle parti e siano abusive ai sensi delle sezioni 2 e 3 del presente capo
non sono vincolanti per l'altra parte. 2.
Se il contratto può essere mantenuto in essere
senza la clausola abusiva, le altre clausole contrattuali restano vincolanti. Articolo 80
Deroghe relative alla valutazione della natura abusiva delle clausole 1.
Le sezioni 2 e 3 del presente capo non si applicano
alle clausole contrattuali corrispondenti a norme del diritto comune europeo
della vendita le quali troverebbero applicazione se dette clausole non
disciplinassero la materia. 2.
La sezione 2 del presente capo non si applica alla
definizione dell'oggetto principale del contratto né all'adeguatezza del prezzo
dovuto, purché il professionista abbia ottemperato agli obblighi di trasparenza
di cui all'articolo 82. 3.
La sezione 3 non si applica alla definizione dell'oggetto
principale del contratto né all'adeguatezza del prezzo dovuto. Articolo 81
Imperatività delle norme Le parti non possono escludere l'applicazione
del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Sezione 2 Clausole abusive
nei contratti tra professionista e consumatore Articolo 82
Dovere di trasparenza nelle clausole contrattuali non negoziate
individualmente Il professionista deve far sì che le clausole
da esso predisposte e non negoziate individualmente con il consumatore in
conformità dell'articolo 7, siano formulate in modo accessibile e
comprensibile. Articolo 83
Significato del termine "abusivo" nei contratti tra professionista
e consumatore 1.
Nei contratti tra professionista e consumatore, la
clausola predisposta dal professionista e non negoziata individualmente in
conformità dell'articolo 7 è abusiva ai sensi della presente sezione se
produce, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e
delle obbligazioni derivanti alle parti dal contratto, in contrasto con la
buona fede e la correttezza. 2.
Nel valutare la natura abusiva di una determinata
clausola contrattuale ai sensi della presente sezione, occorre tenere conto: (a)
del fatto che il professionista si sia o meno
conformato agli obblighi di trasparenza imposti dall'articolo 82; (b)
della natura delle prestazioni previste dal
contratto; (c)
delle circostanze che prevalgono durante la
conclusione del contratto; (d)
delle altre clausole contrattuali; e (e)
delle clausole di qualsiasi altro contratto da cui
dipenda il contratto in questione. Articolo 84
Clausole contrattuali considerate abusive in qualunque circostanza Una determinata clausola contrattuale è
considerata sempre abusiva ai sensi della presente sezione, se ha per oggetto o
effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità
del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore,
risultante da un atto o da un'omissione del professionista stesso o di chiunque
agisca per suo conto; b) escludere o limitare la
responsabilità del professionista in caso di perdite o danni subiti dal
consumatore e causati deliberatamente o per colpa grave; c) limitare l'obbligazione del
professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatari, o
subordinare i suoi impegni a condizioni il cui verificarsi dipenda esclusivamente
dal professionista stesso; d) escludere o limitare l'esercizio di
azioni legali o di altri rimedi giuridici del consumatore, in particolare
obbligando quest'ultimo a rivolgersi esclusivamente ad un sistema arbitrale non
previsto in modo generale da disposizioni giuridiche applicabili a contratti
fra professionisti e consumatori; e) attribuire giurisdizione esclusiva,
per tutte le controversie che possano insorgere in relazione al contratto, al
giudice competente per il luogo in cui il professionista ha il suo domicilio,
salvo che il giudice prescelto non sia al tempo stesso competente per il luogo
in cui abbia il domicilio il consumatore; f) permettere in via esclusiva al
professionista di determinare se i beni, il contenuto digitale o i servizi
connessi forniti sono conformi a quanto stipulato nel contratto, o conferirgli
il diritto esclusivo di interpretare le clausole del contratto; g) stabilire che il contratto vincola
il consumatore ma non il professionista; h) obbligare il consumatore ad usare,
per la risoluzione del contratto in conformità dell'articolo 8, modalità più
formali di quelle usate per la sua conclusione; i) consentire al professionista di
recedere con un termine di preavviso più breve di quello richiesto al
consumatore; j) obbligare il consumatore a pagare
per beni mai consegnati, contenuti digitali mai forniti o servizi connessi mai
prestati; k) stabilire che clausole del contratto
non negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 prevalgano sulle
clausole negoziate individualmente. Articolo 85
Clausole contrattuali che si presumono abusive Si presume che una clausola sia abusiva ai
della sensi della presente sezione, se ha per oggetto o effetto di: a) limitare i mezzi di prova a
disposizione del consumatore o imporgli un onere della prova che incombe per
legge al professionista; b) escludere o limitare in modo
inappropriato i rimedi esperibili dal consumatore nei confronti del
professionista o del terzo per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da
parte del professionista stesso; c) escludere o limitare in modo
ingiustificato il diritto del consumatore di compensare i crediti vantati nei
confronti del professionista con quanto dovuto dal consumatore al
professionista stesso; d) consentire al professionista di
trattenere le somme pagate dal consumatore nel caso in cui quest'ultimo decida
di non concludere il contratto o di non eseguire le prestazioni contrattuali,
senza prevedere che il consumatore riceva dal professionista un indennizzo
dello stesso importo nella situazione inversa; e) imporre al consumatore inadempiente
il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento o di penale, d'importo
manifestamente eccessivo; f) attribuire al solo professionista,
e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto o di
estinguere il rapporto contrattuale a norma dell'articolo 8 in maniera
discrezionale, o consentire al professionista di trattenere somme versate per
servizi connessi non ancora prestati nel caso in cui il professionista risolva
il contratto o ne receda; g) consentire al professionista di
risolvere un contratto di durata indeterminata senza un ragionevole termine di
preavviso, salvo quando sussistano gravi motivi; h) prorogare automaticamente il
contratto di durata determinata in mancanza di indicazioni contrarie del
consumatore, qualora il termine previsto per tali indicazioni sia
irragionevolmente anticipato rispetto alla scadenza del contratto; i) autorizzare il professionista a
modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un valido motivo
specificato nel contratto stesso; tale disposizione non si applica a clausole
con cui il professionista si riservi il diritto di modificare unilateralmente
le clausole di un contratto di durata indeterminata, purché il professionista
sia tenuto ad informare con un ragionevole preavviso il consumatore e questi
sia libero di recedere dal contratto senza spese a suo carico; j) consentire al professionista di
modificare unilateralmente, senza giustificato motivo, le caratteristiche dei
beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire o qualunque
altra caratteristica dell'adempimento; k) stabilire che il prezzo dei beni,
del contenuto digitale o dei servizi connessi deve essere determinato al
momento della consegna o della fornitura, o consentire al professionista di
aumentare il prezzo senza attribuire al consumatore il diritto di recedere se l'aumento
del prezzo è eccessivo rispetto al prezzo concordato al momento della
conclusione del contratto; tale norma non si applica alle clausole di
indicizzazione del prezzo, ove consentite dalla legge, a condizione che il
criterio di variazione del prezzo sia definito in modo esplicito; l) obbligare il consumatore ad
adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in caso di mancato adempimento
delle obbligazioni incombenti al professionista; m) consentire al professionista di
cedere a terzi i propri diritti e obbligazioni contrattuali senza l'accordo del
consumatore, salvo che il contratto sia ceduto ad una società controllata dal
professionista ovvero per effetto di una fusione o un'analoga e legittima
operazione societaria, e la cessione sia inidonea a pregiudicare i diritti del
consumatore; n) consentire al professionista,
qualora quanto è stato ordinato dal consumatore non sia disponibile, di fornire
un prodotto equivalente senza aver informato espressamente il consumatore di
tale possibilità nonché del fatto che, se il consumatore stesso esercita il
diritto di respingere la prestazione, le spese di restituzione di quanto ha
ricevuto ai sensi del contratto incombono al professionista; o) consentire al professionista di
riservarsi di accettare o rifiutare una proposta entro un termine
eccessivamente lungo o definito in modo inadeguato; p) consentire al professionista di
adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali entro un termine
eccessivamente lungo o definito in modo inadeguato; q) escludere o limitare in modo
ingiustificato i rimedi di cui dispone il consumatore nei confronti del
professionista o i mezzi di difesa esperibili dal consumatore contro pretese
avanzate dal professionista; r) subordinare l'adempimento delle
obbligazioni contrattuali del professionista, o altri effetti del contratto
favorevoli al consumatore, a particolari formalità non imposte dalla legge e
che risultano eccessive; s) obbligare il consumatore a pagare
eccessivi anticipi o eccessive garanzie di adempimento; t) impedire ingiustificatamente al
consumatore di ottenere forniture o riparazioni da terzi; u) collegare ingiustificatamente il
contratto ad un altro contratto con lo stesso professionista, una sua filiale o
un terzo, secondo modalità che il consumatore non può ragionevolmente
prevedere; v) gravare il consumatore di un onere
eccessivo per il recesso da un contratto a tempo indeterminato; w) stabilire la durata iniziale, o
qualunque periodo di rinnovo, di un contratto di durata superiore ad un anno
per la fornitura di beni, contenuto digitale o servizi connessi, salvo che il
consumatore possa recedere in qualunque momento dando un preavviso non superiore
a 30 giorni. Sezione 3 Clausole
contrattuali abusive nei contratti tra professionisti Articolo 86
Il significato del termine "abusivo" nei contratti tra
professionisti 1.
Nei contratti tra professionisti, le clausole sono
considerate abusive ai sensi della presente sezione, solo se: (a)
rientrano fra quelle, predisposte da una parte, che
non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7; e (b)
il loro uso si discosta manifestamente dalle buone
pratiche commerciali, in contrasto con la buona fede e la correttezza. 2.
Nel valutare la natura abusiva di una determinata
clausola contrattuale ai sensi della presente sezione, occorre tenere conto: (c)
della natura delle prestazioni previste dal
contratto; (d)
delle circostanze che prevalgono durante la
conclusione del contratto; (e)
delle altre clausole contrattuali; e (f)
delle clausole di qualsiasi altro contratto dal
quale il contratto in questione dipenda. Parte IV Obbligazioni
e rimedi delle parti del contratto di vendita o del contratto per la fornitura
di contenuto digitale Capo 9 Disposizioni
generali Articolo 87
Inadempimento ed inadempimento grave 1.
L'inadempimento di un'obbligazione consiste in
qualsiasi difetto nell'esecuzione della prestazione, giustificato o meno, e
include: (a)
la mancata o tardiva consegna dei beni; (b)
la mancata o tardiva fornitura del contenuto
digitale; (c)
la consegna di beni non conformi a quanto previsto
dal contratto; (d)
la fornitura di contenuto digitale non conforme a
quanto previsto dal contratto; (e)
il mancato o tardivo pagamento del prezzo; e (f)
qualunque altra esecuzione della prestazione non
conforme a quanto previsto dal contratto. 2.
L'inadempimento dell'obbligazione di una parte è
grave se: (a)
priva sostanzialmente l'altra parte di quanto le
spetta in base al contratto, salvo che, al momento della conclusione del
contratto, la parte inadempiente non abbia previsto né fosse ragionevolmente
tenuta a prevedere tale risultato; oppure (b)
rende manifestamente impossibile qualsiasi
affidamento sul futuro adempimento della parte inadempiente. Articolo 88
Inadempimento giustificato. 1.
