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Document 52011PC0626
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of the markets in agricultural products (Single CMO Regulation)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli(regolamento OCM unica)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli(regolamento OCM unica)
/* COM/2011/0626 definitivo - 2011/0281 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli(regolamento OCM unica) /* COM/2011/0626 definitivo - 2011/0281 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA La proposta della Commissione relativa al
Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014‑2020 (proposta di quadro
finanziario pluriennale)[1]
delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola
comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto
di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020,
insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione
di tale politica. Le presenti proposte di riforma si basano
sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"[2] nella quale si illustravano le
grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future
per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipui della
PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione
sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo
equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione
godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito
interistituzionale[3]
che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della
valutazione d'impatto. Un tratto comune scaturito durante questo
processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone
rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura
della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per
perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti
diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al
reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari
turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale,
nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare
programmi pluriennali all'interno di un quadro comune[4]. Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC
è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo
nel contempo il reddito dei produttori, a inglobare maggiormente gli aspetti
ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica
integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione.
Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza
di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro
interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle
sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato. In passato le riforme, che rispondevano
principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle
emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse
dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior
parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e
richiede quindi una risposta politica più ampia. Secondo le previsioni, la pressione sui
redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi
maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento
dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere
mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore
gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura
forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la
sicurezza alimentare globale. Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e
le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete
ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità,
contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata
principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario
concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e
pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi
ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i
prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare
al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una
crescita inclusiva e a una maggiore coesione. La PAC del futuro non si limiterà quindi ad
essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale,
dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica
per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio
in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente
comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di
bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione,
affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti
climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la
necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali. Nella proposta di quadro finanziario
pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della
PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini
nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di
risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I
pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della
produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure
obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza
progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei
pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere
inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a gestione
concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e
subordinato al rispetto di condizioni stabilite ex ante e rese più
chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento
della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del
quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle
situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione. Su questa base,
i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo
della PAC per il periodo 2014-2020: –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento "pagamenti
diretti"); –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(regolamento "OCM unica"); –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo rurale"); –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune (regolamento orizzontale); –
proposta di regolamento del Consiglio recante
misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli; –
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per
il 2013; –
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa
sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011,
recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro
strategico comune[5].
Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui
finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP. Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla
pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni
sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più
consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali
col principio della trasparenza. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Sulla scorta della valutazione dell'attuale
quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la
valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari
alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010
e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi
quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto
forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito
fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia
del settore. I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto
sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro
politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti
diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti strategici
sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi",
di un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più
strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un
ampliamento della base giuridica che permette di estendere la portata della
cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la
politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la
progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia
sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di
sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere
soddisfatte attraverso altre politiche. Nel contesto della crisi economica e della
pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione
ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro
finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si
differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi
strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e
sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con
la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse,
sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura
attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della
cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la
politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli
scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a
un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o
degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur. I tre scenari sopra descritti sono stati
elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta
nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state
invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011
e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011.
Passiamo a riepilogare i punti principali emersi[6]:
–
si constata un ampio consenso tra le parti
interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due
pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione
sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale; –
la maggior parte dei partecipanti sostiene che la
PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi; –
le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento
del sostegno (in particolare sulla ridistribuzione degli aiuti diretti e sul
livellamento dei pagamenti); –
c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i
pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni
ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti
agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del
parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore
efficacia; –
gli autori delle risposte desiderano che lo
sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese
le zone svantaggiate; –
molte risposte sottolineano l'interconnessione
della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica
commerciale e lo sviluppo; –
i possibili modi indicati per allineare la PAC alla
strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e
la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione. La valutazione d'impatto ha quindi messo a
confronto i tre scenari alternativi. Lo scenario di riorientamento permetterebbe di
accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la
produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i
settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente,
aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del
margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali
sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a
notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché
verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti
di condizionalità. All'altro estremo, lo scenario di
aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale
con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura
che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di
questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente,
che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. Lo scenario d'integrazione apre nuove
possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra
che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche
se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è
possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni
e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro
strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo
pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale.
Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per
raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo
termine. Su questa base la valutazione d'impatto
conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di
allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale
equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti
nelle proposte legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di
valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune
di indicatori legati agli obiettivi. Anche la semplificazione è stata un elemento fondamentale
che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari modi, ad esempio
razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato oppure
rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento dei
pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri amministrativi,
come i costi dei controlli. 3. ELEMENTI GIURIDICI
DELLA PROPOSTA Si propone di mantenere l'attuale struttura
della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione
generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti
alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione
pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti
mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale
a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un
maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente. Su questa base, è mantenuta anche la struttura
attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione
della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le
disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale. La proposta è conforme al principio di
sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a
competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a
livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e
differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti
importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e
rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide
future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del
territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di
dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più
efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale
struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore
flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti
alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo
partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei
rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica
sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro
comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e
di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra
chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni
economiche, ambientali e sociali negative. Il regolamento sulla OCM unica reca le norme
relative all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, mentre il
regime di aiuti agli indigenti sarà disciplinato da un altro atto. Dalla crisi che ha colpito il settore del
latte nel 2008-2009 è emersa con chiarezza la necessità di conservare un
dispositivo efficace di rete di sicurezza e di snellire gli strumenti a
disposizione. Anche la successiva discussione in seno al gruppo di esperti ad
alto livello sul latte ha indicato come sia indispensabile migliorare il
funzionamento della filiera alimentare. Per questo il presente regolamento mira
a snellire, ampliare e semplificare le disposizioni in base all'esperienza
maturata sinora con meccanismi quali l'intervento pubblico, l'ammasso privato,
le misure eccezionali e di emergenza e gli aiuti a specifici settori, nonché ad
agevolare l'attività cooperativistica attraverso le organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali. Alcuni aiuti settoriali sono soppressi (ad es.
latte scremato, luppolo e bachi da seta). Rimangono invariati fino alle scadenze
previste dalla legislazione oggi in vigore il regime delle quote latte e il
divieto di nuovi impianti di viti, mentre le quote zucchero scadranno entro il 30
settembre 2015. Il regolamento prevede un'unica disposizione per far fronte
alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito al verificarsi di zoonosi e
una clausola generale in caso di turbativa del mercato, che viene estesa a
tutti i settori nell'ambito dell'attuale OCM unica. Il riconoscimento delle organizzazioni di
produttori e delle loro associazioni, nonché delle organizzazioni
interprofessionali, da parte degli Stati membri è esteso a tutti i prodotti
disciplinati dall'attuale OCM unica. Il sostegno per la costituzione di
associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli passa invece di
competenza dello sviluppo rurale. Il regolamento rispecchia le proposte già
presentate per il settore del latte, che fissano condizioni di base nel caso in
cui gli Stati membri rendano obbligatoria la stipula di contratti scritti tra
le parti, in modo da rafforzare il potere contrattuale dei produttori di latte
nella filiera alimentare; rispecchia inoltre le proposte già presentate sulle
norme di commercializzazione nell'ambito del pacchetto qualità. Sul fronte della semplificazione, la
soppressione di alcuni aiuti settoriali, il disaccoppiamento del regime di
aiuto nel settore dei bachi da seta, la cessazione delle quote nel settore
dello zucchero e la soppressione dei requisiti di registrazione dei contratti
di fornitura e degli attestati di equivalenza nel settore del luppolo
alleggeriranno senz'altro gli adempimenti a carico degli Stati membri e le
formalità richieste agli operatori. Non sarà più necessario mantenere in
funzione strutture per l'attuazione dei regimi di aiuti settoriali, né
destinare risorse per il controllo delle medesime. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Secondo la proposta di QFP, una parte
consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura,
che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si
propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività
precipue, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo
pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi
correnti). Il finanziamento del primo e del secondo
pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi
di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi
per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi
accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi
nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del
QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro
per il periodo 2014-2020. Per quanto riguarda la ripartizione del
sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui
i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un
terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui
pagamenti diretti sono calcolati su questa base. La ripartizione del sostegno allo sviluppo
rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo
conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe
misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la
cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di
cofinanziamento più elevati. Gli storni da un pilastro all'altro sono resi
più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo
pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo
rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei
pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE. I dati particolareggiati sull'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda
finanziaria che accompagna le proposte. 2011/0281 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli
(regolamento OCM unica) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea[7], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8],
sentito il garante europeo della protezione
dei dati[9], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria[10], considerando quanto segue: (1)
La comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione,
delle risorse naturali e del territorio"[11]
espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica
agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale
comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014.
La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il
regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] del […], recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento OCM unica)[12].
Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (UE)
n. [COM(2010) 799] e sostituirlo con un nuovo regolamento "OCM
unica". Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare,
razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che
coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi
non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante
atti delegati. (2)
È particolarmente importante che la Commissione,
nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a
livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è
tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei
relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (3)
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), il Consiglio
adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti
e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si
applica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel presente
regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le misure saranno
adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione. (4)
Il presente regolamento deve contenere tutti gli
elementi essenziali dell'OCM unica. In certi casi la fissazione dei prezzi, dei
prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta
inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola. (5)
È opportuno che il presente regolamento si applichi
a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato in modo da
garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi
prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, del trattato. (6)
Occorre chiarire che il regolamento (UE)
n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC][13] e le disposizioni adottate a
norma del medesimo si applicano alle misure previste dal presente regolamento.
In particolare il [regolamento orizzontale sulla PAC] stabilisce disposizioni
che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme della PAC,
come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni
amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al
deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti. (7)
Il presente regolamento e gli altri atti adottati
in virtù dell'articolo 43 del trattato fanno riferimento alla designazione dei
prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata.
Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi
richiedere adeguamenti di tali regolamenti. È necessario che la Commissione sia
abilitata ad adottare misure di esecuzione per procedere a tali adeguamenti. A
fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79
del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento
della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti
agricoli[14],
che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente
regolamento. (8)
Per tener conto delle peculiarità del settore del
riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati
atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'aggiornamento
delle definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, del
presente regolamento. (9)
Per garantire che la produzione di risone si
orienti verso determinate varietà, è opportuno dare alla Commissione la facoltà
di adottare misure di esecuzione riguardo alla fissazione di maggiorazioni e di
riduzioni del prezzo d'intervento. (10)
Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero,
dei foraggi essiccati, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive da
tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, delle banane, del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, occorre
fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile
rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. (11)
Per tener conto delle peculiarità dei settori degli
ortofrutticoli freschi e trasformati, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per quanto riguarda la fissazione delle campagne di
commercializzazione di tali prodotti. (12)
Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo
tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema
differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori e sono stati introdotti
dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di
ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori, dall'altro.
Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure, a seconda dei
casi, del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità
di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno dei prezzi, che devono
tuttavia essere razionalizzate e semplificate. (13)
A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno
conferire una struttura comune alle disposizioni mantenendo peraltro invariata
la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una
distinzione tra i prezzi di riferimento e i prezzi d'intervento e definire
questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento
pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3,
paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il
sostegno per la differenza di prezzo). In questo contesto si intende che l'intervento
sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre
forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex
ante. (14)
A seconda dei diversi settori e alla luce della
prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni
comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile in
determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base
permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato. (15)
Il livello del prezzo di acquisto all'intervento
pubblico, ossia il sostegno per la differenza di prezzo, dovrebbe corrispondere
a un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in
altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l'esperienza
maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato. (16)
Il presente regolamento deve prevedere la
possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure
dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da
assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento
degli acquirenti. (17)
Per garantire la trasparenza del mercato, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in
conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione
delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso
privato per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, tenendo
conto della situazione del mercato stesso. (18)
Per tener conto delle specificità dei diversi
settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare i
prodotti che formano oggetto di acquisti all'intervento pubblico e quelli che
sono destinati ad essere immagazzinati nell'ambito del regime di aiuto all'ammasso
privato, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento,
nonché per quanto riguarda la fissazione delle maggiorazioni o delle riduzioni
di prezzo applicabili in funzione della qualità dei prodotti acquistati all'intervento
e venduti dall'intervento e infine per quanto riguarda l'adozione di
disposizioni relative all'obbligo fatto agli organismi pagatori di disossare le
carni bovine loro conferite prima dell'entrata all'ammasso. (19)
In considerazione delle diverse situazioni
esistenti nell'Unione per il magazzinaggio delle scorte d'intervento e al fine
di garantire un accesso adeguato degli operatori all'intervento pubblico, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in
conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i requisiti che
devono possedere i centri di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti
acquistati in regime d'intervento, le disposizioni relative alla vendita di
piccoli quantitativi rimanenti in magazzino negli Stati membri, le disposizioni
relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere
reimballati o che sono danneggiati, nonché determinate norme sull'ammasso di prodotti
all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro
trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da
concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC. (20)
Per garantire che l'ammasso privato possa produrre
gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per quanto riguarda le misure volte a ridurre l'importo dell'aiuto
erogabile nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al
quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo. (21)
Al fine di tutelare i diritti e gli obblighi degli
operatori che partecipano alle operazioni d'intervento pubblico o di ammasso
privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, l'ammissibilità
degli operatori e l'obbligo di costituire una cauzione. (22)
Al fine di normalizzare la presentazione dei
diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la
rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato
sotto forma di intervento pubblico e ammasso privato, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, per quanto riguarda le tabelle utilizzate nell'Unione per la
classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e
caprine. (23)
Per garantire la precisione e l'affidabilità della
classificazione delle carcasse è opportuno delegare alla Commissione il potere
di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per
quanto riguarda la revisione della classificazione delle carcasse applicata
negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione. (24)
È opportuno che il vigente programma di
distribuzione gratuita di derrate alimentare agli indigenti nell'Unione
adottato nel quadro della politica agricola comune sia disciplinato da un
regolamento a parte che tenga conto dei suoi obiettivi di coesione sociale.
Occorre tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano
di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a
disposizione di tale programma. (25)
È opportuno incoraggiare il consumo di frutta,
verdura e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, anche aumentando in
maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella
fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno
prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la
fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici. (26)
Per una sana gestione finanziaria dei regimi è
opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto
concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento
di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole.
Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere
in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con
contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi
di distribuzione di frutta nelle scuole è opportuno disporre che gli Stati
membri prevedano misure di accompagnamento e autorizzarli a concedere un aiuto
nazionale. (27)
Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini
alimentari sane e garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei,
nonché per sensibilizzare il pubblico al programma, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta nelle scuole
per quanto riguarda i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il
gruppo bersaglio del programma, le strategie nazionali o regionali che gli
Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le
misure di accompagnamento, l'approvazione e la selezione dei richiedenti, i
criteri oggettivi per la ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri, la
ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di
riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute, i
costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un
massimale globale per tali costi e infine per quanto riguarda l'obbligo degli
Stati membri partecipanti di segnalare che si tratta di un programma
sovvenzionato. (28)
Per tener conto dell'andamento dei consumi dei
prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di
tali prodotti, per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati
rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto e per sensibilizzare il
pubblico al programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in
conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i prodotti
ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali che
gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo
bersaglio del programma, le condizioni di concessione dell'aiuto, il deposito
di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un
anticipo, il monitoraggio e la valutazione, nonché l'obbligo degli istituti
scolastici di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato. (29)
Solo uno Stato membro si avvale del regime di aiuto
per le organizzazioni di produttori di luppolo. Per creare una certa
flessibilità e armonizzare l'approccio seguito in questo settore con quello
degli altri settori, è opportuno cessare il regime di aiuto e prevedere la
possibilità di sostenere le organizzazioni di produttori nell'ambito delle
misure di sviluppo rurale. (30)
Per incoraggiare le organizzazioni di operatori
riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della
qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione
di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente
regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della
priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi
di attività. Tali attività dovrebbero tuttavia essere limitate a quelle più
utili ed è opportuno introdurre un cofinanziamento per migliorare la qualità
dei programmi. (31)
Per garantire che l'aiuto concesso alle
organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da
tavola raggiunga l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione di olio
di oliva e di olive da tavola e garantire che le organizzazioni di operatori
del settore rispettino i loro obblighi, è opportuno delegare alla Commissione
il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento delle
organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto, nonché le condizioni
di sospensione o revoca del riconoscimento, le misure ammissibili al
finanziamento unionale, l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari
misure, le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale,
nonché la selezione e l'approvazione dei programmi di attività e l'obbligo di
costituzione di una cauzione. (32)
Il presente regolamento distingue tra prodotti
ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla
commercializzazione e alla trasformazione, da un lato, e prodotti trasformati a
base di ortofrutticoli, dall'altro. Le regole sulle organizzazioni di
produttori, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si
applicano solo ai prodotti ortofrutticoli ed ai prodotti ortofrutticoli
destinati esclusivamente alla trasformazione. (33)
Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la
produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare
turbative rilevanti del mercato. Per questo è opportuno adottare misure di
gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate
nei programmi operativi. (34)
La produzione e la commercializzazione degli
ortofrutticoli devono tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia
sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e
dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto
riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della
biodiversità e la conservazione del paesaggio. (35)
È opportuno che il sostegno a favore della
costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in
tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale e che si
cessi la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli. (36)
Per responsabilizzare maggiormente le
organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo nell'adozione delle
decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse
pubbliche ad esse assegnate, occorre stabilire le condizioni per l'utilizzo di
tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle
organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata. In determinati casi
devono essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di
esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi
operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese
dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di
produttori che costituiscono un fondo di esercizio. (37)
Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei
produttori nel settore ortofrutticolo è basso occorre autorizzare l'erogazione
di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto
concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è
opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione. (38)
Per garantire che il sostegno alle organizzazioni
di produttori del settore degli ortofrutticoli sia efficiente, mirato e
sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la struttura e il
contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale, l'aiuto
finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto
finanziario nazionale. (39)
Nel settore vitivinicolo è importante istituire
misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la
definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano all'Unione, si
dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per
sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se
necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di
sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli
Stati membri. (40)
Una misura essenziale ammissibile ai programmi di
sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla
commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi. Le attività di
ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro
effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere
previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo
intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il
sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una
misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale
strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente. (41)
È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei
programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione
del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di
incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi. (42)
Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori
attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono
state rese definitive. Di conseguenza, il solo tipo di sostegno che può essere
concesso è quello deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2013
in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2011) 799] e
alle condizioni previste da tale disposizione. (43)
Per garantire che i programmi di sostegno nel
settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia un uso mirato dei
Fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra
la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e
la data in cui entrano in applicazione; i criteri di ammissibilità delle misure
di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno; le misure
non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna
misura; le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in
applicazione; i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi,
compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un
anticipo; disposizioni generali e definizioni ai fini dei programmi di
sostegno; l'esigenza di prevenire un uso improprio delle misure di sostegno e
un doppio finanziamento dei progetti; l'obbligo imposto ai produttori di
ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo
intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla
certificazione volontaria dei distillatori; gli adempimenti incombenti agli
Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni
necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di
sostegno; i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite
intermediari assicurativi. (44)
L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle
condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori
economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a
causa della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi
anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un
intervento dell'Unione rimane necessario tanto più che si tratta di una
malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti
autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno
elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al
miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione
dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere
cofinanziati dall'Unione. (45)
Per garantire che si faccia un uso mirato dei fondi
dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per quanto riguarda le misure che possono essere inserite nei
programmi per l'apicoltura, le disposizioni sugli obblighi relativi al
contenuto dei programmi nazionali, la loro stesura e i relativi studi e le
condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno
Stato membro partecipante. (46)
È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento
di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti
diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri
settori. (47)
L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato
in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e
alla trasformazione in caseina e in caseinati non si è dimostrato efficace a
sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme
relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi. (48)
L'applicazione di norme di commercializzazione dei
prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della
produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi.
L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori,
commercianti e consumatori. (49)
Alla luce della comunicazione della Commissione
sulla politica di qualità dei prodotti agricoli[15] e dei dibattiti che vi hanno
fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al
miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno
mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per
settore. (50)
Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità
sana, leale e mercantile, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare[16],
si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale, come
prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti
non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È
opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i
prodotti che sono conformi ad una norma internazionale in vigore, per quanto di
ragione. (51)
Per certi settori e/o prodotti, le definizioni, le
designazioni e/o le denominazioni di vendita costituiscono un elemento
determinante per le condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno
stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori
e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la
commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti. (52)
È opportuno prevedere disposizioni di carattere
trasversale per le norme di commercializzazione. (53)
Lo scopo dell'applicazione di norme di
commercializzazione è garantire l'approvvigionamento del mercato con prodotti
di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme
riguardino, in particolare, la definizione, la classificazione in categorie, la
presentazione e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione,
la conservazione, il trasporto, le informazioni relative ai produttori, il
contenuto di certe sostanze, i rispettivi documenti amministrativi, il
magazzinaggio, la certificazione e le scadenze. (54)
Dato l'interesse dei consumatori a ricevere
informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile
stabilire il luogo di produzione, caso per caso al livello geografico adeguato,
tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto
nel caso dei prodotti agricoli trasformati. (55)
Le norme di commercializzazione devono applicarsi a
tutti i prodotti agricoli commercializzati nell'Unione. (56)
Appare appropriato prevedere disposizioni
particolari per i prodotti importati dai paesi terzi se le disposizioni
nazionali in vigore nei paesi terzi giustificano la concessione di deroghe alle
norme di commercializzazione, purché sia garantita l'equivalenza con la
legislazione dell'Unione. (57)
Per quanto riguarda i grassi da spalmare, è
opportuno introdurre la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere in
vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità. (58)
Per rispondere ai mutamenti della situazione del
mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo
290 del trattato, in particolare gli atti destinati ad adottare e modificare i
requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale e le regole
previste per conformarvisi, nonché gli atti destinati a derogare a tali
requisiti e regole. (59)
Per rispondere alle aspettative dei consumatori e
contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e
della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità e adeguarsi
alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei
consumatori, nonché per tener conto degli sviluppi a livello delle pertinenti
norme internazionali e del progresso tecnico ed evitare di ostacolare l'innovazione
nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto,
in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni all'applicazione
di tali norme e di ogni necessaria modifica, deroga o esenzione con riferimento
alle definizioni e alle denominazioni di vendita. (60)
Per garantire l'applicazione corretta e trasparente
delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e/o settori per quanto
riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione
il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle
norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione,
alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche
sperimentali. (61)
Per tener conto delle specificità degli scambi
commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, delle peculiarità di determinati
prodotti agricoli e delle specificità di ciascun settore, è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo
290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito
di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di
prodotti si considera non conforme alla norma, le condizioni alle quali i
prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a
quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni
alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i
prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali
norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di
commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione. (62)
Nell'Unione il concetto di vino di qualità si
fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine
geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle
denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per
permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori
l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che
permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione
geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa
trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi
dal vino e dalle bevande spiritose, contemplata dal regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli
e alimentari[17]. (63)
Per preservare le particolari caratteristiche di
qualità dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, gli
Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose. (64)
Per beneficiare della protezione nell'Unione, le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere
riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali
stabilite dalla Commissione. (65)
Alla protezione dovrebbero essere ammesse le
denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che
siano già protette nel loro paese di origine. (66)
La procedura di registrazione dovrebbe permettere a
qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno
Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la
propria opposizione. (67)
Le denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che
sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la
concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe
essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente
regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato. (68)
Per tener conto delle pratiche esistenti in materia
di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, allo scopo di
autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino anche se contiene o è
costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione
geografica protetta. (69)
Per tener conto delle specificità della produzione
nella zona geografica delimitata, per garantire la qualità e la tracciabilità dei
prodotti e per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori
e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda: i principi per la delimitazione della zona geografica e le
definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona
geografica delimitata; le condizioni alle quali il disciplinare di produzione
può comprendere requisiti supplementari e gli elementi costitutivi del
disciplinare di produzione; il tipo di richiedente ammesso a chiedere la
protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; le
procedure da seguire per quanto riguarda le domande di protezione di una
denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprese le procedure
nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, le procedure di
opposizione e la procedura per la modifica, la cancellazione o la conversione
di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; le
procedure per le domande transfrontaliere; le procedure per le domande di
protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; il termine
a decorrere dal quale si applica la protezione; le procedure connesse alle
modifiche del disciplinare e la data di entrata in applicazione della modifica.
(70)
Per garantire una protezione adeguata e che l'applicazione
del presente regolamento non pregiudichi gli operatori economici e le autorità
competenti per quanto riguarda le denominazioni di vini che sono state protette
anteriormente al 1° agosto 2009, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la
denominazione protetta e per quanto riguarda le disposizioni transitorie
relative: alle denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali
denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009; la
procedura nazionale preliminare; i vini immessi sul mercato o etichettati
anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di
produzione. (71)
Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate
nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e
sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle
denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche. Per assicurare il
funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per
evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali
menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione. (72)
Per garantire una protezione adeguata, tutelare gli
interessi legittimi dei produttori o degli operatori e tener conto delle
specificità degli scambi tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità
all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le disposizioni riguardanti
la lingua e la corretta compitazione della menzione da proteggere; la
definizione del tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una
menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di
riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione al
proposto riconoscimento di una menzione tradizionale; la portata della
protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali
protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette,
omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una
menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta;
le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una
menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le
procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica,
nonché le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere
impiegate menzioni tradizionali protette e possono essere adottate deroghe. (73)
La designazione, la denominazione e la
presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente
regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di
commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli
Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo
possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario
pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei
consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa
dell'Unione in materia di etichettatura. (74)
Per garantire la conformità con le pratiche
esistenti in materia di etichettatura, con le regole orizzontali in materia di
etichettatura e di presentazione e per tener conto delle specificità del
settore vitivinicolo, per garantire l'efficacia delle procedure di
certificazione, di approvazione e di controllo e la tutela dei legittimi
interessi degli operatori e per garantire inoltre che non vi sia alcun
pregiudizio per gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione
il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per quanto riguarda: le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione
del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta"
oppure "indicazione geografica protetta"; la presentazione e l'impiego
di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente
regolamento; determinate indicazioni obbligatorie; le indicazioni facoltative e
la presentazione; le misure necessarie riguardanti l'etichettatura e la
presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica,
la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i necessari
requisiti; i vini immessi sul mercato ed etichettati anteriormente al 1° agosto
2009 e le deroghe in materia di etichettatura e presentazione. (75)
Le disposizioni relative ai vini devono applicarsi
conformemente agli accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato. (76)
Per la classificazione delle varietà di uve da vino
è opportuno disporre che gli Stati membri che producono più di 50 000
ettolitri all'anno continuino ad avere la competenza della classificazione
delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul
loro territorio. Alcune varietà devono essere escluse. (77)
Appare appropriato stabilire determinate pratiche
enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al
taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve
fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali,
con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione si
basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV). (78)
Nel settore del vino, è opportuno autorizzare gli
Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche
enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti
sul loro territorio, nonché a permettere l'uso sperimentale di pratiche
enologiche non autorizzate, a condizioni da definire. (79)
Per garantire un livello soddisfacente di
tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei
consumatori, è opportuno disporre che tutti i prodotti del settore vitivinicolo
disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati
da un documento di accompagnamento. (80)
Per migliorare la gestione del potenziale viticolo,
è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario
del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per
incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno
concedere il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione esclusivamente
agli Stati che hanno comunicato l'inventario. (81)
Per agevolare la sorveglianza e la verifica del
potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, per quanto riguarda la portata e il contenuto dello schedario
viticolo e le esenzioni. (82)
Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli
e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sui documenti di
accompagnamento, sul loro uso e sulle esenzioni all'obbligo di utilizzo degli
stessi; la fissazione delle condizioni alle quali il documento di
accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine
protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un
registro; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di
un registro e le esenzioni a detto obbligo; l'indicazione delle operazioni da
registrare nel registro e la fissazione di norme sull'uso dei documenti di
accompagnamento e dei registri. (83)
Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e
gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero,
continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del
regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le
disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e
bieticoltori. (84)
Per tener conto delle peculiarità del
settore dello zucchero e degli interessi di tutte le parti, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità
all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda tali accordi, in particolare
per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il
pagamento delle barbabietole. (85)
Le organizzazioni di produttori e le loro
associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta
e della promozione delle buone pratiche. Le organizzazioni interprofessionali
possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi
soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato.
Le disposizioni in vigore sulla definizione e sul riconoscimento di tali
organizzazioni e delle loro associazioni in alcuni settori devono pertanto
essere armonizzate, semplificate ed estese in modo che il riconoscimento possa
essere concesso, su richiesta, secondo statuti previsti dal diritto dell'Unione
in tutti i settori. (86)
Le disposizioni in vigore in vari settori, che
rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro
associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati
membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle
suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci
e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i
settori. (87)
Per quanto riguarda i settori delle piante vive e
dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle
carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame è opportuno
prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento
dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare
i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola
interessata. (88)
Per incoraggiare le organizzazioni di produttori,
le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali a prendere
iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del
mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in
conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: misure per il
miglioramento della qualità nei settori delle piante vive, delle carni bovine,
delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di
pollame; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della
produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad
agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a
consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai
mezzi di produzione impiegati. (89)
Per migliorare il funzionamento del mercato dei
vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate
dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste
decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni
della concorrenza. (90)
In assenza di una legislazione dell'Unione sui
contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, nell'ambito del
proprio diritto interno in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di
contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in
particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione
comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione,
ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti
agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo
tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del
mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a
livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali
contratti. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei
loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno
esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un
sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso
modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai
trasformatori sono effettuate da intermediari. (91)
Per garantire lo sviluppo razionale della
produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte,
occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai
fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera.
Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una
disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del
trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da
produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le
condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una
parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva
sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta
ad adeguati limiti quantitativi. (92)
La registrazione di tutti i contratti di fornitura
del luppolo prodotto nell'Unione è una misura onerosa che deve essere
soppressa. (93)
Per garantire la precisa definizione degli
obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle
associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni
interprofessionali e delle organizzazioni di operatori, in modo da contribuire
all'efficacia delle loro attività, da tener conto delle specificità di ciascun
settore e da assicurare il rispetto della concorrenza e il corretto
funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche
che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e
associazioni, comprese le deroghe a quelle elencate nel presente regolamento;
lo statuto delle associazioni, il riconoscimento, la struttura, la personalità
giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di
rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli
effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; le
organizzazioni e le associazioni transnazionali; l'esternalizzazione delle
attività e la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle
organizzazioni e delle associazioni; il volume minimo o il valore minimo di
produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle
associazioni; l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non
aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non
aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere
estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione
economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione,
i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di
essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere
applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione
può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi
obbligatori sia rifiutato o revocato. (94)
Un mercato unico implica un regime di scambi alle
frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione
e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima,
di stabilizzare il mercato dell'Unione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi
sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay
Round e di accordi bilaterali. (95)
Controllare i flussi commerciali è, principalmente,
una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel
decidere i requisiti connessi ai titoli occorre stabilire se i titoli siano
necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai
fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti
considerati. (96)
Per tener conto dell'andamento degli scambi e del
mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il
monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni, è opportuno conferire
alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo
290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti
dei settori soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di
esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la
presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. (97)
Per definire gli elementi principali del regime dei
titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione
il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per: definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi
effetti giuridici, compresa la possibilità di una tolleranza per l'obbligo di
importazione o di esportazione, nonché l'indicazione dell'origine e della
provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria; subordinare il rilascio
di un titolo di importazione o l'immissione in libera pratica alla
presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che
attesta, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative
dei prodotti; adottare le norme applicabili al trasferimento dei titoli oppure,
se necessario, restrizioni alla trasferibilità dei titoli; adottare le norme
necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei titoli e
definire le situazioni in cui è necessaria un'assistenza amministrativa
speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le
irregolarità e stabilire i casi e le situazioni in cui non è necessaria la
costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o esportare
i prodotti durante il periodo di validità del titolo. (98)
Gli elementi essenziali dei dazi doganali
applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione
mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa
doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai
suddetti elementi essenziali. (99)
Per evitare o neutralizzare eventuali effetti
pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti alle importazioni di taluni
prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al
pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni. (100)
Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di
entrata è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati
atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per prevedere l'inclusione
di una verifica del valore in dogana con riferimento a un valore diverso dal
prezzo unitario. (101)
Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno
aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi
internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti. (102)
Per garantire pari condizioni di accesso ai
quantitativi disponibili, l'applicazione degli accordi, degli impegni e dei
diritti dell'Unione e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del
contingente tariffario di importazione, è opportuno delegare alla Commissione
il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per: stabilire le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un
operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al
contingente tariffario di importazione; adottare le disposizioni relative al
trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai
trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di
importazione; subordinare la partecipazione al contingente tariffario di
importazione alla costituzione di una cauzione; adottare tutte le necessarie
disposizioni per particolari specificità, condizioni o restrizioni applicabili
al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro
atto. (103)
In alcuni casi i prodotti agricoli possono
beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a
condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai
fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una
collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione.
A questo scopo, i prodotti devono essere scortati da un certificato rilasciato
nell'Unione. (104)
Per garantire che i prodotti esportati possano
beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se
sono rispettate talune condizioni, in virtù degli accordi conclusi dall'Unione
in forza dell'articolo 218 del trattato, è opportuno delegare alla Commissione
il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di
rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un
documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte. (105)
Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare
ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In
circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali
potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il
mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è
opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie,
che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti. (106)
È opportuno prevedere la possibilità di vietare il
ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo. È pertanto appropriato
consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o
passivo in tali situazioni. (107)
Per garantire la partecipazione dell'Unione al
commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente
regolamento è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di
restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza
tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed
entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. È opportuno
che le esportazioni sovvenzionate siano sottoposte a limiti, espressi in valore
e in quantità. (108)
Occorre garantire il rispetto dei
limiti espressi valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione,
mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo
europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di
fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro
compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di
modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si
applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento
di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione
applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo
applicabile per la destinazione prefissata. (109)
Occorre garantire il rispetto dei limiti espressi
in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale
scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione
alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione
devono essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della
particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe
a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati non
compresi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti
espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'osservanza
rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che
beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi
fissati. (110)
In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno
prevedere che la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione
siano subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere
degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante
il trasporto. (111)
Per garantire la parità di accesso alle
restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti agricoli
contemplati dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti
agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati. (112)
Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le
condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di
verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione
soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in
conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di
benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che
comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti. (113)
Per garantire l'adempimento degli obblighi degli
operatori che partecipano a una procedura di gara è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, per quanto riguarda la definizione dell'esigenza principale per
lo svincolo delle cauzioni connesse al titolo di esportazione per le
restituzioni oggetto della gara. (114)
Per ridurre al minimo gli adempimenti
amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo
290 del trattato, per la fissazione di soglie al di sotto delle quali può non
essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, per la
fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere
giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di
esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di
esportazione in casi giustificati. (115)
Allo scopo di tener conto di situazioni pratiche
che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni
all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo
intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo
pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per
quanto riguarda le misure che prevedono: la fissazione di un'altra data per la
restituzione; le conseguenze del pagamento di una restituzione all'esportazione
nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo
non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi; il pagamento
anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la
costituzione e lo svincolo della cauzione; le verifiche e le prove
in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, compresa l'eventuale di
reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate
esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno
del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione. (116)
Per garantire che i prodotti che beneficiano di
restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale
dell'Unione ed evitare il loro rientro in tale territorio e per ridurre al
minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di
concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova
che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo
290 del trattato, per quanto riguarda le misure che prevedono: il termine entro
il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione,
compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono
subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale
periodo; la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate;
le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono
essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta e le condizioni di
riconoscimento della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle
restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti. (117)
Per tener conto delle specificità dei diversi
settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i
prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione e, in
particolare, la definizione e le caratteristiche dei prodotti, nonché la
fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione.
(118)
Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il
mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il
presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di
semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate
garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di
semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve continuare ad essere
soggetta a un regime di controllo che preveda un riconoscimento degli
importatori interessati. (119)
I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore
non sono più utili e devono essere aboliti. (120)
Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le
disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono
applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella
misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle
disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43,
paragrafi 2 e 3, del trattato. (121)
È necessario che le regole di concorrenza relative
agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del
trattato, nonché all'abuso di posizioni dominanti, siano applicate alla
produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro
applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC. (122)
È opportuno autorizzare un approccio particolare
nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui
fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti
agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune
escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39
del trattato. (123)
È opportuno autorizzare un approccio particolare
riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a
condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non nocciano
al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non
eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi e che non
creino discriminazioni. (124)
La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il
corretto funzionamento del mercato unico. È pertanto opportuno che ai prodotti
agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in
materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse
deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la
Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti,
nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre
misure appropriate agli Stati membri. (125)
Considerata la particolare situazione economica del
settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti
derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere
pagamenti nazionali in questo settore. (126)
Per far fronte a casi giustificati di crisi anche
dopo la fine del periodo transitorio, nel 2012, della misura di sostegno
alla distillazione di crisi prevista dai programmi di sostegno, è opportuno
dare agli Stati membri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la
distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15%
del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di
sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali devono essere comunicati alla
Commissione e approvati a norma del presente regolamento prima della loro
concessione. (127)
Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione
e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non
dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli
stessi fini. (128)
In Finlandia la bieticoltura è soggetta a
particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente
sul settore oltre agli effetti generali della riforma dello zucchero. È
pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare
pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero. (129)
È opportuno autorizzare gli Stati membri a
mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti
attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per
temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione
per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per
chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente
regolamento. (130)
Le restrizioni alla libera circolazione risultanti
dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie
degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati
membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo
considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili
ad una perdita di fiducia dei consumatoria a causa dell'esistenza di rischi per
la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza
è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte
alla perdita di fiducia dei consumatori. (131)
Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle
carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e
caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente
correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la
propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse devono
essere adottate su richiesta degli Stati membri. (132)
Occorre prevedere misure speciali di intervento per
contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei
mercati. È necessario definire la portata di tali misure. (133)
Per contrastare efficacemente ed effettivamente le
minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei
prezzi sui mercati interno o esterno o da qualsiasi altro fattore che si
ripercuote sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per
quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato,
comprese, se necessario, misure per ampliare o modificare la portata, la durata
o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure per
sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati
quantitativi e/o periodi. (134)
È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare
le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza. (135)
Le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi
possono essere tenuti a presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del
presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del
mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il
corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli,
monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione
degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da
tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e
semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la
Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali
fonti di dati. (136)
Per rendere le comunicazioni rapide, efficienti,
precise ed economiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per
quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, i metodi
di comunicazione delle informazioni, le regole relative ai diritti di accesso
alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni
e i mezzi di pubblicazione delle informazioni. (137)
Occorre applicare la legislazione dell'Unione
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE)
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati. (138)
Il trasferimento di fondi dalla riserva per le
crisi nel settore agricolo deve avvenire alle condizioni e secondo la procedura
di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la
sana gestione finanziaria [18] e occorre
chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile. (139)
Per garantire un passaggio ordinato dai regimi
previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] a quelli previsti
dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per
quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle
necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle
imprese. (140)
Il ricorso alla procedura d'urgenza deve essere
limitato a casi eccezionali in cui tale ricorso sia necessario per contrastare
effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le
turbative in atto. La scelta della procedura d'urgenza deve essere giustificata
e devono essere specificati i casi in cui occorre seguire tale procedura. (141)
Per garantire condizioni uniformi di attuazione del
presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di
esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[19]. (142)
Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente
regolamento occorre applicare la procedura di esame perché si tratta di atti
che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),
punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, si deve ricorrere
alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente
regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di
esecuzione del diritto della concorrenza in generale si ricorre alla procedura
consultiva. (143)
La Commissione è tenuta ad adottare atti di
esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora
lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica
o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione del ricorso
al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire
immediatamente alla situazione del mercato, e la risoluzione di problemi
specifici in casi di emergenza, ove tale reazione immediata sia necessaria per
affrontare i problemi. (144)
In ordine a determinate misure previste dal
presente regolamento, che richiedono un'azione rapida o che consistono nella
semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio
di un potere discrezionale, la Commissione deve essere abilitata ad adottare
atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011. (145)
La Commissione deve essere altresì abilitata a
svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione
di atti delegati o di atti di esecuzione. (146)
A norma del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]
una serie di misure settoriali, come le quote latte, le quote dello zucchero e
altre misure nel settore dello zucchero, le restrizioni all'impianto di viti,
nonché alcuni aiuti di Stato, verranno a scadenza entro un periodo ragionevole
successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione
del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è necessario continuare ad
applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in
parola. (147)
Per garantire un passaggio ordinato dai regimi
previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle disposizioni
previste dal presente regolamento è opportuno abilitare la Commissione ad
adottare misure transitorie. (148)
Il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio,
del 30 luglio 1996, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel
settore del luppolo per il raccolto 1995[20]
è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento
(CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta
e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono
essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE)
n. 1493/1999[21]
è stato superato dalle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e gli
Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la decisione 2006/232/CE
del Consiglio del 20 dicembre 2005[22]
ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è
necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1601/96 e il regolamento (CE)
n. 1037/2001. (149)
Per quanto attiene alle relazioni contrattuali nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal
presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del
mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di
approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo
sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte)
perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della
loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a
riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014
ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del
mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi
destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in
comune, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
INDICE RELAZIONE............................................................................................................................... 2 1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA............................................................................... 2 2........... RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE
PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO........................................................................................................... 5 3........... ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA............................................................. 7 4........... INCIDENZA SUL BILANCIO..................................................................................... 8 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(regolamento OCM unica)............................................................................ 10 PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE........................................................................... 40 PARTE II MERCATO INTERNO............................................................................................ 44 TITOLO I INTERVENTO SUL MERCATO........................................................................... 44 CAPO I Intervento pubblico e aiuto
all'ammasso privato............................................................. 44 Sezione 1 Disposizioni generali in
materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato..... 44 Sezione 2 Intervento pubblico.................................................................................................... 45 Sezione 3 Aiuto all'ammasso privato........................................................................................... 48 Sezione 4 Disposizioni comuni in
materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato...... 49 CAPO II Regimi di aiuti............................................................................................................. 53 Sezione 1 Programmi destinati a
migliorare l'accesso ai prodotti alimentari................................... 53 Sottosezione 1 Programma "Frutta
nelle scuole".......................................................................... 53 Sottosezione 2 Programma "Latte nelle
scuole"........................................................................... 55 Sezione 2 Aiuto nel settore dell'olio
di oliva e delle olive da tavola............................................... 57 Sezione 3 Aiuti nel settore degli
ortofrutticoli............................................................................... 58 Sezione 4 Programmi di sostegno nel
settore vitivinicolo.............................................................. 65 Sottosezione 1 Disposizioni generali e
misure ammissibili............................................................. 65 Sottosezione 2 Misure di sostegno
specifiche.............................................................................. 67 Sottosezione 3 Disposizioni procedurali...................................................................................... 72 Sezione 5 Aiuti nel settore
dell'apicoltura.................................................................................... 73 TITOLO II NORME APPLICABILI ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI.......................................................................................................................... 75 CAPO I Disposizioni in materia di
commercializzazione............................................................... 75 Sezione 1 Norme di
commercializzazione.................................................................................... 75 Sottosezione 1 Disposizioni introduttive...................................................................................... 75 Sottosezione 2 Norma di
commercializzazione generale............................................................... 75 Sottosezione 3 Norme di
commercializzazione per settore o per prodotto................................... 76 Sottosezione 4 Norme di
commercializzazione per l'importazione e l'esportazione....................... 82 Sottosezione 5 Disposizioni comuni............................................................................................ 83 Sezione 2 Denominazioni di origine,
indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo 84 Sottosezione 1 Disposizioni introduttive...................................................................................... 84 Sottosezione 2 Denominazioni di origine e
indicazioni geografiche................................................ 84 Sottosezione 3 Menzioni tradizionali........................................................................................... 94 Sezione 3 Etichettatura e
presentazione nel settore vitivinicolo..................................................... 96 CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE
RELATIVE A CERTI SETTORI............................ 101 Sezione 1 Zucchero................................................................................................................. 101 Sezione 2 Vino........................................................................................................................ 101 Sezione 3 latte e prodotti
lattiero-caseari.................................................................................. 103 CAPO III Organizzazioni di
produttori e loro associazioni, organizzazioni interprofessionali e
organizzazioni di operatori 105 Sezione 1 Definizione e
riconoscimento..................................................................................... 105 Sezione 2 Estensione delle regole e
contributi obbligatori........................................................... 108 Sezione 3 Adeguamento dell'offerta.......................................................................................... 110 Sezione 4 Norme procedurali................................................................................................... 111 PARTE III SCAMBI CON I PAESI TERZI........................................................................... 113 CAPO I Titoli di importazione e di esportazione........................................................................ 113 Capo II Dazi all'importazione................................................................................................... 115 Capo III Gestione dei contingenti
tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi 117 Capo IV Disposizioni particolari
per l'importazione di determinati prodotti................................. 120 Capo V Salvaguardia e
perfezionamento attivo......................................................................... 121 Capo VI Restituzioni
all'esportazione........................................................................................ 123 Capo VII Perfezionamento passivo.......................................................................................... 128 PARTE IV REGOLE DI CONCORRENZA........................................................................... 129 CAPO I Regole applicabili alle
imprese.................................................................................... 129 CAPO II Regole in materia di aiuti
di Stato............................................................................... 132 PARTE V DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................. 136 CAPO I Misure eccezionali...................................................................................................... 136 Sezione 1 Turbative del mercato............................................................................................... 136 Sezione 2 Misure di sostegno del
mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei
consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli
animali o per la salute delle piante.......... 137 Sezione 3 Problemi specifici..................................................................................................... 138 CAPO II Comunicazioni e relazioni.......................................................................................... 138 CAPO III Riserva per le crisi nel
settore agricolo...................................................................... 140 PARTE VI DELEGHE DI POTERE,
DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.................................................................................................................................... 141 CAPO I Deleghe di potere e
disposizioni di esecuzione............................................................. 141 CAPO II Disposizioni transitorie e
finali.................................................................................... 142 ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 Parte I:
Cereali 145 Parte II: Riso............................................................................................................................ 147 Parte III: Zucchero.................................................................................................................... 148 Parte IV: Foraggi essiccati......................................................................................................... 148 Parte V: Sementi....................................................................................................................... 149 Parte VI: Luppolo..................................................................................................................... 150 Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola..................................................................................... 150 Parte VIII: Lino e canapa.......................................................................................................... 150 Parte IX: Ortofrutticoli freschi.................................................................................................... 151 Parte X: Ortofrutticoli trasformati............................................................................................... 151 Parte XI: Banane...................................................................................................................... 154 Parte XII: Settore vitivinicolo..................................................................................................... 154 Parte XIII: Piante vive e prodotti della
floricoltura...................................................................... 155 Parte XIV: Tabacco.................................................................................................................. 155 Parte XV: Carni bovine............................................................................................................. 155 Parte XVI: Latte e prodotti
lattiero-caseari................................................................................ 156 Parte XVIII: Carni ovine e caprine............................................................................................ 157 Parte XIX: Uova....................................................................................................................... 157 Parte XX: Carni di pollame....................................................................................................... 158 Parte XXI: Alcole etilico di origine
agricola................................................................................ 158 Parte XXII: Prodotti dell'apicoltura............................................................................................ 159 Parte XXIII: Bachi da seta........................................................................................................ 159 Parte XXIV: Altri prodotti......................................................................................................... 160 ALLEGATO II DEFINIZIONI
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 Parte I: Definizioni per il
settore del riso................................................................................................................................................ 167 Parte II: Definizioni per il settore del
luppolo.............................................................................. 170 Parte III: Definizioni per il settore vitivinicolo.............................................................................. 170 Parte IV: Definizioni per il settore delle
carni bovine................................................................... 172 Parte V: Definizioni per il settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari...................................... 172 Parte VI: Definizioni per il settore delle
uova.............................................................................. 173 Parte VII: Definizioni per il settore delle
carni di pollame............................................................ 173 Parte VIII: Definizioni per il settore
dell'apicoltura...................................................................... 174 ALLEGATO III QUALITÀ TIPO DEL RISO E
DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 175 ALLEGATO IV DOTAZIONE
DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1................................................................................................................................................ 177 ALLEGATO V ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 56, PARAGRAFO 3 178 ALLEGATO VI DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E
DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 60................................................................................................................ 179 Parte I. Carni di bovini di età non superiore a
dodici mesi........................................................... 179 I............ Definizione.................................................................................................................. 179 II........... Denominazioni di vendita............................................................................................. 179 Parte II. Prodotti vitivinicoli....................................................................................................... 182 Parte III. Latte e prodotti lattiero-caseari................................................................................... 189 Parte IV. Latte destinato al consumo umano di
cui al codice NC 0401....................................... 190 Parte V. Prodotti del settore delle carni di
pollame..................................................................... 194 Parte VI. Grassi da spalmare..................................................................................................... 196 Parte VII. Designazioni e definizioni degli oli
di oliva e degli oli di sansa di oliva........................... 199 Appendice dell'allegato VI (di cui
alla parte II) Zone
viticole..................................................... 200 ALLEGATO VII PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 62 Parte I Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in
alcune zone viticole....................................................................................... 205 ALLEGATO VIII TAVOLE DI CONCORDANZA DI
CUI ALL'ARTICOLO 163.............. 211 SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA............................................................................. 227 PARTE I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Articolo 1
Campo di applicazione 1. Il presente regolamento
istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di
tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della
pesca elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416]
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura. 2. I prodotti agricoli definiti
al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I: a) cereali, allegato I,
parte I; b) riso, allegato I, parte II; c) zucchero, allegato I,
parte III; d) foraggi essiccati, allegato I,
parte IV; e) sementi, allegato I,
parte V; f) luppolo, allegato I,
parte VI; g) olio di oliva e olive da tavola,
allegato I, parte VII; h) lino e canapa, allegato I,
parte VIII; i) prodotti ortofrutticoli,
allegato I, parte IX; j) ortofrutticoli trasformati,
allegato I, parte X; k) banane, allegato I,
parte XI; l) settore vitivinicolo,
allegato I, parte XII; m) piante vive, allegato I,
parte XIII; n) tabacco, allegato I, parte XIV; o) carni bovine, allegato I,
parte XV; p) latte e prodotti lattiero-caseari,
allegato I, parte XVI; q) carni suine, allegato I,
parte XVII; r) carni ovine e caprine,
allegato I, parte XVIII; s) uova, allegato I,
parte XIX; t) carni di pollame, allegato I,
parte XX; u) alcole etilico, allegato I,
parte XXI; v) apicoltura, allegato I,
parte XXII; w) bachi da seta, allegato I,
parte XXIII; x) altri prodotti, allegato I,
parte XXIV. Articolo 2
Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC) Il regolamento (UE) n. […] sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano alle misure
previste dal presente regolamento. Articolo 3
Definizioni 1. Ai fini del presente
regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a
determinati settori. 2. Ove necessario ai fini del
presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE)
n. […] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, dal regolamento (UE) n. […] recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti della
politica agricola comune e dal regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR). 3. Tenendo conto delle
peculiarità del settore del riso, è conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per aggiornare le definizioni
nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I. 4. Ai fini del presente
regolamento per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni
definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n.
[COM(2011) 615] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006[23]. Articolo 4
Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per
i prodotti agricoli Se necessario in seguito a modifiche della
nomenclatura combinata la Commissione può, mediante atti di esecuzione,
adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci e sottovoci
della nomenclatura combinata nel presente regolamento o in altri atti adottati
in virtù dell'articolo 43 del trattato. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 5
Tassi di conversione del riso La Commissione può, mediante atti di esecuzione: a) fissare i tassi di conversione del
riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei
sottoprodotti; b) adottare tutte le misure necessarie
all'applicazione dei tassi di conversione del riso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 6
Campagne di commercializzazione Sono fissate le seguenti campagne di
commercializzazione: a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel
settore delle banane; b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno
successivo: i) nel settore dei foraggi essiccati; ii) nel settore della bachicoltura; c) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno
successivo: i) nel settore dei cereali; ii) nel settore delle sementi; iii) nel settore dell'olio di oliva e delle
olive da tavola; iv) nel settore del lino e della canapa; v) nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari; d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno
successivo nel settore vitivinicolo; e) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno
successivo nel settore del riso; f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno
successivo nel settore dello zucchero. Tenendo conto delle peculiarità dei settori
degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è conferito alla Commissione il
potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la
fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti. Articolo 7
Prezzi di riferimento Sono fissati i seguenti prezzi di riferimento: a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t
riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non
scaricate; b) per il risone, 150 EUR/t per la
qualità tipo definita nell'allegato III, lettera A, riferiti alla fase del
commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate; c) per lo zucchero sfuso della qualità
tipo definita nell'allegato III, lettera B, franco fabbrica: i) per lo zucchero bianco, 404,4 EUR/t; ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t; d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t
per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella
unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma dell'articolo 18,
paragrafo 8; e) nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari: i) 246,39 EUR/100 kg per il
burro; ii) 169,80 EUR/100 kg per il
latte scremato in polvere; f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t
per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e
tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione
delle carcasse di suini a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, come
segue: i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg
e inferiore a 120 kg: classe E; ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg
e inferiore a 180 kg: classe R. PARTE II
MERCATO INTERNO TITOLO I
INTERVENTO SUL MERCATO CAPO I
Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato Sezione 1
Disposizioni generali in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso
privato Articolo 8
Campo di applicazione Il presente capo stabilisce le norme
concernenti l'intervento sul mercato sotto forma: a) di
intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento
dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinate a cura delle
medesime fino al loro smaltimento e b) di concessione di un aiuto all'ammasso
dei prodotti a cura di operatori privati. Articolo 9
Origine dei prodotti ammissibili I prodotti ammissibili all'acquisto di
intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono
prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono
da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di
prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione. Sezione 2
Intervento pubblico Articolo 10
Prodotti ammissibili all'intervento pubblico L'intervento pubblico si applica ai seguenti
prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i
requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati
e/o atti di esecuzione a norma degli articoli 18 e 19: a) frumento (grano) tenero, orzo e
granturco; b) risone; c) carni bovine fresche o refrigerate
di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50; d) burro prodotto direttamente ed
esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente
da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore
minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in
peso, di acqua del 16%; e) latte
scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo
spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di
materia proteica del 34,0%, in peso della materia secca sgrassata. Articolo 11
Periodi d'intervento pubblico I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti: a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo
e il granturco, dal 1° novembre al 31 maggio; b) per il risone, dal 1° aprile al
31 luglio; c) per le carni bovine, nel corso di
tutta la campagna di commercializzazione; d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo
al 31 agosto. Articolo 12
Apertura e chiusura dell'intervento pubblico 1. Durante i periodi di cui all'articolo
11, l'intervento pubblico: a) è aperto per il frumento tenero, il burro
e il latte scremato in polvere; b) può essere aperto
dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il granturco e il
risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda
la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2; c) per le carni bovine può essere aperto
dalla Commissione, mediante altri atti di esecuzione, se il prezzo medio di
mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo
19, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in
base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 18,
paragrafo 8, è inferiore a 1 560 EUR/t. 2. La Commissione può chiudere l'intervento
pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione, qualora durante un
periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), non
sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c). Articolo 13
Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara 1. In caso di apertura dell'intervento
pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti all'intervento
si effettuano a prezzo fisso entro i limiti dei quantitativi seguenti, per
ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11: a) 3 milioni di t di frumento tenero; b) 30 000 t di burro; c) 109 000 t di latte scremato in
polvere. 2. In caso di apertura dell'intervento
pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli acquisti all'intervento si
effettuano mediante una procedura di gara destinata a determinare il prezzo
massimo di acquisto all'intervento dei seguenti prodotti: a) frumento tenero, burro e latte scremato
in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al paragrafo 1; b) orzo, granturco, risone e carni bovine. In particolari
circostanze debitamente giustificate la Commissione può limitare, mediante atti
di esecuzione, le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di Stato
membro, oppure, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi di
acquisto all'intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione
dei prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 14
Prezzi di intervento pubblico 1. Per prezzo di intervento
pubblico si intende: a) il prezzo al quale i prodotti sono
acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure b) il prezzo massimo al quale i prodotti
ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di
una procedura di gara. 2. Il prezzo di intervento
pubblico: a) del frumento tenero, dell'orzo, del
granturco, del risone e del latte scremato in polvere è pari ai rispettivi
prezzi di riferimento fissati all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento
a prezzo fisso e non supera i rispettivi prezzi di riferimento in caso di
acquisto mediante gara; b) del burro, è pari al 90% del prezzo di
riferimento fissato all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo
fisso e non supera il 90% del prezzo di riferimento in caso di acquisto
mediante gara; c) delle carni bovine, non supera il prezzo
di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c). 3. I prezzi di intervento pubblico di
cui ai paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di
prezzo connesse alla qualità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco e
del risone. Inoltre, tenendo conto della necessità di garantire che la
produzione di risone si orienti verso determinate varietà, è conferito alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160,
per la fissazione di maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di intervento
pubblico. Articolo 15
Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento
pubblico Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento
pubblico si svolge in modo da: a) evitare qualsiasi turbativa del
mercato, b) assicurare un accesso non
discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e c) nel rispetto degli obblighi
derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato. I
prodotti possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal
regolamento (UE) n. […] qualora tale programma lo preveda. In tal caso, il
valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di
intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Sezione 3
Aiuto all'ammasso privato Articolo 16
Prodotti ammissibili Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei
seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti
salvi i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti
delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 19: a) zucchero bianco; b) olio di oliva; c) fibre di lino; d) carni di animali adulti della specie
bovina, fresche o refrigerate; e) burro prodotto a partire da crema
ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino; f) latte scremato in polvere ottenuto
da latte vaccino; g) carni suine; h) carni ovine e caprine. Articolo 17 Condizioni di concessione dell'aiuto 1. Ove necessario per garantire
la trasparenza del mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle
condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso
privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi medi
di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento dei rispettivi
prodotti, oppure della necessità di rispondere a una situazione di particolare
difficoltà del mercato o agli sviluppi economici nel settore in uno o più Stati
membri. 2. La Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei
prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al
paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. 3. La Commissione procede,
mediante atti di esecuzione, alla fissazione anticipata o mediante gara dell'aiuto
all'ammasso privato di cui all'articolo 16. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. 4. La Commissione può limitare,
mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato oppure
fissare l'aiuto all'ammasso privato per Stato membro o per regione di Stato
membro in base ai prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Sezione 4
Disposizioni comuni in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso
privato Articolo 18
Poteri delegati 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione
delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo. 2. Tenendo conto delle
peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti
delegati, i requisiti e le condizioni che devono rispettare i prodotti
acquistati all'intervento pubblico e immagazzinati in virtù del regime di aiuti
all'ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire l'ammissibilità e la
qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di
qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento,
etichettatura, età massima, conservazione e fase alla quale si applica il
prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato. 3. Tenendo conto delle
peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare,
mediante atti delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili
per motivi di qualità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per gli
acquisti all'intervento che per le vendite di frumento tenero, orzo e risone. 4. Tenendo conto delle
peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare,
mediante atti delegati, le disposizioni relative all'obbligo degli organismi
pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa
in consegna e prima dell'immagazzinamento. 5. Tenendo conto della varietà
di situazioni esistenti nell'Unione con riguardo all'ammasso delle scorte d'intervento
e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all'intervento
pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati: a) i requisiti che devono possedere i luoghi
di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento,
disposizioni sulla loro capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di
conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smaltirli alla
fine del periodo di ammasso; b) le norme relative alla vendita di piccoli
quantitativi giacenti all'ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la
responsabilità di questi ultimi e secondo le stesse procedure applicate dall'Unione,
nonché norme relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più
essere reimballati o che sono danneggiati; c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno
e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro
trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da
concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC. 6. Tenendo conto della necessità
di garantire che l'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato,
la Commissione, mediante atti delegati: a) adotta misure per la riduzione dell'importo
dell'aiuto erogabile nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al
quantitativo contrattuale; b) può adottare le condizioni di concessione
di un anticipo. 7. Tenendo conto dei diritti e
degli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni di intervento
pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti
delegati, norme riguardanti: a) il ricorso a procedure di gara che
garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di
trattamento degli operatori; b) l'ammissibilità degli operatori; c) l'obbligo di costituire una cauzione a
garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori. 8. Tenendo conto della necessità
di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di
migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione
dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di
aiuto all'ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati,
le tabelle unionali di classificazione delle carcasse nei seguenti settori: a) carni bovine; b) carni suine; c) carni ovine e caprine. 9. Tenendo conto della necessità
di garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle
carcasse la Commissione può disporre, mediante atti delegati, la revisione
della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato
istituito dall'Unione, composto da esperti della stessa Commissione e da
esperti designati dagli Stati membri. Tali disposizioni possono prevedere che i
costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione. Articolo 19
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, le misure necessarie a garantire un'applicazione uniforme del
presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali misure possono riguardare, in
particolare: a) i periodi rappresentativi, i mercati
e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo; b) le procedure e le modalità relative
alla consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, alle spese di
trasporto a carico dell'offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte
degli organismi pagatori e al pagamento; c) le diverse operazioni connesse al
disossamento delle carni bovine; d) l'autorizzazione a immagazzinare i
prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati
all'intervento e immagazzinati; e) le condizioni di vendita o di
smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare
riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla
successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le
procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, inclusi i
trasferimenti tra Stati membri; f) la stipulazione e il contenuto dei
contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e il richiedente; g) il conferimento e la detenzione all'ammasso
privato e lo svincolo dall'ammasso; h) la durata dell'ammasso privato e le
condizioni alle quali tale durata, specificata nel contratto, può essere
abbreviata o prolungata; i) le condizioni di un'eventuale
reimmissione sul mercato o dello smaltimento dei prodotti oggetto di contratti
di ammasso privato; j) le norme procedurali da seguire per
l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o per la concessione dell'aiuto all'ammasso
privato a prezzo fisso; k) il ricorso a procedure di gara, sia
per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo: i) alla presentazione delle offerte e al
quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda e ii) alla selezione delle offerte, eseguita
in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione
e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 20
Altre competenze di esecuzione La Commissione
adotta gli atti di esecuzione necessari per: a) rispettare i limiti quantitativi di
cui all'articolo 13, paragrafo 1 e b) applicare la procedura di gara di
cui all'articolo 13, paragrafo 2, per il frumento tenero, il burro e il latte
scremato in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al
paragrafo 1 dello stesso articolo. CAPO II
Regimi di aiuti Sezione 1
Programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari Sottosezione 1
Programma "Frutta nelle scuole" Articolo 21
Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli
trasformati e di banane e prodotti derivati 1. Alle condizioni determinate
dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli
articoli 22 e 23, è concesso un aiuto dell'Unione: a) per la fornitura agli allievi degli
istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le
scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli,
degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e b) per taluni costi correlati inerenti alla
logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al
monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento. 2. Gli Stati membri che
intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a
livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le
misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma. 3. Nell'elaborare le loro
strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in
virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per
effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i
loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la
stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale
riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell'Unione. 4. L'aiuto unionale di cui al
paragrafo 1: a) non supera l'importo di 150 Mio EUR
per anno scolastico, b) non supera il 75% dei costi di fornitura
e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, oppure il 90% di tali costi
nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo
349 del trattato c) e non copre costi diversi da quelli della
fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1. 5. L'aiuto unionale di cui al
paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali
programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole o di altri programmi di
distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato
membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione
in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace,
anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai
prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che
siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto
riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale.
