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Document 52011PC0603

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

/* COM/2011/0603 definitivo - 2011/0257 (NLE) */

52011PC0603




RELAZIONE

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica di Guinea-Bissau per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau, del 17 marzo 2008. In seguito a tali negoziati, il 15 giugno 2011 è stato siglato un nuovo protocollo.

I negoziati del nuovo protocollo sono stati ritardati dalle consultazioni svoltesi nel 2011 fra l'Unione europea e la Guinea-Bissau nel quadro dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou. Poiché il tempo restante per la conclusione di un nuovo protocollo prima della scadenza del protocollo attuale è molto limitato, le due parti hanno deciso di concludere un protocollo per un anno al fine di concedersi il tempo necessario per valutare le prospettive di un futuro protocollo di maggiore durata.

Il nuovo protocollo copre un periodo di un anno a partire dal 16 giugno 2011. Esso conferma i termini del protocollo precedente e contiene una clausola che ne consente la sospensione in caso di mancato rispetto dei diritti umani e dei principi democratici.

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che adotta l'applicazione provvisoria del protocollo stesso, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è di mantenere le possibilità di pesca per le navi dell'Unione europea entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, fra l'altro, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni e sui pareri del comitato scientifico istituito nel quadro di tale accordo.

L’obiettivo generale è di proseguire la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau ai fini dell’istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Guinea-Bissau, nell’interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo risponde alla preoccupazione di entrambe le parti di rafforzare il partenariato e la cooperazione nel settore della pesca utilizzando il complesso degli strumenti finanziari a disposizione. A questo proposito, si ricorda la necessità di istituire un quadro propizio allo sviluppo degli investimenti in questo settore.

La contropartita finanziaria globale del protocollo, pari a 7 500 000 EUR per l’intero periodo, si basa su: a) un massimo di 27 autorizzazioni per le navi tonniere e di 8 800 tsl per i pescherecci da traino, per una contropartita finanziaria di 4 550 000 EUR e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica di Guinea-Bissau per un importo di 2 950 000 euro. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca.

Nello specifico, il protocollo prevede (come quello precedente) possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- 4 400 tsl per le navi da traino congelatrici adibite alla pesca dei gamberetti

- 4 400 tsl per le navi da traino congelatrici adibite alla pesca di pesci e cefalopodi

- 23 navi tonniere con reti a circuizione/pescherecci con palangari di superficie

- 14 tonniere con lenze e canne

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio, con l'accordo del Parlamento, adotti tramite decisione il nuovo protocollo.

2011/0257 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau[3].

(2) L'Unione ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau in materia di pesca.

(3) Al termine dei negoziati, il 15 giugno 2011 è stato siglato il nuovo protocollo.

(4) Il nuovo protocollo è stato firmato sulla base della decisione n. .../2011/UE[4][5] e si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 giugno 2011.

(5) È opportuno concludere il suddetto protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau in vigore tra le due parti.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo[6].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

PROTOCOLLO concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per un periodo di un anno, decorrente dal 16 giugno 2011, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate come segue:

- crostacei e specie demersali

a) navi da traino congelatrici per la pesca dei gamberetti: 4 400 tsl all’anno;

b) navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi: 4 400 tsl all’anno;

- specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982)

c) tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari: 23 unità;

d) tonniere con lenze e canne: 14 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3. A norma dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nei relativi allegati.

Articolo 2 Contropartita finanziaria e contributo specifico – Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all’articolo 1 del protocollo, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 7 milioni di euro.

2. Tuttavia, in caso di miglioramento dell’utilizzo delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente protocollo da parte delle navi dell'Unione, l'Unione concederà alla Guinea-Bissau un importo finanziario supplementare proporzionato al suddetto aumento, nei limiti delle possibilità di pesca fissate dal presente protocollo e a concorrenza di un massimo di 1 milione di EURall’anno. Le parti convengono, in sede di commissione mista ed entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente protocollo, di determinare il periodo di riferimento, l’indice di base e i meccanismi specifici di pagamento.

3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del presente protocollo.

4. Il pagamento da parte dell'Unione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 15 marzo 2012.

5. Fatto salvo l’articolo 8 del presente protocollo, la destinazione di bilancio della contropartita finanziaria è stabilita nell’ambito della legge finanziaria della Guinea-Bissau ed è pertanto di esclusiva competenza delle autorità di tale Stato.

6. All’importo di cui al paragrafo 1 va aggiunto un contributo specifico dell'Unione pari a 500 000 EUR all’anno e destinato all’organizzazione di un sistema sanitario e fitosanitario per i prodotti della pesca. Le parti, tuttavia, in caso di necessità possono decidere di destinare una parte di questo contributo specifico anche al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca della Guinea-Bissau. Tale contributo è gestito secondo le disposizioni previste all’articolo 3 del presente protocollo.

7. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del presente protocollo, il pagamento del contributo specifico di cui al paragrafo 6 è effettuato entro il 15 marzo 2012.

8. I pagamenti previsti nel presente articolo sono versati su un conto unico del tesoro pubblico, aperto presso la Banca centrale di Guinea-Bissau, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal ministero.

Articolo 3 Contributo specifico a favore del miglioramento delle condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca e al monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca

1. Il contributo specifico dell'Unione, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, contribuisce, in particolare, a sostenere l’adeguamento alle norme sanitarie del settore della pesca e, se necessario, alla politica di monitoraggio, controllo e sorveglianza della Guinea-Bissau.

2. La gestione dell’importo corrispondente ricade sotto la responsabilità della Guinea-Bissau e si basa sull’individuazione, fatta di comune accordo dalle parti, delle iniziative da realizzare e della relativa programmazione annuale.

3. Fatta salva l’identificazione degli obiettivi fatta dalle parti e in conformità agli articoli 8 e 9 del protocollo, le parti convengono di concentrare la loro attenzione su:

a) l’insieme delle azioni dirette a migliorare le condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca, compreso il rafforzamento dell’autorità competente, l’adeguamento alle norme del CIPA (ISO 9000), la formazione degli agenti nonché l’adeguamento del quadro giuridico necessario;e, se del caso,

b) l’insieme delle azioni di sostegno al monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca, inclusa la sorveglianza delle acque della Guinea-Bissau con mezzi marittimi e aerei, l’attuazione di un sistema di monitoraggio via satellite (VMS) delle navi da pesca, il miglioramento del quadro giuridico nonché la sua applicazione per quanto riguarda le infrazioni.

