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Document 52011PC0594
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
/* COM/2011/0594 definitivo - 2011/0261 (CNS) */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE /* COM/2011/0594 definitivo - 2011/0261 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Introduzione: contesto della
crisi economica e finanziaria, obiettivi strategici ed esigenza di assicurare
il corretto funzionamento del mercato interno La recente crisi economica e finanziaria
mondiale ha avuto un impatto considerevole sulle nostre economie e sulle
finanze pubbliche. Il settore finanziario è stato uno dei principali
responsabili della crisi economica, mentre i governi e i cittadini europei ne
hanno sostenuto i costi. In Europa e a livello internazionale è diffusa
l’opinione che il settore finanziario debba contribuire in modo più giusto,
dati i costi legati alla gestione della crisi e l’attuale tassazione
insufficiente del settore. Diversi Stati membri dell’UE hanno già intrapreso
iniziative divergenti nell’ambito della tassazione del settore finanziario.
L’obiettivo della presente proposta è stabilire un approccio comune europeo nei
confronti della questione, che sia compatibile con il mercato interno. La
presente proposta si prefigge di integrare il quadro regolamentare dell’UE per
una maggiore sicurezza dei servizi finanziari affrontando i comportamenti ad
alto rischio in alcuni segmenti dei mercati finanziari, per evitare che si
ripresentino i problemi del passato. La Commissione europea ha già esplorato la
possibilità di introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) nella
sua comunicazione del 7 ottobre 2010 sulla tassazione del settore finanziario[1]. Alla luce dell’analisi svolta
dalla Commissione, anche a seguito dei numerosi inviti ricevuti dal Consiglio
europeo[2],
dal Parlamento europeo[3]
e dal Consiglio, la presente proposta è un primo passo per: –
evitare la frammentazione del mercato interno dei
servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali
nazionali non coordinati attualmente al varo; –
assicurare il giusto contributo degli enti
finanziari alla copertura dei costi della recente crisi, nonché la parità di
condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale[4]; –
creare i disincentivi opportuni per le transazioni
che non contribuiscono all’efficienza dei mercati finanziari, integrando le
misure regolamentari mirate a evitare crisi future. Dato l’elevatissimo grado di mobilità della
maggior parte delle transazioni potenzialmente imponibili, è importante evitare
distorsioni causate da norme fiscali stabilite unilateralmente dagli Stati
membri. Solo un’iniziativa dell’Unione può infatti evitare la frammentazione
dei mercati finanziari a livello di attività e Stati nonché garantire l’equo
trattamento degli enti finanziari dell’UE e, in ultima analisi, il corretto
funzionamento del mercato interno. La presente proposta si prefigge quindi di armonizzare la tassazione
delle transazioni finanziarie da parte degli Stati membri per assicurare il
continuo funzionamento del mercato unico. In linea con la proposta della Commissione per
una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie
dell’Unione europea del 29 giugno 2011[5],
questa proposta mira altresì a creare un nuovo flusso di gettito con l’obiettivo
di sostituire gradualmente i contributi nazionali al bilancio dell’UE,
riducendo l’onere per i bilanci nazionali. 1.2. Il finanziamento del bilancio
dell’UE La questione della tassazione del settore finanziario è stata trattata
anche nella comunicazione della Commissione sulla revisione del bilancio
dell’UE, del 19 ottobre 2010[6]:
“La Commissione ritiene che i mezzi di finanziamento che figurano nel seguente
elenco – non esaustivo – potrebbero costituire nuove risorse proprie che
andrebbero gradualmente a sostituire i contributi nazionali, alleviando così
anche l’onere per i bilanci nazionali: - tassazione europea del settore
finanziario”. La successiva proposta di decisione del Consiglio relativa al
sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, del 29 giugno 2011[7], ha citato l’ITF come una nuova
risorsa propria da introdurre nel bilancio dell’UE. Di conseguenza, la presente
proposta sarà integrata da proposte separate in materia di risorse proprie che
illustrano l’opinione della Commissione circa le possibili modalità di utilizzo
dell’ITF quale fonte di gettito per il bilancio dell’UE. 1.3. Contesto normativo L’Unione europea ha avviato un ambizioso
programma di riforma della regolamentazione nel settore dei servizi finanziari.
Entro la fine dell’anno la Commissione avrà proposto tutti i principali
elementi necessari per un miglioramento fondamentale dei meccanismi di
regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari europei. La riforma dei
servizi finanziari nell’UE è incentrata su quattro obiettivi strategici,
ovvero: il miglioramento della vigilanza del settore finanziario; il
rafforzamento degli enti finanziari e la definizione di un quadro per il loro
recupero, se necessario; l’incremento della sicurezza e della trasparenza dei
mercati finanziari; e una maggiore protezione degli utenti di servizi
finanziari. Si prevede che questa riforma di vasta portata riporterà il settore
finanziario al servizio dell’economia reale, con particolare riferimento al
finanziamento della crescita. La proposta di introduzione dell’ITF intende
integrare queste riforme regolamentari. 1.4 Contesto internazionale La presente proposta
contribuisce anche in misura significativa al continuo dibattito internazionale
sulla tassazione del settore finanziario, in particolare allo sviluppo di un’ITF a livello globale. La migliore opzione per minimizzare i rischi in
modo ottimale è assumere un approccio condiviso sul piano internazionale.
Questa proposta dimostra come sia possibile mettere a punto e introdurre un’ITF
efficace, in grado di generare un gettito significativo, e può aprire la strada
per un approccio condiviso con i maggiori partner internazionali. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO 2.1. Consultazioni ed esperti
esterni La presente proposta è stata elaborata nel
contesto di un ampio ventaglio di contributi esterni sotto forma di risposte
ricevute nel corso di una consultazione pubblica sulla tassazione del settore
finanziario, consultazioni mirate con gli Stati membri, vari esperti e parti
interessate del settore finanziario, nonché tre diversi studi esterni
realizzati ai fini della valutazione dell’impatto. La valutazione dell’impatto riflette i
risultati del processo di consultazione e i contributi esterni. 2.2. Valutazione d’impatto La valutazione d’impatto che accompagna questa
proposta analizza gli effetti di un’imposizione supplementare per il settore
finanziario con riferimento agli obiettivi di (1) assicurare il contributo del
settore finanziario alle finanze pubbliche, (2) limitare i comportamenti di
mercato indesiderati favorendo la stabilizzazione dei mercati ed (3) evitare
distorsioni sul mercato interno. La valutazione dell’impatto ha analizzato due
opzioni principali, cioè un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) e
un’imposta sulle attività finanziarie (IAF), nonché le varie possibili modalità
di ciascuna di esse, e ha stabilito che l’opzione preferibile è quella
dell’ITF. L’ITF sembra avere il potenziale di generare
un gettito fiscale significativo dal settore finanziario ma, come l’IAF, può
anche produrre un esiguo impatto negativo in termini di PIL e di riduzione del
volume di mercato delle transazioni. Per evitare i rischi di delocalizzazione è
necessario un approccio condiviso sia a livello di UE, per impedire la
frammentazione del mercato unico, sia internazionale, in linea con le ambizioni
di cooperazione del G20. Inoltre, per affrontare i rischi relativi alla
reazione del mercato e all’impatto sulla crescita, l’implementazione dell’ITF
prevede caratteristiche specifiche di attenuazione dell’incidenza e degli
impatti economici dell’imposta, delle possibili strategie di elusione e dei
rischi di delocalizzazione: ·
un ampio campo di applicazione per quanto riguarda
prodotti, transazioni, tipi di operazioni e attori finanziari nonché
transazioni effettuate all’interno di un gruppo finanziario; ·
l’utilizzo del principio di residenza – tassazione
nello Stato membro in cui sono stabiliti gli attori finanziari,
indipendentemente dal luogo di esecuzione delle transazioni. La direttiva
dispone anche la tassazione nell’UE nel caso in cui un ente finanziario esterno
all’Unione sia coinvolto in una transazione finanziaria con una parte dell’UE e
nel caso in cui una delle sue succursali nell’UE sia coinvolta in una transazione
finanziaria; ·
la definizione delle aliquote d’imposta a un