In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che
modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace. 7. Gli Stati membri possono
concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità
all'articolo 152. 8. Il programma "Frutta
nelle scuole" a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi
nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che
siano compatibili con la normativa dell'Unione. 9. A norma dell'articolo 6 del
regolamento (UE) n. […] sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune, l'Unione può finanziare anche
azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta
nelle scuole", comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le
attività in rete correlate. Articolo 22
Poteri delegati 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione
delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2. Tenendo conto della necessità
di incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane, la Commissione
può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti: a) i prodotti non ammissibili a beneficiare
del programma, tenendo conto di aspetti nutrizionali, b) il gruppo bersaglio del programma, c) le strategie nazionali o regionali che
gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le
misure di accompagnamento, d) l'approvazione e la selezione dei
richiedenti. 3. Tenendo conto della necessità
di garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, la Commissione può
adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti: a) i criteri oggettivi per la ripartizione
dell'aiuto tra gli Stati membri, la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli
Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in
base alle domande ricevute; b) i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la
possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi; c) il monitoraggio e la valutazione. 4. Tenendo conto della necessità
di sensibilizzare il pubblico al programma la Commissione può, mediante atti
delegati, fare obbligo agli Stati membri partecipanti di segnalare che si
tratta di un programma sovvenzionato. Articolo 23
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in
particolare: a) alla ripartizione definitiva degli
aiuti tra gli Stati membri partecipanti nei limiti della dotazione di bilancio
disponibile; b) alle domande di aiuto e ai
pagamenti; c) alle modalità di pubblicizzazione
del programma e alle correlate attività di messa in rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Sottosezione 2
Programma "Latte nelle scuole" Articolo 24
Distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini 1. È concesso un aiuto dell'Unione
per la fornitura di latte e di determinati prodotti del settore lattiero‑caseario
agli allievi degli istituti scolastici. 2. Gli Stati membri che
intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a
livello nazionale o regionale per la sua attuazione. 3. Gli Stati membri possono
concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità
all'articolo 152. 4. Il Consiglio adotta misure
relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte a
norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. 5. L'aiuto dell'Unione di cui al
paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di
equivalente latte per allievo e per giorno di scuola. Articolo 25
Poteri delegati 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione
delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2. Tenendo conto dell'evoluzione
delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e
degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, e tenendo conto di
aspetti nutrizionali la Commissione determina, mediante atti delegati, i
prodotti ammissibili al programma e adotta norme sulle strategie nazionali o
regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto
e il gruppo bersaglio del programma. 3. Tenendo conto della necessità
di garantire che i beneficiari e i richiedenti siano in possesso dei requisiti
che danno diritto all'aiuto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati,
le condizioni per la concessione dell'aiuto. Tenendo conto della necessità di garantire che i richiedenti
rispettino gli obblighi loro incombenti la Commissione adotta, mediante atti
delegati, misure sulla costituzione di una cauzione di esecuzione in caso di
pagamento di un anticipo dell'aiuto. 4. Tenendo conto della necessità
di sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, la Commissione può,
mediante atti delegati, fare obbligo alle scuole di segnalare che si tratta di
un programma sovvenzionato. Articolo 26
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti in particolare: a) le procedure che garantiscono il
rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto; b) l'approvazione dei richiedenti, alle
domande di aiuto e ai pagamenti; c) le modalità di pubblicizzazione del
programma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Sezione 2
Aiuto nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola Articolo 27
Aiuto alle organizzazioni di operatori 1. L'Unione finanzia programmi
di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori definite all'articolo 109
in uno o più dei seguenti campi: a) il miglioramento dell'impatto ambientale
dell'olivicoltura; b) il miglioramento della qualità della
produzione di olio di oliva e di olive da tavola; c) il sistema di tracciabilità, la
certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da
tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai
consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali. 2. Il finanziamento concesso
dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a: a) 11 098 000 EUR all'anno
per la Grecia; b) 576 000 EUR all'anno per la
Francia e c) 35 991 000 EUR all'anno
per l'Italia. 3. Il finanziamento concesso
dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al
massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale
finanziamento delle spese ammissibili ammonta al: a) 75% per le attività nei campi di cui al
paragrafo 1, lettera a); b) 75% per investimenti in attività fisse e 50%
per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b); c) 75% per i programmi di attività
realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da
organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori
nei campi di cui al paragrafo 1, lettera c), e 50% per le altre attività
negli stessi campi. Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare
non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione. Articolo 28
Poteri delegati 1. Tenendo conto della necessità
di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 27 consegua i suoi obiettivi,
ovverosia il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da
tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti
delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti: a) le condizioni per il riconoscimento delle
organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto e per la sospensione o
la revoca del riconoscimento stesso; b) le misure ammissibili al finanziamento
concesso dall'Unione, c) l'assegnazione del finanziamento unionale
a particolari misure, d) le attività e le spese non ammissibili al
finanziamento unionale, nonché e) la selezione e l'approvazione dei
programmi di attività. 2. Tenendo conto della necessità
di garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi, è conferito alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160,
per disporre l'obbligo di costituzione di una cauzione nel caso in cui sia
versato un anticipo dell'aiuto. Articolo 29
Competenze di esecuzione La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, le misure riguardanti: a) l'attuazione dei programmi di
attività e la loro modifica; b) il pagamento dell'aiuto, compreso il
pagamento di anticipi dell'aiuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Sezione 3
Aiuti nel settore degli ortofrutticoli Articolo 30
Fondi di esercizio 1. Le organizzazioni di
produttori del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di
esercizio. Il fondo è finanziato: a) con contributi finanziari degli aderenti
o dell'organizzazione stessa; b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che
può essere concesso alle organizzazioni di produttori alle condizioni stabilite
dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi
degli articoli 35 e 36. 2. I fondi di esercizio sono
destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati
presentati agli Stati membri e da essi approvati. Articolo 31
Programmi operativi 1. I programmi operativi nel
settore degli ortofrutticoli perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106,
lettera c), o i seguenti obiettivi: a) pianificazione della produzione; b) miglioramento della qualità dei prodotti; c) incremento del valore commerciale dei
prodotti; d) promozione dei prodotti, freschi o
trasformati; e) misure ambientali e metodi di produzione
rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica; f) prevenzione e gestione delle crisi. I programmi operativi sono presentati per
approvazione agli Stati membri. 2. La prevenzione e la gestione
delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare
le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le
seguenti misure: a) ritiri dal mercato; b) raccolta prima della maturazione ("raccolta
verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli; c) promozione e comunicazione; d) iniziative di formazione; e) assicurazione del raccolto; f) sostegno per le spese amministrative di
costituzione di fondi di mutualizzazione. Le misure di prevenzione e gestione delle crisi,
compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma,
totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma
operativo. Le organizzazioni di produttori possono contrarre
mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e
gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi
sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così
ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le
attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi
sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità
escludendo l'altra. 3. Gli Stati membri garantiscono
che: a) i programmi operativi comprendano due o
più azioni ambientali, oppure b) almeno il 10% della spesa prevista dai
programmi operativi riguardi azioni ambientali. Le azioni ambientali rispettano i requisiti
relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione
di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in
virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento
(UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ciascuno di tali impegni conta come un'azione
ambientale ai sensi del primo comma, lettera a). Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo
comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione. 4. Gli Stati membri garantiscono
che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati
soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione
dell'ambiente contro tali pressioni. Articolo 32
Aiuto finanziario dell'Unione 1. L'aiuto finanziario dell'Unione
è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30,
paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50%
della spesa effettivamente sostenuta. 2. L'aiuto finanziario dell'Unione
è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna
organizzazione di produttori. Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6%
del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione
eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata
unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi. 3. Su richiesta di un'organizzazione
di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60%
per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una
delle seguenti condizioni: a) è presentato da più organizzazioni di
produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni
transnazionali; b) è presentato da una o più organizzazioni
di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale; c) riguarda esclusivamente il sostegno
specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio[24]; d) è il primo programma operativo presentato
da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra
organizzazione di produttori riconosciuta; e) è il primo programma operativo presentato
da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta; f) è presentato da un'organizzazione di
produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori
commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola; g) è presentato da un'organizzazione di
produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo
349 del trattato; h) copre unicamente il sostegno specifico ad
azioni di promozione del consumo di ortofrutticoli destinate agli allievi degli
istituti scolastici. 4. Il limite del 50% di cui al
paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di
ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata
da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano
smaltiti nei seguenti modi: a) distribuzione gratuita ad opere di
beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per
attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come
aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza
dei necessari mezzi di sussistenza; b) distribuzione gratuita ad istituti di
pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad
ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali
prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti
si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività. Articolo 33
Aiuto finanziario nazionale 1. Nelle regioni degli Stati
membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore
ortofrutticolo è particolarmente scarso, secondo la procedura di esame di cui
all'articolo 162, paragrafo 2, la Commissione può autorizzare, mediante atti di
esecuzione, gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente
giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario
nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'articolo 30,
paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di
esercizio. 2. Nelle regioni degli Stati
membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di
organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo
28 del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), commercializzano
meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e in cui detta
produzione rappresenta almeno il 15% della loro produzione agricola totale, l'aiuto
finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 può essere rimborsato dall'Unione
su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione prende una
decisione, mediante atti di esecuzione, in merito a tale rimborso. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162,
paragrafo 2. Articolo 34
Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi
operativi 1. Gli Stati membri definiscono
una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative
alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta
disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti
pertinenti del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in
particolare quelli di cui all'articolo 6 di detto regolamento relativi
alla coerenza. Gli Stati membri trasmettono il progetto di
disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi,
mediante atti di esecuzione, qualora constati che il progetto non contribuisce
al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato
e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli
investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono
compatibili con i suddetti obiettivi. 2. Ogni Stato membro elabora una
strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato
ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi: a) analisi della situazione in termini di
punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo; b) giustificazione delle priorità adottate; c) obiettivi e strumenti dei programmi
operativi e indicatori di rendimento; d) valutazione dei programmi operativi; e) obblighi di comunicazione a carico delle
organizzazioni di produttori. Nella strategia nazionale è incorporata anche la
disciplina nazionale di cui al paragrafo 1. 3. I paragrafi 1 e 2
non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di
produttori riconosciute. Articolo 35
Poteri delegati Tenendo conto della necessità di garantire un
uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di
produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il
potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160,
norme concernenti: a) i fondi di esercizio e i programmi
operativi, compresi i seguenti aspetti: i) gli importi stimati, il finanziamento e
l'uso dei fondi di esercizio; ii) il contenuto, la durata, l'approvazione
e la modifica dei programmi operativi; iii) l'ammissibilità delle misure, delle
azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi e le norme nazionali
complementari in materia; iv) il nesso tra programmi operativi e
programmi di sviluppo rurale; v) i programmi operativi delle associazioni
di organizzazioni di produttori; b) la struttura e il contenuto della
disciplina nazionale e della strategia nazionale; c) l'aiuto finanziario dell'Unione,
compresi i seguenti aspetti: i) la base per il calcolo dell'aiuto
finanziario dell'Unione, in particolare il valore della produzione
commercializzata di un'organizzazione di produttori; ii) i periodi di riferimento applicabili ai
fini del calcolo dell'aiuto; iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto
finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto; iv) il versamento di anticipi, il deposito e
l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi; d) le misure di prevenzione e gestione
delle crisi, compresi i seguenti aspetti: i) la selezione delle misure di prevenzione
e gestione delle crisi; ii) la definizione di ritiro dal mercato; iii) le destinazioni dei prodotti ritirati; iv) il sostegno massimo per i ritiri dal
mercato; v) la notifica preventiva in caso di ritiro
dal mercato; vi) il calcolo del volume della produzione
commercializzata in caso di ritiro; vii) l'apposizione dell'emblema dell'Unione
europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita; viii) le condizioni per i destinatari dei
prodotti ritirati dal mercato; ix) le definizioni di raccolta verde e di
mancata raccolta; x) le condizioni applicabili alla raccolta
verde e alla mancata raccolta; xi) gli obiettivi dell'assicurazione del
raccolto; xii) la definizione di avversità atmosferica; xiii) le condizioni per la partecipazione alle
spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione; e) l'aiuto finanziario nazionale,
compresi i seguenti aspetti: i) il grado di organizzazione dei
produttori; ii) le modifiche dei programmi operativi; iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto
finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto; iv) il deposito, lo svincolo e l'incameramento
delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi; v) la quota massima di rimborso dell'aiuto
finanziario nazionale da parte dell'Unione. Articolo 36
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, le misure riguardanti: a) la gestione dei programmi operativi; b) il formato dei programmi operativi; c) le domande di aiuto e il pagamento
degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali; d) i mutui contratti per finanziare le
misure di prevenzione e gestione delle crisi; e) il rispetto delle norme di
commercializzazione in caso di ritiro dal mercato; f) le spese di trasporto, cernita e
imballaggio in caso di distribuzione gratuita; g) le misure di promozione,
comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi; h) la gestione delle misure di
assicurazione del raccolto; i) le disposizioni in materia di aiuti
di Stato applicabili alle misure di prevenzione e gestione delle crisi; j) l'autorizzazione a erogare l'aiuto
finanziario nazionale; k) la domanda e il pagamento dell'aiuto
finanziario nazionale; l) il rimborso dell'aiuto finanziario
nazionale. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Sezione 4
Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo Sottosezione 1
Disposizioni generali e misure ammissibili Articolo 37
Campo di applicazione La presente sezione stabilisce le norme che
disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati
membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi
nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno")
per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. Articolo 38
Compatibilità e coerenza 1. I programmi di sostegno sono
compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche
e le priorità dell'Unione. 2. Gli Stati membri sono
responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro
interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della
situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare
disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori. 3. Non è concesso alcun
sostegno: a) ai progetti di ricerca e alle misure di
sostegno di progetti di ricerca, fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 3,
lettere d) e e); b) alle misure che sono contenute nei
programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE)
n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR). Articolo 39
Presentazione dei programmi di sostegno 1. Ogni Stato membro produttore
menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di
programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure
ammissibili di cui all'articolo 40. 2. I programmi di sostegno
entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione. Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante
un atto di esecuzione, che il programma di sostegno presentato non risponde
alle disposizioni previste nella presente sezione, ne informa lo Stato membro.
In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno
riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo
la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si
applica il presente comma. 3. Il paragrafo 2 si applica mutatis
mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli
Stati membri. Articolo 40
Misure ammissibili I programmi di sostegno possono contenere
esclusivamente una o più delle seguenti misure: a) sostegno nell'ambito del regime di
pagamento unico a norma dell'articolo 42; b) promozione a norma dell'articolo 43; c) ristrutturazione e riconversione dei
vigneti a norma dell'articolo 44; d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45; e) fondi di mutualizzazione a norma
dell'articolo 46; f) assicurazione del raccolto a norma
dell'articolo 47; g) investimenti a norma dell'articolo 48; h) distillazione dei sottoprodotti a
norma dell'articolo 49. Articolo 41
Regole generali relative ai programmi di sostegno 1. Le risorse finanziarie dell'Unione
disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato IV. 2. Il sostegno dell'Unione è
concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione
del relativo programma di sostegno. 3. Gli Stati membri non
contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei
programmi di sostegno. Sottosezione 2
Misure di sostegno specifiche Articolo 42
Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori I programmi di sostegno ai viticoltori possono
comprendere esclusivamente un sostegno sotto forma di concessione di diritti
all'aiuto come deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2012
in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]
alle condizioni previste da detto articolo. Articolo 43
Promozione nei paesi terzi 1. Il sostegno ai sensi del
presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione
nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi. 2. Le misure di cui al paragrafo
1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a
indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva
da vino. 3. Le misure di cui al paragrafo
1 possono essere soltanto: a) azioni in materia di relazioni pubbliche,
promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione,
in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto
dell'ambiente; b) la partecipazione a manifestazioni, fiere
ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare
sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e
della produzione biologica vigenti nell'Unione; d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento
degli sbocchi di mercato; e) studi per valutare i risultati delle
azioni di informazione e promozione. 4. Il contributo dell'Unione
alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della
spesa ammissibile. Articolo 44
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 1. Le misure relative alla
ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare
la competitività dei produttori di vino. 2. La concessione del sostegno
alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla
presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo
potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3. 3. Il sostegno alla
ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o
più delle seguenti attività: a) la riconversione varietale, anche
mediante sovrainnesto; b) la diversa collocazione/reimpianto di
vigneti; c) il miglioramento delle tecniche di
gestione dei vigneti. Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei
vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. 4. Il sostegno alla
ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può assumere soltanto le
forme seguenti: a) compensazione dei produttori per le
perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura; b) contributo ai costi di ristrutturazione e
di riconversione. 5. La compensazione concessa ai
produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4,
lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle
seguenti forme: a) nonostante la parte II,
titolo I, capo III, sezione V, sottosezione II, del
regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] che istituisce il regime
transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza
di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un
periodo massimo non superiore a tre anni; b) una compensazione finanziaria. 6. Il contributo dell'Unione ai
costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non
supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi
di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%. Articolo 45
Vendemmia verde 1. Ai fini del presente
articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione
dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della
relativa superficie. 2. Il sostegno a favore della
vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda
sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato. 3. Il sostegno a favore della
vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma
di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50% della
somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della
perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione. 4. Gli Stati membri interessati
istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la
misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli
viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma. Articolo 46
Fondi di mutualizzazione 1. Il sostegno a favore della
costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che
desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato. 2. Il sostegno a favore della
costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un
aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei
fondi. Articolo 47
Assicurazione del raccolto 1. Il sostegno per l'assicurazione
del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da
calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni
parassitarie. 2. Il sostegno a favore dell'assicurazione
del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione
non superiore: a) all'80% del costo dei premi assicurativi
versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni
climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali; b) al 50% del costo dei premi assicurativi
versati dai produttori a copertura: i) delle perdite dovute alle cause di cui
alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche
avverse; ii) delle perdite causate da animali,
fitopatie o infestazioni parassitarie. 3. Il sostegno per l'assicurazione
del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non
compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di
reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore
abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al
rischio assicurato. 4. Il sostegno per l'assicurazione
del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle
assicurazioni. Articolo 48
Investimenti 1. Può essere concesso un
sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento,
in infrastrutture di vinificazione e nella commercializzazione del vino,
diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti uno o più
dei seguenti aspetti: a) la produzione o la commercializzazione
dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II; b) lo sviluppo di nuovi prodotti,
trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI,
parte II. 2. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo alle microimprese e alle
piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese[25].
