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Document 52011PC0560

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere internein circostanze eccezionali

    /* COM/2011/0560 definitivo - 2011/0242 (COD) */

    52011PC0560

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere internein circostanze eccezionali /* COM/2011/0560 definitivo - 2011/0242 (COD) */


    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne

    Per quanto riguarda il contesto e la logica delle modifiche contenute nella presente proposta, e la spiegazione dettagliata di come debbano funzionare nella pratica, si rinvia alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata " Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne ", adottata unitamente alla presente proposta.

    Modifiche legislative

    Al fine di predisporre il quadro giuridico necessario per soddisfare la richiesta del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno di prevedere un meccanismo per rispondere alle situazioni di autentica criticità, è necessario modificare il codice frontiere Schengen istituito con regolamento (CE) n. 562/2006, che, da un lato, fissa le norme sul controllo di frontiera alle frontiere esterne e, dall'altro, dispone la soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne e la possibilità di ripristinarlo in casi limitati.

    Dal momento che la libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza frontiere interne è un'autentica conquista dell’Unione dei cui benefici gode chiunque vi risieda, è necessario che sia presa una decisione a livello di Unione ogniqualvolta la libera circolazione rischi di essere compromessa da una decisione nazionale unilaterale e talora oscura.

    Pertanto, di norma, il ripristino dei controlli alle frontiere interne dovrebbe basarsi su una decisione proposta e adottata dalla Commissione con atto di esecuzione a seguito alle posizioni espresse dagli Stati membri nella procedura d’esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[1]. La decisione specificherà la sezione delle frontiere interne in cui potrà essere ripristinato in via eccezionale il controllo di frontiera per periodi rinnovabili di 30 giorni fino a un massimo di sei mesi. Tale periodo potrà essere prorogato solo se il ripristino è giustificato dalla constatazione, nell’ambito del meccanismo di valutazione Schengen, che uno Stato membro continua a venir meno all'obbligo di proteggere adeguatamente la sua sezione di frontiera esterna.

    Tuttavia, in caso di eventi imprevedibili che richiedono un'azione immediata, gli Stati membri mantengono la possibilità di ripristinare unilateralmente i controlli alle frontiere interne. Tale decisione entra in vigore immediatamente ed è notificata alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri. Il ripristino dei controlli in siffatte circostanze è però limitato a cinque giorni e la Commissione può consultare tutti gli Stati membri per valutare l'opportunità della misura ma la consultazione non sospende la decisione dello Stato membro. Se necessario, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato ma deve allora basarsi su una decisione della Commissione adottata con atto di esecuzione mediante la procedura d'urgenza definita all'articolo 8 del richiamato regolamento (UE) n. 182/2011.

    Con una risposta coordinata a livello di Unione si terrebbe conto di tutti gli interessi europei, dalle situazioni in cui uno Stato membro deve fronteggiare una minaccia grave, di breve durata e sostanzialmente localizzata per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, alle situazioni con implicazioni più ampie e di lungo termine. In entrambi i casi si giustifica una risposta europea coordinata; è in effetti ovvio che ogni decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne (anche per un periodo limitato ed entro uno spazio geografico circoscritto) avrà implicazioni umane ed economiche oltre i confini dello Stato membro che l'ha presa. Gli argomenti a favore di un approccio europeo coordinato sono ancor più impellenti laddove una sezione della frontiera esterna si trovi improvvisamente sotto forte pressione, oppure uno Stato membro continui a venir meno all'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, e nei casi in cui le circostanze siano tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. Qualunque decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne si ripercuote direttamente su tutti i viaggiatori e sugli interessi comuni di tutti gli Stati membri.

    Il controllo di frontiera alle frontiere interne andrebbe ripristinato solo in ultima analisi in queste circostanze, e solo fino a quando non saranno prese altre misure per stabilizzare la situazione nella sezione di frontiera esterna in questione, a livello europeo in un'ottica di solidarietà, e/o a livello nazionale per garantire un maggior rispetto delle norme comuni.