livello adeguato per minimizzare gli eventuali impatti sul costo del capitale a
fini diversi da quelli degli investimenti finanziari; ·
l’esclusione dal campo di applicazione dell’ITF
delle operazioni dei mercati primari sia per i titoli (azioni, obbligazioni) –
per non ostacolare la raccolta di capitali da parte dei governi e delle imprese
– sia per le valute, in linea con l’orientamento strategico consolidato dell’UE
sancito anche dalla direttiva 2008/7/CE; ·
la separazione delle attività di concessione e
assunzione di prestiti dei nuclei domestici, delle imprese o degli enti
finanziari e di altre attività finanziarie quotidiane, come i prestiti
ipotecari o le transazioni di pagamento; ·
l’esclusione dal campo di applicazione dell’ITF
delle transazioni finanziarie con, ad esempio, la Banca centrale europea (BCE)
e le banche centrali nazionali, per evitare ripercussioni sulle possibilità di
rifinanziamento degli enti finanziari o sugli strumenti di politica monetaria. Tenendo conto delle misure di attenuazione
previste dalle caratteristiche principali dell’ITF proposte, l’impatto negativo
in termini di PIL nel lungo periodo dovrebbe essere limitato a circa lo 0,5% rispetto allo scenario di base. La valutazione dell’impatto dimostra che l’ITF
inciderà sul comportamento finanziario e sui modelli operativi nel settore
finanziario. L’introduzione dell’imposta determinerebbe un aumento dei costi
delle transazioni andando a erodere il profitto marginale, con un impatto
negativo sulle attività di negoziazione automatica sui mercati finanziari. Ne
risentirebbe in modo particolare il modello operativo della negoziazione ad
alta frequenza, che fisicamente è strettamente legata alle piattaforme di
negoziazione su cui gli enti finanziari effettuano numerose transazioni ad alti
volumi ma bassi margini. Tali transazioni potrebbero dover essere sostituite da
algoritmi che generano transazioni meno numerose ma a più alto margine (prima
dell’applicazione dell’imposta). La valutazione dell’impatto dimostra anche che
l’ITF avrebbe effetti distributivi progressivi, ovvero i suoi effetti
aumenterebbero proporzionalmente al reddito, dato che i soggetti a più alto
reddito usufruiscono in misura maggiore dei servizi forniti dal settore
finanziario. Ciò è particolarmente vero per l’ITF limitata alle transazioni in
strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e i loro derivati. Questa
proposta è pressoché ininfluente per i nuclei domestici e le piccole e medie
imprese che non investono attivamente sui mercati finanziari grazie alle
caratteristiche di separazione previste. La distribuzione geografica del gettito
fiscale dipende dalla struttura tecnica dell’imposta. Ai sensi della presente
direttiva, la portata geografica dipenderà dal luogo di stabilimento degli enti
finanziari coinvolti nelle transazioni finanziarie e non dal luogo di
negoziazione degli strumenti finanziari. Ciò comporterà probabilmente una
minore concentrazione del gettito fiscale, soprattutto nei casi in cui gli enti
finanziari intervengono su una piattaforma di negoziazione per conto di enti
finanziari stabiliti in un altro Stato membro. La direttiva dispone inoltre che vengano
definite misure specifiche contro l’elusione, l’evasione e l’abuso fiscale a
livello di Stati membri e dell’Unione tramite atti delegati. Una clausola di
revisione consentirà, a tre anni di distanza dall’introduzione, di esaminare
l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati
finanziari e sull’economia reale, tenendo conto dei progressi sul fronte della
tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La base giuridica pertinente per la proposta
di direttiva è l’articolo 113 del TFUE. La proposta si prefigge di armonizzare
la legislazione in materia di tassazione indiretta delle transazioni
finanziarie, necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato
interno e per evitare distorsioni della concorrenza. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità È necessario giungere a una definizione
uniforme per tutta l’UE delle caratteristiche essenziali dell’ITF, per evitare
l’indebita delocalizzazione delle transazioni e degli operatori di mercato o la
sostituzione degli strumenti finanziari nell’UE. In altre parole, una
definizione uniforme per tutta l’UE è necessaria per assicurare il corretto
funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza
nell’UE. Analogamente, una definizione uniforme per
tutta l’UE potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre l’attuale
frammentazione del mercato interno, compresi i diversi prodotti del settore
finanziario spesso utilizzati come stretti sostituti. La mancata armonizzazione
dell’ITF comporterebbe l’arbitraggio fiscale e il rischio di una doppia
imposizione o di una non imposizione. Tutto ciò non solo impedirebbe di
effettuare transazioni finanziarie a parità di condizioni, ma inciderebbe anche
sul gettito degli Stati membri, oltre a imporre costi supplementari di adeguamento
per il settore finanziario a causa di regimi fiscali molto diversi tra loro. Queste considerazioni sono dimostrate dalle
evidenze empiriche. Le imposte nazionali sulle transazioni finanziarie hanno
finora determinato una delocalizzazione delle attività e/o degli enti o, per
evitare questa conseguenza, sono state studiate in modo da gravare solo sulle
basi imponibili relativamente immobili e non sugli stretti sostituti.
L’armonizzazione dei concetti principali e il coordinamento
dell’implementazione in tutta l’UE sono dunque elementi necessari perché
l’applicazione delle imposte sulle transazioni finanziarie sia efficace e non
crei distorsioni. Un’iniziativa a livello UE promuoverebbe dunque il
conseguimento dell’obiettivo auspicato. Questa proposta si concentra quindi
sull’elaborazione di una struttura comune dell’imposta e di disposizioni comuni
sulla sua esigibilità e lascia pertanto agli Stati membri un margine di manovra
sufficiente per quanto riguarda l’effettiva definizione delle aliquote d’imposta
superiori al minimo, nonché degli obblighi di contabilità e rendicontazione e
delle misure di prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso fiscale. Un quadro comune per un’ITF nell’UE rispetta
quindi il principio di sussidiarietà e di proporzionalità illustrato
nell’articolo 5 del TUE. L’obiettivo di questa proposta non può essere
adeguatamente raggiunto dagli Stati membri e può dunque essere conseguito in
modo più efficace a livello dell’Unione, al fine di assicurare il corretto
funzionamento del mercato interno. L’armonizzazione proposta, sotto forma di
direttiva anziché di regolamento, non va oltre le misure necessarie per
conseguire gli obiettivi stabiliti, primo fra tutti il corretto funzionamento
del mercato interno, e rispetta quindi il principio di proporzionalità. 3.3. Spiegazione dettagliata della
proposta 3.3.1. Capo I (Oggetto, campo di
applicazione e definizioni) Questo capo definisce la struttura essenziale
dell’ITF proposta per l’UE, che ha l’obiettivo di tassare le transazioni lorde prima
di eventuali operazioni di compensazione. L’imposta ha un vasto campo di applicazione
poiché mira a coprire le transazioni in tutti i tipi di strumenti finanziari,
che spesso costituiscono stretti sostituti reciproci. Il campo di applicazione
comprende quindi strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del
mercato monetario (a eccezione degli strumenti di pagamento), quote o azioni di
organismi d’investimento collettivo (compresi OICVM e fondi d’investimento
alternativo[8])
e contratti derivati. Inoltre, il campo di applicazione dell’imposta non è
limitato alle operazioni sui mercati organizzati, come i mercati organizzati e
le strutture di negoziazione multilaterale, ma copre anche altri tipi di
transazioni tra cui quelle negoziate fuori borsa (over-the-counter). Il campo
di applicazione non è neanche limitato al trasferimento di proprietà, bensì
rappresenta l’obbligo assunto, a seconda che l’ente finanziario coinvolto
assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario
(“acquisto e vendita”). Per i contratti derivati che generano la consegna di
strumenti finanziari, oltre al contratto derivato imponibile sono assoggettati
a imposizione anche gli strumenti finanziari consegnati, purché vengano
soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione. Le transazioni con la Banca centrale europea e
le banche centrali nazionali sono invece escluse dal campo di applicazione per
evitare ripercussioni sulle possibilità di rifinanziamento degli enti
finanziari o sulle politiche monetarie in generale. In particolare, sia per gli strumenti
finanziari di cui vengono tassati l’acquisto, la vendita e il trasferimento,
sia per la stipula o modifica di contratti derivati, il relativo quadro
regolamentare dell’UE fornisce un insieme di definizioni chiare, complete e
accettate[9].