La parte inadempiente non risponde dell'inadempimento
se questo è dovuto ad un impedimento estraneo alla sua sfera di controllo e se
essa non era ragionevolmente tenuta a prenderlo in considerazione al momento
della conclusione del contratto, né ad evitare o sormontare l'impedimento o le
sue conseguenze. 2.
Qualora l'impedimento sia solo temporaneo, l'inadempimento
è giustificato finché sussiste l'impedimento. L'altra parte può tuttavia
considerare il ritardo come un inadempimento grave qualora esso sia equivalente
a un tale inadempimento. 3.
La parte incapace di adempiere deve assicurarsi che
la comunicazione dell'impedimento e dei suoi effetti sulla capacità di
adempiere raggiunga l'altra parte senza ingiustificato ritardo a decorrere dal
momento in cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuta a conoscere tali
circostanze. L'altra parte ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla
violazione di tale dovere. Articolo 89
Mutamento delle circostanze 1.
Ciascuna parte è tenuta ad adempiere le proprie
obbligazioni anche qualora la prestazione sia divenuta più onerosa per l'aumento
dei relativi costi o per la diminuzione del valore del corrispettivo dovuto. Ove la prestazione sia divenuta eccessivamente
onerosa per un eccezionale mutamento delle circostanze, le parti sono tenute ad
avviare trattative intese a modificare o risolvere il contratto. 2.
Se le parti non riescono a raggiungere un accordo
entro un termine ragionevole, il giudice, su richiesta di una delle parti, può: (a)
modificare il contratto in modo da renderlo
conforme a quanto le parti avrebbero ragionevolmente convenuto al momento della
sua conclusione se avessero tenuto conto del mutamento di circostanze; oppure (b)
risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 8 con
effetto da una determinata data e a determinate condizioni. 3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano solo se: (a)
il mutamento delle circostanze è avvenuto dopo la
conclusione del contratto; (b)
in quel momento la parte facente valere il
mutamento delle circostanze non aveva considerato né era ragionevolmente tenuta
a considerare la possibilità o l'entità del mutamento di circostanze; e (c)
la parte lesa non ha assunto né era ragionevolmente
tenuta ad assumere il rischio del mutamento delle circostanze. 4.
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il termine "giudice"
include gli organi arbitrali. Articolo 90
Estensione dell'applicazione delle disposizioni sul pagamento e sul rifiuto
di accettare beni o contenuto digitale 1.
Salvo diverse disposizioni, le norme del capo 12
relative al pagamento del prezzo da parte del compratore si applicano altresì,
con i necessari adattamenti, agli altri pagamenti. 2.
L'articolo 97 si applica altresì, con i necessari
adattamenti, a qualsiasi altro caso in cui una persona rimanga in possesso di
beni o contenuto digitale perché chi ne aveva l'obbligo non li ha presi in
consegna. Capo 10 Obbligazioni
del venditore Sezione 1 Disposizioni
generali Articolo 91
Obbligazioni principali del venditore Il venditore di beni o il fornitore di
contenuto digitale (nella presente parte, "il venditore") deve: a) consegnare i beni o fornire il
contenuto digitale; b) trasferire la proprietà dei beni,
incluso il supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale; e c) garantire che i beni o il contenuto
digitale sono conformi a quanto previsto dal contratto; d) garantire che il compratore ha il
diritto di usare il contenuto digitale conformemente al contratto, e e) consegnare i documenti che
rappresentano i beni o che vi si riferiscono o i documenti inerenti al
contenuto digitale, secondo quanto prescritto dal contratto. Articolo 92
Adempimento del terzo 1.
Il venditore può incaricare altri dell'adempimento,
salvo che le clausole contrattuali prevedano l'adempimento personale. 2.
Il venditore che incarica altri dell'adempimento
rimane responsabile dell'adempimento medesimo. 3.
Nei rapporti fra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti. Sezione 2 Consegna Articolo 93
Luogo della consegna 1.
Ove non possa essere determinato altrimenti, il
luogo della consegna è costituito: (a)
dal luogo di residenza del consumatore al momento
della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di vendita al
consumatore o dei contratti per la fornitura di contenuto digitale, sempre che
si tratti di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali o di
contratti nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto
fino al compratore; (b)
in ogni altro caso, i) dal più vicino punto di raccolta del
primo vettore, se il contratto di vendita prevede il trasporto dei beni per
mezzo di un vettore o più vettori; ii) dalla sede d'affari del venditore al
momento della conclusione del contratto, se il contratto non prevede il
trasporto. 2.
Se il venditore ha più sedi d'affari, si considera
come sede d'affari ai fini del paragrafo 1, lettera b), quella avente il
rapporto più stretto con l'obbligazione di consegna. Articolo 94
Modalità di consegna 1.
Salvo diverse disposizioni, il venditore adempie l'obbligazione
di consegna: (a)
nel caso dei contratti di vendita al consumatore o
dei contratti per la fornitura di contenuto digitale, se si tratta di contratti
a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, o nei quali il venditore
si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore: trasferendo il
possesso o il controllo materiale dei beni o del contenuto digitale al
consumatore; (b)
negli altri casi in cui il contratto implichi il
trasporto dei beni per mezzo di un vettore: rimettendo i beni al primo vettore
per la consegna al compratore e rimettendo al compratore ogni documento
necessario per consentirgli di prendere in consegna i beni dal vettore che li
detiene; oppure (c)
nei casi non contemplati dal disposto delle lettere
a) o b): mettendo nella disponibilità del compratore i beni o il contenuto
digitale oppure mettendo i documenti rappresentativi dei beni nella
disponibilità del compratore, se le parti hanno pattuito che il venditore debba
consegnare solo tali documenti. 2.
Al paragrafo 1, lettere a) e c), ogni riferimento
al consumatore o al compratore include il terzo, diverso dal vettore, indicato
dal consumatore o dal compratore conformemente al contratto. Articolo 95
Termini di consegna 1.
Quando non sia possibile determinare altrimenti il
termine di consegna, i beni o il contenuto digitale devono essere consegnati
senza ingiustificato ritardo dal momento in cui è stato concluso il contratto. 2.
Nei contratti tra professionista e consumatore,
salvo qualora diversamente convenuto dalle parti, il professionista è tenuto a
consegnare i beni o il contenuto digitale entro 30 giorni dalla conclusione del
contratto. Articolo 96
Obbligazioni del venditore relative al trasporto dei beni 1.
Se il contratto prescrive che il venditore provveda
al trasporto dei beni, questi deve stipulare i contratti che sono necessari per
il trasporto verso il luogo indicato, con mezzi di trasporto adeguati alle
circostanze e secondo le condizioni usuali per il trasporto di cui trattasi. 2.
Se, in conformità al contratto, il venditore
consegna i beni ad un vettore e se i beni non sono chiaramente contraddistinti
per la consegna ai fini del contratto, mediante apposizione di un segno
distintivo su di essi, mediante documenti di trasporto o mediante qualsiasi
altro mezzo, il venditore deve dare al compratore un avviso di spedizione che
indichi in maniera specifica i beni. 3.
Il venditore, qualora non sia obbligato dal
contratto a stipulare un'assicurazione per il trasporto dei beni, deve fornire
al compratore, su richiesta, tutte le informazioni necessarie perché quest'ultimo
possa stipulare tale assicurazione. Articolo 97
Rifiuto dei beni o del contenuto digitale da parte del compratore 1.
Il venditore che rimanga in possesso di beni o
contenuto digitale perché il compratore non li ha presi in consegna quando vi
era tenuto deve adottare misure ragionevoli per conservarli e custodirli. 2.
Il venditore è liberato dall'obbligazione di
consegna, se: (a)
deposita i beni o il contenuto digitale a
condizioni ragionevoli presso un terzo affinché li tenga a disposizione del compratore,
e ne dà comunicazione a quest'ultimo; oppure (b)
vende i beni o il contenuto digitale a condizioni
ragionevoli, dopo aver avvisato il compratore, e versa i proventi netti a quest'ultimo. 3.
Il venditore ha diritto al rimborso di tutte le
spese ragionevolmente sostenute in seguito alla vendita o a trattenerle sul
ricavato della vendita stessa. Articolo 98
Effetto sul passaggio del rischio Gli effetti della consegna sul passaggio del
rischio sono disciplinati nel capo 14. Sezione 3 Conformità dei
beni e del contenuto digitale Articolo 99
Conformità al contratto 1.
Per essere conformi al contratto, i beni o il
contenuto digitale devono: (a)
corrispondere alla quantità, qualità e descrizione
contrattuale; (b)
essere confezionati o imballati nel modo richiesto
dal contratto; e (c)
essere forniti insieme a tutti gli accessori, alle
istruzioni di installazione o alle altre istruzioni prescritte dal contratto. 2.
Per essere conformi al contratto, i beni o il
contenuto digitale devono inoltre soddisfare alle condizioni previste agli
articoli 100, 101 e 102, salvo che e nella misura in cui le parti non abbiano
convenuto altrimenti. 3.
Nei contratti di vendita al consumatore, qualunque
accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli 100, 102 e 103, concluso a
danno del consumatore, è valido solo se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione dei beni
o del contenuto digitale e li ha accettati come conformi al contratto medesimo.
4.
Nei contratti di vendita al consumatore, le parti
non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 3,
né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 100
Criteri di conformità dei beni e del contenuto digitale I beni o il contenuto digitale devono: a) essere idonei a qualsiasi specifico
uso reso noto al venditore al momento della conclusione del contratto, salvo
quando le circostanze dimostrano che il compratore non ha fatto o non poteva
ragionevolmente fare affidamento sulle competenze e sul giudizio del venditore; b) essere idonei agli scopi per i quali
si impiegano di norma beni o contenuto digitale aventi le stesse
caratteristiche; c) possedere le qualità dei beni o del
contenuto digitale che il venditore ha indicato al compratore mediante un
campione o modello; d) essere confezionati o imballati
secondo le modalità solitamente utilizzate per tali beni o, dove non esistano
modalità usuali, in modo adeguato a conservare e proteggere i beni; e) essere dotati di quegli accessori,
istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il compratore può
ragionevolmente pretendere; f) avere le qualità e le prestazioni
indicate in qualunque dichiarazione precontrattuale che rientri nelle clausole
del contratto in forza dell'articolo 69; e g) possedere le qualità e le
prestazioni che il compratore può ragionevolmente pretendere. Nel determinare
ciò che il consumatore può ragionevolmente pretendere in riferimento al
contenuto digitale, si deve considerare se il contenuto digitale sia stato o
meno fornito contro il pagamento di un prezzo. Articolo 101
Errata installazione nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore 1.
Quando i beni o il contenuto digitale forniti nell'ambito
dei contratti di vendita al consumatore non sono correttamente installati, l'eventuale
difetto di conformità risultante dall'errata installazione è considerato come
un difetto di conformità dei beni o del contenuto digitale, se: (a)
i beni o il contenuto digitale sono stati
installati dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure (b)
i beni o il contenuto digitale sono destinati ad
essere installati dal consumatore e l'errata installazione è dovuta ad una
carenza nelle istruzioni di installazione. 1.
