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Document 52011PC0607
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1081/2006
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
/* COM/2011/0607 definitivo - 2011/0268 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 /* COM/2011/0607 definitivo - 2011/0268 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La disoccupazione e la persistenza di elevati
tassi di povertà rendono necessaria un'azione a livello nazionale e dell'UE.
Circa 23 milioni di persone sono attualmente senza lavoro e si stima che più di
113 milioni siano minacciati di povertà o di esclusione. Le questioni sociali e
di occupazione figurano tra le principali preoccupazioni dei cittadini europei
e costituiscono un settore nel quale ci si aspettano maggiori contributi
dall'Unione. Gli altri problemi che l'Unione deve affrontare riguardano: gli
insufficienti livelli di competenze, i cattivi risultati della politica a
favore del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, l'esclusione sociale
dei gruppi emarginati e la bassa mobilità professionale. Sono necessarie
iniziative politiche e misure di sostegno concrete. Molti di questi problemi sono accentuati a
causa della crisi economica e finanziaria, delle tendenze demografiche e
migratorie e dell'evoluzione tecnologica in crescente accelerazione. Se non si
individueranno soluzioni efficaci, essi costituiranno una sfida importante per
la coesione sociale e la competitività. È quindi essenziale accompagnare la
crescita che stimola gli investimenti in infrastrutture, la competitività
nazionale e lo sviluppo commerciale con misure atte a favorire la creazione di
posti di lavoro sostenibili nei settori delle politiche del mercato del lavoro,
dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, dell'adattabilità
dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, nonché dello sviluppo delle
capacità amministrative. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene le
politiche e le priorità il cui obiettivo è di progredire verso la realizzazione
della piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività del lavoro,
aumentare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori nell'ambito
dell'Unione, migliorare i sistemi di insegnamento e di formazione e promuovere
l'inclusione sociale, contribuendo in tal modo alla coesione economica, sociale
e territoriale. Considerando che l'FSE dovrebbe conformarsi
pienamente alla strategia Europa 2020 e ai suoi principali obiettivi, esso
dovrebbe sostenere le politiche adottate dagli Stati membri nell'ambito degli
orientamenti integrati adottati conformemente agli articoli 121 e 148,
paragrafo 4, del Trattato e alle raccomandazioni concernenti i programmi
nazionali di riforma. La fissazione delle percentuali e degli importi minimi
attribuiti all'FSE, uno dei Fondi strutturali, garantirà che le priorità
dell'Unione siano rispecchiate in modo adeguato nel volume degli investimenti
destinati direttamente ai cittadini europei. L'FSE darà inoltre un prezioso contributo ad
altre attività importanti della strategia "Europa 2020", quali
intensificazione degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, il
miglioramento dell'accesso all'informazione e alle tecnologie di comunicazione
e alla loro utilizzazione, l'aumento della competitività delle piccole e medie
imprese, appoggiando il passaggio verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, proteggendo l'ambiente e promuovendo l'utilizzazione sostenibile
delle risorse. L'FSE opererà in sinergia con il nuovo Programma integrato per il
cambiamento e l'innovazione. Essi costituiranno insieme l'iniziativa europea
che comprende tutti gli aspetti collegati all'occupazione e all'inclusione
sociale. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE
PARTI INTERESSATE E DELLE ANALISI D'IMPATTO I risultati delle consultazioni pubbliche per la
5a relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale[1], il riesame del bilancio
dell'UE[2]
e le proposte del quadro finanziario pluriennale[3],
sono stati presi in considerazione nel quadro dell'elaborazione della presente
proposta. La consultazione pubblica sulle conclusioni
della 5a relazione sulla coesione si è tenuta tra il
12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 e si è conclusa con il Forum
sulla coesione. In totale sono stati ricevuti 444 contributi. Tra i
partecipanti alla consultazione figuravano gli Stati membri, le autorità
regionali e locali, le parti sociali, organizzazioni d'interesse europeo,
organizzazioni non governative, cittadini ed altre parti interessate. Al
momento della consultazione, è stata posta una serie di domande concernenti il
futuro della politica di coesione. Un riassunto dei risultati è stato
pubblicato il 13 maggio2011[4]. Sono stati inoltre organizzati seminari e
conferenze specifici incentrati sul futuro dell'FSE. Nel giugno 2010, la conferenza
intitolata "FSE ed Europa 2020" ha riunito più di 450 rappresentanti
di alto livello designati dalle autorità pubbliche, dalle parti sociali e dalla
società civile a livello nazionale e dell'UE, nonché da paesi terzi. Un
seminario sul futuro dell'FSE è stato inoltre organizzato nel dicembre 2010 in
collaborazione con le ONG e le parti sociali. Il Parlamento ha quindi adottato il 7 ottobre
2010 una risoluzione sul futuro della politica di coesione e del Fondo sociale
europeo[5].