4. Una relazione annuale dettagliata è presentata per approvazione alla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

5. L'Unione si riserva tuttavia il diritto di sospendere il pagamento del contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, fin dal primo anno di entrata in vigore del protocollo, in caso di controversie sulla programmazione delle azioni o quando i risultati ottenuti, salvo circostanze eccezionali, non sono conformi alla programmazione.

Articolo 4 Cooperazione scientifica

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca della Guinea-Bissau sulla base dei principi di una gestione sostenibile, in particolare promuovendo la cooperazione in materia di pesca responsabile a livello della sottoregione e segnatamente nell’ambito della Commissione subregionale della pesca (CSRP).

2. Nel periodo di applicazione del protocollo le parti cooperano per approfondire alcuni aspetti riguardanti l’evoluzione dello stato delle risorse nelle zone di pesca della Guinea-Bissau. A tal fine viene organizzata, almeno una volta all’anno, una riunione del comitato scientifico congiunto in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo. Ulteriori riunioni del suddetto comitato scientifico misto possono essere convocate su richiesta di una delle parti o qualora se ne presenti la necessità nell’ambito del presente accordo.

3. Le parti, sulla base delle conclusioni della riunione annuale del comitato scientifico e delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE) e di tutte le altre organizzazioni regionali o internazionali in materia, di cui le parti sono membri o in cui sono rappresentate, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 10 dell’accordo per adottare, se del caso e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 5 Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica mista annuale, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea-Bissau. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, viene maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis . L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca fissate all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis . Fatto salvo l’articolo 8 del presente protocollo, la Comunità europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria nel caso in cui non sia possibile utilizzare alcuna delle possibilità di pesca previste dal protocollo medesimo.

3. Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate in sede di riunione scientifica mista annuale per quanto riguarda la gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4. Le revisioni delle possibilità di pesca previste ai paragrafi 1, 2 e 3 sono decise di comune accordo dalle parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 6 Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1. Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 del presente protocollo, l'Unione consulterà la Guinea-Bissau per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti possono condurre campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, previo parere del comitato scientifico misto di cui all’articolo 4 dell’accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne di pesca sperimentale hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alle navi dell'Unione per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 5 dello stesso e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. La contropartita finanziaria sarà maggiorata in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 5 del presente protocollo.

5. Le catture realizzate nell’ambito della pesca esplorativa sono di proprietà dell’armatore. È vietato catturare specie di taglia non regolamentare e specie di cui la normativa della Guinea-Bissau non autorizza la pesca, la conservazione a bordo e la commercializzazione.

Articolo 7 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1. L'Unione europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria e del contributo specifico di cui all'articolo 2 del presente protocollo qualora:

1. circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea-Bissau; oppure

2. l’Unione europea constati nella Guinea-Bissau una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

La decisione di sospensione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle parti e a condizione che l'Unione europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria e del contributo specifico di cui all’articolo 2 del presente protocollo riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3. Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi europee possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria a norma dell'articolo 2. In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 8 Contributo dell’accordo di partenariato all'attuazione della politica settoriale di pesca della Guinea-Bissau

1. La contropartita finanziaria, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, contribuisce, a concorrenza del 35% del suo importo, vale a dire 2 450 000 EUR, allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle sue acque.

2. La gestione dell’importo corrispondente rientra nella responsabilità della Guinea-Bissau e si basa sull’individuazione, fatta di comune accordo dalle parti, delle iniziative da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in particolare per quanto riguarda la corretta gestione delle risorse alieutiche, il rafforzamento della ricerca scientifica e della capacità di controllo delle autorità competenti della Guinea-Bissau e il miglioramento delle condizioni di produzione dei prodotti della pesca.

3. Fatti salvi gli obiettivi definiti dalle parti e coerentemente con le priorità della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca della Guinea-Bissau, nonché al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore, le parti convengono di dedicare particolare attenzione ai seguenti settori di intervento: il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, la ricerca scientifica e la gestione delle zone di pesca.

Articolo 9 Modalità di attuazione del sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, all’entrata in vigore del presente protocollo l'Unione europea e il ministero concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo:

a) gli orientamenti annuali per l’attuazione delle priorità della politica della pesca della Guinea-Bissau ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all’articolo 8, paragrafo 2;

b) gli obiettivi annuali da raggiungere nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti, su base annuale. L’allegato III indica gli elementi di base concernenti gli obiettivi e gli indicatori di risultato da prendere in considerazione nell’ambito del protocollo.

2. Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle parti in sede di commissione mista.

3. La ripartizione stabilita dalla Guinea-Bissau del contributo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente protocollo è comunicata all'Unione europea al momento dell’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori di valutazione.

4. Tale ripartizione è comunicata dal ministero all'Unione europea entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo.

5. La relazione annuale sull’attuazione delle azioni programmate e finanziate, sui risultati ottenuti e sulle eventuali difficoltà constatate, è presentata per approvazione alla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

6. L'Unione europea si riserva il diritto di adeguare o sospendere il pagamento dell’importo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, qualora la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione della politica della pesca lo giustifichi e previa consultazione nell’ambito della commissione mista.

Articolo 10 Integrazione economica degli operatori dell'Unione nel settore della pesca in Guinea-Bissau

1. Le parti si impegnano a promuovere l’integrazione economica degli operatori dell'Unione nell’insieme della filiera della pesca in Guinea-Bissau.

2. Le parti si impegnano in particolare a promuovere la costituzione di associazioni temporanee fra operatori dell'Unione e operatori della Guinea-Bissau ai fini dello sfruttamento in comune delle risorse alieutiche della zona esclusiva della Guinea-Bissau.