In deroga al primo comma, l'aliquota massima può
applicarsi alle imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo
349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo
1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006[26]. Per le imprese cui non si
applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato
della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o
il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità
massima degli aiuti è dimezzata. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in
difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà[27]. 3. Sono esclusi dalle spese
ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. [COM(2011) 615]. 4. Al contributo dell'Unione si
applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento
ammissibili: a) 50% nelle regioni meno sviluppate; b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni
meno sviluppate; c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui
all'articolo 349 del trattato; d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali
definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006. 5. L'articolo 61 del
regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] si applica mutatis mutandis
al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 49
Distillazione dei sottoprodotti 1. Può essere concesso un
sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della
vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII,
parte II, sezione D. L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di
alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto
nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto
nel vino prodotto. 2. I livelli massimi di aiuto
applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti
dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51. 3. L'alcole derivante dalla
distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato
esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di
concorrenza. Sottosezione 3
Disposizioni procedurali Articolo 50
Poteri delegati Tenendo conto della necessità di garantire che
i programmi di sostegno conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso
mirato dei Fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare,
mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti: a) la responsabilità delle spese
sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle
relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; b) i criteri di ammissibilità delle
misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le
misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per
ciascuna misura; c) le modifiche apportate ai programmi
di sostegno dopo la loro entrata in applicazione; d) i requisiti e i limiti minimi per il
versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso
di versamento di un anticipo; e) disposizioni generali e definizioni
ai fini della presente sezione; f) la prevenzione di abusi relativi
alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti; g) l'obbligo per i produttori di
ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo
intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla
certificazione volontaria dei distillatori; h) gli adempimenti incombenti agli
Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni
necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di
sostegno; j) i pagamenti ai beneficiari e i
pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno
per l'assicurazione del raccolto previsto all'articolo 47. Articolo 51
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, le misure riguardanti: a) la presentazione dei programmi di sostegno,
la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi; b) le procedure di presentazione e di
selezione delle domande; c) la valutazione delle azioni
sovvenzionate; d) il calcolo e il pagamento degli
aiuti per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti; e) gli obblighi relativi alla gestione
finanziaria delle misure di sostegno da parte degli Stati membri; f) la coerenza delle misure. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162,
paragrafo 2. Sezione 5
Aiuti nel settore dell'apicoltura Articolo 52
Programmi nazionali e finanziamento 1. Gli Stati membri possono
elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura. 2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi
per l'apicoltura non supera il 50% delle spese sostenute dagli Stati
membri. 3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al
paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della
produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro
territorio. Articolo 53
Poteri delegati Tenendo conto della necessità di garantire un
utilizzo mirato delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura,
è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità
all'articolo 160, riguardanti: a) le misure che possono essere incluse
nei programmi per l'apicoltura; b) le norme per l'elaborazione e il
contenuto dei programmi nazionali e gli studi di cui all'articolo 52,
paragrafo 3 e c) le condizioni per l'assegnazione del
contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l'altro
in base al numero totale di alveari nell'Unione. Articolo 54
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può, mediante atti di
esecuzione: a) adottare norme volte ad assicurare
che le misure finanziate nell'ambito dei programmi per l'apicoltura non
fruiscano allo stesso tempo di pagamenti a titolo di altri regimi dell'Unione,
nonché norme sulla riassegnazione dei fondi inutilizzati; b) approvare i programmi per l'apicoltura
presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo
finanziario dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. TITOLO II
NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI CAPO I
Disposizioni in materia di commercializzazione Sezione 1
Norme di commercializzazione Sottosezione 1
Disposizioni introduttive Articolo 55
Campo di applicazione Fatte salve eventuali altre disposizioni
applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori
veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano
conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica,
la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le
disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle
norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti
agricoli. Sottosezione 2
Norma di commercializzazione generale Articolo 56
Conformità alla norma di commercializzazione generale 1. Ai fini del presente
regolamento un prodotto è conforme alla "norma di commercializzazione
generale" se è di qualità sana, leale e mercantile. 2. In assenza di norme di
commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione 3 e delle direttive
del Consiglio 2000/36/CE[28],
2001/112/CE[29],
2001/113/CE[30],
2001/114/CE[31],
2001/110/CE[32]
e 2001/111/CE[33],
i prodotti agricoli disponibili per la vendita o la consegna al consumatore
finale al dettaglio, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE)
n. 178/2002, possono essere commercializzati solo se sono conformi alla
norma di commercializzazione generale. 3. Si considera conforme alla
norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla
commercializzazione e conforme a una norma in vigore adottata da una delle
organizzazioni internazionali elencate nell'allegato V. Articolo 57
Poteri delegati Tenendo conto della necessità di rispondere ai
mutamenti della situazione del mercato e della specificità di ciascun settore,
è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità
all'articolo 160, per l'adozione e la modifica dei requisiti connessi alla
norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e le
regole di conformità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, nonché per la deroga
a tali requisiti e regole. Sottosezione 3
Norme di commercializzazione per settore o per prodotto Articolo 58
Principio generale I prodotti per i quali sono state stabilite
norme di commercializzazione per settore o per prodotto possono essere
commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme. Articolo 59
Fissazione e contenuto 1. Tenendo conto delle
aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare le condizioni
economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e
la loro qualità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti
delegati, in conformità all'articolo 160, sulle norme di commercializzazione di
cui all'articolo 55, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle
deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle
condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle
pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione
nella produzione. 2. Le norme di
commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare: a) le definizioni, le designazioni e/o le
denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e
gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato VI; b) i criteri di classificazione come classe,
peso, calibro, età e categoria; c) le varietà vegetali o le razze animali o
il tipo commerciale; d) la presentazione, le denominazioni di
vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione
obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di
condizionamento, le indicazioni esterne, l'imballaggio, l'anno di raccolta e l'uso
di diciture specifiche; e) criteri come l'aspetto, la consistenza,
la conformazione, le caratteristiche del prodotto; f) le sostanze specifiche impiegate nella
produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti
quantitativi, la purezza e l'identificazione; g) la forma di coltivazione/allevamento e il
metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e le relative
disposizioni amministrative, e il circuito operativo; h) il taglio dei mosti e dei vini e le
relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni; i) il metodo e la temperatura di
conservazione; j) il luogo di produzione e/o di origine; k) la frequenza della raccolta, la consegna,
la conservazione e il trattamento; l) l'identificazione o la registrazione del
produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato
preparato o trasformato; m) il tenore di acqua; n) le restrizioni all'impiego di determinate
sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche; o) destinazioni d'uso specifiche; p) i documenti commerciali, i documenti di
accompagnamento e i registri da tenere; q) il magazzinaggio e il trasporto; r) la procedura di certificazione; s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione,
la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di
commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni,
designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione
dei sottoprodotti; t) i limiti temporali. 3. Le norme di
commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1
sono fissate fatte salve le disposizioni del titolo IV del regolamento (UE)
n. [COM(2010) 733] sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
tengono conto di quanto segue: a) delle caratteristiche specifiche del
prodotto considerato; b) della necessità di assicurare le
condizioni atte favorire l'ordinata immissione dei prodotti sul mercato; c) dell'interesse dei consumatori a ricevere
informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di
produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato; d) dei metodi per la determinazione delle
caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti; e) delle raccomandazioni standardizzate
adottate dalle organizzazioni internazionali. Articolo 60
Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati
settori e/o prodotti 1. Le definizioni, le
designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si
applicano ai settori e ai prodotti seguenti: a) olio di oliva e olive da tavola; b) prodotti vitivinicoli; c) carni bovine; d) latte e prodotti lattiero-caseari
destinati al consumo umano; e) carni di pollame; f) grassi da spalmare destinati al consumo
umano. 2. Le definizioni, le
designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI
possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un
prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato. 3. Tenendo conto della necessità
di adeguamento all'evoluzione della domanda dei consumatori e dei progressi
tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è conferito
alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità
all'articolo 160, modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle
denominazioni di vendita di cui all'allegato VI. Articolo 61
Tolleranza Tenendo conto delle peculiarità di ciascun
settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti
delegati in conformità all'articolo 160, una tolleranza nell'ambito di ciascuna
norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si
considera non conforme alla norma. Articolo 62
Pratiche enologiche e metodi di analisi 1. Per la produzione e la
conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione
sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità
all'allegato VII e previste dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), e
dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3. Il disposto del primo comma non si applica: a) al succo di uve e al succo di uve
concentrato; b) al mosto di uve e al mosto di uve
concentrato destinato alla preparazione di succo di uve. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate
soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un
buon affinamento dei prodotti. I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II,
sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII. I prodotti elencati nell'allegato VI,
parte II, non sono commercializzati nell'Unione se: a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche
unionali non autorizzate oppure b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche
nazionali non autorizzate oppure c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato
VII. 2. Nell'autorizzare
le pratiche enologiche di cui all'articolo 59, paragrafo 2,
lettera g), la Commissione: a) si basa sulle pratiche enologiche e sui
metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e sui risultati dell'uso
sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate; b) tiene conto della protezione della salute
pubblica; c) tiene conto del possibile rischio che i
consumatori siano indotti in errore in base alle loro aspettative e abitudini
ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che
permettano di escludere tale rischio; d) cura che le caratteristiche naturali ed
essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca
modifiche sostanziali; e) garantisce un livello minimo accettabile
di protezione dell'ambiente; f) rispetta le regole generali sulle
pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII. 3. Ove necessario la Commissione
adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi di cui all'articolo 59, paragrafo
3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI. Tali
metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano
inefficaci o inadeguati per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
162, paragrafo 2. In attesa dell'adozione di dette regole, i metodi
e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri
interessati. Articolo 63
Varietà di uve da vino 1. I prodotti di cui all'allegato
VI, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino
classificabili a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Fatto salvo il paragrafo 3,
gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere
piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di
vino. Gli Stati membri possono classificare come varietà
di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni: a) la varietà appartiene alla specie Vitis
vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e
altre specie del genere Vitis; b) la varietà non è una delle seguenti:
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont. L'estirpazione della varietà di uve da vino
eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni
dalla sua cancellazione. 3. Gli Stati membri in cui la produzione
di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in
base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono
esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo
comma. Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo
comma possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di
vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2,
secondo comma. 4. In deroga al paragrafo 2,
primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli
Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il
reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino: a) le varietà non classificate, per quanto
concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3; b) le varietà non rispondenti al disposto
del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al
paragrafo 3. 5. Le superfici piantate con
varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2,
3 e 4 sono estirpate. Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di
tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare
dei viticoltori. Articolo 64
Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite
nell'allegato VI, parte II Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali
è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il
vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a
norma dell'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una
delle categorie stabilite nell'allegato VI, parte II, è utilizzato
soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto
di vino o per la distillazione. Articolo 65
Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori 1. In deroga alle disposizioni
dell'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in
vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i
grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di
qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie
prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro
stabilità fisica e microbiologica. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di
cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi
ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo
modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai
suddetti criteri. 2. Gli Stati membri possono
limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere
norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in
virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle
caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a
indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi. 3. Gli Stati membri possono
permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a
condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in
conformità al paragrafo 4. 4. Tenendo conto della necessità
di garantire un'applicazione corretta e trasparente, è conferito alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160,
che precisano le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3
del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla
circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di
cui al paragrafo 3 del presente articolo. Sottosezione 4
Norme di commercializzazione per l'importazione e l'esportazione Articolo 66
Disposizioni generali Tenendo conto delle specificità degli scambi
commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di
determinati prodotti agricoli, è conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per definire le
condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti
di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione
dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 58,
nonché per stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di
commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione. Articolo 67
Disposizioni particolari per le importazioni di vino 1. Salvo disposizione contraria
prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, ai
prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione
si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e
indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla
sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni
di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento. 2. Salvo disposizione contraria
prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, i
prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto
delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV o autorizzate dall'Unione
a norma del presente regolamento. 3. L'importazione dei prodotti
di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di: a) un certificato che attesta il rispetto
delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto,
redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla
Commissione; b) un bollettino di analisi rilasciato da un
organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella
misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto. Sottosezione 5
Disposizioni comuni Articolo 68
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione, in
particolare: a) per l'applicazione della norma di
commercializzazione generale; b) per l'applicazione delle definizioni
e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI; c) per l'elenco dei prodotti del
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI,
parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla
parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli
elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che
i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate
disposizioni; d) per l'applicazione delle norme di
commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità
dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare
la composizione dei prodotti; e) per stabilire se i prodotti sono
stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche
autorizzate; f) per fissare il livello di
tolleranza; g) per l'applicazione dell'articolo 66. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Sezione 2
Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo Sottosezione 1
Disposizioni introduttive Articolo 69
Campo di applicazione 1. Le regole in materia di
denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di
cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI,
parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16. 2. Le regole di cui al paragrafo
1 sono basate: a) sulla protezione dei legittimi interessi
dei consumatori e dei produttori; b) sull'assicurazione del buon funzionamento
del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e c) sulla promozione della produzione di
prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica
della qualità. Sottosezione 2
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche Articolo 70
Definizioni 1. Ai fini della presente
sezione si intende per: a) "denominazione di origine", il
nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e
debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui
all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) la qualità e le caratteristiche del
prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente
geografico e ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto
provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la produzione avviene in detta zona
geografica e iv) il prodotto è ottenuto da varietà di
viti appartenenti alla specie Vitis vinifera; b) "indicazione geografica", l'indicazione
che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e
debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui
all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre
caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per
almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona
geografica e iv) è ottenuto da varietà di viti
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis
vinifera e altre specie del genere Vitis. 2. Taluni nomi usati
tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se: a) designano un vino; b) si riferiscono a un nome geografico; c) soddisfano i requisiti di cui al
paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) e d) sono sottoposti alla procedura prevista
dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla
denominazione di origine e all'indicazione geografica. 3. Le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone
geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione
in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione. Articolo 71
Domande di protezione 1. Le domande di protezione di
nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono
un fascicolo tecnico contenente: a) il nome di cui è chiesta la protezione; b) il nome e l'indirizzo del richiedente; c) un disciplinare di produzione ai sensi
del paragrafo 2 e d) un documento unico riepilogativo del
disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2. 2. Il disciplinare di produzione
permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative
alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. 3. La domanda di protezione
relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli
elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la
denominazione è protetta nel suo paese di origine. Articolo 72
Richiedenti 1. La domanda di protezione di
una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere
presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e
debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono compartecipare alla
domanda anche altre parti interessate. 2. I produttori possono chiedere
la protezione esclusivamente per i vini che producono. 3. Nel caso di un nome che
designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo
ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda
comune. Articolo 73
Procedura nazionale preliminare 1. Le domande di protezione di
una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 71,
di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura
nazionale preliminare. 2. Lo Stato membro respinge la
domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica
non soddisfi le condizioni applicabili, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione. 3. Se ritiene che le condizioni
applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro mette in atto una procedura
nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di
produzione perlomeno in internet. Articolo 74
Esame da parte della Commissione 1. La Commissione pubblica la
data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di
origine o dell'indicazione geografica. 2. La Commissione verifica se le
domande di protezione di cui all'articolo 71 soddisfano le condizioni
stabilite dalla presente sottosezione. 3. Se ritiene soddisfatte le
condizioni della presente sottosezione, la Commissione decide, mediante atti di
esecuzione, di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
il documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), e il
riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso
della procedura nazionale preliminare. 4. Se ritiene che le condizioni
della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione decide,
mediante un atto di esecuzione, di respingere la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 75
Procedura di opposizione Entro due mesi dalla data di pubblicazione
prevista all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese
terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo,
residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la
protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta
presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa
alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione. Per le persone fisiche o giuridiche residenti
o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o
per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di
cui al primo comma. Articolo 76
Decisione sulla protezione In base alle informazioni a sua disposizione
una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 75, la
Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di conferire la protezione
alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le
condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il
diritto dell'Unione, oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette
non sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 77
Omonimi 1. La registrazione del nome per
cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome
già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto
degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione. Un nome omonimo che induca erroneamente il
consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non
è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione
o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti. L'impiego di un nome omonimo registrato è
autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il
nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da
quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un
trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in
errore il consumatore. 2. Il paragrafo 1 si applica mutatis
mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o
parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale
secondo la legislazione degli Stati membri. 3. Il nome di una varietà di uva
da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o
da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura
dei prodotti agricoli. La Commissione può decidere diversamente, mediante atti
delegati adottati secondo la procedura di cui all'articolo 160, per tener conto
delle pratiche esistenti in materia di etichettatura. 4. La protezione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui
all'articolo 70 lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette
applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[34]. Articolo 78
Motivi di rigetto della protezione 1. Il nome diventato generico
non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica. Ai fini della presente sezione, per "nome
diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al
luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o
commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione. Per stabilire se un nome sia diventato generico si
tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare: a) della situazione esistente nell'Unione,
in particolare nelle zone di consumo; b) della pertinente legislazione unionale o
nazionale. 2. Un nome non è protetto in
quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della
notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe
indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino. Articolo 79
Relazione con i marchi commerciali 1. Se una denominazione di origine
o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la
registrazione di un marchio commerciale il cui uso rientra nella fattispecie
dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle
categorie elencate nell'allegato VI, parte II, è respinta se la domanda di
registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di
presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione
geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione
geografica ottiene successivamente la protezione. I marchi registrati in violazione del primo comma
sono annullati. 2. Fatto salvo l'articolo 78,
paragrafo 2, un marchio il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80,
paragrafo 2, che sia stato richiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui
ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio
dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della
domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione
geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la
protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica,
purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti
dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa[35]
o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
sul marchio comunitario[36].
In tali casi l'uso della denominazione di origine
o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi. Articolo 80
Protezione 1. Le denominazioni di origine
protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da
qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il
relativo disciplinare di produzione. 2. Le denominazioni di origine
protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali
denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette
contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o
indiretto del nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi
al disciplinare del nome protetto, oppure ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la
notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o
evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il
nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è
accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo",
"alla maniera", "imitazione", "gusto", "come"
o espressioni simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o
ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità
essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella
pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego,
per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua
origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre
in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 3. Le denominazioni di origine
protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione
ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1. Articolo 81
Registro La Commissione crea e tiene aggiornato un
registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette
relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un
accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere
registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come
denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali
denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche
protette. Articolo 82
Modifiche del disciplinare Ogni richiedente che soddisfi le condizioni
previste a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b), può chiedere l'approvazione
di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di
un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della
zona geografica. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto
e le relative motivazioni. Articolo 83
Cancellazione Di propria iniziativa o su richiesta
debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona
fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una
denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al
rispettivo disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 84
Denominazioni di vini protette preesistenti 1. Le denominazioni di vini
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999
del Consiglio[37]
e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione[38] sono automaticamente protette
in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di
cui all'articolo 81 del presente regolamento. 2. Mediante atti di esecuzione
la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal
registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo
191, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]. 3. L'articolo 83 non si
applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1
del presente articolo. Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può
decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione
della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al
paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 85
Tasse Gli Stati membri possono esigere il pagamento di
tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame
delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande
di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della
presente sottosezione. Articolo 86
Poteri delegati 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione
delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. Tenendo conto delle
specificità della produzione nella zona geografica delimitata, la Commissione
può adottare, mediante atti delegati: a) i principi per la delimitazione della
zona geografica e b) le definizioni, le restrizioni e le
deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata. 3. Tenendo conto della necessità
di garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può
adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di
produzione può comprendere requisiti supplementari. 4. Tenendo conto della necessità
di garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli
operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni
riguardanti: a) gli elementi del disciplinare di
produzione; b) il tipo di richiedente ammesso a chiedere
la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; c) le condizioni da rispettare per quanto
riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione
geografica, le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della
Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la
cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di
indicazioni geografiche protette; d) le condizioni applicabili alle domande
transfrontaliere; e) le condizioni per le domande di
protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; f) la data di entrata in applicazione della
protezione o della modifica di una protezione; g) le condizioni connesse alle modifiche del
disciplinare. 5. Tenendo conto della necessità
di garantire una protezione adeguata, la Commissione può adottare, mediante atti
delegati, restrizioni riguardanti la denominazione protetta. 6. Tenendo conto della necessità
di garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino
gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di
vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009,
oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale
data, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni
transitorie riguardanti: a) le denominazioni di vini riconosciute
dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1°
agosto 2009 e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata
presentata anteriormente a tale data; b) la procedura nazionale preliminare; c) i vini immessi sul mercato o etichettati
anteriormente a una data specifica e d) le modifiche del disciplinare. Articolo 87
Competenze di esecuzione 1. La Commissione può adottare,
mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti: a) le informazioni da fornire nel
disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto
finale; b) la pubblicazione delle decisioni di
concessione o di rigetto della protezione; c) la creazione e l'aggiornamento del
registro di cui all'articolo 81; d) la conversione da denominazione di
origine protetta a indicazione geografica protetta; e) la presentazione di domande
transfrontaliere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. 2. La Commissione può adottare,
mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di
esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una
denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura
applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la
presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei
vini, in particolare per quanto riguarda: a) i modelli di documenti e il formato di
trasmissione; b) i limiti temporali; c) la descrizione dettagliata dei fatti, le
prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 88
Altre competenze di esecuzione Se ritiene che un'opposizione sia
irricevibile, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile
mediante atti di esecuzione. Sottosezione 3
Menzioni tradizionali Articolo 89
Definizione Per "menzione tradizionale" si
intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione
ai prodotti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, per indicare: a) che il prodotto reca una
denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal
diritto unionale o nazionale, oppure b) il metodo di produzione o di
invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un
evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine
protetta o a indicazione geografica protetta. Articolo 90
Protezione 1. Le menzioni tradizionali
protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità
alla definizione enunciata all'articolo 89. Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso
illegale. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
far cessare l'uso illegale di menzioni tradizionali protette. 2. Le menzioni tradizionali non
diventano generiche nell'Unione. Articolo 91
Poteri delegati 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione
delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2. Tenendo conto della necessità
di garantire una protezione adeguata la Commissione può adottare, mediante atti
delegati, disposizioni riguardanti la lingua e la corretta compitazione della
menzione da proteggere. 3. Tenendo conto della necessità
di garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli
operatori, la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire: a) i richiedenti ammessi a chiedere la
protezione di una menzione tradizionale; b) le condizioni di validità di una domanda
di riconoscimento di una menzione tradizionale; c) i motivi di opposizione al proposto
riconoscimento di una menzione tradizionale; d) la portata della protezione, la relazione
con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni
di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o
determinate varietà di uve da vino; e) i motivi di cancellazione di una menzione
tradizionale; f) il termine di presentazione di una
domanda o richiesta; g) le procedure da seguire per quanto
riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame
da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la
cancellazione e la modifica. 4. Tenendo conto delle
specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la
Commissione può, mediante atti delegati, stabilire le condizioni alle quali sui
prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette
e adottare deroghe all'articolo 89. Articolo 92
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame 1. La Commissione può adottare,
mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di
esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una
menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o
cancellazione, in particolare per quanto riguarda: a) i modelli di documenti e il formato di
trasmissione; b) i limiti temporali; c) la descrizione dettagliata dei fatti, le
prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta; d) le modalità di pubblicazione delle
menzioni tradizionali protette. 2. La Commissione si pronuncia,
mediante atti di esecuzione, sull'accettazione o sul rigetto della domanda di
protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di
cancellazione di una menzione tradizionale protetta. 3. La Commissione dispone,
mediante atti di esecuzione, la protezione delle menzioni tradizionali di cui è
stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro
classificazione a norma dell'articolo 89 e attraverso la pubblicazione di una
definizione e/o delle condizioni di utilizzazione. 4. Gli atti di esecuzione di cui
a paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura
di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 93
Altre competenze di esecuzione Se ritiene che un'opposizione sia
irricevibile, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile
mediante atti di esecuzione. Sezione 3
Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo Articolo 94
Definizione Ai fini della presente sezione si intende per: a) "etichettatura", i
termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i
simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta,
nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono; b) "presentazione", qualsiasi
informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto
in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie. Articolo 95
Applicabilità delle regole orizzontali Salvo se altrimenti disposto dal presente
regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 2008/95/CE,
la direttiva 89/396/CEE del Consiglio[39],
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[40] e la direttiva 2007/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[41]. Articolo 96
Indicazioni obbligatorie 1. L'etichettatura e la
presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1 a 11
e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione,
contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: a) la designazione della categoria di
prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VI, parte II; b) per i vini a denominazione di origine
protetta o a indicazione geografica protetta: i) l'espressione "denominazione di
origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e ii) il nome della denominazione di origine
protetta o dell'indicazione geografica protetta; c) il titolo alcolometrico volumico
effettivo; d) l'indicazione della provenienza; e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel
caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di
qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o
venditore; f) l'indicazione dell'importatore nel caso
dei vini importati e g) nel caso del vino spumante, del vino
spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante
aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero. 2. In deroga al paragrafo 1,
lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere
omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di
origine protetta o di un'indicazione geografica protetta. 3. In deroga al paragrafo 1,
lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine
protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso
nei seguenti casi: a) se sull'etichetta figura una menzione
tradizionale di cui all'articolo 89, lettera a); b) in circostanze eccezionali e debitamente
giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati
a norma dell'articolo 160 tenendo conto della necessità di garantire l'osservanza
delle norme vigenti in materia di etichettatura. Articolo 97
Indicazioni facoltative 1. L'etichettatura e la
presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1
a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere in particolare le seguenti
indicazioni facoltative: a) l'annata; b) il nome di una
o più varietà di uve da vino; c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 96,
paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero; d) per i vini a denominazione di origine
protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui
all'articolo 89, lettera b); e) il simbolo dell'Unione che indica la
denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta; f) termini che si riferiscono a determinati
metodi di produzione; g) per i vini a denominazione di origine
protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità
geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della
denominazione di origine o dell'indicazione geografica. 2. Fatto salvo l'articolo 77,
paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1,
lettere a), e b), del presente articolo, per vini che non vantano una
denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta: a) gli Stati membri introducono disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di
certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità
delle informazioni in questione; b) gli Stati membri, in base a criteri
oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono
stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio,
elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se: i) esiste per i consumatori un rischio di
confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino
in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di
un'indicazione geografica protetta già esistente; ii) i controlli sarebbero antieconomici in
quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto
esigua dei vigneti dello Stato membro; c) le miscele di vini di diversi Stati
membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno
che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la
fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e
controllo. Articolo 98
Lingue 1. Le indicazioni obbligatorie e
facoltative di cui agli articoli 96 e 97, se espresse in parole, figurano
in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione. 2. Nonostante il paragrafo 1, il
nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica
protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 89, lettera b),
figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la
protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o
indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che
utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più
lingue ufficiali dell'Unione. Articolo 99
Poteri delegati 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione
delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Tenendo conto della necessità
di garantire la conformità con le regole orizzontali in materia di
etichettatura e di presentazione e di considerare le specificità del settore
vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, definizioni,
regole e restrizioni riguardanti: a) la presentazione e l'impiego di
indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione; b) le indicazioni obbligatorie, in
particolare: i) i termini da impiegare per la
formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso; ii) i termini che si riferiscono a un'azienda
e le relative condizioni d'uso; iii) le disposizioni che autorizzano gli
Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle
indicazioni facoltative; iv) le disposizioni che autorizzano deroghe
supplementari a quelle di cui all'articolo 96, paragrafo 2, per quanto riguarda
l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e v) le disposizioni relative all'uso delle
lingue; c) le indicazioni facoltative, in
particolare: i) i termini da impiegare per la
formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso; ii) le disposizioni che autorizzano gli
Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle
indicazioni facoltative; d) la presentazione, in particolare: i) le condizioni di impiego di determinate
forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche; ii) le condizioni di impiego di bottiglie
per vino spumante e dei dispositivi di chiusura; iii) le disposizioni che autorizzano gli
Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla
presentazione; iv) le disposizioni relative all'uso delle
lingue. 3. Tenendo conto della necessità
di garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, approvazione e
controllo di cui alla presente sezione, la Commissione può adottare, mediante
atti delegati, le misure necessarie. 4. Tenendo conto della necessità
di garantire gli interessi legittimi degli operatori la Commissione può
adottare, mediante atti delegati, norme relative all'etichettatura temporanea e
alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione
geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa
i necessari requisiti. 5. Tenendo conto della necessità
di non pregiudicare gli operatori economici la Commissione può adottare,
mediante atti delegati, disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato
e etichettati anteriormente al 1° agosto 2009. 6. Alla luce della necessità di
tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni
paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe alla
presente sezione per quanto riguarda gli scambi tra l'Unione e alcuni paesi
terzi. Articolo 100
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
162, paragrafo 2. CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CERTI SETTORI Sezione 1
Zucchero Articolo 101 Accordi nel settore dello zucchero 1. Le condizioni di acquisto
delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti
di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi
interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da
zucchero e di canna da zucchero dell'Unione e le imprese produttrici di
zucchero dell'Unione. 2. Tenendo conto delle
peculiarità del settore dello zucchero, è conferito alla Commissione il potere
di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per quanto riguarda le
condizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Sezione 2
Vino Articolo 102
Schedario viticolo e inventario 1. Gli Stati membri tengono uno
schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale
produttivo. 2. Non sono soggetti all'obbligo
di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la
superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a
norma dell'articolo 63, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha. 3. Sulla base dello schedario
viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono
nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei
vigneti, a norma dell'articolo 44, presentano alla Commissione un inventario
aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. 4. Tenendo conto della necessità
di agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte
degli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti
delegati, in conformità all'articolo 160, recanti disposizioni relative alla
portata e al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni. 5. Dopo il 1° gennaio 2016
la Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione, che i paragrafi 1,
2 e 3 del presente articolo cessano di applicarsi. Tale atto di esecuzione è
adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 103
Documenti di accompagnamento e registro 1. I prodotti del settore
vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di
accompagnamento ufficialmente riconosciuto. 2. Le persone fisiche o
giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro
professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i
produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti,
tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali
prodotti. 3. Tenendo conto della necessità
di agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte
degli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti
delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti: a) le disposizioni relative al documento di
accompagnamento e al suo uso; b) le condizioni alle quali il documento di
accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine
protetta o un'indicazione geografica protetta; c) l'obbligo di tenuta di un registro e il
suo uso; d) l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo
di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo; e) le operazioni da registrare nel registro. 4. La Commissione può adottare
mediante atti di esecuzione: a) regole in merito alla costituzione del
registro, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione
e di chiusura dei registri; b) misure che fanno obbligo agli Stati
membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite; c) disposizioni generali e transitorie per
la tenuta dei registri; d) regole relative al periodo di
conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Sezione 3
latte e prodotti lattiero-caseari Articolo 104
Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1. Qualora uno Stato membro
decida che ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un
trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra
le parti, detto contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2. Nel caso di cui al primo comma lo Stato membro
interessato decide inoltre che, se la consegna di latte crudo è effettuata
attraverso uno o più collettori, ogni fase della consegna deve formare oggetto
di un contratto di questo tipo tra le parti. A tal fine si intende per "collettore"
un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore
ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso
con trasferimento della proprietà del latte crudo. 2. Il contratto: a) è concluso prima della consegna, b) è stipulato per iscritto e c) comprende, fra l'altro, i seguenti
elementi: i) il prezzo da pagare alla consegna, che: –
è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o –
varia solo in funzione di fattori stabiliti nel
contratto, quali in particolare l'evoluzione della situazione del mercato,
valutata sulla base di indicatori di mercato, il volume consegnato e la qualità
o la composizione del latte crudo consegnato, ii) il volume che può o deve essere
consegnato e il calendario delle consegne e iii) la durata del contratto, che può essere
indeterminata, con clausole di risoluzione. 3. In deroga al paragrafo 1, non
è necessaria la conclusione di un contratto se il trasformatore di latte crudo
cui l'agricoltore consegna il latte crudo è una cooperativa della quale l'agricoltore
è membro, il cui statuto contiene disposizioni aventi effetti analoghi a quelli
indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c). 4. Tutti gli elementi dei
contratti di consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o
trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2,
lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. 5. Per garantire l'applicazione
uniforme del presente articolo, la Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, le misure necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 105
Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari 1. I contratti di consegna di
latte crudo da un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un
collettore, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, possono
essere negoziati da un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, a nome
degli agricoltori soci, per la totalità o per una parte della loro produzione
in comune. 2. La trattativa condotta dall'organizzazione
di produttori può avere luogo: a) indipendentemente dal fatto che ci sia o
no trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione
di produttori; b) indipendentemente dal fatto che il prezzo
negoziato sia o no lo stesso per la produzione in comune di alcuni o di tutti
gli agricoltori soci; c) purché il volume totale del latte crudo
oggetto delle trattative contrattuali condotte da una particolare
organizzazione di produttori non superi: i) il 3,5% della produzione totale dell'Unione
né ii) il 33% della produzione nazionale
totale di un particolare Stato membro in cui l'organizzazione di produttori
conduce tali trattative né iii) il 33% della produzione nazionale
totale cumulativa di tutti gli Stati membri in cui l'organizzazione di produttori
conduce tali trattative; d) purché gli agricoltori interessati non
siano soci di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente
contratti di questo tipo a loro nome e e) purché l'organizzazione di produttori
informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui
opera. 3. Ai fini del presente articolo
i riferimenti alle organizzazioni di produttori valgono anche per le
associazioni di organizzazioni di produttori. Tenendo conto della necessità di
assicurare un adeguato controllo di queste associazioni, è conferito alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160,
riguardanti le condizioni di riconoscimento di tali associazioni. 4. In deroga al paragrafo 2,
lettera c), punti ii) e iii), anche se non è superata la soglia del 33% l'autorità
della concorrenza di cui al secondo comma può decidere, in casi particolari,
qualora lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per
impedire che siano gravemente danneggiate le PMI di trasformatori di latte
crudo operanti nel proprio territorio, che la trattativa da parte dell'organizzazione
di produttori non può avere luogo. Per le trattative riguardanti la produzione di più
di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla
Commissione mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura del
comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Negli altri casi la decisione è presa dall'autorità nazionale della concorrenza
dello Stato membro la cui produzione è oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al primo e al secondo comma si
applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese
interessate. 5. Ai fini del presente
articolo: a) per "autorità nazionale della
concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1/2003; b) per
"PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media
impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. CAPO III
Organizzazioni di produttori e loro associazioni, organizzazioni
interprofessionali e organizzazioni di operatori Sezione 1
Definizione e riconoscimento Articolo 106
Organizzazioni di produttori Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le
organizzazioni di produttori che: a) sono costituite da produttori di