Anche la Commissione europea ha richiesto e ottenuto pareri esplorativi dal
Comitato economico e sociale[6]
e dal Comitato delle regioni[7]. Consulenze di esperti sono state ottenute
attraverso il gruppo ad hoc del Comitato dell'FSE sul futuro del Fondo sociale
europeo, un gruppo informale di esperti designati dagli Stati membri e dalle
parti sociali. Questo gruppo si è riunito 7 volte tra il dicembre 2009 e il
marzo 2011. Per discutere gli indicatori comuni, è stato inoltre creato un
gruppo di lavoro con rappresentanti degli Stati membri che si è riunito quattro
volte e ha gettato le basi per gli indicatori proposti. Il Comitato dell'FSE ha
emesso a sua volta pareri sul futuro dell'FSE durante le riunioni del
3 giugno 2010 e del 10 marzo 2011. Il Comitato per l'occupazione
(EMCO) e il Comitato per la protezione sociale (CPS) hanno entrambi espresso
pareri specifici, rispettivamente nel gennaio e nel marzo 2011. I risultati delle valutazioni ex post dei
programmi 2000-2006 e un'ampia gamma di studi sono serviti come base. È stata
specificamente effettuata un'analisi d'impatto del regolamento relativo
all'FSE, nel quadro di un insieme di tre analisi d'impatto comprendenti anche i
regolamenti FESR e Fondo di coesione, e un'analisi d'impatto del regolamento
generale che disciplina l'FSE, il FESR e il Fondo di coesione. L'analisi d'impatto concernente il regolamento
relativo all'FSE verteva principalmente su questioni collegate al campo
d'applicazione dello strumento e a un aspetto particolare della semplificazione.
Ha inoltre esaminato l'articolazione tra gli strumenti finanziari messi a
disposizione dalla Direzione generale della Commissione "Occupazione,
affari sociali e inclusione" - in particolare l'FSE, il Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione, il programma PROGRESS, EURES e lo strumento
europeo di microfinanziamento PROGRESS - nonché la loro complementarità. Vi è un ampio consenso sul ruolo dell'FSE.
Questo Fondo è percepito come un'importante fonte di valore aggiunto europeo
che consente agli Stati membri e alle regioni di rispondere alle principali
priorità europee mediante il finanziamento europeo. È considerato come un
elemento essenziale per far fronte ai principali problemi che devono affrontare
i cittadini europei e per progredire verso la realizzazione degli obiettivi
fissati dalla strategia Europa 2020. La concentrazione sui principali
problemi e sulle raccomandazioni del Consiglio è ampiamente avvertita come una
premessa essenziale per l'efficacia del sostegno. La riduzione della
complessità dei meccanismi di finanziamento e dei relativi oneri di audit, in
particolare per i beneficiari di dimensioni inferiori, è d'altro canto
considerata come un settore importante sul quale concentrare l'attenzione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Il Fondo sociale europeo (FSE) è istituito
dall'articolo 162, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). Il calendario del riesame del finanziamento dell'UE volto a promuovere
la coesione è collegato alla proposta di un nuovo quadro finanziario
pluriennale, come prevede il programma di lavoro della Commissione. Il presente progetto di regolamento si basa
sull'articolo 164 del TFUE. Il regolamento (UE) n. […] del Consiglio
stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione dei Fondi strutturali e
del Fondo di coesione e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi
e le regole di programmazione, di monitoraggio, di valutazione, di gestione e
di controllo. In questo quadro generale, la presente
proposta definisce la missione e l'ambito d'applicazione dell'FSE, nonché le
priorità d'investimento collegate e rispondenti agli obiettivi tematici. Fissa
inoltre le disposizioni specifiche relative ai programmi operativi cofinanziati
dall'FSE e alle spese ammissibili. L'FSE eserciterà le sue attività nel quadro
dell'articolo 174 del TFUE che richiede all'Unione di agire per rafforzare la
sua coesione economica, sociale e territoriale e per promuovere uno sviluppo
armonioso dell'insieme dell'Unione, riducendo il divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno
favorite. Come ha sottolineato il riesame del bilancio
dell'UE, "il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i beni
pubblici dell'Unione europea, le azioni che gli Stati membri e le regioni non
riescono a finanziare in modo autonomo, o nei settori in cui l'intervento UE
può garantire risultati migliori"[8]. La presente
proposta rispetta il principio di sussidiarietà, poiché i compiti dell'FSE sono
definiti nel Trattato e la politica è attuata conformemente al principio di
gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati
membri e delle regioni. 4. INCIDENZA DI BILANCIO La proposta di quadro finanziario pluriennale
della Commissione comprende 376 miliardi di euro a favore della politica di
coesione per il periodo 2014-2020. Bilancio proposto 2014-2020 || Miliardi di euro || Percentuale minima per l'FSE || Importo minimo corrispondente per l'FSE – in miliardi di euro Regioni in ritardo di sviluppo Regioni in transizione Regioni più sviluppate Cooperazione territoriale Fondi di coesione Attribuzione supplementare a favore delle regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione || 162,6 38,9 53,1 11,7 68,7 0,926 || 25% 40% 52% - - - || 40,7 15,6 27,6 - - - Meccanismo di interconnessione in Europa nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC || 40 miliardi di euro (ai quali si aggiungono 10 miliardi di euro supplementari destinati a un'utilizzazione precisa all'interno del Fondo di coesione) || - || *Tutte le cifre sono
espresse a prezzi costanti 2011 Al fine di migliorare la capacità dei Fondi di
contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa
2020, la presente proposta stabilisce le percentuali minime per l'FSE per
ciascuna categoria di regioni definite nel progetto di regolamento generale. Ciò
porta alla determinazione di una quota globale minima per l'FSE pari al 25% del