3. Per associazione temporanea di imprese si intende qualsiasi associazione fondata su un contratto stabilito per una durata limitata fra armatori dell'Unione e persone fisiche o giuridiche della Guinea-Bissau al fine dell’esercizio dell’attività di pesca o dello sfruttamento congiunto dei contingenti della Guinea-Bissau per mezzo di una o più navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e della ripartizione degli utili o delle perdite in termini di costi dell’attività economica intrapresa di concerto.

4. La Guinea-Bissau concede l’autorizzazione necessaria affinché le associazioni temporanee di imprese, costituite ai fini dello sfruttamento delle risorse alieutiche del mare, possano operare nelle sue zone di pesca.

5. Le navi dell'Unione che hanno deciso di costituire associazioni temporanee di imprese nell’ambito del protocollo in vigore, per le categorie di pesca di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente protocollo, saranno dispensate dal pagamento dei canoni delle licenze. Inoltre, a decorrere dal terzo anno dall’entrata in vigore del protocollo, la Guinea-Bissau metterà a disposizione appositi contributi finanziari per la costituzione di dette associazioni temporanee di imprese. L’importo globale di tali contributi non potrà superare il 20% dell’importo totale dei canoni pagati dagli armatori nell’ambito del presente protocollo.

6. La Commissione mista stabilirà le modalità finanziarie e tecniche che permettono l’attuazione di tali contributi e la promozione delle associazioni temporanee di imprese, nell’ambito del protocollo in vigore.

Articolo 11 Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione in sede di commissione mista, se una delle parti commette una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici quali previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou.

2. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma inoltre oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista, se necessario convocata in seduta straordinaria.

3. L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

4. Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

5. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis , in funzione della durata della sospensione.

Articolo 12 Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancata attuazione degli impegni della Guinea-Bissau per una pesca responsabile e sostenibile

Fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del presente protocollo, qualora la Guinea-Bissau non rispetti il suo impegno ad attuare una pesca responsabile e sostenibile, in particolare tramite il rispetto dei piani di gestione della pesca annuale definiti dal suo governo, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa secondo il disposto dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4.

Articolo 13 Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, in caso di mancata esecuzione da parte dell'Unione europea dei pagamenti di cui all'articolo 2, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a) le autorità competenti della Guinea-Bissau notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b) in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità competenti della Guinea-Bissau possono sospendere l’applicazione del presente protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

L’applicazione del presente protocollo riprende non appena siano stati effettuati i pagamenti in questione.

Articolo 14 Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e i suoi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Essi si applicano in via provvisoria a decorrere dal 16 giugno 2011.

3. Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di un anno a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria. Le parti si impegnano ad avviare quanto prima negoziati per concludere un nuovo protocollo volto a sostituire il presente protocollo alla data della sua scadenza. Le parti si adopereranno per concludere tali negoziati entro un termine massimo di nove mesi, ossia entro il 15 marzo 2012.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU

Capo I – Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

Sezione 1 Disposizioni generali applicabili a tutte le navi

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau soltanto le navi che ne hanno diritto.

2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Guinea-Bissau. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Guinea-Bissau, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Guinea-Bissau nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione.

3. Le navi dell'Unione che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Guinea-Bissau. La domanda di licenza reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

4. Le autorità competenti dell'Unione presentano al ministero, per il tramite della delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau, almeno 20 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo.

5. Le domande sono presentate al ministero su formulari forniti a questo scopo dal governo della Guinea-Bissau redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1. Le autorità della Guinea-Bissau adottano tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca.

6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

- la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza nonché dell’importo previsto al capo VII, punto 13;

- qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità della Guinea-Bissau.

8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal ministero, tramite la delegazione della Commissione europea nella Guinea-Bissau, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 6.

10. Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

11. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12. Tuttavia, su richiesta dell'Unione europea e in caso di provata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone. Tuttavia, se il tonnellaggio di stazza lorda (tsl) della nave sostitutiva è superiore a quello della nave da sostituire, la differenza del canone è pagata pro rata temporis .

13. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero tramite la delegazione della Commissione europea.

14. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero. Ogni trasferimento di licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau.

15. La licenza deve essere sempre conservata a bordo, fatto salvo quanto previsto al capo I, sezione 2, punto 1.

16. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della licenza cartacea con un equivalente elettronico come l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

17. Le parti si impegnano, nell’ambito della commissione mista, a sostituire nel presente protocollo qualsiasi riferimento espresso in “tsl” con “GT” e a modificare, di conseguenza, tutte le relative disposizioni. Tale sostituzione sarà preceduta da opportune consultazioni tecniche tra le parti.

Sezione 2 Disposizioni applicabili alle navi tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

1. La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. L'Unione europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità della Guinea-Bissau subito dopo essere stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità della Guinea-Bissau, la nave è iscritta da queste ultime in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca nonché alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau. In questo caso la delegazione della Commissione europea invia all’armatore una copia conforme di tale elenco, che viene conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima da parte dell’autorità competente della Guinea-Bissau.

2. Le licenze hanno una durata di validità di un anno.

3. I canoni vengono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

4. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali degli importi forfettari secondo la corrispondente scheda tecnica.

5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno in corso è adottato dalla Commissione europea entro il 15 giugno dell’anno successivo, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima), per il tramite della delegazione della Commissione europea.

6. Detto computo viene comunicato contemporaneamente al ministero e agli armatori.

7. L'eventuale pagamento supplementare sarà effettuato dagli armatori alle autorità nazionali competenti della Guinea-Bissau entro il 31 luglio 2012, sul conto previsto alla sezione 1, paragrafo 7.

8. Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto 3, l’importo residuo corrispondente non è rimborsato all’armatore.

Sezione 3 Disposizioni speciali per i pescherecci da traino

1. Oltre ai documenti menzionati alla sezione 1, punto 6, del presente capo, ogni domanda di licenza per le navi di cui alla presente sezione deve essere corredata da:

- una copia autenticata del documento rilasciato dallo Stato membro che attesta la stazza della nave in tsl e

- l’attestato di conformità rilasciato dal ministero successivamente all’ispezione tecnica della nave effettuata in conformità al capo VIII, punto 3.2.