Per quanto concerne più in particolare i suddetti contratti derivati, questi
riguardano i derivati a fini d’investimento. Dalle definizioni usate emerge che
le operazioni su valute a pronti non costituiscono transazioni finanziarie
imponibili, diversamente dai contratti derivati su valute. Anche i contratti
derivati relativi a merci sono imponibili, mentre le transazioni in merci
fisiche non lo sono. Le transazioni finanziarie possono anche
riguardare l’acquisto, la vendita o il trasferimento di prodotti strutturati,
ovvero valori mobiliari negoziabili o altri strumenti finanziari offerti
tramite cartolarizzazione. Questi prodotti sono paragonabili a qualsiasi altro
strumento finanziario e devono quindi rientrare nella definizione del termine
“strumento finanziario” ai sensi di questa proposta. Escluderli dal campo di
applicazione dell’ITF significherebbe creare opportunità di elusione fiscale.
Questa categoria di prodotti comprende in particolare note, warrant e
certificati nonché cartolarizzazioni bancarie, che in genere trasferiscono al
mercato il rischio di credito associato ad attività quali ipoteche o prestiti,
e cartolarizzazioni assicurative, che implicano il trasferimento di altri tipi
di rischi, ad esempio l’assunzione. Tuttavia, il campo di applicazione
dell’imposta riguarda in particolare le transazioni finanziarie effettuate
dagli enti finanziari che agiscono in veste di una delle parti coinvolte in una
transazione finanziaria, per conto proprio o per conto di altri soggetti, o che
agiscono a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Questo approccio
assicura l’applicazione globale dell’ITF. In termini pratici, queste
transazioni sono identificate dalle rispettive iscrizioni nei registri. La definizione di enti finanziari è ampia e
sostanzialmente comprende le imprese d’investimento, i mercati organizzati, gli
enti creditizi, le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli organismi
d’investimento collettivo e i loro gestori, i fondi pensione e i loro gestori,
le società di partecipazione, le società di leasing finanziario e le società
veicolo e, ove possibile, fa riferimento alle definizioni fornite dalla
legislazione dell’UE pertinente adottata a fini di regolamentazione. Devono inoltre
essere considerati enti finanziari gli altri soggetti che svolgono determinate
attività finanziarie su base significativa. La proposta di direttiva dispone in materia di
poteri delegati per ulteriori dettagli. Le controparti centrali (CC), i depositari
centrali di titoli (DCT) e i depositari centrali internazionali di titoli
(DCIT) non sono considerati enti finanziari poiché svolgono funzioni che di per
sé non costituiscono attività di negoziazione e rivestono un ruolo fondamentale
per un funzionamento più efficiente e trasparente dei mercati finanziari. L’applicazione territoriale dell’ITF proposta
e i diritti di imposizione degli Stati membri sono definiti in base al
principio di residenza. Perché una transazione finanziaria sia imponibile
nell’UE, uno dei partecipanti alla transazione deve essere stabilito sul
territorio di uno Stato membro. L’imposizione avrà luogo nello Stato membro sul
cui territorio è stabilito un ente finanziario a condizione che l’ente
partecipi alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri
soggetti oppure agendo a nome di una delle parti coinvolte nella transazione. Se i luoghi in cui sono stabiliti i diversi
enti finanziari che partecipano alla transazione o agiscono a loro nome si
trovano sul territorio di diversi Stati membri, questi diversi Stati membri
hanno la competenza di assoggettare la transazione all’imposta applicando le
aliquote stabilite conformemente a questa proposta. Se i relativi luoghi di
stabilimento sono ubicati sul territorio di uno Stato che non fa parte
dell’Unione, la transazione non è assoggettata all’ITF nell’UE, a meno che una
delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita nell’UE, nel qual caso
l’ente finanziario del paese terzo si considera a sua volta stabilito nell’UE e
la transazione diventa imponibile nello Stato membro interessato. Le
transazioni effettuate in sedi di negoziazione al di fuori dell’UE saranno
assoggettate all’imposta se il luogo di stabilimento di almeno uno degli enti
che effettuano la transazione o vi intervengono si trova nell’UE. Tuttavia, se il soggetto responsabile del
versamento dell’imposta dimostra che non vi è alcun collegamento tra la
sostanza economica della transazione e il territorio di qualsiasi Stato membro,
l’ente finanziario non si considera stabilito sul territorio di uno Stato
membro. Inoltre, se gli strumenti finanziari il cui
acquisto o vendita sono imponibili vengono trasferiti tra diverse entità di un
gruppo, tale trasferimento è imponibile anche se non costituisce un’operazione
di acquisto o vendita. Ne consegue che molte attività finanziarie non
sono considerate transazioni finanziarie ai sensi dell’ITF, in linea con gli
obiettivi indicati in precedenza. Data l’esclusione dei mercati primari sopra
illustrata, la maggior parte delle attività finanziarie quotidiane che
coinvolgono cittadini e imprese non rientra nel campo di applicazione dell’ITF.
Sono quindi esenti dall’ITF, ad esempio, la stipula di contratti assicurativi,
i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, i servizi di pagamento ecc. (ma la
loro successiva negoziazione all’interno di prodotti strutturati risulta
imponibile). Anche le transazioni su valute sui mercati a pronti non sono
assoggettate all’ITF, a tutela della libera circolazione dei capitali.
Tuttavia, i contratti derivati basati su transazioni su valute rientrano nel
campo di applicazione dell’ITF, poiché non costituiscono di fatto transazioni
su valute. 3.3.2. Capo II (Esigibilità, base
imponibile e aliquote) Il momento dell’esigibilità è definito come il
momento in cui avviene la transazione finanziaria. Il suo successivo
annullamento non può essere considerato motivo di non esigibilità dell’imposta,
fatti salvi i casi di errori. Dato che l’acquisto, la vendita o il
trasferimento di determinati strumenti finanziari (eccetto i derivati), da una
parte, e l’acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica dei
contratti derivati, dall’altra, sono diversi per natura e caratteristiche,
devono essere associati a basi imponibili differenti. Per l’acquisto e la vendita di determinati
strumenti finanziari (eccetto i derivati) viene in genere determinato un prezzo
o un’altra forma di corrispettivo, che logicamente deve essere definito come la
base imponibile. Tuttavia, per evitare distorsioni di mercato è necessario
stabilire regole speciali per i casi in cui il corrispettivo sia inferiore al
prezzo di mercato o per le transazioni effettuate tra entità di un gruppo che
non sono coperte dai concetti di “acquisto” e “vendita”. In questi casi, la
base imponibile è il prezzo di mercato determinato a condizioni di mercato nel
momento in cui l’ITF diventa esigibile. Per l’acquisto, la vendita, il trasferimento,
la stipula e la modifica di contratti derivati, la base imponibile dell’ITF è
l’ammontare nozionale al momento dell’acquisto, vendita, trasferimento, stipula
o modifica del contratto derivato. Questo approccio consente un’applicazione
semplice e diretta dell’ITF ai contratti derivati e assicura al contempo costi
contenuti in materia amministrativa e di adeguamento alle nuove disposizioni.