bilancio destinato alla politica di coesione (esclusi gli importi destinati al
"Meccanismo per collegare l'Europa"), vale a dire 84 miliardi di
euro. L'importo minimo destinato all'FSE comprende la dotazione (2,5 miliardi
di euro) destinata alla prossima proposta della Commissione concernente gli
aiuti alimentari agli indigenti. 5. RIASSUNTO
DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO Per quanto riguarda il campo d'applicazione,
il progetto di regolamento relativo all'FSE per il periodo 2014-2020 propone di
articolare l'FSE intorno a quattro "obiettivi tematici" nell'insieme
dell'Unione: i) promuovere l'occupazione e la mobilità professionale; ii)
investire nell'insegnamento, nelle competenze e nella formazione permanente;
iii) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà; iv)
rafforzare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica.
Ciascun obiettivo tematico si traduce in categorie d'intervento o
"priorità d'investimento". L'FSE dovrebbe inoltre contribuire ad
altri obiettivi tematici: sostegno alla transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici e più efficace a
livello energetico; maggiore utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione; potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione; infine, incremento della competitività delle piccole e medie
imprese. È necessario concentrare il finanziamento al
fine di garantire un impatto sufficiente e tangibile. Al fine di ottenere tale
concentrazione, si propone di –
limitare il sostegno alla capacità amministrativa
agli Stati membri con regioni in ritardo di sviluppo o ammissibili ai
contributi del Fondo di Coesione; –
dedicare almeno il 20% degli stanziamenti FSE alla
"promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà"; –
concentrare il finanziamento nel quadro di
programmi operativi su un numero limitato di "priorità
d'investimento". D'altro canto, il progetto di regolamento
chiarisce e rafforza il contributo dell'FSE all'impegno dell'Unione di
eliminare le disuguaglianze tra le donne e gli uomini e di prevenire le
discriminazioni. Gli Stati membri dovrebbero combinare un approccio
d'integrazione energetico e azioni specifiche al fine di promuovere l'uguaglianza
tra gli uomini e le donne e la non discriminazione. Analogamente, il progetto di regolamento
relativo all'FSE per il periodo 2014-2020 propone di rafforzare l'innovazione
sociale e la cooperazione transnazionale nel quadro dell'FSE mediante una
misura di incentivazione sotto forma di un tasso di cofinanziamento più elevato
per gli assi prioritari concernenti questi settori, una programmazione
specifica e sistemi di controllo, rafforzando il ruolo della Commissione per
quanto riguarda lo scambio e la diffusione delle buone prassi, delle azioni
congiunte e dei risultati nell'insieme dell'Unione. Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio
e di valutazione, il progetto di regolamento propone norme di qualità minime e
un insieme di indicatori comuni obbligatori. Ciò dovrebbe garantire che il
monitoraggio produca dati solidi e affidabili che possono essere facilmente
aggregati a livello europeo, concentrano la valutazione sull'esame
dell'efficacia e dell'impatto del sostegno dell'FSE. Il progetto di regolamento attribuisce grande
importanza alla partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non
governative nella programmazione e attuazione delle priorità e delle operazioni
dell'FSE. A tale scopo, per le regioni e i paesi in ritardo di sviluppo, il
progetto di regolamento richiede che un importo adeguato delle risorse dell'FSE
sia attribuito alle azioni di rinforzo delle capacità delle parti sociali e
delle organizzazioni non governative. Nello stesso spirito, il progetto di
regolamento propone un limitato numero di norme specifiche di ammissibilità,
allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti FSE per le operazioni e i
beneficiari più piccoli e di tenere conto della diversa natura delle operazioni
FSE e dei vari tipi di beneficiari FSE rispetto agli altri Fondi. Per garantire
che la semplificazione sia a diretto vantaggio dei beneficiari, il progetto di
regolamento propone di estendere l'utilizzazione delle opzioni semplificate in
materia di costi, anche rendendo tale utilizzazione obbligatoria per le
operazioni di dimensioni minori. Tali disposizioni ridurranno l'onere
amministrativo gravante sui beneficiari e sulle autorità di gestione,
rafforzeranno l'orientamento sui risultati dell'FSE e contribuiranno a ridurre
i tassi di errore. Vengono infine introdotte disposizioni
specifiche per gli strumenti finanziari al fine di incoraggiare gli Stati
membri e le regioni a far ricorso all'FSE, aumentando in tal modo la sua
capacità di finanziare azioni a favore dell'occupazione, dell'istruzione e
dell'inclusione sociale. 2011/0268 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo e che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164, vista la proposta della Commissione europea[9], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del comitato economico e
sociale europeo[10], visto il parere del comitato delle regioni[11], deliberando conformemente alla procedura
legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (UE) n. […] stabilisce il quadro
entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole
di programmazione, di monitoraggio e valutazione, di gestione e di controllo. È
pertanto necessario precisare la missione e il campo di applicazione del Fondo
sociale europeo, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento
degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il
tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE. (2)
L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di
occupazione, promuovere l'istruzione e la formazione permanenti ed elaborare
politiche di inclusione attiva conformemente ai compiti affidati all'FSE
dall'articolo 162 del Trattato e contribuire in tal modo alla coesione
economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del Trattato.
