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Document 52011PC0602
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol agreed between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
/* COM/2011/0602 definitivo - 2011/0256 (NLE) */
/* COM/2011/0602 definitivo - 2011/0256 (NLE) */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
RELAZIONE Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione europea ha condotto con la Repubblica di Guinea-Bissau negoziati per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau, del 17 marzo 2008. Al termine di questi negoziati, il 15 giugno 2011 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di un anno a decorrere dal 16 giugno 2011 (il protocollo in vigore è scaduto il 15 giugno 2011). Il nuovo protocollo dell’accordo di partenariato è stato trasmesso al Consiglio affinché ne approvi la firma e l’applicazione provvisoria. È stato inoltre trasmesso al Consiglio e al Parlamento nella prospettiva della sua conclusione. Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti: - 4 400 tonnellate di stazza lorda (tsl) per pescherecci congelatori da traino adibiti alla pesca di gamberetti - 4 400 tonnellate di stazza lorda (tsl) per pescherecci congelatori da traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi - 23 navi tonniere con reti a circuizione/palangari di superficie - 14 tonniere con lenze e canne Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Su detta base, la Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento. 2011/0256 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau[2] (di seguito denominato “l’accordo di partenariato”). (2) Un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato (di seguito denominato “il nuovo protocollo”) è stato siglato il 15 giugno 2011. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau in materia di pesca. (3) Il […] il Consiglio ha adottato la decisione n. …/2011/UE[3][4] relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo. (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo. (5) Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[5], qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine. (6) Poiché il protocollo in vigore è giunto a scadenza il 15 giugno 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 giugno 2011, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (di seguito denominato “il protocollo”) sono distribuite come segue tra gli Stati membri: a) pesca di gamberetti: Spagna | 1 421 TSL | Italia | 1 776 TSL | Grecia | 137 TSL | Portogallo | 1 066 TSL | b) pesca di pesci/cefalopodi: Spagna | 3 143 TSL | Italia | 786 TSL | Grecia | 471 TSL | c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie: Spagna | 10 unità | Francia | 9 unità | Portogallo | 4 unità | d) navi tonniere con lenze e canne: Spagna | 10 unità | Francia | 4 unità | 2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. 3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell’accordo, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro questa informazione. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2011. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Per il Consiglio Il presidente [1] Adottato il 27 settembre 2010 dal Consiglio “Agricoltura e pesca”. [2] GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49. [3] GU C …* [4] GU: riferimenti del doc. 9791/11. [5] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.