2. In caso di domanda di una nuova licenza per una nave che ne ha già ottenuta una nell’ambito del presente protocollo e le cui caratteristiche tecniche restano immutate, tale domanda sarà presentata al ministero, per il tramite della delegazione della Commissione europea a Bissau, corredata unicamente dalla prova del pagamento del canone per i periodi richiesti nonché dell’importo previsto al capo VII, punto 13. Il ministero autorizza la nuova licenza facendo figurare una nuova menzione relativa alla prima domanda di licenza presentata nell’ambito del protocollo in vigore.

3. Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento ai periodi annuali così definiti:

- primo periodo: dal 16 giugno 2011 al 31 dicembre 2011

- secondo periodo: dal 1º gennaio 2012 al 15 giugno 2012

4. La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

5. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio o il 1° ottobre, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo, che andranno rispettivamente dal 16 giugno 2011 al 30 settembre 2011 e dal 1º aprile 2012 al 15 giugno 2012.

6. Le licenze hanno validità annuale, semestrale o trimestrale e sono rinnovabili.

7. La licenza deve essere sempre conservata a bordo.

8. I canoni vengono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

Capo II – Zone di pesca

Le navi dell'Unione di cui all’articolo 1 del protocollo sono autorizzare ad esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

Capo III – Regime di dichiarazione delle catture per le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell'Unione è definita come segue:

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e l’uscita dalla stessa;

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e un trasbordo;

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e uno sbarco in Guinea-Bissau.

2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell’ambito dell’accordo devono notificare le loro catture al ministero, secondo le modalità di seguito indicate.

2.1 Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse al ministero via fax, posta o posta elettronica con copia alla Commissione europea, tramite la delegazione della Commissione in Guinea-Bissau, alla fine di ogni bordata e, in ogni caso, prima che la nave lasci le zone di pesca della Guinea-Bissau. Quando la trasmissione avviene per posta elettronica, ognuno dei due destinatari invia subito alla nave conferma di ricezione per via elettronica con copia reciproca. Nel caso delle navi tonniere, tali dichiarazioni sono inviate alla fine di ogni campagna.

2.2 Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse via fax o per posta elettronica durante un periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capo I, sezione 2, punto 2, per le navi tonniere e della sezione 3, punto 3, per i pescherecci da traino, sono trasmessi al ministero entro 45 giorni dalla fine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono trasmesse alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau.

2.3 Le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque della Guinea-Bissau le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura « Fuori ZEE Guinea-Bissau ».

2.4 I pescherecci da traino dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario il cui modello figura nell’appendice 3, indicando i totali catturati per specie e per mese di calendario o frazione di quest’ultimo.

2.5 I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave in questione fino all’espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Guinea-Bissau e, in caso di recidiva, di non rinnovare la licenza. La Commissione europea ne è informata.

Le parti si accordano per introdurre un sistema di scambio elettronico di tali informazioni.

Capo IV – Catture accessorie

Il livello di catture accessorie per ognuno dei tipi di pesca previsti nell’ambito del protocollo è stabilito in conformità alla legislazione della Guinea-Bissau ed è precisato nelle schede tecniche per ognuna di queste categorie.

Capo V – Imbarco di marittimi

Gli armatori che beneficiano delle licenze di pesca previste dall’accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea-Bissau e al miglioramento del mercato del lavoro, alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. ciascun armatore di una nave da traino si impegna ad assumere:

- tre marittimi-pescatori per le navi di stazza inferiore a 250 tsl,

- quattro marittimi-pescatori per le navi di stazza compresa tra 250 e 400 tsl,

- cinque marittimi-pescatori per le navi di stazza compresa tra 400 e 650 tsl,

- sei marittimi-pescatori per le navi di stazza superiore a 650 tsl.

2. Gli armatori si adopereranno per imbarcare marittimi supplementari della Guinea-Bissau.

3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi per il tramite dei loro rappresentanti.

4. L’armatore o un suo rappresentante comunica al ministero i nomi dei marittimi della Guinea-Bissau imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

5. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6. I contratti di lavoro dei marittimi della Guinea-Bissau, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il ministero. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione in caso di decesso, malattia e infortuni.

7. Il salario dei marittimi della Guinea-Bissau è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità della Guinea-Bissau. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi della Guinea-Bissau non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi della Guinea-Bissau e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8. I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

9. In caso di mancato imbarco di marittimi della Guinea-Bissau per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi dell'Unione in questione sono tenuti a versare quanto prima, per la campagna di pesca, un importo forfettario equivalente ai salari dei marittimi non imbarcati.

10. Tale importo sarà versato su un conto specifico precedentemente indicato dalle autorità competenti della Guinea-Bissau e permetterà di finanziare le strutture pubbliche di formazione professionale nel settore della pesca.

Capo VI – Misure tecniche

1. Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

2. Per quanto riguarda i pescherecci da traino, le misure specifiche figurano in ognuna delle schede tecniche corrispondenti.

3. La chiusura delle attività di pesca o di un tipo di pesca per motivi di riposo biologico è applicata dalla Guinea-Bissau in modo non discriminatorio a tutte le navi che partecipano alle suddette attività, siano esse nazionali, dell'Unione o battenti bandiera di un paese terzo.

4 . Sulla base di una analisi di impatto e se ciò si rivelasse necessario, le parti si accordano in sede di commissione mista sulle eventuali misure correttive da applicare in materia di riposo biologico.

5. Nel caso in cui la Guinea-Bissau fosse indotta ad adottare misure urgenti comportanti una chiusura di pesca oltre a quella(e) menzionata(e) al punto 3, o una proroga della chiusura prevista, è convocata una riunione della commissione mista per valutare l’impatto dell’applicazione di queste misure alle navi dell'Unione.

6. Se l’applicazione dei punti 4 e 5 comporta un aumento del (dei) periodo(i) di chiusura delle attività di pesca, le parti si consultano, in sede di commissione mista, allo scopo di adeguare il livello della contropartita finanziaria in funzione della riduzione delle possibilità di pesca che le suddette misure comportano per l'Unione.

Capo VII – Osservatori a bordo dei pescherecci da traino

1. Le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori designati dalla Guinea-Bissau alle condizioni precisate di seguito.