Conformemente all'articolo 9 del Trattato, l'FSE dovrebbe tener conto delle
condizioni collegate alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla
garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione
sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute
umana. (3)
Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 chiedeva
che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostenessero
la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[12]. Al fine di allineare
totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per
quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro l'esclusione
sociale, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle
raccomandazioni del Consiglio relative agli orientamenti di massima per le
politiche degli Stati membri e dell'Unione, nonché delle decisioni del
Consiglio relative agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a
favore dell'occupazione, adottate conformemente all'articolo 121 e all'articolo
148, paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre contribuire
all'attuazione delle iniziative faro, con speciale riferimento all'"Agenda
per nuove competenze e nuovi posti di lavoro"[13], a "Youth on the
Move" (Gioventù in movimento)[14]
e alla "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale"[15]. Sosterrà inoltre le attività
nelle iniziative "Agenda europea del digitale"[16] e "Unione
dell'innovazione"[17]. (4)
L'Unione europea deve affrontare problemi
strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti
tecnologici, dal costante invecchiamento della manodopera e dalle crescenti
carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste
difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria
che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in
particolare i giovani e altri gruppi vulnerabili come i migranti. L'obiettivo
dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione e incoraggiare la mobilità
professionale; investire nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione
permanente, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà.
Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al
miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE
dovrebbe in particolare sostenere i servizi europei dell'occupazione (attività
EURES) per quanto riguarda il reclutamento e i servizi di informazione, di
consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e
transfrontaliero. (5)
Oltre a queste priorità, è opportuno migliorare
l'efficacia dell'amministrazione pubblica e rafforzare la capacità
istituzionale delle parti interessate operando nei settori dell'occupazione,
dell'istruzione e delle politiche sociali nelle regioni e negli Stati membri in
ritardo di sviluppo, al fine di migliorare la crescita economica e le
possibilità di occupazione. (6)
Allo stesso tempo, è essenziale sostenere lo
sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese europee e garantire
che le persone siano in grado di adattarsi, grazie ad adeguate competenze e a
possibilità di formazione permanenti, alle nuove sfide come il passaggio verso
un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale, la transizione
verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello
energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe
contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe
sostenere la transizione della forza lavoro verso competenze e attività
lavorative più ecologiche, in particolare nei settori dell'efficienza
energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile, tenendo
conto del fatto che l'Unione intende aumentare la quota di bilancio relativa
all'integrazione delle questioni climatiche ad almeno il 20%, con il contributo
dei vari settori di azione. (7)
L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa
2020, concentrando ulteriormente il sostegno sulle priorità dell'Unione europea.