Inoltre, questo approccio rende più difficile ridurre artificialmente l’onere
fiscale tramite un’elaborazione creativa dei contratti derivati, poiché non vi
è alcun incentivo fiscale per, ad esempio, stipulare un contratto sulle sole
differenze tra prezzi o valori. Ciò implica altresì che la tassazione avviene
al momento dell’acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica del
contratto, rispetto alla tassazione di diversi flussi di cassa a più riprese
durante la vita del contratto. L’aliquota utilizzata in questo caso dovrà
essere piuttosto contenuta per garantire un onere fiscale adeguato. Possono essere necessarie disposizioni
speciali da parte degli Stati membri per prevenire l’elusione, l’evasione e
l’abuso fiscale (cfr. anche sezione 3.3.3). Un esempio è il caso in cui
l’ammontare nozionale viene artificialmente diviso: l’ammontare nozionale di
uno swap potrebbe infatti essere diviso per un coefficiente arbitrariamente
elevato, per poi moltiplicare tutti i pagamenti per lo stesso coefficiente. I
flussi di cassa dello strumento rimarrebbero così invariati, ma la base
imponibile sarebbe arbitrariamente ridotta. È necessario prevedere disposizioni speciali
per stabilire la base imponibile delle transazioni in cui la base imponibile o
alcune sue componenti siano espresse in una valuta diversa da quella dello
Stato membro in questione. L’acquisto, la vendita o il trasferimento di
determinati strumenti finanziari eccetto i derivati, da una parte, e
l’acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica di contratti
derivati, dall’altra, sono diversi per natura. Inoltre, è probabile che i
mercati reagiscano in modo diverso a un’imposta sulle transazioni finanziarie
applicata a ciascuna di queste due categorie. Per questi motivi, e per
assicurare una tassazione sostanzialmente uniforme, bisogna differenziare le
aliquote applicate alle due categorie. Le aliquote devono anche tenere conto delle
differenze tra i metodi applicabili per la determinazione delle basi imponibili.
In generale, le aliquote d’imposta minime
proposte (oltre le quali le politiche nazionali dispongono di un margine di
manovra) sono fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l’obiettivo di
armonizzazione della presente direttiva e, al contempo, abbastanza contenuto da
minimizzare i rischi di delocalizzazione. 3.3.3. Capo III (Versamento dell’ITF,
obblighi collegati e prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso) La presente proposta definisce il campo di
applicazione dell’ITF in relazione alle transazioni finanziarie cui partecipa
un ente finanziario stabilito nel territorio dello Stato membro interessato
(che agisce per conto proprio o per conto di altri soggetti) o a transazioni in
cui l’ente agisce a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Di fatto,
gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati
finanziari e l’ITF deve concentrarsi sul settore finanziario in quanto tale,
anziché sui cittadini. Pertanto, la responsabilità del versamento dell’imposta
alle autorità fiscali deve essere in carico a questi enti. Tuttavia, gli Stati
membri devono avere la possibilità di considerare altri soggetti responsabili
in solido del versamento dell’imposta, compresi i casi in cui un partecipante a
una transazione abbia la propria sede al di fuori dell’Unione europea. Molte transazioni finanziarie vengono eseguite
per via elettronica. In questi casi, l’ITF deve essere versata nel momento
stesso in cui sorge l’esigibilità. In altri casi, l’ITF deve essere versata entro
un periodo che, pur essendo abbastanza lungo da consentire il trattamento
manuale del versamento, evita che l’ente finanziario interessato registri
vantaggi ingiustificati in termini di flusso di cassa. In questo senso si può
considerare adeguato un periodo di tre giorni lavorativi. Gli Stati membri devono avere l’obbligo di
adottare misure opportune perché l’ITF sia applicata in modo corretto e
tempestivo e per evitare l’evasione, l’elusione e l’abuso fiscale. In questo contesto, gli Stati membri devono
avvalersi della legislazione esistente e futura dell’UE in materia di mercati
finanziari, che tra le altre cose definisce gli obblighi di rendicontazione e
mantenimento dei dati in relazione alle transazioni finanziarie. Se necessario, gli Stati membri possono
altresì avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa disponibili in
materia di accertamento e recupero delle imposte, tra cui in particolare la
direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE[10]
(applicabile dal 1° gennaio 2013) e la direttiva 2010/24/CE del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero
dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure[11] (applicabile dal
1° gennaio 2012). Bisogna inoltre fare ricorso ad altri strumenti
eventualmente pertinenti e applicabili, come ad esempio la Convenzione
multilaterale tra l’OCSE e il Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale[12]. La proposta di direttiva dispone in materia di
poteri delegati per ulteriori dettagli. Nel quadro dell’approccio concettuale
sottostante l’ITF (ampio campo di applicazione, principio di residenza, assenza
di deroghe), le regole indicate in precedenza consentono di minimizzare
l’evasione, l’elusione e l’abuso fiscale. 3.3.4. Capo IV (Disposizioni finali) Una conseguenza dell’obiettivo di
armonizzazione di questa proposta è che gli Stati membri non devono poter
mantenere o introdurre imposte sulle transazioni finanziarie oltre all’ITF in
oggetto o all’IVA. Per quanto riguarda l’IVA, di fatto deve rimanere
applicabile il diritto di optare per l’imposizione disposto dall’articolo 137,
paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[13]. Altre imposte, ad esempio
quelle gravanti sui premi assicurativi, sono ovviamente di natura diversa, così
come le imposte di registro sulle transazioni finanziarie, se rappresentano
l’effettivo rimborso di oneri o il corrispettivo di un servizio reso. Tali
tasse e imposte non rientrano quindi nel campo di applicazione di questa
proposta. In linea di massima, restano pienamente
applicabili le disposizioni della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12
febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali[14]. Ciò significa ad esempio che
l’emissione sul mercato primario di cui all’articolo 5, paragrafo 2 della
direttiva 2008/7/CE di azioni o titoli della stessa natura, nonché di
certificati di tali titoli, di obbligazioni – comprese le obbligazioni
governative – o di altri titoli negoziabili relativi ai prestiti non è
assoggettata all’ITF nell’UE. Per evitare potenziali conflitti tra le due
direttive, bisogna comunque disporre che questa proposta di direttiva prevalga
sulle disposizioni della direttiva 2008/7/CE. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Le stime preliminari del gettito fiscale
incluse nella valutazione dell’impatto allegata alla presente proposta indicano
che, in base alle reazioni del mercato, il gettito annuale ottenuto con questa
imposta nell’intera UE potrebbe ammontare a 57 miliardi di euro. Di fatto, la proposta verrebbe a creare nuovi
introiti per gli Stati membri e per il bilancio dell’UE, in linea con la
proposta per una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse
proprie dell’Unione europea del 29 giugno 2011. Il gettito derivante dall’ITF nell’UE potrebbe
essere utilizzato in tutto o in parte come risorsa propria per il bilancio
dell’UE in sostituzione di determinate risorse proprie attualmente provenienti
dai bilanci nazionali, contribuendo alle iniziative di consolidamento di
bilancio degli Stati membri. La Commissione
presenterà le necessarie proposte complementari separate per illustrare le
possibili modalità di utilizzo dell’ITF quale fonte di gettito per il bilancio
dell’UE. 2011/0261 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente un sistema comune d’imposta sulle
transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[15], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[16],
deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1)
La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti
su tutti i livelli circa l’introduzione di una possibile tassa supplementare
sul settore finanziario, in particolare un’imposta sulle transazioni
finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il
settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga
tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, disincentivare le attività a
eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, integrare le misure
regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a
fini di bilancio generali o di politiche specifiche. (2)
Per prevenire eventuali distorsioni causate da
provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri, dato l’elevatissimo
grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti,
e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante
che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri siano armonizzate
a livello dell’Unione. Bisogna quindi evitare incentivi per l’arbitraggio
fiscale nell’Unione e distorsioni allocative tra mercati finanziari
dell’Unione, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione. (3)
Per un corretto funzionamento del mercato interno,
l’ITF deve essere applicabile a un ampio ventaglio di strumenti finanziari,
compresi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che negoziati
fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula e modifica di tutti i
contratti derivati. Per lo stesso motivo, deve essere imponibile a un vasto
gruppo di enti finanziari. (4)
La definizione di strumenti finanziari di cui
all’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
93/22/CEE del Consiglio (MiFID)[17]
include le quote degli organismi d’investimento collettivo. Ciò significa che
le azioni e le quote degli organismi d’investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM)[18]
e dei fondi d’investimento alternativi (FIA) secondo la definizione
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE
e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010[19] sono strumenti finanziari. La
sottoscrizione e il rimborso di questi strumenti costituiscono pertanto
transazioni assoggettabili all’ITF. (5)
Per tutelare il funzionamento efficiente e
trasparente dei mercati finanziari è necessario escludere alcuni soggetti dal
principio di individualità della presente direttiva, nella misura in cui
svolgono funzioni che non sono considerate attività di negoziazione in quanto
tali ma che agevolano la negoziazione oppure effettuano transazioni finanziarie
per assistere finanziariamente gli Stati membri. (6)
Le transazioni con le banche
centrali nazionali, come quelle con la Banca centrale europea, devono invece
essere escluse dal campo di applicazione dell’ITF per evitare impatti negativi
sulle possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari o sulle politiche
monetarie in generale. (7)
A eccezione della stipula o
modifica dei contratti derivati, la maggior parte delle
transazioni sul mercato primario e delle transazioni riguardanti cittadini e
imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti
al consumo o servizi di pagamento, deve essere esclusa dal campo di
applicazione dell’ITF per non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle
imprese e dei governi. (8)
L’esigibilità e la base imponibile devono essere
armonizzate per evitare distorsioni del mercato interno. (9)
Il momento dell’esigibilità non deve essere
indebitamente ritardato e deve coincidere con il momento in cui avviene la
transazione finanziaria. (10)
Per consentire la più agevole determinazione
possibile della base imponibile, al fine di contenere i costi per le imprese e
le amministrazioni fiscali, nel caso di transazioni finanziarie diverse da
quelle relative ai contratti derivati bisogna generalmente fare riferimento al
corrispettivo fornito nel contesto della transazione. Se non viene fornito alcun
corrispettivo o il corrispettivo fornito è inferiore al prezzo di mercato,
bisogna fare riferimento a quest’ultimo come equa rappresentazione del valore
della transazione. Analogamente, per motivi di facilità di calcolo, è
necessario utilizzare l’ammontare nozionale in caso di acquisto, vendita,
trasferimento, stipula o modifica di contratti derivati. (11)
Nell’interesse dell’equo trattamento, deve essere
applicata una sola aliquota d’imposta per ogni categoria di transazioni, ovvero
la negoziazione di strumenti finanziari eccetto i derivati, da una parte, e
l’acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica di contratti
derivati, dall’altra. (12)
Affinché la tassazione gravi sul settore
finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari
eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, l’imposta
deve essere applicata a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di
altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti. (13)
Data l’elevata mobilità delle transazioni
finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione
fiscale, l’ITF deve essere applicata in base al principio di residenza. (14)
Le aliquote d’imposta minime devono essere fissate
a un livello abbastanza alto da conseguire l’obiettivo di armonizzazione della
presente direttiva e, al contempo, abbastanza contenuto da minimizzare i rischi
di delocalizzazione. (15)
Perché l’ITF sia applicata in modo corretto e
tempestivo, gli Stati membri devono avere l’obbligo di adottare le misure
opportune. Per un’efficiente azione di prevenzione dell’evasione, dell’elusione
e dell’abuso fiscale, gli Stati membri devono avere l’obbligo di fare ricorso
agli strumenti esistenti di reciproca assistenza in materia fiscale, se
necessario, e di sfruttare gli obblighi di rendicontazione e mantenimento dei
dati in carico al settore finanziario ai sensi della legislazione vigente. (16)
Per consentire l’adozione di regole più dettagliate
per stabilire se determinate attività finanziarie rappresentino una quota
significativa dell’attività di un’impresa e tale impresa possa quindi essere
considerata un ente finanziario ai fini della direttiva, nonché regole
dettagliate in materia di protezione contro l’evasione, l’elusione e l’abuso
fiscale, il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea deve essere delegato alla Commissione per
precisare le misure necessarie a questo fine. È particolarmente importante che
la Commissione effettui le opportune consultazioni durante il suo lavoro
preliminare, anche presso gli esperti. Nel preparare e redigere gli atti
delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e
appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio. (17)
Per evitare conflitti tra la presente direttiva e
la direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008,
concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali[20], tale direttiva deve essere
modificata di conseguenza. (18)
Dato che l’obiettivo della presente direttiva,
ovvero armonizzare le caratteristiche principali di un’ITF a livello
dell’Unione, non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri e può
quindi essere conseguito in modo più efficace a livello dell’Unione, al fine di
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, l’Unione può adottare
misure ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del
trattato dell’Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità,
riportato anche in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capo I
Oggetto, campo di applicazione e definizioni Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione 1.
La presente direttiva stabilisce il sistema comune
per l’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). 2.
La presente direttiva si applica a tutte le
transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella
transazione sia stabilita in uno Stato membro e che un ente finanziario
stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella
transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure
agendo a nome di una delle parti della transazione. 3.
La presente direttiva non si applica ai seguenti
soggetti: (a)
lo strumento europeo di stabilità finanziaria
(SESF); (b)
fatto salvo il paragrafo 4, lettera c), un ente
finanziario internazionale costituito da uno o più Stati membri con l’obiettivo
di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi
membri che stanno affrontando o potrebbero dover affrontare grandi difficoltà
di finanziamento; (c)
le controparti centrali (CC) nell’esercizio delle
funzioni di CC; (d)
i depositari centrali di titoli (DCT) e i
depositari centrali internazionali di titoli (DCIT) nell’esercizio delle
funzioni di DCT e DCIT. Tuttavia, la non imposizione di un soggetto ai
sensi del primo comma non preclude l’imposizione della sua controparte. 4.