    2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Nella sua comunicazione sulla migrazione[2], la Commissione ha suggerito la possibilità di introdurre un meccanismo che permetta di decidere, a livello europeo, quali Stati membri possano ripristinare in via eccezionale il controllo di frontiera alle frontiere interne e per quanto tempo. La comunicazione considera la possibilità di prevedere un meccanismo per rispondere alle circostanze eccezionali, tra cui, quale misura di estrema ratio, l'eventuale ripristino temporaneo, coordinato a livello di Unione, del controllo di frontiera alle frontiere interne.

    Il Consiglio Giustizia e Affari interni del 12 maggio 2011 e il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 hanno accolto favorevolmente queste idee e hanno caldeggiato l'introduzione di "un meccanismo per far fronte a situazioni eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale della cooperazione Schengen, senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone".

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    L'articolo 77, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica della proposta.

    La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), basato sulle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, cioè l'articolo 62, punto 1 (frontiere interne) e punto 2, lettera a) (frontiere esterne), rispettivamente.

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    2011/0242 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafi 1 e 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione europea. In tale spazio senza controlli alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Urge pertanto una risposta comune dell'Unione, considerato l'impatto che possono avere tali misure di estrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controlli alle frontiere interne.

    (2) La libera circolazione nello spazio senza controlli alle frontiere interne è una grande conquista dell’Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione, è opportuno che qualunque decisione in tal senso sia adottata a livello di Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe intervenire in ultima analisi, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione a livello di Unione della sua necessità. Qualora una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare i controlli alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a cinque giorni e che l'eventuale proroga sia decisa a livello di Unione.

    (3) Nel decidere il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne occorre valutare la necessità e la proporzionalità della misura rispetto alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la richiesta di ripristino, e considerare le possibili misure alternative a livello nazionale e/o di Unione e l'impatto della misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza frontiere interne.

    (4) Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne può eccezionalmente essere necessario in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, in particolare a seguito di attentati o minacce terroristiche o di minacce connesse alla criminalità organizzata.

    (5) Tali situazioni possono verificarsi quando un gran numero di cittadini di paesi terzi attraversa la frontiera esterna di uno o più Stati membri. Ciò può comportare un inatteso e significativo aumento dei movimenti secondari di cittadini di paesi terzi che si trovano in posizione irregolare sul territorio di uno o di altri Stati membri. Tenuto conto del numero di Stati membri interessati da un tale inatteso e significativo aumento dei movimenti secondari e dell'impatto globale di tale aumento sulla situazione migratoria nell'Unione o in un singolo Stato membro, può risultare necessario ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. L'attraversamento della frontiera esterna di un gran numero di cittadini di paesi terzi potrebbe, in circostanze eccezionali, giustificare il ripristino immediato di alcuni controlli alle frontiere interne, se è necessaria una misura di questo tipo per proteggere l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale da una minaccia grave e imminente.

    (6) Il ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne potrebbe inoltre servire per rispondere alle gravi carenze individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi dell'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen, se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale.

    (7) Prima che venga presa qualsiasi decisione di ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne, deve essere esplorata a fondo la possibilità di ricorrere a misure per risolvere la situazione sottostante, compresa l’assistenza di organismi dell’Unione come Frontex o Europol, e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale e/o di Unione. Inoltre, qualsiasi decisione di ripristinare il controllo di frontiera interno dovrebbe basarsi su informazioni comprovate che possono provenire dallo Stato membro che chiede il ripristino o da altre fonti, e anche sulle visite di controllo.

    (8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3]. Ad eccezione dei casi d'urgenza, e tenuto conto del tenore dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del suddetto regolamento, si applica la procedura d’esame.

    (9) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'imminenza della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, lo richiedano motivi imperativi di urgenza.

    (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

    (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[4]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

    (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[5]; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (13) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[6].

    (14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest’ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[7].

    (15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[8].

    (16) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

    (17) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

    (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresa la libertà di circolazione e di soggiorno. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato.