Le parti non possono, a danno del consumatore,
escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli
effetti. Articolo 102
Diritti o pretese dei terzi 2.
I beni o il contenuto digitale devono essere liberi
da qualsiasi diritto o pretesa non palesemente infondata di terzi. 1.
Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, i beni o il
contenuto digitale devono essere liberi da qualsiasi diritto o pretesa non
palesemente infondata di terzi in materia di proprietà intellettuale: (a)
a norma della legge dello Stato in cui i beni o il
contenuto digitale saranno usati in base a quanto pattuito nel contratto, o, in
assenza di un tale accordo, a norma della legge dello Stato della sede d'affari
del compratore, o, nei contratti tra professionista e consumatore, a norma
della legge del luogo di residenza del consumatore che questi ha indicato al
momento della conclusione del contratto, e (b)
che il venditore conosceva, o era ragionevolmente
tenuto a conoscere, al momento della conclusione del contratto. 2.
Nei contratti tra professionisti, il paragrafo 2
non si applica se il compratore conosceva o era ragionevolmente tenuto a
conoscere i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della
conclusione del contratto 3.
Nei contratti tra professionista e consumatore,il
paragrafo 2 non si applica se il consumatore conosceva i diritti o le pretese
di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto. 4.
Nei rapporti tra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 103
Limitazione della conformità esigibile del contenuto digitale Il contenuto digitale non può essere
considerato difforme dal contratto per il solo fatto che, dopo la conclusione
del contratto, è stato reso disponibile un contenuto digitale più aggiornato. Articolo 104
Conoscenza del difetto di conformità da parte del compratore nei contratti
tra professionisti Nei contratti tra professionisti, il venditore
non è responsabile di un difetto di conformità dei beni se, al momento della
conclusione del contratto, il compratore ne era a conoscenza o non poteva
ignorarlo. Articolo 105
Momento rilevante per la determinazione della conformità 1.
Il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di
conformità sussistente al momento in cui il rischio passa al compratore ai
sensi del capo 14. 2.
Nei contratti di vendita al consumatore, il difetto
di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento del passaggio del
rischio al compratore si presume sussistente in detto momento, salvo che tale
presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o del contenuto digitale o
con la natura del difetto di conformità. 3.
Nei casi disciplinati dall'articolo 101, paragrafo 1,
lettera a), i riferimenti al momento in cui il rischio passa al compratore,
contenuti nei paragrafi 1 o 2 del presente articolo, devono essere interpretati
come riferimenti fatti al momento in cui l'installazione è stata terminata. Nei
casi disciplinati dall'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), tali riferimenti
devono essere interpretati come riferimenti fatti al momento in cui il
consumatore aveva tempo sufficiente per effettuare l'installazione. 4.
Il venditore deve far sì che il contenuto digitale,
qualora debba essere da lui successivamente aggiornato, rimanga conforme al
contratto durante l'intera durata contrattuale. 5.
Nei contratti tra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Capo 11 Rimedi
esperibili dal compratore Sezione 1 Disposizioni
generali Articolo 106
Elenco dei rimedi esperibili dal compratore 1.
In caso di inadempimento di un'obbligazione da
parte del venditore, il compratore può: (a)
esigere l'adempimento dell'obbligazione, in
particolare l'esecuzione in forma specifica, la riparazione o la sostituzione
dei beni o del contenuto digitale, ai sensi della sezione 3 del presente capo; (b)
rifiutarsi di adempiere le proprie obbligazioni ai
sensi della sezione 4 del presente capo; (c)
risolvere il contratto ai sensi della sezione 5 del
presente capo ed esigere la restituzione del prezzo pagato, ai sensi del capo 17; (d)
ridurre il prezzo ai sensi ai sensi della sezione 6
del presente capo; e (e)
chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del
capo 16. 2.
Se il compratore è un professionista: (a)
il diritto del compratore di esercitare qualunque rimedio,
salvo il rifiuto di adempiere, è subordinato al diritto del venditore alla
correzione di cui alla sezione 2 del presente capo; e (b)
il diritto del compratore di far valere il difetto
di conformità è subordinato agli oneri di verifica e comunicazione disposti
dalla sezione 7 del presente capo. 3.
Se il compratore è un consumatore: (a)
i diritti del compratore non sono subordinati al
diritto di correzione del venditore; e (b)
gli oneri di verifica e notifica previsti dalla
sezione 7 del presente capo non si applicano. 4.
Se l'inadempimento del venditore è giustificato, il
compratore può avvalersi di qualsiasi rimedio indicato nel paragrafo 1, eccetto
la richiesta di adempimento e la richiesta di risarcimento dei danni. 5.
Il compratore non può avvalersi di nessuno dei rimedi
contro l'inadempimento indicati al paragrafo 1 se ha causato l'inadempimento
del venditore. 6.
I rimedi che non sono tra loro incompatibili
possono essere cumulati. Articolo 107
Limitazione dei rimedi per il contenuto digitale fornito a titolo gratuito Se il contenuto digitale non è fornito a
titolo oneroso, il compratore non può valersi dei rimedi di cui all'articolo 106,
paragrafo 1, lettere da a) a d); può solo chiedere il risarcimento ai sensi
dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per i danni causati ai suoi beni
dal difetto di conformità del contenuto digitale, in particolare all'hardware,
al software e ai dati, escluso il mancato guadagno causato al compratore dal
danno subito. Articolo 108
Imperatività delle norme Nei contratti tra professionista e
consumatore, le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione
del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti, prima che il
consumatore abbia portato il difetto di conformità all'attenzione del
professionista. Sezione 2 Correzione da
parte del venditore Articolo 109
Correzione da parte del venditore 1.
Il venditore che abbia offerto la prestazione in
anticipo e cui sia stata comunicata la difformità della stessa rispetto al
contratto può fare un'offerta nuova e conforme entro il termine previsto per l'adempimento. 2.
Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il
venditore che abbia offerto una prestazione difforme dal contratto può proporre
di correggerla a proprie spese senza ingiustificato ritardo a decorrere dal
momento in cui ne ha ricevuta comunicazione. 3.
Il diritto alla correzione non è precluso dall'avviso
di risoluzione. 4.
Il compratore può respingere un'offerta di
correzione solo se: (a)
la correzione non può essere apportata
tempestivamente e senza inconvenienti significativi per il compratore; (b)
il compratore ha motivo di ritenere che non può
fare affidamento sul futuro adempimento del venditore; oppure (c)
il ritardo nell'adempimento equivale ad un inadempimento
grave. 5.
Al venditore deve esser assegnato un termine
ragionevole per effettuare la correzione. 6.
Il compratore può rifiutarsi di adempiere in attesa
della correzione, ma i suoi diritti, qualora siano incompatibili con l'assegnazione
di un termine per la correzione, sono sospesi finché tale termine non sia
scaduto. 7.
Nonostante la correzione, il compratore conserva il
diritto al risarcimento dei danni per il ritardo e di quelli causati o non
prevenuti dalla correzione. Sezione 3 Richiesta di
adempimento Articolo 110
Richiesta di adempimento delle obbligazioni del venditore 1.
Il compratore ha diritto di esigere l'adempimento
delle obbligazioni del venditore. 2.
L'adempimento esigibile include la correzione, a
titolo gratuito, delle prestazioni difformi dal contratto. 3.
L'adempimento non è dovuto se: (a)
l'adempimento è impossibile o è divenuto illecito;
oppure (b)
l'onere o il costo dell'adempimento è
sproporzionato rispetto al beneficio che il compratore ne trarrebbe. Articolo 111
Scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione 4.
Nei contratti di vendita al consumatore, se il
professionista è tenuto a correggere il difetto di conformità ai sensi dell'articolo
110, paragrafo 2, il consumatore può scegliere tra la riparazione e la
sostituzione purché il rimedio prescelto non sia illecito o impossibile né
gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo,
considerando: (a)
il valore che il bene avrebbe in assenza del
difetto di conformità; (b)
l'entità del difetto di conformità; (c)
se il rimedio alternativo possa essere esperito
senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5.
Il consumatore, qualora abbia chiesto la correzione
del difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione a norma del
paragrafo 1, non può esperire altri rimedi a meno che il professionista ometta
di effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e
comunque non superiore a 30 giorni. il consumatore può tuttavia rifiutarsi di
adempiere in pendenza di tale termine. Articolo 112
Restituzione dell'articolo sostituito 6.
Il venditore che abbia corretto il difetto di
conformità mediante sostituzione ha il diritto e l'obbligo di riprendere
possesso a proprie spese dell'articolo sostituito. 1.
Il compratore non è tenuto a pagare per l'uso
fatto dell'articolo sostituito nel periodo precedente la sostituzione. Sezione 4 Rifiuto dell'adempimento
delle obbligazioni del compratore Articolo 113
Eccezione di inadempimento 1.
Il compratore tenuto ad adempiere
contemporaneamente o successivamente all'adempimento del venditore può
rifiutarsi di adempiere fino a quando il venditore non abbia adempiuto o
offerto di adempiere. 2.
Il compratore che è tenuto ad adempiere prima dell'adempimento
del venditore e che può ragionevolmente presumere che il venditore non adempirà
nei termini prefissi, può rifiutarsi di adempiere finché perduri tale
presunzione. 3.
Ai sensi del presente articolo, l'adempimento può
essere rifiutato in tutto o in parte nella misura giustificata dall'inadempimento.
Qualora le obbligazioni del venditore debbano essere adempiute in parti
separate o siano comunque divisibili, il compratore può rifiutare l'adempimento
in riferimento alle sole parti non adempiute, salvo che l'inadempimento del
venditore sia tale da giustificare il rifiuto integrale dell'adempimento. Sezione 5 Risoluzione Articolo 114
Risoluzione per inadempimento 1.
In caso di inadempimento grave del venditore ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, il compratore può risolvere il contratto a
norma dell'articolo 8. 2.
Nei contratti di vendita al consumatore e nei
contratti di fornitura di contenuto digitale tra professionisti e consumatori,
se l' inadempimento è dovuto a difformità dei beni rispetto al contratto, il
consumatore può risolvere il contratto salvo che l'inadempimento sia di scarsa
importanza. Articolo 115
Risoluzione per consegna tardiva in seguito a diffida ad adempiere 1.
In caso di ritardo nella consegna che non sia grave
di per sé, il compratore può risolvere il contratto qualora comunichi al
venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento e il
venditore non adempia entro tale termine. 2.
Il nuovo termine di cui al paragrafo 1 è
considerato di durata ragionevole se il venditore non lo contesta senza
ingiustificato ritardo. 3.
Se la comunicazione prevede la risoluzione
automatica del contratto nel caso in cui venditore non adempia entro il termine
in essa stabilito, la risoluzione ha effetto allo scadere di tale termine senza
necessità di ulteriori comunicazioni. Articolo 116
Risoluzione per inadempimento anteriore alla scadenza Il compratore può risolvere il contratto prima
della scadenza del termine di adempimento se il venditore dichiara, o risulta
altrimenti evidente, che l'adempimento non avrà luogo e se l'inadempimento è
tale da giustificare la risoluzione. Articolo 117
Ambito di applicazione del diritto di risoluzione del contratto 1.