L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo appoggio alla lotta contro l'esclusione
sociale e alla povertà grazie a uno stanziamento minimo separato. Secondo il
livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno, anche la scelta e il
numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno
del Fondo dovrebbero essere limitati. (8)
Al fine di consentire un più stretto monitoraggio e
una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello europeo dalle
attività sostenute dall'FSE, dovrebbe essere definito un insieme comune di
indicatori di realizzazione e di risultato. (9)
L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni
sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti
i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti
sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli
Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle
organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE. (10)
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero
garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla
promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini, conformemente
all'articolo 8 del Trattato. Le valutazioni hanno mostrato che è importante
prendere in considerazione la dimensione uomo-donna in tutti gli aspetti dei
programmi, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche
volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi. (11)
Conformemente all'articolo 10 del Trattato,
l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta
contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo nel quadro della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra
l'altro, l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE
dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale all'assistenza
garantita dalla collettività. (12)
È essenziale sostenere l'innovazione sociale al
fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed
incoraggiare e sostenere le imprese sociali innovative. In particolare, è
essenziale sperimentare e valutare soluzioni innovative prima di svilupparle al
fine di migliorare l'efficacia delle politiche; tale elemento giustifica il
sostegno specifico dell'FSE. (13)
La cooperazione transnazionale apporta un notevole
valore aggiunto ed è necessaria al funzionamento del ruolo della Commissione
nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle
relative iniziative. (14)
È necessario mobilitare i soggetti regionali e
locali per attuare la strategia Europa 2020 e perseguire i suoi principali
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e
l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale realizzate dalla
collettività e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere
utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità
regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non
governative all'attuazione dei programmi. (15)
Il regolamento (UE) n. […] stabilisce che le regole
concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello
nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole
specifiche all'FSE. (16)
Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e
ridurre il rischio di errori e per quanto riguarda le specificità delle
operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrano
gli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. […]. (17)
È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le
regioni a ricorrere all'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di
sostenere ad esempio gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità
dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale. (18)
Il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe
essere delegato alla Commissione per stabilire la definizione delle tabelle
standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi
massimi in relazione ai vari tipi di operazioni, e per definire le norme e
condizioni specifiche applicabili alle garanzie di sostegno alle politiche. È
particolarmente importante che la Commissione proceda alle appropriate
consultazioni durante i suoi lavori preparatori, in particolare presso esperti.
Nel preparare ed elaborare atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire un
invio contestuale, tempestivo e appropriato dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (19)
Il presente regolamento sostituisce il regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo sociale europeo e abroga il regolamento (CE) n. 1784/1999[18]. E' pertanto opportuno
abrogare tale regolamento. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capitolo I
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento definisce la missione
del Fondo sociale europeo (FSE) e il campo d'applicazione del suo intervento;
contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili. Articolo 2
Missione 1.
L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di
qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale
dei lavoratori, facilita il loro adattamento ai cambiamenti, incoraggia un
livello elevato di istruzione e di formazione, promuove l'uguaglianza tra
uomini e donne, l'uguaglianza delle opportunità e la non discriminazione,
migliora l'inclusione sociale e lotta contro la povertà, contribuendo in tal
modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della
coesione economica, sociale e territoriale. 2.
Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri
nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE
sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni, tenendo
conto degli orientamenti integrati per le politiche economiche e
dell'occupazione degli Stati membri[19]
e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di
riforma. 3.
L'FSE favorisce le persone, compresi i gruppi
svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i
migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono
affrontare l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno alle
imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento
alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle
riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle
politiche sociali. Articolo 3
Campo d'applicazione del
sostegno 1.
In virtù degli obiettivi tematici sotto elencati
conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […], l'FSE sostiene le
seguenti priorità d'investimento: (a)
Promozione dell'occupazione e sostegno alla
mobilità professionale attraverso: i) l'accesso all'occupazione per le
persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative
locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale; ii) l'integrazione sostenibile nel mercato
del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi
né formazioni; iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale
e la creazione di imprese; iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la
conciliazione tra vita professionale e vita privata; v) l'adattamento dei lavoratori, delle
imprese e degli imprenditori ai cambiamenti; vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute; vii) la modernizzazione e il rafforzamento
delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la
mobilità professionale transnazionale. (b)
Investimento nell'istruzione, nelle competenze e
nella formazione permanente: i) riducendo l'abbandono scolastico
precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria
e secondaria di buona qualità; ii) migliorando la qualità, l'efficacia e
l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare
la partecipazione e i tassi di riuscita; iii) migliorando l'uguaglianza di accesso
alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della
manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione
per il mercato del lavoro. (c)
Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro
la povertà: i) inclusione attiva; ii) integrazione delle comunità emarginate
quali i rom; iii) lotta contro la discriminazione basata
sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; iv) miglioramento dell'accesso a servizi
abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure
sanitarie d'interesse generale; v) promozione dell'economia sociale e delle
imprese sociali; vi) strategie di sviluppo locale realizzate
dalla collettività. (d)
Rafforzamento della capacità istituzionale e di
un'amministrazione pubblica efficace: i) Investimento nella capacità
istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi
pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una
buona governance;
questa priorità d'investimento si applica solo sull'insieme del territorio
degli Stati membri che possiedono almeno una regione NUTS di livello 2 così
come definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n.
[…] o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione; ii) rafforzamento delle capacità delle
parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e
delle politiche sociali; patti settoriali e territoriali di mobilitazione per
una riforma a livello nazionale, regionale e locale. 2.
Attraverso le priorità d'investimento elencate al
paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano
nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. […], in primo luogo: (a)
sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa
emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente
nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una
riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, l'adattamento delle
competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della
manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati
all'ambiente e all'energia; (b)
migliorando l'accessibilità, l'utilizzazione e la
qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo
della cultura digitale, all'investimento nell'inclusione digitale, nelle
competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali; (c)
rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari, la
formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra
gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le
imprese; (d)
migliorando la competitività delle piccole e medie
imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese e
dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano. Articolo 4
Coerenza e concentrazione
tematica 1.
Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le
azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e incentrate sulla
risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma e nelle
raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4,
del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali
obiettivi della strategia "Europa 2020" in materia di occupazione, di
istruzione e di riduzione della povertà. 2.
In ciascuno Stato membro, almeno il 20% delle
risorse totali dell'FSE sono attribuite all'obiettivo tematico "promuovere
l'inclusione sociale e combattere la povertà" definito all'articolo 9,
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. […]. 3.
Gli Stati membri si sforzano di realizzare la
concentrazione tematica secondo le seguenti modalità: (a)
Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli
Stati membri concentrano l'80% dei fondi destinati a ciascun programma
operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate
all'articolo 3, paragrafo 1. (b)
Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli
Stati membri concentrano il 70% dei fondi destinati a ciascun programma
operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate
all'articolo 3, paragrafo 1. (c)
Per quanto riguarda le regioni in ritardo di
sviluppo, gli Stati membri concentrano il 60% dei fondi destinati a ciascun
programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento
enunciate all'articolo 3, paragrafo 1. Articolo 5
Indicatori 1.
Gli indicatori comuni definiti nell'allegato del
presente regolamento e gli indicatori specifici a ciascun programma sono
utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e 87, paragrafo 2,
lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. […]. Tutti gli indicatori sono
espressi in numeri assoluti.
Gli indicatori di realizzazione comuni e specifici a ciascun programma si
riferiscono ad operazioni attuate parzialmente o integralmente. Se la natura
delle operazioni sostenute lo richiede, saranno fissati valori obiettivo
cumulativi quantificati per il 2022. Gli indicatori di riferimento sono fissati
a zero.
Gli indicatori di risultato comuni e specifici a ciascun programma si
riferiscono agli assi prioritari o alle sottopriorità stabilite nel quadro di
un asse prioritario. Gli indicatori di riferimento utilizzano i dati recenti
disponibili. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022. 2.
Parallelamente alle relazioni annuali di
attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati
strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono sulla
categorizzazione e gli indicatori di realizzazione e di risultato. Capitolo II
Disposizioni specifiche di programmazione e di attuazione Articolo 6
Coinvolgimento dei partner 1.
Il coinvolgimento delle parti interessate, in
particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi
operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. […] può
assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 112,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il programma
operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale,
compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse
prioritario di tale parte del programma. 2.
Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione
delle parti sociali all'azione sostenuta dall'FSE, le autorità di gestione di
un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2,
lettera a), del regolamento (UE) n. […], o in uno Stato membro ammissibile al
sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un adeguato volume delle
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali
la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del
dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. 3.
Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione
e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute
dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza
tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di
gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. […], o in uno Stato membro
ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume
adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle
capacità per le organizzazioni non governative. Articolo 7
Promozione dell'uguaglianza
tra uomini e donne Gli Stati membri e la Commissione promuovono
l'uguaglianza tra uomini e donne mediante l'integrazione conformemente
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] e mediante azioni mirate specifiche
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), in particolare al
fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel
settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione basata sul sesso nel
mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi sessisti nell'istruzione e
nella formazione e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e
vita privata per gli uomini e le donne. Articolo 8
Promozione dell'uguaglianza
delle opportunità e della non discriminazione Gli Stati membri e la Commissione promuovono
l'uguaglianza delle opportunità per tutti, compresa l'accessibilità per le
persone disabili mediante l'integrazione del principio di non discriminazione
conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] e azioni specifiche nell'ambito
delle priorità di investimento definite all'articolo 3, e in particolare al punto
iii), lettera c), paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni sono destinate alle
persone minacciate di discriminazione e alle persone con disabilità al fine di
aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro, migliorare la loro
inclusione sociale, ridurre le disuguaglianze in termini di livelli
d'istruzione e di stato di salute e facilitare il passaggio da un'assistenza
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla collettività. Articolo 9
Innovazione sociale 1.
L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i
settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3
del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare e sviluppare soluzioni
innovative per rispondere ai bisogni sociali. 2.
Gli Stati membri precisano nei loro programmi
operativi i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro
esigenze specifiche. 3.
La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità
in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco,
la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie. Articolo 10
Cooperazione transnazionale 1.
Gli Stati membri sostengono la cooperazione
transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il
tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione
transnazionale riunisce i partner di almeno due Stati membri. 2.
Gli Stati membri possono selezionare i temi di
cooperazione transnazionale in un elenco proposto dalla Commissione a approvato
dal Comitato dell'FSE. 3.
La Commissione incoraggia la cooperazione
transnazionale per quanto riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 attraverso
l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione
gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare
gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché
la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di
attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di
azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il
monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione
transnazionale. Articolo 11
Disposizioni specifiche al
Fondo per i programmi operativi 1.