La presente direttiva non si applica alle seguenti
transazioni: (a)
le operazioni del mercato primario di cui
all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione[21], a eccezione dell’emissione e
del rimborso di azioni e quote di organismi d’investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2 della
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[22] e di fondi d’investimento
alternativi (FIA) secondo la definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[23]; (b)
le transazioni con l’Unione europea, la Comunità
europea dell’energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per
gli investimenti e gli enti istituiti dall’Unione europea o dalla Comunità
europea dell’energia atomica ai quali si applica il protocollo sui privilegi e
sulle immunità dell’Unione europea, nei limiti e alle condizioni del protocollo
e degli accordi per la sua attuazione o degli accordi di sede, laddove non
creino distorsioni della concorrenza; (c)
le transazioni con organizzazioni ed enti
internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera b), riconosciuti dalle
pubbliche autorità dello Stato ospitante, nei limiti e alle condizioni
stabiliti dalle convenzioni internazionali di istituzione di tali enti o dagli
accordi di sede; (d)
le transazioni con le banche centrali degli Stati
membri. Articolo 2
Definizioni 1.
Ai fini della presente direttiva si intende per: (1)
“transazione finanziaria”: (a)
l’acquisto e la vendita di uno strumento
finanziario prima della compensazione e del regolamento, compresi i contratti
di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita, nonché
i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito; (b)
il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del
diritto di disporre di uno strumento finanziario a titolo di proprietario e qualsiasi
operazione equivalente che implica il trasferimento del rischio associato allo
strumento finanziario, se non soggetta alla lettera a); (c)
la stipula o modifica di contratti derivati; (2)
“strumenti finanziari”, gli strumenti finanziari ai
sensi della definizione della sezione C dell’allegato I della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e i prodotti strutturati; (3)
“contratto derivato”, uno strumento finanziario ai
sensi della definizione dei punti da 4 a 10 della sezione C dell’allegato
I della direttiva 2004/39/CE; (4)
“contratti di vendita con patto di riacquisto” e
“contratti di acquisto con patto di rivendita”, di cui all’articolo 3 della
direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25]; (5)
“contratti di concessione di titoli in prestito” e
“contratti di assunzione di titoli in prestito”, di cui all’articolo 3 della
direttiva 2006/49/CE; (6)
“prodotto strutturato”, i titoli negoziabili o
altri strumenti finanziari offerti tramite cartolarizzazione ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 36 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio[26]
o transazioni equivalenti che implicano il trasferimento di rischi diversi dal
rischio di credito; (7)
“ente finanziario”: (a)
un’impresa d’investimento secondo la definizione
dell’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE; (b)
un mercato regolamentato secondo la definizione
dell’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE e ogni altra sede o piattaforma
di negoziazione organizzata; (c)
un ente creditizio secondo la definizione
dell’articolo 4 della direttiva 2006/48/CE; (d)
un’impresa di assicurazione e riassicurazione
secondo la definizione dell’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[27]; (e)
un organismo d’investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell’articolo 1 della direttiva
2009/65/CE e una società di gestione secondo la definizione dell’articolo 2
della direttiva 2009/65/CE; (f)
un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale
o professionale secondo la definizione dell’articolo 6, lettera a), della
direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] o un loro gestore degli
investimenti; (g)
un fondo d’investimento alternativo (FIA) o un
gestore di fondi d’investimento alternativi (GEFIA) secondo la definizione
dell’articolo 4 della direttiva 2011/61/UE; (h)
una società veicolo di cartolarizzazione secondo la
definizione dell’articolo 4 della direttiva 2006/48/CE; (i)
una società veicolo secondo la definizione
dell’articolo 13, paragrafo 26, della direttiva 2009/138/CE; (j)
ogni altra impresa che svolge una o più delle
seguenti attività, qualora tali attività rappresentino una quota significativa
della sua attività complessiva, in termini di volume o di valore delle
transazioni finanziarie: (i) le attività
di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE; (ii) la
negoziazione di qualsiasi strumento finanziario per conto proprio o per conto
di clienti; (iii) l’acquisizione
di partecipazioni in imprese; (iv) la
partecipazione a strumenti finanziari o la loro emissione; (v) la fornitura
di servizi legati alle attività di cui al punto iv). (8)
“controparte centrale” (CC), persona giuridica che
si interpone tra le controparti di una transazione su uno o più mercati
finanziari, diventando l’acquirente di ogni venditore e il venditore di ogni
acquirente; (9)
“compensazione”, l’attività secondo la definizione
dell’articolo 2 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[29]; (10)
“ammontare nozionale”, l’ammontare nominale o
facciale sottostante utilizzato per calcolare i pagamenti effettuati su un
determinato contratto derivato. 2.
Ai sensi dell’articolo 13, la Commissione adotta
atti delegati che definiscono regole dettagliate per stabilire se le attività
di cui al paragrafo 1, punto 7), lettera j), rappresentano una quota
significativa dell’attività complessiva dell’impresa. Articolo 3
Stabilimento 1.
Ai fini della presente direttiva, un ente
finanziario si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro quando si
verifica almeno una delle seguenti condizioni: (a)
è stato autorizzato dalle autorità di tale Stato
membro ad agire in tale veste in relazione alle transazioni incluse
nell’autorizzazione; (b)
ha la sede legale in tale Stato membro; (c)
ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza
abituale in tale Stato membro; (d)
ha una succursale in tale Stato membro; (e)
partecipa, agendo per conto proprio o per conto di
altri soggetti, o agisce a nome di uno dei partecipanti, a una transazione
finanziaria con un altro ente finanziario stabilito in tale Stato membro ai
sensi delle lettere a), b), c) o d), o con un partecipante stabilito nel
territorio di tale Stato membro che non è un ente finanziario. 2.
Se si verificano più condizioni tra quelle elencate
nel paragrafo 1, la prima che si verifica dall’inizio dell’elenco in ordine
discendente è considerata determinante per definire lo Stato membro di
stabilimento. 3.
Fatto salvo il paragrafo 1, un ente finanziario non
si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi di tale
paragrafo se il soggetto responsabile del versamento dell’ITF dimostra che non
vi è alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e il
territorio di qualsiasi Stato membro. 4.
Un soggetto che non è un ente
finanziario si considera stabilito in uno Stato membro se la sua sede legale o,
in caso di persona fisica, il suo indirizzo permanente o
la sua residenza abituale si trovano in tale Stato, o se ha una succursale in
tale Stato, in relazione alle transazioni finanziarie
da essa effettuate. Capo II
Esigibilità, base imponibile e aliquote Articolo 4
Esigibilità dell’ITF 1.
L’ITF diventa esigibile per ogni transazione
finanziaria nel momento in cui avviene. 2.
Il successivo annullamento o la rettifica di una
transazione finanziaria non hanno alcun effetto sull’esigibilità, fatti salvi i
casi di errori. Articolo 5
Base imponibile dell’ITF in caso di transazioni finanziarie non relative a
contratti derivati 1.
In caso di transazioni finanziarie diverse da
quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettera c) e, in
relazione ai contratti derivati, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettere
a) e b), la base imponibile è pari a tutto ciò che costituisce il corrispettivo
pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o da una parte
terza. 2.
Fatto salvo il paragrafo 1, nei casi descritti in
tale paragrafo la base imponibile è il prezzo di mercato determinato nel
momento in cui l’ITF diventa esigibile: (a) se il corrispettivo è inferiore al prezzo
di mercato; (b) nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo
1, lettera b). 3.
Ai fini del paragrafo 2, con prezzo di mercato si
intende l’intero ammontare che sarebbe stato pagato a titolo di corrispettivo
per lo strumento finanziario interessato in una transazione a condizioni di
mercato. Articolo 6
Base imponibile in caso di transazioni finanziarie relative a contratti derivati Nel caso delle transazioni finanziarie di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettera c) o, in relazione ai contratti
derivati, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettere a) e b), la base
imponibile dell’ITF è pari all’ammontare nozionale del contratto derivato al
momento della transazione finanziaria. Se viene identificato più di un ammontare
nozionale, ai fini della determinazione della base imponibile viene utilizzato
l’importo più alto. Articolo 7
Disposizioni comuni sulla base imponibile Se il valore utilizzato ai sensi dell’articolo
5 o dell’articolo 6 per determinare la base imponibile è espresso, in tutto o
in parte, in una valuta diversa da quella dello Stato membro che applica la
tassazione, il tasso di cambio applicabile è l’ultimo tasso di vendita
registrato, nel momento in cui l’ITF diventa esigibile, sulla borsa valori più
rappresentativa dello Stato membro interessato o a un tasso di cambio
determinato con riferimento a tale mercato, in conformità alle norme stabilite
da quello Stato membro. Articolo 8
Applicazione, struttura e livello delle aliquote 1.