Qualora le obbligazioni del venditore derivanti dal
contratto debbano essere adempiute in modo separato o siano comunque
divisibili, e ai sensi della presente sezione esista una causa di risoluzione
per una parte della prestazione cui sia riferibile una frazione del prezzo, il
compratore può risolvere il contratto limitatamente a tale parte. 2.
Il paragrafo 1 non si applica se il compratore non
può essere ragionevolmente tenuto ad accettare l'adempimento delle altre parti
o l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione integrale del
contratto nel suo insieme. 3.
Qualora le obbligazioni del venditore derivanti dal
contratto non siano divisibili o il prezzo non possa essere ripartito, il
compratore può risolvere il contratto solo se l'inadempimento ne giustifica la
risoluzione integrale. Articolo 118
Comunicazione della risoluzione Il diritto di risolvere il contratto ai sensi
della presente sezione si esercita mediante comunicazione al venditore. Articolo 119
Perdita del diritto di risoluzione del contratto 1.
Il compratore perde il diritto di risolvere il
contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro
un termine a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto o, se posteriore,
da quello in cui il compratore ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a
conoscere l'inadempimento. 2.
Il paragrafo 1 non si applica: (a)
se il compratore è un consumatore; oppure (b)
se non è stato offerto nessun adempimento. Sezione 6 Riduzione del
prezzo Articolo 120
Diritto alla riduzione del prezzo 1.
Il compratore che accetta una prestazione non
conforme al contratto può ridurre il prezzo. La riduzione deve essere
proporzionale al difetto di valore della prestazione ricevuta, riferito al
momento in cui questa è stata eseguita, rispetto al valore della prestazione
conforme. 2.
Il compratore che abbia diritto a ridurre il prezzo
ai sensi del paragrafo 1 ed abbia già pagato un importo superiore al prezzo
ridotto può esigere che il venditore del restituisca l'eccedenza. 3.
Il compratore che riduce il prezzo non ha diritto
al risarcimento del danno così compensato, ma conserva il diritto al
risarcimento di ogni altro danno subito. Sezione 7 Oneri di verifica
e comunicazione nei contratti fra professionisti Articolo 121
Verifica dei beni nei contratti tra professionisti 1.
Nei contratti fra professionisti il compratore è
tenuto a verificare o far verificare i beni entro un breve termine
ragionevolmente commisurato alle circostanze e comunque non superiore a 14
giorni dalla data della consegna dei beni, della fornitura di contenuto
digitale o della prestazione di servizi connessi. 2.
Se il contratto implica il trasporto di beni, la
verifica può essere differita fino al loro arrivo a destinazione. 3.
Se i beni sono reinstradati durante il trasporto, o
rispediti dal compratore, prima che questi abbia avuto una ragionevole
possibilità di ispezionarli, e al momento della conclusione del contratto il
venditore conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la possibilità del
reinstradamento o della rispedizione, la verifica può essere differita fino a
quando i beni non siano arrivati alla nuova destinazione. Articolo 122
Comunicazione del difetto di conformità nei contratti di vendita fra
professionisti 4.
Nei contratti fra professionisti il compratore non
può far valere il difetto di conformità se non lo comunica al venditore entro
un termine ragionevole precisandone la natura. Il termine decorre dal momento in cui i beni sono
stati forniti o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha riconosciuto
o era ragionevolmente tenuto a riconoscere il difetto di conformità. 1.
Il compratore perde in ogni caso il diritto di far
valere il difetto di conformità se non ne dà comunicazione al venditore entro
due anni dal momento in cui i beni gli sono stati consegnati a norma del
contratto. 2.
Se le parti hanno convenuto che i beni devono
rimanere idonei per una finalità specifica o per la loro finalità generica
durante un determinato periodo di tempo, il termine per la comunicazione ai
sensi del paragrafo 2 non scade prima della fine di tale periodo. 3.
Il paragrafo 2 non si applica alle pretese e ai
diritti dei terzi di cui all'articolo 102. 4.
Il compratore non è tenuto a denunciare al
venditore la consegna parziale se egli ha motivo di ritenere che i beni
rimanenti saranno consegnati. 5.
Il venditore non può valersi delle disposizioni del
presente articolo se il difetto di conformità attiene a fatti che egli
conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere e non ha rivelato al
compratore. Capo 12 Obbligazioni
del compratore Sezione 1 Disposizioni
generali Articolo 123
Obbligazioni principali del compratore 1.
Il compratore deve: (a)
pagare il prezzo; (b)
prendere in consegna i beni o il contenuto
digitale; e (c)
ricevere i documenti che rappresentano i beni o che
vi si riferiscono o i documenti relativi al contenuto digitale, secondo quanto
prescritto dal contratto. 2.
Il paragrafo 1, lettera a), non si applica ai
contratti per la fornitura di contenuto digitale, qualora quest'ultimo non sia
fornito a titolo oneroso Sezione 2 Pagamento del
prezzo Articolo 124
Mezzi di pagamento 1.
Il pagamento è eseguito con i mezzi indicati dalle
clausole del contratto o, in mancanza di tale indicazione, con qualunque mezzo
usato nell'esercizio corrente dell'attività commerciale nel luogo in cui il
pagamento deve avvenire, tenuto conto della natura della transazione
commerciale. 2.
L'accettazione, da parte del venditore, di assegni
o di altri ordini o promesse di pagamento si presume subordinata alla
condizione che tali strumenti di pagamento siano onorati. Qualora l'ordine o la
promessa non vengano onorati, il venditore può esigere l'adempimento dell'obbligazione
originaria di pagamento. 3.
L'obbligazione originaria del compratore si
estingue se il venditore accetta la promessa di pagamento di un terzo al quale
è vincolato da un previo accordo sull' accettazione della promessa come mezzo
di pagamento. 4.
Nei contratti tra professionista e consumatore, il
consumatore non è tenuto a pagare, per l'uso degli strumenti di pagamento,
tariffe che superino i costi sostenuti a tal fine dal professionista. Articolo 125
Luogo del pagamento 1.
Il luogo del pagamento, se non può essere
altrimenti determinato, è costituito dalla sede di attività del venditore al
momento della conclusione del contratto. 2.
Se il venditore ha più di una sede di attività, il
luogo del pagamento è costituito dalla sede di attività del venditore che
presenta il rapporto più stretto con l'obbligazione di pagamento. Articolo 126
Termine di pagamento 1.
Il pagamento del prezzo è dovuto al momento della
consegna. 2.
L'offerta di pagare prima che il prezzo diventi
esigibile può essere respinta dal venditore se questi vi ha legittimo
interesse. Articolo 127
Pagamento da parte di terzi 1.
Il compratore può incaricare un'altra persona del
pagamento. Il compratore che incarica altri del pagamento rimane responsabile
del pagamento medesimo. 2.
Il venditore non può rifiutare il pagamento da
parte di un terzo se: (a)
il terzo agisce con il consenso del compratore,
oppure (b)
il terzo ha un legittimo interesse a pagare e il
compratore non ha pagato o è manifesto che non pagherà nel termine prefisso. 3.
Il pagamento del terzo a norma dei paragrafi 1 o 2
libera il compratore dalla responsabilità nei confronti del venditore. 4.
Qualora il venditore accetti il pagamento del terzo
in circostanze non contemplate dai paragrafi 1 o 2, il compratore è liberato
dalla responsabilità verso il venditore, ma quest'ultimo è responsabile nei
suoi confronti per eventuali perdite causate dall'accettazione. Articolo 128
Imputazione del pagamento 1.
Il compratore, se è tenuto ad adempiere varie
obbligazioni di pagamento ed effettua un pagamento non sufficiente ad onorarle
tutte può comunicare al venditore, al momento del pagamento, l'obbligazione cui
il medesimo deve essere imputato. 2.
In caso di mancata comunicazione ai sensi del
paragrafo 1, il venditore può, mediante comunicazione al compratore effettuata
entro un termine ragionevole, imputare il pagamento ad una delle obbligazioni. 3.
L'imputazione ai sensi del paragrafo 2 non ha
effetto se riguarda un'obbligazione non ancora scaduta o controversa. 4.
In assenza di valida imputazione eseguita da una
delle parti, il pagamento è da imputare all'obbligazione che soddisfi uno dei
seguenti criteri, nell'ordine indicato: (a)
l'obbligazione che è scaduta o è la prima a
scadere; (b)
l'obbligazione per la quale il venditore dispone di
minori garanzie; (c)
l'obbligazione maggiormente gravosa per il
compratore; (d)
l'obbligazione sorta per prima. Se nessuno di tali criteri è applicabile, il
pagamento è da imputare proporzionalmente a tutte le obbligazioni. 1.
Il pagamento può essere imputato in forza dei paragrafi
2, 3 o 4, alle obbligazioni inesigibili perché prescritte solo se non vi è
alcun'altra obbligazione cui il pagamento possa essere imputato ai sensi di
tali paragrafi. 2.
Per ogni obbligazione il pagamento del compratore
deve essere imputato in primo luogo alle spese, in secondo luogo agli interessi
e infine al capitale, salvo che il venditore disponga una diversa imputazione
del pagamento. Sezione 3 Presa in consegna Articolo 129
Presa in consegna Il compratore adempie l'obbligazione di
prendere in consegna: a) compiendo ogni atto ragionevolmente
esigibile al fine di consentire al venditore di eseguire l'obbligazione di
consegnare, e b) prendendo in consegna i beni o i
documenti che li rappresentano o il contenuto digitale, come previsto dal
contratto. Articolo 130
Consegna anticipata e consegna di un quantitativo errato 1.
Se il venditore consegna i beni o fornisce il
contenuto digitale prima del termine prefisso, il compratore deve accettare la
consegna salvo che abbia un legittimo interesse a rifiutarla. 2.
Se il venditore consegna una quantità di beni o di
contenuto digitale inferiore a quanto previsto dal contratto, il compratore
deve accettare la consegna salvo che abbia un legittimo interesse a rifiutarla. 3.
Se il venditore consegna una quantità di beni o di
contenuto digitale superiore a quella prevista dal contratto, il compratore può
accettare o rifiutare la quantità in eccesso. 4.
La quantità in eccesso, se accettata dal
compratore, si considera fornita in base al contratto e il relativo prezzo deve
essere pagato secondo la tariffa contrattuale. 5.
Nei contratti di vendita al consumatore il
paragrafo 4 non si applica se il compratore può ragionevolmente presumere che
il venditore abbia consegnato la quantità in eccesso intenzionalmente e senza
incorrere in errore sapendo che tale quantità non era stata ordinata. 6.
Il presente articolo non si applica ai contratti
per la fornitura di contenuto digitale, qualora tale contenuto non sia fornito
a titolo oneroso. Capo 13 Rimedi
esperibili dal venditore Sezione 1 Disposizioni
generali Articolo 131
Elenco dei rimedi esperibili dal venditore 1.
In caso di inadempimento di un'obbligazione da
parte del compratore, il venditore può: (a)
esigere l'adempimento ai sensi della sezione 2 del
presente capo; (b)
rifiutarsi di adempiere ai sensi della sezione 3
del presente capo; (c)
risolvere il contratto ai sensi della sezione 4 del
presente capo, e (d)
richiedere il pagamento degli interessi sul prezzo
o il risarcimento dei danni ai sensi del capo 16. 2.