qualsiasi settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2; b) sono costituite su iniziativa dei
produttori; c) perseguono una finalità specifica,
che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi: i) assicurare che la produzione sia
pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e
quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul
mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e
stabilizzare i prezzi alla produzione; iv) svolgere ricerche sui metodi di
produzione sostenibili e sull'andamento del mercato; v) promuovere e fornire assistenza tecnica
per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente; vi) provvedere alla gestione dei
sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle
acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità e vii) contribuire a un uso sostenibile delle
risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; d) non
detengono una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia
necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato. Articolo 107
Associazioni di organizzazioni di produttori Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le
associazioni di organizzazioni di produttori dei settori elencati all'articolo 1,
paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori
riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma
dell'articolo 114, paragrafo 1, le associazioni di organizzazioni di produttori
possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di
produttori. Articolo 108
Organizzazioni interprofessionali 1. Gli Stati membri riconoscono,
su richiesta, le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo
1, paragrafo 2, che: a) sono costituite da rappresentanti delle
attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla
trasformazione di prodotti di uno o più settori; b) sono costituite per iniziativa di tutte o
di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; c) perseguono una finalità specifica, che
può includere almeno uno dei seguenti obiettivi: i) migliorare la conoscenza e la
trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di
dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti
precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili
sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale; ii) contribuire ad un migliore
coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in
particolare attraverso ricerche e studi di mercato; iii) redigere contratti tipo compatibili con
la normativa dell'Unione; iv) valorizzare in modo ottimale il
potenziale dei prodotti; v) fornire le informazioni e svolgere le
ricerche necessarie per razionalizzare, migliorare e orientare la produzione
verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle
aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei
prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di
origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente; vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego
di prodotti zoosanitari o fitosanitari e di altri fattori di produzione e
garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque; vii) mettere a punto metodi e strumenti per
migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della
commercializzazione; viii) valorizzare il potenziale dell'agricoltura
biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni
di origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; ix) promuovere ed eseguire la ricerca sulla
produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente; x) incoraggiare il consumo sano dei
prodotti e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose; xi) realizzare azioni promozionali, in
particolare nei paesi terzi. 2. Per le
organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive
da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui al paragrafo 1,
lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi: a) concentrare e coordinare l'offerta e la
commercializzazione della produzione dei propri aderenti; b) adattare in comune la produzione e la
trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto; c) promuovere
la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della
trasformazione. Articolo 109
Organizzazioni di operatori Ai
fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori del settore dell'olio
di oliva e delle olive da tavola comprendono le organizzazioni di produttori
riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le
organizzazioni riconosciute di altri operatori o le loro associazioni. Sezione 2
Estensione delle regole e contributi obbligatori Articolo 110
Estensione delle regole 1. Qualora un'organizzazione di
produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di
produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una
determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche
determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della
produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato
membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che
alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito
dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo
limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in
gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione
o associazione. 2. Per "circoscrizione
economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di
produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di
commercializzazione sono omogenee. 3. Un'organizzazione o
associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o
nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro: a) totalizza, in percentuale del volume
della produzione, o del commercio, o della trasformazione dei prodotti in
parola: i) almeno il 60% nel caso di
organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure ii) almeno due terzi, negli altri casi e b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni
di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati. Qualora la richiesta di estensione delle regole
agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o
l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività
definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle
circoscrizioni economiche in parola. 4. Le regole delle quali può
essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1
hanno una delle seguenti finalità: a) conoscenza della produzione e del
mercato; b) regole di produzione più restrittive
rispetto alla normativa unionale o nazionale; c) stesura di contratti tipo compatibili con
la normativa unionale; d) regole di commercializzazione; e) regole di tutela ambientale; f) azioni di promozione e di valorizzazione
del potenziale dei prodotti; g) azioni di tutela dell'agricoltura
biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle
indicazioni geografiche; h) ricerca intesa a conferire valore
aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in
pericolo la salute pubblica; i) studi volti a migliorare la qualità dei
prodotti; j) ricerca, in particolare su metodi di
coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o
fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell'ambiente; k) definizione di qualità minime e di norme
minime in materia di imballaggio e presentazione; l) uso di sementi certificate e controllo
della qualità dei prodotti. Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro
interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo
145, paragrafo 2, né sono per altri aspetti incompatibili con la vigente
normativa unionale e nazionale. Articolo 111
Contributi finanziari dei produttori non aderenti Qualora le regole di un'organizzazione di
produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di
produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese
a norma dell'articolo 110 e qualora le attività disciplinate da tali regole
siano di interesse economico generale per le persone le cui attività sono
legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il
riconoscimento può decidere che i singoli operatori o i gruppi che non sono
membri dell'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a
versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei
contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui detti contributi
siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle
attività in parola. Sezione 3
Adeguamento dell'offerta Articolo 112
Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del
mercato Tenendo conto della necessità di incoraggiare
le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione
di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il
potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, nei settori
delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e
caprine, delle uova e delle carni di pollame riguardanti misure intese a: a) migliorare la qualità; b) promuovere una migliore
organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; c) agevolare la rilevazione dell'andamento
dei prezzi di mercato; d) consentire l'elaborazione di
previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati. Articolo 113
Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il
funzionamento del mercato comune dei vini Per migliorare e stabilizzare il funzionamento
del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono
ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione
intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle
organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 108. Tali regole sono proporzionate all'obiettivo
perseguito e: a) non riguardano le operazioni che
hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto; b) non permettono la fissazione di
prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati; c) non rendono indisponibile una
percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile; d) non
prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e
unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la
commercializzazione è conforme alle regole summenzionate. Sezione 4
Norme procedurali Articolo 114
Poteri delegati Tenendo conto della necessità di garantire la
precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni
di produttori, delle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva
e delle olive da tavola e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da
contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni, è conferito
alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo
160, riguardanti le organizzazioni di produttori, le associazioni di
organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali e le
organizzazioni di operatori in merito: a) alle finalità specifiche che
possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e
associazioni, comprese le deroghe a quelle stabilite agli articoli da 106
a 109; b) allo statuto delle associazioni, al
riconoscimento, alla struttura, alla personalità giuridica, alle modalità di
adesione, alle dimensioni, alle modalità di rendicontazione e alle attività di
tali organizzazioni e associazioni, al requisito di cui all'articolo 106,
lettera d), in merito al riconoscimento di un'organizzazione di produttori che
non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia
necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato, agli effetti del
riconoscimento, alla revoca del riconoscimento e alle fusioni; c) alle organizzazioni e alle
associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a) e
b) del presente articolo; d) all'esternalizzazione delle attività
e alla messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e
delle associazioni; e) al volume minimo o al valore minimo
di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle
associazioni; f) all'estensione di determinate
regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 110, ai non aderenti e al
pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 111, della quota associativa da
parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che
possono essere estese in virtù dell'articolo 110, paragrafo 4, primo comma,
lettera b), ad altri requisiti in materia di rappresentatività, alle
circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte
della Commissione, ai periodi minimi durante i quali le regole devono essere in
vigore prima di essere estese, alle persone o alle organizzazioni alle quali
possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e ai casi in cui
la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di
contributi obbligatori sia rifiutato o revocato. Articolo 115 Competenze di esecuzione secondo la
procedura di esame La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, le misure necessarie riguardanti il presente capo, in particolare
relative alle procedure e alle modalità tecniche di attuazione delle misure di
cui agli articoli 110 e 112. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 116 Altre competenze di esecuzione La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, decisioni individuali riguardanti: a) il riconoscimento di organizzazioni
che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni
adottate a norma dell'articolo 114, lettera c); b) il rigetto o la revoca
del riconoscimento di organizzazioni interprofessionali, la revoca dell'estensione
delle regole o dei contributi obbligatori, l'approvazione o l'adozione di
decisioni di modifica delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati
membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera
f). PARTE III
SCAMBI CON I PAESI TERZI CAPO I
Titoli di importazione e di esportazione Articolo 117
Norme generali 1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di
esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni
ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione
di uno o più prodotti agricoli possono essere subordinate alla presentazione di
un titolo, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei
relativi mercati e, in particolare, per il controllo degli scambi dei prodotti
medesimi. 2. I
titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia
richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo
diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43,
paragrafo 2, del trattato e fatte salve le misure adottate per l'applicazione
del presente capo. 3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione. Articolo 118
Poteri delegati 1. Tenendo conto dell'andamento
degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e ai fini
del monitoraggio delle importazioni dei prodotti di cui trattasi è conferito
alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati in conformità
all'articolo 160: a) l'elenco dei prodotti agricoli per i
quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di
esportazione; b) i casi e le situazioni in cui la
presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria,
in considerazione, in particolare, della posizione doganale del prodotto di cui
trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle
operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi
interessati. 2. Tenendo conto della necessità
di definire gli elementi principali del regime dei titoli, è conferito alla
Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160
allo scopo di: a) definire i diritti e gli obblighi
connessi al titolo, i suoi effetti giuridici, una tolleranza per l'obbligo di
importazione o di esportazione, nonché l'indicazione dell'origine e della
provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria; b) subordinare il rilascio di un titolo di
importazione o l'immissione in libera pratica alla presentazione di un
documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro,
l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; c) adottare le norme applicabili al
trasferimento dei titoli oppure restrizioni alla trasferibilità dei titoli; d) adottare le norme necessarie ai fini dell'affidabilità
e dell'efficienza del regime dei titoli e definire le situazioni in cui è
necessaria un'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per
prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità; e) stabilire i casi e le situazioni in cui
non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o
dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo. Articolo 119
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, le misure necessarie riguardanti la presente sezione, comprese le
norme per: a) la presentazione delle domande e il
rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi; b) il periodo di validità dei titoli e
l'importo della cauzione da costituire; c) la prova del soddisfacimento delle
condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli; d) il rilascio di titoli sostitutivi o
di duplicati di titoli; e) il trattamento dei titoli da parte
degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della
gestione del regime. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 120
Altre competenze di esecuzione La Commissione può, mediante atti di
esecuzione: a) limitare i quantitativi per i quali possono
essere rilasciati titoli, b) respingere i quantitativi richiesti e c) sospendere la presentazione di domande ai fini della gestione del
mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti. Capo II
Dazi all'importazione Articolo 121
Attuazione di accordi internazionali La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,
le misure per l'attuazione degli accordi internazionali conclusi in virtù dell'articolo
218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo
43, paragrafo 2, del trattato o a norma della tariffa doganale comune per
quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
162, paragrafo 2. Articolo 122
Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo 1. Ai fini dell'applicazione del
dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i
mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in
dogana calcolato in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario[42]
(il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993,
che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[43] (in appresso "DAC"). 2. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 248 DAC, i controlli da effettuarsi dalle autorità doganali per
stabilire se è necessaria la costituzione di una cauzione comprendono il
controllo del valore in dogana rispetto al prezzo unitario dei prodotti
considerati, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del
codice doganale. 3. Tenendo conto della necessità
di garantire l'efficienza del sistema, è conferito alla Commissione il potere
di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre che i
controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compiuti dalle autorità
doganali in aggiunta o in alternativa al controllo del valore in dogana
rispetto al prezzo unitario, comprendano un controllo del valore in dogana
rispetto a un altro valore. La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, le regole per il calcolo dell'altro valore di cui al primo comma
del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 123
Dazi addizionali all'importazione 1. La Commissione può stabilire,
mediante atti di esecuzione, i prodotti dei settori dei cereali, del riso,
dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle
carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine,
delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane,
nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota
del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per
evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione
conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi: a) se le importazioni sono realizzate ad un
prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale
del commercio («prezzo limite»), oppure b) se il volume delle importazioni
realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello («volume
limite»). Il volume limite è determinato in base alle
opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale
del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. 2. Il dazio addizionale all'importazione
non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione
o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. 3. Ai fini del paragrafo 1,
lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi
cif all'importazione della partita considerata. I prezzi cif all'importazione sono verificati in
base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato
di importazione del prodotto nell'Unione. 4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione,
tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162,
paragrafo 2. Articolo 124
Altre competenze di esecuzione La Commissione può, mediante atti di
esecuzione: a) fissare
il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme
stabilite da un accordo internazionale concluso a norma dell'articolo 218
del trattato, della tariffa doganale comune e di quelle stabilite in virtù dell'articolo
121 del presente regolamento; b) fissare i prezzi rappresentativi e i
volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione
nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 123, paragrafo 1,
primo comma. Capo III
Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni
dai paesi terzi Articolo 125
Contingenti tariffari 1. I contingenti tariffari di
importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera
pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di
importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere
gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi conclusi
a norma dell'articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto
adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono aperti e/o
gestiti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati
conformemente agli articoli 126, 127 e 128. 2. I contingenti tariffari sono
gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati
applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo
appropriato: a) un metodo basato sull'ordine cronologico
di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato,
primo servito"); b) un metodo di ripartizione in proporzione
ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo
dell'esame simultaneo"); c) un metodo basato sulla presa in
considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto
"produttori tradizionali/nuovi arrivati"). 3. Il metodo di gestione
adottato: a) nel caso dei contingenti tariffari di
importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento
del mercato dell'Unione e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio,
oppure b) nel
caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi
pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente. Articolo 126
Poteri delegati 1. Tenendo conto della necessità
di garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di
trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario di
importazione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati,
in conformità all'articolo 160, allo scopo di: a) determinare le condizioni e i requisiti
di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una
domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni
possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e
territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in
termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali
condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle
esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle
necessità delle industrie di trasformazione; b) adottare le disposizioni relative al
trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai
trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di
importazione; c) subordinare la partecipazione al
contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione; d) adottare tutte le necessarie disposizioni
per particolari specificità, requisiti o restrizioni applicabili ai contingenti
tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo
125, paragrafo 1. 2. Tenendo conto della necessità
di garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento
speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune
condizioni, in virtù degli accordi conclusi dall'Unione in forza dell'articolo 218
del trattato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati,
in conformità all'articolo 160 del presente regolamento, per fare obbligo alle
autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver
effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni
sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un
trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate
talune condizioni. Articolo 127
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame 1. La Commissione può stabilire,
mediante atti di esecuzione: a) l'apertura di contingenti tariffari
annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il
metodo di gestione da applicare; b) norme per l'applicazione delle
disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di
importazione o di esportazione, riguardanti in particolare: i) garanzie circa la natura, la
provenienza e l'origine del prodotto; ii) il riconoscimento del documento che
consente di verificare le garanzie di cui al punto i); iii) la presentazione di un documento emesso
dal paese esportatore; iv) la destinazione e l'uso dei prodotti; c) il periodo di validità dei titoli o delle
autorizzazioni; d) l'importo della cauzione; e) l'uso di titoli e, ove necessario,
disposizioni specifiche riguardanti in particolare le condizioni di
presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione
nell'ambito del contingente tariffario; f) le misure necessarie relative al
documento di cui all'articolo 126, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 128
Altre competenze di esecuzione 1. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le disposizioni di gestione atte a garantire che i
quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano
superati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di
assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi
disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, ove necessario, la
sospensione della presentazione di ulteriori domande. 2. La
Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni per la
riassegnazione dei quantitativi non utilizzati. Capo IV
Disposizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti Articolo 129
Importazioni di canapa 1. I seguenti prodotti possono
essere importati nell'Unione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la
canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le
condizioni previste all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 28,
lettera h), del regolamento (UE) n. […] recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune; b) i semi di varietà di canapa di cui al
codice NC ex 1207 99 15 destinati alla semina sono scortati
dalla prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non
è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, e
dell'articolo 28, lettera h), del regolamento (UE) n. […] recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune; c) i semi di canapa diversi da quelli
destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono
essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da
assicurare che non siano destinati alla semina. 2. Il presente articolo si
applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri
nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura
dell'OMC. Articolo 130
Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore
vitivinicolo In conformità all'articolo 43, paragrafo 2,
del trattato e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono
essere adottate deroghe all'allegato VII, parte II, sezione B, punto 5, o
sezione C, per i prodotti importati. Nel caso di deroghe all'allegato VII, parte
II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una
cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in
libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore,
della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro
di immissione in libera pratica, che: a) i prodotti non hanno beneficiato di
deroghe, oppure b) se hanno beneficiato di deroghe, i
prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti
sono stati adeguatamente etichettati. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del
presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura
adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame
di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Capo V
Salvaguardia e perfezionamento attivo Articolo 131
Misure di salvaguardia 1. La Commissione adotta misure
di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3
del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni[44]
e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009,
relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi[45]. 2. Salvo disposizione contraria
contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in
qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni
nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 218
del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del
presente articolo. 3. La Commissione può adottare,
mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente
articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162,
paragrafo 2. Ove riceva una richiesta da
uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di
esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della
richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame
di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Per motivi di urgenza
debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione
immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162,
paragrafo 3. Le misure adottate sono comunicate immediatamente
agli Stati membri e si applicano con effetto immediato. 4. La Commissione può, mediante
atti di esecuzione, revocare o modificare le misure unionali di salvaguardia
adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162,
paragrafo 2. Per motivi di urgenza
debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione
immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162,
paragrafo 3. Articolo 132
Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di
perfezionamento attivo 1. Se il mercato dell'Unione
subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della
trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo,
mediante atti di esecuzione la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro
o di propria iniziativa, sospendere in tutto o in parte il ricorso a detti
regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio
di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli
trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine,
delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
162, paragrafo 2. Ove riceva una richiesta da
uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di
esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della
richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame
di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Per motivi di urgenza
debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3. Le misure adottate sono comunicate immediatamente
agli Stati membri e si applicano con effetto immediato. 2. Nella
misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43,
paragrafo 2, del trattato, possono vietare totalmente o parzialmente il
ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al
paragrafo 1. Capo VI
Restituzioni all'esportazione Articolo 133
Campo di applicazione 1. Nella misura necessaria per
consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati
sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi
conformemente all'articolo 218 del trattato, la differenza tra queste
quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una
restituzione all'esportazione per: a) i prodotti dei settori seguenti da
esportare come tali: i) cereali; ii) riso; iii) zucchero, per quanto riguarda i
prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d)
e g); iv) carni bovine; v) latte e prodotti lattiero-caseari; vi) carni suine; vii) uova; viii) carni di pollame; b) i prodotti di cui alla lettera a),
punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto
forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009
del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci
ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli[46] e sotto forma di prodotti
contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b). 2. La restituzione all'esportazione
di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi
prodotti esportati come tali. 3. La
Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione
del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 134
Ripartizione delle restituzioni all'esportazione I quantitativi che possono essere esportati
col beneficio di una restituzione sono assegnati: a) secondo il metodo più adatto alla
natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente
l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene
conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del
loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli
operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori; b) secondo il metodo meno gravoso per
gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenendo conto delle esigenze
amministrative. Articolo 135
Fissazione delle restituzioni all'esportazione 1. Agli stessi prodotti si
applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse
possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso
necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze
di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a
norma dell'articolo 218 del trattato. 2. Le condizioni per la fissazione delle restituzioni all'esportazione
sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del
trattato. Articolo 136
Concessione delle restituzioni all'esportazione 1. Le restituzioni per i
prodotti elencati nell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a),
esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un
titolo di esportazione. 2. L'importo della restituzione
applicabile ai prodotti elencati all'articolo 133, paragrafo 1,
lettera a), è l'importo applicabile il giorno della domanda del titolo
oppure l'importo risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione
differenziata, la restituzione applicabile in tale data: a) alla destinazione indicata sul titolo,
oppure b) alla destinazione effettiva se diversa
dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile
non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo. Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della
flessibilità prevista dal presente paragrafo, la Commissione può adottare le
misure appropriate mediante atti di esecuzione. Tali misure possono riguardare,
in particolare, la procedura di presentazione delle domande. 3. Tenendo conto della necessità
di garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli
esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I del trattato e dei prodotti
trasformati a partire dai medesimi, è conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160 del presente
regolamento, allo scopo di applicare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo ai
prodotti di cui all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente paragrafo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
162, paragrafo 2. 4. La restituzione è pagata se è
fornita la prova che i prodotti: a) sono usciti dal territorio doganale dell'Unione
in conformità alla procedura di esportazione di cui all'articolo 161 del codice
doganale; b) nel
caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di
destinazione indicato sul titolo o hanno raggiunto un'altra destinazione per la
quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). Articolo 137
Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine 1. Per quanto riguarda i
prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di
restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto
della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare
di protezione degli animali durante il trasporto. 2. Tenendo conto della necessità
di incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli
animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza
della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle
norme in materia di benessere degli animali, è conferito alla Commissione il
potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti
il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del
territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze
indipendenti. 3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione,
le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 138
Limiti applicabili alle esportazioni Il
rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi
in forza dell'articolo 218 del trattato è assicurato sulla scorta dei
titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai
prodotti di cui trattasi. La Commissione può adottare gli atti di
esecuzione necessari per il rispetto degli impegni in termini di volume, compresa
la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso
di superamento o di possibile superamento di tali volumi. Riguardo al rispetto
degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di
un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di
esportazione. Articolo 139
Poteri delegati 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione
delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Tenendo conto della necessità
di garantire l'adempimento degli obblighi degli operatori che partecipano a una
procedura di gara, la Commissione definisce, mediante atti delegati, l'esigenza
principale per lo svincolo delle cauzioni connesse al titolo di esportazione
per le restituzioni oggetto di gara. 3. Tenendo conto della necessità
di ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e
delle autorità, la Commissione può, mediante atti delegati, fissare soglie al
di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo
di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può
essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di
esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di
esportazione in casi giustificati. 4. Data la necessità di tener
conto di situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale
al beneficio di restituzioni all'esportazione e di aiutare gli operatori a
superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione
e l'effettivo pagamento della medesima, la Commissione può, mediante atti
delegati, adottare misure riguardanti: a) la fissazione di un'altra data per la
restituzione; b) le conseguenze del pagamento di una
restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la
destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla
destinazione effettivi; c) il pagamento anticipato delle
restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo
svincolo della cauzione; d) le verifiche e le prove in caso di dubbi
sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel
territorio doganale dell'Unione; e) le destinazioni considerate esportazioni
fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del
territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione. 5. Tenendo conto della necessità
di garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione
siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione e di evitare il loro
rientro in tale territorio e per ridurre al minimo gli adempimenti
amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni
differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno
raggiunto il paese di destinazione, la Commissione può, mediante atti delegati,
adottare misure riguardanti: a) il termine entro il quale deve essere
portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il
periodo di reintroduzione temporanea; b) la trasformazione che possono subire i
prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; c) la prova di arrivo a destinazione nel
caso delle restituzioni differenziate; d) le soglie di restituzione e le condizioni
alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della
prova suddetta; e) le condizioni di approvazione della prova
di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di
parti terze indipendenti. 6. Tenendo conto delle
specificità dei diversi settori, la Commissione può stabilire, mediante atti
delegati, requisiti e condizioni specifiche per gli operatori e i prodotti
ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione, la definizione e le
caratteristiche dei prodotti, nonché la fissazione di coefficienti ai fini del
calcolo delle restituzioni all'esportazione. Articolo 140
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione,
relative in particolare: a) alla ridistribuzione dei
quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati; b) ai prodotti di cui all'articolo 133,
paragrafo 1, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo
141
Altre competenze di esecuzione Mediante
atti di esecuzione la Commissione può fissare coefficienti per adeguare le
restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma
dell'articolo 139, paragrafo 6. Capo VII
Perfezionamento passivo Articolo 142
Sospensione del regime di perfezionamento passivo 1. Se il mercato dell'Unione
subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento
passivo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, a richiesta di uno
Stato membro o di propria iniziativa, sospendere in tutto o in parte il ricorso
a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo,
delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle
carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato
membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro
cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162,
paragrafo 2. Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la
Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la
procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3. Le misure adottate sono comunicate immediatamente
agli Stati membri e si applicano con effetto immediato. 2. Nella misura in cui ciò è
necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43,
paragrafo 2, del trattato, possono vietare totalmente o parzialmente il
ricorso al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al
paragrafo 1. PARTE IV
REGOLE DI CONCORRENZA CAPO I
Regole applicabili alle imprese Articolo 143
Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato Salvo diversa disposizione del presente
regolamento, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni
di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 144 a 146 del
presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo
101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato che si riferiscono alla
produzione o al commercio di prodotti agricoli. Articolo 144
Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni 1. L'articolo 101,
paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e
alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono
necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del
trattato. In particolare, l'articolo 101,
paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e
alle pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di
dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù
dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di
organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del
presente regolamento nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di
praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti
agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la
manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la
concorrenza sia in questo modo eliminata o siano compromessi gli obiettivi di
cui all'articolo 39 del trattato. 2. Dopo aver consultato gli
Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e
qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriate, la
Commissione ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di
giustizia, a determinare mediante atti di esecuzione, attraverso l'adozione di
una decisione che deve essere pubblicata, quali accordi, decisioni e pratiche
soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1. La Commissione procede a tale determinazione di
propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro
ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata. 3. La pubblicazione della
decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti
interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del
legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Articolo 145
Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali
riconosciute 1. L'articolo 101,
paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e
alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute
in virtù dell'articolo 108 del presente regolamento, la cui finalità è lo
svolgimento delle attività elencate all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c),
del presente regolamento, e, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da
tavola e del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, del presente
regolamento. 2. Il paragrafo 1 si
applica soltanto a condizione che: a) gli accordi, le decisioni e le pratiche
concordate siano stati notificati alla Commissione; b) entro i due mesi successivi al
ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti
di esecuzione, non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle
decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione. 3. Gli accordi, le decisioni e
le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il
periodo di cui al paragrafo 2, lettera b). 4. Sono dichiarati in ogni caso
incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le
pratiche concordate che: a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione
dei mercati all'interno dell'Unione; b) possono nuocere al buon funzionamento
dell'organizzazione dei mercati; c) possono creare distorsioni di concorrenza
non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività
dell'organizzazione interprofessionale; d) comportano la fissazione di prezzi o di
quote; e) possono creare discriminazione o
eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui
trattasi. 5. Se,
alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b),
constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la
Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui dichiara
che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla
decisione o alla pratica concordata in questione. La decisione della Commissione si applica a
partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione
interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito
informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al
paragrafo 1. 6. In caso di accordi
pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo.
Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta
di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di
incompatibilità. CAPO II
Regole in materia di aiuti di Stato Articolo 146
Applicazione degli articoli da 107 a 109 del trattato 1. Fatto salvo il paragrafo 2,
gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano alla produzione e al
commercio dei prodotti agricoli. 2. Gli articoli 107, 108 e 109
del trattato non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza
e in conformità: a) delle misure previste dal presente
regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure b) delle
disposizioni degli articoli da 147 a 153 del presente regolamento. Articolo 147
Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore
vitivinicolo In deroga all'articolo 41,
paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 43, 47 e 48,
gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole
dell'Unione in materia di aiuti di Stato. L'intensità massima dell'aiuto stabilita nelle
pertinenti regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al
finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e
nazionali. Articolo 148
Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia Con riserva di autorizzazione adottata dalla
Commissione mediante atti di esecuzione, la Finlandia e la Svezia possono
concedere pagamenti nazionali per la produzione e l'immissione sul mercato di
renne e di prodotti derivati (codici NC ex 0208 ed ex 0210), purché
non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione. Articolo 149
Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia La Finlandia può concedere ai bieticoltori
pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di
commercializzazione. Articolo 150
Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura Gli Stati membri possono concedere pagamenti
nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni
strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad
eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Articolo 151
Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi 1. In casi giustificati di
crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di
vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria. 2. I pagamenti di cui al
paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi. 3. L'importo totale disponibile
in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15% del
totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato IV
per lo stesso anno. 4. Gli Stati membri che
desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1
trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. Mediante atti
di esecuzione, la Commissione decide in merito all'approvazione della misura e
alla possibilità di concedere pagamenti nazionali. 5. L'alcole derivante dalla
distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini
industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza. 6. La Commissione può adottare,
mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del
presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 152
Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli
istituti scolastici Gli Stati membri possono concedere pagamenti
nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21 e all'articolo
24, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per
i costi correlati di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare tali
pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o
tramite qualsiasi altro contributo del settore privato. Gli Stati membri possono concedere, a
integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21, pagamenti
nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia
del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli,
degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi
degli istituti scolastici previsti dall'articolo 21, paragrafo 2. Articolo 153
Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio 1. Gli Stati membri possono
concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno,
agli agricoltori che producono i prodotti seguenti: a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11
e 0802 12; b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21
e 0802 22; c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31
e 0802 32; d) pistacchi di cui al codice NC 0802 50; e) carrube di cui al codice NC 1212 99 30. 2. I pagamenti nazionali possono
essere versati per una superficie massima di: Stato Membro || Superficie massima (ha) Belgio || 100 Bulgaria || 11 984 Germania || 1 500 Grecia || 41 100 Spagna || 568 200 Francia || 17 300 Italia || 130 100 Cipro || 5100 Lussemburgo || 100 Ungheria || 2 900 Paesi Bassi || 100 Polonia || 4 200 Portogallo || 41 300 Romania || 1 645 Slovenia || 300 Slovacchia || 3 100 Regno Unito || 100 3. Gli Stati membri
possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali all'appartenenza
dell'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo
106. PARTE V
DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I
Misure eccezionali Sezione 1
Turbative del mercato Articolo 154
Misure per contrastare le turbative del mercato 1. Tenendo conto della necessità
di contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del
mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno
o esterno o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, è
conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità
all'articolo 160, per l'adozione delle misure necessarie nel settore
interessato, nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi
conclusi in forza dell'articolo 218 del trattato. Qualora lo richiedano ragioni imperative di
urgenza in caso di minaccia di turbative del mercato di cui al primo comma,
agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la
procedura di cui all'articolo 161 del presente regolamento. Nella misura necessaria e
per il periodo necessario tali misure possono ampliare o modificare la portata,
la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento,
oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per
determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi. 2. Le misure di cui al paragrafo
1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2. 3. La
Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per
l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali disposizioni possono
riguardare, in particolare, le procedure e i criteri tecnici. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162,
paragrafo 2. Sezione 2
Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita
di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la
salute degli animali o per la salute delle piante Articolo 155
Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei
consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli
animali o per la salute delle piante 1. La Commissione può adottare,
mediante atti di esecuzione, misure eccezionali di sostegno: a) a favore del mercato colpito, per tener
conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi
terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la
propagazione di malattie degli animali e b) per tener conto di gravi turbative del
mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a
causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli
animali o per la salute delle piante. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. 2. Le misure di cui al paragrafo
1 si applicano ai seguenti settori: a) carni bovine; b) latte e prodotti lattiero-caseari; c) carni suine; d) carni ovine e caprine; e) uova; f) carni di pollame. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b),
connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la
salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri
prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2. 3. Le misure di cui al
paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati. 4. Le misure di cui al paragrafo
1, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri
interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le
epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al
sostegno del mercato in questione. 5. L'Unione partecipa nella
misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le
misure previste al paragrafo 1. Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni
bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle
carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione
contribuisce al finanziamento del 60% delle spese. 6. Gli Stati membri provvedono
affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute
dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra
produttori di Stati membri diversi. Sezione 3
Problemi specifici Articolo 156
Misure necessarie per risolvere problemi specifici 1. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le misure di emergenza necessarie e giustificabili
per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle
disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente
necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. 2. Per motivi di urgenza
debitamente giustificati la Commissione adotta atti di esecuzione
immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162,
paragrafo 3, per risolvere problemi specifici. CAPO II
Comunicazioni e relazioni Articolo 157
Comunicazioni 1. Ai fini dell'applicazione del
presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del
mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il
corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli,
monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione
degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da
tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al
paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli
Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la
Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali
fonti di dati. Le informazioni ottenute
possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali,
delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma
restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle
imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi. 2. Tenendo conto della necessità
di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise
ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti
delegati, in conformità all'articolo 160 che definiscono: a) la natura e il tipo di informazioni da
trasmettere; b) i metodi di comunicazione delle
informazioni, c) le regole relative ai diritti di accesso
alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili; d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione
delle informazioni. 3. La
Commissione adotta mediante atti di esecuzione: a) regole sulla comunicazione delle informazioni
necessarie per l'applicazione del presente articolo; b) le modalità per la gestione delle
informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto,
alla periodicità e alle scadenze; c) le modalità relative alla trasmissione o
alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri,
agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al
pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo
interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Articolo 158
Relazioni obbligatorie della Commissione La Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio: a) ogni tre anni dopo il 2013, una
relazione sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura
previste dagli articoli da 52 a 54; b) entro
il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, una relazione sull'andamento
della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, in particolare sul funzionamento degli articoli da 104 a 107
e dell'articolo 145 nel medesimo settore, con particolare riferimento ai
possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi
di produzione in comune, corredata di proposte adeguate. CAPO III
Riserva per le crisi nel settore agricolo Articolo 159
Uso della riserva I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore
agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui al paragrafo 14 dell'Accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[47], sono messi a disposizione
delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i
quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che
esulano dal normale andamento dei mercati. In particolare i
fondi sono trasferiti per spese a titolo: a) della parte II, titolo I, capo I, b) della parte III, capo VI e c) del capo I della presente parte. La Commissione può decidere, mediante atti di
esecuzione, e in deroga al secondo comma del presente articolo, che il
trasferimento di fondi non si effettua per determinate spese di cui alla
lettera b) del medesimo comma, se dette spese rientrano nella normale gestione
del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. PARTE VI
DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI
ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I
Deleghe di potere e disposizioni di esecuzione Articolo 160
Esercizio della delega 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite dal presente
articolo. 2. Alla Commissione sono
conferite le deleghe di potere previste dal presente regolamento per un periodo
indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. 3. Le deleghe di potere di cui
al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. La
decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già
in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi del presente regolamento entra in vigore solo se non sono state sollevate
obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di
due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento
europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio tale termine è prorogato di due mesi. Articolo 161
Procedura d'urgenza 1. Gli atti delegati adottati in
virtù del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano
fintanto che non siano sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2.