1.1 Ogni peschereccio da traino prende a bordo un osservatore designato dal ministero responsabile per la pesca.In tal caso il porto d’imbarco è fissato di comune accordo dal ministero responsabile per la pesca e dagli armatori o dai loro rappresentanti.

1.2 Il ministero predispone l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3 Il ministero comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio della licenza, il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi.

2. Il tempo di presenza a bordo dell’osservatore è stabilito dal ministero, senza che esso superi, di norma, il tempo necessario per svolgere i compiti ad esso assegnati. Il ministero ne informa l’armatore o il suo rappresentante all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3. Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità della Guinea-Bissau.

4. L’imbarco dell’osservatore avviene, all’inizio della prima bordata, in un porto della Guinea-Bissau e, in caso di rinnovo della licenza, in un porto scelto dall’armatore.

5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti previsti per l’imbarco degli osservatori.

6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore della Guinea-Bissau esce dalla zona di pesca di quest’ultima, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Guinea-Bissau, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1 osserva le attività di pesca delle navi;

8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Guinea-Bissau riportati nel giornale di bordo;

8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.7 comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie conservate a bordo.

9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

11.3 redige un rapporto di attività che viene trasmesso alle autorità competenti della Guinea-Bissau. Dette autorità, dopo averlo esaminato ed entro una settimana ne inviano una copia alla delegazione della Commissione europea a Bissau.

12. Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore redige una relazione di attività che viene trasmessa alle autorità competenti della Guinea-Bissau con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma la suddetta relazione in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia della relazione è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto della struttura della nave.

Per contribuire a coprire le spese derivanti dalla presenza a bordo dell’osservatore, l’armatore versa alle autorità della Guinea-Bissau, assieme al pagamento del canone, un importo di 12 EUR per tsl all’anno, pro rata temporis , per ogni nave che esercita attività di pesca nelle acque della Guinea-Bissau.

14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del ministero.

Capo VIII – Osservatori a bordo delle navi tonniere

Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca.

Capo IX – Monitoraggio

1. A norma del capo I, sezione 2, punto 1, l'Unione europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità della Guinea-Bissau preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono iscritte nell’elenco menzionato nel punto che precede, subito dopo la ricezione della notifica del pagamento dell’anticipo di cui al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso, una copia conforme dell’elenco delle navi tonniere è inviata all’armatore e viene conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima da parte dell’autorità competente della Guinea-Bissau.

3. Ispezioni tecniche dei pescherecci da traino

3.1 Una volta all’anno, nonché dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca che implichi l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, i pescherecci da traino dell'Unione devono presentarsi in un porto della Guinea-Bissau per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro 48 ore dall'arrivo in porto della nave.

3.2 Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza; la validità dell'attestato è automaticamente prorogata se la licenza è rinnovata nel corso dell'anno, per una durata non superiore a un anno. L'attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave.

3.3 L’ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l’equipaggio.

3.4 Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Guinea-Bissau. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.

3.5 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai punti 3.1 e 3.2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino all’adempimento di tali obblighi da parte dell’armatore.

4. Entrata e uscita dalla zona

Tutte le navi dell'Unione europea che svolgono attività di pesca nella zona della Guinea-Bissau in virtù dell’accordo comunicano alla radiostazione del ministero responsabile per la pesca la data e l’ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

L’indicativo di chiamata, le frequenze operative e gli orari sono comunicati agli armatori dal ministero responsabile per la pesca al momento del rilascio della licenza.

In caso di impossibilità di utilizzare tale stazione radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione, quali il telex, il fax (n. 20.11.57, n. 20.19.57, n. 20.69.50) o il telegramma.

4.1 Le navi dell'Unione notificano al ministero, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o uscire dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. Per le navi tonniere tale termine è ridotto a 6 ore.

4.2 Nel notificare l'uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica.

4.3 Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il ministero è considerata come una nave sprovvista di licenza.

4.4 Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo di posta elettronica, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

5. Procedure di controllo

5.1 I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

5.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

5.3 Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

6. Fermo

6.1 Il ministero, entro un termine massimo di 48 ore, informa la Commissione europea, attraverso la sua delegazione in Guinea-Bissau, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell'Unione nelle zone di pesca della Guinea-Bissau.

6.2 Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

7. Verbale di fermo

7.1 L’autorità competente della Guinea-Bissau compila un verbale di accertamento che deve essere firmato dal comandante della nave.

7.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

7.3 In conformità alla normativa vigente, il comandante può essere obbligato a condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità competenti.

8. Riunione di informazione in caso di fermo

8.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne quelle dirette a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni e su richiesta della parte interessata dell'Unione, una riunione di informazione tra la Commissione europea e il ministero, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2 Nel corso di tale riunione, le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9. Risoluzione del fermo

9.1 Prima di avviare un procedimento giudiziario si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro giorni lavorativi dal fermo.

9.2 In caso di conciliazione l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa vigente nella Guinea-Bissau.

9.3 Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dal ministero una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

9.4 La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, il saldo residuo è sbloccato dal ministero.

9.5 Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

- dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

10. Seguito dato alle procedure di fermo

Tutte le informazioni relative alle infrazioni commesse dalle navi dell'Unione sono regolarmente comunicate alla Commissione tramite la delegazione.

11. Trasbordi

11.1 Le navi dell'Unione che intendono trasbordare catture nelle acque della Guinea-Bissau effettuano tale operazione nella rada dei porti di tale Stato.

11.2 Gli armatori di tali navi comunicano al ministero, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- nome delle navi che effettuano il trasbordo;

- nome del cargo vettore;

- quantitativo di ogni specie da trasbordare;

- data del trasbordo.

11.3 Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

11.4 Nella zona di pesca della Guinea-Bissau è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore della Guinea-Bissau.

12. I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Guinea-Bissau consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo delle suddette operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

Capo X – Sorveglianza dei pescherecci via satellite

Le parti si accordano, in sede di commissione mista, per definire le modalità di sorveglianza via satellite dei pescherecci dell'Unione che pescano nell’ambito dell’accordo, quando sussistono le condizioni tecniche.