Se l'inadempimento del compratore è giustificato,
il venditore può avvalersi di qualsiasi rimedio di cui al paragrafo 1, ad
esclusione della richiesta di adempimento e della richiesta di risarcimento dei
danni. 3.
Il venditore non può avvalersi di nessuno dei
rimedi di cui al paragrafo 1 se ha causato l'inadempimento del compratore. 4.
I rimedi che non sono tra loro incompatibili
possono essere cumulati. Sezione 2 Richiesta di
adempimento Articolo 132
Richiesta di adempimento delle obbligazioni del compratore 1.
Il venditore può pretendere il pagamento del prezzo
quando questo è esigibile e l'adempimento di ogni altra obbligazione assunta
dal compratore. 2.
Se il compratore non ha ancora preso in consegna i
beni o il contenuto digitale ed è manifesto che non intende accettare l'adempimento,
il venditore può comunque esigere che il compratore accetti la consegna e
riscuotere il prezzo, salvo che possa concludere senza difficoltà o spese
significative una congrua transazione commerciale sostitutiva. Sezione 3 Rifiuto dell'adempimento
delle obbligazioni del venditore Articolo 133
Eccezione di inadempimento 1.
Il venditore tenuto ad adempiere contemporaneamente
o successivamente all'adempimento del compratore può rifiutarsi di adempiere
fino a quando il compratore non abbia adempiuto o offerto di adempiere. 2.
Il venditore che è tenuto ad adempiere l'obbligazione
corrispettiva prima che il compratore adempia e che possa ragionevolmente
presumere che il compratore non adempirà nei termini prefissi, può rifiutarsi
di adempiere finché perduri tale presunzione. Tuttavia, il venditore non può
rifiutarsi d'adempiere quando il compratore offra adeguate garanzie di
adempimento. 3.
Ai sensi del presente articolo, l'adempimento può
essere rifiutato in tutto o in parte nella misura giustificata dall'inadempimento.
Qualora le obbligazioni del compratore debbano essere eseguite parti separate o
siano comunque divisibili, il venditore può rifiutarsi di adempiere in
riferimento alle sole parti non adempiute, salvo che l'inadempimento del
compratore sia tale da giustificare il rifiuto integrale dell'adempimento. Sezione 4 Risoluzione Articolo 134
Risoluzione per inadempimento grave In caso di inadempimento grave del venditore
compratore ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, il venditore può
risolvere il contratto. Articolo 135
Risoluzione per ritardo in seguito a diffida ad adempiere 4.
In caso di ritardo nell'adempimento che non sia di
per sé grave, il venditore può risolvere il contratto qualora comunichi al
compratore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento e
il compratore non adempia entro tale termine supplementare. 1.
Il termine è considerato di durata ragionevole se
il compratore non lo contesta senza ingiustificato ritardo. Nei rapporti fra
professionista e consumatore, il termine supplementare concesso per l'adempimento
non deve scadere prima della fine del periodo di 30 giorni previsto dall'articolo
167, paragrafo 2. 2.
Se la comunicazione prevede la risoluzione
automatica del contratto nel caso in cui il compratore non adempia entro il
termine in essa stabilito, la risoluzione ha effetto allo scadere di tale
termine senza necessità di ulteriori comunicazioni. 3.
Nei contratti di vendita al consumatore le parti
non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente
articolo, derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 136
Risoluzione per inadempimento anteriore alla scadenza Il venditore può risolvere il contratto prima
della scadenza del termine di adempimento se il compratore dichiara, o risulta
altrimenti evidente, che l'adempimento non avrà luogo e se il previsto
inadempimento è grave. Articolo 137
Ambito di applicazione del diritto di risolvere il contratto 1.
Qualora le obbligazioni del compratore derivanti
dal contratto debbano essere adempiute in parti separate, o siano comunque
divisibili, e ai sensi della presente sezione esista una causa di risoluzione
per una parte della prestazione cui sia riferibile una frazione del prezzo, il
venditore può risolvere il contratto limitatamente a tale parte. 2.
Il paragrafo 1 non si applica se l'inadempimento è
grave in riferimento al contratto considerato nel suo insieme. 3.
Qualora le obbligazioni del compratore derivanti
dal contratto non debbano essere adempiute in parti separate, il venditore può
risolvere il contratto solo se l'inadempimento è grave in riferimento al
contratto considerato nel suo insieme. Articolo 138
Comunicazione della risoluzione del contratto Il diritto di risolvere il contratto ai sensi
della presente sezione si esercita mediante comunicazione al compratore. Articolo 139
Perdita del diritto di risoluzione del contratto 1.
Qualora la prestazione sia offerta in ritardo, o la
prestazione offerta sia comunque difforme dal contratto, il venditore perde il
diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non
comunica la risoluzione entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in
cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a conoscere l'offerta o il
difetto di conformità. 2.
Il venditore perde il diritto di risolvere il
contratto ai sensi dell'articolo 136 se non comunica la risoluzione entro un
termine ragionevole a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto. 3.
Qualora il compratore non abbia pagato il prezzo o
sia comunque gravemente inadempiente, il venditore conserva il diritto di
risolvere il contratto. Capo 14 Passaggio
del rischio Sezione 1 Disposizioni
generali Articolo 140
Effetto del passaggio del rischio La perdita o il danneggiamento dei beni o del
contenuto digitale intervenuti dopo che il rischio sia passato al compratore
non esonerano quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo, salvo che siano
dovuti ad un azione o omissione del venditore. Articolo 141
Individuazione dei beni o del contenuto digitale Il rischio non passa al compratore finché i
beni o il contenuto digitale non siano stati chiaramente individuati, mediante
l'accordo iniziale, mediante comunicazione al compratore o in qualsiasi altro
modo, come beni o contenuto digitale da fornire ai sensi del contratto. Sezione 2 Passaggio del
rischio nei contratti di vendita al consumatore Articolo 142
Passaggio del rischio nei contratti di vendita al consumatore 1.
Nei contratti di vendita al consumatore, il rischio
si trasferisce nel momento in cui il consumatore o un terzo, diverso dal
trasportatore e designato a tal fine dal consumatore, entra in possesso dei
beni o del supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale. 2.
Nei contratti di fornitura di contenuto digitale
non somministrato su supporto materiale il rischio si trasferisce nel momento
in cui il consumatore o un terzo da questi designato a tal fine abbia acquisito
il possesso del contenuto digitale. 3.
Fatti salvi i contratti a distanza o negoziati
fuori dei locali commerciali, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se il
consumatore non adempie l'obbligazione di prendere in consegna i beni o il
contenuto digitale e l'inadempimento non è giustificato ai sensi dell'articolo 88.
In tal caso, il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o il
terzo da questi designato sarebbe entrato in possesso dei beni o del contenuto
digitale se fosse stata adempiuta l'obbligazione di prenderli in consegna. 4.
Qualora il consumatore provveda al trasporto dei
beni o del contenuto digitale fornito su un supporto materiale e il venditore
non abbia proposto tale servizio, il rischio si trasferisce nel momento in cui
i beni o il contenuto digitale fornito su supporto materiale sono consegnati al
vettore, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore. 5.
Le parti non possono, a danno del consumatore,
escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli
effetti. Sezione 3 Passaggio del
rischio nei contratti tra professionisti Articolo 143
Momento del passaggio del rischio 1.
Nei contratti tra professionisti il rischio si
trasferisce quando il compratore prende in consegna i beni o i documenti che li
rappresentano oppure il contenuto digitale. 2.
Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli articoli 144,
145, e 146. Articolo 144
Beni messi a disposizione del compratore 1.
Se i beni o il contenuto digitale sono messi a
disposizione del compratore e questi ne è consapevole, il rischio passa al
compratore nel momento in cui i beni o il contenuto digitale dovevano essere
presi in consegna, salvo che il compratore possa sospendere la presa in
consegna ai sensi dell'articolo 113. 2.
Se i beni o il contenuto digitale sono messi a
disposizione del compratore in un luogo diverso dalla sede di attività del
venditore, il rischio si trasferisce al momento in cui la consegna diventa
esigibile e il compratore è consapevole del fatto che i beni o il contenuto
digitale sono messi a sua disposizione in quel luogo. Articolo 145
Trasporto dei beni 1.
Il presente articolo si applica ai contratti di
vendita che prevedono il trasporto di beni. 2.
Se il venditore non è obbligato a consegnare i beni
in un luogo particolare, il rischio passa al compratore quando i beni vengono
consegnati al primo vettore per il trasferimento al compratore a norma del
contratto. 3.
Quando il venditore è tenuto a consegnare i beni al
vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore finché i
beni non siano stati consegnati al vettore in tale luogo. 4.
Il fatto che il venditore sia autorizzato a
conservare i documenti rappresentativi dei beni non incide sul il trasferimento
del rischio. Articolo 146
Beni venduti durante il trasporto 1.
Il presente articolo si applica ai contratti di
vendita relativi a beni venduti durante il trasporto. 2.
Il rischio passa al compratore nel momento in cui i
beni sono stati consegnati al primo vettore. Se tuttavia le circostanze così
indicano, il rischio passa al compratore al momento della conclusione del
contratto. 3.
Se al momento della conclusione del contratto il
venditore sapeva o era ragionevolmente tenuto a sapere che i beni erano stati
persi o danneggiati e non ne ha informato il compratore, il rischio della
perdita o del danneggiamento dei beni è a suo carico Parte V Obbligazioni e rimedi delle parti nei contratti di servizi
connessi
Capo 15 Obbligazioni
e rimedi delle parti Sezione 1 Applicazione di talune norme generali sui
contratti di vendita Articolo 147
Applicazione di talune norme generali sui contratti di vendita 1.
Ai fini della presente parte si applicano le
disposizioni del capo 9. 2.
Se il contratto di vendita o il contratto per la
fornitura di contenuto digitale è risolto, si risolve anche il contratto di
servizi connessi. Sezione 2 Obbligazioni del
prestatore di servizi Articolo 148
Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi 1.
Il prestatore di servizi deve conseguire lo
specifico risultato previsto dal contratto. 2.
Qualora il contratto non contempli, espressamente o
tacitamente, alcun obbligo di risultato specifico, il prestatore di servizi
deve eseguire il servizio connesso con la diligenza e la perizia che un
prestatore di servizi medio userebbe e in conformità con le norme applicabili
al servizio connesso. 3.
Nel determinare la ragionevole diligenza e perizia
richieste al prestatore di servizi si considera in particolare quanto segue: (a)
la natura, la rilevanza, la frequenza e la
prevedibilità dei rischi che l'esecuzione del servizio connesso comporta per il
cliente; (b)
se si è verificato un determinato danno, i costi
delle misure che avrebbero potuto impedire il verificarsi di tale danno o danni
simili; e (c)
il tempo disponibile per la prestazione del
servizio connesso. 4.
Nei contratti tra professionista e consumatore, l'installazione
dei beni, qualora sia ricompresa nel servizio connesso, deve garantire che i
beni installati siano conformi al contratto ai sensi dell'articolo 101. 5.