    (1) Gli articoli da 23 a 26 sono sostituiti dai seguenti:

    "Articolo 23

    Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

    1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale nello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne, è possibile in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne in tutte le sezioni o in sezioni specifiche delle frontiere interne di uno o più Stati membri per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

    2. È possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne solo seguendo le procedure di cui agli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, si devono prendere in considerazione i criteri di cui all'articolo 23 bis.

    3. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni.

    4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle proroghe di cui al paragrafo 3, non può essere superiore a sei mesi. In caso di gravi e persistenti carenze nel controllo delle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio individuate conformemente all'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen, la Commissione può decidere di prolungare tale durata.

    Articolo 23 bis

    Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

    1. Nel decidere in merito al ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o su loro sezioni, la Commissione, o lo Stato membro interessato nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, e valuta la proporzionalità della misura rispetto alla minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:

    1. il probabile impatto della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche o di minacce connesse alla criminalità organizzata;

    2. le misure di sostegno tecnico o finanziario disponibili o disposte a livello nazionale e/o europeo, compresa l’assistenza di organismi dell’Unione come Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o Europol, e la misura in cui tali azioni possono costituire una risposta adeguata alle minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale;

    3. l’impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nei controlli alle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio, individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen;

    4. l’impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione all’interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

    2. Prima di prendere una decisione la Commissione può:

    5. chiedere agli Stati membri, Frontex, Europol, Eurojust, all'Agenzia per i diritti fondamentali o a qualunque altro organismo dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni,

    6. effettuare visite di controllo, con il sostegno di esperti degli Stati membri, Frontex, Europol e di qualunque altro organismo europeo competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della decisione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.

    Articolo 24

    Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

    1. Quando uno Stato membro ritiene che si debba ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, presenta una richiesta alla Commissione almeno sei settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di sei settimane prima del ripristino previsto, e fornisce le seguenti informazioni:

    7. i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale;

    8. l’estensione del ripristino proposto, precisando la sezione o le sezioni delle frontiere interne sulle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera;

    9. la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

    10. la data e la durata del ripristino proposto;

    11. eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

    Tale richiesta può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

    2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche agli Stati membri e al Parlamento europeo contestualmente alla presentazione della richiesta.

    3. Su richiesta di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, o di propria iniziativa sulla base delle informazioni di cui alle lettere da a) a e) del medesimo paragrafo, la Commissione decide del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

    4. La Commissione decide della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

    5. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e correlati a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 4, sono note meno di dieci giorni prima della proroga prevista, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3.

    Articolo 25

    Procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata

    1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di cinque giorni.

    2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.

    3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione decide in merito alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Considerata la necessità di un'azione immediata dopo il periodo di cui al paragrafo 1, che costituisce un motivo imperativo di urgenza, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3.

    Articolo 26

    Procedura specifica nei casi di carenze gravi e persistenti

    1. Nei casi in cui la Commissione constata carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio individuate conformemente all'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen, e nella misura in cui tali carenze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, è possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata non superiore a sei mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei mesi al massimo se le gravi carenze non sono risolte. Non sono ammesse più di tre proroghe.

    2. La Commissione decide del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

    3. La Commissione decide della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

    4. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e correlati a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 3, sono note meno di dieci giorni prima della proroga prevista, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3."

    (2) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 27

    Informazione dei legislatori

    La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione degli articoli da 23 a 26."

    (3) Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

    " Articolo 29

    Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

    Entro quattro settimane dacché è stato soppresso il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha effettuato tale controllo presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l’efficacia del ripristino.

    Articolo 30

    Informazione del pubblico

    La Commissione informa il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indica, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza."

    (4) È inserito il seguente nuovo articolo 33 bis:

    "Articolo 33 bis

    Procedura di comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    [1] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [2] COM(2011) 248 del 4.5.2011.

    [3] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [4] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

    [5] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    [6] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    [7] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    [8] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

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