Gli Stati membri applicano le aliquote dell’ITF in
vigore nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. 2.
Le aliquote vengono fissate da ogni Stato membro
come percentuale della base imponibile. Tali aliquote non possono essere inferiori a: (a)
0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di
cui all’articolo 5; (b)
0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di
cui all’articolo 6. 3.
Gli Stati membri applicano la stessa aliquota a tutte
le transazioni finanziarie che rientrano nella stessa categoria ai sensi del
paragrafo 2, lettere a) e b). Capo III
Versamento dell’ITF, obblighi collegati e prevenzione dell’evasione,
dell’elusione e dell’abuso Articolo 9
Soggetto responsabile del versamento dell’ITF alle autorità fiscali 1.
In relazione a ogni transazione finanziaria, l’ITF
deve essere versata da ogni ente finanziario che soddisfa una delle seguenti
condizioni: (a)
partecipa alla transazione, agendo per conto
proprio o per conto di un altro soggetto; (b)
agisce a nome del partecipante alla transazione; o (c)
la transazione è stata effettuata per suo conto. 2.
Se un ente finanziario agisce a nome o per conto di
un altro ente finanziario, solo l’altro ente finanziario è responsabile del
versamento dell’ITF. 3.
Ogni partecipante a una transazione, compresi i
soggetti diversi dagli enti finanziari, è responsabile in solido del versamento
dell’imposta dovuta da un ente finanziario con riferimento a tale transazione,
qualora l’ente finanziario non abbia versato l’imposta dovuta entro i tempi
stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 4. 4.
Gli Stati membri possono disporre che altri
soggetti, diversi dai soggetti responsabili del versamento dell’ITF di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, siano responsabili in solido del
versamento dell’imposta. Articolo 10
Disposizioni relative ai limiti di tempo per il versamento dell’ITF, agli
obblighi finalizzati ad assicurare il versamento e alla verifica del versamento 1.
Gli Stati membri stabiliscono gli obblighi di registrazione,
contabilità, rendicontazione e di altro genere finalizzati ad assicurare
l’effettivo versamento dell’ITF dovuta alle autorità fiscali. 2.
Gli Stati membri adottano misure per assicurare che
ogni soggetto responsabile del versamento dell’ITF invii alle autorità fiscali
una dichiarazione contenente tutte le informazioni necessarie per calcolare
l’ITF diventata esigibile in un periodo di un mese, compreso il controvalore
totale delle transazioni tassate a ciascuna aliquota. La dichiarazione dell’ITF
viene inviata entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui l’ITF è
diventata esigibile. 3.
Per gli enti finanziari non soggetti all’articolo
25, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, gli Stati membri conservano a
disposizione delle autorità competenti per almeno cinque anni i dati pertinenti
relativi a tutte le transazioni finanziarie eseguite a nome proprio o a nome di
altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti. 4.
Gli Stati membri assicurano che l’ITF dovuta sia
versata alle autorità fiscali nei tempi seguenti: (a)
nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, in
caso di transazioni effettuate per via elettronica; (b)
entro tre giorni lavorativi dal momento in cui
l’imposta diventa esigibile, in tutti gli altri casi. 5.
Gli Stati membri assicurano che le autorità
competenti in materia verifichino il corretto versamento dell’imposta. Articolo 11
Disposizioni specifiche relative alla prevenzione dell’evasione, dell’elusione
e dell’abuso 1.
Gli Stati membri adottano misure per prevenire l’evasione,
l’elusione e l’abuso. 2.
Ai sensi dell’articolo 13, la Commissione può
adottare atti delegati per specificare le misure che gli Stati membri devono
intraprendere conformemente al paragrafo 1. 3.
Se necessario, gli Stati membri fanno ricorso ai
provvedimenti adottati dall’Unione circa la cooperazione amministrativa nel
settore fiscale, in particolare le direttive del Consiglio 2011/16/UE e
2010/24/UE, nonché agli obblighi già esistenti in materia di rendicontazione e
mantenimento dei dati in relazione alle transazioni finanziarie. Capo IV
Disposizioni finali Articolo 12
Altre imposte sulle transazioni finanziarie Gli Stati membri non devono mantenere né
introdurre imposte sulle transazioni finanziarie oltre all’ITF in oggetto della
presente direttiva o all’imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni
della direttiva del Consiglio 2006/112/CE[30]. Articolo 13
Esercizio della delega 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati alle condizioni disposte nel presente articolo. 2.
La delega di poteri di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, viene conferita per un periodo di
tempo indeterminato dalla data indicata nell’articolo 18. 3.
La delega di poteri di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in ogni
momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere
specificato nella stessa. La revoca decorre dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o in data successiva indicata nella stessa e non influisce sulla validità degli
atti delegati già in vigore. 4.
In caso di adozione di un atto delegato, la
Commissione notifica immediatamente il Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato in conformità
all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore
solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro un periodo di 2 mesi
dalla notifica dell’atto al Consiglio o se, prima della scadenza di tale
periodo, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare
obiezioni. Tale periodo può essere prolungato di 2 mesi su iniziativa del
Consiglio. Articolo 14
Informazioni al Parlamento europeo Il Parlamento europeo viene informato
dell’adozione di atti delegati da parte della Commissione, delle eventuali
obiezioni sollevate nei loro confronti o della revoca della delega di poteri da
parte del Consiglio. Articolo 15
Modifica della direttiva 2008/7/CE La direttiva 2008/7/CE è così modificata: (1) All’articolo 6, paragrafo 1, è soppressa
la lettera a). (2)
Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente articolo: “Articolo
6 bis Rapporto con la
direttiva …/…/UE La presente direttiva fa salve le disposizioni
della direttiva del Consiglio …/…/UE[31].” Articolo 16
Clausola di revisione Ogni cinque anni, e per la prima volta entro
il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione
sull’applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di
modifica della stessa. La relazione della Commissione esamina almeno
l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati
finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della
tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. Articolo 17
Recepimento 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano,
entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché
una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal
1° gennaio 2014. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 18
Entrata in vigore La presente
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 19
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Denominazione della proposta/iniziativa
Direttiva del Consiglio concernente un sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
1.2.
Settori interessati nella struttura ABM/ABB
14 05 Politica fiscale
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo strategico pluriennale della Commissione
oggetto della proposta
Stabilità finanziaria
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n. 3 Mettere a punto nuove iniziative fiscali e nuove azioni a sostegno degli obiettivi strategici dell’UE Attività ABM/ABB interessate Titolo 14 Fiscalità e dazi doganali; ABB 05 Politica fiscale
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti
Evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati attualmente in vigore. Assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi nonché una tassazione uniforme del settore rispetto agli altri. Creare i disincentivi opportuni per le attività a eccessivo fattore di rischio e integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Contribuire all’obiettivo generale di stabilità nell’UE dopo la crisi finanziaria
1.5.2.
Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea
Solo un’iniziativa dell’Unione può evitare la frammentazione dei mercati finanziari a livello di attività e Stati nonché garantire l’equo trattamento degli enti finanziari dell’UE e, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno.