La notifica di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo al
Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura
d'urgenza. 2. Il
Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di
un atto delegato adottato in virtù del presente articolo secondo la procedura
di cui all'articolo 160, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto
immediatamente dopo la notifica della decisione del Parlamento europeo o del
Consiglio di sollevare obiezioni. Articolo 162
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tale comitato è
un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi
in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del
regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del
medesimo. CAPO II
Disposizioni transitorie e finali Articolo 163
Abrogazioni 1. Il regolamento (UE)
n. [COM(2010) 799] è abrogato. Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti
disposizioni del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]: a) nel settore dello zucchero, gli articoli 248,
260, 261 e 262 della parte II, titolo I, e la parte II dell'allegato III si
applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/15,
ossia fino al 30 settembre 2015; b) le disposizioni relative al regime di
contenimento della produzione di latte stabilito nella parte II,
titolo I, capo III si applicano fino al 31 marzo 2015; c) nel settore vitivinicolo: i) gli articoli da 82 a 87 per quanto
riguarda le superfici di cui all'articolo 82, paragrafo 2, non ancora
estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 83, paragrafo
1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di
tali superfici; ii) il regime transitorio di diritti di
impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione V, sottosezione
II, fino al 31 dicembre 2015, o, nella misura necessaria per dare efficacia
alle decisioni adottate dagli Stati membri in virtù dell'articolo 89, paragrafo
5, fino al 31 dicembre 2018; d) l'articolo 291, paragrafo 2, fino al 31
marzo 2014; e) l'articolo 293, primo e secondo comma,
fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14; f) l'articolo 294 fino al 31 dicembre 2017; g) l'articolo 326. 2. I riferimenti al regolamento
(UE) n. [COM(2010) 799] si intendono fatti al presente regolamento e
al regolamento (UE) n. […] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e vanno letti secondo le tavole di concordanza
figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento. 3. Sono abrogati i regolamenti
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del
Consiglio. Articolo 164
Disposizioni transitorie Tenendo conto della necessità di garantire un
passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]
a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il
potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per quanto
riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le
aspettative legittime delle imprese. Articolo 165
Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra
in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato
III, per quanto riguarda il settore dello zucchero, si applicano solo dopo la
fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/15, ossia dal 1°
ottobre 2015. 2. Per quanto riguarda il
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli articoli 104 e 105
si applicano fino al 30 giugno 2020. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI DI
CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
Parte I: Cereali Il settore dei cereali comprende i prodotti
elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) 0709 90 60 || Granturco dolce, fresco o refrigerato 0712 90 19 || Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina 1001 90 91 || Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina 1001 90 99 || Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina 1002 00 00 || Segala 1003 00 || Orzo 1004 00 00 || Avena 1005 10 90 || Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido 1005 90 00 || Granturco non destinato alla semina 1007 00 90 || Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina 1008 || Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali b) 1001 10 00 || Frumento duro c) 1101 00 || Farine di frumento (grano) o di frumento segalato 1102 10 00 || Farina di segala 1103 11 || Semole e semolini di frumento (grano) 1107 || Malto, anche torrefatto d) 0714 || Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago || ex 1102 || Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: || 1102 20 || – Farina di granturco || 1102 90 || – altre: || 1102 90 10 || – – Farina di orzo || 1102 90 30 || – – Farina di avena || 1102 90 90 || – – altre || ex 1103 || Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50 || ex 1104 || Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati || 1106 20 || Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 || ex 1108 || Amidi e fecole; inulina: || – Amidi e fecole: || 1108 11 00 || – – Amido di frumento (grano) || 1108 12 00 || – – Amido di granturco || 1108 13 00 || – – Fecola di patate || 1108 14 00 || – – Fecola di manioca || ex 1108 19 || – – Altri amidi e fecole: || 1108 19 90 || – – – altri || 1109 00 00 || Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco Codice NC || Designazione delle merci || 1702 || Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati || ex 1702 30 || – Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio: || || || || – – altri: || ex 1702 30 50 || – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio || ex 1702 30 90 || – – – altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio || ex 1702 40 || – Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: || 1702 40 90 || – – altri || ex 1702 90 || – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio: || 1702 90 50 || – – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina || – – Zuccheri e melassi caramellati: || – – – altri: || 1702 90 75 || – – – – in polvere, anche agglomerati || 1702 90 79 || – – – – altri || 2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: || ex 2106 90 || – altre || – – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: || – – – altri || 2106 90 55 || – – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina || ex 2302 || Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali || ex 2303 || Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet: || 2303 10 || – Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili || 2303 30 00 || – Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli || ex 2306 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: || – altri || 2306 90 05 || – – di germi di granturco || ex 2308 00 || Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: || 2308 00 40 || – Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva || 2309 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: || ex 2309 10 || – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: || 2309 10 11 2309 10 13 230910 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 || – – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari Codice NC || Designazione delle merci || ex 2309 90 || – altri: || 2309 90 20 || – – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata || – – altri, compresi i miscugli: || 2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 || – – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: (1) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51. Parte II: Riso Il settore del riso comprende i prodotti
elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) da 1006 10 21 a 1006 10 98 || Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina 1006 20 || Riso semigreggio (bruno) 1006 30 || Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato b) 1006 40 00 || Rotture di riso c) 1102 90 50 || Farina di riso 1103 19 50 || Semole e semolini di riso 1103 20 50 || Pellet di riso 1104 19 91 || Fiocchi di riso ex 1104 19 99 || Grani di riso schiacciati 1108 19 10 || Amido di riso Parte III: Zucchero Il settore dello zucchero comprende i prodotti
elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) 1212 91 || Barbabietole da zucchero 1212 99 20 || Canna da zucchero b) 1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido c) 1702 20 || Zucchero e sciroppo d'acero 1702 60 95 e 1702 90 95 || Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio || 1702 90 71 || Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio 2106 90 59 || Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina d) 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 || Isoglucosio e) 1702 60 80 1702 90 80 || Sciroppo di inulina f) 1703 || Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero g) 2106 90 30 || Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati h) 2303 20 || Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero Parte IV: Foraggi
essiccati Il settore dei foraggi essiccati comprende i
prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) ex 1214 10 00 || – Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore – Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata ex 1214 90 90 || – Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno – Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati b) ex 2309 90 99 || – Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba – Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati. Parte V: Sementi Il settore delle sementi comprende i prodotti
elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci 0712 90 11 || Granturco dolce ibrido: – destinato alla semina 0713 10 10 || Piselli (Pisum sativum): – destinati alla semina ex 0713 20 00 || Ceci (garbanzos): – destinati alla semina ex 0713 31 00 || Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – destinati alla semina ex 0713 32 00 || Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): – destinati alla semina 0713 33 10 || Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): – destinati alla semina ex 0713 39 00 || Altri fagioli: – destinati alla semina ex 0713 40 00 || Lenticchie: – destinate alla semina ex 0713 50 00 || Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): – destinate alla semina ex 0713 90 00 || Altri legumi da granella secchi: – destinati alla semina 1001 90 10 || Spelta: – destinata alla semina ex 1005 10 || Granturco ibrido da semina 1006 10 10 || Risone (riso "paddy"): – destinato alla semina 1007 00 10 || Sorgo a grani ibrido: – destinato alla semina 1201 00 10 || Fave di soia, anche frantumate: – destinate alla semina 1202 10 10 || Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio: – destinate alla semina 1204 00 10 || Semi di lino, anche frantumati: – destinati alla semina 1205 10 10 e ex 1205 90 00 || Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: – destinati alla semina 1206 00 10 || Semi di girasole, anche frantumati: – destinati alla semina ex 1207 || Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – destinati alla semina 1209 || Semi, frutti e spore: – destinati alla semina Parte VI: Luppolo Il settore del luppolo comprende i prodotti
elencati nella tabella che segue Codice NC || Designazione delle merci 1210 || Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina 1302 13 00 || Succhi ed estratti vegetali di luppolo Parte VII: Olio
di oliva e olive da tavola Il settore dell'olio di oliva e delle olive da
tavola comprende i prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) 1509 || Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1510 00 || Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 b) 0709 90 31 || Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio 0709 90 39 || Altre olive, fresche o refrigerate 0710 80 10 || Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate 0711 20 || Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate ex 0712 90 90 || Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate 2001 90 65 || Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico ex 2004 90 30 || Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate 2005 70 00 || Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate c) 1522 00 31 1522 00 39 || Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva 2306 90 11 2306 90 19 || Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva Parte VIII: Lino
e canapa Il settore del lino e della canapa comprende i
prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci 5301 || Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 || Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Parte IX: Ortofrutticoli
freschi Il settore degli ortofrutticoli freschi
comprende i prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci 0702 00 00 || Pomodori freschi o refrigerati 0703 || Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 0704 || Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati 0705 || Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate 0706 || Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 0707 00 || Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 0708 || Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati ex 0709 || Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60 ex 0802 || Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20 0803 00 11 || Banane da cuocere, fresche ex 0803 00 90 || Banane da cuocere, essiccate 0804 20 10 || Fichi, freschi 0804 30 00 || Ananassi 0804 40 00 || Avocadi 0804 50 00 || Guaiave, manghi e mangostani 0805 || Agrumi, freschi o secchi 0806 10 10 || Uve da tavola, fresche 0807 || Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi 0808 || Mele, pere e cotogne, fresche 0809 || Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche 0810 || Altra frutta fresca 0813 50 31 0813 50 39 || Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 0910 20 || Zafferano ex 0910 99 || Timo, fresco o refrigerato ex 1211 90 85 || Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati 1212 99 30 || Carrube Parte X: Ortofrutticoli
trasformati Il settore degli ortofrutticoli trasformati
comprende i prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) ex 0710 || Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59 || ex 0711 || Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30 || ex 0712 || Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90 || 0804 20 90 || Fichi secchi || 0806 20 || Uve secche || ex 0811 || Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95 Codice NC || Designazione delle merci || ex 0812 || Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98 || ex 0813 || Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39 || 0814 00 00 || Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche || 0904 20 10 || Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati b) ex 0811 || Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || ex 1302 20 || Sostanze pectiche e pectinati || ex 2001 || Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: - frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 - granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40 - cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 - olive della sottovoce 2001 90 65 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97 || 2002 || Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico || 2003 || Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico || ex 2004 || Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91 || ex 2005 || Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10 || ex 2006 00 || Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99 || ex 2007 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: - preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10 - confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97 || ex 2008 || Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: - burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 - cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 - granturco della sottovoce 2008 99 85 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 - miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 - banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99 || ex 2009 || Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 Parte XI: Banane Il settore delle banane comprende i prodotti
elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci 0803 00 19 || Banane fresche, escluse le banane da cuocere ex 0803 00 90 || Banane essiccate, escluse le banane da cuocere ex 0812 90 98 || Banane temporaneamente conservate ex 0813 50 99 || Miscugli contenenti banane essiccate 1106 30 10 || Farine, semolini e polveri di banane ex 2006 00 99 || Banane cotte negli zuccheri o candite ex 2007 10 99 || Preparazioni omogeneizzate di banane ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane ex 2008 92 59 ex 2008 92 78 ex 2008 92 93 ex 2008 92 98 || Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99 || Banane altrimenti preparate o conservate ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99 || Succhi di banane Parte XII: Settore vitivinicolo Il settore vitivinicolo comprende i prodotti
elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) 2009 61 2009 69 || Succhi di uve (compresi i mosti di uva) 2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 || Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole b) ex 2204 || Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98 c) 0806 10 90 || Uve fresche diverse da quelle da tavola 2209 00 11 2209 00 19 || Aceto di vino d) 2206 00 10 || Vinello 2307 00 11 2307 00 19 || Fecce di vino 2308 00 11 2308 00 19 || Vinaccia Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura Il settore delle piante vive e dei prodotti
della floricoltura comprende tutti i prodotti di cui al capitolo 6 della
nomenclatura combinata. Parte XIV: Tabacco Il settore del tabacco comprende i tabacchi
greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice 2401 della
nomenclatura combinata. Parte XV: Carni bovine Il settore delle carni bovine comprende i
prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) da 0102 90 05 a 0102 90 79 || Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura 0201 || Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 0202 || Carni di animali della specie bovina, congelate 0206 10 95 || Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati 0206 29 91 || Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati 0210 20 || Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate 0210 99 51 || Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati 0210 99 90 || Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie 1602 50 10 || Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte 1602 90 61 || Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte b) 0102 10 || Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura 0206 10 98 || Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici 0206 21 00 0206 22 00 0206 29 99 || Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici 0210 9959 || Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes" ex 1502 00 90 || Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 1602 50 31 e 1602 50 95 || Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte 1602 90 69 || Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte Parte XVI: Latte
e prodotti lattiero-caseari Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
comprende i prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) 0401 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti b) 0402 || Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti c) da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 9011 a 0403 90 69 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao d) 0404 || Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove e) ex 0405 || Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80% f) 0406 || Formaggi e latticini g) 1702 19 00 || Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99% di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca h) 2106 90 51 || Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato i) ex 2309 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: – Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I del presente allegato. Parte XVII: Carni suine Il settore delle carni suine comprende i
prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) ex 0103 || Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura (b) ex 0203 || Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate ex 0206 || Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate ex 0209 00 || Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210 || Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate 1501 00 11 1501 00 19 || Grassi di maiale (compreso lo strutto) c) 1601 00 || Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 1602 10 00 || Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue 1602 20 90 || Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra 1602 41 10 1602 42 10 da 1602 49 11 a 1602 49 50 || Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica 1602 90 10 || Preparazioni di sangue di qualsiasi animale 1602 90 51 || Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica 1902 20 30 || Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20% di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine Parte XVIII: Carni
ovine e caprine Il settore delle carni ovine e caprine
comprende i prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) 0104 10 30 || Agnelli (non ancora usciti dall'anno) || 0104 10 80 || Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli || 0104 20 90 || Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura || 0204 || Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate || 0210 99 21 || Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate || 0210 99 29 || Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate b) 0104 10 10 || Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura || 0104 20 10 || Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura || 0206 80 99 || Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici || 0206 90 99 || Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici || 0210 99 60 || Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate || ex 1502 00 90 || Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503 c) 1602 90 72 || Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte || 1602 90 74 || Miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni e frattaglie non cotte d) 1602 90 76 1602 90 78 || Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, diverse da quelle non cotte o dai miscugli Parte XIX: Uova Il settore delle uova comprende i prodotti
elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 || Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte b) 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 || Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Parte XX: Carni
di pollame Il settore delle carni di pollame comprende i
prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci a) 0105 || Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone b) ex 0207 || Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c) c) 0207 13 91 || Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati 0207 14 91 || 0207 26 91 || 0207 27 91 || 0207 34 || 0207 35 91 || 0207 36 81 || 0207 36 85 || 0207 36 89 || 0210 99 71 || Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati 0210 99 79 || d) 0209 00 90 || Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato e) 1501 00 90 || Grasso di volatili f) 1602 20 10 || Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra || 1602 31 || Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105 1602 32 || 1602 39 || Parte XXI: Alcole etilico di origine agricola 1. Il settore dell'alcole
etilico comprende i prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione delle merci ex 2207 10 00 || Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato ex 2207 20 00 || Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato ex 2208 90 91 e ex 2208 90 99 || Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato 2. Il settore dell'alcole
etilico comprende anche i prodotti a base di alcole etilico di origine agricola
del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2
litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al
punto 1. Parte XXII: Prodotti dell'apicoltura Il settore dell'apicoltura comprende i
prodotti elencati nella tabella che segue: Codice NC || Designazione 0409 00 00 || Miele naturale ex 0410 00 00 || Pappa reale e propoli, commestibili ex 0511 99 85 || Pappa reale e propoli, non commestibili ex 1212 99 70 || Polline ex 1521 90 || Cera d'api Parte XXIII: Bachi
da seta Il settore della bachicoltura comprende i
bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché le uova
di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85. Parte XXIV: Altri prodotti Per "altri prodotti" si intendono i
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi da quelli elencati nelle
parti da I a XXIII, compresi quelli elencati nelle sezioni 1 e 2. Sezione 1 Codice NC || Designazione delle merci ex 0101 || Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: 0101 10 || – Riproduttori di razza pura: 0101 10 10 || – – Cavalli (a) 0101 10 90 || – – altri 0101 90 || – altri: – – Cavalli: 0101 90 19 || – – – diversi da quelli destinati alla macellazione 0101 90 30 || – – Asini 0101 90 90 || – – Muli e bardotti ex 0102 || Animali vivi della specie bovina: ex 0102 90 || – diversi dai riproduttori di razza pura: 0102 90 90 || – – diversi da quelli delle specie domestiche ex 0103 || Animali vivi della specie suina: 0103 10 00 || – Riproduttori di razza pura (b) – altri: ex 0103 91 || – – di peso inferiore a 50 kg: 0103 91 90 || – – – diversi da quelli delle specie domestiche ex 0103 92 || – – di peso uguale o superiore a 50 kg: Codice NC || Designazione delle merci 0103 92 90 || – – diversi da quelli delle specie domestiche 0106 || Altri animali vivi ex 0203 || Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: – fresche o refrigerate: ex 0203 11 || – – in carcasse o mezzene: 0203 11 90 || – – – diverse da quelle della specie suina domestica ex 0203 12 || – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: 0203 12 90 || – – – diversi da quelli della specie suina domestica ex 0203 19 || – – altre: 0203 19 90 || – – – diverse da quelle della specie suina domestica – Congelate: ex 0203 21 || – – in carcasse o mezzene: 0203 21 90 || – – – diverse da quelle della specie suina domestica ex 0203 22 || – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: 0203 22 90 || – – – diversi da quelli della specie suina domestica ex 0203 29 || – – altre: 0203 29 90 || – – – diverse da quelle della specie suina domestica ex 0205 00 || Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate ex 0206 || Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: ex 0206 10 || – della specie bovina, fresche o refrigerate 0206 10 10 || – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) – della specie bovina, congelate: ex 0206 22 00 || – – Fegati: – – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) ex 0206 29 || – – altre: 0206 29 10 || – – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) ex 0206 30 00 || – della specie suina, fresche o refrigerate: – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) – – altre: – – – diverse da quelle della specie suina domestica – della specie suina, congelate: ex 0206 41 00 || – – Fegati: – – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) – – – altre: – – – – diverse da quelle della specie suina domestica ex 0206 49 00 || – – altre: || – – – della specie suina domestica: – – – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) || – – – altre || ex 0206 80 || – altre, fresche o refrigerate: 0206 80 10 || – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) – – altre: 0206 80 91 || – – – delle specie equina, asinina o mulesca ex 0206 90 || – altre, congelate: 0206 90 10 || – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (c) – – altre: 0206 90 91 || – – – delle specie equina, asinina o mulesca 0208 || Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate Codice NC || Designazione delle merci ex 0210 || Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: – Carni della specie suina: ex 0210 11 || – – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: 0210 11 90 || – – – diversi da quelli della specie suina domestica ex 0210 12 || – – Pancette (ventresche) e loro pezzi: 0210 12 90 || – – – diverse da quelle della specie suina domestica ex 0210 19 || – – altre: 0210 19 90 || – – – diverse da quelle della specie suina domestica – altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie: 0210 91 00 || – – di primati 0210 92 00 || – – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) 0210 93 00 || – – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) ex 0210 99 || – – altre: – – – Carni: 0210 99 31 || – – – – di renna 0210 99 39 || – – – – altre – – – Frattaglie: – – – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina 0210 99 80 || – – – – – diverse dai fegati di volatili ex 0407 00 || Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: 0407 00 90 || – diverse da quelle di volatili da cortile ex 0408 || Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – Tuorli: ex 0408 11 || – – essiccati: 0408 11 20 || – – – non atti ad uso alimentare (d) ex 0408 19 || – – altri: 0408 19 20 || – – – non atti ad uso alimentare (d) – altri: ex 0408 91 || – – essiccati: 0408 91 20 || – – – non atti ad uso alimentare (d) ex 0408 99 || – – altri: 0408 99 20 || – – – non atti ad uso alimentare (d) 0410 00 00 || Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 0504 00 00 || Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati: ex 0511 || Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: 0511 10 00 || – Sperma bovino – altri: || ex 0511 99 || – – altri: 0511 99 85 || – – – altri ex 0709 || Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: ex 0709 60 || – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: – – altri: 0709 60 91 || – – – – Del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum (c) 0709 60 95 || – – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (c) 0709 60 99 || – – – altri Codice NC || Designazione delle merci ex 0710 || Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati: ex 0710 80 || – Altri ortaggi o legumi: – – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: 0710 80 59 || – – – diversi dai peperoni ex 0711 || Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: ex 0711 90 || – Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: – – Ortaggi o legumi: 0711 90 10 || – – – – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni ex 0713 || Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: ex 0713 10 || – Piselli (Pisum sativum): 0713 10 90 || – – diversi da quelli destinati alla semina ex 0713 20 00 || – Ceci (garbanzos): – – diversi da quelli destinati alla semina – Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): ex 0713 31 00 || – – Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek: – – – diversi da quelli destinati alla semina ex 0713 32 00 || – – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): – – – diversi da quelli destinati alla semina ex 0713 33 || – – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): 0713 33 90 || – – – diversi da quelli destinati alla semina ex 0713 39 00 || – – altri: – – – diversi da quelli destinati alla semina ex 0713 40 00 || – Lenticchie: – – diverse da quelle destinate alla semina ex 0713 50 00 || – Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): – – diverse da quelle destinate alla semina ex 0713 90 00 || – altre: – – diverse da quelle destinate alla semina 0801 || Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate ex 0802 || Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: ex 0802 90 || – altre: ex 0802 90 20 || – – Noci di arec (o di betel) e noci di cola ex 0804 || Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: 0804 10 00 || – Datteri 0902 || Tè, anche aromatizzato ex 0904 || Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10 0905 00 00 || Vaniglia 0906 || Cannella e fiori di cinnamomo 0907 00 00 || Garofani (antofilli, chiodi e steli) 0908 || Noci moscate, macis, amomi e cardamomi 0909 || Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro ex 0910 || Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano ex 1106 || Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: 1106 10 00 || – dei legumi da granella secchi della voce 0713 ex 1106 30 || – dei prodotti del capitolo 8: 1106 30 90 || – – diversi dalle banane Codice NC || Designazione delle merci ex 1108 || Amidi e fecole; inulina: 1108 20 00 || – Inulina 1201 00 90 || Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina 1202 10 90 || Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina 1202 20 00 || Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate 1203 00 00 || Copra 1204 00 90 || Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 1205 10 90 e ex 1205 90 00 || Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 1206 00 91 || Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 1206 00 99 || 1207 20 90 || Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 1207 40 90 || Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 1207 50 90 || Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 1207 91 90 || Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 1207 99 91 || Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina ex 1207 99 97 || Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina 1208 || Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa ex 1211 || Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 85 nella parte IX del presente allegato ex 1212 || Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: ex 1212 99 || – – diversi dalle canne da zucchero: 1212 99 41 e 1212 99 49 || – – – Semi di carrube ex 1212 99 70 || – – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria 1213 00 00 || Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet ex 1214 || Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet: ex 1214 10 00 || – Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata ex 1214 90 || – altri: 1214 90 10 || – – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio ex 1214 90 90 || – – altri, esclusi: – Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno – Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati ex 1502 00 || Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503: ex 1502 00 10 || – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (c) 1503 00 || Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati ex 1504 || Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esclusi gli oli di fegato di pesci e loro frazioni di cui alle voci 1504 10 e 1504 20 1507 || Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1508 || Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1511 || Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1512 || Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Codice NC || Designazione delle merci 1513 || Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1514 || Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1515 || Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1516 || Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della sottovoce 1516 20 10) ex 1517 || Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93 1518 00 31 1518 00 39 || Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (c) 1522 00 91 || Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva 1522 00 99 || Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva ex 1602 || Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: – della specie suina: ex 1602 41 || – – Prosciutti e loro pezzi: 1602 41 90 || – – – diversi da quelli della specie suina domestica ex 1602 42 || – – Spalle e loro pezzi: 1602 42 90 || – – – diverse da quelle della specie suina domestica ex 1602 49 || – – altri, compresi i miscugli: 1602 49 90 || – – – diversi da quelli della specie suina domestica ex 1602 90 || – altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: – – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale: 1602 90 31 || – – – di selvaggina o di coniglio || – – – altre: – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica: – – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina: 1602 90 99 || – – – – – – diverse da quelle di ovini o caprini ex 1603 00 || Estratti e sughi di carne 1801 00 00 || Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto 1802 00 00 || Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao ex 2001 || Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: ex 2001 90 || – altri: 2001 90 20 || – – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni ex 2005 || Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ex 2005 99 || – Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: 2005 99 10 || – – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni ex 2206 || Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove: da 2206 00 31 a 2206 00 89 || – diverse dal vinello ex 2301 || Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: 2301 10 00 || – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli Codice NC || Designazione delle merci ex 2302 || Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: 2302 50 00 || – di legumi 2304 00 00 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia 2305 00 00 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide ex 2306 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce NC 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva) ex 2307 00 || Fecce di vino; tartaro greggio 2307 00 90 || – Tartaro greggio ex 2308 00 || Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: 2308 00 90 || – diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva ex 2309 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: ex 2309 10 || – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: 2309 10 90 || – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ex 2309 90 || – altri: 2309 90 10 || – – altri, comprese le premiscele: – – Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini ex 2309 90 91 a 2309 90 99 || – – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi: – Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba – Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino (a) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3)]. (b) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)]. (c) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)]. (d) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata. Sezione 2 Codice NC || Designazione delle merci || 0101 90 11 || Cavalli vivi destinati alla macellazione(a) || ex 0205 00 || Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate || 0210 99 10 || Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche || 0511 99 10 || Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge || 0701 || Patate, fresche o refrigerate || 0901 || Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione || 1105 || Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate || ex 1212 99 70 || Radici di cicoria || 2209 00 91 e 2209 00 99 || Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, diversi dall'aceto di vino || 4501 || Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato || (a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)]. ALLEGATO II
DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3,
PARAGRAFO 1
Parte I: Definizioni per il settore del riso I. Per "risone", "riso
semigreggio", "riso semilavorato", "riso lavorato", "riso
a grani tondi", "riso a grani medi", "riso a grani lunghi A
o B" e "rotture di riso" si intende: 1. (a) "risone": riso
provvisto della lolla dopo trebbiatura; b) "riso semigreggio": il risone
dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano
tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali "riso
bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso
sbramato"; c) "riso semilavorato": il risone
dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o
parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni; d) "riso lavorato": il risone dal
quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del
pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e
almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale
possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al
massimo; 2. a) "riso a grani tondi":
riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un
rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2; b) "riso a grani medi": riso i cui
grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore
a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3; c) "riso a grani lunghi": i) categoria A: riso di lunghezza
superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2
ed inferiore a 3; ii) categoria B: riso di lunghezza
superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o
superiore a 3; d) "misurazione dei grani": la
misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo: i) prelevare un campione rappresentativo
della partita; ii) selezionare il campione per operare su
grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta; iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su
100 grani e stabilirne la media; iv) determinare il risultato in millimetri,
arrotondato ad un decimale; 3. "rotture di riso": frammenti di
grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza
media del grano intero. II. Per quanto riguarda i grani e le
rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni: A. "Grani interi": grani ai quali
è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase
di lavorazione, al massimo una parte del dente. B. "Grani spuntati": grani ai
quali è stato tolto tutto il dente. C. "Grani rotti o rotture": grani
a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture
comprendono: –
le grosse rotture (frammenti di grano la cui
lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non
costituiscono un grano intero); –
le medie rotture (frammenti di grano la cui
lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non
raggiungono la taglia minima delle grosse rotture); –
le piccole rotture (frammenti di grano che non
raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le
cui maglie misurano 1,4 mm); –
i frammenti (piccoli frammenti o particelle di
grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);
sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati
dalla spaccatura longitudinale del grano). D. "Grani verdi": grani a
maturazione incompleta. E. "Grani che presentano deformità
naturali": grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o
meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà. F. "Grani gessati": grani di cui
almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. G. "Grani striati rossi": grani
che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali
di colore rosso dovute a residui del pericarpo. H. "Grani vaiolati": grani aventi
un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno
regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano
striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono
presentare un alone giallo o scuro. I. "Grani maculati": grani che
hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione
del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre,
rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere
profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa,
bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla
metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani
gialli. J. "Grani gialli": grani che
hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o
parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone
al giallo arancio. K. "Grani ambrati": grani che hanno
subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e
generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un
colore paglierino chiaro. Parte II: Definizioni
per il settore del luppolo 1. "Luppolo": le
infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo
rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e
di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia
generalmente tra 2 e 5 cm; 2. "luppolo in polvere":
il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi
elementi naturali; 3. "luppolo in polvere
arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del
luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle
brattee e delle rachidi; 4. "estratto di luppolo":
i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere
con un solvente; 5. "prodotti miscelati di
luppolo": la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a
4. Parte III: Definizioni per il settore vitivinicolo Definizioni riguardanti la vite 1. "Estirpazione": l'eliminazione
completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata. 2. "Impianto": la
messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite,
innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante
madri per marze. 3. "Sovrainnesto": l'innesto
di una vite già precedentemente innestata. Definizioni riguardanti i prodotti 4. "Uve fresche": il
frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente
appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari
mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea. 5. "Mosto di uve fresche
mutizzato con alcole": il prodotto: a) avente un titolo alcolometrico effettivo
non inferiore a 12% vol e non superiore a 15% vol; b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di
uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5%
vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a
norma dell'articolo 63, paragrafo 2: i) di alcole neutro di origine vinica,
compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo
alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol; ii) o di un prodotto non rettificato
proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico
effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol. 6. "Succo di uve": il
prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile: a) ottenuto con trattamenti appropriati per
essere consumato tal quale; b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve
o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve
è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato. Per il succo di uve è ammesso un titolo
alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 7. "Succo di uve
concentrato": il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante
disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo
autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al
rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%. Per il succo di uve concentrato è ammesso un
titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 8. "Fecce di vino": il
residuo: a) che si deposita nei recipienti contenenti
vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento
autorizzato; b) ottenuto dalla filtrazione o dalla
centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a); c) che si deposita nei recipienti contenenti
mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;
oppure d) ottenuto dalla filtrazione o dalla
centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c). 9. "Vinaccia": il
residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no. 10. "Vinello": il
prodotto ottenuto: a) dalla fermentazione delle vinacce vergini
macerate nell'acqua; oppure b) mediante esaurimento con acqua delle
vinacce fermentate. 11. "Vino alcolizzato":
il prodotto: a) avente un titolo alcolometrico effettivo
non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol; b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta
di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e
avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non
contenente zucchero residuo; oppure c) avente un'acidità volatile massima
espressa in acido acetico di 1,5 g/l. 12. "Partita" (cuvée): a) il mosto di uve; b) il vino; oppure c) il risultato della miscela di mosti di
uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all'elaborazione di un tipo determinato
di vino spumante.. Titolo alcolometrico 13. "Titolo alcolometrico
volumico effettivo": il numero di parti in volume di alcole puro alla
temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla
medesima temperatura. 14. "Titolo alcolometrico
volumico potenziale": il numero di parti in volume di alcole puro alla
temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione
totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla
medesima temperatura. 15. "Titolo alcolometrico