Nei rapporti fra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 149
Obbligo di prevenire i danni Il prestatore di servizi deve predisporre
congrue misure per prevenire il verificarsi di danni ai beni o al contenuto
digitale, di lesioni personali e di qualunque altro danno nel corso o in
conseguenza dell'esecuzione del servizio connesso. Articolo 150
Adempimento del terzo 1.
Il prestatore di servizi può incaricare altri dell'adempimento,
salvo che sia tenuto ad adempiere personalmente. 2.
Il prestatore di servizi che incarica altri dell'adempimento
rimane responsabile dell'adempimento medesimo. 3.
Nei rapporti contrattuali fra professionista e
consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione
del paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti. Articolo 151
Obbligo di fatturazione Quando per il servizio connesso è previsto un
prezzo separato e il prezzo non è stato concordato in modo forfettario al
momento della conclusione del contratto, il prestatore di servizi deve fornire
al cliente una fattura da cui risultino, in forma chiara e intelligibile, le
modalità di calcolo del prezzo. Articolo 152
Obbligo di segnalare i costi imprevisti o antieconomici 1.
Il prestatore di servizi deve avvertire il cliente
e ottenerne il consenso se: a) il costo del servizio connesso è previsto
superiore a quello previamente indicato al cliente dal prestatore di servizi,
oppure b) il costo del servizio connesso è previsto
superiore al valore assunto dai beni o dal contenuto digitale dopo la
prestazione del servizio connesso, sempre che il prestatore di servizi ne abbia
conoscenza. 2.
Il prestatore di servizi che non ottenga il
consenso del cliente ai sensi del paragrafo 1 non ha diritto al prezzo che ecceda
il costo previamente indicato ovvero il valore assunto dai beni o dal contenuto
digitale dopo prestazione del servizio connesso. Sezione 3 Obbligazioni del
cliente Articolo 153
Pagamento del prezzo 1.
Il cliente deve pagare il prezzo dovuto per il
servizio connesso in conformità del contratto. 2.
Il prezzo è esigibile quando il servizio connesso è
completato e l'oggetto del servizio è messo a disposizione del cliente. Articolo 154
Accesso Il cliente deve
consentire l'accesso ai suoi locali, in orari ragionevoli, al prestatore che ne
abbia necessità per effettuare il servizio connesso. Sezione 4 Rimedi Articolo 155
Rimedi esperibili dal cliente 1.
In caso di inadempimento di un'obbligazione da
parte del prestatore di servizi, il cliente dispone, con gli adattamenti
disposti dal presente articolo, degli stessi rimedi previsti per il compratore
al capo 11, ossia: (a)
esigere l'adempimento in forma specifica; (b)
rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione; (c)
risolvere il contratto, (d)
ridurre il prezzo, e (e)
chiedere il risarcimento dei danni. 2.
Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del cliente è
subordinato al diritto di correzione del prestatore di servizi, a prescindere
dal fatto che il cliente sia un consumatore. 3.
In caso di errata installazione effettuata nell'ambito
dei contratti di vendita al consumatore ai sensi dell'articolo 101, i rimedi
del consumatore non sono subordinati al diritto di correzione del prestatore di
servizi. 4.
Se è un consumatore, il cliente ha diritto di
risolvere il contratto per difetto di conformità del servizio connesso
prestato, salvo che il difetto di conformità sia di scarsa importanza. 5.
Il capo 11 si applica con gli adattamenti
necessari, in particolare i seguenti: (a)
in riferimento al diritto di correzione del
prestatore di servizi, nei contratti tra professionista e consumatore il
termine ragionevole di cui all'articolo 109, paragrafo 5, non deve essere
superiore a 30 giorni; (b)
in riferimento ai rimedi contro l'adempimento
difforme, non si applicano gli articoli 111 e 112, e (c)
in luogo dell'articolo 122 si applica l'articolo 156. Articolo 156
Comunicazione del difetto di conformità nei contratti di servizi connessi
tra professionisti 1.
Nei contratti di servizi connessi fra
professionisti il cliente può far valere il difetto di conformità solo se lo
comunica al prestatore di servizi entro un termine ragionevole, precisandone la
natura. Il termine decorre dal momento in cui il servizio
connesso è completato o, se posteriore, dal momento in cui il cliente ha riconosciuto
o era ragionevolmente tenuto a riconoscere il difetto di conformità. 2.
Il prestatore di servizi non può avvalersi delle
disposizioni del presente articolo se il difetto di conformità riguarda fatti
che conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere e non ha denunciato al
cliente. Articolo 157
Rimedi esperibili dal prestatore di servizi 1.
In caso di inadempimento da parte del cliente, il
prestatore di servizi dispone, con gli adattamenti di cui al paragrafo 2, degli
stessi rimedi previsti per il venditore al capo 13, ossia: a) esigere l'adempimento in forma specifica; b) rifiutarsi di adempiere la propria
obbligazione; c) risolvere il contratto; e d) richiedere il pagamento degli interessi
sul prezzo o il risarcimento dei danni. 2.
Il capo 13 si applica con gli adattamenti
necessari. In particolare in luogo dell'articolo 132, paragrafo 2, si applica l'articolo
158. Articolo 158
Diritto del cliente di rifiutare la prestazione 1.
Il cliente può in qualsiasi momento comunicare al
prestatore di servizi che la prestazione, o la prestazione futura, non è più
richiesta. 2.
A seguito della comunicazione di cui al paragrafo 1: (a)
il prestatore di servizi non ha più il diritto o l'obbligo
di prestare il servizio connesso; e (b)
il cliente, se non sussistono cause di risoluzione
ai sensi di altre disposizioni, rimane obbligato a pagare il prezzo, ad
esclusione delle spese che il prestatore di servizi ha risparmiato, o era
ragionevolmente tenuto a risparmiare, per il fatto di non dover portare a
termine la prestazione. 3.
Nei rapporti tra professionista e consumatore le
parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. Parte VI Risarcimento del danno e interessi Capo 16 Risarcimento del danno e interessi Sezione 1 Risarcimento del
danno Articolo 159
Diritto al risarcimento del danno 1.
Il creditore ha diritto al risarcimento del danno
subito a causa dell'inadempimento del debitore, salvo che l'inadempimento sia
giustificato. 2.
Il danno risarcibile comprende i danni futuri che
il debitore poteva prevedere. Articolo 160
Misura generale del danno La misura generale del danno causato dall'inadempimento
dell'obbligazione è costituita dalla somma in denaro che mette il creditore
nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'obbligazione fosse stata
adempiuta esattamente, o, qualora ciò non sia possibile, nella situazione che
più vi si avvicina. Il danno comprende la perdita subita e il mancato guadagno.
Articolo 161
Prevedibilità del danno Il debitore è responsabile solo del danno che
egli ha previsto o era ragionevolmente tenuto a prevedere, quale conseguenza
dell'inadempimento, al momento della conclusione del contratto. Articolo 162
Concorso di colpa del creditore Il debitore è esonerato dalla responsabilità
per il danno subito dal creditore nella misura in questi ha concorso all'inadempimento
o alle sue conseguenze. Articolo 163
Riduzione del danno 1.
Il debitore è esonerato dalla responsabilità per il
danno subito dal creditore nella misura in cui questi poteva limitarlo
adottando congrui provvedimenti. 2.
Il creditore ha diritto al recupero delle spese
ragionevolmente sostenute al fine di limitare il danno. Articolo 164
Accordo sostitutivo Il creditore che ha risolto interamente o
parzialmente il contratto e ha concluso un accordo sostitutivo in tempi e modi
ragionevoli può, se ha diritto al risarcimento del danno, esigere la differenza
tra il valore di quanto avrebbe potuto pretendere in base al contratto risolto
e il valore di quanto gli è dovuto in base all'accordo sostituivo, nonché il
ristoro di ogni altro danno. Articolo 165
Prezzo corrente Qualora esista un
prezzo corrente per la prestazione prevista dal contratto, il creditore che
abbia risolto il contratto ma non abbia concluso un accordo sostitutivo può, se
ha diritto al risarcimento del danno, esigere la differenza tra il prezzo
previsto dal contratto e quello corrente al momento della risoluzione, nonché
il ristoro di ogni altro danno. Sezione 2 Interessi di
mora: disposizioni generali Articolo 166
Interessi di mora 1.
In caso di ritardo nel pagamento di una somma di
denaro, il creditore ha diritto, senza dover effettuare alcuna comunicazione,
agli interessi su tale somma dal giorno in cui il pagamento è esigibile al
giorno dell'avvenuto pagamento, e al tasso di interesse indicato nel paragrafo 2. 2.
Il tasso di interesse per il ritardo nel pagamento
è: (a)
se il creditore ha la residenza abituale in uno
Stato membro la cui valuta è l'euro o in un paese terzo, il tasso di interesse
applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento più
recenti da essa eseguite prima del primo giorno di calendario del semestre in
questione, o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di
appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento
principali della Banca centrale europea, più due punti percentuali; (b)
se il creditore ha la residenza abituale in uno
Stato membro la cui valuta non è l'euro, il tasso equivalente fissato dalla
banca centrale nazionale di quel paese, più due punti percentuali. 3.
Il creditore può ottenere il risarcimento per ogni
altro danno. Articolo 167
Interessi dovuti quando il debitore è un consumatore 1.
Quando il debitore è un consumatore gli interessi
di mora sono dovuti al tasso previsto dall'articolo 166 solo quando l'inadempimento
non sia giustificato. 2.
Gli interessi cominciano a decorrere 30 giorni dopo
che il creditore ne ha dato comunicazione al debitore specificando l'obbligo di
pagare gli interessi e il loro tasso. La comunicazione può essere effettuata
prima del giorno in cui il pagamento diviene esigibile. 3.
La clausola contrattuale che fissa un tasso di
interesse superiore a quello previsto dall'articolo 166 o una maturazione
anteriore alla data indicata nel paragrafo 2 del presente articolo non è
vincolante se è abusiva ai sensi dell'articolo 83. 4.
Gli interessi di mora non possono essere aggiunti
al capitale affinché producano interessi. 5.
Le parti non possono, a danno del consumatore,
escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli
effetti. Sezione
3 Mora del professionista Articolo 168
Tasso di interesse e maturazione 1.
Se il professionista ritarda il pagamento del
prezzo dovuto in base a un contratto per la consegna di beni, fornitura
contenuto digitale o prestazione di servizi connessi senza essere esonerato da
responsabilità ai sensi dell'articolo 88, gli interessi sono dovuti al tasso di
cui al paragrafo 5 del presente articolo. 2.
Gli interessi al tasso di cui al paragrafo 5
decorrono dal giorno seguente la data o la fine di pagamento previsto dal
contratto. In mancanza di tale previsione, gli interessi al suddetto tasso
cominciano a decorrere: (a)
30 giorni dopo la data in cui il debitore riceve la
fattura o un' equivalente richiesta di pagamento, oppure (b)
30 giorni dopo la data di ricezione dei beni, del
contenuto digitale o dei servizi connessi, se la data di cui alla lettera a) è
precedente o incerta, o se esiste incertezza sul fatto che il debitore abbia
ricevuto una fattura o un'equivalente richiesta di pagamento. 3.