In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. […], i programmi operativi possono definire assi prioritari
per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale
di cui agli articoli 9 e 10. 2. In deroga all'articolo 109,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […], il tasso massimo di cofinanziamento
per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia
superare il 100%, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato
all'innovazione sociale, alla cooperazione sociale o a una combinazione di
entrambi. 3. Oltre alle disposizioni
dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […], i programmi
operativi comprendono anche il contributo delle azioni pianificate sostenute
dall'FSE: (a)
per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9,
paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. […] per asse prioritario, a
seconda dei casi; (b)
per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale
di cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui tali settori non siano coperti da
un asse prioritario specifico. Articolo 12
Disposizioni particolari
concernenti il trattamento delle specificità territoriali 1. L'FSE può sostenere strategie
di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del
regolamento (UE) n. […], i patti territoriali e le iniziative locali per
l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti
territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n.
[…]. 2. Integrando gli interventi del
FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può
sostenere lo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono
azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e
sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato. Capitolo III
Disposizioni specifiche per la gestione finanziaria Articolo 13
Ammissibilità delle spese 1.
L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili
che, nonostante l'articolo 109, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n.
[…], possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai
datori di lavoro e dai lavoratori. 2.
In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. […], l'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni
realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma
all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni: (a)
l'operazione reca vantaggio all'area coperta dal
programma; (b)
gli obblighi delle autorità nell'ambito del
programma in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti
l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del
programma nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da
accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata,
purché siano rispettate le condizioni poste al paragrafo 2, lettera a), e gli
obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi
all'operazione stessa. 3.
Oltre alla spesa di cui all'articolo 59, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. […], l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni
immobili non è ammissibile al finanziamento dell'FSE. 4.
I contributi in natura sotto forma di indennità o
salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono
essere ammessi al contributo dell'FSE purché il loro valore non superi il costo
sostenuto dal terzo e siano effettuati conformemente alle regole nazionali,
comprese le regole contabili: Articolo 14
Opzioni semplificate in
materia di costi 1.
Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del
regolamento (UE) n. […], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli
Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi
forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base
sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese
ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. […]. A tale scopo la Commissione ha la facoltà di
adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo
di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari,
gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati
conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati. L'audit finanziario è volto esclusivamente a
verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla
base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari sono
rispettate. Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di
finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a
sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento
(UE) n. […] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad
audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione. 2.
Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera
d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. […], un tasso forfettario
sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato
al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione. 3.
Le sovvenzioni rimborsate sulla base del costo
ammissibile dell'operazione, determinate sulla base del finanziamento a tasso
forfettario, delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari
secondo quanto stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […],
possono essere calcolati caso per caso facendo riferimento a un progetto di
bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione, nei casi in cui
il sostegno pubblico non superi i 100 000 euro. 4.
Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico
non supera i 50 000 euro prendono la forma di importi forfettari o di
tabelle standard di costi unitari, eccettuate le operazioni che ricevono un
sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato.
Articolo 15
Strumenti finanziari 1.
In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. […],
l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di
applicazione utilizzando strumenti finanziari quali i programmi di condivisione
dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di
partecipazione e i fondi di prestiti. 2.
L'FSE può essere utilizzato per migliorare l'accesso
al mercati dei capitali degli enti pubblici e privati che attuano azioni e
politiche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'FSE e del programma
operativo, attraverso le "garanzie FSE di sostegno alle politiche",
previa approvazione della Commissione. Conformemente all'articolo 16, la Commissione ha
la facoltà di adottare atti delegati per definire le norme e le condizioni specifiche
concernenti le domande degli Stati membri, compresi i massimali, o le garanzie di
sostegno alle politiche, vigilando in particolare affinché la loro
utilizzazione non comporti un indebitamento eccessivo degli enti pubblici. La Commissione valuta ciascuna domanda e approva
ciascuna "garanzia FSE di sostegno alle politiche" nella misura in
cui rientri nel quadro del programma operativo di cui all'articolo 87 del
regolamento (UE) n. […] e sia conforme alle regole e condizioni specifiche
fissate. Capitolo IV
Deleghe di poteri e disposizioni finali Articolo 16
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati attribuito alla
Commissione è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo. 2.
La delega di poteri di cui agli articoli 14,
paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, è attribuita per una durata indeterminata a
partire dal 1° gennaio 2014. 3.