volumico totale": la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e
potenziale. 16. "Titolo alcolometrico
volumico naturale": il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto
prima di qualsiasi arricchimento. 17. "Titolo alcolometrico
massico effettivo": il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100
kg di prodotto. 18. "Titolo alcolometrico
massico potenziale": il numero di chilogrammi di alcole puro che possono
essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100
kg di prodotto. 19. "Titolo alcolometrico
massico totale": la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e
potenziale. Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine 1. "Bovini": gli
animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici
NC ex 0102 10 e da 0102 90 05 a 0102 90 79; 2. "bovini
adulti": bovini di età pari o superiore a otto mesi. Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari Ai fini dell'applicazione del contingente
tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato
direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal
latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo
autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di
latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato. Parte VI: Definizioni per il settore
delle uova 1. "Uova in guscio":
le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse
dalle uova da cova di cui al punto 2; 2. "uova da cova": le
uova di volatili da cortile destinate alla cova; 3. "prodotti sgusciati
interi": le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari,
anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti; 4. "prodotti sgusciati
separati": i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari,
anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti. Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame 1. "Pollame vivo": i
volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi; 2. "pulcini": i
volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi; 3. "pollame macellato":
i volatili morti della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e
faraone, interi, anche senza frattaglie; 4. "prodotti derivati":
i prodotti seguenti: a) prodotti di cui all'allegato I,
parte XX, lettera a); b) prodotti di cui all'allegato I,
parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie
commestibili, denominati "parti di volatili"; c) frattaglie commestibili di cui all'allegato I,
parte XX, lettera b); d) prodotti di cui all'allegato I,
parte XX, lettera c); e) prodotti di cui all'allegato I,
parte XX, lettere d) ed e); f) prodotti di cui all'allegato I,
parte XX, lettera f), esclusi i prodotti dei codici NC 1602 20 11
e 1602 20 19. Parte VIII: Definizioni
per il settore dell'apicoltura 1. Per "miele" si
intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono
dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o
dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di
piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche
proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi
dell'alveare. Le principali varietà di miele sono: a) secondo l'origine: i) miele di fiori o miele di nettare:
miele ottenuto dal nettare di piante; ii) miele di melata: miele ottenuto
principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera)
che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti
vive di piante; b) secondo il metodo di produzione e/o di
estrazione: iii) miele di favo: miele immagazzinato
dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di
sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata
e venduto in favi anche interi; iv) miele con pezzi di favo o sezioni
di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo; v) miele scolato: miele ottenuto
mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata; vi) miele centrifugato: miele ottenuto
mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata; vii) miele torchiato: miele ottenuto
mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con
riscaldamento moderato a un massimo di 45 oC; viii) miele filtrato: miele ottenuto
eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come
risultato un'eliminazione significativa dei pollini. Per "miele per uso industriale" si
intende: a) miele adatto all'uso industriale o come
ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente
lavorati e b) che può: –
avere un gusto o un odore anomali, oppure –
avere iniziato un processo di fermentazione, o
essere effervescente, oppure –
essere stato surriscaldato. 2. Per "prodotti apicoli"
si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline. ALLEGATO
III
QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO
7 A. Qualità tipo del risone Il risone della qualità tipo possiede le seguenti
caratteristiche: a) è di qualità sana, leale e mercantile,
privo di odore; b) ha un tenore di umidità del 13% al
massimo; c) ha una resa di lavorazione in riso
lavorato del 63% del peso in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani
spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di
qualità perfetta pari a: grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98: || 1,5% grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98: || 2,0% grani striati rossi || 1,0% grani vaiolati || 0,50% grani maculati || 0,25% grani gialli || 0,02% grani ambrati || 0,05% B. Qualità tipo dello zucchero I. Qualità tipo delle barbabietole Le barbabietole della qualità tipo possiedono le
seguenti caratteristiche: a) qualità sana, leale e mercantile; b) contenuto in zucchero del 16% all'atto
del ricevimento. II. Qualità tipo dello zucchero bianco 1. Lo zucchero bianco della qualità tipo
possiede le seguenti caratteristiche: a) qualità sana, leale e mercantile,
asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole; b) polarizzazione minima: 99,7; c) umidità massima: 0,06%; d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%; e) il numero di punti determinato
conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né: 15 per il tenore di ceneri, 9 per il tipo di colore, determinato
secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria
saccarifera di Brunswick, in appresso denominato "metodo Brunswick", 6 per la colorazione della soluzione,
determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods
of Sugar Analysis, in appresso denominato "metodo Icumsa". 2. Si ha un punto: a) per ogni 0,0018% di tenore di ceneri
determinato secondo il metodo Icumsa a 28o Brix; b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore,
determinato secondo il metodo Brunswick; c) per ogni 7,5 unità di colorazione della
soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa. 3. I metodi per la determinazione degli
elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la
determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento. III. Qualità tipo dello zucchero greggio 1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è
uno zucchero che ha un rendimento del 92%. 2. Il rendimento dello zucchero greggio di
barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione: a) la percentuale del suo contenuto in
ceneri moltiplicata per quattro; b) la percentuale del suo contenuto in
zucchero invertito moltiplicata per due; c) un'unità. 3. Il rendimento dello zucchero greggio di
canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di
polarizzazione. ALLEGATO IV
DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI
SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1 in migliaia di euro per esercizio di bilancio BG || 26 762 CZ || 5 155 DE || 38 895 EL || 23 963 ES || 353 081 FR || 280 545 IT || 336 997 CY || 4 646 LT || 45 LU || 588 HU || 29 103 MT || 402 AT || 13 688 PT || 65 208 RO || 42 100 SI || 5 045 SK || 5 085 UK || 120 ALLEGATO V
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
DI CUI ALL'ARTICOLO 56,
PARAGRAFO 3 - Codex Alimentarius - Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite ALLEGATO VI
DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI
E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 60 Ai fini del
presente allegato, la denominazione di vendita è il nome col quale è venduto un
prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della
direttiva 2000/13/CE. Parte I. Carni di bovini di età non superiore a dodici mesi I. Definizione Ai fini della presente parte del presente
allegato, per "carni" si intende l'insieme delle carcasse, le carni
con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione
umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate
fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate. Al momento della macellazione tutti i bovini
di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la
vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti: A) Categoria V: bovini di età non
superiore a otto mesi Lettera di identificazione della categoria: V; B) Categoria Z: bovini di età superiore
a otto mesi ma inferiore a dodici mesi Lettera di identificazione della categoria: Z. II. Denominazioni di
vendita 1. Le carni ottenute da bovini
di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri
unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno
Stato membro: A) Per le carni ottenute da bovini di età non
superiore a otto mesi (lettera di identificazione della categoria V): Paese di commercializzazione || Denominazioni di vendita da utilizzare Belgio || veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch Bulgaria || месо от малки телета Repubblica ceca || Telecí Danimarca || Lyst kalvekød Germania || Kalbfleisch Estonia || Vasikaliha Grecia || μοσχάρι γάλακτος Spagna || Ternera blanca, carne de ternera blanca Francia || veau, viande de veau Irlanda || Veal Italia || vitello, carne di vitello Cipro || μοσχάρι γάλακτος Lettonia || Teļa gaļa Lituania || Veršiena Lussemburgo || veau, viande de veau/Kalbfleisch Ungheria || Borjúhús Malta || Vitella Paesi Bassi || Kalfsvlees Austria || Kalbfleisch Polonia || Cielęcina Portogallo || Vitela Romania || carne de vițel Slovenia || Teletina Slovacchia || Teľacie mäso Finlandia || vaalea vasikanliha/ljust kalvkött Svezia || ljust kalvkött Regno Unito || Veal B) Per le carni ottenute da bovini di età
superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (lettera di identificazione
della categoria Z): Paese di commercializzazione || Denominazioni di vendita da utilizzare Belgio || jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch Bulgaria || Телешко месо Repubblica ceca || hovězí maso z mladého skotu Danimarca || Kalvekød Germania || Jungrindfleisch Estonia || noorloomaliha Grecia || νεαρό μοσχάρι Spagna || Ternera, carne de ternera Francia || jeune bovin, viande de jeune bovin Irlanda || rosé veal Italia || vitellone, carne di vitellone Cipro || νεαρό μοσχάρι Lettonia || jaunlopa gaļa Lituania || Jautiena Lussemburgo || jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch Ungheria || Növendék marha húsa Malta || Vitellun Paesi Bassi || rosé kalfsvlees Austria || Jungrindfleisch Polonia || młoda wołowina Portogallo || Vitelão Romania || carne de tineret bovin Slovenia || meso težjih telet Slovacchia || mäso z mladého dobytka Finlandia || vasikanliha/kalvkött Svezia || Kalvkött Regno Unito || Beef 2. Le denominazioni di vendita
di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome
o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie. 3. Le denominazioni di vendita
per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1,
nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni
di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del
presente allegato. In particolare, i termini "veau", "telecí",
"Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal",
"vitello", "vitella", "kalf", "vitela"
e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né
indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a
dodici mesi. 4. Le condizioni di cui al
paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è
stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione
di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del
regolamento (CE) n. 510/2006. Parte II. Prodotti
vitivinicoli 1) Vino Il vino è il prodotto ottenuto
esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche,
pigiate o no, o di mosti di uve. Il vino: a) dopo le eventuali operazioni menzionate
all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo
non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte
nelle zone viticole A e B di cui all'appendice del presente allegato, e non
inferiore a 9% vol per le altre zone viticole; b) se a denominazione di origine protetta o
a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo
alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato
VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5%
vol; c) ha un titolo alcolometrico totale non
superiore a 15% vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra: –
il limite massimo del titolo alcolometrico totale
può raggiungere 20% vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da
determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione
mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, –
il limite massimo del titolo alcolometrico totale
può superare 15% vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti
senza alcun arricchimento; d) fatte salve eventuali deroghe che possono
essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59,
paragrafo 1, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non
inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro. La "retsina" è il vino
prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto
di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di
Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle
condizioni definite dalla normativa greca vigente. In deroga alla lettera b), il "Tokaji
eszencia" e il "Tokajská esencia" sono considerati vino. Tuttavia, in deroga all'articolo 60,
paragrafo 2, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino"
se: a) è accompagnata dal nome di un frutto
sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti
dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure b) è parte di una denominazione composta. Deve essere evitata qualsiasi confusione
con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato. 2) Vino nuovo ancora in fermentazione Il vino nuovo ancora in fermentazione è
il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è
ancora separato dalle fecce. 3) Vino liquoroso Il vino liquoroso è il prodotto: a) avente un titolo alcolometrico effettivo
non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol; b) avente un titolo alcolometrico volumico
totale non inferiore a 17,5% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a
denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che
la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59,
paragrafo 1; c) ottenuto da: –
mosto di uve parzialmente fermentato, –
vino, –
una miscela dei prodotti suddetti, oppure –
mosto di uve o una miscela di questo prodotto con
vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a
indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti
delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1; d) avente un titolo alcolometrico volumico
naturale iniziale non inferiore a 12% vol, ad eccezione di alcuni vini
liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica
protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti
delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1; e) e mediante aggiunta: i) da soli o miscelati: –
di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole
ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico
effettivo non inferiore a 96% vol, –
di distillato di vino o di uve secche con un titolo
alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86%
vol, ii) nonché, eventualmente, di uno o più di
uno dei prodotti seguenti: –
mosto di uve concentrato, –
una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera
e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto
trattino; f) in deroga alla lettera e), nel caso di
alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione
geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante
atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, ottenuto mediante
aggiunta: i) di prodotti di cui alla lettera e),
punto i), da soli o miscelati, oppure ii) di uno o più dei prodotti seguenti: –
alcole di vino o di uve secche con un titolo
alcolometrico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol, –
acquavite di vino o di vinaccia con un titolo
alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol, –
acquavite di uve essiccate con un titolo
alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol e iii) eventualmente di uno o più di uno dei
prodotti seguenti: –
mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con
uve appassite, –
mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del
fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di
mosto di uve concentrato, –
mosto di uve concentrato, –
una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera
f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto
trattino. 4) Vino spumante Il vino spumante è il prodotto: a) ottenuto dalla prima o dalla seconda
fermentazione alcolica: –
di uve fresche, –
di mosto di uve, o –
di vino; b) caratterizzato alla stappatura del
recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente
dalla fermentazione; c) che, conservato alla temperatura di 20 °C
in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar
dovuta all'anidride carbonica in soluzione e d) il titolo alcolometrico totale delle
partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5%
vol. 5) Vino spumante di qualità Il vino spumante di qualità è il prodotto: a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione
alcolica: –
di uve fresche, –
di mosto di uve, o –
di vino; b) caratterizzato alla stappatura del
recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente
dalla fermentazione; c) che, conservato alla temperatura di 20 °C
in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar
dovuta all'anidride carbonica in soluzione e d) il titolo alcolometrico totale delle
partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9% vol. 6) Vino spumante di qualità del tipo
aromatico Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è
il vino spumante di qualità: a) che è ottenuto, durante la costituzione
della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente
fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un
elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59,
paragrafo 1. Il vino spumante di qualità del tipo
aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione
della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma
dell'articolo 59, paragrafo 1; b) che, conservato alla temperatura di 20°C
in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar
dovuta all'anidride carbonica in soluzione; c) il cui titolo alcolometrico effettivo
non può essere inferiore a 6% vol e d) il cui titolo alcolometrico totale non
può essere inferiore a 10% vol. 7) Vino spumante gassificato Il vino spumante gassificato è il prodotto: a) ottenuto da vino senza denominazione di
origine protetta o indicazione geografica protetta; b) caratterizzato alla stappatura del
recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in
parte, dall'aggiunta di tale gas e c) che, conservato alla temperatura di 20 °C
in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar
dovuta all'anidride carbonica in soluzione. 8) Vino frizzante Il vino frizzante è il prodotto: a) ottenuto da vino che presenta un titolo
alcolometrico totale non inferiore a 9% vol; b) avente un titolo alcolometrico effettivo
non inferiore a 7% vol; c) che, conservato alla temperatura di 20 °C
in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride
carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar
e d) presentato in recipienti di 60 litri o
meno. 9) Vino frizzante gassificato Il vino frizzante gassificato è il prodotto: a) ottenuto da vino; b) avente un titolo alcolometrico effettivo
non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol; c) che, conservato alla temperatura di 20 °C
in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride
carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar
e non superiore a 2,5 bar e d) presentato in recipienti di 60 litri o
meno. 10) Mosto di uve Il mosto di uve è il prodotto liquido
ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di
uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 11) Mosto di uve parzialmente fermentato Il mosto di uve parzialmente fermentato
è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un
titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del
suo titolo alcolometrico volumico totale. 12) Mosto di uve parzialmente fermentato
ottenuto con uve appassite Il mosto di uve parzialmente fermentato
ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un
mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di
zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico
naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi
requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a
norma dell'articolo 59, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve
parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite. 13) Mosto di uve concentrato Il mosto di uve concentrato è il mosto
di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto
di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto,
in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal
rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo
62, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 68, lettera d), non sia
inferiore a 50,9%. Per il mosto di uve concentrato è
ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 14) Mosto di uve concentrato rettificato Il mosto di uve concentrato rettificato
è il prodotto liquido non caramellizzato: a) ottenuto mediante disidratazione
parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso
il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C
dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità
dell'articolo 62, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 68, lettera d),
non sia inferiore a 61,7%; b) che ha subito trattamenti autorizzati di
disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero; c) che presenta le seguenti
caratteristiche: –
pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix, –
densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm
non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix, –
tenore di saccarosio non rilevabile con metodo
analitico da stabilirsi, –
indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un
valore di 25 °Brix, –
acidità titolabile non superiore a 15
milliequivalenti/kg di zuccheri totali, –
tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg
di zuccheri totali, –
tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg
di zuccheri totali, –
conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm
a 20 °C e a 25 °Brix, –
tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg
di zuccheri totali, –
presenza di mesoinositolo. Per il mosto di uve concentrato
rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1%
vol. 15) Vino ottenuto da uve appassite Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto: a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve
lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale; b) avente un titolo alcolometrico totale non
inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol
e c) avente un titolo alcolometrico naturale
non inferiore a 16% vol (o 272 g di zucchero/l). 16) Vino di uve stramature Il vino di uve stramature è il prodotto: a) ottenuto senza alcun arricchimento; b) avente un titolo alcolometrico naturale
superiore a 15% vol e c) avente un titolo alcolometrico totale
non inferiore a 15% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12%
vol. Gli Stati membri possono imporre un periodo di
invecchiamento per questo prodotto. 17) Aceto di vino L'aceto di vino è l'aceto: a) ottenuto esclusivamente dalla
fermentazione acetica del vino e b) avente un tenore di acidità totale
espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l. Parte III. Latte e
prodotti lattiero-caseari 1. La denominazione "latte" è
riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale,
ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione. La denominazione "latte" può tuttavia
essere utilizzata: a) per il latte che ha subito un
trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il
latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV
del presente allegato; b) congiuntamente ad uno o più termini per
designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione
prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato
sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali
modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti
naturali. 2. Ai sensi della presente parte per "prodotti
lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal
latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la
loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente
o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte. Sono riservate unicamente ai prodotti
lattiero-caseari: a) le denominazioni seguenti utilizzate in
tutte le fasi della commercializzazione: i) siero di latte, ii) crema di latte o panna, iii) burro, iv) latticello, v) butteroil, vi) caseina, vii) grasso del latte anidro (MGLA), viii) formaggio, ix) iogurt, x) kefir, xi) kumiss, xii) viili/fil, xiii) smetana, xiv) fil; b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5
della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti
lattiero-caseari. 3. La denominazione "latte" e le
denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono
essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti
in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi
del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una
parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il
prodotto. 4. L'origine del latte e dei prodotti
lattiero-caseari definiti dalla Commissione deve essere specificata quando essi
non provengono dalla specie bovina. 5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3
della presente parte non possono essere utilizzate per prodotti diversi da
quelli di cui ai suddetti punti. La presente disposizione non si applica
tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso
tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per
descrivere una qualità caratteristica del prodotto. 6. Per quanto riguarda un prodotto diverso
da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere
utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra
forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE
del Consiglio[48],
né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il
prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario. Tuttavia, per un prodotto contenente
latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le
denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono
essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per
elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE. Parte IV. Latte
destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401 I. Definizioni Ai fini della presente parte si intende per: a) "latte", il prodotto della
mungitura di una o più vacche; b) "latte alimentare", i prodotti
di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore; c) "tenore di materia grassa", il
rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del
latte in questione; d) "tenore di materia proteica",
il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in
questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte
espresso in percentuale sulla massa. II. Fornitura o cessione al consumatore
finale 1) Soltanto il latte conforme ai requisiti
stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza
trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti,
ospedali, mense o altre analoghe collettività. 2) Le denominazioni di vendita per questi
prodotti sono quelle indicate al punto III della presente parte. Tali
denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo
il loro impiego nelle denominazioni composte. 3) Gli Stati membri prevedono misure dirette
ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in
tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare
confusione nella mente del consumatore. III. Latte alimentare 1. I seguenti prodotti sono considerati
latte alimentare: a) latte crudo: latte non sottoposto ad una
temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente un effetto
equivalente; b) latte intero: latte sottoposto a
trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è
conforme ad una delle seguenti formule: i) latte intero normalizzato: latte il cui
tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50% (m/m); tuttavia, gli Stati
membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui
tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00% (m/m); ii) latte intero non normalizzato: latte il
cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante
aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione
con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il
tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50% (m/m); c) latte parzialmente scremato: latte
sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato
portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50% (m/m) ed un massimo dell'1,80%
(m/m); d) latte scremato: latte sottoposto a
trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un
tasso massimo dello 0,50% (m/m). Il latte sottoposto a trattamento
termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui
al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato
latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente
indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la
dicitura: "…% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere
designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato. 2. Fatto salvo il paragrafo 1,
lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente: a) al fine di rispettare i tenori di
materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore
naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema
o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte
scremato; b) l'arricchimento del latte con proteine
del latte, sali minerali o vitamine, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di
vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti[49]; c) la riduzione del tenore di lattosio del
latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del
latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano
indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in
caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura
nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio[50]. In caso di arricchimento con
proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o
uguale al 3,8% (m/m). Tuttavia, gli Stati membri possono
limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle
lettere b) e c). 3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti: a) avere un punto di congelazione che si
avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella
zona di origine della raccolta; b) avere una massa superiore o uguale a 1028 grammi
per litro, rilevata su latte con 3,5% (m/m) di materia grassa e a una
temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di
materia grassa diverso; c) contenere almeno il 2,9% (m/m) di
materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5% (m/m) di materia grassa o una
concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso. Parte V. Prodotti del settore delle carni di pollame I. La presente parte si applica alla
commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o
commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle
preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di
pollame delle seguenti specie: –
Gallus domesticus, –
anatre, –
oche, –
tacchini, –
faraone. Le presenti disposizioni si applicano
anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39. II. Definizioni 1) "carni di pollame": le carni di
pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non
sia il trattamento con il freddo; 2) "carni di pollame fresche":
carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere
mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2 °C e
non superiore a + 4 °C. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire
requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo
necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche
presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in
cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente
vendute al consumatore; 3) "carni di pollame congelate":
carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle
procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente
ad una temperatura non superiore a ‑12°C; 4) "carni di pollame surgelate":
le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una
temperatura non superiore a -18 °C, con le tolleranze di cui alla
direttiva 89/108/CEE del Consiglio[51]; 5) "preparazione a base di carni di
pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in
frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi
o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna
della carne; 6) "preparazione a base di carni di
pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state
utilizzate carni di pollame fresche. Tuttavia, gli Stati membri possono
stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve
tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento
e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni
a base di carni di pollame fresche; 7) "prodotto a base di carni di pollame":
prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del
regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di
pollame. Parte VI. Grassi da spalmare Possono essere forniti o ceduti senza
trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti,
ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo
60 conformi ai requisiti indicati nel presente allegato. Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono
definite nella presente parte. Le denominazioni di vendita sotto elencate sono
riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore,
in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%: a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405
ed ex 2106; b) grassi di cui al codice NC ex 1517; c) grassi composti da prodotti vegetali e/o
animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106. Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari
almeno ai due terzi della sostanza secca. Tali denominazioni di vendita si applicano
tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e
che possono essere spalmati. Tali definizioni non si applicano: a) alla designazione di prodotti la cui
natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano
chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto; b) ai prodotti concentrati (burro,
margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%. Gruppo di grassi || Denominazioni di vendita || Categoria(e) di prodotti Definizioni || Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi A. Grassi lattieri I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte. || 1. Burro 2. Burro tre quarti (*) 3. Burro metà (**) 4. Grasso lattiero da spalmare X% || Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%. Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60% e massimo del 62%. Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39% e massimo del 41%. Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri: - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%. B. Grassi I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3% del tenore di grassi. || 1. Margarina 2. Margarina tre quarti (***) 3. Margarina metà (****) 4. Grasso da spalmare X% || Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80%, ma inferiore al 90%. Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%. Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%. Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi: - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%. Gruppo di grassi || Denominazioni di vendita || Categoria(e) di prodotti Definizioni || Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10% e l'80% del tenore di grassi. || 1. Mélange 2. Tre quarti mélange (*****) 3. Metà mélange (******) 4. Miscela di grassi da spalmare X% || Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80% e inferiore al 90%. Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%. Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%. Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi: - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%. (*) Corrispondente in lingua danese a "smør 60". (**) Corrispondente in lingua danese a "smør 40". (***) Corrispondente in lingua danese a "margarine 60". (****) Corrispondente in lingua danese a "margarine 40". (*****) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 60". (******) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 40". N.B.: I grassi lattieri dei prodotti menzionati nella
presente parte possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici Parte VII. Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di
sansa di oliva L'impiego delle designazioni e delle definizioni
degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è
obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio
con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali
vincolanti. Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b),
e ai punti 3 e 6 della presente parte possono essere commercializzati al
dettaglio. 1) OLI DI OLIVA VERGINI Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo
soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che
non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento
diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla
filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad
azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi
miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva vergini sono oggetto
della classificazione e delle designazioni seguenti: a) Olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità
libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente
le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; b) Olio di oliva vergine: olio di oliva vergine la cui acidità
libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e
avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa
categoria; c) Olio di oliva lampante: olio di oliva vergine la cui acidità
libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o
avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa
categoria. 2) OLIO DI OLIVA RAFFINATO Olio di oliva ottenuto dalla
raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera,
espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e
avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa
categoria. 3) OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA
RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI Olio di oliva ottenuto dal taglio di
olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante,
con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g
per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per
questa categoria. 4) OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO Olio ottenuto dalla sansa di oliva
mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio
corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche
caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le
miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a
quelle previste per questa categoria. 5) OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio
di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido
oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. 6) OLIO DI SANSA DI OLIVA Olio di oliva ottenuto dal taglio di
olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio
di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico,
non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste per questa categoria. Appendice dell'allegato VI (di
cui alla parte II)
Zone viticole Le zone viticole sono quelle definite di
seguito. 1) La zona viticola A comprende: a) in Germania: le superfici vitate non
comprese al punto 2, lettera a); b) in Lussemburgo: la regione viticola
lussemburghese; c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi
Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi paesi; d) nella Repubblica ceca: la regione
viticola di Čechy. 2) La zona viticola B comprende: a) in Germania, le superfici vitate nella
regione determinata Baden; b) in Francia, le superfici vitate nei
dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti: –
Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin, –
Lorena: Meurthe-e-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, –
Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne,
Seine-e-Marne, –
Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône, –
Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di
Chapareillan), –
Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre,
Indre-e-Loire, Loir-e-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-e-Loire, Sarthe,
Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di
Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre; c) in Austria, la superficie vitata
austriaca; d) nella Repubblica ceca, la regione
viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera
d); e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle
regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblastˇ, Južnoslovenská
vinohradnícka oblastˇ, Nitrianska vinohradnícka oblastˇ, Stredoslovenská
vinohradnícka oblastˇ, Východoslovenská vinohradnícka oblastˇ e le superfici
viticole non comprese al punto 3, lettera f); f) in Slovenia, le superfici vitate nelle
regioni seguenti: –
nella regione Podravje: Štajerska Slovenija,
Prekmurje, –
nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska
e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4,
lettera d); g) in Romania, la zona di Podișul
Transilvaniei. 3) La zona viticola C I
comprende: a) in Francia, le superfici vitate: –
nei dipartimenti seguenti: Allier,
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron,
Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne,
Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan),
Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-e-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione
dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques,
Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-e-Loire, Tarn, Tarn-e-Garonne, Haute-Vienne,
Yonne, –
negli arrondissement di Valence e Die del
dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e
Montélimar), –
nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di
Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de
Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento
dell'Ardèche; b) in Italia, le superfici vitate nella
regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno; c) in Spagna, le superfici vitate nelle
province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya; d) in Portogallo, le superfici vitate nella
parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho
Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres
Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"),
appartenenti alla "Região viticola da Extremadura"; e) in Ungheria, tutte le superfici vitate; f) in Slovacchia, le superfici vitate in
Tokajská vinohradnícka oblastˇ; g) in Romania, le superfici vitate non
comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f). 4) La zona viticola C II
comprende: a) in Francia, le superfici vitate: –
nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône,
Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e
Arles-sur-Tech), Vaucluse, –
nella parte del dipartimento del Var che confina a
sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset,
Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet,
Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime, –
nell'arrondissement di Nyons e nel cantone di
Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme, –
nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non
figurano al punto 3, lettera a); b) in Italia, le superfici vitate nelle
regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia‑Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise,
Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese
le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago
toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia; c) in Spagna, le superfici vitate nelle
province seguenti: –
Lugo, Orense, Pontevedra, –
Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono
alla "comarca" viticola determinata di Cebreros), Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, –
La Rioja, –
Álava, –
Navarra, –
Huesca, –
Barcelona, Girona, Lleida, –
nella parte della provincia di Saragozza situata a
nord del fiume Ebro, –
nei comuni della provincia di Tarragona compresi
nella denominazione di origine Penedés, –
nella parte della provincia di Tarragona che
corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberá; d) in Slovenia, le superfici vitate nelle
regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e
Slovenska Istra; e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle
regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon
(Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина); f) in Romania, le superfici vitate nelle
regioni seguenti: Dealurile Buzăului, Dealu Mare,
Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la
regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni
vocate. 5) La zona viticola C III
a) comprende: a) in Grecia, le superfici vitate nei nomoi
seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada,
Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos,
Lassithi nonché nell'isola di Thira (Santorini); b) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine
superiore a 600 metri; c) in Bulgaria, le superfici vitate non
comprese al punto 4, lettera e). 6) La zona viticola C III
b) comprende: a) in Francia, le superfici vitate: –
nei dipartimenti della Corsica, –
nella parte del dipartimento del Var situata tra il
mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset,
Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet,
Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime, –
nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del
dipartimento dei Pyrénées-Orientales; b) in Italia, le superfici vitate nelle
regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le
isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole
Eolie, Egadi e Pelagie; c) in Grecia, le superfici vitate non
comprese al punto 5, lettera a); d) in Spagna, le superfici vitate non
comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c); e) in Portogallo, le superfici vitate nelle
regioni non comprese al punto 3, lettera d); f) a Cipro, le superfici vitate situate a
un'altitudine non superiore a 600 metri; g) a Malta, tutte le superfici vitate. 7) La delimitazione dei
territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è
quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981
nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in
data 1° marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle
disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1998. ALLEGATO VII
PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 62
Parte I
Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole A. Limiti di arricchimento 1. Quando le condizioni climatiche di alcune
zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino
classificabili in conformità dell'articolo 63. 2. L'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B
e non può superare i seguenti limiti: a) 3% vol nella zona viticola A; b) 2% vol nella zona viticola B; c) 1,5% vol nella zona viticola C. 3. Negli anni caratterizzati da condizioni
climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il
limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5%. In
risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di
esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall'articolo 68.