Se la conformità al contratto dei beni, del
contenuto digitale o dei servizi connessi deve essere accertata mediante
accettazione o verifica, i 30 giorni di cui al paragrafo 2, lettera b),
decorrono dalla data dell'accettazione o di conclusione della verifica. La
procedura di verifica non può durare più di 30 giorni dalla data di consegna
dei beni, fornitura del contenuto digitale o prestazione dei servizi connessi,
salvo che le parti abbiano espressamente pattuito altrimenti e tale patto non
sia abusivo ai sensi dell'articolo 170. 4.
Il termine di pagamento determinato in base al
paragrafo 2 non può essere superiore a 60 giorni, salvo che le parti abbiano
espressamente pattuito altrimenti e tale patto non sia abusivo ai sensi dell'articolo
170. 5.
Il tasso di interesse per il ritardo nel pagamento
è: (a)
se il creditore ha la residenza abituale in uno
Stato membro la cui valuta è l'euro o in un paese terzo, il tasso di interesse
applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento più
recenti da essa eseguite prima del primo giorno di calendario del semestre in
questione, o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di
appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento
principali della Banca centrale europea, più otto punti percentuali; (b)
se il creditore ha la residenza abituale in uno
Stato membro che la cui valuta non è l'euro, il tasso equivalente fissato dalla
banca centrale nazionale di quel paese, più otto punti percentuali. 6.
Il creditore può ottenere il risarcimento per ogni
altro danno. Articolo 169
Indennizzo per spese di riscossione 1.
Qualora gli interessi diventino esigibili a norma
dell'articolo 168, il creditore può esigere dal debitore, come minimo, un
importo forfettario di 40 EUR o un importo equivalente nella valuta concordata
per il prezzo del contratto a titolo indennizzo per le spese di riscossione
sostenute dal creditore. 2.
Il creditore può esigere dal debitore un congruo
indennizzo per ogni spesa di riscossione eccedente l'importo forfettario di cui
al paragrafo 1 e sostenuta a causa del ritardo nel pagamento del debitore. Articolo 170
Clausole contrattuali abusive relative agli interessi di mora 1.
La clausola contrattuale relativa alla data o al
termine di pagamento, al tasso degli interessi di mora o all'indennizzo per le
spese di riscossione non è vincolante se è abusiva. La clausola è considerata
abusiva se si discosta manifestamente dalle buone pratiche commerciali, in
contrasto con la buona fede e la correttezza, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, e in particolare della natura dei beni, del contenuto
digitale o del servizio connesso. 2.
Ai fini del paragrafo 1, è considerata abusiva la
clausola contrattuale che preveda una data o un termine di pagamento o un tasso
di interesse meno favorevoli per il creditore rispetto alla data, al termine o
al tasso di cui all'articolo 167 o all'articolo 168, o che preveda un
indennizzo per le spese di riscossione inferiore a quello di cui all'articolo 169. 3.
Ai fini del paragrafo 1, la clausola contrattuale
che esclude gli interessi di mora o l'indennizzo per le spese di riscossione
deve considerarsi sempre abusiva. Articolo 171
Imperatività delle norme Le parti non possono
escludere l'applicazione della presente sezione, né derogarvi o modificarne gli
effetti. Parte VII Restituzione Capo 17
Restituzione Articolo 172
Restituzioni in caso di annullamento o risoluzione 1.
Se il contratto è annullato o risolto da una o
entrambe le parti, ciascuna parte deve restituire ciò che essa ("nel
prosieguo: "il ricevente ") ha ricevuto dall'altra. 2.
L'obbligo di restituire quanto ricevuto si estende
ai frutti naturali o civili provenienti da quanto ricevuto. 3.
In caso di risoluzione di contratti da adempiere un
contratto da adempiere in più soluzioni o frazioni, la restituzione di quanto
ricevuto non è dovuta per le soluzioni o frazioni rispetto alle quali le
obbligazioni di entrambe le parti siano state interamente adempiute, o per le
quali il prezzo di quanto eseguito rimanga esigibile ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, salvo che, per la natura del contratto, l'adempimento parziale sia
privo di valore per una delle parti. Articolo 173
Pagamento del valore monetario 1.
Qualora quanto ricevuto, compresi gli eventuali
frutti, non possa essere restituito, o qualora sia stato fornito contenuto
digitale su supporto materiale o meno, il ricevente deve pagare il relativo
valore monetario. Qualora la restituzione sia possibile ma implichi difficoltà
o costi eccessivi, il ricevente può scegliere di pagare il valore monetario,
purché ciò non pregiudichi gli interessi patrimoniali dell'altra parte. 2.
Il valore monetario dei beni è costituito dal
valore che questi avrebbero, alla data in cui deve essere effettuato il
pagamento, se fossero conservati dal ricevente fino a tale data senza
distruzione o danno. 3.
Nel caso in cui il contratto di servizi connessi
sia annullato o risolto dal cliente dopo che il servizio sia stato interamente
o parzialmente prestato, il valore monetario di quanto ricevuto corrisponde all'importo
che il cliente ha risparmiato ricevendo il servizio connesso. 4.
Il valore monetario del contenuto digitale ricevuto
corrisponde all'importo che il consumatore ha risparmiato facendone uso. 5.
Se il ricevente ha ottenuto un sostitutivo in
denaro o in natura, in cambio del bene o del contenuto digitale, e conosceva o
era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o di
risoluzione, l'altra parte può esigere o la restituzione del sostitutivo o la
restituzione del valore monetario del sostitutivo. Il ricevente che ha ottenuto
un sostitutivo in denaro o in natura in cambio del bene o del contenuto
digitale, e che non conosceva né era ragionevolmente tenuto a conoscere la
causa di annullamento o di risoluzione, può restituire o il valore monetario
dell'sostitutivo o il sostitutivo stesso. 6.
Se il contenuto digitale non è stato fornito in
cambio del pagamento di un prezzo, non è dovuta alcuna restituzione. Articolo 174
Pagamento per l'uso e interessi sulle somme di denaro ricevute 1.
Il ricevente che abbia usato il bene deve pagare
all'altra parte il valore monetario dell'uso per il periodo di cui trattasi se: (a)
il ricevente ha determinato la causa di
annullamento o risoluzione; (b)
il ricevente, prima di tale periodo, era a
conoscenza della causa di annullamento o risoluzione; oppure (c)
tenuto conto della natura del bene, della natura e
dell'entità dell'uso e della disponibilità di rimedi diversi dalla risoluzione,
l'uso gratuito del bene per tale periodo deve essere considerato iniquo. 2.
Il ricevente che sia tenuto a restituire somme di
denaro deve pagare gli interessi, al tasso fissato all'articolo 166, se: (a)
l'altra parte ha l'obbligo di pagare per l'uso;
oppure (b)
il ricevente ha dato origine all'annullamento del
contratto a causa di dolo, minacce o iniquo sfruttamento. 3.
Ai fini del presente capo, il ricevente non è
tenuto a pagare per l'uso del bene ricevuto né a pagare interessi sulle somme
di denaro ricevute nei casi non contemplati nei paragrafi 1 e 2. Articolo 175
Indennizzo per le spese 1.
Il ricevente incorso in spese per i beni o il
contenuto digitale ha diritto all'indennizzo nella misura in cui l'altra parte
ha tratto vantaggio dalle spese stesse purché, quando vi è incorso, non
conoscesse né fosse ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento
o risoluzione. 2.
Il ricevente che conosceva o era ragionevolmente tenuto
a conoscere la causa di annullamento o risoluzione ha diritto all'indennizzo
per le sole spese necessarie per impedire che i beni o il contenuto digitale
venissero distrutti o perdessero valore, e sempre che non avesse la possibilità
di consultare l'altra parte. Articolo 176
Deroga equitativa Gli obblighi di restituzione o pagamento
previsti dal presente capo sono derogabili se il loro adempimento è
manifestamente iniquo, valutando in particolare se la causa di annullamento o
risoluzione sia imputabile alla parte di cui trattasi o se questa ne fosse a
conoscenza. Articolo 177
Imperatività delle norme Nei rapporti tra
professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore,
escludere l'applicazione degli articoli del presente capo, né derogarvi o
modificarne gli effetti. Parte VIII Prescrizione Capo 18 Prescrizione Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 178
Diritti soggetti a prescrizione I diritti di credito,
e qualsiasi diritto accessorio a tali diritti, si prescrivono con il decorso
del tempo secondo quanto disposto dal presente capo. Sezione 2 Termini e decorrenza
della prescrizione Articolo 179
Termini di prescrizione 1.
Il termine breve di prescrizione è di due anni. 2.
Il termine lungo di prescrizione è di dieci anni o,
nel caso di diritto al risarcimento per lesioni personali, di trent'anni. Articolo 180
Decorrenza dei termini 1.
Il termine breve di prescrizione decorre dal giorno
in cui il creditore ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a conoscere i
fatti che rendono possibile l'esercizio del diritto. 2.
Il termine lungo di prescrizione decorre dal giorno
in cui il debitore deve eseguire la prestazione o, nel caso di diritto al
risarcimento del danno, dal giorno in cui si verifica il fatto che dà origine
al diritto. 3.
Nelle obbligazioni di durata di fare o non fare, si
considera che il creditore abbia un diritto distinto per ogni inadempimento
dell'obbligazione. Sezione
3 Proroga dei terminidi prescrizione Articolo 181
Sospensione in caso procedimenti giurisdizionali o di altra natura 1.
Il decorso di entrambi i termini di prescrizione è
sospeso dall'inizio del procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il
diritto. 2.
La sospensione dura fino a quando non sia stata
emessa una decisione definitiva o fino a quando il procedimento giurisdizionale
non si sia comunque concluso. Se il procedimento giurisdizionale si conclude
entro gli ultimi sei mesi del termine di prescrizione senza una decisione sul
merito, la prescrizione non matura prima del decorso di sei mesi dalla fine del
procedimento. 3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano, con gli opportuni
adattamenti, ai procedimenti arbitrali, ai procedimenti di mediazione, ai
procedimenti attraverso i quali una controversia fra due soggetti è deferita ad
un terzo per l'adozione di una decisione vincolante e a tutti gli altri
procedimenti volti all'adozione una decisione relativa a un diritto o alla
prevenzione di un fallimento. 4.
Per "mediazione" si intende,
indipendentemente dalla denominazione, qualsiasi procedimento strutturato, mediante
il quale due o più parti litiganti tentano autonomamente, su base volontaria,
di raggiungere un accordo sulla risoluzione della lite con l'assistenza di un
mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, proposto od
ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dalla legge. La mediazione
si conclude con un accordo delle parti o con una dichiarazione del mediatore o
di una delle parti. Articolo 182
Dilazione del termine in caso di trattative Se le parti trattano sul diritto o sulle
circostanze che determinano una pretesa relativa al diritto, il termine di
prescrizione non matura prima della scadenza di un anno dall'ultima
comunicazione effettuata nell'ambito delle trattative o dalla comunicazione con
cui una parte informa l'altra che non intende proseguire le trattative. Articolo 183
Dilazione del termine in caso di incapacità I termini di prescrizione dei diritti dell'incapace
privo di rappresentante non maturano prima della scadenza di un anno dal
momento in cui cessa l'incapacità o è nominato un rappresentante. Sezione 4 Interruzione dei termini di
prescrizione Articolo 184
Interruzione conseguente al riconoscimento del diritto Se il debitore riconosce il diritto del
creditore mediante pagamento parziale, pagamento di interessi, dazione di
garanzia, compensazione o in altra maniera, inizia a decorrere un nuovo termine
breve di prescrizione. Sezione 5 Effetti della
prescrizione Articolo 185
Effetti della prescrizione 1.