APPENDICI

1 - Formulario di domanda di licenza di armamento per la pesca

2 - Statistiche relative alle catture e allo sforzo di pesca

3 - Giornale di bordo delle navi tonniere

Appendice 1

MODULO

DI DOMANDA DI LICENZA

DI ARMAMENTO PER LA PESCA

Spazio riservato all’amministrazione | Osservazioni |

Nazionalità…………………………………….. Numero di licenza ……………………………. Data della firma ……………………………… Data del rilascio …………………. | ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………... |

RICHIEDENTE

Nome della società [Ragione sociale]:

Numero del registro di commercio:

Nome e cognome del responsabile:

Data e luogo di nascita:

Professione:

Indirizzo:

Numero di dipendenti:

Nome e indirizzo del raccomandatario:

NAVE

Tipo di nave: Numero di immatricolazione:

Nuovo nome: Nome precedente:

Data e luogo di costruzione:

Nazionalità di origine:

Lunghezza: Larghezza: Altezza:

Stazza lorda: Stazza netta:

Materiale utilizzato:

Marca del motore principale: Tipo: Potenza in CV:

Elica: A passo fisso: ( A passo variabile: ( Ugello: (

Velocità:

Indicativo di chiamata: Frequenza:

Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione:

Radar: ( Sonar: ( Ecoscandaglio lima da sughero, ecoscandaglio per pesca a strascico (net sonde): (

VHF: ( BLU (Banda laterale unica): ( Navigazione via satellite: ( Altri: ………….

Numero di marittimi:

MODO DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio: ( Ghiaccio + Refrigerazione: (

Congelamento: in salamoia: ( a secco: ( in acqua di mare refrigerata: (

Potenza frigorifera totale (FG):

Capacità di congelamento (24 ore) in tonnellate:

Capacità delle stive:

TIPO DI PESCA

A. Pesca demersale

Demersale costiera: ( Demersale profonda: (

Tipo di rete da traino:

per cefalopodi: ( per gamberetti: ( per pesci: (

Lunghezza della rete da traino: Lunghezza della lima da sughero:

Dimensione delle maglie alla sacca:

Dimensione delle maglie alle ali:

Velocità di pesca al traino:

B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere)

Con lenze e canne: ( Numero di canne: (

Con rete da circuizione: ( Lunghezza della rete: Altezza:

Numero di vasche: Capacità (tonnellate):

C. Pesca con palangari e nasse

Di superficie: ( di fondo: (

Lunghezza della lenza: Numero di ami:

Numero di lenze:

Numero di nasse:

IMPIANTI A TERRA

Indirizzo e numero di autorizzazione:

Nome della società [Ragione sociale]:

Attività:

Commercio ittico all’ingrosso all’interno: ( esportazione: (

Tipo e numero di licenza di commercio all’ingrosso:

Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

Numero di dipendenti:

N.B. Per ogni risposta affermativa apporre una crocetta nelle relative caselle.

Osservazioni tecniche

Autorizzazione ministeriale

Appendice 2

MINISTERO DELLA PESCA STATISTICHE RELATIVE ALLE CATTURE E ALLO SFORZO DI PESCA Mese: Anno:

Nome della nave: | Potenza motrice: | Metodo di pesca: |

Nazionalità: | Stazza lorda (t): | Porto di sbarco: |

Data | Zona di pesca | Numero di cale | Numero di ore di pesca | Specie ittiche |

GIORNALE DI BORDO DELLE NAVI TONNIERE | Palangari |

1. Zona di pesca |

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°. |

2. Attrezzo autorizzato |

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi. Sono autorizzati i buttafuori. Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l’utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri. È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete. |

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie |

70 mm |

4. Riposo biologico |

In conformità alla normativa della Guinea-Bissau. In caso di assenza di disposizioni nella normativa della Guinea-Bissau, il periodo di riposo è concordato dalle parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico misto. |

5. Catture accessorie |

In conformità alla normativa della Guinea-Bissau. Le navi adibite alla pesca di pesci non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 9% e cefalopodi in quantità superiore al 9% del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo. Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 9% del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo. Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità alla normativa della Guinea-Bissau. Le parti si consultano nell’ambito della commissione mista per modificare, se del caso, il tasso di cattura autorizzato. |

6. Stazza autorizzata/Canoni |

Stazza autorizzata (tsl) all’anno | 4 400 |

Canoni annui in EUR per tsl | 229 EUR/tls/anno Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze. |

7. Osservazioni: |

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo. |

SCHEDA 2 - CATEGORIA DI PESCA 2: NAVI DA TRAINO PER LA PESCA DEI GAMBERETTI |

1. Zona di pesca |

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°. |

2. Attrezzo autorizzato |

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi. Sono autorizzati i buttafuori. Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l’utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri. È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete. |

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie |

40 mm. La Guinea-Bissau si impegna a modificare la sua legislazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo al fine di applicare una dimensione di maglia di 50 mm, conforme alle normative esistenti nella sottoregione, dimensione che si applicherà a tutte le flotte che pescano crostacei e operano nella zona di pesca della Guinea-Bissau. |

4. Riposo biologico |

In conformità alla normativa della Guinea-Bissau. In caso di assenza di disposizioni nella normativa della Guinea-Bissau, il periodo di riposo è concordato dalle parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico misto. |

5. Catture accessorie |

In conformità alla normativa della Guinea-Bissau. Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo cefalopodi e pesci in quantità superiore al 50% del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo. Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità alla normativa della Guinea-Bissau. |

6. Stazza autorizzata/Canoni |

Stazza autorizzata (tsl) all’anno | 4 400 |

Canoni annui in EUR per tsl | 307 EUR/tls/anno Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze. |

7. Osservazioni: |

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo. |

SCHEDA 3 - CATEGORIA DI PESCA 3: TONNIERE CON LENZE E CANNE |

1. Zona di pesca |

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°. Le navi tonniere con lenze e canne sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau. |