La delega di poteri di cui al primo sottoparagrafo
dell'articolo 14, paragrafo 1 e al secondo sottoparagrafo dell'articolo 15,
paragrafo 2 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata
in questa decisione. Ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o di una data
ulteriore ivi precisata. La decisione non inficia la validità degli atti
delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato in virtù del primo
sottoparagrafo dell'articolo 14, paragrafo 1 e del secondo sottoparagrafo
dell'articolo 15, paragrafo 2 entra in vigore solo se non è stata manifestata
alcuna obiezione dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro due mesi dalla
notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio, ovvero, prima della
scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non formulare
obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo e del Consiglio. Articolo 17
Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2014. I riferimenti ai regolamenti abrogati si
intendono come fatti al presente regolamento. Articolo 18
Clausola di revisione Il Parlamento europeo e il Consiglio
riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020
conformemente all'articolo 164 del Trattato. Articolo 19
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
presidente ALLEGATO
Indicatori comuni di realizzazione e di risultato per quanto riguarda gli
investimenti dell'FSE (1)
Indicatori comuni di realizzazione concernenti i
partecipanti Con partecipanti[20] si intende le persone che
beneficiano direttamente di un investimento dell'FSE, che possono essere
identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le
quali sono previste spese specifiche. Gli altri beneficiari non dovrebbero
essere considerati come partecipanti. · i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata* · i disoccupati di lungo periodo* · le persone inattive* · le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una
formazione* · i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi* · le persone di età inferiore a 25 anni* · le persone di età superiore a 54 anni* · i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di
istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)* · i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3)
o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)* · i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)* · i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate come i rom)** · le persone con disabilità** · le altre persone svantaggiate** Il numero totale dei partecipanti è calcolato
automaticamente sulla base degli indicatori di realizzazione. Tali dati sui partecipanti ad un'operazione
sostenuta dall'FSE devono essere comunicati nelle relazioni annuali di
attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. […]. Tutti i dati devono essere suddivisi per sesso. (2)
Indicatori comuni di realizzazione per gli enti · numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti
sociali o da organizzazioni non governative · numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai
servizi pubblici · numero di micro, piccole e medie imprese finanziate Questi dati devono essere comunicati nelle
relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi
1 e 2, e 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […].
(3)
Indicatori comuni di risultato concernenti i
partecipanti · partecipanti inattivi che hanno recentemente trovato un lavoro e sono
in punto di lasciarlo · partecipanti sul punto di terminare studi/corsi di formazione · partecipanti sul punto di ottenere una qualifica · partecipanti sul punto di abbandonare il lavoro Questi dati devono essere comunicati nella
relazione annuale di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi
1 e 2, e 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]. Tutti i dati devono
essere suddivisi per sesso.
(4)
Indicatori comuni di risultato a più lungo termine
concernenti i partecipanti · partecipanti che hanno un lavoro 6 mesi dopo aver abbandonato il
precedente · partecipanti che esercitano un'attività autonoma 6 mesi dopo aver
abbandonato l'attività precedente · partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del
lavoro 6 mesi dopo aver abbandonato l'attività precedente Questi dati devono essere comunicati nelle
relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. […]. Essi devono essere raccolti sulla base di un
campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascun asse
prioritario o sub prioritario. La validità interna del campione è garantita in
modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di asse prioritario
o sub prioritario. Tutti i dati devono essere suddivisi per sesso. [1] 5a relazione intermedia sulla coesione
economica, sociale e territoriale, novembre 2010. [2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle
regioni e ai parlamenti nazionali: revisione del bilancio dell'Unione europea -
COM(2010) 700 del 19.10.2010. [3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500 del 29.6.2011. [4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione:
risultati della consultazione pubblica concernente le conclusioni della quinta
relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, SEC(2011) 590
definitivo del 13.5.2011. [5] Risoluzione del Parlamento
europeo del 7 ottobre 2010 sul futuro del Fondo sociale europeo, P7_TA(2010)0357
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla politica di
coesione e la politica regionale dell'Unione europea dopo il 2013, P7_TA(2010)0356. [6] GU C 132 del 3.5.2011, pag. 8. [7] GU C 166 del 7.6.2011, pag. 8. [8] COM(2010) 700 del 19.10.2010. [9] GU C , , pag. . [10] GU C , , pag. . [11] GU C , , pag. . [12] COM(2010) 2020 definitivo del
3.3.2010 [13] COM (2010) 682 definitivo del 23.11.2010 [14] COM(2010) 477 definitivo del
15.09.2010 [15] COM (2010) 758 definitivo del 16.12.2010 [16] COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010 [17] COM(2010) 546 definitivo del
6.10.2010 [18] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12. [19] Raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 sugli
orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e
dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pp.
28–34) e decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 sugli
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pp. 46–51). [20] Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati
adottate dagli Stati membri sono conformi alle disposizioni della direttiva
95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, e in particolare gli articoli 7 e 8.
I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "*"
sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva sopra
indicata. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale
al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c)).
Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della
direttiva sopra citata.
I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "**"
riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della
direttiva sopra citata. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri
possono prevedere, per motivi di importante interesse pubblico, deroghe diverse
da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 8, sia da parte della loro
legislazione nazionale, sia su decisione dell'autorità di controllo (articolo
8, paragrafo 4).