Decorso il termine di prescrizione, il debitore può
rifiutarsi di adempiere l'obbligazione e il creditore perde tutti i rimedi
contro l'inadempimento, salvo il diritto di rifiutarsi di adempiere. 2.
Quanto pagato o trasferito dal debitore in
esecuzione della propria obbligazione non può essere domandato in restituzione
per il solo fatto che il termine di prescrizione sia maturato nel momento in
cui si è verificato l'adempimento. 3.
Il termine di prescrizione del diritto al pagamento
degli interessi e degli altri diritti di natura accessoria matura entro il
termine di prescrizione del diritto principale. Sezione 6 Accordi di deroga Articolo 186
Accordi relativi alla prescrizione 1.
Le norme del presente capo possono essere derogate
mediante accordo delle parti, in particolare riducendo o aumentando il termine
di prescrizione. 2.
Il termine breve di prescrizione non può essere
ridotto a meno di un anno o aumentato a più di dieci anni. 3.
Il termine lungo di prescrizione non può essere
ridotto a meno di un anno o aumentato a più di trent'anni. 4.
Le parti non possono escludere l'applicazione del
presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. 5.
Nei contratti tra professionista e consumatore, il
presente articolo non può essere applicato a danno del consumatore. Appendice 1 Istruzioni tipo sul recesso Diritto di recesso Lei ha il diritto di recedere dal contratto,
senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il termine di recesso scade dopo 14 giorni dal
giorno 1. Per esercitare il diritto di recesso, Lei è
tenuto a informarci (2) della Sua decisione di recedere dal contratto tramite
un'esplicita dichiarazione (ad es. lettera scritta inviata per posta, fax,
posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso
allegato, ma non è obbligatorio. 3 Per rispettare il termine di recesso, è
sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto
di recesso prima della sua scadenza. Effetti del recesso Se Lei recede dal presente contratto, Le
saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore,
compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti
dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso
di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non
oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di
recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando
lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo
che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà
sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. 4 5 6 Istruzioni per la compilazione: 1 Inserire
uno dei seguenti testi tra virgolette: a) in caso di un contratto di servizi
connessi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando
non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto
materiale: "della stipulazione del contratto."; b) nel caso di un contratto di vendita: "in
cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il
possesso fisico dei beni."; c) nel caso di un contratto relativo a beni
multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente:
"in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce
il possesso fisico dell'ultimo bene."; d) nel caso di un contratto relativo alla
consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: "in cui Lei o
un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico
dell'ultimo lotto o pezzo."; e) nel caso di un contratto per la consegna
periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: "in cui Lei o
un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico
del primo bene.". 2 Inserire
il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e
di fax e l'indirizzo di posta elettronica. 3 Se
Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le
informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire
quanto segue: "Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo
tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione di recesso sul nostro
sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le
trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un
supporto durevole (es. posta elettronica)." 4 Per
i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso
di recesso, inserire quanto segue: "Il rimborso può essere sospeso fino al
ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del
consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.". 5 Se
il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto, inserire quanto segue: a) Inserire: –
"Ritireremo i beni.", oppure –
"È pregato di rispedire i beni o di
consegnarli a noi o a ____ [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del
caso, della persona da noi autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti
ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato
il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei
rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni." b) Inserire: –
"I costi della restituzione dei beni saranno a
nostro carico.", oppure –
"I costi della restituzione dei beni saranno a
Suo carico.", oppure –
Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di
sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro
natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: "Il costo
di ____ EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo
carico."; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere
ragionevolmente calcolato in anticipo: "Il costo diretto della
restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un
massimo di circa ___ EUR [inserire l'importo]", oppure –
Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei
locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente
restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore
alla data di conclusione del contratto: "Ritireremo i beni a nostre spese." c) "Lei è solo responsabile della diminuzione del valore dei
beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni." 6 In
caso di un contratto per la prestazione di servizi connessi, inserire quanto
segue: "Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione dei servizi connessi
durante il termine di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a
quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal
presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto." Appendice 2 Modulo di recesso tipo (compilare e restituire il presente modulo
solo se si desidera recedere dal contratto) –
Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e,
qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta
elettronica devono essere inseriti dal professionista]: –
Con la presente notifico/notifichiamo* il recesso
dal mio/nostro* contratto per la vendita dei seguenti beni*/fornitura del
seguente contenuto digitale/prestazione dei seguenti servizi connessi* –
Ordinato il*/ricevuto il* –
Nome del/dei consumatori –
Indirizzo del/dei consumatori –
Firma del/dei consumatori (solo se il presente
modulo è notificato su supporto cartaceo) –
Data
* Cancellare la dicitura inutile. ALLEGATO II
NOTA INFORMATIVA STANDARD Il contratto che Lei sta per concludere sarà
regolato dal diritto comune europeo della vendita, un regime alternativo al
diritto nazionale dei contratti a disposizione dei consumatori nelle situazioni
transfrontaliere. Tali norme comuni sono identiche in tutta l'Unione europea e
sono state concepite per garantire un livello elevato di protezione dei
consumatori. Esse si
applicano solo se Lei acconsente che il contratto sia regolato dal diritto
comune europeo della vendita. Se Lei ha
stipulato il contratto telefonicamente o in un altro modo (ad esempio via SMS)
che non Le ha permesso di ricevere preventivamente la presente nota, il
contratto diventerà valido solo dopo che Lei avrà ricevuto la presente nota e
avrà confermato il Suo consenso. Di seguito voglia trovare una descrizione
dei Suoi diritti fondamentali. DIRITTO COMUNE EUROPEO DELLA VENDITA
SINTESI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEL CONSUMATORE I Suoi diritti prima della
sottoscrizione del contratto Il professionista deve fornirLe le informazioni
essenziali sul contratto, ad esempio le informazioni sul prodotto e sul
prezzo, comprese tutte le tasse e spese, e i suoi dati di contatto. Le
informazioni devono essere più dettagliate se acquista il prodotto fuori dal
negozio del professionista o senza incontrarlo personalmente, ad esempio se fa
l'acquisto on line o telefonicamente. Se le informazioni sono incomplete o
errate ha diritto al risarcimento. I Suoi diritti dopo la sottoscrizione
del contratto Se ha acquistato un prodotto fuori dal negozio
del professionista o senza incontrarlo personalmente (ad esempio se ha fatto l'acquisto
on line o telefonicamente), nella maggior parte dei casi dispone di 14 giorni
per annullare l'acquisto. Il professionista deve informarLa al riguardo
e fornirLe un modulo[23]
tipo di recesso. Se non lo fa, Lei può recedere dal contratto entro un anno. Cosa può fare se il prodotto è difettoso o
non è consegnato come stabilito? Ha diritto di
scegliere tra: 1) farsi consegnare il prodotto; 2) chiedere che il prodotto sia
sostituito o 3) riparato; 4) chiedere una riduzione del prezzo; 5) risolvere il
contratto, restituire il prodotto e ottenere un rimborso, salvo che il difetto
sia di scarsa importanza; 6) esigere il risarcimento dei danni. Lei non è
tenuto a pagare il prezzo finché non riceve il prodotto senza difetti. Se il professionista non ha prestato un
servizio connesso come promesso nel contratto, Lei gode di diritti analoghi.
Tuttavia, dopo che ha comunicato il difetto di conformità al professionista,
questi di norma ha innanzitutto il diritto di riprestare il servizio
correttamente. Solo se il professionista non adempie di nuovo correttamente,
Lei può scegliere tra: 1) chiedere nuovamente al professionista di prestare il
servizio connesso; 2) non pagare il prezzo finché il servizio connesso non è
stato prestato correttamente; 3) chiedere una riduzione del prezzo; o 4)
esigere il risarcimento dei danni. 5) Può anche risolvere il contratto e
ottenere un rimborso, salvo che il difetto nella prestazione del servizio
connesso sia di scarsa importanza. Periodo entro cui può far valere i Suoi
diritti se il prodotto è difettoso o non è consegnato come stabilito:
Dispone di 2 anni per far valere i Suoi diritti a partire dal momento in cui si
accorge o avrebbe dovuto accorgersi che il professionista non ha fatto qualcosa
come stabilito nel contratto. Se i problemi si manifestano molto tardi, il termine
ultimo entro cui può far valere i Suoi diritti è 10 anni dal giorno in cui il
professionista doveva consegnare i beni, fornire il contenuto digitale o
prestare il servizio connesso. Protezione contro le clausole abusive: Non è vincolato dalle clausole contrattuali standard del
professionista che sono abusive. Questo elenco di diritti è riassuntivo;
esso non contiene pertanto tutti i diritti né le informazioni dettagliate. Per
consultare il testo integrale del diritto comune europeo della vendita clicchi qui.
Le consigliamo di leggere attentamente il contratto. In caso di controversia può essere utile
consultare un legale. [1] Eurobarometro 320 sul diritto europeo dei contratti
nelle transazioni fra imprese, 2011, pag. 15 e Eurobarometro 321 sul diritto europeo
dei contratti nelle transazioni fra imprese e consumatori, 2011, pag. 19. [2] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. [3] Eurobarometro 320 sul diritto europeo dei contratti
nelle transazioni fra imprese, 2011, pag. 15 e Eurobarometro 321 sul diritto
europeo dei contratti nelle transazioni fra imprese e consumatori, 2011, pag. 19. [4] A. Turrini e T. Van Ypersele, "Traders, courts
and the border effect puzzle", Regional Science and Urban Economics,
vol. 40, 2010, pag. 82: "Analysing international trade across OECD
countries we show that controlling for countries specific factors, distance,
the presence of common border and common language […], similar legal systems
have a significant impact on trade […]. If two countries share common
origins for their legal system, on average they exhibit trade flows 40% larger." [5] COM (2001) 398 dell'11.7.2001. [6] COM (2010) 348 definitivo dell'1.7.2010. [7] Anche l'atto per il mercato unico (COM (2011) 206
definitivo, pag. 19, del 13.4.2011) e la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione
di Europa 2020, allegato 1 dell'analisi annuale della crescita (COM (2011)
11 - A1/2, pag. 5, del 12.1.2010) menzionano l'iniziativa sul diritto europeo
dei contratti. [8] COM(2010) 245 definitivo del 26.8.2010, pag. 13. [9] Gli Stati che non l'hanno firmata sono Regno Unito,
Irlanda, Portogallo e Malta. [10] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1). [11] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. [12] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40. [13] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. [14] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 109. [15] Comunicazione della Commissione: "Alimentare la fiducia
in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria
europea " (COM (2011) 551 definitivo del 13.9.2011). [16] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. [17] GU C […] del […], pag. […]. [18] GU C […] del […], pag. […]. [19] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. [20] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40. [21] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. [22] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. [23] Inserire link.