2. Attrezzo autorizzato e misure tecniche |

Canne Rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca. |

3. Catture accessorie |

In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus). |

4. Stazza autorizzata/Canoni |

Canone per tonnellata pescata | 25 EUR/tonnellata |

Canone forfettario annuo | 500 EUR per 20 tonnellate |

Numero di navi autorizzate a pescare | 14 |

5. Osservazioni |

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo. |

SCHEDA 4 - CATEGORIA DI PESCA 4: TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI |

1. Zona di pesca |

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°. |

2. Attrezzo autorizzato e misure tecniche |

Sciabica + palangaro di superficie Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca. |

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie |

Norme raccomandate dall’ICCAT |

4. Catture accessorie |

In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus). |

5. Stazza autorizzata/Canoni |

Canone per tonnellata catturata | 35 EUR/tonnellata |

Canone forfettario annuo | 3 150 EUR per 90 tonnellate |

Numero di navi autorizzate a pescare | 23 |

6. Osservazioni |

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo. |

Allegato III

Elementi di base concernenti obiettivi e indicatori di risultato da prendere in considerazione nell’ambito degli articoli 3, 8 e 9 del protocollo

Assi strategici e obiettivi | Indicatori |

1. Miglioramento delle condizioni sanitarie per lo sviluppo del settore della pesca |

Preparazione per ottenere l’autorizzazione all’esportazione | Elaborazione e adozione da parte del Parlamento di una normativa concernente le condizioni minime di igiene e di salubrità applicabili alle navi industriali, alle piroghe e alle imprese di pesca e relativa applicazione Autorità competente in carica CIPA adeguato alle norme (ISO 9000) Laboratorio in grado di effettuare le analisi microbiologiche e chimiche Adozione e inserimento nella normativa di un piano di sorveglianza e di analisi dei gamberetti (PNVAR 2008) Numero di ispettori sanitari formati Numero di agenti sanitari e del ministero della pesca formati alle norme igieniche Concessione dell’autorizzazione ad esportare verso l’Unione europea |

1.1 Ammodernamento e adeguamento alle norme sanitarie della flotta industriale e della flotta artigianale | Numero di navi industriali messe a norma Numero di piroghe di legno sostituite da piroghe realizzate con materiali idonei (in valore assoluto e in %) Numero di piroghe dotate di sistemi di refrigerazione Aumento dei punti di sbarco Imbarcazioni artigianali e per la pesca costiera adeguate alle norme sanitarie (in valore assoluto e in %) |

1.2 Sviluppo delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle portuali | Riabilitazione del porto di Bissau ed estensione del porto di pesca Riabilitazione e messa a norma del mercato ittico del porto per lo sbarco delle catture della pesca artigianale e industriale Adeguamento alle norme internazionali del porto di Bissau (ratifica della Convenzione SOLAS) Rimozione dei relitti nel porto |

1.3 Promozione dei prodotti della pesca (condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti sbarcati e trasformati) | Sistema di ispezione dei prodotti della pesca adeguato e operativo Sensibilizzazione degli operatori alle norme igieniche (numero di formazioni organizzate e numero di persone formate) Laboratorio di analisi operativo Numero di siti attrezzati per lo sbarco e la trasformazione artigianale Promozione di partenariati tecnici e commerciali con operatori privati stranieri Avvio del marchio di qualità ecologica dei prodotti della Guinea-Bissau |

2. Miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza della zona di pesca |

Miglioramento del quadro giuridico | Adozione dell’accordo fra il ministero della pesca e il ministero della difesa sulla sorveglianza e il controllo Adozione e attuazione del piano nazionale di monitoraggio, controllo e sorveglianza |

2.1 Rafforzamento dell’azione di monitoraggio, controllo e sorveglianza | Creazione di un corpo operativo di controllori giurati indipendenti (numero di persone assunte e formate) e relativo stanziamento di bilancio iscritto nella legge finanziaria Numero dei giorni di sorveglianza in mare: 250 giorni/anno alla fine della durata del protocollo Numero di ispezioni in porto e in mare Numero di ispezioni aeree Numero di bollettini statistici pubblicati Tasso di copertura radar Tasso di copertura VMS dell’intera flotta Attuazione di un programma di formazione sulle tecniche di sorveglianza (numero di ore di formazione, numero di tecnici formati, ecc.) |

2.2 Controllo delle operazioni di fermo delle navi | Miglioramento della trasparenza del sistema dei fermi, delle sanzioni e dei pagamenti delle ammende Miglioramento della normativa sul pagamento delle ammende e introduzione del divieto di imposizione di sanzioni non finanziarie Miglioramento del sistema di riscossione delle ammende Pubblicazione delle statistiche annuali delle ammende riscosse Elaborazione di una lista nera delle navi sanzionate Elaborazione e pubblicazione annuale di statistiche relative alle sanzioni Pubblicazione della relazione annuale del FISCAP |

3. Miglioramento della gestione delle attività di pesca |

Gestione dello sforzo di pesca per i gamberetti e cefalopodi | Mantenimento nel 2007 degli accordi esistenti con paesi terzi e con l'Unione europea. Tuttavia, in caso di mancato utilizzo delle possibilità di pesca concesse a paesi terzi alla data del 1° gennaio 2007, tali possibilità non dovranno essere trasferite al 2008 e agli esercizi successivi. Non sarà concessa alcuna possibilità di pesca ai noli. Abbandono definitivo e denuncia formale di qualsiasi accordo con società o associazioni/imprese europee entro un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo. |

3.1 Ammodernamento e potenziamento della ricerca alieutica | Potenziamento delle capacità di ricerca del CIPA |

3.2 Miglioramento delle conoscenze in campo alieutico | Uscita in mare effettuata annualmente a fini di studio e statistici Numero di stock sottoposti a valutazione Numero di programmi di ricerca Numero di raccomandazioni formulate e applicate sullo stato delle principali risorse (con particolare riguardo alle misure di fermo e di conservazione per gli stock eccessivamente sfruttati) Valutazione dello sforzo di pesca annuale per le specie che formano oggetto di un piano di sviluppo Messa a punto di un sistema di gestione dello sforzo di pesca (banca dati, strumenti di controllo statistico, messa in rete dei servizi incaricati della gestione della flotta, pubblicazione di bollettini statistici, ecc.) |