La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane
dalla presentazione della richiesta. B. Operazioni di arricchimento 1. L'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente: a) per quanto riguarda le uve fresche, il
mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione,
mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve
concentrato rettificato; b) per quanto riguarda il mosto di uve,
mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di
uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi
inversa; c) per quanto riguarda il vino, mediante
concentrazione parziale a freddo. 2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto
1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti
con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è
versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del
regolamento (CE) n. 1234/2007. 3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1,
lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e
unicamente nelle seguenti zone: a) nella zona viticola A; b) nella zona viticola B; c) nella zona viticola C, salvo i vigneti situati in Italia, in
Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la
giurisdizione delle corti d'appello di: –
Aix-en-Provence, –
Nîmes, –
Montpellier, –
Toulouse, –
Agen, –
Pau, –
Bordeaux, –
Bastia. Tuttavia, l'arricchimento tramite
zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale
nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente
alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo. 4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o
di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il
volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve
parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11%
nella zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola
C. 5. La concentrazione del mosto di uve o del
vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1: a) non può avere l'effetto di ridurre di
oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti; b) nonostante il disposto della sezione A,
punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2% vol il titolo
alcolometrico naturale di tali prodotti. 6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non
possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale
delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato,
del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino: a) a oltre 11,5% vol. nella zona viticola
A; b) a oltre 12% vol. nella zona viticola B; c) a oltre 12,5% vol. nella zona viticola
C I; d) a oltre 13% vol. nella zona viticola
C II e e) a oltre 13,5% vol. nella zona viticola
C III. 7. In deroga al punto 6, gli Stati membri
possono: a) con riguardo al vino rosso, portare il
limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al
punto 6 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola
B; b) portare il titolo alcolometrico volumico
totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a
denominazione di origine a un livello che essi determinano. C. Acidificazione e disacidificazione 1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto
di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino
possono essere oggetto: a) di una disacidificazione nelle zone
viticole A, B e C I; b) di un'acidificazione e di una disacidificazione,
fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone
viticole C I, C II e C III a), oppure c) di un'acidificazione nella zona viticola
C III b). 2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal
vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo,
espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti
per litro. 3. L'acidificazione dei vini può essere
effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l,
ossia di 33,3 milliequivalenti per litro. 4. La disacidificazione dei vini può essere
effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l,
ossia di 13,3 milliequivalenti per litro. 5. Il mosto di uve destinato alla
concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale. 6. Nonostante il punto 1, negli anni
caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono
autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole
A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione. 7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo
deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59,
paragrafo 1, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto,
sono operazioni che si escludono a vicenda. D. Trattamenti 1. Ciascuna delle operazioni di cui alle
sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei
vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla
Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, nel
momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente
fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o
in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto
diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola
in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate. 2. La concentrazione dei vini è effettuata
nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate. 3. L'acidificazione e la disacidificazione
dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona
viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino. 4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti
1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i
quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato
rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione,
da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da
produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla
Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1,
contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve,
del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di
questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul
registro di carico e di utilizzazione. 5. Ciascuna delle operazioni di cui alle
sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo
103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale
trattamento. 6. Salvo deroghe motivate da condizioni
climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate
soltanto: a) posteriormente al 1° gennaio nella
zona viticola C, b) posteriormente al 16 marzo nelle zone
viticole A e B e unicamente per i prodotti provenienti dalla
vendemmia immediatamente precedente tali date. 7. Nonostante il punto 6, la concentrazione
a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere
praticate durante tutto l'anno. Parte II
Restrizioni A. Disposizioni
generali 1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate
escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche
particolari. 2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate
escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere
mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino
alcolizzato e vino frizzante. 3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato
soltanto per la distillazione. B. Uve fresche, mosto di uve e succo
di uve 1. Il mosto di uve fresche mutizzato con
alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non
compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non
pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più
severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici
NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. 2. Il succo di uve e il succo di uve
concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato
mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione. 3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si
applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e
in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere
ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la
denominazione di vendita "vino". 4. Il mosto di uve parzialmente fermentato
ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione
di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era
tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini
di uve stramature. 5. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto
di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve
concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve,
il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti,
originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui al
presente allegato o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione. C. Taglio dei vini Nell'Unione è vietato il taglio di un vino
originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini
originari di paesi terzi. D. Sottoprodotti 1. È vietata la sovrappressione delle uve.
Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono
la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo
la pressatura delle uve. Gli Stati membri stabiliscono la
quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5%
del volume di alcole contenuto nel vino prodotto. 2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono
impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo
per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione
determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, è
permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú
pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji
fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský
forditáš" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia. 3. Sono vietate la pressatura delle fecce di
vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione
o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce
di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità
sana, leale e mercantile. 4. Il vinello, sempreché lo Stato membro
interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la
distillazione o per il consumo familiare del viticoltore. 5. Fatta salva la possibilità per gli Stati
membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite
distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che
detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la
Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 59,
paragrafo 1. ALLEGATO
VIII
TAVOLE DI CONCORDANZA DI
CUI ALL'ARTICOLO 163 Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] || Presente regolamento 1 || 1 2, paragrafo 1 || 3, paragrafo 1 2, paragrafo 2, lettere a) e b) || - 2, paragrafo 2, lettera c) || 14, paragrafo 1 3 || 6 4 || 3, paragrafo 3 5 || 5 6, paragrafo 1 || - 6, paragrafo 2 || 9, 10, lettere d) e e) 7 || 9 8 || 7 9 || - 10 || 10 11 || 11 12 || 12 13 || 13 14 || 14, paragrafi 2 e 3 15 || 15 16 || - 17 || - 18 || - 19 || - 20 || [16, paragrafo 1, lettere c) e d)] 21 || - 22 || 16 23 || - 24 || [17] 25 || [17] 26 || [17] 27 || [17] 28 || [18, paragrafo 5] 29 || [18, paragrafo 7, lettera a), articolo 19, lettera k), punto ii)] 30 || [18, paragrafo 5)] 31 || 18 32 || 19 33 || 20 34 || [18, paragrafi 8 e 9] 35 || [18, paragrafi 8 e 9] 36 || 19 37 || 155, paragrafo 1, lettera a) e paragrafi 2, 3 e 4 38 || 155, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3 39 || 155, paragrafo 5 40 || 154 41 || 154 42 || - 43, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7 || - 43, paragrafo 2 || 101, paragrafo 1 44 || - 45 || - 46, lettere a) e c) || - 46, lettera b) || 101, paragrafo 2 47 || 112 48 || 115 49 || - 50 || - 51 || - 52 || - 53 || - 54 || - 55 || - 56 || - 57 || - 58 || - 59 || - 60 || - 61 || - 62 || - 63 || - 64 || - 65 || - 66 || - 67 || - 68 || - 69 || - 70 || - 71 || - 72 || - 73 || - 74 || - 75 || - 76 || - 77 || - 78 || - 79 || - 80 || - 81 || - 82 || - 83 || - 84 || - 85 || - 86 || - 87 || - 88 || - 89 || - 90 || - 91 || - 92 || - 93 || - 94 || - 95 || - 96 || - 97 || - 98, paragrafo 1 || 113 98, paragrafi 2 e 3 || 157 99 || - 100 || - 101 || - 102 || - 103 || - 104 || - 105 || - 106 || - 107 || - 108 || 24 e 152 109 || 25 110 || 26 111 || - 112 || - 113 || - 114 || 27 115 || 28 116 || 29 117 || - 118 || - 119 || - 120 || 30 121 || 31 122 || 32 123 || 33 124 || 34, [articolo 31, lettera b)] 125 || 35, lettera a), [articolo 136, paragrafo 2] 126 || 35 127 || 36 128 || 21 e 152 129 || 22 130 || 23 131 || 37 132 || 38 133 || 39, [50, lettera a)], [51, lettera a)] 134 || [50, lettera a)] 135 || 40 136, paragrafi da 1 a 3 || 41 136, paragrafo 4 || 147 137 || 42 138 || 43 139 || 44 140 || 45 141 || 46 142 || 47 143 || 48 144 || 49 145 || - 146 || 50 147 || 51 148, paragrafo 1 || 52, paragrafo 1 148, paragrafo 2 || 150 149 || [53, lettera a)] 150 || 52, paragrafo 3 151, paragrafo 1 || 52, paragrafo 2 151, paragrafo 2 || - 152 || [53, lettera b)] 153 || 53, lettere a) e c) 154 || 54 155 || - 156 || - 157 || - 158 || 55 159 || 56 160 || 57 161 || 58 162 || 59 163 || 60 164 || 61 165 || 62 166 || 63 167 || 64 168 || 65 169 || 66 170 || 67 171 || - 172 || 68 173 || 69 174 || 70 175 || 71, [86, paragrafo 4] 176 || 71, paragrafo 3, [86, paragrafo 4] 177 || 72, [86, paragrafo 4] 178 || 73, [86, paragrafo 4] 179 || 74, [86, paragrafo 4] 180 || 75 181 || 76 182 || 77 183 || 78 184 || 79 185 || 80 186 || 81 187 || - 188 || - 189 || 82 190 || 83 191 || 84 192 || 85 193 || 86 194 || 87 195 || 88 196 || 89 197 || 90 198 || 91 199 || 92 200 || 93 201 || 94 202 || 95 203 || 96 204 || 97 205 || 98 206 || - 207 || 99 208 || 100 209 || 106 210 || 108 211, paragrafo 1 || - 211, paragrafo 2 || [164] 212 || 109 213 || [114] 214 || [114] 215 || 107, [114] 216 || [114] 217 || - 218 || 110, [116] 219 || [157] 220 || [116] 221 || 111 222 || 110 223 || [114, 116] 224 || 110 225 || [114, 116, 157] 226 || 111 227, paragrafi 1 e 3 || [114, 116] 227, paragrafo 2 || [164] 228 || 111, [116] 229 || 105 230 || 114, 115 231 || - 232 || - 233 || 117, paragrafo 1, [118, paragrafo 1, lettera a)] 234 || 117, paragrafo 2 235 || 117, paragrafo 3 236 || [118, paragrafo 2, lettera e)] 237, paragrafo 1 || 122 237, paragrafo 2 || 130 238 || 118 239 || 119 240 || - 241 || [121] 242 || [121] 243 || [121] 244 || [121] 245 || [121] 246 || 122 247 || 123 248 || - 249 || 121 250 || 121 251 || 125 252 || [126, paragrafo 1] 253 || 126, paragrafo 1 254 || 127 255 || 128 256 || [121] 257 || [121] 258 || [121] 259 || [121] 260 || - 261 || - 262 || - 263 || 129 264 || - 265 || 131 266 || 132 267 || 117 268 || 118 269 || 119 270 || 120 271 || 133 272 || 134 273 || 135 274 || 136 275 || 137 276 || 138 277 || 139 278 || 140 279 || 125 280 || [126, paragrafo 2] 281 || - 282 || 142 283 || 143 284 || 144 285 || 145 286 || 145 287 || 145 288 || 110 289 || 114, 115 290 || 146 291, paragrafo 1 || 146 291, paragrafo 2 || - 292 || 148 293, primo e secondo comma || - 293, terzo comma || 149 293, quarto comma || [157] 294 || - 295 || - 296 || - 297 || 151 298 || 154 299 || 154 300 || 154 301 || 154, paragrafo 3 e articolo 157 302 || 158 303 || - 304 || 102 305 || [157] 306 || 103 307 || - 308 || [157] 309 || - 310 || [157] 311 || 104 312 || [157] 313 || 2 314 || - 315 || 156 316 || 157 317 || - 318 || - 319 || - 320 || 160 321 || 160 322 || 161 323 || 162 324 || - 325 || 163 326 || - 327 || 164 328 || 164 329 || 165 Allegato I || Allegato I (I-XX, XXIV/1) Allegato II || Allegato I (XXI-XXIII) Allegato III || II Allegato IV || III Allegato V || [18, paragrafo 8] Allegato VI || - Allegato VII || - Allegato VIII || - Allegato IX || - Allegato X || Allegato IV Allegato XI || Allegato V Allegato XII || Allegato VI Allegato XIII || Allegato VII Allegato XIV || [114, paragrafo 1, lettera f)] Allegato XV || [121] Allegato XVI || [121] Allegato XVII || - Allegato XVIII || - Allegato XIX || - Allegato XX || Allegato VIII Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] || Regolamento (UE) n. […] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune 96, paragrafo 3 || 89, paragrafo 4 145 || 91-101 171 || 89, paragrafo 3 185, paragrafo 4 || 90, paragrafo 1 187 || 90, paragrafi 2 e 4 188 || 90, paragrafi 3 e 4 206 || 89, paragrafo 1 236 || 67 307 || 65, paragrafo 2, lettera c) e articolo 104, lettera b) 317 || 62 318 || 64, 66 319 || 63 SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
- Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica); - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR); - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti
agli agricoltori nel 2013; - Proposta
di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati
aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al
sostegno a favore dei viticoltori.
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[52]
Settore:
titolo 05 della rubrica 2
1.3.
Natura della proposta/iniziativa (Quadro
legislativo della PAC dopo il 2013)
x La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[53]
x La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un'azione esistente x La proposta/iniziativa
riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Per
promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in
linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono: -
la produzione alimentare redditizia; -
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; -
uno sviluppo territoriale equilibrato.
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Obiettivi specifici del settore 05 Obiettivo specifico n. 1: Fornitura
di beni pubblici ambientali Obiettivo specifico n. 2: Offrire
una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli
naturali specifici Obiettivo specifico n. 3: Portare
avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ai medesimi Obiettivo specifico n. 4: Gestire
il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria
Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli Obiettivo specifico n. 5: Migliorare
la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera
alimentare
Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti Obiettivo specifico n. 6: Contribuire
ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito
agricolo
Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale Obiettivo specifico n. 7: Rafforzare
la crescita verde attraverso l'innovazione Obiettivo specifico n. 8: Supportare
l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali Obiettivo specifico n. 9: Migliorare
l'economia rurale e promuovere la diversificazione Obiettivo specifico n. 10: Permettere
la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
In
questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori
di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione,
i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali
indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di
fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati
considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che
saranno ultimate per il periodo successivo al 2013. Per
quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di
decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate
componenti dei regimi dei pagamenti diretti. Per
lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi
di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli
Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di impatto
Le
proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di
valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune.
Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla
valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le
misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della
condizionalità. L'incidenza
di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti
obiettivi: a) la
produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito
agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi; b) la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con
particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo
e le acque; c) lo
sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione
rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali. Mediante
atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici
a tali obiettivi e settori. Inoltre,
per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di
monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità:
a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale
e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi
interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c)
favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di
monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione
stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Per
conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono
direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per
adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo
mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il
periodo dopo il 2013.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
La
PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una
parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche
una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e
l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica
comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di
bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio
dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il
cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Come
indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la
strategia Europa 2020"[54],
la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole
separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le
loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio
europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del
bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed
economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Sulla
scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle
parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata
eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori
dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte
legislative.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
Le
proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite
nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme
comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di
coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in
termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si
spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione.
Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per
tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno
finanziati da tali Fondi. Il
quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le
priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il
FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso
integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni. Il
quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le
altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione. Inoltre,
per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in
materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il
secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti
sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra
FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le
strutture già operanti negli Stati membri.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
x Proposta/iniziativa di durata limitata (per i
progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale
e per i regolamenti transitori) –
x Proposta/iniziativa in vigore dal 1°.1.2014 al 31.12.2020
–
x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo
quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti
fino al 2023. x Proposta/iniziativa di durata illimitata (per
il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale). –
Attuazione a partire dal 2014.
1.7.
Modalità di gestione prevista[55]
x Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[56]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario x Gestione concorrente con gli Stati membri
¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni Non vi sono
modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte
più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma
della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri.
Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della
gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
In
termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la
prima volta entro la fine del 2017. Sono
previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della
PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare
mediante atti di esecuzione. Anche
per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il
monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli
altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
I
beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno
nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede
criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi. Si
può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel
campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore
attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli
ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un
tasso di errore inferiore al 2%.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal
regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa
obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi
pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a
livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3.
Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una
dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza,
l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei
sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni
sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un
parere su tutti e tre questi elementi. La
Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in
base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si
concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se
dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme
dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento
unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità. Per
quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione
d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata
di tali costi.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune,
prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli
e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche
comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun
regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi
esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre
banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché
l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di
operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i
controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è
necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema
di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo
(SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa
totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i
sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi,
la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei
controlli in loco. Il
pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di
prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione
unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati
di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi
di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro
anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di
procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato
membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché
gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più
rapidamente possibile.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
Gli importi indicati nella presente scheda
finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni. Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte
legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le
stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna
incidenza finanziaria. Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in
questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria.
Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri
fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi
sui mercati agricoli. Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali
netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa
al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti
diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è
garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in
vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi
rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il
meccanismo della disciplina finanziaria. Le proposte di riforma contengono disposizioni che
danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei
propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove
gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno
conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in
questa fase non possono essere quantificate. La presente scheda finanziaria non tiene conto
dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi
presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi
di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure
connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Tabella 1:
Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle
proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || Compresi nel QFP || || || || || || || || || || Rubrica 2 || || || || || || || || || || Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4) || 44 939 || 45 304 || 44 830 || 45 054 || 45 299 || 45 519 || 45 508 || 45 497 || 45 485 || 317 193 Stima entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704 P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica) || 45 611 || 45 976 || 45 502 || 45 726 || 45 971 || 46 191 || 46 180 || 46 169 || 46 157 || 321 897 P2 Sviluppo rurale (4) || 14 817 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 101 157 Totale || 60 428 || 60 428 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 Rubrica 1 || || || || || || || || || || QSC Ricerca agricola e innovazione || N.A. || N.A. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072 Indigenti || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 Totale || N.A. || N.A. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889 Rubrica 3 || || || || || || || || || || Sicurezza alimentare || N.A. || N.A. || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 2 450 || || || || || || || || || || Non compresi nel QFP || || || || || || || || || || Riserva per le crisi nel settore agricolo || N.A. || N.A. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) || || || || || || || || || || di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5) || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 || || || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || || || TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 62 274 || 62 537 || 62 823 || 63 084 || 63 114 || 63 146 || 63 177 || 440 156 TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 61 364 || 61 609 || 61 877 || 62 119 || 62 130 || 62 141 || 62 153 || 433 393
Note: (1) Tenendo conto delle modifiche
legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e
l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la
fine del 2013. (2) Gli importi si riferiscono al massimale
annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di
trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di
bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per
i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente. (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli
importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato
nel settore della pesca. (4) Gli importi figuranti nella tabella che
precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione
"Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500
definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà
il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della
dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di
ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio
EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente,
al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi
sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel
quadro finanziario pluriennale. (5) In conformità alla comunicazione della
Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500
definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a
prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per
ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la
ripartizione annuale a prezzi correnti è solo indicativa. La proposta di
accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione
finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG
un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Tabella 2: Stima delle entrate e delle
spese per il settore 05 nella rubrica 2 Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 ENTRATE || || || || || || || || || || 123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 123 || 123 || || || || || || 246 || || || || || || || || || || 67 03 - Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187 di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 795 || 795 || 864 || 864 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 433 SPESE || || || || || || || || || || 05 02 - Mercati (1) || 3 311 || 3 311 || 2 622 || 2 641 || 2 670 || 2 699 || 2 722 || 2 710 || 2 699 || 18 764 05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 43 081 || 43 297 || 43 488 || 43 454 || 43 454 || 43 454 || 303 105 05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 42 917 || 43 125 || 43 303 || 43 269 || 43 269 || 43 269 || 302 027 || || || || || || || || || || 05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 101 185 05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 619 || 14 627 || 14 640 || 14 641 || 14 641 || 14 641 || 102 263 || || || || || || || || || || 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale || 60 229 || 60 229 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || 59 212 || 59 436 || 59 682 || 59 901 || 59 890 || 59 879 || 59 867 || 417 867
Note: (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di
bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013
(ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate,
foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le
stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento
supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi. (2) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Tabella 3: Calcolo dell'incidenza
finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per
quanto riguarda le entrate e le spese della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato || || TOTALE 2014-2020 || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || ENTRATE || || || || || || || || || || 123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 67 03 - Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 SPESE || || || || || || || || || || 05 02 - Mercati (1) || 3 311 || 3 311 || -689 || -670 || -641 || -612 || -589 || -601 || -612 || -4 413 05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913 05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078 05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28 05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078 05 07 01 06 -Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 60 229 || 60 229 || -1 076 || -1 089 || -1 102 || -1 115 || -1 133 || -1 144 || -1 156 || -7 815 BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || -1 145 || -1 158 || -1 171 || -1 184 || -1 202 || -1 213 || -1 225 || -8 298
Note: (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di
bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013
(ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate,
foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le
stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento
supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi. (2) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Tabella 4:
Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per
quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso || || artt. 154,155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo || || ex art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Programmi alimentari per gli indigenti || (2) || ex art.27 del reg. 1234/2007 || 500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -3 500.0 Ammasso privato (fibre di lino) || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || Pm Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (3) || ex art. 5 del reg. 637/2008 || 10.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -28.0 Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli || || ex art. 117 || 30.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || -15.0 || -15.0 || -30.0 || -30.0 || -90.0 Programma frutta nelle scuole || || art. 21 || 90.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 420.0 Abolizione delle OP nel settore del luppolo || || ex art. 111 || 2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -15.9 Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina || || ex artt. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Ammasso privato facoltativo per il burro || (4) || art. 16 || 14.0 || [-1.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-85.0] Abolizione del prelievo promozionale per il latte || || ex art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - TOTALE 05 02 || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma (5) || || || || -446.3 || -446.3 || -446.3 || -461.3 || -461.3 || -476.3 || -476.3 || -3 213.9
Note: (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di
bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli
il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e
b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate. (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della
Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito
della rubrica 1. (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del
settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo
rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno)
passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso). (4) Effetto
stimato in caso di non applicazione della misura. (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede
che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà
finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA. Tabella 5: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || || || Aiuti diretti || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 341,0 || 381,1 || 589,6 || 768,0 || 733,2 || 733,2 || 733,2 || 4 279,3 - modifiche già decise: || || || || || || || || || || || || Introduzione progressiva UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1 Ristrutturazione settore cotone || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4 Health Check || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8 Riforme precedenti || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2 || || || || || || || || || || || || - modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 di cui: livellamento || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 || || || || || || || || || || || || TOTALE 05 03 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 TOTALE DELLE SPESE || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 876,4 || 42 916,5 || 43 125,0 || 43 303,4 || 43 268,7 || 43 268,7 || 43 268,7 || 302 027,3
Note: (1) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate,
ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136
"importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013. Tabella 6: Componenti degli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Allegato II || || || || || 42 407,2 || 42 623,4 || 42 814,2 || 42 780,3 || 42 780,3 || 42 780,3 || 256 185,7 Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%) || || || || || 12 866,5 || 12 855,3 || 12 844,3 || 12 834,1 || 12 834,1 || 12 834,1 || 77 068,4 Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%) || || || || || 857,8 || 857,0 || 856,3 || 855,6 || 855,6 || 855,6 || 5 137,9 Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo || || || || || 28 682,9 || 28 911,1 || 29 113,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 173 979,4 Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%) || || || || || 4 288,8 || 4 285,1 || 4 281,4 || 4 278,0 || 4 278,0 || 4 278,0 || 25 689,3 Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II[57] || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1 Livellamento || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 Cotone || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6 POSEI/Isole minori del Mar Egeo || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4 Tabella 7: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure
transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014 Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato || 2014 (2) Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9 Introduzione progressiva UE 10 || || || || || 616,1 Health Check || || || || || -64,3 Riforme precedenti || || || || || -9,9 TOTALE 05 03 || || || || || TOTALE DELLE SPESE || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4 Note: (1) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. (2) I
massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli
al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli
Stati membri per il 2013. Tabella 8: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo
rurale Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Assegnazione allo sviluppo rurale || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Programmi di sviluppo rurale || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || || Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0 Prodotto del livellamento degli aiuti diretti || || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7 Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica || (3) || || || || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -59,4 Assistenza tecnica || (3) || || 27,6 || 27,6 || 8,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 29,4 Premio per progetti di cooperazione locale innovativa || (4) || || N.A. || N.A. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0 TOTALE 05 04 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7 TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 101 185,5 TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 619,2 || 14 627,2 || 14 639,8 || 14 640,7 || 14 640,7 || 14 640,7 || 102 263,2
Note: (1) Aggiustamenti
in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine
dell'esercizio finanziario 2013. (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono
in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un
bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo).
Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo
sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro
destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone,
che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al
sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che
precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano
contemplati nel quadro finanziario pluriennale. (3) L'importo
del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione
iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1). L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25%
della dotazione totale per lo sviluppo rurale. (4) Coperto
dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) Nota: Si stima
che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di
natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo
possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa
amministrativa. || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: AGRI || Risorse umane || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[58] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Numero totale di risultati OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare || || || || || || || || || || || || || || || || - Prodotti ortofrutticoli: commercializza-zione attraverso le organizzazioni di produttori (OP)[59] || Propor-zione del valore della produ-zione commer-cializzata attraver-so le OP rispetto al valore della produzio-ne totale || || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 5 810,0 - Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione59 || Numero di ettari || || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || || 3 326,0 - Vino: dotazione nazionale - investimenti59 || || || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || || 1 252,6 - Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti59 || hl || || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || || 686,4 - Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili59 || Numero di ettari || || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || || 14,2 - Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato59 || hl || || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || || 261,8 - Vino: dotazione nazionale - promozione59 || || || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 1 875,3 - Altri || || || || 720,2 || || 739,6 || || 768,7 || || 797,7 || || 820,3 || || 808,8 || || 797,1 || || 5 452,3 Totale parziale Obiettivo specifico n. 5 || || 2 621,8 || || 2 641,2 || || 2 670,3 || || 2 699,3 || || 2 721,9 || || 2 710,4 || || 2 698,7 || || 18 763,5 OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo || || || || || || || || || || || || || || || || - Sostegno diretto al reddito[60] || Numero di ettari pagati (milioni) || || 161,014 || 42 876,4 || 161,014 || 43 080,6 || 161,014 || 43 297,1 || 161,014 || 43 488,1 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 303 105,0 Totale parziale Obiettivo specifico n. 6 || || 42 876,4 || || 43 080,6 || || 43 297,1 || || 43 488,1 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 303 105,0 COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e
da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2.).
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane[61] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di
risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Nota: Si stima che le proposte legislative non
abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre
parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale
livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020
si basano sulla situazione del 2011. Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[62] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy || in sede || || || || || || || nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE[63] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
x La proposta/iniziativa è compatibile con la PROPOSTA
DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020 –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
X La proposta relativa allo sviluppo rurale
(FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM TOTALE stanziamenti cofinanziati[64] || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
x sulle risorse proprie –
x sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[65] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. V.
tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1. [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500
definitivo del 29.6.2011. [2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide
dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio", COM(2010) 672
definitivo del 18.11.2010. [3] Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento
europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza
del 18 marzo 2011. [4] L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del
Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007
(strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE)
n. 1290/2005 (finanziamento). [5] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011. [6] V. allegato 9 della valutazione di impatto per una
sintesi dei 517 contributi pervenuti. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] Parere del […] GU C […], […], pag. […].. [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] COM(2010) 672 definitivo, del 18.11.2010. [12] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. [13] … [14] GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. [15] COM(2009) 234 definitivo [16] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. [17] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. [18] GU L […], […], pag. […]. [19] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [20] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 46. [21] GU L 87 del 24.3.2007, pag. 1. [22] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12. [23] GU L […], […], pag. […]. [24] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1. [25] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. [26] GU L 265 del 25.09.2006, pag. 1. [27] GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. [28] GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19. [29] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58. [30] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67. [31] GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19. [32] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47. [33] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53. [34] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16. [35] GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25. [36] GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1. [37] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. [38] GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. [39] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21. [40] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. [41] GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17. [42] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 10. [43] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. [44] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1. [45] GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1. [46] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10. [47] GU L […], […], pag. […]. [48] GU
L 376 del 27.12.2006, pag. 21. [49] GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26. [50] GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. [51] GU L 40 dell'11.2.1999, pag. 34. [52] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per
attività). [53] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [54] COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011. [55] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html [56] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [57] Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020
comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento
unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013. [58] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [59] In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel
progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore
degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e,
come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i
risultati saranno noti solo alla fine del 2011. [60] In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009. [61] In base ad un costo medio di 127 000 EUR per
posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei). [62] AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (intérimaire);
JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL=
agente locale; END= esperto nazionale distaccato; [63] Non include il massimale parziale per la linea di bilancio
05.010404. [64] L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che
saranno presentati dagli Stati membri. [65] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.