1.5.3.
Principali insegnamenti tratti da esperienze simili
È stato dimostrato che difficilmente è possibile introdurre un’ITF con ampia base di applicazione a livello nazionale e conseguire i tre obiettivi sopra indicati senza importanti effetti di delocalizzazione (esempio della Svezia).
1.5.4.
Compatibilità ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
Le imposte fanno parte del quadro di risoluzione globale. Inoltre, la Commissione ha proposto di utilizzare i proventi dell’ITF come futura risorsa propria
1.6.
Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria
Proposta di durata illimitata
1.7.
Modalità di gestione previste
La proposta incide finanziariamente sull’UE in
quanto aumenta le spese amministrative. Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: Persone incaricate di attuare azioni
specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono
essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del
regolamento finanziario. Gestione concorrente con gli Stati membri Gestione decentrata con paesi terzi Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare).
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni da presentare
Gli Stati membri devono adottare misure opportune perché l’ITF sia applicata in modo corretto e tempestivo, comprese misure di controllo. La definizione di misure opportune per assicurare il versamento dell’imposta e controllare e verificare il corretto versamento è compito degli Stati membri.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
1. Ritardi nel recepimento della direttiva da parte degli Stati membri 2. Rischio di evasione, elusione e abuso 3. Rischio di delocalizzazione
2.2.2.
Modalità di controllo previste
L’articolo 11 della direttiva illustra le disposizioni specifiche relative alla prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso: atti delegati e cooperazione amministrativa in materia fiscale. Il rischio di delocalizzazione viene affrontato mediante aliquote d’imposta adeguate e un’ampia definizione della base imponibile.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e
protezione esistenti e previste.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee
di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti In ordine di
rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Descrizione………….] || SD/SND ([32]) || di paesi EFTA[33] || di paesi candidati[34] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || SD/SND || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO ·
Nuove linee di bilancio richieste In ordine di rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica…………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || Rubrica …………..…………..…………..…………..…………..…] DG: <…….> || || || Anno N[35] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire tutti gli anni necessari per mostrare la durata dell’impatto (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || || || || || || Pagamenti || (2) || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[36] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG <…….> || Impegni || =1+1a +3 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Pagamenti || =2+2a +3 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Pagamenti || (5) || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Pagamenti || =5+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Se più di una rubrica è interessata dalla
proposta/iniziativa: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (ammontare di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Pagamenti || =5+ 6 || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 DG: TAXUD || Risorse umane || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 Altre spese amministrative || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 TOTALE DG TAXUD || || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 Mio EUR (al terzo decimale) || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 Pagamenti || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
X La proposta/iniziativa
non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi.
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti
amministrativi
3.2.3.1.
Sintesi
–
X La
proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi,
come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || Risorse umane || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 Altre spese amministrative || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 Al di fuori della RUBRICA 5[37] del quadro finanziario pluriennale || || || || || Risorse umane || || || || || Altre spese amministrative || || || || || Totale parziale al di fuori della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. || n.d. TOTALE || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
X La
proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di
seguito: || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Dal 2017 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || || || || 14 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 14 01 01 02 (nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 14 01 05 01 (ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 01 (ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[38] || || || || || 14 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 14 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. XX 01 04 yy [39] || - in sede[40] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. - in delegazioni || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. XX 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || TOTALE || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 Stima da esprimere in importi interi (o, al
massimo, con un decimale) 14 è il settore o
il titolo del bilancio interessato. I posti supplementari necessari saranno
coperti da personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o
riassegnato all’interno della DG, se necessario unitamente a posti aggiuntivi
che possono essere assegnati alla DG di gestione nell’ambito della procedura di
assegnazione annuale e tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Posti di funzionari e di agenti temporanei || L’attuale assegnazione di personale della DG TAXUD non tiene interamente conto della questione di un sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie e richiederà riassegnazioni interne. I compiti principali dei funzionari assegnati saranno: elaborare gli aspetti tecnici del funzionamento pratico dell’imposta per agevolare il processo di negoziazione, monitorarne la successiva attuazione, preparare interpretazioni giuridiche e documenti di lavoro, contribuire agli atti delegati relativi alle disposizioni contro l’elusione e l’abuso fiscale, predisporre le opportune procedure di gestione delle violazioni ecc.
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
X La
proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale
attuale.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento
da parte di terzi.
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
X La
proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. [1] COM(2010)
549 definitivo
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0549:FIN:IT:PDF). [2] In particolare, in occasione della riunione del
Consiglio europeo dell’11 marzo 2011 i capi di Stato e di governo della zona
euro hanno convenuto che “l’introduzione di un’imposta sulle operazioni
finanziarie debba essere esaminata e sviluppata ulteriormente a livello di zona
euro, di UE e internazionale”. Il successivo Consiglio europeo del 24 e 25
marzo 2011 ha ribadito la sua precedente conclusione circa l’esigenza di
esplorare e sviluppare ulteriormente l’opportunità di introdurre un’imposta
sulle transazioni finanziarie. [3] Il 10 e 25 marzo 2010 e l’8 marzo 2011 il Parlamento
europeo ha adottato tre risoluzioni con le quali ha invitato la Commissione a
svolgere una valutazione dell’impatto dell’ITF, analizzandone vantaggi e
svantaggi. Inoltre, il Parlamento ha chiesto di esaminare il potenziale delle
opzioni di ITF di contribuire al bilancio dell’UE e di essere utilizzate come
meccanismi di finanziamento innovativo per aiutare i paesi in via di sviluppo
ad adeguarsi ai cambiamenti climatici e attenuarli, nonché per finanziare la
cooperazione allo sviluppo. [4] La maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi è
esente da IVA. [5] COM(2011)
510 definitivo.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0510:FIN:IT:PDF [6] COM(2010)
700 definitivo
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:IT:PDF). [7] COM(2011)
510 definitivo
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0510:FIN:IT:PDF). [8] Si fa riferimento alla definizione di strumenti
finanziari di cui all’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
Questa definizione riguarda le quote di organismi d’investimento collettivo.
Pertanto, costituiscono strumenti finanziari le azioni e le quote di organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione
dell’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/CE (GU L 302 del 17.11.2009,
pag. 32) e di fondi d’investimento alternativi (FIA) secondo la definizione
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE (GU L 174
dell’1.7.2011, pag. 1). La sottoscrizione e il rimborso di questi strumenti
sono quindi considerati transazioni finanziarie nell’accezione di questa
proposta. [9] In particolare la direttiva 2004/39/CE (cfr. nota
precedente). [10] GU
L 64 dell’11.3.2011, pag. 1. [11] GU
L 84 del 31.3.2010, pag. 1. [12] http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/2311331e.pdf?expires=1309623132&id=id&accname=ocid194935&checksum=37A9732331E7939B3EE154BB7EC53C41 [13] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [14] GU
L 46 del 21.2.2008, pag. 11. [15] GU C … del …, pag. . [16] GU C … del …, pag. . [17] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [18] GU L 302 del 17.11.2009,
pag. 32. [19] GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1. [20] GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11. [21] GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1. [22] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. [23] GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1. [24] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [25] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201. [26] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. [27] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. [28] GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10. [29] GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45. [30] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [31] GU L … del …, pag. . [32] SD = Stanziamenti dissociati; SND = Stanziamenti non
dissociati. [33] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [34] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali
candidati dei Balcani occidentali. [35] Anno N è l’anno in cui ha inizio l’esecuzione della
proposta/iniziativa. [36] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [37] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [38] AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (“Intérimaire”);
JED= giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”); AL= agente
locale; END= Esperto nazionale distaccato. [39] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [40] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).