3.3 Sviluppo controllato delle attività di pesca | Adozione del piano annuale di gestione della pesca industriale entro l’inizio dell’anno in questione Adozione e attuazione di un piano di gestione delle risorse oggetto di sfruttamento eccessivo Tenuta di uno schedario della flotta nella ZEE, inclusa la pesca artigianale Numero di piani di sviluppo elaborati, attuati e sottoposti a valutazione |

3.4 Miglioramento dell’efficacia dei servizi tecnici del ministero della pesca e dell’economia marittima e dei servizi coinvolti nella gestione del settore | Potenziamento delle capacità amministrative Elaborazione e applicazione di un programma di formazione e di riqualificazione professionale (numero di agenti formati, numero di ore di formazione, ecc.) Potenziamento dei meccanismi di coordinamento, concertazione e cooperazione con i partner Potenziamento del sistema di raccolta dati e di controllo statistico delle attività di pesca |

3.5 Potenziamento del sistema di gestione delle licenze e di sorveglianza delle navi | Numero di ore di formazione per i tecnici Numero di tecnici formati Messa in rete dei servizi e delle statistiche |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

1.2. Settore o settori interessati

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau.

Settori interessati nella struttura ABM/ABB[7]

11. – Affari marittimi e pesca

11.03 – Pesca internazionale e diritto del mare

Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[8]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

Obiettivi

Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca della flotta dell'Unione europea, anche d'altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1[9]

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca di altura e proteggere gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività AMB/ABB interessate

Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi internazionali in materia di pesca (linea di bilancio 11.0301).

Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo contribuisce a mantenere al precedente livello le possibilità di pesca per le navi europee nelle zone di pesca della Guinea-Bissau.

Il protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner.

Indicatori di risultato e di incidenza

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APP).

Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il protocollo relativo al periodo 2007-2011 è giunto a scadenza il 15 giugno 2011. Il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 16 giugno 2011 al 15 giugno 2012. Parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura relativa all'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione recante applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

Quest'ultimo consentirà di gestire l'attività di pesca della flotta europea e permetterà in particolare agli armatori di continuare a ottenere autorizzazioni di pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau a partire dal 16 giugno 2011. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la Guinea-Bissau al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile.

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell'Unione indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L'Unione europea auspica inoltre che, con questo protocollo, la Guinea-Bissau continuerà a cooperare efficacemente con l'Unione per una pesca sostenibile.

I fondi messi a disposizione dal protocollo permetteranno inoltre alla Guinea-Bissau di proseguire lo sforzo di pianificazione strategica per l'attuazione delle sue politiche nel settore della pesca.

Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Le parti hanno deciso di adottare un protocollo per un periodo di un anno nel corso del quale valuteranno le prospettive di un futuro protocollo di maggiore durata. Non era dunque necessario modificare lo sforzo di pesca, poiché i pareri scientifici non hanno indicato di procedere a una tale modifica. Anche la contropartita finanziaria è stata pertanto mantenuta allo stesso livello del protocollo precedente.

Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi versati nell'ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o di programmi a livello nazionale nel settore della pesca.

Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

X Proposta/iniziativa in vigore dal 16 giugno 2011 al 15 giugno 2012

X Incidenza finanziaria dal 2011 al 2012

( Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

- seguita da un funzionamento a ritmo regolare.

Modalità di gestione previste[10]

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi creati dalle Comunità[11]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di realizzare le azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, indicate nel relativo atto di base, a norma dell'articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

[…]

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente a Dakar e con la delegazione dell’Unione europea a Bissau) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell’utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

L'adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta inevitabilmente alcuni rischi, ad esempio quello che lo stanziamento degli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca non sia conforme a quanto stabilito (sottoprogrammazione).

Modalità di controllo previste

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata al paragrafo 2.1 rientra tra le modalità di controllo.

Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell'accordo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria. Per il protocollo in esame, l'articolo 2, paragrafo 8, stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un istituto finanziario designato dalle autorità della Guinea-Bissau.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanzia-rio pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione…...….] | Stanz. dissoc./Stanz. non dissoc.[12] | di paesi EFTA[13] | di paesi candidati[14] | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

2 | 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca | SD | NO | NO | NO | NO |

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

(non applicabile)

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanzia-rio pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione…...….] | Stanz. dissoc./Stanz. non dissoc. | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No |

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al quarto decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 2 | Conservazione e gestione delle risorse naturali |

Mio EUR (al terzo decimale)

( Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) |

Personale esterno | Monitoraggio dell'esecuzione dell'aiuto settoriale |

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- x La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

- ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

- ( La proposta richiede il ricorso allo strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[29].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

Partecipazione di terzi al finanziamento

- X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

- La proposta prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale |

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

Articolo…. | | | | | | | | | |Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[…]

[1] Adottato il 27 settembre 2010 dal Consiglio Agricoltura e Pesca.

[2] GU C…

[3] GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49.

[4] GU C…

[5] GU: riferimenti del doc. ...

[6] La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

[7] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[8] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[9] p.m. : nelle schede di attività ("activity statements") redatte per il bilancio 2010 si tratta dell'obiettivo specifico n. 2; cfr. rif. http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf .

[10] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[11] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[12] SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati.

[13] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[14] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[15] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[16] Poiché il pagamento può aver luogo esclusivamente previa approvazione del Parlamento europeo, è possibile che venga eseguito nel 2012.

[17] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta

[18] La contropartita finanziaria comprende: a) 4 550 000 EUR per i diritti di accesso alla zona di pesca della Guinea-Bissau e b) 2 950 000 EUR corrispondenti al sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca nella Repubblica di Guinea-Bissau.

[19] Le spese amministrative si ripartiscono su due esercizi di bilancio, dato che il protocollo riguarda il periodo giugno 2011 - giugno 2012. Le spese in risorse umane sono calcolate proporzionalmente per ciascun anno.

[20] Stima dei costi relativi a missioni di sorveglianza in loco.

[21] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[22] I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite …).

[23] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…".

[24] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[25] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[26] CA = Agente contrattuale (Contract Agent); LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert); INT = personale temporaneo (intérimaires); JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation).

[27] Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[28] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[29] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[30] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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